Unione della Romagna Faentina - lunedì, 19 agosto 2019 - Unione Romagna Faentina
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Unione della Romagna Faentina lunedì, 19 agosto 2019 Prime Pagine 19/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna 4 Prima pagina del 19/08/2019 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) 5 Prima pagina del 19/08/2019 19/08/2019 Il Sole 24 Ore 6 Prima pagina del 19/08/2019 19/08/2019 Italia Oggi Sette 7 Prima pagina del 19/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 19/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 38 8 La vendemmia si fa attendere «Meno prodotto ma più qualità» 19/08/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 50 9 Doppietta di Minella e il Forlì passa Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 19 10 Oggi pomeriggio primo allenamento al Pala Galassi 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 23 11 Federico Gaio vola a Flushing Meadows per entrare in tabellone 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 23 12 Sofia Cilibic fa doppietta al Ct Mattei: vince i tornei Under 12 e Under 14 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 24 MATTEO MISEROCCHI 13 Imola è stata il regno di salti a tutto gas, anzi a tutto Gajser 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 24 14 Nell' Europeo Emx2t bis di Iacopi e un altro sesto posto per Gorini 19/08/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34 15 Addio a Luigi Altini fondatore della Ori di Granarolo Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 19/08/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 16 Tassa rifiuti, obblighi in chiaro 19/08/2019 Italia Oggi Sette Pagina 11 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 18 Imu, dichiarazioni ultrattive 19/08/2019 Italia Oggi Sette Pagina 11 20 Sanzione massima se la violazione si ripete 19/08/2019 Italia Oggi Sette Pagina 12 PAGINA A CURA DI ENRICO DE FUSCO 21 Ssn, ordini per via telematica
19/08/2019 Italia Oggi Sette Pagina 27 PAGINE A CURA DI DARIO FERRARA 23 Ascensore esterno, meno vincoli
[ § 1 § ] lunedì 19 agosto 2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 2 § ] lunedì 19 agosto 2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 3 § ] lunedì 19 agosto 2019 Il Sole 24 Ore Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 4 § ] lunedì 19 agosto 2019 Italia Oggi Sette Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 4 5 5 8 7 1 0 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 38 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) NEL FAENTINO DALMONTE (CAVIRO): «SI PARTE CON CHARDONNAY E PINOT» La vendemmia si fa attendere «Meno prodotto ma più qualità» LA VENDEMMIA si farà attendere una decina di giorni rispetto allo scorso anno, in compenso ripagherà con minor prodotto ma di maggiore qualità. Sono queste le previsioni per la stagione vitivinicola che si prepara a raggiungere il clou con la raccolta dell' uva. «Dopo il 20 agosto i produttori partiranno con la raccolta delle varietà precoci come chardonnay e pinot bianco e grigio. I grandi numeri li vedremo però a settembre» commenta Carlo Dalmonte, presidente di Caviro. «Il fatto che ci sia meno uva nei vigneti non è negativo perché c' è una forte giacenza di vino in tutte le cantine nazionali. Per ora la vendemmia è iniziata in Sicilia e un nostro socio ci parla di una produzione inferiore del 25-30% rispetto al 2018. Per il vino si parla di un prodotto eccellente e quindi sarà maggiormente remunerativo». In generale la primavera ha influito sulla crescita dell' uva creando qualche problematica per l' eccessiva pioggia. Ora si va verso una vendemmia regolare «e il risultato sembra abbastanza chiaro. Ora possono influire solo elementi esterni». La cooperativa vitivinicola associa 30 cantine, 12.500 viticoltori che producono 700mila tonnellate di uva. Il Tavernello è il vino più diffuso in assoluto. «È una campagna vitivinicola che in generale si apre con diversi punti interrogativi, mentre in Romagna gli indicatori non sono negativi» dice Raffaele Drei, presidente di Agrintesa, cooperativa che affianca il vino all' ortofrutta. «La vendemmia inizierà con un po' di ritardo, ma questo lo avevamo messo in conto» aggiunge. Lo scorso anno, di questi giorni, la raccolta di uve pinot e chardonnay era già iniziata. «Quest' anno, invece, bisognerà attendere ancora 8-10 giorni , ma non credo sarà un grosso problema». Per quanto riguarda la produzione le previsioni parlano di «vendemmie medio-scarse con una buona qualità dell' uva. Ma ormai i giochi sono fatti, soltanto gravi problemi meteo potrebbero alterare la situazione. Per fortuna le previsioni non presentano situazioni drammatiche per le prossime settimane». La produzione di uva da vino di Agrintesa si attesta annualmente, in media, ad oltre 1.600.000 quintali. I vitigni maggiormente rappresentativi sono: Trebbiano Romagnolo (74% della superficie), Sangiovese (13%), Merlot, Albana, Chardonnay, Ciliegiolo, Pinot. La cooperativa dispone di 7 cantine di vinificazione e di numerosi centri di raccolta delle uve con una capacità complessiva di stoccaggio del prodotto finito di oltre 1.700.000 hl. di vino. l.t. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 4 5 5 8 7 0 9 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Doppietta di Minella e il Forlì passa Buon inizio dei biancorossi Gara sbloccata su rigore, Cattolica Sm ancora a corto di preparazione Forlì 3 Cattolica Sm 0 FORLÌ (4-3-1-2): De Gori 6,5; Zamagni 7, Ferraro 6, Sedioli 6, Marzocchi 5,5 (Gimelli 6); Baldinini 6 (20' st Ballardini), Favo 6, Gkertsos 6,5 (31' st Pastorelli); Bonandi 6,5 (6' st Pacchioni); Souare 6 (38' pt Gomez 6,5), Minella 7. A disposizione: Barducci, Biasiol, Vesi, Zabre). All. Paci. CATTOLICA SM (4-4-2): Benedettini 5,5; Guglielmi 5,5, Guarino 5,5, Barellini 6 (30' st Croci 6), Son 5,5 (14' st Fabbri 6); Bernardi 6 (Tommasini 6), Gaioli 6, Pasquini 6, Merlonghi 5,5; Cisse Cheke 6 (30' Rizzitelli 6), Moroni 6,5 (14' st Gasperini 5,5). Adisp.: De Marzo, Gabrielli, Battistini, Maggioli. All. Cascione. Arbitro: Cannata di Faenza. Reti: 39' pt (rig.) Minella, 44' pt Gomez, 29' st Minella. Note: spettatori 500 circa, ammoniti: Guglielmi, Favo. Recupero: 2', 3'. Forlì UN FORLÌ già in buona vena passa il turno preliminare di Coppa Italia ed elimina il Cattolica San Marino. La formazione di mister Massimo Paci ha fatto suo il primo incontro ufficiale della stagione con una prestazione che fa ben sperare per il prossimo campionato. Tra i biancorossi ottima la prova di Zamagni e Bonandi con la coppia argentina di attaccanti entrambi a segno. Sull' altra sponda, invece, l' allenatore Emanuel Cascione dovrà lavorare su una squadra che ha come attenuante i pochi giorni di preparazione e quindi ha margini di crescita. NEL primo tempo, più vivace, Forlì in avanti dopo 2' con Minella frenato dalla difesa adriatica. Al 9' è il Cattolica Sm a farsi pericoloso con Merlonghi che calcia un pallone respinto da De Gori. Poi ancora l' argentino Minella, mattatore della gara, pericoloso: al 17' con un tiro deviato in angolo da un piede avversario e dopo pochi minuti con un pallonetto alto di poco. Al 29' Cattolica Sm in avanti con Cisse sul quale esce bene De Gori. La gara si sblocca al 37': Son devia di mano un traversone non pericoloso e l' inevitabile rigore viene trasformato da Minella con un tiro alla sinistra di Benedettini. Dopo un colpo di testa a lato di Ferraro (40') Gomez, appena subentrato all' infortunato Souare, in mischia mette dentro il 2-0 per il Forlì. RITMI più lenti nella ripresa, ma Forlì ancora pericoloso. Dopo 5' Gkertsos spara alto da pochi metri, al 14' Minella fuori sottomisura. Debole la reazione degli ospiti cha ci hanno provato con Fabbri da fusori area con il pallone fuori di un soffio. Al 74' Minella, di testa, ben servito da un cross di Ballardini da destra sigla il definitivo 3-0. Domenica prossima, per il primo turno della Coppa Forlì ancora in casa con la Savignanese che ha chiesto ed ottenuto l' inversione della gara per l' indisponibilità del proprio terreno di gioco. Franco Pardolesi © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 4 5 5 8 7 1 4 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 19 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Oggi pomeriggio primo allenamento al Pala Galassi Archiviati i sorrisi, gli autografi e i battimani della presentazione davanti allo store Unieuro del centro Puntadiferro, per Dell' Agnello e i suoi ragazzi, dal pomeriggio di oggi si inizia a fare sul serio in palestra dopo le visite mediche mattutine. Martedì scattano le doppie sedute di atletica con Luca Borra e pallacanestro e per i tifosi ci sarà la possibilità di assistere agli allenamenti giovedì e sabato alle 17.30. In settimana verranno presentati i giocatori che si appresta Klaudio Ndoja allo store Unieuro no a vestire per la prima volta il biancorosso a partire dai due stranieri "Mo" Watson (presente ieri con moglie e i tre figli e immediatamente scherzoso e alla mano coi tifosi) ed Erik Rush. Per vedere la prima prova del campo dell' Unieuro bisognerà invece attendere l' amichevole in casa Rekico Faenza fissata per sabato 31 alle 18.30 al Pala Cattani. E.P. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 4 5 5 8 7 1 6 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 23 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Federico Gaio vola a Flushing Meadows per entrare in tabellone NEW YORK Federico Gaio gioca da oggi le qualificazioni agli Us Open a Flushing Meadows, quarta tappa dello Slam. Dovesse fare bene anche nella Grande Mela, dopo il recente successo nel Challenger di Manerbio che l' ha proiettato al n.145 del ranking mondiale, allora persino il traguardo della top -100 potrebbe non essere un sogno per il faentino. FORTI ALL'AQUILA Francesco Forti affronta il colombiano Gonzalo Escobar nel 1°turno del Challenger Atp de L'Aquila (46.600 euro, terra). DERBY RICCIONESE AL CT RIMINI Finale giovanissima e tutta riccionese nell'Open del Ct Rimini, il Trofeo Golfetta. Difronte due 2.4 Under 18, Alessandro Pecci (Ct Cervia) e Marcello Serafini (Tc Sinalunga), che in semifinale hanno battuto rispettivamente il 2.4 Lorenzo Brunetti (n.8) per 4-6, 6-3, 7-6 (4) ed Alberto Morolli (2.4, n.6) per 5-7, 6-2, 6-4. LE DONNE NELL'OPEN DI VISERBA Si sono conclusi ieri sera i quarti nel torneo Open del Tennis Viserba. Brillano due giocatrici locali, Mazzola e Pasini. Ottavi: Alessandra Mazzola (2.3, n.1)-Sara Dradi (2.7) 6-1, 6-2, Cecilia Mazza (2.5, n.8) - Alessia Tripaldelli (2.5, n.9) 6-4, 6-2, Serena Gugnali (2.4, n.4) - Beatrice Letizia (2.6, n.13) 6-3, 6-0, Emma Ferrini (2.5) - Francesca Dell'Edera (2.4, n.5) 6-2, 6-1, Giulia Pasini (2.5, n.11) - Matilde Magrini (2.4, n.6) 6-3, 6-1, Nicole Fossa Huergo (2.6, n.14) - Gioia Barbieri (2.4, n.3) 6-1, 6-2, Vittoria Modesti (2.5, n.10) - Maria Carla D'Annunzio (2.5, n.7) 6-2, 6-2, Rubina De Ponti (2.4, n.2) - Micol Devescovi (2.6, n.15) 6-1, 6-3. ALESSANDRO GIULIANI Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 4 5 5 8 7 1 5 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 23 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) TENNIS Sofia Cilibic fa