Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019 Prime Pagine 04/12/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 4 Prima pagina del 04/12/2019 04/12/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 5 Prima pagina del 04/12/2019 Cultura e Turismo 03/12/2019 RavennaNotizie.it 6 Il concerto "L' abbraccio del Tango" per festeggiare i 20 anni del SaxArts Festival di Faenza Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 8 I TRIBUTI LOCALI 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Laura Ambrosi 9 La decadenza non è ragione di urgenza 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Marco MobiliGiovanni Parente 11 Indennità ai sindaci e airbag per le moto in cerca di coperture 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 6 Sabino Cassese e Giulio Tremonti 12 Così la Cdp può acquisire partecipazionie ridurre il debito statale 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 15 ACCERTAMENTO ESECUTIVO DEI TRIBUTI LOCALI 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 16 in caso di pluralità di violazioni previsto il cumulo giuridico 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 17 In vista l' accertamento esecutivo 04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 Pagina a cura diLuigi Lovecchio 19 Per i tributi locali i termini dipendono dal tipo di illecito 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 31 21 Contabilità semplificata per i mini enti locali 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 34 22 Al via task force per tagliare gli oneri amministrativi 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 34 MATTEO BARBERO 23 Elezione per i presidenti degli organi di revisione 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 34 PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO 24 In soffitta le norme taglia spese 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 38 VINCENZO DELLI PRISCOLI 25 Imu, l' inquinamento deprezza l' area 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 39 ESPEDITO AUSILIO 26 Fondi a brevetti e marchi 04/12/2019 Italia Oggi Pagina 43 27 Consorzi di bonifica, ruoli esecutivi vietati
[ § 1 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 2 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 1 5 0 9 6 5 5 2 § ] martedì 03 dicembre 2019 RavennaNotizie.it Cultura e Turismo Il concerto "L' abbraccio del Tango" per festeggiare i 20 anni del SaxArts Festival di Faenza Mercoledì 4 dicembre, alle ore 21, il SaxArts Festival festeggia il proprio ventennale con il concerto 'L' abbraccio del Tango'. Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Marco Albonetti interpreterà, insieme all' Orchestra Filarmonica Italiana, un repertorio di pagine di Astor Piazzolla. Il concerto è organizzato in collaborazione con il Club Lioness Faenza e il Club Lions Faenza Host per raccogliere fondi destinati al progetto 'Sano Giusto e con Gusto', per la sana alimentazione e salute dei bambini, promosso dalla Dottoressa Annamaria Acquaviva in collaborazione con l' Istituto Oncologico Romagnolo.Marco Albonetti presenta il suo ultimo progetto discografico 'L' abbraccio del Tango' con l' Orchestra Filarmonica Italiana, famosa per le collaborazioni con Andrea Bocelli ed Ezio Bosso. Il programma del concerto è dedicato interamente al compositore argentino Astor Piazzolla, precorrendo il centenario della nascita con una rilettura delle sue pagine più celebri.Marco Albonetti svolge un' intensa attività concertistica e didattica in tutto il mondo e ha suonato nei tratri e nei festival più prestigiosi del panorama internazionale. Dalla standing ovation al suo debutto presso la Carnegie Hall di New York alle esibizioni su palcoscenici di assoluto valore - come la Wiener Saal di Salisburgo, la Konzerthaus di Berlino, la Gewandhaus di Lipsia, il Wits Great Hall di Johannesburg, il Palau de la Musica Catalana di Barcellona, la Sverdlovsk State Philharmony di Ekaterimburg e Kachaturyan Hall di Yerevan - ha sempre messo in evidenza le sue capacità di interprete di repertori diversi sia in ambito classico che contemporaneo. Ha effettuato registrazioni radiofoniche e televisive per i più importanti broadcaster internazionali e si è esibito come solista con orchestre italiane e straniere ed ha preso parte a molte rassegne concertistiche quali Ravenna Festival, Toledo Contemporary Music Festival, Bowling Green New Music Festival, Xi 'An International Festival, Festival UNICAS-Barcelona. Ha collaborato con Milva per i suoi concerti-spettacolo 'Milva canta Brecht', 'El Tango de Astor Piazzolla' e 'La Variante di Luneburg'. Nel suo percorso didattico nelle più rilevanti istituzioni internazionali, infine, spicca l' ambitissimo riconoscimento Dean' s Award of Excellence.Dopo la ventunesima edizione 'andata in scena' nell' estate appena passata, il SaxArts Festival festeggia i vent' anni del viaggio iniziato nel 1999 per iniziativa di Marco Albonetti: una rassegna pensata per mettere in luce le tante anime espressive di uno strumento ancora giovane e dalle moltissime potenzialità. Il SaxArts Festival ha offerto in questi anni uno spaccato del repertorio classico, etnico e jazz internazionale, grazie alla presenza di artisti diversi per provenienza ed esperienze artistiche. La dimensione didattica ha rappresentato un ulteriore tassello nella costruzione della rassegna e ha permesso ai giovani musicisti di confrontarsi in maniera diretta con alcuni dei protagonisti principali della scena mondiale. Il rapporto con il territorio è stato inoltre una costante caratteristica del SaxArts Festival con i concerti organizzati nelle diverse città della Romagna: se Faenza è stata sempre al 'centro delle operazioni', nelle diverse edizioni il festival ha portato i propri concerti a Russi, Tredozio, Marina di Ravenna, Brisighella, Imola e Modigliana.Il concerto per il Ventennale del SaxArts Festival si affianca al Club Lioness Faenza e al Club Lions Faenza Host nella raccolta fondi destinati al progetto 'Sano Giusto e con Gusto', realizzato dallaDottoressa Annamaria Acquaviva in collaborazione con l' Istituto Oncologico Romagnolo. Un percorso didattico dedicato ai bambini della scuola dell' infanzia e della scuola primaria (3-11 anni) per promuovere nei piccoli la conoscenza della sana alimentazione e della sostenibilità ambientale e a praticare attività fisica. 