Unione della Romagna Faentina - lunedì, 22 luglio 2019 - Unione Romagna Faentina
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Unione della Romagna Faentina lunedì, 22 luglio 2019 Prime Pagine 22/07/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna 4 Prima pagina del 22/07/2019 22/07/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) 5 Prima pagina del 22/07/2019 22/07/2019 Il Sole 24 Ore 6 Prima pagina del 22/07/2019 22/07/2019 Italia Oggi Sette 7 Prima pagina del 22/07/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 22/07/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 34 8 Faenza-Lugo, slitta all' autunno l' Unità complessa chirurgica unica 22/07/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 49 9 Arrivo solitario di Borghesi nella 'Casaglia-San Luca' Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 22/07/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34 10 Asfaltatura in via S.Giovannino 22/07/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34 11 Divieto in un tratto di via Baccarini 22/07/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 34 12 Una settimana di triathlon agli ex Salesiani Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Maurizio Caprino 13 Monopattini e mezzi elettrici, decidono i singoli Comuni 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 4 Giuseppe Mazzei 15 Contabilizzatori, partono i controlli nel condominio 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 5 Michela Finizio 17 Per la famiglia 1,5 miliardi di piccoli aiuti 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Patrizia Ruffini 19 Tre nuovi prospetti di bilancio per misurare l' equilibrio dei saldi 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 22 21 Nel quadro generale anche le risorse vincolate 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 22 22 Con l' addio al turnover tetti da aggiornare nel corso dell' anno 22/07/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 22 Pasquale Mirto 23 Precompilati impossibili anche con la nuova Imu
22/07/2019 Italia Oggi Sette Pagina 2 PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI 25 Dl Crescita, si parte. Aziende, Pa e studi legali testano le novità 22/07/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 28 Inagibilità, bonus condizionati
[ § 1 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) - Interna Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 2 § ] lunedì 22 luglio 2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 3 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Sole 24 Ore Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 4 § ] lunedì 22 luglio 2019 Italia Oggi Sette Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 4 4 3 4 1 9 8 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 34 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) SANITÀ DOVEVA NASCERE ENTRO IL 31 LUGLIO, MA SONO SORTI PROBLEMI ORGANIZZATIVI Faenza-Lugo, slitta all' autunno l' Unità complessa chirurgica unica OCCORRERÀ attendere ancora qualche mese per vedere la nascita dell' unità complessa chirurgica unica per gli ospedali di Faenza e Lugo. Il progetto inizialmente avrebbe dovuto prendere il via entro il 31 luglio, ma sulla sua strada ha impattato contro l' ostacolo che ovunque in Italia incrina le certezze della sanità pubblica: la carenza di organico. Il problema questa volta è concentrato nel reparto dell' ospedale lughese, come confermato dal sindaco Malpezzi in risposta a un' interpellanza, nel corso dell' ultimo consiglio comunale. «Al primario del reparto di Chirurgia dell' ospedale di Faenza», ha spiegato il primo cittadino, «già nel mese di giugno l' Ausl ha chiesto di predisporre il progetto per l' unità complessa Faenza-Lugo. Purtroppo, alla luce delle risorse professionali disponibili, la prospettiva di vedere operativa la nuova unità complessa non è raggiungibile entro luglio». La fase di studio è infatti più complessa di quanto la fusione tra i due reparti di Chirurgia lascerebbe pensare. «LA FASE di redazione del progetto vede vari reparti coinvolti, in primis l' Anestesia e la Radiologia, ma anche l' Oncologia. Il limite temporale del 31 luglio non è comunque mai stato perentorio». Il nuovo assetto organizzativo vedrà dunque un' unica équipe chirurgica alle dipendenze del primario Ugolini - arrivato alla guida del reparto nel 2016, dopo un lungo periodo trascorso al policlinico Sant' Orsola Malpighi di Bologna - che coprirà un bacino di oltre 200mila abitanti, corrispondente ai comuni della Romagna faentina e della Bassa Romagna, oltre ad alcune altre realtà limitrofe. La predisposizione di un' unità operativa complessa, che avrà la sua sede a Faenza, è stata deliberata a dicembre 2016, all' interno del piano di riordino della sanità locale, poco dopo l' arrivo di Ugolini. «Appunto per questo mi sarei aspettato dall' Ausl un' accelerata», ha commentato Malpezzi. LA COSTITUZIONE dell' unità operativa complessa è parte della sinergia implementata nel corso degli ultimi anni tra gli ospedali di Faenza e Lugo, e tra questi e quello di Ravenna, volta a mantenere nelle due città non capoluogo il maggior numero di specialità, potendo contare su un unico bacino di popolazione invece che su due numericamente più esigui. «L' unità operativa complessa», ha promesso Malpezzi, «vedrà comunque la luce tra fine settembre e le prime settimane di ottobre». Filippo Donati © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 4 4 3 4 1 9 7 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 49 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Podismo Prestigioso successo del riminese Arrivo solitario di Borghesi nella 'Casaglia-San Luca' Brisighella POCO meno di 150 podisti agonisti (per la precisione 148) si sono dati battaglia sabato sera sui 9,5 chilometri della 8ª 'Podistica fognanese'. Il più veloce della competizione è stato Marco Valeri in 35'59", seguito da Becca (a 47'') e Cometi (a 1'29"), mentre in campo femminile ha prevalso Simona Mascaro in 39'01", davanti a Piancastelli (a 1'16") e Ferrini (a 5'06"). TANTA Romagna sui 10,2 chilometri della 'Casaglia-San Luca', la classica corsa bolognese disputata venerdì sera con partenza dallo stadio, salita alla Basilica di San Luca e ritorno al Dall' Ara. In fuga va infatti un terzetto formato da riminese Borghesi, dal rocchigiano Lucchese e dal lombardo Belluschi. Nella lotta fra Lucchese e Belluschi, con il primo che fa il passo in salita e il secondo che ha la meglio nel finale, la spunta il terzo incomodo. Negli ultimi due chilometri di discesa Gianluca Borghesi passa infatti in testa e gestisce il vantaggio per vincere (nella foto) la classica bolognese col tempo di 34'30", seguito da Belluschi (a 26'') e Lucchese (a 1'03"). Ma nei primi dieci della gara - che ha classificato 443 competitivi - ci sono anche altri quattro romagnoli: Pensalfini (quarto a 1'26" dal vincitore), Benini (settimo con un ritardo di 2'20"), Palumbo (ottavo a 2'27") e Maio (nono in 37'44"). Fra le donne terzo gradino del podio invece per la faentina Daniela Valgimigli in 44'14. INFINE, sugli 8 chilometri della 46ª 'StraSolesino', in provincia di Padova, medaglia d' argento per la riccionese Beatrice Boccalini in 30'23". Massimo Luotto © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 4 4 3 4 1 9 9 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 34 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) FAENZA Asfaltatura in via S.Giovannino Prendono il via oggi i lavori di manutenzione straordinaria del manto stradale di via San Giovannino, nel forese. Fino a mercoledì sarà pertanto chiuso al traffico il tratto di via San Giovannino compreso dalla via Reda a via Basiago.I lavori saranno eseguiti da Global6.0 Cooperativa Braccianti Riminesi per conto dell' Unione della Romagna Faentina. Nelle strade interessate è già stata installata in questi giorni la segnaletica informativa. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 4 4 3 4 2 0 0 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 34 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) FAENZA Divieto in un tratto di via Baccarini Fino al 10 agosto sarà vietata la sosta di tutti i veicoli a motore in un tratto di viale Baccarini, a Faenza. Il tratto interessato, della lunghezza di circa 35 metri, è quello sul lato sinistro del viale, partendo da piazzale Cesare Battistiverso via Oriani, che sarà riservato ai bus sostitutivi della linea ferroviaria Faenza -Borgo San Lorenzo, chiusa per tre settimane per lavori di potenziamento della linea programmati da Rfi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 4 4 3 4 2 0 1 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 34 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Una settimana di triathlon agli ex Salesiani FAENZA Da oggi a venerdì torna nel campo sportivo del complesso ex Salesiani di Faenza il centro ricreativo estivo per bambini Overcomekids. I bambini dai 6 ai 12 anni avranno la possibilità di avvicinarsi al triathlon grazie alle numerose attività sportive organizzate dall' asd Overcome Team, vivendo così in compagnia dei loro coetanei giornate all' insegna dello sport. Durante le cinque giornate di centro ricreativo, i bambini si prepareranno per la gara della Federazione italiana triathlon (Fitri), in programma domenica 28 luglio a Faenza. Per tutta la settimana, dalle 8.30 alle 16.30, i partecipanti al centro si misureranno con le discipline previste dal triathlon, come nuoto, ciclismo e corsa, con attività all' interno dell' ex Salesiani e nella piscina comunale. Per ulteriori informazioni, tel. 338 8033924 o 340 6747566. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 4 4 3 4 2 0 6 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Micromobilità. Il decreto ministeriale (in vigore dal 27 luglio) disciplina la circolazione anche per hoverboard, monowheel e segway, ma mancano i provvedimenti locali Monopattini e mezzi elettrici, decidono i singoli Comuni Maurizio Caprino Non solo città: con l' estate, il boom di monopattini elettrici, hoverboard, monowheel, segway e simili si trasferisce nelle località di vacanza. Portando con sé il rischio di incidenti che l' aumento della circolazione di questi micromezzi inevitabilmente comporta. Con l' aggravante che, contrariamente al tran tran del traffico urbano quotidiano, si possono trovare in giro anche bambini (più o meno vigilati dai genitori) e gli spazi sono quasi sempre più angusti. Tutto questo non basta ancora: la vera notizia è che il boom dei micromezzi è avvenuto quando il loro utilizzo in spazi pubblici era vietato e che il divieto rimane tutt' oggi. Nonostante la micromobilità elettrica sia da oltre un anno sulla bocca di politici e venditori e il 4 giugno sia stato firmato (con tanto di annunci) il decreto del ministro delle Infrastrutture 229/2018 che fissa le regole di circolazione aprendo una breccia nel divieto generalizzato finora imposto dal Codice della strada, quest' ultimo resta di fatto in vigore . Il Dm, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 luglio, sarà in vigore il 27 (sabato prossimo), ma ciò non basta ancora: la norma prevede la possibilità di circolare solo sui tratti individuati dagli enti proprietari della strade (quasi sempre i Comuni, nel caso della micromobilità elettrica), che devono poi anche contraddistinguerli con appositi segnali. Finché non ci sarà la segnaletica non sarà legalmente possibile circolare. E non è detto che i Comuni la metteranno ovunque sia possibile: significherebbe prendersi almeno una parte di responsabilità per eventuali incidenti. Certo, sono possibili eccezioni: Milano, per esempio, nell' ambito sua strategia contro lo smog si è presa anche la responsabilità di far partire un noleggio in sharing prima ancora che la legge di Bilancio avviasse il percorso verso l' utilizzabilità dei micromezzi in spazi pubblici. Aperture limitate Quando ci saranno i segnali, diventerà chiaro che il via libera alla micromobilità elettrica previsto dal Dm è piuttosto limitato. Non tanto perché viene dato solo in via sperimentale (come stabilisce la legge di Bilancio 2019, che ha affidato al ministero il compito di fissare le regole di circolazione) ed esclusivamente nei centri abitati, quanto per il fatto che resterà sempre vietato usare i micromezzi dove molti hanno preso l' abitudine di usarli: sui marciapiedi (a menoche non si sia in un' area pedonale). E pure sulle carreggiate dove normalmente circolano gli altri veicoli a motore (a meno che ci sia un limite di velocità di 30 chilometri o ancora più basso). Vietato anche far circolare i bambini: occorrerà essere maggiorenni e, se minorenni, bisognerà avere almeno la patente AM (il patentino per i motorini, conseguibile dai 14 anni). Le cose potrebbero cambiare solo se al termine della sperimentazione (fra tre anni) i risultati saranno talmente positivi da suggerire anche norme meno restrittive. L' Italia ha fatto scelte diverse da altri Paesi anche vicini, come la Svizzera, che consente di circolare anche negli spazi dove transitano i veicoli a motore. Ma questo è comprensibile: le strade italiane, anche quelle urbane, sono tendenzialmente più strette che altrove. La cronica indisciplina di tutti gli utenti fa il resto nel convincere i tecnici del ministero ad adottare una linea prudente. La prudenza si vede anche nella scelta degli spazi esterni alla carreggiata dove potrà essere consentito far circolare i micromezzi elettrici. Solo nelle aree pedonali potranno essere ammesse tutte e quattro Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 4 4 3 4 2 0 6 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali le categorie di micromezzi. Sui restanti spazi urbani potenzialmente apribili alla micromobilità elettrica (percorsi ciclabili o promiscui ciclabili-pedonali, piste ciclabili, zone 30 e singole strade con velocità consentite non superiore ai 30 km/h) sarà possibile ammettere solo segway e monopattini. Regole diverse per le bici Previsti anche limiti di velocità, il cui rispetto sarà di fatto affidato non agli autovelox (se non altro perché difficilmente possono effettuare rilevazioni su mezzi così piccoli) ma ai dispositivi di bordo. Così nelle aree pedonali i micromezzi saranno ammessi solo se dotati di regolatore di velocità configurabile sui 6 km/h. Negli altri spazi aperti a segway e monopattini, occorrerà anche che il regolatore possa essere impostabile sui 20 km/h. Su piste e percorsi ciclabili o promiscui, i conducenti dovranno seguire le stesse regole di comportamento previste dal Codice della strada per le bici. Negli altri spazi consentiti, dovranno comportarsi come pedoni, curandosi inoltre di non essere di intralcio a questi ultimi. Ovviamente saranno sempre vietate manovre brusche e acrobazie. Quando gli altri veicoli devono accendere le luci, i conducenti dei micromezzi dovranno indossare giubbino o bretelle riflettenti, sempre obbligatori per segway e monopattini che circolino in zone 30, strade con limite fino a 30 km/h o piste ciclabili. Tutte queste regole non valgono per le bici a pedalata assistita, che hanno un motore elettrico ma non vanno confuse con i micromezzi elettrici. Per esse si applicano tutte le norme relative alle bici normali, alle quali il Codice della strada le assimila da vent' anni, a condizione che il motore smetta di funzionare quando si raggiungono i 25 km/h e abbia una potenza non superiore a 0,25 kiloWatt. Se questi limiti vengono superati, la bici viene considerata come ciclomotore e come tale andrebbe targata e assicurata. Quindi scattano le pesanti sanzioni previste per la mancanza di immatricolazione (158 euro e confisca del mezzo) e di copertura assicurativa Rc auto (da 434 a 868 euro, più il sequestro e il fermo amministrativo del veicolo per 45 giorni e la sospensione della patente da uno a due mesi). Negli ultimi anni, con il regolamento europeo 168/2013, si è creata una sorta di zona grigia fino alla potenza di 1 kiloWatt, per cui è molto dubbio che entro questo limite possano scattare sanzioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 4 4 3 4 2 0 3 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 4 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali A due anni dall' obbligo, in base ai dati dell' industria del settore solo la metà degli stabili interessati si è finora messo in regola - In campo i Comuni e le Città metropolitane Contabilizzatori, partono i controlli nel condominio Giuseppe Mazzei Partono le ispezioni sulla contabilizzazione del calore due anni dopo il giugno 2017, data entro la quale i condomìni con riscaldamento centralizzato o teleriscaldamento avrebbero dovuto mettersi in regola, con pesanti sanzioni da 500 a 2.500 euro per ogni proprietario degli stabili «inadempienti». I controlli con la minaccia di sanzioni dovrebbero far ripartire un motore inceppato: le industrie del settore, dopo un primo boom, da un anno e mezzo hanno visto ristagnare le richieste sia di prodotti da installare sia di servizi di contabilizzazione. Qualcosa si è bloccato e la copertura nelle zone di maggior interesse per motivi climatici non supera il 50 per cento. La competenza in questa materia è delle Regioni che solo da poco si sono organizzate con i registri. A parte Emilia e Romagna e Toscana, che hanno centralizzato queste attività, le altre Regioni hanno demandato i controlli ai Comuni con più di 40 mila abitanti. Per i municipi più piccoli opereranno, invece, le città metropolitane. E ogni realtà si attrezza in maniera diversa e più o meno efficace. La delega alle città Il Comune di Milano si avvale di 45 ispettori della società in house Amat e ha stanziato 20 milioni di incentivi per interventi di efficienza energetica con accordi con le banche per finanziamenti agevolati. La città metropolitana di Milano controllerà 143 Comuni con ispettori Amat e 6 accertatori certificati per la raccolta dei dati dai responsabili di impianto. In Piemonte il registro (Cit) non obbliga i manutentori a caricare le relazioni che giustificano la mancata realizzazione della contabilizzazione. Torino e città metropolitana effettuano i controlli attraverso gli ispettori Arpa. Sono state irrogate già una decina di sanzioni. Un tavolo tecnico tra Regione e ordine degli ingegneri scriverà le linee guida per esaminare le relazioni di non convenienza economica della contabilizzazione. In Liguria una best practice è rappresentata da Genova e città metropolitana che ha un proprio registro dei 6.000 condomìni censiti e provvede ogni anno alle verifiche, tramite la società Multiservice, su 1.500 di essi assicurando in 4 anni verifiche su tutti gli impianti. Occorrerà però un anno prima che il registro regionale della Liguria (Caitel) si interfacci con il registro di Genova. Tra le Regioni del Nord il Veneto è finora quella più indietro. Nel registro regionale (Circe) sono censiti 1,7 milioni di impianti. I controlli sono demandati a 16 Comuni sopra i 30 mila abitanti, alla città metropolitana di Venezia e alle province. Le risorse per i controlli sono esigue, perchè la Regione ha abolito il pagamento del bollino per gli impianti. Ma la provincia di Treviso ha iniziato accertamenti severi, quella di Vicenza ha aperto un bando per verificatori. Qualcosa si muove anche a Venezia e Padova. Quando la Regione fa da sè La Toscana ha centralizzato i controlli demandati ai 30 ispettori dell' agenzia regionale recupero risorse (Arrr). Le ispezioni avvengono a fine stagione per consentire l' adeguamento durante i mesi estivi. Il 65% degli impianti centralizzati è dotato di sistemi di contabilizzazione. In Emilia-Romagna controlli, ispezioni e sanzioni sono accentrati nella società in house Ervet che entro fine 2019 censirà 1.800.000 impianti servendosi del catasto regionale (Criter) che a breve dialogherà con il Sace (Sistema accreditamento certificazione energetica degli edifici). Ora 150 ispettori, liberi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 4 4 3 4 2 0 3 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali professionisti, stanno iniziando i controlli i cui costi sono pagati dai bollini relativi al libretto di impianto. Anche il Lazio comincia ad attrezzarsi con il suo registro regionale. Intanto Roma città metropolitana ha dato in concessione per quattro anni i controlli a una società privata, che si remunererà con il pagamento del bollino blu e con i proventi da ispezione pagati dai proprietari o terzi responsabili. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 4 4 3 4 2 0 7 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 5 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Le politiche di welfare Per la famiglia 1,5 miliardi di piccoli aiuti Michela Finizio Una quindicina di fondi nazionali e quasi un miliardo e mezzo di risorse. Sono questi gli strumenti, poco noti e alcuni non ancora operativi, messi in campo nel 2019 per sostenere politiche mirate a favore delle famiglie italiane. Tutti recentemente potenziati nella dotazione finanziaria. «Sicuramente è necessario un riordino delle misure che negli anni si sono stratificate, generando spesso confusione e frammentazione», afferma la neo-ministra per le Disabilità e la Famiglia, Alessandra Locatelli, in carica dallo scorso 10 luglio. La mappatura delle misure I fondi nazionali sono una parte dei 23 miliardi di budget annuale impegnato per la famiglia, stimato dal Sole 24 Ore nell' inchiesta pubblicata lo scorso 10 giugno. In particolare, la passata gestione del fondo Politiche per la famiglia, nato nel 2007 e rifinanziato con l' ultima legge di Bilancio, è finita nel mirino della Corte dei conti: nella delibera 12/2019/G si parla di «criticità e carenze» sia sul piano della programmazione fino al 2018 sia su quello del monitoraggio degli interventi, in particolare quelli affidati alle Regioni. Il fondo è appena stato rilanciato, con il decreto di riparto dei 100milioni di euro per il 2019 firmato il 30 aprile dal predecessore del ministra Locatelli, Lorenzo Fontana: le risorse statali (79 milioni) vengono destinate a sostenere «iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro, nonché di promozione del welfare familiare aziendale» e a promuovere la diffusione della «Carta della famiglia» per i nuclei con almeno tre figli con reddito Isee sotto i 30mila euro; altri 15 milioni andranno a cofinanziare iniziative di Regioni ed enti locali «volte a favorire la natalità». Una programmazione che punta a superare l' accusa di aver finora destinato le risorse - specie la quota statale - in prevalenza al funzionamento dell' apparato istituzionale invece che a «contrastare la crisi demografica», uno degli obiettivi originari del fondo, tra i più urgenti alla luce degli ultimi dati Istat sulla popolazione. Dalla mappatura, inoltre, emerge come le risorse vengano polverizzate in tanti piccoli strumenti, più o meno mirati ad azioni concrete. Tra gli ultimi, i fondi per l' accessibilità e la mobilità dei disabili (5 milioni per il 2019), per le politiche antidroga (3 milioni) e per il sostegno alle persone sorde e con ipoacusia (3 milioni): tutti battezzati con l' ultima legge di Bilancio ma non ancora operativi, in attesa dei decreti che dovranno stabilire le modalità di utilizzo delle risorse. Nella stessa situazione giacciono i 25 milioni di euro destinati al fondo per i caregiver familiari, istituito più di due anni fa (legge 205/2017) e rinforzato con l' ultima manovra. Nato per riconoscere il ruolo del prestatore di cure non professionale, andrà a sostenere «interventi adottati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto» (si legge nel Dl 86/2018). Nel frattempo, gli importi non utilizzati (come quelli stanziati per il 2018) verranno riassegnati al fondo nell' esercizio finanziario seguente, come disposto dalla normativa. Il monitoraggio dei risultati Il monitoraggio dell' operatività di questi fondi a volte ne promuove i risultati, come nel caso dei mutui prima casa: il fondo ha garantito oltre 89mila erogazioni, soprattutto a giovani coppie. Altre volte, però, questi strumenti si mostrano inefficaci. Bisognerà attendere i primi riscontri, ad esempio, per il fondo di sostegno alla natalità nato con la legge 232/2016, ma diventato operativo solo pochi mesi fa: la dotazione - fanno sapere da Consap - è in grado di offrire garanzie ad oltre 350mila domande di finanziamento (per importi fino a 10mila euro) rivolti a famiglie con uno o più figli fino al compimento del terzo anno di età. Al momento sono una ventina gli istituti di credito che hanno Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 4 4 3 4 2 0 7 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali aderito, ma all' appello mancano ancora le grandi banche nazionali. Inoltre, il precedente fondo del 2013 per i nuovi nati, che aveva le stesse finalità (prestiti fino a 5mila euro fino al primo anno del figlio) ha chiuso con appena 60mila richieste. «L' obiettivo è indirizzare meglio le risorse, affinché i nuclei possano utilizzarle in modo più affine alle proprie necessità. Per questo è nostra intenzione portare avanti il progetto dell' assegno unico», afferma il ministra Locatelli, sostenendo il Ddl di iniziativa governativa che punta al riordino delle misure, depositato un mese fa in Parlamento. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 4 4 3 4 2 0 9 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali CONTABILITÀ Tre nuovi prospetti di bilancio per misurare l' equilibrio dei saldi In arrivo l' undicesimo decreto correttivo per l' armonizzazione Il rendiconto rivisitato si applica dal 2019, dal 2020 cambia il previsionale Patrizia Ruffini Cambiano i prospetti della rilevazione degli equilibri di bilancio, del risultato di amministrazione e del quadro generale riassuntivo, allegati al rendiconto e al bilancio di previsione. Entra inoltre negli allegati del bilancio armonizzato la tabella dei parametri per l' accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario. Le modifiche sono state condivise dalla Commissione Arconet con il via libera all' undicesimo decreto correttivo dell' armonizzazione contabile, divulgato sul sito della Commissione e in attesa delle firme (del Ragioniere generale dello Stato, del capo dipartimento per gli Affari Interni e territoriali del ministero dell' Interno, del capo dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio) e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L' aggiornamento dei prospetti è stato reso necessario dopo il superamento dei vincoli di finanza pubblica approvato con la manovra di bilancio 2019. Nel dettaglio,dal 1° gennaio 2019, secondo la nuova disciplina regolata al comma 821 della legge 145/2018, gli enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell' esercizio non negativo. L' informazione si desume, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del Dlgs 118/2011). Per rispondere a queste esigenze di monitoraggio e coordinamento dei conti pubblici si è messo mano dunque, salvaguardandone la coerenza, ai tre prospetti: quadro generale riassuntivo, prospetto di verifica degli equilibri di bilancio e del risultato di amministrazione. Quest' ultimo è stato rafforzato con l' aggiunta di ulteriori tre prospetti relativi alle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, che in