Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001

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Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001
metro per metro
    Condizioni di polizza

               Ed. 07.2001
Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001
per una migliore consultazione

Gentile cliente,
nel ringraziarla per aver scelto il gruppo Zurich Italia, la invitiamo a leggere con attenzione le
condizioni riportate nel presente libretto.

In caso di dubbi o necessità, potrà telefonare al Suo Intermediario assicurativo Zurich oppure
rivolgersi al servizio clienti Zurich (0259662510).

Per una migliore consultazione, tenga presente che il contratto di assicurazione è composto da:

- il presente “libretto”(Mod. 1620) che riporta le descrizioni delle garanzie e le Condizioni
  Generali di Assicurazione;

- una scheda amministrativa (Mod. 1621) nella quale vengono riportati i suoi dati anagrafici e gli
  estremi della copertura assicurativa, tra i quali anche le forme o le opzioni prescelte delle singole
  garanzie.

Per semplificare la consultazione, il presente “libretto” è stato diviso in 7 sezioni e corredato da un
modulo per la denuncia di eventuali sinistri.
Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001
Il testo della presente polizza modello 1620 ed. 07/2001 è stato depositato presso lo Studio Notarile
Dott. Claudio Luppi in Milano in data 23/07/2001, con atto n. 135928/14857 di repertorio.
Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001
indice

         PER CAPIRE MEGLIO ALCUNI TERMINI
         Definizioni                                                5

         INCENDIO E DANNI ALLE PROPRIE COSE
         Cosa e come assicuriamo                                    7
         Delimitazioni ed esclusioni                               10

         FURTO
         Cosa e come assicuriamo                                   11
         Delimitazioni ed esclusioni                               13
         INCENDIO/FURTO
         Come indennizziamo i Danni alle proprie cose e il Furto   14

         DANNI A TERZI
         Cosa e come assicuriamo                                   17
         Delimitazioni ed esclusioni                               18
         Come risarcisce la Compagnia in caso di sinistro          19

         ASSISTENZA FAMIGLIA
         Cosa e come assicuriamo                                   20
         Delimitazioni ed esclusioni                               22
         In caso di sinistro                                       22

         CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
         Condizioni generali                                       23

         IN CASO DI SINISTRO
         Cosa fare in caso di sinistro                             25
         Modulo denuncia sinistro                                  27
Metro per metro Condizioni di polizza - Ed. 07.2001
PER CAPIRE MEGLIO ALCUNI TERMINI

definizioni

Ai seguenti termini viene attribuito il significato   • Compagnia: è la Società Assicuratrice ovvero
qui precisato:                                          Zurich Insurance plc - Rappresentanza
                                                        Generale per l’Italia.
• Abitazione/dimora abituale: casa                    • Contenuto: per contenuto s’intende:
  unifamiliare od appartamento, comprese le             - tutto quanto serve per uso domestico e
  pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se        personale dell’Assicurato, dei suoi familiari
  in corpi separati, ove l’Assicurato e/o i suoi          conviventi e dei suoi collaboratori domestici,
  familiari conviventi ed il “convivente more             presente nella dimora abituale o saltuaria
  uxorio”, abbiano residenza anagrafica, ovvero           dell’Assicurato; impianti di prevenzione e di
  ove gli stessi risiedano per la maggior parte           allarme; il tutto anche se di proprietà di terzi;
  dell’anno, posta in territorio italiano.              - valori, raccolte e collezioni, gioielli e preziosi;
  Abitazione di tipo A: appartamento facente            - migliorie apportate all’abitazione dal
  parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra         locatario anche se rientranti nella voce
  loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma             “Fabbricato”.
  non intercomunicanti, ciascuna con proprio            Sono esclusi veicoli a motore, natanti e/o loro
  accesso dall’interno ma con accesso comune            parti. Sono altresì esclusi gli animali.
  dall’esterno del fabbricato                         • Contraente: il soggetto che stipula la polizza
  (es. appartamento in condominio) Abitazione           nell’interesse proprio e/o di altre persone.
  di tipo B: casa unifamiliare, villa o               • Effetti personali: valori, oggetti di solo uso
  appartamento facente parte di fabbricato              personale, indumenti e relativi accessori. Non
  destinato ad abitazioni tra loro contigue,            sono considerati effetti personali: biciclette,
  sovrastanti o sottostanti ma non                      veicoli a motore e loro parti, natanti e loro
  intercomunicanti, ciascuna con proprio                parti, sci e racchette da sci.
  accesso dall’esterno del fabbricato                 • Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta
  (es. villetta a schiera).                             temperatura e pressione, dovuto a reazione
• Abitazione/dimora saltuaria: casa                     chimica che si auto-propaga con elevata
  unifamiliare od appartamento, comprese le             velocità.
  pertinenze quali cantine, soffitte, box anche se    • Fabbricato: per fabbricato s’intende:
  in corpi separati, ove l’Assicurato non dimori        - l’edificio o porzione di edificio occupato dai
  abitualmente, posta in territorio italiano. La          locali di proprietà o in locazione
  multiproprietà non è considerata dimora                 all’Assicurato, costituenti la sua dimora
  saltuaria.                                              abituale o saltuaria, comprese le opere di
• Animali domestici: cani, gatti, cavalli da sella,       fondazione o interrate nonché la quota delle
  pesci, criceti, uccelli.                                parti di fabbricato costituente proprietà
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto        comune;
  dall’Assicurazione.                                   - tutti gli impianti od installazioni considerati
• Cassaforte o armadio corazzato: mobile con              fissi per natura e destinazione, comprese le
  pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti       piscine, le recinzioni, le cancellate ed i
  usando materiali specifici di difesa ed                 cancelli;
  accorgimenti difensivi atti ad opporre valida         - pertinenze quali cantine, soffitte, box anche
  resistenza ai tentativi di effrazione. La               se in corpi separati;
  corazzatura deve costituire un complesso              - vetri e specchi stabilmente collocati su porte,
  monolitico dove materiali specifici ed                  finestre, porte finestre, vetrate e pareti;
  accorgimenti difensivi si integrano fra di loro       - opere d’arte fisse di valore singolo non
  per la massima difesa.                                  superiore a 5.000 Euro.
• Cassette di sicurezza: mobili studiati e              I muri di contenimento sono esclusi dal
  realizzati per la custodia dei valori.                fabbricato.
                                                                                                                5
• Fenomeno elettrico: azione di correnti o               • Rapina: sottrazione di cosa mobile altrui
      scariche elettriche da qualunque causa                   mediante violenza o minaccia alla persona
      provocate.                                               che la detiene.
    • Franchigia: l’importo prestabilito che in caso         • Risarcimento: la somma dovuta dalla
      di sinistro viene detratto dall’indennizzo o dal         Compagnia al danneggiato a seguito di
      risarcimento determinati a termini di                    sinistro.
      contratto e che rimane a carico dell’Assicurato.       • Rischio: la probabilità che si verifichi il
    • Furto: impossessamento di cosa mobile altrui,            sinistro.
      sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne       • Scippo: furto commesso strappando la cosa
      profitto per sé o per altri.                             mobile di mano o di dosso alla persona che
    • Furto con destrezza: furto commesso con                  la detiene.
      speciale abilità eludendo l’attenzione del             • Scoperto: percentuale dell’ammontare del
      derubato e di altre persone presenti.                    danno a termini di polizza che rimane a
    • Gioielli e preziosi: oggetti d’oro, d’argento o          carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
      di platino, pietre preziose, perle naturali e di       • Scoppio/implosione: repentino dirompersi
      coltura e relative raccolte e collezioni.                o cedere di contenitori e tubazioni per
    • Incendio: combustione con fiamma, di beni                eccesso o difetto di pressione.
      materiali al di fuori di appropriato focolare,         • Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso
      che può autoestendersi o propagarsi. Non                 per il quale è prestata l’assicurazione.
      sono considerate incendio le bruciature non            • Superficie commerciale: criterio di stima della
      accompagnate da sviluppo di fiamma.                      superficie degli appartamenti usualmente
    • Indennizzo: la somma dovuta dalla                        adottato per il calcolo del valore degli immobili
      Compagnia all’Assicurato in caso di sinistro.            nei contratti di compravendita.
    • Inondazione/alluvione: fuoriuscita d’acqua e           • Territorio Italiano: quello della Repubblica
      quanto da essa trasportato dalle usuali sponde           Italiana, della Città del Vaticano, della
      di corsi d’acqua o bacini; - l’inondazione si            Repubblica di San Marino.
      caratterizza come esteso allagamento provocato         • Valore a nuovo: s’intende:
      dallo straripamento di corsi d’acqua o bacini, a         - per il fabbricato, il costo di riparazione o
      seguito di qualsivoglia causa; - per alluvione si          di ricostruzione a nuovo con analoghe
      intende una fattispecie più specifica di                   caratteristiche costruttive (esclusa l’area);
      inondazione provocata da piogge eccezionali.             - per il contenuto, il costo di rimpiazzo delle
    • Lastre: vetri, cristalli e specchi, semplici o             cose assicurate con altre nuove uguali
      stratificati, anche lavorati e decorati, fissi nelle       oppure, in mancanza, equivalenti per uso,
      loro installazioni o scorrevoli su guide.                  qualità e destinazione.
    • Pertinenze: locali quali cantine, soffitte, box        • Valore totale: forma di assicurazione in base
      anche se in corpi separati di fabbricato.                alla quale la somma assicurata deve
    • Polizza: il documento che prova                          corrispondere al valore totale complessivo
      l’assicurazione.                                         delle cose assicurate; se al momento del
    • Premio: la somma dovuta dal Contraente alla              sinistro il valore totale reale risultasse
      Compagnia.                                               superiore alla somma assicurata, si
    • Primo rischio assoluto: forma di                         applicherà la regola proporzionale di cui
      assicurazione in base alla quale la somma                all’art. 1907 del Codice Civile, ovvero si
      assicurata può corrispondere solo ad una parte           decurterà l’indennizzo di una percentuale
      del valore complessivo delle cose assicurate,            pari alla differenza tra il valore totale
      che costituisce il limite massimo di indennizzo          (dichiarato in polizza) e quello reale
      e che viene riconosciuto indipendentemente               (definito dalla perizia)
      dalla relazione con il valore totale del bene.         • Valori: denaro e titoli di credito.
6
INCENDIO E DANNI ALLE PROPRIE COSE

