Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001
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per una migliore consultazione Gentile cliente, nel ringraziarla per aver scelto il gruppo Zurich Italia, la invitiamo a leggere con attenzione le condizioni riportate nel presente libretto. In caso di dubbi o necessità, potrà telefonare al Suo Intermediario assicurativo Zurich oppure rivolgersi al servizio clienti Zurich (0259662510). Per una migliore consultazione, tenga presente che il contratto di assicurazione è composto da: - il presente “libretto”(Mod. 1620) che riporta le descrizioni delle garanzie e le Condizioni Generali di Assicurazione; - una scheda amministrativa (Mod. 1621) nella quale vengono riportati i suoi dati anagrafici e gli estremi della copertura assicurativa, tra i quali anche le forme o le opzioni prescelte delle singole garanzie. Per semplificare la consultazione, il presente “libretto” è stato diviso in 7 sezioni e corredato da un modulo per la denuncia di eventuali sinistri.
Il testo della presente polizza modello 1620 ed. 07/2001 è stato depositato presso lo Studio Notarile Dott. Claudio Luppi in Milano in data 23/07/2001, con atto n. 135928/14857 di repertorio.
indice PER CAPIRE MEGLIO ALCUNI TERMINI Definizioni 5 INCENDIO E DANNI ALLE PROPRIE COSE Cosa e come assicuriamo 7 Delimitazioni ed esclusioni 10 FURTO Cosa e come assicuriamo 11 Delimitazioni ed esclusioni 13 INCENDIO/FURTO Come indennizziamo i Danni alle proprie cose e il Furto 14 DANNI A TERZI Cosa e come assicuriamo 17 Delimitazioni ed esclusioni 18 Come risarcisce la Compagnia in caso di sinistro 19 ASSISTENZA FAMIGLIA Cosa e come assicuriamo 20 Delimitazioni ed esclusioni 22 In caso di sinistro 22 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Condizioni generali 23 IN CASO DI SINISTRO Cosa fare in caso di sinistro 25 Modulo denuncia sinistro 27
PER CAPIRE MEGLIO ALCUNI TERMINI definizioni Ai seguenti termini viene attribuito il significato • Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero qui precisato: Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l’Italia. • Abitazione/dimora abituale: casa • Contenuto: per contenuto s’intende: unifamiliare od appartamento, comprese le - tutto quanto serve per uso domestico e pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se personale dell’Assicurato, dei suoi familiari in corpi separati, ove l’Assicurato e/o i suoi conviventi e dei suoi collaboratori domestici, familiari conviventi ed il “convivente more presente nella dimora abituale o saltuaria uxorio”, abbiano residenza anagrafica, ovvero dell’Assicurato; impianti di prevenzione e di ove gli stessi risiedano per la maggior parte allarme; il tutto anche se di proprietà di terzi; dell’anno, posta in territorio italiano. - valori, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi; Abitazione di tipo A: appartamento facente - migliorie apportate all’abitazione dal parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra locatario anche se rientranti nella voce loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma “Fabbricato”. non intercomunicanti, ciascuna con proprio Sono esclusi veicoli a motore, natanti e/o loro accesso dall’interno ma con accesso comune parti. Sono altresì esclusi gli animali. dall’esterno del fabbricato • Contraente: il soggetto che stipula la polizza (es. appartamento in condominio) Abitazione nell’interesse proprio e/o di altre persone. di tipo B: casa unifamiliare, villa o • Effetti personali: valori, oggetti di solo uso appartamento facente parte di fabbricato personale, indumenti e relativi accessori. Non destinato ad abitazioni tra loro contigue, sono considerati effetti personali: biciclette, sovrastanti o sottostanti ma non veicoli a motore e loro parti, natanti e loro intercomunicanti, ciascuna con proprio parti, sci e racchette da sci. accesso dall’esterno del fabbricato • Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta (es. villetta a schiera). temperatura e pressione, dovuto a reazione • Abitazione/dimora saltuaria: casa chimica che si auto-propaga con elevata unifamiliare od appartamento, comprese le velocità. pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se • Fabbricato: per fabbricato s’intende: in corpi separati, ove l’Assicurato non dimori - l’edificio o porzione di edificio occupato dai abitualmente, posta in territorio italiano. La locali di proprietà o in locazione multiproprietà non è considerata dimora all’Assicurato, costituenti la sua dimora saltuaria. abituale o saltuaria, comprese le opere di • Animali domestici: cani, gatti, cavalli da sella, fondazione o interrate nonché la quota delle pesci, criceti, uccelli. parti di fabbricato costituente proprietà • Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto comune; dall’Assicurazione. - tutti gli impianti od installazioni considerati • Cassaforte o armadio corazzato: mobile con fissi per natura e destinazione, comprese le pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti piscine, le recinzioni, le cancellate ed i usando materiali specifici di difesa ed cancelli; accorgimenti difensivi atti ad opporre valida - pertinenze quali cantine, soffitte, box anche resistenza ai tentativi di effrazione. La se in corpi separati; corazzatura deve costituire un complesso - vetri e specchi stabilmente collocati su porte, monolitico dove materiali specifici ed finestre, porte finestre, vetrate e pareti; accorgimenti difensivi si integrano fra di loro - opere d’arte fisse di valore singolo non per la massima difesa. superiore a 5.000 Euro. • Cassette di sicurezza: mobili studiati e I muri di contenimento sono esclusi dal realizzati per la custodia dei valori. fabbricato. 5
