POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE DIPENDENTI - CASSA DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE GESTIONE CARGEAS ASSICURAZIONI - FISAC UBI Banca
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Pagina 1 di 34 Contraente CASSA DI ASSISTENZA INTERAZIENDALE GESTIONE - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 CARGEAS ASSICURAZIONI Associato UBI BANCA SPA polizza n. 00079730000002 POLIZZA RIMBORSO SPESE MEDICHE DIPENDENTI EDIZIONE 2018 N° 000797/30/000002
INDICE Pagina 4 di 34 DEFINIZIONI 5/8 SEZIONE 1) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 9 Art. 1.0) Durata e decorrenza dell’Assicurazione – Pagamento del premio 9 Art. 1.1) Proroga dell’Assicurazione 9 Art. 1.2) Altre assicurazioni 9 Art. 1.3) Forma delle comunicazioni 9 Art. 1.4) Modifiche dell’Assicurazione 9 Art. 1.5) Foro Competente 9 Art. 1.6) Mediazione 9 Art. 1.7) Rinuncia al diritto di rivalsa 9 Art. 1.8) Imposte 10 Art. 1.9) Rinvio alle norme di legge 10 - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 Art.1.10) Competenze per reclami stragiudiziali 10 Art.1.11) Assicurazione per conto altrui 10 Art.1.12) Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio 10 Art.1.13) Trattamento dei dati personali 10 Art.1.14) Trattamento dei dati personali 10 Art.1.15) Clausola Broker 10 SEZIONE 2) NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI 11 Art. 2.0) Contraente – Assicurati 11 Art. 2.1) Decorrenza e cessazione dell’Assicurazione – Consegna delle Condizioni di Assicurazione 11/12 Art. 2.2) Determinazione del premio e regolazione 12 Art. 2.3) Inserimento Familiari non fiscalmente a carico 12/13 Art. 2.4) Inclusioni/Uscite di garanzia in corso di anno 13 Art. 2.5) Identificazione degli Assicurati 13 Art. 2.6) Persone assicurabili con limitazioni particolari 13 Art. 2.7) Limitazione della garanzia per le persone di età pari o superiore ai 75 anni 13 Art. 2.8) Estensione territoriale 13 Art. 2.9) Decorrenza dell’Assicurazione – Termini di aspettativa 13/14 Art.2.10) Servizio Militare e rischio guerra 14 Art.2.11) Esclusioni 14/15 Art.2.12) Massimale/Somme assicurate 15 Art.2.13) Rinuncia della Compagnia alle dichiarazioni relative allo stato di salute 15 SEZIONE 3) RIMBORSO SPESE MEDICHE PER RICOVERO/OSPEDALIERE 15 Art. 3.0) Oggetto della garanzia Rimborso spese mediche per ricovero/ospedaliere 15/18 Art. 3.1) Modalità di erogazione delle prestazioni (limitazioni, franchigie, scoperti) 18 Art. 3.2) Ricovero presso il Servizio Sanitario Nazionale 18/19 SEZIONE 4) SPESE EXTRAOSPEDALIERE 19 polizza n. 00079730000002 Art. 4.0) Oggetto della garanzia Spese Extraospedaliere 19/22 SEZIONE 5) SPESE DENTARIE 22 Art. 5.0) Oggetto della garanzia Spese Dentarie 22 Art. 5.1) Modalità di erogazione delle prestazioni (limitazioni, franchigie, scoperti) 22 SEZIONE 6) PACCHETTO MATERNITA’ 22/23 Art. 6.0) Oggetto dell’Assicurazione – Pacchetto Maternità 23 Art. 6.1) Modalità di erogazione delle prestazioni (limitazioni, franchigie, scoperti) 23 Art. 6.2) Documentazione richiesta per il rimborso 23 SEZIONE 7) NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 23/28 Art. 7.0) Avviso di sinistro – Obblighi dell’Assicurato 23 Art. 7.1) Termine massimo per la presentazione della denuncia di sinistro 23 Art. 7.2) Obblighi in caso di sinistro – Criteri di liquidazione 24 Art. 7.3) Modalità di erogazione delle prestazioni – Pagamento dell’indennizzo 24/26 Art. 7.4) App. per smartphone e tablet 26 Art. 7.5) Disposizioni sulla documentazione di spesa 27 Art. 7.6) Anticipazione del rimborso 27 Art. 7.7) Controversie 28 Art. 7.8) Manleva 28 Art. 7.9) Responsabilità 28 ALLEGATO A) NOMENCLATORE 29 SCHEDE RIASSUNTIVE 30/32 Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 4
Pagina 5 di 34 DEFINIZIONI Nel testo che segue si intende per: Ambulatorio medico/Centro Medico: struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata ad erogare prestazioni sanitarie, diagnostiche o terapeutiche (esami diagnostici, strumentali, analisi di laboratorio, utilizzo di apparecchiature elettromedicali, trattamenti fisioterapici e riabilitativi) e dotata di direzione sanitaria; - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 Assicurazione o contratto: il contratto di assicurazione; Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione; Assistenza sanitaria rimborsuale: rimborso che Cattolica effettua direttamente all’Assicurato nei termini di quanto dovuto ai sensi di Polizza; Associato: il soggetto convenzionato con la Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni; Cartella Clinica: documento ufficiale, redatto durante la degenza diurna o con pernottamento in Istituto di Cura, contenente le generalità per esteso del paziente, diagnosi, anamnesi patologica prossima e remota, terapie effettuate, interventi chirurgici eseguiti, esami e diario clinico Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni: la Cassa Assistenza integrativa per i dipendenti delle aziende convenzionate; Cattolica: la Società Cattolica di Assicurazione Coop. a.r.l.; Centrale Operativa: La struttura di MY ASSISTANCE s.r.l. costituita da: medici, tecnici, operatori che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con Cattolica provvede, per incarico di quest’ultima: • alla gestione dei sinistri in forma di assistenza sanitaria rimborsuale (a rimborso); polizza n. 00079730000002 • alla presa in carico in forma diretta (pagamento diretto); • alla presa in carico in forma mista (regime misto); • al contatto telefonico con l’assicurato; • ad organizzare ed erogare le prestazioni di assistenza previste dal contratto; Centri Clinici Convenzionati: Le strutture sanitarie (ospedali, centri diagnostici, cliniche, case di cure) e medici professionisti (personale medico), convenzionati con la Centrale Operativa – incaricata da Cattolica a gestire i sinistri con pagamento diretto (Presa in carico diretta) - alle quali l’Assicurato può rivolgersi, tramite preventiva indicazione ed autorizzazione da parte della stessa Centrale Operativa, per usufruire delle prestazioni sanitarie con costi a carico di Cattolica; Centri Clinici non Convenzionati Le strutture sanitarie non rientranti tra i centri clinici convenzionati (ed il personale medico non convenzionato) – purché in possesso, all’atto dell’erogazione della prestazione, dei requisiti stabiliti dalla normativa di legge in vigore – alle quali l’Assicurato può comunque rivolgersi per i ricoveri e gli interventi chirurgici necessari, esclusi comunque stabilimenti termali, Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 5
