Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019

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Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
Comune di Russi
mercoledì, 04 dicembre 2019
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
Comune di Russi
                                                    mercoledì, 04 dicembre 2019

Prime Pagine

 04/12/2019    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)                                                                                          4
 Prima pagina del 04/12/2019
 04/12/2019    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)                                                                                         5
 Prima pagina del 04/12/2019

Cultura e Turismo

 03/12/2019    RavennaNotizie.it                                                                                                          6
 Il concerto "L' abbraccio del Tango" per festeggiare i 20 anni del SaxArts Festival di Faenza

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 2                                                                                                    8
 I TRIBUTI LOCALI
 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 2                                                                                   Laura Ambrosi    9
 La decadenza non è ragione di urgenza
 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 3                                                                   Marco MobiliGiovanni Parente     11
 Indennità ai sindaci e airbag per le moto in cerca di coperture

 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 6                                                                Sabino Cassese e Giulio Tremonti    12
 Così la Cdp può acquisire partecipazionie ridurre il debito statale

 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 8                                                                                                    15
 ACCERTAMENTO ESECUTIVO DEI TRIBUTI LOCALI

 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 8                                                                                                    16
 in caso di pluralità di violazioni previsto il cumulo giuridico
 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 8                                                                                                    17
 In vista l' accertamento esecutivo
 04/12/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 8                                                                  Pagina a cura diLuigi Lovecchio   19
 Per i tributi locali i termini dipendono dal tipo di illecito
 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 31                                                                                                      21
 Contabilità semplificata per i mini enti locali
 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 34                                                                                                      22
 Al via task force per tagliare gli oneri amministrativi
 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 34                                                                             MATTEO BARBERO           23
 Elezione per i presidenti degli organi di revisione
 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 34                                                        PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO           24
 In soffitta le norme taglia spese
 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 38                                                                     VINCENZO DELLI PRISCOLI          25
 Imu, l' inquinamento deprezza l' area

 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 39                                                                              ESPEDITO AUSILIO        26
 Fondi a brevetti e marchi

 04/12/2019    Italia Oggi Pagina 43                                                                                                      27
 Consorzi di bonifica, ruoli esecutivi vietati
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
04/12/2019   Italia Oggi Pagina 43   G.S.T.   28
Unire Imu e Tasi, cinque obiezioni
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
[ § 1 § ]

            mercoledì 04 dicembre 2019
                                         Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                                           Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 4
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
[ § 2 § ]

     mercoledì 04 dicembre 2019
                                  Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                                   Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 5
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
[ § 1 5 0 9 6 5 5 2 § ]

                          martedì 03 dicembre 2019

                                                                           RavennaNotizie.it
                                                                                 Cultura e Turismo

                          Il concerto "L' abbraccio del Tango" per festeggiare i 20 anni del SaxArts
                          Festival di Faenza
                          Mercoledì 4 dicembre, alle ore 21, il SaxArts Festival festeggia il proprio ventennale con il concerto

                          'L' abbraccio del Tango'. Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Marco
                          Albonetti interpreterà, insieme all' Orchestra Filarmonica Italiana, un
                          repertorio di pagine di Astor Piazzolla. Il concerto è organizzato in
                          collaborazione con il Club Lioness Faenza e il Club Lions Faenza Host
                          per raccogliere fondi destinati al progetto 'Sano Giusto e con Gusto', per
                          la sana alimentazione e salute dei bambini, promosso dalla Dottoressa
                          Annamaria Acquaviva in collaborazione con l' Istituto Oncologico
                          Romagnolo.Marco Albonetti presenta il suo ultimo progetto discografico
                          'L' abbraccio del Tango' con l' Orchestra Filarmonica Italiana, famosa per
                          le collaborazioni con Andrea Bocelli ed Ezio Bosso. Il programma del
                          concerto è dedicato interamente al compositore argentino Astor
                          Piazzolla, precorrendo il centenario della nascita con una rilettura delle
                          sue pagine più celebri.Marco Albonetti svolge un' intensa attività
                          concertistica e didattica in tutto il mondo e ha suonato nei tratri e nei
                          festival più prestigiosi del panorama internazionale. Dalla standing
                          ovation al suo debutto presso la Carnegie Hall di New York alle esibizioni
                          su palcoscenici di assoluto valore - come la Wiener Saal di Salisburgo, la
                          Konzerthaus di Berlino, la Gewandhaus di Lipsia, il Wits Great Hall di
                          Johannesburg, il Palau de la Musica Catalana di Barcellona, la Sverdlovsk
                          State Philharmony di Ekaterimburg e Kachaturyan Hall di Yerevan - ha
                          sempre messo in evidenza le sue capacità di interprete di repertori diversi
                          sia in ambito classico che contemporaneo. Ha effettuato registrazioni
                          radiofoniche e televisive per i più importanti broadcaster internazionali e
                          si è esibito come solista con orchestre italiane e straniere ed ha preso parte a molte rassegne concertistiche quali
                          Ravenna Festival, Toledo Contemporary Music Festival, Bowling Green New Music Festival, Xi 'An International
                          Festival, Festival UNICAS-Barcelona. Ha collaborato con Milva per i suoi concerti-spettacolo 'Milva canta Brecht', 'El
                          Tango de Astor Piazzolla' e 'La Variante di Luneburg'. Nel suo percorso didattico nelle più rilevanti istituzioni
                          internazionali, infine, spicca l' ambitissimo riconoscimento Dean' s Award of Excellence.Dopo la ventunesima edizione
                          'andata in scena' nell' estate appena passata, il SaxArts Festival festeggia i vent' anni del viaggio iniziato nel 1999 per
                          iniziativa di Marco Albonetti: una rassegna pensata per mettere in luce le tante anime espressive di uno strumento
                          ancora giovane e dalle moltissime potenzialità. Il SaxArts Festival ha offerto in questi anni uno spaccato del repertorio
                          classico, etnico e jazz internazionale, grazie alla presenza di artisti diversi per provenienza ed esperienze artistiche.
                          La dimensione didattica ha rappresentato un ulteriore tassello nella costruzione della rassegna e ha permesso ai
                          giovani musicisti di confrontarsi in maniera diretta con alcuni dei protagonisti principali della scena mondiale. Il
                          rapporto con il territorio è stato inoltre una costante caratteristica del SaxArts Festival con i concerti organizzati nelle
                          diverse città della Romagna: se Faenza è stata sempre al 'centro delle operazioni', nelle diverse edizioni il festival ha
                          portato i propri concerti a Russi, Tredozio, Marina di Ravenna, Brisighella, Imola e Modigliana.Il concerto per il
                          Ventennale del SaxArts Festival si affianca al Club Lioness Faenza e al Club Lions Faenza Host nella raccolta fondi
                          destinati al progetto 'Sano Giusto e con Gusto', realizzato dallaDottoressa Annamaria Acquaviva in collaborazione
                          con l' Istituto Oncologico Romagnolo. Un percorso didattico dedicato ai bambini della scuola dell' infanzia e della
                          scuola primaria (3-11 anni) per promuovere nei piccoli la conoscenza della sana alimentazione e della sostenibilità
                          ambientale e a praticare attività fisica. 'Sano Giusto e con Gusto' si rivolge a insegnanti, genitori, nonni e tutte le
                          persone presenti nella vita di un bambino, per fornire loro gli strumenti educativi e ludici. Attraverso l' utilizzo di
                          materiale video, multimediale e di iniziative

