COMUNE DI RUSSI Lunedì, 10 settembre 2018

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COMUNE DI RUSSI Lunedì, 10 settembre 2018
COMUNE DI RUSSI
Lunedì, 10 settembre 2018
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COMUNE DI RUSSI
                                                       Lunedì, 10 settembre 2018

Prime Pagine
 10/09/2018 Prima Pagina
 Corriere di Romagna (ed. Ravenna)                                                                                                  1
 10/09/2018 Prima Pagina
 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)                                                                                                 2
Cultura e Turismo
 10/09/2018 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 51
 RUSSI                                                                                                                              3
sport
 10/09/2018 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 25                                                 Giovanni Guiducci
 «Piacere, West Astuti»: alla scoperta del primo australiano...                                                                     4
 10/09/2018 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 31
 Castel del Rio e San Rocco poker Tozzona e                                                                                         6
 10/09/2018 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 32
 3ª GIORNATA DEL 16/09/2018                                                                                                         8
 10/09/2018 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 33
 Lo 0-0 di Russi piace di più al Gambettola                                                                                         9
 10/09/2018 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 39                                                               S.C.
 Godo e Imola, missione compiuta Garaquattro è quella della staffa                                                                  10
 10/09/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 48
 Russi 0 Gambettola 0                                                                                                               12
 10/09/2018 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 49                                                          Mario Silvestri
 Stavolta l' impresa è di Godo: in finale                                                                                           13
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 2                                                Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce
 Tre livelli di sicurezza modulati sulle attività del cittadino                                                                     15
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 6                                                          Pagina a cura diBianca Lucia Mazzei
 L' equo compenso cerca più forza con le iniziative delle Regioni                                                                   17
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 12                                                                                       Ev.M.
 La montagna dei piccoli borghi offre occasioni a prezzi bassi                                                                      19
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                               Arturo Bianco
 Fondi decentrati, correzioni solo con l' ok dei revisori                                                                           21
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                               Gianni Trovati
 Caos bando periferie: avanzi inutilizzabili senza il programma                                                                     23
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                                 A.Gu.P.Ruf.
 Fondo investimenti, ultimi dieci giorni per la tranche 2019                                                                        25
 10/09/2018 Il Sole 24 Ore Pagina 19                                                                Anna GuiducciPatrizia Ruffini
 Per lavori e acquisti termine impossibile al 30 settembre                                                                          27
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 3
 L' efficientamento degli immobili della p.a. sta trainando il                                                                      29
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 9
 Acquisto di quota Benefici senza bis                                                                                               30
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 9
 Appartamenti adiacenti, regime di favore a precise condizioni                                                                      32
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 9
 Alloggi di pregio esclusi dall' agevolazione                                                                                       34
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 12                                                   PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO
 Aree edificabili, tributi dovuti                                                                                                   35
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 12
 Pagano anche i piccoli terreni                                                                                                     37
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 15
 Come funziona il Fondo di garanzia                                                                                                 38
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 25
 Erario, prescrizione quinquennale di crediti                                                                                       40
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 25
 Immobili agricoli, Ici agevolata dietro prova                                                                                      42
 10/09/2018 Italia Oggi Sette Pagina 204                                                                  CHRISTINA FERIOZZI
 La società si salva se il reato non è nel suo interesse                                                                            44
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10 settembre 2018
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10 settembre 2018
                    Il Resto del Carlino (ed.
                            Ravenna)
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  AGENDA LUNEDÌ 10 SETTEMBRE

  RUSSI
  TRIO CLARUS Alle 20.30 nella chiesa dei
  Servi, concerto del Trio Clarus.

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  SERIE D GIRONE F

  «Piacere, West Astuti»: alla scoperta del primo
  australiano arrivato a Cesena
  Il portiere compie oggi 20 anni: «Ho cominciato nel Melbourne City, poi il Chievo mi ha
  portato in Italia» Ha il doppio passaporto e l' anno scorso ha debuttato in serie D: «Nelle
  uscite sfrutto la mia altezza»

  CESENA Oggi Jack Robert West Astuti
  compie 20 anni. E' il primo australiano in forza
  al Cesena (Ac prima, Fc ora), che, proprio
  grazie a lui, può ora annoverare giocatori
  provenienti da tutti i cinque continenti. Arrivato
  in Romagna il 7 agosto scorso è stato provato
  nelle amichevoli contro il Russi e il Ronco e
  dopo una settimana è stato tesserato.
  From Melbourne In possesso della doppia
  nazionalità australiana (è nato a East
  Melbourne, sobborgo della grande metropoli)
  e italiana (da parte di madre), West spiega, in
  un misto italiano -inglese, come ha fatto ad
  arrivare in Romagna dall' altra parte del
  mondo: «Ho iniziato a giocare nel Melbourne
  City Fc, la squadra della mia città, e all' età di
  16 anni il Chievo mi ha portato in Italia. Dopo
  appena due mesi, però, mi sono infortunato ad
  una spalla e sono rientrato in Australia per
  farmi operare.
  Quando sono tornato in Italia dopo 8 mesi il
  campionato era finito. L' anno seguente ero
  invece troppo "vecio" (all' inglese e all' italiano
  alterna un po' di veneto, ndr) per giocare nella
  Primavera del Chievo. Lo scorso anno sono
  allora andato al Ciliverghe Mazzano nel
  bresciano e ho giocato in serie D. Da questa
  estate sono a Cesena».
  Portieri under Della rosa dei portieri a
  disposizione di Angeli ni fanno parte al
  momento, oltre all' italo-australiano classe 1998, Sarini (1999) e Passaniti (1998), ai quali si aggiungerà
  ad ottobre l' albanese Shala (2000). Sono tutti under, una scelta in linea con la tendenza a utilizzare
  come giocatori di movimento solo tre dei quattro giovani che per regolamento devono essere sempre in
  campo. Una normativa che condizionerà le scelte di Angelini, che comunque sabato ha ribadito che il
  titolare è Sarini: «A Cesena mi trovo bene, coni compagnie con l' allenatore. Il mio obiettivo è giocare,
  ma so bene che c' è questa regola e quindi non dipende solo da me.
  Da parte mia posso solo allenarmi al meglio».
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  COPPA EMILIA -ROMAGNA 2ª CATEGORIA

