Unione della Romagna Faentina - lunedì, 02 marzo 2020

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Unione della Romagna Faentina - lunedì, 02 marzo 2020
Unione della Romagna Faentina
     lunedì, 02 marzo 2020
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Unione della Romagna Faentina
                                                       lunedì, 02 marzo 2020

Prime Pagine

 02/03/2020    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna                                                               4
 Prima pagina del 02/03/2020

 02/03/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)                                                                    5
 Prima pagina del 02/03/2020
 02/03/2020    Il Sole 24 Ore                                                                                             6
 Prima pagina del 02/03/2020
 02/03/2020    Italia Oggi Sette                                                                                          7
 Prima pagina del 02/03/2020

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

 02/03/2020    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 30                                                               8
 Ancora una settimana di teatri col sipario chiuso: «Un grande danno economico»
 02/03/2020    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 31                                                              10
 Compiti on line per gli studenti faentini
 02/03/2020    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34                                                              11
 Elezioni, la formula Dem scontenta Articolo 1

Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

 02/03/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 5                                                          12
 Da oggi lezioni a distanza all' Oriani di Faenza e al linguistico di Misano
 02/03/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 32                                   MICHELE DONATI        13
 Un ospedale in Africa per curare le fratture grazie al Comitato di Amicizia di Faenza

 02/03/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34                                    SERGIO SERMASI       14
 Il santo che morì due volte Nudo al martirio, come Gesù

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 02/03/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 17                                                            Gian Paolo Tosoni     16
 Esenzione Imu sui terreni negata allo Iap in pensione
 02/03/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 21                                                  Anna GuiducciPatrizia Ruffini   18
 Revisori, così il correttivo 10 cambia il fondo pluriennale
 02/03/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 21                                                                                  20
 Appalti, per gli enti locali c' è l' ipotesi esclusione dal controllo ritenute
 02/03/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 21                                                                         Ar.Bi.   22
 Mobilità, avvio incerto per i bandi online
 02/03/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 21                                                                 Arturo Bianco    24
 Tetto al 30% solo per le nuove progressioni
 02/03/2020    Italia Oggi Sette Pagina 26                                                                               26
 Tributi locali, non c' è scissione della notifica
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02/03/2020   Italia Oggi Sette Pagina 205   DARIO FERRARA   28
Legale pagato pure senza convenzione
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[ § 1 § ]

     lunedì 02 marzo 2020
                            Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna

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[ § 2 § ]

            lunedì 02 marzo 2020
                                   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)

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[ § 3 § ]

            lunedì 02 marzo 2020
                                                    Il Sole 24 Ore

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[ § 4 § ]

            lunedì 02 marzo 2020
                                                  Italia Oggi Sette

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[ § 1 5 4 9 7 0 0 1 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
                          Pagina 30

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                                                                         Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          Ancora una settimana di teatri col sipario chiuso: «Un grande danno economico»

                          Sin dalla mattina di ieri, Ruggero Sintoni, condirettore artistico insieme a
                          Claudio Casadio di Accademia Perduta e Romagna Teatri, oltre che
                          presidente della sezione autonoma dello spettacolo dal vivo dell' Agis
                          Emilia Romagna e dell' Antac/Agis, si è rassegnato alla chiusura dei 'suoi'
                          teatri fino a domenica 8 marzo, ancor prima che arrivasse il decreto. Per
                          la precisione, il Masini a Faenza, il Fabbri e il Piccolo a Forlì, il Goldoni a
                          Bagnacavallo, il Dragoni a Meldola, il Walter Chiari a Cervia, oltre alla
                          stagione di Comico dell' Alighieri di Ravenna. Sintoni, cosa l' ha indotta
                          a non avere dubbi, dopo la decisione generale disposta da Roma
                          sabato sera? «Anche se i sindaci di Ravenna e Forlì avevano auspicato
                          misure meno restrittive, il presidente del consiglio dei ministri ha emesso
                          un decreto molto chiaro e severo che parla di chiusura di teatri e cinema,
                          lasciando alle Regioni solo la possibilità di emettere un' ordinanza ancora
                          più restrittiva, se necessario. Non ci resta che attenerci a quanto
                          suggerito dagli esperti del Comitato tecnico scientifico nazionale». Lei
                          cosa ne pensa della possibilità di introdurre il principio della distanza di sicurezza 'droplet', anche per i
                          teatri? «Mi pare francamente una cavolata. Per non trasmettere il virus per via aree servirebbero almeno 1,5-2 metri
                          quadrati a persona. Come potremmo mai applicare tale criterio in uno spettacolo del teatro comico o di 'Lucrezia
                          Borgia', dove è previsto il tutto esaurito? Come dovremmo scegliere chi far entrare e chi no? Anche perché poi a chi
                          resta fuori, non saremo in grado di fornire una replica». Quanto incideranno a livello economico due settimane di
                          chiusura dei teatri? «Anche se è ancora presto per fare i conti, i danni saranno certamente grandi. Noi siamo anche
                          centro di produzione e abbiamo diverse compagnie in giro. Per fortuna che 'La Classe' e 'L' abisso' avevano quasi
                          ultimato la tournée in Nord Italia. Ma il teatro dei ragazzi è in ginocchio, la stagione è in pratica finita: non solo per la
                          chiusura delle scuole ma anche per il decreto del Miur che ha abolito gite e uscite scolastiche fino al 15 marzo. La
                          settimana più pesante sarà quella che si apre oggi». Quali soluzioni proponete? «Stiamo cercando di spostare ad
                          aprire tutti gli spettacoli rinviabili. Per gli altri, decideremo

                                                                   Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 8
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 02 marzo 2020
[ § 1 5 4 9 7 0 0 1 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020

                                                               Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          entro domani in accordo con i Comuni e gli assessori alla Cultura. Si potrebbe pensare a un rimborso della quota
                          abbonamento, anche se ci rimetteremo l' Iva che non possiamo più scaricare, o a uno sconto sull' abbonamento dell'
                          anno prossimo. Ma, ci tengo a precisare, che vogliamo decidere con i politici perché una causa di forza maggiore
                          così non si è mai registrata. E poi è giusto condividere gioie e dolori». C' è almeno un aspetto positivo in quanto
                          sta accadendo? «Sì. La grande condivisione tra le varie istituzioni teatrali. Cito per esempio Ravenna Teatro e il
                          Ravenna Festival che sento molto vicini. Il mio pensiero è anche il loro». Roberta Bezzi.

