Utilizzo delle applicazioni mobili nell'emergenza Covid-19: le regole europee e le scelte nazionali - Sipotra
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CIRCOLARE N. 15 DEL 9 LUGLIO 2020 ATTIVITA’ D’IMPRESA E CONCORRENZA Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19: ASSONIME - Riproduzione riservata le regole europee e le scelte nazionali www.assonime.it
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 ABSTRACT Questa circolare illustra le regole europee e nazionali relative all’utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19, con particolare attenzione alle app di tracciamento dei contatti e allerta. In questo contesto, sono analizzate le scelte compiute dall’Italia attraverso la predisposizione del sistema nazionale di allerta basato sulla app Immuni. Infine, vengono richiamate le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali riguardo alle condizioni in presenza delle quali è possibile utilizzare, oltre all’app Immuni, ulteriori applicazioni a fini di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro. PROVVEDIMENTI COMMENTATI Commissione europea, Raccomandazione (UE) 2020/518, 8 aprile 2020 eHealth Network, Common EU Toolbox for Member States, 15 aprile 2020 Commissione europea, Comunicazione 2020/C 124 I/01, 17 aprile 2020 Comitato europeo per la protezione dei dati, linee guida 4/2020, 21 aprile 2020 Articolo 17- bis del decreto legge 17 maggio 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 ASSONIME - Riproduzione riservata aprile 2020, n. 27 Articolo 6 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 Circolare Ministero della Salute, 29 maggio 2020 Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento di autorizzazione al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il sistema di allerta Covid19 – App Immuni, 1° giugno 2020 e-Health Network, Interoperability Guidelines for approved contact tracing mobile applications, 13 maggio e 16 giugno 2020 2
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 INDICE Introduzione p. 4 1. La raccomandazione della Commissione per un approccio comune p. 6 2. La guida pratica della rete e-Health per le app di tracciamento dei contatti p. 9 3. Riservatezza delle comunicazioni e tutela dei dati personali: le norme europee e gli orientamenti della Commissione e dell’EDPB p.11 3.1 Le regole europee sull’e-privacy p.12 3.2 Le regole del GDPR p.13 3.3 Gli orientamenti della Commissione e dell’EDPB p.14 4. Interoperabilità delle app di tracciamento degli Stati membri p.19 5. Il quadro nazionale e il sistema di allerta in Italia p.20 5.1 Le regole generali sul trattamento dei dati relativi alla salute p.20 5.2 La normativa sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale p.21 5.3 La normativa sul sistema nazionale di tracciamento e allerta tramite ASSONIME - Riproduzione riservata app mobile p.22 5.4 La messa a punto del Sistema di allerta e la app Immuni p.25 5.5 Utilizzo di app in ambito aziendale p.28 3
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Introduzione Dopo la fase di lockdown dovuta all’emergenza Covid-19, la revoca progressiva delle misure di contenimento e il ritorno alle normali attività dipendono dalla capacità dei Governi di isolare i nuovi focolai, in particolare mediante il tracciamento dei contatti delle persone contagiate, test diagnostici su larga scala e adeguati servizi ospedalieri. In questo contesto, le tecnologie digitali e, in particolare, le applicazioni (app) installate su smartphone o su altri dispositivi mobili possono essere utili per vari scopi. Le app possono essere utilizzate a fini meramente informativi, per fornire ai cittadini indicazioni di carattere generale sui comportamenti da adottare, ma le funzionalità possono anche essere più avanzate. Attraverso apposite app, ad esempio, possono essere messi a disposizione degli utenti questionari di autovalutazione del proprio stato di salute mediante il controllo dei sintomi o possono essere prestati veri e propri servizi di telemedicina, creando un canale di comunicazione online tra il paziente e il medico. Inoltre, le applicazioni digitali possono essere utilizzate per raccogliere dati utili per comprendere l’evoluzione e la diffusione del virus, nonché valutare l’efficacia delle misure di distanziamento fisico. Tra le funzionalità delle app che hanno suscitato in questi mesi maggiore interesse a livello internazionale vi è quella di tracciare i contatti dell’utente e di allertare, su questa base, le persone che si sono trovate per un certo tempo in prossimità di una persona infetta o potenzialmente infetta. Questo strumento è potenzialmente molto utile per ASSONIME - Riproduzione riservata isolare i focolai di contagio: nel momento in cui vengono informate di essere a rischio di contagio, le persone possono infatti comportarsi in modo da evitare comportamenti pericolosi per gli altri (auto-isolamento sino all’accertamento, mediante test diagnostico, che la persona non è contagiosa). In assenza delle tecnologie, la stessa attività di tracciamento dei contatti verrebbe svolta dal personale del servizio sanitario utilizzando il metodo tradizionale basato su interviste ai soggetti contagiati circa i loro contatti recenti. Questo metodo, tuttavia, ha un’elevata probabilità di portare risultati incompleti, dipendendo dalla memoria della persona e dalla sua capacità di identificare le persone a cui è stata vicina. Inoltre, il metodo di tracciamento tradizionale richiede tempi più lunghi e un maggiore dispendio di risorse rispetto a un sistema di tracciamento dei contatti basato sull’uso delle applicazioni digitali. 4
