Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019

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Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
Comune di Russi
giovedì, 27 giugno 2019
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
Comune di Russi
                                                     giovedì, 27 giugno 2019

Prime Pagine

 27/06/2019   Corriere di Romagna (ed. Ravenna)                                                                                          3
 Prima pagina del 27/06/2019
 27/06/2019   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)                                                                                         4
 Prima pagina del 27/06/2019

Cultura e Turismo

 27/06/2019   Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 62                                                                               5
 Notti sotto le stelle E c' è anche il rockabilly
 26/06/2019   Ravenna24Ore.it                                                                                                            6
 Russi: I giardini della rocca ospiteranno la quinta edizione del "Rock beer"

Politica locale

 26/06/2019   Ravenna24Ore.it                                                                                                            7
 Sapir, Riccardo Sabadini confermato presidente

sport

 26/06/2019   Ravenna Today                                                                                                              8
 Calcio, Missiroli e Albonetti confermati nella squadra del Faenza

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 27/06/2019   Il Sole 24 Ore Pagina 23                                                                                 Matteo Prioschi   9
 Legittimo posticipare il Tfr se la pensione è anticipata
 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 7                                                                                 CARLO VALENTINI       10
 40% in più di stipendio per i dipendenti comunali equiparati in Friuli-Venezia Giulia ai regionali
 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 29                                                                                                      11
 Ok al Tfs posticipato e a rate
 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 30                                                                              STEFANO MANZELLI        13
 L' Anas deve rimuovere i rifiuti sulle sue strade

 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 33                                                                            FABRIZIO G. POGGIANI      14
 Agevolazioni Imu, par condicio tra coltivatori e società

 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 36                                                                                                      16
 Guardia medica, le regole le detta lo Stato

 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 36                                                                                                      17
 Sblocca cantieri, Anci chiede lumi
 27/06/2019   Italia Oggi Pagina 36                                                            PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO       18
 Tasse locali, contribuenti tutelati
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 § ]

            giovedì 27 giugno 2019
                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                                       Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 3
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 2 § ]

     giovedì 27 giugno 2019
                              Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 4
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 4 3 0 2 0 3 7 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019
                          Pagina 62

                                                              Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
                                                                                  Cultura e Turismo

                          Notti sotto le stelle E c' è anche il rockabilly

                          RUSSI Rock Beer, l' evento Rock dell' estate è arrivato alla quinta
                          edizione. I giardini della Rocca e l' Arena, per tre giorni, saranno il luogo
                          ideale per incontrarsi, divertirsi all' insegna di buon cibo, diverse varietà di
                          birre ed ottima musica. Per l' edizione del 'Lustro' il programma dei
                          concerti, come sempre molto originale, prevede: stasera 'The Ladders',
                          tribute band dei Beatles, domani 'The Strut', tribute band di Lenny Kravitz,
                          sabato 'Drink Day', tribute band dei Drink Day. Il sabato pomeriggio alle
                          17.30 avrà luogo anche la 'Color Vibe - la Corsa più Birra della
                          Romagna': 5 km di corsa, colori e allegria aperta a tutti per sfilare lungo le
                          via del paese.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 5
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 4 3 0 2 0 3 8 § ]

                          mercoledì 26 giugno 2019

                                                                             Ravenna24Ore.it
                                                                                  Cultura e Turismo

                          Russi: I giardini della rocca ospiteranno la quinta edizione del "Rock beer"
                          Da giovedì 27 a sabato 29 giugno all' insegna della buona birra, cibo e tanta musica

                          I Giardini della Rocca e la fantastica Arena, per 3 giorni, saranno il luogo
                          ideale per incontrarsi, divertirsi all' insegna di buon cibo, diverse varietà di
                          birre ed ottima musica. Per l' edizione del "Lustro" il programma dei
                          concerti, come sempre molto originale, prevede: giovedì 27/6 "The
                          Ladders", tribute band dei Beatles venerdì 28/6 "The Strut", tribute band di
                          Lenny Kravitz sabato 29/6 "Drink Day", tribute band dei Green Day. Il
                          sabato pomeriggio alle 17.30 avrà luogo anche la "Color Vibe - la Corsa
                          più Birra della Romagna" : 5 km di corsa, colori e allegria aperta a tutti per
                          sfilare lungo le via del paese. (http://www.colorvibe.it/localita/russi19) Vi
                          aspettiamo numerosi ricordandovi che il ricavato sarà destinato in
                          beneficenza. Let' s Rock!

