Comune di Russi lunedì, 13 gennaio 2020
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Comune di Russi lunedì, 13 gennaio 2020 Prime Pagine 13/01/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 3 Prima pagina del 13/01/2020 13/01/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 4 Prima pagina del 13/01/2020 sport 13/01/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 31 5 Russi mai domo Sampierana raggiunta al 93' 13/01/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 50 6 La Sampierana frena la capolista Russi Pietracuta a un passo con Tosi e Fratti 12/01/2020 Ravenna Today 7 Calcio a 5, il Russi inizia l' anno con una vittoria 12/01/2020 RavennaNotizie.it 8 Vittoria per il Russi che travolge in trasferta il malcapitato Futsal Bellaria Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 13/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan 9 A rischio anche il turn over al 100% 13/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Antonello Cherchi 11 Accesso civico, la legge fa e il milleproroghe disfa 13/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Patrizia Ruffini 13 Incassi e reclutamenti allargano i compiti dei revisori dei conti 13/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 27 15 Personale, la spesa «allargata» blocca gli aumenti di organico 13/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 27 Patrizia Ruffini 17 Procedure sprint per evitare il blocco 13/01/2020 Italia Oggi Sette Pagina 7 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO 18 Riscossione locale con lo sprint
[ § 1 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3
[ § 2 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 1 5 2 6 5 3 2 8 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 31 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) sport Russi mai domo Sampierana raggiunta al 93' SAMPIERANA: Zollo, Salvi, Giovannetti, Canali, Bottura, Quaranta, Diversi (30' st Bini), Bravaccini, Savelli (36' st Iavarone), Pippi, Lanzi. A disp.: Margheritini, Berni, Farfaneti, Venturi, Simoncini. All.: Madonia. RUSSI: Bartolini, Magnani (34' st Rotondi), Piras, Fantinelli, Caidi, Vasumini, Rava (11' st Keita), Gualandi, Salomone, Fabbi, Dumitru. A disp.: Casadio, Martini, Zoli, Nardini, Bedeschi, Troncossi, Bolognesi. All.: Candeloro. ARBITRO: Rosania di Finale Emilia. RETI: 31' st Savelli, 48' st Salomone (rig.). AMMONITI: Canali, Savelli, Magnani. SAN PIERO IN BAGNO Primo tempo equilibrato e ben giocato, con la Sampierana che prevale nella ripresa. Il Russi pareggia nel recupero dal dischetto. Durante l' intervallo il dirigente Cesare Cristofaroni è stato premiato dal sindaco e dal presidente della Sampierana, Marco Fabbri per i suoi 55 anni da consigliere. Al 14' Vasumini di testa manda fuori di poco, al 33' grande intervento di Bartolini su punizione di Savelli che al 76' trova il gol in mischia. All' 82' Pippi calcia fuori da buona posizione, al l' 87' Zollo respinge il pallonetto di Salomone che al 93' pareggia su rigore concesso per fallo di Zollo in uscita su Dimitru. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 1 5 2 6 5 3 2 7 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport La Sampierana frena la capolista Russi Pietracuta a un passo con Tosi e Fratti Faenza 0 Bellaria Igea Marina 2 FAENZA: Ravagli, F. Lanzoni, Ragazzini (37' st Venturelli), Gabrielli, Conti, Manaresi, Bertoni, Missiroli, Cisterni (3' st Pioppo), G. Lanzoni (25' st Montemaggi), Chiarini. All.: Moregola. BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Galassi, Alvisi, Paganelli (12' st Pasolini), Righini (35' st Valentini), Pruccoli, Bellavista, Facondini, Marchini (35' st Loi), Zanni, Chiussi. All.: Fusi. Arbitro: Andreoli di Bologna. Reti: 19' pt Marchini (B), 45' st Zanni (B). Note: ammoniti: Galassi (B), Alvisi (B). Si blocca a quota 5 la striscia positiva del Faenza. Il risultato si sblocca al 19': Marchini recupera palla a scarica a rete una precisa conclusione. I padroni di casa provano a reagire ma il pari non arriva. Al 90' Zanni chiude la partita finalizzando un' azione di contropiede. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 1 5 2 6 5 3 2 6 § ] domenica 12 gennaio 2020 Ravenna Today sport Calcio a 5, il Russi inizia l' anno con una vittoria Il Russi Calcio a 5 ha iniziato l' anno nuovo nella stessa identica maniera in cui aveva terminato il 2019: con una vittoria e con cinque reti rifilate all' avversario di turno 1 Calcio, il 2020 del Ravenna riparte da Reggio Emilia 2 Basket, OraSì in campo a Caserta per la quarta giornata di ritorno 3 Volley, ultimo match della prima fase in casa per l' Olimpia Teodora 4 Basket serie B, la Rekico impegnata a Porto Sant' Elpidio Video del giorno Attendere un istante: stiamo caricando il video... Il Russi Calcio a 5 ha iniziato l' anno nuovo nella stessa identica maniera in cui aveva terminato il 2019: con una vittoria e con cinque reti rifilate all' avversario di turno. Al loro debutto nel 2020 i ragazzi di Balducci infatti hanno travolto in trasferta per 5 - 2 il malcapitato Futsal Bellaria, centrando così il decimo successo consecutivo. Gurioli, Cedrini, R. Babini, Gallamini ed E. Masetti hanno sigillato la vittoria più che meritata dei falchetti. Gli arancioneri, secondi in classifica a tre punti dal Modena capolista, sabato prossimo tra le mura amiche ospiteranno l' Osteria Grande, terzultimo della classe. Futsal Bellaria - Russi Calcio a 5 2 - 5 Marcatori: Gurioli, Cedrini, R. Babini, Gallamini, E. Masetti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 5 2 6 5 3 2 9 § ] domenica 12 gennaio 2020 RavennaNotizie.it sport Vittoria per il Russi che travolge in trasferta il malcapitato Futsal Bellaria Il Russi Calcio a 5 ha iniziato l' anno nuovo nella stessa identica maniera in cui aveva terminato il 2019. Con una vittoria e con cinque reti rifilate all' avversario di turno.Al loro debutto nel 2020 i ragazzi di Balducci infatti hanno travolto in trasferta per 5 - 2 il malcapitato Futsal Bellaria, centrando così il decimo successo consecutivo. Gurioli, Cedrini, R. Babini, Gallamini ed E. Masetti hanno sigillato la vittoria più che meritata dei falchetti.Gli arancioneri, secondi in classifica a tre punti dal Modena capolista, sabato prossimo tra le mura amiche ospiteranno l' Osteria Grande, terzultimo della classe.TabellinoFutsal Bellaria - Russi Calcio a 5 2 - 5Marcatori: Gurioli, Cedrini, R. Babini, Gallamini, E. Masetti. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 5 2 6 5 3 3 0 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ASSUNZIONI /2 A rischio anche il turn over al 100% L' incrocio dei criteri rischia di colpire di più i Comuni con i conti meno in disordine Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan La promessa era: «Maggiori assunzioni per tutti» visto l' esodo conseguente ai pensionamenti con Quota 100. In realtà una serie di Comuni restano con il cerino in mano in quanto si realizza un sostanziale blocco dei nuovi reclutamenti di personale. E, tra l' altro, non sono le amministrazioni meno virtuose. Il decreto legge 34/2019, nella versione modificata dalla legge di bilancio 2020, affida a un decreto ministeriale l' individuazione della fasce nelle quali collocare i Comuni in base al rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti. Per la prima fascia, dove questo rapporto è poco elevato, è possibile assumere liberamente, seppur nel limite di percentuali di incremento della spesa di personale prestabilite. Per una terza fascia, dove il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti risulta molto elevato, si deve programmare, entro il 2025, una tendenziale riduzione della spesa di personale fino ad arrivare ad un valore soglia stabilito nello stesso decreto. Infine, nella seconda fascia, compresa fra le prime due, i Comuni non possono incrementare la spesa di personale rispetto a quella registrata nell' ultimo rendiconto della gestione approvato. In base alla bozza di Dm approvata in Conferenza unificata, le amministrazioni locali hanno iniziato a ragionare sul da farsi a regime. Oltre ai consueti dubbi interpretativi, è emerso che per i Comuni che si collocano nella seconda fascia si realizza un blocco delle assunzioni. Il divieto di incrementare la spesa di personale, ad una prima lettura, sembrerebbe consentire un turn over al 100% in quanto si compensa l' uscita di un dipendente con l' assunzione di un nuovo lavoratore. La quantità da tenere sotto controllo, però, non è rappresentata, come in passato, dalla spesa per cessazioni, ma da tutta la spesa di personale. E questa, nel 2020, si incrementerà per sua natura almeno