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Queste considerazioni hanno portato la maggior parte dei Paesi ad adottare app nazionali di tracciamento dei contatti e allerta. In Italia il Governo ha messo a disposizione la app Immuni, che dal 15 giugno 2020, dopo una fase di sperimentazione, è operativa in tutta Italia1. A seconda delle loro funzioni (informativa, di autovalutazione, di telemedicina, di analisi della mobilità, di tracciamento e allerta) e del modo in cui vengono realizzate, le applicazioni possono avere un maggiore o minore impatto sui diritti e sulle libertà delle persone, incluso il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali. In particolare, per le app di tracciamento dei contatti realizzate con il sostegno dei Governi, il confronto internazionale mostra come nei diversi ordinamenti siano stati realizzati sistemi più o meno intrusivi, sia in termini di obbligatorietà o meno di utilizzare le applicazioni, sia in termini dei dati raccolti e del modo in cui vengono utilizzati 2. In Cina, ad esempio, le app per il tracciamento dei contatti raccolgono sistematicamente anche informazioni sulla localizzazione dell’utente e sui pagamenti effettuati e consentono tra l’altro il controllo del rispetto degli obblighi di quarantena. Negli ordinamenti europei, in genere, le app per il tracciamento dei contatti sono volontarie, hanno carattere temporaneo e sono predisposte in modo da non consentire un utilizzo di dati che vada oltre quanto necessario per consentire la funzione di allerta al soggetto entrato in contatto, con un significativo grado di rischio, con un contagiato. Negli Stati membri dell’Unione europea sinora la percentuale dei cittadini che hanno scaricato le app di tracciamento e alert messe a disposizione dei Governi restano ASSONIME - Riproduzione riservata abbastanza contenute, ben al di sotto della quota (tra il 20% e il 60%) che secondo alcuni studi dovrebbe essere raggiunta per un sistema di tracciamento digitale veramente efficace3. La quota di utilizzo potrebbe crescere ancora in misura significativa se, anche attraverso un’efficace strategia di comunicazione, i cittadini acquistassero maggiore fiducia nell’assenza di effetti indesiderati dell’utilizzo delle app in termini di libertà personale. Questa circolare ricostruisce il quadro delle regole per l’utilizzo delle app nell’emergenza Covid-19 nel nostro ordinamento. 1 www.immuni.italia.it. 2 .https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/mobileapps_202006progressreport_ en.pdf, aggiornato al 30 giugno 2020, per l’Unione europea. Per il confronto internazionale, cfr. https://www.technologyreview.com/2020/05/07/1000961/launching-mittr-covid-tracing-tracker. 3 Dai dati del Ministero dell’Innovazione risulta che al 7 luglio 2020 la app Immuni era stata scaricata da 4,1 milioni di utenti. 5
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 La prima parte della circolare illustra le iniziative adottate a livello europeo: la raccomandazione della Commissione europea dell’8 aprile 2020 su un approccio comune da parte degli Stati membri per l’utilizzo delle app mobili e dei dati anonimizzati sulla mobilità (paragrafo 1); la guida pratica predisposta dalla rete delle autorità nazionali eHealth per le app di tracciamento dei contatti (paragrafo 2); gli orientamenti della Commissione europea e del Comitato europeo dei garanti privacy su come impostare le app in modo da rispettare le regole in tema di tutela dei dati personali e riservatezza delle comunicazioni (paragrafo 3); le linee guida della rete eHealth per l’interoperabilità delle app nazionali approvate (paragrafo 4). Nella seconda parte della circolare sono analizzate le misure normative adottate in Italia per il trattamento dei dati personali durante la fase emergenziale e le scelte compiute nella messa a punto di un sistema nazionale di tracciamento e allerta mediante la app Immuni. Vengono inoltre richiamate le indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali riguardo alle condizioni in presenza delle quali è possibile utilizzare, oltre all’app Immuni, ulteriori applicazioni a fini di contenimento del contagio nei luoghi di lavoro (paragrafo 5). 1. La raccomandazione della Commissione per un approccio comune Il primo atto formale adottato dalla Commissione europea sull’utilizzo delle tecnologia e ASSONIME - Riproduzione riservata dei dati per contrastare la crisi Covid-19 consiste in una raccomandazione agli Stati membri, adottata l’8 aprile 2020 ai sensi dell’articolo 292 TFUE4. La Commissione osserva che la crisi sanitaria pubblica causata dalla pandemia pone l’Unione e gli Stati membri di fronte a una sfida senza precedenti per i sistemi sanitari, la stabilità economica, i valori e lo stile di vita e sottolinea che, per uscirne, occorre un’azione risoluta e coordinata. L’utilizzo delle tecnologie e dei dati digitali riveste un ruolo potenzialmente molto importante nella strategia di contrasto alla crisi dato che molte persone nell’Unione europea sono collegate a internet attraverso dispositivi mobili. Anche per l’utilizzo dell’ICT occorre un approccio comune: risposte frammentate e non interoperabili da 4 Raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione dell’8 aprile 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso dei dati anonimizzati sulla mobilità. 6
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 parte dei vari Stati membri, infatti, ridurrebbero l’efficacia delle iniziative in termini di risultati e arrecherebbero al tempo stesso un grave pregiudizio al mercato unico. Nella raccomandazione la Commissione delinea un quadro comune per l’uso efficace dei mezzi digitali nel contrasto della crisi Covid-19, con particolare attenzione a due aspetti: a. un approccio paneuropeo per l’uso delle applicazioni mobili; b. un piano comune per l’utilizzo di dati anonimizzati e aggregati sulla mobilità. Gli Stati membri rappresentati nella rete di assistenza sanitaria online (e-Health) sono incaricati dell’attuazione della raccomandazione attraverso la definizione di un pacchetto di strumenti comuni (common EU toolbox). La messa a punto del toolbox prevede la collaborazione con i rappresentanti della Commissione europea e del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e il contributo del Comitato europeo per la sicurezza sanitaria, dell’organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), del gruppo di cooperazione NIS5, dell’ENISA e dei gruppi di lavoro del Consiglio. Anche il comitato europeo dei garanti privacy (European Data Protection Board- EDPB) e il Garante europeo della protezione dei dati sono strettamente coinvolti nel processo. Nella raccomandazione, la Commissione sottolinea l’importanza che nella definizione del toolbox sia assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui in particolare la tutela ASSONIME - Riproduzione riservata della vita privata e la protezione dei dati personali, e che siano prevenuti gli utilizzi degli strumenti digitali che si traducono in forme di sorveglianza e stigmatizzazione. Pertanto, gli strumenti del toolbox devono: limitare il trattamento dei dati personali al contrasto della crisi Covid-19 e garantire che i dati personali non siano utilizzati per scopi diversi, ad esempio per verificare il rispetto della normativa da parte dei cittadini o per fini commerciali; stabilire opportune clausole di temporaneità in modo che il trattamento dei dati personali non vada al di là di ciò che è strettamente necessario per il contrasto della crisi Covid-19 e verificare periodicamente il persistere delle condizioni di necessità del trattamento; 5 Sulla direttiva NIS, cfr. circolare Assonime n. 30/2019. 7