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 6
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 4 3 0 2 0 3 9 § ]

                          mercoledì 26 giugno 2019

                                                                             Ravenna24Ore.it
                                                                                     Politica locale

                          Sapir, Riccardo Sabadini confermato presidente
                          Approvato il bilancio

                          L' Assemblea dei soci di Sapir ha approvato il bilancio dell' esercizio
                          2018 e la relazione sulla gestione degli Amministratori. Rinnovato il
                          Consiglio d' Amministrazione, che resterà in carica per il prossimo
                          triennio: alla presidenza è stato confermato l' avv. Riccardo Sabadini,
                          assieme al vicepresidente Nicola Sbrizzi e all' amministratore delegato
                          Mauro Pepoli. Il Cda è composto anche da Enrica Barbaresi, Marina
                          Chiaravalli, Luca Grilli, Federica Moschini (nuovo consigliere), Guido
                          Ottolenghi e Elena Tabanelli. Riccardo Sabadini, avvocato del Pd e di
                          Legacoop (in studio con Isotta Farina, consigliere di Ravenna Holding) è
                          "figlio d' arte": il padre Walter (che ha avuto un importante ruolo politico,
                          come deputato e poi senatore Pci ) era anch' esso avvocato, anche del
                          Partito comunista; dello studio facevano parte l' avv. Piero Gambi (figlio
                          di Gaspare, pittore e allievo di Vittorio Guaccimanni) e l' avvocato Bondi.
                          Nel dettaglio, il bilancio di Sapir al 31 dicembre 2018 si chiude con un utile
                          di esercizio pari a 3, 828 milioni di euro; il consolidato al 31 dicembre
                          2018 presenta un valore della produzione di 61,901 milioni e un utile d'
                          esercizio pari a 3,965 milioni di euro. Il patrimonio netto del Gruppo (nel
                          quale i soci pubblici costituiscono la maggioranza degli azionisti) si
                          incrementa: da 120,205 a 120,454 milioni di euro Movimentazione
                          complessiva di merci varie e prodotti liquidi dei terminal: nel 2018 è stata
                          intorno ai 4 milioni di tonnellate, con un aumento del 2% rispetto all' anno
                          precedente. Ravenna Holding, come autocandidarsi In tema di nomine è
                          importante per i cittadini sapere che il regolamento di Ravenna Holding -
                          "strumento di governance delle società partecipate" dagli Enti locali di Ravenna, Cervia, Faenza, Russi e della
                          Provincia - prevede anche la possibilità di inviare la propria autocandidatura per le cariche di amministratore nei vari
                          Cda e di sindaco. La lista attuale - rinvenibile, con le informazioni utili sui requisiti richiesti, nel sito della holding - è
                          piuttosto consistente, specialmente per la parte relativa ai sindaci. Ciò non toglie che si possa comunque provare: nell'
                          ottica appunto del regolamento, per una classe dirigente sempre nuova. Galleria immagini Amministratori e sindaci nei
                          cda: i requisiti richiesti per le autocandidature.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 7
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 4 3 0 2 0 3 6 § ]

                          mercoledì 26 giugno 2019

                                                                             Ravenna Today
                                                                                        sport

                          Calcio, Missiroli e Albonetti confermati nella squadra del Faenza
                          Prime conferme per il Faenza calcio, chiamato a ripartire dalla Promozione nella prossima stagione sportiva che
                          scatterà con il raduno precampionato di inizio agosto allo stadio "Bruno Neri"