'Sano Giusto e con Gusto' si rivolge a insegnanti, genitori, nonni e tutte le persone presenti nella vita di un bambino, per fornire loro gli strumenti educativi e ludici. Attraverso l' utilizzo di materiale video, multimediale e di iniziative Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 1 5 0 9 6 5 5 2 § ] martedì 03 dicembre 2019 RavennaNotizie.it Cultura e Turismo didattiche, il progetto stimola i bambini a partecipare ad un campionato per la creazione di menù gustosi, equilibrati e sostenibili e a rendere del pasto un' occasione educativa e socializzante.Come di consueto, anche in occasione del Ventennale, il SaxArts Festival ringrazia gli 'Amici del Festival' e, in particolare, Andrea Baldini, Fernando Predoli, Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi.È possibile acquistare i biglietti, in prevendita, alla Farmacia Sansoni di Faenza (Piazza del Popolo, 8) e, la sera del concerto, al botteghino del Teatro Masini a partire dalle 19. Il costo del biglietto è di 15 euro. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 5 0 9 6 5 6 0 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali I TRIBUTI LOCALI Il termine di decadenza per gli accertamenti riferiti alla generalità dei tributi locali è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge 296/2006). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre esaminare la tipologia di violazione. Nel caso della violazione dell' obbligo di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso pagamento dell' Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta. Quando invece si è di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l' anno di partenza non è mai l' anno "di competenza" ma l' anno in cui la dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata (se omessa). L' infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può ancora essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve essere contestato l' omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 5 0 9 6 5 6 6 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 2 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La decadenza non è ragione di urgenza Nelle verifiche in sede il controllato ha 60 giorni per effettuare osservazioni Laura Ambrosi L' attività di controllo svolta dall' amministrazione per l' anno in corso si sta ormai concludendo, e anche quest' anno si è svolta secondo la consueta ripartizione che, al di là delle varie denominazioni, può distinguersi tra verifiche esterne, cioè eseguite o comunque avviate presso la sede del contribuente, e verifiche "a tavolino" svolte negli uffici finanziari. La prima tipologia (controlli esterni) segue ormai un iter abbastanza standardizzato dal 2013, dopo una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (18184/2013). Questa pronuncia, a cui ne sono seguite altre anche delle Sezioni Unite, ha risolto a favore del contribuente una lunga diatriba sul diritto di effettuare osservazioni nei successivi 60 giorni dal termine del controllo. In altre parole, si tratta della possibilità di svolgere un contraddittorio preventivo prima dell' emissione dell' avviso di accertamento, con la conseguente illegittimità dell' atto che non rispetta tali regole. In precedenza l' amministrazione era convinta che non fosse censurabile il provvedimento impositivo "accelerato". Ad analoghe conclusioni sono poi giunte numerose sentenze della Cassazione per le ipotesi in cui una volta eseguito l' accesso presso la sede del contribuente i verificatori proseguano il controllo nei propri uffici. Secondo i giudici di legittimità, una volta svolto l' accesso, il diritto deve essere garantito sempre e comunque anche se il controllo prosegue altrove. L' unica deroga ora ammessa al rispetto di tale termine sono le ragioni di urgenza. A questo proposito varie sentenze di legittimità hanno anche chiarito che non rappresenta una causa di urgenza la decadenza del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica. Ne consegue che l' atto impositivo emesso prima della decorrenza dei 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, motivato dall' urgenza della decadenza del potere di accertamento, è illegittimo. La Suprema corte ha cioè evidenziato che una cattiva gestione amministrativa da parte di uffici e GdF non può comportare una lesione dei diritti del contribuente. Ben più complessa, invece, è la situazione sulle altre più numerose tipologie di controllo a tavolino, in cui l' amministrazione svolge comunque un' attività ispettiva, ma non essendosi recata presso la sede del contribuente ritiene che il termine dei 60 giorni non debba essere osservato. In virtù di tale convincimento spesso l' attività di controllo non si conclude con un verbale, ma direttamente con la notifica dell' atto impositivo. Le Sezioni Unite (sentenza 24823/2015) al riguardo hanno ritenuto che anche per i controlli a tavolino, se le contestazioni sono relative ai tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio preventivo comporta l' invalidità dell' atto purché il contribuente abbia assolto all' onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l' invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia previsto per legge e quindi in ipotesi di controlli a tavolino è da escludere. A partire dalla seconda metà del prossimo anno questa importante differenziazione per i controlli a tavolino (tributi armonizzati e non armonizzati) verrà meno in conseguenza dell' entrata in vigore delle nuove regole sul contraddittorio (si veda pagina 9). Il decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019), ha infatti depotenziato il principio del contraddittorio preventivo. Basti pensare che saranno esclusi tutti gli atti di accertamento parziali anche se riguarderanno tributi armonizzati come l' Iva. E, ad oggi, la pressoché totalità degli Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 5 0 9 6 5 6 6 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali accertamenti dell' Amministrazione sono di tipo «parziale». Il nuovo anno poi, salvo modifiche dell' ultima ora, sarà caratterizzato dall' ulteriore novità in tema di accertamento, rappresentata dall' introduzione anche per i tributi locali dei cosiddetti accertamenti esecutivi. Questa previsione comporta che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di pagamento o l' ingiunzione fiscale. L' immediata esecutività di questi atti, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo ovvero l' ingiunzione fiscale, riguarderà tutti i provvedimenti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di imposta passati ovviamente non decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano anche le entrate patrimoniali (canoni e proventi per l' uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione eccetera) con esclusione delle multe previste dal Codice della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 5 0 9 6 5 6 5 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 3 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali DECRETO FISCALE Indennità ai