No alla tariffa aggiuntiva per accompagnatori - Messaggero Marittimo

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No alla tariffa aggiuntiva per accompagnatori - Messaggero Marittimo
8 Dicembre 2021 -

No alla tariffa aggiuntiva per
accompagnatori

ROMA – L’ordinanza del Tar Lazio chiude “l’odiosa pratica da parte di alcuni
vettori di imporre una tariffa aggiuntiva a danno di chi ha la necessità di
essere accompagnato, come i minori e le persone con disabilità”.
Sono le parole del ministro delle Infrastrutture e della mobilità
sostenibili, Enrico Giovannini, dopo il pronunciamento del Tribunale.
“I passeggeri, soprattutto i più fragili, hanno il diritto di essere tutelati
e di viaggiare sicuri accanto a chi si prende cura di loro e questo non può

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comportare una penalizzazione”.

Giovannini nel mese di Luglio aveva già sostenuto l’Enac per aver previsto
sanzioni per quelle compagnie aeree che applicano tariffe maggiori per
l’assegnazione dei posti per minori, persone con disabilità o a mobilità
ridotta che devono viaggiare vicino ai genitori o agli accompagnatori.

Il ricorso era stato presentato dalla compagnia irlandese Ryanair avverso il
provvedimento adottato il 16 Luglio 2021 dal direttore generale dell’Enac
Alessio Quaranta, d’intesa con il presidente Pierluigi Di Palma, con cui
l’Enac ha disposto, a tutela delle categorie di passeggeri più fragili del
trasporto aereo, l’assegnazione gratuita dei posti a sedere a minori e a
persone a mobilità ridotta vicino ai loro genitori e/o accompagnatori.

Alla base del provvedimento le ragioni di safety (sicurezza del volo), così
come sostenuto dall’Ente.
“Accogliamo con soddisfazione la pronuncia del Tar che afferma ciò per cui
l’Enac si batte da sempre, ovvero la centralità del passeggero all’interno
del sistema dell’aviazione civile, la tutela della qualità del viaggio, la
garanzia dei diritti dei viaggiatori e della sicurezza del volo” si è
espresso Di Palma.
“Un ringraziamento particolare anche al Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, che aveva da subito sostenuto il
provvedimento riconoscendone il valore a favore dei soggetti più fragili e
del diritto alla mobilità”.

Ryanair, sostiene di conformarsi alla disposizione rimborsando il costo per
il posto a sedere dell’adulto accompagnatore del bambino minorenne/disabile,
ma ha, altresì, espresso la volontà di continuare nel corso del giudizio,
avendo la pratica del “surcharge” solo una dimensione commerciale non
censurabile da Enac.

L’Ente si dice ora sicuro di un pieno e incondizionato allineamento dei
sistemi di prenotazione e acquisto da parte di tutti i vettori operativi in
Italia, ai contenuti della disposizione, proseguendo nell’attività di
monitoraggio nei confronti di tutte le compagnie aeree, applicando nel caso,
le sanzioni, da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 50.000 euro, nei
confronti di tutti gli operatori inadempienti, ricordando di avere già
sanzionato i vettori Wizzair, Easyjet e Volotea.

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Bacini Livorno: il Tar decide l’8
Giugno

LIVORNO – La coltre di silenzio che sembra essere calata sulla vicenda ormai
più che sessennale dell’assegnazione del comparto dei bacini da carenaggio
nel porto di Livorno è solo apparente.
La storiaccia, fatta di una gara pubblica che si trascina dal 2015,
punteggiata da innumerevoli rinvii, da denunce copiosamente documentate, da

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provvedimenti dell’Authority ignorati, da vistose alterazioni del teatro di
gara mai autorizzate…era sfociata in un ricorso presentato al Tar per la
Toscana da una delle due parti in gara.

La Jobson group, vista preclusa ogni altra via, aveva infatti impugnato la
comunicazione pec con cui l’AdSp livornese la informava della scelta di
assentire in concessione i bacini ad Azimut Benetti, casa leader nella
costruzione di grandi yacht, che, dalla “caduta” del cantiere Orlando in poi
(2006) occupa e gestisce l’intero complesso comprendente, fra l’altro, il
grande bacino da carenaggio in muratura (mt 350 per quasi 60), uno dei
massimi dell’intero Mediterraneo.