• Fenomeno elettrico: azione di correnti o • Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui scariche elettriche da qualunque causa mediante violenza o minaccia alla persona provocate. che la detiene. • Franchigia: l’importo prestabilito che in caso • Risarcimento: la somma dovuta dalla di sinistro viene detratto dall’indennizzo o dal Compagnia al danneggiato a seguito di risarcimento determinati a termini di sinistro. contratto e che rimane a carico dell’Assicurato. • Rischio: la probabilità che si verifichi il • Furto: impossessamento di cosa mobile altrui, sinistro. sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne • Scippo: furto commesso strappando la cosa profitto per sé o per altri. mobile di mano o di dosso alla persona che • Furto con destrezza: furto commesso con la detiene. speciale abilità eludendo l’attenzione del • Scoperto: percentuale dell’ammontare del derubato e di altre persone presenti. danno a termini di polizza che rimane a • Gioielli e preziosi: oggetti d’oro, d’argento o carico dell’Assicurato per ciascun sinistro. di platino, pietre preziose, perle naturali e di • Scoppio/implosione: repentino dirompersi coltura e relative raccolte e collezioni. o cedere di contenitori e tubazioni per • Incendio: combustione con fiamma, di beni eccesso o difetto di pressione. materiali al di fuori di appropriato focolare, • Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso che può autoestendersi o propagarsi. Non per il quale è prestata l’assicurazione. sono considerate incendio le bruciature non • Superficie commerciale: criterio di stima della accompagnate da sviluppo di fiamma. superficie degli appartamenti usualmente • Indennizzo: la somma dovuta dalla adottato per il calcolo del valore degli immobili Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro. nei contratti di compravendita. • Inondazione/alluvione: fuoriuscita d’acqua e • Territorio Italiano: quello della Repubblica quanto da essa trasportato dalle usuali sponde Italiana, della Città del Vaticano, della di corsi d’acqua o bacini; - l’inondazione si Repubblica di San Marino. caratterizza come esteso allagamento provocato • Valore a nuovo: s’intende: dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a - per il fabbricato, il costo di riparazione o seguito di qualsivoglia causa; - per alluvione si di ricostruzione a nuovo con analoghe intende una fattispecie più specifica di caratteristiche costruttive (esclusa l’area); inondazione provocata da piogge eccezionali. - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle • Lastre: vetri, cristalli e specchi, semplici o cose assicurate con altre nuove uguali stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle oppure, in mancanza, equivalenti per uso, loro installazioni o scorrevoli su guide. qualità e destinazione. • Pertinenze: locali quali cantine, soffitte, box • Valore totale: forma di assicurazione in base anche se in corpi separati di fabbricato. alla quale la somma assicurata deve • Polizza: il documento che prova corrispondere al valore totale complessivo l’assicurazione. delle cose assicurate; se al momento del • Premio: la somma dovuta dal Contraente alla sinistro il valore totale reale risultasse Compagnia. superiore alla somma assicurata, si • Primo rischio assoluto: forma di applicherà la regola proporzionale di cui assicurazione in base alla quale la somma all’art. 1907 del Codice Civile, ovvero si assicurata può corrispondere solo ad una parte decurterà l’indennizzo di una percentuale del valore complessivo delle cose assicurate, pari alla differenza tra il valore totale che costituisce il limite massimo di indennizzo (dichiarato in polizza) e quello reale e che viene riconosciuto indipendentemente (definito dalla perizia) dalla relazione con il valore totale del bene. • Valori: denaro e titoli di credito. 6
INCENDIO E DANNI ALLE PROPRIE COSE cosa e come assicuriamo È assicurato l’indennizzo dei danni Colpa grave materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o I danni causati dagli “Eventi coperti” al contenuto esclusivamente dagli “Eventi vengono indennizzati anche se causati con coperti” previsti dalla forma di garanzia colpa grave dell’Assicurato e/o dei familiari prescelta ed indicata in polizza (forma conviventi. standard o completa). Eventi coperti - Per quanto riguarda il contenuto, i valori, i Forma di garanzia standard. preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri, gli arazzi, i tappeti sono assicurati anche a) Incendio; quando custoditi temporaneamente in b) Fulmine; Istituti di custodia specializzati. c) Azione di correnti, scariche od altri Gli effetti personali sono assicurati anche fenomeni elettrici da qualunque causa quando posti in locali temporaneamente provocati, con il limite di indennizzo di abitati dall’Assicurato e/o da persone con 500 Euro per sinistro e per anno lui conviventi, comprese dimore saltuarie, assicurativo. Non saranno rimborsati i siti in luoghi diversi da quelli indicati in primi 50 Euro per sinistro; polizza purché in territorio Europeo. d) Scoppio, esplosione ed implosione anche esterni compresi quelli di materie o L’assicurazione viene prestata, sostanze esplosive detenute dall’Assicurato relativamente al fabbricato, garantendo e consentite per legge, nonché di altri il costo di riparazione o ricostruzione esplosivi presenti a sua insaputa anche (valore a nuovo). nelle immediate vicinanze; e) Rovina di ascensori e montacarichi a L’assicurazione viene prestata, seguito di rottura congegni; relativamente al contenuto, a primo rischio assoluto. f ) Urto di veicoli stradali, esclusi quelli dell’Assicurato; Buona fede g) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di L’Assicurazione presuppone la buona fede guasto accidentale degli impianti termici del Contraente. Per la Compagnia, infatti, esistenti nel fabbricato, oppure le inesatte o incomplete dichiarazioni rese sviluppatisi da eventi garantiti in polizza all’atto della stipulazione della polizza, così che abbiano colpito anche cose diverse da come la mancata comunicazione da parte quelle assicurate; dell’Assicurato/Contraente di mutamenti h) Guasti cagionati allo scopo di impedire o aggravanti il rischio, non comporteranno limitare i danni causati dagli eventi decadenza del diritto al risarcimento né assicurati. riduzione dello stesso, sempreché tali inesattezze od omissioni non investano le Spese demolizione e sgombero caratteristiche essenziali e durevoli del Sono comprese le spese necessarie per rischio e l’Assicurato/Contraente abbia demolire, sgomberare, trasportare al più agito senza dolo e colpa grave. vicino scarico i residuati del sinistro, sino al La Compagnia ha peraltro il diritto di 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di percepire la differenza di premio polizza a partire da 250 Euro, fermo corrispondente al maggior rischio a quanto previsto alla voce “Limite massimo decorrere dal momento in cui la circostanza di indennizzo” del capitolo “in caso di si è verificata. sinistro” Incendio/Furto. 7
