15E IL DL 18/2020 'CURA ITALIA' CONVERTITO IN LEGGE - Integrazioni e modifiche definitive - Conflavoro PMI
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15 E-book P O R TA L E UNICO EMERGENZA COVID-19 IL DL 18/2020 ‘CURA ITALIA’ CONVERTITO IN LEGGE Integrazioni e modifiche definitive A cura del Centro Studi: soscoronavirus.info
In riferimento al Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto ‘Cura Italia’, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in fase di conversione in Legge è stata posta dal governo la votazione sulla questione di fiducia in Aula, sia al Senato della Repubblica sia alla Camera dei Deputati. Il testo del DL ‘Cura Italia’ è stato approvato con modifiche in prima lettura al Senato il 9 aprile 2020 e trasmesso il giorno seguente alla Camera in seconda lettura, ove si è concluso l’iter di conversione senza ulteriori modifiche. A cura del Centro Studi:
Il Centro Studi Conflavoro PMI con il presidente Roberto Capobianco, volendo rendere più immediata e fruibile alle imprese, alle partite Iva e ai cittadini tutti la comprensione delle nuove norme, ha pertanto elaborato il presente documento grazie all’attenta e profonda operazione di sintesi normativa a cura di FB & Associati, prima società di consulenza fondata in Italia specializzata in public affairs, advocacy e lobbying, con sede a Roma ed uffici a Milano e Bruxelles. A cura del Centro Studi:
https:// soscoronavirus.info Indice TITOLO I 5 MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE TITOLO II 14 MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO CAPO I 15 Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale CAPO II 17 Norme speciali in materia di riduzione dell’orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori TITOLO III 25 MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO TITOLO IV 31 MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE TITOLO V 36 ULTERIORI DISPOSIZIONI 4
https:// soscoronavirus.info TITOLO I MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 5
https:// soscoronavirus.info Art. 1 (Finanziamento aggiuntivo per incentivi in mo, anche di collaborazione coordinata e favore del personale dipendente del Servizio sa- continuativa, di durata non superiore a sei nitario nazionale) mesi; Per il 2020 incrementa, per ogni regione e provin- • procedere all’assunzione di medici e vete- cia autonoma, i fondi contrattuali per le condi- rinari in formazione specialistica con con- zioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria tratti di lavoro dipendente a tempo deter- dell’area della sanità e i fondi contrattuali per le minato e con orario a tempo parziale. condizioni di lavoro e incarichi del personale del Fino al 31 luglio 2020, al fine di far fronte alle esi- comparto sanità. Per l’attuazione di tali disposi- genze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffu- zioni è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro sione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali a valere sul finanziamento sanitario corrente stabi- di assistenza, le regioni e le province autonome di lito per l’anno 2020. Al relativo finanziamento ac- Trento e di Bolzano possono conferire incarichi di cedono tutte le regioni e le province autonome lavoro autonomo, anche di collaborazione coor- di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni dinata e continuativa, con durata non superiore a legislative che stabiliscono per le autonomie spe- sei mesi, e comunque entro il termine dello stato ciali il concorso regionale e provinciale al finanzia- di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sa- mento sanitario corrente, sulla base delle quote nitari nonché al personale del ruolo sanitario del d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto cor- comparto sanità, collocati in quiescenza, anche rente rilevate per l’anno 2019. Inoltre, è autorizza- ove non iscritti al competente albo professionale ta l’ulteriore spesa di 100 milioni di euro, a valere in conseguenza del collocamento a riposo, nonché sul finanziamento sanitario corrente stabilito per agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza. l’anno 2020, per procedere al reclutamento delle Tali incarichi, qualora necessario, possono essere professioni sanitarie e per il conferimento di in- conferiti anche in deroga ai vincoli previsti dalla le- carichi di lavoro autonomo a personale medico gislazione vigente in materia di spesa di personale, ed infermieristico. nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione con decreto del Ragioniere generale dello Stato 10 marzo 2020. Art. 2 (Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute) Prevede un potenziamento strutturale degli Uffici Art. 2-ter (Misure urgenti per l’accesso al Servizio periferici del Ministero della Salute nel Nord Italia sanitario nazionale) (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) depu- Consente alle aziende e agli enti del SSN, verifi- tati ai controlli sanitari su passeggeri e merci pres- cata l’impossibilità di utilizzare personale già in so i principali porti e aeroporti del Paese. servizio nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, di conferire in- carichi individuali a tempo determinato, previo Art. 2-bis (Misure straordinarie per l’assunzione avviso pubblico e selezione per colloquio orale, al degli specializzandi e per il conferimento di inca- personale delle professioni sanitarie e agli ope- richi di lavoro autonomo a personale sanitario) ratori socio-sanitari. Tali incarichi possono essere Dispone che, al fine di garantire i livelli essenzia- conferiti anche in deroga, limitatamente alla spesa li di assistenza nonché per assicurare sull’intero gravante sull’esercizio 2020, ai vincoli previsti dal- territorio nazionale un incremento dei posti letto la legislazione vigente in materia di spesa di per- per la terapia intensiva e sub-intensiva necessari sonale, nei limiti delle risorse complessivamente alla cura dei pazienti affetti dal predetto virus, le indicate per ciascuna regione con decreto del Ra- aziende e gli enti del SSN, fino al perdurare dello gioniere generale dello Stato 10 marzo 2020. Per stato di emergenza possano: la spesa relativa all’esercizio 2021 si provvede nei limiti previsti dalla legislazione vigente in materia • procedere al reclutamento del personale di spesa di personale. delle professioni sanitarie e degli opera- tori socio-sanitari, nonché di medici spe- Reca, inoltre, una norma transitoria sulle modalità cializzandi, iscritti all’ultimo e al penultimo di svolgimento della prova finale dei corsi di lau- anno di corso delle scuole di specializzazio- rea afferenti alle classi di laurea nelle professioni ne, conferendo incarichi di lavoro autono- sanitarie infermieristiche ed ostetriche. Inoltre, 6