I giudici amministrativi di Firenze, lo scorso 3 Marzo, decisero la
sospensiva cautelare dell’atto di concessione peraltro non ancora emanato,
con ciò ponendo nuovamente in discussione l’esito di una gara che, fra un
inciampo e l’altro era comunque riuscita a giungere ad un palmo dalla
definizione.
Contestualmente all’ordinanza di sospensione, il Tar stabilì per il prossimo
8 Giugno la data per l’udienza del merito il cui esito – a ben vedere –
potrebbe risultare tutt’altro che scontato.

Va, infatti, considerato che, qualora il tribunale fiorentino fosse stato
propenso a respingere l’istanza cautelare presentata da Jobson, avrebbe
trovato un appiglio più che solido nel fatto che la multinazionale spezzina
aveva impugnato, non già un atto perfetto, ma semplicemente la comunicazione
con cui tale atto veniva annunciato.
Un fatto che, comunque la si voglia guardare, non consente di escludere
alcunché e la dice abbastanza lunga su quello che potrebbe essere
l’orientamento del collegio giudicante di via Ricasoli.

Sia come sia, da quel 3 Marzo ad oggi, nessuno dei contendenti (Jobson e
AdSp) né la parte controinteressata (Azimut Benetti) è rimasto a girarsi i
pollici, ma ha continuato a subissare la cancelleria del Tar con una
consistente mole di atti e documenti diversi.
In particolare l’AdSp, solo da metà Aprile 2021, ha presentato due memorie e
tre documenti di varia natura mentre una memoria è stata depositata anche dal
controinteressato Azimut Benetti. Per parte propria, il ricorrente (Jobson)
ha inoltrato una memoria, ma è assai probabile che, da qui a Martedì 8
Giugno, il già voluminoso incartamento sia destinato a crescere ancora.

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Una cosa, comunque, se non certa, è sicuramente assai probabile: il comparto
bacini di Livorno è destinato ad attendere ancora a lungo prima che in calce
alla grottesca avventura dell’assegnazione possa essere scritta la parola
fine. Chi risulterà soccombente proporrà sicuramente appello e i tempi si
allungheranno imprevedibilmente; l’unico dato in qualche modo positivo è che,
nella giurisdizione amministrativa, i gradi di giudizio sono soltanto due.

Totalerg: AdSp MTCS dovrà pagare 12
milioni

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CIVITAVECCHIA – Il ricorso presentato dall’AdSp del mar Tirreno centro
settentrionale contro la decisione di primo grado del Tar, è stato respinto:
l’ente dovrà quindi pagare oltre 12 milioni di euro a Totalerg, per
l’illegittimo incremento della tassa portuale, dopo la soccombenza anche per
la sovrattassa, costata già a Molo Vespucci più di 4 milioni e mezzo di euro.

La sentenza del Consiglio di stato, notificata ieri all’Authority, induce
adesso l’AdSp ad attingere alle risorse accantonate nel fondo rischi e oneri,
che dovrà essere rideterminato negli importi appostati per i vari contenziosi
ancora aperti.
Questo porterà inevitabilmente a una minore liquidità di cassa disponibile
per l’ente che proprio in questi giorni ha visto l’approvazione del bilancio

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di previsione 2021.

“È senza dubbio un fatto grave per l’ente -è il commento del presidente Pino
Musolino– sia per il fatto in sé, e per l’impatto che ha già avuto e che
purtroppo avrà sulla situazione economico finanziaria dell’AdSp, sia per le
dinamiche che hanno portato a quello che appare come un danno erariale: la
precedente amministrazione era stata infatti autorizzata dal Comitato di
gestione a chiudere un accordo transattivo a meno di 9 milioni di euro.
Perché si sia ritenuto di non sottoscrivere la transazione, senza neppure
motivarlo al Comitato di gestione, è un fatto peculiare che andrà
approfondito, visto che ora l’ente dovrà pagare diversi milioni di euro in
più. Di certo andrà ricostruita tutta la vicenda relativa a questo
procedimento amministrativo, chiedendo conto di cosa sia accaduto e perché.
Come necessario corollario, tutti gli atti dovranno essere trasmessi alla
Corte dei Conti, a cui spetterà di verificare se sia stato effettivamente
procurato un danno all’erario”.