Indennità aggiuntiva presente sezione previsti dalla forma di All’Assicurato verrà inoltre riconosciuta una garanzia prescelta. somma forfettaria fino al 10% Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi dell’indennizzo liquidato per Fabbricato, l’assicurazione è estesa ai danni derivanti da Rischio Locativo e Contenuto, fermo interruzioni o sospensioni - totali o parziali quanto previsto alla voce “Limite massimo - dell’utilizzo di beni, nonché di attività di indennizzo” del capitolo “come industriali, commerciali, artigianali, agricole indennizziamo” Incendio/Furto per le o di servizi, sino alla concorrenza del 10% seguenti spese in quanto sostenute e del massimale stabilito. documentate: Non sono comunque considerati terzi: il coniuge o il convivente “more uxorio”, i - mancato godimento dei locali o perdita genitori, i figli dell’Assicurato, ogni altro della pigione; parente o persona con lui convivente nonché - spese di trasferimento e/o soggiorno in le persone che si trovino con loro in albergo sostenute dall’Assicurato per sé e rapporti di lavoro anche occasionali. per i suoi familiari conviventi; L’Assicurato deve immediatamente - onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, informare la Compagnia delle procedure Architetti; civili o penali promosse contro di lui, - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune; fornendo tutti i documenti e le prove utili - ricostruzione di documenti, attestati, alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di diplomi, titoli di credito (procedura di assumere la direzione della causa e la difesa ammortamento); dell’Assicurato. - rimozione e ricollocamento del contenuto; L’Assicurato deve astenersi da qualunque - altri oneri incombenti all’Assicurato. transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Rischio locativo Compagnia. Questa forma è riservata agli Assicurati che non siano proprietari dei locali, ma che Eventi coperti debbano comunque rispondere nei casi di Forma di garanzia completa loro responsabilità ai termini degli art. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. In tali (le garanzie sottoindicate si intendono casi, la Compagnia risponde dei danni operanti, in aggiunta a quelle previste nella materiali e diretti cagionati ai locali tenuti forma di garanzia standard) in locazione da incendio od altro evento garantito previsto nella presente sezione, Rottura di lastre dalla forma di garanzia prescelta, nei limiti È assicurato l’indennizzo dei danni della somma assicurata. materiali e diretti conseguenti a rottura di lastre stabilmente collocate su finestre, Ricorso terzi e/o locatari porte, porte finestre, tavoli, vetrine, La Compagnia risponde, fino al massimale mensole e mobili. La garanzia non indicato in polizza, delle somme che comprende: l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente a) le rotture derivanti da vizio di responsabile ai sensi di legge – per danni costruzione o difetto di installazione; materiali e diretti cagionati alle cose di terzi b) le rotture verificatesi in occasione di e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a traslochi, riparazioni o lavori in genere termini della voce “Eventi coperti” della che richiedano la prestazione di operai, 8
nonché in occasione di lavori sulle lastre smantellamento e/o il ripristino di parti stesse; del fabbricato allo scopo di ricercare ed c) le rotture di lucernari. eliminare il danno; - dei primi 150 Euro per sinistro. L’assicurazione per tale garanzia è prestata a primo rischio assoluto fino a concorrenza di Spese demolizione e sgombero 1.000 Euro per sinistro con una franchigia Il limite di rimborso per le spese necessarie di 50 Euro. per demolire, sgomberare, trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro viene Eventi atmosferici elevato al 10% dell’indennizzo liquidabile a È assicurato l’indennizzo dei danni materiali termine di polizza. Questo in deroga a e diretti derivanti da: quanto previsto nella corrispondente voce della forma di garanzia standard. Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e trombe d’aria e cose da essi trasportate, Eventi socio-politici compresi i danni di bagnamento da essi È assicurato l’indennizzo dei danni materiali direttamente provocati all’interno dei locali e diretti conseguenti ad atti vandalici e ed al loro contenuto, avvenuti dolosi verificatisi anche in occasione di contestualmente all’evento atmosferico scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di stesso, nonché quelli arrecati al fabbricato ed terrorismo e sabotaggio, con esclusione dei al contenuto dalla caduta di alberi provocata primi 150 Euro per sinistro. dai predetti eventi, con esclusione: - dei danni provocati da acqua e/o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da aperture prive di protezione; - dei danni provocati da accumulo esterno di acqua; - delle antenne, dei collettori solari, tettoie, verande, serre e quanto in esse riposto, nonché di simili installazioni esterne; - dei primi 150 Euro per sinistro. Danni da acqua È assicurato, con il limite massimo di 1.500 Euro, l’indennizzo dei danni materiali e diretti derivanti da acqua fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di pluviali, grondaie, impianti fissi idrici, igienico sanitari e di condizionamento installati nei muri e nei pavimenti del fabbricato assicurato e di sua esclusiva pertinenza, con esclusione: - delle spese di ricerca e di riparazione della rottura, nonché delle spese sostenute per lo 9
delimitazioni ed esclusioni (per tutte le forme di garanzia) Sono esclusi i danni: - causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente; - causati da alluvioni o inondazioni, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, franamenti e smottamenti del terreno, crollo e collasso strutturale, fatti di guerra e insurrezioni; - causati da gelo, sovraccarico di neve, umidità, stillicidio, traboccamenti, rigurgito e occlusione dei sistemi di scarico, nonché da infiltrazioni di acqua piovana; - a cose mobili all’aperto, ad alberi, fiori e coltivazioni in genere; - subiti dalle scorte domestiche in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione; - conseguenti a furto e rapina; - indiretti e che non riguardino la materialità delle cose assicurate, salvo quanto previsto alla voce “Indennità aggiuntiva” del capitolo “Cosa e come assicuriamo”; - da imbrattamento. Caratteristiche del fabbricato Le garanzie sono operative a condizione che i fabbricati: - siano costruiti in cemento armato, laterizi, pietra, conglomerati artificiali incombustibili, metallo, elementi prefabbricati cementizi, vetrocemento; sono ammessi materiali diversi nei solai, nelle strutture portanti del tetto, nei rivestimenti e nelle coibentazioni; - siano adibiti per almeno 2/3 della superficie complessiva dei piani ad abitazioni, uffici e studi professionali; - siano ubicati in territorio italiano. 10
