Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina

Pagina creata da Giorgio Monti
 
CONTINUA A LEGGERE
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
Unione della Romagna Faentina
     lunedì, 11 maggio 2020
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
Unione della Romagna Faentina
                                                    lunedì, 11 maggio 2020

Prime Pagine

 11/05/2020   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna                                                                 3
 Prima pagina del 11/05/2020

 11/05/2020   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)                                                                      4
 Prima pagina del 11/05/2020
 11/05/2020   Il Sole 24 Ore                                                                                               5
 Prima pagina del 11/05/2020
 11/05/2020   Italia Oggi Sette                                                                                            6
 Prima pagina del 11/05/2020

Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

 11/05/2020   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 32                                                                 7
 Un' altra vittima alla 'Baccarini' Contagiata quindicenne a Cervia
 11/05/2020   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34                                                                 8
 Buganè presidente della Round Table
 11/05/2020   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34                                                                 9
 Cosmohelp, prosegue l' aiuto ai giovani stranieri ammalati

Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

 11/05/2020   Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 25                                                           10
 Il virus non "spegne" la musica grazie alle lezioni on line

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 11/05/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 22                                                   Elena BrunettoPatrizia Ruffini   12
 Credito sportivo, entro il 20 la domanda di stop ai mutui

 11/05/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 22                                                 Alessandro BelliniArturo Bianco    14
 Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre)

 11/05/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 22                                                                  Arturo Bianco     16
 Fase 2, tre gruppi di attività da assicurare per la ripartenza
 11/05/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 22                                                                 Pasquale Mirto     18
 Sugli sconti Tari incognita elenchi delle utenze chiuse
 11/05/2020   Il Sole 24 Ore Pagina 22                                                                 Pasquale Mirto     20
 Cantieri sospesi: Anac «chiede» i Sal
 11/05/2020   Italia Oggi Sette Pagina 11                                    PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI        21
 Niente veti alla fusione inversa
 11/05/2020   Italia Oggi Sette Pagina 14                                         PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO         23
 Nuova Imu light
 11/05/2020   Italia Oggi Sette Pagina 24                                                                                 25
 Funzionari con delega anche per i tributi locali
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 1 § ]

     lunedì 11 maggio 2020
                             Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna

                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 3
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 2 § ]

            lunedì 11 maggio 2020
                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)

                                       Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 4
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 3 § ]

            lunedì 11 maggio 2020
                                                     Il Sole 24 Ore

                                    Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 5
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 4 § ]

            lunedì 11 maggio 2020
                                                   Italia Oggi Sette

                                    Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 6
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 1 5 8 2 1 7 7 1 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 32

                                                                 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                      Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          Un' altra vittima alla 'Baccarini' Contagiata quindicenne a Cervia
                          Russi, morta Piera Zannoni Aveva 86 anni, è il quinto decesso alla casa di residenza Ieri solo due casi positivi

                          Un' altra vittima alla casa residenza per anziani Baccarini di Russi. La
                          settimana si è conclusa con una nota amara ieri, con la notizia del quinto
                          decesso tra gli ospiti risultati positivi nella struttura. Piera Zannoni, 86
                          anni, è infatti morta sabato sera mentre era ricoverata all' ospedale di
                          Lugo, dove si trovava dallo scorso 15 aprile. La donna e la sua famiglia
                          sono conosciute a Russi: la figlia Cristina ha gestito per anni, aiutata dal
                          padre e marito di Piera Enrico Babini, l' edicola in via Ungaretti. Domani
                          alle 14.30 si svolgeranno i funerali, seguendo le nuove regole legate al
                          Coronavirus. Ieri inoltre un' altra ospite della Baccarini è stata ricoverata:
                          la donna è stata portata all' ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna
                          con quadro clinico abbastanza complesso e con tutti i sintomi tipici del
                          Covid-19. Il tampone su di lei ha però dato esito negativo, anche se il
                          risultato non convince: «Laddove il virus si fosse insinuato nelle basse
                          vie respiratorie potrebbe essere un falso negativo» scrive in proposito la
                          sindaca di Russi Valentina Palli. Finora i casi gli ospiti contagiati alla
                          Baccarini sono stati 32 (più 11 operatori), di cui 2 già guariti e rientrati nella struttura. Sono 26 gli anziani negativi, di
                          cui l' ospite sospetta portata ieri a Ravenna, a cui si aggiungono 3 ospiti della comunità alloggio Giglio d' oro, chiusa
                          dopo i casi di Covid-19. Veniamo, quindi, ai contagi di ieri: sono risultate positive due donne, entrambe residenti a
                          Cervia e in isolamento domiciliare. Si tratta di una 15enne in contatto con un famigliare positivo e di una 71enne che
                          si sospetta possa aver contratto il virus nel Cesenate. Ieri si sono registrate anche 6 guarigioni complete e 4 cliniche,
                          di persone divenute asintomatiche. La Regione ora si prepara a tenere battuto il nemico con una campagna di
                          screening sierologici, i test che mostrano se si è contratto il virus (e si è guariti) o se lo si ha tuttora. L' obiettivo
                          annunciato è esaminare 200mila cittadini nel prossimo mese. Da omani le aziende potranno - a spese loro - far fare il
                          test ai propri dipendenti presentando un' autocertificazione, e anche i privati cittadini potranno sottoporsi all' esame
                          dietro prescrizione medica. «Centrale il ruolo dei medici di medicina generale, insieme stiamo definendo le modalità
                          migliori - ha dichiarato Raffaele Donini, assessore regionale alla Sanità -. Servirà infatti la ricetta bianca, che certo
                          non verrà rilasciata in automatico, né, tantomeno, si tratterà di un passaggio formale». Ora nel Ravennate c' è un solo
                          laboratorio privato che può esaminare i test, il Synlab di Faenza. Sara Servadei.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 7
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 1 5 8 2 1 7 6 9 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 34

                                                                Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                     Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          ASSOCIAZIONI

                          Buganè presidente della Round Table
                          L' organizzazione faentina ha fornito aiuti anti-Covid per 16mila euro

