Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019

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Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
Comune di Russi
lunedì, 16 settembre 2019
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
Comune di Russi
                                                    lunedì, 16 settembre 2019

Prime Pagine

 16/09/2019    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)                                                                                             3
 Prima pagina del 16/09/2019
 16/09/2019    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)                                                                                            4
 Prima pagina del 16/09/2019

Cultura e Turismo

 16/09/2019    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 33                                                                                  5
 Fira, oltraggio a padre Nonni

 16/09/2019    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 33                                                                                  6
 Premiati Calderoni e Mura

sport

 16/09/2019    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 39                                                                             7
 Russi doma il Fosso Ghiaia con Ferretti
 16/09/2019    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 50                                                                                  8
 Russi, tris di rigori e vittorie

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 16/09/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                                                           An.Gu.     9
 Fondo crediti da allineare al preventivo
 16/09/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                                                   Anna Guiducci      10
 Mistero sui veri debiti delle città: il Mef conta 24 miliardi, i Comuni 6
 16/09/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                                                   Patrizia Ruffini   11
 Nelle nuove giunte parte la corsa ai conti per i bonus sulla spesa
 16/09/2019    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                                               Cristina Carpenedo     13
 Turismo, calendario a ostacoli per gli aumenti da gennaio

 16/09/2019    Italia Oggi Sette Pagina 10                                                           PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO         14
 Non profit, limiti all' esenzione

 16/09/2019    Italia Oggi Sette Pagina 10                                                                                                   16
 Per Imu e Tasi benefici parziali

 16/09/2019    Italia Oggi Sette Pagina 15                                                                                                   17
 Incentivo per il Mezzogiorno in stand by
 16/09/2019    Italia Oggi Sette Pagina 20                                   PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO        18
 Penali per consegne tardive, prevale la funzione risarcitoria
 16/09/2019    Italia Oggi Sette Pagina 26                                                                                                   20
 La p.a. morosa non è causa di forza maggiore
 16/09/2019    Italia Oggi Sette Pagina 204                                                                      FRANCESCA DE NARDI          22
 Remissione di querela, no a rimborsi al dipendente
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 1 § ]

            lunedì 16 settembre 2019
                                       Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                                         Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 3
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 2 § ]

     lunedì 16 settembre 2019
                                Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 4
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 1 4 6 8 8 0 1 7 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
                          Pagina 33

                                                             Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                                 Cultura e Turismo

                          RUSSI IL FRATELLO CLAUDIO : «RUBATA LA FATICA DEI GIOVANI VOLONTARI»

                          Fira, oltraggio a padre Nonni
                          Ladri nello stand dell' ex missionario, spariti 19mila euro

                          NON SI sono fatti scrupoli. E pur sapendo che quel denaro era stato
                          raccolto per una nobile causa, frutto della fatica di una settantina di
                          volontari, se ne sono impossessati. Complessivamente sono spariti
                          19mila euro, l' incasso di sabato sera dello stand dell' associazione 'Amici
                          di padre Giorgio Nonni' e dell' operazione Mato Grosso, che a quattro
                          anni dalla scomparsa del missionario continua a raccogliere fondi da
                          destinare a una piccola comunità sulle Ande del Perù. Un furto odioso che
                          si è consumato nell' ambito della Fira di Russi, di cui lo stand dell'
                          associazione è ospite in queste giornate, seppure in una posizione
                          defilata rispetto al cuore della festa, all' interno del parco Falcone e
                          Borsellino. SABATO sera l' afflusso di visitatori nello stand gastronomico
                          dell' associazione è stato notevole. E alcuni volontari avevano notato
                          qualche visitatore che, col pretesto di offrire una mano, si è infilato
                          furtivamente tra le strutture. «Penso ci abbiano controllati, osservando
                          dove portavamo i soldi, vale a dire in cucina in attesa che fossero portati
                          via - racconta Claudio Nonni, fratello del missionario -. Abbiamo poi
                          saputo che dall' esterno c' è chi ha visto qualcuno infilarsi sotto le
                          lamiere». Il furto è stato commesso tra le 23 e mezzanotte e subito è
                          stato chiesto l' intervento dei carabinieri. Ci sono sospetti un gruppo di
                          stranieri, forse nomadi, visti durante la serata e che alcuni volontari
                          avevano cercato di tenere d' occhio. Oltre all' oltraggio alla memoria di padre Nonni si aggiunge lo sconforto di chi, da
                          anni, si prodiga per portare avanti la sua missione con analogo fervore. «Vorrei che fosse chiaro un concetto -
                          aggiunge Claudio Nonni -, chi ha rubato quel denaro ha rubato la fatica dei nostri tanti giovani volontari e il loro
                          sacrificio. Hanno rubato, forse, un po' del loro entusiasmo, ma tutti noi siamo pronti a ripartire. Ho parlato con i
                          missionari del Perù dove c' era la parrocchia di mio fratello e gli abbiamo detto che si è trattato solo di un incidente di
                          percorso. I nostri volontari sono una settantina, dai nonni, ai genitori ai figli. Vengono ragazzi da tutta la Romagna,
                          alcuni dormono dentro gli stand, lo presidiano giorno e notte, altri svolgono iniziative durante il giorno. Un vero e
                          proprio campo di lavoro». Da quando l' associazione ha dovuto spostare lo stand nel parco Falcone e Borsellino, in
                          posizione più defilata, gli sforzi sono raddoppiati: i 200 posti a sedere per mangiare sono diventati 600, la statua
                          dedicata ai due giudici è temporaneamente inglotala e oggetto di lavori di pulizia. Non basta questo furto, ancorché
                          considerevole, a spegnere l' entusiasmo di tanti volontari.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 5
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 1 4 6 8 8 0 1 8 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
                          Pagina 33

