Comune di Russi mercoledì, 04 dicembre 2019
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Comune di Russi
mercoledì, 04 dicembre 2019
Prime Pagine
04/12/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 4
Prima pagina del 04/12/2019
04/12/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 5
Prima pagina del 04/12/2019
Cultura e Turismo
03/12/2019 RavennaNotizie.it 6
Il concerto "L' abbraccio del Tango" per festeggiare i 20 anni del SaxArts Festival di Faenza
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 8
I TRIBUTI LOCALI
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 2 Laura Ambrosi 9
La decadenza non è ragione di urgenza
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 3 Marco MobiliGiovanni Parente 11
Indennità ai sindaci e airbag per le moto in cerca di coperture
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 6 Sabino Cassese e Giulio Tremonti 12
Così la Cdp può acquisire partecipazionie ridurre il debito statale
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 15
ACCERTAMENTO ESECUTIVO DEI TRIBUTI LOCALI
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 16
in caso di pluralità di violazioni previsto il cumulo giuridico
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 17
In vista l' accertamento esecutivo
04/12/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 Pagina a cura diLuigi Lovecchio 19
Per i tributi locali i termini dipendono dal tipo di illecito
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 31 21
Contabilità semplificata per i mini enti locali
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 34 22
Al via task force per tagliare gli oneri amministrativi
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 34 MATTEO BARBERO 23
Elezione per i presidenti degli organi di revisione
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 34 PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO 24
In soffitta le norme taglia spese
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 38 VINCENZO DELLI PRISCOLI 25
Imu, l' inquinamento deprezza l' area
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 39 ESPEDITO AUSILIO 26
Fondi a brevetti e marchi
04/12/2019 Italia Oggi Pagina 43 27
Consorzi di bonifica, ruoli esecutivi vietati[ § 1 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Corriere di Romagna (ed. Ravenna)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4[ § 2 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5[ § 1 5 0 9 6 5 5 2 § ]
martedì 03 dicembre 2019
RavennaNotizie.it
Cultura e Turismo
Il concerto "L' abbraccio del Tango" per festeggiare i 20 anni del SaxArts
Festival di Faenza
Mercoledì 4 dicembre, alle ore 21, il SaxArts Festival festeggia il proprio ventennale con il concerto
'L' abbraccio del Tango'. Sul palco del Teatro Masini di Faenza, Marco
Albonetti interpreterà, insieme all' Orchestra Filarmonica Italiana, un
repertorio di pagine di Astor Piazzolla. Il concerto è organizzato in
collaborazione con il Club Lioness Faenza e il Club Lions Faenza Host
per raccogliere fondi destinati al progetto 'Sano Giusto e con Gusto', per
la sana alimentazione e salute dei bambini, promosso dalla Dottoressa
Annamaria Acquaviva in collaborazione con l' Istituto Oncologico
Romagnolo.Marco Albonetti presenta il suo ultimo progetto discografico
'L' abbraccio del Tango' con l' Orchestra Filarmonica Italiana, famosa per
le collaborazioni con Andrea Bocelli ed Ezio Bosso. Il programma del
concerto è dedicato interamente al compositore argentino Astor
Piazzolla, precorrendo il centenario della nascita con una rilettura delle
sue pagine più celebri.Marco Albonetti svolge un' intensa attività
concertistica e didattica in tutto il mondo e ha suonato nei tratri e nei
festival più prestigiosi del panorama internazionale. Dalla standing
ovation al suo debutto presso la Carnegie Hall di New York alle esibizioni
su palcoscenici di assoluto valore - come la Wiener Saal di Salisburgo, la
Konzerthaus di Berlino, la Gewandhaus di Lipsia, il Wits Great Hall di
Johannesburg, il Palau de la Musica Catalana di Barcellona, la Sverdlovsk
State Philharmony di Ekaterimburg e Kachaturyan Hall di Yerevan - ha
sempre messo in evidenza le sue capacità di interprete di repertori diversi
sia in ambito classico che contemporaneo. Ha effettuato registrazioni
radiofoniche e televisive per i più importanti broadcaster internazionali e
si è esibito come solista con orchestre italiane e straniere ed ha preso parte a molte rassegne concertistiche quali
Ravenna Festival, Toledo Contemporary Music Festival, Bowling Green New Music Festival, Xi 'An International
Festival, Festival UNICAS-Barcelona. Ha collaborato con Milva per i suoi concerti-spettacolo 'Milva canta Brecht', 'El
Tango de Astor Piazzolla' e 'La Variante di Luneburg'. Nel suo percorso didattico nelle più rilevanti istituzioni
internazionali, infine, spicca l' ambitissimo riconoscimento Dean' s Award of Excellence.Dopo la ventunesima edizione
'andata in scena' nell' estate appena passata, il SaxArts Festival festeggia i vent' anni del viaggio iniziato nel 1999 per
iniziativa di Marco Albonetti: una rassegna pensata per mettere in luce le tante anime espressive di uno strumento
ancora giovane e dalle moltissime potenzialità. Il SaxArts Festival ha offerto in questi anni uno spaccato del repertorio
classico, etnico e jazz internazionale, grazie alla presenza di artisti diversi per provenienza ed esperienze artistiche.