                          I presidenti delle dieci Tavole della Round Table, club service, hanno
                          eletto quale presidente per il prossimo anno sociale 2020-2021, il
                          brisighellese Gian Maria Buganè, ingegnere edile, di 36 anni, appartenente
                          alla Tavola di Faenza. L' attuale presidente di Terza Zona, Emanuele
                          Ciani, ha relazionato sull' attività svolta nel corso del suo anno e ha
                          ringraziato le dieci Tavole della Terza Zona, che per l' emergenza covid-
                          19 hanno messo in campo aiuti per 16.600 euro.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 8
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 1 5 8 2 1 7 7 0 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 34

                                                                Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                     Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                          Cosmohelp, prosegue l' aiuto ai giovani stranieri ammalati
                          L'associazione di via Vittorio Veneto sta ospitando una bimba del Senegal affetta da grave cardiopatia congenita

                          L' attività di Cosmohelp, l' onlus faentina che si occupa di assicurare cure
                          negli ospedali italiani per ragazzi e bambini che vivono in paesi stranieri
                          in grave stato d' indigenza, non si ferma durante l' emergenza sanitaria. L'
                          associazione con sede in viale Vittorio Veneto ha infatti continuato l'
                          attività sia quella rivolta ai bimbi gravemente malati, sia quella a favore
                          della cittadinanza: i volontari dell' associazione hanno garantito i servizi
                          di trasporto sanitario urgenti e non differibili, per pazienti dializzati o
                          sottoposti a cure indispensabili, nel rispetto delle norme di sicurezza. In
                          questo periodo ospita una bimba originaria del Senegal, Mbene il suo
                          nome, di quasi due anni, affetta da una grave cardiopatia congenita che è
                          stata operata con successo nel reparto di cardiochirurgia pediatrica del
                          Policlinico Sant' Orsola di Bologna. La piccola era arrivata in Italia
                          accompagnata dalla mamma prima che scoppiasse l' emergenza
                          sanitaria con un quadro clinico piuttosto complicato che non permetteva
                          il differimento dell' intervento. Così il 24 marzo, nel pieno dell' emergenza
                          sanitaria, adottando le più scrupolose misure di sicurezza, la bimba è stata ricoverata e sottoposta ad intervento
                          chirurgico correttivo. Mbene adesso è guarita la bimba e la mamma sono ospiti presso la Casa dei Bimbi di
                          Cosmohelp, in attesa di poter rientrare a casa. L' associazione sta inoltre seguendo il caso di un bimbo albanese di
                          quasi tre anni, Dijar, ricoverato presso l' unità operativa di ematologia pediatrica dell' ospedale di Cona di Ferrara per
                          una leucemia acuta; oltre a questo caso, in collaborazione con i servizi sociali, l' Ausl e l' associazione Farsi
                          prossimo, Cosmohelp presta assistenza a una famiglia originaria della Nigeria di cui fa parte Emmanuel, bambino di
                          quattro anni affetto da tetraplegia causata da una infezione celebrale. Dall' associazione fanno sapere che è
                          possibile devolvere il 5 per mille all' associazione in occasione della dichiarazione dei redditi segnalando il codice
                          fiscale 02161770397. Per chi volesse è possibile anche effettuare una donazione al seguente codice iban della BCC
                          intestato a Cosmohelp Associazione ODV: IT 33 L 08542 23705 011000129996.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 9
Unione della Romagna Faentina - lunedì, 11 maggio 2020 - Unione Romagna Faentina
[ § 1 5 8 2 1 7 7 2 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 25

                                                           Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          ARTISTATION

                          Il virus non "spegne" la musica grazie alle lezioni on line
                          Quella faentina è stata la prima scuola ad adottare l' insegnamento a distanza. «Abbiamo molti progetti»

                          FAENZA Fin dalla prima settimana di stop forzato a causa della pandemia la
                          Scuola di Musica Arti station di Faenza ha attivato la modalità di insegnamento
                          a distanza (prima scuola ad applicarla nel Faentino) con l' obiettivo di non
                          sospendere la cadenza settimanale di corsi, lezioni e laboratori didattici. IL
                          PROGETTO E da quel momento un' alta percentuale degli oltre 500 allievi di
                          Artistation sta portando avanti il proprio percorso musicale da casa con ottimi
                          risultati: «all' inizio eravamo un po' titubanti, non ci saremmo mai aspettati un
                          riscontro del genere - afferma Mattia Lucatini, responsabile della didattica - ma
                          grazie all' impegno mio, di Michele Fatone (responsabile della gestione della
                          piattaforma online) e di Filippo Mantovani (coordinatore della segreteria
                          anche"a distanza"), tutto si è incastrato alla perfezione». Merito anche dei tanti
                          insegnanti che si sono resi fin da subito disponibili a questa inedita esperienza:
                          «Siamo molto fieri del nostro corpo docenti, possiedono tutti ottimi curriculum
                          sia come insegnanti che come turnisti e live performer, oltre ad essere persone
                          con le quali è un piacere lavorare tutti i giorni. Come tutti viviamo nell'
                          incertezza, quindi non sappiamo cosa ci aspetterà; nel frattempo proseguiremo
                          con le lezioni online. Dispiace solo, in questo momento, non poter dar modo agli allievi di incontrarsi e soprattutto
                          non poterli far suonare insieme, che riteniamo sia esperienza fondamentale nella musica; ad esempio la nostra
                          Artistation Big Band stava preparando da settimane un nuovo spettacolo con diverse "apparizioni" già fissate per i
                          mesi estivi e autunnali. Speriamo che in qualche modo possano comunque avere luogo; in caso negativo abbiamo
                          comunque già qualche progetto in mente, sfruttando naturalmente il web, ora come mai fondamentale nel nostro
                          campo». GLI INSEGNAMENTI La proposta didattica di Arti station è in continua evoluzione: «da sette anni a questa
                          parte cerchiamo sempre di migliorare la nostra offerta corsistica, che comprende la propedeutica musicale (1/6
                          anni), i corsi di classe Junior per bimbi e ragazzi e il corso professionale Extended Diploma, oltre naturalmente alle
                          lezioni individuali tradizionali. I nostri corsi di punta sono quelli che riguardano l' Alta Formazione - continua Lucatini -
                          attivati grazie alla stretta collaborazione con Music Academy di Bologna (ente di formazione accreditato regionale),
                          University of Bedfordshire Faculty of Creative Arts, Technologies & Science e a Pearson Btec International Centre;
                          attraverso queste partnership abbiamo infatti la possibilità di rilasciare titoli equipollenti a diplomi e lauree, che
                          rappresentano un motivo

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 10
[ § 1 5 8 2 1 7 7 2 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                           Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                          in più per scegliere la nostra scuola di musica».