case di convalescenza , soggiorno e RSA (Residenze Sanitarie Pagina 6 di 34 Assistenziali); Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio; Cure Omeopatiche: sistema di medicina non convenzionale che cura le malattie somministrando in piccolissime dosi quelle stesse sostanze che le causano; Day-Hospital: la degenza diurna, senza pernottamento, in istituto di cura (pubblico o privato) regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera, documentata da cartella clinica e finalizzata all’erogazione di trattamenti terapeutici o chirurgici; Degenza domiciliare: il periodo di ospedalizzazione domiciliare necessario al completamento delle terapie immediatamente successivo ad un ricovero e prescritto dai medici - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 che hanno curato l’assicurato; Estero: il territorio al di fuori della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino; Indennizzo: la prestazione in denaro dovuta da Cattolica in caso di sinistro; Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intervento Chirurgico atto medico, praticato in Istituto di Cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l’utilizzo di sorgenti di energia meccanica termica o luminosa (laser). Agli effetti assicurativi si intende equiparata ad un intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni; Intervento Chirurgico Ambulatoriale Intervento di chirurgia effettuato senza ricovero, anche comportante suture, diatermocoagulazione, crioterapia, biopsia ,endoscopia con biopsia; Istituto di Cura: gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, regolarmente autorizzate all’erogazione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabilimenti termali, le strutture per anziani, le case di cura per lungodegenza o convalescenza, le residenze sanitario assistenziali (RSA), le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative; polizza n. 00079730000002 Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; Malattia Pregressa: condizione clinica che è l’espressione o la conseguenza di situazioni patologiche insorte anteriormente alla stipulazione della polizza, gia nota all’Assicurato in quanto manifestatasi clinicamente o già diagnosticata alla data di sottoscrizione della polizza stessa e/o già evidenziata mediante accertamenti clinici e/o strumentali e/o già trattata con terapie; Malformazionie – Difetto fisico Alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia clinicamente diagnosticabile prima della decorrenza della garanzia; Massimale: la somma massima, predeterminata nel contratto, che Cattolica è tenuta a corrispondere all’assicurato in caso di sinistro o per anno assicurativo; Nucleo Familiare: il nucleo composto da: dipendente, coniuge, figli a carico, figli a carico non conviventi. Possono rientrare nel nucleo (con pagamento di premio a parte) anche i familiari non fiscalmente a carico quali: coniuge non a carico convivente, figli non a carico conviventi, figli non a carico e non conviventi fino a 26 anni, convivente more uxorio da stato di famiglia. Si precisa che viene parificato a dipendente anche il coniuge superstite di dipendente deceduto in servizio (finchè permane lo stato vedovile); Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 6
Polizza: il documento che prova il contratto di assicurazione; Pagina 7 di 34 Premio: la prestazione in denaro dovuta dal Contraente a Cattolica; Presa in carico diretta: procedura di pagamento che Cattolica, in nome e per conto dell’Assicurato, effettua, nei limiti di quanto stabilito a termini di polizza, a favore delle strutture sanitarie e dei medici professionisti convenzionati con la Centrale Operativa ad eccezione di esclusioni di garanzia, applicazione di franchigie e/o scoperti, altre limitazioni (anche di massimali) previsti nella polizza stessa. La procedura di Presa in carico diretta viene appositamente attivata dall’Assicurato tramite contatto preventivo con la Centrale Operativa la quale verifica l’ammissibilità della richiesta ed autorizza la struttura convenzionata ad erogare la prestazione concordata; Psicosi: a) Sindromi schizofreniche: disturbi psichici dominanti da dissociazione - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 mentale (discordanza, incongruenza, sconnessione fra idea e idea o nello svolgimento logico – causale del pensiero) in assenza di sintomi di ordine psicorganico; b) Psicosi cicloidi: sintomi di tipo dissociativo, depressivo e maniacale con andamento periodico; c) Sindrome bordeline: stati di margine fra nevrosi e forme schizofreniche; d) Psicosi con aspetti disistimici (depressivi) e schizofrenici; Si intendono escluse le sindromi psicorganiche: turbe psichiche che si manifestano in concomitanza di una sofferenza cerebrale diretta o indiretta. La diagnosi della malattia, nonché la prescrizione delle cure, deve essere effettuata da un medico – chirurgo specialista in psichiatria o in neurologia o in psicologia; Regime Misto: le prestazioni mediche eseguite da Istituti di cura e medici professionisti in parte convenzionati con la Centrale Operativa ed in parte con la stessa non convenzionati. I casi che si possono verificare sono: • Istituto di cura convenzionato e professionisti non convenzionati • Istituto di cura non convenzionato e professionisti convenzionati polizza n. 00079730000002 Ricovero: la degenza comportante pernottamento in istituto di cura, di durata limitata, per prestazioni chirurgiche e terapie mediche, documentata da cartella clinica completa di scheda di dimissione. Il solo intervento di Pronto Soccorso non costituisce ricovero. Scoperto o Franchigia: la parte del danno, in misura percentuale o fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato; Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l'assicurazione; Studio Medico Specializzato struttura, anche non adibita al ricovero, non finalizzata al trattamento di problematiche di natura estetica, organizzata, attrezzata e regolarmente autorizzata in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie diagnostiche o terapeutiche di particolare complessità Terapia infiltrativa: pratica eseguita esclusivamente da personale medico abilitato che consiste nell’iniezione di farmaci con attività antinfiammatoria e/o lubrificante (cortisonici a lento rilascio, anestetici locali, acido ialuronico, PRP -platelet rich plasma – plasma ricco di piastrine) all’interno delle articolazioni (anca, ginocchio, spalla, faccette articolari lombari e cervicali, piccole articolazioni Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 7