                          1 Il Ravenna si iscrive al campionato di Serie C: "E' tutto in ordine" 2
                          Volley, Balducci e Masotti di Teodora Mib Service al Trofeo delle Regioni
                          3 Beach volley, 350 giocatori per la festa dei 35 anni in spiaggia 4 Beach
                          volley, per la 'Coppa Ravenna' in campo gli under 16 Prime conferme per
                          il Faenza calcio, chiamato a ripartire dalla Promozione nella prossima
                          stagione sportiva che scatterà con il raduno precampionato di inizio
                          agosto allo stadio "Bruno Neri". Alla squadra che il nuovo allenatore
                          Alessandro Moregola dovrà forgiare sul campo profondamente rinnovata,
                          con l' inserimento del gruppo vincente della Juniores e alcuni elementi di
                          esperienza, si sta dedicando il direttore sportivo Nicola Cavina che ha
                          definito le conferme di due giocatori centrali nello scacchiere manfredo: il
                          centrocampista Nicola Missiroli e l' esterno Alessandro Albonetti. Nicola
                          Missiroli, classe 1998, al quarto anno in biancoazzurro, grintoso e
                          tecnico, ritroverà il suo ruolo naturale di mezzala dopo essere stato
                          impiegato in altre posizioni per cause di forza maggiore. "Sono molto
                          motivato a ripartire dopo l' imprevisto esito negativo per la squadra nella
                          stagione da poco conclusa. - dice Missiroli - Sarò probabilmente uno dei
                          più esperti di una squadra giovane e dovrò prendermi responsabilità
                          importanti. Ho parlato con mister Moregola, un tecnico preparato con
                          idee chiare. Ci sarà molta concorrenza in campionato, ma credo che con
                          il lavoro e il sacrificio potremo dire la nostra". Amico e collega di Missiroli
                          è Alessandro Albonetti, marradese, classe 1996, al terzo anno in
                          biancoazzurro. Esterno dotato di buona tecnica, veloce e abile nel
                          dribbling, ritroverà la possibilità di spingere sulla fascia e di creare assist. "Nel momento in cui la società mi ha
                          proposto la conferma - commenta Albonetti - non ho avuto dubbi. Sono felice di far parte di questo nuovo progetto e
                          credo che la voglia di riscatto potrà essere utile per ripartire con entusiasmo. Il mister Moregola è molto motivato e ci
                          darà nuovi stimoli". A fronte di queste conferme, hanno lasciato il Faenza il difensore Manuel De Luca passato al Del
                          Duca, neo promosso in Eccellenza e l' attaccante Federico Bonavita, ingaggiato dal Sanpaimola nella stessa
                          categoria, mentre si sono accasati in Promozione il portiere Enrico Calderoni che è andato al Mesola nel ferrarese a
                          due passi da casa per lui, il difensore Marco Gavelli nuovo elemento del San Pietro in Vincoli guidato dall' ex tecnico
                          manfredo Agostino Vezzoli e il centrocampista Davide Fantinelli, passato all' ambizioso Russi. Segui la tua squadra in
                          diretta streaming su DAZN. Il primo mese è GRATIS!

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 8
Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 4 3 0 2 0 4 4 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019
                          Pagina 23

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          PUBBLICO IMPIEGO

                          Legittimo posticipare il Tfr se la pensione è anticipata
                          La Corte costituzionale: sì al pagamento dopo 24 mesi e a rate

