Unione della Romagna Faentina - lunedì, 02 marzo 2020
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Unione della Romagna Faentina lunedì, 02 marzo 2020 Prime Pagine 02/03/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna 4 Prima pagina del 02/03/2020 02/03/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) 5 Prima pagina del 02/03/2020 02/03/2020 Il Sole 24 Ore 6 Prima pagina del 02/03/2020 02/03/2020 Italia Oggi Sette 7 Prima pagina del 02/03/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 02/03/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 30 8 Ancora una settimana di teatri col sipario chiuso: «Un grande danno economico» 02/03/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 31 10 Compiti on line per gli studenti faentini 02/03/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34 11 Elezioni, la formula Dem scontenta Articolo 1 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 02/03/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 5 12 Da oggi lezioni a distanza all' Oriani di Faenza e al linguistico di Misano 02/03/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 32 MICHELE DONATI 13 Un ospedale in Africa per curare le fratture grazie al Comitato di Amicizia di Faenza 02/03/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34 SERGIO SERMASI 14 Il santo che morì due volte Nudo al martirio, come Gesù Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 02/03/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 17 Gian Paolo Tosoni 16 Esenzione Imu sui terreni negata allo Iap in pensione 02/03/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 21 Anna GuiducciPatrizia Ruffini 18 Revisori, così il correttivo 10 cambia il fondo pluriennale 02/03/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 21 20 Appalti, per gli enti locali c' è l' ipotesi esclusione dal controllo ritenute 02/03/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 21 Ar.Bi. 22 Mobilità, avvio incerto per i bandi online 02/03/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 21 Arturo Bianco 24 Tetto al 30% solo per le nuove progressioni 02/03/2020 Italia Oggi Sette Pagina 26 26 Tributi locali, non c' è scissione della notifica
[ § 1 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 2 § ] lunedì 02 marzo 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 3 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Sole 24 Ore Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 4 § ] lunedì 02 marzo 2020 Italia Oggi Sette Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 5 4 9 7 0 0 1 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 30 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Ancora una settimana di teatri col sipario chiuso: «Un grande danno economico» Sin dalla mattina di ieri, Ruggero Sintoni, condirettore artistico insieme a Claudio Casadio di Accademia Perduta e Romagna Teatri, oltre che presidente della sezione autonoma dello spettacolo dal vivo dell' Agis Emilia Romagna e dell' Antac/Agis, si è rassegnato alla chiusura dei 'suoi' teatri fino a domenica 8 marzo, ancor prima che arrivasse il decreto. Per la precisione, il Masini a Faenza, il Fabbri e il Piccolo a Forlì, il Goldoni a Bagnacavallo, il Dragoni a Meldola, il Walter Chiari a Cervia, oltre alla stagione di Comico dell' Alighieri di Ravenna. Sintoni, cosa l' ha indotta a non avere dubbi, dopo la decisione generale disposta da Roma sabato sera? «Anche se i sindaci di Ravenna e Forlì avevano auspicato misure meno restrittive, il presidente del consiglio dei ministri ha emesso un decreto molto chiaro e severo che parla di chiusura di teatri e cinema, lasciando alle Regioni solo la possibilità di emettere un' ordinanza ancora più restrittiva, se necessario. Non ci resta che attenerci a quanto suggerito dagli esperti del Comitato tecnico scientifico nazionale». Lei cosa ne pensa della possibilità di introdurre il principio della distanza di sicurezza 'droplet', anche per i teatri? «Mi pare francamente una cavolata. Per non trasmettere il virus per via aree servirebbero almeno 1,5-2 metri quadrati a persona. Come potremmo mai applicare tale criterio in uno spettacolo del teatro comico o di 'Lucrezia Borgia', dove è previsto il tutto esaurito? Come dovremmo scegliere chi far entrare e chi no? Anche perché poi a chi resta fuori, non saremo in grado di fornire una replica». Quanto incideranno a livello economico due settimane di chiusura dei teatri? «Anche se è ancora presto per fare i conti, i danni saranno certamente grandi. Noi siamo anche centro di produzione e abbiamo diverse compagnie in giro. Per fortuna che 'La Classe' e 'L' abisso' avevano quasi ultimato la tournée in Nord Italia. Ma il teatro dei ragazzi è in ginocchio, la stagione è in pratica finita: non solo per la chiusura delle scuole ma anche per il decreto del Miur che ha abolito gite e uscite scolastiche fino al 15 marzo. La settimana più pesante sarà quella che si apre oggi». Quali soluzioni proponete? «Stiamo cercando di spostare ad aprire tutti gli spettacoli rinviabili. Per gli altri, decideremo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 5 4 9 7 0 0 1 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) entro domani in accordo con i Comuni e gli assessori alla Cultura. Si potrebbe pensare a un rimborso della quota abbonamento, anche se ci rimetteremo l' Iva che non possiamo più scaricare, o a uno sconto sull' abbonamento dell' anno prossimo. Ma, ci tengo a precisare, che vogliamo decidere con i politici perché una causa di forza maggiore così non si è mai registrata. E poi è giusto condividere gioie e dolori». C' è almeno un aspetto positivo in quanto sta accadendo? «Sì. La grande condivisione tra le varie istituzioni teatrali. Cito per esempio Ravenna Teatro e il Ravenna Festival che sento molto vicini. Il mio pensiero è anche il loro». Roberta Bezzi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 