della mano e del piede), usata in patologie dell’apparato muscolo – Pagina 8 di 34 scheletrico di interesse reumatologico, ortopedico, traumatico; Trattamenti fisioterapici e rieducativi: Prestazioni di medicina fisica e riabilitativa eseguite da medico o da professionista fornito in laurea in fisioterapia o titolo equivalente riconosciuto in Italia, come previsto dal DM del 27 luglio 2000, effettuate esclusivamente presso Ambulatori Medici, Centri Medici, Studi Medici, Istituti di Cura, tese a rendere possibile il recupero delle funzioni di uno o più organi o apparati colpiti da Malattia o Infortunio indennizzabili a termini di polizza. Non sono considerati fisioterapisti della riabilitazione soggetti quali chinesiologici, massaggiatori estetici e/o sportivi, laureati ISEF/IUSM, operatori shiatzu, chiropratici, riflessologi, posturologi, naturopati, osteopati,ecc. Trattamenti Specialistici Terapie specifiche normalmente effettuate in centri specializzati o in - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 ambulatori di Istituti di Cura oppure in Studi medici specializzati, ma anche al domicilio dell’Assicurato; Visita Specialistica Visita effettuata da medico chirurgo in possesso di titolo di specializzazione, per diagnosi e per prescrizione di terapie cui tale specializzazione è destinata. polizza n. 00079730000002 Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 8
SEZIONE 1) NORME CHE REGOLANO Pagina 9 di 34 L’ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1.0) Durata e decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del Premio Il presente contratto di assicurazione viene stipulato per la durata di anni 2 (Due), con decorrenza dalle ore 24,00 del 31/12/2017 e termine alle ore 24,00 del 31/12/2019. La garanzia decorre dalle ore 24,00 del giorno indicato in polizza se il premio alla firma o la rata di premio anticipata - convenuta nei termini stabiliti all’art. 2.2)- sono stati pagati dall’Associato alla Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni. I premi devono essere versati successivamente dalla Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas Assicurazioni a Cattolica per il tramite del Broker come regolamentato dal successivo art.1.15). Se l’Associato o il Contrante non pagano il premio alla firma o la rata di premio anticipata - convenuta nei termini stabiliti all’art. 2.2)-, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del trentesimo giorno successivo a quello - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 della scadenza e riprende efficacia dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ai sensi dell’Art. 1901 C.C..I premi devono essere pagati a Cattolica in conformità alle disposizione di legge in vigore al momento del pagamento. In deroga al presente articolo, si conviene tra le Parti che il Contraente si impegna a versare l’importo corrispondente al premio alla firma non oltre il 31/01/2018 nelle modalità definite all’art. Art. 2.2) Determinazione del premio e regolazione. Art.1.1) Proroga dell'Assicurazione In mancanza di recesso, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A/R spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l’Assicurazione è prorogata per un anno. Art.1.2) Altre assicurazioni L’Associato ed Il Contraente sono tenuti a comunicare alla Compagnia l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rimborso di spese di cura per Malattia e/o Infortunio riguardanti le stesse persone assicurate con il presente Contratto di assicurazione. L’omessa comunicazione determina decadenza del diritto all’indennizzo. Art.1.3) Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni alle quali l’Associato, il Contraente, l'Assicurato e Cattolica sono tenuti, devono essere fatte con lettera raccomandata, telefax, posta elettronica, posta elettronica certificata o altra forma scritta. Art.1.4) Modifiche dell'Assicurazione polizza n. 00079730000002 Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere approvate per iscritto. Art.1.5) Foro competente Per qualunque controversia che dovesse sorgere tra Cattolica e l’Assicurato derivante dall’applicazione od interpretazione della Polizza, il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice ad eccezione del caso in cui l’Assicurato rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 206/2005. In tale ultimo caso sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell’Assicurato. Art.1.6) Mediazione In tutti i casi in cui Cattolica, l’Associato, il Contraente o l’Assicurato intendano rivolgersi all’Autorità Giudiziaria per la risoluzione di una controversia civile tra di loro insorta in materia di contratti assicurativi, devono, ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, rivolgersi ad un Organismo di mediazione imparziale iscritto nell’apposito registro presso il Ministero di Giustizia del luogo in cui è stata stipulata la Polizza o ove ha sede la Compagnia. In tal caso, l’Associato, il Contraente e/o l’Assicurato devono far pervenire la richiesta di mediazione, depositata presso uno di tali Organismi, alla sede di Cattolica. Art.1.7) Rinuncia al diritto di rivalsa Cattolica rinuncia a favore dell'Assicurato, dei suoi aventi diritto o beneficiari, al diritto di rivalsa di cui all'art. 1916 Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro. Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 9
Pagina 10 di 34 Art. 1.8) Imposte Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato da Cattolica. Art.1.9) Rinvio alle norme di legge Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Art.1.10) Competenza per reclami stragiudiziali La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto è dell’ IVASS – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma. - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 Art. 1.11) Assicurazione per conto altrui Essendo la presente assicurazione stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall’Associato e dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato, così come disposto dall'art. 1891 cod. civ.. Art. 1.12) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892 - 1893 e 1894 cod. civ. Art. 1.13) Trattamento dei dati personali Cattolica s’impegna a conservare la riservatezza su tutti i dati relativi all’Associato, al Contraente e/o agli Assicurati di cui venga in possesso con il presente contratto e a non divulgare le informazioni così raccolte. Cattolica raccoglie e registra tali dati personali riguardanti il Contraente e/o gli Assicurati. Essa è inoltre tenuta, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196 (e successive modificazioni), ad utilizzare tali dati esclusivamente in termini compatibili con lo scopo di conclusione e gestione del contratto suddetto e a trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza. Cattolica s’impegna altresì, ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196 (e successive modificazioni), a custodire e controllare i dati personali raccolti in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi di accesso non autorizzato o il trattamento non consentito o non conforme polizza n. 00079730000002 alla finalità della raccolta. Art. 1.14) Trattamento dei dati sensibili L’Associato, Il Contraente e/o l’Assicurato prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali che riguardano l’Assicurato stesso da parte di Cattolica, in particolare dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. del 30 giugno 2003 n°196 (e successive modificazioni). Art.1.15) Clausola Broker L’Associato ed Il Contraente dichiarano di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le MAG JLT Srl Via Fratelli Calvi 15 di Bergamo. Cattolica prende atto che i rapporti inerenti al contratto saranno svolti per conto del Contraente e dell’Associato dal Broker. Ogni comunicazione fatta dal Broker in nome e per conto del Contraente e dell’Associato si intenderà come fatta dal Contraente e dall’Associato a Cattolica. Parimenti ogni comunicazione di Cattolica al Broker sarà da considerarsi come direttamente inviata al Contraente e all’Associato. Per quanto concerne l’incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente a MAG JLT che provvederà al versamento a Cattolica. Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 10
