Comune di Russi giovedì, 27 giugno 2019
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Comune di Russi
giovedì, 27 giugno 2019
Prime Pagine
27/06/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 3
Prima pagina del 27/06/2019
27/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 4
Prima pagina del 27/06/2019
Cultura e Turismo
27/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 62 5
Notti sotto le stelle E c' è anche il rockabilly
26/06/2019 Ravenna24Ore.it 6
Russi: I giardini della rocca ospiteranno la quinta edizione del "Rock beer"
Politica locale
26/06/2019 Ravenna24Ore.it 7
Sapir, Riccardo Sabadini confermato presidente
sport
26/06/2019 Ravenna Today 8
Calcio, Missiroli e Albonetti confermati nella squadra del Faenza
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
27/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 23 Matteo Prioschi 9
Legittimo posticipare il Tfr se la pensione è anticipata
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 7 CARLO VALENTINI 10
40% in più di stipendio per i dipendenti comunali equiparati in Friuli-Venezia Giulia ai regionali
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 29 11
Ok al Tfs posticipato e a rate
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 30 STEFANO MANZELLI 13
L' Anas deve rimuovere i rifiuti sulle sue strade
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 33 FABRIZIO G. POGGIANI 14
Agevolazioni Imu, par condicio tra coltivatori e società
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 36 16
Guardia medica, le regole le detta lo Stato
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 36 17
Sblocca cantieri, Anci chiede lumi
27/06/2019 Italia Oggi Pagina 36 PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO 18
Tasse locali, contribuenti tutelati[ § 1 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Corriere di Romagna (ed. Ravenna)
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giovedì 27 giugno 2019
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
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giovedì 27 giugno 2019
Pagina 62
Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)
Cultura e Turismo
Notti sotto le stelle E c' è anche il rockabilly
RUSSI Rock Beer, l' evento Rock dell' estate è arrivato alla quinta
edizione. I giardini della Rocca e l' Arena, per tre giorni, saranno il luogo
ideale per incontrarsi, divertirsi all' insegna di buon cibo, diverse varietà di
birre ed ottima musica. Per l' edizione del 'Lustro' il programma dei
concerti, come sempre molto originale, prevede: stasera 'The Ladders',
tribute band dei Beatles, domani 'The Strut', tribute band di Lenny Kravitz,
sabato 'Drink Day', tribute band dei Drink Day. Il sabato pomeriggio alle
17.30 avrà luogo anche la 'Color Vibe - la Corsa più Birra della
Romagna': 5 km di corsa, colori e allegria aperta a tutti per sfilare lungo le
via del paese.
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mercoledì 26 giugno 2019
Ravenna24Ore.it
Cultura e Turismo
Russi: I giardini della rocca ospiteranno la quinta edizione del "Rock beer"
Da giovedì 27 a sabato 29 giugno all' insegna della buona birra, cibo e tanta musica
I Giardini della Rocca e la fantastica Arena, per 3 giorni, saranno il luogo
ideale per incontrarsi, divertirsi all' insegna di buon cibo, diverse varietà di
birre ed ottima musica. Per l' edizione del "Lustro" il programma dei
concerti, come sempre molto originale, prevede: giovedì 27/6 "The
Ladders", tribute band dei Beatles venerdì 28/6 "The Strut", tribute band di
Lenny Kravitz sabato 29/6 "Drink Day", tribute band dei Green Day. Il
sabato pomeriggio alle 17.30 avrà luogo anche la "Color Vibe - la Corsa
più Birra della Romagna" : 5 km di corsa, colori e allegria aperta a tutti per
sfilare lungo le via del paese. (http://www.colorvibe.it/localita/russi19) Vi
aspettiamo numerosi ricordandovi che il ricavato sarà destinato in
beneficenza. Let' s Rock!