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 prevedere misure in modo da garantire che il trattamento, una volta che non sia più strettamente necessario, venga effettivamente soppresso e i dati personali raccolti vengano irreversibilmente cancellati salvo che, sulla base del parere di comitati etici e dei garanti della protezione dei dati personali, il loro valore scientifico al servizio dell’interesse pubblico sia superiore all’impatto sui diritti in questione, nel rispetto di adeguate garanzie. Il toolbox dovrà essere progressivamente messo a punto alla luce dell’esperienza e sarà condiviso con i partner internazionali dell’Unione europea per uno scambio di best practices. Le raccomandazioni per le app di tracciamento e allerta Per quanto riguarda l’elaborazione di app per finalità di allerta e prevenzione del contagio da Covid-19, la Commissione raccomanda di preferire le misure meno intrusive, evitando il trattamento dei dati relativi all’ubicazione o agli spostamenti delle persone, e di utilizzare ove possibile dati anonimi o in forma aggregata. La tecnologia utilizzata dovrebbe consentire di rilevare la prossimità del dispositivo, assicurare la cifratura e la sicurezza dei dati raccolti, la loro archiviazione sul dispositivo dell’utente e l’eventuale accesso da parte delle autorità sanitarie. Nel caso di infezione confermata, il funzionamento del sistema deve assicurare che la persona infettata rimanga anonima. Le impostazioni privacy delle applicazioni devono essere trasparenti in modo da garantire la fiducia degli utenti. ASSONIME - Riproduzione riservata Le raccomandazioni per l’utilizzo dei dati sulla mobilità Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei dati sulla mobilità delle persone per mappare e prevedere la diffusione del contagio, la Commissione sottolinea che deve trattarsi di dati anonimizzati e aggregati. La raccomandazione chiede in particolare che i dati di mobilità siano trattati dalle autorità sanitarie esclusivamente per comprendere le modalità future di diffusione del virus e gli effetti della crisi. Se vengono raccolti dati sulla mobilità, occorre adottare misure di salvaguardia per prevenire la de- anonimizzazione dei dati ed evitare la re-identificazione delle persone, in particolare qualora i dati anonimizzati possano essere correlati con altri dati. I dati raccolti dovranno essere cancellati in linea di massima dopo un periodo di 90 giorni o comunque non oltre il momento in cui la pandemia sarà dichiarata sotto controllo e non potranno essere condivisi con terzi. Andrà inoltre assicurata la cancellazione immediata e irreversibile di tutti i dati trattati in modo accidentale che 8
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 possano consentire di identificare le persone e la notifica alle autorità competenti in merito al trattamento accidentale dei dati e alla loro cancellazione. L’attuazione della raccomandazione Nella raccomandazione la Commissione ha preannunciato che il toolbox sull’approccio europeo per le app mobili di tracciamento e allerta sarebbe stato pubblicato in pochi giorni dalla rete eHealth6 e sarebbe stato seguito da orientamenti della stessa Commissione per precisare ulteriormente i principi in materia di protezione della vita privata e dei dati personali7. Gli Stati membri sono chiamati a riferire periodicamente alla Commissione sulle azioni intraprese e a rendere accessibili le misure applicate nei settori disciplinati dalla raccomandazione agli altri Stati membri e alla Commissione per una valutazione inter pares. Gli altri Stati e la Commissione hanno una settimana di tempo per presentare osservazioni, che lo Stato interessato deve tenere nella massima considerazione. La Commissione valuterà periodicamente i progressi compiuti e gli effetti della raccomandazione e, laddove necessario, fornirà ulteriori indicazioni agli Stati membri, ad esempio riguardo alla tempistica delle misure. 2. La guida pratica della rete e-Health per le app di tracciamento dei contatti ASSONIME - Riproduzione riservata Il 15 aprile 2020, dando seguito alla raccomandazione della Commissione, la rete delle autorità sanitarie nazionali e-Health ha adottato una guida pratica per gli Stati membri sulle app di tracciamento dei contatti, inclusa la funzione di allerta8. La guida, passate in rassegna le iniziative in tema di app di contact tracing già avviate nei singoli Stati membri e a livello globale, indica una serie di soluzioni che la rete delle autorità nazionali e-Health ritiene idonee a conciliare l’efficacia delle app a fini del contenimento del contagio con la tutela dei diritti e delle libertà degli individui. 6 Cfr. il successivo paragrafo 2 di questa circolare. 7 Cfr. il paragrafo 3 della circolare. 8 eHealth Network, Mobile applications to support contact tracing in the EU’s fight against COVID-19 – Common EU Toolbox for Member States, 15 aprile 2020, versione 1.0. 9
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 La rete eHealth sottolinea anzitutto l’importanza di un approccio condiviso alla definizione dei contatti rilevanti in termini di rischio contagio (prossimità e durata del contatto) e alle procedure di allerta. Nel documento vengono menzionati sia i sistemi di trattamento dei dati decentrati (in cui i dati pseudonimizzati relativi ai contatti rimangono sul dispositivo dell’utente) sia i sistemi centralizzati, in cui i dati relativi ai contatti di una persona contagiata affluiscono a un server di backend presso le autorità sanitarie nazionali. Entrambe le soluzioni sono ritenute idonee a evitare la memorizzazione di dati personali non strettamente necessari. Rispetto alla soluzione decentrata, tuttavia, quella centralizzata comporta un più ampio trattamento dei dati relativi ai contatti (che vengono trasferiti dai dispositivi individuali al server centrale) e un maggiore rischio in termini di data breaches e attacchi cyber. La guida contiene indicazioni anche per quanto riguarda le funzionalità tecniche (indicatori di prestazione) e