Pagina 11 di 34 SEZIONE 2) NORME COMUNI a TUTTE LE SEZIONI Art. 2.0) Contraente – Assicurati La presente polizza viene stipulata dalla CASSA di ASSISTENZA INTERAZIENDALE GESTIONE CARGEAS ASSICURAZIONI con sede a Milano in via Tolmezzo 15. Le Parti definiscono che i beneficiari delle prestazioni assistenziali previste dalla presente assicurazione, in quanto associati alla Cassa di Assistenza Interaziendale Gestione Cargeas, sono i nuclei familiari composti da: a) dipendenti in servizio al 01.01.2018 (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) destinatari alla data del 31.12.2017 di forme di assistenza integrative di natura assicurativa esistenti per le società già appartenenti al Gruppo UBI “stand alone” alla data del 30.04.2017, che applicano il contratto nazionale di lavoro delle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, nonché i dipendenti ivi assunti a decorrere dal 01.01.2018 (“ATTIVI”); - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 b) ex dipendenti (escluso il personale di provenienza dalle cd. Bridge Banks) delle Società di cui al precedente comma a) già destinatari alla data del 31.12.2017 di forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa che fruiscano delle prestazioni straordinarie del “Fondo di Solidarietà” ovvero a decorrere dal 01.01.2018 abbiamo accesso alle prestazioni stesse (“ESODATI”); c) il coniuge e i figli che risultino fiscalmente a carico delle persone di cui ai precedenti comma a) e b); d) i genitori a carico del dipendente, ritenendo a tal fine convenzionalmente a carico i genitori del dipendente che soddisfino i seguenti criteri: età Limite massimo di reddito Limite massimo di reddito annuo individuale annuo cumulato con il coniuge da 57 anni a 69 anni € 9.000,00 € 17.000,00 compiuti da 70 anni in poi € 12.000,00 € 23.000,00 e) i figli conviventi delle persone di cui ai comma a) e b) anche se non risultino fiscalmente a carico delle stesse; f) i coniugi superstiti di dipendenti destinatari di forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa (escluso il personale di provenienza dalle c.d. Bridge Banks) deceduti in servizio, in quiescenza o nel periodo di percezione delle prestazioni previste dal Fondo di Solidarietà, finchè dura lo stato vedovile; g) i figli riconosciuti permanentemente inabili al lavoro e appartenenti al nucleo dei dipendenti di cui ai comma a), b) e f); h) i figli non conviventi dei dipendenti di cui ai comma a), b) e f), che non risultino fiscalmente a carico polizza n. 00079730000002 degli stessi, sino al compimento del 26° anno di età; i) le persone non appartenenti al nucleo familiare, ma già conviventi con i dipendenti di cui ai comma a), b) in quanto in attesa di regolarizzazione formale di affido pre adottivo e in affido; j) il convivente more uxorio delle persone di cui ai comma a) e – qualora già destinatario in quanto convivente di dipendente delle forme di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa – b) purchè la stabile convivenza more uxorio sia attestata da adeguata certificazione anagrafica. Ai fini della definizione di “nucleo familiare” contenuta nella sezione “definizioni”del presente contratto, si precisa che: - per nucleo composto dal dipendente, coniuge, figli a carico, figli a carico non conviventi, si intendono le figure indicate ai comma a), b), c), f), g) del presente articolo; - per familiari che possono rientrare nel nucleo (con pagamento di premio a parte) come i familiari non fiscalmente a carico quali coniuge non a carico convivente, figli non a carico e non conviventi fino a 26 anni, convivente more uxorio come da stato di famiglia, si intendono le figure indicate ai comma d), e), h), i), j) del presente articolo. Art. 2.1) Decorrenza e cessazione dell'Assicurazione – Consegna delle Condizioni di Assicurazione L'Assicurazione decorre, fermo quanto stabilito all'Art. 1.0 “Durata e decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del Premio”: • dalle ore 24,00 del giorno di adesione al presente Contratto di assicurazione per coloro che già possiedono i requisiti che consentono l'appartenenza alle categorie elencate all'Art. 2.0 “Contraente - Assicurati”; Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 11
Pagina 13 di 34 L’Associato si impegna a comunicare a Cattolica, tramite i flussi informatici, l’elenco dei familiari non fiscalmente a carico entro il 31/5 di ciascuna annualità. La Società avendo ricevuto le adesioni di cui sopra provvederà all’emissione di un’appendice per la regolazione e l’incasso dei premi relativi nei termini stabiliti al precedente articolo 2.2 Solo i neoassunti o i dipendenti che, avendo contratto matrimonio nel corso dell’anno, vorranno richiedere l’inclusione in garanzia del coniuge non fiscalmente a carico, potranno inviare la suddetta comunicazione di adesione alla Società entro 30 giorni dalla data dell’evento sopra considerato. Art. 2.4) Inclusioni/Uscite di garanzia in corso di anno Per i neoassunti, si conviene tra le Parti che la garanzia avrà effetto dalle ore 00,00 del giorno di assunzione. L’Associato o il Contraente s'impegnano a darne avviso tramite comunicazione via e/mail. Con la stessa procedura verranno comunicate le uscite di garanzia. Ai fini del pagamento del premio resta inteso che: - relativamente alle inclusioni nel corso dell'anno, il premio da corrispondere all’atto dell’inserimento nella - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 garanzia corrisponde a tanti trecentosessantesimi del premio annuo quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di inclusione al termine dell’annualità in corso; - nel caso di uscite di garanzie nel corso dell’anno, il premio verrà rimborsato in funzione di tanti trecentosessantesimi del premio quanti sono i giorni che intercorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro al termine dell’annualità in corso Art.2.5) Identificazione degli Assicurati L’Associato ed Il Contraente si impegnano a comunicare, contestualmente alla data di decorrenza del contratto di assicurazione, l'elenco