precedenza erano inseriti nella "Relazione sulla gestione". I nuovi prospetti sono obbligatori nello schema di rendiconto, e facoltativi in occasione dell' approvazione del bilancio di previsione, pur rimanendo l' obbligo nel caso di utilizzo del risultato di amministrazione nel bilancio di previsione. Le novità dello schema di rendiconto si applicheranno già con riferimento al rendiconto dell' esercizio 2019. Tuttavia, solo per l' esercizio 2019, poiché primo anno di applicazione, è attribuita natura conoscitiva ai saldi riguardanti "l' equilibrio di bilancio" e "l' equilibrio complessivo". Gli aggiornamenti dello schema del bilancio di previsione si applicheranno al bilancio di previsione 2020-2022, ad eccezione della parte in cui si prevede l' aggiunta dei nuovi prospetti a/1), a/2 e a/3 alla tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, che decorrerà invece dal bilancio di previsione 2021-2023. Per aiutare gli enti nella compilazione, a fronte della preoccupazione di trovare difficoltà in questa fase, viene modificato il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al Dlgs 118/2011), per spiegare le modalità di compilazione degli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione presunto. Entra poi per la prima volta nel principio di programmazione la disciplina del rendiconto della gestione, il quale conclude il ciclo di bilancio degli enti che adottano la contabilità finanziaria. Sono spiegate in questo spazio le modalità di compilazione degli allegati al rendiconto (il quadro generale riassuntivo, i prospetti degli equilibri, gli elenchi analitici riguardanti le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 4 4 3 4 2 0 9 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Nel principio della competenza finanziaria potenziata viene introdotta la possibilità di ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d' anno, qualora nel corso dell' esercizio il contenzioso per il quale sono stati già effettuati accantonamenti, confluiti nel risultato di amministrazione dell' esercizio precedente, si riduca per la conclusione dello stesso contenzioso (ad esempio sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.). Viene poi precisato che, in materia di progettazione di opere pubbliche, la validazione è effettuata solo con riferimento all' ultimo livello di progettazione posto a base della gara riguardante l' opera, e non al passaggio da ciascun livello di progettazione all' altro, che richiede dunque la sola verifica (e non la validazione). Sono molte altre le novità, già approvate nel corso dei mesi scorsi, che ora entrano a far parte del patrimonio dei principi contabili, come le modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, le scritture contabili per i rimborsi incondizionati degli addebiti diretti, la disciplina degli incentivi per le funzioni tecniche. Approvate, infine, anche le modifiche al piano dei conti integrato che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2020. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 4 4 3 4 2 1 0 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Le procedure operative Nel quadro generale anche le risorse vincolate Occorre familiarizzare da subito con i modelli validi già per quest' anno P. Ruf. - Con due nuovi riquadri aggiunti al "quadro generale riassuntivo" cambia il calcolo dell' equilibrio di bilancio, per tener conto degli accantonamenti e delle risorse vincolate nel bilancio. Al prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione inoltre dovranno essere allegati i dettagli delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti. Le novità sui saldi di competenza finanziaria approvate con l' undicesimo decreto correttivo dell' armonizzazione contabile, sebbene per il primo anno abbiano soltanto una finalità conoscitiva, saranno da applicare già dal rendiconto dell' esercizio 2019, per cui è utile iniziare subito a comprenderne la portata. Il primo nuovo saldo denominato "equilibrio di bilancio", esposto nel quadro generale riassuntivo, serve a tenere conto degli effetti, generati sulla gestione di competenza, dalla destinazione delle risorse a costituire gli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto della disciplina sui vincoli (articolo 187, comma 3-ter Tuel. Questo equilibrio si calcola sottraendo al risultato di competenza (avanzo o disavanzo) le risorse accantonate nella parte spesa (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell' equilibrio di competenza) e le risorse vincolate di competenza non ancora impegnate al 31 dicembre. Con l' ulteriore saldo denominato "equilibrio complessivo" si considerano anche gli aumenti o le riduzioni degli accantonamenti effettuati, per prudenza e nel rispetto dei principi contabili, dopo la chiusura dell' esercizio o dopo i termini previsti per le variazioni di bilancio. Quest' ultimo equilibrio è dunque pari alla somma algebrica tra l' equilibrio di bilancio e il saldo delle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto. I due saldi, distinti fra parte corrente e capitale, sono rappresentati anche nel prospetto "classico" degli equilibri. Per chiarire la modalità di redazione dei nuovi riquadri viene fatto richiamo ai dati riportati nei dettagli delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti, che diventano allegati obbligatori al prospetto del risultato di amministrazione. Si tratta di elenchi con le informazioni già previste all' interno della relazione sulla gestione. Nell' allegato delle risorse accantonate sono da riportare i fondi anticipazione di liquidità, perdite società partecipate, contenzioso, crediti di dubbia e difficile esazione ed altri accantonamenti. Per ognuno vanno indicate le risorse: accantonate al 1° gennaio, iscritte nelle entrate, stanziate in spesa, variate dopo il 31 dicembre in sede di rendiconto, nonché le risultanze a fine esercizio. Nel prospetto dei vincoli occorre indicare il capitolo del bilancio gestionale/Peg di imputazione dell' entrata vincolata (e delle relative spese) con la descrizione. L' ultimo allegato dettaglia le entrate destinate ad investimenti, con l' indicazione del dettaglio dei capitoli di entrata. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 4 4 3 4 2 0 2 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali PERSONALE Con l' addio al turnover tetti da aggiornare nel corso dell' anno Il valore soglia definito per fasce demografiche cambia dopo il rendiconto Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan - Procede a passi spediti la stesura del decreto ministeriale che cambierà i limiti alle capacità assunzionali dei comuni in attuazione dell' articolo 33, comma 2, del Dl 34/2019. Negli incontri dei prossimi giorni saranno definiti i valori soglia e le percentuali massime di incremento della spesa che dovranno essere applicate dal 2020 (si veda il Sole 24 Ore del 15 luglio). Il rinvio della decorrenza al prossimo anno consente fin da subito agli enti di valutare quali strategie porre in essere sia nel corso del 2019 che nel prossimo quinquiennio al fine di massimizzare le possibilità concesse. In particolare, gli enti che superano il rapporto tra spese di personale ed entrate correnti nette dovranno attivare entro l' anno le assunzioni legittimate dall' attuale quadro normativo. Il decreto introduce una nuova definizione di "spesa del personale" legata agli impegni di competenza relativi a tutto il personale in servizio compresi gli oneri riflessi ma, con un cambio di passo rispetto al passato, al netto dell' Irap. Il meccanismo sembra non ammettere le classiche esclusioni attualmente previste (disabili, rinnovi contrattuali). Il valore soglia definito per fasce demografiche è quantificato con riferimento all' ultimo rendiconto per quanto attiene alle spese del personale e alla media degli ultimi tre rendiconti per le entrate, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (anche se il testo in discussione dimentica il riferimento alla media previsto nel Dl). Quindi il valore soglia cambia in corso d' anno a seguito dell' approvazione del rendiconto con la conseguente necessità di rivedere anche il piano triennale dei fabbisogni di personale. Nel nuovo modello per la definizione delle capacità assunzionali si trovano, in realtà, due valori soglia. Un primo valore che fissa il tetto massimo oltre il quale gli enti devono adottare politiche di rientro progressivo. Un secondo, più basso rispetto al primo, che sembra identificare gli enti virtuosi. I Comuni che si collocano tra il primo e il secondo valore dovrebbero poter programmare assunzioni fino al raggiungimento del limite massimo senza alcun vincolo. Per le amministrazioni comunali sotto il secondo valore soglia vengono definite le percentuali massime di incremento della spesa del personale rispetto al 2018. Ma, a sorpresa, questi enti non potranno mai raggiungere il primo valore soglia in quanto l' asticella è fissata al livello più basso. Un esempio può chiarire meglio: se il primo valore soglia è fissato al 30,90% e il secondo al 28,10% gli enti con un indice inferiore a quest' ultimo potranno fare assunzioni a tempo indeterminato fino al raggiungimento del 28,10% e non fino al 30,90 per cento. Questo meccanismo appare singolare in quanto, se l' ente si trova appena sotto alla seconda soglia (esempio al 28,09%) di fatto non avrà margini di manovra mentre chi si trova appena sopra (esempio al 28,11%) potrà incrementare l' indice fino al 30,90 per cento. Le maggiori spese previste dal decreto attuati vo sono in deroga rispetto al tetto storico (comma 557-quater e 562 della legge 296/2006). Questo significa che, tanto per semplificare i calcoli, le disposizioni non sono state abrogate. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
[ § 1 4 4 3 4 2 0 8 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 22 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali RIFORMEINCOMPLETE Precompilati impossibili anche con la nuova Imu Taglio alle dichiarazioni: agli enti mancano dati essenziali per i modelli Pasquale Mirto Arriverà nel 2020 la nuova Imu, attuando la fusione tra Imu e Tasi, stando almeno ai lavori parlamentari ed alle varie audizioni che si stanno susseguendo sull' argomento. L' intento è lodevole, visto che si semplificano gli adempimenti a carico dei contribuenti, eliminando la Tasi, che dopo l' abolizione del prelievo sull' abitazione principale aveva ancor meno senso di quando è stata introdotta. La nuova Imu dovrebbe essere però l' occasione per sistemare il quadro normativo, creando un unico testo di legge, un unico punto di riferimento tanto per i contribuenti che per i Comuni. Ma così non è, perché per applicarla occorrerà continuare a rimbalzare tra varie disposizioni normative, rimanendo il quadro finale abbastanza nebuloso. Alcune scelte forse andrebbero ripensate, come l' obbligo per i Comuni di inviare modelli di pagamento precompilati. Adempimento che fa tornare in mente l' epoca delle "cartelle pazze", perché è difficile pretendere che si inviino modelli di pagamento corretti se ormai le ipotesi di presentazione della dichiarazione sono state ridotte al lumicino. Per il legislatore il Comune è un ente veggente, che sa tutto quello che accade nel patrimonio del contribuente, senza che questi dica nulla, ma così non è. Ed allora, forse è meglio prevedere solo l' obbligo per il Comune di predisporre il modello di pagamento a richiesta del contribuente. La riforma dovrebbe essere anche l' occasione per risolvere i dubbi interpretativi, che hanno costellato l' applicazione della "vecchia Imu". Al contrario, si interviene su ambiti già risolti dalla corte di Cassazione, come il problema della soggettività passiva delle società di leasing, in presenza di contratto risolto, ma con immobile non riconsegnato. Sul punto la Cassazione, con sentenza n. 13793/2019, ha già ritenuto irrilevante la mancata riconsegna. Invece, nella proposta si fa riferimento anche alla data di riconsegna, recuperando la disposizione oggi vigente in Tasi, ma dimenticando, forse, che i soggetti passivi Tasi sono i detentori a qualsiasi titolo, quindi anche l' occupante di un fabbricato non riconsegnato alle società di leasing. Questa deve essere l' occasione anche per definire meglio gli alloggi sociali ed il trattamento da riservare agli alloggi degli istituti autonomi delle case popolari, per i quali si continua ad applicare l' aliquota ordinaria e la detrazione di 200 euro. Sul punto però gli Iacp, variamente denominati, qualificano i propri immobili come alloggi sociali, non pagando alcunché. E vale la pena anche ricordare che per il calcolo del contributo compensativo ai Comuni il Mef stimò la presenza di 40 mila alloggi sociali, mentre secondo Federcasa sono oltre un milione. Sul piano dei controlli, è previsto che per l' accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di Imu, ma non è chiaro quali siano queste norme. Si dice che resta fermo l' articolo 9, comma 9 del Dlgs 23/2011, ma non si comprende se il comma 7 sarà ancora vigente, comma che rinvia per l' accertamento alle disposizioni vigenti per l' Ici. Quindi per la nuova Imu si applicheranno ancora le disposizioni Ici? Esisterà ancora il Funzionario responsabile del tributo? Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23
[ § 1 4 4 3 4 2 0 8 § ] lunedì 22 luglio 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Dubbi che prima di partire sarebbe meglio chiarire in via definitiva. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24