sottolinea l’importanza di sviluppare soluzioni interoperabili nel territorio dell’Unione europea. Nell’Allegato 1 sono elencati i requisiti in termini di cybersecurity elaborati dall’ENISA, che oggi svolge il ruolo di Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza cibernetica. A ogni Stato membro è richiesto di effettuare una specifica valutazione dei rischi a livello nazionale per identificare e mitigare l’eventualità di incidenti. Per quanto riguarda il rispetto dei diritti fondamentali, la guida indica come requisiti imprescindibili il carattere volontario dell’utilizzo dell’app da parte degli utenti, l’impegno ASSONIME - Riproduzione riservata dello Stato a disabilitare il sistema una volta superata l’emergenza connessa alla pandemia, la trasparenza sugli obiettivi e sul funzionamento delle app e il rispetto della normativa in tema di protezione dei dati personali e di riservatezza delle comunicazioni elettroniche. Viene ribadito che la raccolta di dati sulla localizzazione non è né necessaria né raccomandata ai fini del contact tracing. La rete e-Health prende atto che non tutta la popolazione utilizzerà le app per il tracciamento dei dati, in parte per il loro carattere volontario, in parte perché non tutti dispongono di uno smartphone o sono in grado di installare e utilizzare le app. Resteranno quindi, a complemento del sistema automatizzato di tracciamento dei contatti, i metodi tradizionali basati sulle domande ai soggetti contagiati, che inevitabilmente sono meno completi. Rispetto alle persone che non dispongono di un smartphone o non sono in grado di utilizzare la app, sono suggerite azioni complementari che possono comunque comportare l’utilizzo dell’ICT, quali il ricorso a dispositivi indossabili (ad esempio braccialetti). 10
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Per la governance delle app nazionali di contact tracing, il suggerimento è quello di affidare il ruolo centrale all’autorità sanitaria nazionale competente per la gestione dell’emergenza sanitaria. La rete eHealth sottolinea che per una maggiore diffusione e utilizzo dell’app occorre un’efficace campagna informativa verso i cittadini/utenti. Le strategie di comunicazione devono basarsi su informazioni chiare e trasparenti, prevenendo la diffusione di fake news e di informazioni ingannevoli o infondate sul funzionamento del sistema. Gli Stati membri sono anche chiamati a evitare la diffusione di app illegali o dannose (eventualmente mediante sistemi nazionali di valutazione/accreditamento delle app), ad assicurare la collaborazione tra le autorità sanitarie nazionali e a valutare l’efficacia delle app che hanno prescelto, anche mediante revisioni tecniche indipendenti. 3. Riservatezza delle comunicazioni e tutela dei dati personali: le norme europee e gli orientamenti della Commissione e dell’EDPB Dando seguito a quanto annunciato nella raccomandazione, il 17 aprile la Commissione europea ha adottato una comunicazione in cui fornisce agli Stati membri orientamenti su come impostare e gestire le app mobili per il contrasto della pandemia nel rispetto del diritto europeo, in particolare del GDPR e della direttiva e-privacy9. Il 21 aprile l’European Data Protection Board, che era stato sentito nella fase di ASSONIME - Riproduzione riservata preparazione degli orientamenti della Commissione, ha a sua volta pubblicato linee guida sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti10. Sia la comunicazione della Commissione che le linee guida dell’EDPB sono atti di soft law. Nella comunicazione la Commissione ricorda le disposizioni pertinenti del diritto europeo, fornendo la propria interpretazione (senza pregiudizio per il ruolo della Corte di giustizia, che è l’unica istituzione cui spetta fornire l’interpretazione autentica del diritto dell’Unione). Nelle linee guida, l’EDPB fornisce il punto di vista della rete delle autorità della protezione dei dati personali, cui spetta a livello nazionale l’applicazione 9 Comunicazione della Commissione del 17 aprile 2020, Orientamenti sulle app a sostegno della lotta alla pandemia di Covid-19 relativamente alla protezione dei dati, 2020/C 124/01. 10 Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), Linee guida 04/2020 sull’uso dei dati di localizzazione e degli strumenti per il tracciamento dei contatti nel contesto dell’emergenza legata al Covid-19, 21 aprile 2020. 11
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 del GDPR, sui criteri e le condizioni per l’utilizzo delle app in conformità a quanto previsto dal Regolamento. La premessa di entrambi i documenti è che le app si basano sul trattamento di dati che comporta potenzialmente un elevato rischio per i diritti e le libertà dell’individuo e che il diritto europeo pone importanti vincoli di cui tenere conto sia nella messa a punto delle app, sia nel loro utilizzo a livello nazionale. 3.1 Le regole europee sull’e-privacy La direttiva 2002/58/CE (direttiva e-privacy) disciplina il trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, gli articoli 5, 6 e 9 fissano regole comuni a livello europeo sulla riservatezza delle comunicazioni e sul trattamento dei dati relativi al traffico nonché dei dati relativi all’ubicazione diversi dai dati di traffico. L’articolo 5, paragrafo 1, vieta l’ascolto, la captazione, la memorizzazione e altre forme di intercettazione o sorveglianza delle comunicazioni e dei relativi dati sul traffico senza il consenso dell’utente, con l’eccezione della memorizzazione tecnica necessaria alla trasmissione della comunicazione. L’articolo 5, paragrafo 3 prevede una specifica protezione per tutte le informazioni archiviate nell’apparecchiatura terminale dell’utente e da essa accessibili. In particolare, l’archiviazione e l’accesso alle informazioni archiviate nel dispositivo dell’utente sono consentiti solo se l’utente ha ricevuto informazioni chiare e complete, ASSONIME - Riproduzione riservata secondo quanto previsto dal GDPR, e gli è stata offerta la possibilità di rifiutare il trattamento. Anche in questo caso sono fatti salvi la memorizzazione tecnica e l’accesso al solo fine di effettuare o facilitare la trasmissione della comunicazione o nella misura strettamente necessaria a fornire un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’utente. I dati sul traffico sono utilizzabili per finalità circoscritte, in particolare ai fini della fatturazione (art. 6). Gli altri dati da cui è possibile risalire all’ubicazione dell’utente possono essere trattati solo se sono resi anonimi o se l’utente ha dato il proprio consenso, nella misura e per la durata necessaria a fornire un servizio a valore aggiunto (art. 9). La direttiva e-privacy prevede, al contempo, all’articolo 15 la possibilità per gli Stati membri di limitare i diritti e gli obblighi di cui agli articoli 5, 6 e 9, mediante disposizioni legislative necessarie, opportune e proporzionate, all’interno di una società 12
