Unione della Romagna Faentina - lunedì, 19 agosto 2019 - Unione Romagna Faentina

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Unione della Romagna Faentina - lunedì, 19 agosto 2019 - Unione Romagna Faentina
Unione della Romagna Faentina
     lunedì, 19 agosto 2019
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 19 agosto 2019 - Unione Romagna Faentina
Unione della Romagna Faentina
                                                       lunedì, 19 agosto 2019

Prime Pagine

 19/08/2019   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna                                                         4
 Prima pagina del 19/08/2019
 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)                                                              5
 Prima pagina del 19/08/2019
 19/08/2019   Il Sole 24 Ore                                                                                       6
 Prima pagina del 19/08/2019
 19/08/2019   Italia Oggi Sette                                                                                    7
 Prima pagina del 19/08/2019

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

 19/08/2019   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 38                                                         8
 La vendemmia si fa attendere «Meno prodotto ma più qualità»
 19/08/2019   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 50                                                         9
 Doppietta di Minella e il Forlì passa

Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 19                                                    10
 Oggi pomeriggio primo allenamento al Pala Galassi

 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 23                                                    11
 Federico Gaio vola a Flushing Meadows per entrare in tabellone

 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 23                                                    12
 Sofia Cilibic fa doppietta al Ct Mattei: vince i tornei Under 12 e Under 14
 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 24                              MATTEO MISEROCCHI     13
 Imola è stata il regno di salti a tutto gas, anzi a tutto Gajser
 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 24                                                    14
 Nell' Europeo Emx2t bis di Iacopi e un altro sesto posto per Gorini
 19/08/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34                                                    15
 Addio a Luigi Altini fondatore della Ori di Granarolo

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 19/08/2019   Italia Oggi Sette Pagina 10                                       PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO    16
 Tassa rifiuti, obblighi in chiaro
 19/08/2019   Italia Oggi Sette Pagina 11                                       PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO    18
 Imu, dichiarazioni ultrattive
 19/08/2019   Italia Oggi Sette Pagina 11                                                                          20
 Sanzione massima se la violazione si ripete
 19/08/2019   Italia Oggi Sette Pagina 12                                       PAGINA A CURA DI ENRICO DE FUSCO   21
 Ssn, ordini per via telematica
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19/08/2019   Italia Oggi Sette Pagina 27   PAGINE A CURA DI DARIO FERRARA   23
Ascensore esterno, meno vincoli
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[ § 1 § ]

     lunedì 19 agosto 2019
                             Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna

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[ § 2 § ]

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                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)

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[ § 3 § ]

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                                                    Il Sole 24 Ore

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[ § 4 § ]

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                                                 Italia Oggi Sette

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[ § 1 4 5 5 8 7 1 0 § ]

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                                                            Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                     Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          NEL FAENTINO DALMONTE (CAVIRO): «SI PARTE CON CHARDONNAY E PINOT»

                          La vendemmia si fa attendere «Meno prodotto ma più qualità»

                          LA VENDEMMIA si farà attendere una decina di giorni rispetto allo
                          scorso anno, in compenso ripagherà con minor prodotto ma di maggiore
                          qualità. Sono queste le previsioni per la stagione vitivinicola che si
                          prepara a raggiungere il clou con la raccolta dell' uva. «Dopo il 20 agosto i
                          produttori partiranno con la raccolta delle varietà precoci come
                          chardonnay e pinot bianco e grigio. I grandi numeri li vedremo però a
                          settembre» commenta Carlo Dalmonte, presidente di Caviro. «Il fatto che
                          ci sia meno uva nei vigneti non è negativo perché c' è una forte giacenza
                          di vino in tutte le cantine nazionali. Per ora la vendemmia è iniziata in
                          Sicilia e un nostro socio ci parla di una produzione inferiore del 25-30%
                          rispetto al 2018. Per il vino si parla di un prodotto eccellente e quindi sarà
                          maggiormente remunerativo». In generale la primavera ha influito sulla
                          crescita dell' uva creando qualche problematica per l' eccessiva pioggia.
                          Ora si va verso una vendemmia regolare «e il risultato sembra
                          abbastanza chiaro. Ora possono influire solo elementi esterni». La
                          cooperativa vitivinicola associa 30 cantine, 12.500 viticoltori che
                          producono 700mila tonnellate di uva. Il Tavernello è il vino più diffuso in
                          assoluto. «È una campagna vitivinicola che in generale si apre con diversi
                          punti interrogativi, mentre in Romagna gli indicatori non sono negativi»
                          dice Raffaele Drei, presidente di Agrintesa, cooperativa che affianca il
                          vino all' ortofrutta. «La vendemmia inizierà con un po' di ritardo, ma questo lo avevamo messo in conto» aggiunge. Lo
                          scorso anno, di questi giorni, la raccolta di uve pinot e chardonnay era già iniziata. «Quest' anno, invece, bisognerà
                          attendere ancora 8-10 giorni , ma non credo sarà un grosso problema». Per quanto riguarda la produzione le
                          previsioni parlano di «vendemmie medio-scarse con una buona qualità dell' uva. Ma ormai i giochi sono fatti, soltanto
                          gravi problemi meteo potrebbero alterare la situazione. Per fortuna le previsioni non presentano situazioni
                          drammatiche per le prossime settimane». La produzione di uva da vino di Agrintesa si attesta annualmente, in media,
                          ad oltre 1.600.000 quintali. I vitigni maggiormente rappresentativi sono: Trebbiano Romagnolo (74% della superficie),
                          Sangiovese (13%), Merlot, Albana, Chardonnay, Ciliegiolo, Pinot. La cooperativa dispone di 7 cantine di vinificazione
                          e di numerosi centri di raccolta delle uve con una capacità complessiva di stoccaggio del prodotto finito di oltre
                          1.700.000 hl. di vino. l.t.

                                                              Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019           Pagina 8
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[ § 1 4 5 5 8 7 0 9 § ]

                          lunedì 19 agosto 2019
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                                                            Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                      Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          Doppietta di Minella e il Forlì passa
                          Buon inizio dei biancorossi Gara sbloccata su rigore, Cattolica Sm ancora a corto di preparazione

