Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
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Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019 Prime Pagine 16/09/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 3 Prima pagina del 16/09/2019 16/09/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 4 Prima pagina del 16/09/2019 Cultura e Turismo 16/09/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 33 5 Fira, oltraggio a padre Nonni 16/09/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 33 6 Premiati Calderoni e Mura sport 16/09/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 39 7 Russi doma il Fosso Ghiaia con Ferretti 16/09/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 50 8 Russi, tris di rigori e vittorie Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 16/09/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 25 An.Gu. 9 Fondo crediti da allineare al preventivo 16/09/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Anna Guiducci 10 Mistero sui veri debiti delle città: il Mef conta 24 miliardi, i Comuni 6 16/09/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Patrizia Ruffini 11 Nelle nuove giunte parte la corsa ai conti per i bonus sulla spesa 16/09/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Cristina Carpenedo 13 Turismo, calendario a ostacoli per gli aumenti da gennaio 16/09/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 14 Non profit, limiti all' esenzione 16/09/2019 Italia Oggi Sette Pagina 10 16 Per Imu e Tasi benefici parziali 16/09/2019 Italia Oggi Sette Pagina 15 17 Incentivo per il Mezzogiorno in stand by 16/09/2019 Italia Oggi Sette Pagina 20 PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO 18 Penali per consegne tardive, prevale la funzione risarcitoria 16/09/2019 Italia Oggi Sette Pagina 26 20 La p.a. morosa non è causa di forza maggiore 16/09/2019 Italia Oggi Sette Pagina 204 FRANCESCA DE NARDI 22 Remissione di querela, no a rimborsi al dipendente
[ § 1 § ] lunedì 16 settembre 2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3
[ § 2 § ] lunedì 16 settembre 2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 1 4 6 8 8 0 1 7 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 33 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cultura e Turismo RUSSI IL FRATELLO CLAUDIO : «RUBATA LA FATICA DEI GIOVANI VOLONTARI» Fira, oltraggio a padre Nonni Ladri nello stand dell' ex missionario, spariti 19mila euro NON SI sono fatti scrupoli. E pur sapendo che quel denaro era stato raccolto per una nobile causa, frutto della fatica di una settantina di volontari, se ne sono impossessati. Complessivamente sono spariti 19mila euro, l' incasso di sabato sera dello stand dell' associazione 'Amici di padre Giorgio Nonni' e dell' operazione Mato Grosso, che a quattro anni dalla scomparsa del missionario continua a raccogliere fondi da destinare a una piccola comunità sulle Ande del Perù. Un furto odioso che si è consumato nell' ambito della Fira di Russi, di cui lo stand dell' associazione è ospite in queste giornate, seppure in una posizione defilata rispetto al cuore della festa, all' interno del parco Falcone e Borsellino. SABATO sera l' afflusso di visitatori nello stand gastronomico dell' associazione è stato notevole. E alcuni volontari avevano notato qualche visitatore che, col pretesto di offrire una mano, si è infilato furtivamente tra le strutture. «Penso ci abbiano controllati, osservando dove portavamo i soldi, vale a dire in cucina in attesa che fossero portati via - racconta Claudio Nonni, fratello del missionario -. Abbiamo poi saputo che dall' esterno c' è chi ha visto qualcuno infilarsi sotto le lamiere». Il furto è stato commesso tra le 23 e mezzanotte e subito è stato chiesto l' intervento dei carabinieri. Ci sono sospetti un gruppo di stranieri, forse nomadi, visti durante la serata e che alcuni volontari avevano cercato di tenere d' occhio. Oltre all' oltraggio alla memoria di padre Nonni si aggiunge lo sconforto di chi, da anni, si prodiga per portare avanti la sua missione con analogo fervore. «Vorrei che fosse chiaro un concetto - aggiunge Claudio Nonni -, chi ha rubato quel denaro ha rubato la fatica dei nostri tanti giovani volontari e il loro sacrificio. Hanno rubato, forse, un po' del loro entusiasmo, ma tutti noi siamo pronti a ripartire. Ho parlato con i missionari del Perù dove c' era la parrocchia di mio fratello e gli abbiamo detto che si è trattato solo di un incidente di percorso. I nostri volontari sono una settantina, dai nonni, ai genitori ai figli. Vengono ragazzi da tutta la Romagna, alcuni dormono dentro gli stand, lo presidiano giorno e notte, altri svolgono iniziative durante il giorno. Un vero e proprio campo di lavoro». Da quando l' associazione ha dovuto spostare lo stand nel parco Falcone e Borsellino, in posizione più defilata, gli sforzi sono raddoppiati: i 200 posti a sedere per mangiare sono diventati 600, la statua dedicata ai due giudici è temporaneamente inglotala e oggetto di lavori di pulizia. Non basta questo furto, ancorché considerevole, a spegnere l' entusiasmo di tanti volontari. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 1 4 6 8 8 0 1 8 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 33 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Cultura e Turismo RUSSI 'UN AMICO PER RUSSI' E 'ARTORAN A ROSS' Premiati Calderoni e Mura Forse pensava di avere realizzato un affare, pagando 1400 euro per una piscina. Ma quando ha scoperto di essersi ritrovato con un pugno di mosche in mano e di essere stato raggirato dal sedicente venditore ormai era troppo tardi. Vittima della truffa un 50enne ravennate, la cui denuncia ha comunque consentito ai carabinieri di Montecchio Emilia di indagare a piede libero un 34enne di Canossa. Quest' ultimo, attraverso una piattaforma commerciale on line, vendeva piscine a prezzi concorrenziali. Si faceva accreditare il corrispettivo per poi farsi di nebbia. Il ravennate tra le sue vittime. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 1 4 6 8 8 0 1 9 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 39 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) sport Russi doma il Fosso Ghiaia con Ferretti RUSSI : Bartolini, Rava (46' st Magnani), Martini (18' st Piras), Fantinelli, Caidi, Zoli, Ferretti, Gualandi, Salomone, Fabbi (45' st Bara), Keita (9' st Troncossi). All.: Candeloro. FOSSO GHIAIA: Menghi, Bottini, Burioli, Castellani (7'st Bertilotti), Giovanardi, Panzavolta, Fabbri (26'st De Oliveira), Venturi (1'st Pirazzoli), Trovato, Dell' Anno (23'st Sansavini), Benini (20'st Gennari). All.: Gentili. ARBITRO: Bentini di Forlì. RETI: 4'(rig.) e 35'pt (rig.) Salomone, 21'pt e 8'st Trovato, 18'st Ferretti. AMMONITI: Caidi, Ferretti, Pirazzoli. ESPULSO: 11'pt Bottini. RUSSI Continua la scia positiva del Russi che allavigilia del patrono cittadino si regala un' altravittoria firmata da Re Salomone. Sempre più decisivo l' attaccante nello scacchiere di Candeloro che al 4' trasforma il primo rigore di una lunga serie, ma all' 1 1' (nell' occasione rosso a Bottini) fallisce il secondo. Così è l' ex Trovato ad andare in rete al 21'. Il Russi però ha ancora un tiro dal dischetto e questa volta Salomone non sbaglia per il 2-1 che chiude i primi 45'. Di fronte però i falchetti hanno un Fosso Ghiaia deciso a combattere e al l' 8' della ripresa arriva il pareggio con la doppietta di Trovato. Il Russi però è in giornata di grazia e torna avanti al 18' con Ferretti, poi è la sorte a metterci lo zampino col Fosso Ghiaia che nel finale colpisce un palo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 4 6 8 8 0 2 0 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport Russi, tris di rigori e vittorie Promozione D Salomone sigla due penalty e uno lo sbaglia. Pietracuta a raffica Gatteo 2 Reno 2 GATTEO: Castagnoli, Giunchi (20' st Youssouph), Bertozzi (21' st Ninag), Gobbi, Ricci, Pouye, Comuniello, Guidi (27' st Consalvo), Ndiaye (6' st Torromani), Camillini, Fancellu. A disposizione: Niang, Rodriguez, Fiore, Mercuri, Lasagni. All.: Giorgini. RENO: Lami, Melandi, Acquaviva, Buonavoglia, Baldi (40' st Acunzo), Mingozzi, Calderoni (30' st Zennaro), Francisconi, Bandini, Carioli (28' st Bottini), Taddei. A disposizione: Casadei, Giorgini, Scoglio. All.: Ragazzini. Arbitro: Gabriele di Bologna. Reti: 10' pt rig. Comuniello (G), 37' pt Buonavoglia (R), 28' st Bandini (R), 38' st rig. Comuniello (G). MATTATORE per i padroni di casa il numero 7 Comuniello, con una doppietta di rigore. Per gli ospiti invece la reti portano le firme prima di Bionavoglia, che approfitta di una disattenzione della difesa avversaria, poi di Bandini, che raccoglie e devia a rete un cross proveniente dal lato destro del campo. Secondo punto stagionale portato a casa per il Reno e quarto per il Gatteo. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 4 6 8 8 0 2 1 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali MANCATE RISCOSSIONI Fondo crediti da allineare al preventivo Per i sindaci la percentuale di accantonamento a regime deve fermarsi al 90% An.Gu. Il pacchetto delle proposte sulla manovra 2020 presentato dall' Anci nel documento della Commissione Finanza Locale non poteva trascurare gli obblighi di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. A fronte delle forti penalizzazioni che pesano in modo pressoché esclusivo sul comparto dei Comuni, in particolare su quelli con maggiori difficoltà di equilibrio di bilancio (grandi città e Centro-Sud), viene evidenziata la necessità di addivenire ad una maggiore elasticità nel percorso di adeguamento agli obblighi di accantonamento previsti dalla legge. Nello specifico l' Anci propone di estendere al consuntivo la possibilità di applicare la percentuale di accantonamento ridotta (quest' anno l' 85 o l' 80 per cento), oggi prevista solo in fase previsionale, e di stabilire sin da subito che l' aliquota di accantonamento al 90 per cento possa essere considerata la soglia di sicurezza a regime, tenuto conto delle diverse dinamiche connesse alla riscossione delle entrate proprie dei comuni. Nel 2019 la possibilità di ridurre l' accantonamento minimo (dall' 85 all' 80 per cento) è fortemente legata agli obblighi di rispetto dei tempi massimi di pagamento dei debiti commerciali. Il comma 1015 della legge di bilancio stabilisce infatti la possibilità di variare il bilancio di previsione per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità ad un valore pari all' 80 per cento dell' accantonamento quantificato nell' apposito allegato. L' ente deve però dimostrare, con riferimento all' esercizio 2018, il rispetto dell' indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali e di avere pagato le fatture ricevute e scadute per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto. Inoltre deve avere ridotto il debito commerciale residuo, rispetto al 2017, del 10 per cento, o dimostrare che lo stesso è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. La facoltà di riduzione dell' accantonamento al fondo può essere usufruita anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano entrambe le seguenti condizioni: a) l' indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; b) il debito commerciale residuo rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. Il mancato rispetto delle regole di pubblicazione e di trasmissione dei dati alla piattaforma elettronica negli esercizi 2017 e 2018 preclude agli enti l' utilizzo di questo strumento di flessibilità finanziaria. La sede per operare le modifiche proposte da Anci dovrebbe ovviamente essere normativa, ma una strada possibile passa anche dalla modifica del principio contabile attraverso pronunciamento da parte della Commissione Arconet, come già avvenne per il periodo 2015/2018. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 4 6 8 8 0 2 4 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali PASSIVI COMMERCIALI Mistero sui veri debiti delle città: il Mef conta 24 miliardi, i Comuni 6 Tra le richieste l' addio alle comunicazioni mensili alla piattaforma ministeriale Anci chiede al governo di ridurre le risorse da congelare a garanzia Anna Guiducci La manovra finanziaria 2020 dei Comuni riporta al centro del dibattito le proposte di modifica delle norme sul rispetto dei tempi di pagamento della pubblica amministrazione e sulla gestione della Piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti. In un documento presentato nei giorni scorsi dalla commissione Finanza Locale di Anci per costruire la "piattaforma" di discussione con il nuovo governo sono evidenziate le forti criticità operative della Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), il cui aggiornamento è ancora assicurato attraverso interventi manuali che, oltre ad essere estremamente gravosi per gli operatori, non assicurano l' attendibilità dei dati rappresentati. Attualmente infatti la Piattaforma segnala un debito commerciale comunale di 24 miliardi di euro a fronte di comunicazioni da parte dei Comuni per un valore di 6 miliardi di euro. Le proposte di Anci si indirizzano su un duplice fronte. Da un lato, secondo le amministrazioni locali occorre alleggerire gli obblighi di accantonamento obbligatorio (fino al 10% delle spese intermedie) previsto dalla legge di bilancio 2019 se, oltre all' inadempienza sui tempi di pagamento, l' ente non ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti l' anticipazione di liquidità a breve termine entro il 28 febbraio scorso. Dall' altro si devono evitare per il prossimo anno i pesanti aggravi in termini di accantonamenti obbligatori imposti ai Comuni che non sono ancora riusciti ad allineare i propri tempi di pagamento allo standard imposto dalle normative europee recepite anche dal nostro Paese. La normativa attuale prevede l' obbligo di riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell' esercizio precedente per almeno il 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. La misura non si applica solo se il debito scaduto non supera il 5 per cento del totale delle fatture ricevute nell' esercizio. L' ente deve inoltre dimostrare il rispetto dei tempi di pagamento, da calcolare sulle fatture ricevute e scadute nell' anno precedente (non solo su quelle pagate). Il comma 862 della legge 145/18 dispone, con decorrenza dal prossimo anno, l' obbligo per gli enti locali inadempienti di stanziare entro il 31 gennaio nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione. L' importo del fondo, che immobilizza risorse libere (relative cioè a fondi non aventi specifica destinazione) che vanno dal 2 al 5 per cento degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi, deve essere adeguato nel corso dell' esercizio a seguito delle variazioni di bilancio e può essere liberato l' anno successivo a quello in cui si verifica il rispetto delle condizioni di legge. Anci propone di prorogare al 2021 la decorrenza delle sanzioni, al fine di valutare con maggior cognizione lo stato di operatività delle piattaforme Pcc e Siope+. Su queste basi si dovrebbe poi intervenire con ulteriori strumenti di natura finanziaria, in particolare immettendo liquidità nel sistema sul modello del decreto legge 35/2013, e procedurale per assicurare ulteriori semplificazioni anche normative, a cominciare dall' abolizione degli obblighi di comunicazione mensili alla Pcc, ormai inutili. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 4 6 8 8 0 2 5 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali SCADENZE Nelle nuove giunte parte la corsa ai conti per i bonus sulla spesa Nei 3.800 enti andati al voto in primavera tempi stretti sui programmi Patrizia Ruffini Tempi stretti per la programmazione di inizio mandato nelle amministrazioni neoelette. Per gli oltre 3.800 Comuni in cui si sono svolte le elezioni amministrative la scorsa primavera l' appuntamento di carattere strategico più importante è la presentazione in Consiglio delle linee programmatiche di mandato e del documento unico di programmazione 2020-2022. Nei termini stabiliti nello statuto il sindaco deve infatti presentare al consiglio, sentita la giunta, le linee programmatiche per l' intero mandato (articolo 46, comma 3 del Testo unico degli enti locali). Pur non essendo previsto un atto specifico, per la loro approvazione possono essere utilizzate le delibere. In queste amministrazioni ai primi mesi di attività, se la presentazione delle linee programmatiche di mandato avviene dopo il 31 luglio, anche il termine riferito al documento unico di programmazione 2020-2022 è prorogato fino alla stessa seduta del consiglio dedicata alle linee programmatiche di mandato. Lo slittamento investe anche lo stato di attuazione dei programmi come previsto nel controllo strategico (articolo 147-ter del Tuel). Sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del consiglio è necessario acquisire parere dell' organo di revisione secondo le modalità previste dal regolamento dell' ente. La legge non ha fissato un termine per la deliberazione consigliare del Dup, al fine di lasciare agli enti autonomia regolamentare nell' esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile per consentire la presentazione dell' eventuale aggiornamento del Dup da effettuare (salvo proroghe) entro il 15 novembre. Entro quel termine, contestualmente alla nota di aggiornamento al Dup, deve essere presentato lo schema di bilancio di previsione 2020-2022 per approvare la manovra comunale entro il 31 dicembre. Obiettivo che molte amministrazioni intendono fare proprio per poter beneficiare dei vantaggi riservati proprio agli enti che approvano il bilancio preventivo entro la fine dell' anno precedente. A questi enti non si applicano i vincoli in materia di automezzi, acquisto di immobili, piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, missioni e comunicazione delle spese pubblicitarie. Allo stesso modo non sono soggetti ai limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, relazioni pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione. Infine, in base all' articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 i sindaci neo eletti hanno dovuto firmare, entro il novantesimo giorno dall' insediamento, la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale. Il documento è previsto a garanzia della trasparenza dell' azione amministrativa, della situazione finanziaria e patrimoniale e dell' indebitamento. La relazione, nonostante non sia formalizzata da un modello predefinito, è estremamente importante per comprendere la reale situazione dell' ente. In particolare, nei casi di squilibrio in itinere o di pre-dissesto approvato, costituisce un utile strumento conoscitivo per il ricorso al piano di riequilibrio o per la sua rimodulazione (articolo 243-bis, comma 5 del Tuel). A differenza della relazione di fine mandato non deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e i ritardi nella sua redazione non sono sanzionati. Pur non richiedendo l' asseverazione Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 4 6 8 8 0 2 5 § ] lunedì 16 settembre 2019 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali dei revisori, è comunque buona prassi che questi ne prendano visione. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 4 6 8 8 0 3 0 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali TRIBUTI Turismo, calendario a ostacoli per gli aumenti da gennaio Dopo il Dl crescita delibere efficaci dal secondo mese dalla pubblicazione Mef Cristina Carpenedo Il decreto crescita 34/2019 ha inciso sull' efficacia delle delibere sui tributi locali, scrivendo nuove regole anche per l' imposta di soggiorno. Il precedente intervento normativo, contenuto nel Dl 50/2017, ha sbloccato la potestà tariffaria sull' imposta di soggiorno. L' articolo 4, al comma 7, aveva stabilito che dall' anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l' imposta e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare le medesime imposte. Più di mille Comuni si sono dotati dell' imposta. Il comma 169 della legge 296/2006 fissa la regola sui tempi e l' efficacia delle deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali statuendo che gli enti locali deliberano tariffe e aliquote dei tributi entro la data fissata da norme statali per il bilancio di previsione. Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché entro il termine del preventivo, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di riferimento. La deroga al comma 169 è totale, permettendo all' ente di introdurre in ogni momento variazioni al tributo, indipendentemente dall' adozione del bilancio di previsione o dai termini nazionali di approvazione del bilancio, con un' efficacia che si applica sul futuro vista la peculiarità del tributo. Fin da subito ci si è chiesti se la disposizione producesse effetti solo sul 2017 o se instaurasse una regola perpetua. I riscontri ministeriali hanno confermato la specialità della norma nel tempo. Restava tuttavia aperta la questione dell' efficacia, posto che eventuali nuove tariffe (che non possono che stabilire per il futuro in ragione della base imponibile costituita dalle presenze turistiche), dovevano essere recepite dagli operatori del settore turistico. Lo stesso statuto del contribuente prevede un periodo temporale di efficacia differita delle nuove disposizioni, individuato nel 60esimo giorno