(TARI) Imposta Unica Comunale (IUC) Regolamento per la disciplina e l'applicazione della componente - Comune di Latina

Pagina creata da Noemi Petrucci
 
CONTINUA A LEGGERE
Comune di Latina

             Imposta Unica Comunale (IUC)

              Regolamento per la disciplina e
             l’applicazione della componente

                                           (TARI)
                     Tassa comunale sui rifiuti
      Approvato con
       Delibera del
    Consiglio Comunale
    n.78 del 23/09/2014

Leggenda: in neretto sono riportati gli articoli e/o i commi emendati approvati nella seduta del
23/09/2014
INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto del Regolamento
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
Art. 5. Soggetto attivo
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo
Art. 7. Soggetti passivi
Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento
Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 11. Superficie degli immobili
TITOLO III – TARIFFE
Art. 12. Costo di gestione
Art. 13. Determinazione della tariffa
Art. 14. Articolazione della tariffa del tributo
Art. 15. Periodi di applicazione del tributo
Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche
Art. 17. Occupanti le utenze domestiche
Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche
Art. 20. Scuole statali
Art. 21. Tributo giornaliero
Art. 22. Tributo provinciale
TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni
Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 25. Riduzioni per il recupero
Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni
Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO
Art.29. Dichiarazione
Art. 30. Obbligo Dichiarazione TARI
Art. 31. Rimborsi
Art. 32. Funzionario Responsabile
Art. 33. Verifiche ed accertamenti
Art. 34. Sanzioni ed interessi
Art. 35. Riscossione
Art. 36. Contenzioso ed accertamento con adesione
Art. 37. Dilazione di pagamento
Art. 38. Riscossione coattiva
Art. 39. Somme di modesto ammontare

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 40. Trattamento dei dati personali
Art. 41. Norma di rinvio
Art. 42 Entrata in vigore e norme finali

                                                   -3-
Allegati :

all. A): Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
all. B): Categorie di utenze non domestiche
all. C): Del. Consiliare n. 141 del 22/11/2012
all. D): Carta toponomastica relativa a perimetrazione rossa e perimetrazione verde

                                                  -4-
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

                                               .

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del Regolamento.
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista
dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina
l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente alla componente
della tassa sui rifiuti, TARI, introdotta della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti.
1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico
interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle
disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si
disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile
2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso
di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli
di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche
o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del
presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135
c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che
derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti
dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani.
1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione
del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A, provenienti da locali
e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti
ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e
da attività sanitarie.

Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti.
1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti
sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di
carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in
formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del
decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio
geologico di biossido di carbonio;
b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno;
c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione
allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
d) i rifiuti radioattivi;
e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e
potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati
in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa
mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo
la salute umana;
g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle
acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli
effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non
sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3
maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto
regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme
nazionali di recepimento:
a) le acque di scarico;

                                             6
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli
animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento
(CE) n. 1774/2002;
d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso
di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30
maggio 2008, n. 117.

Art. 5. Soggetto attivo.
1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie
degli immobili assoggettabili al tributo.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI
Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo.
1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi
titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune.
2. Si intendono per:
a) ‘locali’, le strutture stabilmente infisse al suolo chiudibili o chiuse su almeno tre
lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
b) ‘aree scoperte’, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi
circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi,
dancing e cinema all’aperto, parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo
comma 3;
c) ‘utenze domestiche’, le superfici adibite di civile abitazione;
d) ‘utenze non domestiche’, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività
commerciali agricole e connesse, artigianali, industriali, professionali e le attività
produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le
terrazze non chiuse o chiudibili con strutture fisse, i posti auto scoperti, i cortili, i
giardini e i parchi;
b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o
occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di
passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, che non siano
configurabili come operative;
d)i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione
dei locali annessi ad uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto;
e) i locali e le aree occupate o detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti
esclusivamente a compiti istituzionali.

                                             7
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di
erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della
conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la
medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti,
anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività
nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. Anche in mancanza degli elementi indicati al precedente comma 4, quali fonti di
presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile, la situazione di
detenzione e/o occupazione di un locale per un’utenza domestica si presume
comunque dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o
l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del
tributo.

Art. 7. Soggetti passivi.
1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto mediante possesso o
detenzione a qualsiasi titolo dei locali o aree scoperte di cui all’articolo 6, suscettibili
di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia
anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva
il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del
medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle
aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che
gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali
ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri
obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso
esclusivo.

Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.
1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che
non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura
apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati,
come a titolo esemplificativo:
a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e
sprovviste di tutte le utenze attive per la fornitura dei servizi pubblici a rete;
b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o
montacarichi;
c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando
l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici,
uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

                                             8
d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali
termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza
lavorazione, silos e simili;
e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti
abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia,
limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio
dell’occupazione o che versino, comunque, in condizioni di obiettiva inutilizzabilità
perché inabitabili e, di fatto, inutilizzati;
f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né
utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su
cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via
esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
i)le superfici coperte, di altezza inferiore a 150 centimetri.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella
dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi
obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la
dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la
revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio
dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da
parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà
applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre
agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento.
1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo
dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme
legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di
protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8.

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio.
1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si
tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e
nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze
escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti
a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi
dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. In particolare, non sono soggette a tariffa:
a) le superfici adibite all’allevamento di animali;
b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella
selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

                                            9
c) i locali adibiti alle attività agricole (stalle, pollai, depositi attrezzi, ricoveri trattori,
ecc.) posseduti da imprenditori agricoli aventi come attività primaria l’esercizio
dell’impresa agricola sul fondo o da coltivatori diretti regolarmente iscritti;
d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da
certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione,
laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili,
reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una
contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati
o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia
obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici
escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando
all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate
nel seguente elenco.
                  categoria di attività                           % di abbattimento della
                                                                         superficie
Falegnameria                                                10%
Autocarrozzerie                                             10%
Autofficine per riparazioni veicoli                         10%
Gommisti                                                    10%
Autofficine per elettrauto                                  10%
Officine meccaniche                                         10%
Studi medici, specialisti (dentisti, odontotecnici, etc.)   10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua
classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti
prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla
normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i
quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la
documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si
producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre
che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di
rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente
ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si
considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività
produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente
impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati
o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione
quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti
dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati
o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro
processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati
da parte della medesima attività.
                                                10
Art. 11. Superficie degli immobili.
1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli
immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione
del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES
di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, ai fini della TIA 2 di cui all’art. 238 del D.Lgs
n. 152 del 2006, ai fini della TIA 1 di cui all’art 49 del D.Lgs n. 22/1997 e ai fini
della TARSU, di cui al capo 3 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto
edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di
emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare
l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la
toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma
647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a
regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il
Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie
imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto
dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come
per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile, assoggettabile al tributo, è determinata considerando la
superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri
perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei
locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per
motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche,
vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la
proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria
catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico
abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree
scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di
eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte
decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché
l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie
convenzionale pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione. Ove alla
distribuzione di carburante si accompagnino altre attività commerciali (bar, ristorante
etc.) i locali specificamente destinati allo svolgimento di queste ultime saranno
computati separatamente, in conformità e nel rispetto del disposto del successivo art.
19, comma 4.
7 Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole
dei campeggi e analoghe strutture ricettive autorizzate.

                                            11
La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima
effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle
diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del
gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni
singola piazzola.
In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a
25 mq per le piazzole adibite allo stazionamento del camper, roulottes e
autocaravan ed a 15 mq per le piazzole adibite a stazionamento tende.
I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio, delle aree
scoperte operative, posti all’interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo
in base alla superficie calpestabile.
Non sono soggetti al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione
dei campeggi, le aree accessorie e pertinenziali ai locali tassabili, i parcheggi
interni delle auto dei clienti (non utilizzabili ai fini del soggiorno), le aree adibite
a verde, le aree destinate all’attività sportiva ed ogni alta superficie su cui non
viene esercitata attività imprenditoriale in quanto su di essa è preclusa lo
stazionamento di roulottes, autocaravans, camper e tende.
Le aree ricreative poste sia all’interno che all’esterno dei campeggi, con
particolare riferimentqo alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate sono a loro
volta suscettibili al tributo sulla base della superficie calpestabile.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 12. Costo di gestione.
1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e
assimilati, inclusi i costi di cui all’art. 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle
discariche) del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati
annualmente dal Piano Finanziario di cui all’art.1, comma 683, della Legge
27/12/2013, n. 147, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal
consiglio comunale, in base ai criteri determinati dal Regolamento di cui al Decreto
del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (cosiddetto metodo normalizzato).
3. Nella relazione al piano finanziario sono indicati:
a) il modello gestionale ed organizzativo;
b) i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto
all’anno precedente e le relative motivazioni;
e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
4. Il piano finanziario comprende:
a) il costo dei servizi di igiene urbana alla cui copertura è finalizzato il tributo;
b)il programma degli investimenti necessari;
c)il piano finanziario degli investimenti;