per due fattori: 1. Gli oneri a regime che si riversano nel corrente anno per le assunzioni effettuate nel 2019 (numerose a seguito dell' entrata in vigore della disposizione che consentiva di utilizzare i resti dei 5 anni precedenti e la spesa per cessazioni verificatesi nella stessa annualità) 2. Gli aumenti di stipendio che il nuovo contratto collettivo di lavoro dovrà prevedere. La bozza di decreto ministeriale, infatti, non stabilisce, per il calcolo della spesa di personale, alcuna esclusione. A fronte di questi incrementi, rispetto ai quali non vi è discrezionalità delle amministrazioni, i Comuni devono mettere in atto azioni volte ad evitare l' aumento della spesa di personale. Da un lato, potranno ridurre le assunzioni a tempo determinato e/o di lavoro flessibile, ma i valori a disposizione sono già esigui a causa dei relativi tetti di spesa. Anzi, i Comuni prossimi a elezioni Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 5 2 6 5 3 3 0 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali potranno incontrare problemi non indifferenti nel ricorso ad assunzioni ai sensi degli articoli 90 e 110 del Tuel. Dall' altro, e questa, probabilmente sarà l' unica vera strada perseguibile, dovranno rinunciare alla sostituzione del personale che cesserà dal servizio. Le nuove assunzioni verrebbero azzerate, con una situazione peggiore rispetto ai Comuni che si collocano in terza fascia e che possono avere i conti anche molto meno in ordine. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 5 2 6 5 3 3 1 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali DALLA STRETTA AL RINVIO Accesso civico, la legge fa e il milleproroghe disfa Antonello Cherchi La trasparenza si ingarbuglia nei commi delle leggi. Succede, infatti, che la legge di Bilancio inasprisca le sanzioni per i dipendenti pubblici che non pubblicano i dati in possesso dell' amministrazione di appartenenza. Il giorno dopo il decreto legge Milleproroghe mette, con effetto immediato, in naftalina per un anno le nuove sanzioni e ridimensiona l' obbligo di pubblicità dei redditi di deputati, senatori e loro congiunti e parenti. Un cortocircuito legislativo che rende più complicato esercitare l' accesso civico, lo strumento previsto dal decreto legislativo 33 del 2013, che permette a tutti i cittadini di conoscere come agisce una pubblica amministrazione, quanti dirigenti ha, qual è il loro curriculum e quali le loro retribuzioni, quali appalti e concorsi bandisce. In una parola, come quella amministrazione si organizza e spende i soldi. Un' esigenza mutuata dal «Foia» (Freedom of information act) statunitense e fatta propria dal nostro legislatore per rendere più trasparente la Pa. Una rivoluzione che ha visto anche l' intervento della Corte costituzionale. Andiamo per gradi. L' accesso civico introdotto nel 2013 - dopo che per decenni la trasparenza degli uffici pubblici si era affidata alla legge 241 del 1990, che presupponeva però un processo più articolato per conoscere gli atti - rende tutto molto più semplice. Viene, infatti, imposto alle pubbliche amministrazioni di creare nel proprio sito istituzionale una sezione ad hoc denominata «Amministrazione trasparente» dove pubblicare tutta una serie di atti indicati dal Dlgs 33. A cominciare delle dichiarazioni dei redditi di chi riveste incarichi politici (parlamentari compresi) e di chi riveste posizioni di vertice, come i dirigenti. A questo accesso civico, detto "semplice", il decreto ne affianca un altro (il Foia o "accesso generalizzato") che consente al cittadino di chiedere all' amministrazione, attraverso un modulo, altre informazioni rispetto a quelle pubblicate nella sezione «Amministraz ione trasparente». L' obbligo viene applicato in modo diverso da ciascuna amministrazione: c' è chi fa resistenza, chi si adegua di malavoglia, pubblicando i dati ma in modo poco intelleggibile, e chi invece recepisce la nuova necessi tà di trasparenza. In questo quadro variegato si inserisce la sentenza della Corte costituzionale dello scorso anno, che dichiara l' illegittimità costituzionale dell' articolo 14 del Dlgs 33 nella parte in cui prevede un obbligo indifferenziato di pubblicazione dei redditi di tutti i titolari di incarichi dirigenziali, senza distinguere tra dirige Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 