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 6
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
[ § 1 5 0 9 6 5 5 2 § ]

                          martedì 03 dicembre 2019

                                                                           RavennaNotizie.it
                                                                                 Cultura e Turismo

                          didattiche, il progetto stimola i bambini a partecipare ad un campionato per la creazione di menù gustosi, equilibrati
                          e sostenibili e a rendere del pasto un' occasione educativa e socializzante.Come di consueto, anche in occasione del
                          Ventennale, il SaxArts Festival ringrazia gli 'Amici del Festival' e, in particolare, Andrea Baldini, Fernando Predoli,
                          Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi.È possibile acquistare i biglietti, in prevendita, alla Farmacia Sansoni di Faenza
                          (Piazza del Popolo, 8) e, la sera del concerto, al botteghino del Teatro Masini a partire dalle 19. Il costo del biglietto è
                          di 15 euro.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 7
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
[ § 1 5 0 9 6 5 6 0 § ]

                          mercoledì 04 dicembre 2019
                          Pagina 2

                                                                                  Il Sole 24 Ore
                                                                     Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          I TRIBUTI LOCALI

                          Il termine di decadenza per gli accertamenti riferiti alla generalità dei tributi
                          locali è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a
                          quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge
                          296/2006). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre
                          esaminare la tipologia di violazione. Nel caso della violazione dell' obbligo
                          di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno
                          al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso
                          pagamento dell' Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la
                          medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta. Quando invece si è
                          di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l' anno di
                          partenza non è mai l' anno "di competenza" ma l' anno in cui la
                          dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata
                          (se omessa). L' infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può ancora
                          essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata
                          presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve
                          essere contestato l' omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti.

                                                                  Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 8
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
[ § 1 5 0 9 6 5 6 6 § ]

                          mercoledì 04 dicembre 2019
                          Pagina 2

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          La decadenza non è ragione di urgenza
                          Nelle verifiche in sede il controllato ha 60 giorni per effettuare osservazioni

                                                                                                                                     Laura Ambrosi
                          L' attività di controllo svolta dall' amministrazione per l' anno in corso si
                          sta ormai concludendo, e anche quest' anno si è svolta secondo la
                          consueta ripartizione che, al di là delle varie denominazioni, può
                          distinguersi tra verifiche esterne, cioè eseguite o comunque avviate
                          presso la sede del contribuente, e verifiche "a tavolino" svolte negli uffici
                          finanziari. La prima tipologia (controlli esterni) segue ormai un iter
                          abbastanza standardizzato dal 2013, dopo una sentenza delle Sezioni
                          Unite della Cassazione (18184/2013). Questa pronuncia, a cui ne sono
                          seguite altre anche delle Sezioni Unite, ha risolto a favore del
                          contribuente una lunga diatriba sul diritto di effettuare osservazioni nei
                          successivi 60 giorni dal termine del controllo. In altre parole, si tratta della
                          possibilità di svolgere un contraddittorio preventivo prima dell' emissione
                          dell' avviso di accertamento, con la conseguente illegittimità dell' atto che
                          non rispetta tali regole. In precedenza l' amministrazione era convinta che
                          non fosse censurabile il provvedimento impositivo "accelerato". Ad
                          analoghe conclusioni sono poi giunte numerose sentenze della
                          Cassazione per le ipotesi in cui una volta eseguito l' accesso presso la
                          sede del contribuente i verificatori proseguano il controllo nei propri uffici.
                          Secondo i giudici di legittimità, una volta svolto l' accesso, il diritto deve
                          essere garantito sempre e comunque anche se il controllo prosegue
                          altrove. L' unica deroga ora ammessa al rispetto di tale termine sono le
                          ragioni di urgenza. A questo proposito varie sentenze di legittimità hanno
                          anche chiarito che non rappresenta una causa di urgenza la decadenza
                          del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica. Ne consegue che l' atto impositivo emesso
                          prima della decorrenza dei 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, motivato dall' urgenza della
                          decadenza del potere di accertamento, è illegittimo. La Suprema corte ha cioè evidenziato che una cattiva gestione
                          amministrativa da parte di uffici e GdF non può comportare una lesione dei diritti del contribuente. Ben più complessa,
                          invece, è la situazione sulle altre più numerose tipologie di controllo a tavolino, in cui l' amministrazione svolge
                          comunque un' attività ispettiva, ma non essendosi recata presso la sede del contribuente ritiene che il termine dei 60
                          giorni non debba essere osservato. In virtù di tale convincimento spesso l' attività di controllo non si conclude con un
                          verbale, ma direttamente con la notifica dell' atto impositivo. Le Sezioni Unite (sentenza 24823/2015) al riguardo
                          hanno ritenuto che anche per i controlli a tavolino, se le contestazioni sono relative ai tributi armonizzati, la violazione
                          del contraddittorio preventivo comporta l' invalidità dell' atto purché il contribuente abbia assolto all' onere di enunciare
                          in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l'
                          invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia previsto per legge e quindi in ipotesi di controlli a tavolino è da
                          escludere. A partire dalla seconda metà del prossimo anno questa importante differenziazione per i controlli a tavolino
                          (tributi armonizzati e non armonizzati) verrà meno in conseguenza dell' entrata in vigore delle nuove regole sul
                          contraddittorio (si veda pagina 9). Il decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019), ha infatti
                          depotenziato il principio del contraddittorio preventivo. Basti pensare che saranno esclusi tutti gli atti di accertamento
                          parziali anche se riguarderanno tributi armonizzati come l' Iva. E, ad oggi, la pressoché totalità degli

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 9
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
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                          mercoledì 04 dicembre 2019

                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          accertamenti dell' Amministrazione sono di tipo «parziale». Il nuovo anno poi, salvo modifiche dell' ultima ora, sarà
                          caratterizzato dall' ulteriore novità in tema di accertamento, rappresentata dall' introduzione anche per i tributi locali dei
                          cosiddetti accertamenti esecutivi. Questa previsione comporta che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a
                          tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di
                          pagamento o l' ingiunzione fiscale. L' immediata esecutività di questi atti, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo
                          ovvero l' ingiunzione fiscale, riguarderà tutti i provvedimenti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di
                          imposta passati ovviamente non decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano anche le entrate patrimoniali (canoni e proventi
                          per l' uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione eccetera) con esclusione
                          delle multe previste dal Codice della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 10
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                          mercoledì 04 dicembre 2019
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                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          DECRETO FISCALE