Cercando di cogliere l’aspetto men negativo, Musolino conclude sottolineando
che i conti dell’AdSp sono stati alleggeriti di una delle due pendenze più
pesanti, anche in termini di accantonamento delle risorse e ingessatura del
bilancio, con l’auspicio adesso di poter risolvere positivamente i
contenziosi ancora aperti, “affrontandoli con un approccio ove possibile
diverso rispetto a quello della precedente amministrazione”.

Venezia tra accordi e ricorsi al Tar

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VENEZIA – Mentre i ministri della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani,
della Cultura, Dario Franceschini, del Turismo, Massimo Garavaglia e delle
Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, hanno
concordato di dirottare in via temporanea il traffico delle grandi navi da
Venezia verso Marghera, così da tutelare il patrimonio storico-culturale
della città, proprio da Venezia ci si appella al Tar contro un’altra
decisione ministeriale.

L’Autorità di Sistema portuale del mare Adriatico settentrionale ha infatti
deciso di ricorrere davanti al Tribunale amministrativo regionale del Veneto
per l’impugnazione del decreto del ministero della Transizione Ecologica
relativo agli “Interventi per la protezione e la conservazione dei fondali

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del canale Malamocco-Marghera. Opere di protezione delle Casse di Colmata”
che stabilisce l’assoggettamento alla procedura di Valutazione di impatto
ambientale delle opere di protezione delle casse di colmata.

“Come annunciato nel corso della seduta del 16 Marzo al Comitato di Gestione
e condiviso dagli stessi membri -spiega Cinzia Zincone, Commissario
straordinario dell’AdSp- ci dobbiamo assumere la responsabilità di far
emergere chiaramente il paradosso che Venezia e la sua laguna stanno vivendo.
Non si può intendere altrimenti infatti il freno posto, tramite inutili
rallentamenti burocratici dovuti ad adempimenti ultronei, a necessari
progetti di protezione ambientale della laguna e di Venezia proprio da chi,
più di tutti, è titolato e chiamato a difendere l’ambiente”.

L’AdSp, quale Ente preposto alla promozione e sviluppo del principale motore
occupazionale e produttivo della città metropolitana di Venezia se non della
Regione del Veneto, intende quindi ribadire in tutte le sedi opportune la
legittimità e la bontà di quei progetti e di quelle procedure che mirano a
fare del porto di Venezia uno scalo all’avanguardia dal punto di vista
ambientale.

“Il progetto di marginamento delle casse di colmata infatti -continua la
Zincone- è stato curato dal PIOPP quale Ente istituzionalmente preposto alla
salvaguardia idraulica e ambientale della laguna di Venezia proprio per
evitare che sedimenti potenzialmente inquinati si disperdano nella laguna e
nel Canale di grande navigazione Malamocco-Marghera, costringendo peraltro
l’Autorità di Sistema portuale ad una manutenzione continua ed economicamente
insostenibile”.

Tar conferma correttezza AdSp dello
Stretto

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MESSINA – La sezione di Catania del Tribunale amministrativo regionale per la
Sicilia ha confermato le ragioni e il corretto operato dell’Autorità di
Sistema portuale dello Stretto che aveva rigettato le richieste di due
titolari di concessioni demaniali marittime, Comet srl e L’Ancora srl, per
alcune strutture turistico-ricreative.

Le due società avevano infatti adito il giudice amministrativo ritenendo che
l’Ente avrebbe dovuto acconsentire alla loro richiesta di estensione
automatica della validità delle rispettive concessioni fino al 2033.

“Il Tar Catania ha contribuito a fare ulteriore chiarezza su una problematica
che è di portata nazionale” ha commentato il presidente dell’Authority Mario
Mega che ha aggiunto: “Siamo soddisfatti dell’esito giudiziario perché
conferma la correttezza della nostra azione amministrativa, in linea con le
indicazioni formulate alle AdSp dal ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, improntata al pieno rispetto dei dettati normativi e dei principi,

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riconosciuti in particolare dalla legislazione europea, di concorrenza e pari
opportunità fra le imprese”.

Consapevoli che sul tema ci sia una grande diversità di interpretazione delle
norme da parte degli addetti ai lavori e che l’applicazione sia difforme
passando da un Ente all’altro il presidente Mega evidenzia che, come sempre,
“ispirarsi ai principi delle norme comunitarie è una scelta semplice,
corretta e di buon senso anche se, per qualcuno, poco piacevole”.