5 2 6 5 3 3 1 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali nti apicali e non. Ed è proprio dalla pronuncia della Consulta che prende le mosse la norma sull' accesso civico dell' ultimo decreto Milleproroghe, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre ed entrato in vigore il giorno stesso. Il giorno prima, però, era arrivata in Gazzetta Ufficiale la manovra 2020 e anch' essa conteneva una disposizione sulla trasparenza. Viene previsto che il responsabile della mancata pubblicazione dei dati sul sito della propria amministrazione sia punito con la decurtazione dal 30 al 60% dell' indennità di risultato o, nella stessa misura, di quella accessoria. Fino a quel momento si applicava una sanzione da 500 a 10mila euro. Il giro di vite avrebbe dovuto partire dal 1° gennaio (data di entrata in vigore della legge di Bilancio), se non fosse stato congelato in extremis - il 31 dicembre appunto - dal Milleproroghe. Il decreto, infatti, prevede che fino al 31 dicembre 2020 quelle sanzioni non si applichino ai dirigenti (e sono loro che decidono se comunicare e pubblicare i dati). Un anno che deve consentire al Governo - visto che dopo la sentenza della Consulta niente si è mosso - di mettere a punto un decreto dove indicare quali dirigenti e quali informazioni a loro riferite debbano esse re rese pubbliche. I redditi dei parlamentari Non è l' unica novità dell' ultima ora. Il Milleproroghe interviene anche sul regime di pubblicità dei redditi dei parlamentari, spiegando che dal 31 dicembre quei dati devono essere comunicati esclusivamente all' amministrazione di appartenenza. Dunque, Camera o Senato. Il che significa che quelle informazioni d' ora in poi sfuggono all' accesso civico semplice e rientrano nel Foia. Dunque, per conoscerli non basta un click per accedere alla sezione «Amministrazione trasparente», ma occorre inoltrare una richiesta. Un passaggio che rende la trasparen za meno immediata. © RIPRODUZIONE RISERVATA La trasparenza si ingarbuglia nei commi delle leggi. Succede, infatti, che la legge di Bilancio inasprisca le sanzioni per i dipendenti pubblici che non pubblicano i dati in possesso dell' amministrazione di appartenenza. Il giorno dopo il decreto legge Milleproroghe mette, con effetto immediato, in naftalina per un anno le nuove sanzioni e ridimensiona l' obbligo di pubblicità dei redditi di deputati, senatori e loro congiunti e parenti. Un cortocircuito legislativo che rende più complicato esercitare l' accesso civico, lo strumento previsto dal decreto legislativo 33 del 2013, che permette a tutti i cittadini di conoscere come agisce una pubblica amministrazione, quanti dirigenti ha, qual è il loro curriculum e quali le loro retribuzioni, quali appalti e concorsi bandisce. In una parola, come quella amministrazione si organizza e spende i soldi. Un' esigenza mutuata dal «Foia» (Freedom of information act) statunitense e fatta propria dal nostro legislatore per rendere più trasparente la Pa. Una rivoluzione che ha visto anche l' intervento della Corte costituzionale. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 5 2 6 5 3 3 2 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali CONTROLLI Incassi e reclutamenti allargano i compiti dei revisori dei conti Obbligatorio il parere per ottenere lo «sconto» sul fondo crediti dubbi Patrizia Ruffini Aumentano le firme per i revisori dei conti. Nella manovra 2020 non c' è solo la controriforma del sistema di estrazione a sorte dei revisori degli enti locali con il ritorno alla scelta politica del presidente dell' organo collegiale (articolo 57-ter Dl 124/2019), ma anche un nuovo parere in tema di riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità. Riduzione concessa dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica nell' accelerazione delle riscossioni delle entrate oggetto della riforma della riscossione inserita nella legge di bilancio. Nel redigere il bilancio di previsione 2020/2022, gli enti devono tener conto degli obblighi di accantonamento minimo al fondo crediti dubbia esigibilità, che impongono di raggiungere nel bilancio 2020 il 95% (contro l' 85% del 2019) e il 100% dal 2021. La legge di bilancio 2020 è intervenuta sulle regole concedendo due misure di flessibilità (commi 79 e 80 legge 160/2019). Il primo aiuto premia gli