FURTO cosa e come assicuriamo È assicurato l’indennizzo per la perdita del contenuto posto nei locali di abitazione indicati in polizza in conseguenza degli “Eventi coperti” previsti dalla forma di garanzia prescelta ed indicata in polizza. L’assicurazione viene prestata a primo rischio assoluto. Limiti di indennizzo La garanzia vale sino ai seguenti limiti sulla somma assicurata: Categorie di Beni Contenuto della Gioielli, preziosi, titoli a) Denaro dimora assicurata di di credito, raccolte e b) mobilio, uso domestico e collezioni, pellicce, arredamento, personale (mobili, tappeti, arazzi, vestiario, provviste, vestiario, quadri, sculture e attrezzi e dotazioni elettrodomestici, simili oggetti d’arte, comuni contenuti in dotazioni domestiche, oggetti e servizi di locali di ripostiglio, impianti di argenteria. di pertinenza del prevenzione e di fabbricato ma non allarme). comunicanti con i locali di abitazione Limite di indennizzo 100% della somma 50% della somma 5% della somma dimora abituale assicurata assicurata assicurata Limite di indennizzo 80% della somma 40% della somma 4% della somma dimora saltuaria assicurata assicurata assicurata Eventi coperti cioè da persone rimaste clandestinamente Forma di garanzia standard nei locali e che abbiano asportato, poi, la - Furto commesso con rottura o scasso refurtiva a locali chiusi. Il tutto in assenza delle difese esterne dei locali e dei relativi dell’assicurato o delle persone con lui mezzi di protezione e di chiusura (porte, conviventi. finestre, tapparelle e quanto normalmente - Furto durante la presenza in casa previsto nelle abitazioni civili) o dell’Assicurato o delle persone con lui commesso con uso fraudolento di chiavi, conviventi, avvenuto con introduzione dei grimaldelli o arnesi, oppure praticando ladri a loro insaputa e con mezzi di un’apertura o breccia nei soffitti, nei chiusura dei locali non posti in essere, con pavimenti o nei muri dei locali stessi. Le un massimo di indennizzo pari al 75% difese esterne ed i mezzi devono avere dell’importo liquidabile a termini di almeno le caratteristiche di cui alla voce polizza. “Mezzi di chiusura” del capitolo - Furto con scalata commesso, cioè, “Delimitazioni”. mediante introduzione nei locali per via - Furto in modo clandestino, commesso diversa da quella ordinaria; 11
- Rapina avvenuta nei locali anche nel caso vestiario ed oggetti personali, valori e in cui le persone sulle quali viene fatta preziosi quando portati dall’Assicurato e violenza o minaccia vengano prelevate dai suoi familiari conviventi in locali di dall’esterno e siano costrette a recarsi nei villeggiatura di terzi. Tale garanzia è locali stessi. valida solo durante il periodo di soggiorno e sino a 1.500 Euro per ogni Eventi coperti sinistro, fermi restando i limiti di Forma di garanzia completa indennizzo previsti. (le garanzie sottoindicate si intendono Indennità aggiuntiva operanti, in aggiunta agli eventi coperti La Compagnia riconoscerà all’Assicurato previsti nella forma di garanzia standard) una somma forfettaria fino al 10% dell’indennizzo liquidato ai termini di La garanzia comprende inoltre l’indennizzo polizza, fermo quanto previsto alla voce dei danni conseguenti a: “Limite massimo di indennizzo” del capitolo “come indennizziamo” - Guasti cagionati dai ladri alle cose Incendio/Furto, per le seguenti spese in assicurate, compresi impianti di quanto sostenute e documentate: protezione e di allarme; - Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli - onorari del Perito scelto dall’Assicurato in infissi con il limite di 1.000 Euro; conformità a quanto previsto alla voce - Atti vandalici o dolosi alle cose assicurate, “Procedura per la valutazione del poste nei locali dell’abitazione indicata in danno” del capitolo “come polizza, in occasione di furto, tentato indennizziamo” Incendio/Furto; furto, rapina; - costi sostenuti per la documentazione del - Furto o smarrimento di effetti personali danno; contenuti nel bagaglio aereo durante i - costi per il rifacimento e la duplicazione viaggi dell’Assicurato, fino a 250 Euro, di documenti sottratti all’interno dei con esclusione di gioielli, preziosi, denaro locali; e valori, macchine fotografiche e - altri oneri o costi incombenti cinematografiche. Tale garanzia s’intende all’Assicurato a seguito del sinistro valida sempre che l’Assicurato abbia fatto indennizzabile ai termini di polizza, regolare denuncia al vettore-aereo; quali, ad esempio, il potenziamento dei - Furto commesso nei locali dell’abitazione mezzi di chiusura e protezione indicata in polizza, dagli addetti ai servizi danneggiati. domestici, in servizio anche non continuativo ed anche se non a libro paga, purché l’Assicurato denunci l’infedeltà del collaboratore all’Autorità competente ed esibisca copia di tale denuncia vistata dall’Autorità alla Compagnia. Ciò a parziale deroga delle “Esclusioni” più avanti riportate. Tale garanzia è prestata sino al 10% della somma assicurata, con il massimo del 20% di ogni limite di indennizzo; - Furto e rapina fuori residenza di capi di 12
delimitazioni ed esclusioni (per tutte le forme di garanzia) Mezzi di chiusura affinità che rientrino nella previsione La garanzia è operante a condizione che i dell’art. 649 del Codice Penale mezzi posti a chiusura ed a protezione delle (n.1,2,3) anche se non coabitanti; aperture dell’abitazione (quali porte, d) causati alle cose assicurate da incendi, tapparelle, serramenti in genere, e esplosioni o scoppi, provocati dai ladri, quant’altro di inerente) siano almeno quelli anche in caso di tentato furto; usualmente installati nelle abitazioni e) alle cose assicurate, in locali adibiti a private. Nel caso le aperture dell’abitazione dimora abituale, che rimangano siano poste a meno di 4 metri di altezza dal disabitati per più di 60 giorni suolo o superfici praticabili e l’abitazione consecutivi, avvenuti a partire dalle ore medesima rimanga incustodita, il furto 24 del sessantesimo giorno. avvenuto con introduzione del ladro Relativamente a gioielli, preziosi, carte mediante la rottura del solo vetro o valori, titoli di credito in genere, denaro, cristallo (entrambi non antisfondamento) raccolte e collezioni, l’esclusione decorre è comunque egualmente risarcibile con la dalle ore 24 del ventunesimo giorno. decurtazione del 25% dell’importo Restano altresì esclusi i danni derivanti dal liquidabile (scoperto a carico