La dimensione didattica ha rappresentato un ulteriore tassello nella costruzione della rassegna e ha permesso ai
giovani musicisti di confrontarsi in maniera diretta con alcuni dei protagonisti principali della scena mondiale. Il
rapporto con il territorio è stato inoltre una costante caratteristica del SaxArts Festival con i concerti organizzati nelle
diverse città della Romagna: se Faenza è stata sempre al 'centro delle operazioni', nelle diverse edizioni il festival ha
portato i propri concerti a Russi, Tredozio, Marina di Ravenna, Brisighella, Imola e Modigliana.Il concerto per il
Ventennale del SaxArts Festival si affianca al Club Lioness Faenza e al Club Lions Faenza Host nella raccolta fondi
destinati al progetto 'Sano Giusto e con Gusto', realizzato dallaDottoressa Annamaria Acquaviva in collaborazione
con l' Istituto Oncologico Romagnolo. Un percorso didattico dedicato ai bambini della scuola dell' infanzia e della
scuola primaria (3-11 anni) per promuovere nei piccoli la conoscenza della sana alimentazione e della sostenibilità
ambientale e a praticare attività fisica. 'Sano Giusto e con Gusto' si rivolge a insegnanti, genitori, nonni e tutte le
persone presenti nella vita di un bambino, per fornire loro gli strumenti educativi e ludici. Attraverso l' utilizzo di
materiale video, multimediale e di iniziative
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6[ § 1 5 0 9 6 5 5 2 § ]
martedì 03 dicembre 2019
RavennaNotizie.it
Cultura e Turismo
didattiche, il progetto stimola i bambini a partecipare ad un campionato per la creazione di menù gustosi, equilibrati
e sostenibili e a rendere del pasto un' occasione educativa e socializzante.Come di consueto, anche in occasione del
Ventennale, il SaxArts Festival ringrazia gli 'Amici del Festival' e, in particolare, Andrea Baldini, Fernando Predoli,
Gianna Tasselli e Matteo Terrabusi.È possibile acquistare i biglietti, in prevendita, alla Farmacia Sansoni di Faenza
(Piazza del Popolo, 8) e, la sera del concerto, al botteghino del Teatro Masini a partire dalle 19. Il costo del biglietto è
di 15 euro.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7[ § 1 5 0 9 6 5 6 0 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 2
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
I TRIBUTI LOCALI
Il termine di decadenza per gli accertamenti riferiti alla generalità dei tributi
locali è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge
296/2006). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre
esaminare la tipologia di violazione. Nel caso della violazione dell' obbligo
di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno
al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso
pagamento dell' Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la
medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta. Quando invece si è
di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l' anno di
partenza non è mai l' anno "di competenza" ma l' anno in cui la
dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata
(se omessa). L' infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può ancora
essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata
presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve
essere contestato l' omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8[ § 1 5 0 9 6 5 6 6 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 2
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
La decadenza non è ragione di urgenza
Nelle verifiche in sede il controllato ha 60 giorni per effettuare osservazioni
Laura Ambrosi
L' attività di controllo svolta dall' amministrazione per l' anno in corso si
sta ormai concludendo, e anche quest' anno si è svolta secondo la
consueta ripartizione che, al di là delle varie denominazioni, può
distinguersi tra verifiche esterne, cioè eseguite o comunque avviate
presso la sede del contribuente, e verifiche "a tavolino" svolte negli uffici
finanziari. La prima tipologia (controlli esterni) segue ormai un iter
abbastanza standardizzato dal 2013, dopo una sentenza delle Sezioni
Unite della Cassazione (18184/2013). Questa pronuncia, a cui ne sono
seguite altre anche delle Sezioni Unite, ha risolto a favore del
contribuente una lunga diatriba sul diritto di effettuare osservazioni nei
successivi 60 giorni dal termine del controllo. In altre parole, si tratta della
possibilità di svolgere un contraddittorio preventivo prima dell' emissione
dell' avviso di accertamento, con la conseguente illegittimità dell' atto che
non rispetta tali regole. In precedenza l' amministrazione era convinta che
non fosse censurabile il provvedimento impositivo "accelerato". Ad
analoghe conclusioni sono poi giunte numerose sentenze della
Cassazione per le ipotesi in cui una volta eseguito l' accesso presso la
sede del contribuente i verificatori proseguano il controllo nei propri uffici.
Secondo i giudici di legittimità, una volta svolto l' accesso, il diritto deve
essere garantito sempre e comunque anche se il controllo prosegue
altrove. L' unica deroga ora ammessa al rispetto di tale termine sono le
ragioni di urgenza. A questo proposito varie sentenze di legittimità hanno
anche chiarito che non rappresenta una causa di urgenza la decadenza
del potere di accertamento per il periodo di imposta oggetto di rettifica. Ne consegue che l' atto impositivo emesso
prima della decorrenza dei 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni, motivato dall' urgenza della
decadenza del potere di accertamento, è illegittimo. La Suprema corte ha cioè evidenziato che una cattiva gestione
amministrativa da parte di uffici e GdF non può comportare una lesione dei diritti del contribuente. Ben più complessa,
invece, è la situazione sulle altre più numerose tipologie di controllo a tavolino, in cui l' amministrazione svolge
comunque un' attività ispettiva, ma non essendosi recata presso la sede del contribuente ritiene che il termine dei 60
giorni non debba essere osservato. In virtù di tale convincimento spesso l' attività di controllo non si conclude con un
verbale, ma direttamente con la notifica dell' atto impositivo. Le Sezioni Unite (sentenza 24823/2015) al riguardo
hanno ritenuto che anche per i controlli a tavolino, se le contestazioni sono relative ai tributi armonizzati, la violazione
del contraddittorio preventivo comporta l' invalidità dell' atto purché il contribuente abbia assolto all' onere di enunciare
in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere (prova di resistenza). Per i tributi non armonizzati, invece, l'
invalidità sussiste solo se il contraddittorio sia previsto per legge e quindi in ipotesi di controlli a tavolino è da
escludere. A partire dalla seconda metà del prossimo anno questa importante differenziazione per i controlli a tavolino
(tributi armonizzati e non armonizzati) verrà meno in conseguenza dell' entrata in vigore delle nuove regole sul
contraddittorio (si veda pagina 9). Il decreto Crescita (Dl 34/2019, convertito dalla legge 58/2019), ha infatti
depotenziato il principio del contraddittorio preventivo. Basti pensare che saranno esclusi tutti gli atti di accertamento
parziali anche se riguarderanno tributi armonizzati come l' Iva. E, ad oggi, la pressoché totalità degli
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9[ § 1 5 0 9 6 5 6 6 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
accertamenti dell' Amministrazione sono di tipo «parziale». Il nuovo anno poi, salvo modifiche dell' ultima ora, sarà
caratterizzato dall' ulteriore novità in tema di accertamento, rappresentata dall' introduzione anche per i tributi locali dei
cosiddetti accertamenti esecutivi. Questa previsione comporta che gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a
tributi propri ed entrate patrimoniali saranno immediatamente esecutivi; ad essi pertanto non seguirà più la cartella di
pagamento o l' ingiunzione fiscale. L' immediata esecutività di questi atti, senza cioè la successiva iscrizione a ruolo
ovvero l' ingiunzione fiscale, riguarderà tutti i provvedimenti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio relativi ai periodi di
imposta passati ovviamente non decaduti. Oltre ai tributi vi rientrano anche le entrate patrimoniali (canoni e proventi
per l' uso di beni, fabbricati, terreni, occupazione aree pubbliche, oneri di urbanizzazione eccetera) con esclusione
delle multe previste dal Codice della strada. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10[ § 1 5 0 9 6 5 6 5 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 3
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
DECRETO FISCALE
Indennità ai sindaci e airbag per le moto in cerca di coperture
Dopo i chiarimenti dell' Ania verso esclusione dei rinnovi dalla Rc auto familiare
Marco MobiliGiovanni Parente
ROMA Un doppio pit stop in commissione per il decreto fiscale
approdato ieri in Aula alla Camera. Alle 9 di oggi è convocata la Bilancio
per esprimere il parere in base all' articolo 81 della Costituzione sul
rispetto delle coperture previste dal testo emendato fino all' alba di lunedì.