                                                             Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                                Cultura e Turismo

                          RUSSI 'UN AMICO PER RUSSI' E 'ARTORAN A ROSS'

                          Premiati Calderoni e Mura

                          Forse pensava di avere realizzato un affare, pagando 1400 euro per una
                          piscina. Ma quando ha scoperto di essersi ritrovato con un pugno di
                          mosche in mano e di essere stato raggirato dal sedicente venditore ormai
                          era troppo tardi. Vittima della truffa un 50enne ravennate, la cui denuncia
                          ha comunque consentito ai carabinieri di Montecchio Emilia di indagare a
                          piede libero un 34enne di Canossa. Quest' ultimo, attraverso una
                          piattaforma commerciale on line, vendeva piscine a prezzi concorrenziali.
                          Si faceva accreditare il corrispettivo per poi farsi di nebbia. Il ravennate
                          tra le sue vittime.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 6
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 1 4 6 8 8 0 1 9 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
                          Pagina 39

                                                       Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                                         sport

                          Russi doma il Fosso Ghiaia con Ferretti

                          RUSSI : Bartolini, Rava (46' st Magnani), Martini (18' st Piras), Fantinelli,
                          Caidi, Zoli, Ferretti, Gualandi, Salomone, Fabbi (45' st Bara), Keita (9' st
                          Troncossi). All.: Candeloro. FOSSO GHIAIA: Menghi, Bottini, Burioli,
                          Castellani (7'st Bertilotti), Giovanardi, Panzavolta, Fabbri (26'st De
                          Oliveira), Venturi (1'st Pirazzoli), Trovato, Dell' Anno (23'st Sansavini),
                          Benini (20'st Gennari). All.: Gentili. ARBITRO: Bentini di Forlì. RETI:
                          4'(rig.) e 35'pt (rig.) Salomone, 21'pt e 8'st Trovato, 18'st Ferretti.
                          AMMONITI: Caidi, Ferretti, Pirazzoli. ESPULSO: 11'pt Bottini. RUSSI
                          Continua la scia positiva del Russi che allavigilia del patrono cittadino si
                          regala un' altravittoria firmata da Re Salomone. Sempre più decisivo l'
                          attaccante nello scacchiere di Candeloro che al 4' trasforma il primo
                          rigore di una lunga serie, ma all' 1 1' (nell' occasione rosso a Bottini)
                          fallisce il secondo. Così è l' ex Trovato ad andare in rete al 21'. Il Russi
                          però ha ancora un tiro dal dischetto e questa volta Salomone non sbaglia
                          per il 2-1 che chiude i primi 45'. Di fronte però i falchetti hanno un Fosso
                          Ghiaia deciso a combattere e al l' 8' della ripresa arriva il pareggio con la
                          doppietta di Trovato. Il Russi però è in giornata di grazia e torna avanti al
                          18' con Ferretti, poi è la sorte a metterci lo zampino col Fosso Ghiaia che
                          nel finale colpisce un palo.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 7
Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 1 4 6 8 8 0 2 0 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
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                                                             Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                                        sport

                          Russi, tris di rigori e vittorie
                          Promozione D Salomone sigla due penalty e uno lo sbaglia. Pietracuta a raffica

                          Gatteo 2 Reno 2 GATTEO: Castagnoli, Giunchi (20' st Youssouph),
                          Bertozzi (21' st Ninag), Gobbi, Ricci, Pouye, Comuniello, Guidi (27' st
                          Consalvo), Ndiaye (6' st Torromani), Camillini, Fancellu. A disposizione:
                          Niang, Rodriguez, Fiore, Mercuri, Lasagni. All.: Giorgini. RENO: Lami,
                          Melandi, Acquaviva, Buonavoglia, Baldi (40' st Acunzo), Mingozzi,
                          Calderoni (30' st Zennaro), Francisconi, Bandini, Carioli (28' st Bottini),
                          Taddei. A disposizione: Casadei, Giorgini, Scoglio. All.: Ragazzini.
                          Arbitro: Gabriele di Bologna. Reti: 10' pt rig. Comuniello (G), 37' pt
                          Buonavoglia (R), 28' st Bandini (R), 38' st rig. Comuniello (G).
                          MATTATORE per i padroni di casa il numero 7 Comuniello, con una
                          doppietta di rigore. Per gli ospiti invece la reti portano le firme prima di
                          Bionavoglia, che approfitta di una disattenzione della difesa avversaria,
                          poi di Bandini, che raccoglie e devia a rete un cross proveniente dal lato
                          destro del campo. Secondo punto stagionale portato a casa per il Reno e
                          quarto per il Gatteo.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 8
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[ § 1 4 6 8 8 0 2 1 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
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                                                                               Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          MANCATE RISCOSSIONI

                          Fondo crediti da allineare al preventivo
                          Per i sindaci la percentuale di accantonamento a regime deve fermarsi al 90%