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mercoledì 26 giugno 2019
Ravenna24Ore.it
Politica locale
Sapir, Riccardo Sabadini confermato presidente
Approvato il bilancio
L' Assemblea dei soci di Sapir ha approvato il bilancio dell' esercizio
2018 e la relazione sulla gestione degli Amministratori. Rinnovato il
Consiglio d' Amministrazione, che resterà in carica per il prossimo
triennio: alla presidenza è stato confermato l' avv. Riccardo Sabadini,
assieme al vicepresidente Nicola Sbrizzi e all' amministratore delegato
Mauro Pepoli. Il Cda è composto anche da Enrica Barbaresi, Marina
Chiaravalli, Luca Grilli, Federica Moschini (nuovo consigliere), Guido
Ottolenghi e Elena Tabanelli. Riccardo Sabadini, avvocato del Pd e di
Legacoop (in studio con Isotta Farina, consigliere di Ravenna Holding) è
"figlio d' arte": il padre Walter (che ha avuto un importante ruolo politico,
come deputato e poi senatore Pci ) era anch' esso avvocato, anche del
Partito comunista; dello studio facevano parte l' avv. Piero Gambi (figlio
di Gaspare, pittore e allievo di Vittorio Guaccimanni) e l' avvocato Bondi.
Nel dettaglio, il bilancio di Sapir al 31 dicembre 2018 si chiude con un utile
di esercizio pari a 3, 828 milioni di euro; il consolidato al 31 dicembre
2018 presenta un valore della produzione di 61,901 milioni e un utile d'
esercizio pari a 3,965 milioni di euro. Il patrimonio netto del Gruppo (nel
quale i soci pubblici costituiscono la maggioranza degli azionisti) si
incrementa: da 120,205 a 120,454 milioni di euro Movimentazione
complessiva di merci varie e prodotti liquidi dei terminal: nel 2018 è stata
intorno ai 4 milioni di tonnellate, con un aumento del 2% rispetto all' anno
precedente. Ravenna Holding, come autocandidarsi In tema di nomine è
importante per i cittadini sapere che il regolamento di Ravenna Holding -
"strumento di governance delle società partecipate" dagli Enti locali di Ravenna, Cervia, Faenza, Russi e della
Provincia - prevede anche la possibilità di inviare la propria autocandidatura per le cariche di amministratore nei vari
Cda e di sindaco. La lista attuale - rinvenibile, con le informazioni utili sui requisiti richiesti, nel sito della holding - è
piuttosto consistente, specialmente per la parte relativa ai sindaci. Ciò non toglie che si possa comunque provare: nell'
ottica appunto del regolamento, per una classe dirigente sempre nuova. Galleria immagini Amministratori e sindaci nei
cda: i requisiti richiesti per le autocandidature.
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mercoledì 26 giugno 2019
Ravenna Today
sport
Calcio, Missiroli e Albonetti confermati nella squadra del Faenza
Prime conferme per il Faenza calcio, chiamato a ripartire dalla Promozione nella prossima stagione sportiva che
scatterà con il raduno precampionato di inizio agosto allo stadio "Bruno Neri"
1 Il Ravenna si iscrive al campionato di Serie C: "E' tutto in ordine" 2
Volley, Balducci e Masotti di Teodora Mib Service al Trofeo delle Regioni
3 Beach volley, 350 giocatori per la festa dei 35 anni in spiaggia 4 Beach
volley, per la 'Coppa Ravenna' in campo gli under 16 Prime conferme per
il Faenza calcio, chiamato a ripartire dalla Promozione nella prossima
stagione sportiva che scatterà con il raduno precampionato di inizio
agosto allo stadio "Bruno Neri". Alla squadra che il nuovo allenatore
Alessandro Moregola dovrà forgiare sul campo profondamente rinnovata,
con l' inserimento del gruppo vincente della Juniores e alcuni elementi di
esperienza, si sta dedicando il direttore sportivo Nicola Cavina che ha
definito le conferme di due giocatori centrali nello scacchiere manfredo: il
centrocampista Nicola Missiroli e l' esterno Alessandro Albonetti. Nicola
Missiroli, classe 1998, al quarto anno in biancoazzurro, grintoso e
tecnico, ritroverà il suo ruolo naturale di mezzala dopo essere stato
impiegato in altre posizioni per cause di forza maggiore. "Sono molto
motivato a ripartire dopo l' imprevisto esito negativo per la squadra nella
stagione da poco conclusa. - dice Missiroli - Sarò probabilmente uno dei
più esperti di una squadra giovane e dovrò prendermi responsabilità