sindaci e airbag per le moto in cerca di coperture Dopo i chiarimenti dell' Ania verso esclusione dei rinnovi dalla Rc auto familiare Marco MobiliGiovanni Parente ROMA Un doppio pit stop in commissione per il decreto fiscale approdato ieri in Aula alla Camera. Alle 9 di oggi è convocata la Bilancio per esprimere il parere in base all' articolo 81 della Costituzione sul rispetto delle coperture previste dal testo emendato fino all' alba di lunedì. A seguire ci sarà, come già annunciato, un ritorno del testo in commissione Finanze. Un ritorno che servirà per cancellare e trasformare in ordine del giorno la discussa norma sulle fondazioni che prevede il rinvio al 2021 della verifica della trasparenza così come previsto dalla legge "spazzacorrotti". Non ci sarà, invece, il travaso del decreto Alitalia approvato in fretta e furia nella serata di lunedì 2 dicembre dal Consiglio dei ministri per modificare la finalità del prestito ponte di 400 milioni. Dopo i veti delle opposizioni, i tre articoli del Dl faranno rotta sul Ddl di Bilancio all' esame del Senato. Ma la trattativa si potrebbe riaprire anche sulle nuove norme sulla Rc auto. Si profila un aggiustamento delle modifiche approvate dalla commissione Finanze che consentono di beneficiare della fascia assicurativa più bassa a tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare. L' ipotesi circolata è quella di limitare l' applicazione solo alle nuove polizze, escludendo quindi i rinnovi. E proprio sulla Rc auto familiare l' Ania aveva parlato di «vittoria di Pirro» e paventato il rischio di «conseguenze davvero distorsive per la sostenibilità del sistema assicurativo, a danno di tutti gli utenti», depotenziando l' equità sociale e la sicurezza stradale. Oltre a questi fronti, andrà risolto il nodo delle coperture su più fronti. E su cui per tutta la giornata di ieri ha lavorato la Ragioneria per far quadrare i conti. Tra le norme in bilico, introdotte in sede di conversione, c' è l' incremento che porta a 1.400 euro l' indennità di funzione per i sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti. Mancherebbero poi all' appello 5 milioni sia per il 2019 sia per il 2020 come nuove risorse destinate ad alimentare il fondo per le vittime dell' amianto. Mentre sulle norme in materia di trasporto, sono stati sollevati dubbi in relazione al bonus da 250 euro per l' airbag sulle motociclette e sulla banca dati unica di informazioni sulle tasse automobilistica tra Pra, Regioni e agenzia delle Entrate. Resterebbe poi scoperto di un anno il Fondo finalizzato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali istituito nello stato di previsione del ministero dell' Economia per il periodo 2020-2029, mentre gli oneri sono quantificati dal 2020 al 2030. Dubbi poi anche sulla misura che anticipa l' applicazione del nuovo bonus impatriati anche ai lavoratori rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 e istituisce il fondo controesodo con una dotazione di 3 milioni a decorrere dal 2020. Non mancherebbero poi ombre sulla rimodulazione al ribasso tra lo 0,1% e il 3% del tasso unico di interesse applicato dal Fisco per versamenti di tributi e debiti iscritti a ruolo (anche a rate) e per i rimborsi erogati ai contribuenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 5 0 9 6 5 5 7 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 6 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Così la Cdp può acquisire partecipazionie ridurre il debito statale Sabino Cassese e Giulio Tremonti Nel corso degli ultimi decenni - e specialmente a partire dagli anni '90 del secolo scorso - molti Paesi (tra cui l' Italia) hanno in varie forme operato privatizzazioni. Lo hanno fatto prima trasformando in società per azioni le grandi imprese di Stato e poi cedendone le azioni, direttamente sul mercato o in alternativa concentrandole in società miste pubblico-privato, comunque qualificabili come market unit. Sabino Cassese e Giulio Tremonti Le ragioni alla base di questi processi sono state molteplici, ma due le principali: la ricerca di una maggiore efficienza, all' interno di un mercato europeo che prima si integrava Europa su Europa e poi via via si globalizzava; il vincolo europeo posto per la riduzione dei debiti pub blici. Costituita alla metà dell' 800 e trasformata di recente in società per azioni, la Cassa Depositi e Prestiti è stata fin dall' origine, ed è oggi un efficiente canale di trasmissione dal risparmio privato all' investimento pub blico. Qui di seguito se ne ricostruisce molto brevemente la storia e si indicano possibili ulteriori azioni, per incrementarne l' efficienza, per una ulteriore riduzione del debito pubblico, per una addizionale canalizzazione del risparmio previdenziale verso gli investi menti. Cdp, cosa è stata e che cosa è oggi Dalla seconda metà dell' '800, e fino al 2003, pur mutando nella sua forma giuridica, CDP ha sistematicamente svolto la funzione essenziale cui fin dal principio era stata assegnata, quella di canalizzare verso il finanziamento degli enti pubblici locali la raccolta dei capitali ed, in specie, la raccolta po stale. Nel 2003, CDP è stata trasformata in società per azioni e, congiuntamente, con l' ingresso di soci privati, è uscita dal perimetro della pubblica amministrazione, configurandosi come una market unit. Le ragioni per operare questa trasformazione-riforma sono state essenzialmente tre: a) su scala prima europea e poi globale venivano ad essere via via sempre più evidenti, crescenti e pressanti tanto la integrazione quanto la competizione economica. Ciò portava i governi europei a dotarsi, a loro volta, di strumenti economici sempre più efficienti; b) in parallelo, si facevano via via sempre più stringenti i vincoli imposti, alle finanze nazionali, dalle regole contabili europee. Ciò portava quasi tutti i governi europei a ricercare, pur nel rispetto delle regole contabili europee, strumenti alternativi per una gestione "flessibile" dei loro conti pubblici; c) nel caso specifico dell' Italia, l' esigenza di dotare il paese di strumenti di mercato assegnati alla funzione di promozione internazionale dell' economia nazi onale. Dati questi obiettivi, l' orientamento espresso per la trasformazione-riforma di CDP fu verso un modello che fosse quanto più prossimo possibile ai principali modelli europei: quello tedesco della Kredit für Wirtschaft (KFW); quello francese della Caisse des Dépôts et Consigna tions. La trasformazione-riforma di CDP fu conseguentemente operata: a) prima con la sua incorporazione nel tipo civilistico della S.p.A.; b) poi con l' apertura del suo capitale a soggetti pr ivati. Dato questo obiettivo strategico, l' alternativa per l' apertura del capitale