15E IL DL 18/2020 'CURA ITALIA' CONVERTITO IN LEGGE - Integrazioni e modifiche definitive - Conflavoro PMI

Pagina creata da Enrico Pellegrini
 
CONTINUA A LEGGERE
15

                               E-book
                           P O R TA L E
                           UNICO
                           EMERGENZA
                           COVID-19

IL DL 18/2020
‘CURA ITALIA’
CONVERTITO
IN LEGGE
Integrazioni e modifiche definitive

A cura del Centro Studi:

                           soscoronavirus.info
In riferimento al Decreto Legge
17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto
‘Cura Italia’, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse
all’emergenza epidemiologica da
COVID-19, in fase di conversione in
Legge è stata posta dal governo la
votazione sulla questione di fiducia in
Aula, sia al Senato della Repubblica sia
alla Camera dei Deputati.
Il testo del DL ‘Cura Italia’ è stato
approvato con modifiche in prima
lettura al Senato il 9 aprile 2020 e
trasmesso il giorno seguente alla
Camera in seconda lettura, ove si è
concluso l’iter di conversione senza
ulteriori modifiche.

                     A cura del Centro Studi:
Il Centro Studi Conflavoro PMI con
il presidente Roberto Capobianco,
volendo rendere più immediata e
fruibile alle imprese, alle partite Iva e
ai cittadini tutti la comprensione delle
nuove norme, ha pertanto elaborato il
presente documento grazie all’attenta
e profonda operazione di sintesi
normativa a cura di FB & Associati,
prima società di consulenza fondata
in Italia specializzata in public affairs,
advocacy e lobbying, con sede a Roma
ed uffici a Milano e Bruxelles.

                      A cura del Centro Studi:
https://   soscoronavirus.info

Indice

TITOLO I                                                                 5
MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE

TITOLO II                                                               14
MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO

 CAPO I                                                                 15
 Estensione delle misure speciali in tema di
 ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

 CAPO II                                                                17
 Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di
 lavoro e di sostegno ai lavoratori

TITOLO III                                                              25
MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL
SISTEMA BANCARIO

TITOLO IV                                                               31
MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE
FAMIGLIE E DELLE IMPRESE

TITOLO V                                                                36
ULTERIORI DISPOSIZIONI

                                                                             4
https://   soscoronavirus.info

TITOLO I

MISURE DI
POTENZIAMENTO
DEL SERVIZIO
SANITARIO
NAZIONALE

                                       5
https://   soscoronavirus.info

Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in                mo, anche di collaborazione coordinata e
favore del personale dipendente del Servizio sa-                 continuativa, di durata non superiore a sei
nitario nazionale)                                               mesi;
Per il 2020 incrementa, per ogni regione e provin-           •   procedere all’assunzione di medici e vete-
cia autonoma, i fondi contrattuali per le condi-                 rinari in formazione specialistica con con-
zioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria               tratti di lavoro dipendente a tempo deter-
dell’area della sanità e i fondi contrattuali per le             minato e con orario a tempo parziale.
condizioni di lavoro e incarichi del personale del
                                                         Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esi-
comparto sanità. Per l’attuazione di tali disposi-
                                                         genze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffu-
zioni è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro
                                                         sione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali
a valere sul finanziamento sanitario corrente stabi-
                                                         di assistenza, le regioni e le province autonome di
lito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento ac-
                                                         Trento e di Bolzano possono conferire incarichi di
cedono tutte le regioni e le province autonome
                                                         lavoro autonomo, anche di collaborazione coor-
di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni
                                                         dinata e continuativa, con durata non superiore a
legislative che stabiliscono per le autonomie spe-
                                                         sei mesi, e comunque entro il termine dello stato
ciali il concorso regionale e provinciale al finanzia-
                                                         di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sa-
mento sanitario corrente, sulla base delle quote
                                                         nitari nonché al personale del ruolo sanitario del
d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto cor-
                                                         comparto sanità, collocati in quiescenza, anche
rente rilevate per l’anno 2019. Inoltre, è autorizza-
                                                         ove non iscritti al competente albo professionale
ta l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere
                                                         in conseguenza del collocamento a riposo, nonché
sul finanziamento sanitario corrente stabilito per
                                                         agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
l’anno 2020, per procedere al reclutamento delle
                                                         Tali incarichi, qualora necessario, possono essere
professioni sanitarie e per il conferimento di in-
                                                         conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla le-
carichi di lavoro autonomo a personale medico
                                                         gislazione vigente in materia di spesa di personale,
ed infermieristico.                                      nei limiti delle risorse complessivamente indicate
                                                         per ciascuna regione con decreto del Ragioniere
                                                         generale dello Stato 10 marzo 2020.
Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del
Ministero della salute)
Prevede un potenziamento strutturale degli Uffici        Art. 2-ter (Misure urgenti per l’accesso al Servizio
periferici del Ministero della Salute nel Nord Italia    sanitario nazionale)
(gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) depu-      Consente alle aziende e agli enti del SSN, verifi-
tati ai controlli sanitari su passeggeri e merci pres-   cata l’impossibilità di utilizzare personale già in
so i principali porti e aeroporti del Paese.             servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in
                                                         graduatorie concorsuali in vigore, di conferire in-
                                                         carichi individuali a tempo determinato, previo
Art. 2-bis (Misure straordinarie per l’assunzione
                                                         avviso pubblico e selezione per colloquio orale, al
degli specializzandi e per il conferimento di inca-
                                                         personale delle professioni sanitarie e agli ope-
richi di lavoro autonomo a personale sanitario)
                                                         ratori socio-sanitari. Tali incarichi possono essere
Dispone che, al fine di garantire i livelli essenzia-    conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa
li di assistenza nonché per assicurare sull’intero       gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dal-
territorio nazionale un incremento dei posti letto       la legislazione vigente in materia di spesa di per-
per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari       sonale, nei limiti delle risorse complessivamente
alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le    indicate per ciascuna regione con decreto del Ra-
aziende e gli enti del SSN, fino al perdurare dello      gioniere generale dello Stato 10 marzo 2020. Per
stato di emergenza possano:                              la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei
                                                         limiti previsti dalla legislazione vigente in materia
   •   procedere al reclutamento del personale
                                                         di spesa di personale.
       delle professioni sanitarie e degli opera-
       tori socio-sanitari, nonché di medici spe-        Reca, inoltre, una norma transitoria sulle modalità
       cializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo   di svolgimento della prova finale dei corsi di lau-
       anno di corso delle scuole di specializzazio-     rea afferenti alle classi di laurea nelle professioni
       ne, conferendo incarichi di lavoro autono-        sanitarie infermieristiche ed ostetriche. Inoltre,