                          Indennità ai sindaci e airbag per le moto in cerca di coperture
                          Dopo i chiarimenti dell' Ania verso esclusione dei rinnovi dalla Rc auto familiare

                                                                                                                              Marco MobiliGiovanni Parente
                          ROMA Un doppio pit stop in commissione per il decreto fiscale
                          approdato ieri in Aula alla Camera. Alle 9 di oggi è convocata la Bilancio
                          per esprimere il parere in base all' articolo 81 della Costituzione sul
                          rispetto delle coperture previste dal testo emendato fino all' alba di lunedì.
                          A seguire ci sarà, come già annunciato, un ritorno del testo in
                          commissione Finanze. Un ritorno che servirà per cancellare e trasformare
                          in ordine del giorno la discussa norma sulle fondazioni che prevede il
                          rinvio al 2021 della verifica della trasparenza così come previsto dalla
                          legge "spazzacorrotti". Non ci sarà, invece, il travaso del decreto Alitalia
                          approvato in fretta e furia nella serata di lunedì 2 dicembre dal Consiglio
                          dei ministri per modificare la finalità del prestito ponte di 400 milioni.
                          Dopo i veti delle opposizioni, i tre articoli del Dl faranno rotta sul Ddl di
                          Bilancio all' esame del Senato. Ma la trattativa si potrebbe riaprire anche
                          sulle nuove norme sulla Rc auto. Si profila un aggiustamento delle
                          modifiche approvate dalla commissione Finanze che consentono di
                          beneficiare della fascia assicurativa più bassa a tutti i veicoli di proprietà
                          del nucleo familiare. L' ipotesi circolata è quella di limitare l' applicazione
                          solo alle nuove polizze, escludendo quindi i rinnovi. E proprio sulla Rc
                          auto familiare l' Ania aveva parlato di «vittoria di Pirro» e paventato il
                          rischio di «conseguenze davvero distorsive per la sostenibilità del
                          sistema assicurativo, a danno di tutti gli utenti», depotenziando l' equità
                          sociale e la sicurezza stradale. Oltre a questi fronti, andrà risolto il nodo
                          delle coperture su più fronti. E su cui per tutta la giornata di ieri ha lavorato la Ragioneria per far quadrare i conti. Tra
                          le norme in bilico, introdotte in sede di conversione, c' è l' incremento che porta a 1.400 euro l' indennità di funzione
                          per i sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti. Mancherebbero poi all' appello 5 milioni sia per il 2019 sia per il 2020
                          come nuove risorse destinate ad alimentare il fondo per le vittime dell' amianto. Mentre sulle norme in materia di
                          trasporto, sono stati sollevati dubbi in relazione al bonus da 250 euro per l' airbag sulle motociclette e sulla banca dati
                          unica di informazioni sulle tasse automobilistica tra Pra, Regioni e agenzia delle Entrate. Resterebbe poi scoperto di
                          un anno il Fondo finalizzato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali istituito
                          nello stato di previsione del ministero dell' Economia per il periodo 2020-2029, mentre gli oneri sono quantificati dal
                          2020 al 2030. Dubbi poi anche sulla misura che anticipa l' applicazione del nuovo bonus impatriati anche ai lavoratori
                          rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 e istituisce il fondo controesodo con una dotazione di 3 milioni a decorrere
                          dal 2020. Non mancherebbero poi ombre sulla rimodulazione al ribasso tra lo 0,1% e il 3% del tasso unico di
                          interesse applicato dal Fisco per versamenti di tributi e debiti iscritti a ruolo (anche a rate) e per i rimborsi erogati ai
                          contribuenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                   Pagina 11
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                          mercoledì 04 dicembre 2019
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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Così la Cdp può acquisire partecipazionie ridurre il debito statale

                                                                                                                         Sabino Cassese e Giulio Tremonti
                          Nel corso degli ultimi decenni - e specialmente a partire dagli anni '90 del
                          secolo scorso - molti Paesi (tra cui l' Italia) hanno in varie forme operato
                          privatizzazioni. Lo hanno fatto prima trasformando in società per azioni le
                          grandi imprese di Stato e poi cedendone le azioni, direttamente sul
                          mercato o in alternativa concentrandole in società miste pubblico-privato,
                          comunque qualificabili come market unit. Sabino Cassese e Giulio
                          Tremonti Le ragioni alla base di questi processi sono state molteplici, ma
                          due le principali: la ricerca di una maggiore efficienza, all' interno di un
                          mercato europeo che prima si integrava Europa su Europa e poi via via si
                          globalizzava; il vincolo europeo posto per la riduzione dei debiti pub blici.
                          Costituita alla metà dell' 800 e trasformata di recente in società per
                          azioni, la Cassa Depositi e Prestiti è stata fin dall' origine, ed è oggi un
                          efficiente canale di trasmissione dal risparmio privato all' investimento
                          pub blico. Qui di seguito se ne ricostruisce molto brevemente la storia e si
                          indicano possibili ulteriori azioni, per incrementarne l' efficienza, per una
                          ulteriore riduzione del debito pubblico, per una addizionale canalizzazione
                          del risparmio previdenziale verso gli investi menti. Cdp, cosa è stata e
                          che cosa è oggi Dalla seconda metà dell' '800, e fino al 2003, pur
                          mutando nella sua forma giuridica, CDP ha sistematicamente svolto la
                          funzione essenziale cui fin dal principio era stata assegnata, quella di
                          canalizzare verso il finanziamento degli enti pubblici locali la raccolta dei
                          capitali ed, in specie, la raccolta po stale. Nel 2003, CDP è stata
                          trasformata in società per azioni e, congiuntamente, con l' ingresso di soci privati, è uscita dal perimetro della pubblica
                          amministrazione, configurandosi come una market unit. Le ragioni per operare questa trasformazione-riforma sono
                          state essenzialmente tre: a) su scala prima europea e poi globale venivano ad essere via via sempre più evidenti,
                          crescenti e pressanti tanto la integrazione quanto la competizione economica. Ciò portava i governi europei a dotarsi,
                          a loro volta, di strumenti economici sempre più efficienti; b) in parallelo, si facevano via via sempre più stringenti i
                          vincoli imposti, alle finanze nazionali, dalle regole contabili europee. Ciò portava quasi tutti i governi europei a
                          ricercare, pur nel rispetto delle regole contabili europee, strumenti alternativi per una gestione "flessibile" dei loro conti
                          pubblici; c) nel caso specifico dell' Italia, l' esigenza di dotare il paese di strumenti di mercato assegnati alla funzione
                          di promozione internazionale dell' economia nazi onale. Dati questi obiettivi, l' orientamento espresso per la
                          trasformazione-riforma di CDP fu verso un modello che fosse quanto più prossimo possibile ai principali modelli
                          europei: quello tedesco della Kredit für Wirtschaft (KFW); quello francese della Caisse des Dépôts et Consigna tions.
                          La trasformazione-riforma di CDP fu conseguentemente operata: a) prima con la sua incorporazione nel tipo
                          civilistico della S.p.A.; b) poi con l' apertura del suo capitale a soggetti pr ivati. Dato questo obiettivo strategico, l'
                          alternativa per l' apertura del capitale sociale di CDP era tra le tre seguenti ipotesi: a) apertura al "mercato finanziario";
                          b) apertura agli Enti e/o alle Casse attivi nel campo previdenziale; c) apertura alle Fondazioni di origine bancaria; La
                          scelta fu infine operata verso le Fondazioni di origine ban

