Consiglio Nazionale dei Geologi - agosto 2020 - Consiglio ...
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Quotidiano Data 31-08-2020 GIORNALE DI SICIUA Pagina Foglio 14 1 Cefalù Le aree geopark nell'era post-covid O Oggi dalle 10, al castello Bordonaro di Cefalù, si terrà il convegno «Rivalidazione disco verde 2020/2023 del Madonie Geopark Unesco: nuovi catalizzatori di sviluppo turistico nell'era post Covid». Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina, di Angelo Merlino, presidente dell'Ente Parco delle Madonie,e di Giuseppe Collura, presidente dell'Ordine regionale dei Geologi, interverranno Peppuccio Bonomo,dirigente U.O.B. 3 Parco delle Madonie,Alessandro Torre, direttore del Museo Geopark Collisani di Petralia Sottana, Fabio Torre, presidente Club del Rotary Parco delle Madonie. Conclusioni di Giampiero Sammuri, presidente Federparchi, e dell'assessore regionale Salvatore Cordaro. •PWermoYeGemBd.bAfm Sette,kioie,ie. sul molo Cel:„ 024697 . Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Ordine Nazionale Geologi
Quotidiano Data 30-08-2020 Pagina 11 Foglio 1 LANCE CRITICA IL DL SEMPLIFICAZIONE PER LE NORME SULLA RIGENERAZIONE URBANA: TROPPI VINCOLI L'affondo dei costruttori: politica demagogica trasforma città in cimiteri Roma imprese»,assicurando «il recupero ela qualifica- ché,spiega, «non si potranno toccare neanche e- zione del patrimonio edilizio esistente e lo svi- difici degli anni 50 o 60 che magari si potrebbero na «politica demagogica irresponsabi- luppo di processi di rigenerazione urbana». In- demolire perché non belli,inquinantiespesso in- U le» che rischia di abbandonare le città al declino, lasciandole «diventare cimite- ri».Parole pesanti quelle usate dal presidente del- sommasburocratizzare per consentire l'adegua- mento energetico degli edifici e la loro messa in sicurezza.Per il Consiglio nazionale degli Archi- sicuri».Le norme,precisano i costruttori,non toc- cano edificistorici o di valore culturale, per i qua- li ci sono il restauro e íl restauro conservativo. l'Associazione nazionale dei costruttori, Gabriele tetti e la Rete delle professioni tecniche, quasi la Largomento sarà affrontato lunedì quando le Buia. Accuse rivolte al governo che nel decreto metà degliedifici,i145%,ovvero52milioni,ha più commissioni Affari Costituzionali e Lavori pub- Semplificazioni hainserito «un paradosso».Prov- di 50 anni. blici del Senato torneranno a votare per arrivare vedimento che,sottolinea il numero uno dell'Ara- Già nel testo si vanno a porre dei paletti agli in- martedì in Aula. Tener& le votazioni sisono pro- ce, «ci aspettavamo che andasse verso la direzio- terventi di demolizione e ricostruzione nelle co- tratte nella nottein un clima di collaborazione con ne della rigenerazione urbana. Ma poi cosa ve- siddette «zone omogenee A», grossomodo coin- la minoranza e gran parte degli emendamenti è diamo?Vincoli a livello nazionale che impattano cidenti coni centri storici. Ma i confini di queste stata sfrondata.Intanto scoppiano scintille tra Iv in maniera differenziata e problematica».II riferi- aree a seconda del Comune variano.E in città co- e il Pd sull'ammodernamento degli stadi. Matteo mento va altesto stesso del dl ma anche ai tenta- meRomarisultano particolarmente estese.Ciso- Ronzi,che hapresentatoun emendamento per e- tivi parlamentaridi mediazione non soddisfanole no emendamenti dem che puntano a rimuovere liminare i poteri delle soprintendenze, lamenta imprese del settore. questi paletti ed emendamenti Leu di senso op- come i colleghi di maggioranza stiano «tergiver- Si tratta di un nodo politico che agita anche la posto. La riformulazione fatta sulle proposte di sando».Lasenatrice dem CaterinaBiti replica,so- maggioranza. L'articolo in questione è il 10 e mi- Leu non convince tutta la maggioranza. E tanto stenendo che la sua proposta sul terna è «inattac- ra a «semplificare e accelerare le procedure edili- meno le aziende. «Significherà bloccare tutte le cabile».(rr.) zie e ridurre gli oneri a carico dei cittadini e delle cittàe condannarle aldegrado»,attacca Buia.Per- Si tratta di un nodo politico che agita la maggioranza, con posizioni divergenti tra Pd e Leu Scintille tra i dem e Italia Viva anche sugli stadi Come sceglie ll «silétizio opéroso» Lavora ai fondi [te e non teme Draghi 150022 Dal primo settembre via il soperiirket Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Quotidiano Data 30-08-2020 GIORNALE DI SICIUA Pagina Foglio 10 1/2 Corsa contro il tempo alle Camere per convertire in legge i decreti varati dal governo contro la crisi DI semplificazioni al rush finale Allarme dei costruttori:troppi vincoli,sfuma il piano di rigenerazione urbana Francesco Bongarrà ROMA Dal dl Semplificazioni al Decreto Agosto,che contieneingenti risorse e poderose normative per il contra- sto dell'emergenza Coronavirus,fi- no al decreto che ratifica la proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre.Con sullo sfondo una «mis- sion impossible»:licenziare alla Ca- mera,secondo i desiderata Pd, una legge elettorale almeno prima dell'election day del 20 settembre.È il menu di Camera e Senato dopo la pausa estiva dei lavori parlamenta- ri, che saranno chiamate all'ennesi- ma corsa contro il tempo per licen- ziare prima della scadenza i decreti emanati dal governo prima dello stop per le vacanze. Al Senato la pausa vacanziera si è interrotta già nell'ultimasettimana. Le commissioni di Palazzo Madama sono impegnate nell'esame del dl Semplificazioni. L'approdo in Aula del testo,che è in prima lettura alSe- nato così come il decreto Agosto, è stato previsto dalla capigruppo per il pomeriggio dell'1 settembre; tut- Edilizia. Nella discussione per la conversione in legge del Decreto Semplificazioni dominano le ritrutturazioni tavia non è da escludere unoslitta- mento di un giorno, considerato genza legato alla pandemia di CO- nati Giuseppe Brescia tenterà di ot- quelle usate dal presidente dell'An- l'andamento dei lavori di commis- VID-19fino al 15 ottobre.A seguire, tenere ilsì ai testi base nel tentativo ce, Gabriele Buia. Accuse rivolte al sione.Tutto sarà chiarito nella capi- si passerà al dl Agosto. di mandarli in aula prima dell'elec- Governo che nel decreto Semplifi- gruppo convocata per le 15. Nella Alla Camera l'Aula si riunirà tion day ma i tempi sono davvero cazioni ha inserito «un paradosso». stessa settimana, il 4 settembre nuovamente domani con la discus- stretti. I capigruppo di Montecito- Provvedimento che, sottolinea il nell'Aula di Palazzo Madama si ter- sione generale sul decreto legge che rio si riuniranno il 2 settembre per numero uno dell'Ance, «ci aspetta- ranno le comunicazioni del presi- proroga