                                                                                                              6
https://   soscoronavirus.info

consente il conferimento degli incarichi anche ai          Art. 2-sexies (Incremento delle ore dell’assisten-
medici specializzandi iscritti regolarmente all’ul-        za specialistica ambulatoriale)
timo e al penultimo anno di corso della scuola di
                                                           Consente alle aziende sanitarie locali e agli enti
specializzazione. Le università, ferma restando la
                                                           del SSN di procedere per l’anno 2020 ad un au-
durata legale del corso, assicurano il recupero del-       mento del monte ore dell’assistenza specialisti-
le attività formative, teoriche e assistenziali, neces-    ca ambulatoriale convenzionata interna, con ore
sarie al raggiungimento degli obiettivi formativi          aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’accordo
previsti.                                                  collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari
                                                           a 6 milioni di euro.
Art. 2-quater (Rideterminazione dei piani di fab-
bisogno del personale delle aziende e degli enti           Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di
del Servizio sanitario nazionale)                          volontariato)
Prevede che, per le finalità e gli effetti delle dispo-    Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
sizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente    COVID-19, per il periodo della durata emergenzia-
decreto, le regioni procedano alla rideterminazio-         le, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il re-
ne dei piani di fabbisogno del personale.                  gime di incompatibilità tra lo status di volontario
                                                           e quello di lavoratore dell’Ente del Terzo settore
                                                           presso cui si svolge l’attività di volontariato.
Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il recluta-
mento dei medici di medicina generale e dei pe-
diatri di libera scelta)                                   Art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza ter-
I commi 1 e 2 consentono ai medici iscritti al cor-        ritoriale)
so di formazione specifica in medicina generale            Prevede il potenziamento delle reti di assistenza
di instaurare un rapporto convenzionale a tempo            territoriale in considerazione dell’attuale situa-
determinato con il SSN e ai laureati in medicina e         zione epidemiologica, consentendo alle regio-
chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione      ni, alle province autonome di Trento e Bolzano e
ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di for-    alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le
mazione specifica in medicina generale, di assu-           strutture private accreditate per l’acquisto di ul-
mere incarichi provvisori o di sostituzione di me-         teriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di
dici di medicina generale ed essere iscritti negli         spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del d.l. 26
elenchi della guardia medica notturna e festiva e          ottobre 2019, n. 124 (DL Fiscale).
della guardia medica turistica.
                                                           Nel caso in cui le strutture individuate dal Piano
Ai sensi del comma 3, con riferimento al periodo           regionale non siano in grado di soddisfare il fab-
relativo al suddetto stato di emergenza, le dispo-         bisogno stimato dalla circolare del Ministero della
sizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo      Salute 1° marzo 2020, le regioni, le province auto-
2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di cor-     nome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie,
so a tempo pieno e a tempo parziale di formazione          in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quin-
specifica in medicina generale, si intendono inte-         quies del d.lgs. n. 502 del 1992, sono autorizzate a
grate dalle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2.        sottoscrivere contratti con strutture private non ac-
                                                           creditate, purché autorizzate ai sensi di cui all’arti-
Il comma 4 consente, durante il periodo corrispon-         colo 8-ter del medesimo d.lgs.
dente allo stato di emergenza, ai medici iscritti al
corso di formazione specialistica in pediatria di          Infine, dispone che le strutture private accredita-
assumere incarichi provvisori o di sostituzione di         te e non, sono tenute a mettere a disposizione il
pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN.        personale sanitario in servizio nonché i locali e le
Si stabilisce, dunque, il principio del riconoscimen-      apparecchiature presenti in tali strutture. Le pre-
to ai fini del ciclo di studi relativo alla specializza-   stazioni sono remunerate dalle regioni richiedenti,
zione e si prevede che le università, ferma restan-        corrispondendo al proprietario dei beni messi a di-
do la durata legale del corso, assicurino il recupero      sposizione, una somma di denaro a titolo di inden-
delle attività formative, teoriche e assistenziali, ne-    nità di requisizione. Tali misure cessano di avere
cessarie al raggiungimento degli obiettivi formati-        efficacia al termine dello stato di emergenza di cui
vi previsti.                                               alla delibera del CdM del 31 gennaio 2020.

                                                                                                                 7
https://   soscoronavirus.info

Sono fatte salve le misure già adottate per cause di     Art. 4-bis (Unità speciali di continuità assisten-
forza maggiore per far fronte all’emergenza dovu-        ziale)
ta alla diffusione del COVID-19.
                                                         Prevede che le regioni e le province autonome di
                                                         Trento e di Bolzano istituiscano, entro dieci giorni
Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie tempora-         dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di
                                                         continuità assistenziale già esistente, una uni-
nee)
                                                         tà speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione
Consente regioni e province autonome di atti-            domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che
vare aree sanitarie anche temporanee sia all’in-         non necessitano di ricovero ospedaliero. Possono
terno che all’esterno di strutture di ricovero, cura,    far parte dell’unità speciale, attiva sette giorni su
accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per       sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00: i medici titola-
la gestione dell’emergenza, sino al termine dello        ri o supplenti di continuità assistenziale; i medici
stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei          che frequentano il corso di formazione specifica
ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di ac-     in medicina generale; in via residuale, i laureati in
creditamento non si applicano alle strutture di          medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine
ricovero e cura per la durata dello stato di emer-       di competenza. I medici dell’unità speciale, per
genza.                                                   lo svolgimento delle specifiche attività, devono
                                                         essere dotati di ricettario del SSN e di idonei di-
Stabilisce, quindi, che le opere edilizie stretta-
                                                         spositivi di protezione individuale.
mente necessarie a rendere le strutture idonee
all’accoglienza e alla assistenza possono essere         Inoltre, il triage per i pazienti che si recano auto-
eseguite in deroga alle disposizioni di cui al de-       nomamente in pronto soccorso deve avvenire in
creto del Presidente della Repubblica 6 giugno           un ambiente diverso e separato dai locali adibiti
2001, n. 380 (TU delle disposizioni legislative e        all’accettazione del medesimo pronto soccorso,
regolamentari in materia edilizia), delle leggi re-      al fine di consentire alle strutture sanitarie di svol-
gionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edi-     gere al contempo le ordinarie attività assistenziali.
lizi locali, nonché - sino al termine dello stato di
emergenza - agli obblighi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151        Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con
(Regolamento recante semplificazione della di-           disabilità)
sciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione      Consente agli enti locali, durante la sospensio-
degli incendi). Tale disposizione si applica anche       ne del servizio scolastico e per tutta la sua dura-
agli ospedali, ai policlinici universitari, agli isti-   ta, di fornire assistenza agli alunni con disabilità
tuti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle    mediante erogazione di prestazioni individuali
strutture accreditate ed autorizzate. Sono fatte         domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione
salve le misure già adottate dalle strutture sani-       delle attività didattiche a distanza. Le regioni e
tarie per cause di forza maggiore per far fronte         province autonome possono istituire unità spe-
all’emergenza.                                           ciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni
All’attuazione di tali disposizioni si provvede, sino    sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di
alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di           persone con disabilità che presentino condizione
euro, a valere sull’importo fissato dall’art. 20 della   di fragilità o di comorbilità.
legge 11 marzo 1988, n. 67 per l’esecuzione di un
programma di interventi in materia di ristruttu-
razione edilizia e di ammodernamento tecno-              Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di
logico. Alle risorse accedono tutte le regioni e le      dispositivi medici)
province autonome di Trento e di Bolzano. Con            Autorizza il Commissario straordinario - al fine di
uno o più decreti dirigenziali del Ministero della       assicurare la produzione e la fornitura di disposi-
Salute sono ammessi a finanziamento gli inter-           tivi medici e dispositivi di protezione individuale,
venti di cui al presente articolo, fino a concorrenza    ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in
degli importi di cui all’allegato B; al conseguente      relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi
trasferimento delle risorse si provvede a seguito        nel periodo di emergenza COVID-19 - a erogare fi-
di presentazione da parte della Regione al MEF           nanziamenti mediante contributi a fondo perduto
degli stati di avanzamento dei lavori.                   e in conto gestione, nonché finanziamenti agevo-