  Castel del Rio e San Rocco poker Tozzona e San
  Pancrazio ai rigori
  RAVENNA Match di ritorno del primo turno di
  Coppa Emilia 2ª categoria per i gironi L e N,
  debutto assoluto con partite di andata del
  primo turno per i gironi O e P.
  Prima giornata di campionato in 3ª categoria.
  Girone L Tozzona-Fly Sant' Antonio 4-2 ai calci
  di rigore (0-0 dopo item pi regolamentari);
  Futa -Amaranto Castel Guelfo 2-0 (44' pt
  Samperi, 49' st Neri).
  Girone N Castel del Rio -Palazzolo 4-1 (7' pt
  Reggidori, 15' pt Reggidori, 24'pt Barbieri,
  23'st Khatib; 9'st Landi); Frugesport-Atletico
  Lugo 0-0; San Rocco -Mordano Bubano 4-0
  (23' pt Rondinini, 28' pt Succi, 11' st Violani, 45'
  st A. Bandini); Godo-Fossolo 0-1 (45' st
  Vignoli); Bagnara-San Pancrazio 7-6 ai rigori
  (12' pt Gaddoni rig., 45' pt Vivaldo, 45' st
  Gaddoni rig.; 24' pt Fanti); Santagata Sport-
  Santerno 1-2 (30' st Mazzolani (rig.); 32' st
  Iervasi, 41' st Filogamo); Real Fusignano-
  Biancanigo 3-1 (27' pt Popa rig., 16' st
  Canducci, 23' st Randi; 35' st Longari rig.).
  Girone O Pianta-Edelweiss 1-0 (16' st
  Zampiga), Vecchiazzano-Vita 2-1 (7' pt
  Fornasari, 40' st Valli; 7' st Assirelli); Sporting
  Predappio-Tre Martiri 1-1 (12' st Ragazzini; 32'
  pt Pistorio); Borgo Tuliero-Reda 0-1 (15' st M.
  Bandini); Marradese-Modigliana 2-2 (14' st
  Naldi rig., 18' st Cappelli; 13'pt Sartoni, 26'pt
  Mbacke); 2000 -San Zaccaria 0-2 (18' pt
  Focaccia, 27' st Focaccia); Carpena-S.Colombano 3-0 (8' pt, 20' pt e 39' st Lucarelli).
  Girone P Bagno-Alfero 2-0 (22' pt Fontana, 4' st Berti); Borghigiana-Junior Gambettola 3-2 (30' pt Diop,
  11' st e 32' st Bakayoko; 22' st Berlini su rigore, 28' st Bi sacchi); Dismano United -Aurora 1-1 (39' pt N.
  Esposito; 9' st Castellani); Soglianese-Corpolò 1-0; Borgo Marina-Villamarina 0-0; Villa Verucchio-
  Perticara 0-3(34'pt Cedrini, 38'pt Rossi, 24' st Averardi). La partita San Carlo-Rubicone si giocherà
  domani sera alle 20.45.
  3ª Categoria Ravenna Si apre il sipario sul campionato di Terza categoria e lo spettacolo è subito
  assicurato. Tanti gol nei match d' apertura del sabato con le vittorie esterne di Villano va, Prada e Atlas
  Santo Stefano, rispettivamente ai danni di Coyotes, Porto Fuori e Giovecca.
  Pareggio invece tra San Potito e Porto Corsini, con gli ospiti bra via rimontare il doppio svantaggio. Ieri

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  PROMOZIONE GIRONE D

  3ª GIORNATA DEL 16/09/2018
  Pietracuta-Cervia Reno -Stella Ronco-
  Morciano Russi-Gambettola S.Pietro in Vincoli
  -Cava Sampierana-Igea Marina Torconca-
  Fratta Terme Tropical-Civitella Vis Misano-Del
  Duca.

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  Lo 0-0 di Russi piace di più al Gambettola
  RUSSI: Lolli, Rava, Magari, Godoli, Vasumini,
  Tassinari, Lombardi, Gallamini (11' st R.
  Babini), Placci (11' st Sow), Trovato, Calderoni
  (43' st Consalvo). A disp.: Gamberini, Baldi,
  Temporin, Francia, Bosi, Spazzoli. All.:
  Candeloro.
  GAMBETTOLA: Morelli, Marrapodi (24' pt S.
  Buda), Braccini, Giunchi (32' st Alessandri), D'
  Altri, Corbara (5' st Bacchini), Toscano (21' st
  Foschi), Ceccarelli, Angeli, Catapane, G. Buda
  (31' st Zanelli). A disp.
  : Pracucci, Matteoni, Lelli, Franco. All.: Angeli.
  ARBITRO: Antonini di Rimini.
  AMMONITI: Braccini, Bacchini.
  ESPULSO: 31' st Braccini.
  RUSSI L o 0 - 0 d e l B u c c i v e d e R u s s i e
  Gambettola uscire con gli umori contrapposti.
  La gioia del Gambettola fa da contraltare al
  rammarico arancione per due occasioni non
  sfruttate: una sul campo porta la firma di Sow
  che su punizione colpisce la traversa, mentre l'
  altra è "burocratica" quando a cinque minuti
  dalla fine solo i dirigenti in tribuna evitano al
  Gambettola di effettuare la sesta sostituzione.
  Dopo 45 minuti di nulla, la ripresa parte con
  Buda che impegna Lolli e prosegue con un
  Russi che trova nell' attaccante l' occasione
  più clamorosa al27' con una punizione che
  colpisce la traversa. Al38'sempre Sow e
  Trovato a pochi passi dalla portasi disturbano
  mentre al 48'u na staffilata da fuori area di Lombardi esce di poco a lato.

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  BASEBALL A2 PLAY-OFF

  Godo e Imola, missione compiuta Garaquattro è
  quella della staffa
  I rossoblu sbancano Ronchi e ora affrontano Macerata I Redskins battono gli Athletics e
  con Senago è in palio l'A1

  IMOLA C' è voluta la quarta partita ai Redskins
  per eliminare gli Athletics Bologna (3-1 nella
  serie) e conquistare la possibilità di giocarsi
  un posto nella prossima serie A1 nel prossimo
  scontro con il Senago che ha eliminato
  Nettuno 2. Sabato i "pellerossa" hanno fallito il
  primo match point perdendo 4-9 all' 11° inning.
  Botta e risposta al 4° (3-2 Imola con quattro
  valide), Bologna sorpassa al 5° (3-4), punto
  del pareggio imolese all' 8° (doppio di Aleman
  ed errore difensivo). Poi al secondo
  extrainning l' ottimo Luca Di Raffaele (10 strike
  -out), salito in pedana dopo Clemente e
  Freddi, cala di controllo e gli Athletics
  prendono il largo.
  Ma ieri mattina i Redskins si sono affidati alla
  coppia in pedana Salas -Sosa e così è bastato
  un big inning, il secondo, da quattro punti e
  seivalide, con il 4-2 finale che proietta Imola al
  turno successivo dei play-off.
  Qui Godo Al momento giusto, Kevin Riel lo. E
  così Godo vola in una delle quattro finali valide
  per la promozione in A1, che vedrà la squadra
  di Marco Bortolotti affrontare dal prossimo
  week-end il forte Hotsand Macerata. Godo ha
  completato il capolavoro iniziato sette giorni
  prima al diamante Casadio chiudendo icon ti
  con il favorito Ronchi in gara quattro, vinta 2-1
  grazie soprattutto alla migliore prova
  stagionale di Riello. I romagnoli, però, avevano
  già sfiorato l' impresa al pomeriggio, rimontando da 3-10 a 10-10 prima di cedere (11-10) all' ultimo
  respiro.
  In garatre Galeotti non centra l' approccio giusto e così con 4 valide al primo inning i padroni di casa si
  portano sul 2-0 che diventa 4-1 sull' homer da due di Leonora. Nella parte alta del sesto Godo s i
  avvicina sul 4-3 ma il partente romagnolo cede e si va 10-3. I rossoblù non mollano e con una riscossa
  partita dal box (Rubboli 3/5 e Gelli 2/4) al settimo arriva la parità. Galli sale sul monte e si va fino al
  nono dove Ronchi tiene aperta la serie grazie al doppio di Pizzolini e alla valida di Bertossi.
  Ora l' inerzia psicologica è dalla parte di Ronchi, convinta di poter arrivare alla quinta partita. Ma i
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  Russi 0 Gambettola 0
  Russi 0 Gambettola 0 RUSSI: Lolli, Rava,
  Magari, Godoli, Vasumini, Tassinari, Lombardi,
  Gallamini (10' st Babini), Placci (10' st Sow),
  Trovato, Calderoni (43' st Consalvo). A
  disposizione: Gamberini, Temporin, Francia,
  Bosi. All: Candeloro.
  GAMBETTOLA: Morelli, Marrapodi (24' pt
  Buda S.), Braccini, Giunchi (31' st Alessandri),
  D' Altri, Cobara (5' st Bacchini), Toscano (21'
  st Foschi), Ceccarelli, Angeli, Catapane, Buda
  (31' st Zanelli). A disposizione: Bracucci, Lelli.
  All: Angeli.
  Arbitro: Affirelli di Forli'.
  Note: Ammoniti: Braccini (G), Bacchini (G).
  Espulso: Braccini (G) al 31' st.
  TERMINA con un pareggio senza reti la partita
  tra Russi e Gambettola. Prima occasione dei
  padroni di casa con una conclusione di
  Trovato, fa buona guardia il portiere ospite.
  Non si registrano altre occasione da rete nella
  prima frazione. Nella ripresa il Russi prova ad
  essere più incisivo. Alla mezz' ora della
  ripresa gli ospiti rimangono in dieci per l'
  espulsione di Braccini, doppio giallo. L'
  occasione più nitida è di Sow che su punizione centra la traversa.