                                                                                                                                          An.Gu.
                          Il pacchetto delle proposte sulla manovra 2020 presentato dall' Anci nel
                          documento della Commissione Finanza Locale non poteva trascurare gli
                          obblighi di accantonamento al fondo crediti dubbia esigibilità. A fronte
                          delle forti penalizzazioni che pesano in modo pressoché esclusivo sul
                          comparto dei Comuni, in particolare su quelli con maggiori difficoltà di
                          equilibrio di bilancio (grandi città e Centro-Sud), viene evidenziata la
                          necessità di addivenire ad una maggiore elasticità nel percorso di
                          adeguamento agli obblighi di accantonamento previsti dalla legge. Nello
                          specifico l' Anci propone di estendere al consuntivo la possibilità di
                          applicare la percentuale di accantonamento ridotta (quest' anno l' 85 o l'
                          80 per cento), oggi prevista solo in fase previsionale, e di stabilire sin da
                          subito che l' aliquota di accantonamento al 90 per cento possa essere
                          considerata la soglia di sicurezza a regime, tenuto conto delle diverse
                          dinamiche connesse alla riscossione delle entrate proprie dei comuni. Nel
                          2019 la possibilità di ridurre l' accantonamento minimo (dall' 85 all' 80 per
                          cento) è fortemente legata agli obblighi di rispetto dei tempi massimi di
                          pagamento dei debiti commerciali. Il comma 1015 della legge di bilancio
                          stabilisce infatti la possibilità di variare il bilancio di previsione per ridurre
                          il fondo crediti di dubbia esigibilità ad un valore pari all' 80 per cento dell'
                          accantonamento quantificato nell' apposito allegato. L' ente deve però
                          dimostrare, con riferimento all' esercizio 2018, il rispetto dell' indicatore
                          annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali e di
                          avere pagato le fatture ricevute e scadute per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto.
                          Inoltre deve avere ridotto il debito commerciale residuo, rispetto al 2017, del 10 per cento, o dimostrare che lo stesso
                          è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. La facoltà di riduzione dell' accantonamento
                          al fondo può essere usufruita anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui sopra, rispettano
                          entrambe le seguenti condizioni: a) l' indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e
                          pubblicato è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali e le fatture ricevute e scadute nel
                          semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto; b) il debito
                          commerciale residuo rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è
                          nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione. Il mancato rispetto delle regole di
                          pubblicazione e di trasmissione dei dati alla piattaforma elettronica negli esercizi 2017 e 2018 preclude agli enti l'
                          utilizzo di questo strumento di flessibilità finanziaria. La sede per operare le modifiche proposte da Anci dovrebbe
                          ovviamente essere normativa, ma una strada possibile passa anche dalla modifica del principio contabile attraverso
                          pronunciamento da parte della Commissione Arconet, come già avvenne per il periodo 2015/2018. ©
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Comune di Russi lunedì, 16 settembre 2019
[ § 1 4 6 8 8 0 2 4 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
                          Pagina 25

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          PASSIVI COMMERCIALI

                          Mistero sui veri debiti delle città: il Mef conta 24 miliardi, i Comuni 6
                          Tra le richieste l' addio alle comunicazioni mensili alla piattaforma ministeriale Anci chiede al governo di ridurre le
                          risorse da congelare a garanzia

                                                                                                                                    Anna Guiducci
                          La manovra finanziaria 2020 dei Comuni riporta al centro del dibattito le
                          proposte di modifica delle norme sul rispetto dei tempi di pagamento
                          della pubblica amministrazione e sulla gestione della Piattaforma
                          elettronica per la certificazione dei crediti. In un documento presentato nei
                          giorni scorsi dalla commissione Finanza Locale di Anci per costruire la
                          "piattaforma" di discussione con il nuovo governo sono evidenziate le
                          forti criticità operative della Piattaforma dei crediti commerciali (Pcc), il
                          cui aggiornamento è ancora assicurato attraverso interventi manuali che,
                          oltre ad essere estremamente gravosi per gli operatori, non assicurano l'
                          attendibilità dei dati rappresentati. Attualmente infatti la Piattaforma
                          segnala un debito commerciale comunale di 24 miliardi di euro a fronte di
                          comunicazioni da parte dei Comuni per un valore di 6 miliardi di euro. Le
                          proposte di Anci si indirizzano su un duplice fronte. Da un lato, secondo le
                          amministrazioni locali occorre alleggerire gli obblighi di accantonamento
                          obbligatorio (fino al 10% delle spese intermedie) previsto dalla legge di
                          bilancio 2019 se, oltre all' inadempienza sui tempi di pagamento, l' ente
                          non ha chiesto alla Cassa depositi e prestiti l' anticipazione di liquidità a
                          breve termine entro il 28 febbraio scorso. Dall' altro si devono evitare per
                          il prossimo anno i pesanti aggravi in termini di accantonamenti obbligatori
                          imposti ai Comuni che non sono ancora riusciti ad allineare i propri tempi
                          di pagamento allo standard imposto dalle normative europee recepite
                          anche dal nostro Paese. La normativa attuale prevede l' obbligo di
                          riduzione del debito commerciale residuo rilevato alla fine dell' esercizio precedente per almeno il 10 per cento
                          rispetto a quello del secondo esercizio precedente. La misura non si applica solo se il debito scaduto non supera il 5
                          per cento del totale delle fatture ricevute nell' esercizio. L' ente deve inoltre dimostrare il rispetto dei tempi di
                          pagamento, da calcolare sulle fatture ricevute e scadute nell' anno precedente (non solo su quelle pagate). Il comma
                          862 della legge 145/18 dispone, con decorrenza dal prossimo anno, l' obbligo per gli enti locali inadempienti di
                          stanziare entro il 31 gennaio nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di
                          garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce
                          nella quota libera del risultato di amministrazione. L' importo del fondo, che immobilizza risorse libere (relative cioè a
                          fondi non aventi specifica destinazione) che vanno dal 2 al 5 per cento degli stanziamenti per acquisto di beni e
                          servizi, deve essere adeguato nel corso dell' esercizio a seguito delle variazioni di bilancio e può essere liberato l'
                          anno successivo a quello in cui si verifica il rispetto delle condizioni di legge. Anci propone di prorogare al 2021 la
                          decorrenza delle sanzioni, al fine di valutare con maggior cognizione lo stato di operatività delle piattaforme Pcc e
                          Siope+. Su queste basi si dovrebbe poi intervenire con ulteriori strumenti di natura finanziaria, in particolare
                          immettendo liquidità nel sistema sul modello del decreto legge 35/2013, e procedurale per assicurare ulteriori
                          semplificazioni anche normative, a cominciare dall' abolizione degli obblighi di comunicazione mensili alla Pcc, ormai
                          inutili. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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[ § 1 4 6 8 8 0 2 5 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019
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                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          SCADENZE