https:// soscoronavirus.info consente il conferimento degli incarichi anche ai Art. 2-sexies (Incremento delle ore dell’assisten- medici specializzandi iscritti regolarmente all’ul- za specialistica ambulatoriale) timo e al penultimo anno di corso della scuola di Consente alle aziende sanitarie locali e agli enti specializzazione. Le università, ferma restando la del SSN di procedere per l’anno 2020 ad un au- durata legale del corso, assicurano il recupero del- mento del monte ore dell’assistenza specialisti- le attività formative, teoriche e assistenziali, neces- ca ambulatoriale convenzionata interna, con ore sarie al raggiungimento degli obiettivi formativi aggiuntive da assegnare nel rispetto dell’accordo previsti. collettivo nazionale vigente, nel limite di spesa pari a 6 milioni di euro. Art. 2-quater (Rideterminazione dei piani di fab- bisogno del personale delle aziende e degli enti Art. 2-septies (Disposizioni urgenti in materia di del Servizio sanitario nazionale) volontariato) Prevede che, per le finalità e gli effetti delle dispo- Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da sizioni di cui agli articoli 2-bis e 2-ter del presente COVID-19, per il periodo della durata emergenzia- decreto, le regioni procedano alla rideterminazio- le, ovvero fino al 31 luglio 2020, non si applica il re- ne dei piani di fabbisogno del personale. gime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di lavoratore dell’Ente del Terzo settore presso cui si svolge l’attività di volontariato. Art. 2-quinquies (Misure urgenti per il recluta- mento dei medici di medicina generale e dei pe- diatri di libera scelta) Art. 3 (Potenziamento delle reti di assistenza ter- I commi 1 e 2 consentono ai medici iscritti al cor- ritoriale) so di formazione specifica in medicina generale Prevede il potenziamento delle reti di assistenza di instaurare un rapporto convenzionale a tempo territoriale in considerazione dell’attuale situa- determinato con il SSN e ai laureati in medicina e zione epidemiologica, consentendo alle regio- chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ni, alle province autonome di Trento e Bolzano e ai corsi di formazione specialistica o ai corsi di for- alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le mazione specifica in medicina generale, di assu- strutture private accreditate per l’acquisto di ul- mere incarichi provvisori o di sostituzione di me- teriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di dici di medicina generale ed essere iscritti negli spesa di cui all’articolo 45, comma 1-ter, del d.l. 26 elenchi della guardia medica notturna e festiva e ottobre 2019, n. 124 (DL Fiscale). della guardia medica turistica. Nel caso in cui le strutture individuate dal Piano Ai sensi del comma 3, con riferimento al periodo regionale non siano in grado di soddisfare il fab- relativo al suddetto stato di emergenza, le dispo- bisogno stimato dalla circolare del Ministero della sizioni di cui agli articoli 11 e 12 del D.M. 7 marzo Salute 1° marzo 2020, le regioni, le province auto- 2006, relativi, rispettivamente, alle modalità di cor- nome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, so a tempo pieno e a tempo parziale di formazione in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 8-quin- specifica in medicina generale, si intendono inte- quies del d.lgs. n. 502 del 1992, sono autorizzate a grate dalle norme di cui ai precedenti commi 1 e 2. sottoscrivere contratti con strutture private non ac- creditate, purché autorizzate ai sensi di cui all’arti- Il comma 4 consente, durante il periodo corrispon- colo 8-ter del medesimo d.lgs. dente allo stato di emergenza, ai medici iscritti al corso di formazione specialistica in pediatria di Infine, dispone che le strutture private accredita- assumere incarichi provvisori o di sostituzione di te e non, sono tenute a mettere a disposizione il pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN. personale sanitario in servizio nonché i locali e le Si stabilisce, dunque, il principio del riconoscimen- apparecchiature presenti in tali strutture. Le pre- to ai fini del ciclo di studi relativo alla specializza- stazioni sono remunerate dalle regioni richiedenti, zione e si prevede che le università, ferma restan- corrispondendo al proprietario dei beni messi a di- do la durata legale del corso, assicurino il recupero sposizione, una somma di denaro a titolo di inden- delle attività formative, teoriche e assistenziali, ne- nità di requisizione. Tali misure cessano di avere cessarie al raggiungimento degli obiettivi formati- efficacia al termine dello stato di emergenza di cui vi previsti. alla delibera del CdM del 31 gennaio 2020. 7
https:// soscoronavirus.info Sono fatte salve le misure già adottate per cause di Art. 4-bis (Unità speciali di continuità assisten- forza maggiore per far fronte all’emergenza dovu- ziale) ta alla diffusione del COVID-19. Prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscano, entro dieci giorni Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie tempora- dalla data del 10 marzo 2020, presso una sede di continuità assistenziale già esistente, una uni- nee) tà speciale ogni 50.000 abitanti per la gestione Consente regioni e province autonome di atti- domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che vare aree sanitarie anche temporanee sia all’in- non necessitano di ricovero ospedaliero. Possono terno che all’esterno di strutture di ricovero, cura, far parte dell’unità speciale, attiva sette giorni su accoglienza e assistenza, pubbliche e private, per sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00: i medici titola- la gestione dell’emergenza, sino al termine dello ri o supplenti di continuità assistenziale; i medici stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei che frequentano il corso di formazione specifica ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di ac- in medicina generale; in via residuale, i laureati in creditamento non si applicano alle strutture di medicina e chirurgia abilitati e iscritti all’ordine ricovero e cura per la durata dello stato di emer- di competenza. I medici dell’unità speciale, per genza. lo svolgimento delle specifiche attività, devono essere dotati di ricettario del SSN e di idonei di- Stabilisce, quindi, che le opere edilizie stretta- spositivi di protezione individuale. mente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e alla assistenza possono essere Inoltre, il triage per i pazienti che si recano auto- eseguite in deroga alle disposizioni di cui al de- nomamente in pronto soccorso deve avvenire in creto del Presidente della Repubblica 6 giugno un ambiente diverso e separato dai locali adibiti 2001, n. 380 (TU delle disposizioni legislative e all’accettazione del medesimo pronto soccorso, regolamentari in materia edilizia), delle leggi re- al fine di consentire alle strutture sanitarie di svol- gionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edi- gere al contempo le ordinarie attività assistenziali. lizi locali, nonché - sino al termine dello stato di emergenza - agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Art. 4-ter (Assistenza ad alunni e a persone con (Regolamento recante semplificazione della di- disabilità) sciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione Consente agli enti locali, durante la sospensio- degli incendi). Tale disposizione si applica anche ne del servizio scolastico e per tutta la sua dura- agli ospedali, ai policlinici universitari, agli isti- ta, di fornire assistenza agli alunni con disabilità tuti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle mediante erogazione di prestazioni individuali strutture accreditate ed