                                                                                                                                   Matteo Prioschi
                          Il pagamento differito e dilazionato del Tfr ai dipendenti pubblici che
                          vanno in pensione anticipata è legittimo. Tuttavia la Corte costituzionale
                          rileva aspetti problematici per quanto riguarda il differimento del
                          trattamento di fine rapporto in caso di pensione raggiunta per limiti di età
                          o di servizio o per collocamento a riposo d' ufficio. Con la sentenza
                          159/2019 la Consulta si è espressa in merito al dubbio di costituzionalità
                          dell' articolo 3, comma 2, del Dl 79/1997 secondo cui il pagamento del Tfr
                          ai dipendenti pubblici avviene trascorsi 24 mesi dalla cessazione del
                          rapporto di lavoro se la stessa avviene per accedere alla pensione in
                          anticipo rispetto ai requisiti standard. Al contempo ha valutato la
                          legittimità dell' articolo 12, comma 7, del Dl 78/2010 che determina il
                          pagamento rateale del Tfr se di importo superiore a 50mila euro. Per il
                          giudice rimettente, il pagamento posticipato sarebbe in contrasto con gli
                          articoli 3 e 36 della Costituzione. La Consulta ricorda che il lavoro nel
                          settore pubblico e in quello privato non possono essere in tutto e per tutto
                          assimilati e, costituendo il comparto pubblico una voce di bilancio
                          importante, ne consegue l' esigenza di controllarne la spesa. Inoltre lo
                          stesso giudice prefigura il ripristino del termine di pagamento di 90 giorni
                          in base all' articolo 26 del Dpr 1032/1973 e non l' adozione delle regole
                          del settore privato. A fronte di ciò si esclude la violazione dell' articolo 3
                          della Costituzione per disparità di trattamento. Quale retribuzione differita,
                          il Tfr rientra nell' ambito dell' articolo 36 della Costituzione, per cui la
                          retribuzione deve essere proporzionale all' attività svolta e idonea a garantire un' esistenza libera e dignitosa, garanzia
                          che comporta anche la tempestività dell' erogazione degli importi. A questo riguardo la Consulta ritiene che il
                          legislatore possa disincentivare l' accesso a pensionamenti anticipati e, nel caso specifico, il posticipo dell'
                          erogazione del Tfr serve anche per far fronte a una situazione di emergenza economica e finanziaria accompagnata
                          da molti pensionamenti prima dei limiti. In tale contesto il pagamento differito «non risulta dunque complessivamente
                          sperequato» anche perché prevede deroghe (con erogazione in tempi rapidi) per alcune situazioni quali la cessazione
                          dal servizio per inabilità o decesso. Anche la dilazione delle somme superiori a 50mila euro passa l' esame di
                          legittimità per le stesse ragioni. Tuttavia la Corte costituzionale, che non si è espressa su quella parte dell' articolo 3
                          del Dl 79/1997 relativa al pensionamento per limiti di età, servizio o d' ufficio, sottolinea che in tal caso l' erogazione
                          posticipata di 12 mesi e il pagamento rateale rischiano di compromettere la funzione retributiva e previdenziale del
                          Tfr. E segnala al Parlamento «l' urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici...che ha
                          progressivamente dilatato i tempi di erogazione...ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione
                          con il consolidamento dei conti pubblici che l' aveva giustificata». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
[ § 1 4 3 0 2 0 4 0 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019
                          Pagina 7

                                                                                    Italia Oggi
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                          Fulmicotone

                          40% in più di stipendio per i dipendenti comunali equiparati in Friuli-Venezia
                          Giulia ai regionali

                                                                                                                              CARLO VALENTINI
                          La rivoluzione nel pubblico impiego parte del Friuli-Venezia Giulia: i
                          dipendenti comunali (nuovi assunti) saranno equiparati nel trattamento
                          economico e nei benefit a quelli regionali. È facile prevedere che anche
                          chi già lavora nei Comuni finirà per ottenere la parità. Non si tratta di poca
                          cosa: i dipendenti regionali friulani percepiscono circa il 40% in più dei
                          loro colleghi comunali, per i quali, quindi, il salto è olimpico (a proposito).
                          Secondo l' assessore regionale alla Funzione pubblica, Sebastiano
                          Callari, in questo modo sarà cancellata l' aspirazione dei dipendenti
                          comunali a farsi trasferire in Regione e inoltre non ci saranno più rinunce
                          a entrare in organico presso piccoli Comuni disagiati. Oggi in Friuli-
                          Venezia Giulia la Regione dà lavoro a 3.700 persone, i Comuni a 9.300.
                          L' età media è 54 anni. Dice Callari: «Parificheremo gli emolumenti ma
                          intendiamo estendere anche agli enti locali i benefit che la Regione
                          garantisce ai suoi dipendenti e che in passato sono strati interpretati
                          come privilegi. Sono invece dei programmi di welfare che è giusto
                          abbiano anche i dipendenti in forza ai Comuni». Sulla diligenza vogliono
                          però salire i comunali anche delle altre parti d' Italia. E sono già pronti con
                          fischietti e cartelli. © Riproduzione riservata.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019        Pagina 10
[ § 1 4 3 0 2 0 4 5 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019
                          Pagina 29

                                                                                   Italia Oggi
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                          Secondo la Consulta legittime le norme sul trattamento di fine servizio degli statali

                          Ok al Tfs posticipato e a rate
                          Ma la regola vale solo per chi va in pensione prima