importanti. Ho parlato con mister Moregola, un tecnico preparato con
idee chiare. Ci sarà molta concorrenza in campionato, ma credo che con
il lavoro e il sacrificio potremo dire la nostra". Amico e collega di Missiroli
è Alessandro Albonetti, marradese, classe 1996, al terzo anno in
biancoazzurro. Esterno dotato di buona tecnica, veloce e abile nel
dribbling, ritroverà la possibilità di spingere sulla fascia e di creare assist. "Nel momento in cui la società mi ha
proposto la conferma - commenta Albonetti - non ho avuto dubbi. Sono felice di far parte di questo nuovo progetto e
credo che la voglia di riscatto potrà essere utile per ripartire con entusiasmo. Il mister Moregola è molto motivato e ci
darà nuovi stimoli". A fronte di queste conferme, hanno lasciato il Faenza il difensore Manuel De Luca passato al Del
Duca, neo promosso in Eccellenza e l' attaccante Federico Bonavita, ingaggiato dal Sanpaimola nella stessa
categoria, mentre si sono accasati in Promozione il portiere Enrico Calderoni che è andato al Mesola nel ferrarese a
due passi da casa per lui, il difensore Marco Gavelli nuovo elemento del San Pietro in Vincoli guidato dall' ex tecnico
manfredo Agostino Vezzoli e il centrocampista Davide Fantinelli, passato all' ambizioso Russi. Segui la tua squadra in
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Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8[ § 1 4 3 0 2 0 4 4 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Pagina 23
Il Sole 24 Ore
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
PUBBLICO IMPIEGO
Legittimo posticipare il Tfr se la pensione è anticipata
La Corte costituzionale: sì al pagamento dopo 24 mesi e a rate
Matteo Prioschi
Il pagamento differito e dilazionato del Tfr ai dipendenti pubblici che
vanno in pensione anticipata è legittimo. Tuttavia la Corte costituzionale
rileva aspetti problematici per quanto riguarda il differimento del
trattamento di fine rapporto in caso di pensione raggiunta per limiti di età
o di servizio o per collocamento a riposo d' ufficio. Con la sentenza
159/2019 la Consulta si è espressa in merito al dubbio di costituzionalità
dell' articolo 3, comma 2, del Dl 79/1997 secondo cui il pagamento del Tfr
ai dipendenti pubblici avviene trascorsi 24 mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro se la stessa avviene per accedere alla pensione in
anticipo rispetto ai requisiti standard. Al contempo ha valutato la
legittimità dell' articolo 12, comma 7, del Dl 78/2010 che determina il
pagamento rateale del Tfr se di importo superiore a 50mila euro. Per il
giudice rimettente, il pagamento posticipato sarebbe in contrasto con gli
articoli 3 e 36 della Costituzione. La Consulta ricorda che il lavoro nel
settore pubblico e in quello privato non possono essere in tutto e per tutto
assimilati e, costituendo il comparto pubblico una voce di bilancio
importante, ne consegue l' esigenza di controllarne la spesa. Inoltre lo
stesso giudice prefigura il ripristino del termine di pagamento di 90 giorni
in base all' articolo 26 del Dpr 1032/1973 e non l' adozione delle regole
del settore privato. A fronte di ciò si esclude la violazione dell' articolo 3
della Costituzione per disparità di trattamento. Quale retribuzione differita,
il Tfr rientra nell' ambito dell' articolo 36 della Costituzione, per cui la
retribuzione deve essere proporzionale all' attività svolta e idonea a garantire un' esistenza libera e dignitosa, garanzia
che comporta anche la tempestività dell' erogazione degli importi. A questo riguardo la Consulta ritiene che il
legislatore possa disincentivare l' accesso a pensionamenti anticipati e, nel caso specifico, il posticipo dell'
erogazione del Tfr serve anche per far fronte a una situazione di emergenza economica e finanziaria accompagnata
da molti pensionamenti prima dei limiti. In tale contesto il pagamento differito «non risulta dunque complessivamente
sperequato» anche perché prevede deroghe (con erogazione in tempi rapidi) per alcune situazioni quali la cessazione
dal servizio per inabilità o decesso. Anche la dilazione delle somme superiori a 50mila euro passa l' esame di