mancato godimento od uso delle cose dell’Assicurato). assicurate, di altri eventuali pregiudizi o dei profitti sperati. Esclusioni Sono esclusi dall’assicurazione i danni: Recupero della refurtiva Se le cose rubate vengono recuperate in a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso tutto o in parte, l’Assicurato deve darne comune; avviso alla Compagnia appena ne abbia b) verificatisi in occasione di incendi, notizia. Le cose recuperate divengono di esplosioni, scoppi, trombe d’aria, proprietà della Compagnia se questa ha uragani, ed altri sconvolgimenti della risarcito integralmente il danno. Se invece natura, atti di guerra anche civile, la compagnia ha risarcito il danno soltanto invasione, occupazione militare, ostilità in parte, il valore del recupero spetta (con o senza dichiarazione di guerra), all’Assicurato fino ad un importo pari alla terrorismo o sabotaggio organizzato, parte di danno eventualmente rimasta rivolta, scioperi, tumulti popolari, scoperta di assicurazione; il resto spetta alla sommosse; Compagnia. c) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da: - persone che abitano con l’Assicurato od il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; - persone del fatto delle quali l’Assicurato od il Contraente deve rispondere; - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; - persone legate all’Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o 13
INCENDIO FURTO come indennizziamo i Danni alle proprie cose e il Furto Procedura per la valutazione del danno - ha adempiuto a quanto descritto nel L’ammontare del danno è concordato con capitolo “Cosa fare in caso di sinistro”; le seguenti modalità: 3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, a) direttamente dalla Compagnia, o persona determinando il valore che le cose da questa incaricata, con il Contraente o medesime avevano al momento del persona da lui designata; sinistro secondo i criteri di valutazione previsti alla voce “Valore delle cose oppure, a richiesta di una delle Parti assicurate e determinazione del danno” del presente capitolo; b) tra due Periti nominati uno dalla 4) procedere alla stima ed alla liquidazione Compagnia ed uno dal Contraente con del danno in conformità alle disposizioni apposito atto unico. contrattuali. I due Periti devono nominarne un terzo Nel caso di procedura per la valutazione del quando si verifichi disaccordo fra loro ed danno effettuata con la modalità b) ovvero anche prima su richiesta di uno di essi. tra due Periti, i risultati delle operazioni Il terzo Perito interviene soltanto in caso di peritali devono essere raccolti in apposito disaccordo e le decisioni sui punti verbale (con allegate le stime dettagliate) da controversi sono prese a maggioranza. redigersi in doppio esemplare, uno per Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e ognuna delle Parti. coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni I risultati delle valutazioni di cui al punti 3) peritali, senza però avere alcun voto e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali deliberativo. rinunciano fin da ora a qualsiasi Se una delle Parti non provvede alla impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, nomina del proprio Perito o se i Periti non violenza o di violazione dei patti si accordano sulla nomina del terzo, tali contrattuali, impregiudicata in ogni caso nomine, anche su istanza di una sola delle qualsivoglia azione ed eccezione inerente Parti, sono demandate al Presidente del all’indennizzabilità dei danni. La perizia Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è collegiale è valida anche se un Perito si avvenuto. rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve Ciascuna delle Parti sostiene le spese del essere attestato dagli altri Periti nel verbale proprio Perito, quelle del terzo Perito sono definitivo di perizia. ripartite a metà. I Periti sono dispensati dall’osservanza di Mandato dei periti ogni formalità. I Periti devono: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; Per il fabbricato 2) verificare l’esattezza delle descrizioni e È assicurata l’integrale ricostruzione a delle dichiarazioni risultanti dagli atti nuovo del fabbricato medesimo, escludendo contrattuali e riferire se al momento del soltanto il valore dell’area. L’ammontare del sinistro esistevano circostanze aggravanti danno si determina stimando la spesa il rischio e non comunicate, nonché necessaria per ricostruire a nuovo le parti verificare se l’Assicurato o il Contraente distrutte e per riparare quelle soltanto 14
danneggiate e deducendo da tale risultato il con i criteri indicati nell’apposito valore dei recuperi. paragrafo; Criteri di stima della superficie del - la superficie dichiarata dei locali tenuti in fabbricato: la superficie del fabbricato locazione per il rischio locativo risulta assicurato si calcola considerando la inferiore a quella reale determinata con i superficie commerciale complessiva di tutti i criteri indicati nell’apposito paragrafo; locali dell’abitazione, compresi balconi, la Compagnia risponde dei danni nel solai, terrazze, verande, cantine, box, rapporto esistente tra quanto dichiarato e ripostigli anche se in corpi separati. quanto accertato. Tuttavia, se al momento del sinistro, i valori di esistenza accertati Per il contenuto non superano di oltre il 20% quelli l’ammontare del danno indennizzabile si dichiarati, non si darà luogo all’applicazione determina come differenza fra il valore di della regola proporzionale. rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento Assicurazione presso diversi assicuratori economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il Se sulle medesime cose e per il medesimo valore di ciò che rimane dopo il sinistro del rischio coesistono altre assicurazioni, il contenuto stesso, fermi i limiti previsti. Contraente non è tenuto, alla data della stipulazione di polizza, a comunicarle alla L’Assicurato acquista il diritto al pagamento Compagnia. In caso di sinistro, tuttavia, il dell’intero indennizzo purché proceda al Contraente o l’Assicurato deve darne avviso rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione a tutti gli assicuratori ed è tenuto a o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dalla data del sinistro, nello stesso luogo o in dovuto secondo il rispettivo contratto altra località, sempreché non ne derivi autonomamente considerato. Qualora la aggravio alla Compagnia. In caso di somma di tali indennizzi - escluso dal mancata riparazione o rimpiazzo, la conteggio l’indennizzo dovuto Compagnia limita l’indennizzo al costo di dall’assicuratore insolvente - superi ricostruzione o rimpiazzo delle cose al l’ammontare del danno, la Compagnia è momento del sinistro al netto di un tenuta a pagare soltanto la sua quota deprezzamento stabilito in relazione all’età, proporzionale in ragione dell’indennizzo allo stato di conservazione, al modo di calcolato secondo il proprio contratto, costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, escluso comunque ogni obbligo solidale con all’uso ed a ogni altra circostanza gli altri assicuratori. concomitante. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono Esagerazione dolosa del danno essere tenute separate dalle stime di cui sopra L’Assicurato che esagera dolosamente in quanto per esse non è operante il disposto l’ammontare del danno, dichiara distrutte o dell’art. 1907 del Codice Civile. perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi Forma a valore totale o documenti menzogneri o fraudolenti, Tolleranza in caso di assicurazione parziale altera dolosamente le tracce, gli indizi Se al momento del sinistro: materiali ed i residui del sinistro o facilita il - la superficie dichiarata del fabbricato progresso di questo, perde il diritto risulta inferiore a quella reale determinata all’indennizzo. 15
Riduzione della somma assicurata Spetta in particolare al Contraente (limitatamente alle garanzie previste alla compiere gli atti necessari all’accertamento sezione Furto) ed alla liquidazione dei danni. La somma assicurata deve intendersi come L’accertamento e la liquidazione dei danni limite massimo di indennizzo per sinistro e così effettuati sono vincolanti anche per per anno; pertanto, in caso di sinistro, la l’Assicurato, restando esclusa ogni sua somma assicurata stessa ed i relativi limiti facoltà di impugnativa. di indennizzo, si intendono ridotti, con L’indennizzo liquidato a termini di polizza effetto immediato e fino al termine del non può tuttavia essere pagato se non nei periodo di assicurazione in corso, di un confronti o col consenso dei titolari importo uguale a quello indennizzabile, al dell’interesse assicurato. netto di eventuali franchigie o scoperti. Pagamento dell’indennizzo Titoli di credito Il pagamento dell’indennizzo è eseguito Per quanto riguarda i titoli di credito, dalla Compagnia presso la propria Sede, rimane stabilito che: ovvero presso quella dell’Intermediario - la Compagnia non pagherà l’importo per assicurativo al quale è assegnata la polizza, essi liquidato prima delle rispettive entro trenta giorni dalla data dell’atto di scadenze; liquidazione amichevole o del verbale di - l’Assicurato deve restituire alla perizia definitivo sempreché non sia stata Compagnia l’indennizzo per essi fatta opposizione. percepito non appena, per effetto della Se è stata aperta una procedura giudiziaria procedura di ammortamento - se sulla causa del sinistro, il pagamento verrà consentita - i titoli di credito siano effettuato qualora, dalla procedura stessa, divenuti inefficaci; risulti che non ricorre alcuno dei casi - il loro valore è dato dalla somma da essi previsti dalla voce “Esclusioni” dei portata. rispettivi Settori. Per quanto riguarda in particolare gli effetti Limite massimo d’indennizzo cambiari, rimane inoltre stabilito che Esclusivamente nel caso in cui la somma tra l’assicurazione vale soltanto per gli effetti importo indennizzabile e Spese di per i quali sia possibile l’esercizio Salvataggio, previste dall’art. 1914 del dell’Azione cambiaria. Codice Civile, sia superiore al valore assicurato, potrà verificarsi il pagamento di Raccolte e collezioni una somma maggiore di quella assicurata da Qualora la raccolta o collezione venga parte della Compagnia. asportata o danneggiata parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. 16
DANNI A TERZI cosa e come assicuriamo Opzione 1 Qualora i locali assicurati facciano parte di un condominio, l’assicurazione comprende È assicurato il risarcimento delle somme tanto la responsabilità per i danni di cui (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato l’Assicurato debba rispondere in proprio, sia tenuto a pagare, quale civilmente quanto la responsabilità per i danni di cui responsabile ai sensi di legge, a titolo di debba rispondere pro quota, escluso il risarcimento per danni involontariamente maggior onere eventualmente derivante da cagionati a terzi, per morte, per lesioni obblighi solidali con gli altri condomini. personali e per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto Opzione 2 verificatosi in relazione alla proprietà della abitazione assicurata. In aggiunta a quanto ricompreso L’assicurazione è operante anche per la nell’opzione 1, l’assicurazione si estende Responsabilità Civile che possa derivare alla responsabilità civile imputabile all’Assicurato in relazione: all’Assicurato o ai familiari con lui conviventi (coniuge o convivente “more - ai danni provocati dalla caduta di neve o uxorio”, figli maggiorenni e altri congiunti) ghiaccio non rimossi tempestivamente dal per danni involontariamente cagionati a tetto del fabbricato, compresi i danni a terzi in tutto il mondo nell’ambito della veicoli in genere; tale garanzia è prestata vita privata, in conseguenza di fatto con una franchigia fissa di 100 Euro; proprio, dei figli minorenni, di minori - agli spazi adiacenti di pertinenza del anche se in affidamento temporaneo, fabbricato, anche tenuti a giardino, nonché degli addetti ai servizi domestici, compresi parchi, alberi d’alto fusto, “baby sitter” e persone “alla pari” o degli attrezzature sportive e per giochi, strade animali domestici. private e recinzioni in genere (esclusi Relativamente ai soli rischi derivanti dalla comunque muri di sostegno o di proprietà e/o conduzione dell’abitazione, la contenimento di altezza superiore ai copertura assicurativa si intende estesa metri 2) nonché cancelli anche anche a tutte le altre eventuali dimore automatici; (abituale o saltuarie) a disposizione del - alla conduzione dei locali assicurati, e nucleo familiare. quindi inerente l’uso del fabbricato, impianti fissi ed apparecchi elettrodomestici, compresi i relativi allacciamenti, con esclusione comunque dei danni che dovessero verificarsi all’appartamento dell’Assicurato; - alla sola committenza di lavori di straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni dell’abitazione assicurata, in deroga a quanto previsto nel paragrafo “Esclusioni”. La compagnia risponde anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 e successive modifiche, purché l’Assicurato abbia adempiuto agli obblighi del decreto stesso. 17