                          Nelle nuove giunte parte la corsa ai conti per i bonus sulla spesa
                          Nei 3.800 enti andati al voto in primavera tempi stretti sui programmi

                                                                                                                                     Patrizia Ruffini
                          Tempi stretti per la programmazione di inizio mandato nelle
                          amministrazioni neoelette. Per gli oltre 3.800 Comuni in cui si sono svolte
                          le elezioni amministrative la scorsa primavera l' appuntamento di carattere
                          strategico più importante è la presentazione in Consiglio delle linee
                          programmatiche di mandato e del documento unico di programmazione
                          2020-2022. Nei termini stabiliti nello statuto il sindaco deve infatti
                          presentare al consiglio, sentita la giunta, le linee programmatiche per l'
                          intero mandato (articolo 46, comma 3 del Testo unico degli enti locali).
                          Pur non essendo previsto un atto specifico, per la loro approvazione
                          possono essere utilizzate le delibere. In queste amministrazioni ai primi
                          mesi di attività, se la presentazione delle linee programmatiche di
                          mandato avviene dopo il 31 luglio, anche il termine riferito al documento
                          unico di programmazione 2020-2022 è prorogato fino alla stessa seduta
                          del consiglio dedicata alle linee programmatiche di mandato. Lo
                          slittamento investe anche lo stato di attuazione dei programmi come
                          previsto nel controllo strategico (articolo 147-ter del Tuel). Sulla delibera
                          di giunta a supporto della proposta di deliberazione del consiglio è
                          necessario acquisire parere dell' organo di revisione secondo le modalità
                          previste dal regolamento dell' ente. La legge non ha fissato un termine per
                          la deliberazione consigliare del Dup, al fine di lasciare agli enti autonomia
                          regolamentare nell' esercizio della funzione di programmazione e di
                          indirizzo politico. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile
                          per consentire la presentazione dell' eventuale aggiornamento del Dup da effettuare (salvo proroghe) entro il 15
                          novembre. Entro quel termine, contestualmente alla nota di aggiornamento al Dup, deve essere presentato lo schema
                          di bilancio di previsione 2020-2022 per approvare la manovra comunale entro il 31 dicembre. Obiettivo che molte
                          amministrazioni intendono fare proprio per poter beneficiare dei vantaggi riservati proprio agli enti che approvano il
                          bilancio preventivo entro la fine dell' anno precedente. A questi enti non si applicano i vincoli in materia di automezzi,
                          acquisto di immobili, piani di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, missioni e comunicazione delle spese
                          pubblicitarie. Allo stesso modo non sono soggetti ai limiti di spesa per studi ed incarichi di consulenza, relazioni
                          pubbliche, convegni, pubblicità, rappresentanza, sponsorizzazioni, formazione e spesa per la stampa delle relazioni e
                          di ogni altra pubblicazione. Infine, in base all' articolo 4-bis del Dlgs 149/2011 i sindaci neo eletti hanno dovuto firmare,
                          entro il novantesimo giorno dall' insediamento, la relazione di inizio mandato predisposta dal responsabile del servizio
                          finanziario o dal segretario generale. Il documento è previsto a garanzia della trasparenza dell' azione amministrativa,
                          della situazione finanziaria e patrimoniale e dell' indebitamento. La relazione, nonostante non sia formalizzata da un
                          modello predefinito, è estremamente importante per comprendere la reale situazione dell' ente. In particolare, nei casi
                          di squilibrio in itinere o di pre-dissesto approvato, costituisce un utile strumento conoscitivo per il ricorso al piano di
                          riequilibrio o per la sua rimodulazione (articolo 243-bis, comma 5 del Tuel). A differenza della relazione di fine
                          mandato non deve essere trasmessa alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e i ritardi nella sua
                          redazione non sono sanzionati. Pur non richiedendo l' asseverazione

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 11
[ § 1 4 6 8 8 0 2 5 § ]

                          lunedì 16 settembre 2019

                                                                           Il Sole 24 Ore
                                                              Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          dei revisori, è comunque buona prassi che questi ne prendano visione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 16 settembre 2019
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                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          TRIBUTI

                          Turismo, calendario a ostacoli per gli aumenti da gennaio
                          Dopo il Dl crescita delibere efficaci dal secondo mese dalla pubblicazione Mef