                          Forlì 3 Cattolica Sm 0 FORLÌ (4-3-1-2): De Gori 6,5; Zamagni 7, Ferraro
                          6, Sedioli 6, Marzocchi 5,5 (Gimelli 6); Baldinini 6 (20' st Ballardini), Favo
                          6, Gkertsos 6,5 (31' st Pastorelli); Bonandi 6,5 (6' st Pacchioni); Souare 6
                          (38' pt Gomez 6,5), Minella 7. A disposizione: Barducci, Biasiol, Vesi,
                          Zabre). All. Paci. CATTOLICA SM (4-4-2): Benedettini 5,5; Guglielmi 5,5,
                          Guarino 5,5, Barellini 6 (30' st Croci 6), Son 5,5 (14' st Fabbri 6); Bernardi
                          6 (Tommasini 6), Gaioli 6, Pasquini 6, Merlonghi 5,5; Cisse Cheke 6 (30'
                          Rizzitelli 6), Moroni 6,5 (14' st Gasperini 5,5). Adisp.: De Marzo, Gabrielli,
                          Battistini, Maggioli. All. Cascione. Arbitro: Cannata di Faenza. Reti: 39' pt
                          (rig.) Minella, 44' pt Gomez, 29' st Minella. Note: spettatori 500 circa,
                          ammoniti: Guglielmi, Favo. Recupero: 2', 3'. Forlì UN FORLÌ già in buona
                          vena passa il turno preliminare di Coppa Italia ed elimina il Cattolica San
                          Marino. La formazione di mister Massimo Paci ha fatto suo il primo
                          incontro ufficiale della stagione con una prestazione che fa ben sperare
                          per il prossimo campionato. Tra i biancorossi ottima la prova di Zamagni
                          e Bonandi con la coppia argentina di attaccanti entrambi a segno. Sull'
                          altra sponda, invece, l' allenatore Emanuel Cascione dovrà lavorare su
                          una squadra che ha come attenuante i pochi giorni di preparazione e
                          quindi ha margini di crescita. NEL primo tempo, più vivace, Forlì in avanti
                          dopo 2' con Minella frenato dalla difesa adriatica. Al 9' è il Cattolica Sm a
                          farsi pericoloso con Merlonghi che calcia un pallone respinto da De Gori. Poi ancora l' argentino Minella, mattatore
                          della gara, pericoloso: al 17' con un tiro deviato in angolo da un piede avversario e dopo pochi minuti con un
                          pallonetto alto di poco. Al 29' Cattolica Sm in avanti con Cisse sul quale esce bene De Gori. La gara si sblocca al 37':
                          Son devia di mano un traversone non pericoloso e l' inevitabile rigore viene trasformato da Minella con un tiro alla
                          sinistra di Benedettini. Dopo un colpo di testa a lato di Ferraro (40') Gomez, appena subentrato all' infortunato
                          Souare, in mischia mette dentro il 2-0 per il Forlì. RITMI più lenti nella ripresa, ma Forlì ancora pericoloso. Dopo 5'
                          Gkertsos spara alto da pochi metri, al 14' Minella fuori sottomisura. Debole la reazione degli ospiti cha ci hanno
                          provato con Fabbri da fusori area con il pallone fuori di un soffio. Al 74' Minella, di testa, ben servito da un cross di
                          Ballardini da destra sigla il definitivo 3-0. Domenica prossima, per il primo turno della Coppa Forlì ancora in casa con
                          la Savignanese che ha chiesto ed ottenuto l' inversione della gara per l' indisponibilità del proprio terreno di gioco.
                          Franco Pardolesi © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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Unione della Romagna Faentina - lunedì, 19 agosto 2019 - Unione Romagna Faentina
[ § 1 4 5 5 8 7 1 4 § ]

                          lunedì 19 agosto 2019
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                                                       Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                      Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Oggi pomeriggio primo allenamento al Pala Galassi

                          Archiviati i sorrisi, gli autografi e i battimani della presentazione davanti
                          allo store Unieuro del centro Puntadiferro, per Dell' Agnello e i suoi
                          ragazzi, dal pomeriggio di oggi si inizia a fare sul serio in palestra dopo le
                          visite mediche mattutine. Martedì scattano le doppie sedute di atletica
                          con Luca Borra e pallacanestro e per i tifosi ci sarà la possibilità di
                          assistere agli allenamenti giovedì e sabato alle 17.30. In settimana
                          verranno presentati i giocatori che si appresta Klaudio Ndoja allo store
                          Unieuro no a vestire per la prima volta il biancorosso a partire dai due
                          stranieri "Mo" Watson (presente ieri con moglie e i tre figli e
                          immediatamente scherzoso e alla mano coi tifosi) ed Erik Rush. Per
                          vedere la prima prova del campo dell' Unieuro bisognerà invece attendere
                          l' amichevole in casa Rekico Faenza fissata per sabato 31 alle 18.30 al
                          Pala Cattani. E.P.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 10
[ § 1 4 5 5 8 7 1 6 § ]

                          lunedì 19 agosto 2019
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                                                        Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                       Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Federico Gaio vola a Flushing Meadows per entrare in tabellone

                          NEW YORK Federico Gaio gioca da oggi le qualificazioni agli Us Open a
                          Flushing Meadows, quarta tappa dello Slam. Dovesse fare bene anche
                          nella Grande Mela, dopo il recente successo nel Challenger di Manerbio
                          che l' ha proiettato al n.145 del ranking mondiale, allora persino il
                          traguardo della top -100 potrebbe non essere un sogno per il faentino.
                          FORTI ALL'AQUILA Francesco Forti affronta il colombiano Gonzalo
                          Escobar nel 1°turno del Challenger Atp de L'Aquila (46.600 euro, terra).
                          DERBY RICCIONESE AL CT RIMINI Finale giovanissima e tutta
                          riccionese nell'Open del Ct Rimini, il Trofeo Golfetta. Difronte due 2.4
                          Under 18, Alessandro Pecci (Ct Cervia) e Marcello Serafini (Tc
                          Sinalunga), che in semifinale hanno battuto rispettivamente il 2.4 Lorenzo
                          Brunetti (n.8) per 4-6, 6-3, 7-6 (4) ed Alberto Morolli (2.4, n.6) per 5-7, 6-2,
                          6-4. LE DONNE NELL'OPEN DI VISERBA Si sono conclusi ieri sera i
                          quarti nel torneo Open del Tennis Viserba. Brillano due giocatrici locali,
                          Mazzola e Pasini. Ottavi: Alessandra Mazzola (2.3, n.1)-Sara Dradi (2.7)
                          6-1, 6-2, Cecilia Mazza (2.5, n.8) - Alessia Tripaldelli (2.5, n.9) 6-4, 6-2,
                          Serena Gugnali (2.4, n.4) - Beatrice Letizia (2.6, n.13) 6-3, 6-0, Emma
                          Ferrini (2.5) - Francesca Dell'Edera (2.4, n.5) 6-2, 6-1, Giulia Pasini (2.5,
                          n.11) - Matilde Magrini (2.4, n.6) 6-3, 6-1, Nicole Fossa Huergo (2.6, n.14)
                          - Gioia Barbieri (2.4, n.3) 6-1, 6-2, Vittoria Modesti (2.5, n.10) - Maria
                          Carla D'Annunzio (2.5, n.7) 6-2, 6-2, Rubina De Ponti (2.4, n.2) - Micol
                          Devescovi (2.6, n.15) 6-1, 6-3. ALESSANDRO GIULIANI

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 11
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                                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                   Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          TENNIS