A seguire ci sarà, come già annunciato, un ritorno del testo in
commissione Finanze. Un ritorno che servirà per cancellare e trasformare
in ordine del giorno la discussa norma sulle fondazioni che prevede il
rinvio al 2021 della verifica della trasparenza così come previsto dalla
legge "spazzacorrotti". Non ci sarà, invece, il travaso del decreto Alitalia
approvato in fretta e furia nella serata di lunedì 2 dicembre dal Consiglio
dei ministri per modificare la finalità del prestito ponte di 400 milioni.
Dopo i veti delle opposizioni, i tre articoli del Dl faranno rotta sul Ddl di
Bilancio all' esame del Senato. Ma la trattativa si potrebbe riaprire anche
sulle nuove norme sulla Rc auto. Si profila un aggiustamento delle
modifiche approvate dalla commissione Finanze che consentono di
beneficiare della fascia assicurativa più bassa a tutti i veicoli di proprietà
del nucleo familiare. L' ipotesi circolata è quella di limitare l' applicazione
solo alle nuove polizze, escludendo quindi i rinnovi. E proprio sulla Rc
auto familiare l' Ania aveva parlato di «vittoria di Pirro» e paventato il
rischio di «conseguenze davvero distorsive per la sostenibilità del
sistema assicurativo, a danno di tutti gli utenti», depotenziando l' equità
sociale e la sicurezza stradale. Oltre a questi fronti, andrà risolto il nodo
delle coperture su più fronti. E su cui per tutta la giornata di ieri ha lavorato la Ragioneria per far quadrare i conti. Tra
le norme in bilico, introdotte in sede di conversione, c' è l' incremento che porta a 1.400 euro l' indennità di funzione
per i sindaci dei Comuni fino a 3mila abitanti. Mancherebbero poi all' appello 5 milioni sia per il 2019 sia per il 2020
come nuove risorse destinate ad alimentare il fondo per le vittime dell' amianto. Mentre sulle norme in materia di
trasporto, sono stati sollevati dubbi in relazione al bonus da 250 euro per l' airbag sulle motociclette e sulla banca dati
unica di informazioni sulle tasse automobilistica tra Pra, Regioni e agenzia delle Entrate. Resterebbe poi scoperto di
un anno il Fondo finalizzato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle ex strutture manicomiali istituito
nello stato di previsione del ministero dell' Economia per il periodo 2020-2029, mentre gli oneri sono quantificati dal
2020 al 2030. Dubbi poi anche sulla misura che anticipa l' applicazione del nuovo bonus impatriati anche ai lavoratori
rientrati in Italia a partire dal 30 aprile 2019 e istituisce il fondo controesodo con una dotazione di 3 milioni a decorrere
dal 2020. Non mancherebbero poi ombre sulla rimodulazione al ribasso tra lo 0,1% e il 3% del tasso unico di
interesse applicato dal Fisco per versamenti di tributi e debiti iscritti a ruolo (anche a rate) e per i rimborsi erogati ai
contribuenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11[ § 1 5 0 9 6 5 5 7 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 6
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Così la Cdp può acquisire partecipazionie ridurre il debito statale
Sabino Cassese e Giulio Tremonti
Nel corso degli ultimi decenni - e specialmente a partire dagli anni '90 del
secolo scorso - molti Paesi (tra cui l' Italia) hanno in varie forme operato
privatizzazioni. Lo hanno fatto prima trasformando in società per azioni le
grandi imprese di Stato e poi cedendone le azioni, direttamente sul
mercato o in alternativa concentrandole in società miste pubblico-privato,
comunque qualificabili come market unit. Sabino Cassese e Giulio
Tremonti Le ragioni alla base di questi processi sono state molteplici, ma
due le principali: la ricerca di una maggiore efficienza, all' interno di un
mercato europeo che prima si integrava Europa su Europa e poi via via si
globalizzava; il vincolo europeo posto per la riduzione dei debiti pub blici.
Costituita alla metà dell' 800 e trasformata di recente in società per
azioni, la Cassa Depositi e Prestiti è stata fin dall' origine, ed è oggi un
efficiente canale di trasmissione dal risparmio privato all' investimento
pub blico. Qui di seguito se ne ricostruisce molto brevemente la storia e si
indicano possibili ulteriori azioni, per incrementarne l' efficienza, per una
ulteriore riduzione del debito pubblico, per una addizionale canalizzazione
del risparmio previdenziale verso gli investi menti. Cdp, cosa è stata e
che cosa è oggi Dalla seconda metà dell' '800, e fino al 2003, pur
mutando nella sua forma giuridica, CDP ha sistematicamente svolto la
funzione essenziale cui fin dal principio era stata assegnata, quella di
canalizzare verso il finanziamento degli enti pubblici locali la raccolta dei
capitali ed, in specie, la raccolta po stale. Nel 2003, CDP è stata
trasformata in società per azioni e, congiuntamente, con l' ingresso di soci privati, è uscita dal perimetro della pubblica
amministrazione, configurandosi come una market unit. Le ragioni per operare questa trasformazione-riforma sono
state essenzialmente tre: a) su scala prima europea e poi globale venivano ad essere via via sempre più evidenti,
crescenti e pressanti tanto la integrazione quanto la competizione economica. Ciò portava i governi europei a dotarsi,
a loro volta, di strumenti economici sempre più efficienti; b) in parallelo, si facevano via via sempre più stringenti i
vincoli imposti, alle finanze nazionali, dalle regole contabili europee. Ciò portava quasi tutti i governi europei a
ricercare, pur nel rispetto delle regole contabili europee, strumenti alternativi per una gestione "flessibile" dei loro conti
pubblici; c) nel caso specifico dell' Italia, l' esigenza di dotare il paese di strumenti di mercato assegnati alla funzione
di promozione internazionale dell' economia nazi onale. Dati questi obiettivi, l' orientamento espresso per la
trasformazione-riforma di CDP fu verso un modello che fosse quanto più prossimo possibile ai principali modelli
europei: quello tedesco della Kredit für Wirtschaft (KFW); quello francese della Caisse des Dépôts et Consigna tions.