doppietta al Ct Mattei: vince i tornei Under 12 e Under 14 RAVENNA I vincitori del torneo giovanile di Ferragosto del Ct Mattei. Nell' Under 12 Lucas Geminiani (Tc Faenza), testa di serie n.1, ha superato in finale Massimiliano Savarino (n.2) per 6-4,6-2. Nell' Under 12 femminile vittoria di Sofia Cilibic (n.1), allieva dell' Uta al Ct Zavaglia, in finale su Elena Ravani (n.2) per 6-2, 7-6. Nell' Under 14 femminile vittoria bis di Sofia Cilibic (n.2) in finale su Viola Mezzogori (n.1) per 2-6, 6-4, 10-6. Nell' Under 14 maschile vittoria di Matteo Mucciarella (Tc Faenza, n.1) in finale su Savarino per 7-5, 6-4. IL SONAD A MARINA DI RAVENNA Al Marina Sport Center è iniziato il 14° Trofeo So.Na.D riservato ai 3ª categoria. Risultati 1° turno: Riccardo Frega (Nc) - Marco Cavulla (Nc) 6- 1, 6-3. Turno di qualificazione: Valeriano Fabbri (Nc) - Mirko Laghi (4.5, n.1) 6-0, 6-0. IL TRE COLLI A BRISIGHELLA E' in pieno svolgimento il Torneo di 3ª categoria del Tre Colli Tc Brisighella. Tabellone finale, 3° turno: Raymi Paci (3.3) - Gian Pietro Neri (3.4) 6-1, 6-2, Bernardino Albertazzi (3.3) - Stefano Bassetti (3.4) 6-4, 2-0 e ritiro, Giovanni Sandrini (3.4) - Luca De Giovanni (3.3) 6-2, 6-3. Ottavi anche per Luca Caprioni (3.4) e Massimo Romagnoli (3.4). Quarti per Giorgio Boldrini (3.2, n.5). GLI UNDER AL TEN PINARELLA E' scattato il torneo giovanile del Ten Pinarella. Sono 111 gli iscritti a questa tappa del circuito regionale "Australian". Nell' Under 12 femminile n.1 Azzurra Cremonini e n.2 Sofia Cilibic. Nell' Under 14 femminile n.1 Viola Mezzogori, n.2 Evelyn Amati, n.3 Sofia Cilibic, n.4 Azzurra Cremonini. Under 16 femminile: n.1 Viola Mezzogori, n.2 Evelyn Amati. Under 12 maschile: n.1 Pietro Augusto Bonivento, n.2 Alex Guidi, n.3 Pietro Ricci, n.4 Mattia Muraccini. Under 14 maschile: n.1 Leonardo Pieracci, n.2 Bonivento, n.3 Matteo Mucciarella, n.4 Jamal Urgese. Under 16 maschile: n.1 Luca Pulga, n.2 Tommaso Picciafuochi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 4 5 5 8 7 1 2 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 24 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Imola è stata il regno di salti a tutto gas, anzi a tutto Gajser Doppietta vincente per Jorge Prado, ma per il titolo deve aspettare ancora Il fuoriclasse sloveno chiude quinto in gara 1 e conquista il titolo mondiale con largo anticipo, circondato dall' affetto di tantissimi connazionali MATTEO MISEROCCHI I MOLA MATTEO MISEROCCHI È stata la chiusura di un week-end con un totale di 24.896 presenze e a Imola verrà ricordata come quella domenica in cui l'autodromo sembrava una città della Slovenia. Il circuito Enzo e Dino Ferrari è stato preso d'assalto dai tifosi di Tim Gajser e ad un certo punto il campione ha rischiato di rovinare tutto, proprio per strafare davanti alla sua gente. Sbagliare nella gara di ieri era come fallire un rigore a porta vuota: bastava arrivare 8° in gara 1 per aggiudicarsi il titolo MxGp con 7 manche di anticipo e malgrado una caduta ed un paio di errori ci è riuscito, portandosi a casa il quinto posto e il Mondiale 2019. FESTA GRANDE Era quello che diverse centinaia di suoi fans (che hanno occupato la Rivazza dipingendola del giallo-rosso del loro beniamino) attendevano. E a quel punto è stata davvero festa grande. Per Tim, che guida una Honda del team italiano Gariboldi, non è stato semplice gestire l'emozione e la pressione del suo colorito, numeroso e rumoroso seguito, ma alla fine ha centrato l'obiettivo. La gara, come detto, è stata complicata: al via Gajser ha inseguito le Yamaha di Gautier Paulin e Arnaud Tonus, poi si è toccato con quest'ultimo, facendosi passare da Glenn Goldenhoff (Ktm) e Jeremy Seewer, altro alfiere Yamaha, 2° in classifica generale. Alla fine è anche scivolato e nel caldo cocente la sua meta mondiale sembrava allontanarsi. Invece, malgrado qualche altro errore, ha ripreso ritmo e recuperato posizioni, chiudendo 5° e portando il distacco di Seewer (2°sul traguardo dietro l'olandese della Ktm) a 181 punti, impossibili da recuperare in 7 manche. Goldenhoff ha vinto, precedendo Seewer e Paulin, ma tutto è passato in secondo piano, con il team ed i sostenitori di Gt 243che hanno invaso la pista per celebrare il neo campione. SECONDO TITOLO MXGP Per lo sloveno è il secondo titolo MxGp, numero che sale a tre se si conta anche quello in Mx2. In gara 2 un Gajser più slegato ha chiuso al 2° posto, alle spalle di un Goldenhoff pigliatutto, dopo aver vinto un bel duello con Seewer. «Vincere questo titolo è il frutto di tanti cambiamenti fatti in inverno sia a livello personale, che di preparazione e di messa a punto della moto - ha spiegato emozionato - ieri (sabato, ndr) ero tranquillo, ma nella notte tra sabato e domenica non ho dormito per la tensione. C'erano tanti tifosi venuti dalla Slovenia per me. In gara 1ho lottato con lamia moto, facendo alcuni errori, mentre nella 2 è andata meglio». Il migliore dei nostri è stato Alessandro Lupino (Kawasaki), fantastico9°in entrambe le manche, dopo essersi schierato ai cancelli di partenza fra gli ultimi, a causa del ritiro patito sabato nella gara di qualificazione. Sfortunato in gara 1 Samuele Bernardini (Yamaha), fuori dalla classifica a punti per un soffio (21°) poi si è rifatto nella 2ª con il 14° posto, mentre Edoardo Bersanelli (Yamaha) è stato prima 23° poi 21°, una disdetta avere mancato i punti per un soffio. Sfortunato Ivo Monticelli (Ktm), che era stato velocissimo nella gara di qualificazione, ma che è uscito subito di scena in gara 1 e non è riuscito a presentarsi ai cancelletti di partenza della2 per i postumi della caduta.
