Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
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Unione della Romagna Faentina lunedì, 11 maggio 2020 Prime Pagine 11/05/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna 3 Prima pagina del 11/05/2020 11/05/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) 4 Prima pagina del 11/05/2020 11/05/2020 Il Sole 24 Ore 5 Prima pagina del 11/05/2020 11/05/2020 Italia Oggi Sette 6 Prima pagina del 11/05/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 11/05/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 32 7 Un' altra vittima alla 'Baccarini' Contagiata quindicenne a Cervia 11/05/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34 8 Buganè presidente della Round Table 11/05/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34 9 Cosmohelp, prosegue l' aiuto ai giovani stranieri ammalati Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 11/05/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 25 10 Il virus non "spegne" la musica grazie alle lezioni on line Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 11/05/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Elena BrunettoPatrizia Ruffini 12 Credito sportivo, entro il 20 la domanda di stop ai mutui 11/05/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Alessandro BelliniArturo Bianco 14 Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre) 11/05/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Arturo Bianco 16 Fase 2, tre gruppi di attività da assicurare per la ripartenza 11/05/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Pasquale Mirto 18 Sugli sconti Tari incognita elenchi delle utenze chiuse 11/05/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Pasquale Mirto 20 Cantieri sospesi: Anac «chiede» i Sal 11/05/2020 Italia Oggi Sette Pagina 11 PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI 21 Niente veti alla fusione inversa 11/05/2020 Italia Oggi Sette Pagina 14 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 23 Nuova Imu light 11/05/2020 Italia Oggi Sette Pagina 24 25 Funzionari con delega anche per i tributi locali
[ § 1 § ] lunedì 11 maggio 2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3
[ § 2 § ] lunedì 11 maggio 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 3 § ] lunedì 11 maggio 2020 Il Sole 24 Ore Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 4 § ] lunedì 11 maggio 2020 Italia Oggi Sette Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 1 5 8 2 1 7 7 1 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 32 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Un' altra vittima alla 'Baccarini' Contagiata quindicenne a Cervia Russi, morta Piera Zannoni Aveva 86 anni, è il quinto decesso alla casa di residenza Ieri solo due casi positivi Un' altra vittima alla casa residenza per anziani Baccarini di Russi. La settimana si è conclusa con una nota amara ieri, con la notizia del quinto decesso tra gli ospiti risultati positivi nella struttura. Piera Zannoni, 86 anni, è infatti morta sabato sera mentre era ricoverata all' ospedale di Lugo, dove si trovava dallo scorso 15 aprile. La donna e la sua famiglia sono conosciute a Russi: la figlia Cristina ha gestito per anni, aiutata dal padre e marito di Piera Enrico Babini, l' edicola in via Ungaretti. Domani alle 14.30 si svolgeranno i funerali, seguendo le nuove regole legate al Coronavirus. Ieri inoltre un' altra ospite della Baccarini è stata ricoverata: la donna è stata portata all' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna con quadro clinico abbastanza complesso e con tutti i sintomi tipici del Covid-19. Il tampone su di lei ha però dato esito negativo, anche se il risultato non convince: «Laddove il virus si fosse insinuato nelle basse vie respiratorie potrebbe essere un falso negativo» scrive in proposito la sindaca di Russi Valentina Palli. Finora i casi gli ospiti contagiati alla Baccarini sono stati 32 (più 11 operatori), di cui 2 già guariti e rientrati nella struttura. Sono 26 gli anziani negativi, di cui l' ospite sospetta portata ieri a Ravenna, a cui si aggiungono 3 ospiti della comunità alloggio Giglio d' oro, chiusa dopo i casi di Covid-19. Veniamo, quindi, ai contagi di ieri: sono risultate positive due donne, entrambe residenti a Cervia e in isolamento domiciliare. Si tratta di una 15enne in contatto con un famigliare positivo e di una 71enne che si sospetta possa aver contratto il virus nel Cesenate. Ieri si sono registrate anche 6 guarigioni complete e 4 cliniche, di persone divenute asintomatiche. La Regione ora si prepara a tenere battuto il nemico con una campagna di screening sierologici, i test che mostrano se si è contratto il virus (e si è guariti) o se lo si ha tuttora. L' obiettivo annunciato è esaminare 200mila cittadini nel prossimo mese. Da omani le aziende potranno - a spese loro - far fare il test ai propri dipendenti presentando un' autocertificazione, e anche i privati cittadini potranno sottoporsi all' esame dietro prescrizione medica. «Centrale il ruolo dei medici di medicina generale, insieme stiamo definendo le modalità migliori - ha dichiarato Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità -. Servirà infatti la ricetta bianca, che certo non verrà rilasciata in automatico, né, tantomeno, si tratterà di un passaggio formale». Ora nel Ravennate c' è un solo laboratorio privato che può esaminare i test, il Synlab di Faenza. Sara Servadei. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 5 8 2 1 7 6 9 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 34 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) ASSOCIAZIONI Buganè presidente della Round Table L' organizzazione faentina ha fornito aiuti anti-Covid per 16mila euro I presidenti delle dieci Tavole della Round Table, club service, hanno eletto quale presidente per il prossimo anno sociale 2020-2021, il brisighellese Gian Maria Buganè, ingegnere edile, di 36 anni, appartenente alla Tavola di Faenza. L' attuale presidente di Terza Zona, Emanuele Ciani, ha relazionato sull' attività svolta nel corso del suo anno e ha ringraziato le dieci Tavole della Terza Zona, che per l' emergenza covid- 19 hanno messo in campo aiuti per 16.600 euro. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 5 8 2 1 7 7 0 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 34 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cosmohelp, prosegue l' aiuto ai giovani stranieri ammalati L'associazione di via Vittorio Veneto sta ospitando una bimba del Senegal affetta da grave cardiopatia congenita L' attività di Cosmohelp, l' onlus faentina che si occupa di assicurare cure negli ospedali italiani per ragazzi e bambini che vivono in paesi stranieri in grave stato d' indigenza, non si ferma durante l' emergenza sanitaria. L' associazione con sede in viale Vittorio Veneto ha infatti continuato l' attività sia quella rivolta ai bimbi gravemente malati, sia quella a favore della cittadinanza: i volontari dell' associazione hanno garantito i servizi di trasporto sanitario urgenti e non differibili, per pazienti dializzati o sottoposti a cure indispensabili, nel rispetto delle norme di sicurezza. In questo periodo ospita una bimba originaria del Senegal, Mbene il suo nome, di quasi due anni, affetta da una grave cardiopatia congenita che è stata operata con successo nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del Policlinico Sant' Orsola di Bologna. La piccola era arrivata in Italia accompagnata dalla mamma prima che scoppiasse l' emergenza sanitaria con un quadro clinico piuttosto complicato che non permetteva il differimento dell' intervento. Così il 24 marzo, nel pieno dell' emergenza sanitaria, adottando le più scrupolose misure di sicurezza, la bimba è stata ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico correttivo. Mbene adesso è guarita la bimba e la mamma sono ospiti presso la Casa dei Bimbi di Cosmohelp, in attesa di poter rientrare a casa. L' associazione sta inoltre seguendo il caso di un bimbo albanese di quasi tre anni, Dijar, ricoverato presso l' unità operativa di ematologia pediatrica dell' ospedale di Cona di Ferrara per una leucemia acuta; oltre a questo caso, in collaborazione con i servizi sociali, l' Ausl e l' associazione Farsi prossimo, Cosmohelp presta assistenza a una famiglia originaria della Nigeria di cui fa parte Emmanuel, bambino di quattro anni affetto da tetraplegia causata da una infezione celebrale. Dall' associazione fanno sapere che è possibile devolvere il 5 per mille all' associazione in occasione della dichiarazione dei redditi segnalando il codice fiscale 02161770397. Per chi volesse è possibile anche effettuare una donazione al seguente codice iban della BCC intestato a Cosmohelp Associazione ODV: IT 33 L 08542 23705 011000129996. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 5 8 2 1 7 7 2 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 25 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) ARTISTATION Il virus non "spegne" la musica grazie alle lezioni on line Quella faentina è stata la prima scuola ad adottare l' insegnamento a distanza. «Abbiamo molti progetti» FAENZA Fin dalla prima settimana di stop forzato a causa della pandemia la Scuola di Musica Arti station di Faenza ha attivato la modalità di insegnamento a distanza (prima scuola ad applicarla nel Faentino) con l' obiettivo di non sospendere la cadenza settimanale di corsi, lezioni e laboratori didattici. IL PROGETTO E da quel momento un' alta percentuale degli oltre 500 allievi di Artistation sta portando avanti il proprio percorso musicale da casa con ottimi risultati: «all' inizio eravamo un po' titubanti, non ci saremmo mai aspettati un riscontro del genere - afferma Mattia Lucatini, responsabile della didattica - ma grazie all' impegno mio, di Michele Fatone (responsabile della gestione della piattaforma online) e di Filippo Mantovani (coordinatore della segreteria anche"a distanza"), tutto si è incastrato alla perfezione». Merito anche dei tanti insegnanti che si sono resi fin da subito disponibili a questa inedita esperienza: «Siamo molto fieri del nostro corpo docenti, possiedono tutti ottimi curriculum sia come insegnanti che come turnisti e live performer, oltre ad essere persone con le quali è un piacere lavorare tutti i giorni. Come tutti viviamo nell' incertezza, quindi non sappiamo cosa ci aspetterà; nel frattempo proseguiremo con le lezioni online. Dispiace solo, in questo momento, non poter dar modo agli allievi di incontrarsi e soprattutto non poterli far suonare insieme, che riteniamo sia esperienza fondamentale nella musica; ad esempio la nostra Artistation Big Band stava preparando da settimane un nuovo spettacolo con diverse "apparizioni" già fissate per i mesi estivi e autunnali. Speriamo che in qualche modo possano comunque avere luogo; in caso negativo abbiamo comunque già qualche progetto in mente, sfruttando naturalmente il web, ora come mai fondamentale nel nostro campo». GLI INSEGNAMENTI La proposta didattica di Arti station è in continua evoluzione: «da sette anni a questa parte cerchiamo sempre di migliorare la nostra offerta corsistica, che comprende la propedeutica musicale (1/6 anni), i corsi di classe Junior per bimbi e ragazzi e il corso professionale Extended Diploma, oltre naturalmente alle lezioni individuali tradizionali. I nostri corsi di punta sono quelli che riguardano l' Alta Formazione - continua Lucatini - attivati grazie alla stretta collaborazione con Music Academy di Bologna (ente di formazione accreditato regionale), University of Bedfordshire Faculty of Creative Arts, Technologies & Science e a Pearson Btec International Centre; attraverso queste partnership abbiamo infatti la possibilità di rilasciare titoli equipollenti a diplomi e lauree, che rappresentano un motivo Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 5 8 2 1 7 7 2 § ] lunedì 11 maggio 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) in più per scegliere la nostra scuola di musica». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 5 8 2 1 7 7 3 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali DEBITO Credito sportivo, entro il 20 la domanda di stop ai mutui Le istruzioni sui prestiti completano il quadro dopo Cdp e Abi Elena BrunettoPatrizia Ruffini Via libera alla sospensione per il 2020 del pagamento della quota capitale anche per i mutui contratti dagli enti locali con l' Istituto per il credito sportivo. Le amministrazioni interessate dovranno attivarsi entro il 20 maggio, compilando il modulo disponibile online. Arrivano sul sito dell' istituto le attese novità relative all' adesione all' accordo quadro Abi-Anci- Upi del 6 aprile scorso, finalizzato a consentire agli enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covis-19. Sono esclusi dal beneficio gli enti locali che al momento di presentazione della domanda sono sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare (mentre vi rientrano i Comuni commissariati), in dissesto e privi di ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, deliberato all' atto di presentazione della domanda, o gli enti locali morosi, con rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni. Se le morosità risalgono a meno di 90 giorni, gli enti possono accedere alla sospensione a condizione che lo scaduto venga saldato prima di effettuare la domanda. L' operazione è aperta anche agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale. Possono essere sospese le quote capitale di mutui in corso di ammortamento, non concessi in base a leggi speciali, intestati agli enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico. A seguito della sospensione, la banca estenderà di un anno il periodo del piano di ammortamento originario e della delegazione di pagamento. In ogni caso la durata complessiva, a seguito dell' operazione, non deve eccedere i trent' anni. Gli enti dovranno comunque corrispondere la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento originario. A seguito dell' avvio dell' operazione, con la compilazione del modulo online, le amministrazioni riceveranno dopo i primi controlli una mail con gli allegati da firmare e rispedire. Le istruzioni pubblicate sul sito prevedono che la richiesta di sospensione debba essere preventivamente autorizzata dalla Giunta e che di tale atto venga data menzione nella successiva determina dirigenziale che prevede la sospensione. Le medesime istruzioni evidenziano la possibilità di accesso alla procedura anche per gli enti in esercizio provvisorio. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 5 8 2 1 7 7 3 § ] lunedì 11 maggio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La compilazione del modulo sarà consentita fino al 20 maggio e la documentazione firmata digitalmente dovrà arrivare all' Istituto del credito sportivo entro il 26 maggio, salvo il termine per la consegna delle nuove delegazioni di pagamento, che dovranno pervenire tramite raccomandata. In conclusione, l' istituto per il credito sportivo, probabilmente tenendo conto dell' emergenza attuale, ha scelto di "abbattere" gli ostacoli più importanti sulla strada della sospensione, equiparando gli enti in esercizio provvisorio agli altri e fissando nella giunta l' organo competente ad assumere la decisione dell' operazione. Questa strada semplificata, indispensabile per rendere generalizzata l' adesione anche alle rinegoziazioni di Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito, diventa poi regola generale con il nuovo decreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 5 8 2 1 7 7 9 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali dopo il «cura italia» Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre) Il Dl 18 finisce per limitare un meccanismo che invece puntava a estendere Alessandro BelliniArturo Bianco La possibilità di cedere le ferie pregresse a un collega, nell' attuale fase di emergenza sanitaria è di difficile attuazione concreta per la contraddittorietà della disposizione. Il comma 4-bis della legge 27, di conversione del Dl 18/2020 «Cura Italia», ha introdotto questo istituto, che però pare utilizzabile in concreto solo in casi molto limitati. Nella sua prima parte la nuova disposizione pare ampliare notevolmente la possibilità di cessione delle ferie ai colleghi, come introdotta dagli ultimi Ccnl 2016-2018 (ferie solidali). A differenza delle norme contrattuali, infatti, non vi è un limite di giorni cedibili e non vi sono causali vincolanti. La disposizione si estende anche ai riposi, quindi sia i quattro giorni all' anno di festività soppresse, sia (ma sussiste qualche dubbio) quelli compensativi, ad esempio dello straordinario. Riguarda ferie e riposi maturati fino alla data del 31 dicembre 2019. La cessione deve avvenire a titolo gratuito e in forma scritta; l' unico onere è la sua comunicazione ai dirigenti, sia da parte del dipendente che cede le ferie, sia del dipendente che le riceve; non sono consentiti condizioni né termini, e la scelta di cedere le ferie, una volta formalizzata, non può essere revocata. Altro importante aspetto è che non è necessaria la coincidenza delle categorie: quindi un dipendente di categoria B che ha maturato fino al 2019 ferie o riposi non goduti, può cederli a un collega di categoria D e viceversa. Infine, questa disposizione è utilizzabile fino alla fine del periodo di emergenza