La trasformazione-riforma di CDP fu conseguentemente operata: a) prima con la sua incorporazione nel tipo
civilistico della S.p.A.; b) poi con l' apertura del suo capitale a soggetti pr ivati. Dato questo obiettivo strategico, l'
alternativa per l' apertura del capitale sociale di CDP era tra le tre seguenti ipotesi: a) apertura al "mercato finanziario";
b) apertura agli Enti e/o alle Casse attivi nel campo previdenziale; c) apertura alle Fondazioni di origine bancaria; La
scelta fu infine operata verso le Fondazioni di origine ban
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12[ § 1 5 0 9 6 5 5 7 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
caria. Una scelta adottata per tre ragioni: perché questi erano (e sono) soggetti privati; perché, rafforzandoli, si
sarebbe almeno pro tempore stabilizzato il sistema bancario italiano; infine perché, potendo contare sull' aspettativa
di rendimenti significativi e stabili le Fondazioni avrebbero garantito od incrementato il loro ruolo sociale sui territori,
ruolo questo che era allora e che è ancora positivamente tipico delle Fonda zioni. Trascorso più di un decennio,
periodo nel quale sono tra l' altro compresi gli anni (2008-2009) in cui CDP S.p.A. ha svolto una essenziale funzione
anticrisi, oggi si può concludere che la sua struttura istituzionale e statutaria ha con efficienza assicurato un pieno
equilibro tra il suo status di market unit e la funzione pubblica cui era stata ed è asse gnata. È anche in questi termini
che, al servizio della Repubblica, oggi si può ipotizzare un nuovo ulteriore sviluppo della sua mis sione. Che cosa oggi
può ancora fare Oggi l' azione di CDP S.p.A. può essere sviluppata verso due obiettivi essenziali: a) apertura di una
terza via, tra privato e pubblico, che combini insieme, ed al più alto grado possibile di efficienza, la logica privata e la
logica di assicurare adeguati presidi pubblici; b) ulteriore riduzione dello stock di debito pub blico. Dati questi due
obiettivi, è possibile ipotizzarne il congiunto raggiungimento nei termini che seguono: A) come premesso, una politica
di privatizzazione di partecipazioni societarie mirata alla riduzione del debito pubblico può essere operata non solo
via mercato, ma anche via CDP S.p.A. La natura di market unit, propria di CDP S.p.A., natura particolare ma pur
sempre propria di soggetto privato, non ha infatti escluso finora, e non esclude in assoluto ulteriori possibili riduzioni
del debito pubblico generate da ulteriori privatizzazioni operate a condizioni di mercato via CDP S.p.A.; La
privatizzazione via CDP, a condizioni di mercato, e nei limiti derivanti dalla sua qualifica come market unit, produce in
effetti i seguenti effetti positivi: a) concentrando il controllo in un soggetto come CDP S.p.A., si semplificano i
problemi di golden rule relativi alle società privatizzate, garantendo il mantenimento in capo al MEF di adeguati presidi
di controllo indiretto sulle partecipazioni trasferite, nonché la possibilità, proprio tramite il controllo indiretto, di
esercitare i poteri dell' azionista nella definizione degli indirizzi strategici; b) assicura autonomia di gestione a CDP
S.p.A. Soluzione, questa, che è funzionale a garantire la stabilità dell' azionariato e a perseguire obiettivi di lungo
periodo, ad esempio nel caso di asset strategici di rilevanza nazionale; c) assicura sia le entrate derivanti dalla
alienazione che quelle derivanti dai flussi di dividendi che arriverebbero tramite CDP S.p.A.; B) non è questa la sede
per identificare e calcolare le operazioni di privatizzazione operabili via CDP S.p.A. Ma è ragionevole supporre che l'
obiettivo europeo di riduzione del debito pubblico possa essere raggiunto prospettandone un piano di riduzione
graduale e progressivo, e perciò realistico proprio perché effettivamente realizzabile attraverso la CDP S.p.A. Dal
lato del bilancio pubblico, il calcolo degli effetti che ne deriverebbe va operato tanto dal lato dello stock, quanto dal
lato dei f lussi. Dal lato dello stock non ci sono dubbi possibili in ordine agli effetti: il debito pubblico scende in
funzione diretta dell' importo incassato via ces sioni. Dal lato dei flussi è certo vero che (i) a fronte del risparmio per
interessi (oggi tra l' altro bassi) conseguenti al minore onere per debito, (ii) si realizza una perdita, da calcolare in
funzione dei minori dividendi (questi oggi relativamente elevati), (iii) ma è anche certo che gli stessi dividendi possono
essere recuperati, in quota significativa e in tempo reale, sotto forma di maggiori dividendi distribuiti da CDP S.p.A.
(questi per un importo che va oggi solo calcolato al netto della quota minoritaria di pertinenza delle Fondazioni di
origine bancaria, che peraltro investirebbero sul territorio e nel sociale i maggiori dividendi così di loro spettanza); C)
per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle operazioni di trasferimento di partecipazioni in CDP S.p.A., le
principali soluzioni in concreto individuabili sono le seguenti: (i) mezzi propri, a questo fine eventualmente utilizzando
anche il risparmio postale, come consentito dalla normativa di riferimento relativa all' acquisto di partecipazioni
strategiche
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13[ § 1 5 0 9 6 5 5 7 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
o all' acquisto, già perfezionato nel 2012, di SACE, SIMEST e Fintecna; (ii) se necessario, previo rafforzamento
patrimoniale (ad esempio, tramite conferimenti in aumento di capitale ovvero tramite apertura del capitale di CDP
S.p.A. a soggetti terzi); (iii) altre forme tecniche, quali, ad esempio, operazioni miste cassa-aumento di capitale,
ovvero finanziamento tramite emissione da parte di CDP S.p.A. di titoli subordinati o azioni prive di diritto di voto; D)
una ipotesi che, in aggiunta, potrebbe essere considerata è quella di un' estensione della base azionaria di CDP
S.p.A. ai soggetti del cosiddetto secondo pilastro previden ziale. Tra questi rientrano in specie i fondi pensione che, a
differenza degli Enti e delle Casse previdenziali, sono al di fuori dal perimet ro PA. Soprattutto si noti che questa
ipotesi potrebbe avere un rilievo positivo eccezionale, non solo perché accentuerebbe il carattere di mercato dell'
operazione, ma anche perché avvierebbe la rimozione del differenziale negativo che, rispetto agli altri, caratterizza il