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  Baseball serie A2 Nella città resa celebre da D' Annunzio prova superlativa dei Goti

  Stavolta l' impresa è di Godo: in finale
  Ronchi dei Legionari 1 Godo 2 RONCHI:
  Pizzolini ss (0/5); Bertossi 3b (0/4); Leonora ec
  (0/2); Berini dh (0/3); Furlan ed (0/4); Miceu 1b
  (0/1) (Da Re); Gheno r (2/4); Fallacara es
  (0/3); Ghergolet 2b (1/4).
  GODO: L. Servidei ss (1/5); Rubboli dh (0/5);
  Evangelista r (1/4) Gelli 1b (1/4); Bucchi 2b
  (1/4); D. Meriggi es (1/4); G.Meriggi ec (0/3);
  Melandri ed (0/3) (Minghelli ph/ed 0/1); S.
  Marco 3b (0/2).
  Successione punteggio: Godo: 110 000 000=
  2, bv 6, e 1; Ronchi dei Legionari: 000 000
  001= 1, bv 3, e 4.
  Lanciatori: Riello (W) rl 7.2,bvc 2, bb 4, so 8,
  pgl 0; Piumatti (S) rl 1.1, bvc 1, bb 2, so 2, pgl
  1. Zotti (L) rl 6.0, bvc 5, bb 2, lp 1, so 12, pgl 2;
  Nardi rl 3.0, bvc 1, bb 1, so 3, pgl 0.
  Note: doppio di Bucchi Ronchi dei Legionari IL
  GODO baseball si aggiudica di misura la
  quarta sfida contro i Black Panthers per 2-1
  aggiudicandosi la semifinale E del campionato
  di A2 per 3 ed accedendo in questo modo alla
  finale dove incontrerà il Macerata che ha
  eliminato in tre partite il Brescia. La formazione
  di Bortolotti disputa una prova superlativa sul monte di lancio col vincente Riello e con il rilievo Piumatti
  che chiude il match con grande autorevolezza.
  Nel box di battuta realizzano 6 battute valide contro le tre dei padroni di casa ed in difesa sono meno
  fallosi commettendo un solo errore contro i 4 del Ronchi. Si diceva che è stata una gara dominata in
  gran parte dei lanciatori ed anche quelli friulani Zotti e Nardi disputano una prova superlativa
  realizzando 12 strike out il primo (rl 6.0) e 3 il secondo (rl 3.0).
  Cavalieri aggressivi fin dal primo attacco con Evangelista che ottiene una valida spinto in seconda da
  un singolo di Gelli e a punto dal successivo doppio di Bucchi.
  Al secondo inning ancora a segno i Goti: base ball concessa a Giacomo Meriggi bunt di sacrificio di
  Melandri che lo porta in seconda, su lancio pazzo di Zotti Meriggi raggiunge il cuscino di terza base e
  arriva a punto sul singolo di Luca Servidei.
  LA PARTITA ristagna per nel massimo equilibrio e con i lanciatori a farla da padrone fino all' ultima
  ripresa con le Pantere nel box di battuta. Base ball concessa da Piumatti a Da Re e a Fallacara su
  valida di Ghregolet giunge a casa base Da Re e Fallacara sul cuscino di terza base. A questo punto il
  neo entrato Minghelli con una stupenda presa al volo in tuffo da esterno centro salva il risultato
  effettuando la terza eliminazione, se la palla fosse passata sarebbero entrati i due punti del sorpasso.
  Mario Silvestri © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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  Gli obiettivi. Il superamento della giungla di password da utilizzare nel dialogo con enti e
  agenzie e l' interoperabilità europea del sistema di gestione dell' identità digitale

  Tre livelli di sicurezza modulati sulle attività del
  cittadino
  Il ricorso esclusivo all' identità digitale per l'
  accesso ai servizi pubblici. È q u e s t o l o
  scenario cui bisogna guardareper
  comprendere quale sarà il futuro in rete per
  cittadini e imprese che si vogliono
  interconnettere con la                     pubblica
  amministrazione. Se oggi sono "solo" 4mila le
  amministrazioni pubbliche che garantiscono la
  fruizione dei propri servizi online tramite Spid,
  a imporre l' esclusività saranno le regole. A
  questo, poi, si deve aggiungere che lo Spid
  diventerà presto lo strumento di identificazione
  riconosciuto a livello europeo e, quindi, diverrà
  necessario per accedere anche ai servizi
  pubblici in tutti gli Stati membri dell' Ue.
  L' utilizzo dello Spid Il sistema pubblico
  nazionale per la gestione dell' identità digitale
  (Spid) nasce per favorire la diffusione di
  servizi in rete sia per i cittadini che per i
  professionisti e le imprese. In effetti, tutti quelli
  che vogliono fruire in modo semplice e anche
  in mobilità di servizi erogati online possono,
  tramite un processo di identificazione
  pubblica, utilizzare una propria e unica identità
  digitale.
  Uno degli ulteriori scopi dello Spid è di
  consentire con una sola password di accedere
  a tutti i servizi online erogati sia da pubbliche
  amministrazioni che da privati. Questo secondo obiettivo - che si raggiungerà quando il sistema sarà a
  pieno regime e verrà utilizzato da tutti - consentirà anche il superamento della giungla di login e
  password che, allo stato attuale, caratterizza la vita di ogni cittadino telematico.
  Rivelandosi, dunque, un vantaggio per quest' ultimo.
  I livelli di accreditamento Lo Spid consente tre livelli di identificazione che danno accesso
  rispettivamente a servizi di informazione, di partecipazione a bandi e concorsi e di sottoscrizione di
  contratti. Per il primo livello l' accesso è garantito solo da un nome utente e da una password scelta dall'
  utente; per poter entrare nel secondo livello (con un grado di sicurezza maggiore) l' utente, oltre a un
  nome utente e password, deve invece inserire un codice temporaneo di accesso generato
  automaticamente e utilizzabile con un dispositivo (smartphone). A caratterizzare il terzo livello, quello
  con il più alto grado di sicurezza, è un log in che impiega ulteriori soluzioni e dispositivi (tra i quali, per