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 11
[ § 1 5 8 2 1 7 7 3 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 22

                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          DEBITO

                          Credito sportivo, entro il 20 la domanda di stop ai mutui
                          Le istruzioni sui prestiti completano il quadro dopo Cdp e Abi

                                                                                                                             Elena BrunettoPatrizia Ruffini

                          Via libera alla sospensione per il 2020 del pagamento della quota capitale
                          anche per i mutui contratti dagli enti locali con l' Istituto per il credito
                          sportivo. Le amministrazioni interessate dovranno attivarsi entro il 20
                          maggio, compilando il modulo disponibile online. Arrivano sul sito dell'
                          istituto le attese novità relative all' adesione all' accordo quadro Abi-Anci-
                          Upi del 6 aprile scorso, finalizzato a consentire agli enti locali di disporre di
                          liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori
                          spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del Covis-19. Sono
                          esclusi dal beneficio gli enti locali che al momento di presentazione della
                          domanda sono sottoposti a procedure di scioglimento per fenomeni di
                          infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso o similare (mentre vi
                          rientrano i Comuni commissariati), in dissesto e privi di ipotesi di bilancio
                          stabilmente riequilibrato, deliberato all' atto di presentazione della
                          domanda, o gli enti locali morosi, con rate scadute e non pagate da oltre 90
                          giorni. Se le morosità risalgono a meno di 90 giorni, gli enti possono
                          accedere alla sospensione a condizione che lo scaduto venga saldato
                          prima di effettuare la domanda. L' operazione è aperta anche agli enti in riequilibrio finanziario pluriennale. Possono
                          essere sospese le quote capitale di mutui in corso di ammortamento, non concessi in base a leggi speciali, intestati
                          agli enti locali con oneri di rimborso interamente a proprio carico. A seguito della sospensione, la banca estenderà di
                          un anno il periodo del piano di ammortamento originario e della delegazione di pagamento. In ogni caso la durata
                          complessiva, a seguito dell' operazione, non deve eccedere i trent' anni. Gli enti dovranno comunque corrispondere
                          la quota interessi come prevista nel piano di ammortamento originario. A seguito dell' avvio dell' operazione, con la
                          compilazione del modulo online, le amministrazioni riceveranno dopo i primi controlli una mail con gli allegati da
                          firmare e rispedire. Le istruzioni pubblicate sul sito prevedono che la richiesta di sospensione debba essere
                          preventivamente autorizzata dalla Giunta e che di tale atto venga data menzione nella successiva determina
                          dirigenziale che prevede la sospensione. Le medesime istruzioni evidenziano la possibilità di accesso alla procedura
                          anche per gli enti in esercizio provvisorio.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                    Pagina 12
[ § 1 5 8 2 1 7 7 3 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          La compilazione del modulo sarà consentita fino al 20 maggio e la documentazione firmata digitalmente dovrà
                          arrivare all' Istituto del credito sportivo entro il 26 maggio, salvo il termine per la consegna delle nuove delegazioni di
                          pagamento, che dovranno pervenire tramite raccomandata. In conclusione, l' istituto per il credito sportivo,
                          probabilmente tenendo conto dell' emergenza attuale, ha scelto di "abbattere" gli ostacoli più importanti sulla strada
                          della sospensione, equiparando gli enti in esercizio provvisorio agli altri e fissando nella giunta l' organo competente
                          ad assumere la decisione dell' operazione. Questa strada semplificata, indispensabile per rendere generalizzata l'
                          adesione anche alle rinegoziazioni di Cassa depositi e prestiti e con gli istituti di credito, diventa poi regola generale
                          con il nuovo decreto. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 13
[ § 1 5 8 2 1 7 7 9 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 22

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          dopo il «cura italia»

                          Cedibili solo le ferie 2019 (e non sempre)
                          Il Dl 18 finisce per limitare un meccanismo che invece puntava a estendere

                                                                                                                            Alessandro BelliniArturo Bianco

                          La possibilità di cedere le ferie pregresse a un collega, nell' attuale fase di
                          emergenza sanitaria è di difficile attuazione concreta per la
                          contraddittorietà della disposizione. Il comma 4-bis della legge 27, di
                          conversione del Dl 18/2020 «Cura Italia», ha introdotto questo istituto, che
                          però pare utilizzabile in concreto solo in casi molto limitati. Nella sua prima
                          parte la nuova disposizione pare ampliare notevolmente la possibilità di
                          cessione delle ferie ai colleghi, come introdotta dagli ultimi Ccnl 2016-2018
                          (ferie solidali). A differenza delle norme contrattuali, infatti, non vi è un
                          limite di giorni cedibili e non vi sono causali vincolanti. La disposizione si
                          estende anche ai riposi, quindi sia i quattro giorni all' anno di festività
                          soppresse, sia (ma sussiste qualche dubbio) quelli compensativi, ad
                          esempio dello straordinario. Riguarda ferie e riposi maturati fino alla data
                          del 31 dicembre 2019. La cessione deve avvenire a titolo gratuito e in
                          forma scritta; l' unico onere è la sua comunicazione ai dirigenti, sia da parte
                          del dipendente che cede le ferie, sia del dipendente che le riceve; non sono
                          consentiti condizioni né termini, e la scelta di cedere le ferie, una volta
                          formalizzata, non può essere revocata. Altro importante aspetto è che non è necessaria la coincidenza delle
                          categorie: quindi un dipendente di categoria B che ha maturato fino al 2019 ferie o riposi non goduti, può cederli a un
                          collega di categoria D e viceversa. Infine, questa disposizione è utilizzabile fino alla fine del periodo di emergenza da
                          Covid-19 e non oltre il 30 settembre. Fin qui tutto chiaro. Le complicazioni sono date però dall' ultimo capoverso, che
                          recita: «Restano fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla
                          contrattazione collettiva». Secondo la normativa in tema di ferie e riposi pregressi: 2 settimane di ferie possono
                          essere godute entro i 18 mesi successivi all' anno di maturazione; i Ccnl stabiliscono che le ferie non richieste nell'
                          anno di maturazione possono essere eccezionalmente richieste entro il 30 aprile di quello successivo e che la
                          fruizione di quelle "negate" dall' ente per ragioni organizzative può essere procrastinata fino al 30 giugno dell' anno
                          successivo; i riposi compensativi dello straordinario confluito in banca ore sono utilizzabili entro l' anno successivo a
                          quello di maturazione, mentre i riposi compensativi maturati per il lavoro straordinario non retribuito vanno goduti
                          compatibilmente con le esigenze di servizio.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                      Pagina 14
[ § 1 5 8 2 1 7 7 9 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Se ne deduce che le uniche ferie che è possibile cedere sono quelle maturate nel 2019, in quanto per quelle ancora
                          più "vecchie" i termini previsti per la relativa fruizione dalla contrattazione collettiva sono già decorsi. Inoltre, già dal
                          1° maggio non possono più essere cedute le ferie maturate nell' anno 2019, se i dipendenti cui spettano non ne
                          hanno richiesto la fruizione entro il 30 aprile. La formulazione della norma, che nella sua prima parte dice e nella
                          seconda contraddice, sembra determinare come conseguenza concreta che questo istituto è oggi utilizzabile in casi
                          assai limitati e, quasi almeno, teorici: le ferie 2019 negate per esigenze di servizio, i riposi compensativi dello
                          straordinario effettuato nel 2019 depositati nella banca delle ore e gli eventuali riposi compensativi maturati lo
                          scorso anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 15
[ § 1 5 8 2 1 7 7 4 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 22