                                                                                                              8
https://   soscoronavirus.info

lati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. Tali   nitarie individuate dalle regioni ovvero, in via speri-
finanziamenti potranno essere erogati anche alle           mentale fino all’anno 2022, mediante la rete delle
aziende che forniscono mascherine chirurgiche,             farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la
nonché mascherine prive del marchio CE, previa             ricarica dei presìdi portatili che garantiscono l’os-
valutazione da parte dell’Istituto superiore di sani-      sigenoterapia. Tale decreto è finalizzato, altresì, ad
tà. A tal fine il Commissario si avvale di Invitalia,      individuare le specifiche modalità tecniche ido-
che opera come soggetto gestore, procedendo                nee a permettere la ricarica dei citati presìdi in
inoltre a definire e ad avviare la misura di cui so-       modo uniforme sul territorio nazionale, nonché
pra, nonché specifiche disposizioni per assicurare         le modalità con cui le aziende sanitarie operano
la gestione della stessa, entro 5 giorni dall’entrata      il censimento dei pazienti che necessitano di te-
in vigore del decreto in titolo. I dispositivi di prote-   rapia. Nelle more dell’adozione del decreto, il Mi-
zione individuale sono forniti in via prioritaria ai       nistro della Salute può provvedere con ordinanza.
medici e agli operatori sanitari, compresi quelli
con rapporto convenzionale o comunque impe-
gnati nell’emergenza da COVID-19, e agli operatori         Art. 5-quater (Misure di semplificazione per l’ac-
sanitari e sociosanitari. Per le finalità di cui al pre-   quisto di dispositivi medici)
sente articolo è autorizzata la spesa di 50 milio-         Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione
ni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo         dei dispositivi di protezione individuali nonché
perduto e per finanziamenti agevolati, secondo             medicali necessari per fronteggiare l’emergenza
modalità compatibili con la normativa europea.             epidemiologica da COVID-19, autorizza il Diparti-
                                                           mento della protezione civile all’apertura di appo-
                                                           sito conto corrente bancario per consentire la ce-
Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l’ac-    lere regolazione delle transazioni che richiedono il
quisizione di dispositivi di protezione e medicali)        pagamento immediato o anticipato delle fornitu-
Autorizza il Dipartimento della protezione civile          re. Con riferimento alle risorse destinate al conto, è
e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Di-        prevista la sospensione di ogni azione esecutiva e
partimento della protezione civile, nonché il Com-         risultano privi di effetto i pignoramenti, comun-
missario straordinario ad acquisire dispositivi di         que notificati, fino alla chiusura del medesimo
protezione individuali (DPI) come individuati dal-         conto.
la circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12     Ai contratti di acquisto in oggetto e ad ogni altro
febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché         atto negoziale, posto in essere dal medesimo Di-
a disporre pagamenti anticipati dell’intera forni-         partimento o dai “soggetti attuatori” per far fronte
tura, in deroga al Codice appalti. Inoltre, consente -     all’emergenza summenzionata, non si applica la
fino al termine dello stato di emergenza - l’utilizzo      disciplina sul controllo interno di regolarità am-
di dispositivi di protezione individuali di efficacia      ministrativa e contabile, previsto dalle disposizio-
protettiva analoga a quella prevista per i disposi-        ni sull’autonomia finanziaria e contabile della Pre-
tivi di protezione individuali previsti dalla norma-       sidenza del Consiglio dei Ministri. I medesimi atti
tiva vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata   sono altresì sottratti al controllo della Corte dei
preventivamente dal Comitato tecnico-scientifi-            conti. La responsabilità contabile e amministrati-
co. Infine, in coerenza con le linee guida dell’OMS        va relativa agli stessi viene limitata ai casi in cui sia
e in conformità alle attuali evidenze scientifiche,        stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente
è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgi-        che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzio-
che, quale dispositivo idoneo a proteggere gli ope-        ne.
ratori sanitari. Sono utilizzabili anche mascherine
prive del marchio CE, previa valutazione da parte
dell’Istituto superiore di sanità.                         Art. 5-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di di-
                                                           spositivi di assistenza ventilatoria)
                                                           Al fine di incrementare la disponibilità di dispo-
Art. 5-ter (Disposizioni per garantire l’utilizzo di
                                                           sitivi per il potenziamento dei reparti di terapia
dispositivi medici per ossigenoterapia)
                                                           intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici
Stabilisce che con decreto ministeriale siano de-          affetti dal virus COVID-19, autorizza il Dipartimento
finite le modalità con cui si rendono disponibili          della protezione civile, per il tramite del soggetto
sul territorio nazionale, attraverso le strutture sa-      attuatore CONSIP S.p.A., ad acquistare cinque-