legittimità per le stesse ragioni. Tuttavia la Corte costituzionale, che non si è espressa su quella parte dell' articolo 3
del Dl 79/1997 relativa al pensionamento per limiti di età, servizio o d' ufficio, sottolinea che in tal caso l' erogazione
posticipata di 12 mesi e il pagamento rateale rischiano di compromettere la funzione retributiva e previdenziale del
Tfr. E segnala al Parlamento «l' urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici...che ha
progressivamente dilatato i tempi di erogazione...ha smarrito un orizzonte temporale definito e la iniziale connessione
con il consolidamento dei conti pubblici che l' aveva giustificata». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9[ § 1 4 3 0 2 0 4 0 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Pagina 7
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Fulmicotone
40% in più di stipendio per i dipendenti comunali equiparati in Friuli-Venezia
Giulia ai regionali
CARLO VALENTINI
La rivoluzione nel pubblico impiego parte del Friuli-Venezia Giulia: i
dipendenti comunali (nuovi assunti) saranno equiparati nel trattamento
economico e nei benefit a quelli regionali. È facile prevedere che anche
chi già lavora nei Comuni finirà per ottenere la parità. Non si tratta di poca
cosa: i dipendenti regionali friulani percepiscono circa il 40% in più dei
loro colleghi comunali, per i quali, quindi, il salto è olimpico (a proposito).
Secondo l' assessore regionale alla Funzione pubblica, Sebastiano
Callari, in questo modo sarà cancellata l' aspirazione dei dipendenti
comunali a farsi trasferire in Regione e inoltre non ci saranno più rinunce
a entrare in organico presso piccoli Comuni disagiati. Oggi in Friuli-
Venezia Giulia la Regione dà lavoro a 3.700 persone, i Comuni a 9.300.
L' età media è 54 anni. Dice Callari: «Parificheremo gli emolumenti ma
intendiamo estendere anche agli enti locali i benefit che la Regione
garantisce ai suoi dipendenti e che in passato sono strati interpretati
come privilegi. Sono invece dei programmi di welfare che è giusto
abbiano anche i dipendenti in forza ai Comuni». Sulla diligenza vogliono
però salire i comunali anche delle altre parti d' Italia. E sono già pronti con
fischietti e cartelli. © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10[ § 1 4 3 0 2 0 4 5 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Pagina 29
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Secondo la Consulta legittime le norme sul trattamento di fine servizio degli statali
Ok al Tfs posticipato e a rate
Ma la regola vale solo per chi va in pensione prima
LUIGI OLIVERI - Costituzionalmente legittime la posticipazione e la
rateizzazione del trattamento di fine servizio ma solo per i dipendenti
pubblici che vanno in pensione anzitempo. La sentenza della Corte
costituzionale 25 giugno 2019, n. 159 oltre a confermare il particolare
regime del Tfs dei lavoratori pubblici (che corrisponde al Tfr nel settore
privato) offre una serie di spunti, tra cui spicca l' apertura possibile verso l'
accoglimento di questioni di legittimità costituzionali riferite al
posticipazione e rateizzazione del pagamento per i dipendenti c h e
vadano in pensione per anzianità di servizio o vecchiaia. La decisione
«conferma la fondatezza della battaglia legale fortemente sostenuta dalla
federazione Unsa-Confsal», commenta il segretario e del suo segretario
Massimo Battaglia. Legittimità costituzionale per chi va in pensione in
anticipo. Il giudice del lavoro che aveva sollevato la questione di
legittimità costituzionale ha evidenziato, tra i motivi, l' irragionevolezza dei
termini relativi alla liquidazione e la rateizzazione: elementi che
pregiudicherebbero il diritto del dipendente pubblico di percepire una
retribuzione differita proporzionata alla quantità e qualità del lavoro
prestato. La Consulta ammette che il Tfs nel settore è da considerare,
come il Tfr privato «retribuzione differita» alla quale attribuire una
concorrente funzione retributiva e previdenziale, per accompagnare il
lavoratore nella delicata fase dell' uscita dalla vita lavorativa attiva.