                                                                                                                               Cristina Carpenedo
                          Il decreto crescita 34/2019 ha inciso sull' efficacia delle delibere sui tributi
                          locali, scrivendo nuove regole anche per l' imposta di soggiorno. Il
                          precedente intervento normativo, contenuto nel Dl 50/2017, ha sbloccato
                          la potestà tariffaria sull' imposta di soggiorno. L' articolo 4, al comma 7,
                          aveva stabilito che dall' anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'
                          imposta e il contributo di soggiorno possono istituire o rimodulare le
                          medesime imposte. Più di mille Comuni si sono dotati dell' imposta. Il
                          comma 169 della legge 296/2006 fissa la regola sui tempi e l' efficacia
                          delle deliberazioni relative alle tariffe e alle aliquote dei tributi locali
                          statuendo che gli enti locali deliberano tariffe e aliquote dei tributi entro la
                          data fissata da norme statali per il bilancio di previsione. Le deliberazioni,
                          anche se approvate successivamente all' inizio dell' esercizio purché
                          entro il termine del preventivo, hanno effetto dal 1° gennaio dell' anno di
                          riferimento. La deroga al comma 169 è totale, permettendo all' ente di
                          introdurre in ogni momento variazioni al tributo, indipendentemente dall'
                          adozione del bilancio di previsione o dai termini nazionali di approvazione
                          del bilancio, con un' efficacia che si applica sul futuro vista la peculiarità
                          del tributo. Fin da subito ci si è chiesti se la disposizione producesse
                          effetti solo sul 2017 o se instaurasse una regola perpetua. I riscontri
                          ministeriali hanno confermato la specialità della norma nel tempo.
                          Restava tuttavia aperta la questione dell' efficacia, posto che eventuali
                          nuove tariffe (che non possono che stabilire per il futuro in ragione della
                          base imponibile costituita dalle presenze turistiche), dovevano essere recepite dagli operatori del settore turistico. Lo
                          stesso statuto del contribuente prevede un periodo temporale di efficacia differita delle nuove disposizioni, individuato
                          nel 60esimo giorno dall' entrata in vigore. Il decreto crescita colma il vuoto normativo con una regola sull' efficacia
                          temporale riservata all' imposta di soggiorno, inserendo il comma 15 quater all' articolo 13 del Dl 201/2011: dall' anno
                          di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all' imposta di soggiorno, al contributo
                          di sbarco e al contributo di soggiorno hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro
                          pubblicazione. Il Mef provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i 15 giorni lavorativi successivi
                          alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale. La conseguenza immediata è presto detta. La precisazione
                          temporale contenuta nel testo sulla decorrenza dall' anno d' imposta 2020, permette di affermare che, in caso di
                          adozione di delibera nel mese di dicembre, con effetti sull' anno d' imposta 2020, si deve procedere con l' invio
                          immediato della delibera al ministero, che ha 15 giorni di tempo per procedere alla pubblicazione: da questa data gli
                          effetti si producono dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione. Con ogni probabilità,
                          nell' esempio indicato, l' efficacia si realizza il successivo 1° marzo. Se ne deduce che, per introdurre modifiche
                          valevoli dal 1° gennaio 2020, bisogna agire quanto prima e completare la procedura di pubblicazione mediante il
                          portale del federalismo, pena l' inapplicabilità delle nuove tariffe. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 16 settembre 2019
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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Il confine di applicazione delle agevolazioni sui tributi locali per le attività ricettive

                          Non profit, limiti all' esenzione
                          Niente sconti per l' attività a dimensione imprenditoriale

                                                                                                                PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO
                          L' esenzione dalle imposte locali per gli enti non commerciali è prevista
                          per le attività ricettive svolte in forma non commerciale, nel rispetto dei
                          requisiti soggettivi e oggettivi fissati dalla legge. L' agevolazione non può
                          essere riconosciuta agli enti ecclesiastici che svolgono attività ricettive
                          religiose, ma che in realtà operano come strutture alberghiere. Lo ha
                          precisato la Corte di cassazione, con l' ordinanza 22223 del 5 settembre
                          2019. Per i giudici di piazza Cavour, devono essere considerate irrilevanti
                          «le finalità solidaristiche che connotano le attività ricettive religiose,
                          essendo necessario verificare se l' attività ricettiva è rivolta a un pubblico
                          indifferenziato o, invece, a categorie predefinite e che il servizio non sia
                          offerto per l' intero anno solare. Il fornitore di servizi è, inoltre, tenuto ad
                          applicare tariffe di importo ridotto rispetto ai prezzi di mercato e la
                          struttura non deve funzionare come un normale albergo». Secondo la
                          Cassazione, non può essere riconosciuta l' esenzione a un fabbricato nel
                          quale un ente religioso svolga un' attività «a dimensione imprenditoriale
                          anche se non prevalente, essendo la predetta esenzione prevista in via
                          generale solo per gli immobili destinati direttamente e in via esclusiva allo
                          svolgimento di determinate attività tra le quali quelle dirette all' esercizio
                          del culto e alla cura delle anime». Quindi, «per gli immobili in cui si
                          svolgono attività diverse dalla religione e dal culto è necessario verificare
                          se tali attività, ancorché esercitate da enti religiosi siano svolte per lo
                          scopo istituzionale protetto ai sensi del dlgs n. 504 del 1992, art. 7,
                          comma 1, lett. i), nella formulazione anteriore alle modificazioni introdotte
                          dalla L. n. 248 del 2005». Le regole per gli enti non profit. Forma da tempo oggetto di dibattito, sia dottrinario sia
                          giurisprudenziale, il trattamento fiscale che deve essere riservato agli immobili posseduti dagli enti non profit,
                          considerato che la loro destinazione non sempre può essere qualificata non commerciale. La Corte di cassazione,
                          con l' ordinanza 23548/2011, ha stabilito che un fabbricato utilizzato per l' assistenza di pensionati che pagano delle
                          rette mensili è soggetto al pagamento dell' Ici perché l' attività è svolta con finalità commerciali. Il beneficio dell'
                          esenzione dall' Ici, o da altre imposte locali (Imu e Tasi), non spetta per gli immobili degli enti ecclesiastici «aventi fine
                          di religione e di culto», «che siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente commerciali». Ancora più netta
                          e rigida è stata la posizione assunta con la sentenza 4342/2015, secondo cui l' esenzione Ici prevista dall' articolo 7,
                          comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992 «è limitata all' ipotesi in cui gli immobili siano destinati in via
                          esclusiva allo svolgimento di una delle attività di religione o di culto» indicate nella legge 222/1985 e, dunque, non si
                          applica ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici nei quali si svolga attività sanitaria, non rilevando neppure la
                          destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi, che costituisce un momento
                          successivo alla loro produzione e non fa venir meno il carattere commerciale dell' attività. Anche il dipartimento delle
                          finanze del ministero dell' Economia (circolare 2/2009) ha fornito dei chiarimenti sulle varie tipologie di attività che
                          hanno diritto a fruire delle agevolazioni, fissandone i limiti. Per il dipartimento, gli enti non commerciali sono esonerati
                          dal pagamento dell' Ici solo se le attività che svolgono non hanno natura commerciale. Nello specifico, devono
                          mancare gli elementi tipici dell' economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) e devono essere
                          presenti le finalità di solidarietà sociale. Spetta agli enti fornire la prova che ricorrano in concreto le condizioni previste
                          dalla legge per avere diritto all'