                                                                                  Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Fase 2, tre gruppi di attività da assicurare per la ripartenza
                          Focus sulle «indifferibili» e sui lavori essenziali al funzionamento degli uffici Da portare a termine anche le procedure
                          che presentano termini non sospesi

                                                                                                                                     Arturo Bianco

                          Le amministrazioni pubbliche, a partire dai Comuni, sono chiamate a
                          rivedere l' elenco dei procedimenti che hanno un carattere urgente, in modo
                          da assecondare la "ripartenza" dell' economia del Paese. È questa l'
                          indicazione di maggiore rilievo che viene dalla direttiva della Funzione
                          pubblica n. 3 (Sole 24 Ore del 5 maggio), alla quale i singoli enti - con propri
                          provvedimenti adottati dagli organi di governo per i criteri generali e con
                          operative determinazioni dirigenziali - devono dare concreta attuazione. Le
                          Pa devono continuare a svolgere le attività indifferibili e quelle che
                          possono essere effettuate in lavoro agile, così da limitare gli spostamenti
                          dei propri dipendenti e degli utenti: questo vincolo di carattere generale
                          continua a permanere anche nella «fase 2», per come indicato dal Dpcm del
                          26 aprile.      Le attività indifferibili vanno individuate dalle singole
                          amministrazioni. Sono costituite in primo luogo da quelle necessarie per
                          garantire lo svolgimento delle attività tese a contrastare la diffusione del
                          Covid-19: nei Comuni, ad esempio, l' esercizio dei compiti di controllo da
                          parte dei vigili e le attività dei servizi sociali per aiutare coloro che vivono in
                          condizioni di indigenza. Vi sono poi le attività essenziali, vale a dire quelle che devono essere garantite anche
                          durante gli scioperi, sulla base delle previsioni dettate dalla legge 146/1990 e dagli specifici contratti collettivi
                          nazionali di lavoro. Sono strettamente connesse le attività che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (a
                          partire da quelli dell' 11 marzo e del 26 aprile) hanno giudicato necessarie anche in questa fase di emergenza: basti
                          ricordare, ad esempio, le dichiarazioni di nascita e di morte, la raccolta e smaltimento dei rifiuti, la distribuzione dell'
                          acqua, la depurazione, eccetera. Vi sono, inoltre, le attività necessarie per garantire il funzionamento della macchina
                          organizzativa: basti pensare ai centri informatici, agli acquisti, ai provveditorati, eccetera. Le ultime attività sono
                          costituite da quelle necessarie per assicurare la conclusione dei procedimenti cui non si applica la sospensione dei
                          termini e/o che le singole amministrazioni qualificano come urgenti, anche con riferimento alla maturazione del
                          silenzio assenso. Il primo gruppo è individuato direttamente dal legislatore: stipendi, pagamenti e contributi. Il
                          secondo dev' essere individuato dalle singole amministrazioni, anche sulla base delle richieste dei cittadini e/o delle
                          imprese. In questo ambito, spiega la direttiva n. 3 della Funzione pubblica, si deve tenere particolarmente

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 16
[ § 1 5 8 2 1 7 7 4 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          conto di quelli che sono connessi alla ripresa delle attività produttive; e l' attenzione va ovviamente al di là di quelli
                          su cui è già intervenuto lo stesso legislatore nella conversione del Dl 18/2020. È evidente che l' attenzione va ai
                          procedimenti di competenza degli Sportelli unici per le attività produttive e a quelli per il rilascio dei permessi edilizi.
                          In tale ambito occorre individuare anche i procedimenti per i quali è prevista la formazione del silenzio assenso e per
                          i quali, quindi, si devono mantenere gli ordinari tempi di conclusione: con riferimento, in primo luogo, alle varie forme
                          di Dia e di Scia. La competenza di indicare quali sono i procedimenti urgenti è della giunta, quanto meno nelle sue
                          linee essenziali e nei criteri direttivi, fermo restando che la formazione dell' elenco concreto appartiene alla
                          competenza dei singoli dirigenti. Il ruolo del sindaco è invece essenziale nell' individuazione, quanto meno in termini
                          generali e ferma restando la concreta attribuzione ai singoli dirigenti, delle attività che hanno un carattere
                          indifferibile. Questo ruolo va esercitato attraverso lo strumento dell' ordinanza. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 17
[ § 1 5 8 2 1 7 7 8 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 22