                                           12
d) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso
eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;
e) le risorse finanziarie necessarie.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai
rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori,
comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene
anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio,
ove approvate in tempo utile.
7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le
informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del
tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i
costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.
8. Il Comune di Latina provvede annualmente entro il 31 dicembre ad approvare il
piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro
aggiornamento annuale.
9. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano
eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative
motivazioni.

Art. 13. Determinazione della tariffa.
1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui
corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base
delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica
deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del
bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. Ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa, anche se
approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al
comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di
mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe
deliberate per l’anno precedente.
5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006,
le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193
del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 14. Articolazione della tariffa del tributo.
1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti
essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai
relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti
conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo
che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio,
compresi i costi di smaltimento.
                                             13
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. I costi complessivi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze
domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili
alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd
di cui alle tabelle 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1999, n. 158.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo.
1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel
quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la
detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, a condizione
che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno
dell’anno successivo.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia
cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di
prova la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle
destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del
tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il
medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del
tributo a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui
al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche.
1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla
superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità
di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al
punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158,
in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione
al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera
tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche.
1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la
propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare
risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione
dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del
nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno
solare, come ad es. le collaboratrici familiari che dimorano presso la famiglia.
Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e
nei termini previsti dal successivo art. 30.

                                           14
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri
temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di
studio o attività lavorativa prestata all’estero e/o in altro comune italiano e nel
caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero,
centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all’anno, la
persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a
condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di servizio di
volontariato, di studio o attività lavorativa prestata in altro comune italiano
l’agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di
domanda entro il 31/12/2014. Dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le
condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro
il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della
dichiarazione di variazione. Il costo della presente agevolazione resta a carico
degli altri contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi
previsto dall’art. 1 comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli
alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a
disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti
diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come
numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 2 unità,
conformemente alla composizione media del nucleo familiare nazionale, considerato
con arrotondamento per difetto. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare,
in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del
comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze
domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune
di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano
utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione
da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo
aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o
istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli
occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la
tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di
emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale
conguaglio in sede di bollettazione dell’esercizio finanziario successivo, nel caso di
variazioni successivamente intervenute.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche.
1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando
alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di
attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le
previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158.
                                              15
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata
applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla
tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale
produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di
attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche.
1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate
nell’allegato B).
2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato
B) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO
adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o a eventuali attività secondarie,
fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Concorre alla
determinazione della categoria di attività cui ascrivere un’utenza quanto risultante
dall’iscrizione alla CC.II.AA o dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da
pubblici registri o, infine, da quanto denunciato ai fini IVA.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di
attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e
della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del
medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica
tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché
singolarmente di estensione significativa.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività
economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa
prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata
per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla
visura camerale o da altri elementi.

Art. 20. Scuole statali.
1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche
statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti
d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge
31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo
che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21. Tributo giornaliero.
1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o
detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello
stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso
pubblico.

                                            16
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di
superficie occupata per giorno di occupazione rapportando a giorno la tariffa annuale
relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del
50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del
tributo.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel
presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso
assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e
assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del
tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione
temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di
cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di
entrata in vigore della stessa.
5. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del
suolo pubblico è tenuto a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate,
nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto
compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26
(inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le
riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 23 e per le utenze non
stabilmente attive di cui all’articolo 24.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

22. Tributo provinciale.
1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti
tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio
delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree
assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata
dalla provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso,
secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o
secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha
diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19, del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.

TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche.
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle
utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

                                            17
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e
     discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 % nella
     parte fissa e nella parte variabile;
b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei
     mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
c) fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al vigente art.9, comma 3, del Decreto
     legge del 30 dicembre 1993 n. 557 – convertito nella Legge n. 133 del
     26/02/1994: riduzione del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile.
d) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%, come previsto dall’art. 1
     comma 659 lett. A della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sulla quota fissa e su
     quella variabile, condizione che l’utente abbia compiuto i 67 anni e abbia un
     reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00, l’agevolazione sarà considerata a
     partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014, dal
     2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto
     all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal
     successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva
sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza,
dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno
diritto all’applicazione delle sopra indicate riduzioni, entro il termine previsto dal
successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione.
4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti
organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del
30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione
di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo
continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante
l’acquisto dell’apposito contenitore o il rilascio dello stesso recipiente da parte del
gestore del servizio ambientale.
5. La riduzione si applica dal mese successivo a quello della richiesta.
Nell’istanza l’utente dovrà dichiarare:
- il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica;
- di possedere, nell’abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con
una superficie di almeno mq. 25 per ogni componente del nucleo familiare, come da
risultanze anagrafiche (es. n.1 componente = almeno mq. 25; n. 2 componenti =
almeno mq. 50 e così via).
L’utente dovrà altresì autorizzare il Comune di Latina a effettuare verifiche, anche
periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. In caso di
accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l’utenza perde diritto
all’intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento RSU.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne
vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa
dichiarazione.

                                            18
7. In materia di riduzioni per il conferimento alle isole ecologiche, è vigente e
applicabile il Regolamento operativo ‘Ecopunti’ – Deliberazione consiliare n. 141 del
22 novembre 2012 - che prevede l’assegnazione di un punteggio in base al tipo e alla
quantità di rifiuti conferiti dall’utente direttamente presso le isole ecologiche con la
conseguente riduzione della parte variabile della tariffa.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del
30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad
uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno
solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da
licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o
da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell’articolo 23.

Art. 24 bis Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche
1 La tariffa si applica in misura ridotta del 10% della quota variabile alle utenze
non domestiche che dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da
gioco d'azzardo che creano dipendenza come previsto dalla LR n.5 del
05/08/2013 all’articolo 4. Le modalità per l’accesso alla riduzione saranno
disciplinate con apposito regolamento. L’agevolazione sarà considerata a partire
dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014, dal 2016 il
contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto
all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal
successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 25. Riduzioni per il recupero.
1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in
proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato
al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata
dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato
sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che
sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di
prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in
generale.
3. La riduzione del comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di
rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la
produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso
del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque,
superiore al 60% della quota variabile del tributo.

                                           19
4. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la
determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio
pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero.
5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non
domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita
dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno
solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità
complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale
dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui
all’art. 193 del D.Lgs. n.152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente
controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità
dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È
facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello
unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione
equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e
quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore
riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente
applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti
prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera
come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la
superficie assoggettata al tributo dell’attività e il coefficiente di produzione annuo per
l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria
corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio.
1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti
urbani e assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse
nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento
comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla
raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più
vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a
500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal
soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e
viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di
raccolta. In mancanza di tale richiesta nell’ambito della dichiarazione, il soggetto
passivo decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione.
4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato
svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in
grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano
determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di
danno alle persone o all'ambiente.

                                           20
Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni.
1. Il Comune di Latina, nell’ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi
all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura
finanziaria, nei seguenti casi:
- soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico,
   limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati;
- persone assistite economicamente dal Comune.
   L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del
   soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o
   beneficiarie del reddito minimo di inserimento e aggiornata annualmente;
- utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere
   agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali;
- associazioni di volontariato che siano anche ONLUS regolarmente iscritte
   all’apposito albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di
   proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei
   familiari.
2. I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati
annualmente, con apposito atto dell’organo comunale competente.
3. Le agevolazioni individuali previste non sono cumulabili tra loro.
4. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono
produrre specifica richiesta ai competenti Uffici comunali, utilizzando gli appositi
moduli, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli Uffici vaglieranno le istanze ed
individueranno i nominativi di quanti hanno diritto all’assistenza.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza
dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda.
6. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei
requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni.
7. Per le unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2.000 dal perimetro della
discarica comunale comprese nella perimetrazione verde, così come delineata nella
carta toponomastica allegata, si applica, per disagio ambientale, la riduzione del
100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa.
8. Per le unità immobiliari comprese tra la perimetrazione rossa e la perimetrazione
verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata sub lett. D) si applica,
per disagio ambientale, la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile
della tariffa.
9. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste ai
precedenti articoli 17, 23, 24, 24 bis, 26 e 27, resta a carico degli altri contribuenti, in
osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma
654 della Legge 27/12/2013 n. 147.

Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.
1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse
opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni
precedentemente considerate.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
                                            21
Puoi anche leggere