Tuttavia, il differimento del termine di pagamento, successivamente al
ventiquattresimo mese dal pensionamento, come anche la rateizzazione,
possono considerarsi razionali e congrui, se, come nel caso oggetto della sentenza, riguardino dipendenti che vadano
in quiescenza non per vecchiaia o anzianità. Infatti, spiega la Consulta, le norme censurate (cioè gli articoli 3, comma
2, del dl n. 79/1997, convertito in legge 140/1997, e 12, comma 7 del dl 78/2019, convertito in legge 122/2010)
appartengono a quella «consolidata linea direttrice della legislazione, che si ripromette di scoraggiare le cessazioni
del rapporto di lavoro in un momento antecedente al raggiungimento dei limiti di età o di servizio». Dunque, le norme
considerate costituzionalmente legittime sono razionali in quanto fanno efficacemente fronte alla «congiuntura di
grave emergenza economica e finanziaria, che registra un numero cospicuo di pensionamenti in un momento
anteriore al raggiungimento dei limiti massimi di età o di servizio». Insomma, poiché il pensionamento anticipato è
una scelta volontaria del dipendente, si giustifica un trattamento più rigoroso. Particolarità del lavoro pubblico.
Questo, però, alla luce della peculiarità del lavoro pubblico, che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice rimettente,
non può essere assimilato pienamente a quello privato. Il passaggio della sentenza è estremamente importante,
perché evidenzia le ragioni di una ancora forte differenza normativa tra dipendenti privati e pubblici. Differenza che è
stata solo attenuata a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, ma che permane, per una ragione
fondamentale: «Il lavoro pubblico rappresenta un aggregato rilevante della spesa di parte corrente, che, proprio per
questo, incide sul generale equilibrio tra entrate e spese del bilancio statale (art. 81 Cost.). L' esigenza di esercitare un
prudente controllo sulla spesa, connaturata all' intera disciplina del rapporto di lavoro pubblico ed estranea all' ambito
del lavoro privato, preclude il raffronto che il rimettente prospetta». Tfs per chi va in pensione per anzianità o
vecchiaia. La sentenza, tuttavia, lascia aperto uno spazio molto ampio per attivare la questione di legittimità
costituzionale delle norme prese in esame, riferite al personale pubblico in pensione per raggiungimento dei limiti di
età e di servizio o di collocamento a riposo d' ufficio a causa del raggiungimento dell' anzianità massima di servizio.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11[ § 1 4 3 0 2 0 4 5 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
In questo caso, osserva la Consulta, il pagamento differito e rateale delle indennità di fine rapporto presenta
problemi di costituzionalità. Ma le norme oggetto della censura coinvolgono anche i dipendenti che non cessino
volontariamente dal servizio in via anticipata. La sentenza oltre a considerare non pregiudicata la possibilità di attivare
una questione riferita ai dipendenti che non vadano in quiescenza anzitempo, segnala espressamente al Parlamento
«l' urgenza di ridefinire una disciplina non priva di aspetti problematici, nell' ambito di una organica revisione dell' intera
materia, peraltro indicata come indifferibile nel recente dibattito parlamentare». ©Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12[ § 1 4 3 0 2 0 4 3 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Pagina 30
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
L' Anas deve rimuovere i rifiuti sulle sue strade
STEFANO MANZELLI
Se vengono trovati dei rifiuti abbandonati sulle pertinenze delle strade
statali il comune può ordinare all' Anas la bonifica dell' area. Spetta
sempre all' ente proprietario della strada infatti assicurare il decoro e la
funzionalità dei manufatti. Lo ribadisce il Consiglio di stato, sez. II, sent.
3967 del 13/6/2019. La polizia forestale ha informato il comune di aver
riscontrato una discarica a cielo aperto a margine di una strada statale.