                                                                                  Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          IMPOSTE

                          Sugli sconti Tari incognita elenchi delle utenze chiuse
                          L' Authority interviene sulle tariffe ma dimentica gli scostamenti comunali

                                                                                                                                   Pasquale Mirto

                          Arera allarga il suo campo di azione, e con la delibera n.158/2020 (Sole 24
                          Ore del 7 maggio) interviene anche nel campo delle riduzioni tariffarie per
                          emergenza Covid-19. Per le utenze non domestiche costrette alla chiusura
                          forzata, e successivamente riaperte, è prevista una riduzione "obbligatoria",
                          da applicare alla parte variabile delle tariffe e da proporzionare al periodo di
                          chiusura. L' articolo 1 riporta la formula da applicare, che a sua volta rinvia
                          al coefficiente di produzione (Kd) individuato dal Dpr n. 158/1999. Tuttavia,
                          la formula rinviando ai minimi e massimi del 158, non considera che i
                          Comuni hanno la facoltà di discostarsi da questi nei limiti di un più o meno
                          50%, sicché si sarebbe dovuto fare riferimento ai Kd deliberati dai Comuni e
                          utilizzati per calcolare le tariffe. Per le attività chiuse e non ancora riaperte,
                          invece, è prevista una riduzione della quota variabile pari al 25%,
                          corrispondente a tre mesi di chiusura. La previsione risulta di difficile
                          attuazione, perché nei gestionali Tari di norma l' utenza è iscritta per
                          categoria di contribuenza di cui al Dpr n. 158/1999, e non per codici Ateco,
                          sicché si dovrebbe effettuare un inserimento manuale su ogni singola
                          utenza per poter quantificare le riduzioni spettanti, fatta eccezione per poche residuali categorie, come quella dei
                          cinema o delle discoteche. Occorrerebbe poi una modifica dei software, anche questa impossibile da ottenere in un
                          mese, ovvero in tempo utile per approvare le tariffe il 30 giugno. Senza considerare che molti codici Ateco, in realtà,
                          pur obbligati alla chiusura, hanno ottenuto la deroga dalla Prefettura, sicché in automatico (in realtà) si può fare ben
                          poco. Per le utenze non domestiche non obbligate alla chiusura, l' Ato, e non il Comune, può, se vuole, o meglio sé è
                          in grado tecnicamente di farlo, concedere delle riduzioni, ma solo su istanza dell' utente, che deve dimostrare
                          "documentalmente" la minor produzione di rifiuti. Nella delibera si anticipa anche il bonus sociale previsto dal Dl
                          124/2019, ma qui si tratta di mera possibilità, e non è chiaro a chi spetta la decisione, se all' Ato o al Comune. Di certo
                          è previsto che l' ammontare è quantificato dall' Ato "in accordo con l' Ente locale". Anche qui il beneficio è
                          subordinato alla presentazione di certificazioni varie, e si traduce in un importo da portare in compensazione di
                          quanto dovuto a titolo di Tari, e non può comunque superare la quota variabile dovuta. Al punto 3.1 del deliberato, si
                          precisa che l' Ato può "approvare" eventuali riduzioni decise dal Comune.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019           Pagina 18
[ § 1 5 8 2 1 7 7 8 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Infine, Arera chiede ai comuni di tradurre la sua stessa delibera in "un linguaggio comprensibile" e di darne notizia
                          sul proprio sito, entro 30 giorni. Questa pare l' incombenza più temibile per gli uffici comunali che operano in un
                          contesto emergenziale forse ancora non completamente compreso dall' Autorità. La delibera Arera suscita poi non
                          poche perplessità, perché interviene su un ambito, quello tributario, di competenza dei Comuni, almeno a normativa
                          vigente, sicché appare di dubbia legittimità la previsione di un meccanismo di validazione da parte delle Ato delle
                          riduzioni autonomamente decise dai Comuni. Che rapporto c' è tra il regolamento Tari o la delibera di approvazione
                          delle tariffe e la delibera di Arera? in caso di contrasto cosa prevale? E i Comuni sono sanzionabili se non rispettano
                          le indicazioni di Arera? Come si fa, infine, a garantire la copertura integrale dei costi, quando la delibera di Arera rinvia
                          ad un successivo provvedimento le modalità di copertura? Come si giustifica la delibera tariffaria del Comune, che
                          rimane comunque atto impugnabile da parte del Mef? Come si fa a confermare le tariffe 2019, se le riduzioni devono
                          essere finanziate, come sembra, dal sistema? Una cosa è riscrivere il metodo tariffario, ovvero le nuove regole per
                          costruire le tariffe all' utenza, altra cosa sono interventi estemporanei su riduzioni specifiche. © RIPRODUZIONE
                          RISERVATA.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 19
[ § 1 5 8 2 1 7 8 0 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 22

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          APPALTI

                          Cantieri sospesi: Anac «chiede» i Sal

                                                                                                                            Pasquale Mirto

                          L'Anac ha sollecitato governo e parlamento ad approvare una disposizione
                          che consenta alle amministrazioni di pagare le prestazioni eseguite sino al
                          momento della sospensione dell'appalto. L'Autorità, nell'atto di
                          segnalazione n. 5/2020, ha ricostruito l'attuale quadro normativo in materia,
                          evidenziando la mancanza di un dato che regoli la possibilità di una
                          liquidazione parziale, a fronte del congelamento del contratto per situazioni
                          eccezionali (come l'emergenza epidemiologica da Covid-19). Nel vecchio
                          quadro normativo, l'articolo 141, comma 3, del Dpr 207/2010 regolava
                          questa situazione, stabilendo che in caso di sospensione dei lavori di
                          durata superiore a 45 giorni la stazione appaltante disponesse comunque il
                          pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
                          In attesa che una previsione simile sia inserita nel regolamento attuativo
                          del Codice dei contratti pubblici, in fase di elaborazione, l'Anac ha
                          segnalato a governo e parlamento l'opportunità di prevedere, nelle norme di
                          prossima emanazione inerenti alla situazione emergenziale, una specifica
                          indicazione che consenta alle stazioni appaltanti di emettere lo stato di
                          avanzamento lavori anche in deroga alle disposizioni della documentazione di gara e del contratto, limitatamente
                          alle prestazioni eseguite sino alla data di sospensione delle attività. Il pagamento dello stato di avanzamento
                          parziale è uno strumento di aiuto particolarmente efficace per gli operatori economici. Alberto Barbiero Il testo
                          integrale dell'articolo su: quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019     Pagina 20
[ § 1 5 8 2 1 7 7 6 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 11