delle persone assicurate con i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero di codice identificativo, codice fiscale. Tale comunicazione sarà effettuata mediante tabulato meccanografico o altro idoneo supporto (tracciato informatico) nelle modalità concordate con Cattolica. Art. 2.6) Persone assicurabili con limitazioni particolari Le persone affette da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool, stupefacenti, psicofarmaci non ad uso terapeutico) o da psicosi diverse da quelle indicate nelle Definizioni al punto “Psicosi”, non potranno fruire della garanzia per la cura di affezioni (Malattie o Infortuni) dipendenti dalle predette situazioni patologiche o ad esse anche indirettamente collegabili. L'Assicurazione nei loro confronti vale esclusivamente per le alterazioni dello stato di salute per le quali viene accertato dal punto di vista medico la non dipendenza diretta o indiretta dalle predette situazioni patologiche. È comunque prevista la possibilità di accedere alla copertura assicurativa ai soggetti portatori di handicap polizza n. 00079730000002 mentali o che assumono farmaci psicotropi a scopo terapeutico, nei limiti di quanto previsto all’Art.2.11 “Esclusioni”. Art.2.7) Limitazione della garanzia per le persone di età pari o superiore ai 75 anni Nei confronti degli assicurati che abbiano già compiuto o compiano in corso di anno i 75 anni di età, l’assicurazione viene prestata con l'applicazione di uno scoperto fisso del 15% sulle garanzie del presente contratto che resta a carico delle stesse. Tale scoperto si intende aumentato al 25% qualora le persone assicurate abbiano già compiuto o compiano gli 80 anni di età. Si precisa che: • gli scoperti suindicati saranno applicati all’importo indennizzabile a termini di Polizza, cioè dopo l’applicazione di altri scoperti o franchigie eventualmente previsti da ciascuna singola copertura; • gli scoperti suindicati saranno applicati all’importo indennizzabile a termini di polizza anche nel caso in cui sulle singole coperture assicurative non fosse prevista l’applicazione di nessun altro scoperto o franchigia. Art.2.8) Estensione territoriale L'Assicurazione vale per il mondo intero. Art.2.9) Decorrenza dell’Assicurazione – Termini di aspettativa Con riferimento al giorno di decorrenza dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1.0) “Durata e decorrenza dell'Assicurazione - Pagamento del Premio”, la copertura assicurativa nei confronti delle persone indicate all’Art. 2.0) “Contraente – Assicurati” ha effetto: Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 13
• dal giorno stesso, per gli Infortuni; Pagina 14 di 34 • dal giorno stesso, per le Malattie. Per i nati successivamente alla stipulazione del presente Contratto di assicurazione e per i nuovi assunti di UBI BANCA SPA, l’Assicurazione decorre rispettivamente dal giorno di nascita e dalle ore 00,00 del giorno di assunzione. Per tutti gli Assicurati le coperture si intendono operanti fino alla guarigione clinica dell’evento denunciato, anche dopo la cessazione del Contratto di assicurazione, purché attinenti ad un evento denunciato nel corso dello stesso. Art.2.10) Servizio militare e rischio guerra L’Assicurazione vale anche per gli Infortuni che l’Assicurato subisca durante: • il servizio militare in tempo di pace in seguito al richiamo per ordinarie esercitazioni. E’ invece esclusa durante l’arruolamento volontario, il richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale; - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 • lo stato di guerra (dichiarata e non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’Estero in un paese sino ad allora in pace. Art.2.11) Esclusioni Viene escluso dall’Assicurazione il rimborso delle spese: a) per la cura dei disturbi mentali classificati nel “Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali DSM-IV-TR”, quali ad esempio umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni della personalità. E’ invece compreso il rimborso delle spese per la cura delle Malattie mentali che comportino Intervento chirurgico, nel qual caso verranno rimborsate le sole spese di cui all’Art. 3.0, comma b); b) dei disturbi psichici, ivi compresi i comportamenti nevrotici, salvo quanto previsto all’Art. 3.0 comma k) ed l) e all’Art. 4.0 paragrafi A) e B); c) per l'aborto diverso dai casi elencati all’Art.3.0 comma h) e i); d) per la cura di intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici od uso di allucinogeni nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci e stupefacenti; polizza n. 00079730000002 e) relative ad Infortuni conseguenti alla pratica di sport aerei o dalla partecipazione a corse e gare motoristiche ed alle relative prove di allenamento (salvo che si tratti di gare di regolarità pura); f) relative ad Infortuni conseguenti a stato di ubriachezza o sofferti sotto l'effetto di allucinogeni o stupefacenti o psicofarmaci assunti non a scopo terapeutico oppure in conseguenza di azioni delittuose compiute dolosamente dall'Assicurato, intendendosi invece compresi gli Infortuni sofferti in conseguenza di imprudenze o negligenze, anche gravi, dell'Assicurato stesso. g) le prestazioni aventi finalità estetiche e protese alla cura della persona (massaggi, liposuzione, lifting ed altri simili trattamenti), ovunque effettuate ivi comprese le "cliniche del benessere e/o della salute" (salvo gli Interventi chirurgici di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio e gli Interventi chirurgici di chirurgia plastica in caso di deformazione al volto conseguente a Malattia. E’ altresì compreso lo sfregio derivante da Intervento chirurgico, limitatamente alle prestazioni garantite all’Art. 3.0 comma b); h) le cure dentarie non rese necessarie da Infortunio e le cure dentarie conseguenti a Malattia non rientranti nella Sezione 5 – Spese dentarie. Sono altresì escluse tutte le prestazioni ed i trattamenti iniziati o resisi necessari prima della stipulazione della Polizza o dell’entrata in garanzia. In caso di cure dentarie rese necessarie da Infortunio, anche se effettuate senza alcun ricovero in Istituto di cura, Cattolica effettua il rimborso delle spese fino alla concorrenza di quanto previsto all’Art. 3.0 per il ciclo di cure provvisorie e per quelle definitive. L'Assicurato si impegna a presentare un preventivo dettagliato di tutte le cure da effettuarsi e un'ortopantomografia. Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 14