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                  Pagina 12
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                          mercoledì 04 dicembre 2019

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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          caria. Una scelta adottata per tre ragioni: perché questi erano (e sono) soggetti privati; perché, rafforzandoli, si
                          sarebbe almeno pro tempore stabilizzato il sistema bancario italiano; infine perché, potendo contare sull' aspettativa
                          di rendimenti significativi e stabili le Fondazioni avrebbero garantito od incrementato il loro ruolo sociale sui territori,
                          ruolo questo che era allora e che è ancora positivamente tipico delle Fonda zioni. Trascorso più di un decennio,
                          periodo nel quale sono tra l' altro compresi gli anni (2008-2009) in cui CDP S.p.A. ha svolto una essenziale funzione
                          anticrisi, oggi si può concludere che la sua struttura istituzionale e statutaria ha con efficienza assicurato un pieno
                          equilibro tra il suo status di market unit e la funzione pubblica cui era stata ed è asse gnata. È anche in questi termini
                          che, al servizio della Repubblica, oggi si può ipotizzare un nuovo ulteriore sviluppo della sua mis sione. Che cosa oggi
                          può ancora fare Oggi l' azione di CDP S.p.A. può essere sviluppata verso due obiettivi essenziali: a) apertura di una
                          terza via, tra privato e pubblico, che combini insieme, ed al più alto grado possibile di efficienza, la logica privata e la
                          logica di assicurare adeguati presidi pubblici; b) ulteriore riduzione dello stock di debito pub blico. Dati questi due
                          obiettivi, è possibile ipotizzarne il congiunto raggiungimento nei termini che seguono: A) come premesso, una politica
                          di privatizzazione di partecipazioni societarie mirata alla riduzione del debito pubblico può essere operata non solo
                          via mercato, ma anche via CDP S.p.A. La natura di market unit, propria di CDP S.p.A., natura particolare ma pur
                          sempre propria di soggetto privato, non ha infatti escluso finora, e non esclude in assoluto ulteriori possibili riduzioni
                          del debito pubblico generate da ulteriori privatizzazioni operate a condizioni di mercato via CDP S.p.A.; La
                          privatizzazione via CDP, a condizioni di mercato, e nei limiti derivanti dalla sua qualifica come market unit, produce in
                          effetti i seguenti effetti positivi: a) concentrando il controllo in un soggetto come CDP S.p.A., si semplificano i
                          problemi di golden rule relativi alle società privatizzate, garantendo il mantenimento in capo al MEF di adeguati presidi
                          di controllo indiretto sulle partecipazioni trasferite, nonché la possibilità, proprio tramite il controllo indiretto, di
                          esercitare i poteri dell' azionista nella definizione degli indirizzi strategici; b) assicura autonomia di gestione a CDP
                          S.p.A. Soluzione, questa, che è funzionale a garantire la stabilità dell' azionariato e a perseguire obiettivi di lungo
                          periodo, ad esempio nel caso di asset strategici di rilevanza nazionale; c) assicura sia le entrate derivanti dalla
                          alienazione che quelle derivanti dai flussi di dividendi che arriverebbero tramite CDP S.p.A.; B) non è questa la sede
                          per identificare e calcolare le operazioni di privatizzazione operabili via CDP S.p.A. Ma è ragionevole supporre che l'
                          obiettivo europeo di riduzione del debito pubblico possa essere raggiunto prospettandone un piano di riduzione
                          graduale e progressivo, e perciò realistico proprio perché effettivamente realizzabile attraverso la CDP S.p.A. Dal
                          lato del bilancio pubblico, il calcolo degli effetti che ne deriverebbe va operato tanto dal lato dello stock, quanto dal
                          lato dei f lussi. Dal lato dello stock non ci sono dubbi possibili in ordine agli effetti: il debito pubblico scende in
                          funzione diretta dell' importo incassato via ces sioni. Dal lato dei flussi è certo vero che (i) a fronte del risparmio per
                          interessi (oggi tra l' altro bassi) conseguenti al minore onere per debito, (ii) si realizza una perdita, da calcolare in
                          funzione dei minori dividendi (questi oggi relativamente elevati), (iii) ma è anche certo che gli stessi dividendi possono
                          essere recuperati, in quota significativa e in tempo reale, sotto forma di maggiori dividendi distribuiti da CDP S.p.A.
                          (questi per un importo che va oggi solo calcolato al netto della quota minoritaria di pertinenza delle Fondazioni di
                          origine bancaria, che peraltro investirebbero sul territorio e nel sociale i maggiori dividendi così di loro spettanza); C)
                          per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle operazioni di trasferimento di partecipazioni in CDP S.p.A., le
                          principali soluzioni in concreto individuabili sono le seguenti: (i) mezzi propri, a questo fine eventualmente utilizzando
                          anche il risparmio postale, come consentito dalla normativa di riferimento relativa all' acquisto di partecipazioni
                          strategiche