cosa e come assicuriamo

È assicurato l’indennizzo dei danni               Colpa grave
materiali e diretti arrecati al fabbricato e/o    I danni causati dagli “Eventi coperti”
al contenuto esclusivamente dagli “Eventi         vengono indennizzati anche se causati con
coperti” previsti dalla forma di garanzia         colpa grave dell’Assicurato e/o dei familiari
prescelta ed indicata in polizza (forma           conviventi.
standard o completa).
                                                  Eventi coperti -
Per quanto riguarda il contenuto, i valori, i     Forma di garanzia standard.
preziosi, le collezioni, le pellicce, i quadri,
gli arazzi, i tappeti sono assicurati anche       a) Incendio;
quando custoditi temporaneamente in               b) Fulmine;
Istituti di custodia specializzati.               c) Azione di correnti, scariche od altri
Gli effetti personali sono assicurati anche           fenomeni elettrici da qualunque causa
quando posti in locali temporaneamente                provocati, con il limite di indennizzo di
abitati dall’Assicurato e/o da persone con            500 Euro per sinistro e per anno
lui conviventi, comprese dimore saltuarie,            assicurativo. Non saranno rimborsati i
siti in luoghi diversi da quelli indicati in          primi 50 Euro per sinistro;
polizza purché in territorio Europeo.             d) Scoppio, esplosione ed implosione anche
                                                      esterni compresi quelli di materie o
L’assicurazione viene prestata,                       sostanze esplosive detenute dall’Assicurato
relativamente al fabbricato, garantendo               e consentite per legge, nonché di altri
il costo di riparazione o ricostruzione               esplosivi presenti a sua insaputa anche
(valore a nuovo).                                     nelle immediate vicinanze;
                                                  e) Rovina di ascensori e montacarichi a
L’assicurazione viene prestata,
                                                      seguito di rottura congegni;
relativamente al contenuto, a primo
rischio assoluto.                                 f ) Urto di veicoli stradali, esclusi quelli
                                                      dell’Assicurato;
Buona fede                                        g) Fumo, gas, vapori fuoriusciti a seguito di
L’Assicurazione presuppone la buona fede              guasto accidentale degli impianti termici
del Contraente. Per la Compagnia, infatti,            esistenti nel fabbricato, oppure
le inesatte o incomplete dichiarazioni rese           sviluppatisi da eventi garantiti in polizza
all’atto della stipulazione della polizza, così       che abbiano colpito anche cose diverse da
come la mancata comunicazione da parte                quelle assicurate;
dell’Assicurato/Contraente di mutamenti           h) Guasti cagionati allo scopo di impedire o
aggravanti il rischio, non comporteranno              limitare i danni causati dagli eventi
decadenza del diritto al risarcimento né              assicurati.
riduzione dello stesso, sempreché tali
inesattezze od omissioni non investano le         Spese demolizione e sgombero
caratteristiche essenziali e durevoli del         Sono comprese le spese necessarie per
rischio e l’Assicurato/Contraente abbia           demolire, sgomberare, trasportare al più
agito senza dolo e colpa grave.                   vicino scarico i residuati del sinistro, sino al
La Compagnia ha peraltro il diritto di            5% dell’indennizzo liquidabile a termini di
percepire la differenza di premio                 polizza a partire da 250 Euro, fermo
corrispondente al maggior rischio a               quanto previsto alla voce “Limite massimo
decorrere dal momento in cui la circostanza       di indennizzo” del capitolo “in caso di
si è verificata.                                  sinistro” Incendio/Furto.
                                                                                                     7
Indennità aggiuntiva                               presente sezione previsti dalla forma di
    All’Assicurato verrà inoltre riconosciuta una      garanzia prescelta.
    somma forfettaria fino al 10%                      Ai soli fini della garanzia Ricorso Terzi
    dell’indennizzo liquidato per Fabbricato,          l’assicurazione è estesa ai danni derivanti da
    Rischio Locativo e Contenuto, fermo                interruzioni o sospensioni - totali o parziali
    quanto previsto alla voce “Limite massimo          - dell’utilizzo di beni, nonché di attività
    di indennizzo” del capitolo “come                  industriali, commerciali, artigianali, agricole
    indennizziamo” Incendio/Furto per le               o di servizi, sino alla concorrenza del 10%
    seguenti spese in quanto sostenute e               del massimale stabilito.
    documentate:                                       Non sono comunque considerati terzi: il
                                                       coniuge o il convivente “more uxorio”, i
    - mancato godimento dei locali o perdita           genitori, i figli dell’Assicurato, ogni altro
      della pigione;                                   parente o persona con lui convivente nonché
    - spese di trasferimento e/o soggiorno in          le persone che si trovino con loro in
      albergo sostenute dall’Assicurato per sé e       rapporti di lavoro anche occasionali.
      per i suoi familiari conviventi;                 L’Assicurato deve immediatamente
    - onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri,         informare la Compagnia delle procedure
      Architetti;                                      civili o penali promosse contro di lui,
    - oneri di urbanizzazione dovuti al Comune;        fornendo tutti i documenti e le prove utili
    - ricostruzione di documenti, attestati,           alla difesa e la Compagnia avrà la facoltà di
      diplomi, titoli di credito (procedura di         assumere la direzione della causa e la difesa
      ammortamento);                                   dell’Assicurato.
    - rimozione e ricollocamento del contenuto;        L’Assicurato deve astenersi da qualunque
    - altri oneri incombenti all’Assicurato.           transazione o riconoscimento della propria
                                                       responsabilità senza il consenso della
    Rischio locativo                                   Compagnia.
    Questa forma è riservata agli Assicurati che
    non siano proprietari dei locali, ma che
                                                       Eventi coperti
    debbano comunque rispondere nei casi di
                                                       Forma di garanzia completa
    loro responsabilità ai termini degli art.
    1588, 1589 e 1611 del Codice Civile. In tali       (le garanzie sottoindicate si intendono
    casi, la Compagnia risponde dei danni              operanti, in aggiunta a quelle previste nella
    materiali e diretti cagionati ai locali tenuti     forma di garanzia standard)
    in locazione da incendio od altro evento
    garantito previsto nella presente sezione,         Rottura di lastre
    dalla forma di garanzia prescelta, nei limiti      È assicurato l’indennizzo dei danni
    della somma assicurata.                            materiali e diretti conseguenti a rottura di
                                                       lastre stabilmente collocate su finestre,
    Ricorso terzi e/o locatari                         porte, porte finestre, tavoli, vetrine,
    La Compagnia risponde, fino al massimale           mensole e mobili. La garanzia non
    indicato in polizza, delle somme che               comprende:
    l’Assicurato sia tenuto a corrispondere per
    capitale, interessi e spese - quale civilmente     a) le rotture derivanti da vizio di
    responsabile ai sensi di legge – per danni            costruzione o difetto di installazione;
    materiali e diretti cagionati alle cose di terzi   b) le rotture verificatesi in occasione di
    e/o dei locatari da sinistro indennizzabile a         traslochi, riparazioni o lavori in genere
    termini della voce “Eventi coperti” della             che richiedano la prestazione di operai,
8
nonché in occasione di lavori sulle lastre        smantellamento e/o il ripristino di parti
   stesse;                                           del fabbricato allo scopo di ricercare ed
c) le rotture di lucernari.                          eliminare il danno;
                                                   - dei primi 150 Euro per sinistro.
L’assicurazione per tale garanzia è prestata a
primo rischio assoluto fino a concorrenza di       Spese demolizione e sgombero
1.000 Euro per sinistro con una franchigia         Il limite di rimborso per le spese necessarie
di 50 Euro.                                        per demolire, sgomberare, trasportare al più
                                                   vicino scarico i residuati del sinistro viene
Eventi atmosferici                                 elevato al 10% dell’indennizzo liquidabile a
È assicurato l’indennizzo dei danni materiali      termine di polizza. Questo in deroga a
e diretti derivanti da:                            quanto previsto nella corrispondente voce
                                                   della forma di garanzia standard.
Uragani, bufere, tempeste, grandine, vento e
trombe d’aria e cose da essi trasportate,          Eventi socio-politici
compresi i danni di bagnamento da essi             È assicurato l’indennizzo dei danni materiali
direttamente provocati all’interno dei locali      e diretti conseguenti ad atti vandalici e
ed al loro contenuto, avvenuti                     dolosi verificatisi anche in occasione di
contestualmente all’evento atmosferico             scioperi, tumulti e sommosse, nonché atti di
stesso, nonché quelli arrecati al fabbricato ed    terrorismo e sabotaggio, con esclusione dei
al contenuto dalla caduta di alberi provocata      primi 150 Euro per sinistro.
dai predetti eventi, con esclusione:

- dei danni provocati da acqua e/o grandine
  penetrata attraverso finestre e/o lucernari
  lasciati aperti o da aperture prive di
  protezione;
- dei danni provocati da accumulo esterno di
  acqua;
- delle antenne, dei collettori solari, tettoie,
  verande, serre e quanto in esse riposto,
  nonché di simili installazioni esterne;
- dei primi 150 Euro per sinistro.

Danni da acqua
È assicurato, con il limite massimo di 1.500
Euro, l’indennizzo dei danni materiali e
diretti derivanti da acqua fuoriuscita a
seguito di rottura accidentale di pluviali,
grondaie, impianti fissi idrici, igienico
sanitari e di condizionamento installati nei
muri e nei pavimenti del fabbricato
assicurato e di sua esclusiva pertinenza, con
esclusione:

- delle spese di ricerca e di riparazione della
  rottura, nonché delle spese sostenute per lo
                                                                                                   9
delimitazioni ed esclusioni
     (per tutte le forme di garanzia)

     Sono esclusi i danni:

     - causati con dolo dell’Assicurato o del
       Contraente;
     - causati da alluvioni o inondazioni,
       terremoti, maremoti, eruzioni
       vulcaniche, franamenti e smottamenti
       del terreno, crollo e collasso strutturale,
       fatti di guerra e insurrezioni;
     - causati da gelo, sovraccarico di neve,
       umidità, stillicidio, traboccamenti,
       rigurgito e occlusione dei sistemi di
       scarico, nonché da infiltrazioni di acqua
       piovana;
     - a cose mobili all’aperto, ad alberi, fiori
       e coltivazioni in genere;
     - subiti dalle scorte domestiche in
       refrigerazione per effetto di mancata od
       anormale produzione o distribuzione
       del freddo o di fuoriuscita del fluido
       frigorigeno, anche se conseguenti ad
       eventi per i quali è prestata
       l’assicurazione;
     - conseguenti a furto e rapina;
     - indiretti e che non riguardino la
       materialità delle cose assicurate, salvo
       quanto previsto alla voce “Indennità
       aggiuntiva” del capitolo “Cosa e come
       assicuriamo”;
     - da imbrattamento.

     Caratteristiche del fabbricato
     Le garanzie sono operative a condizione
     che i fabbricati:

     - siano costruiti in cemento armato,
       laterizi, pietra, conglomerati artificiali
       incombustibili, metallo, elementi
       prefabbricati cementizi, vetrocemento;
       sono ammessi materiali diversi nei solai,
       nelle strutture portanti del tetto, nei
       rivestimenti e nelle coibentazioni;
     - siano adibiti per almeno 2/3 della
       superficie complessiva dei piani ad
       abitazioni, uffici e studi professionali;
     - siano ubicati in territorio italiano.

10
FURTO

cosa e come assicuriamo

È assicurato l’indennizzo per la perdita del
contenuto posto nei locali di abitazione
indicati in polizza in conseguenza degli
“Eventi coperti” previsti dalla forma di
garanzia prescelta ed indicata in polizza.

L’assicurazione viene prestata a primo
rischio assoluto.