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  Adeguatezza dei corrispettivi. Nove mesi dopo le regole nazionali scendono in campo con leggi
  ad hoc Toscana, Puglia (solo avvocati), Calabria (pagamenti privati) e Sicilia. Anche il Lazio si
  prepara a intervenire

  L' equo compenso cerca più forza con le iniziative
  delle Regioni
  Sono passati nove mesi dall' entrata in vigore
  delle regole sull' equo compenso delle
  prestazioni professionali e anche le Regioni
  hanno cominciato a scendere in campo.
  Ognuna a suo modo.
  Toscana e Sicilia hanno varato
  regolamentazioni che seguono l' impostazione
  nazionale e riguardano tutti i professionisti,
  mentre la Puglia si è occupata solo degli
  avvocati. Del tutto diversa, invece, la strada
  intrapresa dalla Calabria che non è intervenuta
  sui compensi per gli incarichi conferiti dall'
  amministrazione r e g i o n a l e o d a g l i enti
  controllati ma, anche allo scopo di contrastare
  l' evasione fiscale, ha acceso i riflettori sui
  pagamenti delle prestazioni professionali da
  parte dei privati. E anche il Lazio sta mettendo
  a punto un provvedimento in materia.
  Le regole La disciplina dell' equo compenso è
  stata prevista dal Dl 148/2017 ed è entrata in
  vigore il 6 dicembre 2017. Inizialmente scritta
  per gli avvocati (la norma è infatti inserita nella
  riforma forense, la legge 247/2012) è stata poi
  estesa a tutti i professionisti. In pratica, i l
  compenso, per essere equo, va determinato in
  base ai parametri fissati dai decreti ministeriali
  che riguardano le diverse professioni e ai quali deve fare riferimento il giudice, in caso di contenzioso.
  La tutela scatta però solo nei confronti dei cosiddetti clienti forti, ossia, grandi imprese, banche ed
  assicurazioni. La Pa deve, invece, garantire «il principio dell' equo compenso».
  Vietate anche le clausole vessatorie (annullabili dal magistrato), come la modifica unilaterale del
  contratto da parte del cliente, l' obbligo ad anticipare le spese o a rinunciare al rimborso, la pretesa di
  prestazioni aggiuntive e la fissazione dei tempi di pagamento superiori a sessanta giorni.
  Le Regioni Il via lo ha dato la Toscana che, il 6 marzo scorso, rendendo più stringente le regole
  nazionali per la Pa, ha dettato gli indirizzi che uffici regionali e enti controllati devono seguire nel
  conferimento delle prestazioni professionali: compensi ed importi a base di gara determinati in base ai
  parametri ministeriali, niente clausole vessatorie e divieto di introduzione di criteri di valutazione delle
  offerte che prevedono prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Con un' impostazione simile la Sicilia ha
  disciplinato l' equo compenso a fine agosto.

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  Seconda casa. Nei centri meno noti e lontani dalla mondanità i valori sono scesi anche del 30%
  e ora stanno per ripartire

  La montagna dei piccoli borghi offre occasioni a
  prezzi bassi
  È arrivato il momento di comprare una casa
  vacanze nelle località di montagna?
  A giudicare dai ribassi dei prezzi degli ultimi
  anni e, dunque, dalla loro convenienza, si
  potrebbe dire proprio di sì. Soprattutto se vi
  piace la montagna vera, dei piccoli borghi, alla
  larga dai vip e dai locali di tendenza.
  Da Uncem (l' Unione nazionale Comuni e
  comunità enti montani) segnalano da un lato il
  positivo andamento delle locazioni di case in
  montagna e, dall' altro, i prezzi sempre più
  bassi. «Già a giugno 2018, l' ufficio studi di
  Tecnocasa segnalava forti ribassi dei valori
  immobiliari nelle località di montagna, scesi
  dell' 1,5% - evidenziano da Uncem -. Dal 2008
  ad oggi le case nelle località di montagna
  hanno perso in media il 31,7% del proprio
  valore». In lieve miglioramento invece i canoni
  di locazione, aumentati dello 0,9%, contro
  comunque il +1,5% dei laghi e il +1,1% del
  mare.
  Alcune località di montagna iniziano però a
  risollevare la testa, evidenziando una ripresa
  dei prezzi di compravendita. Tra queste,
  Uncem evidenzia Ravascletto (Udine) con un
  aumento del 3,7%; Ponte di Legno (Brescia),
  con +1,1%; Sauris (Udine) con il +0,9%; Lurisia (Cuneo) con il +0,8%. Restano poi alti i prezzi di
  appartamenti top o nuovi nelle tradizionali "capitali" alpine del turismo, dove i prezzi massimi di
  compravendita al metro quadro si piazzano al top della classifica delle case vacanze: Courmayeur a
  11.100 euro al metro quadro, Cortina d' Ampezzo a 10.800 euro/mq, Selva di Val Gardena a 9.900
  euro/mq.
  «I dati Fimaa-Confcommercio sono certamente utili per il lavoro delle Amministrazioni locali - spiega
  Marco Bussone, presidente nazionale Uncem - e riteniamo oggi ci siano le possibilità di rimettere in
  utilizzo molte seconde case, sia per l' uso diretto da parte dei proprietari, sia per locazioni anche brevi. I
  numeri ci consegnano una situazione a luci e ombre, ma sappiamo esserci sempre più località che
  costruiscono opportunità turistiche e aprono nuove frontiere di mercato. Sempre di più si riscoprono i
  borghi abbandonati di Alpi e Appennini e il mercato qui è in forte crescita. Basta dire che dieci anni fa,
  questo pezzo di immobiliare non esisteva e si è passati da zero a cento in dieci anni». Con numeri che
  crescono sia per locazioni sia per acquisto. «Potranno ancora crescere ed è compito di Uncem

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  ALTE PROFESSIONALITÀ

  Fondi decentrati, correzioni solo con l' ok dei revisori
  Il mancato inserimento dello 0,2% del monte salari va comunicato anche a Rgs