                                                              Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019        Pagina 9
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[ § 1 5 4 9 7 0 0 2 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
                          Pagina 31

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                                                                       Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          Compiti on line per gli studenti faentini

                          Dopo la seconda settimana di chiusura delle scuole decise per arginare il
                          Coronavirus, il Provveditorato regionale ha invitato le scuole a
                          promuovere attività formative a distanza per gli studenti affinché le
                          giornate di chiusura non fossero vissute come un 'tempo vuoto' dalla
                          didattica. Diversi dirigenti, sia degli istituti comprensivi che delle superiori
                          di Faenza, hanno così disposto che i docenti organizzassero lezioni
                          attraverso chat e altri mezzi internet fino alla fine dell' emergenza per
                          metterli nelle condizioni più serene e favorevoli per poter fruire del
                          materiale didattico per non lasciare in sospeso il lavoro avviato nel
                          secondo quadrimestre. Tanti i docenti che hanno risposto all' appello
                          dell' Ufficio scolastico regionale. Così la tecnologia non è servita solo per
                          le chat tra i ragazzi ma anche per 'scaricare' appunti, lezioni, esercizi e
                          argomenti da ripassare. Tra gli istituti che hanno contattato gli studenti
                          attraverso le chat, l' Oriani, ma anche i licei faentini, così come anche le
                          insegnanti delle scuole elementari 'Gulli' che hanno raccomandato
                          esercizi e letture ai loro scolari. «La continuità nelle lezioni scolastiche - fanno ad esempio sapere dall' Istituto Oriani
                          attraverso il professore d' italiano Michele Orlando- alla luce degli interventi urgenti richiesti e delle caratteristiche del
                          tutto inedite della situazione emergenziale determinatasi, sarà il più possibile unitaria per ciascun gruppo classe,
                          evitando agitazione o inefficace sovraccarico».

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 10
[ § 1 5 4 9 7 0 0 3 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
                          Pagina 34

                                                                 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                      Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          Elezioni, la formula Dem scontenta Articolo 1
                          In casa Pd si punta su Isola sindaco e Agresti vice, ma la seconda forza del centrosinistra fa resistenza. Stasera l'
                          incontro chiave

                          di Filippo Donati Potrebbe risolversi con l' individuazione di un duo
                          composto da un candidato sindaco e un candidato vicesindaco la
                          riunione di direzione del Pd fissata per questa sera, dalla quale è attesa la
                          soluzione del rebus che da ormai cinque mesi attanaglia il centrosinistra,
                          indeciso sul nome da presentare ai cittadini sulla scheda elettorale delle
                          prossime elezioni amministrative a Faenza, in calendario probabilmente
                          per la prima domenica di giugno. Sarebbe la formula di un ticket quella
                          patrocinata in particolare dai vertici del Pd provinciale, come soluzione in
                          grado di far convergere su di sé le varie anime del partito. Lo schema
                          sembrerebbe prediligere il nome di Massimo Isola (foto) come candidato
                          sindaco, cui verrebbe affiancato quello del giovane Davide Agresti, più
                          volte indicato come nome gradito nell' area più centrista dei dem e tra i
                          civici di area cattolica. Per Agresti in particolare si spalancherebbe così l'
                          ipotesi di candidarsi in prima persona in un futuro non lontano, dopo anni
                          di esperienza nella macchina comunale. L' opzione sembrerebbe
                          comunque non entusiasmare tutti i componenti del partito, e anche tra gli alleati potrebbe incontrare qualche
                          resistenza. In particolare tra le fila di Articolo 1, la seconda forza del centrosinistra nell' attuale consiglio comunale
                          (conta tre consiglieri), dove si coltiva ancora la speranza di poter esprimere il nome del prossimo vicesindaco, che
                          invece nello schema di cui si vocifera andrebbe a una personalità più vicina a La tua Faenza, quale è Agresti. Un'
                          ipotesi, quella di un vice appartenente ad Articolo 1, che diventerebbe comunque più remota qualora la scelta del
                          candidato sindaco cada su Massimo Isola, lui pure uomo di sinistra non organico alla maggioranza ex-renziana del
                          partito.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 11
[ § 1 5 4 9 7 0 0 4 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
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                                                             Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                       Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Da oggi lezioni a distanza all' Oriani di Faenza e al linguistico di Misano
                          Di fronte alla proroga della chiusura delle scuole diversi istituti hanno sfruttato l'e-learning

                          FAENZA Alcune scuole si erano già attiviate in occasione della prima settimana
                          di stop delle lezioni a causa del coronavirus, come il liceo scientifico di Ravenna
                          e anche alcuni plessi elementari. Ma il protrarsi della chiusura degli istituti
                          scolastici per arginare la diffusione del contagio ha indotto anche altre scuole a
                          percorrere la strada dell' insegnamento a distanza. E' il caso ad esempio dell'
                          istituto tecnico Oriani di Faenza; in seguito alla proroga della chiusura delle
                          scuole il dirigente scolastico Fabio Gramellini ha coinvolto il personale docente
                          nel predisporre attività didattiche a distanza tramite il sito dell' istituto, il registro
                          elettronico e le piattaforme on line con l' indicazione dei testi da studiare e degli
                          esercizi, degli elaborati e delle ricerche da effettuare. Sono stati inoltre rinviati e
                          annullati gli incontri, i seminari, le conferenze, i viaggi d' istruzione e le uscite
                          didattiche. «Una parte importantissima del nostro lavoro - spiegano in una nota
                          gli insegnanti -. Per questo si vuole ripartire». E anche per i 112 studenti del San
                          Pellegrino di Misano Adriatico si accendono gli schermi dell' e-learning; da oggi
                          al via per gli allievi del liceo linguistico cinque giorni di studio, con lezioni, lavo
                          ridi gruppo e compiti a casa attraverso la piattaforma web "Classe Viva". In
                          streaming la normale attività didattica in programma. D' altronde, spiega la preside Vanna Cilla, «utilizziamo
                          abitualmente gli strumenti web, sono parte integrante della nostra proposta educativa e formativa».