                          Sofia Cilibic fa doppietta al Ct Mattei: vince i tornei Under 12 e Under 14

                          RAVENNA I vincitori del torneo giovanile di Ferragosto del Ct Mattei. Nell'
                          Under 12 Lucas Geminiani (Tc Faenza), testa di serie n.1, ha superato in
                          finale Massimiliano Savarino (n.2) per 6-4,6-2. Nell' Under 12 femminile
                          vittoria di Sofia Cilibic (n.1), allieva dell' Uta al Ct Zavaglia, in finale su
                          Elena Ravani (n.2) per 6-2, 7-6. Nell' Under 14 femminile vittoria bis di
                          Sofia Cilibic (n.2) in finale su Viola Mezzogori (n.1) per 2-6, 6-4, 10-6.
                          Nell' Under 14 maschile vittoria di Matteo Mucciarella (Tc Faenza, n.1) in
                          finale su Savarino per 7-5, 6-4. IL SONAD A MARINA DI RAVENNA Al
                          Marina Sport Center è iniziato il 14° Trofeo So.Na.D riservato ai 3ª
                          categoria. Risultati 1° turno: Riccardo Frega (Nc) - Marco Cavulla (Nc) 6-
                          1, 6-3. Turno di qualificazione: Valeriano Fabbri (Nc) - Mirko Laghi (4.5,
                          n.1) 6-0, 6-0. IL TRE COLLI A BRISIGHELLA E' in pieno svolgimento il
                          Torneo di 3ª categoria del Tre Colli Tc Brisighella. Tabellone finale, 3°
                          turno: Raymi Paci (3.3) - Gian Pietro Neri (3.4) 6-1, 6-2, Bernardino
                          Albertazzi (3.3) - Stefano Bassetti (3.4) 6-4, 2-0 e ritiro, Giovanni Sandrini
                          (3.4) - Luca De Giovanni (3.3) 6-2, 6-3. Ottavi anche per Luca Caprioni
                          (3.4) e Massimo Romagnoli (3.4). Quarti per Giorgio Boldrini (3.2, n.5).
                          GLI UNDER AL TEN PINARELLA E' scattato il torneo giovanile del Ten
                          Pinarella. Sono 111 gli iscritti a questa tappa del circuito regionale
                          "Australian". Nell' Under 12 femminile n.1 Azzurra Cremonini e n.2 Sofia
                          Cilibic. Nell' Under 14 femminile n.1 Viola Mezzogori, n.2 Evelyn Amati,
                          n.3 Sofia Cilibic, n.4 Azzurra Cremonini. Under 16 femminile: n.1 Viola
                          Mezzogori, n.2 Evelyn Amati. Under 12 maschile: n.1 Pietro Augusto
                          Bonivento, n.2 Alex Guidi, n.3 Pietro Ricci, n.4 Mattia Muraccini. Under 14
                          maschile: n.1 Leonardo Pieracci, n.2 Bonivento, n.3 Matteo Mucciarella,
                          n.4 Jamal Urgese. Under 16 maschile: n.1 Luca Pulga, n.2 Tommaso Picciafuochi.

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                          lunedì 19 agosto 2019
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                                                       Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Imola è stata il regno di salti a tutto gas, anzi a tutto Gajser
                          Doppietta vincente per Jorge Prado, ma per il titolo deve aspettare ancora Il fuoriclasse sloveno chiude quinto in gara
                          1 e conquista il titolo mondiale con largo anticipo, circondato dall' affetto di tantissimi connazionali

                                                                                                                      MATTEO MISEROCCHI
                          I MOLA MATTEO MISEROCCHI È stata la chiusura di un week-end con
                          un totale di 24.896 presenze e a Imola verrà ricordata come quella
                          domenica in cui l'autodromo sembrava una città della Slovenia. Il circuito
                          Enzo e Dino Ferrari è stato preso d'assalto dai tifosi di Tim Gajser e ad
                          un certo punto il campione ha rischiato di rovinare tutto, proprio per
                          strafare davanti alla sua gente. Sbagliare nella gara di ieri era come fallire
                          un rigore a porta vuota: bastava arrivare 8° in gara 1 per aggiudicarsi il
                          titolo MxGp con 7 manche di anticipo e malgrado una caduta ed un paio
                          di errori ci è riuscito, portandosi a casa il quinto posto e il Mondiale 2019.
                          FESTA GRANDE Era quello che diverse centinaia di suoi fans (che
                          hanno occupato la Rivazza dipingendola del giallo-rosso del loro
                          beniamino) attendevano. E a quel punto è stata davvero festa grande.
                          Per Tim, che guida una Honda del team italiano Gariboldi, non è stato
                          semplice gestire l'emozione e la pressione del suo colorito, numeroso e
                          rumoroso seguito, ma alla fine ha centrato l'obiettivo. La gara, come
                          detto, è stata complicata: al via Gajser ha inseguito le Yamaha di Gautier
                          Paulin e Arnaud Tonus, poi si è toccato con quest'ultimo, facendosi
                          passare da Glenn Goldenhoff (Ktm) e Jeremy Seewer, altro alfiere
                          Yamaha, 2° in classifica generale. Alla fine è anche scivolato e nel caldo
                          cocente la sua meta mondiale sembrava allontanarsi. Invece, malgrado
                          qualche altro errore, ha ripreso ritmo e recuperato posizioni, chiudendo 5°
                          e portando il distacco di Seewer (2°sul traguardo dietro l'olandese della
                          Ktm) a 181 punti, impossibili da recuperare in 7 manche. Goldenhoff ha
                          vinto, precedendo Seewer e Paulin, ma tutto è passato in secondo piano,
                          con il team ed i sostenitori di Gt 243che hanno invaso la pista per
                          celebrare il neo campione. SECONDO TITOLO MXGP Per lo sloveno è il
                          secondo titolo MxGp, numero che sale a tre se si conta anche quello in
                          Mx2. In gara 2 un Gajser più slegato ha chiuso al 2° posto, alle spalle di
                          un Goldenhoff pigliatutto, dopo aver vinto un bel duello con Seewer.
                          «Vincere questo titolo è il frutto di tanti cambiamenti fatti in inverno sia a
                          livello personale, che di preparazione e di messa a punto della moto - ha
                          spiegato emozionato - ieri (sabato, ndr) ero tranquillo, ma nella notte tra
                          sabato e domenica non ho dormito per la tensione. C'erano tanti tifosi
                          venuti dalla Slovenia per me. In gara 1ho lottato con lamia moto, facendo
                          alcuni errori, mentre nella 2 è andata meglio». Il migliore dei nostri è stato
                          Alessandro Lupino (Kawasaki), fantastico9°in entrambe le manche, dopo
                          essersi schierato ai cancelli di partenza fra gli ultimi, a causa del ritiro
                          patito sabato nella gara di qualificazione. Sfortunato in gara 1 Samuele
                          Bernardini (Yamaha), fuori dalla classifica a punti per un soffio (21°) poi si
                          è rifatto nella 2ª con il 14° posto, mentre Edoardo Bersanelli (Yamaha) è
                          stato prima 23° poi 21°, una disdetta avere mancato i punti per un soffio.
                          Sfortunato Ivo Monticelli (Ktm), che era stato velocissimo nella gara di
                          qualificazione, ma che è uscito subito di scena in gara 1 e non è riuscito a
                          presentarsi ai cancelletti di partenza della2 per i postumi della caduta.
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                          lunedì 19 agosto 2019
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                                                      Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Nell' Europeo Emx2t bis di Iacopi e un altro sesto posto per Gorini