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 democratica, per la salvaguardia di una serie di obiettivi di interesse generale tra cui, in particolare, la sicurezza pubblica. 3.2 Le regole del GDPR Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato in conformità alla disciplina del regolamento generale per la protezione dei dati (UE) 2016/679 (GDPR). E’ utile ricordare che per dato personale si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile”. Una persona fisica è identificabile quando può essere individuata, direttamente o indirettamente, con riferimento a un identificativo come il nome, un numero, dati relativi all'ubicazione o un identificativo online (articolo 4, paragrafo 1, numero 1). I dati pseudonimizzati, cioè i dati che possono essere attribuiti al soggetto solo tramite l’utilizzo di informazioni aggiuntive (ad esempio l’uso di codici), sono anch’essi considerati dati personali (articolo 4, paragrafo 1, numero 5). Quindi, non è sufficiente utilizzare pseudonimi per escludere l’applicazione del GDPR: la pseudonimizzazione sicuramente risponde all’esigenza di minimizzare il trattamento dei dati (privacy by design), ma non elimina l’esigenza di tutela nella misura in cui resta possibile risalire, attraverso alcuni passaggi, al soggetto interessato. Soltanto i dati effettivamente anonimi, per i quali non è più possibile mediante sforzi ragionevoli identificare o rendere identificabile la persona alla quale si riferiscono, non sono considerati dati personali e pertanto non sono soggetti alle regole del GDPR11. ASSONIME - Riproduzione riservata L’EDPB sottolinea che “i dati non possono essere resi anonimi isolatamente, il che significa che solo intere serie o interi insiemi di dati sono passibili di anonimizzazione. In tal senso, qualsiasi intervento su un dato isolato o su una serie storica di dati riferibili a un singolo interessato (mediante cifratura o altre trasformazioni matematiche) può essere considerato nel migliore dei casi una pseudonimizzazione”12. Più è ampio il numero di soggetti a cui i dati si riferiscono, più è efficace il processo di anonimizzazione. 11 EDPB, Linee guida n. 4/2020, punto 15, dove viene sottolineato che il test di ragionevolezza deve tenere conto sia degli aspetti oggettivi (tempi, mezzi tecnici) sia di elementi di contesto che possono variare caso per caso (rarità di un fenomeno, densità di popolazione, natura e volume dei dati). Se i dati non superano tale test, non sono anonimizzati e quindi rientrano nel campo di applicazione del Regolamento. 12 Ibidem. Punto 18. 13
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Rispetto all’insieme dei dati personali, i dati personali relativi alla salute rientrano tra le categorie particolari individuate dall’articolo 9 del GDPR che beneficiano di una protezione aggiuntiva, che si traduce in limiti più stringenti alla possibilità di trattamento. Guardando alla disciplina sostanziale, il GDPR sancisce che il trattamento dei dati personali è legittimo solo in presenza di una base giuridica tra quelle elencate nell’articolo 6 e, nel caso delle categorie speciali di dati, nell’articolo 9 del Regolamento. Occorre inoltre che venga rispettata una serie di principi e di regole, tra cui in particolare il principio della minimizzazione del trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento deve fornire all’interessato una chiara e precisa informativa circa le finalità e le modalità del trattamento (ad esempio quali dati saranno trattati, da chi e fino a quando), assicurare che l’interessato possa esercitare i propri diritti e adottare una serie di misure organizzative sulla base del principio di accountability. Per i trattamenti che, prevedendo l’uso di nuove tecnologie, possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone, l’articolo 35 del GDPR richiede che il titolare del trattamento effettui, prima di procedere al trattamento stesso, una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. La valutazione di impatto, in alcuni casi è obbligatoria: ad esempio quando il trattamento richiede una valutazione sistematica e globale di aspetti relativi a persone fisiche basata su un trattamento automatizzato sulla cui base si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono, in modo analogo, significativamente sulle persone fisiche (paragrafo 2, lettera a) ASSONIME - Riproduzione riservata oppure quando il trattamento avviene su larga scala e ha ad oggetto categorie particolari di dati, tra cui i dati relativi alla salute (paragrafo 2, lettera b). 3.3 Gli orientamenti della Commissione e dell’EDPB L’applicazione delle regole europee qui brevemente ricordate va declinata in relazione alle diverse funzionalità delle app utilizzate nel contesto dell’emergenza Covid-19. Gli orientamenti della Commissione e dell’EDPB forniscono indicazioni per quanto concerne, tra l’altro: l’identificazione del titolare del trattamento; i requisiti per garantire che l’interessato mantenga il controllo sui propri dati personali; la base giuridica del trattamento; l’identificazione della finalità del trattamento; la minimizzazione dei dati; l’utilizzo dei dati relativi all’ubicazione. a. Titolare del trattamento 14