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 14
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                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          esenzione. Stesso discorso vale per le attività didattiche. Un ente religioso che oltre all' attività di culto svolge su un
                          immobile le attività di scuola paritaria, asilo, centro accoglienza per ragazzi e ragazze in difficoltà, casa famiglia per
                          anziani, che sono state remunerate con una retta, è soggetto al pagamento dell' Ici e dell' Imu. L' esenzione non spetta
                          anche se le attività svolte operano in perdita, poiché si può esercitare un' impresa con modalità commerciali a
                          prescindere dal risultato della gestione. In questo senso si è espressa la commissione tributaria regionale di Cagliari,
                          prima sezione, con la sentenza 58/2017. Per i giudici d' appello, non spetta l' esenzione all' ente non commerciale
                          poiché il Comune di Cagliari ha dimostrato che queste attività sono state esercitate dietro il pagamento di rette che
                          non si discostano molto nel loro ammontare da quelle di mercato. E non può essere attribuito alcun rilievo al fatto che
                          la gestione dei servizi erogati operi in perdita, poiché l' erogazione di un servizio verso il corrispettivo di una
                          remunerazione, sotto forma di retta, costituisce esercizio di un' attività commerciale, a prescindere dal risultato
                          economico della gestione. © Riproduzione riservata.

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                          Per Imu e Tasi benefici parziali

                          In seguito alle modifiche normative che sono intervenute sulla materia,
                          oltre all' esenzione totale Ici, è stata riconosciuta anche l' esenzione
                          parziale Imu e Tasi per gli enti non commerciali, valutate le condizioni d'
                          uso in concreto dell' immobile. Il beneficio parziale non può valere per l'
                          Ici. Per quest' ultimo tributo, in effetti, era richiesta la destinazione
                          esclusiva dell' immobile per finalità non commerciali. L' evoluzione della
                          norma che riconosce i benefici fiscali per una parte dell' immobile non può
                          avere effetti retroattivi. Ancorché si tratti della stessa norma che disciplina
                          l' agevolazione, non può essere riconosciuta l' esenzione parziale Ici,
                          come avviene per Imu e Tasi, se parte dell' immobile è destinata a un'
                          attività svolta con modalità commerciali, tra quelle elencate dall' articolo 7,
                          comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992. Pertanto la disciplina
                          Imu, che si applica anche alla Tasi, dà diritto all' esenzione anche qualora
                          l' unità immobiliare abbia un' utilizzazione mista. L' agevolazione si
                          applica solo sulla parte nella quale si svolge l' attività non commerciale,
                          sempre che sia identificabile. La parte dell' immobile dotata di autonomia
                          funzionale e reddituale permanente deve essere iscritta in catasto e la
                          rendita produce effetti a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non
                          sia possibile accatastarla autonomamente, il beneficio fiscale spetta in
                          proporzione all' utilizzazione non commerciale dell' immobile che deve
                          risultare da apposita dichiarazione. © Riproduzione riservata.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 16
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                          Incentivo per il Mezzogiorno in stand by

                          Un altro incentivo ormai prossimo alla scadenza, laddove non ci sia l'
                          intervento della legge di bilancio, è il credito d' imposta a favore delle
                          imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture
                          produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,
                          Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. Previsto dalla legge di stabilità 2016
                          e operativo nel periodo 2016-2019, il credito d' imposta è commisurato
                          alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun
                          progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10
                          milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi
                          imprese. Il credito d' imposta compete nella misura massima consentita
                          dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero il 25% per le
                          grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e
                          Sardegna (aree ex articolo 107, paragrafo 3, lett. a, del Tfue) e il 10% per
                          le grandi imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e
                          Molise (aree ex articolo 107, paragrafo 3, lett. c, del Tfue). Le intensità
                          massime di aiuto applicabili alle grandi imprese possono essere
                          maggiorate di un massimo di 20 punti percentuali per le piccole imprese o
                          di un massimo di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni.
                          Il credito d' imposta, nell' attuale impostazione, agevola esclusivamente
                          gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, pertanto, in mancanza
                          di una proroga dello strumento, le imprese hanno tempo solamente fino al
                          termine dell' anno per effettuare gli investimenti agevolabili. ©
                          Riproduzione riservata.

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                          Cassazione e Fisco ribadiscono la deducibilità dal reddito d' impresa delle sanzioni