  Le risorse già destinate al finanziamento delle
  alte professionalità non possono essere
  inserite per la prima volta nel fondo decentrato
  2018. Lo ha chiarito l' Aran con il parere
  12947.
  L' Agenzia ritiene possibile procedere in modo
  retroattivo alla correzione dell' errore che
  molte amministrazioni hanno commesso non
  prevedendo l' inserimento di queste risorse nel
  fondo, ma ricorda che in questo caso occorre
  chiedere l' autorizzazione alla Rgs per
  correggere i fondi decentrati comunicati nel
  conto annuale. E questo limiterà il numero
  degli enti che si avvarranno di questa
  possibilità.
  Il contratto del 22 gennaio 2004 ha disposto
  che in tutti gli enti del comparto potesse
  essere attivato l' istituto delle alte
  professionalità, stabilendo che gli enti
  inserissero nel fondo, senza precisare se nella
  parte stabile o variabile, lo 0,2% del monte
  salari 2001. Con la dichiarazione congiunta n.
  1 il contratto del 9 maggio 2006 ha chiarito che
  queste risorse si devono intendere acquisite
  nel fondo. L' Aran ha negli anni scorsi spiegato
  che le somme vanno inserite nel fondo anche
  dagli enti che non hanno istituito le alte professionalità. L' articolo 67 del contratto del 21 maggio 2018
  chiarisce che le risorse vanno inserite nella parte stabile del fondo se l' ente non ha istituito le alte
  professionalità. Così si determina un aumento delle risorse disponibili per la contrattazione. Negli enti in
  cui sono state utilizzate per corrispondere la indennità di posizione e risultato alle alte professionalità,
  vanno invece spostate fuori dal fondo e destinate alle posizioni organizzative.
  In concreto, spesso gli enti che non hanno attivato le alte professionalità non hanno inserito le risorse nel
  fondo. In risposta a un quesito di un ente, l' Aran risponde che le risorse non possono essere inserite nel
  fondo del 2018 per la prima volta, determinando quindi un suo incremento. Ma lascia una porta
  socchiusa: se l' ente evidenzia un errore nel non avere inserito le risorse nel fondo, può procedere alla
  revisione dei vecchi fondi, operando la correzione in aumento. Per la Rgs questa correzione aumenta la
  consistenza del fondo, ma non rende disponibili le risorse aggiuntive derivanti dalla correzione. Questa
  va effettuata nel rispetto delle procedure per la determinazione del fondo, quindi con il parere dei
  revisori dei conti. La risposta Aran richiama infine la necessità che le amministrazioni comunichino la
  loro volontà alla Rgs chiedendo la possibilità di operare la correzione sui vecchi conti annuali.
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10 settembre 2018
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  INVESTIMENTI

  Caos bando periferie: avanzi inutilizzabili senza il
  programma
  Solo 15 città hanno nei conti «risparmi» sufficienti per finanziare le opere. I 140 milioni di
  copertura sul 2018 potranno assorbire gli sforamenti del pareggio

  La polemica incendiaria sul bando periferie ha
  sparso a piene mani certezze in Parlamento e
  incognite nelle amministrazioni locali. F r a
  Camera e Senato si confronteranno anche
  nella giornata decisiva di oggi le posizioni
  nette della maggioranza M5S-Lega, che nella
  sospensione delle 96 convenzioni vede lo
  strumento per premiare gli enti «virtuosi»
  titolari di avanzi senza che sia lo Stato a
  decidere dove promuovere investimenti e
  dove no, e quelle altrettanto chiare dell'
  opposizione, che parlano di «scippo» e
  provano a riesumare le convenzioni a suon di
  emendamenti.
  Tanta sicurezza si sgretola però quando dalle
  stanze della politica si passa agli uffici delle
  ragionerie locali. C h e c o s a s i p o t r à f a r e
  davvero una volta in vigore il Milleproroghe? E
  chi può fare cosa?
  Prima di avventurarsi nel dedalo creato dall'
  emendamento notturno approvato al Senato e
  in via di conferma alla Camera, è utile
  anticipare i risultati. La sospensione delle
  convenzioni produce sui conti pubblici u n
  effetto positivo per 1.030 milioni in quattro
  anni, di cui 140 milioni nel 2018, che
  servirebbero a coprire gli effetti di un primo "sblocco" generalizzato degli avanzi di amministrazione. Ma
  per utilizzare gli avanzi per investimenti occorre applicarli, modificando il bilancio con parere dei
  revisori e voto in consiglio comunale, e adeguare i programmi delle opere pubbliche (con la procedura
  complessa descritta nell' articolo qui a destra): mosse che richiedono mesi. «Andrebbero acquisiti -
  aggiungono nel loro dossier i tecnici del servizio Bilancio della Camera - chiarimenti volti a confermare l'
  effettiva possibilità, per i Comuni interessati, di rimodulare, senza che si determinino ulteriori oneri, gli
  impegni di spesa e i connessi pagamenti in relazione al differimento dell' efficacia delle convenzioni».
  I 140 milioni messi nella cascina del bilancio pubblico per quest' anno potrebbero però tornare utili per
  coprire eventuali stop alle sanzioni per chi sfora il pareggio 2018, tanto più che da annunci pubblici di
  governo e maggioranza il Milleproroghe è solo l' antipasto per un cambio di regole che dall' anno
  prossimo libererà a regime gli avanzi nei calcoli sui vincoli di finanza pubblica. Ma nessuno può
  garantire a priori che questi sforamenti sanabili servano davvero a investimenti e non a spesa corrente.
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  A DISPOSIZIONE 300 MILIONI

  Fondo investimenti, ultimi dieci giorni per la tranche
  2019
  Richiesta respinta quando l' opera non è programmata o il bilancio non è alla Bdap

  Ultimi preparativi per l' accesso al contributo
  2019 a fondo perduto per la messa in
  sicurezza di edifici e territorio. Scade il 20
  settembre il termine per la richiesta dei
  finanziamenti messi in campo dall' ultima
  manovra. Il contributo ammonta a 300 milioni
  per il 2019 e 400 per il 2020 (commi 853-861
  della legge 205/2017).
  La domanda al ministero dell' Interno
  necessita della specificazione della tipologia
  dell' opera, del codice unico di progetto e di
  eventuali cofinanziamenti. Non è richiesto un
  livello minimo di progettazione. Ciascun
  Comune non può richiedere finanziamenti di
  importo superiore a 5,225 milioni.
  Viminale ed Economia determineranno l'
  ammontare del contributo a ciascun Comune
  entro il 31 ottobre. Se le richieste supereranno
  le risorse disponibili, l' attribuzione sarà
  effettuata a favore dei Comuni che presentano
  la minore incidenza dell' avanzo di
  amministrazione ( a l n e t t o d e l l a q u o t a
  accantonata) rispetto alle entrate finali di
  competenza risultanti dai rendiconti del
  penultimo esercizio, desunti dalla Bdap. La
  mancata trasmissione del rendiconto alla
  Banca dati blocca le richieste.
  Il Comune beneficiario dovrà affidare i lavori entro 8 mesi dall' emanazione del decreto di concessione; i
  risparmi da ribassi d' asta sono vincolati fino al collaudo o all' esecuzione dei lavori, e poi potranno
  essere destinati a ulteriori investimenti per le stesse finalità, a condizione che l' impegno avvenga entro
  il 30 giugno dell' esercizio successivo.
  I contributi saranno erogati dal ministero dell' Interno per il 20% entro il 28 febbraio e per un ulteriore
  60% entro il 31 maggio, previa verifica dell' affidamento. La verifica sarà effettuata attraverso il sistema
  di monitoraggio richiamato dal Dlgs 229/2011, con classificazione delle opere sotto la voce «Contributo
  investimenti Legge di bilancio 2018».
  Il restante 20% sarà erogato previa trasmissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione
  rilasciato dal direttore dei lavori. Nel caso di mancato rispetto di termini e condizioni, il Viminale
  recupererà il contributo. Sono inoltre previsti controlli a campione sulle opere.
  Il primo ciclo del finanziamento ha mostrato il punto critico nel requisito dell' inserimento in uno
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  PROGRAMMAZIONE

  Per lavori e acquisti termine impossibile al 30
  settembre
  La scadenza di 60 giorni dal decreto Mit inciampa nel calendario finanziario