                          LUIGI OLIVERI - Costituzionalmente legittime la posticipazione e la
                          rateizzazione del trattamento di fine servizio ma solo per i dipendenti
                          pubblici che vanno in pensione anzitempo. La sentenza della Corte
                          costituzionale 25 giugno 2019, n. 159 oltre a confermare il particolare
                          regime del Tfs dei lavoratori pubblici (che corrisponde al Tfr nel settore
                          privato) offre una serie di spunti, tra cui spicca l' apertura possibile verso l'
                          accoglimento di questioni di legittimità costituzionali riferite al
                          posticipazione e rateizzazione del pagamento per i dipendenti c h e
                          vadano in pensione per anzianità di servizio o vecchiaia. La decisione
                          «conferma la fondatezza della battaglia legale fortemente sostenuta dalla
                          federazione Unsa-Confsal», commenta il segretario e del suo segretario
                          Massimo Battaglia. Legittimità costituzionale per chi va in pensione in
                          anticipo. Il giudice del lavoro che aveva sollevato la questione di
                          legittimità costituzionale ha evidenziato, tra i motivi, l' irragionevolezza dei
                          termini relativi alla liquidazione e la rateizzazione: elementi che
                          pregiudicherebbero il diritto del dipendente pubblico di percepire una
                          retribuzione differita proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
                          prestato. La Consulta ammette che il Tfs nel settore è da considerare,
                          come il Tfr privato «retribuzione differita» alla quale attribuire una
                          concorrente funzione retributiva e previdenziale, per accompagnare il
                          lavoratore nella delicata fase dell' uscita dalla vita lavorativa attiva.
                          Tuttavia, il differimento del termine di pagamento, successivamente al
                          ventiquattresimo mese dal pensionamento, come anche la rateizzazione,
                          possono considerarsi razionali e congrui, se, come nel caso oggetto della sentenza, riguardino dipendenti che vadano
                          in quiescenza non per vecchiaia o anzianità. Infatti, spiega la Consulta, le norme censurate (cioè gli articoli 3, comma
                          2, del dl n. 79/1997, convertito in legge 140/1997, e 12, comma 7 del dl 78/2019, convertito in legge 122/2010)
                          appartengono a quella «consolidata linea direttrice della legislazione, che si ripromette di scoraggiare le cessazioni
                          del rapporto di lavoro in un momento antecedente al raggiungimento dei limiti di età o di servizio». Dunque, le norme
                          considerate costituzionalmente legittime sono razionali in quanto fanno efficacemente fronte alla «congiuntura di
                          grave emergenza economica e finanziaria, che registra un numero cospicuo di pensionamenti in un momento
                          anteriore al raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio». Insomma, poiché il pensionamento anticipato è
                          una scelta volontaria del dipendente, si giustifica un trattamento più rigoroso. Particolarità del lavoro pubblico.
                          Questo, però, alla luce della peculiarità del lavoro pubblico, che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice rimettente,
                          non può essere assimilato pienamente a quello privato. Il passaggio della sentenza è estremamente importante,
                          perché evidenzia le ragioni di una ancora forte differenza normativa tra dipendenti privati e pubblici. Differenza che è
                          stata solo attenuata a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ma che permane, per una ragione
                          fondamentale: «Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per
                          questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L' esigenza di esercitare un
                          prudente controllo sulla spesa, connaturata all' intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all' ambito
                          del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta». Tfs per chi va in pensione per anzianità o
                          vecchiaia. La sentenza, tuttavia, lascia aperto uno spazio molto ampio per attivare la questione di legittimità
                          costituzionale delle norme prese in esame, riferite al personale pubblico in pensione per raggiungimento dei limiti di
                          età e di servizio o di collocamento a riposo d' ufficio a causa del raggiungimento dell' anzianità massima di servizio.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 11
[ § 1 4 3 0 2 0 4 5 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019

                                                                                    Italia Oggi
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                          In questo caso, osserva la Consulta, il pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto presenta
                          problemi di costituzionalità. Ma le norme oggetto della censura coinvolgono anche i dipendenti che non cessino
                          volontariamente dal servizio in via anticipata. La sentenza oltre a considerare non pregiudicata la possibilità di attivare
                          una questione riferita ai dipendenti che non vadano in quiescenza anzitempo, segnala espressamente al Parlamento
                          «l' urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell' ambito di una organica revisione dell' intera
                          materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare». ©Riproduzione riservata.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 12
[ § 1 4 3 0 2 0 4 3 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019
                          Pagina 30

                                                                                   Italia Oggi
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                          L' Anas deve rimuovere i rifiuti sulle sue strade