                          IMOLA Manuel Iacopi concede un fantastico bis nell' europeo Emx2t, con
                          il sammarinese Andrea Gorini buon sesto in rimonta e il faentino Marco
                          Lolli a punti malgrado un fuori pista ed una caduta. Iacopi, pilota della
                          Yamaha è nuovamente imprendibile per tutti e con la sua divisa gialla
                          immacolata e il mezzo di un blu fiammeggiante chiude la prova imolese
                          con un doppio successo e bottino pieno in classifica (50 punti). Lo
                          insegue, vanamente, l' inglese Brad Anderson, che con la sua Ktm
                          numero 1 chiude 2° a 87, ma con un enorme vantaggio sul 3°, Gianluca
                          Deghi, con un ritardo di 39dal primo. Dal 3° al 5° posto sono tutte Ktm,
                          fra queste anche quelle del capoclassifica Mike Kras, che transitato 20° al
                          primo passaggio, mette insieme un recupero imperioso, chiuso al 5°, alle
                          spalle di un altro italiano, Mario Tamari. Anderson ora lo eguaglia a 235
                          punti in vetta alla graduatoria. Bella prestazione di Andrea Gorini, che
                          porta la sua Yamaha numero 725 al 6° POSTO, al termine di un deciso
                          recupero. Il sammarinese, al primo giro, era 11°. «Ho fatto lo stesso
                          risultato di ieri (sabato ndr) - sorride Andrea - ma rispetto alla prima
                          manche sono soddisfatto. Oggi (ieri, ndr) ho tenuto un bel ritmo e
                          recuperato diverse posizioni, mentre in gara 1 ero contratto e non a mio
                          agio in sella. Con questi 30 punti passo al 6° posto assoluto in
                          classifica». Non sorride il faentino Lolli. Partito benissimo con la sua
                          Yamaha, prende l'8° per alcuni giri, poi prima esce fuori pista all'ingresso
                          della variante della tribuna Monster, al termine di un triplo salto, poi cade
                          pochi passaggi dopo. Il 20° con 1 punto guadagnato è una magra
                          consolazione. «Ero cotto racconta si vede che ho speso troppe energie
                          nella rimonta di gara 1; peccato perché ero partito bene e giravo forte,
                          ma non avevo più le gambe». Per lui 11 punti che lo portano al 14° assoluto. M. M.

                                                              Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 14
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                                                      Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Addio a Luigi Altini fondatore della Ori di Granarolo
                          La scomparsa ieri nel giorno del suo 89° compleanno. Il ricordo dei famigliari

                          FAENZA Si è spento nella notte fra sabato e domenica Luigi Altini,
                          fondatore e guida della Ori (Officine rimorchi industriali), ditta con sede a
                          Granarolo Faentino. Il suo nome è legato strettamente all' azienda, che
                          fondò il 7 novembre 1956 dopo aver lasciato l' attività di produzione di
                          carri in legno destinati all' agricoltura del nonno Ercole e dei cugini: costruì
                          un piccolo capannone in centro a Granarolo fondando così la Ori.
                          Nel1962Altini visitò a Stoccolma in Svezia la "British exhibition fair" dove
                          vide esposte alcune piattaforme di sollevamento a pantografo
                          elettroidrauliche che lo incuriosirono molto. Così, rientrato, decise di
                          iniziare a costruirle. Venne completamente abbandonata la produzione di
                          rimorchi agricoli e si iniziò a curare esclusivamente il settore industriale
                          con l' ampliamento della gamma dei prodotti: l' azienda così crebbe
                          assumendo sempre nuovo personale e aumentando lo spazio produttivo.
                          In quegli anni continuarono le visite e le esposizioni nelle fiere nazionali ed
                          internazionali e questo permise di aggiornare le tecniche di progettazione
                          e di costruzione. La produzione rimase esclusivamente su commesse per
                          permettere un' adesione totale alle richieste particolari. Nel 1992 con l'
                          entrata in azienda di due figlie di Luigi Alti Luigi Altini premiato in
                          occasione dei 60 anni di attività dell' azienda di due figlie di Luigi Altini,
                          Annacarla e Annamaria, la ditta individuale si trasformò in società e
                          nacque così la Ori di Luigi Altini &C. sas. Il 28 settembre del 1997 in
                          occasione del Congresso eucaristico di Bologna venne celebrata dal
                          Papa Giovanni Paolo II una messa al Centro agroalimentare: la
                          piattaforma che sollevava Papa Wojtyla (pochi mesi prima della morte) al
                          piano del palco fu fornita dalla Ori. Nel 2016 in occasione dei 60 anni di
                          attività, l' azienda donò all'"Ac Vita 1907" di Granarolo un defibrillatore da installare al campo sportivo del paese. Il
                          post che non avremmo mai voluto scrivere... La morte di Altini è stata ricordata così ier dai famigliari: «Oggi, nel
                          giorno del suo compleanno, ci ha lasciati, qui, ilfondatore della nostra azienda oltre che maestro, ingegnere, uomo
                          leale, giusto, e possiamo aggiungerne tanti altri di aggettivi, che non renderanno comunque merito della sua statura
                          morale. Ciao babbo».

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 15
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                          Presupposti e termini alla luce della nota del dipartimento Finanze e della giurisprudenza

                          Tassa rifiuti, obblighi in chiaro
                          Dichiarazioni al 30/6. Non uso volontario irrilevante