  La programmazione dei lavori pubblici
  inciampa sulle regole della programmazione
  finanziaria. L' articolo 21 del Codice d e i
  contratti (Dl 50/16) stabilisce per le
  amministrazioni aggiudicatrici l' obbligo di
  adozione del programma biennale degli
  acquisti e del programma triennale dei lavori
  pubblici e relativi aggiornamenti annuali, nel
  rispetto dei documenti programmatori e in
  coerenza con il preventivo e con le norme sulla
  programmazione economico-finanziaria. Con il
  decreto 14/2018 del Mit sono state approvate
  le procedure per i programmi pluriennali dei
  lavori e servizi pubblici e d e g l i e l e n c h i e
  aggiornamenti annuali, obbligatorie dalla
  programmazione 2019.
  L' ordinamento finanziario stabilisce l' obbligo
  di presentazione dello schema di Dup al
  consiglio entro il 31 luglio e dell' eventuale
  nota di aggiornamento entro il 15 novembre
  dell' anno antecedente al periodo di
  riferimento, con lo schema di bilancio d i
  previsione, per l' approvazione entro il 31
  dicembre. Poiché i documenti di
  programmazione settoriale, tra i quali i
  programmi dei lavori pubblici e delle forniture,
  si considerano approvati senza ulteriori deliberazioni in quanto contenuti nel Dup (decreto Mef del 18
  maggio 2018), l' atto presentato al Consiglio dalla giunta entro il 31 luglio assolve all' obbligo di
  adozione anche dei programmi su lavori e forniture. I documenti diventeranno definitivi con l'
  approvazione degli strumenti di programmazione per il triennio successivo entro il 31 dicembre.
  Secondo il Codice, i programmi di lavori e forniture vanno pubblicati, oltre che nel sito del Mit e dell'
  Osservatorio dei contratti pubblici, anche in quello dell' ente. L' iter per la definitiva adozione di
  programma triennale ed elenco annuale prevede la possibilità di presentazione di osservazioni da parte
  dei soggetti interessati nei 30 giorni dalla pubblicazione sul sito dell' ente. L' approvazione definitiva del
  programma triennale, con l' elenco annuale dei lavori e gli aggiornamenti, avviene entro i successivi 30
  giorni dalla scadenza delle consultazioni, oppure, in assenza di queste, entro 60 giorni dalla
  pubblicazione (articolo 5, comma 5 del decreto 14/2018). Il percorso di approvazione del programma
  delle opere pubbliche si intreccia quindi con il Dup in tre passaggi: l' adozione della programmazione
  dei lavori pubblici da parte della giunta con l' inserimento nel Dup, la pubblicazione per 30 giorni per
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  L' efficientamento degli immobili della p.a. sta
  trainando il settore energy
  Tra i «motori» della ripresa del settore
  energetico c' è sicuramente la p.a. e l a
  necessità di efficientare il patrimonio
  immobiliare pubblico. A testimoniare questo
  interesse, per esempio, l' ampia
  partecipazione alla gara, pubblicata lo scorso
  ottobre da Consip, per l' efficientamento
  energetico dei 104 immobili in gestione all'
  Agenzia del demanio e in uso al dipartimento
  dei Vigili del fuoco, al Soccorso pubblico e alla
  Difesa civile del ministero dell' Interno.
  Per i 12 lotti in cui era suddivisa la gara e
  distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono
  arrivate 81 offerte da parte di 18 concorrenti.
  Nelle prossime settimane si procederà con l'
  esame della buste contenenti la
  documentazione amministrativa, poi si
  passerà alle offerte tecniche e,
  successivamente, a quelle economiche. La
  gara riguarda l' affidamento d e l Servizio
  Energia, la fornitura di energia elettrica, l'
  erogazione di servizi di Energy management e
  la realizzazione di interventi di efficientamento
  energetico.
  L' Agenzia del Demanio ha individuato il Corpo
  nazionale dei Vigili del fuoco come il soggetto
  più idoneo per la sperimentazione di questa
  iniziativa che, oltre ad ottimizzare le spese di
  gestione energetica, ha l' obiettivo di rendere gli immobili in uso alla p.a. più sicuri e performanti, grazie
  all' allestimento di strutture e impianti di ultima generazione.