dall' entrata in vigore. Il decreto crescita colma il vuoto normativo con una regola sull' efficacia temporale riservata all' imposta di soggiorno, inserendo il comma 15 quater all' articolo 13 del Dl 201/2011: dall' anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all' imposta di soggiorno, al contributo di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il Mef provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. La conseguenza immediata è presto detta. La precisazione temporale contenuta nel testo sulla decorrenza dall' anno d' imposta 2020, permette di affermare che, in caso di adozione di delibera nel mese di dicembre, con effetti sull' anno d' imposta 2020, si deve procedere con l' invio immediato della delibera al ministero, che ha 15 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione: da questa data gli effetti si producono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione. Con ogni probabilità, nell' esempio indicato, l' efficacia si realizza il successivo 1° marzo. Se ne deduce che, per introdurre modifiche valevoli dal 1° gennaio 2020, bisogna agire quanto prima e completare la procedura di pubblicazione mediante il portale del federalismo, pena l' inapplicabilità delle nuove tariffe. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 4 6 8 8 0 2 6 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 10 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Il confine di applicazione delle agevolazioni sui tributi locali per le attività ricettive Non profit, limiti all' esenzione Niente sconti per l' attività a dimensione imprenditoriale PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO L' esenzione dalle imposte locali per gli enti non commerciali è prevista per le attività ricettive svolte in forma non commerciale, nel rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi fissati dalla legge. L' agevolazione non può essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che svolgono attività ricettive religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere. Lo ha precisato la Corte di cassazione, con l' ordinanza 22223 del 5 settembre 2019. Per i giudici di piazza Cavour, devono essere considerate irrilevanti «le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose, essendo necessario verificare se l' attività ricettiva è rivolta a un pubblico indifferenziato o, invece, a categorie predefinite e che il servizio non sia offerto per l' intero anno solare. Il fornitore di servizi è, inoltre, tenuto ad applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la struttura non deve funzionare come un normale albergo». Secondo la Cassazione, non può essere riconosciuta l' esenzione a un fabbricato nel quale un ente religioso svolga un' attività «a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente, essendo la predetta esenzione prevista in via generale solo per gli immobili destinati direttamente e in via esclusiva allo svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all' esercizio del culto e alla cura delle anime». Quindi, «per gli immobili in cui si svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare se tali attività, ancorché esercitate da enti religiosi siano svolte per lo scopo istituzionale protetto ai sensi del dlgs n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte dalla L. n. 248 del 2005». Le regole per gli enti non profit. Forma da tempo oggetto di dibattito, sia dottrinario sia giurisprudenziale, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli immobili posseduti dagli enti non profit, considerato che la loro destinazione non sempre può essere qualificata non commerciale. La Corte di cassazione, con l' ordinanza 23548/2011, ha stabilito che un fabbricato utilizzato per l' assistenza di pensionati che pagano delle rette mensili è soggetto al pagamento dell' Ici perché l' attività è svolta con finalità commerciali. Il beneficio dell' esenzione dall' Ici, o da altre imposte locali (Imu e Tasi), non spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici «aventi fine di religione e di culto», «che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali». Ancora più netta e rigida è stata la posizione assunta con la sentenza 4342/2015, secondo cui l' esenzione Ici prevista dall' articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 «è limitata all' ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto» indicate nella legge 222/1985 e, dunque, non si applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando neppure la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell' attività. Anche il dipartimento delle finanze del ministero dell' Economia (circolare 2/2009) ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati dal pagamento dell' Ici solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono mancare gli elementi tipici dell' economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta agli enti fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste dalla legge per avere diritto all' Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 4 6 8 8 0 2 6 § ] lunedì 16 settembre 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali esenzione. Stesso discorso vale per le attività didattiche. Un ente religioso che oltre all' attività di culto svolge su un immobile le attività di scuola paritaria, asilo, centro accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà, casa famiglia per anziani, che sono state remunerate con una retta, è soggetto al pagamento dell' Ici e dell' Imu. L' esenzione non spetta anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un' impresa con modalità commerciali a prescindere dal risultato della gestione. In questo senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Cagliari, prima sezione, con la sentenza 58/2017. Per i giudici d' appello, non spetta l' esenzione all' ente non commerciale poiché il Comune di Cagliari ha dimostrato che queste attività sono state esercitate dietro il pagamento di rette che non si discostano molto nel loro ammontare da quelle di mercato. E non può essere attribuito alcun rilievo al fatto che la gestione dei servizi erogati operi in perdita, poiché l' erogazione di un servizio verso il corrispettivo di una remunerazione, sotto forma di retta, costituisce esercizio di un' attività commerciale, a prescindere dal risultato economico della gestione. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 4 6 8 8 0 2 8 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 10 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Per Imu e Tasi benefici parziali In seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia, oltre all' esenzione totale Ici, è stata riconosciuta anche l' esenzione parziale Imu e Tasi per gli enti non commerciali, valutate le condizioni d' uso in concreto dell' immobile. Il beneficio parziale non può valere per l' Ici. Per quest' ultimo tributo, in effetti, era richiesta la destinazione esclusiva dell' immobile per finalità non commerciali. L' evoluzione della norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell' immobile non può avere effetti retroattivi. Ancorché si tratti della stessa norma che disciplina l' agevolazione, non può essere riconosciuta l' esenzione parziale Ici, come avviene per Imu e Tasi, se parte dell' immobile è destinata a un' attività svolta con modalità commerciali, tra quelle elencate dall' articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992. Pertanto la disciplina Imu, che si applica anche alla Tasi, dà diritto all' esenzione anche qualora l' unità immobiliare abbia un' utilizzazione mista. L' agevolazione si applica solo sulla parte nella quale si svolge l' attività non commerciale, sempre che sia identificabile. La parte dell' immobile dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto e la rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile accatastarla autonomamente, il beneficio fiscale spetta in proporzione all' utilizzazione non commerciale dell' immobile che deve risultare da apposita dichiarazione. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 4 6 8 8 0 2 2 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 15 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Incentivo per il Mezzogiorno in stand by Un altro incentivo ormai prossimo alla scadenza, laddove non ci sia l' intervento della legge di bilancio, è il credito d' imposta a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Previsto dalla legge di stabilità 2016 e operativo nel periodo 2016-2019, il credito d' imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Il credito d' imposta compete nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (aree ex articolo 107, paragrafo 3, lett. a, del Tfue) e il 10% per le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise (aree ex articolo 107, paragrafo 3, lett. c, del Tfue). Le intensità massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. Il credito d' imposta, nell' attuale impostazione, agevola esclusivamente gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, pertanto, in mancanza di una proroga dello strumento, le imprese hanno tempo solamente fino al termine dell' anno per effettuare gli investimenti agevolabili. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 4 6 8 8 0 2 7 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 20 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Cassazione e Fisco ribadiscono la deducibilità dal reddito d' impresa delle sanzioni Penali per consegne tardive, prevale la funzione risarcitoria PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO Per Cassazione e Fisco consolidata la deducibilità dal reddito d' impresa delle sanzioni da penale contrattuale: si valorizza, infatti, la funzione risarcitoria e non quella sanzionatoria o punitiva. Nessun riconoscimento, invece, per le sanzioni legate alle varie tipologie di illeciti, in quanto non inerenti. In merito alle penali contrattuali per ritardata consegna ai clienti, il richiamo alla norma civilistica appare d' obbligo: difatti, la clausola penale viene definita dall' articolo 1382 del cod. civ. come una pattuizione con cui le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento o di ritardo nell' adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata prestazione (normalmente, pagamento di una somma di denaro). Tale istituto, pur essendo simile alla caparra confirmatoria (articolo 1385 del cod. civ.), se ne differenzia per il fatto di essere una mera pattuizione tra le parti, con eventuale pagamento di una somma di danaro soltanto in caso di inadempimento contrattuale ovvero di ritardo nell' adempimento. Si tratta, tuttavia, come precisato dalla Suprema corte (sentenza 19702/2011), di