                                                                                                                  9
https://   soscoronavirus.info

mila impianti di ventilazione assistita e i relativi        dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al
materiali indispensabili per il funzionamento dei           proprietario di detti beni una somma di denaro a
ventilatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 185       titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto
milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede a          del proprietario a riceverla, essa è posta a sua dispo-
valere sul Fondo per le emergenze nazionali.                sizione mediante offerta anche non formale e quin-
                                                            di corrisposta non appena accettata.
                                                            Inoltre, nei casi in cui occorra disporre temporanea-
Art. 5-sexies (Attuazione degli adempimenti pre-
                                                            mente di beni immobili per far fronte ad improro-
visti per il sistema sanitario)
                                                            gabili esigenze connesse con l’emergenza, il Prefet-
Al fine di impiegare il personale sanitario delle strut-    to può disporre, con proprio decreto, la requisizione
ture pubbliche o private prioritariamente nella ge-         in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri im-
stione dell’emergenza, consente alle regioni e alle         mobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità,
province autonome di Trento e di Bolzano di rimo-           per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e
dulare o sospendere le attività di ricovero e ambu-         isolamento fiduciario o in permanenza domicilia-
latoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle     re, laddove tali misure non possano essere attuate
erogate in regime di libera professione intramura-          presso il domicilio della persona interessata. Con-
ria. Inoltre, stabilisce che agli esercenti le profes-      testualmente all’apprensione dell’immobile requi-
sioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione       sito, il Prefetto corrisponde al proprietario di detti
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non              beni una somma di denaro a titolo di indennità di
si applichino le disposizioni sui limiti massimi di         requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a ri-
orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi na-    ceverla, essa è posta a sua disposizione mediante
zionali di lavoro di settore, a condizione che venga        offerta anche non formale e quindi corrisposta non
loro concessa una protezione appropriata, secondo           appena accettata. La requisizione degli immobili
modalità individuate mediante accordo quadro na-            può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al
zionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie       termine al quale sia stata ulteriormente prorogata
e le organizzazioni sindacali maggiormente rappre-          la durata dello stato di emergenza. Per l’attuazione
sentative.                                                  del presente articolo è autorizzata la spesa nel limi-
                                                            te massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020.

Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà)
                                                            Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e in-
Prevede che, fino al termine dello stato di emergen-        fermieri militari)
za, il Capo del Dipartimento della protezione civile
possa disporre, con proprio decreto, la requisizio-         La disposizione, al fine di contrastare e contenere il
ne in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico         diffondersi del virus COVID-19, autorizza, per l’anno
o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici,         2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di
nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occor-           militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo,
renti per fronteggiare la predetta emergenza sani-          con una ferma eccezionale della durata di un anno,
taria, anche per assicurare la fornitura delle struttu-     nelle categorie di ufficiali medici e sottufficiali infer-
re e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o         mieri. Inoltre, possono essere arruolati, previo giudi-
ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché        zio della competente commissione d’avanzamento,
per implementare il numero di posti letto specializ-        i cittadini italiani in possesso di specifici requisiti tra
zati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da det-   cui il possesso della laurea magistrale in medicina e
ta patologia. La requisizione in uso non può durare         chirurgia e della relativa abilitazione professionale.
oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene,
ovvero oltre il termine al quale sia stata ulteriormen-
te prorogata la durata dello stato di emergenza. Se,        Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici
                                                            per la biologia la chimica e la fisica presso le
entro la scadenza di detto termine, la cosa non è re-
                                                            strutture sanitarie militari)
stituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e
nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro     Consente al Ministero della difesa, verificata l’im-
luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione       possibilità di utilizzare personale già in servizio, fino
in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo     al perdurare della vigenza dello stato di emergenza
che l’interessato consenta espressamente alla pro-          deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio
roga del termine. Contestualmente all’apprensione           2020, di conferire incarichi individuali a tempo de-

                                                                                                                   10
https://   soscoronavirus.info

terminato per il profilo professionale di funzionario          Art. 13 (Deroga alle norme in materia di ricono-
tecnico per la biologia la chimica e la fisica.                scimento delle qualifiche professionali sanitarie
                                                               e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle
                                                               dipendenze della pubblica amministrazione)
Art. 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità
                                                               Per la durata dell’emergenza epidemiologica da
militare)
                                                               COVID-19, consente l’esercizio temporaneo di qua-
La disposizione, al fine fronteggiare le particolari           lifiche professionali sanitarie ai professionisti che
esigenze emergenziali connesse all’epidemia da                 intendono esercitare sul territorio nazionale una
COVID-19, autorizza la spesa di 34,6 milioni di euro           professione sanitaria conseguita all’estero regolata
per il potenziamento dei servizi sanitari militari e           da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli in-
per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanita-         teressati presentano istanza corredata di un certi-
ri mirati alla gestione dei casi urgenti e di bioconte-        ficato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza
nimento. Inoltre, autorizza lo Stabilimento chimico            alle regioni e Province autonome, le quali posso-
farmaceutico militare di Firenze a produrre e di-              no procedere al reclutamento temporaneo di tali
stribuire disinfettanti e sostanze ad attività germici-        professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del
da o battericida.                                              provvedimento in esame (articoli inseriti al Sena-
                                                               to, che riproducono gli artt. 1 e 2 del decreto legge
                                                               14/2020), nei limiti delle risorse previste dal medesi-
Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell’INAIL)               mo decreto legge. Prevede infine che le pubbliche
                                                               amministrazioni, per tutta la durata del periodo
La disposizione autorizza l’INAIL ad assumere un
                                                               emergenziale, possano assumere, per l’esercizio di
contingente di 200 medici specialisti e di 100 in-
                                                               professioni sanitarie e per la qualifica di operatore
fermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo,
                                                               socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari
anche di collaborazione coordinata e continuativa,
                                                               di un permesso di soggiorno che consente di lavo-
di durata non superiore a sei mesi, eventualmente
                                                               rare, fermo restando ogni altro limite di legge.
prorogabili in ragione del perdurare dello stato di
emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre
2020.                                                          Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorve-
                                                               glianza sanitaria)
Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continu-          Coordina il testo originario della norma in esame
ità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto   con quello dell’articolo 7 del decreto legge 14/2020,
Superiore di Sanità)                                          concernente lo stesso tema. Secondo quanto dispo-
                                                               sto dall’articolo, nei confronti degli operatori sani-
Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epide-            tari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e
miologica e di coordinamento connesse alla ge-                 dei dipendenti delle imprese che operano nell’am-
stione dell’emergenza COVID-19, lo stanziamento                bito della produzione dei farmaci e dei dispositivi
di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è          medici e diagnostici nonché delle relative attività
incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli              di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori,
anni 2020, 2021 e 2022. Per il medesimo fine, l’ISS è          non si applica la misura della quarantena precau-
autorizzato ad assumere personale a tempo deter-               zionale anche nell’ipotesi di contatti stretti con casi
minato per il triennio 2020-2022.                              confermati di malattia infettiva diffusiva. Il comma
                                                               2 precisa che i lavoratori sopra elencati, sottoposti a
                                                               sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sinto-
Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in             matologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.
servizio del personale sanitario)
Consente alle aziende e agli enti del SSN di tratte-
nere in servizio i dirigenti medici e sanitari, non-           Art. 15 (Disposizioni straordinarie per l’autorizza-
ché il personale del ruolo sanitario del comparto              zione alla produzione di mascherine chirurgiche
sanità e gli operatori socio-sanitari fino al perdu-           e dispositivi di protezione individuale)
rare dello stato di emergenza deliberato dal Consi-            Fermo restando quanto previsto dall’art. 5-bis del
glio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata          decreto in esame (ex articolo 34 del decreto leg-
l’impossibilità di procedere al reclutamento di per-           ge 9/2020), consente, fino al termine dello stato di
sonale.                                                        emergenza (31 luglio 2020), di produrre, importare e