enti in regola con i pagamenti che nel 2020 e 2021 potranno ridurre il Fcde al 90% dell' accantonamento quantificato nell' Allegato al bilancio riguardante il fondo stesso. Questa facoltà può essere esercitata solo se nell' esercizio precedente a quello di riferimento hanno onorato le regole sui pagamenti. Ovvero devono essere rispettati i tempi di pagamento delle fatture ricevute nell' anno (pagate e non) e deve risultare una riduzione del 10% del debito commerciale residuo al termine dell' anno precedente (per importi di debito superiore al 5% delle fatture ricevute). La seconda concessione richiede invece, a differenza della prima, il parere dell' organo di controllo. Nello specifico, per le entrate oggetto della riforma della riscossione il Fondo potrà essere conteggiato tenendo conto della capacità di riscossione che si prevede di realizzare a fine esercizio, calcolata come rapporto tra gli incassi complessivi (in conto/competenza più in conto/residui) e gli accertamenti di competenza. I controllori, prima di dare o meno il via libera, dovranno pertanto verificare le previsioni di cassa attese, dalle quali derivano i nuovi indici di riscossione che abbassano gli accantonamenti iscritti fra le spese. È poi in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta» il decreto attuativo del nuovo regime assunzionale dei Comuni che pone a carico dell' organo di revisione il rilascio dell' asseverazione del rispetto pluriennale dell' equilibrio di bilancio (comma 2 articolo 33 Dlgs 34/2019). L' obbligo di asseverazione del rispetto dell' equilibrio di bilancio da parte dei revisori interesserà anche le Province e Città metropolitane alle quali è stato esteso il nuovo regime assunzionale dal decreto milleproroghe (Dl 162/2019). Infine, è stato approvato, senza tener conto delle novità contenute con il collegato fiscale alla manovra Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 5 2 6 5 3 3 2 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 2020, il nuovo elenco dei revisori dei conti degli enti locali per l' anno 2020 (Decreto Interni del 23 dicembre 2019). Per vedere gli effetti occorrerà attendere l' aggiornamento del regolamento attuativo vigente (approvato con decreto ministero Interni 23 febbraio 2012); nel frattempo le estrazioni continueranno ad essere svolte su ambito regionale (e non provinciale) e le funzioni di presidente del collegio continueranno ad essere svolte da professionisti estratti a sorte. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 5 2 6 5 3 3 3 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ASSUNZIONI/1 Personale, la spesa «allargata» blocca gli aumenti di organico Nei calcoli entrano co.co.co., staff, dipendenti nelle partecipate e nuovi contratti Queste voci spingono gli enti medi e piccoli sopra le soglie di virtuosità Arturo Bianco - Tanto tuonò che non piovve. Possono essere così sintetizzate le conseguenze per molti Comuni, soprattutto medi e piccoli, che derivano dalle nuove regole sulle capacità assunzionali contenute nei provvedimenti attuativi dell' articolo 33 del Dl 34/2019, con le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2020 (comma 853). Tutto ruota intorno alla nozione di «spesa del personale» introdotta tanto nel Dpcm sull' applicazione del provvedimento per le Regioni, quanto nell' analogo provvedimento in emanazione per i Comuni. E alla previsione, contenuta nel provvedimento per i Comuni e nella legge di Bilancio 2020, per cui gli enti che non si trovano all' interno del parametro di virtuosità non possono aumentare la propria spesa di personale rispetto a quella dell' ultimo rendiconto approvato. Mentre per le Regioni a statuto ordinario o, quanto meno, per la gran parte di esse non vi sono conseguenze, stante il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti scelto, così non può dirsi per moltissimi Comuni. In più, l' introduzione di una terza fascia di Comuni, compresa tra quelli virtuosi e quelli che superano i rapporti più elevati nel rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, riduce ulteriormente i vincoli a contenere i costi per i dipendenti. Quindi, in sede di concreta applicazione, gli elementi di differenziazione nelle capacità assunzionali previste dal decreto crescita sono stati ridotti. I provvedimenti attuativi dell' articolo 