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 13
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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          o all' acquisto, già perfezionato nel 2012, di SACE, SIMEST e Fintecna; (ii) se necessario, previo rafforzamento
                          patrimoniale (ad esempio, tramite conferimenti in aumento di capitale ovvero tramite apertura del capitale di CDP
                          S.p.A. a soggetti terzi); (iii) altre forme tecniche, quali, ad esempio, operazioni miste cassa-aumento di capitale,
                          ovvero finanziamento tramite emissione da parte di CDP S.p.A. di titoli subordinati o azioni prive di diritto di voto; D)
                          una ipotesi che, in aggiunta, potrebbe essere considerata è quella di un' estensione della base azionaria di CDP
                          S.p.A. ai soggetti del cosiddetto secondo pilastro previden ziale. Tra questi rientrano in specie i fondi pensione che, a
                          differenza degli Enti e delle Casse previdenziali, sono al di fuori dal perimet ro PA. Soprattutto si noti che questa
                          ipotesi potrebbe avere un rilievo positivo eccezionale, non solo perché accentuerebbe il carattere di mercato dell'
                          operazione, ma anche perché avvierebbe la rimozione del differenziale negativo che, rispetto agli altri, caratterizza il
                          capitalismo ita liano. L' apertura di questo canale potrebbe essere la linea su cui tracciare il percorso futuro di CDP
                          S.p.A., per una sua ancor più ampia missione al servizio della Repubblica; E) dopo le necessarie verifiche industriali,
                          aziendali, economico-finanziarie e così via, è comunque quasi certo, e comunque consigliabile, che nel realizzare
                          nuove privatizzazioni, l' immissione nel contenitore CDP S.p.A. di nuovi contenuti, costituiti da nuove e/o diverse e/o
                          eterogenee partecipazioni azionarie, renda necessaria la ristrutturazione del c.d. parteciprogramma di CDP S.p.A.,
                          per differenziarlo da quello tipico di una conglom erata. Non a caso, la razionalizzazione del portafoglio delle
                          partecipazioni di CDP S.p.A. è uno dei punti qualificanti del Piano Industriale 2019 -2021. L' operazione qui ipotizzata
                          potrebbe in specie costituire occasione per un ridisegno complessivo delle strutture azionarie sottostanti a CDP
                          S.p.A. E questa riorganizzazione potrebbe essere sviluppata non solo in senso verticale, ridefinendo il rapporto tra
                          CDP S.p.A. e partecipate, ma anche in senso orizzontale, ridefinendo il rapporto tra le varie partecipate attuali e
                          future (fusioni, incorporazioni, etc.). Lo sviluppo sostanziale dell' operazione qui in oggetto rende consigliabile, dato
                          che questo è un punto potenzialmente critico, evitare l' attuale scissione e/o divisione, tra MEF e CDP S.p.A.,
                          scissione tra i diritti di proprietà (titolarità delle azioni e dei dividendi) ed i diritti di governance (poteri decisionali in
                          merito a nomine e indirizzi) delle partecipazioni trasf erite. Va infine notato, a questo proposito, che evitare la
                          scissione e/o divisione risponde all' esigenza, da un lato di confermare che le operazioni di cessione di partecipazioni
                          a CDP S.p.A. siano da considerare, specialmente a livello europeo, "vendite effettive", utili alla riduzione del debito;
                          dall' altro lato, di assicurare che, tramite la governance "pubblica" di CDP S.p.A., questa assicuri una gestione
                          coordinata e sinergica, anche in ottica industriale, delle partecipazioni trasf erite. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          ACCERTAMENTO ESECUTIVO DEI TRIBUTI LOCALI

                          Decorrenza A decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020
                          Soggetti Sono legittimati a emetterlo comuni, province, c i t t à
                          metropolitane, comunità montane, unioni e consorzi tra comuni, soggetti
                          privati abilitati alla gestione delle entrate locali Termini di pagamento e
                          qualifica di titolo esecutivo I termini per la proposizione del ricorso. L'
                          assunzione della qualifica di titolo esecutivo avviene dopo il decorso dei
                          termini per la proposizione del ricorso.

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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          in caso di pluralità di violazioni previsto il cumulo giuridico

                          Termini di decadenza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
                          di commissione dell' illecito Per le violazioni dell' obbligo di versamento, l'
                          anno di competenza (ad esempio, per l' Imu non versata nel 2015, il 2015)
                          Per gli illeciti dichiarativi (omessa o infedele dichiarazione), l' anno
                          successivo a quello di competenza, cioè l' anno in cui la dichiarazione è
                          stata o avrebbe dovuto essere presentata (ad esempio, per l' omessa
                          dichiarazione Tari relativa al 2016, il 2017) Reiterabilità della sanzione
                          Secondo la Corte di cassazione, l' obbligo dichiarativo permane per tutte
                          le annualità, anche successive alla prima, sino a quando lo stesso non
                          viene correttamente assolto. Ne consegue che il comune ha il potere di
                          irrogare la sanzione per l' illecito dichiarativo sino a quando il contribuente
                          non regolarizza la violazione Cumulo giuridico Anche nei tributi locali, in
                          presenza di una pluralità di violazioni della stessa indole, per più anni,
                          trova applicazione una sanzione unitaria, debitamente incrementata Le
                          sanzioni applicabili Per gli illeciti dichiarativi, dal 100% al 200%
                          (omissione) o dal 50% al 100% (infedeltà); Per l' omesso versamento, il
                          30%

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 16
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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          La proposta. Nel Ddl di bilancio l' estensione dell' istituto ai tributi locali

                          In vista l' accertamento esecutivo

                          A partire dagli atti di accertamento emessi dal primo gennaio 2020, anche
                          nei tributi comunali debutta l' accertamento esecutivo, se dovesse essere
                          approvato il disegno di legge di bilancio. Questa novità riguarderà non
                          solo le entrate tributarie ma anche quelle patrimoniali. Il modello di
                          riferimento è quello disegnato nell' articolo 29 del Dl 78/2010 per i tributi
                          erariali. I nuovi accertamenti recheranno l' indicazione che, in caso di
                          mancato pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, l' atto
                          acquisirà la qualifica di titolo esecutivo, con l' effetto che il soggetto
                          incaricato della riscossione sarà legittimato ad agire in sede espropriativa
                          e/o cautelare, senza altro avvertimento. A legislazione vigente, invece,
                          dopo la notifica dell' avviso di accertamento, per poter procedere agli atti
                          esecutivi, comuni devono provvedere a far notificare la cartella di
                          pagamento o l' ingiunzione fiscale. Una volta decorsi 30 giorni dalla
                          scadenza del termine di pagamento, il carico è affidato al soggetto
                          incaricato per la riscossione. Di ciò, il contribuente verrà informato con
                          una raccomandata o una mail. In caso di proposizione del ricorso, opera
                          la moratoria degli atti esecutivi per 180 giorni. Durante tale fase, il
                          riscossore può tuttavia procedere alle misure cautelari, quali il fermo
                          amministrativo e l' ipoteca. Si ricorda, in proposito, che per i tributi
                          comunali la proposizione del ricorso inibisce la sola riscossione delle
                          sanzioni, mentre sono dovuti per intero, di regola, l' imposta e gli
                          interessi. In presenza di accertamenti definitivi, invece, le operazioni di
                          recupero possono iniziare immediatamente. L' attività di riscossione
                          coattiva avverrà, anche per gli enti che non si avvalgono dell' Ader, secondo le regole del titolo II del Dpr 602/1973.
                          Come già accade per i tributi erariali, il debutto dell' accertamento esecutivo comporterà l' inapplicabilità delle regole
                          riferite al termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo. A legislazione vigente, infatti, i Comuni devono
                          rispettare un doppio termine di decadenza: uno riferito alla notifica dell' atto di accertamento (31 dicembre del quinto
                          anno successivo) e l' altro riferito alla notifica della cartella o dell' ingiunzione (31 dicembre del terzo anno successivo
                          a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo). In futuro, pertanto, sarà sufficiente che le attività di recupero
                          rispettino i termini prescrizionali (di regola, cinque anni), che peraltro possono sempre essere interrotti attraverso la
                          notifica di un' intimazione di pagamento. Per cercare di prevenire inattese azioni di aggressione del patrimonio e
                          scongiurare i rischi di notifiche errate, è previsto che per somme non superiori a 10mila euro le operazioni di recupero
                          siano precedute dalla notifica di un sollecito a versare le somme dovute entro 30 giorni. È altresì stabilito che qualora
                          fossero ravvisati rischi per il recupero del credito comunale, l' intero importo accertato, comprese le sanzioni, sia
                          affidato al riscossore. Un' altra novità collegata alla riforma è la disciplina della rateazione. Si ricorda in proposito che,
                          allo stato attuale, se il comune non si avvale dell' Ader non esiste una normativa di riferimento, con la conseguenza
                          che l' intera materia è devoluta ai regolamenti locali. Dal primo gennaio 2020, invece, è disposto che, in assenza di
                          regolamenti locali, la rateazione debba andare da un minimo di 4 rate mensili, per somme non superiori a 500 euro, a
                          un massimo di 72 rate mensili, per somme maggiori di 20mila euro. Si decade dalla rateazione in caso di mancato
                          pagamento di due rate

