(TARI) Imposta Unica Comunale (IUC) Regolamento per la disciplina e l'applicazione della componente - Comune di Latina
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Comune di Latina Imposta Unica Comunale (IUC) Regolamento per la disciplina e l’applicazione della componente (TARI) Tassa comunale sui rifiuti Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.78 del 23/09/2014 Leggenda: in neretto sono riportati gli articoli e/o i commi emendati approvati nella seduta del 23/09/2014
INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti Art. 5. Soggetto attivo TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo Art. 7. Soggetti passivi Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio Art. 11. Superficie degli immobili TITOLO III – TARIFFE Art. 12. Costo di gestione Art. 13. Determinazione della tariffa Art. 14. Articolazione della tariffa del tributo Art. 15. Periodi di applicazione del tributo Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche Art. 17. Occupanti le utenze domestiche Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche Art. 20. Scuole statali Art. 21. Tributo giornaliero Art. 22. Tributo provinciale TITOLO IV – Riduzioni e agevolazioni Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive Art. 25. Riduzioni per il recupero Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO Art.29. Dichiarazione Art. 30. Obbligo Dichiarazione TARI Art. 31. Rimborsi Art. 32. Funzionario Responsabile Art. 33. Verifiche ed accertamenti Art. 34. Sanzioni ed interessi Art. 35. Riscossione Art. 36. Contenzioso ed accertamento con adesione Art. 37. Dilazione di pagamento Art. 38. Riscossione coattiva Art. 39. Somme di modesto ammontare TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 40. Trattamento dei dati personali Art. 41. Norma di rinvio Art. 42 Entrata in vigore e norme finali -3-
Allegati : all. A): Sostanze assimilate ai rifiuti urbani all. B): Categorie di utenze non domestiche all. C): Del. Consiliare n. 141 del 22/11/2012 all. D): Carta toponomastica relativa a perimetrazione rossa e perimetrazione verde -4-
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) . TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1. Oggetto del Regolamento. 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta comunale unica (IUC) relativamente alla componente della tassa sui rifiuti, TARI, introdotta della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti. 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale. 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento. 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani; c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma. 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.; b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo; c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani. 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie. Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti. 1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall’art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio; b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; d) i rifiuti radioattivi; e) i materiali esplosivi in disuso; f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana; g) i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni. 2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento: a) le acque di scarico; 6
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all’incenerimento, allo smaltimento in discarica o all’utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio; c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002; d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117. Art. 5. Soggetto attivo. 1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI Art. 6. Presupposto per l’applicazione del tributo. 1. Presupposto per l’applicazione della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati insistenti nel territorio del Comune. 2. Si intendono per: a) ‘locali’, le strutture stabilmente infisse al suolo chiudibili o chiuse su almeno tre lati verso l’esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie; b) ‘aree scoperte’, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all’aperto, parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo comma 3; c) ‘utenze domestiche’, le superfici adibite di civile abitazione; d) ‘utenze non domestiche’, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali agricole e connesse, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere. 3. Sono escluse dal tributo: a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze non chiuse o chiudibili con strutture fisse, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini; c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, che non siano configurabili come operative; d)i locali od aree utilizzate per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o a usi diversi da quello del culto in senso stretto; e) i locali e le aree occupate o detenute a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali. 7
4. La presenza di arredo oppure l’attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l’esercizio di attività nell’immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 5. Anche in mancanza degli elementi indicati al precedente comma 4, quali fonti di presunzione semplice dell’occupazione o conduzione dell’immobile, la situazione di detenzione e/o occupazione di un locale per un’utenza domestica si presume comunque dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. 6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo. Art. 7. Soggetti passivi. 1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto mediante possesso o detenzione a qualsiasi titolo dei locali o aree scoperte di cui all’articolo 6, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse. 2. Per le parti comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. 3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. 4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti. 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutte le utenze attive per la fornitura dei servizi pubblici a rete; b) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi; c) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili; 8