lo stato di emergenza, su stilare il calendario dei lavori vamo che andasse verso la direzio- dente del Consiglio Giuseppe Con- cui sono previste votazioni per l'in- dell'Aula. In «rampa di lancio», tra ne della rigenerazione urbana. Ma te sulla proroga dellostato di emer- tera settimana. Il Pd punta, poi, ad l'altro,c'è il testo unico sul contrasto poi cosa vediamo? Vincoli a livello incassare a Montecitorio il primo dell'omofobia.Il ddl Zan è stato rin- nazionale che impattano in manie- via libera alla legge elettorale e ilvo- viato in commissione prima ra differenziata e problematica». Il La vertenza to di due riforme costituzionali dell'estate,e dovrebbe presto torna- riferimento va al testo stesso del dl Contestati i paletti alle sull'età di votoe i collegi del Senato re all'attenzione dell'Assemblea. ma anche ai tentativi parlamentari prima del 20 settembre. Si tratta dei Intanto i costruttori denunciano di mediazione non soddisfano le opere di demolizione «correttivi» invocati dai Dem per il una «politica demagogica e irre- imprese del settore. Si tratta di un e ricostruzione sì al referendum sul taglio dei par- sponsabile» cherischia di abbando- nodo politico che agita anche la nei centristorici lamentari. Da martedì il presidente nare le città al declino, lasciandole maggioranza. L'articolo in questio- della commissione Affari Istituzio- «diventare cimiteri».Parole pesanti ne è il 10 e mira,come è scritto in ca- 150022 Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Quotidiano Data 30-08-2020 GIORNALE DI SICIUA Pagina Foglio 10 2/2 po allo stesso articolo, a «semplifi- care e accelerare le procedure edili- zie e ridurre gli oneri a carico dei cit- tadini e delle imprese»,assicurando «il recupero e la qualificazione del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazio- ne urbana». Insomma si tratta di sburocratizzare anche per consen- tire l'adeguamento energetico degli edifici e la loro messa in sicurezza. Tenendo conto che, come ha certi- ficato il Consiglio Nazionale degli Architetti e della Rete Professioni Tecniche,quasi la metà degli edifici, il 45% ,ovvero 5,2 milioni,ha più di 50 anni. Già nel testo si vanno a por- re dei paletti agli interventi di de- molizione e ricostruzione nelle co- siddette «zone omogenee A», gros- somodo coincidenti con i centri sto- rici. Ma i confini di queste aree a se- conda del Comune variano.E in cit- tà come Roma risultano particolar- mente estese. Ci sono emendamen- ti dem che puntano a rimuovere questi paletti ed emendamenti Leu di senso opposto. La riformulazio- ne fatta sulle proposte di Liberi e Uguali non convince tutta la mag- gioranza. E tanto meno le aziende. «Significherà bloccare tutte le città e condannarle al degrado», attacca il presidente dell'Ance». Perché, spie- ga, Buia, «non si potranno toccare neanche edifici degli anni 50 o 60 che magari si potrebbero demolire perché non belli, inquinanti e spes- so insicuri». Posto che le norme in questione «non toccano», tiene a precisare l'associazione dei costrut- tori, «edifici storici, culturali o che denotano un tessuto storico conso- lidato. Lì ci sono altri strturrenti co- me il restauro, il restauro conserva- tivo». L'argomento sarà affrontato domani quando le comnvssioniAf- fari Costituzionali eLavori pubblici del Senato torneranno a votare per arrivare poi martedì in Aula. 150022 Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
Quotidiano Data 30-08-2020 LA SICILIA Pagina 15 Foglio 1 «POLITICA DEMAGOGICA, CENTRI URBANI CIMITERI» Ance:«Con questo dl città condannate al degrado» Pesanti critiche del presidente dei costruttori al decreto Semplificazioni MARIANNA BERTI trimonio edilizio esistente e lo svilup- magari si potrebbero demolire per- po di processi di rigenerazione urba- ché non belli, inquinanti e spesso in- (_ ?';kiP Una «politica demagogica e na».Insomma si tratta di sburocratiz- sicuri».Posto che le norme in questio- irresponsabile» che rischia di abban- zare anche per consentire l'adegua- ne «non toccano», tiene a precisare donare le città al declino,lasciandole mento energetico degli edifici e la lo- l'associazione, «edifici storici, cultu- «diventare cimiteri». Parole pesanti ro messa in sicurezza. Tenendo conto rali o che denotano un tessuto storico quelle usate dal presidente dell'Asso- che, come ha certificato il Consiglio consolidato. Lì ci sono altri strumenti ciazione nazionale dei costruttori, nazionale degli architetti e della rete come il restauro conservativo». Gabriele Buia. Accuse rivolte al go- professioni tecniche,il 45% degli edi- L'argomento sarà affrontato doma- verno che nel decreto Semplificazio- fici ha più di 50 anni. ni quando le commissioni Affari co- ni ha inserito «un paradosso». Prov- Già nel testo si vanno a porre dei pa- stituzionali e Lavori pubblici del Se- vedimento che, sottolinea il numero letti agli interventi di demolizione e nato torneranno a votare per arrivare uno dell'Ance, «ci aspettavamo che ricostruzione nelle cosiddette «zone poi martedì in Aula. Venerdì le vota- andasse verso la direzione della rige- omogenee A», grossomodo coinci- zioni si sono protratte nella notte e nerazione urbana. Ma poi cosa vedia- denti con i centri storici. Ma i confini gran parte degli emendamenti è stata mo? Vincoli a livello nazionale che di queste aree a seconda del Comune sfrondata. C'è stata, infatti, un'acce- impattano in maniera differenziata e variano.E in città come Roma risulta- lerazione nell'ultima seduta delle problematica».Il riferimento va al te- no particolarmente estese. Ci sono e- commissioni. Il clima tra maggioran- sto stesso del dl ma anche ai tentativi mendamenti dem che puntano a ri- za e opposizione si fa quindi collabo- parlamentari di mediazione non sod- muovere questi paletti ed emenda- rativo, con l'accoglimento anche di disfano le imprese del settore. menti Leu di senso opposto. La rifor- diversi emendamenti della minoran- Si tratta di un nodo politico che agi- mulazione fatta sulle proposte di Li- za. Tra gli ultimi approvati anche ta anche la maggioranza. L'articolo in beri e Uguali non convince tutta la quello a firma Lega che estende su questione è il10 e mira,come è scritto maggioranza. E tanto meno le azien- tutto il territorio nazionale i finan- in capo allo stesso articolo, a «sempli- de. «Significherà bloccare tutte le cit- ziamenti agevolati per i giovani agri- ficare e accelerare le procedure edili- tà e condannarle al degrado», attacca coltori. zie e ridurre gli oneri a carico dei cit- il presidente dell'Ance. Perché, spie- E nel frattempo scoppiano scintille tadini e delle imprese», assicurando ga, Buia, «non si potranno toccare tra Italia Viva e il Pd sull'ammoderna- «il recupero e la qualificazione del pa- neanche edifici degli anni'500'60 che mento degli stadi. •