                                                                                                                 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO
                          Per la tassa rifiuti non si allungano i tempi per denunciare gli immobili
                          occupati. La dichiarazione Tari va presentata entro il 30 giugno dell' anno
                          successivo all' inizio dell' occupazione e non entro il 31 dicembre dell'
                          anno successivo all' acquisto del possesso, come per l' Imu e la Tasi. Il
                          differimento del termine previsto dal dl «crescita» per le dichiarazioni ha
                          un ambito di applicazione limitato e non si estende alla Tari. Lo ha chiarito
                          il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia, con la
                          risoluzione 2/2019, in risposta a un quesito (si veda ItaliaOggi del 7
                          agosto). L' articolo 3-ter, introdotto in sede di conversione in legge
                          (58/2019) del dl «Crescita» (34/2019), ha previsto un ampliamento del
                          termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi. Questa norma
                          ha modificato l' articolo 1, comma 684, della legge 147/2013 istitutiva
                          della Iuc. Secondo alcuni il differimento del termine al 31 dicembre per le
                          dichiarazioni si applicherebbe anche alla Tari, considerato che della
                          cosiddetta imposta unica comunale (Iuc) fanno parte i tre tributi. Secondo
                          il dipartimento delle Finanze, invece, «da una lettura sistematica delle
                          norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di
                          presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l' Imu e la Tasi
                          e non anche la Tari». Secondo il ministero, la volontà del legislatore è
                          inequivoca, poiché l' articolo 3-ter «si riferisce espressamente ai "Termini
                          per la presentazione delle dichiarazioni relative all' imposta municipale
                          propria e al tributo per i servizi indivisibili"». Pertanto, lo slittamento del
                          termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre
                          non può che valere che per questi tributi. Per la Tari, dunque, rimane fermo il 30 giugno. Mentre solo le dichiarazioni
                          Imu e Tasi devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui è
                          sorto il presupposto impositivo. Il presupposto per la tassazione. L' obbligo di presentare la dichiarazione è legato al
                          presupposto per la tassazione dell' immobile occupato. Naturalmente, non può essere soggetto al pagamento un
                          immobile che per le sue caratteristiche è fuori dal campo di applicazione del tributo. L' articolo 1, comma 641, della
                          legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di
                          aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per esempio, sono esonerate dal
                          pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni
                          condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Allo stesso
                          modo non sono soggetti a imposizione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il
                          particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso
                          dell' anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente
                          riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. Tra i locali e le aree che
                          non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in
                          stato di abbandono. Rientrano tra gli immobili oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti anche quelli
                          inagibili o inabitabili. Un immobile destinato a attività commerciale su una parte

                                                                  Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 16
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                          del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento della tassa rifiuti, se il
                          titolare non dimostri con apposita documentazione l' inagibilità dell' immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la
                          durata e le modalità di esecuzione dei lavori. In questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza
                          8910/2018. Per i giudici di legittimità è importante dimostrare «se la ristrutturazione ha interessato l' intera unità
                          immobiliare, impedendone quindi l' utilizzazione, o solo una parte». L' obiettiva inutilizzabilità «ricorre non già quando i
                          locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in condizioni che ne impediscono l'
                          utilizzabilità, solo in tal caso le superfici possono essere sottratte alla tassazione». Secondo la Cassazione, poi, l'
                          inutilizzabilità «deve essere univocamente accertabile». La contribuente, invece, «non ha prodotto documentazione
                          comprovante l' avvenuta ristrutturazione e attestante durata e modalità di esecuzione dei lavori». In effetti, la legge
                          prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria. La sussistenza delle
                          condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti devono essere provate
                          dal contribuente e riscontrabili da parte dell' amministrazione. Sono sottratti all' imposizione solo i locali e le aree che
                          sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. Anche la
                          scelta soggettiva del titolare di non usare l' immobile non assume alcuna rilevanza. La Cassazione ha ripetutamente
                          ribadito che anche gli immobili vuoti, vale a dire privi di allacci alle reti idriche, elettriche, o di mobili, sono soggetti al
                          prelievo. Del resto, il principio che tutti gli immobili devono essere tassati non subisce alcuna deroga neanche nei casi
                          in cui il servizio di raccolta dei rifiuti non venga svolto dall' amministrazione comunale o venga svolto in modo
                          inefficiente. Anche quando vengono meno le condizioni che consentono di poter fruire del servizio, i contribuenti sono
                          tenuti al pagamento del tributo, seppure in misura ridotta. In questi casi la tassa è dovuta in misura non superiore al
                          40%. Per affermare questo diritto alla riduzione non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa
                          responsabilità dell' amministrazione. L' agevolazione spetta per il semplice fatto che il servizio non venga svolto
                          secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Al riguardo la Cassazione, con l' ordinanza
                          22531/2017, ha giudicato infondata una decisione del giudice tributario, laddove non aveva riconosciuto il diritto del
                          contribuente alla riduzione tariffaria poiché aveva escluso la responsabilità del comune di Napoli per il disservizio. E
                          ha precisato che non ha alcuna rilevanza la responsabilità dell' amministrazione. In base alla disciplina Tarsu, ma la
                          stessa regola vale oggi per la Tari, il diritto alla riduzione sorge «per il solo fatto che il servizio di raccolta,
                          debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto
                          alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far
                          venir meno le condizioni di ordinaria e agevole fruizione del servizio da parte dell' utente». Il trattamento agevolato
                          non è un risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti, né costituisce una sanzione per l' amministrazione
                          inadempiente. © Riproduzione riservata.

                                                                  Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 17
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                          Decisione della Cassazione sull' Ici, ma il principio vale anche per altre imposte locali

                          Imu, dichiarazioni ultrattive
                          Se non vi sono modifiche quanto presentato resta efficace

                                                                                                                PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO
                          L' obbligo di presentazione delle dichiarazioni Ici, ma lo stesso principio
                          vale per le altre imposte locali (Imu, Tasi, Tari), non deve essere assolto
                          se i contribuenti hanno già in passato osservato il relativo obbligo. Le
                          dichiarazioni vanno presentate dai contribuenti solo per comunicare
                          medio tempore eventuali variazioni. Le dichiarazioni, infatti, sono
                          ultrattive e producono effetti anche per gli anni successivi se gli interessati
                          non intendono denunciare modifiche intervenute sulla loro posizione
                          soggettiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l' ordinanza 23854
                          del 26 luglio 2019. Per i giudici di legittimità, la dichiarazione produce
                          effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui non si verifichino
                          modificazioni dei dati e elementi dichiarati, che danno luogo a un diverso
                          ammontare dell' imposta dovuta. «L' ente impositore, all' esito di un
                          controllo, ha ritenuto che si trattasse di un' ipotesi di omessa
                          dichiarazione di variazione». Questa qualificazione, però, «è da ritenersi
                          errata, in quanto la società contribuente ha di fatto presentato una
                          dichiarazione nel 1992». Quindi, «è da ritenersi reiterata negli anni
                          successivi (c.d. dichiarazione ultrattiva)». «Nella specie, dunque, si è
                          realizzata una ipotesi di infedele o incompleta dichiarazione con relativo
                          omesso versamento». Gli obblighi dichiarativi. Le dichiarazioni relative
                          alle imposte locali sono ultrattive e producono effetti anche per gli anni
                          successivi se i contribuenti non denunciano le modifiche intervenute. In
                          questi termini si è espresso anche il dipartimento delle finanze del
                          ministero dell' economia (risoluzione 3/2018) in merito all' esenzione dall'
                          imposta municipale sui terreni, che spetta a coltivatori diretti e imprenditori agricoli in presenza dei requisiti di legge. Il
                          ministero ha sostenuto che gli agricoltori hanno diritto all' esenzione Imu se a suo tempo hanno presentato la
                          dichiarazione e non sono intervenute modifiche che possono pregiudicare il loro diritto a beneficiare del trattamento
                          agevolato. In effetti, l' adempimento va posto in essere nel caso in cui l' interessato intenda fruire di esenzioni o
                          riduzioni d' imposta. Sono tenuti, poi, a osservare l' obbligo di presentare la dichiarazione i titolari di fabbricati inagibili
                          o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Per
                          esempio, nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli
                          obbligati. Per la Tari restano ferme le superfici già dichiarate per Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares. All' imposta sui servizi
                          indivisibili, invece, si applicano le stesse regole stabilite per l' imposta municipale. Come per l' Imu, anche per la Tasi
                          la dichiarazione non va presentata se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati
                          catastale o gli enti sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'
                          obbligazione tributaria. Per la dichiarazione Tasi può essere utilizzato lo stesso modello già approvato per l' Imu. Il
                          dipartimento delle finanze del ministero dell' economia, con la circolare 2/2015, ha sostenuto che per l' imposta sui
                          servizi non serve un modello di dichiarazione ad hoc e che i comuni in molti casi già dispongono delle informazioni
                          necessarie per effettuare i controlli e gli accertamenti sui due tributi, nonostante siano diversi i soggetti passivi, vale a
                          dire proprietari, inquilini, comodatari.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 18
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                          lunedì 19 agosto 2019