Limiti di indennizzo
La garanzia vale sino ai seguenti limiti sulla
somma assicurata:

Categorie di Beni       Contenuto della            Gioielli, preziosi, titoli   a) Denaro
                        dimora assicurata di       di credito, raccolte e       b) mobilio,
                        uso domestico e            collezioni, pellicce,        arredamento,
                        personale (mobili,         tappeti, arazzi,             vestiario, provviste,
                        vestiario,                 quadri, sculture e           attrezzi e dotazioni
                        elettrodomestici,          simili oggetti d’arte,       comuni contenuti in
                        dotazioni domestiche,      oggetti e servizi di         locali di ripostiglio,
                        impianti di                argenteria.                  di pertinenza del
                        prevenzione e di                                        fabbricato ma non
                        allarme).                                               comunicanti con i
                                                                                locali di abitazione
Limite di indennizzo    100% della somma           50% della somma              5% della somma
dimora abituale         assicurata                 assicurata                   assicurata
Limite di indennizzo    80% della somma            40% della somma              4% della somma
dimora saltuaria        assicurata                 assicurata                   assicurata

Eventi coperti                                       cioè da persone rimaste clandestinamente
Forma di garanzia standard                           nei locali e che abbiano asportato, poi, la
- Furto commesso con rottura o scasso                refurtiva a locali chiusi. Il tutto in assenza
  delle difese esterne dei locali e dei relativi     dell’assicurato o delle persone con lui
  mezzi di protezione e di chiusura (porte,          conviventi.
  finestre, tapparelle e quanto normalmente        - Furto durante la presenza in casa
  previsto nelle abitazioni civili) o                dell’Assicurato o delle persone con lui
  commesso con uso fraudolento di chiavi,            conviventi, avvenuto con introduzione dei
  grimaldelli o arnesi, oppure praticando            ladri a loro insaputa e con mezzi di
  un’apertura o breccia nei soffitti, nei            chiusura dei locali non posti in essere, con
  pavimenti o nei muri dei locali stessi. Le         un massimo di indennizzo pari al 75%
  difese esterne ed i mezzi devono avere             dell’importo liquidabile a termini di
  almeno le caratteristiche di cui alla voce         polizza.
  “Mezzi di chiusura” del capitolo                 - Furto con scalata commesso, cioè,
  “Delimitazioni”.                                   mediante introduzione nei locali per via
- Furto in modo clandestino, commesso                diversa da quella ordinaria;
                                                                                                         11
- Rapina avvenuta nei locali anche nel caso        vestiario ed oggetti personali, valori e
       in cui le persone sulle quali viene fatta        preziosi quando portati dall’Assicurato e
       violenza o minaccia vengano prelevate            dai suoi familiari conviventi in locali di
       dall’esterno e siano costrette a recarsi nei     villeggiatura di terzi. Tale garanzia è
       locali stessi.                                   valida solo durante il periodo di
                                                        soggiorno e sino a 1.500 Euro per ogni
     Eventi coperti                                     sinistro, fermi restando i limiti di
     Forma di garanzia completa                         indennizzo previsti.
     (le garanzie sottoindicate si intendono
                                                       Indennità aggiuntiva
     operanti, in aggiunta agli eventi coperti
                                                       La Compagnia riconoscerà all’Assicurato
     previsti nella forma di garanzia standard)
                                                       una somma forfettaria fino al 10%
                                                       dell’indennizzo liquidato ai termini di
     La garanzia comprende inoltre l’indennizzo
                                                       polizza, fermo quanto previsto alla voce
     dei danni conseguenti a:
                                                       “Limite massimo di indennizzo” del
                                                       capitolo “come indennizziamo”
     - Guasti cagionati dai ladri alle cose
                                                       Incendio/Furto, per le seguenti spese in
       assicurate, compresi impianti di
                                                       quanto sostenute e documentate:
       protezione e di allarme;
     - Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli
                                                       - onorari del Perito scelto dall’Assicurato in
       infissi con il limite di 1.000 Euro;
                                                         conformità a quanto previsto alla voce
     - Atti vandalici o dolosi alle cose assicurate,
                                                         “Procedura per la valutazione del
       poste nei locali dell’abitazione indicata in
                                                         danno” del capitolo “come
       polizza, in occasione di furto, tentato
                                                         indennizziamo” Incendio/Furto;
       furto, rapina;
                                                       - costi sostenuti per la documentazione del
     - Furto o smarrimento di effetti personali
                                                         danno;
       contenuti nel bagaglio aereo durante i
                                                       - costi per il rifacimento e la duplicazione
       viaggi dell’Assicurato, fino a 250 Euro,
                                                         di documenti sottratti all’interno dei
       con esclusione di gioielli, preziosi, denaro
                                                         locali;
       e valori, macchine fotografiche e
                                                       - altri oneri o costi incombenti
       cinematografiche. Tale garanzia s’intende
                                                         all’Assicurato a seguito del sinistro
       valida sempre che l’Assicurato abbia fatto
                                                         indennizzabile ai termini di polizza,
       regolare denuncia al vettore-aereo;
                                                         quali, ad esempio, il potenziamento dei
     - Furto commesso nei locali dell’abitazione
                                                         mezzi di chiusura e protezione
       indicata in polizza, dagli addetti ai servizi
                                                         danneggiati.
       domestici, in servizio anche non
       continuativo ed anche se non a libro
       paga, purché l’Assicurato denunci
       l’infedeltà del collaboratore all’Autorità
       competente ed esibisca copia di tale
       denuncia vistata dall’Autorità alla
       Compagnia. Ciò a parziale deroga delle
       “Esclusioni” più avanti riportate. Tale
       garanzia è prestata sino al 10% della
       somma assicurata, con il massimo del
       20% di ogni limite di indennizzo;
     - Furto e rapina fuori residenza di capi di
12
delimitazioni ed esclusioni
(per tutte le forme di garanzia)

Mezzi di chiusura                                      affinità che rientrino nella previsione
La garanzia è operante a condizione che i              dell’art. 649 del Codice Penale
mezzi posti a chiusura ed a protezione delle           (n.1,2,3) anche se non coabitanti;
aperture dell’abitazione (quali porte,            d) causati alle cose assicurate da incendi,
tapparelle, serramenti in genere, e                  esplosioni o scoppi, provocati dai ladri,
quant’altro di inerente) siano almeno quelli         anche in caso di tentato furto;
usualmente installati nelle abitazioni            e) alle cose assicurate, in locali adibiti a
private. Nel caso le aperture dell’abitazione        dimora abituale, che rimangano
siano poste a meno di 4 metri di altezza dal         disabitati per più di 60 giorni
suolo o superfici praticabili e l’abitazione         consecutivi, avvenuti a partire dalle ore
medesima rimanga incustodita, il furto               24 del sessantesimo giorno.
avvenuto con introduzione del ladro                  Relativamente a gioielli, preziosi, carte
mediante la rottura del solo vetro o                 valori, titoli di credito in genere, denaro,
cristallo (entrambi non antisfondamento)             raccolte e collezioni, l’esclusione decorre
è comunque egualmente risarcibile con la             dalle ore 24 del ventunesimo giorno.
decurtazione del 25% dell’importo                 Restano altresì esclusi i danni derivanti dal
liquidabile (scoperto a carico                    mancato godimento od uso delle cose
dell’Assicurato).                                 assicurate, di altri eventuali pregiudizi o
                                                  dei profitti sperati.
Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione i danni:          Recupero della refurtiva
                                                  Se le cose rubate vengono recuperate in
a) a cose all’aperto o poste in spazi di uso      tutto o in parte, l’Assicurato deve darne
   comune;                                        avviso alla Compagnia appena ne abbia
b) verificatisi in occasione di incendi,          notizia. Le cose recuperate divengono di
   esplosioni, scoppi, trombe d’aria,             proprietà della Compagnia se questa ha
   uragani, ed altri sconvolgimenti della         risarcito integralmente il danno. Se invece
   natura, atti di guerra anche civile,           la compagnia ha risarcito il danno soltanto
   invasione, occupazione militare, ostilità      in parte, il valore del recupero spetta
   (con o senza dichiarazione di guerra),         all’Assicurato fino ad un importo pari alla
   terrorismo o sabotaggio organizzato,           parte di danno eventualmente rimasta
   rivolta, scioperi, tumulti popolari,           scoperta di assicurazione; il resto spetta alla
   sommosse;                                      Compagnia.
c) agevolati dall’Assicurato o dal Contraente
   con dolo o colpa grave nonché i danni
   commessi od agevolati con dolo o colpa
   grave da:
   - persone che abitano con l’Assicurato od
     il Contraente od occupano i locali
     contenenti le cose assicurate o locali con
     questi comunicanti;
   - persone del fatto delle quali l’Assicurato
     od il Contraente deve rispondere;
   - incaricati della sorveglianza delle cose
     stesse o dei locali che le contengono;
   - persone legate all’Assicurato od al
     Contraente da vincoli di parentela o
                                                                                                    13
INCENDIO                                          FURTO