Pagina 15 di 34 La Compagnia corrisponde l'Indennizzo per le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio, senza limiti temporali e senza necessità di interruzione della prescrizione. E' data facoltà all'Assicurato di richiedere, per una sola volta, l'anticipo delle spese sostenute per le cure provvisorie, su presentazione di copia delle fatture; i) le Malattie professionali come definite dal D.P.R. 30/06/1965, N. 1124; j) le spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di apparecchi protesici o terapeutici (salvo quelle espressamente previste all’Art. 3.0 comma b) e all’Art.4.0) paragrafi E) e I) ; k) le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; l) le conseguenze di guerra, salvo quanto previsto all’Art.2.10), di insurrezioni, tumulti popolari, atti violenti o aggressioni cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 m) gli interventi di laser agli occhi, ad eccezione di quelli sui difetti di seguito elencati: m.1) differenza del visus tra i due occhi di almeno tre diottrie per singolo vizio; m.2) miopia superiore a sei diottrie per singolo occhio; m.3) astigmatismo superiore a tre diottrie per singolo occhio; m.4) ipermetropia superiore a tre diottrie per singolo occhio; m.5) difetto misto superiore a sei diottrie sfero equivalenti (astigmatismo calcolato per metà) per singolo occhio. Il verificarsi di uno dei difetti di cui ai punti m.2), m.3), m.4) ed m.5) per uno solo dei due occhi, rende comunque risarcibile l’intervento anche per l’altro occhio con difetto inferiore, nella misura del 50%; n) relativamente alla Sezione 4 – Spese Extraospedaliere, sono escluse le spese per l’acquisto di medicinali, salvo quanto previsto all’Art.4.0 paragrafo B) , limitatamente alle Terapie infiltrative; o) le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita di qualsiasi tipo, impotenza nonché tutte le prestazioni mediche e gli Interventi chirurgici finalizzati o conseguenti alla modifica di caratteri sessuali primari o secondari; p) le conseguenze di movimenti tellurici, maremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; q) le conseguenze di contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo. polizza n. 00079730000002 Art.2.12) Massimale / Somme assicurate Ad eccezione di quanto previsto alla Sezione 6 – Pacchetto Maternità, rimane stabilito fra le Parti che ciascuna delle somme pattuite per le coperture assicurative indicate in Polizza si intende quale unica disponibilità per il complesso delle prestazioni garantite ed erogate nel corso di ogni annualità assicurativa per l’intero Nucleo familiare. Art.2.13) Rinuncia della Compagnia alle dichiarazioni relative allo stato di salute La Compagnia rinuncia espressamente alle dichiarazioni relative allo stato di salute degli Assicurati. SEZIONE 3) RIMBORSO SPESE MEDICHE PER RICOVERO/OSPEDALIERE Art. 3.0 – Oggetto della garanzia Rimborso spese mediche per ricovero/ospedaliere Con la presente garanzia, indipendentemente e/o ad integrazione del Servizio Sanitario Nazionale, Cattolica si impegna a rimborsare all’Assicurato le spese sanitarie che egli debba sostenere in caso di : A) Ricovero in Istituto di Cura senza intervento chirurgico; B) Intervento Chirurgico ambulatoriale; C) Day Hospital e Day Surgery; Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 15
Pagina 16 di 34 D) Ricovero in Istituto di cura con intervento chirurgico. per trattamenti resi necessari da malattia, infortunio, parto naturale, parto cesareo fino alla concorrenza dei seguenti massimali: - € 200.000,00 da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, limitatamente alle lettere A), B) e C); - € 400.000,00 da intendersi come disponibilità unica per ciascun anno assicurativo e per nucleo familiare, limitatamente alla lettera D). Si conviene che in caso di ricovero per esami ed accertamenti diagnostici reso necessario per la verifica di una sospetta patologia, l’evento verrà considerato in garanzia a condizione che il ricovero sia stato prescritto dal medico curante con certificazione relativa alla malattia da accertare. Le spese mediche indennizzabili ai sensi del presente contratto sono: - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 a) onorari per visite mediche, accertamenti diagnostici e trattamenti specialistici effettuati nei 90 giorni precedenti il ricovero (con o senza intervento chirurgico), l’Intervento chirurgico ambulatoriale o il day hospital oppure il day surgery, purchè tali prestazioni siano strettamente collegate alla malattia o all’infortunio che hanno determinato il ricovero, l’intervento chirurgico ambulatoriale o il day hospital oppure il day surgery; b) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento chirurgico o all’intervento chirurgico ambulatoriale, per i diritti di sala operatoria e per il materiale d'intervento, comprese le endoprotesi applicate durante l'intervento stesso; sono comprese anche le protesi, non escluse dalla garanzia, applicate per necessità medica in un momento successivo all'intervento (ma non oltre 360 giorni dallo stesso), purché siano in stretta connessione con l'intervento medesimo; è altresì compresa la ricostruzione plastica del seno femminile resa necessaria da un evento assicurato verificatosi in corso di contratto; c) accertamenti diagnostici, assistenza medica ed infermieristica (anche privata), onorari medici per visite specialistiche e/o consulti, trattamenti specialistici, medicinali sostenuti durante il ricovero, l’intervento chirurgico ambulatoriale o il day hospital oppure il day surgery; d) rette di degenza con applicazione delle seguenti limitazioni: - in rete (Centri Clinici Convenzionati): 50% per i primi 3 giorni di ricovero, 100% a partire dal quarto giorno in caso di erogazione della prestazione tramite la procedura di presa in carico diretta (Centri Clinici Convenzionati); - fuori rete (Centri Clinici non Convenzionati): nessun rimborso per i primi 3 giorni di ricovero, polizza n. 00079730000002 scoperto 20% dal quarto giorno in assenza della procedura di Presa in Carico diretta (Centri Clinici non Convenzionati) o Regime Misto e conseguente rimborso delle spese tramite Assistenza sanitaria rimborsuale; e) le rette di vitto e pernottamento nell’Istituto di cura dell’accompagnatore (per aver diritto al rimborso la spesa dovrà essere comprovata da regolare fattura rilasciata dall’Istituto di cura). In caso di Ricovero in struttura sanitaria pubblica Cattolica rimborsa le spese alberghiere di pernottamento sostenute dall’accompagnatore purché l’Assicurato risieda ad oltre 25 km di distanza dal luogo del Ricovero (per aver diritto al rimborso la spesa dovrà essere comprovata da regolare fattura rilasciata da una struttura alberghiera). Cattolica, nei casi di cui sopra, corrisponderà il rimborso entro il limite di € 65,00 per ciascun giorno di permanenza e sino ad un massimo di giorni pari a quello della durata del Ricovero. Tale estensione viene prestata in aggiunta a quanto previsto dall’Art. 3.2 secondo comma; f) spese di trasporto sanitario dell'Assicurato, in ambulanza all'Istituto di cura o all'ambulatorio nonché da un Istituto di cura all'altro e dal luogo di cura al suo domicilio entro il i limiti per anno assicurativo e per nucleo familiare: - € 2.500,00 per spese sostenute in Italia e all’Estero Qualora il trasporto sanitario sia reso necessario da carenza o inadeguatezza di strutture sanitarie nel luogo in cui la Malattia o l'Infortunio si manifestano o in caso di comprovata urgenza, verranno rimborsate Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 16