autorizzate. Sono fatte domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione salve le misure già adottate dalle strutture sani- delle attività didattiche a distanza. Le regioni e tarie per cause di forza maggiore per far fronte province autonome possono istituire unità spe- all’emergenza. ciali atte a garantire l’erogazione di prestazioni All’attuazione di tali disposizioni si provvede, sino sanitarie e socio-sanitarie a domicilio in favore di alla concorrenza dell’importo di 50 milioni di persone con disabilità che presentino condizione euro, a valere sull’importo fissato dall’art. 20 della di fragilità o di comorbilità. legge 11 marzo 1988, n. 67 per l’esecuzione di un programma di interventi in materia di ristruttu- razione edilizia e di ammodernamento tecno- Art. 5 (Incentivi per la produzione e la fornitura di logico. Alle risorse accedono tutte le regioni e le dispositivi medici) province autonome di Trento e di Bolzano. Con Autorizza il Commissario straordinario - al fine di uno o più decreti dirigenziali del Ministero della assicurare la produzione e la fornitura di disposi- Salute sono ammessi a finanziamento gli inter- tivi medici e dispositivi di protezione individuale, venti di cui al presente articolo, fino a concorrenza ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in degli importi di cui all’allegato B; al conseguente relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi trasferimento delle risorse si provvede a seguito nel periodo di emergenza COVID-19 - a erogare fi- di presentazione da parte della Regione al MEF nanziamenti mediante contributi a fondo perduto degli stati di avanzamento dei lavori. e in conto gestione, nonché finanziamenti agevo- 8
https:// soscoronavirus.info lati, alle imprese produttrici di tali dispositivi. Tali nitarie individuate dalle regioni ovvero, in via speri- finanziamenti potranno essere erogati anche alle mentale fino all’anno 2022, mediante la rete delle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, farmacie dei servizi, la fornitura di ossigeno e la nonché mascherine prive del marchio CE, previa ricarica dei presìdi portatili che garantiscono l’os- valutazione da parte dell’Istituto superiore di sani- sigenoterapia. Tale decreto è finalizzato, altresì, ad tà. A tal fine il Commissario si avvale di Invitalia, individuare le specifiche modalità tecniche ido- che opera come soggetto gestore, procedendo nee a permettere la ricarica dei citati presìdi in inoltre a definire e ad avviare la misura di cui so- modo uniforme sul territorio nazionale, nonché pra, nonché specifiche disposizioni per assicurare le modalità con cui le aziende sanitarie operano la gestione della stessa, entro 5 giorni dall’entrata il censimento dei pazienti che necessitano di te- in vigore del decreto in titolo. I dispositivi di prote- rapia. Nelle more dell’adozione del decreto, il Mi- zione individuale sono forniti in via prioritaria ai nistro della Salute può provvedere con ordinanza. medici e agli operatori sanitari, compresi quelli con rapporto convenzionale o comunque impe- gnati nell’emergenza da COVID-19, e agli operatori Art. 5-quater (Misure di semplificazione per l’ac- sanitari e sociosanitari. Per le finalità di cui al pre- quisto di dispositivi medici) sente articolo è autorizzata la spesa di 50 milio- Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione ni di euro per l’anno 2020, per contributi a fondo dei dispositivi di protezione individuali nonché perduto e per finanziamenti agevolati, secondo medicali necessari per fronteggiare l’emergenza modalità compatibili con la normativa europea. epidemiologica da COVID-19, autorizza il Diparti- mento della protezione civile all’apertura di appo- sito conto corrente bancario per consentire la ce- Art. 5-bis (Disposizioni finalizzate a facilitare l’ac- lere regolazione delle transazioni che richiedono il quisizione di dispositivi di protezione e medicali) pagamento immediato o anticipato delle fornitu- Autorizza il Dipartimento della protezione civile re. Con riferimento alle risorse destinate al conto, è e i soggetti attuatori individuati dal Capo del Di- prevista la sospensione di ogni azione esecutiva e partimento della protezione civile, nonché il Com- risultano privi di effetto i pignoramenti, comun- missario straordinario ad acquisire dispositivi di que notificati, fino alla chiusura del medesimo protezione individuali (DPI) come individuati dal- conto. la circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 Ai contratti di acquisto in oggetto e ad ogni altro febbraio 2020 e altri dispositivi medicali, nonché atto negoziale, posto in essere dal medesimo Di- a disporre pagamenti anticipati dell’intera forni- partimento o dai “soggetti attuatori” per far fronte tura, in deroga al Codice appalti. Inoltre, consente - all’emergenza summenzionata, non si applica la fino al termine dello stato di emergenza - l’utilizzo disciplina sul controllo interno di regolarità am- di dispositivi di protezione individuali di efficacia ministrativa e contabile, previsto dalle disposizio- protettiva analoga a quella prevista per i disposi- ni sull’autonomia finanziaria e contabile della Pre- tivi di protezione individuali previsti dalla norma- sidenza del Consiglio dei Ministri. I medesimi atti tiva vigente. L’efficacia di tali dispositivi è valutata sono altresì sottratti al controllo della Corte dei preventivamente dal Comitato tecnico-scientifi- conti. La responsabilità contabile e amministrati- co. Infine, in coerenza con le linee guida dell’OMS va relativa agli stessi viene limitata ai casi in cui sia e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgi- che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzio- che, quale dispositivo idoneo a proteggere gli ope- ne. ratori sanitari. Sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità. Art. 5-quinquies (Disposizioni per l’acquisto di di- spositivi di assistenza ventilatoria) Al fine di incrementare la disponibilità di dispo- Art. 5-ter (Disposizioni per garantire l’utilizzo di sitivi per il potenziamento dei reparti di terapia dispositivi medici per ossigenoterapia) intensiva necessari alla gestione dei pazienti critici Stabilisce che con decreto ministeriale siano de- affetti dal virus COVID-19, autorizza il Dipartimento finite le modalità con cui si rendono disponibili della protezione civile, per il tramite del soggetto sul territorio nazionale, attraverso le strutture sa- attuatore CONSIP S.p.A., ad acquistare cinque- 9