                                                                                                                      11
https://   soscoronavirus.info

immettere in commercio mascherine chirurgiche               mità alle prescrizioni europee), previa valutazione
e DPI in deroga alle vigenti disposizioni. L’art. 5-bis     da parte dell’Istituto superiore di sanità.
del decreto in esame reca norme di deroga relative
alle caratteristiche, alle procedure di acquisto e di
pagamento delle mascherine chirurgiche e dei DPI.           Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimen-
                                                            tazione dei medicinali e dispositivi medici per l’e-
L’articolo specifica poi che al fine di avvalersi della
                                                            mergenza epidemiologica da COVID)
suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle
mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono           L’articolo è stato abrogato dall’articolo 40 del DL Li-
in commercio, inviano all’Istituto superiore di sanità      quidità (DL 23/2020).
(ISS) una autocertificazione nella quale attestano
le caratteristiche tecniche delle mascherine e di-
chiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di      Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati
sicurezza di cui alla vigente normativa. Impegna            personali nel contesto emergenziale)
inoltre le aziende produttrici e gli importatori a          Contiene una serie di disposizioni relative al trat-
trasmettere all’ISS, non oltre 3 giorni dall’invio del-     tamento dei dati personali nel contesto dall’emer-
la citata autocertificazione, ogni elemento utile alla      genza sanitaria a carattere transfrontaliero determi-
validazione delle mascherine chirurgiche oggetto            nata dalla diffusione del Covid-19. In particolare, si
della stessa.                                               stabiliscono regole semplificate in materia di co-
Stabilisce ancora che l’ISS, nel termine di 3 giorni        municazione e diffusione dei dati, designazione
dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronunci       dei soggetti autorizzati ed informativa.
circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche           In particolare, amplia il novero di soggetti cui è con-
alle norme vigenti, specificando che la stessa pro-         sentito effettuare trattamenti dei dati personali,
cedura è richiesta per i DPI; in questo caso l’ente di      inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi
validazione è l’INAIL.                                      soggetti, che risultino necessari all’espletamento
Per ultimo, dispone che qualora all’esito della valu-       delle funzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza
tazione effettuata dall’ISS per le mascherine chirur-       determinata dal diffondersi del COVID-19. I tratta-
giche e dall’INAIL per i DPI, i prodotti risultino non      menti possono riguardare anche le particolari ca-
conformi, il produttore ne cessa immediatamente             tegorie di dati cui appartengono quelli relativi alla
la produzione e all’importatore è fatto divieto di          salute nonché quelli relativi alle condanne penali e
immissione in commercio.                                    ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE).
                                                            Specifica, relativamente a questi soggetti, che è
                                                            consentita l’omissione dell’informativa agli interes-
Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei        sati al trattamento dei dati o di fornire una informa-
lavoratori e della collettività)                            tiva semplificata, previa comunicazione orale agli
                                                            interessati della limitazione effettuata.
Reca, ai fini del contenimento della diffusione del
virus COVID-19, alcune norme transitorie sull’uso,          Ribadisce infine che i trattamenti di dati personali
negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine         debbano essere effettuati nel rispetto dei principi
chirurgiche e sull’uso, nell’ambito dell’intera col-        generali sul trattamento dei dati personali, di cui
lettività, di mascherine filtranti, nonché sulle tipo-      all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, adot-
logie ammesse (per gli impieghi suddetti) dei due           tando misure appropriate a tutela dei diritti e delle
dispositivi. Le norme transitorie di cui al presente        libertà degli interessati.
articolo si applicano (sull’intero territorio nazionale)
fino al termine dello stato di emergenza in oggetto
(31 luglio 2020).                                           Art. 17-ter (Disposizioni per le regioni a statuto
                                                            speciale e le province autonome di Trento e di
In particolare, il comma 1 include le mascherine
                                                            Bolzano e per le aziende ospedaliere universita-
chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositi-
                                                            rie)
vi di protezione individuale (DPI), con riferimento a
tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della   Stabilisce che le disposizioni sul potenziamento
loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a       del SSN si applicano anche alle Regioni a statuto
mantenere la distanza interpersonale di almeno un           speciale ed alle province autonome di Trento e di
metro. Al riguardo, consente il ricorso anche a ma-         Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispet-
scherine prive del marchio CE (marchio di confor-           tivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto,