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                          L' adempimento, invece, è richiesto quando: l' immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di
                          concessione amministrativa su aree demaniali; l' immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo
                          diventa area edificabile o, viceversa, l' area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va poi
                          dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un' area
                          fabbricabile. Il valore dell' area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché
                          questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l' obbligo non sussiste quando viene
                          alienata un' area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello dichiarato in
                          precedenza. L' obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati,
                          classificabili nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture
                          contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all' anno di attribuzione della rendita catastale. La dichiarazione,
                          infine, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini
                          della determinazione dell' imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Anche gli enti non commerciali, che
                          sono stati esonerati fino al 2011 dall' obbligo di presentare la dichiarazione Ici, sono tenuti a denunciare ai comuni gli
                          immobili posseduti per l' Imu. Non è più applicabile per questi enti l' articolo 10 della normativa Ici (decreto legislativo
                          504/1992), che escludeva dall' obbligo dichiarativo gli immobili esenti. Nuovo termine per le denunce e esclusioni.
                          Termini più ampi per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi. I contribuenti, infatti, avranno sei mesi di tempo in
                          più per presentare le dichiarazioni. Il termine per l' adempimento, fissato prima delle modifiche normative al 30 giugno
                          dell' anno successivo rispetto al momento in cui è stato acquistato l' immobile o è iniziata la detenzione, è stato
                          spostato al 31 dicembre sempre dell' anno successivo. Sono stati esonerati dall' obbligo di dichiarazione, invece, i
                          titolari di immobili concessi in comodato. Queste novità sono state introdotte in sede di conversione del dl «Crescita»
                          (34/2019). Va precisato che il suddetto decreto ha esonerato i titolari degli immobili dall' obbligo di presentazione della
                          dichiarazione e anche dall' attestazione dei requisiti di legge, al fine di fruire dell' agevolazione Imu per gli immobili
                          concessi in comodato. L' articolo 13 del dl 201/2011 per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in
                          linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al
                          50%. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È sempre richiesto che il
                          contratto sia registrato e che il comodante, oltre all' immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo
                          immobile in Italia, tra quelli adibiti a uso abitativo, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è
                          situato l' immobile concesso in comodato. Non occorre più, come in passato, che il titolare attesti il possesso dei
                          requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune. © Riproduzione riservata.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 19
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                          lunedì 19 agosto 2019
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                          Sanzione massima se la violazione si ripete

                          Il contribuente recidivo è penalizzato. Scatta, infatti, la sanzione nella
                          misura massima del 200% per coloro che non presentano la
                          dichiarazione Imu per diversi anni. La violazione dell' obbligo non può
                          essere sanata con l' invio di altre comunicazioni all' ente o con altri
                          adempimenti. E la penalità va applicata per ogni annualità per la quale è
                          stata accertata l' omissione. Si è così espressa la commissione tributaria
                          regionale di Firenze, prima sezione, con la sentenza 934 del 16 maggio
                          2018. Naturalmente, la stessa regola vale per la Tasi e gli altri tributi locali.
                          Per il giudice d' appello la sanzione fiscale va «comminata nella misura
                          massima, per la reiterata omissione da parte contribuente all' obbligo
                          della dichiarazione. L' obbligo non può essere surrogato da altre
                          comunicazioni fatte all' ente ai fini di altri adempimenti e, permane l'
                          omissione per ogni anno di mancata denuncia». Qualora non venga
                          presentata la dichiarazione Imu, il contribuente commette una violazione
                          che è soggetta a una sanzione che va dal 100 al 200 per cento del tributo
                          dovuto. Per la Commissione regionale, la reiterata violazione per diverse
                          annualità dà luogo all' irrogazione della sanzione nella misura massima.
                          Anche il ritardo nell' adempimento dichiarativo comporta conseguenze
                          negative. Al riguardo, la Cassazione (sentenza 4602/2018) ha chiarito che
                          le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere
                          effetto retroattivo. In particolare, ha stabilito che la riduzione della
                          superficie dell' immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa
                          sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente. Del resto, solo dopo
                          la presentazione della dichiarazione l' amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste
                          avanzate dall' interessato. © Riproduzione riservata.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019          Pagina 20
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                          lunedì 19 agosto 2019
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                          Dal 1° ottobre 2019 la gestione elettronica diventa obbligatoria per enti e imprese

                          Ssn, ordini per via telematica
                          Tre modalità di emissione tramite piattaforma Nso