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 17
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                          consecutive. In tal caso, il debito residuo non può più essere dilazionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          mercoledì 04 dicembre 2019
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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Per i tributi locali i termini dipendono dal tipo di illecito
                          Per le violazioni dichiarative l' anno di partenza è quello di presentazione

                                                                                                                              Pagina a cura diLuigi Lovecchio
                          Il termine di decadenza per gli accertamenti riferiti alla generalità dei tributi
                          locali è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a
                          quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge
                          296/06). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre
                          esaminare la tipologia di violazione. Nel caso della violazione dell' obbligo
                          di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno
                          al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso
                          pagamento dell' Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la
                          medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta. Quando invece si è
                          di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l' anno di
                          partenza non è mai l' anno "di competenza" ma l' anno in cui la
                          dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata
                          (se omessa). Pertanto, l' infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può
                          ancora essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata
                          presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve
                          essere contestato l' omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti.
                          Questo perché il prelievo avviene, normalmente, su liquidazione d' ufficio,
                          secondo una dinamica di questo tipo:viene prima trasmesso una sorta di
                          avviso bonario, non notificato ma inviato per posta ordinaria, con
                          scadenze di pagamento periodiche (ad esempio, trimestrali); se non si
                          paga tutto o parte delle rate dell' avviso bonario, viene notificato un atto di
                          sollecito, contenente di regola l' addebito della sola tassa, oltre le spese
                          di spedizione; se non si paga il dovuto neppure dopo la notifica dell' atto
                          di sollecito, viene notificato un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione edittale del 30 per cento. Il
                          punto è che sia il termine di trasmissione dell' avviso bonario, sia quello di notifica dell' atto di sollecito è stabilito dal
                          regolamento comunale. Si pone quindi il dubbio se il termine decadenziale quinquennale per la notifica dell' atto di
                          accertamento vero e proprio debba decorrere, ad esempio, dall' invio dell' avviso bonario oppure dalla scadenza dell'
                          ultima rata di tale avviso, ovvero ancora dalla data di notifica dell' atto di sollecito. Poiché ciascuna di queste
                          interpretazioni potrebbe portare a dilatare nel tempo il termine di legge, posticipando anche di alcuni anni il momento
                          di decorrenza dello stesso, pare preferibile la tesi secondo cui l' intera scansione procedimentale innanzi illustrata
                          debba concludersi sempre entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza. In sostanza, ciò
                          significa che, ad esempio, per recuperare l' omesso versamento della Tari 2014 occorre notificare l' atto finale di
                          accertamento entro fine anno, alla pari dell' Imu. Sul punto, tuttavia, non consta una giurisprudenza di legittimità
                          consolidata. Un altro tema frequentemente trattato nel campo dei tributi locali riguarda la tipologia di violazione
                          contestabile per l' annualità successiva alla prima. Si tratta peraltro di un problema cui si correla l' individuazione del
                          corretto termine decadenziale, nonché della sanzione di riferimento. Si faccia il caso del possesso di un' area
                          edificabile acquistata nel 2011 e mai dichiarata dal contribuente. Ci si chiede se per le annualità successive al 2011,
                          posto che il contribuente in linea di principio non avrebbe avuto alcun obbligo dichiarativo, il comune possa contestare
                          sempre l' omessa dichiarazione oppure l' omesso versamento. Sul punto è intervenuta molte volte la Cassazione, la
                          quale ha affermato

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                      Pagina 19
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                          mercoledì 04 dicembre 2019

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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          il principio dell' ultrattività della dichiarazione iniziale, che pertanto continua a produrre i suoi effetti sino a quando il
                          contribuente non la presenta o non la corregge (Cassazione 6950/2014). Ne consegue che il Comune ha il potere di
                          contestare la reiterazione dell' illecito dichiarativo (omissione o infedeltà) per le annualità successive alla prima, sino a
                          quando per l' appunto la violazione non viene regolarizzata. A tale criterio di diritto fa da contraltare la pacifica
                          applicazione dell' istituto del cumulo giuridico, di cui all' articolo 12 del Dlgs 472/97. In base a tale norma, in presenza
                          di più violazioni della stessa indole per una pluralità di annualità, si applica la sanzione più grave aumentata dalla metà
                          al triplo, in luogo della somma aritmetica delle stesse (Cassazione 18423/18). Si segnala, da ultimo, che in caso di
                          illeciti dichiarativi l' unica sanzione applicabile è quella dal 100% al 200% dell' imposta (omissione) o dal 50% al 100%
                          (infedeltà), e non anche quella per omesso versamento del 30 per cento. Quest' ultima, infatti, riguarda unicamente l'
                          imposta «risultante dalla dichiarazione» (articolo 1, comma 695, legge 147/2013). © RIPRODUZIONE RISERVATA.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 20
[ § 1 5 0 9 6 5 5 6 § ]

                          mercoledì 04 dicembre 2019
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          in gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell' economia e delle finanze