https:// soscoronavirus.info mila impianti di ventilazione assistita e i relativi dei beni requisiti, l’amministrazione corrisponde al materiali indispensabili per il funzionamento dei proprietario di detti beni una somma di denaro a ventilatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 185 titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto milioni di euro per l’anno 2020, cui si provvede a del proprietario a riceverla, essa è posta a sua dispo- valere sul Fondo per le emergenze nazionali. sizione mediante offerta anche non formale e quin- di corrisposta non appena accettata. Inoltre, nei casi in cui occorra disporre temporanea- Art. 5-sexies (Attuazione degli adempimenti pre- mente di beni immobili per far fronte ad improro- visti per il sistema sanitario) gabili esigenze connesse con l’emergenza, il Prefet- Al fine di impiegare il personale sanitario delle strut- to può disporre, con proprio decreto, la requisizione ture pubbliche o private prioritariamente nella ge- in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri im- stione dell’emergenza, consente alle regioni e alle mobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, province autonome di Trento e di Bolzano di rimo- per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e dulare o sospendere le attività di ricovero e ambu- isolamento fiduciario o in permanenza domicilia- latoriali differibili e non urgenti, ivi incluse quelle re, laddove tali misure non possano essere attuate erogate in regime di libera professione intramura- presso il domicilio della persona interessata. Con- ria. Inoltre, stabilisce che agli esercenti le profes- testualmente all’apprensione dell’immobile requi- sioni sanitarie, impegnati a far fronte alla gestione sito, il Prefetto corrisponde al proprietario di detti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non beni una somma di denaro a titolo di indennità di si applichino le disposizioni sui limiti massimi di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a ri- orario di lavoro prescritti dai contratti collettivi na- ceverla, essa è posta a sua disposizione mediante zionali di lavoro di settore, a condizione che venga offerta anche non formale e quindi corrisposta non loro concessa una protezione appropriata, secondo appena accettata. La requisizione degli immobili modalità individuate mediante accordo quadro na- può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al zionale, sentite le rappresentanze sindacali unitarie termine al quale sia stata ulteriormente prorogata e le organizzazioni sindacali maggiormente rappre- la durata dello stato di emergenza. Per l’attuazione sentative. del presente articolo è autorizzata la spesa nel limi- te massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2020. Art. 6 (Requisizioni in uso o in proprietà) Art. 7 (Arruolamento temporaneo di medici e in- Prevede che, fino al termine dello stato di emergen- fermieri militari) za, il Capo del Dipartimento della protezione civile possa disporre, con proprio decreto, la requisizio- La disposizione, al fine di contrastare e contenere il ne in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico diffondersi del virus COVID-19, autorizza, per l’anno o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, 2020, l’arruolamento eccezionale, a domanda, di nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occor- militari dell’Esercito italiano in servizio temporaneo, renti per fronteggiare la predetta emergenza sani- con una ferma eccezionale della durata di un anno, taria, anche per assicurare la fornitura delle struttu- nelle categorie di ufficiali medici e sottufficiali infer- re e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o mieri. Inoltre, possono essere arruolati, previo giudi- ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché zio della competente commissione d’avanzamento, per implementare il numero di posti letto specializ- i cittadini italiani in possesso di specifici requisiti tra zati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da det- cui il possesso della laurea magistrale in medicina e ta patologia. La requisizione in uso non può durare chirurgia e della relativa abilitazione professionale. oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene, ovvero oltre il termine al quale sia stata ulteriormen- te prorogata la durata dello stato di emergenza. Se, Art. 8 (Assunzione urgente di funzionari tecnici per la biologia la chimica e la fisica presso le entro la scadenza di detto termine, la cosa non è re- strutture sanitarie militari) stituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro Consente al Ministero della difesa, verificata l’im- luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione possibilità di utilizzare personale già in servizio, fino in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo al perdurare della vigenza dello stato di emergenza che l’interessato consenta espressamente alla pro- deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio roga del termine. Contestualmente all’apprensione 2020, di conferire incarichi individuali a tempo de- 10
https:// soscoronavirus.info terminato per il profilo professionale di funzionario Art. 13 (Deroga alle norme in materia di ricono- tecnico per la biologia la chimica e la fisica. scimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l’assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione) Art. 9 (Potenziamento delle strutture della Sanità Per la durata dell’emergenza epidemiologica da militare) COVID-19, consente l’esercizio temporaneo di qua- La disposizione, al fine fronteggiare le particolari lifiche professionali sanitarie ai professionisti che esigenze emergenziali connesse all’epidemia da intendono esercitare sul territorio nazionale una COVID-19, autorizza la spesa di 34,6 milioni di euro professione sanitaria conseguita all’estero regolata per il potenziamento dei servizi sanitari militari e da specifiche direttive dell’Unione europea. Gli in- per l’acquisto di dispositivi medici e presidi sanita- teressati presentano istanza corredata di un certi- ri mirati alla gestione dei casi urgenti e di bioconte- ficato di iscrizione all’albo del Paese di provenienza nimento. Inoltre, autorizza lo Stabilimento chimico alle regioni e Province autonome, le quali posso- farmaceutico militare di Firenze a produrre e di- no procedere al reclutamento temporaneo di tali stribuire disinfettanti e sostanze ad attività germici- professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del da o battericida. provvedimento in esame (articoli inseriti al Sena- to, che riproducono gli artt. 1 e 2 del decreto legge 14/2020), nei limiti delle risorse previste dal medesi- Art. 10 (Potenziamento risorse umane dell’INAIL) mo decreto legge. Prevede infine che le pubbliche amministrazioni, per tutta la durata del periodo La disposizione autorizza l’INAIL ad assumere un emergenziale, possano assumere, per l’esercizio di contingente di 200 medici specialisti e di 100 in- professioni sanitarie e per la qualifica di operatore fermieri conferendo incarichi di lavoro autonomo, socio sanitario, i cittadini di paesi extra UE titolari anche di collaborazione coordinata e continuativa, di un permesso di soggiorno che consente di lavo- di durata non superiore a sei mesi, eventualmente rare, fermo restando ogni altro limite di legge. prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Art. 14 (Ulteriori disposizioni in materia di sorve- glianza sanitaria) Art. 11 (Disposizioni urgenti per assicurare continu- Coordina il testo originario della norma in esame ità alle attività assistenziali e di ricerca dell’Istituto con quello dell’articolo 7 del decreto legge 14/2020, Superiore di Sanità) concernente lo stesso tema. Secondo quanto dispo- sto dall’articolo, nei confronti degli operatori sani- Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epide- tari, degli operatori dei servizi pubblici essenziali e miologica e di coordinamento connesse alla ge- dei