                                                                                                                             STEFANO MANZELLI
                          Se vengono trovati dei rifiuti abbandonati sulle pertinenze delle strade
                          statali il comune può ordinare all' Anas la bonifica dell' area. Spetta
                          sempre all' ente proprietario della strada infatti assicurare il decoro e la
                          funzionalità dei manufatti. Lo ribadisce il Consiglio di stato, sez. II, sent.
                          3967 del 13/6/2019. La polizia forestale ha informato il comune di aver
                          riscontrato una discarica a cielo aperto a margine di una strada statale.
                          Contro l' ordinanza di ripristino l' Anas ha proposto doglianze ma il Cds ha
                          confermato le determinazioni comunali. Nel caso delle strade esiste una
                          responsabilità oggettiva dei proprietari dei manufatti prevista dall' art. 14
                          del codice stradale. Mentre il T.u. ambiente infatti richiede perlomeno la
                          colpa del proprietario del terreno oggetto di abbandono di rifiuti, il codice
                          stradale è più severo. Il proprietario della strada è sempre responsabile
                          della pulizia e manutenzione della stessa e relativi pertinenze, arredi,
                          attrezzature, impianti e servizi. © Riproduzione riservata.

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[ § 1 4 3 0 2 0 4 1 § ]

                          giovedì 27 giugno 2019
                          Pagina 33

                                                                                    Italia Oggi
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                          L' equiparazione è totale e ha anche effetti retroattivi

                          Agevolazioni Imu, par condicio tra coltivatori e società

                                                                                                                              FABRIZIO G. POGGIANI
                          Tutte le agevolazioni Imu, disposte per i coltivatori diretti e gli imprenditori
                          agricoli professionali (Iap), si applicano, anche per il passato, alle società
                          agricole. Il legislatore, con un' interpretazione autentica, dispone la totale
                          equiparazione anche con effetti retroattivi. La novità (art. 16-ter) è
                          contenuta nel dl 34/2019, il decreto crescita all' esame del Senato,
                          qualificandola come «interpretazione autentica» e, quindi, con valenza
                          retroattiva, ai sensi del comma 2, dell' art. 1 della legge 212/2000 (Statuto
                          dei diritti dei contribuenti) Si dispone, inequivocabilmente, che le
                          agevolazioni tributarie riconosciute ai fini del detto tributo locale, nel
                          rispetto delle condizioni indicate dal comma 2, dell' art. 13 del dl
                          201/2011, convertito dalla legge 214/2011, sono applicabili anche alle
                          società agricole con effetti retroattivi dall' 1/1/2012 ovvero dalla data di
                          entrata in vigore della disciplina relativa disciplina. La disposizione
                          introdotta ha il merito di mettere in fuori gioco alcune distorte
                          interpretazioni, formulate soprattutto da parte dei responsabili degli enti
                          locali e di alcune associazioni di riferimento, prevedendo che, in
                          assimilazione alle persone fisiche e ai fini del detto tributo, le società
                          agricole sono beneficiarie di tutte le agevolazioni come, per esempio, la
                          finzione giuridica di non edificabilità dei terreni, nonché l' applicazione di
                          franchigie, riduzioni ed esenzioni, previste per i terreni agricoli posseduti
                          e direttamente condotti, in relazione al richiamo agli imprenditori agricoli
                          professionali (Iap), di cui all' art. 1 del dlgs 99/2004, iscritti alla previdenza
                          agricola. In effetti, con un soggetto qualificante, anche le società agricole
                          (di persone e di capitali e le cooperative) possono assumere la qualifica di Iap, ai sensi dell' art. 1, del dlgs 99/2004 e,
                          quindi, beneficiare delle dette agevolazioni, come indicato dal ministero delle finanze (circ. 3/DF/2018 7.1 e 7.2) e
                          come ribadito dallo stesso dicastero con una successiva nota del 23/5/2016, nella valutazione che, come detto, la
                          qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) si estende alle società. La conseguenza è che il trattamento
                          agevolato, per i terreni posseduti dal soggetto collettivo, si rende applicabile anche allorquando i coltivatori diretti e/o
                          gli imprenditori agricoli professionali (Iap) esercitano la propria attività agricola mediante una società di persone
                          (tipico nel comparto la costituzione di società semplici agricole anche Iap, che ottengono anche ai fini della
                          tassazione diretta la parificazione con i produttori agricoli, ai sensi dell' art. 32 del dpr 917/1986), sempreché i soci
                          siano iscritti alla relativa previdenza agricola. Si ricorda che il legislatore, da tempo, ha disposto l' esenzione dal
                          pagamento del tributo in commento per i terreni agricoli, ricorrendo determinate condizioni, con la conseguenza che
                          con l' ulteriore richiamo al comma 3, dell' art. 1, dlgs 99/2004, le agevolazioni si devono intendere applicabili anche
                          alle società agricole qualificate Iap, quindi alle società di persone, alle cooperative e a quelle di capitale, anche a
                          scopo consortile, nel caso in cui lo statuto preveda, come oggetto esclusivo delle proprie attività, l' esercizio delle
                          attività agricole, di cui all' art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) e se in
                          possesso di taluni requisiti, differenziati per tipologia. La qualifica Iap può essere assunta, trattandosi di una qualifica
                          aggiuntiva a quella di società agricola, di cui all' art. 2, del dlgs 99/2004, nel caso in cui, trattandosi di società semplici
                          e in nome collettivo, almeno un socio sia in possesso della detta qualifica, mentre per le società in accomandita la
                          qualifica deve essere assunta da un socio accomandatario e, nel caso di società di capitali o cooperative, quando