33 del Dl 34/2019, dando applicazione testuale alle previsioni dettate dal legislatore, stabiliscono infatti che la spesa del personale, su cui calcolare il rapporto con le entrate correnti, non sia quella consolidata (comma 557 della legge 296/2006), ma sia molto più alta. Essa infatti comprende: «Gli impegni di competenza.. per tutto il personale», il costo dei Co.co.co, gli oneri per le assunzioni ex articolo 110 e quelli per i dipendenti dell' ente utilizzati dalle società partecipate «al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell' Irap». A differenza della nozione di spesa del personale prevista dalla Finanziaria 2007, mancano infatti le voci che vanno in deroga, tra cui ricordiamo i maggiori oneri derivanti dai rinnovi contrattuali di personale, dirigenti e segretari. Così come mancano anche: la spesa per il personale delle categorie protette, i rimborsi di altri enti in caso di convenzioni e di comandi, i diritti di rogito dei segretari, gli incentivi di legge, gli oneri coperti integralmente da finanziamenti della Ue o di privati etc. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 5 2 6 5 3 3 3 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Per cui l' aumento della spesa del personale che ciò determina (per una percentuale che in molti enti sfiora il 20%) porta numerose amministrazioni a superare i parametri di virtuosità e, quindi, a non potere dare corso ad assunzioni aggiuntive. Neppure attraverso la mobilità volontaria. La legge infatti stabilisce in queste amministrazioni il divieto di superare la spesa del personale dell' ultimo rendiconto e le mobilità volontarie non impegnano capacità assunzionali, ma determinano comunque aumenti della spesa per il personale. Il che suona come una sorta di beffa, visto che gli enti virtuosi nei rapporti tra spesa del personale ed entrate correnti stanno concedendo molto più facilmente i nulla osta ai trasferimenti in mobilità volontaria. In queste amministrazioni, infatti le cessazioni per mobilità determinano una diminuzione della spesa del personale, quindi margini aggiuntivi di assunzione sia ricorrendo ai concorsi che allo scorrimento delle graduatorie. La fascia intermedia avrà un effetto positivo sui Comuni che hanno un rapporto assai elevato tra spesa del personale ed entrate correnti: queste amministrazioni non sono obbligate entro il 2025 a rientrare nel rapporto previsto per gli enti «virtuosi», ma in quello più elevato previsto per le amministrazioni comprese in questa fascia. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 5 2 6 5 3 3 5 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 27 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ASSUNZIONI / 3 Procedure sprint per evitare il blocco Patrizia Ruffini Anno nuovo, regole vecchie. La programmazione delle assunzioni risulta sempre più difficile a causa del continuo sovrapporsi di norme e vincoli contenuti in svariati provvedimenti. L'inizio del presenta un quadro normativo singolare: da una parte le vecchie regole che consentono di assumere nel limite del turnover al %, compreso il personale cessato in corso d'anno, recuperando anche i resti degli ultimi cinque anni. Dall'altra l'attesa del decreto attuativo dell'articolo , comma del Dl / che dovrebbe superare completamente, almeno per i Comuni, il vecchio impianto normativo legando le assunzioni al rapporto tra spesadi personale ed entrate correnti (al netto del fondo crediti). Lo schema di decreto è stato condiviso in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali in data dicembre dando però attuazione anche ad una modifica normativa che è stata approvata nella legge di bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale il dicembre. La stranezza riguarda la decorrenza indicata nello schema di decreto che è stata fissata al ° gennaio . Con ogni evidenza il provvedimento non poteva essere pubblicato in Gazzetta prima dell'inizio dell'anno. In questo modo si viene a creare una situazione singolare atteso che il decreto approvato in conferenza prevede una decorrenza quantomeno improbabile qualora si condivida che anche i decreti entrano in vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; a nulla rilevando che il Dl / demandi al decreto la fissazione della data di decorrenza. T. Grandelli e M.ZamberlanIl testo integrale