dipendenti delle imprese che operano nell’am- stione dell’emergenza COVID-19, lo stanziamento bito della produzione dei farmaci e dei dispositivi di parte corrente dell’Istituto superiore di sanità è medici e diagnostici nonché delle relative attività incrementato di euro 4.000.000 per ciascuno degli di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anni 2020, 2021 e 2022. Per il medesimo fine, l’ISS è non si applica la misura della quarantena precau- autorizzato ad assumere personale a tempo deter- zionale anche nell’ipotesi di contatti stretti con casi minato per il triennio 2020-2022. confermati di malattia infettiva diffusiva. Il comma 2 precisa che i lavoratori sopra elencati, sottoposti a sorveglianza, sospendono l’attività nel caso di sinto- Art. 12 (Misure straordinarie per la permanenza in matologia respiratoria o esito positivo per COVID-19. servizio del personale sanitario) Consente alle aziende e agli enti del SSN di tratte- nere in servizio i dirigenti medici e sanitari, non- Art. 15 (Disposizioni straordinarie per l’autorizza- ché il personale del ruolo sanitario del comparto zione alla produzione di mascherine chirurgiche sanità e gli operatori socio-sanitari fino al perdu- e dispositivi di protezione individuale) rare dello stato di emergenza deliberato dal Consi- Fermo restando quanto previsto dall’art. 5-bis del glio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata decreto in esame (ex articolo 34 del decreto leg- l’impossibilità di procedere al reclutamento di per- ge 9/2020), consente, fino al termine dello stato di sonale. emergenza (31 luglio 2020), di produrre, importare e 11
https:// soscoronavirus.info immettere in commercio mascherine chirurgiche mità alle prescrizioni europee), previa valutazione e DPI in deroga alle vigenti disposizioni. L’art. 5-bis da parte dell’Istituto superiore di sanità. del decreto in esame reca norme di deroga relative alle caratteristiche, alle procedure di acquisto e di pagamento delle mascherine chirurgiche e dei DPI. Art. 17 (Disposizioni urgenti materia di sperimen- tazione dei medicinali e dispositivi medici per l’e- L’articolo specifica poi che al fine di avvalersi della mergenza epidemiologica da COVID) suddetta deroga, i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche, e coloro che li immettono L’articolo è stato abrogato dall’articolo 40 del DL Li- in commercio, inviano all’Istituto superiore di sanità quidità (DL 23/2020). (ISS) una autocertificazione nella quale attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e di- chiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di Art. 17-bis (Disposizioni sul trattamento dei dati sicurezza di cui alla vigente normativa. Impegna personali nel contesto emergenziale) inoltre le aziende produttrici e gli importatori a Contiene una serie di disposizioni relative al trat- trasmettere all’ISS, non oltre 3 giorni dall’invio del- tamento dei dati personali nel contesto dall’emer- la citata autocertificazione, ogni elemento utile alla genza sanitaria a carattere transfrontaliero determi- validazione delle mascherine chirurgiche oggetto nata dalla diffusione del Covid-19. In particolare, si della stessa. stabiliscono regole semplificate in materia di co- Stabilisce ancora che l’ISS, nel termine di 3 giorni municazione e diffusione dei dati, designazione dalla ricezione di quanto sopra indicato, si pronunci dei soggetti autorizzati ed informativa. circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche In particolare, amplia il novero di soggetti cui è con- alle norme vigenti, specificando che la stessa pro- sentito effettuare trattamenti dei dati personali, cedura è richiesta per i DPI; in questo caso l’ente di inclusa la comunicazione di tali dati tra i medesimi validazione è l’INAIL. soggetti, che risultino necessari all’espletamento Per ultimo, dispone che qualora all’esito della valu- delle funzioni attribuite nell’ambito dell’emergenza tazione effettuata dall’ISS per le mascherine chirur- determinata dal diffondersi del COVID-19. I tratta- giche e dall’INAIL per i DPI, i prodotti risultino non menti possono riguardare anche le particolari ca- conformi, il produttore ne cessa immediatamente tegorie di dati cui appartengono quelli relativi alla la produzione e all’importatore è fatto divieto di salute nonché quelli relativi alle condanne penali e immissione in commercio. ai reati (artt. 9 e 10 del Regolamento 2016/678 UE). Specifica, relativamente a questi soggetti, che è consentita l’omissione dell’informativa agli interes- Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei sati al trattamento dei dati o di fornire una informa- lavoratori e della collettività) tiva semplificata, previa comunicazione orale agli interessati della limitazione effettuata. Reca, ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, alcune norme transitorie sull’uso, Ribadisce infine che i trattamenti di dati personali negli ambienti di lavoro in generale, di mascherine debbano essere effettuati nel rispetto dei principi chirurgiche e sull’uso, nell’ambito dell’intera col- generali sul trattamento dei dati personali, di cui lettività, di mascherine filtranti, nonché sulle tipo- all’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679, adot- logie ammesse (per gli impieghi suddetti) dei due tando misure appropriate a tutela dei diritti e delle dispositivi. Le norme transitorie di cui al presente libertà degli interessati. articolo si applicano (sull’intero territorio nazionale) fino al termine dello stato di emergenza in oggetto (31 luglio 2020). Art. 17-ter (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di In particolare, il comma 1 include le mascherine Bolzano e per le aziende ospedaliere universita- chirurgiche reperibili in commercio tra i dispositi- rie) vi di protezione individuale (DPI), con riferimento a tutti i casi in cui i lavoratori, nello svolgimento della Stabilisce che le disposizioni sul potenziamento loro attività, siano oggettivamente impossibilitati a del SSN si applicano anche alle Regioni a statuto mantenere la distanza interpersonale di almeno un speciale ed alle province autonome di Trento e di metro. Al riguardo, consente il ricorso anche a ma- Bolzano, tenendo conto delle peculiarità dei rispet- scherine prive del marchio CE (marchio di confor- tivi ordinamenti e, ove non diversamente previsto, 12