Quotidiano Data 30-08-2020 LA SICILIA Pagina 15 Foglio 1 I160% degli edifici in Italia sono pre-anni'80 Patrimonio "energivoro"che pone l'Italia al top Ue per produzione di CO2 da case I145% del patrimonio edilizio legge - consta di 14.515.795 edifici, di tappeto anche il tema della ricostru- italiano, pari a circa 5,2 milioni di edi- cui soltanto il 13,1% è stato realizzato zione delle aree terremotate. Circa fici, ha più di 50 anni, il 60% è prece- dopo il 2001 ed è entrato in un ciclo di 2.000 Comuni italiani(il 35%)sono u- dente al 1980 e solo i113,1% è stato rea- obsolescenza crescente. bicati in aree ad alto rischio sismico: lizzato dopo il 2001. Nel dettaglio 43.745.270 fabbricati (zona 1 e 2), in queste aree si trovano Moltiimmobili sono precedenti alle risalgono a prima del 1919, 2.633.517 oltre 6 milioni di edifici in cui risiedo- norme del 1977 sul risparmio energe- sono stati realizzati dal 1919 al 1945, no 9 milioni di famiglie con oltre 22 tico ed è anche per questo che in Euro- 4.095.790 tra i11946 e il1960,6.095.790 milioni di residenti.Altri19 milioni ri- pa l'Italia si classifica al primo posto tra il 1961 e 1971,4.940.627 tra il 1972 e il siedono nelle zone 3 e il sisma in Emi- come emissioni di CO2causate dalle a- 1981, 2.523.118 tra il 1982 e il 1991 e sol- lia Romagna del 2012 ha dimostrato bitazioni, e sempre al primo posto co- tanto 1.785.028 sono stati costruiti do- che anche queste zone non possono me consumi energetici legati alle abi- po il 1991(dati Cresme). ritenersi sicure. tazioni. La produzione media annua di co- Dal punto di vista energetico, infi- Sono i dati contenuti in una lettera struzioni residenziali in Italia è passa- ne,il 58,4% degli edifici sono stati rea- del Consiglio nazionale degli archi- ta da 200.000 edifici/anno del perio- lizzati prima del1977,la prima legge di tetti e della rete professioni tecniche do 1960-1970 a 29.000 edifici/anno del attenzione sui consumi energetici ri- inviata nei giorni scorsi al governo e periodo 2001-2018. sale al 1976(L.373 del 30.04.1976)quin- Parlamento proprio in riferimento E di questi giorni l'attenzione mas- di quasi il 60% del patrimonio edilizio del decreto Semplificazioni e alla nor- sima sugli edifici scolastici: 51.904 italiano è stato realizzato senza alcuna ma per la rigenerazione urbana. scuole(circa i170% del totale)risalgo- attenzione agli aspetti dell'efficienza Il patrimonio edilizio italiano - si no a prima del 1980. Ma rimane sul e risulta fortemente energivoro.
Data 29-08-2020 LABORATORIOPOLIZIADEMOCRATICA.BLOGSPOT.IT (WEBPagina 2) Foglio 1 Altro Crea blog Accedi Questo sito utilizza cookie di Google per erogare i propri servizi e per analizzare il traffico. Il tuo indirizzo IP e il tuo user agent sono condivisi con Google, unitamente alle metriche sulle prestazioni e sulla sicurezza, per garantire la ULTERIORI INFORMAZIONI OK qualità del servizio, generare statistiche di utilizzo e rilevare e contrastare eventuali abusi. Blog di informazione e archivio del portale http://www.laboratoriopoliziademocratica.it. Inizio pubblicazione del blog: 1° settembre 2010. Tutte le immagini presenti nel blog vengono prelevate da google o da altri blog Seleziona lingua ▼ SENTENZE, LEGGI, SABATO 29 AGOSTO 2020 SITI WEB PROGETTATI CIRCOLARI, DOCUMENTI E SU MISURA PER VOI TANTO ALTRO ANCORA ANSA-SCHEDA/ Rigenerazione: 60% edifici sono pre-anni 80 SABATO 29 AGOSTO 2020 15.33.22 Per tutti gli utenti regolarmente registrati >ANSA-SCHEDA/ Rigenerazione: 60% edifici sono pre-anni 80 sul portale Laboratorio di Polizia Democratica Con una donazione di 0,06 ZCZC3151/SXA XEF20242005177_SXA_QBXB R ECO S0A QBXB >ANSA-SCHEDA/ uno sconto del 10% sul centesimi di euro al giorno Rigenerazione: 60% edifici sono pre-anni 80 Patrimonio 'energivoro' e' primo in Ue per produzione preventivo finale per la potrai consultare documenti e di Co2 (ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il 45% del patrimonio edilizio italiano, pari a circa 5,2 milioni di realizzazione del vostro sentenze per un intero anno sito web. edifici, ha piu' di 50 anni, il 60% e' precedente al 1980 e solo il 13,1% e' stato realizzato dopo il solare. Contattaci per sapere 2001. Molti immobili sono precedenti alle norme del 1977 sul risparmio energetico ed e' anche per come fare questo che in Europa l'Italia si classifica al primo posto come emissioni di CO2 causate dalle QUESTO SPAZIO abitazioni, e sempre al primo posto come consumi energetici legati alle abitazioni. Sono i dati POTREBBE ESSERE OROLOGIO TUO CHIEDICI COME contenuti in una lettera del Consiglio Nazionale degli Architetti e della Rete Professioni Tecniche FARE. inviata nei giorni scorsi al Governo e Parlamento proprio in riferimento del decreto Semplificazioni e alla norma per la rigenerazione urbana. Il patrimonio edilizio italiano - si legge - consta di 14.515.795 edifici, di cui soltanto il 13,1% e' stato realizzato dopo il 2001 ed e' entrato in un ciclo di obsolescenza crescente. Nel dettaglio 43.745.270 fabbricati risalgono a prima del 1919, 2.633.517 sono stati realizzati dal 1919 al 1945, 4.095.790 tra il 1946 e il 1960, 6.095.790 tra il 1961 e 1971, 4.940.627 tra il 1972 e il 1981, 2.523.118 tra il 1982 e il 1991 e soltanto 1.785.028 sono stati costruiti dopo il 1991 (dati Cresme) La produzione media annua di costruzioni residenziali in Italia e' passata da 200.000 edifici/anno del periodo 1960-1970 a 29.000 edifici/anno del periodo 2001- La tua azienda, la tua 2018. E' di questi giorni l'attenzione massima sugli edifici scolastici: 51.904 scuole (circa il 70% del attività, i tuoi prodotti nei totale) risalgono a prima del 1980. Ma rimane sul tappeto anche il tema della ricostruzione delle nostri portali internet in testa ai maggiori motori aree terremotate. Circa 2.000 comuni italiani (il 35%) sono ubicati in aree ad alto rischio sismico: di ricerca, per (zona 1 e 2), in queste aree si trovano oltre 6 milioni di edifici in cui risiedono 9 milioni di famiglie informazioni: con oltre 22 milioni di residenti. Altri 19 milioni risiedono nelle zone 3 e il sisma in Emilia Romagna info@laboratoriopoliziad L'ora in Roma: 15:47:26 del 2012 ha dimostrato che anche queste zone non possono ritenersi sicure. Dal punto di vista emocratica.org oppure sabato 29 agosto 2020, energetico, infine, il 58,4% degli edifici sono stati realizzati prima del 1977, la prima legge di tramite fax - settimana 35 attenzione sui consumi energetici risale al 1976 (L.373 del 30.04.1976) quindi quasi il 60% del 06.233200886 Alba: 06:33 Tramonto: 19:48 patrimonio edilizio italiano e' stato realizzato senza alcuna attenzione agli aspetti dell'efficienza e Durata del giorno: 13h 15m risulta fortemente energivoro. (ANSA). CHO 29-AGO-20 15:32 NNNN OLTRE 4MILA Pubblicato da Blog laboratorio polizia democratica a 15:34 PUBBLICAZIONI DI NEWS LIBERA Reazioni: CONSULTAZIONE Nessun commento: Posta un commento POST PIÙ POPOLARI GIOVEDÌ 27 AGOSTO 150022 2020 10.00.42 = Coronavirus: Gimbe, in CHIUNQUE VANTI TITOLI SUL Post più recente Home page Post più vecchio una settimana nuovi MATERIALE CONDIVISO DA casi raddoppiati = (AGI) QUESTO BLOG CI CONTATTI - Roma, 27 ago. - Nella Iscriviti a: Commenti sul post (Atom) settimana 19-25 agosto, SUBITO PER LA RIMOZIONE rispetto alla precedente, i nuovi casi di coronavirus in Italia sono cresciuti del 92,4% (6.538 a fronte di