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Considerando che l’obiettivo delle app è il contrasto dell’epidemia e che i dati che verranno trattati interessano gran parte della popolazione, la Commissione ritiene che il titolare del trattamento dovrebbe essere l’autorità sanitaria nazionale o comunque un soggetto che svolge un compito nell’interesse pubblico di tutela della salute. L’EDPB precisa che se il trattamento coinvolge altri soggetti, ne devono essere definiti i ruoli e le responsabilità, in particolare dovrà essere chiarito se operano come co-titolari o responsabili del trattamento, e di ciò deve essere informato l’utente. b. Controllo della persona sui propri dati personali Per assicurare che la persona mantenga il controllo sui propri dati la Commissione ritiene necessario che: l’installazione dell’app sul dispositivo avvenga su base volontaria e non vi siano conseguenze negative per la persona che decide di non scaricare/utilizzare l’app; qualora l’app abbia diverse funzionalità (ad esempio, informazione, controllo dei sintomi, tracciamento dei contatti e allerta) queste funzionalità non vengano raggruppate, in modo da consentire alla persona di esprimere separatamente il proprio consenso per ciascuna funzionalità; vengano fornite alle persone tutte le informazioni necessarie sul trattamento; ASSONIME - Riproduzione riservata qualsiasi limitazione dei diritti previsti dal GDPR e dalla direttiva e-privacy sia conforme al quadro europeo, necessaria e proporzionata e prevista dalla normativa; le app siano disattivate al più tardi quando la pandemia sarà sotto controllo, senza necessità di disinstallazione da parte dell’utente. c. Base giuridica La Commissione osserva che, in base alla direttiva e-privacy, l’uso di una app che va a incidere sui diritti di riservatezza delle comunicazioni richiede un apposito intervento normativo, che rispetti i principi di necessità e proporzionatezza rispetto al perseguimento di ben definiti obiettivi. Per la conservazione di informazioni sul dispositivo dell’utente o l’accesso a informazioni ivi conservate l’articolo 5 della direttiva e-privacy richiede in alternativa: 15
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 i) il preventivo consenso dell’utente ii) la stretta necessità della conservazione e/o dell’accesso all’informazione per il funzionamento del servizio della società dell’informazione (in questo caso la app) esplicitamente richiesto dall’utente (ad esempio, installato e attivato). La Commissione sottolinea, al riguardo, che per le funzionalità di tracciamento dei contatti e allerta occorre conservare sul dispositivo dell’utente anche informazioni (ad esempio, identificativi pseudonimizzati dei contatti) non strettamente necessari per il funzionamento tecnico della app. Pertanto, la Commissione ritiene che per queste funzionalità occorra ottenere anche il consenso dell’utente. Il consenso deve essere libero, specifico, esplicito, informato ed essere espresso mediante un’azione positiva (è escluso il consenso tacito o l’inattività, ad esempio la mancata rimozione di un flag). Per il trattamento dei dati personali, come anticipato, le possibili basi giuridiche sono individuate nell’articolo 6 e, per i dati relativi alla salute, nell’articolo 9 del GDPR. In particolare, tra le basi giuridiche utilizzabili per il trattamento dei dati relativi alla salute vi sono il consenso esplicito dell’interessato (art. 9.2.a) e la necessità del trattamento per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, purché in questo caso vi sia una normativa europea o nazionale che preveda misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato (art. 9.2.i). La Commissione europea ritiene che per le app di tracciamento e allerta, tenendo conto del possibile coinvolgimento di dati relativi alla salute e delle circostanze della pandemia Covid-19, utilizzare come ASSONIME - Riproduzione riservata base giuridica un intervento normativo contribuisca alla certezza del diritto. La normativa infatti può indicare chiaramente le finalità del trattamento, l’identità del titolare e degli eventuali altri soggetti che hanno accesso ai dati e può prevedere specifiche garanzie, contribuendo alla trasparenza e alla fiducia degli utenti rispetto al funzionamento del sistema13. d. Finalità del trattamento Le finalità del trattamento devono essere determinate ed esplicite in modo da non generare dubbi nell’interessato (GDPR, articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Ad esempio, la funzionalità “controllo sintomi” ha lo scopo di fornire alla persona la possibilità di 13 Come sottolineato nelle Linee guida dell’EDPB, per le app di controllo dei sintomi e di telemedicina la base giuridica può essere la necessità del trattamento per finalità di assistenza sanitaria (art. 9.2.h). Se i dati relativi alla salute vengono utilizzati per finalità di ricerca scientifica e statistica, la base giuridica è l’articolo 9.2.j. 16
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 autovalutare, sulla base di una serie di domande, il proprio stato di salute e di darle indicazioni su quando è necessario rivolgersi a un medico. La funzionalità di “telemedicina” invece ha lo scopo di fornire una consulenza medica nel caso in cui la persona ha effettivamente sviluppato i sintomi del contagio. Nel caso delle app di tracciamento dei contatti e allerta, la Commissione suggerisce di specificare che la finalità del trattamento è di “conservare i contatti delle persone che utilizzano l’applicazione e che possono essere state esposte all’infezione da Covid-19 per avvertirle che potrebbero essere state potenzialmente contagiate”. Qualora si prevedesse di utilizzare i dati, opportunamente aggregati e anonimizzati, anche per finalità statistiche o di ricerca scientifica, queste andrebbero indicate fin dall’inizio nell’elenco delle finalità e indicate in modo chiaro agli utenti. e. Minimizzazione dei dati Nella fase di sviluppo di un’applicazione la Commissione ricorda che occorre rispettare i principi della privacy by design e by default (protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita). Pertanto, bisognerà preferire la soluzione meno invasiva della sfera privata e trattare solo i dati adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto al perseguimento delle finalità del trattamento. In particolare, per la funzionalità “informazione”, non vi è la necessità di trattare dati personali. ASSONIME - Riproduzione riservata Le app che comprendono le funzionalità di “controllo sintomi” e “telemedicina” comportano il trattamento di dati relativi alla salute. Sarà quindi necessario identificare nella normativa nazionale i dati che possono essere trattati dalle autorità sanitarie. La funzione di tracciamento dei contatti e allerta presuppone il trattamento di dati personali raccolti tramite il dispositivo dell’utente. Sia la Commissione che l’EDPB sottolineano che per il raggiungimento delle finalità non è necessario il tracciamento della posizione dei singoli utenti, mediante sistemi di geolocalizzazione, ma è sufficiente utilizzare dati di prossimità, che possono essere raccolti mediante tecnologia Bluetooth a bassa energia (BLE). I dati di prossimità dovrebbero essere generati e trattati solo se, sulla base delle indicazioni delle autorità sanitarie, esiste un rischio reale di infezione, in funzione della vicinanza e della durata del contatto. Inoltre, sempre in base al principio di 17