     come indennizziamo i Danni alle proprie
     cose e il Furto

     Procedura per la valutazione del danno -             ha adempiuto a quanto descritto nel
     L’ammontare del danno è concordato con               capitolo “Cosa fare in caso di sinistro”;
     le seguenti modalità:                             3) verificare l’esistenza, la qualità e la
                                                          quantità delle cose assicurate,
     a) direttamente dalla Compagnia, o persona           determinando il valore che le cose
        da questa incaricata, con il Contraente o         medesime avevano al momento del
        persona da lui designata;                         sinistro secondo i criteri di valutazione
                                                          previsti alla voce “Valore delle cose
     oppure, a richiesta di una delle Parti               assicurate e determinazione del danno”
                                                          del presente capitolo;
     b) tra due Periti nominati uno dalla              4) procedere alla stima ed alla liquidazione
        Compagnia ed uno dal Contraente con               del danno in conformità alle disposizioni
        apposito atto unico.                              contrattuali.

     I due Periti devono nominarne un terzo            Nel caso di procedura per la valutazione del
     quando si verifichi disaccordo fra loro ed        danno effettuata con la modalità b) ovvero
     anche prima su richiesta di uno di essi.          tra due Periti, i risultati delle operazioni
     Il terzo Perito interviene soltanto in caso di    peritali devono essere raccolti in apposito
     disaccordo e le decisioni sui punti               verbale (con allegate le stime dettagliate) da
     controversi sono prese a maggioranza.             redigersi in doppio esemplare, uno per
     Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e    ognuna delle Parti.
     coadiuvare da altre persone, le quali
     potranno intervenire nelle operazioni             I risultati delle valutazioni di cui al punti 3)
     peritali, senza però avere alcun voto             e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali
     deliberativo.                                     rinunciano fin da ora a qualsiasi
     Se una delle Parti non provvede alla              impugnativa, salvo il caso di dolo, errori,
     nomina del proprio Perito o se i Periti non       violenza o di violazione dei patti
     si accordano sulla nomina del terzo, tali         contrattuali, impregiudicata in ogni caso
     nomine, anche su istanza di una sola delle        qualsivoglia azione ed eccezione inerente
     Parti, sono demandate al Presidente del           all’indennizzabilità dei danni. La perizia
     Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è   collegiale è valida anche se un Perito si
     avvenuto.                                         rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
     Ciascuna delle Parti sostiene le spese del        essere attestato dagli altri Periti nel verbale
     proprio Perito, quelle del terzo Perito sono      definitivo di perizia.
     ripartite a metà.
                                                       I Periti sono dispensati dall’osservanza di
     Mandato dei periti                                ogni formalità.
     I Periti devono:
                                                       Valore delle cose assicurate e
                                                       determinazione del danno
     1) indagare su circostanze, natura, causa e
        modalità del sinistro;                         Per il fabbricato
     2) verificare l’esattezza delle descrizioni e     È assicurata l’integrale ricostruzione a
        delle dichiarazioni risultanti dagli atti      nuovo del fabbricato medesimo, escludendo
        contrattuali e riferire se al momento del      soltanto il valore dell’area. L’ammontare del
        sinistro esistevano circostanze aggravanti     danno si determina stimando la spesa
        il rischio e non comunicate, nonché            necessaria per ricostruire a nuovo le parti
        verificare se l’Assicurato o il Contraente     distrutte e per riparare quelle soltanto
14
danneggiate e deducendo da tale risultato il         con i criteri indicati nell’apposito
valore dei recuperi.                                 paragrafo;
Criteri di stima della superficie del              - la superficie dichiarata dei locali tenuti in
fabbricato: la superficie del fabbricato             locazione per il rischio locativo risulta
assicurato si calcola considerando la                inferiore a quella reale determinata con i
superficie commerciale complessiva di tutti i        criteri indicati nell’apposito paragrafo;
locali dell’abitazione, compresi balconi,          la Compagnia risponde dei danni nel
solai, terrazze, verande, cantine, box,            rapporto esistente tra quanto dichiarato e
ripostigli anche se in corpi separati.             quanto accertato. Tuttavia, se al momento
                                                   del sinistro, i valori di esistenza accertati
Per il contenuto                                   non superano di oltre il 20% quelli
l’ammontare del danno indennizzabile si            dichiarati, non si darà luogo all’applicazione
determina come differenza fra il valore di         della regola proporzionale.
rimpiazzo delle cose assicurate con altre
nuove od equivalenti per rendimento                Assicurazione presso diversi assicuratori
economico, tipo, qualità, funzionalità, ed il      Se sulle medesime cose e per il medesimo
valore di ciò che rimane dopo il sinistro del      rischio coesistono altre assicurazioni, il
contenuto stesso, fermi i limiti previsti.         Contraente non è tenuto, alla data della
                                                   stipulazione di polizza, a comunicarle alla
L’Assicurato acquista il diritto al pagamento      Compagnia. In caso di sinistro, tuttavia, il
dell’intero indennizzo purché proceda al           Contraente o l’Assicurato deve darne avviso
rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione       a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
o ricostruzione del fabbricato entro 12 mesi       richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo
dalla data del sinistro, nello stesso luogo o in   dovuto secondo il rispettivo contratto
altra località, sempreché non ne derivi            autonomamente considerato. Qualora la
aggravio alla Compagnia. In caso di                somma di tali indennizzi - escluso dal
mancata riparazione o rimpiazzo, la                conteggio l’indennizzo dovuto
Compagnia limita l’indennizzo al costo di          dall’assicuratore insolvente - superi
ricostruzione o rimpiazzo delle cose al            l’ammontare del danno, la Compagnia è
momento del sinistro al netto di un                tenuta a pagare soltanto la sua quota
deprezzamento stabilito in relazione all’età,      proporzionale in ragione dell’indennizzo
allo stato di conservazione, al modo di            calcolato secondo il proprio contratto,
costruzione, all’ubicazione, alla destinazione,    escluso comunque ogni obbligo solidale con
all’uso ed a ogni altra circostanza                gli altri assicuratori.
concomitante. Le spese di demolizione e
sgombero dei residui del sinistro devono           Esagerazione dolosa del danno
essere tenute separate dalle stime di cui sopra    L’Assicurato che esagera dolosamente
in quanto per esse non è operante il disposto      l’ammontare del danno, dichiara distrutte o
dell’art. 1907 del Codice Civile.                  perdute cose che non esistevano al momento
                                                   del sinistro, occulta, sottrae o manomette
                                                   cose salvate, adopera a giustificazione mezzi
Forma a valore totale
                                                   o documenti menzogneri o fraudolenti,
Tolleranza in caso di assicurazione parziale       altera dolosamente le tracce, gli indizi
Se al momento del sinistro:                        materiali ed i residui del sinistro o facilita il
- la superficie dichiarata del fabbricato          progresso di questo, perde il diritto
  risulta inferiore a quella reale determinata     all’indennizzo.