capitalismo ita liano. L' apertura di questo canale potrebbe essere la linea su cui tracciare il percorso futuro di CDP
S.p.A., per una sua ancor più ampia missione al servizio della Repubblica; E) dopo le necessarie verifiche industriali,
aziendali, economico-finanziarie e così via, è comunque quasi certo, e comunque consigliabile, che nel realizzare
nuove privatizzazioni, l' immissione nel contenitore CDP S.p.A. di nuovi contenuti, costituiti da nuove e/o diverse e/o
eterogenee partecipazioni azionarie, renda necessaria la ristrutturazione del c.d. parteciprogramma di CDP S.p.A.,
per differenziarlo da quello tipico di una conglom erata. Non a caso, la razionalizzazione del portafoglio delle
partecipazioni di CDP S.p.A. è uno dei punti qualificanti del Piano Industriale 2019 -2021. L' operazione qui ipotizzata
potrebbe in specie costituire occasione per un ridisegno complessivo delle strutture azionarie sottostanti a CDP
S.p.A. E questa riorganizzazione potrebbe essere sviluppata non solo in senso verticale, ridefinendo il rapporto tra
CDP S.p.A. e partecipate, ma anche in senso orizzontale, ridefinendo il rapporto tra le varie partecipate attuali e
future (fusioni, incorporazioni, etc.). Lo sviluppo sostanziale dell' operazione qui in oggetto rende consigliabile, dato
che questo è un punto potenzialmente critico, evitare l' attuale scissione e/o divisione, tra MEF e CDP S.p.A.,
scissione tra i diritti di proprietà (titolarità delle azioni e dei dividendi) ed i diritti di governance (poteri decisionali in
merito a nomine e indirizzi) delle partecipazioni trasf erite. Va infine notato, a questo proposito, che evitare la
scissione e/o divisione risponde all' esigenza, da un lato di confermare che le operazioni di cessione di partecipazioni
a CDP S.p.A. siano da considerare, specialmente a livello europeo, "vendite effettive", utili alla riduzione del debito;
dall' altro lato, di assicurare che, tramite la governance "pubblica" di CDP S.p.A., questa assicuri una gestione
coordinata e sinergica, anche in ottica industriale, delle partecipazioni trasf erite. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14[ § 1 5 0 9 6 5 5 3 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 8
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
ACCERTAMENTO ESECUTIVO DEI TRIBUTI LOCALI
Decorrenza A decorrere dagli atti emessi dal primo gennaio 2020
Soggetti Sono legittimati a emetterlo comuni, province, c i t t à
metropolitane, comunità montane, unioni e consorzi tra comuni, soggetti
privati abilitati alla gestione delle entrate locali Termini di pagamento e
qualifica di titolo esecutivo I termini per la proposizione del ricorso. L'
assunzione della qualifica di titolo esecutivo avviene dopo il decorso dei
termini per la proposizione del ricorso.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15[ § 1 5 0 9 6 5 6 2 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 8
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
in caso di pluralità di violazioni previsto il cumulo giuridico
Termini di decadenza il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello
di commissione dell' illecito Per le violazioni dell' obbligo di versamento, l'
anno di competenza (ad esempio, per l' Imu non versata nel 2015, il 2015)
Per gli illeciti dichiarativi (omessa o infedele dichiarazione), l' anno
successivo a quello di competenza, cioè l' anno in cui la dichiarazione è
stata o avrebbe dovuto essere presentata (ad esempio, per l' omessa
dichiarazione Tari relativa al 2016, il 2017) Reiterabilità della sanzione
Secondo la Corte di cassazione, l' obbligo dichiarativo permane per tutte
le annualità, anche successive alla prima, sino a quando lo stesso non
viene correttamente assolto. Ne consegue che il comune ha il potere di
irrogare la sanzione per l' illecito dichiarativo sino a quando il contribuente
non regolarizza la violazione Cumulo giuridico Anche nei tributi locali, in
presenza di una pluralità di violazioni della stessa indole, per più anni,
trova applicazione una sanzione unitaria, debitamente incrementata Le
sanzioni applicabili Per gli illeciti dichiarativi, dal 100% al 200%
(omissione) o dal 50% al 100% (infedeltà); Per l' omesso versamento, il
30%
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16[ § 1 5 0 9 6 5 6 4 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 8
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
La proposta. Nel Ddl di bilancio l' estensione dell' istituto ai tributi locali
In vista l' accertamento esecutivo
A partire dagli atti di accertamento emessi dal primo gennaio 2020, anche
nei tributi comunali debutta l' accertamento esecutivo, se dovesse essere
approvato il disegno di legge di bilancio. Questa novità riguarderà non
solo le entrate tributarie ma anche quelle patrimoniali. Il modello di
riferimento è quello disegnato nell' articolo 29 del Dl 78/2010 per i tributi
erariali. I nuovi accertamenti recheranno l' indicazione che, in caso di
mancato pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso, l' atto
acquisirà la qualifica di titolo esecutivo, con l' effetto che il soggetto
incaricato della riscossione sarà legittimato ad agire in sede espropriativa
e/o cautelare, senza altro avvertimento. A legislazione vigente, invece,
dopo la notifica dell' avviso di accertamento, per poter procedere agli atti
esecutivi, comuni devono provvedere a far notificare la cartella di
pagamento o l' ingiunzione fiscale. Una volta decorsi 30 giorni dalla
scadenza del termine di pagamento, il carico è affidato al soggetto
incaricato per la riscossione. Di ciò, il contribuente verrà informato con
una raccomandata o una mail. In caso di proposizione del ricorso, opera
la moratoria degli atti esecutivi per 180 giorni. Durante tale fase, il
riscossore può tuttavia procedere alle misure cautelari, quali il fermo
amministrativo e l' ipoteca. Si ricorda, in proposito, che per i tributi
comunali la proposizione del ricorso inibisce la sola riscossione delle
sanzioni, mentre sono dovuti per intero, di regola, l' imposta e gli
interessi. In presenza di accertamenti definitivi, invece, le operazioni di
recupero possono iniziare immediatamente. L' attività di riscossione
coattiva avverrà, anche per gli enti che non si avvalgono dell' Ader, secondo le regole del titolo II del Dpr 602/1973.