                                                                  Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019    Pagina 12
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                                                           Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Un ospedale in Africa per curare le fratture grazie al Comitato di Amicizia di Faenza
                          Nadiani: «Dopo scuole e orfanotrofi In arrivo anche un centro di formazione agricola»

                                                                                                                              MICHELE DONATI

                          FAENZA In un mondo che grida slogan e fobie a cadenza quotidiana i progetti
                          veramente virtuosi rischia nodi passare inosservati: tra questi vi è l' attività del
                          Comitato di Amicizia di Faenza, realtà che opera dal lontano 1976 realizzando
                          numerosi piani di volontariato in Africa. «In Benin - racconta Flavio Nadiani - ho
                          conosciuto mia moglie e fondato un orfanotrofio, la Maison de la Joie, dove
                          attualmente sono ospitati una trentina di bambini». Uno degli ultimi progetti
                          riguarda il villaggio di Tiranga, a 15 chilometri da Djougou: «Nel 2006 ho iniziato
                          a proporre viaggi di turismo responsabile - spiega Nadiani - e durante uno di
                          questi, nel 2010, ci siamo imbattuti in un guaritore locale capace di curare con
                          successo le fratture». Magia e stregoneria non c' entrano però nulla: «Si tratta di
                          un anziano - prosegue Nadiani - depositario di una sapienza antica, molto
                          rispettato dalla comunità ma anche dai medici, che si confrontano con lui e gli
                          forniscono ad esempio gli antidolorifici. Da lui vanno a curarsi anche diverse
                          infermiere». La sua tecnica prevede l' applicazione di stecchetti per fissare l'
                          arto fratturato e particolari massaggi: «In diversi casi - afferma Nadiani - il
                          ricorso al guaritore di Tiranga ha risolto la frattura senza dover ricorrere all'
                          amputazione paventata dagli ospedali». Nel giro di dieci anni il sogno di realizzare un piccolo ospedale è diventato
                          realtà proprio grazie all' impegno del Comitato, che ha raccolto i 13mila euro necessari a realizzare la struttura in
                          alcuni terreni donati dalla stessa comunità del villaggio: al mo mento mancano ancora circa 2mila euro per servizi
                          igienici e cucina da campo, ma l' attività è già partita e sono attualmente 37 i pazienti seguiti. Un altro progetto del
                          Comitato di Amicizia interessa una seconda area a nord di Djougou, dove è stata fondata una scuola elementare che
                          presto potrà espandersi con alcune classi di media inferiore: una struttura d' eccellenza con risultati superiori alla
                          media nazionale e in cui ad avere la prece denza sono le bambine, che altrimenti riscontrerebbero notevoli difficoltà
                          nell' accesso agli studi. E presto potrebbe arrivare anche il primo filone di pane interamente prodotto in Benin: «Nella
                          stessa zona dell' ospedale - conclude Nadiani - sto fondando con l' aiuto del ricercatore di Modena Filippo Bassi un
                          centro di formazione agricola: da pochi giorni c' è stata la prima raccolta di grano coltivato in Benin».

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 13
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                                                          Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          EMPORIO. SAN SEBASTIANO

                          Il santo che morì due volte Nudo al martirio, come Gesù
                          Il famoso martire ritratto dagli artisti romagnoli Michele Chiarini, Giovanni Sesto Menghi, Francesco Collina,
                          Francesco Nonni, Filippo De Pisis e Elio Morri

                                                                                                                              SERGIO SERMASI

                          San Sebastiano nativo di Narbona capitale della Gallia omonima, ufficiale della
                          guardia pretoria di Diocleziano, con i suoi atti di clemenza e generosità rivela la
                          sua conversione segreta al cristianesimo. Condannato a morte, legato a un
                          palo, trafitto dalle frecce e creduto morto, viene abbandonato dai carnefici.
                          Salvatosi miracolosamente, grazie alle cure di Santa Irene si riprende e ritorna
                          da Diocleziano per difendere la sua fede. Questa volta l' imperatore lo fa prima
                          bastonare poi decapitare e gettare nella cloaca massima. La notte successiva
                          Sebastiano appare in sogno a Santa Lucina alla quale dà istruzioni per
                          recuperare il suo corpo e seppellirlo assieme agli apostoli Pietro e Paolo sull'
                          Appia Antica. Il culto del santo si diffonde rapidamente: sopravvissuto alle
                          frecce -simbolo dell' ira divina, le ferite simili a bubboni, viene invocato quale
                          protettore contro le pestilenze che già dal VII secolo affliggono l' Italia. Una
                          consacrazione che persiste nei secoli successivi accomunandolo ad altri santi
                          protettori nei confronti delle epidemie quali Sant' Antonio Abate e San Rocco.
                          All' inizio delle sue raffigurazioni, San Sebastiano viene presentato come un
                          anziano, ma dopo il Mille, il mondo dell' arte si appropria della sua immagine
                          trasformandolo in un bellissimo giovane presentato praticamente senza le vesti durante il martirio: l' unico nudo
                          maschile accettato dalla chiesa dopo quello di Gesù. Così lo dipinge Michele Chiarini (Faenza 1805-1880) durante la
                          frequenza dell' Accademia Clementina di Bologna. Bello, languido, sofferente con gli occhi rivolti al cielo, il polso
                          sinistro legato in alto e quello destro dietro la schiena, quasi in croce, con il petto glabro esposto agli strali. Nella
                          medesima posizione lo raffigura il bozzetto di Francesco Collina (Faenza 1833 -Firenze 1906) per la statua donata
                          nel 1885 all' Arciconfraternita della Misericordia di Firenze mentre è direttore della fiorentina Fabbrica Altovitti. La
                          figura del santo ringiovanisce, la bellezza è sempre più delicata e sempre più femminea. Una condizione, bellezza,
                          martirio e santità, che lo porta a diventare una "icona gay" dalla seconda metà del XIX° secolo. Francesco Nonni
                          (Faenza 1985-1976) lo incide per la sua rivista "Xilografia" del 1926, come efebo riccioluto trafitto da grandi frecce,
                          mentre inquietanti e poco dolenti personaggi femminili sono ai suoi piedi. L' artista faentino trae spunto dal "Martirio
                          di San Sebastiano", il dramma di Gabriele D' Annunzio musicato da Claude Debussy andato in scena a Parigi nel 1911,
                          nel quale è una donna, l' androgina danzatrice