                                                                                                       15
Riduzione della somma assicurata                 Spetta in particolare al Contraente
     (limitatamente alle garanzie previste alla       compiere gli atti necessari all’accertamento
     sezione Furto)                                   ed alla liquidazione dei danni.
     La somma assicurata deve intendersi come         L’accertamento e la liquidazione dei danni
     limite massimo di indennizzo per sinistro e      così effettuati sono vincolanti anche per
     per anno; pertanto, in caso di sinistro, la      l’Assicurato, restando esclusa ogni sua
     somma assicurata stessa ed i relativi limiti     facoltà di impugnativa.
     di indennizzo, si intendono ridotti, con         L’indennizzo liquidato a termini di polizza
     effetto immediato e fino al termine del          non può tuttavia essere pagato se non nei
     periodo di assicurazione in corso, di un         confronti o col consenso dei titolari
     importo uguale a quello indennizzabile, al       dell’interesse assicurato.
     netto di eventuali franchigie o scoperti.
                                                      Pagamento dell’indennizzo
     Titoli di credito                                Il pagamento dell’indennizzo è eseguito
     Per quanto riguarda i titoli di credito,         dalla Compagnia presso la propria Sede,
     rimane stabilito che:                            ovvero presso quella dell’Intermediario
     - la Compagnia non pagherà l’importo per         assicurativo al quale è assegnata la polizza,
       essi liquidato prima delle rispettive          entro trenta giorni dalla data dell’atto di
       scadenze;                                      liquidazione amichevole o del verbale di
     - l’Assicurato deve restituire alla              perizia definitivo sempreché non sia stata
       Compagnia l’indennizzo per essi                fatta opposizione.
       percepito non appena, per effetto della        Se è stata aperta una procedura giudiziaria
       procedura di ammortamento - se                 sulla causa del sinistro, il pagamento verrà
       consentita - i titoli di credito siano         effettuato qualora, dalla procedura stessa,
       divenuti inefficaci;                           risulti che non ricorre alcuno dei casi
     - il loro valore è dato dalla somma da essi      previsti dalla voce “Esclusioni” dei
       portata.                                       rispettivi Settori.

     Per quanto riguarda in particolare gli effetti   Limite massimo d’indennizzo
     cambiari, rimane inoltre stabilito che           Esclusivamente nel caso in cui la somma tra
     l’assicurazione vale soltanto per gli effetti    importo indennizzabile e Spese di
     per i quali sia possibile l’esercizio            Salvataggio, previste dall’art. 1914 del
     dell’Azione cambiaria.                           Codice Civile, sia superiore al valore
                                                      assicurato, potrà verificarsi il pagamento di
     Raccolte e collezioni                            una somma maggiore di quella assicurata da
     Qualora la raccolta o collezione venga           parte della Compagnia.
     asportata o danneggiata parzialmente, la
     Compagnia indennizzerà soltanto il valore
     dei singoli pezzi perduti o danneggiati,
     escluso qualsiasi conseguente deprezzamento
     della raccolta o collezione o delle rispettive
     parti.

     Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
     Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti
     dalla polizza non possono essere esercitati
     che dal Contraente e dalla Compagnia.
16
DANNI A TERZI

cosa e come assicuriamo

Opzione 1                                        Qualora i locali assicurati facciano parte di
                                                 un condominio, l’assicurazione comprende
È assicurato il risarcimento delle somme
                                                 tanto la responsabilità per i danni di cui
(capitali, interessi e spese) che l’Assicurato
                                                 l’Assicurato debba rispondere in proprio,
sia tenuto a pagare, quale civilmente
                                                 quanto la responsabilità per i danni di cui
responsabile ai sensi di legge, a titolo di
                                                 debba rispondere pro quota, escluso il
risarcimento per danni involontariamente
                                                 maggior onere eventualmente derivante da
cagionati a terzi, per morte, per lesioni
                                                 obblighi solidali con gli altri condomini.
personali e per danneggiamenti a cose ed
animali in conseguenza di un fatto
                                                 Opzione 2
verificatosi in relazione alla proprietà della
abitazione assicurata.                           In aggiunta a quanto ricompreso
L’assicurazione è operante anche per la          nell’opzione 1, l’assicurazione si estende
Responsabilità Civile che possa derivare         alla responsabilità civile imputabile
all’Assicurato in relazione:                     all’Assicurato o ai familiari con lui
                                                 conviventi (coniuge o convivente “more
- ai danni provocati dalla caduta di neve o      uxorio”, figli maggiorenni e altri congiunti)
  ghiaccio non rimossi tempestivamente dal       per danni involontariamente cagionati a
  tetto del fabbricato, compresi i danni a       terzi in tutto il mondo nell’ambito della
  veicoli in genere; tale garanzia è prestata    vita privata, in conseguenza di fatto
  con una franchigia fissa di 100 Euro;          proprio, dei figli minorenni, di minori
- agli spazi adiacenti di pertinenza del         anche se in affidamento temporaneo,
  fabbricato, anche tenuti a giardino,           nonché degli addetti ai servizi domestici,
  compresi parchi, alberi d’alto fusto,          “baby sitter” e persone “alla pari” o degli
  attrezzature sportive e per giochi, strade     animali domestici.
  private e recinzioni in genere (esclusi        Relativamente ai soli rischi derivanti dalla
  comunque muri di sostegno o di                 proprietà e/o conduzione dell’abitazione, la
  contenimento di altezza superiore ai           copertura assicurativa si intende estesa
  metri 2) nonché cancelli anche                 anche a tutte le altre eventuali dimore
  automatici;                                    (abituale o saltuarie) a disposizione del
- alla conduzione dei locali assicurati, e       nucleo familiare.
  quindi inerente l’uso del fabbricato,
  impianti fissi ed apparecchi
  elettrodomestici, compresi i relativi
  allacciamenti, con esclusione comunque dei
  danni che dovessero verificarsi
  all’appartamento dell’Assicurato;
- alla sola committenza di lavori di
  straordinaria manutenzione, ampliamenti,
  sopraelevazioni e demolizioni
  dell’abitazione assicurata, in deroga a
  quanto previsto nel paragrafo
  “Esclusioni”. La compagnia risponde
  anche nei casi di applicazione del Decreto
  Legislativo 494/96 e successive modifiche,
  purché l’Assicurato abbia adempiuto agli
  obblighi del decreto stesso.
                                                                                                 17
delimitazioni ed esclusioni