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  Acquisto di quota Benefici senza bis
  Per l' accesso all' agevolazione «prima casa»,
  l' altro requisito collegato al possesso di
  immobili, previsto dalla lettera c) della nota II-
  bis, richiede che l' acquirente non abbia la
  titolarità, neppure pro-quota, anche per effetto
  della comunione legale, di diritti di proprietà
  (anche nuda), usufrutto, uso, abitazione su
  altra casa, ovunque situata nel territorio
  nazionale, acquistata da egli stesso o dal
  coniuge beneficiando di una delle disposizioni
  agevolative in materia di «prima casa»
  emanate dal 1982 in poi. Da notare che questa
  condizione, posta allo scopo di evitare che il
  cittadino cumuli il possesso di più abitazioni
  acquistate con il trattamento agevolato,
  diversamente da quella della lettera b),
  esaminata nella pagina precedente: - prende
  in considerazione anche la titolarità di una
  semplice quota; - prende in considerazione
  anche la nuda proprietà; - si riferisce all' intero
  territorio nazionale.
  In sostanza, il cittadino che possiede anche
  soltanto una quota di diritti reali di un'
  abitazione ovunque situata nel territorio
  italiano, acquistata con l' agevolazione «prima
  casa», non può avvalersi nuovamente dell'
  agevolazione stessa, neppure nel caso in cui,
  nel frattempo, sia intervenuto un cambio di
  destinazione dell' immobile.
  È però possibile fruire del trattamento agevolato nel caso in cui si acquisti una ulteriore quota dello
  stesso immobile precedentemente acquistato con l' agevolazione.
  Irrilevante l' agevolazione già fruita in sede di successione o donazione.
  Con le circolari n. 44/2001 e n. 18/2013 dell' Agenzia delle entrate è stato precisato che la fruizione dell'
  agevolazione «prima casa» all' atto dell' acquisto a titolo gratuito (successione o donazione) non
  preclude la possibilità di fruire, in caso di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, dell'
  agevolazione stessa. Tra le previsioni normative che, ai sensi della lettera c) della nota II-bis,
  impediscono di reiterare l' agevolazione in fase di acquisto, infatti, non figura la norma introdotta dall'
  art. 69 della legge n. 342/2000, con la conseguenza che il soggetto che, a seguito di un acquisto a titolo
  gratuito agevolato, intende fruire dei benefici «prima casa» in sede di acquisto a titolo oneroso, si trova
  nelle condizioni di poter rendere la dichiarazione prevista dalla suddetta lettera c).
  In sostanza, la titolarità di un diritto acquistato con l' agevolazione di cui all' articolo 69, commi 3 e 4,
  della legge n. 342/2000 non esclude la possibilità di fruire del regime di favore «prima casa» nell'
  ipotesi di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione.
  Per le stesse ragioni, come precisato con la risoluzione n. 86/2017, la possibilità di reiterare il
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  Appartamenti adiacenti, regime di favore a precise
  condizioni
  Conformandosi alla giurisprudenza della
  Cassazione, con risoluzione n. 25 del
  25/2/2005 l' Agenzia delle entrate ha
  riconosciuto agevolabile l' acquisto di due
  appartamenti contigui destinati a costituire un'
  unica unità abitativa, purché l' abitazione
  conservi, anche dopo la riunione degli
  immobili, le caratteristiche non di lusso. Per gli
  stessi motivi e alle stesse condizioni, il regime
  di favore si estende all' acquisto di immobile
  contiguo ad altra casa di abitazione acquistata
  dallo stesso soggetto fruendo dei benefici
  «prima casa», ad esempio in caso di acquisto
  di una stanza attigua. Resta fermo che, in
  entrambe le ipotesi, l' agevolazione spetta se
  ricorrono tutte le altre condizioni previste dalla
  norma, ossia l' ubicazione dell' immobile e l'
  assenza di altri diritti reali vantati su immobili
  ubicati nello stesso comune.
  Per quanto concerne il requisito della novità
  dell' agevolazione, descritto prima, nelle
  ipotesi in esame, in via eccezionale, l'
  acquirente non dovrà rendere la dichiarazione
  circa la novità nel godimento dell'
  agevolazione «prima casa».
  Con risoluzione n. 142/09, l' Agenzia ha
  precisato che il trattamento di favore in sede di
  acquisto dell' alloggio contiguo, finalizzato all'
  ampliamento di quello già posseduto, può essere riconosciuto anche se quest' ultimo non era stato
  acquistato con l' agevolazione «prima casa» in quanto all' epoca non contemplata. Inoltre, con circolare
  n. 31/2010, modificando il precedente orientamento, l' Agenzia ha ritenuto che l' agevolazione possa
  essere riconosciuta anche in sede di acquisto di un alloggio da accorpare a un' abitazione acquistata
  senza fruire dell' agevolazione perché all' epoca l' acquirente non possedeva i requisiti prescritti; è
  comunque necessario, puntualizza la circolare, che sussistano i requisiti di legge e che l' immobile
  unico risultante dall' accorpamento dei due alloggi rientri nella tipologia delle abitazioni non di lusso.
  Sulla base dei medesimi principi, con risoluzione n. 154/17 l' Agenzia ha ritenuto che l' agevolazione
  «prima casa» debba essere riconosciuta anche nel caso di acquisto di un appartamento da accorpare
  ad altri due appartamenti pre-posseduti, di cui uno contiguo, sito al terzo piano e altro sottostante,
  ubicato al secondo piano. Secondo l' Agenzia, non è di ostacolo la circostanza che uno degli immobili
  pre-posseduti sia stato acquistato senza fruire dell' agevolazione, che non poteva essere richiesta in
  quanto il contribuente risultava già titolare, al momento della stipula dell' atto di trasferimento, di altro
  immobile agevolato. Inoltre, poiché si trattava di immobile non contiguo a quello pre-posseduto, il
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  Alloggi di pregio esclusi dall' agevolazione
  Fino al 31 dicembre 2013, erano escluse dall'
  agevolazione «prima casa» le abitazioni
  classificabili «di lusso» in base alle
  caratteristiche previste nel dm 2 agosto 1969.
  Dal 1° gennaio 2014 ai fini dell' imposta d i
  registro e dal 13 dicembre 2014 ai fini dell' Iva,
  è stato abbandonato il riferimento alle
  caratteristiche costruttive ed è stato stabilito
  che sono escluse dall' agevolazione le
  abitazioni classificate nelle categorie catastali:
  - A1 (abitazioni signorili) - A8 (ville) - A9
  (castelli e palazzi di pregio).
  Come chiarito dall' Agenzia delle entrate nella
  circolare n. 31/2014, nonostante la modifica
  normativa abbia interessato solo la
  disposizione della tabella A, n. 21), del dpr n.
  633/72, si deve ritenere, per ragioni
  sistematiche, che il riferimento alle categorie
  catastali anziché alle caratteristiche costruttive
  del dm del 1969, ai fini dell' individuazione
  delle abitazioni di lusso, debba estendersi a
  tutte le disposizioni in materia di Iva e valga,
  quindi, anche ai fini dell' applicazione dell'
  aliquota del 10%, nonché per l' individuazione
  dei fabbricati e c o n o m i c i a p r e v a l e n t e
  destinazione abitativa (c.d. Tupini).

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  Per la Ctr Palermo si presume che il contribuente sappia del cambio di destinazione

  Aree edificabili, tributi dovuti
  Sì al pagamento di Ici, Imu e Tasi senza comunicazione

  Il contribuente è tenuto a pagare Ici, Imu e Tasi
  sulle aree edificabili, ed è obbligato a
  presentare la dichiarazione, anche se il
  comune non lo ha informato del cambio di
  destinazione urbanistica del terreno che è
  diventato fabbricabile. La procedura di
  adozione del nuovo piano regolatore è
  soggetta, come tutti gli atti generali, a
  pubblicità e se ne presume la conoscenza.
  Il contribuente, però, è esonerato dal
  pagamento delle sanzioni e degli interessi
  moratori per le violazioni commesse. Lo ha
  affermato la Commissione tributaria regionale
  di Palermo, sezione IX, con la sentenza 2993
  del 16 luglio 2018.
  Per i giudici d' appello, la norma che impone ai
  comuni di dare comunicazione ai proprietari
  dell' attribuzione a un terreno della natura di
  area fabbricabile «non è specificamente
  sanzionata, e la sua inosservanza non è di per
  sé pregiudizievole per la difesa del
  contribuente». L' omessa informazione della
  «sopravvenuta natura edificatoria di un terreno
  agricolo non pregiudica la pretesa impositiva
  dell' ente». Del resto, la procedura di adozione
  del piano regolatore generale è soggetta ad
  ampia pubblicità. Il contribuente, quindi, era
  tenuto a dichiarare e a versare il tributo.
  Tuttavia, le violazioni commesse a causa dell' incertezza determinata dal comportamento dell' ente, ai
  sensi dell' articolo 10, comma 2, della legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), porta a
  escludere sia l' irrogazione delle sanzioni sia la richiesta degli interessi moratori.
  Gli adempimenti a carico dell' ente. Se il comune non comunica ai contribuenti le variazioni urbanistiche
  e i cambi di destinazione dei terreni in aree edificabili, l' omissione non rende nulli gli avvisi di
  accertamento Ici pur essendo un obbligo imposto dalla legge. Naturalmente, il principio affermato dalla
  commissione regionale vale anche per Imu e Tasi.
  L' articolo 31, comma 20, della Finanziaria 2003 (legge 289/2002) ha imposto l' obbligo di informativa
  all' amministrazione comunale per rendere edotto il contribuente delle variazioni apportate agli
  strumenti urbanistici.
  Quando attribuiscono a un terreno la natura di area fabbricabile, sono obbligati a darne comunicazione
  al contribuente, a mezzo posta, con modalità idonee a garantire l' effettiva conoscenza. Il mancato
  rispetto di questo adempimento, però, non comporta alcuna conseguenza in ordine agli obblighi che
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  Pagano anche i piccoli terreni
  Anche le aree che non hanno le dimensioni
  minime per essere edificate sono soggette al
  pagamento di Ici, Imu e Tasi.
  Le dimensioni ridotte del terreno o la sua
  particolare conformazione non incidono sulla
  natura dell' area, poiché è possibile accorpare
  il lotto con un fondo vicino della zona o
  asservirlo a un fondo attiguo che ha la stessa
  destinazione urbanistica. Secondo la
  Cassazione (sentenza 16485/2016), la natura
  edificabile non viene meno per le ridotte
  dimensioni o la particolare conformazione del
  lotto.
  È sempre possibile l' accorpamento con fondi
  vicini della stessa zona o l' asservimento
  urbanistico a un fondo contiguo che ha un'
  identica destinazione. In effetti, il proprietario
  dell' area potrebbe cedere il diritto a edificare
  sul lotto o acquisire la titolarità di altro terreno
  limitrofo, al fine di raggiungere le dimensioni
  minime.
  I giudici di legittimità (ordinanza 12169/2015)
  hanno chiarito, inoltre, che anche i limiti
  amministrativi posti nei piani regolatori
  comunali non fanno venir meno il regime
  fiscale dei suoli edificabili. Per esempio, i
  vincoli ambientali che gravano sull' area non
  escludono che sia soggetta al pagamento
  delle imposte locali. La presenza di vincoli ha sicuramente un' incidenza sul valore venale in comune
  commercio dell' area e sulla base imponibile.
  L' imposta va versata in misura ridotta, in quanto per quantificare il valore dell' area occorre fare
  riferimento anche alla zona territoriale di ubicazione, all' indice di edificabilità e alla destinazione d' uso
  consentita.