[ § 1 4 4 3 4 2 0 4 § ] lunedì 22 luglio 2019 Pagina 2 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Prime valutazioni degli avvocati d' affari sulle misure contenute nella legge 58/2019 Dl Crescita, si parte. Aziende, Pa e studi legali testano le novità PAGINE A CURA DI ANTONIO RANALLI Riuscirà l' uno-due del governo, attraverso il dl Sblocca Cantieri, prima, e il dl Crescita, ora, a dare l' attesa scossa all' economia italiana? Affari Legali lo ha chiesto ad alcuni degli avvocati che si troveranno nei prossimi giorni a dover analizzare, per conto delle proprie aziende clienti, la bontà e l' efficacia delle misure introdotte, da ultimo, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, di conversione del dl 30 aprile 2019, n. 34, cosiddetto «Decreto Crescita». Tra i tanti temi toccati dal Decreto Crescita, per esempio, c' è l' introduzione delle Società Investimento Semplice. «Il decreto contiene rilevanti misure volte a salvaguardare alcune imprese in crisi e più in generale il tessuto imprenditoriale esistente, nonché a favorire gli investimenti e lo sviluppo di imprese innovative. Mentre, quasi non si occupa di introdurre misure volte a recuperare l' attrattività dell' Italia per gli investitori stranieri», commenta Francesco Dagnino, partner di LEXIA Avvocati. «Il Decreto Crescita ha introdotto nel nostro ordinamento le Società Investimento Semplice («Sis»), che costituiscono dei piccoli gestori di fondi di investimento alternativi riservati a investitori professionali, volti a incentivare l' afflusso di risorse economiche da parte di investitori istituzionali e business angel a favore delle start-up e delle piccole e medie imprese italiane. La costituzione di una Sis è soggetta all' autorizzazione di Banca d' Italia, previa verifica di determinati requisiti previsti dalla legge e di un programma di attività. Le Sis sono assoggettate a una disciplina di vigilanza semplificata rispetto alle Sgr tradizionali. Le Sis possono raccogliere presso gli investitori professionali fino a un massimo di 25 milioni di euro attraverso l' offerta di proprie azioni o e di strumenti finanziari partecipativi (con esclusione delle obbligazioni) in ottemperanza ai vincoli imposti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio. I capitali raccolti possono essere investiti soltanto in pmi non quotate innovative che si trovino nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell' attività». Secondo Enrico Sisti, partner di Rucellai & Raffaelli, uno dei punti più critici è quello relativo al venture capital. La nuova legge «rischia» infatti di diluire la scelta fatta dal governo con l' ultima legge di Bilancio. «Se la Manovra individuava nel venture capital lo strumento principale per perseguire l' innovazione, con il Decreto l' impatto ne risulta notevolmente ridotto, con alcuni risultati paradossali (se voluti o «preterintezionali» è da capire)», spiega «Ad esempio, la percentuale di dividendi delle partecipate dallo Stato da destinare al Venture Capital nella legge di Bilancio era di «almeno il 15%» ed è stato scritto (su giornali, ma anche nel Dossier parlamentare) che si sarebbe ridotta ad almeno il 10%. Ma la verità è che quel «almeno il» è diventato «fino al 10%» nel Decreto convertito, con la conseguenza che, privando la misura di una soglia minima, la misura può «tranquillamente» azzerarsi: urge correre ai ripari. Anche le misure su Sis e Pir sono il frutto, nella loro fisionomia definitiva, di una evidente mediazione al ribasso. Sembra invece che sia tornato il focus su Impresa 4.0 che era stata a sua volta depotenziata con la Legge di Bilancio. Ma anche qui: perché il ritorno del super- ammortamento che di tutte le misure precedenti era quella meno rilevante in termini di contributo all' innovazione digitale (pur certamente gradita alle imprese)? Assorbe comunque risorse. E perché le agevolazioni Start Digital Transformation riguardano solo le società manifatturiere, e non anche quelle di servizi (salvo il turismo)? Non solo l' Italia deve recuperare un enorme gap proprio nei servizi, ma come tutti sanno le linee tra produzione fisica e servizio è sempre più confusa». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 25
[ § 1 4 4 3 4 2 0 4 § ] lunedì 22 luglio 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Il Decreto Crescita è intervenuto anche nell' ambito delle operazioni di cartolarizzazione apportando alcune significative modifiche alla legge 30 aprile 1999 n. 130 sulla cartolarizzazione di crediti. «Queste modifiche sono dirette principalmente a favorire la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione di crediti deteriorati», spiega Gianrico Giannesi, Italy head of finance department di Orrick. «In particolare, sono state introdotte alcune previsioni volte a supportare l' implementazione di strutture di cartolarizzazione con il coinvolgimento di cd. «società veicolo di appoggio» (conosciute anche come Reoco e Leasco). Tali previsioni hanno anche interessato il regime fiscale applicabile a queste società. Certamente rilevante è la previsione, analoga a quella contenuta in materia di cartolarizzazione dei crediti pecuniari, secondo la quale i beni, acquistati dalla società veicolo di appoggio, i rapporti giuridici ad essa inerenti nonché i proventi derivanti dalla attività della medesima società sono di fatto esentati da tassazione diretta (Ires e Irap). Altrettanto rilevanti sono le novità introdotte in materia di imposte d' atto applicabili alle operazioni immobiliari effettuate dalle medesime società. In particolare, sono ora dovute in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale inerenti al trasferimento dei beni alla società veicolo di appoggio. Anche la successiva cessione dei beni da parte della medesima società può, al ricorrere di determinate condizioni, beneficiare dell' applicazione delle imposte d' atto in misura fissa». Si sofferma sugli aspetti fiscali, invece Francesca Masotti, partner di MBC lex. «Il Decreto Crescita, inizialmente pensato per contenere misure a sostegno della crescita economica si è trasformato in sede di conversione in legge in un testo complesso, che include tra l' altro diverse norme di salvataggio. «In ambito fiscale sono state recepite diverse proposte derivanti dal mondo dei professionisti che tuttavia poco hanno a che fare con la crescita. Si tratta principalmente di semplificazioni o proroghe concesse a causa della crescente complessità degli adempimenti tributari: la proroga del versamento delle imposte sui redditi per i soggetti che esercitano attività soggette alle nuove «pagelle fiscali» (gli Indici Sintetici di Affidabilità o Isa) è sicuramente un provvedimento equo ma appare anche dovuto, così come alcune semplificazioni in tema di Iva. In tema di semplificazioni, l' articolo 4-septies del decreto recita un proposito ambizioso, disponendo che i modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria: agli addetti ai lavori basterebbe che