     Non sono considerati terzi:                        l’esclusione non si applica qualora
                                                        l’Assicurato si trovi al di fuori da
     - tutti coloro la cui responsabilità è             immobili di proprietà di un qualsiasi
       coperta dalla presente assicurazione;            componente del nucleo familiare
     - il coniuge o il convivente “more uxorio”,        assicurato;
       i genitori, i figli delle persone sopra        - derivanti dalla proprietà, uso o
       indicate, nonché qualsiasi altro parente         detenzione di animali non domestici;
       od affine con loro convivente;                 - dalla circolazione di veicoli a motore,
     - il legale rappresentante, i soci a               natanti a motore, natanti a vela o remi
       responsabilità illimitata ed i loro coniugi      con lunghezza “fuori tutto” superiore a
       parenti ed affini, quando il Contraente          7,5 mt., uso di velivoli di qualsiasi
       sia persona giuridica e sia stata prescelta      genere;
       l’opzione 1.                                   - conseguenti ad inadempienza di
                                                        obblighi contrattuali o fiscali;
     A parziale deroga di quanto previsto sopra       - di qualsiasi natura conseguenti ad
     sono considerati terzi, limitatamente alle         inquinamento dell’acqua, dell’aria e del
     lesioni personali o alla morte, gli addetti ai     suolo.
     servizi domestici, “baby sitter” e persone       Nei casi in cui risulti operante altra
     “alla pari” che subiscano infortuni in           assicurazione (ad esempio polizza stipulata
     conseguenza di lavoro o di servizio.             dal condominio per l’intera proprietà,
                                                      ecc.), la garanzia di cui alla presente
     La garanzia non comprende i danni                polizza è prestata a secondo rischio (per
     derivanti:                                       l’eccedenza rispetto ai massimali dell’altra
     - da lavori di manutenzione straordinaria,       assicurazione).
       ampliamento, sopraelevazione o
       demolizione;
     - da umidità, stillicidio ed in genere da
       insalubrità dei locali;
     - da interruzioni o sospensioni totali o
       parziali di attività artigianali,
       commerciali o industriali esercitate nei
       fabbricati assicurati.

     Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i
     danni:
     - cagionati dall’esercizio di qualsiasi
       attività professionale, o connessa con
       affari, locazioni o noleggi;
     - derivanti dalla proprietà degli immobili
       locati a terzi;
     - alle cose ed agli animali che l’Assicurato
       abbia in consegna o custodia a qualsiasi
       titolo o destinazione;
     - da furto;
     - alle cose altrui derivanti da incendio di
       cose dell’Assicurato o da lui detenute;

18
come risarcisce la Compagnia in
caso di sinistro

Gestione vertenze/spese legali
La Compagnia assume fino a quando ne ha
interesse, la gestione della vertenza tanto in
sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile
che penale a nome dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali e tecnici ed
avvalendosi di tutti i diritti ed azioni
spettanti all’Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese
sostenute per resistere all’azione promossa
contro l’Assicurato, entro il limite di un
importo pari al quarto del massimale
stabilito in polizza. Qualora la somma
dovuta al danneggiato superi detto
massimale, le spese vengono ripartite fra
Compagnia e Assicurato in proporzione del
rispettivo interesse.
La Compagnia non riconosce spese
sostenute dall’assicurato per legali, o tecnici
che non siano da essa designati e non
risponde di multe, ammende, ne’ delle spese
di giustizia penale.

                                                  19
ASSISTENZA FAMIGLIA

     cosa e come assicuriamo

     Premessa                                           tutti i locali dell’abitazione stessa per guasti
                                                        agli interruttori di accensione, agli impianti
     La Compagnia per la gestione e la
                                                        di distribuzione interna o alle prese di
     liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia
                                                        corrente oppure in caso di guasto, o scasso
     Assistenza Famiglia si avvale di
                                                        dell’impianto di allarme, la Centrale
                                                        Operativa provvederà alla segnalazione di un
     EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.                     elettricista.
     con sede in Milano 20135 - Piazza Trento, 8.       Restano a carico dell’Assicurato le spese di
                                                        uscita e i relativi costi.

                  800-401390                            Segnalazione di un fabbro
                                                        Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato
                                                        sia necessario l’intervento di un fabbro a
     per chiamate dall’estero telefono                  causa della rottura di infissi, la Centrale
     +39.0258286160 telex 321363 EURA I.                Operativa provvederà alla segnalazione di un
                                                        artigiano.
                                                        Restano a carico dell’Assicurato le spese di
     Definizioni specifiche                             uscita e i relativi costi.
     Europ Assistance si avvarrà, per erogare le
                                                        Segnalazione di un sorvegliante
     prestazioni, della sua Centrale Operativa
                                                        Qualora a seguito di sinistro che abbia
     in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni
                                                        colpito l’abitazione, si renda necessaria la
     dell’anno.
                                                        vigilanza dell’abitazione stessa, la Centrale
     La Centrale Operativa, in virtù di specifica
                                                        Operativa provvederà, dietro richiesta scritta
     convenzione sottoscritta con la Compagnia
                                                        dell’Assicurato, a segnalare una Compagnia
     provvede, per incarico di quest’ultima, al
                                                        di vigilanza. Restano a carico dell’assicurato
     contatto telefonico con l’Assicurato ed
                                                        le spese di uscita e i relativi costi.
     organizza ed eroga le prestazioni di assistenza
     previste in polizza.
                                                        Segnalazione di una colf /baby sitter
                                                        Qualora l’Assicurato sia temporaneamente
                                                        impossibilitato ad accudire i figli minori di
     Le prestazioni erogate dalla centrale              anni 15, la Centrale Operativa segnalerà il
     operativa sono le seguenti:                        nominativo di una baby sitter nella zona in
     Segnalazione di un idraulico                       cui si trova.
     Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato
     sia necessario l’intervento di un idraulico,       Informazioni burocratiche, legali
     per un’ emergenza, per una riparazione o           (Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00
     manutenzione dell’impianto idraulico, la           esclusi i festiviinfrasettimanali)
     Centrale Operativa provvederà alla                 Qualora l’assicurato desideri avere
     segnalazione dello stesso.                         informazioni relativamente a:
     Restano a carico dell’Assicurato l’uscita, la      a. Equo canone:
     mano d’opera e i materiali.                           durata delle locazioni, adeguamento,
                                                           aggiornamento, rinnovo contratto, perdita
     Segnalazione di un elettricista                       avviamento, risoluzione del contratto di
     Qualora presso l’abitazione dell’Assicurato           affitto.
     sia necessario l’intervento di un elettricista a   b. Normative legali di locazione:
     causa di mancanza di corrente elettrica in            diritti e doveri del locatore, cessione del
20
contratto di locazione, successioni nel
   contratto, rilascio dell’immobile,
   procedure di sfratto;
c. Diritto del lavoro:
   contributi assicurativi e sociali, assegni
   familiari, trattamento di fine rapporto,
   normativa del contratto collettivo;
d. Diritto previdenziale:
   consulenze su trattamenti pensionistici;
e. Rifacimento documenti:
   informazioni su procedure burocratiche;
f. Segnalazioni ed informazioni su fiere e
   manifestazioni nazionali ed
   internazionali; telefonando alla Centrale
   Operativa potrà ricevere le informazioni
   richieste. Verranno fornite tutte le
   informazioni riguardanti le imposte con
   l’esclusione dei calcoli per ogni caso
   specifico.