Come già accade per i tributi erariali, il debutto dell' accertamento esecutivo comporterà l' inapplicabilità delle regole
riferite al termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo. A legislazione vigente, infatti, i Comuni devono
rispettare un doppio termine di decadenza: uno riferito alla notifica dell' atto di accertamento (31 dicembre del quinto
anno successivo) e l' altro riferito alla notifica della cartella o dell' ingiunzione (31 dicembre del terzo anno successivo
a quello in cui l' accertamento è divenuto definitivo). In futuro, pertanto, sarà sufficiente che le attività di recupero
rispettino i termini prescrizionali (di regola, cinque anni), che peraltro possono sempre essere interrotti attraverso la
notifica di un' intimazione di pagamento. Per cercare di prevenire inattese azioni di aggressione del patrimonio e
scongiurare i rischi di notifiche errate, è previsto che per somme non superiori a 10mila euro le operazioni di recupero
siano precedute dalla notifica di un sollecito a versare le somme dovute entro 30 giorni. È altresì stabilito che qualora
fossero ravvisati rischi per il recupero del credito comunale, l' intero importo accertato, comprese le sanzioni, sia
affidato al riscossore. Un' altra novità collegata alla riforma è la disciplina della rateazione. Si ricorda in proposito che,
allo stato attuale, se il comune non si avvale dell' Ader non esiste una normativa di riferimento, con la conseguenza
che l' intera materia è devoluta ai regolamenti locali. Dal primo gennaio 2020, invece, è disposto che, in assenza di
regolamenti locali, la rateazione debba andare da un minimo di 4 rate mensili, per somme non superiori a 500 euro, a
un massimo di 72 rate mensili, per somme maggiori di 20mila euro. Si decade dalla rateazione in caso di mancato
pagamento di due rate
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17[ § 1 5 0 9 6 5 6 4 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
consecutive. In tal caso, il debito residuo non può più essere dilazionato. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18[ § 1 5 0 9 6 5 6 7 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 8
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Per i tributi locali i termini dipendono dal tipo di illecito
Per le violazioni dichiarative l' anno di partenza è quello di presentazione
Pagina a cura diLuigi Lovecchio
Il termine di decadenza per gli accertamenti riferiti alla generalità dei tributi
locali è sempre quello del 31 dicembre del quinto anno successivo a
quello di commissione della violazione (articolo 1, comma 161, legge
296/06). Per capire, però, quali annualità scadono a fine 2019 occorre
esaminare la tipologia di violazione. Nel caso della violazione dell' obbligo
di pagamento, il suddetto termine quinquennale decorre dallo stesso anno
al quale il versamento si riferisce. Così, ad esempio, il ritardato o omesso
pagamento dell' Imu relativa al 2014 è in scadenza a fine anno, mentre la
medesima infrazione riferita al 2013 è già decaduta. Quando invece si è
di fronte a un illecito dichiarativo (omessa o infedele denuncia), l' anno di
partenza non è mai l' anno "di competenza" ma l' anno in cui la
dichiarazione è stata (se infedele) o avrebbe dovuto essere presentata
(se omessa). Pertanto, l' infedele dichiarazione Tares relativa al 2013 può
ancora essere contestata entro il 2019, poiché la relativa denuncia è stata
presentata nel 2014. Non è chiaro, invece, il termine entro cui deve
essere contestato l' omesso o ritardato pagamento della tassa rifiuti.
Questo perché il prelievo avviene, normalmente, su liquidazione d' ufficio,
secondo una dinamica di questo tipo:viene prima trasmesso una sorta di
avviso bonario, non notificato ma inviato per posta ordinaria, con
scadenze di pagamento periodiche (ad esempio, trimestrali); se non si
paga tutto o parte delle rate dell' avviso bonario, viene notificato un atto di
sollecito, contenente di regola l' addebito della sola tassa, oltre le spese
di spedizione; se non si paga il dovuto neppure dopo la notifica dell' atto
di sollecito, viene notificato un avviso di accertamento, con irrogazione della sanzione edittale del 30 per cento. Il
punto è che sia il termine di trasmissione dell' avviso bonario, sia quello di notifica dell' atto di sollecito è stabilito dal
regolamento comunale. Si pone quindi il dubbio se il termine decadenziale quinquennale per la notifica dell' atto di
accertamento vero e proprio debba decorrere, ad esempio, dall' invio dell' avviso bonario oppure dalla scadenza dell'
ultima rata di tale avviso, ovvero ancora dalla data di notifica dell' atto di sollecito. Poiché ciascuna di queste
interpretazioni potrebbe portare a dilatare nel tempo il termine di legge, posticipando anche di alcuni anni il momento
di decorrenza dello stesso, pare preferibile la tesi secondo cui l' intera scansione procedimentale innanzi illustrata
debba concludersi sempre entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di competenza. In sostanza, ciò
significa che, ad esempio, per recuperare l' omesso versamento della Tari 2014 occorre notificare l' atto finale di
accertamento entro fine anno, alla pari dell' Imu. Sul punto, tuttavia, non consta una giurisprudenza di legittimità
consolidata. Un altro tema frequentemente trattato nel campo dei tributi locali riguarda la tipologia di violazione
contestabile per l' annualità successiva alla prima. Si tratta peraltro di un problema cui si correla l' individuazione del
corretto termine decadenziale, nonché della sanzione di riferimento. Si faccia il caso del possesso di un' area
edificabile acquistata nel 2011 e mai dichiarata dal contribuente. Ci si chiede se per le annualità successive al 2011,
posto che il contribuente in linea di principio non avrebbe avuto alcun obbligo dichiarativo, il comune possa contestare
sempre l' omessa dichiarazione oppure l' omesso versamento. Sul punto è intervenuta molte volte la Cassazione, la
quale ha affermato
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19[ § 1 5 0 9 6 5 6 7 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
il principio dell' ultrattività della dichiarazione iniziale, che pertanto continua a produrre i suoi effetti sino a quando il
contribuente non la presenta o non la corregge (Cassazione 6950/2014). Ne consegue che il Comune ha il potere di
contestare la reiterazione dell' illecito dichiarativo (omissione o infedeltà) per le annualità successive alla prima, sino a
quando per l' appunto la violazione non viene regolarizzata. A tale criterio di diritto fa da contraltare la pacifica
applicazione dell' istituto del cumulo giuridico, di cui all' articolo 12 del Dlgs 472/97. In base a tale norma, in presenza
di più violazioni della stessa indole per una pluralità di annualità, si applica la sanzione più grave aumentata dalla metà
al triplo, in luogo della somma aritmetica delle stesse (Cassazione 18423/18). Si segnala, da ultimo, che in caso di
illeciti dichiarativi l' unica sanzione applicabile è quella dal 100% al 200% dell' imposta (omissione) o dal 50% al 100%
(infedeltà), e non anche quella per omesso versamento del 30 per cento. Quest' ultima, infatti, riguarda unicamente l'
imposta «risultante dalla dichiarazione» (articolo 1, comma 695, legge 147/2013). © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20[ § 1 5 0 9 6 5 5 6 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 31
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
in gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell' economia e delle finanze
Contabilità semplificata per i mini enti locali
Contabilità economico-patrimoniale semplificata per tutti i mini enti.