dell'articolo su:quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 5 2 6 5 3 3 4 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Pagina 7 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Gli effetti della riforma operata con la legge di Bilancio: via agli incassi diretti degli enti Riscossione locale con lo sprint Accertamenti e avvisi di pagamento subito esecutivi PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali devono incassare direttamente le loro entrate, sia tributarie sia patrimoniali. I soggetti che svolgono per conto delle amministrazioni pubbliche le attività di accertamento e riscossione, infatti, non possono più effettuare gli incassi delle somme versate da contribuenti e utenti sui conti dedicati, dovute a vario titolo ai suddetti enti. I concessionari non possono più maneggiare denaro pubblico e riscuotere le entrate degli enti territoriali, non solo quelle derivanti da versamenti spontanei o volontari, ma anche quelle recuperate in seguito alle attività di accertamento e riscossione coattiva. Rimangono invariate le norme relative ai versamenti unitari fatti con il modello F24. Allo stesso modo nulla cambia per la riscossione delle entrate a mezzo ruolo. È uno degli effetti della riforma della riscossione delle entrate locali, che ha preso il via dal 1° gennaio scorso. Inoltre, non è più richiesta la notifica della cartella di pagamento o dell' ingiunzione per il recupero dei crediti. Gli accertamenti tributari degli enti locali e gli avvisi di pagamento riguardanti le entrate patrimoniali sono immediatamente esecutivi e consentono l' esazione immediata delle somme dovute dai debitori. Sono alcune delle novità contenute nella manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019), riguardanti la riscossione delle entrate degli enti territoriali. Versamenti diretti. I versamenti, quindi, devono essere fatti direttamente all' ente creditore e non più al soggetto affidatario. Ai concessionari è impedito di maneggiare denaro pubblico. È stato modificato l' articolo 2-bis del decreto legge 193/2016, che aveva già escluso il versamento delle entrate spontanee o volontarie nelle casse del concessionario delle somme dovute all' ente. Il limite non è più riferito solo ai pagamenti volontari, ma a tutte le somme accertate e riscosse dall' affidatario del servizio. Il pagamento delle entrate tributarie e patrimoniali dei comuni e delle altre amministrazioni locali va effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell' ente impositore ovvero sui conti correnti postali ad esso intestati. I crediti, poi, possono essere riscossi attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi enti oppure tramite la piattaforma tecnologica che consente i pagamenti informatici, le cui regole sono fissate dall' articolo 5 del Codice dell' amministrazione digitale (decreto legislativo 82/2005). Per le entrate fiscali è possibile avvalersi anche del sistema dei versamenti unitari con il modello F24. Considerato che è impedito ai concessionari iscritti all' albo del ministero dell' economia e delle Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 5 2 6 5 3 3 4 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali finanze di incassare le somme per conto dell' ente, vanno modificati i contratti in corso, già stipulati, alla data del 1° gennaio 2020, entro il 31 dicembre 2020. Tuttavia, premesso che le somme recuperate non possono essere versate sui conti degli affidatari, la ratio legis è anche quella di non allungare troppo i tempi per il pagamento dell' aggio. Non a caso, a garanzia dei concessionari, al fine di verificare e rendicontare i versamenti, gli enti creditori devono permettere l' accesso ai conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate che formano oggetto degli affidamenti o, comunque, agli altri canali di pagamento istituiti dall' amministrazione pubblica. Salvo che sia diversamente disposto nel contratto, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il giorno dieci del mese, all' ente affidante e al suo tesoriere, la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione, al tesoriere è imposto di accreditare sul conto del concessionario le somme di competenza, che devono essere prelevate dai conti correnti dedicati. Queste disposizioni non trovano applicazione qualora