Contro l' ordinanza di ripristino l' Anas ha proposto doglianze ma il Cds ha
confermato le determinazioni comunali. Nel caso delle strade esiste una
responsabilità oggettiva dei proprietari dei manufatti prevista dall' art. 14
del codice stradale. Mentre il T.u. ambiente infatti richiede perlomeno la
colpa del proprietario del terreno oggetto di abbandono di rifiuti, il codice
stradale è più severo. Il proprietario della strada è sempre responsabile
della pulizia e manutenzione della stessa e relativi pertinenze, arredi,
attrezzature, impianti e servizi. © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13[ § 1 4 3 0 2 0 4 1 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Pagina 33
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
L' equiparazione è totale e ha anche effetti retroattivi
Agevolazioni Imu, par condicio tra coltivatori e società
FABRIZIO G. POGGIANI
Tutte le agevolazioni Imu, disposte per i coltivatori diretti e gli imprenditori
agricoli professionali (Iap), si applicano, anche per il passato, alle società
agricole. Il legislatore, con un' interpretazione autentica, dispone la totale
equiparazione anche con effetti retroattivi. La novità (art. 16-ter) è
contenuta nel dl 34/2019, il decreto crescita all' esame del Senato,
qualificandola come «interpretazione autentica» e, quindi, con valenza
retroattiva, ai sensi del comma 2, dell' art. 1 della legge 212/2000 (Statuto
dei diritti dei contribuenti) Si dispone, inequivocabilmente, che le
agevolazioni tributarie riconosciute ai fini del detto tributo locale, nel
rispetto delle condizioni indicate dal comma 2, dell' art. 13 del dl
201/2011, convertito dalla legge 214/2011, sono applicabili anche alle
società agricole con effetti retroattivi dall' 1/1/2012 ovvero dalla data di
entrata in vigore della disciplina relativa disciplina. La disposizione
introdotta ha il merito di mettere in fuori gioco alcune distorte
interpretazioni, formulate soprattutto da parte dei responsabili degli enti
locali e di alcune associazioni di riferimento, prevedendo che, in
assimilazione alle persone fisiche e ai fini del detto tributo, le società
agricole sono beneficiarie di tutte le agevolazioni come, per esempio, la
finzione giuridica di non edificabilità dei terreni, nonché l' applicazione di
franchigie, riduzioni ed esenzioni, previste per i terreni agricoli posseduti
e direttamente condotti, in relazione al richiamo agli imprenditori agricoli
professionali (Iap), di cui all' art. 1 del dlgs 99/2004, iscritti alla previdenza
agricola. In effetti, con un soggetto qualificante, anche le società agricole
(di persone e di capitali e le cooperative) possono assumere la qualifica di Iap, ai sensi dell' art. 1, del dlgs 99/2004 e,
quindi, beneficiare delle dette agevolazioni, come indicato dal ministero delle finanze (circ. 3/DF/2018 7.1 e 7.2) e
come ribadito dallo stesso dicastero con una successiva nota del 23/5/2016, nella valutazione che, come detto, la
qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) si estende alle società. La conseguenza è che il trattamento
agevolato, per i terreni posseduti dal soggetto collettivo, si rende applicabile anche allorquando i coltivatori diretti e/o
gli imprenditori agricoli professionali (Iap) esercitano la propria attività agricola mediante una società di persone
(tipico nel comparto la costituzione di società semplici agricole anche Iap, che ottengono anche ai fini della
tassazione diretta la parificazione con i produttori agricoli, ai sensi dell' art. 32 del dpr 917/1986), sempreché i soci
siano iscritti alla relativa previdenza agricola. Si ricorda che il legislatore, da tempo, ha disposto l' esenzione dal
pagamento del tributo in commento per i terreni agricoli, ricorrendo determinate condizioni, con la conseguenza che
con l' ulteriore richiamo al comma 3, dell' art. 1, dlgs 99/2004, le agevolazioni si devono intendere applicabili anche
alle società agricole qualificate Iap, quindi alle società di persone, alle cooperative e a quelle di capitale, anche a