Questo l' effetto del decreto del ministero dell' economia e delle finanze
11 novembre 2019 recante «Modalità semplificate di redazione della
situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 degli enti che rinviano la
contabilità economico-patrimoniale con riferimento all' esercizio 2019»,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2019. Con la
pubblicazione del decreto attuativo dell' art. 15-quater, comma 1, del dl
34/2019 (si veda ItaliaOggi del 28 novembre scorso), entra nel vivo la
semplificazione degli adempimenti per i comuni fino a 5 mila abitanti. Tale
disposizione, da un lato, ha consentito alle amministrazioni di minori
dimensioni demografiche di rinviare la tenuta dei conti di stampo
privatistico fino al 2020 (quindi di fatto al 30 aprile 2021), dall' altro ha
previsto un percorso di avvicinamento graduale che prevede l' obbligo di
allegare al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale redatta con
modalità semplificate che la competente commissione ministeriale ha
reso note in settembre. In base all' impostazione iniziale della
Commissione Arconet, però, solo una parte dei circa 5.500 municipi
interessati avrebbe potuto utilizzare il pacchetto light, perché per tutti gli
altri la Commissione aveva deciso di negare qualsiasi deroga. Una scelta
che aveva subito fatto discutere, dato che a essere penalizzate
sarebbero state ancora una volta le amministrazioni più virtuose che,
durante la fase di incertezza sulla concessione o meno di una deroga,
hanno comunque rispettato le scadenze di legge. Perché, occorre
ricordarlo, il precedente rinvio è arrivato a tempo ampiamente scaduto e quindi molte amministrazioni hanno
prudentemente deciso di rispettare comunque l' obbligo. Pronta era arrivata la presa di posizione dell' Anci, forte del
fatto che l' art. 15-quater non pare operare alcuna distinzione in questo senso e che, quindi, il decreto attuativo
rischiava di esulare dalla sua competenza e di andare a cozzare contro la norma primaria. La Commissione ha quindi
cambiato rotta, pur continuando a raccomandare agli enti che hanno approvato il rendiconto 2018 completo del conto
economico e dello stato patrimoniale di continuare ad adottare la contabilità economico patrimoniale anche nell'
esercizio 2019. Sul portale di Arconet è possibile scaricare il file «Situazione patrimoniale 2019», elaborato per
guidare gli uffici e consentire, in automatico, di aggregare le voci del piano patrimoniale e di raccordarle alle voci dello
stato patrimoniale 2019; esso è pubblicato sia nella versione «con protezioni» per gli enti sia nella versione «senza
protezioni» per le software house. © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21[ § 1 5 0 9 6 5 5 4 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 34
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Al via task force per tagliare gli oneri amministrativi
Una commissione presso la Funzione pubblica per lo snellimento degli
oneri amministrativi. Con un particolare focus sulle norme in materia di
trasparenza e prevenzione della corruzione. L' insediamento della nuova
task force, presieduta dal professor Bernardo Giorgio Mattarella, è stato
tenuto a battesimo ieri dal ministro della pubblica amministrazione
Fabiana Dadone. Sarà un organo a costo zero, visto che i 17 componenti
della commissione lavoreranno a titolo gratuito, con un obiettivo
ambizioso e spesso rimasto una pia intenzione di tutti i governi:
semplificare la legislazione mettendo ordine nella foresta di norme che
spesso si accavallano creando confusione e difficoltà applicative. «Anche
una normativa lodevole, come quella sull' anticorruzione, si è tradotta
negli anni in adempimenti burocratici molto pesanti per gli enti», ha
osservato il ministro. La commissione avrà il compito di fare una
ricognizione del quadro delle regole e di proporre interventi per un
concreto snellimento, soprattutto sul versante degli oneri amministrativi. «I
commissari dovranno anche studiare i risultati della consultazione
pubblica su trasparenza e anticorruzione che lanceremo a brevissimo»,
ha anticipato Dadone. Tra i componenti della commissione ci sarà anche
un rappresentante dei piccoli comuni (Vito Burgio, segretario comunale di
Bene Vagienna e Sommariva del Bosco in provincia di Cuneo). Una
presenza non casuale, ha spiegato il ministro. «Ho voluto che sedesse al
tavolo anche un responsabile del piano anticorruzione proveniente da un
piccolo comune. Chi lavora ogni giorno con queste norme, deve poter
dire la propria opinione sulla traduzione della teoria in pratica. I responsabili dei Piani per la prevenzione della
corruzione si mettono ogni giorno le mani nei capelli e senza una vera semplificazione non esisterà mai reale
trasparenza e sarà sempre facile aggirare la legalità». © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22[ § 1 5 0 9 6 5 5 8 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 34
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Elezione per i presidenti degli organi di revisione
MATTEO BARBERO
Sorteggio su base provinciale e ritorno all' elezione per i presidenti degli
organi collegiali. Sono queste le due novità in materia di selezione dei
revisori dei conti negli enti locali contenute negli emendamenti al decreto
fiscale (dl 124/2019). Come noto, a seguito dell' entrata in vigore dell' art.
16, comma 25, del dl 138/2011, il vecchio meccanismo basato sulla
nomina fiduciaria da parte dei consigli degli enti è stato rimpiazzato da un
sorteggio su base regionale. In alcuni territori, ciò ha portato talora ad
avere revisori nominati a centinaia di chilometri di distanza dalla loro
residenza, con conseguente aumento dei costi e riduzione dell' efficienza.