l' ente creditore riscuota a mezzo ruolo e abbia affidato l' incarico all' agente della riscossione. Gli accertamenti esecutivi. Altra novità importante è che dal 1° gennaio gli accertamenti tributari degli enti locali e gli avvisi di pagamento riguardanti le entrate patrimoniali sono immediatamente esecutivi. Questo comporta l' esazione immediata delle somme dovute dai debitori. Non è più imposta la notifica della cartella di pagamento o dell' ingiunzione per il recupero dei crediti. Si passa direttamente dalla fase accertativa a quella esecutiva e di espropriazione forzata. Province, città metropolitane, comuni, comunità montane, unioni di comuni e consorzi tra gli enti locali, dunque, possono accelerare i tempi per la riscossione coattiva di tutte le entrate, sia tributarie che extratributarie. Gli accertamenti tributari e gli atti di riscossione per il recupero dei crediti riguardanti le entrate patrimoniali emessi dagli enti territoriali, che riscuotono in proprio, e quelli emanati dai concessionari, devono contenere l' intimazione a adempiere entro 60 giorni, per le entrate fiscali entro il termine di presentazione del ricorso, gli importi richiesti. I debitori devono essere informati sulle conseguenze negative che produce il mancato pagamento. Negli atti deve essere espressamente indicato: che costituiscono titolo esecutivo; che, se verrà omesso il pagamento, saranno attivate le procedure esecutive e cautelari; che l' ente, o il concessionario in caso di affidamento dell' attività di accertamento, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione coattiva delle somme dovute, facendo ricorso all' esecuzione forzata. Questi elementi essenziali devono essere riprodotti anche negli atti da notificare al contribuente, qualora siano ricalcolati gli importi dovuti, a titolo di tributo e sanzioni, in seguito al perfezionamento dell' accertamento con adesione. Il versamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data di notifica degli atti esecutivi. Se le somme richieste non vengono versate, il pagamento è insufficiente o è tardivo, non è comunque irrogabile la sanzione amministrativa del 30%, prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 471/1997. Pertanto, gli atti acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 5 2 6 5 3 3 4 § ] lunedì 13 gennaio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali il termine utile per la proposizione del ricorso o decorsi 60 giorni dalla notifica dell' atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali. Gli atti, invece, non sono immediatamente esecutivi per le sanzioni tributarie, in base a quanto disposto dall' articolo 19 del decreto legislativo 472/1997. Del resto, questa norma subordina la riscossione delle sanzioni all' emanazione della sentenza di primo grado favorevole, in tutto o in parte, all' amministrazione. Pertanto, prima di esperire le azioni esecutive, non è più un passaggio obbligato la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell' ingiunzione. Decorso il termine di 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento (60 giorni), la riscossione è affidata al concessionario che può attivare le procedure esecutive. L' esecuzione forzata, però, è sospesa per un periodo di 180 giorni dall' affidamento in carico al soggetto legittimato al recupero dei crediti. Ma il blocco temporaneo non si estende alle azioni cautelari e conservative (fermo amministrativo dei beni mobili registrati, iscrizione d' ipoteca sugli immobili). Allo stesso modo non si applica la sospensione in presenza di accertamenti definitivi, sentenze passate in giudicato o qualora il debitore decada dal beneficio della dilazione. A tutela del debitore, la disposizione della legge di Bilancio fissa un adempimento a carico degli enti e dei concessionari se le somme dovute non sono superiori a diecimila euro. In quest' ultimo caso, prima di avviare azioni esecutive e cautelari è necessario spedire un sollecito di pagamento con il quale il debitore va avvertito che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, è soggetto all' esecuzione forzata. Mentre per debiti fino a mille euro, il previgente termine di 120 giorni per l' adempimento è stato ridotto a 60. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
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