delimitazioni ed esclusioni Non sono considerati terzi: l’esclusione non si applica qualora l’Assicurato si trovi al di fuori da - tutti coloro la cui responsabilità è immobili di proprietà di un qualsiasi coperta dalla presente assicurazione; componente del nucleo familiare - il coniuge o il convivente “more uxorio”, assicurato; i genitori, i figli delle persone sopra - derivanti dalla proprietà, uso o indicate, nonché qualsiasi altro parente detenzione di animali non domestici; od affine con loro convivente; - dalla circolazione di veicoli a motore, - il legale rappresentante, i soci a natanti a motore, natanti a vela o remi responsabilità illimitata ed i loro coniugi con lunghezza “fuori tutto” superiore a parenti ed affini, quando il Contraente 7,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi sia persona giuridica e sia stata prescelta genere; l’opzione 1. - conseguenti ad inadempienza di obblighi contrattuali o fiscali; A parziale deroga di quanto previsto sopra - di qualsiasi natura conseguenti ad sono considerati terzi, limitatamente alle inquinamento dell’acqua, dell’aria e del lesioni personali o alla morte, gli addetti ai suolo. servizi domestici, “baby sitter” e persone Nei casi in cui risulti operante altra “alla pari” che subiscano infortuni in assicurazione (ad esempio polizza stipulata conseguenza di lavoro o di servizio. dal condominio per l’intera proprietà, ecc.), la garanzia di cui alla presente La garanzia non comprende i danni polizza è prestata a secondo rischio (per derivanti: l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra - da lavori di manutenzione straordinaria, assicurazione). ampliamento, sopraelevazione o demolizione; - da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; - da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività artigianali, commerciali o industriali esercitate nei fabbricati assicurati. Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni: - cagionati dall’esercizio di qualsiasi attività professionale, o connessa con affari, locazioni o noleggi; - derivanti dalla proprietà degli immobili locati a terzi; - alle cose ed agli animali che l’Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione; - da furto; - alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; 18
come risarcisce la Compagnia in caso di sinistro Gestione vertenze/spese legali La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse, la gestione della vertenza tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese sostenute dall’assicurato per legali, o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende, ne’ delle spese di giustizia penale. 19
ASSISTENZA FAMIGLIA cosa e come assicuriamo Premessa tutti i locali dell’abitazione stessa per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti La Compagnia per la gestione e la di distribuzione interna o alle prese di liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia corrente oppure in caso di guasto, o scasso Assistenza Famiglia si avvale di dell’impianto di allarme, la Centrale Operativa provvederà alla segnalazione di un EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. elettricista. con sede in Milano 20135 - Piazza Trento, 8. Restano a carico dell’Assicurato le spese di uscita e i relativi costi. 800-401390 Segnalazione di un fabbro Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario l’intervento di un fabbro a per chiamate dall’estero telefono causa della rottura di infissi, la Centrale +39.0258286160 telex 321363 EURA I. Operativa provvederà alla segnalazione di un artigiano. Restano a carico dell’Assicurato le spese di Definizioni specifiche uscita e i relativi costi. Europ Assistance si avvarrà, per erogare le Segnalazione di un sorvegliante prestazioni, della sua Centrale Operativa Qualora a seguito di sinistro che abbia in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni colpito l’abitazione, si renda necessaria la dell’anno. vigilanza dell’abitazione stessa, la Centrale La Centrale Operativa, in virtù di specifica Operativa provvederà, dietro richiesta scritta convenzione sottoscritta con la Compagnia dell’Assicurato, a segnalare una Compagnia provvede, per incarico di quest’ultima, al di vigilanza. Restano a carico dell’assicurato contatto telefonico con l’Assicurato ed le spese di uscita e i relativi costi. organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza. Segnalazione di una colf /baby sitter Qualora l’Assicurato sia temporaneamente impossibilitato ad accudire i figli minori di Le prestazioni erogate dalla centrale anni 15, la Centrale Operativa segnalerà il operativa sono le seguenti: nominativo di una baby sitter nella zona in Segnalazione di un idraulico cui si trova. Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato sia necessario l’intervento di un idraulico, Informazioni burocratiche, legali per un’ emergenza, per una riparazione o (Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 manutenzione dell’impianto idraulico, la esclusi i festiviinfrasettimanali) Centrale Operativa provvederà alla Qualora l’assicurato desideri avere segnalazione dello stesso. informazioni relativamente a: Restano a carico dell’Assicurato l’uscita, la a. Equo canone: mano d’opera e i materiali. durata delle locazioni, adeguamento, aggiornamento, rinnovo contratto, perdita Segnalazione di un elettricista avviamento, risoluzione del contratto di Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato affitto. sia necessario l’intervento di un elettricista a b. Normative legali di locazione: causa di mancanza di corrente elettrica in diritti e doveri del locatore, cessione del 20
contratto di locazione, successioni nel contratto, rilascio dell’immobile, procedure di sfratto; c. Diritto del lavoro: contributi assicurativi e sociali, assegni familiari, trattamento di fine rapporto, normativa del contratto collettivo; d. Diritto previdenziale: consulenze su trattamenti pensionistici; e. Rifacimento documenti: informazioni su procedure burocratiche; f. Segnalazioni ed informazioni su fiere e manifestazioni nazionali ed internazionali; telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste. Verranno fornite tutte le informazioni riguardanti le imposte con l’esclusione dei calcoli per ogni caso specifico. 21