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[ § 1 4 5 5 8 7 1 3 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 24 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Nell' Europeo Emx2t bis di Iacopi e un altro sesto posto per Gorini IMOLA Manuel Iacopi concede un fantastico bis nell' europeo Emx2t, con il sammarinese Andrea Gorini buon sesto in rimonta e il faentino Marco Lolli a punti malgrado un fuori pista ed una caduta. Iacopi, pilota della Yamaha è nuovamente imprendibile per tutti e con la sua divisa gialla immacolata e il mezzo di un blu fiammeggiante chiude la prova imolese con un doppio successo e bottino pieno in classifica (50 punti). Lo insegue, vanamente, l' inglese Brad Anderson, che con la sua Ktm numero 1 chiude 2° a 87, ma con un enorme vantaggio sul 3°, Gianluca Deghi, con un ritardo di 39dal primo. Dal 3° al 5° posto sono tutte Ktm, fra queste anche quelle del capoclassifica Mike Kras, che transitato 20° al primo passaggio, mette insieme un recupero imperioso, chiuso al 5°, alle spalle di un altro italiano, Mario Tamari. Anderson ora lo eguaglia a 235 punti in vetta alla graduatoria. Bella prestazione di Andrea Gorini, che porta la sua Yamaha numero 725 al 6° POSTO, al termine di un deciso recupero. Il sammarinese, al primo giro, era 11°. «Ho fatto lo stesso risultato di ieri (sabato ndr) - sorride Andrea - ma rispetto alla prima manche sono soddisfatto. Oggi (ieri, ndr) ho tenuto un bel ritmo e recuperato diverse posizioni, mentre in gara 1 ero contratto e non a mio agio in sella. Con questi 30 punti passo al 6° posto assoluto in classifica». Non sorride il faentino Lolli. Partito benissimo con la sua Yamaha, prende l'8° per alcuni giri, poi prima esce fuori pista all'ingresso della variante della tribuna Monster, al termine di un triplo salto, poi cade pochi passaggi dopo. Il 20° con 1 punto guadagnato è una magra consolazione. «Ero cotto racconta si vede che ho speso troppe energie nella rimonta di gara 1; peccato perché ero partito bene e giravo forte, ma non avevo più le gambe». Per lui 11 punti che lo portano al 14° assoluto. M. M. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 4 5 5 8 7 1 1 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 34 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Addio a Luigi Altini fondatore della Ori di Granarolo La scomparsa ieri nel giorno del suo 89° compleanno. Il ricordo dei famigliari FAENZA Si è spento nella notte fra sabato e domenica Luigi Altini, fondatore e guida della Ori (Officine rimorchi industriali), ditta con sede a Granarolo Faentino. Il suo nome è legato strettamente all' azienda, che fondò il 7 novembre 1956 dopo aver lasciato l' attività di produzione di carri in legno destinati all' agricoltura del nonno Ercole e dei cugini: costruì un piccolo capannone in centro a Granarolo fondando così la Ori. Nel1962Altini visitò a Stoccolma in Svezia la "British exhibition fair" dove vide esposte alcune piattaforme di sollevamento a pantografo elettroidrauliche che lo incuriosirono molto. Così, rientrato, decise di iniziare a costruirle. Venne completamente abbandonata la produzione di rimorchi agricoli e si iniziò a curare esclusivamente il settore industriale con l' ampliamento della gamma dei prodotti: l' azienda così crebbe assumendo sempre nuovo personale e aumentando lo spazio produttivo. In quegli anni continuarono le visite e le esposizioni nelle fiere nazionali ed internazionali e questo permise di aggiornare le tecniche di progettazione e di costruzione. La produzione rimase esclusivamente su commesse per permettere un' adesione totale alle richieste particolari. Nel 1992 con l' entrata in azienda di due figlie di Luigi Alti Luigi Altini premiato in occasione dei 60 anni di attività dell' azienda di due figlie di Luigi Altini, Annacarla e Annamaria, la ditta individuale si trasformò in società e nacque così la Ori di Luigi Altini &C. sas. Il 28 settembre del 1997 in occasione del Congresso eucaristico di Bologna venne celebrata dal Papa Giovanni Paolo II una messa al Centro agroalimentare: la piattaforma che sollevava Papa Wojtyla (pochi mesi prima della morte) al piano del palco fu fornita dalla Ori. Nel 2016 in occasione dei 60 anni di attività, l' azienda donò all'"Ac Vita 1907" di Granarolo un defibrillatore da installare al campo sportivo del paese. Il post che non avremmo mai voluto scrivere... La morte di Altini è stata ricordata così ier dai famigliari: «Oggi, nel giorno del suo compleanno, ci ha lasciati, qui, ilfondatore della nostra azienda oltre che maestro, ingegnere, uomo leale, giusto, e possiamo aggiungerne tanti altri di aggettivi, che non renderanno comunque merito della sua statura morale. Ciao babbo». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 4 5 5 8 7 2 1 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 10 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Presupposti e termini alla luce della nota del dipartimento Finanze e della giurisprudenza Tassa rifiuti, obblighi in chiaro Dichiarazioni al 30/6. Non uso volontario irrilevante PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO Per la tassa rifiuti non si allungano i tempi per denunciare gli immobili occupati. La dichiarazione Tari va presentata entro il 30 giugno dell' anno successivo all' inizio dell' occupazione e non entro il 31 dicembre dell' anno successivo all' acquisto del possesso, come per l' Imu e la Tasi. Il differimento del termine previsto dal dl «crescita» per le dichiarazioni ha un ambito di applicazione limitato e non si estende alla Tari. Lo ha chiarito il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia, con la risoluzione 2/2019, in risposta a un quesito (si veda ItaliaOggi del 7 agosto). L' articolo 3-ter, introdotto in sede di conversione in legge (58/2019) del dl «Crescita» (34/2019), ha previsto un ampliamento del termine per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi. Questa norma ha modificato l' articolo 1, comma 684, della legge 147/2013 istitutiva della Iuc. Secondo alcuni il differimento del termine al 31 dicembre per le dichiarazioni si applicherebbe anche alla Tari, considerato che della cosiddetta imposta unica comunale (Iuc) fanno parte i tre tributi. Secondo il dipartimento delle Finanze, invece, «da una lettura sistematica delle norme appena richiamate emerge che la modifica dei termini di presentazione della dichiarazione riguarda esclusivamente l' Imu e la Tasi e non anche la Tari». Secondo il ministero, la volontà del legislatore è inequivoca, poiché l' articolo 3-ter «si riferisce espressamente ai "Termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all' imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili"». Pertanto, lo slittamento del termine di presentazione della dichiarazione dal 30 giugno al 31 dicembre non può che valere che per questi tributi. Per la Tari, dunque, rimane fermo il 30 giugno. Mentre solo le dichiarazioni Imu e Tasi devono essere presentate entro il nuovo termine del 31 dicembre dell' anno successivo a quello in cui è sorto il presupposto impositivo. Il presupposto per la tassazione. L' obbligo di presentare la dichiarazione è legato al presupposto per la tassazione dell' immobile occupato. Naturalmente, non può essere soggetto al pagamento un immobile che per le sue caratteristiche è fuori dal campo di applicazione del tributo. L' articolo 1, comma 