Tar rigetta impugnazione di Sinergest
sui servizi passeggeri di Olbia

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CAGLIARI – Con la sentenza del Tar pubblicata ieri sera, viene respinta
l’impugnazione, da parte della Sinergest Spa, del bando di gara per
l’affidamento dei servizi ai passeggeri nel porto di Olbia e condannata la
stessa al pagamento delle spese legali.

Il Tribunale amministrativo ha riconosciuto che non ci sia stata alcuna
violazione da parte dell’Autorità di Sistema portuale del mare di Sardegna,
nella procedura di gara.

Nel merito, dopo aver rigettato, il 3 Giugno scorso, una prima istanza
cautelare depositata da Sinergest per la sospensione della gara d’appalto -
ritenuta non conveniente per la presentazione della propria offerta- il Tar
ha evidenziato, con l’udienza del 12 Novembre, anche la totale
inammissibilità dell’impugnativa proposta e l’infondatezza delle censure
formulate dalla società contro la procedura.

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“Per regola generale –si legge nella sentenza– soltanto chi ha partecipato
alla gara è legittimato ad impugnare l’esito della medesima” e “nella
fattispecie in esame non viene in rilievo alcun impedimento certo e attuale
alla partecipazione alla gara della società ricorrente”.

Aspetto, questo, rafforzato dal fatto che, “per tutti i lotti si sono avute
diverse offerte da parte di imprese di settore che, all’esito delle
operazioni di valutazione da parte della stazione appaltante, stanno
conducendo alla loro progressiva aggiudicazione”.

Secondo il Tar, “non era, pertanto, impossibile per la concorrente, che tra
l’altro ben conosceva il contenuto del servizio da affidare per averlo svolto
per decenni, effettuare preventivamente un calcolo di convenienza economica e
valutare, tenendo conto dei costi per l’espletamento della commessa,
l’effettiva remuneratività del servizio oggetto di affidamento già in sede di
predisposizione dell’offerta”.

Vengono respinte, inoltre, anche le motivazioni addotte dalla ricorrente
sulla incertezza relativa ai flussi di traffico e su un possibile un aggravio
di costi sul servizio derivante da attività legate al contenimento del
contagio da Covid-19.

“Ancora una volta -commenta il presidente AdSp Massimo Deiana– il Tribunale
amministrativo regionale, con una sentenza molto chiara e articolata, ha
riconosciuto il corretto operato del nostro ente.
Abbiamo apprezzato anche -continua- l’approfondimento nel merito, che ha
sgomberato il campo da ogni eventuale dubbio sulla correttezza della
procedura e asseverato l’equilibrio e la massima trasparenza dell’ente in una
procedura così complessa.
Tengo a ricordare, che la stessa è stata gestita dagli uffici con la consueta
serietà in pieno periodo di lockdown, garantendo, con i risultati ottenuti,
la continuità del servizio, la stabilità lavorativa per i dipendenti della
società uscente e, aspetto non secondario, grazie ai ribassi a base d’asta,
un notevole risparmio di risorse pubbliche sui costi di gestione che
allineano la spesa attuale alle previsioni riportate nella call
internazionale per la finanza di progetto su concessione della Stazione
marittima, spazi scoperti e gestione dei servizi ai passeggeri”.

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Il commento di Enzo Raugei alle
sentenze del Tar

LIVORNO – Dopo le sentenze emesse dal Tar della Regione Toscana nei giorni
scorsi, Enzo Raugei, presidente della Compagnia portuale di Livorno (Cpl), ci
ha inviato un suo commento sulla vicenda, che pubblichiamo integralmente.

“Relativamente alle recenti sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale
della Toscana -scrive- nell’esprimere soddisfazione, preme evidenziare che in

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relazione al ricorso promosso dalla Compagnia portuale di Livorno, contro il
vincolo di esproprio su aree di sua proprietà, sulla sponda Est della Darsena
Toscana, è stato espresso un giudizio di inammissibilità perché nel frattempo
è venuta meno la causa che ha generato il ricorso.