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 14
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                          giovedì 27 giugno 2019

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                          almeno un amministratore, anche socio limitatamente alle società cooperative, sia in possesso della qualifica
                          richiamata. Infine, ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di Iap, che si ripete è un quid pluris rispetto alla
                          qualifica di società agricola, è necessario anche il rispetto della condizione indicata al comma 5-bis, dell' art. 1, dlgs
                          99/2004, in ragione della quale la persona fisica, qualificata imprenditore agricolo professionale (Iap), anche socio di
                          società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e
                          assistenziale per l' agricoltura. Lo stesso comma 5-bis appena richiamato, in relazione ai lavoratori delle società
                          cooperative, richiama puntualmente il comma 3, dell' art. 1 della legge 142/2001 (come novellato dalla legge 30/2003,
                          più nota come legge Biagi) con il quale si dispone che il socio cooperatore-lavoratore, con la propria adesione,
                          instaura con l' ente mutualistico un «ulteriore» rapporto di lavoro, sia esso in forma autonoma o subordinata. ©
                          Riproduzione riservata.

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                          giovedì 27 giugno 2019
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                          Guardia medica, le regole le detta lo Stato

                          Il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) costituisce un'
                          articolazione della medicina generale, con la conseguenza che il rapporto
                          di lavoro deve essere configurato in modo necessariamente uniforme sul
                          territorio nazionale. Lo ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza
                          n.157/2019, depositata in cancelleria il 25 giugno. La Consulta ha
                          dichiarato illegittima tutta la legge della regione Abruzzo n.14/2018, in
                          quanto lesiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile ai
                          sensi dell' art.117 Cost. La Corte ha accolto le tesi della presidenza del
                          consiglio dei ministri che ha impugnato la legge abruzzese ritenendo che
                          la disciplina del rapporto di lavoro tra il Servizio sanitario nazionale e i
                          medici di medicina generale fosse da inquadrare nell' ambito delle
                          competenze statali. I giudici hanno chiarito che il servizio di continuità
                          assistenziale si configura come uno specifico livello essenziale di
                          assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini l'
                          assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera
                          scelta nelle ore in cui il servizio non è assicurato. La Consulta ha
                          richiamato la giurisprudenza della Cassazione che ha più volte affermato
                          che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce
                          un rapporto privatistico di lavoro autonomo con la p.a., configurabile
                          come lavoro parasubordinato, la cui disciplina va necessariamente
                          uniformata su tutto il territorio nazionale. © Riproduzione riservata.

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                          giovedì 27 giugno 2019
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                          Dubbi sui lavori affidabili senza fondi