sociale di CDP era tra le tre seguenti ipotesi: a) apertura al "mercato finanziario"; b) apertura agli Enti e/o alle Casse attivi nel campo previdenziale; c) apertura alle Fondazioni di origine bancaria; La scelta fu infine operata verso le Fondazioni di origine ban Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 5 0 9 6 5 5 7 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali caria. Una scelta adottata per tre ragioni: perché questi erano (e sono) soggetti privati; perché, rafforzandoli, si sarebbe almeno pro tempore stabilizzato il sistema bancario italiano; infine perché, potendo contare sull' aspettativa di rendimenti significativi e stabili le Fondazioni avrebbero garantito od incrementato il loro ruolo sociale sui territori, ruolo questo che era allora e che è ancora positivamente tipico delle Fonda zioni. Trascorso più di un decennio, periodo nel quale sono tra l' altro compresi gli anni (2008-2009) in cui CDP S.p.A. ha svolto una essenziale funzione anticrisi, oggi si può concludere che la sua struttura istituzionale e statutaria ha con efficienza assicurato un pieno equilibro tra il suo status di market unit e la funzione pubblica cui era stata ed è asse gnata. È anche in questi termini che, al servizio della Repubblica, oggi si può ipotizzare un nuovo ulteriore sviluppo della sua mis sione. Che cosa oggi può ancora fare Oggi l' azione di CDP S.p.A. può essere sviluppata verso due obiettivi essenziali: a) apertura di una terza via, tra privato e pubblico, che combini insieme, ed al più alto grado possibile di efficienza, la logica privata e la logica di assicurare adeguati presidi pubblici; b) ulteriore riduzione dello stock di debito pub blico. Dati questi due obiettivi, è possibile ipotizzarne il congiunto raggiungimento nei termini che seguono: A) come premesso, una politica di privatizzazione di partecipazioni societarie mirata alla riduzione del debito pubblico può essere operata non solo via mercato, ma anche via CDP S.p.A. La natura di market unit, propria di CDP S.p.A., natura particolare ma pur sempre propria di soggetto privato, non ha infatti escluso finora, e non esclude in assoluto ulteriori possibili riduzioni del debito pubblico generate da ulteriori privatizzazioni operate a condizioni di mercato via CDP S.p.A.; La privatizzazione via CDP, a condizioni di mercato, e nei limiti derivanti dalla sua qualifica come market unit, produce in effetti i seguenti effetti positivi: a) concentrando il controllo in un soggetto come CDP S.p.A., si semplificano i problemi di golden rule relativi alle società privatizzate, garantendo il mantenimento in capo al MEF di adeguati presidi di controllo indiretto sulle partecipazioni trasferite, nonché la possibilità, proprio tramite il controllo indiretto, di esercitare i poteri dell' azionista nella definizione degli indirizzi strategici; b) assicura autonomia di gestione a CDP S.p.A. Soluzione, questa, che è funzionale a garantire la stabilità dell' azionariato e a perseguire obiettivi di lungo periodo, ad esempio nel caso di asset strategici di rilevanza nazionale; c) assicura sia le entrate derivanti dalla alienazione che quelle derivanti dai flussi di dividendi che arriverebbero tramite CDP S.p.A.; B) non è questa la sede per identificare e calcolare le operazioni di privatizzazione operabili via CDP S.p.A. Ma è ragionevole supporre che l' obiettivo europeo di riduzione del debito pubblico possa essere raggiunto prospettandone un piano di riduzione graduale e progressivo, e perciò realistico proprio perché effettivamente realizzabile attraverso la CDP S.p.A. Dal lato del bilancio pubblico, il calcolo degli effetti che ne deriverebbe va operato tanto dal lato dello stock, quanto dal lato dei f lussi. Dal lato dello stock non ci sono dubbi possibili in ordine agli effetti: il debito pubblico scende in funzione diretta dell' importo incassato via ces sioni. Dal lato dei flussi è certo vero che (i) a fronte del risparmio per interessi (oggi tra l' altro bassi) conseguenti al minore onere per debito, (ii) si realizza una perdita, da calcolare in funzione dei minori dividendi (questi oggi relativamente elevati), (iii) ma è anche certo che gli stessi dividendi possono essere recuperati, in quota significativa e in tempo reale, sotto forma di maggiori dividendi distribuiti da CDP S.p.A. (questi per un importo che va oggi solo calcolato al netto della quota minoritaria di pertinenza delle Fondazioni di origine bancaria, che peraltro investirebbero sul territorio e nel sociale i maggiori dividendi così di loro spettanza); C) per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle operazioni di trasferimento di partecipazioni in CDP S.p.A., le principali soluzioni in concreto individuabili sono le seguenti: (i) mezzi propri, a questo fine eventualmente utilizzando anche il risparmio postale, come consentito dalla normativa di riferimento relativa all' acquisto di partecipazioni strategiche Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 5 0 9 6 5 5 7 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali o all' acquisto, già perfezionato nel 2012, di SACE, SIMEST e Fintecna; (ii) se necessario, previo rafforzamento patrimoniale (ad esempio, tramite conferimenti in aumento di capitale ovvero tramite apertura del capitale di CDP S.p.A. a soggetti terzi); (iii) altre forme tecniche, quali, ad esempio, operazioni miste cassa-aumento di capitale, ovvero finanziamento tramite emissione da parte di CDP S.p.A. di titoli subordinati o azioni prive di diritto di voto; D) una ipotesi che, in aggiunta, potrebbe essere considerata è quella di un' estensione della base azionaria di CDP S.p.A. ai soggetti del cosiddetto secondo pilastro previden ziale. Tra questi rientrano in specie i fondi pensione che, a differenza degli Enti e delle Casse previdenziali, sono al di fuori dal perimet ro PA. Soprattutto si noti che questa ipotesi potrebbe avere un rilievo positivo eccezionale, non solo perché accentuerebbe il carattere di mercato dell' operazione, ma anche perché avvierebbe la rimozione del differenziale negativo che, rispetto agli altri, caratterizza il capitalismo ita liano. L' apertura di questo canale potrebbe essere la linea su cui tracciare il percorso futuro di CDP S.p.A., per una sua ancor più ampia missione al servizio della Repubblica; E) dopo le necessarie verifiche industriali, aziendali, economico-finanziarie e così via, è comunque quasi certo, e comunque consigliabile, che nel realizzare nuove privatizzazioni, l' immissione nel contenitore CDP S.p.A. di nuovi contenuti, costituiti da nuove e/o diverse e/o eterogenee partecipazioni azionarie, renda necessaria la ristrutturazione del c.d. parteciprogramma di CDP