da Covid-19 e non oltre il 30 settembre. Fin qui tutto chiaro. Le complicazioni sono date però dall' ultimo capoverso, che recita: «Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva». Secondo la normativa in tema di ferie e riposi pregressi: 2 settimane di ferie possono essere godute entro i 18 mesi successivi all' anno di maturazione; i Ccnl stabiliscono che le ferie non richieste nell' anno di maturazione possono essere eccezionalmente richieste entro il 30 aprile di quello successivo e che la fruizione di quelle "negate" dall' ente per ragioni organizzative può essere procrastinata fino al 30 giugno dell' anno successivo; i riposi compensativi dello straordinario confluito in banca ore sono utilizzabili entro l' anno successivo a quello di maturazione, mentre i riposi compensativi maturati per il lavoro straordinario non retribuito vanno goduti compatibilmente con le esigenze di servizio. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 5 8 2 1 7 7 9 § ] lunedì 11 maggio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Se ne deduce che le uniche ferie che è possibile cedere sono quelle maturate nel 2019, in quanto per quelle ancora più "vecchie" i termini previsti per la relativa fruizione dalla contrattazione collettiva sono già decorsi. Inoltre, già dal 1° maggio non possono più essere cedute le ferie maturate nell' anno 2019, se i dipendenti cui spettano non ne hanno richiesto la fruizione entro il 30 aprile. La formulazione della norma, che nella sua prima parte dice e nella seconda contraddice, sembra determinare come conseguenza concreta che questo istituto è oggi utilizzabile in casi assai limitati e, quasi almeno, teorici: le ferie 2019 negate per esigenze di servizio, i riposi compensativi dello straordinario effettuato nel 2019 depositati nella banca delle ore e gli eventuali riposi compensativi maturati lo scorso anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 5 8 2 1 7 7 4 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Fase 2, tre gruppi di attività da assicurare per la ripartenza Focus sulle «indifferibili» e sui lavori essenziali al funzionamento degli uffici Da portare a termine anche le procedure che presentano termini non sospesi Arturo Bianco Le amministrazioni pubbliche, a partire dai Comuni, sono chiamate a rivedere l' elenco dei procedimenti che hanno un carattere urgente, in modo da assecondare la "ripartenza" dell' economia del Paese. È questa l' indicazione di maggiore rilievo che viene dalla direttiva della Funzione pubblica n. 3 (Sole 24 Ore del 5 maggio), alla quale i singoli enti - con propri provvedimenti adottati dagli organi di governo per i criteri generali e con operative determinazioni dirigenziali - devono dare concreta attuazione. Le Pa devono continuare a svolgere le attività indifferibili e quelle che possono essere effettuate in lavoro agile, così da limitare gli spostamenti dei propri dipendenti e degli utenti: questo vincolo di carattere generale continua a permanere anche nella «fase 2», per come indicato dal Dpcm del 26 aprile. Le attività indifferibili vanno individuate dalle singole amministrazioni. Sono costituite in primo luogo da quelle necessarie per garantire lo svolgimento delle attività tese a contrastare la diffusione del Covid-19: nei Comuni, ad esempio, l' esercizio dei compiti di controllo da parte dei vigili e le attività dei servizi sociali per aiutare coloro che vivono in condizioni di indigenza. Vi sono poi le attività essenziali, vale a dire quelle che devono essere garantite anche durante gli scioperi, sulla base delle previsioni dettate dalla legge 146/1990 e dagli specifici contratti collettivi nazionali di lavoro. Sono strettamente connesse le attività che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (a partire da quelli dell' 11 marzo e del 26 aprile) hanno giudicato necessarie anche in questa fase di emergenza: basti ricordare, ad esempio, le dichiarazioni di nascita e di morte, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la distribuzione dell' acqua, la depurazione, eccetera. Vi sono, inoltre, le attività necessarie per garantire il funzionamento della macchina organizzativa: basti pensare ai centri informatici, agli acquisti, ai provveditorati, eccetera. Le ultime attività sono costituite da quelle necessarie per assicurare la conclusione dei procedimenti cui non si applica la sospensione dei termini e/o che le singole amministrazioni qualificano come urgenti, anche con riferimento alla maturazione del silenzio assenso. Il primo gruppo è individuato direttamente dal legislatore: stipendi, pagamenti e contributi. Il secondo dev' essere individuato dalle singole amministrazioni, anche sulla base delle richieste dei cittadini e/o delle imprese. In questo ambito, spiega la direttiva n. 3 della Funzione pubblica, si deve tenere particolarmente Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 5 8 2 1 7 7 4 § ] lunedì 11 maggio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali conto di quelli che sono connessi alla ripresa delle attività produttive; e l' attenzione va ovviamente al di là di quelli su cui è già intervenuto lo stesso legislatore nella conversione del Dl 18/2020. È evidente che l' attenzione va ai procedimenti di competenza degli Sportelli unici per le attività produttive e a quelli per il rilascio dei permessi edilizi. In tale ambito occorre individuare anche i procedimenti per i quali è prevista la formazione del silenzio assenso e per i quali, quindi, si devono mantenere gli ordinari tempi di conclusione: con riferimento, in primo luogo, alle varie forme di Dia e di Scia. La competenza di indicare quali sono i procedimenti urgenti è della giunta, quanto meno nelle sue linee essenziali e nei criteri direttivi, fermo restando che la formazione dell' elenco