                                                21
delimitazioni ed esclusioni

     Esclusioni ed effetti giuridici                    all’Assicurato degli eventuali maggiori
                                                        costi a lui addebitati dall’impresa
     a. Sono esclusi dall’assistenza i danni
                                                        assicuratrice che ha erogato la
        provocati con dolo dell’assicurato e delle
                                                        prestazione assistenza.
        persone di cui deve rispondere, con
        esclusione dei minori di 14 anni.
                                                      g. Per tutto quanto non è qui
                                                         espressamente disciplinato si applicano
     b. Sono a carico dell’assicurato tutte le
                                                         le disposizioni di legge.
        spese necessarie al ripristino di parti
        dell’abitazione interessate dall’intervento
                                                      h. Il diritto alle assistenze fornite dalla
        di assistenza.
                                                         Compagnia decade qualora l’assicurato
                                                         non abbia preso contatto con la Centrale
     c. Qualora l’assicurato non usufruisca di
                                                         Operativa al verificarsi dal sinistro.
        una o più prestazioni relative al servizio,
        la Compagnia non è tenuta a fornire
                                                      i. La polizza è regolata dalla legge
        indennizzi o prestazioni alternative di
                                                         italiana. Tutte le controversie relative
        alcun genere a titolo di compensazione.
                                                         alla polizza sono soggette alla
                                                         giurisdizione italiana.
     d. La Compagnia non assume
        responsabilità per danni causati
                                                      j. La polizza è operante per le abitazioni
        dall’intervento delle Autorità del paese
                                                         assicurate situate in Italia, Città del
        nel quale è prestata l’assistenza o
                                                         Vaticano e Repubblica di San Marino.
        conseguenti ad ogni altra circostanza
        fortuita ed imprevedibile.

     e. Ogni diritto nei confronti della
        Compagnia si prescrive entro il termine
        di un anno dalla data del sinistro che ha
        dato origine al diritto alla prestazione in
        conformità con quanto previsto all’art.
        2952 C.C..
                                                      in caso di sinistro
     f. A parziale deroga di quanto previsto
        dall’art. 1910 del C.C., all’Assicurato
        che godesse di prestazioni analoghe alle
        presenti, anche a titolo di mero
        risarcimento, in forza dei contratti
        sottoscritti con altra impresa di             Prova
        assicurazione, è fatto obbligo di dare        E’ a carico di chi richiede l’assistenza di
        comunque avviso del sinistro ad ogni          provare che sussistono tutti gli elementi
        impresa assicuratrice e specificatamente      che valgono a costituire il suo diritto ai
        alla Compagnia nel termine di tre giorni      termini di polizza.
        a pena di decadenza. Nel caso in cui
        attivasse altra impresa, le presenti
        prestazioni di assistenza saranno
        operanti, nei limiti ed alle condizioni
        previste, esclusivamente quale rimborso
22
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

condizioni generali

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle                   anche se ne sia stato concesso il
     circostanze del rischio                           frazionamento in più rate.
     Le dichiarazioni inesatte o le reticenze
     dell’Assicurato/Contraente relative a        Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
     circostanze che influiscono sulla                 Le eventuali modificazioni
     valutazione del rischio, possono                  dell’assicurazione devono essere
     comportare la perdita totale (se tali             provate per iscritto.
     inesattezze sono dolose) o parziale (se
     colpose) del diritto all’indennizzo          Art. 5 - Recesso in caso di sinistro
     nonché la stessa cessazione                       Dopo ogni sinistro indennizzabile a
     dell’assicurazione.                               termini di polizza e fino al 60° giorno
                                                       dal pagamento, il Contraente e/o la
Art. 2 - Esclusioni                                    Compagnia possono recedere
     Sono esclusi dall’assicurazione i danni           dall’assicurazione prestata per la
     determinati da:                                   garanzia interessata o dall’intera
     - fatti di guerra e insurrezioni,                 polizza, con preavviso di 30 giorni. In
       terremoti, inondazioni, alluvioni ed            caso di recesso della Compagnia,
       eruzioni vulcaniche, mareggiate,                quest’ultima, entro 15 giorni dalla data
       maremoti, cedimenti, smottamenti e              di efficacia del recesso, rimborsa il
       franamenti del terreno, crollo e                doppio della parte di premio imponibile
       collasso strutturale;                           relativa al periodo di rischio non corso.
     - conseguenze dirette o indirette di
       trasformazioni o assestamenti              Art. 6 - Indicizzazione
       energetici dell’atomo, naturali o               Le somme assicurate, i massimali ed i
       provocati, e le accelerazioni di                relativi premi, nonché gli eventuali
       particelle atomiche (fissione e fusione         massimi risarcimenti e limiti di
       nucleare, isotopi radioattivi,                  garanzia – se espressi in cifra assoluta –
       macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).         sono collegati all’indice dei prezzi al
                                                       consumo “per la famiglia di operai ed
Art. 3 - Pagamento del premio e                        impiegati” pubblicato dall’Istituto
     decorrenza della garanzia                         Centrale di Statistica, in conformità a
     L’assicurazione ha effetto dalle ore 24           quanto segue:
     del giorno indicato in polizza se il              - Alla polizza è assegnato come
     premio o la prima rata di premio sono               riferimento iniziale l’indice del mese
     stati pagati; altrimenti, ha effetto dalle          di giugno dell’anno solare
     ore 24 del giorno del pagamento. Se il              antecedente quello della sua data di
     contraente non paga i premi o le rate di            effetto;
     premio successive, l’assicurazione rimane         - Alla scadenza di ogni rata annua si
     sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo            effettua il confronto tra l’indice
     quello della scadenza e riprende vigore             iniziale di riferimento e l’indice del
     dalle ore 24 del giorno del pagamento,              mese di giugno dell’anno solare
     ferme le successive scadenze ed il diritto          precedente quello di detta scadenza;
     della Compagnia al pagamento dei                  - L’aumento o la riduzione conseguenti
     premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del           decorrono dalla scadenza della rata
     Codice Civile. Il premio è sempre                   annua.
     determinato per periodi di assicurazione            L’indicizzazione non verrà applicata
     di un anno ed è interamente dovuto                  alla sezione “assistenza”.
                                                                                                    23
Art. 7 - Aggravamento del rischio                   secondo il rispettivo contratto
         L’Assicurato/Contraente deve dare               autonomamente considerato, purché le
         comunicazione scritta alla Compagnia            somme complessivamente riscosse non
         mediante raccomandata di ogni                   superino l’ammontare del danno.
         aggravamento del rischio.                       Se il Contraente omette di dare
         Gli aggravamento di rischio non noti            l’avviso di cui sopra, la Compagnia
         o non accettati dalla Compagnia                 non è tenuta a corrispondere
         possono comportare la perdita totale o          l’indennizzo.
         parziale del diritto all’indennizzo
         nonché la stessa cessazione                 Art. 12 - Rinvio alle norme di legge
         dell’assicurazione ai sensi dell’art.            Per tutto quanto non è diversamente
         1898 del Codice Civile.                          regolato, valgono le norme di legge.

     Art. 8 - Diminuzione del rischio
          Nel caso di diminuzione del rischio la
          Compagnia è tenuta a ridurre il
          premio successivo alla comunicazione
          dell’Assicurato/Contraente ai sensi
          dell’art. 1897 del Codice Civile e
          rinuncia al relativo diritto di recesso.

     Art. 9 - Proroga dell’assicurazione e
          periodo di assicurazione
          In mancanza di disdetta, mediante
          lettera raccomandata spedita almeno
          30 giorni prima della scadenza,
          l’assicurazione si intende prorogata di
          un anno e così successivamente.

     Art. 10 - Oneri fiscali
          Gli oneri fiscali relativi
          all’assicurazione sono a carico del
          Contraente.

     Art. 11 - Altre assicurazioni
          Il Contraente non è tenuto, alla data
          di stipulazione del contratto, a
          comunicare alla Compagnia l’esistenza
          di eventuali altre assicurazioni, sulle
          medesime cose e per il medesimo
          rischio. In caso di sinistro, tuttavia,
          l’Assicurato deve darne avviso a tutti
          gli Assicuratori, indicando a ciascuno
          il nome degli altri. L’Assicurato è
          tenuto a richiedere a ciascun
          Assicuratore l’indennità dovuta

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