S.p.A., per differenziarlo da quello tipico di una conglom erata. Non a caso, la razionalizzazione del portafoglio delle partecipazioni di CDP S.p.A. è uno dei punti qualificanti del Piano Industriale 2019 -2021. L' operazione qui ipotizzata potrebbe in specie costituire occasione per un ridisegno complessivo delle strutture azionarie sottostanti a CDP S.p.A. E questa riorganizzazione potrebbe essere sviluppata non solo in senso verticale, ridefinendo il rapporto tra CDP S.p.A. e partecipate, ma anche in senso orizzontale, ridefinendo il rapporto tra le varie partecipate attuali e future (fusioni, incorporazioni, etc.). Lo sviluppo sostanziale dell' operazione qui in oggetto rende consigliabile, dato che questo è un punto potenzialmente critico, evitare l' attuale scissione e/o divisione, tra MEF e CDP S.p.A., scissione tra i diritti di proprietà (titolarità delle azioni e dei dividendi) ed i diritti di governance (poteri decisionali in merito a nomine e indirizzi) delle partecipazioni trasf erite. Va infine notato, a questo proposito, che evitare la scissione e/o divisione risponde all' esigenza, da un lato di confermare che le operazioni di cessione di partecipazioni a CDP S.p.A. siano da considerare, specialmente a livello europeo, "vendite effettive", utili alla riduzione del debito; dall' altro lato, di assicurare che, tramite la governance "pubblica" di CDP S.p.A., questa assicuri una gestione coordinata e sinergica, anche in ottica industriale, delle partecipazioni trasf erite. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 5 0 9 6 5 5 3 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ACCERTAMENTO ESECUTIVO DEI TRIBUTI LOCALI Decorrenza A decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020 Soggetti Sono legittimati a emetterlo comuni, province, c i t t à metropolitane, comunità montane, unioni e consorzi tra comuni, soggetti privati abilitati alla gestione delle entrate locali Termini di pagamento e qualifica di titolo esecutivo I termini per la proposizione del ricorso. L' assunzione della qualifica di titolo esecutivo avviene dopo il decorso dei termini per la proposizione del ricorso. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 5 0 9 6 5 6 2 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali in caso di pluralità di violazioni previsto il cumulo giuridico Termini di decadenza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione dell' illecito Per le violazioni dell' obbligo di versamento, l' anno di competenza (ad esempio, per l' Imu non versata nel 2015, il 2015) Per gli illeciti dichiarativi (omessa o infedele dichiarazione), l' anno successivo a quello di competenza, cioè l' anno in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata (ad esempio, per l' omessa dichiarazione Tari relativa al 2016, il 2017) Reiterabilità della sanzione Secondo la Corte di cassazione, l' obbligo dichiarativo permane per tutte le annualità, anche successive alla prima, sino a quando lo stesso non viene correttamente assolto. Ne consegue che il comune ha il potere di irrogare la sanzione per l' illecito dichiarativo sino a quando il contribuente non regolarizza la violazione Cumulo giuridico Anche nei tributi locali, in presenza di una pluralità di violazioni della stessa indole, per più anni, trova applicazione una sanzione unitaria, debitamente incrementata Le sanzioni applicabili Per gli illeciti dichiarativi, dal 100% al 200% (omissione) o dal 50% al 100% (infedeltà); Per l' omesso versamento, il 30% Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 5 0 9 6 5 6 4 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La proposta. Nel Ddl di bilancio l' estensione dell' istituto ai tributi locali In vista l' accertamento esecutivo A partire dagli atti di accertamento emessi dal primo gennaio 2020, anche nei tributi comunali debutta l' accertamento esecutivo, se dovesse essere approvato il disegno di legge di bilancio. Questa novità riguarderà non solo le entrate tributarie ma anche quelle patrimoniali. Il modello di riferimento è quello disegnato nell' articolo 29 del Dl 78/2010 per i tributi erariali. I nuovi accertamenti recheranno l' indicazione che, in caso di mancato pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, l' atto acquisirà la qualifica di titolo esecutivo, con l' effetto che il soggetto incaricato della riscossione sarà legittimato ad agire in sede espropriativa e/o cautelare, senza altro avvertimento. A legislazione vigente, invece, dopo la notifica dell' avviso di accertamento, per poter procedere agli atti esecutivi, comuni devono provvedere a far notificare la cartella di pagamento o l' ingiunzione fiscale. Una volta decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di pagamento, il carico è affidato al soggetto incaricato per la riscossione. Di ciò, il contribuente verrà informato con una raccomandata o una mail. In caso di proposizione del ricorso, opera la moratoria degli atti esecutivi per 180 giorni. Durante tale fase, il riscossore può tuttavia procedere alle misure cautelari, quali il fermo amministrativo e l' ipoteca. Si ricorda, in proposito, che per i tributi comunali la proposizione del ricorso inibisce la sola riscossione delle sanzioni, mentre sono dovuti per intero, di regola, l' imposta e gli interessi. In presenza di accertamenti definitivi, invece, le operazioni di recupero possono iniziare immediatamente. L' attività di riscossione coattiva avverrà, anche per gli enti che non si avvalgono dell' Ader, secondo le regole del titolo II del Dpr 602/1973. Come già accade per i tributi erariali, il debutto dell' accertamento esecutivo comporterà l' inapplicabilità delle regole riferite al termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo. A legislazione vigente, infatti, i Comuni devono rispettare un doppio termine di decadenza: uno riferito alla notifica dell' atto di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo) e l' altro riferito alla notifica della cartella o dell' ingiunzione (31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo). In futuro, pertanto, sarà sufficiente che le attività di recupero rispettino i termini prescrizionali (di regola, cinque anni), che peraltro possono sempre essere interrotti attraverso la notifica di un' intimazione di pagamento. Per cercare di prevenire inattese azioni di aggressione del patrimonio e scongiurare i rischi di notifiche errate, è previsto che per somme non superiori a 10mila euro le operazioni di recupero siano precedute dalla notifica di un sollecito a versare le somme dovute entro 30 giorni. È altresì stabilito che qualora fossero ravvisati rischi per il recupero del credito comunale, l' intero importo accertato, comprese le sanzioni, sia