concreto appartiene alla competenza dei singoli dirigenti. Il ruolo del sindaco è invece essenziale nell' individuazione, quanto meno in termini generali e ferma restando la concreta attribuzione ai singoli dirigenti, delle attività che hanno un carattere indifferibile. Questo ruolo va esercitato attraverso lo strumento dell' ordinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 5 8 2 1 7 7 8 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali IMPOSTE Sugli sconti Tari incognita elenchi delle utenze chiuse L' Authority interviene sulle tariffe ma dimentica gli scostamenti comunali Pasquale Mirto Arera allarga il suo campo di azione, e con la delibera n.158/2020 (Sole 24 Ore del 7 maggio) interviene anche nel campo delle riduzioni tariffarie per emergenza Covid-19. Per le utenze non domestiche costrette alla chiusura forzata, e successivamente riaperte, è prevista una riduzione "obbligatoria", da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di chiusura. L' articolo 1 riporta la formula da applicare, che a sua volta rinvia al coefficiente di produzione (Kd) individuato dal Dpr n. 158/1999. Tuttavia, la formula rinviando ai minimi e massimi del 158, non considera che i Comuni hanno la facoltà di discostarsi da questi nei limiti di un più o meno 50%, sicché si sarebbe dovuto fare riferimento ai Kd deliberati dai Comuni e utilizzati per calcolare le tariffe. Per le attività chiuse e non ancora riaperte, invece, è prevista una riduzione della quota variabile pari al 25%, corrispondente a tre mesi di chiusura. La previsione risulta di difficile attuazione, perché nei gestionali Tari di norma l' utenza è iscritta per categoria di contribuenza di cui al Dpr n. 158/1999, e non per codici Ateco, sicché si dovrebbe effettuare un inserimento manuale su ogni singola utenza per poter quantificare le riduzioni spettanti, fatta eccezione per poche residuali categorie, come quella dei cinema o delle discoteche. Occorrerebbe poi una modifica dei software, anche questa impossibile da ottenere in un mese, ovvero in tempo utile per approvare le tariffe il 30 giugno. Senza considerare che molti codici Ateco, in realtà, pur obbligati alla chiusura, hanno ottenuto la deroga dalla Prefettura, sicché in automatico (in realtà) si può fare ben poco. Per le utenze non domestiche non obbligate alla chiusura, l' Ato, e non il Comune, può, se vuole, o meglio sé è in grado tecnicamente di farlo, concedere delle riduzioni, ma solo su istanza dell' utente, che deve dimostrare "documentalmente" la minor produzione di rifiuti. Nella delibera si anticipa anche il bonus sociale previsto dal Dl 124/2019, ma qui si tratta di mera possibilità, e non è chiaro a chi spetta la decisione, se all' Ato o al Comune. Di certo è previsto che l' ammontare è quantificato dall' Ato "in accordo con l' Ente locale". Anche qui il beneficio è subordinato alla presentazione di certificazioni varie, e si traduce in un importo da portare in compensazione di quanto dovuto a titolo di Tari, e non può comunque superare la quota variabile dovuta. Al punto 3.1 del deliberato, si precisa che l' Ato può "approvare" eventuali riduzioni decise dal Comune. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 5 8 2 1 7 7 8 § ] lunedì 11 maggio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Infine, Arera chiede ai comuni di tradurre la sua stessa delibera in "un linguaggio comprensibile" e di darne notizia sul proprio sito, entro 30 giorni. Questa pare l' incombenza più temibile per gli uffici comunali che operano in un contesto emergenziale forse ancora non completamente compreso dall' Autorità. La delibera Arera suscita poi non poche perplessità, perché interviene su un ambito, quello tributario, di competenza dei Comuni, almeno a normativa vigente, sicché appare di dubbia legittimità la previsione di un meccanismo di validazione da parte delle Ato delle riduzioni autonomamente decise dai Comuni. Che rapporto c' è tra il regolamento Tari o la delibera di approvazione delle tariffe e la delibera di Arera? in caso di contrasto cosa prevale? E i Comuni sono sanzionabili se non rispettano le indicazioni di Arera? Come si fa, infine, a garantire la copertura integrale dei costi, quando la delibera di Arera rinvia ad un successivo provvedimento le modalità di copertura? Come si giustifica la delibera tariffaria del Comune, che rimane comunque atto impugnabile da parte del Mef? Come si fa a confermare le tariffe 2019, se le riduzioni devono essere finanziate, come sembra, dal sistema? Una cosa è riscrivere il metodo tariffario, ovvero le nuove regole per costruire le tariffe all' utenza, altra cosa sono interventi estemporanei su riduzioni specifiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 5 8 2 1 7 8 0 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali APPALTI Cantieri sospesi: Anac «chiede» i Sal Pasquale Mirto L'Anac ha sollecitato governo e parlamento ad approvare una disposizione che consenta alle amministrazioni di pagare le prestazioni eseguite sino al momento della sospensione dell'appalto. L'Autorità, nell'atto di segnalazione n. 5/2020, ha ricostruito l'attuale quadro normativo in materia, evidenziando la mancanza di un dato che regoli la possibilità di una liquidazione parziale, a fronte del congelamento del contratto per situazioni eccezionali (come l'emergenza epidemiologica da Covid-19). Nel vecchio quadro normativo, l'articolo 141, comma 3, del Dpr 207/2010 regolava questa situazione, stabilendo che in caso di sospensione dei lavori di durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante disponesse comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In attesa che una previsione simile sia inserita nel regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici, in fase di elaborazione, l'Anac ha