                          Sblocca cantieri, Anci chiede lumi

                          MATTEO BARBERO - I sindaci chiedono di essere rassicurati sullo
                          sblocca cantieri. La nota dell' Anci si commento al dl 32/2019, appena
                          convertito dalla l 32/2019, pur riservando un giudizio perlopiù positivo al
                          provvedimento, evidenzia alcuni punti che necessitano di essere chiariti.
                          In particolare, i primi cittadini puntano il dito contro l' art. 1, commi 4 e 5,
                          in materia di affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori. Nel
                          dettaglio, il comma 4 autorizza i soggetti attuatori di opere (cioè alle
                          stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di
                          avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità
                          di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Tali opere sono
                          considerate prioritarie ai fini dell' assegnazione dei finanziamenti per la
                          loro realizzazione. Il comma 5, invece, consente di avviare le procedure
                          di affidamento della progettazione o dell' esecuzione dei lavori nelle more
                          dell' erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all' opera
                          con provvedimento legislativo o amministrativo. Secondo l' Anci, pur
                          apprezzando le buone intenzioni del legislatore, al fine di evitare
                          responsabilità amministrativo-contabili, la norma necessiterà di un'
                          interpretazione circa l' esatto confine applicativo della stessa. Semaforo
                          verde anche per la previsione che sospende fino al 31 dicembre 2020 l'
                          obbligo, per i comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di
                          committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37
                          comma 4). La norma va incontro alle esigenze più volte espresse dai mini
                          enti di maggiore flessibilità e autonomia nella scelta del ricorso alle Cuc
                          e/o stazioni uniche appaltanti per gli acquisti di lavori, servizi e forniture. Infine, i sindaci apprezzano il superamento
                          del sistema della soft law, con il ritorno ad un regolamento attuativo generale. Si tratta di una previsione in linea con
                          quanto auspicato da Anci, che ha sempre evidenziato l' esigenza di restituire certezza alla disciplina attuativa del
                          Codice, ripristinando una fonte regolamentare unica e cogente, a beneficio di tutti gli operatori del settore (imprese e
                          amministrazioni) e di rafforzare invece il potere di controllo e vigilanza di Anac, in funzione soprattutto deflattiva del
                          contenzioso. © Riproduzione riservata.

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 17
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                          giovedì 27 giugno 2019
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                          La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo legare la competenza al concessionario

                          Tasse locali, contribuenti tutelati
                          Per le opposizioni la Ctp è quella della sede dell' ente

                                                                                                      PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
                          Il giudice competente a decidere sulle opposizioni alle ingiunzioni emesse
                          dal concessionario a cui l' ente locale ha affidato il servizio di riscossione
                          delle proprie entrate non deve essere quello del luogo in cui ha sede l'
                          ufficio del concessionario, ma quello in cui ha sede l' ente locale. È
                          quanto si ricava dalla sentenza n.158/2019, depositata in cancelleria il 25
                          giugno, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l' illegittimità dell'
                          art.32 comma 2 del dlgs n.150/2011 (Disposizioni complementari al
                          codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
                          procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18
                          giugno 2009, n. 69) con riferimento all' art. 24 della Costituzione.A
                          sollevare la questione è stato il tribunale di Genova secondo cui ancorare
                          la competenza territoriale alla sede del concessionario (che può ricadere
                          in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell' ente locale
                          concedente) avrebbe determinato «una condizione di sostanziale
                          impedimento all' esercizio del diritto di azione garantito dall' art.24 Cost.».
                          La Consulta ha condiviso la tesi dei giudici liguri, richiamando quanto
                          affermato nella sentenza n.44 del 2016 che ha dichiarato illegittima una
                          norma analoga a quella incriminata, secondo cui, in caso di controversia
                          con i concessionari della riscossione, la competenza sarebbe stata della
                          Ctp della circoscrizione in cui hanno sede i concessionari stessi, anziché
                          di quella nella cui circoscrizione ha sede l' ente locale. Nella sentenza del
                          2016 la Corte aveva ritenuto che «poiché l' ente locale non incontra
                          alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell' individuazione del
                          terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente
                          che voglia esercitare il proprio diritto di azione, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale
                          impedimento all' esercizio del diritto di azione» o comunque a «rendere oltremodo difficoltosa la tutela
                          giurisdizionale». Secondo la Corte tali considerazioni sono valide anche nel caso in esame, in cui l' identico criterio di
                          determinazione della competenza prescelta comporta identici effetti negativi per il ricorrente. L' effetto pratico della
                          sentenza della Consulta è quello di far rivivere la competenza del giudice in cui ha sede l' ente locale. «Ritenuto
                          irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il
                          servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l' opponente e l' ente concedente», si legge
                          nella sentenza. Con la conseguenza che alla sede di quest' ultimo, «ai fini della determinazione della competenza, non
                          vi è alternativa». © Riproduzione riservata.

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