d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili; e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell’occupazione o che versino, comunque, in condizioni di obiettiva inutilizzabilità perché inabitabili e, di fatto, inutilizzati; f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione; g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli; h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio; i)le superfici coperte, di altezza inferiore a 150 centimetri. 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione. Art. 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento. 1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri. 2. Si applicano i commi 2 e 3 dell’articolo 8. Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio. 1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all’articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che gli stessi dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 2. In particolare, non sono soggette a tariffa: a) le superfici adibite all’allevamento di animali; b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; 9
c) i locali adibiti alle attività agricole (stalle, pollai, depositi attrezzi, ricoveri trattori, ecc.) posseduti da imprenditori agricoli aventi come attività primaria l’esercizio dell’impresa agricola sul fondo o da coltivatori diretti regolarmente iscritti; d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. 3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all’intera superficie su cui l’attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco. categoria di attività % di abbattimento della superficie Falegnameria 10% Autocarrozzerie 10% Autofficine per riparazioni veicoli 10% Gommisti 10% Autofficine per elettrauto 10% Officine meccaniche 10% Studi medici, specialisti (dentisti, odontotecnici, etc.) 10% 4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. 5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell’attività svolta dall’utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio dell’attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività. 10
Art. 11. Superficie degli immobili. 1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011, ai fini della TIA 2 di cui all’art. 238 del D.Lgs n. 152 del 2006, ai fini della TIA 1 di cui all’art 49 del D.Lgs n. 22/1997 e ai fini della TARSU, di cui al capo 3 del D.Lgs 15/11/1993 n. 507. 2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all’art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All’atto dell’entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. 3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile. 4. La superficie calpestabile, assoggettabile al tributo, è determinata considerando la superficie dell’unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all’albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. 5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore. 6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale pari a 20 metri quadrati per colonnina di erogazione. Ove alla distribuzione di carburante si accompagnino altre attività commerciali (bar, ristorante etc.) i locali specificamente destinati allo svolgimento di queste ultime saranno computati separatamente, in conformità e nel rispetto del disposto del successivo art. 19, comma 4. 7 Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e analoghe strutture ricettive autorizzate. 11
La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 25 mq per le piazzole adibite allo stazionamento del camper, roulottes e autocaravan ed a 15 mq per le piazzole adibite a stazionamento tende. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio, delle aree scoperte operative, posti all’interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo in base alla superficie calpestabile. Non sono soggetti al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, le aree accessorie e pertinenziali ai locali tassabili, i parcheggi interni delle auto dei clienti (non utilizzabili ai fini del soggiorno), le aree adibite a verde, le aree destinate all’attività sportiva ed ogni alta superficie su cui non viene esercitata attività imprenditoriale in quanto su di essa è preclusa lo stazionamento di roulottes, autocaravans, camper e tende. Le aree ricreative poste sia all’interno che all’esterno dei campeggi, con particolare riferimentqo alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate sono a loro volta suscettibili al tributo sulla base della superficie calpestabile. TITOLO III – TARIFFE Art. 12. Costo di gestione. 1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, inclusi i costi di cui all’art. 15 (Costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36. 2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all’art.1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale, in base ai criteri determinati dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 (cosiddetto metodo normalizzato). 3. Nella relazione al piano finanziario sono indicati: a) il modello gestionale ed organizzativo; b) i livelli di qualità del servizio; c) la ricognizione degli impianti esistenti; d) l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le relative motivazioni; e) ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione. 4. Il piano finanziario comprende: a) il costo dei servizi di igiene urbana alla cui copertura è finalizzato il tributo; b)il programma degli investimenti necessari; c)il piano finanziario degli investimenti; 12
d) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi; e) le risorse finanziarie necessarie. 5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. 6. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile. 7. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99. 8. Il Comune di Latina provvede annualmente entro il 31 dicembre ad approvare il piano finanziario necessario ai fini della determinazione delle tariffe ed al loro aggiornamento annuale. 9. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell’anno precedente e le relative motivazioni. Art. 13. Determinazione della tariffa. 1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. 2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità. 4. Ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 296/2006, la tariffa, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l’anno precedente. 5. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell’art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall’art. 193 del D.Lgs 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio. Art. 14. Articolazione della tariffa del tributo. 1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento. 13