Nella sentenza si legge infatti che: “si tratta dunque di atti prodromici
rispetto all’inizio del procedimento espropriativo che la ricorrente non può
avere interesse ad impugnare come testimoniato anche dal fatto che,
successivamente, il Comune di Livorno, con delibera della Giunta Comunale n.
19 dell’ 11 Febbraio 2020, ha sospeso ogni determinazione in merito all’avvio
del procedimento di variante al Regolamento Urbanistico per l’apposizione di
tale vincolo espropriativo sull’area in questione. …..Insomma, nel
procedimento in esame mancano ancora determinazioni di tutti gli altri
soggetti pubblici coinvolti ai sensi dell’art. 5, comma 5, L. n. 84/1994”.

C’è anche soddisfazione per quanto riguarda la nostra partecipata Cilp per la
pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con la quale è
stato annullato il Piano Attuativo di Dettaglio “Multipurpose”.
Come si legge nella sentenza, i giudici amministrativi hanno accolto la
osservazione principale di C.I.L.P. (assorbendo le altre) rilevando che il
piano attuativo di dettaglio risulta essere stato approvato ed adottato in
assenza di una norma di legge specifica in ambito marittimo, si legge
infatti: “In conclusione, il Piano Attuativo di Dettaglio di cui si tratta
risulta essere stato adottato e approvato in assenza di una norma di legge
che preveda e fondi il potere dell’ Autorità. Il ricorso per motivi aggiunti
deve quindi essere accolto, con assorbimento delle ulteriori censure stante
la radicalità del vizio accertato.”

Compiacimento quindi nei confronti di una sentenza che avrebbe portato un
grave squilibrio concorrenziale, danneggiando principalmente l’economia dello
scalo livornese anche in conseguenza di espropri illegittimi di diverse aree
tra cui quelle di Cilp, mettendone a rischio l’operatività.
Le altre pronunce di inammissibilità -conclude Enzo Raugei- lasciano
impregiudicate nel merito le ragioni e le aspettative di Cilp sugli argomenti
trattati”.

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La gestione passeggeri non è esclusiva
della Porto 2000

LIVORNO – Se nel nostro allegro (oggi un po’ meno) Paese la litigiosità
sembra essere un fattore del tutto fisiologico, certamente quella a cui si
assiste continuamente nell’ambito della portualità livornese contribuisce non
poco ad elevarne la media.
È di ieri la notizia dell’ennesimo pronunciamento con cui il Tar per la
Toscana si è visto costretto a dichiarare soccombente (sentenza 1839/2020)
una importante società di servizi, la Porto di Livorno 2000, ancora
formalmente in mano pubblica al sorgere della contesa.

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8 Dicembre 2021 -

La sentenza di cui parliamo riguarda due ricorsi (508/19 e 995/19, con motivi
aggiunti), accorpati per l’occasione dal collegio giudicante, presentati
dalla Porto di Livorno 2000 contro l’AdSp del mar Tirreno settentrionale nei
confronti della Sintermar Darsena Toscana (Sdt) per l’annullamento di tre
provvedimenti dell’Authority e un parere del Comitato di gestione portuale.
In pratica si tratta del contestato iter concessorio che ha interessato
un’area demaniale marittima alla radice della sponda Est della darsena
Toscana, nel porto di Livorno, per la realizzazione di un terminal “traffici
ro-ro e ro-ro pax e del provvedimento con cui la stessa AdSp, in quel
frangente commissariata, autorizzava la Sdt ad occupare anticipatamente gli
spazi oggetto dell’istanza di concessione con il successivo accoglimento
dell’istanza medesima.

La questione, in verità, era apparsa sufficientemente chiara fin dall’inizio,
tanto che, già il 17 Settembre del 2018, nel riassumere per chi ci segue la
materia del contendere, avevamo anticipato, nella sostanza, sia i termini
della peroratio presentata dalla difesa della Sdt che le motivazioni
fondamentali della sentenza.

La Porto 2000, detto in soldoni, sosteneva di essere titolare esclusiva della
gestione del traffico dei passeggeri nell’intero scalo marittimo livornese,
ciò in forza -affermava- di quanto riportava il bando da tutti conosciuto
come gara per la privatizzazione della Porto 2000 che, al punto II,
intitolato: “Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice”, faceva chiaro riferimento “….. all’affidamento del servizio
di gestione di stazione marittima, di supporto ai passeggeri e di altri
servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione delle
relative aree demaniali..” dove le relative aree demaniali sono quelle
connesse con i servizi espressamente oggetto dell’affidamento dei servizi e
non anche quelle esterne alle superfici in concessione.