una clausola che non ha natura e finalità sanzionatoria o punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria. Sul punto, la prassi dell' Agenzia delle entrate è stata abbastanza chiara, attribuendo la natura di sopravvenienze passive (ovvero attive) alle indennità corrisposte (ovvero conseguite) a titolo di risarcimento del danno derivante dall' inadempimento degli obblighi previsti tra le parti. In particolare, la circolare 29/E/2011 ha riconosciuto la deducibilità della penale che, in virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica, un' impresa è tenuta a pagare a un ente pubblico in seguito alla violazione degli obblighi contrattuali. Pertanto, verificata la sussistenza dei principi di competenza e inerenza, il costo può essere dedotto dal reddito dell' esercizio in cui si è verificato l' evento indicato nella clausola contrattuale. Tuttavia, se l' impresa presentasse, negli anni successivi, opposizione dinanzi all' autorità giudiziaria e ottenesse una pronuncia favorevole (con restituzione delle somme pagate), la stessa dovrà rilevare una sopravvenienza attiva. Ciò detto, sul piano contabile, nel rammentare che, a decorrere dal 2016, è stata prevista l' eliminazione della «sezione straordinaria» del conto economico, si rileva che le sanzioni (diverse da quelle tributarie) amministrative e civili nonché le penali pecuniarie vanno ora iscritte nella voce B.14. Così, se fino all' esercizio 2015, le multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali andavano iscritte nella voce E.21, a partire dall' esercizio 2016, detti oneri vanno iscritti nella voce «B.14» del conto economico in quanto l' Oic 12 ne ha espressamente individuato la collocazione includendovi gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali. Concetto chiave è, dunque, l' inerenza: anche ai fini della determinazione dell' Irap per derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, infatti, il principio di inerenza che deve essere seguito ai fini della applicazione dell' Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili (circolare 39/E/2009). Sul punto, la Suprema corte, nell' ordinanza 15115/20218, ha precisato che l' amministrazione finanziaria ha il potere di contestare l' assenza di inerenza del costo ai fini della determinazione del valore della produzione rilevante ai fini Irap, non sulla base di presunzioni legali ma in virtù di una poco corretta appostazione in conto economico di detti oneri rispetto a quanto previsto dai relativi principi contabili. Sempre riguardo il concetto di inerenza, degno di nota appare quanto sostenuto dalla Ctp di Napoli nella sentenza 26033/29/15 in cui sono fornite indicazioni circa la documentazione che il contribuente è tenuto ad Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 4 6 8 8 0 2 7 § ] lunedì 16 settembre 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali allegare per dimostrare la sussistenza dell' inerenza. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 4 6 8 8 0 2 3 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 26 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La p.a. morosa non è causa di forza maggiore Non può essere invocata, quale ostacolo all' adempimento degli obblighi tributari, la situazione di crisi aziendale conseguente ai mancati pagamenti che alla società sono dovuti da pubbliche amministrazioni inadempienti, poiché la perdurante morosità di tali soggetti pubblici non costituisce causa di forza maggiore, ben potendo, altresì, la società ricorrere anche agli altri strumenti risarcitori previsti a tutela del vincolo negoziale. È ciò che ha stabilito la Ctr del Lazio con la sentenza n. 3898/02/2019. A proporre appello alla Ctr era un istituto di cura di neuro traumi, in crisi finanziaria, colpito dall' accertamento Ici del comune di Grottaferrata al quale si era opposto adducendo che la situazione di dissesto, che impediva i pagamenti dovuti, dipendeva dalla perdurante morosità, per i pagamenti in suo favore spettanti, in cui versavano le pubbliche amministrazioni debitrici. In primo grado la Ctp giustificava il rigetto del ricorso sulla base del fatto che le inadempienze contestate all' istituto ricorrente dipendevano non da un evento oggettivo bensì da comportamenti delle parti contrattualmente legate alla contribuente che non sono eventi esterni alla sua disponibilità. La Ctr in commento si allineava al collegio provinciale, specificando che, come da richiamata giurisprudenza (ex multis Cass. 8352/2014) va esclusa la valenza di scriminante all' allegazione difensiva della sussistenza di una crisi aziendale, anche laddove quest' ultima sia dipesa da mancati pagamenti dovuti dalla p.a. Con richiami alla giurisprudenza di Cassazione e della Corte di Giustizia, i giudici osservavano che nel caso di specie mancasse il necessario elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all' operatore, configurante una ipotesi di forza maggiore. Questa non è un' impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso (nel caso di specie non adottate). Il fatto che debitore fosse la p.a. non è elemento rilevante, poiché anche la morosità di soggetti pubblici non è un evento imprevedibile escludente in assoluto la riscuotibilità dei crediti, essendo poi anche possibile ricorrere agli ordinari strumenti risarcitori previsti dalla disciplina dei