                                                                                                                 12
https://   soscoronavirus.info

entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio   rio indistinto corrente rilevate per l’anno 2019.
(comma 1).
                                                            Vengono allo stesso tempo stabiliti gli obblighi
Il comma 2 è diretto a precisare l’estensione di al-        contabili delle regioni e province autonome, e de-
cune disposizioni del presente decreto, relative a          gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, per
regimi più favorevoli per gli incentivi e per l’assun-      dare opportuna evidenza contabile alla gestione
zione del personale medico e sanitario, anche alle          dell’emergenza: i citati enti territoriali e del servizio
aziende ospedaliere universitarie nelle tipologie           sanitario, infatti, provvedono, in relazione alla con-
previste dalla normativa vigente, ossia derivanti da        tabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di
policlinici universitari (aziende ospedaliere univer-       costo dedicato che deve essere contrassegnato dal
sitarie integrate con il SSN) o derivanti da presidi        codice univoco “COV 20”. Si precisa pertanto che
ospedalieri che operano in strutture di pertinen-           deve essere garantita una tenuta distinta in rela-
za di Università (aziende ospedaliere integrate con         zione agli accadimenti contabili legati alla gestione
Università), presenti nelle Regioni a statuto speciale      dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei
e province autonome.                                        modelli economici di cui al decreto ministeriale 24
                                                            maggio 2019.
Art. 17-quater (Proroga di validità della tessera           Impegna poi ciascuna regione a redigere un appo-
sanitaria)                                                  sito Programma operativo per la gestione dell’e-
Costituisce la trasposizione del disposto di cui all’ar-    mergenza Covid-19 che il Ministero della salute do-
ticolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e proroga al 30       vrà approvare, di concerto con il MEF. Il Programma,
giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie             inoltre, dovrà essere sottoposto al monitoraggio
aventi una scadenza precedente a tale data, speci-          congiunto di questi Ministeri.
ficando che la proroga opera anche per la compo-            Il comma 2 dispone per l’anno 2020 il differimen-
nente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS),           to dei termini per le verifiche previste per i piani di
ma non è efficace per la Tessera europea di assi-           rientro regionali volti a garantire l’equilibrio econo-
curazione malattia, riportata sul retro della Tessera       mico del Ssn, relativi all’anno 2019. Si tratta delle
Sanitaria medesima.                                         verifiche previste per i provvedimenti che devono
Prevede, inoltre, che il Ministero dell’economia e          essere adottati dalla regione in caso di squilibrio
delle finanze renda disponibili telematicamente             economico-finanziario della spesa sanitaria, i cui
copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di       termini per la diffida del Presidente del Consiglio
nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si         dei ministri a provvedere al disavanzo di gestione,
riscontrino difficoltà nella consegna all’assistito. La     previsti per il 30 aprile, vengono differiti al 31 mag-
copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui      gio e, conseguentemente, quelli del 31 maggio re-
alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS).          lativi all’approvazione del bilancio consolidato del
                                                            Servizio sanitario regionale per determinare il disa-
                                                            vanzo di gestione ed adottare i necessari provvedi-
Art. 18 (Rifinanziamento fondi)                             menti per il ripiano, differiti al 30 giugno.
Dispone un incremento di 1.410 milioni di euro del          Inoltre, il comma 3 dispone l’incremento di 1.650
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario          milioni, per l’anno 2020, del Fondo per le emer-
nazionale standard sia in relazione agli interventi         genze nazionali previsto dall’articolo 44, del decre-
previsti per il potenziamento del Servizio sanitario        to legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (cd. Codice della
nazionale di cui al Titolo in esame (750 milioni), sia      Protezione civile), includendo in tali risorse quelle
in relazione agli interventi di contrasto alla emer-        destinate alla copertura delle misure di cui all’arti-
genza COVID-19 previsti dalle corrispondenti misu-          colo 6,comma 10, del presente decreto-legge, vale
re del decreto legge 14/ 2020 (660 milioni), assorbi-
                                                            a dire il finanziamento, fino al limite di spesa di 150
te dal decreto in esame
                                                            milioni, di interventi stabiliti con decreto del Capo
Al relativo finanziamento accedono tutte le regio-          del Dipartimento della protezione civile per la re-
ni e le province autonome di Trento e Bolzano, in           quisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto
deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono       pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chi-
per le autonomie speciali il concorso regionale e           rurgici, oltre che di beni mobili di qualsiasi genere,
provinciale al finanziamento sanitario corrente, sul-       occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
la base delle quote di accesso al fabbisogno sanita-        corso.

                                                                                                                  13
https://   soscoronavirus.info

TITOLO II

MISURE A
SOSTEGNO
DEL LAVORO

                                        14
https://   soscoronavirus.info

CAPO I
                                                                  cause di sospensione o di riduzione dell’o-
                                                                  rario di lavoro, l’entità e la durata prevedi-
                                                                  bile, il numero dei lavoratori interessati. (ex
Estensione delle misure                                           art. 14 del D.Lgs. 148/2015);
speciali in tema di                                           •   dei limiti temporali previsti per la doman-
                                                                  da del trattamento ordinario di integra-
ammortizzatori sociali per                                        zione salariale, che va presentata entro 15
tutto il territorio nazionale                                     giorni dall’inizio della sospensione, o per
                                                                  quella di assegno ordinario, che va presen-
                                                                  tata non prima di 30 giorni e non oltre il
Art. 18-bis (Finanziamento delle case rifugio)                    termine di 15 giorni dall’inizio della sospen-
                                                                  sione o riduzione dell’attività lavorativa
Autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 mi-              eventualmente programmata (ex artt. 15, c.
lioni di euro per le case rifugio pubbliche e private             2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015).
presenti su tutto il territorio nazionale. stessa. La
copertura degli oneri è posta ai sensi delle disposi-     Specifica inoltre che le suddette prestazioni sono
zioni finanziarie di cui all’articolo 126.                riconosciute in favore dei lavoratori che al 23 feb-
                                                          braio 2020 risultano alle dipendenze dei datori
                                                          di lavoro richiedenti la prestazione - anche in as-
Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento         senza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno
ordinario di integrazione salariale e assegno or-         novanta giorni al momento della presentazione
dinario)                                                  della richiesta -, nonché i dipendenti assunti tra il
                                                          24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.
Prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020
sospendono o riducono l’attività lavorativa per           Dispone altresì che i periodi di trattamento di cas-
eventi riconducibili all’emergenza epidemiologi-          sa integrazione salariale ordinaria e di assegno
ca da COVID-19, possono presentare domanda di             ordinario non siano conteggiati ai fini dei limiti di
concessione del trattamento ordinario di integra-         durata previsti dalla normativa vigente e sono neu-
zione salariale o di accesso all’assegno ordinario        tralizzati ai fini delle successive richieste.
con causale “emergenza COVID-19”, per una durata
                                                          Stabilisce inoltre che le imprese che richiedono
massima di nove settimane, per periodi decorrenti
                                                          i suddetti trattamenti non sono tenute al paga-
dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.
                                                          mento dei relativi contributi addizionali previsti
Specifica che la domanda, in ogni caso, deve esse-        dalla normativa vigente (di cui agli artt. 5, 29 c. 8 e
re presentata entro la fine del quarto mese suc-          30 c. 2 del D.Lgs. 148/2015).
cessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di
                                                          Ancora, dispone che l’erogazione dell’assegno or-
sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa
                                                          dinario previsto dall’articolo in esame:
e che non è soggetta alla verifica della sussisten-
za delle causali richieste dalla normativa vigente            •   viene riconosciuta – per la durata e limitata-
per l’accesso al trattamento ordinario di inte-                   mente al periodo indicato - anche ai lavo-
grazione salariale, ossia sospensione o riduzione                 ratori dipendenti presso datori di lavoro
dell’attività lavorativa dovuta a situazioni azienda-             iscritti al Fondo di integrazione salariale
li conseguenti a eventi transitori e non imputabili               che occupano mediamente più di 5 dipen-
all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie                denti, in luogo dei 15 richiesti in via genera-
stagionali, o per situazioni temporanee di mercato                le dall’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015;
(di cui all’art. 11 del D.Lgs. 148/2015).
                                                              •   su istanza del datore di lavoro, può essere
In particolare, dispensa i datori di lavoro dall’osser-           pagata direttamente dall’INPS. Inoltre, al
vanza:                                                            trattamento in esame non si applica il tetto
                                                                  aziendale previsto per le prestazioni eroga-
    •   del procedimento di informazione e con-
                                                                  te dai suddetti fondi in base al quale esse
        sultazione sindacale richiesto, in via ge-
                                                                  sono determinate in misura non superiore
        nerale, nei casi di sospensione o riduzione
                                                                  a dieci volte l’ammontare dei contributi or-
        dell’attività produttiva e in base al quale
                                                                  dinari dovuti dal datore di lavoro;
        l’impresa è tenuta a comunicare preventi-
        vamente alle rappresentanze sindacali le              •   viene garantita, con le predette modalità,