segnalato a governo e parlamento l'opportunità di prevedere, nelle norme di prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività. Il pagamento dello stato di avanzamento parziale è uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici. Alberto Barbiero Il testo integrale dell'articolo su: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 5 8 2 1 7 7 6 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 11 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Via libera dalle Entrate all' operazione finalizzata allo scioglimento di un consorzio Niente veti alla fusione inversa Far confluire il patrimonio nella controllata non è abuso PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI Il fisco benedice la fusione inversa messa in atto per sciogliere definitivamente un soggetto giuridico senza procedere alla liquidazione dei suoi asset. Nessuna ipotesi di abuso di diritto è configurabile nel percorso seguito dal consorzio tra enti locali in via di scioglimento, che anziché assegnare i propri asset ai soci in sede di liquidazione, convoglia l' intero patrimonio nella propria controllata, raggiungendo il medesimo risultato: cancellare il consorzio stesso e attribuire ai soci i propri beni, non direttamente ma nella forma di quote di partecipazione della controllata incorporante. Con la risposta n. 123 del 30 aprile 2020 l' Agenzia delle entrate fuga i dubbi di un consorzio tra enti locali impegnato nella cessazione della propria attività e nella conseguente attribuzione ai soci dei propri asset all' esito della liquidazione. La risposta, benché inquadrata nell' ambito di enti a rilevanza pubblica, o partecipati da enti locali o impegnati in attività comunque regolamentata da disposizioni normative specifiche, apre una prospettiva nuova anche per le analoghe operazioni poste in essere da società commerciali sempre sottoposte alla spada di Damocle dell' abuso di diritto, soprattutto quando ci si avventura in operazioni straordinarie di impresa. Il caso. A seguito all' entrata in vigore di una legge regionale che ne ha previsto la soppressione, un consorzio tra enti locali che svolge attività d' impresa ipotizza la sua estinzione mediante una operazione di fusione inversa anziché la classica liquidazione dell' attivo e la distribuzione del residuo netto ai soci. In particolare, a suo tempo, il consorzio aveva scorporato dalla propria attività un servizio in house svolto a favore dei comuni soci mediante un conferimento in una società a partecipazione pubblica, posseduta dal consorzio per una quota vicina al 100%. Conferimento avvenuto in regime di neutralità fiscale ai sensi dell' articolo 176 del Tuir con riconoscimento in contabilità della conferitaria dei valori fiscali dei singoli beni come indicati dalla conferente. Dopo il conferimento del ramo, in capo al consorzio residuano, oltre le partecipazioni nella conferitaria, alcuni beni non funzionali all' esercizio d' impresa e contenziosi in essere che potrebbero generare ulteriori liquidità o debiti. La legge regionale cui si accennava prevede l' estinzione del consorzio con l' attribuzione dei beni non funzionali a un soggetto terzo (ente pubblico) e l' attribuzione ai singoli enti locali soci delle quote della società che svolge il servizio in house. L' operazione pensata dal consorzio prevede una fusione inversa della controllante (consorzio) nella società controllata che fungerebbe da incorporante. In quest' ultima confluirebbe l' intero patrimonio Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 5 8 2 1 7 7 6 § ] lunedì 11 maggio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali del consorzio, costituito come detto dalle partecipazioni sociali che verrebbero annullate e dalle posizioni giuridiche soggettive anche processuali. Ciò avrebbe quale effetto finale proprio quello voluto dalla normativa regionale, giacché i comuni originariamente soci del consorzio entrerebbero in possesso delle partecipazioni al capitale sociale della società incorporante-controllata, in cambio delle quote possedute prima dell' operazione nel soggetto incorporato-controllante; quest' ultimo, a seguito si estinguerebbe non per avvenuta liquidazione ma per incorporazione. Il consorzio si preoccupa della eventuale valenza elusiva dell' operazione e chiede all' Agenzia delle entrate il via libera. In verità l' istante è conscio di quale possa essere il problema, tant' è che nel proporre la propria soluzione interpretativa non manca di evidenziare l' assenza di presupposti per configurare un abuso del diritto nonostante «nella prospettata operazione di fusione non vengono trasferiti elementi organizzativi e/o economico- imprenditoriali che connotino la sostanza economica dell' operazione per entrambi i soggetti, dal momento che il tutto si esaurisce nel far transitare le partecipazioni sociali attraverso l' atto di fusione, anziché cederle direttamente (operazione fiscalmente rilevante), ottenendo lo stesso risultato». L' operazione, in concreto, evita la cessione delle quote della controllata dal consorzio ai comuni, operazione questa che potrebbe far emergere materia imponibile a differenza della fusione inversa. La risposta delle Entrate. Per l' amministrazione finanziaria l' operazione non costituisce fattispecie abusiva secondo l' articolo 10-bis della legge 212/2000 in quanto non permette di capitalizzare alcun vantaggio fiscale indebito. Non si ravvisano, infatti, contrasti con alcuna delle disposizioni fiscali ovvero con i principi dell' ordinamento tributario. Anzi, la soluzione prospettata si appalesa quale operazione fisiologica finalizzata all' estinzione del consorzio per effetto della legge regionale e si rende necessaria a seguito del precedente conferimento di ramo d' azienda; quest' ultimo, a parere dell' Agenzia, pur avendo una sua logica legata allo scorporo della gestione operativa del servizio, non più esercitabile dal consorzio, non appare aderente alla normativa che vuole gli enti locali direttamente soci della società che gestisce il servizio. Quest' ultimo passaggio può legittimamente essere espletato proprio con la fusione inversa che costituisce presupposto per il diretto controllo della nuova società incorporante da parte dei comuni consorziati; gli altri asset del consorzio, come detto, verranno assegnati a ente pubblico terzo. L' operazione di fusione inversa è benedetta dall' Amministrazione purché sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell' articolo 172 del Tuir e delle ulteriori disposizioni fiscali applicabili ai singoli soci. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