                                                                              Italia Oggi Sette
                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Via libera dalle Entrate all' operazione finalizzata allo scioglimento di un consorzio

                          Niente veti alla fusione inversa
                          Far confluire il patrimonio nella controllata non è abuso

                                                                                                      PAGINA A CURA DI ALESSANDRO FELICIONI

                          Il fisco benedice la fusione inversa messa in atto per sciogliere
                          definitivamente un soggetto giuridico senza procedere alla liquidazione dei
                          suoi asset. Nessuna ipotesi di abuso di diritto è configurabile nel percorso
                          seguito dal consorzio tra enti locali in via di scioglimento, che anziché
                          assegnare i propri asset ai soci in sede di liquidazione, convoglia l' intero
                          patrimonio nella propria controllata, raggiungendo il medesimo risultato:
                          cancellare il consorzio stesso e attribuire ai soci i propri beni, non
                          direttamente ma nella forma di quote di partecipazione della controllata
                          incorporante. Con la risposta n. 123 del 30 aprile 2020 l' Agenzia delle entrate
                          fuga i dubbi di un consorzio tra enti locali impegnato nella cessazione della
                          propria attività e nella conseguente attribuzione ai soci dei propri asset all'
                          esito della liquidazione. La risposta, benché inquadrata nell' ambito di enti a
                          rilevanza pubblica, o partecipati da enti locali o impegnati in attività
                          comunque regolamentata da disposizioni normative specifiche, apre una
                          prospettiva nuova anche per le analoghe operazioni poste in essere da
                          società commerciali sempre sottoposte alla spada di Damocle dell' abuso di
                          diritto, soprattutto quando ci si avventura in operazioni straordinarie di impresa. Il caso. A seguito all' entrata in
                          vigore di una legge regionale che ne ha previsto la soppressione, un consorzio tra enti locali che svolge attività d'
                          impresa ipotizza la sua estinzione mediante una operazione di fusione inversa anziché la classica liquidazione dell'
                          attivo e la distribuzione del residuo netto ai soci. In particolare, a suo tempo, il consorzio aveva scorporato dalla
                          propria attività un servizio in house svolto a favore dei comuni soci mediante un conferimento in una società a
                          partecipazione pubblica, posseduta dal consorzio per una quota vicina al 100%. Conferimento avvenuto in regime di
                          neutralità fiscale ai sensi dell' articolo 176 del Tuir con riconoscimento in contabilità della conferitaria dei valori
                          fiscali dei singoli beni come indicati dalla conferente. Dopo il conferimento del ramo, in capo al consorzio residuano,
                          oltre le partecipazioni nella conferitaria, alcuni beni non funzionali all' esercizio d' impresa e contenziosi in essere
                          che potrebbero generare ulteriori liquidità o debiti. La legge regionale cui si accennava prevede l' estinzione del
                          consorzio con l' attribuzione dei beni non funzionali a un soggetto terzo (ente pubblico) e l' attribuzione ai singoli enti
                          locali soci delle quote della società che svolge il servizio in house. L' operazione pensata dal consorzio prevede una
                          fusione inversa della controllante (consorzio) nella società controllata che fungerebbe da incorporante. In quest'
                          ultima confluirebbe l' intero patrimonio

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 21
[ § 1 5 8 2 1 7 7 6 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                               Italia Oggi Sette
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          del consorzio, costituito come detto dalle partecipazioni sociali che verrebbero annullate e dalle posizioni
                          giuridiche soggettive anche processuali. Ciò avrebbe quale effetto finale proprio quello voluto dalla normativa
                          regionale, giacché i comuni originariamente soci del consorzio entrerebbero in possesso delle partecipazioni al
                          capitale sociale della società incorporante-controllata, in cambio delle quote possedute prima dell' operazione nel
                          soggetto incorporato-controllante; quest' ultimo, a seguito si estinguerebbe non per avvenuta liquidazione ma per
                          incorporazione. Il consorzio si preoccupa della eventuale valenza elusiva dell' operazione e chiede all' Agenzia delle
                          entrate il via libera. In verità l' istante è conscio di quale possa essere il problema, tant' è che nel proporre la propria
                          soluzione interpretativa non manca di evidenziare l' assenza di presupposti per configurare un abuso del diritto
                          nonostante «nella prospettata operazione di fusione non vengono trasferiti elementi organizzativi e/o economico-
                          imprenditoriali che connotino la sostanza economica dell' operazione per entrambi i soggetti, dal momento che il
                          tutto si esaurisce nel far transitare le partecipazioni sociali attraverso l' atto di fusione, anziché cederle direttamente
                          (operazione fiscalmente rilevante), ottenendo lo stesso risultato». L' operazione, in concreto, evita la cessione delle
                          quote della controllata dal consorzio ai comuni, operazione questa che potrebbe far emergere materia imponibile a
                          differenza della fusione inversa. La risposta delle Entrate. Per l' amministrazione finanziaria l' operazione non
                          costituisce fattispecie abusiva secondo l' articolo 10-bis della legge 212/2000 in quanto non permette di
                          capitalizzare alcun vantaggio fiscale indebito. Non si ravvisano, infatti, contrasti con alcuna delle disposizioni fiscali
                          ovvero con i principi dell' ordinamento tributario. Anzi, la soluzione prospettata si appalesa quale operazione
                          fisiologica finalizzata all' estinzione del consorzio per effetto della legge regionale e si rende necessaria a seguito
                          del precedente conferimento di ramo d' azienda; quest' ultimo, a parere dell' Agenzia, pur avendo una sua logica
                          legata allo scorporo della gestione operativa del servizio, non più esercitabile dal consorzio, non appare aderente alla
                          normativa che vuole gli enti locali direttamente soci della società che gestisce il servizio. Quest' ultimo passaggio
                          può legittimamente essere espletato proprio con la fusione inversa che costituisce presupposto per il diretto
                          controllo della nuova società incorporante da parte dei comuni consorziati; gli altri asset del consorzio, come detto,
                          verranno assegnati a ente pubblico terzo. L' operazione di fusione inversa è benedetta dall' Amministrazione purché
                          sia effettuata nel rispetto delle prescrizioni normative contenute nell' articolo 172 del Tuir e delle ulteriori disposizioni
                          fiscali applicabili ai singoli soci. © Riproduzione riservata.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 22
[ § 1 5 8 2 1 7 7 7 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 14