                                                                                                              15
https://   soscoronavirus.info

        anche dai Fondi di solidarietà alternativi        lavoro.
        (di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015 in ri-
                                                          La concessione del trattamento ordinario di inte-
        ferimento ai settori dell’artigianato e della
                                                          grazione salariale è subordinata alla sospensione
        somministrazione), nel limite di 80 milioni
                                                          degli effetti della concessione della cassa integra-
        di euro per il 2020. I relativi oneri sono po-
                                                          zione straordinaria precedentemente autorizza-
        sti a carico del bilancio dello Stato e sono      ta e il relativo periodo di trattamento ordinario di
        trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del    integrazione salariale concesso non è conteggiato
        Ministro del lavoro e delle politiche sociali     ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e
        di concerto con il Ministro dell’economia e       2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12
        delle finanze. In attuazione di tale previsio-    (durata) del decreto legislativo 14 settembre 2015,
        ne è stato emanato il decreto interministe-       n. 148.
        riale del 1° aprile 202062 (comma 6);
                                                          Ai periodi di assegno ordinario concessi non si ap-
    •   viene garantita, con le medesime modali-          plica quanto previsto dall’articolo 5, del decreto le-
        tà, anche dai Fondi di solidarietà bilaterali     gislativo 14 settembre 2015, n. 148, in tema di con-
        del Trentino e dell’Alto Adige.                   tribuzione addizionale.
Infine, dispone il riconoscimento dei citati stru-        In via transitoria all’espletamento dell’esame con-
menti di sostegno al reddito, per un periodo ag-          giunto e alla presentazione delle relative istanze
giuntivo di tre mesi in favore dei datori di lavoro       per l’accesso ai trattamenti straordinari di inte-
con unità produttive site nei comuni della cd.            grazione salariale non si applicano gli articoli 24
zona rossa, individuati nell’allegato 1 al DPCM del       (Consultazione sindacale) e 25 (Procedimento) del
1° marzo 2020, nonché di quelli con unità produt-         decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limita-
tive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai la-    tamente ai termini procedimentali.
voratori già residenti o domiciliati nei predetti co-
muni e impossibilitati a prestare la propria attività     È, inoltre, disposto il riconoscimento, entro
lavorativa.                                               determinati limiti di spesa, della possibilità di
                                                          richiedere il suddetto trattamento di CIGO per
                                                          un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi
Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica           anche alle aziende site nei comuni individuati dal
in materia di accesso agli ammortizzatori sociali         DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del
e rinnovo dei contratti a termine)                        23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento
                                                          straordinario di integrazione salariale.
Autorizza i datori di lavoro che accedano agli am-
mortizzatori sociali previsti nel decreto legge al
rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo de-          Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i
terminato in corso, anche a scopo di somministra-         datori di lavoro che hanno trattamenti di asse-
zione, in deroga alle disposizioni vigenti.               gni di solidarietà in corso)
                                                          Prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di
Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione            integrazione salariale, che alla data del 23 febbra-
salariale per le aziende che si trovano già in Cas-       io 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà,
sa integrazione straordinaria)                            possono presentare domanda di concessione
                                                          dell’assegno ordinario per un periodo non superio-
Prevede che le aziende che alla data del 23 feb-          re a nove settimane.
braio 2020 hanno in corso un trattamento di in-
tegrazione salariale straordinario, possono pre-          La concessione del trattamento ordinario so-
sentare domanda di concessione del trattamento            spende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in
ordinario di integrazione salariale e per un periodo      corso. La concessione dell’assegno ordinario può
                                                          riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari
non superiore a nove settimane. La concessione
                                                          dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’o-
del trattamento ordinario sospende e sostituisce
                                                          rario di lavoro.
il trattamento di integrazione straordinario già in
corso. La concessione del trattamento ordinario di        I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di soli-
integrazione salariale può riguardare anche i me-         darietà e assegno concesso non sono conteggiati
desimi lavoratori beneficiari delle integrazioni sa-      ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e
lariali straordinarie a totale copertura dell’orario di   2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29,