5 4 9 7 0 0 2 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 31 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Compiti on line per gli studenti faentini Dopo la seconda settimana di chiusura delle scuole decise per arginare il Coronavirus, il Provveditorato regionale ha invitato le scuole a promuovere attività formative a distanza per gli studenti affinché le giornate di chiusura non fossero vissute come un 'tempo vuoto' dalla didattica. Diversi dirigenti, sia degli istituti comprensivi che delle superiori di Faenza, hanno così disposto che i docenti organizzassero lezioni attraverso chat e altri mezzi internet fino alla fine dell' emergenza per metterli nelle condizioni più serene e favorevoli per poter fruire del materiale didattico per non lasciare in sospeso il lavoro avviato nel secondo quadrimestre. Tanti i docenti che hanno risposto all' appello dell' Ufficio scolastico regionale. Così la tecnologia non è servita solo per le chat tra i ragazzi ma anche per 'scaricare' appunti, lezioni, esercizi e argomenti da ripassare. Tra gli istituti che hanno contattato gli studenti attraverso le chat, l' Oriani, ma anche i licei faentini, così come anche le insegnanti delle scuole elementari 'Gulli' che hanno raccomandato esercizi e letture ai loro scolari. «La continuità nelle lezioni scolastiche - fanno ad esempio sapere dall' Istituto Oriani attraverso il professore d' italiano Michele Orlando- alla luce degli interventi urgenti richiesti e delle caratteristiche del tutto inedite della situazione emergenziale determinatasi, sarà il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe, evitando agitazione o inefficace sovraccarico». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 5 4 9 7 0 0 3 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 34 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Elezioni, la formula Dem scontenta Articolo 1 In casa Pd si punta su Isola sindaco e Agresti vice, ma la seconda forza del centrosinistra fa resistenza. Stasera l' incontro chiave di Filippo Donati Potrebbe risolversi con l' individuazione di un duo composto da un candidato sindaco e un candidato vicesindaco la riunione di direzione del Pd fissata per questa sera, dalla quale è attesa la soluzione del rebus che da ormai cinque mesi attanaglia il centrosinistra, indeciso sul nome da presentare ai cittadini sulla scheda elettorale delle prossime elezioni amministrative a Faenza, in calendario probabilmente per la prima domenica di giugno. Sarebbe la formula di un ticket quella patrocinata in particolare dai vertici del Pd provinciale, come soluzione in grado di far convergere su di sé le varie anime del partito. Lo schema sembrerebbe prediligere il nome di Massimo Isola (foto) come candidato sindaco, cui verrebbe affiancato quello del giovane Davide Agresti, più volte indicato come nome gradito nell' area più centrista dei dem e tra i civici di area cattolica. Per Agresti in particolare si spalancherebbe così l' ipotesi di candidarsi in prima persona in un futuro non lontano, dopo anni di esperienza nella macchina comunale. L' opzione sembrerebbe comunque non entusiasmare tutti i componenti del partito, e anche tra gli alleati potrebbe incontrare qualche resistenza. In particolare tra le fila di Articolo 1, la seconda forza del centrosinistra nell' attuale consiglio comunale (conta tre consiglieri), dove si coltiva ancora la speranza di poter esprimere il nome del prossimo vicesindaco, che invece nello schema di cui si vocifera andrebbe a una personalità più vicina a La tua Faenza, quale è Agresti. Un' ipotesi, quella di un vice appartenente ad Articolo 1, che diventerebbe comunque più remota qualora la scelta del candidato sindaco cada su Massimo Isola, lui pure uomo di sinistra non organico alla maggioranza ex-renziana del partito. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 5 4 9 7 0 0 4 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 5 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Da oggi lezioni a distanza all' Oriani di Faenza e al linguistico di Misano Di fronte alla proroga della chiusura delle scuole diversi istituti hanno sfruttato l'e-learning FAENZA Alcune scuole si erano già attiviate in occasione della prima settimana di stop delle lezioni a causa del coronavirus, come il liceo scientifico di Ravenna e anche alcuni plessi elementari. Ma il protrarsi della chiusura degli istituti scolastici per arginare la diffusione del contagio ha indotto anche altre scuole a percorrere la strada dell' insegnamento a distanza. E' il caso ad esempio dell' istituto tecnico Oriani di Faenza; in seguito alla proroga della chiusura delle scuole il dirigente scolastico Fabio Gramellini ha coinvolto il personale docente nel predisporre attività didattiche a distanza tramite il sito dell' istituto, il registro elettronico e le piattaforme on line con l' indicazione dei testi da studiare e degli esercizi, degli elaborati e delle ricerche da effettuare. Sono stati inoltre rinviati e annullati gli incontri, i seminari, le conferenze, i viaggi d' istruzione e le uscite didattiche. «Una parte importantissima del nostro lavoro - spiegano in una nota gli insegnanti -. Per questo si vuole ripartire». E anche per i 112 studenti del San Pellegrino di Misano Adriatico si accendono gli schermi dell' e-learning; da oggi al via per gli allievi del liceo linguistico cinque giorni di studio, con lezioni, lavo ridi gruppo e compiti a casa attraverso la piattaforma web "Classe Viva". In streaming la normale attività didattica in programma. D' altronde, spiega la preside Vanna Cilla, «utilizziamo abitualmente gli strumenti web, sono parte integrante della nostra proposta educativa e formativa». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 5 4 9 7 0 0 6 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 32 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Un ospedale in Africa per curare le fratture grazie al Comitato di Amicizia di Faenza Nadiani: «Dopo scuole e orfanotrofi In arrivo anche un centro di formazione agricola» MICHELE DONATI FAENZA In un mondo che grida slogan e fobie a cadenza quotidiana i progetti veramente virtuosi rischia nodi passare inosservati: tra questi vi è l' attività del Comitato di Amicizia di Faenza, realtà che opera dal lontano 1976 realizzando numerosi piani di volontariato in Africa. «In Benin - racconta Flavio Nadiani - ho conosciuto mia moglie e fondato un orfanotrofio, la Maison de la Joie, dove attualmente sono ospitati una trentina di bambini». Uno degli ultimi progetti riguarda il villaggio di Tiranga, a 15 chilometri da Djougou: «Nel 2006 ho iniziato a proporre viaggi di turismo responsabile - spiega Nadiani - e durante uno di questi, nel 2010, ci siamo imbattuti in un guaritore locale capace di curare con successo le fratture». Magia e stregoneria non c' entrano però nulla: «Si tratta di un anziano - prosegue Nadiani - depositario di una sapienza antica, molto rispettato dalla comunità ma anche dai medici, che si confrontano con lui e gli forniscono ad esempio gli antidolorifici. Da lui vanno a curarsi anche diverse infermiere». La sua tecnica prevede l' applicazione di stecchetti per fissare l' arto fratturato e particolari massaggi: «In diversi casi - afferma Nadiani - il ricorso al guaritore di Tiranga ha risolto la frattura senza dover ricorrere all' amputazione paventata dagli ospedali». Nel giro di dieci anni il sogno di realizzare un piccolo ospedale è diventato realtà proprio grazie all' impegno del Comitato, che ha raccolto i 13mila euro necessari a realizzare la struttura in alcuni terreni donati dalla stessa comunità del villaggio: al mo mento mancano ancora circa 2mila euro per servizi igienici e cucina da campo, ma l' attività è già partita e sono attualmente 37 i pazienti seguiti. Un altro progetto del Comitato di Amicizia interessa una seconda area a nord di Djougou, dove è stata fondata una scuola elementare che presto potrà espandersi con alcune classi di media inferiore: una struttura d' eccellenza con risultati superiori alla media nazionale e in cui ad avere la prece denza sono le bambine, che altrimenti riscontrerebbero notevoli difficoltà nell' accesso agli studi. E presto potrebbe arrivare anche il primo filone di pane interamente prodotto in Benin: «Nella stessa zona dell' ospedale - conclude Nadiani - sto fondando con l' aiuto del ricercatore di Modena Filippo Bassi un centro di formazione agricola: da pochi giorni c' è stata la prima raccolta di grano coltivato in Benin». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 5 4 9 7 0 0 5 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 34 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) EMPORIO. SAN SEBASTIANO Il santo che morì due volte Nudo al martirio, come Gesù Il famoso martire ritratto dagli artisti romagnoli Michele Chiarini, Giovanni Sesto Menghi, Francesco Collina, Francesco Nonni, Filippo De Pisis e Elio Morri SERGIO SERMASI San Sebastiano nativo di Narbona capitale della Gallia omonima, ufficiale della guardia pretoria di Diocleziano, con i suoi atti di clemenza e generosità rivela la sua conversione segreta al cristianesimo. Condannato a morte, legato a un palo, trafitto dalle frecce e creduto morto, viene abbandonato dai carnefici. Salvatosi miracolosamente, grazie alle cure di Santa Irene si riprende e ritorna da Diocleziano per difendere la sua fede. Questa volta l' imperatore lo fa prima bastonare poi decapitare e gettare nella cloaca massima. La notte successiva Sebastiano appare in sogno a Santa Lucina alla quale dà istruzioni per recuperare il suo corpo e seppellirlo assieme agli apostoli Pietro e Paolo sull' Appia Antica. Il culto del santo si diffonde rapidamente: sopravvissuto alle frecce -simbolo dell' ira divina, le ferite simili a bubboni, viene invocato quale protettore contro le pestilenze che già dal VII secolo affliggono l' Italia. Una consacrazione che persiste nei secoli successivi accomunandolo ad altri santi protettori nei confronti delle epidemie quali Sant' Antonio Abate e San Rocco. All' inizio delle sue raffigurazioni, San Sebastiano viene presentato come un anziano, ma dopo il Mille, il mondo dell' arte si appropria della sua immagine trasformandolo in un bellissimo giovane presentato praticamente senza le vesti durante il martirio: l' unico nudo maschile accettato dalla chiesa dopo quello di Gesù. Così lo dipinge Michele Chiarini (Faenza 1805-1880) durante la frequenza dell' Accademia Clementina di Bologna. Bello, languido, sofferente con gli occhi rivolti al cielo, il polso sinistro legato in alto e quello destro dietro la schiena, quasi in croce, con il petto glabro esposto agli strali. Nella medesima posizione lo raffigura il bozzetto di Francesco Collina (Faenza 1833 -Firenze 1906) per la statua donata nel 1885 all' Arciconfraternita della Misericordia di Firenze mentre è direttore della fiorentina Fabbrica Altovitti. La figura del santo ringiovanisce, la bellezza è sempre più delicata e sempre più femminea. Una condizione, bellezza, martirio e santità, che lo porta a diventare una "icona gay" dalla seconda metà del XIX° secolo. Francesco Nonni (Faenza 1985-1976) lo incide per la sua rivista "Xilografia" del 1926, come efebo riccioluto trafitto da grandi frecce, mentre inquietanti e poco dolenti personaggi femminili sono ai suoi piedi. L' artista faentino trae spunto dal "Martirio di San Sebastiano", il dramma di Gabriele D' Annunzio musicato da Claude Debussy andato in scena a Parigi nel 1911, nel quale è una donna, l' androgina danzatrice Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 5 4 9 7 0 0 5 § ] lunedì 02 marzo 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Ida Rubinstein, ad interpretare il santo. Le scenografie sono di Léon Bakst (Hrodna 1866 Rueil-Malmaison 1924) celebre pittore, illustratore e costumista bielorusso il quale esegue una serie di bozzetti molto espliciti sulla femminilità del personaggio. Dal 1930 il supplizio di San Sebastiano ricorre spesso nel repertorio di Filippo De Pisis (Ferrara 1896-Brugherio 1956) per il quale impiega anche modelli ripresi en plein air. Giovanni Sesto Menghi (Longiano 1907 - Rimini 1990), il suo allievo preferito durante i soggiorni estivi riminesi, disegna il santo con caratteristiche ambivalenti inequivocabili, dall' occhio bistrato al lezioso perizoma. Decisamente virile è invece la statua del santo protettore di Coriano realizzata da Elio Morri (Rimini 1913-1992) nel 1967, oggi più simile ad un martire per la libertà: le funi spezzate e i segni sul corpo compatibili con una fucilazione dopo la perdita delle frecce presenti all' origine. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 5 4 9 7 0 0 8 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 17 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali TRIBUTI IMMOBILIARI Esenzione Imu sui terreni negata allo Iap in pensione La Ctp Modena disconosce l' agevolazione basandosi su una Cassazione isolata Gian Paolo Tosoni Il pensionato coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap) non può usufruire delle agevolazioni Imu. Lo ha disposto la Ctp Modena 18/1/2020, depositata il 10 febbraio (presidente Agnone, relatore Marchese Occhipinti). Parliamo dell' agevolazione sui terreni agricoli, prevista dall' articolo 1, comma 13, della legge 208/2015 e ripresa anche dalla riscrittura con la "nuova Imu" al comma 758 della legge 160/2019. L' agevolazione consiste nell' esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli (Iap) di cui all' articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui comma 3. L' esenzione è estesa alle aree edificabili. La questione esaminata dai giudici modenesi ha riguardato la qualifica di Iap o coltivatore diretto da parte di un soggetto pensionato iscritto nella previdenza agricola. Nella sentenza si legge che il trattamento pensionistico - circostanza pacifica e non controversa - esclude che il pensionato possa essere ritenuto coltivatore diretto alla luce dell' orientamento espresso dalla Cassazione (13745/2017) essendo irrilevante che la persona possa tuttora essere iscritta negli elenchi previdenziali e continui per libera scelta a versare i contributi volontari. La sentenza ribadisce che l' intento del legislatore è alleggerire il carico tributario a quei soggetti che ritraggono dalla attività agricola la loro esclusiva fonte di reddito. Le motivazioni della Ctp non trovano riscontro in alcuna norma di legge, ma solo in una pronuncia della Cassazione. È come se i giudici modenesi applicassero il criterio anglosassone di common law, basato sui precedenti giurisprudenziali. Infatti non è vero che il coltivatore diretto o Iap debbano avere la loro esclusiva fonte di reddito nel lavoro agricolo. La qualifica di coltivatore diretto la fornisce la legge 604/1954: «È la persona che dedica abitualmente la propria attività lavorativa manuale alla coltivazione della terra»; la manodopera dipendente impiegata non deve superare i 2/3 di quella occorrente per la coltivazione del fondo. Iap, invece, è colui che in possesso di competenze e conoscenze professionali dedichi almeno il 50% del proprio lavoro e che ricavi dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. La norma precisa, inoltre, che «che le pensioni di ogni genere sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro». Non si comprende come sia possibile che questi soggetti ricavino dall' attività agricola l' esclusiva fonte di reddito; non può forse un coltivatore diretto o Iap ricevere in successione un appartamento Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 5 4 9 7 0 0 8 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali concesso in locazione o dei titoli di Stato che producono una rendita? Non è nemmeno vero che il pensionato versi volontariamente i contributi alla gestione previdenziale agricola, cui invece è obbligato se esercita l' attività agricola (circolare Inps 91/2019). Anche il dipartimento Finanze (inascoltato) aveva confermato le agevolazioni Imu anche per i pensionati coltivatori diretto e Iap con la risoluzione 1/DF/2018. Peraltro, in Lombardia i giudici tributari interpretano le leggi con il metodo letterale. Infatti la Ctp di Brescia con sentenza 17/2019 e quella di Mantova 179/2/2018 hanno riconosciuto al pensionato coltivatore diretto o Iap le esenzioni in materia di Imu. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 5 4 9 7 0 1 3 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 21 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali VERIFICHE Revisori, così il correttivo 10 cambia il fondo pluriennale Sopra 40mila euro obbligatorio l' accertamento dell' entrata destinata all' opera Anna GuiducciPatrizia Ruffini Banco di prova per uffici ragioneria e tecnici per la chiusura dell' esercizio 2019 con le nuove regole di accantonamento al fondo pluriennale vincolato. Spetta ai revisori dei conti verificare, in sede di parere sulla proposta di delibera di riaccertamento ordinario dei residui, la corretta applicazione delle disposizioni del Decreto Mef del 1° marzo 2019 (decimo correttivo dell' armonizzazione). Le novità rispetto allo scorso anno riguardano principalmente la contabilizzazione delle opere pubbliche, delle relative spese di progettazione e del fondo pluriennale vincolato. La costituzione di quest' ultimo, per le opere di importo pari o superiore a 40mila euro, richiede che sia accertata l' entrata che finanzia l' investimento e che questo, se di valore superiore a 100mila euro, sia iscritto nel programma dei lavori pubblici. Oltre a queste due condizioni, per mantenere l' accantonamento a Fpv è necessario che le spese previste