Fisco e contabilità 31 Agosto 2020 Coronavirus, verifiche fiscali sospese fino al 15 ottobre - Per il Durc niente proroga dello stato di emergenza Stampa di Anna Guiducci e Patrizia Ruffini In breve La validità prorogata dei documenti di regolarità contributiva online con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 resta fissata al 29 ottobre Si allungano al 15 ottobre 2020 i tempi per la sospensione delle verifiche fiscali, ma resta confermata la proroga di validità del documento unico di regolarità contributiva ai novanta giorni successivi alla fine del periodo di emergenza del 31 luglio. Non produce effetti sul Durc, infatti, la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre stabilita dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020. Verifiche fiscali Lo slittamento del termine di sospensiva delle verifiche di inadempienza sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro deriva dal differimento al 15 ottobre della data finale di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione (articolo 99 del Dl 104/2020). In precedenza, il termine era stato fissato al 31 maggio dall'articolo 68 del Dl 18/2020 e successivamente slittato al 31 agosto dall'articolo 154, lettera a) del Dl 34/2020. I pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020. La conferma della sospensione delle verifiche previste dall'articolo 48-bis del Dpr 602/1973 arriva dall'agenza delle Entrate, con la faq n. 18. Il periodo di sospensione decorre, invece, dal 21 febbraio nei confronti delle persone fisiche che a quella data avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni individuati nell'allegato 1 al Dpcm 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che avevano negli stessi Comuni la sede legale o la sede operativa (prima zona rossa). Le verifiche eventualmente già effettuate, anche prima dell'inizio della sospensione, che hanno fatto emergere una situazione di inadempienza ma per le quali l'agente della riscossione non ha ancora notificato l'atto di pignoramento, sono prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche procedono al pagamento a favore del beneficiario. Durc Con messaggio 10 agosto 2020 n. 3089, l'Inps aveva poi fornito precisazioni in ordine agli effetti della delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 sulla proroga dello stato di emergenza connesso al rischio sanitario fino al 15 ottobre 2020. La proroga non produce effetti sulla validità prorogata dei Durc online con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, per i quali è confermato che la stessa resta fissata al 29 ottobre 2020. Pertanto, ricorda l'Inps, le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l'istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l'invito a regolarizzare (articolo 4, comma 1, del Dm 30 gennaio 2015), dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni del Dm 30 gennaio 2015. Rimane fermo infine quanto disposto dall'articolo 8, comma 10, del Dl 76/2020 che esclude l'applicazione delle disposizioni in tema di validità prorogata dei Durc online, per le stazioni appaltanti/amministrazioni, nell'ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto legge n. 76. Ricorrendo queste fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità stabilite dal Dm 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc online con validità prorogata. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Urbanistica 31 Agosto 2020 Condomini, villette e appartamenti: i promossi e i bocciati dal superbonus Stampa di Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour In breve Le soluzioni caso per caso: via libera a palazzi, ma non con unico proprietario, e case unifamiliari. I loft e le villette a schiera dovranno verificare i requisiti di «indipendenza» Dimmi che casa hai e ti dirò se ti spetta il superbonus. Bisogna partire dalle caratteristiche dell'edificio, per rispondere alla domanda che si stanno ponendo in questi giorni tutti i proprietari: «Posso ristrutturare casa "a costo zero" grazie al 110%?» Tra gli oltre 12,1 milioni di edifici residenziali registrati dall'Istat nell'ultimo censimento, i casi più lineari sono quelli delle case "monofamiliari", costituite da un'unica abitazione (circa 6,2 milioni) e dei condomìni medio-grandi (circa 600mila palazzi con più di nove appartamenti).Nella prima situazione, il proprietario può decidere da solo, dopo aver consultato un tecnico o un'impresa. Con un unico limite, per l'ecobonus al 110%: si può agire al massimo su due case.Nella seconda ipotesi, invece, bisogna passare dall'assemblea condominiale e votare i lavori sulle parti comuni, a meno che nell'edificio non ci sia qualche appartamento dotato di impianti autonomi e accesso indipendente all'esterno: il suo possessore, infatti, potrebbe anche muoversi da solo. Ma in tutti gli altri casi i lavori di efficientamento al 110% nei singoli alloggi possono andare solo a rimorchio di interventi condominiali. Ad esempio, si può avere il superbonus sul cambio delle finestre nei singoli appartamenti, ma solo se si fanno interventi di miglioramento energetico su tutto il condominio (cappotto termico e/o impianto), con un salto di due classi di pagella energetica. E tutte le spese per le finestre vanno pagate tra inizio e fine dei lavori condominiali. Decisioni e cautele in condominio Il decreto Agosto (Dl 104/2020) ha previsto un quorum facilitato per deliberare i lavori, con la maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno ⅓ dei millesimi. Ma la pratica va ben gestita dall'amministratore. Due avvertenze, tra le tante: 1. se nell'edificio ci sono molti uffici, negozi e studi professionali - tanto che la loro superficie supera il 50% del totale - i possessori di queste unità non avranno il superbonus; in questi casi, meglio valutare altre agevolazioni, come il bonus facciate del 90% (che ha procedure più