                                                                                 Italia Oggi Sette
                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Le indicazioni dell' Ifel sugli enti non profit

                          Nuova Imu light
                          Immobili in comodato esentabili

                                                                                                                   PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO

                          Sono esenti i fabbricati dati in comodato gratuito registrato a enti n o n
                          commerciali e utilizzati esclusivamente per lo svolgimento con modalità non
                          commerciali delle attività che possono fruire dell' agevolazione, a condizione
                          che le suddette attività siano comprese negli scopi statutari degli enti
                          beneficiari. La scelta può essere fatta dalle amministrazioni comunali, con il
                          regolamento che disciplina la nuova Imu, nell' ambito dei limiti segnati dalla
                          norma di legge. È uno dei suggerimenti che ha fornito l' Ifel agli enti locali in
                          uno schema di regolamento pubblicato il 30 aprile scorso. In esso è prevista
                          una norma ad hoc che dispone l' esenzione per i fabbricati dati in comodato
                          gratuito registrato agli enti non profit, utilizzati solo per lo svolgimento con
                          modalità non commerciali delle attività previste nell' articolo 7, comma 1,
                          lettera i) del decreto legislativo 504/1992, vale a dire quelle sanitarie,
                          didattiche, ricreative, sportive, assistenziali, culturali e via dicendo, purché le
                          suddette attività siano comprese negli scopi statutari. Per avere diritto al
                          beneficio è richiesta secondo l' Ifel «la presentazione di una comunicazione
                          redatta su modello predisposto dal comune da presentarsi a pena di
                          decadenza entro il 30 giugno dell' anno successivo a quello in cui si verificano i presupposti per l' esenzione». Si
                          tratta di una scelta dell' amministrazione di concedere l' esenzione, adottata ai sensi dell' articolo 1, comma 777,
                          della legge di Bilancio 2020 (160/2019). Il comune deve fissare dei paletti per evitare possibili elusioni della norma
                          regolamentare. La ratio è quella di ampliare la platea degli enti che ex lege possono godere del trattamento
                          agevolato, in quanto il citato articolo 7 richiede come requisito essenziale il possesso di diritto dell' immobile in capo
                          al soggetto beneficiario. Va valutata, però, l' opportunità di estendere l' esenzione in caso di concessione di un
                          fabbricato in comodato gratuito, in quanto i requisiti rigidi fissati dalla norma di legge sono stati spesso aggirati e
                          hanno dato luogo a un notevole contenzioso, tuttora pendente, tra amministrazioni pubbliche e enti non profit.
                          Peraltro, occorre sottolineare che il vantaggio fiscale non è diretto all' ente non commerciale, non soggetto al
                          pagamento dell' Imu nella qualità di comodatario, ma al titolare dell' immobile. Nuova Imu e requisiti. Le agevolazioni
                          Imu per gli enti non commerciali sugli immobili dagli stessi posseduti spettano solo se rispettano le condizioni
                          fissate dalla legge. L' esenzione totale o parziale per gli immobili degli enti non profit, in presenza dei requisiti
                          soggettivi e oggettivi previsti dalla

                                                                  Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 23
[ § 1 5 8 2 1 7 7 7 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                               Italia Oggi Sette
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          norma, deve essere applicata anche con la nuova Imu. L' articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio
                          riconosce agli enti non commerciali il diritto all' esenzione per le attività svolte con modalità non commerciali. Il
                          comma 759 dispone che sono esenti dall' imposta, per il periodo dell' anno durante il quale sussistono le condizioni
                          prescritte, gli immobili posseduti e utilizzati «dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell' articolo 7 del decreto
                          legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali
                          delle attività previste nella medesima lettera i)». Si applica, inoltre, l' esenzione parziale qualora solo una parte dell'
                          immobile sia destinata allo svolgimento delle attività con modalità non commerciali. Al riguardo, la Cassazione
                          (ordinanza 10754/2017) ha precisato che gli enti interessati sono soggetti al pagamento se non svolgono l' attività a
                          titolo gratuito o con la richiesta di un importo simbolico. Peraltro, l' esenzione non spetta anche se le attività svolte
                          operano in perdita, poiché si può esercitare un' impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della
                          gestione. La convenzione con gli enti pubblici (Stato, regioni, enti locali) non esclude la logica del profitto e non
                          conferma che l' obbiettivo perseguito sia quello di soddisfare bisogni socialmente rilevanti, che le strutture pubbliche
                          non sono in grado di assicurare (ordinanza 3528/2018). Condizione essenziale per fruire dell' esenzione è che per lo
                          svolgimento delle suddette attività vengano richieste rette di importo simbolico e comunque non superiori alla metà
                          rispetto alla media di quelle pretese dai soggetti che svolgono l' attività con modalità commerciali. Per esempio le
                          attività didattiche, che sono quelle dirette all' istruzione e alla formazione, si ritengono effettuate con modalità non
                          commerciali solo se vengono rispettate le seguenti condizioni: a) l' attività è paritaria rispetto a quella statale e la
                          scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni; b) viene
                          applicata la contrattazione collettiva al personale docente e non docente. Le attività ricettive, invece, devono avere
                          una funzione strumentale, funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale. L' esenzione Imu è prevista
                          anche per le attività ricettive. Per esempio, l' agevolazione non può essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che
                          svolgono attività ricettive religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere. Requisito essenziale per
                          fruire dell' esenzione è anche il possesso qualificato da parte dell' ente non profit. Per l' esonero non è sufficiente il
                          possesso di fatto. Altrimenti l' agevolazione si estenderebbe al soggetto titolare. L' uso indiretto da parte dell' ente
                          che non ne sia possessore non consente al proprietario di fruire dell' esenzione. L' esenzione esige l' identità
                          soggettiva tra il possessore, ovvero il soggetto passivo delle imposte locali, e l' utilizzatore dell' immobile. Come già
                          rilevato, il comune con regolamento ha il potere di estendere l' esenzione all' immobile utilizzato in comodato
                          gratuito dall' ente non commerciale. © Riproduzione riservata.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 24
[ § 1 5 8 2 1 7 7 5 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020
                          Pagina 24