Pagina 17 di 34 le spese sostenute per l'utilizzo di qualsiasi mezzo di trasporto, compreso l’elisoccorso entro i limiti del presente comma; g) le spese sostenute nei 100 giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di Cura, dall'intervento chirurgico ambulatoriale o dal day hospital oppure dal day surgery per esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche ed infermieristiche, trattamenti specialistici (comprese le cure termali, con esclusione delle spese alberghiere), le visite mediche e le visite specialistiche, purché tali prestazioni siano rese necessarie dalla malattia o dall'infortunio che ha determinato il ricovero, l'intervento chirurgico ambulatoriale o il day hospital oppure il day surgery. La garanzia del presente comma viene inoltre estesa al rimborso delle spese per le terapie antirigetto, anche se sostenute oltre il 100° giorno successivo alla dimissione dall’Istituto di Cura, dall’intervento chirurgico ambulatoriale o dal day hospital oppure dal day surgery. L'onere a carico di Cattolica per l'insieme delle prestazioni di cui al presente comma g) non potrà - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 superare: - € 20.000,00 in caso di erogazione della prestazione tramite la procedura di Presa in carico diretta (Centri Clinici Convenzionati); - € 10.000,00 in assenza della procedura di Presa in carico diretta e conseguente rimborso delle spese tramite Assistenza sanitaria rimborsuale (Centri Clinici non convenzionati). Nel caso di patologie gravi conseguenti a eventi improvvisi quali infarto miocardico acuto, ictus cerebro- vascolare, insufficienza renale, anemia aplastica, innesto di by pass aortocoronarico, trapianto di organi, Cattolica provvede a garantire, dopo il primo ricovero riguardante l’evento, un periodo di cure riabilitative, da effettuarsi esclusivamente presso Centri Clinici Covenzionati tramite la procedura di Presa in carico diretta, per la durata massima di 150 giorni successivi alla data del ricovero conseguente agli eventi citati, fermo i limiti previsti dal presente comma. h) in caso di parto cesareo o di aborto post-traumatico in Istituto di Cura, Cattolica si impegna a rimborsare le spese per rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali, comprese le spese ostetriche, riguardanti il periodo di ricovero, entro i limiti dei comma a) usque g) del presente articolo, con applicazione di quanto stabilito all’art.3.1) ; i) in caso di parto non cesareo, aborto terapeutico o spontaneo o “ex legge 194” in Istituto di Cura , Cattolica si impegna a rimborsare le spese per rette di degenza, accertamenti diagnostici, assistenza medica, cure, medicinali, comprese le spese ostetriche, riguardanti il periodo di ricovero entro i limti dei polizza n. 00079730000002 comma a) usque g) del presente articolo fino ad un massimo di € 1.000,00 per anno assicurativo e per nucleo familiare; j) in caso di decesso dell’Assicurato all’Estero, purchè in conseguenza di evento indennizzabile a termini del presente contratto, Cattolica provvede al rimborso delle spese sostenute per il rimpatrio della salma fino ad un massimo di € 3.500,00; k) in caso di ricovero per la cura di “reazione astenica depressiva”, Cattolica rimborsa le spese di cui ai comma b) usque f) del presente articolo, sino ad un importo massimo giornaliero di € 71,00 per ciascun giorno di degenza e per un periodo non superiore a 90 giorni per anno assicurativo; l) in caso di ricovero per la cura delle Psicosi,così come specificate nel capitolo “Definizioni” del presente contratto, Cattolica provvede al rimborso delle spese di cui ai comma a) usque g) del presente articolo, applicando uno scoperto fisso del 60% sulla spesa sostenuta che rimane a carico dell’Assicurato, a modifica di quanto stabilito all’art.3.1); m) in caso di ricovero per la cura dell’alopecia femminile, Cattolica provvede al rimborso delle spese di cui ai comma a) usque g) del presente articolo, applicando uno scoperto fisso del 70% sulla spesa sostenuta che rimane a carico dell’Assicurato fermo l’applicazione degli eventuali limiti previsti dai singoli comma del presente articolo, a modifica di quanto stabilito all’art.3.1); n) fermo quanto stabilito all’art.2.11 “Esclusioni”, Cattolica assicura il rimborso delle spese di cui ai comma a) usque g) del presente articolo, sostenute a seguito di ricovero, intervento chiurgico Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 17
Pagina 18 di 34 ambulatoriale o day hospital oppure day surgery, resi necessari per l’eliminazione o la riduzione di difetti fisici e/o malformazioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto già noti all’Assicurato, con applicazione di quanto stabilito all’articolo 3.1; o) in caso di trapianto di organi o di parte di essi in conseguenza di malattia o infortunio, Cattolica rimborsa le spese sostenute per le prestazioni sanitarie necessarie, comprese quelle per il prelievo sul donatore. Nel caso in cui l’Assicurato sia donatore vivente, Cattolica assicura il rimborso delle spese sostenute nei limiti dei comma a) usque g) del presente articolo; p) agenesica genetica multipla obiettivamente constatabile dalla presenza di denti da latte e con assenza di almeno sei elementi dentari (esclusi gli ottavi); Cattolica rimborsa le spese entro i limiti dei comma a) usque g) del presente articolo, sostenute per protesi dentarie, con applicazione di quanto stabilito all’articolo 3.1). L’assicurato si impegna a fornire attestazioni del medico specialista e radiografia panoramica. - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 Art. 3.1 – Modalità di erogazione delle prestazioni (limitazioni, franchigie, scoperti) Le garanzie di cui all’articolo 3.0) “Oggetto della garanzia Rimborso spese mediche per ricovero/ospedaliere” del presente contratto, vengono accordate alle seguenti condizioni: - in caso di erogazione della prestazione tramite la procedura di Presa in Carico - ricovero presso Centri Clinici Convenzionati e avvalendosi di professionisti medici convenzionati con la Centrale Operativa - il pagamento verrà eseguito da Cattolica direttamente in favore del Centro Clinico Convenzionato o del professionista medico convenzionato che ha provveduto all’erogazione delle prestazioni assicurative, nei limiti stabiliti dal presente contratto e con applicazione di una franchigia fissa di € 400,00 per singolo ricovero che resta a carico dell’Assicurato; - in assenza della procedura di Presa in Carico - e quindi con ricovero presso Centri Clinici non