contratti. Nicola Fuoco () L' appello è infondato e deve essere respinto. () per un caso in cui la crisi dell' impresa era stata attribuita ai mancati pagamenti per somministrazioni o forniture a pp.aa., la S.C. ha osservato che () la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all' operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall' obbligo dell' interessato di premunirsi contro le conseguenze dell' evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (); è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all' impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del caso (). sicché, quanto ai profili dell' elemento oggettivo, prosegue la S.C., essi devono essere caratterizzati dall' imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei tributi, e sull' adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Ebbene, ritiene il Collegio che nelle pur ampie esposizioni della società ricorrente non sia stato dato alcun riscontro a tali elementi, tenuto in considerazione che, non è stato fornito alcun dato specifico e concreto per consentire a questo Collegio di considerare i ritardi o gli omessi pagamenti da parte Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 4 6 8 8 0 2 3 § ] lunedì 16 settembre 2019 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali delle aziende sanitarie del Lazio come un evento caratterizzato da assoluta imprevedibilità, e al quale un operatore privato che operava da tempo in quel settore fosse oggettivamente e incolpevolmente non preparato ad affrontare, o comunque caratterizzato da quella inevitabilità che avrebbe reso inutile ogni cautela adottata o adottabile. Come già osservato correttamente dalla decisione di primo grado, le ragioni del ritardo sono state determinate non da un evento oggettivo, ma dal comportamento delle imprese legate contrattualmente con la stessa parte ricorrente, che risponde del loro operato in relazione del vincolo negoziale esistente, e non sono quindi eventi esterni alla sfera di disponibilità della stessa. In relazione a tali aspetti, il fatto che i debitori fossero pubbliche amministrazioni non costituisce elemento di rilievo, tenuto conto che la morosità di tali soggetti pubblici, che come già detto, di per sé già non potrebbe definirsi evento imprevedibile, si associa pur sempre alla certezza della riscuotibilità dei crediti, e altresì alla possibilità di utilizzare gli strumenti risarcitori del diritto dei contratti.() Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 4 6 8 8 0 2 9 § ] lunedì 16 settembre 2019 Pagina 204 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Remissione di querela, no a rimborsi al dipendente FRANCESCA DE NARDI Non devono essere rimborsate ad un pubblico dipendente le spese legali sostenute per la difesa in un giudizio penale ove sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela. Lo ha precisato il Tar Lazio - Roma, sez. I con la decisione del 5 settembre 2019 n. 10749. Nel caso in esame il Ministero dell' interno - Dipartimento della pubblica sicurezza aveva negato l' istanza di rimborso delle spese legali sostenute da un assistente della Polizia di stato in relazione al procedimento penale nei suoi confronti, per avere alla presenza di più persone offeso l' onore e il decoro di alcuni finanzieri, concluso con pronunzia di non luogo a procedere, vista l' estinzione del reato per «intervenuta remissione di querela e sua contestuale accettazione». L' amministrazione aveva sostenuto che la natura della pronuncia conclusiva del giudizio era inidonea ad escludere la responsabilità penale del ricorrente e non vi era alcuna «convergenza di interessi» tra il dipendente e l' Amministrazione dal momento che, per i medesimi fatti oggetto del giudizio, all' assistente era stata disposta la sanzione disciplinare del «richiamo scritto». Il dipendente aveva eccepito come la remissione della querela equivarrebbe ad assoluzione e aveva così impugnato il provvedimento di diniego. Il Tar respinge il ricorso. Il Collegio, innanzi tutto, chiarisce come le ragioni del rimborso delle spese di difesa sopportate dal dipendente vanno individuate nel fatto che lo stesso, nella esplicazione della attività di ufficio, non è titolare di un interesse personale, «rappresentando all' esterno» l' Amministrazione, per conto della quale ha agito e con la quale ha un rapporto di servizio. Proprio il fatto che il dipendente persegua interessi non propri, ma della Amministrazione di appartenenza, fa emergere l' esigenza di tenerlo indenne. In seguito, precisa come il diritto al rimborso presuppone sempre che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome, contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. Detto ciò, nel caso specifico, i giudici rilevano come non possa essere riconosciuto alcun diritto al rimborso delle spese legali sostenute, dal momento che tale giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza recante declaratoria di non luogo a procedere per remissione di querela. Sussiste, poi, una situazione di conflitto di interessi tra la p.a. datrice di lavoro e il dipendente, comprovata e avvalorata proprio dal fatto che il medesimo è stato destinatario di una sanzione disciplinare, peraltro non impugnata. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
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