affidato al riscossore. Un' altra novità collegata alla riforma è la disciplina della rateazione. Si ricorda in proposito che, allo stato attuale, se il comune non si avvale dell' Ader non esiste una normativa di riferimento, con la conseguenza che l' intera materia è devoluta ai regolamenti locali. Dal primo gennaio 2020, invece, è disposto che, in assenza di regolamenti locali, la rateazione debba andare da un minimo di 4 rate mensili, per somme non superiori a 500 euro, a un massimo di 72 rate mensili, per somme maggiori di 20mila euro. Si decade dalla rateazione in caso di mancato pagamento di due rate Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 5 0 9 6 5 6 4 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali consecutive. In tal caso, il debito residuo non può più essere dilazionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 5 0 9 6 5 6 7 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Per i tributi locali i termini dipendono dal tipo di illecito Per le violazioni dichiarative l' anno di partenza è quello di presentazione Pagina a cura diLuigi Lovecchio Il termine di decadenza per gli accertamenti riferiti alla generalità dei tributi locali è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge 296/06). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre esaminare la tipologia di violazione. Nel caso della violazione dell' obbligo di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso pagamento dell' Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta. Quando invece si è di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l' anno di partenza non è mai l' anno "di competenza" ma l' anno in cui la dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata (se omessa). Pertanto, l' infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può ancora essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve essere contestato l' omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti. Questo perché il prelievo avviene, normalmente, su liquidazione d' ufficio, secondo una dinamica di questo tipo:viene prima trasmesso una sorta di avviso bonario, non notificato ma inviato per posta ordinaria, con scadenze di pagamento periodiche (ad esempio, trimestrali); se non si paga tutto o parte delle rate dell' avviso bonario, viene notificato un atto di sollecito, contenente di regola l' addebito della sola tassa, oltre le spese di spedizione; se non si paga il dovuto neppure dopo la notifica dell' atto di sollecito, viene notificato un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione edittale del 30 per cento. Il punto è che sia il termine di trasmissione dell' avviso bonario, sia quello di notifica dell' atto di sollecito è stabilito dal regolamento comunale. Si pone quindi il dubbio se il termine decadenziale quinquennale per la notifica dell' atto di accertamento vero e proprio debba decorrere, ad esempio, dall' invio dell' avviso bonario oppure dalla scadenza dell' ultima rata di tale avviso, ovvero ancora dalla data di notifica dell' atto di sollecito. Poiché ciascuna di queste interpretazioni potrebbe portare a dilatare nel tempo il termine di legge, posticipando anche di alcuni anni il momento di decorrenza dello stesso, pare preferibile la tesi secondo cui l' intera scansione procedimentale innanzi illustrata debba concludersi sempre entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza. In sostanza, ciò significa che, ad esempio, per recuperare l' omesso versamento della Tari 2014 occorre notificare l' atto finale di accertamento entro fine anno, alla pari dell' Imu. Sul punto, tuttavia, non consta una giurisprudenza di legittimità consolidata. Un altro tema frequentemente trattato nel campo dei tributi locali riguarda la tipologia di violazione contestabile per l' annualità successiva alla prima. Si tratta peraltro di un problema cui si correla l' individuazione del corretto termine decadenziale, nonché della sanzione di riferimento. Si faccia il caso del possesso di un' area edificabile acquistata nel 2011 e mai dichiarata dal contribuente. Ci si chiede se per le annualità successive al 2011, posto che il contribuente in linea di principio non avrebbe avuto alcun obbligo dichiarativo, il comune possa contestare sempre l' omessa dichiarazione oppure l' omesso versamento. Sul punto è intervenuta molte volte la Cassazione, la quale ha affermato Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 5 0 9 6 5 6 7 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali il principio dell' ultrattività della dichiarazione iniziale, che pertanto continua a produrre i suoi effetti sino a quando il contribuente non la presenta o non la corregge (Cassazione 6950/2014). Ne consegue che il Comune ha il potere di contestare la reiterazione dell' illecito dichiarativo (omissione o infedeltà) per le annualità successive alla prima, sino a quando per l' appunto la violazione non viene regolarizzata. A tale criterio di diritto fa da contraltare la pacifica applicazione dell' istituto del cumulo giuridico, di cui all' articolo 12 del Dlgs 472/97. In base a tale norma, in presenza di più violazioni della stessa indole per una pluralità di annualità, si applica la sanzione più grave aumentata dalla metà al triplo, in luogo della somma aritmetica delle stesse (Cassazione 18423/18). Si segnala, da ultimo, che in caso di illeciti dichiarativi l' unica sanzione applicabile è quella dal 100% al 200% dell' imposta (omissione) o dal 50% al 100% (infedeltà), e non anche quella per omesso versamento del 30 per cento. Quest' ultima, infatti, riguarda unicamente l' imposta «risultante dalla dichiarazione» (articolo 1, comma 695, legge 147/2013). © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 5 0 9 6 5 5 6 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 31 Italia Oggi Pubblica Amministrazione ed Enti Locali in gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell' economia e delle finanze Contabilità semplificata per i mini enti locali Contabilità economico-patrimoniale semplificata per tutti i mini enti. Questo l' effetto del decreto del ministero dell' economia e delle finanze 11 novembre 2019 recante «Modalità semplificate di redazione della situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all' esercizio 2019», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019. Con la pubblicazione del decreto attuativo dell' art. 15-quater, comma 1, del dl 34/2019 (si veda ItaliaOggi del 28 novembre scorso), entra nel vivo la semplificazione degli adempimenti per i comuni fino a 5 mila abitanti. Tale disposizione, da un lato, ha consentito alle amministrazioni di minori dimensioni demografiche di rinviare la tenuta dei conti di stampo