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 14
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                          lunedì 02 marzo 2020

                                                          Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          Ida Rubinstein, ad interpretare il santo. Le scenografie sono di Léon Bakst (Hrodna 1866 Rueil-Malmaison 1924)
                          celebre pittore, illustratore e costumista bielorusso il quale esegue una serie di bozzetti molto espliciti sulla
                          femminilità del personaggio. Dal 1930 il supplizio di San Sebastiano ricorre spesso nel repertorio di Filippo De Pisis
                          (Ferrara 1896-Brugherio 1956) per il quale impiega anche modelli ripresi en plein air. Giovanni Sesto Menghi
                          (Longiano 1907 - Rimini 1990), il suo allievo preferito durante i soggiorni estivi riminesi, disegna il santo con
                          caratteristiche ambivalenti inequivocabili, dall' occhio bistrato al lezioso perizoma. Decisamente virile è invece la
                          statua del santo protettore di Coriano realizzata da Elio Morri (Rimini 1913-1992) nel 1967, oggi più simile ad un
                          martire per la libertà: le funi spezzate e i segni sul corpo compatibili con una fucilazione dopo la perdita delle frecce
                          presenti all' origine.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 15
[ § 1 5 4 9 7 0 0 8 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
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                                                                                  Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          TRIBUTI IMMOBILIARI

                          Esenzione Imu sui terreni negata allo Iap in pensione
                          La Ctp Modena disconosce l' agevolazione basandosi su una Cassazione isolata

                                                                                                                                   Gian Paolo Tosoni

                          Il pensionato coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (Iap)
                          non può usufruire delle agevolazioni Imu. Lo ha disposto la Ctp Modena
                          18/1/2020, depositata il 10 febbraio (presidente Agnone, relatore Marchese
                          Occhipinti). Parliamo dell' agevolazione sui terreni agricoli, prevista dall'
                          articolo 1, comma 13, della legge 208/2015 e ripresa anche dalla riscrittura
                          con la "nuova Imu" al comma 758 della legge 160/2019. L' agevolazione
                          consiste nell' esenzione per i terreni agricoli posseduti e condotti dai
                          coltivatori diretti e dagli (Iap) di cui all' articolo 1 del Dlgs 99/2004 iscritti
                          nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui comma 3. L'
                          esenzione è estesa alle aree edificabili. La questione esaminata dai giudici
                          modenesi ha riguardato la qualifica di Iap o coltivatore diretto da parte di un
                          soggetto pensionato iscritto nella previdenza agricola. Nella sentenza si
                          legge che il trattamento pensionistico - circostanza pacifica e non
                          controversa - esclude che il pensionato possa essere ritenuto coltivatore
                          diretto alla luce dell' orientamento espresso dalla Cassazione
                          (13745/2017) essendo irrilevante che la persona possa tuttora essere
                          iscritta negli elenchi previdenziali e continui per libera scelta a versare i contributi volontari. La sentenza ribadisce
                          che l' intento del legislatore è alleggerire il carico tributario a quei soggetti che ritraggono dalla attività agricola la loro
                          esclusiva fonte di reddito. Le motivazioni della Ctp non trovano riscontro in alcuna norma di legge, ma solo in una
                          pronuncia della Cassazione. È come se i giudici modenesi applicassero il criterio anglosassone di common law,
                          basato sui precedenti giurisprudenziali. Infatti non è vero che il coltivatore diretto o Iap debbano avere la loro
                          esclusiva fonte di reddito nel lavoro agricolo. La qualifica di coltivatore diretto la fornisce la legge 604/1954: «È la
                          persona che dedica abitualmente la propria attività lavorativa manuale alla coltivazione della terra»; la manodopera
                          dipendente impiegata non deve superare i 2/3 di quella occorrente per la coltivazione del fondo. Iap, invece, è colui
                          che in possesso di competenze e conoscenze professionali dedichi almeno il 50% del proprio lavoro e che ricavi
                          dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. La norma precisa, inoltre, che «che le
                          pensioni di ogni genere sono escluse dal computo del reddito globale di lavoro». Non si comprende come sia
                          possibile che questi soggetti ricavino dall' attività agricola l' esclusiva fonte di reddito; non può forse un coltivatore
                          diretto o Iap ricevere in successione un appartamento

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 16
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                          lunedì 02 marzo 2020

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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          concesso in locazione o dei titoli di Stato che producono una rendita? Non è nemmeno vero che il pensionato
                          versi volontariamente i contributi alla gestione previdenziale agricola, cui invece è obbligato se esercita l' attività
                          agricola (circolare Inps 91/2019). Anche il dipartimento Finanze (inascoltato) aveva confermato le agevolazioni Imu
                          anche per i pensionati coltivatori diretto e Iap con la risoluzione 1/DF/2018. Peraltro, in Lombardia i giudici tributari
                          interpretano le leggi con il metodo letterale. Infatti la Ctp di Brescia con sentenza 17/2019 e quella di Mantova
                          179/2/2018 hanno riconosciuto al pensionato coltivatore diretto o Iap le esenzioni in materia di Imu. ©
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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          VERIFICHE

                          Revisori, così il correttivo 10 cambia il fondo pluriennale
                          Sopra 40mila euro obbligatorio l' accertamento dell' entrata destinata all' opera