semplici ma al momento scade a fine 2020);2. attenzione, perché il diritto di cedere il credito d'imposta spetta sempre ai singoli condòmini. Detto diversamente: se l'impresa fa un preventivo legato allo sconto in fattura del bonus, l'assemblea non può "impegnare" gli assenti. Palazzine e villette Ci sono poi gli edifici che ricadono nella zona grigia: 2,8 milioni di case con due "interni" (cioè unità residenziali accatastate separatamente) e 2,4 milioni di edifici con un numero di interni da tre a otto.Proprio questi immobili rischiano, molto spesso, di restare impigliati tra norme e circolari. Perché il superbonus, interrompendo una prassi storica delle Entrate, non potrà essere applicato agli edifici con più unità e un unico proprietario. Stesso discorso se le unità in questione sono in comproprietà: una situazione molto comune tra eredi. In questi casi si potrebbe valutare di sciogliere la comunione, diventando proprietari di unità separate e costituendo così un condominio. Sempre che in questi immobili non siano presenti unità che rispettino i requisiti dell'autonomia funzionale: per loro la via del 110% è spianata. Edifici vincolati Infine, c'è il caso (tutt'altro che infrequente) degli immobili vincolati, perché magari sono all'interno di un borgo storico o di un parco nazionale. Per loro gli interventi trainanti sono, di fatto, esclusi. Resta, però, la possibilità di agire attraverso gli interventi trainati di impatto minore (come la sostituzione di infissi), incassando comunque il 110 per cento. Con un limite 1/2
severo: vanno rispettate le regole del miglioramento di classe energetica. Un principio identico vale in caso di divieto da parte dei regolamenti comunali per gli interventi trainanti. Le case di pregio (categorie A/1, A/8 e A/9), invece, non sono mai agevolate. Gli aspetti finanziari Una volta capito "se" si ha diritto al superbonus, bisogna valutare "quali" lavori realizzare. Qui serve il supporto di un tecnico per decidere se puntare su sisma o ecobonus al 110%, e con quale spesa. A questo punto si potrà aprire il capitolo finanziario; quello che, rispetto al passato, porterà le innovazioni maggiori. Il quadro si sta chiarendo in questi giorni, ma al centro della scena, molto probabilmente, ci sarà la cessione del credito alle banche. Valutando il costo di questa operazione, che per molti rappresenterà la prima scelta, si potranno pesare le alternative. Alcune imprese offriranno di certo lo sconto diretto in fattura. Mentre a qualche contribuente a reddito alto potrebbe addirittura convenire incamerare il tesoro delle detrazioni al 110%. E non pagare l'Irpef (o quasi) per cinque anni. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 2/2
Urbanistica 29 Agosto 2020 Dl Semplificazioni, rigenerazione urbana: prima intesa (ma non serve a sbloccare le città) di Giorgio Santilli In breve De Petris (Leu) attenua il divieto di demolizione e ricostruzione nelle zone A. Un pezzo di Pd guidato da Astorre e Cirinnà vuole aprire maggiormente Maggioranza e governo trovano una prima intesa sugli emendamenti al capitolo rigenerazione urbana del decreto legge sulle semplificazioni. Ma è un'intesa momentanea e fragile che soprattutto non risolve il problema reale dello sblocco degli investimenti, subito evidenziato dalle imprese: prima l'Ance (si veda Il Sole 24 Ore di ieri), ora Confindustria Assoimmobiliare (si veda l'articolo in pagina). Torna l'impressione che le mediazioni nella maggioranza, anche quando condotte ai massimi livelli a Palazzo Chigi, producono spostamenti davvero minimi in termini di effetti economici reali. Tanto più se l'obiettivo sbandierato è di agganciare al Recovery Plan il rilancio degli investimenti di riqualificazione nelle città. Il casus belli è da tre giorni un pacchetto di emendamenti della senatrice Leu, Loredana De Petris, che pretende di irrigidire più di quanto non faccia già il decreto legge gli interventi di demolizione e ricostruzione nelle zone omogenee A. Il decreto legge - va detto - imprime una spinta alla demolizione e ricostruzione consentendo di intervenire più rapidamente anche in caso di modifica di sagome e volumi. Questo regime vale però in modo molto attenuato per le zone omogenee A e gli emendamenti De Petris vorrebbero addirittura fare un passo indietro, irrigidendo ulteriormente gli interventi in queste zone omogenee A. Che non sono, come spesso si crede, i soli centri storici delle città, bisognosi di tutele, ma ricomprendono molto spesso, soprattutto nelle gradi città, zone più larghe prive di edifici di pregio storico. De Petris vuole imporre un divieto generalizzato per tutta Italia. Anche se la riformulazione, uscita dai contatti con Palazzo Chigi, consente la demolizione e ricostruzione in zone A se previsti «nell'ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati». È il passo avanti di ieri, ma insufficiente a ottenere un risultato a breve per tre ragioni: l'approvazione di un piano urbanistico richiede tempi lunghi e procedere lunghe; gli edifici già ricompresi in quei piani sono una parte limitata mentre per tutti gli altri edifici il blocco resterebbe; il passaggio dal piano particolareggiato al concreto intervento di demolizione e ricostruzione richiede comunque certificazioni non proprio veloci da parte delle amministrazioni. Dietro lo scontro in Parlamento c'è anche una guerra tutta interna alla sinistra romana. Roma è la città più colpita da questa norma. Non a caso i pd Monica Cirinnà e Bruno Astorre hanno presentato emendamenti che vanno in direzioni opposta a quelli di De Petris, puntando ad allargare l'uso della demolizione e ricostruzione per incentivare gli investimenti di rigenerazione urbana nella Capitale. Norme di forte apertura alla rigenerazione anche quelle contenute nella prima bozza del disegno di legge collegato Ambiente 2020, curato su questi temi dal sottosegretario Roberto Morassut, altro esponente di spicco del Pd romano ed ex assessore all'Urbanistica con Walter Veltroni.Occorre capire ora se la mediazione presentata da De Petris dopo i colloqui a Palazzo Chigi terrà nelle prossime ore. Resta la totale insoddisfazione delle imprese. Ieri la discussione nelle commissioni al Senato è proseguita a rilento, con poche approvazioni. Le opposizioni, dopo aver incassato giovedì l'allungamento a tutto il 2021 del regime straordinario per gli appalti senza gara, ieri ha presentato nuovi emendamenti prioritari. Via libera all'emendamento della leghista Pergreffi che mira a fornire personale per svolgere gli esami di guida.Intanto all'orizzonte si affacciano nuovi temi divisivi, come il riordino della valutazione di impatto ambientale che ha visto già in fase di approvazione del governo uno scontro fra ministero dell'Ambiente arroccato sulle proprie posizioni e gli altri ministeri. E la 1/2