https:// soscoronavirus.info entro i limiti delle rispettive disponibilità di bilancio rio indistinto corrente rilevate per l’anno 2019. (comma 1). Vengono allo stesso tempo stabiliti gli obblighi Il comma 2 è diretto a precisare l’estensione di al- contabili delle regioni e province autonome, e de- cune disposizioni del presente decreto, relative a gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali, per regimi più favorevoli per gli incentivi e per l’assun- dare opportuna evidenza contabile alla gestione zione del personale medico e sanitario, anche alle dell’emergenza: i citati enti territoriali e del servizio aziende ospedaliere universitarie nelle tipologie sanitario, infatti, provvedono, in relazione alla con- previste dalla normativa vigente, ossia derivanti da tabilità dell’anno 2020, all’apertura di un centro di policlinici universitari (aziende ospedaliere univer- costo dedicato che deve essere contrassegnato dal sitarie integrate con il SSN) o derivanti da presidi codice univoco “COV 20”. Si precisa pertanto che ospedalieri che operano in strutture di pertinen- deve essere garantita una tenuta distinta in rela- za di Università (aziende ospedaliere integrate con zione agli accadimenti contabili legati alla gestione Università), presenti nelle Regioni a statuto speciale dell’emergenza che in ogni caso confluiscono nei e province autonome. modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Art. 17-quater (Proroga di validità della tessera Impegna poi ciascuna regione a redigere un appo- sanitaria) sito Programma operativo per la gestione dell’e- Costituisce la trasposizione del disposto di cui all’ar- mergenza Covid-19 che il Ministero della salute do- ticolo 12 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e proroga al 30 vrà approvare, di concerto con il MEF. Il Programma, giugno 2020 la scadenza delle tessere sanitarie inoltre, dovrà essere sottoposto al monitoraggio aventi una scadenza precedente a tale data, speci- congiunto di questi Ministeri. ficando che la proroga opera anche per la compo- Il comma 2 dispone per l’anno 2020 il differimen- nente della Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS), to dei termini per le verifiche previste per i piani di ma non è efficace per la Tessera europea di assi- rientro regionali volti a garantire l’equilibrio econo- curazione malattia, riportata sul retro della Tessera mico del Ssn, relativi all’anno 2019. Si tratta delle Sanitaria medesima. verifiche previste per i provvedimenti che devono Prevede, inoltre, che il Ministero dell’economia e essere adottati dalla regione in caso di squilibrio delle finanze renda disponibili telematicamente economico-finanziario della spesa sanitaria, i cui copie provvisorie delle tessere sanitarie, in caso di termini per la diffida del Presidente del Consiglio nuova emissione o richiesta di duplicato, quando si dei ministri a provvedere al disavanzo di gestione, riscontrino difficoltà nella consegna all’assistito. La previsti per il 30 aprile, vengono differiti al 31 mag- copia provvisoria non assolve alle funzionalità di cui gio e, conseguentemente, quelli del 31 maggio re- alla componente Carta Nazionale dei Servizi (CNS). lativi all’approvazione del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale per determinare il disa- vanzo di gestione ed adottare i necessari provvedi- Art. 18 (Rifinanziamento fondi) menti per il ripiano, differiti al 30 giugno. Dispone un incremento di 1.410 milioni di euro del Inoltre, il comma 3 dispone l’incremento di 1.650 livello del finanziamento del fabbisogno sanitario milioni, per l’anno 2020, del Fondo per le emer- nazionale standard sia in relazione agli interventi genze nazionali previsto dall’articolo 44, del decre- previsti per il potenziamento del Servizio sanitario to legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (cd. Codice della nazionale di cui al Titolo in esame (750 milioni), sia Protezione civile), includendo in tali risorse quelle in relazione agli interventi di contrasto alla emer- destinate alla copertura delle misure di cui all’arti- genza COVID-19 previsti dalle corrispondenti misu- colo 6,comma 10, del presente decreto-legge, vale re del decreto legge 14/ 2020 (660 milioni), assorbi- a dire il finanziamento, fino al limite di spesa di 150 te dal decreto in esame milioni, di interventi stabiliti con decreto del Capo Al relativo finanziamento accedono tutte le regio- del Dipartimento della protezione civile per la re- ni e le province autonome di Trento e Bolzano, in quisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chi- per le autonomie speciali il concorso regionale e rurgici, oltre che di beni mobili di qualsiasi genere, provinciale al finanziamento sanitario corrente, sul- occorrenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in la base delle quote di accesso al fabbisogno sanita- corso. 13
https:// soscoronavirus.info TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO 14
https:// soscoronavirus.info CAPO I cause di sospensione o di riduzione dell’o- rario di lavoro, l’entità e la durata prevedi- bile, il numero dei lavoratori interessati. (ex Estensione delle misure art. 14 del D.Lgs. 148/2015); speciali in tema di • dei limiti temporali previsti per la doman- da del trattamento ordinario di integra- ammortizzatori sociali per zione salariale, che va presentata entro 15 tutto il territorio nazionale giorni dall’inizio della sospensione, o per quella di assegno ordinario, che va presen- tata non prima di 30 giorni e non oltre il Art. 18-bis (Finanziamento delle case rifugio) termine di 15 giorni dall’inizio della sospen- sione o riduzione dell’attività lavorativa Autorizza per l’anno 2020 l’ulteriore spesa di 3 mi- eventualmente programmata (ex artt. 15, c. lioni di euro per le case rifugio pubbliche e private 2, e 30, c. 2, del medesimo D.Lgs. 148/2015). presenti su tutto il territorio nazionale. stessa. La copertura degli oneri è posta ai sensi delle disposi- Specifica inoltre che le suddette prestazioni sono zioni finanziarie di cui all’articolo 126. riconosciute in favore dei lavoratori che al 23 feb- braio 2020 risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione - anche in as- Art. 19 (Norme speciali in materia di trattamento senza di un’anzianità di effettivo lavoro di almeno ordinario di integrazione salariale e assegno or- novanta giorni al momento della presentazione dinario) della richiesta -, nonché i dipendenti assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020. Prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per Dispone altresì che i periodi di trattamento di cas- eventi riconducibili all’emergenza epidemiologi- sa integrazione salariale ordinaria e di assegno ca da COVID-19, possono presentare domanda di ordinario non siano conteggiati ai fini dei limiti di concessione del trattamento ordinario di integra- durata previsti dalla normativa vigente e sono neu- zione salariale o di accesso all’assegno ordinario tralizzati ai fini delle successive richieste. con causale “emergenza COVID-19”, per una durata Stabilisce inoltre che le imprese che richiedono massima di nove settimane, per periodi decorrenti i suddetti trattamenti non sono tenute al paga- dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. mento dei relativi contributi addizionali previsti Specifica che la domanda, in ogni caso, deve esse- dalla normativa vigente (di cui agli artt. 5, 29 c. 8 e re presentata entro la fine del quarto mese suc- 30 c. 2 del D.Lgs. 148/2015). cessivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di Ancora, dispone che l’erogazione dell’assegno or- sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa dinario previsto dall’articolo in esame: e che non è soggetta alla verifica della sussisten- za delle causali richieste dalla normativa vigente • viene riconosciuta – per la durata e limitata- per l’accesso al trattamento ordinario di inte- mente al periodo indicato - anche ai lavo- grazione salariale, ossia sospensione o riduzione ratori dipendenti presso datori di lavoro dell’attività lavorativa dovuta a situazioni azienda- iscritti al Fondo di integrazione salariale li conseguenti a eventi transitori e non imputabili che occupano mediamente più di 5 dipen- all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie denti, in luogo dei 15 richiesti in via genera- stagionali, o per situazioni temporanee di mercato le dall’art. 29, c. 3, del D.Lgs. 148/2015; (di cui all’art. 11 del D.Lgs. 148/2015). • su istanza del datore di lavoro, può essere In particolare, dispensa i datori di lavoro dall’osser- pagata direttamente dall’INPS. Inoltre, al vanza: trattamento in esame non si applica il tetto aziendale previsto per le prestazioni eroga- • del procedimento di informazione e con- te dai suddetti fondi in base al quale esse sultazione sindacale richiesto, in via ge- sono determinate in misura non superiore nerale, nei casi di sospensione o riduzione a dieci volte l’ammontare dei contributi or- dell’attività produttiva e in base al quale dinari dovuti dal datore di lavoro; l’impresa è tenuta a comunicare preventi- vamente alle rappresentanze sindacali le • viene garantita, con le predette modalità, 15