scopo consortile, nel caso in cui lo statuto preveda, come oggetto esclusivo delle proprie attività, l' esercizio delle
attività agricole, di cui all' art. 2135 c.c. (coltivazione del fondo, allevamento di animali e attività connesse) e se in
possesso di taluni requisiti, differenziati per tipologia. La qualifica Iap può essere assunta, trattandosi di una qualifica
aggiuntiva a quella di società agricola, di cui all' art. 2, del dlgs 99/2004, nel caso in cui, trattandosi di società semplici
e in nome collettivo, almeno un socio sia in possesso della detta qualifica, mentre per le società in accomandita la
qualifica deve essere assunta da un socio accomandatario e, nel caso di società di capitali o cooperative, quando
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giovedì 27 giugno 2019
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
almeno un amministratore, anche socio limitatamente alle società cooperative, sia in possesso della qualifica
richiamata. Infine, ai fini del riconoscimento alle società della qualifica di Iap, che si ripete è un quid pluris rispetto alla
qualifica di società agricola, è necessario anche il rispetto della condizione indicata al comma 5-bis, dell' art. 1, dlgs
99/2004, in ragione della quale la persona fisica, qualificata imprenditore agricolo professionale (Iap), anche socio di
società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale e
assistenziale per l' agricoltura. Lo stesso comma 5-bis appena richiamato, in relazione ai lavoratori delle società
cooperative, richiama puntualmente il comma 3, dell' art. 1 della legge 142/2001 (come novellato dalla legge 30/2003,
più nota come legge Biagi) con il quale si dispone che il socio cooperatore-lavoratore, con la propria adesione,
instaura con l' ente mutualistico un «ulteriore» rapporto di lavoro, sia esso in forma autonoma o subordinata. ©
Riproduzione riservata.
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giovedì 27 giugno 2019
Pagina 36
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Guardia medica, le regole le detta lo Stato
Il servizio di continuità assistenziale (guardia medica) costituisce un'
articolazione della medicina generale, con la conseguenza che il rapporto
di lavoro deve essere configurato in modo necessariamente uniforme sul
territorio nazionale. Lo ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza
n.157/2019, depositata in cancelleria il 25 giugno. La Consulta ha
dichiarato illegittima tutta la legge della regione Abruzzo n.14/2018, in
quanto lesiva delle competenze statali in materia di ordinamento civile ai
sensi dell' art.117 Cost. La Corte ha accolto le tesi della presidenza del
consiglio dei ministri che ha impugnato la legge abruzzese ritenendo che
la disciplina del rapporto di lavoro tra il Servizio sanitario nazionale e i
medici di medicina generale fosse da inquadrare nell' ambito delle
competenze statali. I giudici hanno chiarito che il servizio di continuità
assistenziale si configura come uno specifico livello essenziale di
assistenza, in quanto ha la funzione di garantire a tutti i cittadini l'
assistenza svolta dal medico di medicina generale e dal pediatra di libera
scelta nelle ore in cui il servizio non è assicurato. La Consulta ha
richiamato la giurisprudenza della Cassazione che ha più volte affermato
che il rapporto convenzionale dei medici di medicina generale costituisce
un rapporto privatistico di lavoro autonomo con la p.a., configurabile
come lavoro parasubordinato, la cui disciplina va necessariamente
uniformata su tutto il territorio nazionale. © Riproduzione riservata.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16[ § 1 4 3 0 2 0 4 6 § ]
giovedì 27 giugno 2019
Pagina 36
Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
Dubbi sui lavori affidabili senza fondi
Sblocca cantieri, Anci chiede lumi
MATTEO BARBERO - I sindaci chiedono di essere rassicurati sullo
sblocca cantieri. La nota dell' Anci si commento al dl 32/2019, appena
convertito dalla l 32/2019, pur riservando un giudizio perlopiù positivo al
provvedimento, evidenzia alcuni punti che necessitano di essere chiariti.