641, della legge 147/2013 prevede che il presupposto della Tari sia il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per esempio, sono esonerate dal pagamento della tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all' articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Allo stesso modo non sono soggetti a imposizione i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell' anno, sempre che queste circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione. Tra i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la natura delle loro superfici rientrano quelli situati in luoghi impraticabili, interclusi o in stato di abbandono. Rientrano tra gli immobili oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti anche quelli inagibili o inabitabili. Un immobile destinato a attività commerciale su una parte Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 4 5 5 8 7 2 1 § ] lunedì 19 agosto 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali del quale vengono eseguiti lavori di ristrutturazione è soggetto integralmente al pagamento della tassa rifiuti, se il titolare non dimostri con apposita documentazione l' inagibilità dell' immobile che lo rende inutilizzabile, nonché la durata e le modalità di esecuzione dei lavori. In questo senso si è espressa la Cassazione con la sentenza 8910/2018. Per i giudici di legittimità è importante dimostrare «se la ristrutturazione ha interessato l' intera unità immobiliare, impedendone quindi l' utilizzazione, o solo una parte». L' obiettiva inutilizzabilità «ricorre non già quando i locali sono stati lasciati, per una qualsiasi ragione, inutilizzati, ma quando sono in condizioni che ne impediscono l' utilizzabilità, solo in tal caso le superfici possono essere sottratte alla tassazione». Secondo la Cassazione, poi, l' inutilizzabilità «deve essere univocamente accertabile». La contribuente, invece, «non ha prodotto documentazione comprovante l' avvenuta ristrutturazione e attestante durata e modalità di esecuzione dei lavori». In effetti, la legge prevede una presunzione relativa di produzione dei rifiuti che ammette la prova contraria. La sussistenza delle condizioni che fanno venir meno la presunzione di legge della potenziale produzione di rifiuti devono essere provate dal contribuente e riscontrabili da parte dell' amministrazione. Sono sottratti all' imposizione solo i locali e le aree che sono oggettivamente inutilizzabili o insuscettibili di produrre rifiuti, e non quelli lasciati in concreto inutilizzati. Anche la scelta soggettiva del titolare di non usare l' immobile non assume alcuna rilevanza. La Cassazione ha ripetutamente ribadito che anche gli immobili vuoti, vale a dire privi di allacci alle reti idriche, elettriche, o di mobili, sono soggetti al prelievo. Del resto, il principio che tutti gli immobili devono essere tassati non subisce alcuna deroga neanche nei casi in cui il servizio di raccolta dei rifiuti non venga svolto dall' amministrazione comunale o venga svolto in modo inefficiente. Anche quando vengono meno le condizioni che consentono di poter fruire del servizio, i contribuenti sono tenuti al pagamento del tributo, seppure in misura ridotta. In questi casi la tassa è dovuta in misura non superiore al 40%. Per affermare questo diritto alla riduzione non è richiesto che gli interessati debbano dimostrare una precisa responsabilità dell' amministrazione. L' agevolazione spetta per il semplice fatto che il servizio non venga svolto secondo i criteri previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Al riguardo la Cassazione, con l' ordinanza 22531/2017, ha giudicato infondata una decisione del giudice tributario, laddove non aveva riconosciuto il diritto del contribuente alla riduzione tariffaria poiché aveva escluso la responsabilità del comune di Napoli per il disservizio. E ha precisato che non ha alcuna rilevanza la responsabilità dell' amministrazione. In base alla disciplina Tarsu, ma la stessa regola vale oggi per la Tari, il diritto alla riduzione sorge «per il solo fatto che il servizio di raccolta, debitamente istituito ed attivato, non venga poi concretamente svolto, ovvero venga svolto in grave difformità rispetto alle modalità regolamentari relative alle distanze e capacità dei contenitori, ed alla frequenza della raccolta; così da far venir meno le condizioni di ordinaria e agevole fruizione del servizio da parte dell' utente». Il trattamento agevolato non è un risarcimento del danno per la mancata raccolta dei rifiuti, né costituisce una sanzione per l' amministrazione inadempiente. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 4 5 5 8 7 1 8 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 11 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Decisione della Cassazione sull' Ici, ma il principio vale anche per altre imposte locali Imu, dichiarazioni ultrattive Se non vi sono modifiche quanto presentato resta efficace PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO L' obbligo di presentazione delle dichiarazioni Ici, ma lo stesso principio vale per le altre imposte locali (Imu, Tasi, Tari), non deve essere assolto se i contribuenti hanno già in passato osservato il relativo obbligo. Le dichiarazioni vanno presentate dai contribuenti solo per comunicare medio tempore eventuali variazioni. Le dichiarazioni, infatti, sono ultrattive e producono effetti anche per gli anni successivi se gli interessati non intendono denunciare modifiche intervenute sulla loro posizione soggettiva. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con l' ordinanza 23854 del 26 luglio 2019. Per i giudici di legittimità, la dichiarazione produce effetti anche per gli anni successivi nel caso in cui non si verifichino modificazioni dei dati e elementi dichiarati, che danno luogo a un diverso ammontare dell' imposta dovuta. «L' ente impositore, all' esito di un controllo, ha ritenuto che si trattasse di un' ipotesi di omessa dichiarazione di variazione». Questa qualificazione, però, «è da ritenersi errata, in quanto la società contribuente ha di fatto presentato una dichiarazione nel 1992». Quindi, «è da ritenersi reiterata negli anni successivi (c.d. dichiarazione ultrattiva)». «Nella specie, dunque, si è realizzata una ipotesi di infedele o incompleta dichiarazione con relativo omesso versamento». Gli obblighi dichiarativi. Le dichiarazioni relative alle imposte locali sono ultrattive e producono effetti anche per gli anni successivi se i contribuenti non denunciano le modifiche intervenute. In questi termini si è espresso anche il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia (risoluzione 3/2018) in merito all' esenzione dall' imposta municipale sui terreni, che spetta a coltivatori diretti e imprenditori agricoli in presenza dei requisiti di legge. Il ministero ha sostenuto che gli agricoltori hanno diritto all' esenzione Imu se a suo tempo hanno presentato la dichiarazione e non sono intervenute modifiche che possono pregiudicare il loro diritto a beneficiare del trattamento agevolato. In effetti, l' adempimento va posto in essere nel caso in cui l' interessato intenda fruire di esenzioni o riduzioni d' imposta. Sono tenuti, poi, a osservare l' obbligo di presentare la dichiarazione i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, nonché coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Per esempio, nel caso di occupazione in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata solo da uno degli obbligati. Per la Tari restano ferme le superfici già dichiarate per Tarsu, Tia1, Tia2 e Tares. All' imposta sui servizi indivisibili, invece, si applicano le stesse regole stabilite per l' imposta municipale. Come per l' Imu, anche per la Tasi la dichiarazione non va presentata se gli elementi rilevanti sono acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti sono già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell' obbligazione tributaria. Per la dichiarazione Tasi può essere utilizzato lo stesso modello già approvato per l' Imu. Il dipartimento delle finanze del ministero dell' economia, con la circolare 2/2015, ha sostenuto che per l' imposta sui servizi non serve un modello di dichiarazione ad hoc e che i comuni in molti casi già dispongono delle informazioni necessarie per effettuare i controlli e gli accertamenti sui due tributi, nonostante siano diversi i soggetti passivi, vale a dire proprietari, inquilini, comodatari. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 4 5 5 8 7 1 8 § ] lunedì 19 agosto 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali L' adempimento, invece, è richiesto quando: l' immobile ha formato oggetto di locazione finanziaria o di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali; l' immobile viene concesso in locazione finanziaria, un terreno agricolo diventa area edificabile o, viceversa, l' area diviene edificabile in seguito alla demolizione di un fabbricato. Va poi dichiarato qualsiasi atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto che abbia avuto a oggetto un' area fabbricabile. Il valore dell' area, che è quello di mercato, deve sempre essere dichiarato dal contribuente, poiché questa informazione non è presente nella banca dati catastale. Ecco perché l' obbligo non sussiste quando viene alienata un' area fabbricabile, se non ha subito modifiche il suo valore di mercato rispetto a quello dichiarato in precedenza. L' obbligo non è abolito neppure per gli immobili posseduti dalle imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D, che sono tenute a dichiarare il valore venale del bene sulla base delle scritture contabili, sia in aumento che in diminuzione, fino all' anno di attribuzione della rendita catastale. La dichiarazione, infine, deve essere presentata per gli immobili relativamente ai quali siano intervenute delle modifiche rilevanti ai fini della determinazione dell' imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento. Anche gli enti non commerciali, che sono stati esonerati fino al 2011 dall' obbligo di presentare la dichiarazione Ici, sono tenuti a denunciare ai comuni gli immobili posseduti per l' Imu. Non è più applicabile per questi enti l' articolo 10 della normativa Ici (decreto legislativo 504/1992), che escludeva dall' obbligo dichiarativo gli immobili esenti. Nuovo termine per le denunce e esclusioni. Termini più ampi per la presentazione delle dichiarazioni Imu e Tasi. I contribuenti, infatti, avranno sei mesi di tempo in più per presentare le dichiarazioni. Il termine per l' adempimento, fissato prima delle modifiche normative al 30 giugno dell' anno successivo rispetto al momento in cui è stato acquistato l' immobile o è iniziata la detenzione, è stato spostato al 31 dicembre sempre dell' anno successivo. Sono stati esonerati dall' obbligo di dichiarazione, invece, i titolari di immobili concessi in comodato. Queste novità sono state introdotte in sede di conversione del dl «Crescita» (34/2019). Va precisato che il suddetto decreto ha esonerato i titolari degli immobili dall' obbligo di presentazione della dichiarazione e anche dall' attestazione dei requisiti di legge, al fine di fruire dell' agevolazione Imu per gli immobili concessi in comodato. L' articolo 13 del dl 201/2011 per gli immobili concessi in comodato dal titolare ai parenti in linea retta entro il primo grado, utilizzati come abitazione principale, prevede una riduzione della base imponibile al 50%. Sono escluse le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. È sempre richiesto che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all' immobile adibito a propria abitazione principale, possieda un solo immobile in Italia, tra quelli adibiti a uso abitativo, risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune in cui è situato l' immobile concesso in comodato. Non occorre più, come in passato, che il titolare attesti il possesso dei requisiti nel modello di dichiarazione da inviare al comune. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 4 5 5 8 7 1 9 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 11 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Sanzione massima se la violazione si ripete Il contribuente recidivo è penalizzato. Scatta, infatti, la sanzione nella misura massima del 200% per coloro che non presentano la dichiarazione Imu per diversi anni. La violazione dell' obbligo non può essere sanata con l' invio di altre comunicazioni all' ente o con altri adempimenti. E la penalità va applicata per ogni annualità per la quale è stata accertata l' omissione. Si è così espressa la commissione tributaria regionale di Firenze, prima sezione, con la sentenza 934 del 16 maggio 2018. Naturalmente, la stessa regola vale per la Tasi e gli altri tributi locali. Per il giudice d' appello la sanzione fiscale va «comminata nella misura massima, per la reiterata omissione da parte contribuente all' obbligo della dichiarazione. L' obbligo non può essere surrogato da altre comunicazioni fatte all' ente ai fini di altri adempimenti e, permane l' omissione per ogni anno di mancata denuncia». Qualora non venga presentata la dichiarazione Imu, il contribuente commette una violazione che è soggetta a una sanzione che va dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto. Per la Commissione regionale, la reiterata violazione per diverse annualità dà luogo all' irrogazione della sanzione nella misura massima. Anche il ritardo nell' adempimento dichiarativo comporta conseguenze negative. Al riguardo, la Cassazione (sentenza 4602/2018) ha chiarito che le denunce di variazione prodotte in ritardo non possono mai avere effetto retroattivo. In particolare, ha stabilito che la riduzione della superficie dell' immobile, per pagare un importo minore a titolo di tassa sui rifiuti, deve essere dichiarata tempestivamente. Del resto, solo dopo la presentazione della dichiarazione l' amministrazione comunale può accertare e valutare la fondatezza delle richieste avanzate dall' interessato. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 4 5 5 8 7 2 0 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 12 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Dal 1° ottobre 2019 la gestione elettronica diventa obbligatoria per enti e imprese Ssn, ordini per via telematica Tre modalità di emissione tramite piattaforma Nso PAGINA A CURA DI ENRICO DE FUSCO Diventa un obbligo gestire gli ordinativi in modo elettronico tra gli enti pubblici del Servizio sanitario nazionale (Ssn) e le imprese che forniscono beni e servizi. È quanto prevede il decreto emanato dal ministero dell' economia e delle finanze il 7 dicembre 2018 in attuazione della legge di bilancio 2018 (legge 205/2017) che obbliga, a decorrere dal 1° ottobre 2019, le aziende pubbliche del servizio sanitario nazionale e le loro imprese fornitrici di beni e servizi, a gestire gli ordini per il tramite della piattaforma Nso (Nodo smistamento ordini). In sostanza la piattaforma Nso è un sistema digitale di trasmissione dei documenti gestito dal dipartimento della Ragioneria di stato del ministero dell' economia e delle finanze integrato con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e con il Sistema di interscambio (Sdi) ossia lo strumento usato per trasmettere la fattura elettronica. La trasmissione in via telematica dei documenti attestanti l' ordinazione e l' esecuzione degli acquisti di beni e servizi, al momento, deve essere attuata dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all' articolo 19, comma 2, lettere b) e c) del dlgs n.118/2011 quali: le regioni che gestiscono direttamente i finanziamenti del servizio sanitario, le aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico, aziende ospedaliere universitarie integrate con il servizio sanitario nazionale. Gli altri attori sono l' intermediario, ossia il soggetto che gestisce per conto della p.a. e/o del fornitore il processo di creazione, invio e ricezione del documento e le imprese fornitrici delle aziende pubbliche (Ssn) siano essi imprese di fornitura di cancelleria, farmaci, protesi, di computer, consulenze ecc. Per tali soggetti la piattaforma Nso diventerà il canale di riferimento che si utilizzerà per smistare gli ordini verso i fornitori. La piattaforma ricalca il sistema di interscambio (Sdi) delle fatture elettroniche che oltre a convalidare la trasmissione del 'documento' digitale, ne verifica la correttezza formale in ogni suo dettaglio, pagamenti compresi. Il nuovo sistema utilizza gli stessi canali di trasmissione già in uso con il Sistema di interscambio per lo scambio delle fatture elettroniche, ovvero: web services, Pec, protocollo Ftp. A questi si aggiunge l' infrastruttura di rete Peppol (Pan-European public procurement on-line) che rappresenta una differenza rispetto a quanto è consentito per la fatturazione elettronica. Si tratta infatti di un progetto europeo che punta a una standardizzazione dei processi di e-procurement (la digitalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni). Il sistema Nso si integrerà con lo Sdi, la banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bncp), il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (Siope) e il Nodo di smistamento dei pagamenti e degli incassi (Siope+). Tutti questi sistemi fanno parte dell' Apir, ovvero il sistema Acquisti pubblici in rete generato dalla Ragioneria di stato al fine di garantire la trasparenza nei processi di acquisto di beni e servizi da parte delle p.a. Tra le specifiche tecniche emanate dal Mef emergono tre diversi processi di ordine: ordinazione semplice, ordinazione completa e ordinazione pre concordata. A cui si aggiungono quattro diverse tipologie di documenti da poter utilizzare quali: ordine, ordine pre concordato, risposta e ordine di riscontro. La modalità di utilizzo dell' ordinazione semplice prevede la gestione del solo ordine, con la descrizione del bene o del servizio da acquistare, mentre eventuali altri documenti devono essere scambiati in modo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 4 5 5 8 7 2 0 § ] lunedì 19 agosto 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali tradizionale (fax , e-mail ecc.). L' ordinazione completa è il processo di ordinazione, avviato dal cliente (p.a.), in cui l' ordine è emesso e trasmesso in formato elettronico ed è possibile produrre e scambiare in modalità telematica anche la risposta del fornitore e l' ordine di riscontro della p.a. con la possibilità di confermare, declinare o, ancora, modificare i contenuti dei predetti flussi informativi. In ultimo, con l' ordinazione pre concordata vengono utilizzati il documento ordine pre concordato e ordine di riscontro. Con l' ordine pre concordato i ruoli sono invertiti, infatti, sarà proprio il fornitore a far partire l' ordine di acquisto per un bene o servizio da erogare verso la p.a. Questo tipo di ordine prevede l' esistenza di un preventivo accordo tra fornitore e p.a. Così come avviene per il documento risposta, la p.a. può accettare, rifiutare o modificare l' ordine pre concordato attraverso un ordine di riscontro. Ecco quindi che ancora una volta il settore pubblico è precursore nella dematerializzazione e digitalizzazione dei processi amministrativi e gestionali. Come per l' introduzione dell' obbligo della fatturazione elettronica alla p.a., c' è da aspettarsi che l' innovativo ordine elettronico sia destinato ad estendersi a tutti i settori economici. I vantaggi non mancano: il processo di abbandono da parte di tutta la pubblica amministrazione italiana del materiale cartaceo spinge verso un sistema di gestione dei processi più efficace e nello stesso tempo immediato e tracciabile. Il decreto di attuazione prevede inoltre che sulle fatture elettroniche siano obbligatoriamente riportati gli estremi degli ordini elettronici e che gli enti del Ssn non possano dar corso alla liquidazione e successivo pagamento di fatture non conformi a quanto previsto dalla disposizione in questione. È evidente che l' innovativo strumento impatterà in modo significativo nei processi organizzativi di tantissime imprese, che si aggiungono alle procedure già in vigore per la gestione della fatturazione elettronica. Sorgono perciò perplessità soprattutto per quelle imprese di micro dimensioni che adottano altresì regimi fiscali di vantaggio e forfettari ad oggi esclusi dalla emissione della fatturazione elettronica ma che risulterebbero invece obbligate alla gestione dell' ordine elettronico. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
[ § 1 4 5 5 8 7 1 7 § ] lunedì 19 agosto 2019 Pagina 27 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La giurisprudenza: opere che eliminano ostacoli architettonici realizzabili in deroga alle norme Ascensore esterno, meno vincoli Impianto anti-barriere a meno di 10 metri dalle finestre PAGINE A CURA DI DARIO FERRARA Sì all' ascensore esterno all' edificio da costruire molto vicino alle finestre degli appartamenti. E ciò perché le opere che eliminano le barriere architettoniche ben possono essere realizzate in deroga ai regolamenti e agli atti di normazione primaria, dunque anche all' art. 9 del dm 1444/68 che prescrive la «distanza minima assoluta di dieci metri tra pareti finestrate». Il tutto grazie alla sentenza costituzionale 251/08, che ha indicato i problemi dei diversamente abili come «nodi dell' intera collettività». È quanto emerge dalla sentenza 1659/19, pubblicata dalla seconda sezione del Tar Lombardia. Combinato disposto. Accolto il ricorso dell' invalido dopo che il dirigente dello sportello unico per l' edilizia del Comune ha bloccato la Scia per la realizzazione dell' impianto di sollevamento. L' anziano, che vive al quarto piano con la moglie, risulta inabile al lavoro al 35% ed è disponibile a realizzare un servoscala: risulta impossibile portare la cabina al livello del pianerottolo. Sbaglia l' ente locale quando nega il titolo abilitativo in deroga alla distanza tra pareti finestrate. Non c' è dubbio che anche l' ascensore esterno sia un' opera che abbatte le barriere architettoniche, al di là del fatto che sia un disabile a servirsene. E dopo l' intervento della Consulta deve ritenersi che il combinato disposto