privatistico fino al 2020 (quindi di fatto al 30 aprile 2021), dall' altro ha previsto un percorso di avvicinamento graduale che prevede l' obbligo di allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale redatta con modalità semplificate che la competente commissione ministeriale ha reso note in settembre. In base all' impostazione iniziale della Commissione Arconet, però, solo una parte dei circa 5.500 municipi interessati avrebbe potuto utilizzare il pacchetto light, perché per tutti gli altri la Commissione aveva deciso di negare qualsiasi deroga. Una scelta che aveva subito fatto discutere, dato che a essere penalizzate sarebbero state ancora una volta le amministrazioni più virtuose che, durante la fase di incertezza sulla concessione o meno di una deroga, hanno comunque rispettato le scadenze di legge. Perché, occorre ricordarlo, il precedente rinvio è arrivato a tempo ampiamente scaduto e quindi molte amministrazioni hanno prudentemente deciso di rispettare comunque l' obbligo. Pronta era arrivata la presa di posizione dell' Anci, forte del fatto che l' art. 15-quater non pare operare alcuna distinzione in questo senso e che, quindi, il decreto attuativo rischiava di esulare dalla sua competenza e di andare a cozzare contro la norma primaria. La Commissione ha quindi cambiato rotta, pur continuando a raccomandare agli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 completo del conto economico e dello stato patrimoniale di continuare ad adottare la contabilità economico patrimoniale anche nell' esercizio 2019. Sul portale di Arconet è possibile scaricare il file «Situazione patrimoniale 2019», elaborato per guidare gli uffici e consentire, in automatico, di aggregare le voci del piano patrimoniale e di raccordarle alle voci dello stato patrimoniale 2019; esso è pubblicato sia nella versione «con protezioni» per gli enti sia nella versione «senza protezioni» per le software house. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 5 0 9 6 5 5 4 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 34 Italia Oggi Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Al via task force per tagliare gli oneri amministrativi Una commissione presso la Funzione pubblica per lo snellimento degli oneri amministrativi. Con un particolare focus sulle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione. L' insediamento della nuova task force, presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella, è stato tenuto a battesimo ieri dal ministro della pubblica amministrazione Fabiana Dadone. Sarà un organo a costo zero, visto che i 17 componenti della commissione lavoreranno a titolo gratuito, con un obiettivo ambizioso e spesso rimasto una pia intenzione di tutti i governi: semplificare la legislazione mettendo ordine nella foresta di norme che spesso si accavallano creando confusione e difficoltà applicative. «Anche una normativa lodevole, come quella sull' anticorruzione, si è tradotta negli anni in adempimenti burocratici molto pesanti per gli enti», ha osservato il ministro. La commissione avrà il compito di fare una ricognizione del quadro delle regole e di proporre interventi per un concreto snellimento, soprattutto sul versante degli oneri amministrativi. «I commissari dovranno anche studiare i risultati della consultazione pubblica su trasparenza e anticorruzione che lanceremo a brevissimo», ha anticipato Dadone. Tra i componenti della commissione ci sarà anche un rappresentante dei piccoli comuni (Vito Burgio, segretario comunale di Bene Vagienna e Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo). Una presenza non casuale, ha spiegato il ministro. «Ho voluto che sedesse al tavolo anche un responsabile del piano anticorruzione proveniente da un piccolo comune. Chi lavora ogni giorno con queste norme, deve poter dire la propria opinione sulla traduzione della teoria in pratica. I responsabili dei Piani per la prevenzione della corruzione si mettono ogni giorno le mani nei capelli e senza una vera semplificazione non esisterà mai reale trasparenza e sarà sempre facile aggirare la legalità». © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
[ § 1 5 0 9 6 5 5 8 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 34 Italia Oggi Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Elezione per i presidenti degli organi di revisione MATTEO BARBERO Sorteggio su base provinciale e ritorno all' elezione per i presidenti degli organi collegiali. Sono queste le due novità in materia di selezione dei revisori dei conti negli enti locali contenute negli emendamenti al decreto fiscale (dl 124/2019). Come noto, a seguito dell' entrata in vigore dell' art. 16, comma 25, del dl 138/2011, il vecchio meccanismo basato sulla nomina fiduciaria da parte dei consigli degli enti è stato rimpiazzato da un sorteggio su base regionale. In alcuni territori, ciò ha portato talora ad avere revisori nominati a centinaia di chilometri di distanza dalla loro residenza, con conseguente aumento dei costi e riduzione dell' efficienza. Da qui il primo correttivo, che riduce il bacino al livello provinciale. Ciò, peraltro, avrà in alcuni contesti l' effetto opposto di limitare molto il turn- over o addirittura di rendere difficoltoso trovare professionisti idonei, anche alla luce delle modifiche in itinere al regolamento attuativo (approvato con decreto del ministero dell' interno 15 febbraio 2012, n. 23) che hanno previsto l' innalzamento dei requisiti necessari per assumere l' incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da inserire nella fascia iniziale, la n. 1) e l' istituzione di un' apposita fascia dell' elenco, la n. 4), per i comuni con popolazione almeno pari a 50.000 abitanti, le province e le città metropolitane, con la previsione di specifici requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a quelli delle altre fasce. Forse per questo, il legislatore ha scelto di escludere dalla lotteria gli incarichi di vertice negli organi collegiali di comuni, province, città metropolitane e delle unioni. In tali casi il presidente sarà nuovamente eletto dai consiglieri fra gli iscritti alla fascia più elevata (la n. 3 attualmente, la n. 4 quando sarà approvata definitivamente la modifica del regolamento). © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23