                                                                                                             16
https://   soscoronavirus.info

comma 3 (fondo di integrazione salariale), del de-        di destinarla alla concessione dei medesimi trat-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.              tamenti da parte del Ministero del lavoro e delle
                                                          politiche sociali, con riferimento ai datori di lavo-
Limitatamente ai periodi di assegno ordinario e
                                                          ro aventi unità produttive site in un determinato
in considerazione della relativa fattispecie non si
                                                          numero di regioni o province autonome.
applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8,
secondo periodo, del decreto legislativo 14 settem-       Trasferisce inoltre le risorse destinate a ciascuna
bre 2015, n. 148 che prevede una contribuzione ad-        delle due province autonome (di Trento e di Bol-
dizionale a carico dei datori di lavoro.                  zano) al fondo di solidarietà bilaterale intersettoria-
                                                          le, che autorizza le relative prestazioni, e definisce
                                                          le modalità di erogazione delle risorse e l’utilizzo
Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integra-         che può esserne fatto.
zione in deroga)
                                                          Prevede infine trasposizione nel presente artico-
Prevede, per le Regioni e Province autonome, con          lo del disposto di cui agli articoli 15 e 17 del D.L. 2
riferimento ai datori di lavoro del settore privato,      marzo 2020, n. 9 che riguardano la concessione
ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo      per altri periodi di durata, in via aggiuntiva, dei
settore ma ad esclusione di quello domestico, la          medesimi trattamenti in deroga con riferimento ai
possibilità di riconoscere, in conseguenza dell’e-        territori di alcuni comuni della provincia di Lodi
mergenza epidemiologica da COVID-19, previo               e di un comune della provincia di Padova (commi
accordo che può essere concluso anche in via te-          8-bis e 8-ter) e ai territori delle regioni EmiliaRo-
lematica con le organizzazioni sindacali compara-         magna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e
tivamente più rappresentative a livello nazionale         8-quinquies).
per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integra-
zione salariale in deroga, per la durata della so-
spensione del rapporto di lavoro e comunque per           Art. 22-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei
un periodo non superiore a nove settimane.                famigliari di medici, personale infermieristico e
                                                          operatori socio-sanitari)
Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del set-
tore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione      Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a   nistri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di
lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoc-    euro per l’anno 2020, per l’adozione di iniziative di
cupazione agricola. L’accordo non è richiesto per i       solidarietà a favore dei familiari di medici, perso-
datori di lavoro che occupano fino a cinque dipen-        nale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS)
denti né per i datori di lavoro che hanno chiuso          impegnati nelle azioni di contenimento e gestione
l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di ur-        dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
genza emanati per far fronte all’emergenza epi-
demiologica da COVID-19.
Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23
febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già
                                                          CAPO II
in forza alla medesima data. Inoltre, i trattamen-
ti sono concessi con decreto delle regioni e delle
                                                          Norme speciali in materia di
province autonome interessate, da trasmettere             riduzione dell’orario di lavoro
all’INPS in modalità telematica entro quarantotto
ore dall’adozione.                                        e di sostegno ai lavoratori
Le regioni e le province autonome, unitamente al
decreto di concessione, inviano la lista dei bene-        Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori di-
ficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle       pendenti del settore privato, i lavoratori iscritti
prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in       alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma
via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande          26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavorato-
sono presentate alla regione e alle province auto-        ri autonomi, per emergenza COVID -19)
nome, che le istruiscono secondo l’ordine cronolo-
                                                          Prevede che, per l’anno 2020 a decorrere dal 5
gico di presentazione delle stesse.
                                                          marzo, in conseguenza dei provvedimenti di so-
Esclude dal riparto una quota delle risorse, al fine      spensione dei servizi educativi per l’infanzia e del-

                                                                                                              17
https://   soscoronavirus.info

le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e                  è prevista la possibilità di scegliere la cor-
grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore                   responsione di un bonus per l’acquisto di
privato hanno diritto a fruire per i figli di età non                 servizi di baby-sitting nel limite massi-
superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per                   mo complessivo di 600 euro. Tale bonus
il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per                  Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori
cento della retribuzione. Gli eventuali periodi di                    autonomi non iscritti all’INPS subordinata-
congedo parentale fruiti dai genitori durante il pe-                  mente alla comunicazione da parte delle
riodo di sospensione sono convertiti nel congedo                      rispettive casse previdenziali del numero
con diritto all’indennità e non computati né inden-                   dei beneficiari.
nizzati a titolo di congedo parentale.
I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Ge-
                                                              Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex
stione separata hanno diritto a fruire per l’anno
                                                              art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)
2020, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di
uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta            Incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni,
una indennità, per ciascuna giornata indennizza-              usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il nu-
bile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito indi-         mero di giorni di permesso retribuito riconosciuto
viduato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini         dalla normativa vigente per l’assistenza di fami-
della determinazione dell’indennità di maternità.             liari disabili e coperto da contribuzione figurativa.
La medesima indennità è estesa ai genitori lavora-            Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario
tori autonomi iscritti all’INPS.
                                                              compatibilmente con le esigenze organizzative
Inoltre:                                                      delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazio-
                                                              nale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del
    •      La fruizione del congedo è riconosciuta al-
                                                              comparto sanità.
           ternativamente ad entrambi i genitori, per
           un totale complessivo di quindici giorni,          Specifica che, per il personale delle Forze di poli-
           ed è subordinata alla condizione che nel           zia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria
           nucleo familiare non vi sia altro genitore         e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché
           beneficiario di strumenti di sostegno al           per quello della polizia locale dei comuni, delle
           reddito in caso di sospensione o cessazio-         province e delle città metropolitane, il suddetto
           ne dell’attività lavorativa o altro genitore di-   beneficio è riconosciuto compatibilmente con le
           soccupato o non lavoratore.                        esigenze organizzative dell’ente cui appartengo-
                                                              no e con le preminenti esigenze di interesse pub-
    •      Il limite di età non si applica in riferimento
                                                              blico da tutelare e che non è cumulabile con la
           ai figli con disabilità in situazione di gravi-
                                                              possibilità per il medesimo personale di essere
           tà accertata, iscritti a scuole di ogni ordine
                                                              dispensato temporaneamente dalla presenza
           e grado o ospitati in centri diurni a caratte-
                                                              in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza
           re assistenziale.
                                                              epidemiologica.
    •      I genitori lavoratori dipendenti del settore
           privato con figli minori, di età compresa tra
           i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo      Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori
           familiare non vi sia altro genitore benefi-        dipendenti del settore pubblico, nonché bonus
           ciario di strumenti di sostegno al reddito         per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i di-
           in caso di sospensione o cessazione dell’at-       pendenti del settore sanitario pubblico e privato
           tività lavorativa o che non vi sia genitore        accreditato, per emergenza COVID -19)
           non lavoratore hanno diritto di astenersi
                                                              Prevede che, a decorrere dal 5 marzo 2020, in con-
           dal lavoro per il periodo di sospensione dei
                                                              seguenza dei provvedimenti di sospensione dei
           servizi educativi per l’infanzia e delle atti-
                                                              servizi educativi per l’infanzia e delle attività didat-
           vità didattiche nelle scuole di ogni ordine
                                                              tiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto
           e grado, senza corresponsione di indennità
                                                              il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori
           né riconoscimento di contribuzione figura-
                                                              lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno
           tiva, con divieto di licenziamento e diritto
                                                              diritto a fruire dello specifico congedo e relativa in-
           alla conservazione del posto di lavoro.
                                                              dennità. Il congedo e l’indennità non spetta in tutti
    •      In alternativa alla prestazione di congedo         i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già

                                                                                                                   18
Puoi anche leggere