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. 3. I costi complessivi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Art. 15. Periodi di applicazione del tributo. 1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o delle aree. 2. L’obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. 3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione. 4. Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione del tributo a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 29, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche. 1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi. 2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria. Art. 17. Occupanti le utenze domestiche. 1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell’utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell’utenza per almeno sei mesi nell’anno solare, come ad es. le collaboratrici familiari che dimorano presso la famiglia. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 30. 14
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato, di studio o attività lavorativa prestata all’estero e/o in altro comune italiano e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo superiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata. Nel caso di servizio di volontariato, di studio o attività lavorativa prestata in altro comune italiano l’agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014. Dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione. Il costo della presente agevolazione resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1 comma 654 della L. 27/12/2013 n. 147. 3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all’estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall’utente o, in mancanza, quello di 2 unità, conformemente alla composizione media del nucleo familiare nazionale, considerato con arrotondamento per difetto. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza. 4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche. 5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità. 6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio. 7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell’invito di pagamento di cui all’articolo 34, comma 1, con eventuale conguaglio in sede di bollettazione dell’esercizio finanziario successivo, nel caso di variazioni successivamente intervenute. Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche. 1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 15
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. 3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della delibera tariffaria. Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche. 1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato B). 2. L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato B) viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o a eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Concorre alla determinazione della categoria di attività cui ascrivere un’utenza quanto risultante dall’iscrizione alla CC.II.AA o dall’atto di autorizzazione all’esercizio di attività o da pubblici registri o, infine, da quanto denunciato ai fini IVA. 3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti. 4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione significativa. 5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. 6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi. Art. 20. Scuole statali. 1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d’arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall’art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31). 2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Art. 21. Tributo giornaliero. 1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. 16
2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata per giorno di occupazione rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo. 3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati. 4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa. 5. L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico è tenuto a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate. 6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all’articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all’articolo 24. 7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale. 22. Tributo provinciale. 1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale. 3. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. TITOLO IV- RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche. 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni: 17
a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30 % nella parte fissa e nella parte variabile; b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile; c) fabbricati rurali ad uso abitativo di cui al vigente art.9, comma 3, del Decreto legge del 30 dicembre 1993 n. 557 – convertito nella Legge n. 133 del 26/02/1994: riduzione del 30 %, nella parte fissa e nella parte variabile. d) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10%, come previsto dall’art. 1 comma 659 lett. A della L. 27 dicembre 2013 n. 147, sulla quota fissa e su quella variabile, condizione che l’utente abbia compiuto i 67 anni e abbia un reddito ISEE inferiore ad € 10.000,00, l’agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014, dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. 3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicate riduzioni, entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione. 4. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell’anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l’acquisto dell’apposito contenitore o il rilascio dello stesso recipiente da parte del gestore del servizio ambientale. 5. La riduzione si applica dal mese successivo a quello della richiesta. Nell’istanza l’utente dovrà dichiarare: - il proprio impegno a non conferire la frazione organica in discarica; - di possedere, nell’abitazione di residenza, un giardino a verde non pavimentato con una superficie di almeno mq. 25 per ogni componente del nucleo familiare, come da risultanze anagrafiche (es. n.1 componente = almeno mq. 25; n. 2 componenti = almeno mq. 50 e così via). L’utente dovrà altresì autorizzare il Comune di Latina a effettuare verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio. In caso di accertamento del mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, l’utenza perde diritto all’intera agevolazione annua, fatte salve le sanzioni previste dal regolamento RSU. 6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. 18