                                                                                Italia Oggi Sette
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Funzionari con delega anche per i tributi locali

                          Al pari degli avvisi di accertamento emessi dall' Agenzia delle entrate anche
                          quelli sottoscritti, ai fini del recupero di tributi locali, da funzionari comunali,
                          debbono essere sottoscritti da soggetti muniti del relativo potere, che però in
                          questo caso necessita di apposita autorizzazione con delibera della giunta o
                          atto del sindaco. È l' osservazione frutto della disamina operata dalla Corte di
                          cassazione con la sentenza n. 6697/2020, in tema di sottoscrizione di un
                          accertamento Ici. In origine due coniugi ricorrenti si erano opposti a un
                          avviso di accertamento Ici riguardante un' ampia area fabbricabile di cui
                          erano entrambi proprietari al 50%. Principale doglianza, con cui risultavano
                          vittoriosi in primo grado, era l' eccepita carenza, in capo ai soggetti
                          sottoscrittori dell' avviso, del potere di rappresentanza dell' ente locale.
                          Quest' ultimo, proposto appello alla Ctr lombarda, ne otteneva l'
                          accoglimento, esponendo come i funzionari fossero legittimati alla
                          sottoscrizione dalle norme previste dal dlgs n. 267/2000. La Suprema corte
                          nella pronuncia ha quindi esordito ribadendo per gli avvisi di accertamento la
                          sottoscrizione apposta, ex art. 42, dpr 600/73, dal capo ufficio o da altro
                          impiegato di carriera direttiva, aggiungendo che, in caso di sottoscrizione per delega, sia onere dell' Amministrazione
                          fornirla anche a fronte di una generica contestazione di parte. Nello specifico, tuttavia, occorreva rilevare che l'
                          accertamento opposto fosse atto emesso dal comune, pertanto se ne invocava l' applicazione dell' art. 11, comma 4
                          del dlgs 504/1992, che impone che vi sia una delibera comunale o del sindaco con cui sia designato il funzionario
                          legittimato alla sottoscrizione di quei provvedimenti che impegnano all' esterno l' amministrazione comunale. Nella
                          fattispecie nessuno di tali atti era stato depositato dal comune resistente. Ciò in spregio alla citata normativa
                          speciale del dlgs 504, decreto specifico sulla finanza locale, la quale, di certo non abrogata nemmeno dal successivo
                          dlgs 267/2000, pur maggiormente incentrato sugli aspetti della qualifica dirigenziale del soggetto che non sugli atti
                          autorizzativi, impone questi ultimi come necessari ai fini della valida sottoscrizione degli atti accertativi. La
                          Cassazione ha quindi accolto il ricorso dei contribuenti affermando come la Ctr avesse fatto malgoverno dei
                          suddetti principi in merito alla sottoscrizione dell' avviso di accertamento comunale. Nicola Fuoco () I ricorrenti
                          eccepivano la nullità degli avvisi di accertamento per carenza di potere di rappresentanza dell' ente locale impositore
                          dei soggetti sottoscrittori, per difetto di motivazione, anche con riferimento alla impossibilità di verificare i conteggi
                          per la determinazione della pretesa fiscale e l' eccessiva applicazione delle sanzioni. La Commissione tributaria
                          provinciale di Lecco, previa riunione, con sentenza n.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019           Pagina 25
[ § 1 5 8 2 1 7 7 5 § ]

                          lunedì 11 maggio 2020

                                                                               Italia Oggi Sette
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          143/01/14, accoglieva i ricorsi, annullando gli atti impositivi per carenza di potere del funzionario sottoscrittore. Il
                          comune di Dolzago proponeva appello, rilevando la sussistenza del potere rappresentativo dei funzionari che
                          avevano sottoscritto gli atti impositivi, in forza delle norme previste dal dlgs n. 267 del 2000. La Commissione
                          tributaria regionale della Lombardia accoglieva il gravame. Avverso la pronuncia i contribuenti propongono ricorso
                          per cassazione (). a) L' art. 42 del dpr n. 600 del 1973 rubricato «Avviso di accertamento» prevede espressamente
                          che gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d' ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la
                          notificazione di avvisi sottoscritti «dal capo dell' ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato».
                          Ove il contribuente contesti, anche in forma generica, la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l' avviso di
                          accertamento a emanare l' atto, è onere dell' Amministrazione che ha immediato e facile accesso ai propri dati di
                          fornire la prova dell' esistenza della delega in capo al delegato (Cass. n. 22800 del 2015; Cass. n. 18350 del 2016).()
                          b) Nella fattispecie, si contesta che gli avvisi impugnati non recano la sottoscrizione di un funzionario designato
                          dalla giunta comunale o delegato dal sindaco, ai sensi dell' art. 11, comma 4, del dlgs n. 504 del 1992.() I ricorrenti
                          lamentano che non è rinvenibile negli atti del comune di Dolzago alcuna delibera di giunta di nomina dei funzionari
                          sottoscrittori degli avvisi impugnati, né una delega del sindaco agli stessi . Né risulta che nel corso del giudizio l' ente
                          comunale abbia prodotto o fatto riferimento nei propri scritti ad alcuna delibera autorizzativa, né a deleghe conferite
                          dal sindaco, riconducendo la titolarità alla apposizione della sottoscrizione dell' atto impositivo al dlgs n. 267 del
                          2000.() La Commissione tributaria regionale non ha fatto buon governo dei principi espressi, ritenendo la legittimità
                          degli avvisi impugnati pur se privi di valida sottoscrizione, laddove tale potere doveva essere conferito con delibera di
                          giunta, o con specifica delega del sindaco, nella fattispecie non sussistente.()

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 26
Puoi anche leggere