Convenzionati e avvalendosi di professionisti medici non convenzionati - , Cattolica provvederà al rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato stesso (Assistenza Sanitaria Rimborsuale), nei limiti previsti dal presente contratto e con applicazione di uno scoperto del 15% con il minimo di € 300,00 e con il massimo di € 2.600,00 per singolo ricovero che resta a carico dell’Assicurato; - in caso di prestazioni fornite in REGIME MISTO si applicano i criteri di cui ai punti precedenti. Pertanto, la parte di spese convenzionate verrà liquidata direttamente da Cattolica con applicazione di una franchigia fissa di € 400,00 per singolo ricovero mentre per la parte di spese non in convenzione saranno rimborsate all’Assicurato con applicazione dello scoperto del 15% con il minimo di € 300,00 e con il massimo di € 2.600,00 per singolo ricovero, e sempre entro i i limiti previsti dal presente contratto; polizza n. 00079730000002 - nei casi di intervento chirurgico ambulatoriale, fermo i limiti indicati al comma B) dell’articolo 3.0), viene applicata una franchigia fissa di € 150,00 per singolo intervento sia se effettuato in regime convenzionato che non convenzionato; - nei casi di intervento in regime di day hospital o day surgery, fermo i limiti indicati al comma C) dell’articolo 3.0), viene applicata una franchigia fissa di € 150,00 per singolo day hospital o day surgery sia se effettuato in regime convenzionato che non convenzionato; - gli scoperti e le franchigie di cui ai punti precedenti, non si applicano sulle prestazioni di cui ai seguenti comma dell’art.3.0) : d) (rette di degenze), e) (retta accompagnatore), i) (parto diverso da quello cesareo, aborto terapeutico o spontaneo), j) (spese rimpatrio salma), k) (ricovero per la cura di “reazione astenica depressiva), o) (trapianto di organi o di parte di essi) Le Franchigie e gli Scoperti previsti nel presente articolo non vengono applicati nel caso in cui il Ricovero, l’intervento chirurgico ambulatoriale o il day hospital oppure il day surgery rimanessero a carico del Servizio Sanitario Nazionale . In tale evenienza, operano i termini del successivo art.3.2. Art. 3.2 – Ricovero presso il Servizio Sanitario Nazionale Qualora l’Assicurato decida di avvalersi del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano le seguenti modalità: Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 18
• Pagina 19 di 34 se l’Assicurato non sostiene per il ricovero alcuna delle spese indennizzabili di cui ai comma b), c), d) ed e) dell’articolo 3.0), in quanto erogate dal Servizio Sanitario Nazionale, Cattolica corrisponderà per ogni giorno di ricovero l’indennità giornaliera di € 52,00 fino ad un massimo di 120 giorni per anno assicurativo e per assicurato. Ai fini della liquidazione, si terrà conto del numero di pernottamenti; • qualora le spese del ricovero siano in parte a carico dell’Assicurato, Cattolica provvede a rimborsare l’eccedenza delle spese sostenute in proprio dall’Assicurato, entro i limiti previsti dall’articolo 3.0). L’Assicurato potrà comunque optare in alternativa per il riconoscimento dell’indennità di cui al punto precedente; • in caso di Day Hospital non inferiore a tre giorni, vengono applicati i criteri di cui ai punti precedenti purchè dalla documentazione emessa dall’Istituto di Cura risulti che il Day Hospital è avvenuto, ad eccezione delle festività, senza soluzione di continutà. Qualora l’Assicurato, nell’arco temporale di sei mesi, effettui almeno cinque giorni di ricovero di Day Hospital anche non consecutivi relativi alla medesima patologia, Cattolica corrisponderà l’indennità giornaliera di € 52,00 per ciascun giorno di degenza diurna. - ALLEGATO INTEGRATIVO N. 2090/2018 Se il sinistro si protrae oltre la scadenza annuale di polizza, l’assicurazione mantiene l’operatività fino alla conclusione del sinistro stesso, entro i limiti dei numero di giorni stabiliti nell’annualità assicurativa in cui ha avuto inizio il ricovero, anche nel caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione. SEZIONE 4) SPESE EXTRAOSPEDALIERE Art. 4.0) Oggetto della garanzia Spese Extraospedaliere Cattolica assicura il rimborso delle seguenti prestazioni sanitarie extraospedaliere rese necessarie (compresi i ticket sanitari) da malattia o infortunio sino alla concorrenza del massimale per anno assicurativo e per ciascun nucleo familiare assicurato di € 3.500,00, elevato a € 5.000,00 in presenza di disabili in situazioni di gravità come riconosciute dalla legge (all’interno del nucleo), fermo i sottolimiti indicati per ciascun comma successivo. A. Onorari del medico chirurgo o del medico specialista per visite o per consulti (con esclusione delle visite odontoiatriche e ortodontiche nonché delle visite ginecologiche di controllo della gravidanza), effettuate sia per la verifica di una sospetta patologia che per patologie già accertate, risultante dalla documentazione medica fornita dall’Assicurato. Sono previste le visite omepatiche effettuate da medico chirurgo omeopata (medico chirurgo iscritto al Registro nazionale dei Medici Omeopatici) Modalità di erogazione delle prestazioni polizza n. 00079730000002 Le prestazioni sanitarie previste al presente comma, vengono accordate alle seguenti condizioni: a.1) in caso di erogazione della prestazione tramite la procedura di Presa in Carico - presso Centri Clinici Convenzionati e avvalendosi di professionisti medici convenzionati con la Centrale Operativa - il pagamento verrà eseguito da Cattolica direttamente in favore del Centro Clinico Convenzionato o del professionista medico convenzionato che ha provveduto all’erogazione delle prestazioni assicurative, nei limiti stabiliti dal presente contratto e con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 18,00 per visita o consulto, che resta a carico dell’Assicurato; a.2) in assenza della procedura di Presa in Carico - e quindi con ricorso presso Centri Clinici non Convenzionati e avvalendosi di professionisti medici non convenzionati - Cattolica provvederà al rimborso delle spese mediche sostenute dall’Assicurato stesso (Assistenza Sanitaria Rimborsuale), nei limiti previsti dal presente contratto e con applicazione di uno scoperto del 30% con il minimo di € 18,00 per visita o consulto, che resta a carico dell’Assicurato; a.3) qualora le visite e i consulti siano effettuati esclusivamente a carico del Servizio Sanitario Nazionale, Cattolica rimborsa i ticket sanitari a carico dell'Assicurato al 100% ed entro i limiti previsti dal presente contratto. a.4) le prestazioni del presente comma vengono rimborsate anche se effettuate per la Cura della Psicosi; in tal caso gli scoperti previsti vengono elevati al 60% fermi i minimi previsti. Polizza rimborso spese mediche dipendenti UBI BANCA Spa edizione 2018 Pagina 19
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