                                                                                                                            Anna GuiducciPatrizia Ruffini

                          Banco di prova per uffici ragioneria e tecnici per la chiusura dell' esercizio
                          2019 con le nuove regole di accantonamento al fondo pluriennale
                          vincolato. Spetta ai revisori dei conti verificare, in sede di parere sulla
                          proposta di delibera di riaccertamento ordinario dei residui, la corretta
                          applicazione delle disposizioni del Decreto Mef del 1° marzo 2019 (decimo
                          correttivo dell' armonizzazione). Le novità rispetto allo scorso anno
                          riguardano principalmente la contabilizzazione delle opere pubbliche, delle
                          relative spese di progettazione e del fondo pluriennale vincolato. La
                          costituzione di quest' ultimo, per le opere di importo pari o superiore a
                          40mila euro, richiede che sia accertata l' entrata che finanzia l'
                          investimento e che questo, se di valore superiore a 100mila euro, sia
                          iscritto nel programma dei lavori pubblici. Oltre a queste due condizioni, per
                          mantenere l' accantonamento a Fpv è necessario che le spese previste nel
                          quadro economico siano impegnate (anche parzialmente) sulla base di
                          obbligazioni giuridiche perfezionate imputate secondo esigibilità. In
                          assenza degli impegni di spesa, per mantenere l' Fpv occorre che siano
                          state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. Negli
                          esercizi successivi all' aggiudicazione, la conservazione dell' Fpv è poi condizionata alla prosecuzione, senza
                          soluzione di continuità, delle attività di progettazione riguardanti la realizzazione dell' opera. L' Fpv può essere
                          conservato anche in caso di contenzioso innanzi agli organi giurisdizionali e arbitrali. Sono conservate anche le
                          somme accantonate nell' esercizio in cui è stato approvato il progetto destinato a essere posto a base della gara per
                          il successivo livello di progettazione, o nell' esercizio in cui sono state formalmente attivate le procedure di
                          affidamento dei livelli di progettazione successivi, o ancora nell' esercizio in cui è stata aggiudicata la relativa
                          procedura di affidamento. Infine, per conservare il fondo, una volta validata la progettazione, occorre la formale
                          attivazione delle procedure di affidamento dell' opera entro l' esercizio successivo. In assenza di aggiudicazione
                          definitiva entro l' esercizio successivo, le risorse confluiscono nel risultato di amministrazione. Continuano a essere
                          finanziate dall' Fpv le spese dell' intero quadro economico, mentre gli eventuali ribassi costituiscono economie se
                          entro il secondo esercizio successivo alla stipula del contratto non sia intervenuta formale rideterminazione del
                          quadro economico. Per ciò che concerne le spese di progettazione di livello minimo iscritte al secondo titolo della
                          spesa (se nel Dup sono riportati l' opera e la relativa fonte di finanziamento), finanziate con entrate già accertate,
                          sono mantenute nell' Fpv se è stata già avviata la gara, richiesta per progettazioni di importo

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                          lunedì 02 marzo 2020

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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          superiore a 40mila euro. Fra gli alert per i revisori, particolare attenzione deve essere prestata alle reimputazioni di
                          spese non più esigibili nel 2019 per fatti sopravvenuti dopo la registrazione dell' obbligazione giuridica già esigibile.
                          Non si procede invece alla costituzione dell' Fpv in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese di pari
                          importo. Non possono peraltro essere reimputati i residui al 1° gennaio 2019, in quanto già validati con il precedente
                          riaccertamento. Ai revisori spetta anche la verifica della coerenza fra l' Fpv accantonato in uscita nel 2019 e lo
                          stanziamento da riportare nell' entrata dell' esercizio 2020 a copertura delle spese reimputate. Infine, l' eliminazione o
                          riduzione di residui passivi finanziati con entrate vincolate vanno indicate nella colonna f) del nuovo allegato a/2 al
                          prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione. Il controllo del riaccertamento da parte dei revisori richiederà
                          anche motivate tecniche di campionamento, se giustificate dalla mole delle operazioni. © RIPRODUZIONE
                          RISERVATA.

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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          FISCO

                          Appalti, per gli enti locali c' è l' ipotesi esclusione dal controllo ritenute
                          La qualificazione dell' attività «non commerciale» può esonerare dalle verifiche L' indicazione si ricava dalla circolare
                          1/2020 dell' agenzia delle Entrate

                          Alessandro Garzon - Il tema degli obblighi di verifica - in capo agli enti locali
                          - del puntuale versamento da parte degli appaltatori delle ritenute applicate
                          ai propri dipendenti si fa sempre più contorto. A complicare ulteriormente la
                          situazione è intervenuta nei giorni scorsi la circolare 1/20 dell' agenzia delle
                          Entrate sul punto della (eventuale) qualificazione dell' ente locale come
                          «committente» soggetto agli obblighi di verifica: un tema davvero
                          fondamentale, dal momento che se non si dovesse considerare come
                          committente, l' ente rimarrebbe escluso da ogni obbligo in materia. In linea
                          di principio l' articolo 17-bis del Dlgs 241/1997, aggiunto dall' articolo 4 del
                          Dl 124/2019, ha individuato i committenti nei sostituti d' imposta residenti in
                          Italia, tra i quali figurano da sempre gli enti locali. Di questa disposizione,
                          tuttavia, la circolare 1/2020 ha fornito un' interpretazione restrittiva, sulla
                          base di un ragionamento tutto incentrato sulla normativa vigente in tema di
                          imposte dirette. A partire, se si vuole, dal richiamo alla definizione di
                          committente proposta dallo stesso articolo 17-bis, che fa riferimento ai
                          sostituti d' imposta residenti in Italia ai fini delle imposte sui redditi. Più
                          oltre, nell' individuare i committenti tenuti agli obblighi di verifica, la circolare richiama gli «enti () indicati nell' articolo
                          73, comma 1 del Tuir residenti nel territorio dello Stato che esercitano imprese commerciali o imprese agricole ()»,
                          con esclusione quindi «dei soggetti residenti che non esercitano l' attività d' impresa o non esercitano imprese
                          agricole o non esercitano arti o professioni», come le persone fisiche, le società semplici e i condomini . È alla luce di
                          questo scenario che occorre interpretare la successiva affermazione dell' Agenzia per cui non sono da ritenersi
                          committenti «gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust, eccetera) limitatamente all' attività
                          istituzionale di natura non commerciale svolta». I sistematici riferimenti proposti dalla circolare alla legislazione
                          vigente in tema di imposte dirette inducono a ritenere che anche il richiamo alla «attività istituzionale di natura non
                          commerciale» vada letto - e interpretato - alla luce di questo scenario, quello del Testo unico sulle imposte dei
                          redditi. Dopodiché, considerato che gli enti locali non sono soggetti a tale imposta, dal momento che essi non
                          svolgono - per definizione o, meglio, in virtù di un' esclusione soggettiva - alcuna attività commerciale, si giunge
                          inevitabilmente alla conclusione che essi non rivestono la qualifica di committenti, e non sono quindi tenuti agli
                          adempimenti previsti dall' articolo 17-bis del Dlgs 241/2017.