[ § 1 5 8 2 1 7 7 7 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 14 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Le indicazioni dell' Ifel sugli enti non profit Nuova Imu light Immobili in comodato esentabili PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato a enti n o n commerciali e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività che possono fruire dell' agevolazione, a condizione che le suddette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti beneficiari. La scelta può essere fatta dalle amministrazioni comunali, con il regolamento che disciplina la nuova Imu, nell' ambito dei limiti segnati dalla norma di legge. È uno dei suggerimenti che ha fornito l' Ifel agli enti locali in uno schema di regolamento pubblicato il 30 aprile scorso. In esso è prevista una norma ad hoc che dispone l' esenzione per i fabbricati dati in comodato gratuito registrato agli enti non profit, utilizzati solo per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nell' articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, vale a dire quelle sanitarie, didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo, purché le suddette attività siano comprese negli scopi statutari. Per avere diritto al beneficio è richiesta secondo l' Ifel «la presentazione di una comunicazione redatta su modello predisposto dal comune da presentarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l' esenzione». Si tratta di una scelta dell' amministrazione di concedere l' esenzione, adottata ai sensi dell' articolo 1, comma 777, della legge di Bilancio 2020 (160/2019). Il comune deve fissare dei paletti per evitare possibili elusioni della norma regolamentare. La ratio è quella di ampliare la platea degli enti che ex lege possono godere del trattamento agevolato, in quanto il citato articolo 7 richiede come requisito essenziale il possesso di diritto dell' immobile in capo al soggetto beneficiario. Va valutata, però, l' opportunità di estendere l' esenzione in caso di concessione di un fabbricato in comodato gratuito, in quanto i requisiti rigidi fissati dalla norma di legge sono stati spesso aggirati e hanno dato luogo a un notevole contenzioso, tuttora pendente, tra amministrazioni pubbliche e enti non profit. Peraltro, occorre sottolineare che il vantaggio fiscale non è diretto all' ente non commerciale, non soggetto al pagamento dell' Imu nella qualità di comodatario, ma al titolare dell' immobile. Nuova Imu e requisiti. Le agevolazioni Imu per gli enti non commerciali sugli immobili dagli stessi posseduti spettano solo se rispettano le condizioni fissate dalla legge. L' esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23
[ § 1 5 8 2 1 7 7 7 § ] lunedì 11 maggio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali norma, deve essere applicata anche con la nuova Imu. L' articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio riconosce agli enti non commerciali il diritto all' esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali. Il comma 759 dispone che sono esenti dall' imposta, per il periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i)». Si applica, inoltre, l' esenzione parziale qualora solo una parte dell' immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Al riguardo, la Cassazione (ordinanza 10754/2017) ha precisato che gli enti interessati sono soggetti al pagamento se non svolgono l' attività a titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Peraltro, l' esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un' impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. La convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali) non esclude la logica del profitto e non conferma che l' obbiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche non sono in grado di assicurare (ordinanza 3528/2018). Condizione essenziale per fruire dell' esenzione è che per lo svolgimento delle suddette attività vengano richieste rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l' attività con modalità commerciali. Per esempio le attività didattiche, che sono quelle dirette all' istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non commerciali solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) l' attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) viene applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente. Le attività ricettive, invece, devono avere una funzione strumentale, funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale. L' esenzione Imu è prevista anche per le attività ricettive. Per esempio, l' agevolazione non può essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che svolgono attività ricettive religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere. Requisito essenziale per fruire dell' esenzione è anche il possesso qualificato da parte dell' ente non profit. Per l' esonero non è sufficiente il possesso di fatto. Altrimenti l' agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L' uso indiretto da parte dell' ente che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell' esenzione. L' esenzione esige l' identità soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l' utilizzatore dell' immobile. Come già rilevato, il comune con regolamento ha il potere di estendere l' esenzione all' immobile utilizzato in comodato gratuito dall' ente non commerciale. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24