                                                                                                             PAGINA A CURA DI ENRICO DE FUSCO
                          Diventa un obbligo gestire gli ordinativi in modo elettronico tra gli enti
                          pubblici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) e le imprese che forniscono
                          beni e servizi. È quanto prevede il decreto emanato dal ministero dell'
                          economia e delle finanze il 7 dicembre 2018 in attuazione della legge di
                          bilancio 2018 (legge 205/2017) che obbliga, a decorrere dal 1° ottobre
                          2019, le aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale e le loro
                          imprese fornitrici di beni e servizi, a gestire gli ordini per il tramite della
                          piattaforma Nso (Nodo smistamento ordini). In sostanza la piattaforma
                          Nso è un sistema digitale di trasmissione dei documenti gestito dal
                          dipartimento della Ragioneria di stato del ministero dell' economia e delle
                          finanze integrato con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con il
                          Sistema di interscambio (Sdi) ossia lo strumento usato per trasmettere la
                          fattura elettronica. La trasmissione in via telematica dei documenti
                          attestanti l' ordinazione e l' esecuzione degli acquisti di beni e servizi, al
                          momento, deve essere attuata dagli enti del Servizio sanitario nazionale
                          di cui all' articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del dlgs n.118/2011 quali: le
                          regioni che gestiscono direttamente i finanziamenti del servizio sanitario,
                          le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a
                          carattere scientifico pubblico, aziende ospedaliere universitarie integrate
                          con il servizio sanitario nazionale. Gli altri attori sono l' intermediario,
                          ossia il soggetto che gestisce per conto della p.a. e/o del fornitore il
                          processo di creazione, invio e ricezione del documento e le imprese
                          fornitrici delle aziende pubbliche (Ssn) siano essi imprese di fornitura di
                          cancelleria, farmaci, protesi, di computer, consulenze ecc. Per tali soggetti la piattaforma Nso diventerà il canale di
                          riferimento che si utilizzerà per smistare gli ordini verso i fornitori. La piattaforma ricalca il sistema di interscambio
                          (Sdi) delle fatture elettroniche che oltre a convalidare la trasmissione del 'documento' digitale, ne verifica la
                          correttezza formale in ogni suo dettaglio, pagamenti compresi. Il nuovo sistema utilizza gli stessi canali di
                          trasmissione già in uso con il Sistema di interscambio per lo scambio delle fatture elettroniche, ovvero: web services,
                          Pec, protocollo Ftp. A questi si aggiunge l' infrastruttura di rete Peppol (Pan-European public procurement on-line) che
                          rappresenta una differenza rispetto a quanto è consentito per la fatturazione elettronica. Si tratta infatti di un progetto
                          europeo che punta a una standardizzazione dei processi di e-procurement (la digitalizzazione dei processi di
                          approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni). Il sistema Nso si integrerà con lo Sdi, la banca
                          dati nazionale dei contratti pubblici (Bncp), il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope) e il Nodo
                          di smistamento dei pagamenti e degli incassi (Siope+). Tutti questi sistemi fanno parte dell' Apir, ovvero il sistema
                          Acquisti pubblici in rete generato dalla Ragioneria di stato al fine di garantire la trasparenza nei processi di acquisto di
                          beni e servizi da parte delle p.a. Tra le specifiche tecniche emanate dal Mef emergono tre diversi processi di ordine:
                          ordinazione semplice, ordinazione completa e ordinazione pre concordata. A cui si aggiungono quattro diverse
                          tipologie di documenti da poter utilizzare quali: ordine, ordine pre concordato, risposta e ordine di riscontro. La
                          modalità di utilizzo dell' ordinazione semplice prevede la gestione del solo ordine, con la descrizione del bene o del
                          servizio da acquistare, mentre eventuali altri documenti devono essere scambiati in modo

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 21
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                          lunedì 19 agosto 2019

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                          tradizionale (fax , e-mail ecc.). L' ordinazione completa è il processo di ordinazione, avviato dal cliente (p.a.), in cui l'
                          ordine è emesso e trasmesso in formato elettronico ed è possibile produrre e scambiare in modalità telematica anche
                          la risposta del fornitore e l' ordine di riscontro della p.a. con la possibilità di confermare, declinare o, ancora,
                          modificare i contenuti dei predetti flussi informativi. In ultimo, con l' ordinazione pre concordata vengono utilizzati il
                          documento ordine pre concordato e ordine di riscontro. Con l' ordine pre concordato i ruoli sono invertiti, infatti, sarà
                          proprio il fornitore a far partire l' ordine di acquisto per un bene o servizio da erogare verso la p.a. Questo tipo di
                          ordine prevede l' esistenza di un preventivo accordo tra fornitore e p.a. Così come avviene per il documento risposta,
                          la p.a. può accettare, rifiutare o modificare l' ordine pre concordato attraverso un ordine di riscontro. Ecco quindi che
                          ancora una volta il settore pubblico è precursore nella dematerializzazione e digitalizzazione dei processi
                          amministrativi e gestionali. Come per l' introduzione dell' obbligo della fatturazione elettronica alla p.a., c' è da
                          aspettarsi che l' innovativo ordine elettronico sia destinato ad estendersi a tutti i settori economici. I vantaggi non
                          mancano: il processo di abbandono da parte di tutta la pubblica amministrazione italiana del materiale cartaceo
                          spinge verso un sistema di gestione dei processi più efficace e nello stesso tempo immediato e tracciabile. Il decreto
                          di attuazione prevede inoltre che sulle fatture elettroniche siano obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini
                          elettronici e che gli enti del Ssn non possano dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non
                          conformi a quanto previsto dalla disposizione in questione. È evidente che l' innovativo strumento impatterà in modo
                          significativo nei processi organizzativi di tantissime imprese, che si aggiungono alle procedure già in vigore per la
                          gestione della fatturazione elettronica. Sorgono perciò perplessità soprattutto per quelle imprese di micro dimensioni
                          che adottano altresì regimi fiscali di vantaggio e forfettari ad oggi esclusi dalla emissione della fatturazione elettronica
                          ma che risulterebbero invece obbligate alla gestione dell' ordine elettronico. © Riproduzione riservata.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 22
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                          lunedì 19 agosto 2019
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                          La giurisprudenza: opere che eliminano ostacoli architettonici realizzabili in deroga alle norme

                          Ascensore esterno, meno vincoli
                          Impianto anti-barriere a meno di 10 metri dalle finestre