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 minimizzazione dei dati, la Commissione ritiene che per conseguire la finalità di contact tracing non sia necessario trattare i dati relativi all’ora del contatto. Potrebbe semmai essere utile conservare l’indicazione del giorno in cui vi è stato il contatto, al fine di verificare se esso sia avvenuto quando la persona ha sviluppato i sintomi o al massimo nelle 48 ore precedenti (la persona infetta è infatti contagiosa a partire da 48 ore prima del manifestarsi dei sintomi). I dati raccolti dalle app dovrebbero includere soltanto identificativi univoci e pseudonimi, generati appositamente dall’applicazione. Durante la raccolta dei dati di prossimità mediante il Bluetooth a bassa energia (BLE) è preferibile creare e conservare identificativi utente temporanei (chiavi temporanee) che vendono periodicamente modificati invece di conservare il vero identificativo del dispositivo. Questa misura darebbe maggiore garanzia contro il rischio di intercettazioni e tracciamento da parte di hacker, rendendo più difficile identificare le persone. Tra le soluzioni decentrata e centralizzata, la Commissione ritiene la prima più conforme al principio di minimizzazione. Le autorità in ogni caso dovrebbero avere accesso agli identificativi pseudonimizzati solo dopo che un utente risultato positivo al virus (con la conferma dell’autorità sanitaria) condivide i dati con l’autorità per consentire di effettuare l’allerta. L’EDPB precisa che la segnalazione da inviare agli utenti deve essere idonea a mantenere la riservatezza circa l’identità del soggetto positivo al Covid-19. ASSONIME - Riproduzione riservata f. Ulteriori indicazioni sulle app di tracciamento e allerta I dati di prossimità dovrebbero essere cancellati non appena risultano non più necessari per allertare le persone (comunque non oltre un mese). Una conservazione per periodi più lunghi a fini di monitoraggio o ricerca scientifica è consentito solo previa anonimizzazione. L’EDPB ritiene opportuno prevedere un meccanismo di richiamata per i soggetti che ricevono l’alert, mettendo a disposizione delle persone un numero di telefono o un canale di contatto che permetta di ricevere maggiori informazioni da parte di un agente umano, evitando così il trattamento esclusivamente automatizzato (pur garantendo sempre la non identificabilità dell’utente). Più in generale, l’EDPB sottolinea l’importanza che tutti i processi, compresi gli algoritmi implementati dalle app per il tracciamento dei contatti, si svolgano sotto la sorveglianza di personale qualificato al fine di limitare il verificarsi di falsi positivi e negativi. 18
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dei trattamenti, il codice sorgente delle app deve essere reso pubblico e essere oggetto di riesame periodico da parte di esperti indipendenti. Le autorità per la protezione dei dati dovrebbero essere coinvolte e consultate nel processo di sviluppo delle app e dovrebbero continuare a monitorarne l’utilizzo. In particolare, per le app che comportano trattamento su larga scala di dati relativi alla salute, occorre effettuare una valutazione preventiva di impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto previsto dal GDPR. Il titolare del trattamento deve fornire informazioni chiare e inequivocabili sul link dove scaricare l’applicazione ufficiale al fine di ridurre il rischio che inavvertitamente gli utenti utilizzino applicazioni di terze parti, con minori tutele. g. Utilizzo dei dati relativi all’ubicazione Le linee guida dell’EDPB dedicano specifica attenzione all’utilizzo dei dati relativi all’ubicazione che, come visto, non devono essere utilizzati nelle app di tracciamento. Questi dati possono essere utili ai fini della modellizzazione della diffusione del virus e per verificare l’efficacia complessiva delle misure di contenimento. L’EDPB sottolinea che occorre sempre privilegiare il trattamento di dati anonimi piuttosto che di dati personali. Per superare il test di ragionevolezza che consente di qualificare i dati come anonimizzati, l’EDPB suggerisce di trattare insiemi di dati di ASSONIME - Riproduzione riservata ubicazione relativi a un’ampia serie di individui, nel loro complesso, e di utilizzare tecniche di anonimizzazione con caratteristiche robuste, garantendo la trasparenza circa la metodologia di anonimizzazione utilizzata. 4. Interoperabilità delle app di tracciamento degli Stati membri La rete eHealth il 14 maggio ha pubblicato delle linee guida per assicurare l’interoperabilità tra le app di tracciamento adottate dai diversi Stati membri. L’obiettivo è di assicurare, dal punto di vista tecnico e organizzativo, che l’app approvata da uno Stato sia in grado di dialogare con quella adottata da un diverso Stato membro, in modo da consentire al cittadino di muoversi all’interno dell’Unione europea senza dovere scaricare le diverse app nazionali. 19
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 Le esigenze di interoperabilità e di coordinamento riguardano in particolare: l’individuazione dei contatti di prossimità rilevanti ai fini della trasmissione del virus; la raccolta del dato di prossimità da parte dei dispositivi mobili; le modalità di conferma della circostanza che un utente è positivo al test; il calcolo della soglia di rischio che giustifica la trasmissione dell’allerta; l’effettivo funzionamento del meccanismo di allerta; la trasmissione delle informazioni tra Stati membri. Il 12 giugno sono stati pubblicati gli elementi fondamentali delle specifiche di interoperabilità per le soluzioni “Covid+ Keys Driven”, ossia quelle decentrate in cui i dati di prossimità restano sul dispositivo dell’utente e sono analizzati dallo stesso in base alla segnalazione da parte del server centrale degli identificativi temporanei dei soggetti che sono stati risultati positivi al test (Covid+ Keys). Secondo i dati pubblicati dalla Commissione europea il 30 giugno, la maggior parte degli Stati membri ha scelto il modello decentrato. Tra quelli che l’hanno già adottato, vi sono Austria, Italia, Germania, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia Irlanda e Polonia. Solo Ungheria, Francia e Repubblica Slovacca hanno compiuto una scelta differente, basata su un approccio centralizzato in base al quale il soggetto contagiato carica i dati dei suoi contatti di prossimità (“exposed keys driven approach”) sul server centrale per consentire l’invio dell’alert ai soggetti a rischio. Le app che utilizzano approcci diversi tra loro (ad esempio, quella italiana ASSONIME - Riproduzione riservata decentralizzata e quella francese centralizzata) per ora non possono comunicare. Le possibili soluzioni per assicurare anche in questi casi l’interoperabilità sono ancora in fase di studio. 