nel quadro economico siano impegnate (anche parzialmente) sulla base di obbligazioni giuridiche perfezionate imputate secondo esigibilità. In assenza degli impegni di spesa, per mantenere l' Fpv occorre che siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Negli esercizi successivi all' aggiudicazione, la conservazione dell' Fpv è poi condizionata alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell' opera. L' Fpv può essere conservato anche in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali. Sono conservate anche le somme accantonate nell' esercizio in cui è stato approvato il progetto destinato a essere posto a base della gara per il successivo livello di progettazione, o nell' esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi, o ancora nell' esercizio in cui è stata aggiudicata la relativa procedura di affidamento. Infine, per conservare il fondo, una volta validata la progettazione, occorre la formale attivazione delle procedure di affidamento dell' opera entro l' esercizio successivo. In assenza di aggiudicazione definitiva entro l' esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione. Continuano a essere finanziate dall' Fpv le spese dell' intero quadro economico, mentre gli eventuali ribassi costituiscono economie se entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del quadro economico. Per ciò che concerne le spese di progettazione di livello minimo iscritte al secondo titolo della spesa (se nel Dup sono riportati l' opera e la relativa fonte di finanziamento), finanziate con entrate già accertate, sono mantenute nell' Fpv se è stata già avviata la gara, richiesta per progettazioni di importo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 5 4 9 7 0 1 3 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali superiore a 40mila euro. Fra gli alert per i revisori, particolare attenzione deve essere prestata alle reimputazioni di spese non più esigibili nel 2019 per fatti sopravvenuti dopo la registrazione dell' obbligazione giuridica già esigibile. Non si procede invece alla costituzione dell' Fpv in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese di pari importo. Non possono peraltro essere reimputati i residui al 1° gennaio 2019, in quanto già validati con il precedente riaccertamento. Ai revisori spetta anche la verifica della coerenza fra l' Fpv accantonato in uscita nel 2019 e lo stanziamento da riportare nell' entrata dell' esercizio 2020 a copertura delle spese reimputate. Infine, l' eliminazione o riduzione di residui passivi finanziati con entrate vincolate vanno indicate nella colonna f) del nuovo allegato a/2 al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il controllo del riaccertamento da parte dei revisori richiederà anche motivate tecniche di campionamento, se giustificate dalla mole delle operazioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 5 4 9 7 0 0 7 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 21 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali FISCO Appalti, per gli enti locali c' è l' ipotesi esclusione dal controllo ritenute La qualificazione dell' attività «non commerciale» può esonerare dalle verifiche L' indicazione si ricava dalla circolare 1/2020 dell' agenzia delle Entrate Alessandro Garzon - Il tema degli obblighi di verifica - in capo agli enti locali - del puntuale versamento da parte degli appaltatori delle ritenute applicate ai propri dipendenti si fa sempre più contorto. A complicare ulteriormente la situazione è intervenuta nei giorni scorsi la circolare 1/20 dell' agenzia delle Entrate sul punto della (eventuale) qualificazione dell' ente locale come «committente» soggetto agli obblighi di verifica: un tema davvero fondamentale, dal momento che se non si dovesse considerare come committente, l' ente rimarrebbe escluso da ogni obbligo in materia. In linea di principio l' articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, aggiunto dall' articolo 4 del Dl 124/2019, ha individuato i committenti nei sostituti d' imposta residenti in Italia, tra i quali figurano da sempre gli enti locali. Di questa disposizione, tuttavia, la circolare 1/2020 ha fornito un' interpretazione restrittiva, sulla base di un ragionamento tutto incentrato sulla normativa vigente in tema di imposte dirette. A partire, se si vuole, dal richiamo alla definizione di committente proposta dallo stesso articolo 17-bis, che fa riferimento ai sostituti d' imposta residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi. Più oltre, nell' individuare i committenti tenuti agli obblighi di verifica, la circolare richiama gli «enti () indicati nell' articolo 73, comma 1 del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole ()», con esclusione quindi «dei soggetti residenti che non esercitano l' attività d' impresa o non esercitano imprese agricole o non esercitano arti o professioni», come le persone fisiche, le società semplici e i condomini . È alla luce di questo scenario che occorre interpretare la successiva affermazione dell' Agenzia per cui non sono da ritenersi committenti «gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, eccetera) limitatamente all' attività istituzionale di natura non commerciale svolta». I sistematici riferimenti proposti dalla circolare alla legislazione vigente in tema di imposte dirette inducono a ritenere che anche il richiamo alla «attività istituzionale di natura non commerciale» vada letto - e interpretato - alla luce di questo scenario, quello del Testo unico sulle imposte dei redditi. Dopodiché, considerato che gli enti locali non sono soggetti a tale imposta, dal momento che essi non svolgono - per definizione o, meglio, in virtù di un' esclusione soggettiva - alcuna attività commerciale, si giunge inevitabilmente alla conclusione che essi non rivestono la qualifica di committenti, e non sono quindi tenuti agli adempimenti previsti dall' articolo 17-bis del Dlgs 241/2017. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 5 4 9 7 0 0 7 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Poiché peraltro l' esclusione dall' esercizio di attività d' impresa o agricola è totale (in quanto soggettivamente riferita alla persona giuridica dell' ente locale, a prescindere dalle singole attività svolte), ne deriva che l' intera attività degli enti locali non è commerciale, e non resta dunque soggetta agli obblighi dell' articolo 17-bis, nemmeno in relazione alle attività rilevanti ai fini Iva. È un fatto che il riferimento alla «attività istituzionale di natura non commerciale svolta» sembra fatto apposta per riportare gli enti locali alla ben nota distinzione ai fini Iva tra attività rilevanti (in quanto «commerciali» secondo la definizione proposta da questo tributo) e attività istituzionali «non commerciali».E tuttavia, se appena si prendono in considerazione anche gli enti non commerciali diversi dagli enti locali quali le associazioni, le fondazioni, ma anche gli enti pubblici non commerciali indicati dall' articolo 74, comma 2 del Tuir (le università, i centri di ricerca, e così via), la distinzione tra attività istituzionali di natura non commerciale (escluse dagli obblighi dell' articolo 17-bis) e attività commerciali rilevanti Ires riacquista una sua chiara coerenza interna. Proprio (e solo) agli enti pubblici indicati al secondo comma dell' articolo 74 Tuir dovrebbe dunque essere rivolto l' ulteriore obbligo di autocertificazione della sussistenza dei presupposti che legittimano l' esonero dagli obblighi di verifica di cui all' ultimo capoverso del capitolo 3.1 della circolare 1/2020. In ogni caso, poiché si tratta di interpretare le indicazioni di una circolare, l' ultima parola spetta ovviamente all' Agenzia delle Entrate, le cui indicazioni sono attese a breve. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 5 4 9 7 0 1 0 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 21 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali TRASPARENZA Mobilità, avvio incerto per i bandi online L' obbligo parte dal 1° marzo ma per il decreto attuativo ci sono 90 giorni di tempo Ar.Bi. Anche Comuni, Province e Regioni dovranno pubblicare i propri bandi di mobilità sul portale della Funzione Pubblica; in questo modo la pubblicità di questi documenti aumenta significativamente in termini sostanziali. È questa una novità dettata dalla legge di conversione del Milleproroghe. Sempre per ampliare le forme di pubblicità delle procedure di assunzione, la norma dispone l' obbligo di pubblicazione su quel sito anche delle informazioni sui bandi di concorso, sulle graduatorie e sul loro scorrimento. Queste previsioni erano già contenute in fieri, intendendo come tale il collegamento ipertestuale con il portale, nella legge di bilancio 2020. Tutte le amministrazioni pubbliche dovranno, sulla base delle previsioni dettate dalla legge di conversione del Dl 162/2019, pubblicare sul portale del Dipartimento della Funzione Pubblica i bandi di mobilità volontaria. È questa una forma di pubblicità che si aggiunge a quella già prevista dall' articolo 30 del Dlgs 165/2001, cioè l' obbligo di pubblicazione sul sito internet dello stesso ente per almeno 30 giorni. La disposizione si applica ai bandi di mobilità che saranno indetti a partire dal 1° marzo. Ma questa data rimane sulla carta perché la stessa legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede che la disciplina operativa sia dettata da un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, decreto che dovrebbe essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Va ricordato che, a partire dalla scorsa estate, cioè dall' entrata in vigore della legge 56/2019, la mobilità volontaria è facoltativa per il triennio 2019/2021. Per ampliare la trasparenza e la pubblicità la norma dispone che sul portale del dipartimento della Funzione Pubblica dovranno essere pubblicate, sempre da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, anche i bandi di concorso. Questo vincolo si aggiunge a quelli già esistenti, cioè l' obbligo di pubblicazione sul sito internet dell' ente e sulla Gazzetta Ufficiale. Ed ancora, si dovranno pubblicare anche le graduatorie, vincolo che si aggiunge a quello della pubblicazione sul sito dell' ente. E infine si dovranno pubblicare anche le graduatorie degli idonei non vincitori, a cui possono attingere le stesse e le altre amministrazioni pubbliche. La legge di bilancio 2020 ha previsto che le amministrazioni pubbliche debbano garantire un collegamento ipertestuale con l' inserimento nel sito della Funzione Pubblica delle informazioni sui concorsi, sulle graduatorie e sul loro scorrimento. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
[ § 1 5 4 9 7 0 1 0 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Anche questo vincolo non è ancora operativo, perché si attende la pubblicazione, entro il mese di febbraio, di un decreto attuativo del ministro per la Pubblica Amministrazione. La legge di conversione prevede infine la sanatoria delle assunzioni effettuate in deroga ai vincoli di comunicazione previsti dall' articolo 34 bis del Dlgs 165/2001, mentre invece la disposizione stabilisce la nullità di quelle che sono effettuate senza rispettare tale obbligo. La sanatoria non si estende ai casi in cui sia già intervenuta una sentenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23