Da qui il primo correttivo, che riduce il bacino al livello provinciale. Ciò,
peraltro, avrà in alcuni contesti l' effetto opposto di limitare molto il turn-
over o addirittura di rendere difficoltoso trovare professionisti idonei,
anche alla luce delle modifiche in itinere al regolamento attuativo
(approvato con decreto del ministero dell' interno 15 febbraio 2012, n. 23)
che hanno previsto l' innalzamento dei requisiti necessari per assumere l'
incarico di revisore dei conti negli enti minori (e dunque per i soggetti da
inserire nella fascia iniziale, la n. 1) e l' istituzione di un' apposita fascia
dell' elenco, la n. 4), per i comuni con popolazione almeno pari a 50.000
abitanti, le province e le città metropolitane, con la previsione di specifici
requisiti, formativi e professionali, appositamente differenziati rispetto a
quelli delle altre fasce. Forse per questo, il legislatore ha scelto di
escludere dalla lotteria gli incarichi di vertice negli organi collegiali di
comuni, province, città metropolitane e delle unioni. In tali casi il
presidente sarà nuovamente eletto dai consiglieri fra gli iscritti alla fascia più elevata (la n. 3 attualmente, la n. 4
quando sarà approvata definitivamente la modifica del regolamento). © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23[ § 1 5 0 9 6 5 6 3 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 34
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
MANOVRA 2020/ Il dl fiscale cancella 11 obblighi risalenti ai tempi della spending review
In soffitta le norme taglia spese
Zero paletti su incarichi, convegni, pubblicità, formazione
PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
Undici norme taglia spese mandate in soffitta dal decreto fiscale. Passa
anche da questo la strategia di liberazione dei sindaci dai lacci e lacciuoli
della burocrazia, come chiesto dall' Anci in una proposta di legge ad hoc
che il governo ha deciso di anticipare in molti punti nei provvedimenti della
Manovra 2020 (dl fiscale e ddl di bilancio). Dal taglia-carta (art.27, comma
1 del dl 112/2008 che impone di ridurre le spese per pubblicazioni e
relazioni) ai tetti di spesa per studi, incarichi di consulenza, relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentenza, sponsorizzazioni
e formazione, passando per la riduzione dei costi di acquisto,
manutenzione, noleggio di autovetture e acquisto di buoni taxi, tutti questi
paletti cadono per effetto di un emendamento al decreto fiscale
approvato dalla commissione finanze della camera. L' articolo 57, commi
2 e 2-bis, introdotto nel corso dell' esame in commissione, esclude l'
applicazione, a decorrere dal 2020, delle disposizioni per il contenimento
delle spese che in questi anni hanno imbavagliato le regioni (comprese le
province autonome di Trento e Bolzano), gli enti locali e i loro organismi
ed enti strumentali. Si tratta di norme tutte approvate negli anni dell'
austerity (dal 2008 al 2012) ma proprio per questo diventate ormai
anacronistiche (si veda tabella in pagina). A venir meno non sono solo i
tetti di spesa, ma anche molti adempimenti burocratici. Per esempio,
viene cancellato l' obbligo di comunicare al Garante delle
telecomunicazioni le informazioni sulle spese pubblicitarie effettuate nel
corso dell' esercizio finanziario. E ancora, scompare l' obbligo di
attestare, con idonea documentazione del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili effettuati dalle
amministrazioni siano indispensabili e non dilazionabili. Saranno disapplicate, infine, anche le disposizioni del dl
66/2014 che prevedono specifici obblighi di ridurre, anche attraverso il recesso contrattuale, le spese per locazione e
manutenzione degli immobili. I paletti sulla spesa cadranno per tutti e non solo per gli enti che approvano i bilanci con
tempestività. Viene quindi abrogata la norma della Manovra 2019 (comma 905 della legge n.145/2018) che prevedeva
un trattamento normativo più favorevole per i comuni (e le loro forme associative) che approvano il bilancio
consuntivo entro il 30 aprile dell' anno successivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre dell' anno precedente all'
esercizio di riferimento. Le unioni non pagano l' Ires. Un' altra novità introdotta dal decreto fiscale riguarda le unioni di
comuni che verranno inserite nell' elenco di enti che non sono soggetti all' imposta sul reddito delle società (Ires) per
entrate di carattere commerciale. Il decreto fiscale modifica l' articolo 74, comma 1, del Testo unico delle imposte sui
redditi (Tuir) aggiungendo le unioni all' elenco di amministrazioni esonerate che già comprende: gli organi e le
amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, i comuni, i consorzi tra enti locali, le
associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunità montane, le province, le regioni. © Riproduzione
riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24[ § 1 5 0 9 6 5 6 1 § ]
mercoledì 04 dicembre 2019
Pagina 38
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Ctp Salerno accoglie le doglianze di una società
Imu, l' inquinamento deprezza l' area
VINCENZO DELLI PRISCOLI
Se un' area edificabile si trova in un quartiere con un documentato alto
tasso di inquinamento a causa della contiguità con l' imbocco
autostradale e con un complesso industriale siderurgico è giustificabile un
deprezzamento di quell' area, ai fini Imu, valutabile anche nella misura del
50% rispetto al valore espresso dall' ente comunale nel proprio piano
regolatore non aggiornato. Così la sentenza n. 3723 del 21 novembre
2019 con cui la Ctp Salerno che ha accolto le doglianze di una società
edile proprietaria di un terreno edificabile. La società, impugnando l'
avviso di accertamento Imu emesso dal comune di Salerno, riteneva
sproporzionato il valore che l' ente comunale attribuiva, ai fini Imu al
terreno di sua proprietà pari a 189,95 euro al mq. Il terreno si trova in un'
area extraurbana del comune in cui i prezzi di mercato si sono di gran
lunga ridotti rispetto al 2007, anno in cui il comune ha adottato i parametri
di valutazione dei terreni edificabili ai fini dei tributi locali. Però, mentre i
valori immobiliari reali di mercato si sono ridotti con percentuali che in
molti casi arrivano al 50%, i parametri valutativi adottati dall' ente
comunale non sono stati rideterminati. E a subire maggiormente tale
congiuntura sfavorevole sono stati soprattutto gli immobili ubicati nelle
periferie urbane e nelle zone extraurbane, come nel caso di specie. La
società, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale di
legittimità secondo cui spetta al contribuente l' onere di fornire elementi
oggettivi sul minor valore dell' area edificabile rispetto a quello accertato
dall' ufficio comunale, ha depositato una dettagliata perizia tecnica in cui è
stato dimostrato come quest' area presenti una scarsissima vocazione per insediamenti residenziali, quindi il valore
congruo del terreno in questione sarebbe dovuto essere pari a 60 al mq. Inoltre, la ricorrente ha depositato non solo
informative di agenzie immobiliari del territorio che testimoniano una scarsa commerciabilità degli immobili ubicati in
quell' area, ma anche articoli di giornale e immagini fotografiche che mostrano quanto la presenza di un noto impianto
siderurgico e dell' imbocco autostradale incidano sul quel territorio dal punto di vista ambientale, a differenza di
quanto sostenuto dal comune nelle proprie memorie difensive, secondo cui non risulterebbero fattori ambientali
negativi tali da rendere la suddetta area scarsamente vocata per l' edilizia residenziale. Insomma il valore delle aree
fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio avendo riguardo, tra i vari fattori, alla zona territoriale
di ubicazione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato. Tuttavia, l' ente comunale utilizza i valori venali risalenti addirittura
all' anno 2007, prima della crisi economica che ha colpito in particolar modo il settore edile, senza alcun adeguamento
alle oggettive modifiche in pejus nel frattempo verificatesi in particolare nella zona in cui è ubicato il terreno della
società. Peraltro è lo stesso regolamento comunale a prevedere che il comune di Salerno debba determinare
periodicamente per zone omogenee i valori in comune commercio delle aree fabbricabili. I giudici di primo grado
hanno stabilito che la particolare giacitura dell' area e l' alto inquinamento dovuto al traffico autostradale e alla
presenza dell' impianto siderurgico comporta certamente un deprezzamento valutabile nella misura del 50% riducendo
così da 189,95 al mq. a 94,97 al mq. il valore dell' area edificabile, ai fini Imu, di proprietà della ricorrente società
edile. © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 25Puoi anche leggere