[ § 1 5 0 9 6 5 6 3 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 34 Italia Oggi Pubblica Amministrazione ed Enti Locali MANOVRA 2020/ Il dl fiscale cancella 11 obblighi risalenti ai tempi della spending review In soffitta le norme taglia spese Zero paletti su incarichi, convegni, pubblicità, formazione PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO Undici norme taglia spese mandate in soffitta dal decreto fiscale. Passa anche da questo la strategia di liberazione dei sindaci dai lacci e lacciuoli della burocrazia, come chiesto dall' Anci in una proposta di legge ad hoc che il governo ha deciso di anticipare in molti punti nei provvedimenti della Manovra 2020 (dl fiscale e ddl di bilancio). Dal taglia-carta (art.27, comma 1 del dl 112/2008 che impone di ridurre le spese per pubblicazioni e relazioni) ai tetti di spesa per studi, incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentenza, sponsorizzazioni e formazione, passando per la riduzione dei costi di acquisto, manutenzione, noleggio di autovetture e acquisto di buoni taxi, tutti questi paletti cadono per effetto di un emendamento al decreto fiscale approvato dalla commissione finanze della camera. L' articolo 57, commi 2 e 2-bis, introdotto nel corso dell' esame in commissione, esclude l' applicazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni per il contenimento delle spese che in questi anni hanno imbavagliato le regioni (comprese le province autonome di Trento e Bolzano), gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali. Si tratta di norme tutte approvate negli anni dell' austerity (dal 2008 al 2012) ma proprio per questo diventate ormai anacronistiche (si veda tabella in pagina). A venir meno non sono solo i tetti di spesa, ma anche molti adempimenti burocratici. Per esempio, viene cancellato l' obbligo di comunicare al Garante delle telecomunicazioni le informazioni sulle spese pubblicitarie effettuate nel corso dell' esercizio finanziario. E ancora, scompare l' obbligo di attestare, con idonea documentazione del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili effettuati dalle amministrazioni siano indispensabili e non dilazionabili. Saranno disapplicate, infine, anche le disposizioni del dl 66/2014 che prevedono specifici obblighi di ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e manutenzione degli immobili. I paletti sulla spesa cadranno per tutti e non solo per gli enti che approvano i bilanci con tempestività. Viene quindi abrogata la norma della Manovra 2019 (comma 905 della legge n.145/2018) che prevedeva un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell' anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell' anno precedente all' esercizio di riferimento. Le unioni non pagano l' Ires. Un' altra novità introdotta dal decreto fiscale riguarda le unioni di comuni che verranno inserite nell' elenco di enti che non sono soggetti all' imposta sul reddito delle società (Ires) per entrate di carattere commerciale. Il decreto fiscale modifica l' articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) aggiungendo le unioni all' elenco di amministrazioni esonerate che già comprende: gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province, le regioni. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24
[ § 1 5 0 9 6 5 6 1 § ] mercoledì 04 dicembre 2019 Pagina 38 Italia Oggi Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Ctp Salerno accoglie le doglianze di una società Imu, l' inquinamento deprezza l' area VINCENZO DELLI PRISCOLI Se un' area edificabile si trova in un quartiere con un documentato alto tasso di inquinamento a causa della contiguità con l' imbocco autostradale e con un complesso industriale siderurgico è giustificabile un deprezzamento di quell' area, ai fini Imu, valutabile anche nella misura del 50% rispetto al valore espresso dall' ente comunale nel proprio piano regolatore non aggiornato. Così la sentenza n. 3723 del 21 novembre 2019 con cui la Ctp Salerno che ha accolto le doglianze di una società edile proprietaria di un terreno edificabile. La società, impugnando l' avviso di accertamento Imu emesso dal comune di Salerno, riteneva sproporzionato il valore che l' ente comunale attribuiva, ai fini Imu al terreno di sua proprietà pari a 189,95 euro al mq. Il terreno si trova in un' area extraurbana del comune in cui i prezzi di mercato si sono di gran lunga ridotti rispetto al 2007, anno in cui il comune ha adottato i parametri di valutazione dei terreni edificabili ai fini dei tributi locali. Però, mentre i valori immobiliari reali di mercato si sono ridotti con percentuali che in molti casi arrivano al 50%, i parametri valutativi adottati dall' ente comunale non sono stati rideterminati. E a subire maggiormente tale congiuntura sfavorevole sono stati soprattutto gli immobili ubicati nelle periferie urbane e nelle zone extraurbane, come nel caso di specie. La società, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui spetta al contribuente l' onere di fornire elementi oggettivi sul minor valore dell' area edificabile rispetto a quello accertato dall' ufficio comunale, ha depositato una dettagliata perizia tecnica in cui è stato dimostrato come quest' area presenti una scarsissima vocazione per insediamenti residenziali, quindi il valore congruo del terreno in questione sarebbe dovuto essere pari a 60 al mq. Inoltre, la ricorrente ha depositato non solo informative di agenzie immobiliari del territorio che testimoniano una scarsa commerciabilità degli immobili ubicati in quell' area, ma anche articoli di giornale e immagini fotografiche che mostrano quanto la presenza di un noto impianto siderurgico e dell' imbocco autostradale incidano sul quel territorio dal punto di vista ambientale, a differenza di quanto sostenuto dal comune nelle proprie memorie difensive, secondo cui non risulterebbero fattori ambientali negativi tali da rendere la suddetta area scarsamente vocata per l' edilizia residenziale. Insomma il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo, tra i vari fattori, alla zona territoriale di ubicazione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato. Tuttavia, l' ente comunale utilizza i valori venali risalenti addirittura all' anno 2007, prima della crisi economica che ha colpito in particolar modo il settore edile, senza alcun adeguamento alle oggettive modifiche in pejus nel frattempo verificatesi in particolare nella zona in cui è ubicato il terreno della società. Peraltro è lo stesso regolamento comunale a prevedere che il comune di Salerno debba determinare periodicamente per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili. I giudici di primo grado hanno stabilito che la particolare giacitura dell' area e l' alto inquinamento dovuto al traffico autostradale e alla presenza dell' impianto siderurgico comporta certamente un deprezzamento valutabile nella misura del 50% riducendo così da 189,95 al mq. a 94,97 al mq. il valore dell' area edificabile, ai fini Imu, di proprietà della ricorrente società edile. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 25
Puoi anche leggere