modelli ed istruzioni fossero comprensibili quantomeno ai contribuenti che di tali conoscenze sono forniti, per renderli in grado di spiegarli ai propri clienti. Il Decreto prevede comunque diverse misure a vario titolo agevolative: di rilievo la maggior deducibilità Imu sui beni strumentali, l' estensione degli incentivi fiscali al settore edile, le disposizioni a tutela dei marchi e del made in Italy, gli incentivi fiscali per la crescita del Sud, il credito di imposta per la partecipazione a fiere estere, la «mini ires» (aliquota di imposta ridotta) sugli utili reinvestiti, la proroga del super ammortamento. Si tratta di misure singolarmente utili ma non decisive per il rilancio dell' economia del Paese, che avrebbe bisogno di una riforma fiscale profonda». Per quanto riguarda invece la Mini Ires «questa prevede la tassazione agevolata degli utili non distribuiti, con l' aliquota Ires che si riduce per questi gradualmente dal 22,5 al 20% a partire dal 2019 e fino al 2023, mentre la semplificazione della disciplina del Patent box prevede l' accesso all' agevolazione mediante determinazione diretta del beneficio da parte del contribuente senza più dover attendere i tempi di definizione di un accordo preventivo con l' amministrazione finanziaria», spiega Giovanni Bandera, partner di Pedersoli Studio Legale e responsabile del dipartimento diritto tributario. «Le altre disposizioni, pur essendo interessanti (anche se in parte si tratta della riproposizione di misure già adottate in passato anche da altri governi), hanno il limite di essere accessibili solo per le piccole e medie imprese, dimenticandosi che il fattore dimensionale, in mondo globalizzato, è ormai un fattore competitivo imprescindibile». Per Francesco Sciaudone, managing partner di Grimaldi Studio Legale e Grimaldi Alliance «la crescita è un obiettivo che impone una valutazione dell' intervento normativo sia in termini di risultato finale sia in termini di incidenza durante la fase di implementazione dell' intervento considerato. L' analisi Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 26
[ § 1 4 4 3 4 2 0 4 § ] lunedì 22 luglio 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali di impatto che si svolge per valutare ex ante gli effetti di ipotesi di interventi normativi ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull' organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, dovrebbe avere come parametro la «crescita» valutata in tutto il periodo necessario per raggiungere l' obiettivo dell' intervento in questione. Una misura può avere un obiettivo finale sicuramente di crescita a regime ma avere un impatto inefficiente nella fase di implementazione. Ad esempio la norma del Decreto Crescita che prevede la possibilità per alcuni enti locali in pre-dissesto di poter ridurre del 5% gli importi dei contratti di acquisto di beni e servizi, in essere, per tutta la durata residua dei contratti medesimi è una previsione che aiuta la pubblica amministrazione ma può mettere in difficoltà l' impresa privata. Quando si parla di crescita, pertanto, ci si deve porre un problema di incremento di prospettiva in termini qualitativi e quantitativi. Il rischio è che a volte si concepiscono obiettivi ambiziosi per settori specifici e nel tempo occorrente per il raggiungimento degli stessi il mercato di riferimento è profondamente mutato, in alcuni casi in termini peggiorativi sotto il profilo della competizione. In quel caso a benefic iare dell' obiettivo saranno in pochi e il macro-obiettivo di crescita non sarà raggiunto. Ciò detto nello scenario attual e dell' economia italiana, ogni opportunità creata dal legislatore va colta con rapidità». Positive, secondo Isabella Porchia, counsel di Latham & Watkins, le misure volte a favorire la crescita dimensionale delle imprese italiane e quelle che prevedono la creazione di una regolamentazione sperimentale semplificata per le imprese finanziarie italiane operanti nel Fintech (c.d. regulatory sandbox). «Sulle prime, in base alla nostra esperienza internazionale nell' assistenza legale in operazioni straordinarie, riteniamo che la crescita dimensionale delle imprese italiane sia oggi più che mai un elemento chiave per ampliare e diversificare i canali di finanziamento e di raccolta di capitali sui mercati e attrarre investitori internazionali», spiega Porchia. «In questa direzione, bene quindi il bonus aggregazione a fronte di operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, l' introduzione della società di investimento semplice (Sis) per supportare gli investimenti in venture capital e gli incentivi agli Eltif per gli investimenti a lungo termine in Pmi. Sulle seconde, la creazione di una regulatory sandbox quanto più semplificata e agevole potrebbe essere uno strumento utile per supportare la crescita e l' innovazione delle imprese italiane ch e operano nel settore del Fintech, sempre più importante e consolidato a livello globale». Sul fronte lavoro, il dl crescita abroga i contratti di solidarietà, mentre, tra gli ammortizzatori sociali, introduce il contratto di espansione. «Il legislatore ha eliminato un ammortizzatore strutturale - i contratti di solidarietà espansiva - che era a disposizione di un' ampia platea di datori di lavoro, per sostituirla con una misura in via sperimentale (anni 2019 e 2020), destinata a un più ristretto pubblico di imprese», spiega Giulietta Bergamaschi, managing partner di Lexellent., «Il contratto di espansione è destinato, infatti, a imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che vogliano intraprendere un processo finalizzato al progresso e allo sviluppo tecnologico e che per fare ciò abbiano necessità di razionalizzare le competenze professionali in organico, di assumere nuove professionalità e di fare a meno di altre. Le nuove assunzioni mirano al ricambio generazionale all' interno dell' organico aziendale, dando la possibilità di inserimento ai tanti giovani in cerca di lavoro. Visto il requisito in termini di organico aziendale, saranno però solo le grandi imprese, e non anche quelle medio- piccole che in Italia sono la maggior parte, a poter contare sugli incentivi messi a disposizione dal nuovo istituto per il caso in cui si affrontino percorsi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale. La misura prevede inoltre un piano di esodo per alcuni dipendenti che hanno maturato i requisiti richiesti (e cioè che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione). Per l' accesso a tali benefici sono previsti limiti complessivi di spesa per cui, esauriti i fondi a disposizione da qui al 2021, le domande no n saranno più prese in considerazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali». © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 27
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