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                          lunedì 02 marzo 2020

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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Poiché peraltro l' esclusione dall' esercizio di attività d' impresa o agricola è totale (in quanto soggettivamente
                          riferita alla persona giuridica dell' ente locale, a prescindere dalle singole attività svolte), ne deriva che l' intera attività
                          degli enti locali non è commerciale, e non resta dunque soggetta agli obblighi dell' articolo 17-bis, nemmeno in
                          relazione alle attività rilevanti ai fini Iva. È un fatto che il riferimento alla «attività istituzionale di natura non
                          commerciale svolta» sembra fatto apposta per riportare gli enti locali alla ben nota distinzione ai fini Iva tra attività
                          rilevanti (in quanto «commerciali» secondo la definizione proposta da questo tributo) e attività istituzionali «non
                          commerciali».E tuttavia, se appena si prendono in considerazione anche gli enti non commerciali diversi dagli enti
                          locali quali le associazioni, le fondazioni, ma anche gli enti pubblici non commerciali indicati dall' articolo 74, comma
                          2 del Tuir (le università, i centri di ricerca, e così via), la distinzione tra attività istituzionali di natura non commerciale
                          (escluse dagli obblighi dell' articolo 17-bis) e attività commerciali rilevanti Ires riacquista una sua chiara coerenza
                          interna. Proprio (e solo) agli enti pubblici indicati al secondo comma dell' articolo 74 Tuir dovrebbe dunque essere
                          rivolto l' ulteriore obbligo di autocertificazione della sussistenza dei presupposti che legittimano l' esonero dagli
                          obblighi di verifica di cui all' ultimo capoverso del capitolo 3.1 della circolare 1/2020. In ogni caso, poiché si tratta di
                          interpretare le indicazioni di una circolare, l' ultima parola spetta ovviamente all' Agenzia delle Entrate, le cui
                          indicazioni sono attese a breve. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 02 marzo 2020
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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          TRASPARENZA

                          Mobilità, avvio incerto per i bandi online
                          L' obbligo parte dal 1° marzo ma per il decreto attuativo ci sono 90 giorni di tempo

                                                                                                                                                 Ar.Bi.

                          Anche Comuni, Province e Regioni dovranno pubblicare i propri bandi di
                          mobilità sul portale della Funzione Pubblica; in questo modo la pubblicità di
                          questi documenti aumenta significativamente in termini sostanziali. È
                          questa una novità dettata dalla legge di conversione del Milleproroghe.
                          Sempre per ampliare le forme di pubblicità delle procedure di assunzione, la
                          norma dispone l' obbligo di pubblicazione su quel sito anche delle
                          informazioni sui bandi di concorso, sulle graduatorie e sul loro scorrimento.
                          Queste previsioni erano già contenute in fieri, intendendo come tale il
                          collegamento ipertestuale con il portale, nella legge di bilancio 2020. Tutte
                          le amministrazioni pubbliche dovranno, sulla base delle previsioni dettate
                          dalla legge di conversione del Dl 162/2019, pubblicare sul portale del
                          Dipartimento della Funzione Pubblica i bandi di mobilità volontaria. È
                          questa una forma di pubblicità che si aggiunge a quella già prevista dall'
                          articolo 30 del Dlgs 165/2001, cioè l' obbligo di pubblicazione sul sito
                          internet dello stesso ente per almeno 30 giorni. La disposizione si applica ai
                          bandi di mobilità che saranno indetti a partire dal 1° marzo. Ma questa data
                          rimane sulla carta perché la stessa legge di conversione del decreto Milleproroghe prevede che la disciplina
                          operativa sia dettata da un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, decreto che dovrebbe essere
                          emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Va ricordato che, a partire dalla scorsa estate, cioè
                          dall' entrata in vigore della legge 56/2019, la mobilità volontaria è facoltativa per il triennio 2019/2021. Per ampliare la
                          trasparenza e la pubblicità la norma dispone che sul portale del dipartimento della Funzione Pubblica dovranno
                          essere pubblicate, sempre da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, anche i bandi di concorso. Questo vincolo si
                          aggiunge a quelli già esistenti, cioè l' obbligo di pubblicazione sul sito internet dell' ente e sulla Gazzetta Ufficiale. Ed
                          ancora, si dovranno pubblicare anche le graduatorie, vincolo che si aggiunge a quello della pubblicazione sul sito dell'
                          ente. E infine si dovranno pubblicare anche le graduatorie degli idonei non vincitori, a cui possono attingere le stesse
                          e le altre amministrazioni pubbliche. La legge di bilancio 2020 ha previsto che le amministrazioni pubbliche debbano
                          garantire un collegamento ipertestuale con l' inserimento nel sito della Funzione Pubblica delle informazioni sui
                          concorsi, sulle graduatorie e sul loro scorrimento.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 22
[ § 1 5 4 9 7 0 1 0 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020

                                                                              Il Sole 24 Ore
                                                               Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Anche questo vincolo non è ancora operativo, perché si attende la pubblicazione, entro il mese di febbraio, di un
                          decreto attuativo del ministro per la Pubblica Amministrazione. La legge di conversione prevede infine la sanatoria
                          delle assunzioni effettuate in deroga ai vincoli di comunicazione previsti dall' articolo 34 bis del Dlgs 165/2001,
                          mentre invece la disposizione stabilisce la nullità di quelle che sono effettuate senza rispettare tale obbligo. La
                          sanatoria non si estende ai casi in cui sia già intervenuta una sentenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                             Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019         Pagina 23
[ § 1 5 4 9 7 0 1 1 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          MILLEPROROGHE

                          Tetto al 30% solo per le nuove progressioni
                          La base di calcolo sono le assunzioni programmate per il triennio 2020/2022