In verità era abbastanza ardito voler leggere fra quelle righe l’esistenza,
per la Porto 2000, di un diritto esclusivo ad operare nel campo del trasporto
e del transito dei passeggeri nell’intero ambito portuale. Tale concetto
interpretativo risultava, inoltre, corroborato dalla locuzione: “……e per
l’affidamento in concessione delle relative aree demaniali” là dove le
relative aree demaniali – a meno di improbabili forzature – non possono
intendersi altrimenti che quelle di specifica pertinenza del “…. servizio di
gestione di stazione marittima…”.

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8 Dicembre 2021 -

Il nocciolo della faccenda, del resto, pur nella complessità degli interessi
in gioco, poteva individuarsi nel fatto che la Porto 2000 rivendicava alla
società l’esclusiva della gestione del movimento dei passeggeri nel porto di
Livorno senza confinare – come era avvenuto fino ad allora – tale prerogativa
entro i limiti dell’ampia concessione di cui godeva e gode.

I giudici fiorentini, dunque, calcando la propria sentenza sulle tesi esposte
dalla difesa della Sdt, nel motivare il loro verdetto, hanno testualmente
osservato e sostenuto che: “la pretesa esclusività del servizio passeggeri ha
necessità di essere suffragata da riscontri espliciti, stante la natura
eccezionale che una siffatta privativa verrebbe ad avere rispetto alle regole
concorrenziali con (test.) permeano anche il settore dei porti (Regolamento
UE n. 352 del 2017). Tali riscontri non sono tuttavia rinvenibili nella
concessione n. 116 del 2006 di cui è titolare la Porto di Livorno 2000
s.r.l..

Tale concessione ha ad oggetto (art. 1) “l’utilizzazione di aree demaniali
marittime site nel porto di Livorno per una superficie complessiva di mq
70.086, comprensiva anche di manufatti e strutture” allo scopo (art. 3) “di
mantenere e gestire un terminal finalizzato al traffico di passeggeri e al
traffico croceristico in transito per il porto di Livorno e servizi
connessi”, senza tuttavia che vi sia alcun riferimento alla pretesa
esclusività del traffico passeggeri nella sua totalità anche la di fuori
dell’area demaniale indicata. Né riscontri sono rinvenibili nel Disciplinare
della gara relativa alla scelta del socio di maggioranza della Porto di
Livorno 2000 s.r.l.; anche in questo caso si indica (in particolare all’art.
6) il contenuto specifico della concessione del servizio di interesse
generale “gestione della stazione marittima e servizio ai passeggeri”
(organizzazione degli spazi e della attività a favore dei
passeggeri/croceristi nella stazione marittima, instradamento sottobordo dei
passeggeri/croceristi, apprestamento e fornitura dei servizi ai
passeggeri/croceristi quali servizio navetta, deposito bagagli, informazioni
ecc.), senza tuttavia che si indichi in termini netti ed espliciti che si è
in presenza di servizio riservato in esclusiva alla società medesima.
Consegue da ciò che le operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri ben
possono essere svolte dall’operatore assegnatario della singola area di
demanio marittimo nello svolgimento delle operazioni portuali connesse al
traffico ro-ro-pax, senza che ciò violi riserva di attività alcuna. Si tratta
di conclusione che è peraltro conforme al parere del MIT del 17 Dicembre

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8 Dicembre 2021 -

2018, versato in atti, il quale pure pone l’accento sul rilievo che “in
mancanza di restrizioni espresse alla concorrenza, il libero mercato si
presuppone” e giunge alla conclusione che “il servizio reso dalla Porto di
Livorno 2000 non è obbligatorio (né potrebbe esserlo in assenza di una norma
primaria che lo consenta) con la conseguenza che gli utenti sono liberi di
ricorrere o meno alla prestazioni offerte da tale società””.

Cinque sentenze a favore dell’AdSp mar
Tirreno settentrionale

LIVORNO – Sono cinque le sentenze a favore dell’Autorità di Sistema portuale

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del mar Tirreno settentrionale emesse dal Tribunale Amministrativo della
Regione Toscana, con una pronunzia che ha riunito due ricorsi presentati
dalla società Cilp.
Il Tar ha respinto le richieste di annullamento dei provvedimenti di
individuazione degli accosti pubblici operativi nel porto di Livorno e di
assegnazione in uso a Lorenzini di un’area patrimoniale di 7800 ma nella
sponda est della Darsena Toscana.