                          Contabilità semplificata per i mini enti locali

                          Contabilità economico-patrimoniale semplificata per tutti i mini enti.
                          Questo l' effetto del decreto del ministero dell' economia e delle finanze
                          11 novembre 2019 recante «Modalità semplificate di redazione della
                          situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la
                          contabilità economico-patrimoniale con riferimento all' esercizio 2019»,
                          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019. Con la
                          pubblicazione del decreto attuativo dell' art. 15-quater, comma 1, del dl
                          34/2019 (si veda ItaliaOggi del 28 novembre scorso), entra nel vivo la
                          semplificazione degli adempimenti per i comuni fino a 5 mila abitanti. Tale
                          disposizione, da un lato, ha consentito alle amministrazioni di minori
                          dimensioni demografiche di rinviare la tenuta dei conti di stampo
                          privatistico fino al 2020 (quindi di fatto al 30 aprile 2021), dall' altro ha
                          previsto un percorso di avvicinamento graduale che prevede l' obbligo di
                          allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale redatta con
                          modalità semplificate che la competente commissione ministeriale ha
                          reso note in settembre. In base all' impostazione iniziale della
                          Commissione Arconet, però, solo una parte dei circa 5.500 municipi
                          interessati avrebbe potuto utilizzare il pacchetto light, perché per tutti gli
                          altri la Commissione aveva deciso di negare qualsiasi deroga. Una scelta
                          che aveva subito fatto discutere, dato che a essere penalizzate
                          sarebbero state ancora una volta le amministrazioni più virtuose che,
                          durante la fase di incertezza sulla concessione o meno di una deroga,
                          hanno comunque rispettato le scadenze di legge. Perché, occorre
                          ricordarlo, il precedente rinvio è arrivato a tempo ampiamente scaduto e quindi molte amministrazioni hanno
                          prudentemente deciso di rispettare comunque l' obbligo. Pronta era arrivata la presa di posizione dell' Anci, forte del
                          fatto che l' art. 15-quater non pare operare alcuna distinzione in questo senso e che, quindi, il decreto attuativo
                          rischiava di esulare dalla sua competenza e di andare a cozzare contro la norma primaria. La Commissione ha quindi
                          cambiato rotta, pur continuando a raccomandare agli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 completo del conto
                          economico e dello stato patrimoniale di continuare ad adottare la contabilità economico patrimoniale anche nell'
                          esercizio 2019. Sul portale di Arconet è possibile scaricare il file «Situazione patrimoniale 2019», elaborato per
                          guidare gli uffici e consentire, in automatico, di aggregare le voci del piano patrimoniale e di raccordarle alle voci dello
                          stato patrimoniale 2019; esso è pubblicato sia nella versione «con protezioni» per gli enti sia nella versione «senza
                          protezioni» per le software house. © Riproduzione riservata.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 21
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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Al via task force per tagliare gli oneri amministrativi

                          Una commissione presso la Funzione pubblica per lo snellimento degli
                          oneri amministrativi. Con un particolare focus sulle norme in materia di
                          trasparenza e prevenzione della corruzione. L' insediamento della nuova
                          task force, presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella, è stato
                          tenuto a battesimo ieri dal ministro della pubblica amministrazione
                          Fabiana Dadone. Sarà un organo a costo zero, visto che i 17 componenti
                          della commissione lavoreranno a titolo gratuito, con un obiettivo
                          ambizioso e spesso rimasto una pia intenzione di tutti i governi:
                          semplificare la legislazione mettendo ordine nella foresta di norme che
                          spesso si accavallano creando confusione e difficoltà applicative. «Anche
                          una normativa lodevole, come quella sull' anticorruzione, si è tradotta
                          negli anni in adempimenti burocratici molto pesanti per gli enti», ha
                          osservato il ministro. La commissione avrà il compito di fare una
                          ricognizione del quadro delle regole e di proporre interventi per un
                          concreto snellimento, soprattutto sul versante degli oneri amministrativi. «I
                          commissari dovranno anche studiare i risultati della consultazione
                          pubblica su trasparenza e anticorruzione che lanceremo a brevissimo»,
                          ha anticipato Dadone. Tra i componenti della commissione ci sarà anche
                          un rappresentante dei piccoli comuni (Vito Burgio, segretario comunale di
                          Bene Vagienna e Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo). Una
                          presenza non casuale, ha spiegato il ministro. «Ho voluto che sedesse al
                          tavolo anche un responsabile del piano anticorruzione proveniente da un
                          piccolo comune. Chi lavora ogni giorno con queste norme, deve poter
                          dire la propria opinione sulla traduzione della teoria in pratica. I responsabili dei Piani per la prevenzione della
                          corruzione si mettono ogni giorno le mani nei capelli e senza una vera semplificazione non esisterà mai reale
                          trasparenza e sarà sempre facile aggirare la legalità». © Riproduzione riservata.

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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Elezione per i presidenti degli organi di revisione

                                                                                                                            MATTEO BARBERO
                          Sorteggio su base provinciale e ritorno all' elezione per i presidenti degli
                          organi collegiali. Sono queste le due novità in materia di selezione dei
                          revisori dei conti negli enti locali contenute negli emendamenti al decreto
                          fiscale (dl 124/2019). Come noto, a seguito dell' entrata in vigore dell' art.
                          16, comma 25, del dl 138/2011, il vecchio meccanismo basato sulla
                          nomina fiduciaria da parte dei consigli degli enti è stato rimpiazzato da un
                          sorteggio su base regionale. In alcuni territori, ciò ha portato talora ad
                          avere revisori nominati a centinaia di chilometri di distanza dalla loro
                          residenza, con conseguente aumento dei costi e riduzione dell' efficienza.
                          Da qui il primo correttivo, che riduce il bacino al livello provinciale. Ciò,
                          peraltro, avrà in alcuni contesti l' effetto opposto di limitare molto il turn-
                          over o addirittura di rendere difficoltoso trovare professionisti idonei,
                          anche alla luce delle modifiche in itinere al regolamento attuativo
                          (approvato con decreto del ministero dell' interno 15 febbraio 2012, n. 23)
                          che hanno previsto l' innalzamento dei requisiti necessari per assumere l'
                          incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da
                          inserire nella fascia iniziale, la n. 1) e l' istituzione di un' apposita fascia
                          dell' elenco, la n. 4), per i comuni con popolazione almeno pari a 50.000
                          abitanti, le province e le città metropolitane, con la previsione di specifici
                          requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a
                          quelli delle altre fasce. Forse per questo, il legislatore ha scelto di
                          escludere dalla lotteria gli incarichi di vertice negli organi collegiali di
                          comuni, province, città metropolitane e delle unioni. In tali casi il
                          presidente sarà nuovamente eletto dai consiglieri fra gli iscritti alla fascia più elevata (la n. 3 attualmente, la n. 4
                          quando sarà approvata definitivamente la modifica del regolamento). © Riproduzione riservata.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019           Pagina 23
[ § 1 5 0 9 6 5 6 3 § ]

                          mercoledì 04 dicembre 2019
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          MANOVRA 2020/ Il dl fiscale cancella 11 obblighi risalenti ai tempi della spending review

                          In soffitta le norme taglia spese
                          Zero paletti su incarichi, convegni, pubblicità, formazione