In particolare, i primi cittadini puntano il dito contro l' art. 1, commi 4 e 5,
in materia di affidamento della progettazione o esecuzione dei lavori. Nel
dettaglio, il comma 4 autorizza i soggetti attuatori di opere (cioè alle
stazioni appaltanti), per le quali deve essere realizzata la progettazione, di
avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità
di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Tali opere sono
considerate prioritarie ai fini dell' assegnazione dei finanziamenti per la
loro realizzazione. Il comma 5, invece, consente di avviare le procedure
di affidamento della progettazione o dell' esecuzione dei lavori nelle more
dell' erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all' opera
con provvedimento legislativo o amministrativo. Secondo l' Anci, pur
apprezzando le buone intenzioni del legislatore, al fine di evitare
responsabilità amministrativo-contabili, la norma necessiterà di un'
interpretazione circa l' esatto confine applicativo della stessa. Semaforo
verde anche per la previsione che sospende fino al 31 dicembre 2020 l'
obbligo, per i comuni non capoluogo, di procedere tramite centrali di
committenza, unioni di comuni o stazioni uniche appaltanti (ex art. 37
comma 4). La norma va incontro alle esigenze più volte espresse dai mini
enti di maggiore flessibilità e autonomia nella scelta del ricorso alle Cuc
e/o stazioni uniche appaltanti per gli acquisti di lavori, servizi e forniture. Infine, i sindaci apprezzano il superamento
del sistema della soft law, con il ritorno ad un regolamento attuativo generale. Si tratta di una previsione in linea con
quanto auspicato da Anci, che ha sempre evidenziato l' esigenza di restituire certezza alla disciplina attuativa del
Codice, ripristinando una fonte regolamentare unica e cogente, a beneficio di tutti gli operatori del settore (imprese e
amministrazioni) e di rafforzare invece il potere di controllo e vigilanza di Anac, in funzione soprattutto deflattiva del
contenzioso. © Riproduzione riservata.
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giovedì 27 giugno 2019
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Italia Oggi
Pubblica Amministrazione ed Enti Locali
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo legare la competenza al concessionario
Tasse locali, contribuenti tutelati
Per le opposizioni la Ctp è quella della sede dell' ente
PAGINA A CURA DI FRANCESCO CERISANO
Il giudice competente a decidere sulle opposizioni alle ingiunzioni emesse
dal concessionario a cui l' ente locale ha affidato il servizio di riscossione
delle proprie entrate non deve essere quello del luogo in cui ha sede l'
ufficio del concessionario, ma quello in cui ha sede l' ente locale. È
quanto si ricava dalla sentenza n.158/2019, depositata in cancelleria il 25
giugno, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l' illegittimità dell'
art.32 comma 2 del dlgs n.150/2011 (Disposizioni complementari al
codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell' articolo 54 della legge 18
giugno 2009, n. 69) con riferimento all' art. 24 della Costituzione.A
sollevare la questione è stato il tribunale di Genova secondo cui ancorare
la competenza territoriale alla sede del concessionario (che può ricadere
in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell' ente locale
concedente) avrebbe determinato «una condizione di sostanziale
impedimento all' esercizio del diritto di azione garantito dall' art.24 Cost.».
La Consulta ha condiviso la tesi dei giudici liguri, richiamando quanto
affermato nella sentenza n.44 del 2016 che ha dichiarato illegittima una
norma analoga a quella incriminata, secondo cui, in caso di controversia
con i concessionari della riscossione, la competenza sarebbe stata della
Ctp della circoscrizione in cui hanno sede i concessionari stessi, anziché
di quella nella cui circoscrizione ha sede l' ente locale. Nella sentenza del
2016 la Corte aveva ritenuto che «poiché l' ente locale non incontra
alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell' individuazione del
terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi, lo spostamento richiesto al contribuente
che voglia esercitare il proprio diritto di azione, è potenzialmente idoneo a costituire una condizione di «sostanziale
impedimento all' esercizio del diritto di azione» o comunque a «rendere oltremodo difficoltosa la tutela
giurisdizionale». Secondo la Corte tali considerazioni sono valide anche nel caso in esame, in cui l' identico criterio di
determinazione della competenza prescelta comporta identici effetti negativi per il ricorrente. L' effetto pratico della
sentenza della Consulta è quello di far rivivere la competenza del giudice in cui ha sede l' ente locale. «Ritenuto
irragionevole ai fini del radicamento della competenza territoriale, il riferimento alla sede del soggetto cui è affidato il
servizio di riscossione, non può che emergere il rapporto sostanziale tra l' opponente e l' ente concedente», si legge
nella sentenza. Con la conseguenza che alla sede di quest' ultimo, «ai fini della determinazione della competenza, non
vi è alternativa». © Riproduzione riservata.
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