                                                                                                                                         Arturo Bianco

                          L' allungamento e l' ampliamento della possibilità di effettuare progressioni
                          verticali è una delle novità di grande rilievo contenute nella legge di
                          conversione del Milleproroghe. Il testo accoglie, anche se in misura
                          parziale, le numerose richieste provenienti dai dipendenti delle pubbliche
                          amministrazioni e apre degli spiragli più ampi per la reintroduzione nel
                          pubblico impiego di percorsi di valorizzazione e crescita delle
                          professionalità interne: le limitazioni contenute, che continuano comunque
                          a essere molto marcate e che precludono di fatto l' utilizzo dell' istituto ai
                          piccoli Comuni, dovrebbero impedire il ripetersi degli abusi che si sono
                          registrati, soprattutto nei Comuni, nel primo decennio degli anni 2000. La
                          disposizione è dettata come modifica dell' articolo 22, comma 15 del Dlgs
                          75/2017. La nuova norma dispone in primo luogo che le progressioni
                          verticali, intese come concorsi riservati esclusivamente agli interni,
                          possano essere effettuate nel triennio 2020/2022, e non più come nella
                          precedente disposizioni nel triennio 2018/2020. L' altra novità è che il loro
                          numero non può eccedere il 30%, e non più il 20% come nel testo
                          precedentemente in vigore, di quelli previsti per la categoria nella programmazione del fabbisogno. Per il resto le
                          disposizioni rimangono inalterate. Quindi, possono partecipare a queste procedure solamente i dipendenti che sono
                          in possesso dei titoli previsti per l' accesso dall' esterno: il che produce i suoi effetti soprattutto per il titolo di studio.
                          E ancora, queste procedure devono comunque avere una natura concorsuale, nel senso di una selezione tesa ad
                          accertare in particolare la capacità di sapere applicare in concreto, cioè per la soluzione di casi specifici, le
                          conoscenze teoriche richieste. Nel bando può essere inoltre prevista la valorizzazione delle valutazioni positive
                          conseguite per almeno tre anni e delle attività svolte, dei risultati conseguiti e dell' eventuale superamento di prove
                          selettive. Inoltre, se l' ente somma le progressioni verticali alla progressioni di carriera o concorsi pubblici con riserva
                          (ex articolo 52 Dlgs 165/2001) non deve comunque superare il 50% dei posti della categoria previsti nella
                          programmazione del fabbisogno. Il tetto del 30% deve essere considerato come quello massimo e invalicabile, e non
                          è suscettibile di essere calcolato con arrotondamento. Quindi per poter dare corso a una progressione verticale
                          occorre prevedere l' assunzione di almeno quattro dipendenti nella categoria, per dare corso a due progressioni alla
                          assunzione di almeno sette dipendenti nella categoria e via di seguito. Sulla base dei principi interpretativi fissati per
                          la precedente disposizione dalle Corti dei Conti, e che si possono applicare anche alle nuove regole, la base di
                          calcolo può essere fissata nel numero di assunzioni programmate

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 24
[ § 1 5 4 9 7 0 1 1 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020

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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          nel triennio 2020/2022. Non viene chiarito espressamente, ma si deve ritenere che possano partecipare alle
                          progressioni verticali solamente i dipendenti appartenenti alla categoria immediatamente inferiore: quindi ad
                          esempio alle selezioni per la categoria D il personale inquadrato in quella C. La norma sostituisce quella precedente
                          e non detta nessuna disposizione per le procedure in essere: di conseguenza si deve applicare il principio del tempus
                          regit actum, per cui le progressioni verticali in essere vanno completate entro il tetto del 20% dei posti inseriti nella
                          programmazione del fabbisogno degli anni precedenti. L' aumento al 30% può essere cioè realizzato solamente se
                          queste procedure vengono inserite nella programmazione delle assunzioni del 2020/2022 e se le procedure sono
                          avviate dopo l' entrata in vigore della legge di conversione del Dl Milleproroghe. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 25
[ § 1 5 4 9 7 0 1 2 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Tributi locali, non c' è scissione della notifica

                          Incorre nella maturazione del termine di decadenza prescritto ex lege
                          296/2006 l' avviso di accertamento per tributi locali, quali l' Imu, che il
                          comune spedisca entro il 31 dicembre del quinto anno successivo ma che
                          pervenga al contribuente oltre quel termine, all' uopo rilevando solo la data di
                          effettiva consegna, non operando alcuna scissione temporale ai fini della
                          notifica. È il principio che si legge nella sentenza n. 993/02/2019 della Ctp di
                          Taranto. Il collegio provinciale ha accolto il ricorso di un contribuente
                          avverso l' avviso di accertamento Imu emesso dal comune in spregio al
                          rispetto dei termini prescrizionali e decadenziali che governano la pretesa
                          esattiva locale. Dopo un rapido vaglio sulla idoneità della ricevuta di
                          spedizione esibita dall' ente comunale a provare l' avvenuto invio dell' atto,
                          pur volendo la stessa considerare a tutti gli effetti dimostrativa della notifica
                          dell' atto, quest' ultimo, osservava la Commissione provinciale di Taranto,
                          doveva comunque ritenersi tardivo. Tale convincimento cui perveniva il
                          collegio era dovuto al fatto che i giudici affermavano che, proprio con
                          riguardo agli avvisi di accertamento emessi e notificati dall' ente locale,
                          questi ultimi conservano pur sempre natura di atti amministrativi che, se inviati direttamente dall' ente senza
                          avvalersi del messo notificatore comunale, non producono alcun effetto di c.d. «scissione della notifica». L' atto, a
                          parere del collegio, produce effetti sempre e solo nel momento in cui giunge all' indirizzo del destinatario a nulla
                          rilevando il momento in cui lo stesso viene consegnato all' agente postale o all' ufficiale giudiziario per la notifica.
                          Affinché i termini di prescrizione siano rispettati per un valido inoltro dell' atto di accertamento, osserva la Ctp
                          richiamando pedissequo precedente sul punto pronunciato dalla Ctp di Campobasso (sent. 310/2014), è essenziale
                          che il provvedimento, ossia l' avviso di accertamento, la cartella di pagamento, l' intimazione o simili, venga ricevuto
                          dal contribuente a nulla rilevando il momento della spedizione. Nel caso di specie, l' accertamento del Comune era
                          relativo all' annualità Imu 2012, e risultava spedito dall' ente nel dicembre 2017 ma effettivamente ricevuto dal
                          contribuente soltanto nel gennaio 2018, quindi al di là del termine previsto dalla normativa di cui alla legge 296/2006.
                          La commissione supportava la propria decisione anche richiamando all' uopo diverse pronunce di Cassazione tra cui
                          Cass. n 4324/15, n. 23182/15, n. 1894/15, n. 4567/15, n. 26441/14, n. 22320/14, n. 6395/14. Nicola Fuoco La parte
                          istante, depositava tempestivo ricorso () a questa Commissione con il quale impugnava l' avviso di accertamento
                          emesso dal comune () per imposta Imu, annualità 2012 e per l' importo