                          Penali per consegne tardive, prevale la funzione risarcitoria

                                                                  PAGINE A CURA DI GIOVANNI VALCARENGHI E RAFFAELE PELLINO
                          Per Cassazione e Fisco consolidata la deducibilità dal reddito d' impresa
                          delle sanzioni da penale contrattuale: si valorizza, infatti, la funzione
                          risarcitoria e non quella sanzionatoria o punitiva. Nessun riconoscimento,
                          invece, per le sanzioni legate alle varie tipologie di illeciti, in quanto non
                          inerenti. In merito alle penali contrattuali per ritardata consegna ai clienti, il
                          richiamo alla norma civilistica appare d' obbligo: difatti, la clausola penale
                          viene definita dall' articolo 1382 del cod. civ. come una pattuizione con cui
                          le parti convengono preventivamente che, in caso di inadempimento o di
                          ritardo nell' adempimento, uno dei contraenti è tenuto a una determinata
                          prestazione (normalmente, pagamento di una somma di denaro). Tale
                          istituto, pur essendo simile alla caparra confirmatoria (articolo 1385 del
                          cod. civ.), se ne differenzia per il fatto di essere una mera pattuizione tra
                          le parti, con eventuale pagamento di una somma di danaro soltanto in
                          caso di inadempimento contrattuale ovvero di ritardo nell' adempimento.
                          Si tratta, tuttavia, come precisato dalla Suprema corte (sentenza
                          19702/2011), di una clausola che non ha natura e finalità sanzionatoria o
                          punitiva, ma assolve la funzione di rafforzare il vincolo contrattuale e di
                          liquidare preventivamente la prestazione risarcitoria. Sul punto, la prassi
                          dell' Agenzia delle entrate è stata abbastanza chiara, attribuendo la natura
                          di sopravvenienze passive (ovvero attive) alle indennità corrisposte
                          (ovvero conseguite) a titolo di risarcimento del danno derivante dall'
                          inadempimento degli obblighi previsti tra le parti. In particolare, la
                          circolare 29/E/2011 ha riconosciuto la deducibilità della penale che, in
                          virtù di un rapporto contrattuale di natura privatistica, un' impresa è tenuta a pagare a un ente pubblico in seguito alla
                          violazione degli obblighi contrattuali. Pertanto, verificata la sussistenza dei principi di competenza e inerenza, il costo
                          può essere dedotto dal reddito dell' esercizio in cui si è verificato l' evento indicato nella clausola contrattuale.
                          Tuttavia, se l' impresa presentasse, negli anni successivi, opposizione dinanzi all' autorità giudiziaria e ottenesse una
                          pronuncia favorevole (con restituzione delle somme pagate), la stessa dovrà rilevare una sopravvenienza attiva. Ciò
                          detto, sul piano contabile, nel rammentare che, a decorrere dal 2016, è stata prevista l' eliminazione della «sezione
                          straordinaria» del conto economico, si rileva che le sanzioni (diverse da quelle tributarie) amministrative e civili
                          nonché le penali pecuniarie vanno ora iscritte nella voce B.14. Così, se fino all' esercizio 2015, le multe, ammende e
                          penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali andavano iscritte nella voce E.21, a
                          partire dall' esercizio 2016, detti oneri vanno iscritti nella voce «B.14» del conto economico in quanto l' Oic 12 ne ha
                          espressamente individuato la collocazione includendovi gli oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi
                          estranei alla gestione, imprevedibili e occasionali. Concetto chiave è, dunque, l' inerenza: anche ai fini della
                          determinazione dell' Irap per derivazione dalle voci rilevanti del conto economico, infatti, il principio di inerenza che
                          deve essere seguito ai fini della applicazione dell' Irap è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei
                          principi contabili (circolare 39/E/2009). Sul punto, la Suprema corte, nell' ordinanza 15115/20218, ha precisato che l'
                          amministrazione finanziaria ha il potere di contestare l' assenza di inerenza del costo ai fini della determinazione del
                          valore della produzione rilevante ai fini Irap, non sulla base di presunzioni legali ma in virtù di una poco corretta
                          appostazione in conto economico di detti oneri rispetto a quanto previsto dai relativi principi contabili. Sempre
                          riguardo il concetto di inerenza, degno di nota appare quanto sostenuto dalla Ctp di Napoli nella sentenza
                          26033/29/15 in cui sono fornite indicazioni circa la documentazione che il contribuente è tenuto ad

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                          allegare per dimostrare la sussistenza dell' inerenza. © Riproduzione riservata.

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                          La p.a. morosa non è causa di forza maggiore

                          Non può essere invocata, quale ostacolo all' adempimento degli obblighi
                          tributari, la situazione di crisi aziendale conseguente ai mancati pagamenti
                          che alla società sono dovuti da pubbliche amministrazioni inadempienti,
                          poiché la perdurante morosità di tali soggetti pubblici non costituisce
                          causa di forza maggiore, ben potendo, altresì, la società ricorrere anche
                          agli altri strumenti risarcitori previsti a tutela del vincolo negoziale. È ciò
                          che ha stabilito la Ctr del Lazio con la sentenza n. 3898/02/2019. A
                          proporre appello alla Ctr era un istituto di cura di neuro traumi, in crisi
                          finanziaria, colpito dall' accertamento Ici del comune di Grottaferrata al
                          quale si era opposto adducendo che la situazione di dissesto, che
                          impediva i pagamenti dovuti, dipendeva dalla perdurante morosità, per i
                          pagamenti in suo favore spettanti, in cui versavano le pubbliche
                          amministrazioni debitrici. In primo grado la Ctp giustificava il rigetto del
                          ricorso sulla base del fatto che le inadempienze contestate all' istituto
                          ricorrente dipendevano non da un evento oggettivo bensì da
                          comportamenti delle parti contrattualmente legate alla contribuente che
                          non sono eventi esterni alla sua disponibilità. La Ctr in commento si
                          allineava al collegio provinciale, specificando che, come da richiamata
                          giurisprudenza (ex multis Cass. 8352/2014) va esclusa la valenza di
                          scriminante all' allegazione difensiva della sussistenza di una crisi
                          aziendale, anche laddove quest' ultima sia dipesa da mancati pagamenti
                          dovuti dalla p.a. Con richiami alla giurisprudenza di Cassazione e della
                          Corte di Giustizia, i giudici osservavano che nel caso di specie mancasse
                          il necessario elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all' operatore, configurante una ipotesi
                          di forza maggiore. Questa non è un' impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e
                          imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l' adozione di tutte le precauzioni del
                          caso (nel caso di specie non adottate). Il fatto che debitore fosse la p.a. non è elemento rilevante, poiché anche la
                          morosità di soggetti pubblici non è un evento imprevedibile escludente in assoluto la riscuotibilità dei crediti, essendo
                          poi anche possibile ricorrere agli ordinari strumenti risarcitori previsti dalla disciplina dei contratti. Nicola Fuoco () L'
                          appello è infondato e deve essere respinto. () per un caso in cui la crisi dell' impresa era stata attribuita ai mancati
                          pagamenti per somministrazioni o forniture a pp.aa., la S.C. ha osservato che () la nozione di forza maggiore, in
                          materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed
                          estranee all' operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall' obbligo dell' interessato di premunirsi contro le
                          conseguenze dell' evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi (); è stato,
                          altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all' impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel
                          senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'
                          adozione di tutte le precauzioni del caso (). sicché, quanto ai profili dell' elemento oggettivo, prosegue la S.C., essi
                          devono essere caratterizzati dall' imprevedibilità ed irresistibilità degli eventi che avrebbero impedito il pagamento dei
                          tributi, e sull' adozione di idonee precauzioni per evitare la situazione venutasi a creare. Ebbene, ritiene il Collegio che
                          nelle pur ampie esposizioni della società ricorrente non sia stato dato alcun riscontro a tali elementi, tenuto in
                          considerazione che, non è stato fornito alcun dato specifico e concreto per consentire a questo Collegio di
                          considerare i ritardi o gli omessi pagamenti da parte