5. Il quadro nazionale e il sistema di allerta in Italia 5.1 Le regole generali sul trattamento dei dati relativi alla salute Per il trattamento dei dati inclusi nelle categorie particolari di cui all’articolo 9 (tra cui i dati relativi alla salute) il GDPR consente agli Stati membri di introdurre ulteriori condizioni e limitazioni, rispetto a quelle previste dallo stesso GDPR. In Italia, per il trattamento di questi dati per motivi di interesse pubblico, il decreto legislativo n. 101/2018 ha previsto specifiche indicazioni in un’apposita norma (art. 2- 20
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 sexies del Codice privacy). Il trattamento di questi dati è ammesso soltanto se a livello normativo sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato. Tra i motivi di interesse pubblico rilevante, l’articolo 2-sexies indica le attività amministrative e certificatorie correlate a attività di diagnosi, assistenza e terapia sanitaria (comma 2 lettera t), i compiti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica (comma 2, lettera u) e la programmazione, gestione, controllo e valutazione dell’assistenza sanitaria, inclusi i rapporti con i soggetti accreditati o convenzionati con il SSN (comma 2 lettera v). L’articolo 2-septies del Codice privacy aggiunge che il trattamento dei dati relativi alla salute deve avvenire in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante per la protezione dei dati personali, ivi comprese tecniche di cifratura e di pseudonomizzazione, misure di minimizzazione e specifiche modalità di accesso selettivo ai dati. Per le finalità di prevenzione, diagnosi e cura le misure sono adottate sentito il Ministro della salute che a tal fine acquisisce il parere del Consiglio superiore di Sanità. In ogni caso i dati relativi alla salute non possono essere diffusi. Quando il trattamento di dati personali è svolto per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico e presenta rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 35 del GDPR, il Garante può prescrivere al titolare del trattamento ASSONIME - Riproduzione riservata le misure e gli accorgimenti necessari a garanzia dell’interessato (articolo 2- quinquiesdecies del Codice privacy). 5.2 La normativa sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale Fermo restando il quadro normativo generale, nella fase dell’emergenza sanitaria sono state adottate alcune disposizioni ad hoc per il trattamento dei dati relativi alla salute allo scopo di assicurare un più efficace scambio di informazioni tra i soggetti incaricati della gestione della pandemia. In particolare, l’articolo 17-bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia) prescrive che fino al termine dello stato di emergenza, per le finalità di interesse pubblico di garantire la protezione dall’emergenza sanitaria mediante adeguate misure di profilassi e di assicurare la diagnosi e l’assistenza sanitaria dei contagiati e la gestione emergenziale del SSN, il trattamento di dati necessari a gestire l’emergenza 21
Utilizzo delle applicazioni mobili nell’emergenza Covid-19 Circolare N. 15/2020 sanitaria può essere svolto da una serie di soggetti al fine di espletare le funzioni loro attribuite14. Ai fini dello svolgimento delle attività connesse alla gestione dell’emergenza sanitaria, se indispensabile, tali dati possono essere comunicati altresì a ulteriori soggetti pubblici o privati (ad esempio dirigenti scolastici o datori di lavoro). In ogni caso il trattamento dei dati deve avvenire nel rispetto dei principi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. L’articolo 17-bis prevede, inoltre, che nel contesto emergenziale l’affidamento di specifici compiti e funzioni a soggetti incaricati dal titolare possa essere effettuato anche in forma orale. Analoghe misure di semplificazione sono previste per informare l’interessato circa le modalità del trattamento e i suoi diritti: l’informativa può essere omessa o fornita in forma semplificata, mediante comunicazione orale15. In conformità a quanto indicato nel parere del Garante per la protezione dei dati personali, l’articolo 17-bis dispone che, al termine dello stato di emergenza, i soggetti autorizzati a trattare i dati personali, compresi quelli relativi alla salute, devono adottare idonee misure volte a ricondurre i trattamenti effettuati nel contesto dell’emergenza nell’ambito delle ordinarie competenze e delle regole in tema di trattamento di dati personali. 5.3 La normativa sul sistema nazionale di tracciamento e allerta tramite app mobile Come visto nel paragrafo precedente, la base giuridica su cui si fonda il trattamento ASSONIME - Riproduzione riservata necessario per l’esecuzione di un interesse pubblico deve essere stabilita da una norma di legge che specifichi i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato (articolo 9, paragrafo 2, lettera j e articoli 2-ter e 2-sexies del Codice privacy). 14 L’articolo 17-bis fa riferimento, in particolare, ai soggetti che operano nel servizio nazionale di protezione civile, ai soggetti attuatori di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, agli uffici del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore della Sanità, alle strutture pubbliche e private che operano nell’ambito del SSN e al personale delle forze di polizia e delle forze armate tenuto a monitorare e garantire il rispetto delle misure di isolamento. 15 L’articolo 23 del GDPR prevede la possibilità per gli Stati membri di limitare, mediante misure legislative, la portata di determinati diritti dell’interessato, tra cui il diritto a ricevere l’informativa, qualora necessario e proporzionale per la salvaguardia di importanti obiettivi di interesse pubblico, quale ad esempio la sanità pubblica (paragrafo 1, lettera e). 22
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