https:// soscoronavirus.info anche dai Fondi di solidarietà alternativi lavoro. (di cui all’art. 27 del D. Lgs. 148/2015 in ri- La concessione del trattamento ordinario di inte- ferimento ai settori dell’artigianato e della grazione salariale è subordinata alla sospensione somministrazione), nel limite di 80 milioni degli effetti della concessione della cassa integra- di euro per il 2020. I relativi oneri sono po- zione straordinaria precedentemente autorizza- sti a carico del bilancio dello Stato e sono ta e il relativo periodo di trattamento ordinario di trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del integrazione salariale concesso non è conteggiato Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e di concerto con il Ministro dell’economia e 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 12 delle finanze. In attuazione di tale previsio- (durata) del decreto legislativo 14 settembre 2015, ne è stato emanato il decreto interministe- n. 148. riale del 1° aprile 202062 (comma 6); Ai periodi di assegno ordinario concessi non si ap- • viene garantita, con le medesime modali- plica quanto previsto dall’articolo 5, del decreto le- tà, anche dai Fondi di solidarietà bilaterali gislativo 14 settembre 2015, n. 148, in tema di con- del Trentino e dell’Alto Adige. tribuzione addizionale. Infine, dispone il riconoscimento dei citati stru- In via transitoria all’espletamento dell’esame con- menti di sostegno al reddito, per un periodo ag- giunto e alla presentazione delle relative istanze giuntivo di tre mesi in favore dei datori di lavoro per l’accesso ai trattamenti straordinari di inte- con unità produttive site nei comuni della cd. grazione salariale non si applicano gli articoli 24 zona rossa, individuati nell’allegato 1 al DPCM del (Consultazione sindacale) e 25 (Procedimento) del 1° marzo 2020, nonché di quelli con unità produt- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limita- tive al di fuori di detti comuni, limitatamente ai la- tamente ai termini procedimentali. voratori già residenti o domiciliati nei predetti co- muni e impossibilitati a prestare la propria attività È, inoltre, disposto il riconoscimento, entro lavorativa. determinati limiti di spesa, della possibilità di richiedere il suddetto trattamento di CIGO per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi Art. 19-bis (Norma di interpretazione autentica anche alle aziende site nei comuni individuati dal in materia di accesso agli ammortizzatori sociali DPCM 1° marzo 2020 che, alla medesima data del e rinnovo dei contratti a termine) 23 febbraio 2020, avevano in corso un trattamento straordinario di integrazione salariale. Autorizza i datori di lavoro che accedano agli am- mortizzatori sociali previsti nel decreto legge al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo de- Art. 21 (Trattamento di assegno ordinario per i terminato in corso, anche a scopo di somministra- datori di lavoro che hanno trattamenti di asse- zione, in deroga alle disposizioni vigenti. gni di solidarietà in corso) Prevede che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di Art. 20 (Trattamento ordinario di integrazione integrazione salariale, che alla data del 23 febbra- salariale per le aziende che si trovano già in Cas- io 2020 hanno in corso un assegno di solidarietà, sa integrazione straordinaria) possono presentare domanda di concessione dell’assegno ordinario per un periodo non superio- Prevede che le aziende che alla data del 23 feb- re a nove settimane. braio 2020 hanno in corso un trattamento di in- tegrazione salariale straordinario, possono pre- La concessione del trattamento ordinario so- sentare domanda di concessione del trattamento spende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in ordinario di integrazione salariale e per un periodo corso. La concessione dell’assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari non superiore a nove settimane. La concessione dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’o- del trattamento ordinario sospende e sostituisce rario di lavoro. il trattamento di integrazione straordinario già in corso. La concessione del trattamento ordinario di I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di soli- integrazione salariale può riguardare anche i me- darietà e assegno concesso non sono conteggiati desimi lavoratori beneficiari delle integrazioni sa- ai fini dei limiti previsti dall’articolo 4, commi 1 e lariali straordinarie a totale copertura dell’orario di 2 (durata massima complessiva), e dall’articolo 29, 16
https:// soscoronavirus.info comma 3 (fondo di integrazione salariale), del de- di destinarla alla concessione dei medesimi trat- creto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. tamenti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento ai datori di lavo- Limitatamente ai periodi di assegno ordinario e ro aventi unità produttive site in un determinato in considerazione della relativa fattispecie non si numero di regioni o province autonome. applica quanto previsto dall’articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settem- Trasferisce inoltre le risorse destinate a ciascuna bre 2015, n. 148 che prevede una contribuzione ad- delle due province autonome (di Trento e di Bol- dizionale a carico dei datori di lavoro. zano) al fondo di solidarietà bilaterale intersettoria- le, che autorizza le relative prestazioni, e definisce le modalità di erogazione delle risorse e l’utilizzo Art. 22 (Nuove disposizioni per la Cassa integra- che può esserne fatto. zione in deroga) Prevede infine trasposizione nel presente artico- Prevede, per le Regioni e Province autonome, con lo del disposto di cui agli articoli 15 e 17 del D.L. 2 riferimento ai datori di lavoro del settore privato, marzo 2020, n. 9 che riguardano la concessione ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo per altri periodi di durata, in via aggiuntiva, dei settore ma ad esclusione di quello domestico, la medesimi trattamenti in deroga con riferimento ai possibilità di riconoscere, in conseguenza dell’e- territori di alcuni comuni della provincia di Lodi mergenza epidemiologica da COVID-19, previo e di un comune della provincia