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                          delle aziende sanitarie del Lazio come un evento caratterizzato da assoluta imprevedibilità, e al quale un operatore
                          privato che operava da tempo in quel settore fosse oggettivamente e incolpevolmente non preparato ad affrontare, o
                          comunque caratterizzato da quella inevitabilità che avrebbe reso inutile ogni cautela adottata o adottabile. Come già
                          osservato correttamente dalla decisione di primo grado, le ragioni del ritardo sono state determinate non da un
                          evento oggettivo, ma dal comportamento delle imprese legate contrattualmente con la stessa parte ricorrente, che
                          risponde del loro operato in relazione del vincolo negoziale esistente, e non sono quindi eventi esterni alla sfera di
                          disponibilità della stessa. In relazione a tali aspetti, il fatto che i debitori fossero pubbliche amministrazioni non
                          costituisce elemento di rilievo, tenuto conto che la morosità di tali soggetti pubblici, che come già detto, di per sé già
                          non potrebbe definirsi evento imprevedibile, si associa pur sempre alla certezza della riscuotibilità dei crediti, e altresì
                          alla possibilità di utilizzare gli strumenti risarcitori del diritto dei contratti.()

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 21
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                          Remissione di querela, no a rimborsi al dipendente

                                                                                                                             FRANCESCA DE NARDI
                          Non devono essere rimborsate ad un pubblico dipendente le spese legali
                          sostenute per la difesa in un giudizio penale ove sia stata pronunciata
                          sentenza di non luogo a procedere per remissione di querela. Lo ha
                          precisato il Tar Lazio - Roma, sez. I con la decisione del 5 settembre
                          2019 n. 10749. Nel caso in esame il Ministero dell' interno - Dipartimento
                          della pubblica sicurezza aveva negato l' istanza di rimborso delle spese
                          legali sostenute da un assistente della Polizia di stato in relazione al
                          procedimento penale nei suoi confronti, per avere alla presenza di più
                          persone offeso l' onore e il decoro di alcuni finanzieri, concluso con
                          pronunzia di non luogo a procedere, vista l' estinzione del reato per
                          «intervenuta remissione di querela e sua contestuale accettazione». L'
                          amministrazione aveva sostenuto che la natura della pronuncia conclusiva
                          del giudizio era inidonea ad escludere la responsabilità penale del
                          ricorrente e non vi era alcuna «convergenza di interessi» tra il dipendente
                          e l' Amministrazione dal momento che, per i medesimi fatti oggetto del
                          giudizio, all' assistente era stata disposta la sanzione disciplinare del
                          «richiamo scritto». Il dipendente aveva eccepito come la remissione della
                          querela equivarrebbe ad assoluzione e aveva così impugnato il
                          provvedimento di diniego. Il Tar respinge il ricorso. Il Collegio, innanzi
                          tutto, chiarisce come le ragioni del rimborso delle spese di difesa
                          sopportate dal dipendente vanno individuate nel fatto che lo stesso, nella
                          esplicazione della attività di ufficio, non è titolare di un interesse
                          personale, «rappresentando all' esterno» l' Amministrazione, per conto
                          della quale ha agito e con la quale ha un rapporto di servizio. Proprio il fatto che il dipendente persegua interessi non
                          propri, ma della Amministrazione di appartenenza, fa emergere l' esigenza di tenerlo indenne. In seguito, precisa
                          come il diritto al rimborso presuppone sempre che la condotta addebitata non sia stata il frutto di iniziative autonome,
                          contrarie ai doveri funzionali o in contrasto con la volontà del datore di lavoro. Detto ciò, nel caso specifico, i giudici
                          rilevano come non possa essere riconosciuto alcun diritto al rimborso delle spese legali sostenute, dal momento che
                          tale giudizio è stato dichiarato estinto con sentenza recante declaratoria di non luogo a procedere per remissione di
                          querela. Sussiste, poi, una situazione di conflitto di interessi tra la p.a. datrice di lavoro e il dipendente, comprovata e
                          avvalorata proprio dal fatto che il medesimo è stato destinatario di una sanzione disciplinare, peraltro non impugnata.
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