delimitazioni ed esclusioni Esclusioni ed effetti giuridici all’Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall’impresa a. Sono esclusi dall’assistenza i danni assicuratrice che ha erogato la provocati con dolo dell’assicurato e delle prestazione assistenza. persone di cui deve rispondere, con esclusione dei minori di 14 anni. g. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano b. Sono a carico dell’assicurato tutte le le disposizioni di legge. spese necessarie al ripristino di parti dell’abitazione interessate dall’intervento h. Il diritto alle assistenze fornite dalla di assistenza. Compagnia decade qualora l’assicurato non abbia preso contatto con la Centrale c. Qualora l’assicurato non usufruisca di Operativa al verificarsi dal sinistro. una o più prestazioni relative al servizio, la Compagnia non è tenuta a fornire i. La polizza è regolata dalla legge indennizzi o prestazioni alternative di italiana. Tutte le controversie relative alcun genere a titolo di compensazione. alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. d. La Compagnia non assume responsabilità per danni causati j. La polizza è operante per le abitazioni dall’intervento delle Autorità del paese assicurate situate in Italia, Città del nel quale è prestata l’assistenza o Vaticano e Repubblica di San Marino. conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile. e. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all’art. 2952 C.C.. in caso di sinistro f. A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di Prova assicurazione, è fatto obbligo di dare E’ a carico di chi richiede l’assistenza di comunque avviso del sinistro ad ogni provare che sussistono tutti gli elementi impresa assicuratrice e specificatamente che valgono a costituire il suo diritto ai alla Compagnia nel termine di tre giorni termini di polizza. a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso 22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE condizioni generali Art. 1 - Dichiarazioni relative alle anche se ne sia stato concesso il circostanze del rischio frazionamento in più rate. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato/Contraente relative a Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione circostanze che influiscono sulla Le eventuali modificazioni valutazione del rischio, possono dell’assicurazione devono essere comportare la perdita totale (se tali provate per iscritto. inesattezze sono dolose) o parziale (se colpose) del diritto all’indennizzo Art. 5 - Recesso in caso di sinistro nonché la stessa cessazione Dopo ogni sinistro indennizzabile a dell’assicurazione. termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento, il Contraente e/o la Art. 2 - Esclusioni Compagnia possono recedere Sono esclusi dall’assicurazione i danni dall’assicurazione prestata per la determinati da: garanzia interessata o dall’intera - fatti di guerra e insurrezioni, polizza, con preavviso di 30 giorni. In terremoti, inondazioni, alluvioni ed caso di recesso della Compagnia, eruzioni vulcaniche, mareggiate, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data maremoti, cedimenti, smottamenti e di efficacia del recesso, rimborsa il franamenti del terreno, crollo e doppio della parte di premio imponibile collasso strutturale; relativa al periodo di rischio non corso. - conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti Art. 6 - Indicizzazione energetici dell’atomo, naturali o Le somme assicurate, i massimali ed i provocati, e le accelerazioni di relativi premi, nonché gli eventuali particelle atomiche (fissione e fusione massimi risarcimenti e limiti di nucleare, isotopi radioattivi, garanzia – se espressi in cifra assoluta – macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). sono collegati all’indice dei prezzi al consumo “per la famiglia di operai ed Art. 3 - Pagamento del premio e impiegati” pubblicato dall’Istituto decorrenza della garanzia Centrale di Statistica, in conformità a L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 quanto segue: del giorno indicato in polizza se il - Alla polizza è assegnato come premio o la prima rata di premio sono riferimento iniziale l’indice del mese stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle di giugno dell’anno solare ore 24 del giorno del pagamento. Se il antecedente quello della sua data di contraente non paga i premi o le rate di effetto; premio successive, l’assicurazione rimane - Alla scadenza di ogni rata annua si sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo effettua il confronto tra l’indice quello della scadenza e riprende vigore iniziale di riferimento e l’indice del dalle ore 24 del giorno del pagamento, mese di giugno dell’anno solare ferme le successive scadenze ed il diritto precedente quello di detta scadenza; della Compagnia al pagamento dei - L’aumento o la riduzione conseguenti premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del decorrono dalla scadenza della rata Codice Civile. Il premio è sempre annua. determinato per periodi di assicurazione L’indicizzazione non verrà applicata di un anno ed è interamente dovuto alla sezione “assistenza”. 23
Art. 7 - Aggravamento del rischio secondo il rispettivo contratto L’Assicurato/Contraente deve dare autonomamente considerato, purché le comunicazione scritta alla Compagnia somme complessivamente riscosse non mediante raccomandata di ogni superino l’ammontare del danno. aggravamento del rischio. Se il Contraente omette di dare Gli aggravamento di rischio non noti l’avviso di cui sopra, la Compagnia o non accettati dalla Compagnia non è tenuta a corrispondere possono comportare la perdita totale o l’indennizzo. parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione Art. 12 - Rinvio alle norme di legge dell’assicurazione ai sensi dell’art. Per tutto quanto non è diversamente 1898 del Codice Civile. regolato, valgono le norme di legge. Art. 8 - Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio successivo alla comunicazione dell’Assicurato/Contraente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 9 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione si intende prorogata di un anno e così successivamente. Art. 10 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 11 - Altre assicurazioni Il Contraente non è tenuto, alla data di stipulazione del contratto, a comunicare alla Compagnia l’esistenza di eventuali altre assicurazioni, sulle medesime cose e per il medesimo rischio. In caso di sinistro, tuttavia, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l’indennità dovuta 24
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