[ § 1 5 4 9 7 0 1 1 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 21 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali MILLEPROROGHE Tetto al 30% solo per le nuove progressioni La base di calcolo sono le assunzioni programmate per il triennio 2020/2022 Arturo Bianco L' allungamento e l' ampliamento della possibilità di effettuare progressioni verticali è una delle novità di grande rilievo contenute nella legge di conversione del Milleproroghe. Il testo accoglie, anche se in misura parziale, le numerose richieste provenienti dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e apre degli spiragli più ampi per la reintroduzione nel pubblico impiego di percorsi di valorizzazione e crescita delle professionalità interne: le limitazioni contenute, che continuano comunque a essere molto marcate e che precludono di fatto l' utilizzo dell' istituto ai piccoli Comuni, dovrebbero impedire il ripetersi degli abusi che si sono registrati, soprattutto nei Comuni, nel primo decennio degli anni 2000. La disposizione è dettata come modifica dell' articolo 22, comma 15 del Dlgs 75/2017. La nuova norma dispone in primo luogo che le progressioni verticali, intese come concorsi riservati esclusivamente agli interni, possano essere effettuate nel triennio 2020/2022, e non più come nella precedente disposizioni nel triennio 2018/2020. L' altra novità è che il loro numero non può eccedere il 30%, e non più il 20% come nel testo precedentemente in vigore, di quelli previsti per la categoria nella programmazione del fabbisogno. Per il resto le disposizioni rimangono inalterate. Quindi, possono partecipare a queste procedure solamente i dipendenti che sono in possesso dei titoli previsti per l' accesso dall' esterno: il che produce i suoi effetti soprattutto per il titolo di studio. E ancora, queste procedure devono comunque avere una natura concorsuale, nel senso di una selezione tesa ad accertare in particolare la capacità di sapere applicare in concreto, cioè per la soluzione di casi specifici, le conoscenze teoriche richieste. Nel bando può essere inoltre prevista la valorizzazione delle valutazioni positive conseguite per almeno tre anni e delle attività svolte, dei risultati conseguiti e dell' eventuale superamento di prove selettive. Inoltre, se l' ente somma le progressioni verticali alla progressioni di carriera o concorsi pubblici con riserva (ex articolo 52 Dlgs 165/2001) non deve comunque superare il 50% dei posti della categoria previsti nella programmazione del fabbisogno. Il tetto del 30% deve essere considerato come quello massimo e invalicabile, e non è suscettibile di essere calcolato con arrotondamento. Quindi per poter dare corso a una progressione verticale occorre prevedere l' assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria, per dare corso a due progressioni alla assunzione di almeno sette dipendenti nella categoria e via di seguito. Sulla base dei principi interpretativi fissati per la precedente disposizione dalle Corti dei Conti, e che si possono applicare anche alle nuove regole, la base di calcolo può essere fissata nel numero di assunzioni programmate Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24
[ § 1 5 4 9 7 0 1 1 § ] lunedì 02 marzo 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali nel triennio 2020/2022. Non viene chiarito espressamente, ma si deve ritenere che possano partecipare alle progressioni verticali solamente i dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore: quindi ad esempio alle selezioni per la categoria D il personale inquadrato in quella C. La norma sostituisce quella precedente e non detta nessuna disposizione per le procedure in essere: di conseguenza si deve applicare il principio del tempus regit actum, per cui le progressioni verticali in essere vanno completate entro il tetto del 20% dei posti inseriti nella programmazione del fabbisogno degli anni precedenti. L' aumento al 30% può essere cioè realizzato solamente se queste procedure vengono inserite nella programmazione delle assunzioni del 2020/2022 e se le procedure sono avviate dopo l' entrata in vigore della legge di conversione del Dl Milleproroghe. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 25
[ § 1 5 4 9 7 0 1 2 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 26 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Tributi locali, non c' è scissione della notifica Incorre nella maturazione del termine di decadenza prescritto ex lege 296/2006 l' avviso di accertamento per tributi locali, quali l' Imu, che il comune spedisca entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ma che pervenga al contribuente oltre quel termine, all' uopo rilevando solo la data di effettiva consegna, non operando alcuna scissione temporale ai fini della notifica. È il principio che si legge nella sentenza n. 993/02/2019 della Ctp di Taranto. Il collegio provinciale ha accolto il ricorso di un contribuente avverso l' avviso di accertamento Imu emesso dal comune in spregio al rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali che governano la pretesa esattiva locale. Dopo un rapido vaglio sulla idoneità della ricevuta di spedizione esibita dall' ente comunale a provare l' avvenuto invio dell' atto, pur volendo la stessa considerare a tutti gli effetti dimostrativa della notifica dell' atto, quest' ultimo, osservava la Commissione provinciale di Taranto, doveva comunque ritenersi tardivo. Tale convincimento cui perveniva il collegio era dovuto al fatto che i giudici affermavano che, proprio con riguardo agli avvisi di accertamento emessi e notificati dall' ente locale, questi ultimi conservano pur sempre natura di atti amministrativi che, se inviati direttamente dall' ente senza avvalersi del messo notificatore comunale, non producono alcun effetto di c.d. «scissione della notifica». L' atto, a parere del collegio, produce effetti sempre e solo nel momento in cui giunge all' indirizzo del destinatario a nulla rilevando il momento in cui lo stesso viene consegnato all' agente postale o all' ufficiale giudiziario per la notifica. Affinché i termini di prescrizione siano rispettati per un valido inoltro dell' atto di accertamento, osserva la Ctp richiamando pedissequo precedente sul punto pronunciato dalla Ctp di Campobasso (sent. 310/2014), è essenziale che il provvedimento, ossia l' avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l' intimazione o simili, venga ricevuto dal contribuente a nulla rilevando il momento della spedizione. Nel caso di specie, l' accertamento del Comune era relativo all' annualità Imu 2012, e risultava spedito dall' ente nel dicembre 2017 ma effettivamente ricevuto dal contribuente soltanto nel gennaio 2018, quindi al di là del termine previsto dalla normativa di cui alla legge 296/2006. La commissione supportava la propria decisione anche richiamando all' uopo diverse pronunce di Cassazione tra cui Cass. n 4324/15, n. 23182/15, n. 1894/15, n. 4567/15, n. 26441/14, n. 22320/14, n. 6395/14. Nicola Fuoco La parte istante, depositava tempestivo ricorso () a questa Commissione con il quale impugnava l' avviso di accertamento emesso dal comune () per imposta Imu, annualità 2012 e per l' importo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 26
[ § 1 5 4 9 7 0 1 2 § ] lunedì 02 marzo 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali complessivo (). Eccepiva l' intervenuta prescrizione-decadenza della pretesa esattiva. Il comune () si costituiva in giudizio, si oppone al ricorso e depositava documentazione. Rigettata la richiesta di concessione della misura cautelare, alla udienza di merito, sentite le parti presenti e il Relatore, la Commissione riservava la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione rileva che il ricorso è fondato e va accolto. In disparte ogni considerazione sulla idoneità o meno della esibita distinta di spedizione a costituire rituale prova dell' avvenuto invio del plico contenente l' avviso di accertamento impugnato, la Commissione evidenzia che, anche a voler ritenere la stessa probante, parimenti la richiesta è tardiva. La giurisprudenza, con indirizzo unanime, ha statuito, per gli avvisi di accertamento, che sono e restano atti amministrativi, ove notificati direttamente dagli Uffici Comunali senza avvalersi del tramite del messo notificatore comunale, non si verifica il principio della c.d. scissione della notifica. Sul punto: «la notifica .. dell' atto amministrativo produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all' indirizzo del destinatario, a nulla rilevando il momento in cui è consegnato all' Ufficio postale o all' ufficiale giudiziario» (Ctp Taranto 2005/04/2018; Ctp Taranto 648/03/2017; Cfr. Cass 9841\10; Corte Costituzionale 477/10; Cass. 9303/12 Cass. 15671/11, Cass. 17644/08). Ancor più di recente il principio è stato esaurientemente confermato da Ctp Campobasso 310\14, secondo cui: «Per interrompere il periodo prescrizionale è essenziale che il provvedimento amministrativo (ergo avviso accertamento, cartella esattoriale, intimazione pagamento e similari) venga ricevuto dal destinatario, a nulla rilevando il momento dell' invio «(In tal senso anche Cass. 4324/15; 23182/15; 1894\15, 4567/15; 26441/14; 22320/14; 6395/14, che ribadiscono il quieto principio). Nella specie , l' avviso di accertamento risulta notificato direttamente dal Comune di Grottaglie il 30/12/2017 e consegnato al contribuente il 3/1/2018 e, quindi, oltre il termine prescrizionale-decadenziale di legge - legge 296/2016. P.Q.M. La Commissione , definitivamente pronunciando, annulla l' atto impugnato.() Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 27
[ § 1 5 4 9 7 0 0 9 § ] lunedì 02 marzo 2020 Pagina 205 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali CASSAZIONE/1 Il caso dell' ente locale reticente Legale pagato pure senza convenzione DARIO FERRARA L' amministrazione locale deve pagare le spettanze all' avvocato che l' ha difesa anche se manca una convenzione scritta fra loro e la delibera sulla controversia giudiziaria è priva di copertura: è infatti sufficiente la procura alle liti rilasciata al legale a perfezionare il contratto di patrocinio, mentre nel bilancio dell' ente locale esiste comunque una voce generale in cui far confluire le prevedibili spese di lite. È quanto emerge dall' ordinanza 4446/20, pubblicata il 20 febbraio dalla seconda sezione civile della Cassazione. Contenuto e controlli Bocciato il ricorso del Comune: diventa definitivo il decreto ingiuntivo ottenuto dall' avvocato per il pagamento delle competenze professionali per aver difeso l' ente locale davanti al Tar (risulta dunque confermata la sentenza d' appello secondo cui si è formato il giudicato esterno in seguito alla sentenza divenuta definitiva in un' analoga controversia fra le parti). Inutile per l' amministrazione dedurre che il legale non avrebbe diritto al compenso professionale perché fra le parti manca la convenzione scritta ad hoc prevista a pena di nullità. In realtà basta la procura ad litem ex articolo 93 cpc a soddisfare il requisito della forma scritta ad substanstiam nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione: l' accordo contrattuale si perfeziona con l' incontro di volontà delle parti attraverso la redazione e la sottoscrizione dell' atto difensivo, che consente all' avvocato di esercitare la rappresentanza giudiziale. A quel punto sussistono tutti gli altri requisiti necessari per la validità del contratto: la funzione economico-sociale, dunque la causa del negozio; l' oggetto e la forma scritta, che costituisce un presupposto di tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e serve a identificarne il contenuto per consentire i controlli all' autorità tutoria. Obbligazioni liquide Le obbligazioni del contratto di patrocinio, poi, sono particolarmente liquide: è impossibile predeterminare l' attività di difesa della parte e il pagamento secondo i parametri forensi. È poi esclusa la nullità per la mancata previsione e copertura della spesa nella delibera dell' ente l' onere economico risulta in certo in quanto condizionato alla soccombenza. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 28
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