                                                                                                      PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
                          Undici norme taglia spese mandate in soffitta dal decreto fiscale. Passa
                          anche da questo la strategia di liberazione dei sindaci dai lacci e lacciuoli
                          della burocrazia, come chiesto dall' Anci in una proposta di legge ad hoc
                          che il governo ha deciso di anticipare in molti punti nei provvedimenti della
                          Manovra 2020 (dl fiscale e ddl di bilancio). Dal taglia-carta (art.27, comma
                          1 del dl 112/2008 che impone di ridurre le spese per pubblicazioni e
                          relazioni) ai tetti di spesa per studi, incarichi di consulenza, relazioni
                          pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentenza, sponsorizzazioni
                          e formazione, passando per la riduzione dei costi di acquisto,
                          manutenzione, noleggio di autovetture e acquisto di buoni taxi, tutti questi
                          paletti cadono per effetto di un emendamento al decreto fiscale
                          approvato dalla commissione finanze della camera. L' articolo 57, commi
                          2 e 2-bis, introdotto nel corso dell' esame in commissione, esclude l'
                          applicazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni per il contenimento
                          delle spese che in questi anni hanno imbavagliato le regioni (comprese le
                          province autonome di Trento e Bolzano), gli enti locali e i loro organismi
                          ed enti strumentali. Si tratta di norme tutte approvate negli anni dell'
                          austerity (dal 2008 al 2012) ma proprio per questo diventate ormai
                          anacronistiche (si veda tabella in pagina). A venir meno non sono solo i
                          tetti di spesa, ma anche molti adempimenti burocratici. Per esempio,
                          viene cancellato l' obbligo di comunicare al Garante delle
                          telecomunicazioni le informazioni sulle spese pubblicitarie effettuate nel
                          corso dell' esercizio finanziario. E ancora, scompare l' obbligo di
                          attestare, con idonea documentazione del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili effettuati dalle
                          amministrazioni siano indispensabili e non dilazionabili. Saranno disapplicate, infine, anche le disposizioni del dl
                          66/2014 che prevedono specifici obblighi di ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e
                          manutenzione degli immobili. I paletti sulla spesa cadranno per tutti e non solo per gli enti che approvano i bilanci con
                          tempestività. Viene quindi abrogata la norma della Manovra 2019 (comma 905 della legge n.145/2018) che prevedeva
                          un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano il bilancio
                          consuntivo entro il 30 aprile dell' anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell' anno precedente all'
                          esercizio di riferimento. Le unioni non pagano l' Ires. Un' altra novità introdotta dal decreto fiscale riguarda le unioni di
                          comuni che verranno inserite nell' elenco di enti che non sono soggetti all' imposta sul reddito delle società (Ires) per
                          entrate di carattere commerciale. Il decreto fiscale modifica l' articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
                          redditi (Tuir) aggiungendo le unioni all' elenco di amministrazioni esonerate che già comprende: gli organi e le
                          amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
                          associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province, le regioni. © Riproduzione
                          riservata.

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                          Ctp Salerno accoglie le doglianze di una società

                          Imu, l' inquinamento deprezza l' area

                                                                                                                              VINCENZO DELLI PRISCOLI
                          Se un' area edificabile si trova in un quartiere con un documentato alto
                          tasso di inquinamento a causa della contiguità con l' imbocco
                          autostradale e con un complesso industriale siderurgico è giustificabile un
                          deprezzamento di quell' area, ai fini Imu, valutabile anche nella misura del
                          50% rispetto al valore espresso dall' ente comunale nel proprio piano
                          regolatore non aggiornato. Così la sentenza n. 3723 del 21 novembre
                          2019 con cui la Ctp Salerno che ha accolto le doglianze di una società
                          edile proprietaria di un terreno edificabile. La società, impugnando l'
                          avviso di accertamento Imu emesso dal comune di Salerno, riteneva
                          sproporzionato il valore che l' ente comunale attribuiva, ai fini Imu al
                          terreno di sua proprietà pari a 189,95 euro al mq. Il terreno si trova in un'
                          area extraurbana del comune in cui i prezzi di mercato si sono di gran
                          lunga ridotti rispetto al 2007, anno in cui il comune ha adottato i parametri
                          di valutazione dei terreni edificabili ai fini dei tributi locali. Però, mentre i
                          valori immobiliari reali di mercato si sono ridotti con percentuali che in
                          molti casi arrivano al 50%, i parametri valutativi adottati dall' ente
                          comunale non sono stati rideterminati. E a subire maggiormente tale
                          congiuntura sfavorevole sono stati soprattutto gli immobili ubicati nelle
                          periferie urbane e nelle zone extraurbane, come nel caso di specie. La
                          società, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale di
                          legittimità secondo cui spetta al contribuente l' onere di fornire elementi
                          oggettivi sul minor valore dell' area edificabile rispetto a quello accertato
                          dall' ufficio comunale, ha depositato una dettagliata perizia tecnica in cui è
                          stato dimostrato come quest' area presenti una scarsissima vocazione per insediamenti residenziali, quindi il valore
                          congruo del terreno in questione sarebbe dovuto essere pari a 60 al mq. Inoltre, la ricorrente ha depositato non solo
                          informative di agenzie immobiliari del territorio che testimoniano una scarsa commerciabilità degli immobili ubicati in
                          quell' area, ma anche articoli di giornale e immagini fotografiche che mostrano quanto la presenza di un noto impianto
                          siderurgico e dell' imbocco autostradale incidano sul quel territorio dal punto di vista ambientale, a differenza di
                          quanto sostenuto dal comune nelle proprie memorie difensive, secondo cui non risulterebbero fattori ambientali
                          negativi tali da rendere la suddetta area scarsamente vocata per l' edilizia residenziale. Insomma il valore delle aree
                          fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo, tra i vari fattori, alla zona territoriale
                          di ubicazione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato. Tuttavia, l' ente comunale utilizza i valori venali risalenti addirittura
                          all' anno 2007, prima della crisi economica che ha colpito in particolar modo il settore edile, senza alcun adeguamento
                          alle oggettive modifiche in pejus nel frattempo verificatesi in particolare nella zona in cui è ubicato il terreno della
                          società. Peraltro è lo stesso regolamento comunale a prevedere che il comune di Salerno debba determinare
                          periodicamente per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili. I giudici di primo grado
                          hanno stabilito che la particolare giacitura dell' area e l' alto inquinamento dovuto al traffico autostradale e alla
                          presenza dell' impianto siderurgico comporta certamente un deprezzamento valutabile nella misura del 50% riducendo
                          così da 189,95 al mq. a 94,97 al mq. il valore dell' area edificabile, ai fini Imu, di proprietà della ricorrente società
                          edile. © Riproduzione riservata.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 25
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