Vas (valutazione ambientale strategica) che i Cinque stelle chiedono di applicare all'aeroporto di Firenze per frenarne ulteriormente l'iter. O ancora la riqualificazione dello stadio di Firenze.Il decreto legge è atteso nell'Aula di Palazzo Madama il 2 settembre. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 2/2
Personale 31 Agosto 2020 Ritardo cronico nel deposito delle sentenze, il giudice risponde di danno erariale da disservizio di Domenico Irollo In breve Le motivazioni di provvedimenti vanno depositate nei termini, la tempestività caratterizza il giusto processo Il giudice che accumula ritardi cronici nel deposito delle motivazioni delle sentenze di cui è relatore/estensore è responsabile di danno erariale da «disservizio», da determinarsi in via equitativa in una percentuale dello stipendio percepito parametrata alla mole delle decisioni intempestive e all'entità della «mora». Lo ha sancito la Corte dei conti Sicilia nella sentenza n. 420/2020. Il caso Un giudice laico del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, a fronte di un carico di lavoro assegnato in linea con quello dei suoi colleghi, ha fatto registrare, nonostante i ripetuti solleciti del presidente dell'organo giudiziario, ritardi anomali, reiterati e perduranti nel tempo, rispetto ai termini legali di deposito delle motivazioni con riferimento alla quasi totalità dei provvedimenti giurisdizionali che era stato chiamato a redigere nell'esercizio delle rispettive funzioni magistratuali. La vicenda ha dato luogo a un procedimento penale a carico del magistrato conclusosi in primo grado, con la condanna per il delitto di rifiuto di atti d'ufficio (articolo 328, primo comma, del codice penale). In pendenza del processo penale, la procura contabile isolana si è attivata citando in giudizio il magistrato perché risarcisse il pregiudizio all'efficienza e al buon andamento dell'organismo giudiziario di appartenenza provocato con la propria prolungata condotta inerte, commisurando il relativo danno «da disservizio» al 70 per cento degli emolumenti riferibili al periodo in contestazione. Il verdetto Il collegio erariale palermitano ha accolto pienamente le richieste del Pm contabile, condannando il magistrato a rifondere una cifra superiore a 300mila euro. I giudici hanno rimarcato che per un magistrato che esercita funzioni giudicanti, il rispetto dei termini contemplati dalla legge per il deposito dei provvedimenti giudiziari costituisce elemento essenziale della prestazione dovuta, poiché la tempestività è una caratteristica inscindibilmente correlata al principio del giusto processo e connota, in termini qualitativi e quantitativi, il «servizio giustizia». I sistematici ritardi rendono inoltre, almeno in parte, ingiustificata la retribuzione corrisposta al magistrato, che è in linea di principio rivolta proprio a remunerare una prestazione comprensiva della determinante attività di solerte deposito delle sentenze, risultata invece gravemente carente. Ciò a prescindere sia dall'esistenza di istanze dei soggetti interessati dirette a sollecitare il deposito dei provvedimenti che li riguardano, sia dalla dimostrazione di un eventuale, ulteriore danno causato alle parti processuali dal ritardo. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 1/1
Fisco e contabilità 31 Agosto 2020 La natura non tributaria e corrispettiva della Tia2 determina la sua assoggettabilità a Iva di Federico Gavioli In breve La Corte di cassazione si uniforma alle recenti decisioni delle Sezioni unite sul tema La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18013/2020, nell'accogliere il ricorso di una società interamente pubblica, ha ribadito che è legittima l'imposizione e riscossione dell'Iva sulle fatture relative alle cosiddetta Tia2 a partire dall'anno di riferimento 2011. Il contenzioso tributario Un giudice di pace aveva ingiunto nel 2014 a una società multiutility interamente pubblica di pagare a un contribuente una determinata somma oltre interessi legali e spese, a titolo di restituzione dell'importo dell'Iva indebitamente applicata nelle fatture relative alla Tia1 e, a partire dal 2011, alla Tia2. La società si oppose al decreto del giudice di pace contestando la differenza di regime tra Tia1, avente natura di tributo, e Tia2, avente natura di corrispettivo, con la conseguenza che l'applicabilità dell'Iva alla Tia2 non poteva essere oggetto di discussione. Il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, condannò la società alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, in particolare, ritenendo che la disciplina propria della Tia2 ne rivelava la natura tributaria, che la Tia2 era un prelievo disciplinato secondo i medesimi parametri della Tia1, «cosicché la natura delle due tariffe» non poteva che essere omogenea e tributaria, e che alla Tia2 dovevano essere estesi i principi affermati dalle Sezioni unite nella sentenza n. 5078/2016, che aveva negato l'applicabilità dell'Iva alla Tia1, ritenendo quest'ultima un tributo. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo. La società ricorrente, premesso che il riportato motivo riguarda unicamente l'applicazione , negata dal Tribunale, dell'Iva alla Tia2, nel censurare la decisione presa dal Tribunale, mette in luce la differente natura di tale tariffa , che costituisce il corrispettivo per lo svolgimento del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani , e la diversità del suo statuto normativo rispetto a quello della Tia1. Dalla natura non tributaria e corrispettiva della Tia2 discenderebbe, dunque, ad avviso della società ricorrente, la sua assoggettabilità a Iva. La sentenza della Cassazione Per la Cassazione il motivo è fondato. Sulla questione proposta con il motivo all'esame si sono pronunciate le Sezioni unite con le recentissime sentenze nn. 8631 e 8632 con le quali, pronunciando su analoghi ricorsi della società ricorrente , è stato affermato il seguente principio: «La tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all'art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972». La Cassazione ritiene di condividere pienamente tale principio, che va ribadito in questa sede e alla cui affermazione le Sezioni unite sono pervenute dopo aver dettagliatamente esaminato la medesima questione proposta con il ricorso all'esame , che si inserisce nell'ambito di un nutrito contenzioso seriale sulla medesima problematica , alla luce della normativa di riferimento, della giurisprudenza di legittimità e di quella della Consulta. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 1/1