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019           Pagina 26
[ § 1 5 4 9 7 0 1 2 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020

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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          complessivo (). Eccepiva l' intervenuta prescrizione-decadenza della pretesa esattiva. Il comune () si costituiva in
                          giudizio, si oppone al ricorso e depositava documentazione. Rigettata la richiesta di concessione della misura
                          cautelare, alla udienza di merito, sentite le parti presenti e il Relatore, la Commissione riservava la decisione. MOTIVI
                          DELLA DECISIONE La Commissione rileva che il ricorso è fondato e va accolto. In disparte ogni considerazione sulla
                          idoneità o meno della esibita distinta di spedizione a costituire rituale prova dell' avvenuto invio del plico contenente
                          l' avviso di accertamento impugnato, la Commissione evidenzia che, anche a voler ritenere la stessa probante,
                          parimenti la richiesta è tardiva. La giurisprudenza, con indirizzo unanime, ha statuito, per gli avvisi di accertamento,
                          che sono e restano atti amministrativi, ove notificati direttamente dagli Uffici Comunali senza avvalersi del tramite
                          del messo notificatore comunale, non si verifica il principio della c.d. scissione della notifica. Sul punto: «la notifica ..
                          dell' atto amministrativo produce i suoi effetti sempre e comunque nel momento in cui perviene all' indirizzo del
                          destinatario, a nulla rilevando il momento in cui è consegnato all' Ufficio postale o all' ufficiale giudiziario» (Ctp
                          Taranto 2005/04/2018; Ctp Taranto 648/03/2017; Cfr. Cass 9841\10; Corte Costituzionale 477/10; Cass. 9303/12
                          Cass. 15671/11, Cass. 17644/08). Ancor più di recente il principio è stato esaurientemente confermato da Ctp
                          Campobasso 310\14, secondo cui: «Per interrompere il periodo prescrizionale è essenziale che il provvedimento
                          amministrativo (ergo avviso accertamento, cartella esattoriale, intimazione pagamento e similari) venga ricevuto dal
                          destinatario, a nulla rilevando il momento dell' invio «(In tal senso anche Cass. 4324/15; 23182/15; 1894\15, 4567/15;
                          26441/14; 22320/14; 6395/14, che ribadiscono il quieto principio). Nella specie , l' avviso di accertamento risulta
                          notificato direttamente dal Comune di Grottaglie il 30/12/2017 e consegnato al contribuente il 3/1/2018 e, quindi,
                          oltre il termine prescrizionale-decadenziale di legge - legge 296/2016. P.Q.M. La Commissione , definitivamente
                          pronunciando, annulla l' atto impugnato.()

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 27
[ § 1 5 4 9 7 0 0 9 § ]

                          lunedì 02 marzo 2020
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          CASSAZIONE/1 Il caso dell' ente locale reticente

                          Legale pagato pure senza convenzione

                                                                                                                                  DARIO FERRARA

                          L' amministrazione locale deve pagare le spettanze all' avvocato che l' ha
                          difesa anche se manca una convenzione scritta fra loro e la delibera sulla
                          controversia giudiziaria è priva di copertura: è infatti sufficiente la procura
                          alle liti rilasciata al legale a perfezionare il contratto di patrocinio, mentre nel
                          bilancio dell' ente locale esiste comunque una voce generale in cui far
                          confluire le prevedibili spese di lite. È quanto emerge dall' ordinanza 4446/20,
                          pubblicata il 20 febbraio dalla seconda sezione civile della Cassazione.
                          Contenuto e controlli Bocciato il ricorso del Comune: diventa definitivo il
                          decreto ingiuntivo ottenuto dall' avvocato per il pagamento delle
                          competenze professionali per aver difeso l' ente locale davanti al Tar (risulta
                          dunque confermata la sentenza d' appello secondo cui si è formato il
                          giudicato esterno in seguito alla sentenza divenuta definitiva in un' analoga
                          controversia fra le parti). Inutile per l' amministrazione dedurre che il legale
                          non avrebbe diritto al compenso professionale perché fra le parti manca la
                          convenzione scritta ad hoc prevista a pena di nullità. In realtà basta la
                          procura ad litem ex articolo 93 cpc a soddisfare il requisito della forma
                          scritta ad substanstiam nel contratto di patrocinio della pubblica amministrazione: l' accordo contrattuale si
                          perfeziona con l' incontro di volontà delle parti attraverso la redazione e la sottoscrizione dell' atto difensivo, che
                          consente all' avvocato di esercitare la rappresentanza giudiziale. A quel punto sussistono tutti gli altri requisiti
                          necessari per la validità del contratto: la funzione economico-sociale, dunque la causa del negozio; l' oggetto e la
                          forma scritta, che costituisce un presupposto di tutti i contratti stipulati dalla pubblica amministrazione e serve a
                          identificarne il contenuto per consentire i controlli all' autorità tutoria. Obbligazioni liquide Le obbligazioni del
                          contratto di patrocinio, poi, sono particolarmente liquide: è impossibile predeterminare l' attività di difesa della parte e
                          il pagamento secondo i parametri forensi. È poi esclusa la nullità per la mancata previsione e copertura della spesa
                          nella delibera dell' ente l' onere economico risulta in certo in quanto condizionato alla soccombenza. © Riproduzione
                          riservata.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 28
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