degli articoli 78 e 79 del Tu per l' edilizia consenta di realizzare anche l' impianto esterno al di là delle distanze previste dai regolamenti e pure dall' art. 9 del dm 1444/68, a patto che siano rispettate quelle indicate dagli articoli 873 e 907 c.c. Non conta che l' ascensore serva un solo piano dell' edificio: si può fare in modo che l' impianto risulti utile anche ad altri. Senza discrezionalità. Possono derogare alle distanze dei regolamenti edilizi non solo gli impianti tecnologici ma anche i volumi tecnici per favorire la mobilità dei disabili: sono opere che consentono di superare le barriere architettoniche. Via libera, dunque, al progetto che prevede sia l' ascensore sia la scala esterni all' immobile realizzati in deroga alle norme sulle distanze minime tra fabbricati previste dai regolamenti edilizi. È quanto emerge dalla sentenza 809/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia. Bocciato il ricorso del vicino: lecito il piano che prevede la realizzazione dei manufatti che si trovano a nove metri invece di dieci rispetto alla costruzione confinante. Parla chiaro il dm 236/89 all' articolo 2, lettera A), punti a) e b): sono barriere architettoniche gli ostacoli fisici che costituiscono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare per chi ha capacità motoria ridotta o impedita. L' intervento è realizzato proprio per adeguare l' edificio di tre piani alla normativa pro disabili: accanto alla costruzione dell' ascensore e della scala esterna sono demolite le vecchie scale condominiali interne troppo strette per montare il servoscala. In tal caso è automatica e specifica la deroga alle distanze fra costruzioni previste dagli strumenti urbanistici, senza la necessità di valutazioni discrezionali da parte dell' amministrazione. Ma devono essere rispettate le distanze ex articoli 873 e 907 Cc. Il confinante non riesce a dimostrare che vi sarebbero valide alternative al progetto presentato né che i manufatti costituirebbero un' ingiusta servitù a carico della sua proprietà: l' art. 79 del Tu dell' edilizia non esclude il principio di reciprocità nell' applicazione della normativa in deroga al regime sulle distanze. Bilanciamento inadeguato. Il legislatore guarda con favore alle persone che hanno difficoltà a muoversi. Basta la Scia per realizzare in condominio l' ascensore che serve a superare le barriere: il permesso di costruire è superfluo perché l' impianto rappresenta un mero volume tecnico. Il Comune non può bocciare Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23
[ § 1 4 5 5 8 7 1 7 § ] lunedì 19 agosto 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali il progetto dell' ente sul rilievo che non rispetta le dimensioni minime senza verificare se c' è possibilità di deroga o suggerire alternative. È quanto emerge dalla sentenza 175/19 del Tar Campania. Il ricorso del condominio viene accolto perché risulta insufficiente la motivazione del provvedimento di stop. Da una parte la Scia è sufficiente in quanto l' ascensore serve ad apportare un' innovazione allo stabile che non costituisce una costruzione in senso stretto; dall' altra l' amministrazione viene meno alla necessità di un bilanciamento fra l' interesse pubblico all' osservanza della normativa di riferimento e l' interesse del condominio a limitare l' impatto delle barriere architettoniche. È lo stesso dm 236/86, nel dare attuazione alla legge 13/89, a prescrivere che l' ascensore vada installato negli edifici con più di tre livelli. E l' articolo 7.5 autorizza il sindaco del Comune a concedere una deroga quando per motivi strutturali l' impianto non può rispet tare gli standard dimensionali prescritti. Insomma: l' ente deve motivare in modo rigoroso le condizioni che im pediscono l' installazione nel vano scale. Bene primario. Il Comune non può limitarsi a stoppare i lavori se la Scia per l' ascensore a spese del disabile risulta protocollata da più di un mese: è invece tenuto a ricorrere all' autotutela pe rché il titolo deve ritenersi consolidato. L' autorizzazione al progetto non può essere ostacolata dalle questioni di natura privatistica poste dai condomini contro la realizzazione dell' impianto. Anzi, la giurisprudenza della Cassazione richiede «attenzione civile» nei confronti delle persone con problemi di deambulazione che si fanno carico delle spese laddove l' elevatore può attenuare la loro condizione di disagio. È quanto emerge dalla sentenza 9/2019, pubb licata dalla terza sezione del Tar Puglia. Accolto il ricorso della signora con difficoltà di movimento che abita al terzo piano e vuole realizzare l' impianto nel pozzo della luce condominiale. Alcuni proprietari esclusivi lamentano che ne sarebbe compromesso il loro godimento delle parti comuni dell' edificio perché la cabina può limita la visibilità e toglie aria al cavedio. Ma sono doglianze da rivolgere al giudice civile. E in ogni caso è l' inerzia dell' amministrazione che consente al privato di eseguire l' intervento edilizio in base all' art. 23, comma 6, dpr 380/01: per un solo giorno di ritardo il provvedimento dell' ente locale risulta illegittimo. L' istruttoria degli uffici, poi, è lacunosa: non emergono elementi secondo i quali l' ascensore può incidere su stabilità e sicurezza dell' edificio, mentre la relazi one tecnica di parte attesta il contrario. E soprattutto le sentenze di legittimità sono dalla parte delle opere che agevolano la fruizione del bene primario dell' abitazione da parte di chi si trova in condiz ioni di disabilità. Pregiudizio e serietà. Il favore del legislatore vuol dire anche meno vincoli. La Soprintendenza non può bocciare il progetto dell' ascensore esterno che serve alla persona anziana solo perché la realizzazione dell' impianto in cortile può arrecare un pregiudizio all' immobile vincolato: la legge contro le barriere architettoniche impone all' amministrazione di valutare i rischi che corre il bene tutelato considerando anche la situazione del richiedente, che ha problemi di mobilità. È quanto emerge dalla sentenza 9557 /18, sezione seconda quater del Tar Lazio. Accolto il ricorso della signora che chiede di installare l' elevatore nel cortile di un edificio di pregio nel centro storico della Capitale. La vicenda è finita al Consiglio di stato che ha annullato il parere negativo Mibact: in seguito le Belle Arti si dichiarano disponibili a valutare l' installazione di un montascale invece che dell' ascensore. Il punto è che in base al regolamento di attuazione della legge 13/1989 il primo tipo d' impianto non equivale al secondo: può essere utilizzato come alternativa solo negli interventi di adeguamento o per superare modeste differenze di quota. Soprattutto l' amministrazione non effettua alcun bilanciamento degli interessi: troppo generico il riferimento alle dimensioni del cortile e alle aperture esistenti, mentre non risulta spesa una parola sulla salute della richiedente. Normativa di favore anche per le persone non disabili ma solo anziane con disagi fisici e difficoltà motorie: l' amministrazione deve verificare la serietà del pregiudizio all' immobile e l' impatto del progetto rispetto al fabbricato in relazione alle esigenze di tutela richieste dall' interessata. Insomma: i vincoli non possono essere superati in automatico Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24
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