Amministratori 31 Agosto 2020 Antitrust, deroga all'obbligo di separazione societaria per le in house che esercitano anche attività «a mercato» di Alberto Barbiero In breve Per queste società è sufficiente avere un'organizzazione che preveda sistemi di contabilità separata Le società che gestiscono servizi di interesse economico generale, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi devono farlo mediante una separazione societaria, salvo che la gestione derivi da un affidamento avvenuto in base a una procedura competitiva. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con il parere AS 1692/2020, ha fornito un'importante indicazione interpretativa della portata dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 della legge n. 287/1990, che ne chiarisce l'ambito applicativo. Le disposizioni della legge sulla tutela della concorrenza prevedono che le imprese che esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato, qualora intendano svolgere attività in mercati diversi, devono operare mediante società separate. L'Agcm ha evidenziato che l'obbligo di separazione societaria disciplinato dalla norma è rivolto principalmente a escludere il rischio che le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi possano beneficiare di vantaggi concorrenziali ingiustificati riconducibili alla possibilità di attuare pratiche di sussidio incrociato tra attività riservate e altri servizi forniti in regime di libero mercato. Queste possibili distorsioni della concorrenza, tuttavia, possono essere evitate attraverso la semplice separazione societaria in due soggetti giuridici, a prescindere che gli stessi appartengano allo stesso gruppo societario o siano interessati da fenomeni di partecipazioni azionarie incrociate o forme più o meno complesse di intreccio tra titolari di cariche o di quote azionarie. L'Autorità ha chiarito come l'obbligo di costituire una nuova società per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, infatti, implicando l'onere di produrre contabilità separata (a prescindere dal fatto che la nuova società sia controllata o meno dalla prima) crei la necessaria trasparenza suscettibile di neutralizzare il rischio di possibili distorsioni della concorrenza. La disposizione incide sicuramente sulle società affidatarie di servizi mediante il modello in house, le quali, per poter svolgere attività a mercato (peraltro nel limite massimo del 20 per cento del fatturato complessivo, posta la necessaria prevalenza delle attività derivanti dagli affidamenti diretti degli enti soci), devono operare con un modulo organizzativo che consenta la separazione. L'articolo 6, comma 1, del Dlgs 175/2016 ha innestato sulla regola generale una disposizione parzialmente derogatoria, stabilendo che le società a controllo pubblico (quindi anche quelle in house), che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 287/1990, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. Il dato normativo ha avuto attuazione, sotto il profilo operativo, con la direttiva sulla separazione contabile adottata dal ministero dell'Economia e delle finanze il 9 settembre 2019. L'applicazione delle disposizioni della legge 287/1990 si prefigura, tuttavia, per tutte le altre società che gestiscano servizi di interesse generale in base a un'esclusiva determinata a seguito di una procedura di gara. Secondo l'Agcm, proprio la procedura competitiva dovrebbe escludere dall'ambito soggettivo di applicazione delle norme (sulla base di un'interpretazione che tenga effettivamente conto della ratio delle disposizioni pro concorrenza) il caso in cui il gestore del servizio pubblico venga individuato all'esito di una procedura competitiva. In questo caso, infatti, non può ritenersi sussistente il rischio che questi possa esportare nel mercato in concorrenza la posizione di privilegio acquisita in virtù dell'aggiudicazione. P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati
Appalti 31 Agosto 2020 Anac, alle procedure negoziate del Dl Semplificazioni si possono applicare le linee guida sul sottosoglia di Stefano Usai In breve Inviti agli appaltatori, l'Autorità ha sollecitato chiarimenti sulla questione della dislocazione territoriale Il documento dell'Anac di commento al Dl 76/2020 contiene alcune indicazioni per le acquisizioni in ambito sottosoglia, interessanti anche sotto il profilo pratico/operativo e altre di non facile interpretazione. La dislocazione territoriale L'Anac ha espresso dei rilievi critici in relazione al nuovo dato istruttorio della «dislocazione territoriale» di cui il Rup si deve preoccupare quando procede con gli inviti degli appaltatori nelle procedure negoziate previste per importi pari o superiori ai 150mila euro (139mila euro per le amministrazioni statali) e fino all'intero sotto soglia comunitario, sia per servizi/forniture sia per lavori. Detta previsione, secondo l'autorità desta «qualche perplessità, in quanto non precisa su che base, regionale, provinciale o altro, vada considerata diversa la dislocazione territoriale, e sembra dunque destinata a causare disomogeneità in fase applicativa». Non solo, la previsione «introducendo limitazioni di tipo territoriale, rischia di essere produttiva di quegli stessi effetti discriminatori in ragione del luogo che - con consolidato orientamento - la giurisprudenza (e la stessa Autorità) censurano in quanto lesivi dei principi di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza. Si suggerisce, pertanto, di rivalutare l'attuale formulazione, al fine di maggiore chiarezza». Si auspica quindi un chiarimento con la legge di conversione. Il problema è che le norme devono essere applicate anche in questo frangente e attendere una disposizione ufficiale entra in diretto contrasto con le spinte acceleratorie alla base del Dl semplificazioni. Sotto il profilo pratico si può sostenere che il Rup, in fase di invito, deve evitare il «concentramento» territoriale degli operatori. Per semplificare, dovrebbe evitare di chiamare al procedimento operatori dello stesso territorio, il problema, appunto, è che questo limite territoriale è privo di definizione con conseguente rimessione della gestione alla discrezionalità tecnica del Rup. Circostanza che può determinare una «reazione» da parte dell'appaltatore non invitato in nome dell'esigenza di assicurare quella dislocazione territoriale voluta dalla norma. D'altra parte, il mancato rispetto potrebbe determinare la reazione da parte di chi, invece, ritenga violato questo precetto. Una ulteriore, possibile, soluzione è di ritenere l'indicazione istruttoria talmente indeterminata da renderne impossibile l'applicazione. Le procedure negoziate Altra importante