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  Come funziona il Fondo di garanzia
  Il Fondo pmi, gestito da Mediocredito Centrale
  per conto del ministero dello sviluppo
  economico, è il più importante strumento
  agevolativo nazionale a supporto delle
  imprese ed è finalizzato a favorire l' accesso al
  credito delle pmi attraverso la concessione di
  garanzie in forma diretta o per il tramite dei
  confidi. La garanzia può coprire fino all' 80%
  dell' importo finanziato e consente a banche e
  confidi di applicare alle pmi beneficiarie
  condizioni di vantaggio, per esempio in termini
  di ammontare finanziato, minori garanzie
  richieste, riduzione dei costi del credito. Il
  fondo non interviene direttamente nel rapporto
  tra banca e cliente.
  Tassi di interesse, condizioni di rimborso ecc.,
  sono lasciati alla contrattazione tra le parti. Ma
  sulla parte garantita dal fondo non possono
  essere acquisite garanzie reali, assicurative o
  bancarie.
  Con il fondo di garanzia per le piccole e medie
  imprese, l' Unione europea e lo Stato italiano
  affiancano le imprese e i professionisti che
  hanno difficoltà ad accedere al credito
  bancario perché non dispongono di sufficienti
  garanzie. La garanzia pubblica, i n pratica,
  sostituisce le costose garanzie normalmente
  richieste per ottenere un finanziamento.
  La garanzia è concessa su tutti i tipi di operazioni, sia a breve sia a medio-lungo termine, tanto per
  liquidità che per investimenti. Il fondo garantisce a ciascuna impresa o professionista un importo
  massimo di 1,5 milioni di euro o di 2,5 milioni di euro a seconda della tipologia di operazione e
  beneficiario, un plafond che può essere utilizzato attraverso una o più operazioni, fino a concorrenza del
  tetto stabilito, senza un limite al numero di operazioni effettuabili. Il limite si riferisce all' importo
  garantito, mentre per il finanziamento nel suo complesso non è previsto un tetto massimo.
  Possibile gratuità della garanzia. Per il rilascio della garanzia/controgaranzia la pmi deve corrispondere
  una commissione una tantum in percentuale dell' importo garantito in caso di garanzia diretta (si veda la
  tabella in pagina).
  Le commissioni, in percentuale dell' importo garantito a carico dei soggetti richiedenti per operazioni di
  controgaranzia, sono le stesse della garanzia diretta tranne nel caso delle operazioni di consolidamento
  per le quali è il 2% invece che 3%. Se l' impresa culturale-creativa è un impresa femminile o ha sede
  legale e/o sede operativa nelle regioni del Mezzogiorno, oppure si tratta di un' impresa che ha
  sottoscritto un contratto di rete, la commissione non è dovuta. Ma solo se si tratta di operazioni
  finanziarie diverse dalle operazioni di consolidamento su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi
  durata, dalle operazioni sul capitale di rischio, nonché dalle operazioni di sottoscrizione di mini bond e
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  Erario, prescrizione quinquennale di crediti
  Deve ritenersi ormai decorso il termine
  prescrizionale che l' Ufficio deve osservare per
  azionare la pretesa ascritta in una precedente
  cartella di pagamento allorquando agisca con
  atti successivi, nella specie, per Irap e Iva, a
  distanza di oltre i cinque anni dalla notifica del
  primo atto. È ciò che si legge nelle motivazioni
  della sentenza n. 2644/03/18 emessa dalla Ctr
  del Lazio. Il contenzioso era sorto a seguito di
  ricorso di una contribuente avverso un avviso
  di liquidazione Irap e Iva col quale si eccepiva
  l' intervenuta prescrizione sia dell' atto
  presupposto che del credito azionato. La
  Commissione provinciale romana decideva
  per l' accoglimento soffermandosi, però, sulla
  irregolarità della notifica. Nel giudizio di
  appello attivato dall' ufficio, invece, i giudici
  regionali hanno posto l' attenzione sul motivo
  attinente il decorso del termine di prescrizione
  per il pagamento dei suddetti tributi: le
  imposte, infatti, erano relative all' annualità
  2002, mentre l' atto impugnato faceva
  riferimento a una cartella di pagamento che si
  asseriva notificata nel 2009. Il Collegio,
  rifacendosi all' orientamento consacrato dalle
  stesse sezioni unite di Cassazione con la
  sentenza 23397 del 17/11/2016, ha stabilito
  che, eccezion fatta per i casi in cui l' esistenza
  del credito sia accertata con sentenza passata in giudicato ovvero con decreto ingiuntivo, i crediti
  erariali si prescrivono in 5 anni. Nel caso di specie l' ultimo atto ricevuto dal contribuente, ossia l' atto di
  intimazione impugnato in giudizio, perveniva a distanza di oltre i 5 anni dalla notifica originaria della
  cartella di pagamento sottesa, risultando perciò decorso il termine di prescrizione cui soggiace l'
  attivarsi dell' agente per il pagamento delle imposte suddette. Né potrà rilevare l' omessa impugnazione
  dell' atto esattoriale in quanto, fermo restando che in primo grado se ne era accertata la non regolarità
  della notifica, lo stesso non avrebbe comunque potuto acquisire «efficacia di giudicato».
  Anche l' omessa opposizione alla cartella, determinando la solo irretrattabilità del credito, non potrà
  però equivalere all' acquisizione di quella efficacia da parte dell' atto, con conseguente inapplicabilità
  dell' art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione. Se non è intervenuta una sentenza funzionale ad accertare il
  credito da riconoscere a favore dell' Amministrazione finanziaria, quest' ultimo si prescrive nel termine
  breve quinquennale. Nel caso di specie esso risultava prescritto essendo stata l' ultima intimazione
  notificata oltre tale termine e, pertanto, l' appello dell' ufficio veniva respinto.
  Benito Fuoco () Questa Commissione ritiene che l' appello dell' Agenzia della riscossione sia infondato
  e vada, pertanto, respinto. E, invero, l' intimazione qui impugnata, notificata in data 04/12/2014, fa
  seguito a una cartella di pagamento che si assume, a sua volta, per stessa ammissione dell' Ufficio,
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