                                                                                                                 PAGINE A CURA DI DARIO FERRARA
                          Sì all' ascensore esterno all' edificio da costruire molto vicino alle finestre
                          degli appartamenti. E ciò perché le opere che eliminano le barriere
                          architettoniche ben possono essere realizzate in deroga ai regolamenti e
                          agli atti di normazione primaria, dunque anche all' art. 9 del dm 1444/68
                          che prescrive la «distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti
                          finestrate». Il tutto grazie alla sentenza costituzionale 251/08, che ha
                          indicato i problemi dei diversamente abili come «nodi dell' intera
                          collettività». È quanto emerge dalla sentenza 1659/19, pubblicata dalla
                          seconda sezione del Tar Lombardia. Combinato disposto. Accolto il
                          ricorso dell' invalido dopo che il dirigente dello sportello unico per l'
                          edilizia del Comune ha bloccato la Scia per la realizzazione dell' impianto
                          di sollevamento. L' anziano, che vive al quarto piano con la moglie, risulta
                          inabile al lavoro al 35% ed è disponibile a realizzare un servoscala: risulta
                          impossibile portare la cabina al livello del pianerottolo. Sbaglia l' ente
                          locale quando nega il titolo abilitativo in deroga alla distanza tra pareti
                          finestrate. Non c' è dubbio che anche l' ascensore esterno sia un' opera
                          che abbatte le barriere architettoniche, al di là del fatto che sia un disabile
                          a servirsene. E dopo l' intervento della Consulta deve ritenersi che il
                          combinato disposto degli articoli 78 e 79 del Tu per l' edilizia consenta di
                          realizzare anche l' impianto esterno al di là delle distanze previste dai
                          regolamenti e pure dall' art. 9 del dm 1444/68, a patto che siano rispettate
                          quelle indicate dagli articoli 873 e 907 c.c. Non conta che l' ascensore
                          serva un solo piano dell' edificio: si può fare in modo che l' impianto risulti
                          utile anche ad altri. Senza discrezionalità. Possono derogare alle distanze dei regolamenti edilizi non solo gli impianti
                          tecnologici ma anche i volumi tecnici per favorire la mobilità dei disabili: sono opere che consentono di superare le
                          barriere architettoniche. Via libera, dunque, al progetto che prevede sia l' ascensore sia la scala esterni all' immobile
                          realizzati in deroga alle norme sulle distanze minime tra fabbricati previste dai regolamenti edilizi. È quanto emerge
                          dalla sentenza 809/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia. Bocciato il ricorso del vicino: lecito il piano
                          che prevede la realizzazione dei manufatti che si trovano a nove metri invece di dieci rispetto alla costruzione
                          confinante. Parla chiaro il dm 236/89 all' articolo 2, lettera A), punti a) e b): sono barriere architettoniche gli ostacoli
                          fisici che costituiscono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare per chi ha capacità motoria ridotta o
                          impedita. L' intervento è realizzato proprio per adeguare l' edificio di tre piani alla normativa pro disabili: accanto alla
                          costruzione dell' ascensore e della scala esterna sono demolite le vecchie scale condominiali interne troppo strette
                          per montare il servoscala. In tal caso è automatica e specifica la deroga alle distanze fra costruzioni previste dagli
                          strumenti urbanistici, senza la necessità di valutazioni discrezionali da parte dell' amministrazione. Ma devono essere
                          rispettate le distanze ex articoli 873 e 907 Cc. Il confinante non riesce a dimostrare che vi sarebbero valide alternative
                          al progetto presentato né che i manufatti costituirebbero un' ingiusta servitù a carico della sua proprietà: l' art. 79 del
                          Tu dell' edilizia non esclude il principio di reciprocità nell' applicazione della normativa in deroga al regime sulle
                          distanze. Bilanciamento inadeguato. Il legislatore guarda con favore alle persone che hanno difficoltà a muoversi.
                          Basta la Scia per realizzare in condominio l' ascensore che serve a superare le barriere: il permesso di costruire è
                          superfluo perché l' impianto rappresenta un mero volume tecnico. Il Comune non può bocciare

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 23
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                          lunedì 19 agosto 2019

                                                                              Italia Oggi Sette
                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          il progetto dell' ente sul rilievo che non rispetta le dimensioni minime senza verificare se c' è possibilità di deroga o
                          suggerire alternative. È quanto emerge dalla sentenza 175/19 del Tar Campania. Il ricorso del condominio viene
                          accolto perché risulta insufficiente la motivazione del provvedimento di stop. Da una parte la Scia è sufficiente in
                          quanto l' ascensore serve ad apportare un' innovazione allo stabile che non costituisce una costruzione in senso
                          stretto; dall' altra l' amministrazione viene meno alla necessità di un bilanciamento fra l' interesse pubblico all'
                          osservanza della normativa di riferimento e l' interesse del condominio a limitare l' impatto delle barriere
                          architettoniche. È lo stesso dm 236/86, nel dare attuazione alla legge 13/89, a prescrivere che l' ascensore vada
                          installato negli edifici con più di tre livelli. E l' articolo 7.5 autorizza il sindaco del Comune a concedere una deroga
                          quando per motivi strutturali l' impianto non può rispet tare gli standard dimensionali prescritti. Insomma: l' ente deve
                          motivare in modo rigoroso le condizioni che im pediscono l' installazione nel vano scale. Bene primario. Il Comune
                          non può limitarsi a stoppare i lavori se la Scia per l' ascensore a spese del disabile risulta protocollata da più di un
                          mese: è invece tenuto a ricorrere all' autotutela pe rché il titolo deve ritenersi consolidato. L' autorizzazione al progetto
                          non può essere ostacolata dalle questioni di natura privatistica poste dai condomini contro la realizzazione dell'
                          impianto. Anzi, la giurisprudenza della Cassazione richiede «attenzione civile» nei confronti delle persone con
                          problemi di deambulazione che si fanno carico delle spese laddove l' elevatore può attenuare la loro condizione di
                          disagio. È quanto emerge dalla sentenza 9/2019, pubb licata dalla terza sezione del Tar Puglia. Accolto il ricorso della
                          signora con difficoltà di movimento che abita al terzo piano e vuole realizzare l' impianto nel pozzo della luce
                          condominiale. Alcuni proprietari esclusivi lamentano che ne sarebbe compromesso il loro godimento delle parti
                          comuni dell' edificio perché la cabina può limita la visibilità e toglie aria al cavedio. Ma sono doglianze da rivolgere al
                          giudice civile. E in ogni caso è l' inerzia dell' amministrazione che consente al privato di eseguire l' intervento edilizio in
                          base all' art. 23, comma 6, dpr 380/01: per un solo giorno di ritardo il provvedimento dell' ente locale risulta illegittimo.
                          L' istruttoria degli uffici, poi, è lacunosa: non emergono elementi secondo i quali l' ascensore può incidere su stabilità e
                          sicurezza dell' edificio, mentre la relazi one tecnica di parte attesta il contrario. E soprattutto le sentenze di legittimità
                          sono dalla parte delle opere che agevolano la fruizione del bene primario dell' abitazione da parte di chi si trova in
                          condiz ioni di disabilità. Pregiudizio e serietà. Il favore del legislatore vuol dire anche meno vincoli. La Soprintendenza
                          non può bocciare il progetto dell' ascensore esterno che serve alla persona anziana solo perché la realizzazione dell'
                          impianto in cortile può arrecare un pregiudizio all' immobile vincolato: la legge contro le barriere architettoniche
                          impone all' amministrazione di valutare i rischi che corre il bene tutelato considerando anche la situazione del
                          richiedente, che ha problemi di mobilità. È quanto emerge dalla sentenza 9557 /18, sezione seconda quater del Tar
                          Lazio. Accolto il ricorso della signora che chiede di installare l' elevatore nel cortile di un edificio di pregio nel centro
                          storico della Capitale. La vicenda è finita al Consiglio di stato che ha annullato il parere negativo Mibact: in seguito le
                          Belle Arti si dichiarano disponibili a valutare l' installazione di un montascale invece che dell' ascensore. Il punto è che
                          in base al regolamento di attuazione della legge 13/1989 il primo tipo d' impianto non equivale al secondo: può essere
                          utilizzato come alternativa solo negli interventi di adeguamento o per superare modeste differenze di quota.
                          Soprattutto l' amministrazione non effettua alcun bilanciamento degli interessi: troppo generico il riferimento alle
                          dimensioni del cortile e alle aperture esistenti, mentre non risulta spesa una parola sulla salute della richiedente.
                          Normativa di favore anche per le persone non disabili ma solo anziane con disagi fisici e difficoltà motorie: l'
                          amministrazione deve verificare la serietà del pregiudizio all' immobile e l' impatto del progetto rispetto al fabbricato in
                          relazione alle esigenze di tutela richieste dall' interessata. Insomma: i vincoli non possono essere superati in
                          automatico

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 24
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