indicazione riguarda l'affermata applicabilità alle procedure negoziate dei modelli virtuosi contenuti nelle linee guida n. 4 (dedicate alle acquisizioni nel sottosoglia comunitario). Nel documento si legge che «alla procedura negoziata delineata dalla disciplina in deroga rimangono applicabili, come anche all'affidamento diretto, le linee guida n.4, che, in coerenza con i principi richiamati dal comma 1 dell'articolo 36 del codice, compiutamente disciplinano tutta la sequenza procedimentale, dalla fase di interlocuzione con il mercato per la selezione degli operatori». Le linee guida disciplinano il procedimento, in particolare quello propedeutico agli inviti, prevedendo sia l'indagine di mercato informale sia quella formalizzata con la pubblicazione dell'avviso pubblico, fermo restando ovviamente la possibilità di utilizzare l'eventuale albo interno dei fornitori già predisposto dalla stazione appaltante. Nel dettaglio, nelle linee guida si legge che «le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti 1/2
dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti» con conseguente formalizzazione dei risultati nella successiva determina a contrarre. L'aspetto che pare in parte in contrasto con le indicazioni del Dl 76/2020 è l'obbligo della stazione appaltante di assicurare «l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici». Per ossequiare quanto, il Rup è tenuto a pubblicare «un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorrere ad altre forme di pubblicità». Pubblicazione fissata nel minimo di 15 giorni fatta «salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni». L'indicazione che si pone in contrasto con le prescrizioni del Dl, mentre le linee guida sono solo dei modelli virtuosi proposti al Rup, è proprio la fase della pubblicazione dell'avviso propodeutico alla consultazione del mercato che la norma, attraverso il riferimento all'articolo 63 del codice, rende superabile. La pubblicazione dell'avviso a manifestare interesse consente un guadagno in termini di oggettività e trasparenza ponendo il problema di conciliare questa articolazione con l'esigenza di giungere, nel sotto soglia, all'aggiudicazione (almeno alla proposta di aggiudicazione, anche questo è un aspetto che dovrebbe essere chiarito) entro 4 mesi dalla determinazione a contrarre che avvia il procedimento (contingentamento dei termini su cui l'Anac non si è pronunciat). P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 2/2
Personale 31 Agosto 2020 Digitalizzazione della Pa, la Funzione pubblica rilascia l'upgrade di Syllabus di Amedeo Di Filippo In breve Riformulate alcune conoscenze/abilità con cui sono descritte le competenze e aggiornato l'elenco dei documenti strategici e operativi di riferimento A poco più di un anno dalla pubblicazione, il dipartimento della Funzione pubblica rilascia una nuova versione del Syllabus «Competenze digitali per la PA», il documento che descrive l'insieme minimo di conoscenze e abilità che ogni dipendente pubblico, non specialista IT, dovrebbe possedere per partecipare attivamente alla transizione al digitale della pubblica amministrazione. Syllabus La versione 1.1 del documento conferma l'impianto generale della precedente pubblicata nel maggio 2019, ma provvede a riformulare o modificare alcune conoscenze/abilità con cui sono descritte le competenze e l'aggiornamento dell'elenco dei documenti strategici e operativi di riferimento. Organizzato in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza, il Syllabus rappresenta lo strumento di riferimento sia per l'attività di autoverifica delle competenze digitali che per la definizione di corsi volti a indirizzare i fabbisogni formativi. Il Syllabus è il primo risultato dell'iniziativa «Competenze digitali per la PA» promossa dalla Funzione pubblica nell'ambito del Pon governance e capacità istituzionale 2014-20201 e rappresenta uno strumento di riferimento per la predisposizione di attività di assessment delle competenze e di percorsi formativi mirati destinati ai dipendenti della pubblica amministrazione italiana. Obiettivo fondamentale è quello di favorire la trasformazione digitale della pubblica amministrazione, la cui effettiva realizzazione sta procedendo a rilento a causa dell'assenza di una cultura del digitale e dell'innovazione condivisa a tutti i livelli, che continua a posizionare il nostro Paese ai livelli più bassi in ordine all'uso di internet e delle competenze digitali. Le competenze dei dipendenti pubblici nell'era digitale Il possesso di competenze digitali da parte dei dipendenti pubblici rappresenta una condizione essenziale per consentire l'adattamento dei servizi della pubblica amministrazione all'era digitale. Affinché gli interventi programmatici si traducano in pratiche agite è, infatti, necessario che tutti i lavoratori della pubblica amministrazione siano in grado di comprendere, accettare e adottare i nuovi strumenti a disposizione e i cambiamenti nei processi di lavoro che questi comportano, per poter arrivare a farsi promotori essi stessi dell'innovazione. L'obiettivo generale del Syllabus è fare in modo che tutti i dipendenti pubblici siano in grado di operare attivamente in modo sicuro, consapevole, collaborativo e orientato al risultato all'interno di una pubblica amministrazione sempre più digitale. Nello specifico, il Syllabus descrive le conoscenze e le abilità che concorrono a rendere i dipendenti pubblici in grado di utilizzare in modo appropriato gli strumenti digitali nell'ambito dei propri processi di lavoro, comprendere rischi e vantaggi della gestione digitale di dati e informazioni, promuovere la gestione e condivisione dell'informazione pubblica, comprendere le potenzialità di utilizzo delle tecnologie emergenti, tutelare i diritti di cittadinanza digitale riconosciuti a cittadini e imprese, svolgere un ruolo proattivo e assertivo nel processo di trasformazione digitale della Pa. I contenuti Calato nel lavoro pratico all'interno delle singole amministrazioni, il Syllabus tratta dei dati, informazioni e documenti informatici, allo scopo di fornire indicazioni operative per la gestione, la valutazione e la conoscenza degli open data. Passa quindi alla comunicazione e condivisione, sia all'interno che all'esterno dell'amministrazione, per poi valutare gli aspetti legati alla sicurezza, in termini di protezione dei dispositivi e dei dati personali. L'ulteriore passaggio è nei servizi on-line, allo scopo di conoscere l'identità digitale ed erogare servizi on-line. Chiude la dimensione della trasformazione digitale, che consente di conoscerne gli obiettivi e le tecnologie emergenti. 1/2
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