7. In materia di riduzioni per il conferimento alle isole ecologiche, è vigente e applicabile il Regolamento operativo ‘Ecopunti’ – Deliberazione consiliare n. 141 del 22 novembre 2012 - che prevede l’assegnazione di un punteggio in base al tipo e alla quantità di rifiuti conferiti dall’utente direttamente presso le isole ecologiche con la conseguente riduzione della parte variabile della tariffa. Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive 1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare. 2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. 3. Si applicano il secondo e il sesto comma dell’articolo 23. Art. 24 bis Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche 1 La tariffa si applica in misura ridotta del 10% della quota variabile alle utenze non domestiche che dichiarano di non installare o di dismettere dispositivi da gioco d'azzardo che creano dipendenza come previsto dalla LR n.5 del 05/08/2013 all’articolo 4. Le modalità per l’accesso alla riduzione saranno disciplinate con apposito regolamento. L’agevolazione sarà considerata a partire dal 2015 mediante presentazione di domanda entro il 31/12/2014, dal 2016 il contribuente è tenuto a dichiarare le condizioni che danno diritto all’applicazione delle sopra indicata riduzione entro il termine previsto dal successivo articolo 29 per la presentazione della dichiarazione di variazione. Art. 25. Riduzioni per il recupero. 1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero. 2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. 3. La riduzione del comma 1 viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell’anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 60% della quota variabile del tributo. 19
4. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la determinazione della riduzione, sono esclusi i rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico ed i rifiuti da imballaggio avviati al recupero. 5. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell’anno solare precedente e, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall’unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D.Lgs. n.152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. È facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l’interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell’incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell’attività e il coefficiente di produzione annuo per l’attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. Art. 26. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio. 1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell’ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. 2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile. 3. La riduzione di cui al precedente comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 30 e viene meno a decorrere dall’anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta. In mancanza di tale richiesta nell’ambito della dichiarazione, il soggetto passivo decade inderogabilmente dal beneficio della riduzione. 4. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. 20
Art. 27. Altre riduzioni ed esenzioni. 1. Il Comune di Latina, nell’ambito degli interventi socio assistenziali, può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale o parziale della tariffa, con relativa copertura finanziaria, nei seguenti casi: - soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, limitatamente ai locali direttamente abitati e con esclusione di quelli subaffittati; - persone assistite economicamente dal Comune. L'esenzione totale viene applicata a partire dall'anno successivo all'inclusione del soggetto passivo negli elenchi delle persone assistite dal Comune in via ordinaria o beneficiarie del reddito minimo di inserimento e aggiornata annualmente; - utenze a favore delle quali il Comune ritenga di avvalersi della facoltà di prevedere agevolazioni e/o esenzioni, parziali o totali; - associazioni di volontariato che siano anche ONLUS regolarmente iscritte all’apposito albo comunale, che svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei familiari. 2. I requisiti specifici dei soggetti fruitori degli interventi sono determinati annualmente, con apposito atto dell’organo comunale competente. 3. Le agevolazioni individuali previste non sono cumulabili tra loro. 4. Per ottenere il suddetto intervento del Comune, i soggetti interessati devono produrre specifica richiesta ai competenti Uffici comunali, utilizzando gli appositi moduli, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Gli Uffici vaglieranno le istanze ed individueranno i nominativi di quanti hanno diritto all’assistenza. 5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono concesse con decorrenza dall'anno successivo a quello di presentazione della domanda. 6. Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni. 7. Per le unità immobiliari ubicate in una fascia di circa m. 2.000 dal perimetro della discarica comunale comprese nella perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata, si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 100% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa. 8. Per le unità immobiliari comprese tra la perimetrazione rossa e la perimetrazione verde, così come delineata nella carta toponomastica allegata sub lett. D) si applica, per disagio ambientale, la riduzione del 30% sulla parte fissa e sulla parte variabile della tariffa. 9. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste ai precedenti articoli 17, 23, 24, 24 bis, 26 e 27, resta a carico degli altri contribuenti, in osservanza dell’obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall’art. 1, comma 654 della Legge 27/12/2013 n. 147. Art. 28. Cumulo di riduzioni e agevolazioni. 1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate. TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 21
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