di Padova (commi accordo che può essere concluso anche in via te- 8-bis e 8-ter) e ai territori delle regioni EmiliaRo- lematica con le organizzazioni sindacali compara- magna, Lombardia e Veneto (commi 8-quater e tivamente più rappresentative a livello nazionale 8-quinquies). per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integra- zione salariale in deroga, per la durata della so- spensione del rapporto di lavoro e comunque per Art. 22-bis (Iniziative di solidarietà in favore dei un periodo non superiore a nove settimane. famigliari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari) Il trattamento, limitatamente ai lavoratori del set- tore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione Istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei mi- delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a nistri un Fondo con una dotazione di 10 milioni di lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoc- euro per l’anno 2020, per l’adozione di iniziative di cupazione agricola. L’accordo non è richiesto per i solidarietà a favore dei familiari di medici, perso- datori di lavoro che occupano fino a cinque dipen- nale infermieristico e operatori socio-sanitari (OSS) denti né per i datori di lavoro che hanno chiuso impegnati nelle azioni di contenimento e gestione l’attività in ottemperanza ai provvedimenti di ur- dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. genza emanati per far fronte all’emergenza epi- demiologica da COVID-19. Tale trattamento è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già CAPO II in forza alla medesima data. Inoltre, i trattamen- ti sono concessi con decreto delle regioni e delle Norme speciali in materia di province autonome interessate, da trasmettere riduzione dell’orario di lavoro all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. e di sostegno ai lavoratori Le regioni e le province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei bene- Art. 23 (Congedo e indennità per i lavoratori di- ficiari all’INPS, che provvede all’erogazione delle pendenti del settore privato, i lavoratori iscritti prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma via prospettica, dei limiti di spesa. Le domande 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavorato- sono presentate alla regione e alle province auto- ri autonomi, per emergenza COVID -19) nome, che le istruiscono secondo l’ordine cronolo- Prevede che, per l’anno 2020 a decorrere dal 5 gico di presentazione delle stesse. marzo, in conseguenza dei provvedimenti di so- Esclude dal riparto una quota delle risorse, al fine spensione dei servizi educativi per l’infanzia e del- 17
https:// soscoronavirus.info le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e è prevista la possibilità di scegliere la cor- grado, i genitori lavoratori dipendenti del settore responsione di un bonus per l’acquisto di privato hanno diritto a fruire per i figli di età non servizi di baby-sitting nel limite massi- superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per mo complessivo di 600 euro. Tale bonus il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per Il bonus è altresì riconosciuto ai lavoratori cento della retribuzione. Gli eventuali periodi di autonomi non iscritti all’INPS subordinata- congedo parentale fruiti dai genitori durante il pe- mente alla comunicazione da parte delle riodo di sospensione sono convertiti nel congedo rispettive casse previdenziali del numero con diritto all’indennità e non computati né inden- dei beneficiari. nizzati a titolo di congedo parentale. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Ge- Art. 24 (Estensione durata permessi retribuiti ex stione separata hanno diritto a fruire per l’anno art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104) 2020, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta Incrementa di ulteriori complessivi dodici giorni, una indennità, per ciascuna giornata indennizza- usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, il nu- bile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito indi- mero di giorni di permesso retribuito riconosciuto viduato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini dalla normativa vigente per l’assistenza di fami- della determinazione dell’indennità di maternità. liari disabili e coperto da contribuzione figurativa. La medesima indennità è estesa ai genitori lavora- Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario tori autonomi iscritti all’INPS. compatibilmente con le esigenze organizzative Inoltre: delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazio- nale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del • La fruizione del congedo è riconosciuta al- comparto sanità. ternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, Specifica che, per il personale delle Forze di poli- ed è subordinata alla condizione che nel zia, delle Forze armate, della Polizia Penitenziaria nucleo familiare non vi sia altro genitore e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché beneficiario di strumenti di sostegno al per quello della polizia locale dei comuni, delle reddito in caso di sospensione o cessazio- province e delle città metropolitane, il suddetto ne dell’attività lavorativa o altro genitore di- beneficio è riconosciuto compatibilmente con le soccupato o non lavoratore. esigenze organizzative dell’ente cui appartengo- no e con le preminenti esigenze di interesse pub- • Il limite di età non si applica in riferimento blico da tutelare e che non è cumulabile con la ai figli con disabilità in situazione di gravi- possibilità per il medesimo personale di essere tà accertata, iscritti a scuole di ogni ordine dispensato temporaneamente dalla presenza e grado o ospitati in centri diurni a caratte- in servizio per ragioni riconducibili all’emergenza re assistenziale. epidemiologica. • I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo Art. 25 (Congedo e indennità per i lavoratori familiare non vi sia altro genitore benefi- dipendenti del settore pubblico, nonché bonus ciario di strumenti di sostegno al reddito per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i di- in caso di sospensione o cessazione dell’at- pendenti del settore sanitario pubblico e privato tività lavorativa o che non vi sia genitore accreditato, per emergenza COVID -19) non lavoratore hanno diritto di astenersi Prevede che, a decorrere dal 5 marzo 2020, in con- dal lavoro per il periodo di sospensione dei seguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle atti- servizi educativi per l’infanzia e delle attività didat- vità didattiche nelle scuole di ogni ordine tiche nelle scuole di ogni ordine e grado e per tutto e grado, senza corresponsione di indennità il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori né riconoscimento di contribuzione figura- lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno tiva, con divieto di licenziamento e diritto diritto a fruire dello specifico congedo e relativa in- alla conservazione del posto di lavoro. dennità. Il congedo e l’indennità non spetta in tutti • In alternativa alla prestazione di congedo i casi in cui uno o entrambi i lavoratori stiano già 18
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