[ § 1 5 8 2 1 7 7 5 § ] lunedì 11 maggio 2020 Pagina 24 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Funzionari con delega anche per i tributi locali Al pari degli avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate anche quelli sottoscritti, ai fini del recupero di tributi locali, da funzionari comunali, debbono essere sottoscritti da soggetti muniti del relativo potere, che però in questo caso necessita di apposita autorizzazione con delibera della giunta o atto del sindaco. È l' osservazione frutto della disamina operata dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 6697/2020, in tema di sottoscrizione di un accertamento Ici. In origine due coniugi ricorrenti si erano opposti a un avviso di accertamento Ici riguardante un' ampia area fabbricabile di cui erano entrambi proprietari al 50%. Principale doglianza, con cui risultavano vittoriosi in primo grado, era l' eccepita carenza, in capo ai soggetti sottoscrittori dell' avviso, del potere di rappresentanza dell' ente locale. Quest' ultimo, proposto appello alla Ctr lombarda, ne otteneva l' accoglimento, esponendo come i funzionari fossero legittimati alla sottoscrizione dalle norme previste dal dlgs n. 267/2000. La Suprema corte nella pronuncia ha quindi esordito ribadendo per gli avvisi di accertamento la sottoscrizione apposta, ex art. 42, dpr 600/73, dal capo ufficio o da altro impiegato di carriera direttiva, aggiungendo che, in caso di sottoscrizione per delega, sia onere dell' Amministrazione fornirla anche a fronte di una generica contestazione di parte. Nello specifico, tuttavia, occorreva rilevare che l' accertamento opposto fosse atto emesso dal comune, pertanto se ne invocava l' applicazione dell' art. 11, comma 4 del dlgs 504/1992, che impone che vi sia una delibera comunale o del sindaco con cui sia designato il funzionario legittimato alla sottoscrizione di quei provvedimenti che impegnano all' esterno l' amministrazione comunale. Nella fattispecie nessuno di tali atti era stato depositato dal comune resistente. Ciò in spregio alla citata normativa speciale del dlgs 504, decreto specifico sulla finanza locale, la quale, di certo non abrogata nemmeno dal successivo dlgs 267/2000, pur maggiormente incentrato sugli aspetti della qualifica dirigenziale del soggetto che non sugli atti autorizzativi, impone questi ultimi come necessari ai fini della valida sottoscrizione degli atti accertativi. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei contribuenti affermando come la Ctr avesse fatto malgoverno dei suddetti principi in merito alla sottoscrizione dell' avviso di accertamento comunale. Nicola Fuoco () I ricorrenti eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell' ente locale impositore dei soggetti sottoscrittori, per difetto di motivazione, anche con riferimento alla impossibilità di verificare i conteggi per la determinazione della pretesa fiscale e l' eccessiva applicazione delle sanzioni. La Commissione tributaria provinciale di Lecco, previa riunione, con sentenza n. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 25
[ § 1 5 8 2 1 7 7 5 § ] lunedì 11 maggio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 143/01/14, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti impositivi per carenza di potere del funzionario sottoscrittore. Il comune di Dolzago proponeva appello, rilevando la sussistenza del potere rappresentativo dei funzionari che avevano sottoscritto gli atti impositivi, in forza delle norme previste dal dlgs n. 267 del 2000. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame. Avverso la pronuncia i contribuenti propongono ricorso per cassazione (). a) L' art. 42 del dpr n. 600 del 1973 rubricato «Avviso di accertamento» prevede espressamente che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d' ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti «dal capo dell' ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato». Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l' avviso di accertamento a emanare l' atto, è onere dell' Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di fornire la prova dell' esistenza della delega in capo al delegato (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016).() b) Nella fattispecie, si contesta che gli avvisi impugnati non recano la sottoscrizione di un funzionario designato dalla giunta comunale o delegato dal sindaco, ai sensi dell' art. 11, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992.() I ricorrenti lamentano che non è rinvenibile negli atti del comune di Dolzago alcuna delibera di giunta di nomina dei funzionari sottoscrittori degli avvisi impugnati, né una delega del sindaco agli stessi . Né risulta che nel corso del giudizio l' ente comunale abbia prodotto o fatto riferimento nei propri scritti ad alcuna delibera autorizzativa, né a deleghe conferite dal sindaco, riconducendo la titolarità alla apposizione della sottoscrizione dell' atto impositivo al dlgs n. 267 del 2000.() La Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo la legittimità degli avvisi impugnati pur se privi di valida sottoscrizione, laddove tale potere doveva essere conferito con delibera di giunta, o con specifica delega del sindaco, nella fattispecie non sussistente.() Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 26
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