Respinti anche i ricorsi presentati dalla società Cilp e Terminal Darsena
Toscana contro l’AdSp e nei confronti della società Lorenzini, in ordine
all’annullamento del rinnovo dell’autorizzazione allo svolgimento di
operazioni portuali e dell’aggiornamento del piano d’impresa, ritenendoli
compatibili con il piano regolatore portuale.

Emettendo le sentenze, i giudici hanno inoltre dichiarato infondati i ricorsi
presentati dalla società Porto di Livorno 2000 contro l’AdSp per
l’annullamento, tra l’altro, degli atti che hanno portato al rilascio in
favore della società Sdt di una concessione demaniale per lo svolgimento di
operazioni ro-ro e ro-pax.

Il giudice ha infine dichiarato inammissibili, per difetto di interesse, due
ricorsi presentati dalle società Cilp e Cpl che chiedevano l’annullamento di
una modifica del Prp sulla sponda Est della Darsena Toscana.

Chioggia: deposito Gpl, la competenza
è del Ministero

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8 Dicembre 2021 -

VENEZIA – “È bene evidenziare che, con decreto legge del 2012, il cosiddetto
Semplifica Italia, l’autorizzazione riferita agli impianti di Chioggia non è
più attribuita alle competenze regionali. Con il provvedimento, infatti, il
Governo Monti ha individuato i requisiti e le caratteristiche degli impianti
strategici a livello nazionale ed è stata definita una competenza del tutto a
carico dello Stato, con l’acquisizione dell’intesa regionale. Tuttavia, lo
Stato non ha mai dato seguito ad alcuna disciplina in merito ai contenuti e
alle modalità di rilascio di questa famosa intesa regionale”.

Con questa premessa, l’assessore allo Sviluppo economico della Regione del
Veneto, Roberto Marcato interviene sulla questione del deposito costiero GPL
in località Val da Rio a Chioggia.

“La spiegazione di questi presupposti è necessaria per mettere la parola fine
alle polemiche pretestuose e del tutto infondate nei confronti della Regione,
portate avanti dalla consigliera del Movimento CinqueStelle Erika Baldin –
sottolinea l’Assessore -. Questa, infatti, o fa finta di non sapere o,
peggio, non sa nemmeno che la Regione non ha alcuna competenza sull’impianto
GPL di Chioggia né l’ha mai avuta. Evidentemente, nella speranza di inseguire

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8 Dicembre 2021 -

facili consensi politici, non dice che, pur circoscrivendo l’intesa alla sua
corrispondenza con le politiche regionali di settore, resta esclusa qualunque
valutazione di carattere tecnico in capo alla Regione stessa. Nel caso
specifico, l’impianto è stato autorizzato dallo stesso ministero, il Mise che
all’epoca era guidato dalla ministra Federica Guidi del PD, poi retto da
Luigi Di Maio, e oggi guidato dal ministro Patuanelli, entrambi del Movimento
Cinquestelle. Quindi, tutti esponenti degli stessi partiti che oggi sono
alleati di Governo”.

“La consigliera Baldin, ancora, fa finta di non sapere o, peggio, non sa e
comunque non dice – prosegue l’Assessore – che non solo il ministero ha
sempre dato parere positivo all’impianto di Chioggia, ma che tutti i ricorsi
presentati dai comitati e dal Comune sono stati rigettati sia dal TAR che dal
Consiglio di Stato”.

“Il tema, quindi – conclude il rappresentante della Giunta – non è se il
Presidente della Regione o l’assessorato che rappresento vogliano o meno
bloccare quest’opera, con i dubbi e i rischi annessi; è che né il Presidente,
né l’Assessore né qualsiasi altro organo della Regione ha alcuna competenza
su questo tema. Se la consigliera Baldin intende continuare a cavalcare un
tema così delicato, prendendo in giro i cittadini di Chioggia e dell’intera
Regione, delle due l’una: o è il suo partito che conoscendo la realtà delle
competenze fa orecchie da mercante perché al MISE interessa questa opera, o
veramente non sa come stanno le cose. Nel primo caso dovrebbe farsi un esame
di coscienza prima di parlare, nel secondo dovrebbe informarsi correttamente,
il che sarebbe perfino un suo preciso dovere nel rispetto dei cittadini che
la pagano per rappresentarli”.

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