La gestione del rischio fiscale - Centro Congressi Unione Industriale TORINO, 19 Novembre 2015 - Pirola Pennuto Zei & Associati
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La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Gestione del rischio fiscale e il reato di autoriciclaggio: rapporti con la disciplina delle responsabilità degli enti (D.Lgs. n. 231/2001) e impatti sul modello organizzativo Avv. Roberta Di Vieto Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 1 Convenzione di Bruxelles 26 Luglio 1995 sulla tutela degli Presupposti interessi finanziari delle C.E. normativi internazionali Convenzione di Bruxelles 26 Maggio 1997 sulla lotta contro la 2 corruzione dei funzionari delle C.E. e degli Stati membri RATIFICA CONVENZIONI DI BRUXELLES Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa L. 300/2000 Art. 11 delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica. ATTUAZIONE DELLA DELEGA: definizione della disciplina della responsabilità D. Lgs. 231/2001 amministrativa degli Enti Art. 25 quater Art. 25 septies DL. 350/2001 Art. 25 bis L. 7/2003 L. 123/2007 Art. 25 quinquies Art. 25 octies D.Lgs 61/2002 L. 228/2003 D.Lgs. 231/2007 Art. 25 ter Art. 25 quater.1 Art. 24 bis L. 7/2006 L. 48/2008 L. 62/2005 Art. 25 sexies Art. 25 bis.1 Art. 25 novies L. 99/2009 L. 99/2009 L. 94/2009 Art. 24 ter Reati Art. 25 undecies L. 116//2009 L. 146/2006 D.Lgs. 121/2011 Art. 25 novies transnazionali Legge D.Lgs 109/2012 Art. 25 duodecies L. 190/2012 L. 186/2014 Autoriciclaggio anticorruzione -1-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 OBIETTIVO dell’intervento LA “MORALIZZAZIONE” DELL’ATTIVITA’ normativo ECONOMICA E DEL BUSINESS Principio Responsabilità DAL … di “personalità” ALLA … amministrativa della responsabilità penale dell’Ente Art. 27 Cost. D.Lgs. 231/01 “La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale (art. 27 Cost.)” Cass. Pen. n. 3615 del 20.12.2005 -2-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Principio di “autonomia” della responsabilità dell’Ente Gli Enti rispondono non tanto per il reato commesso dalla persona fisica, quanto per non aver fatto quanto era possibile per evitare la realizzazione di illeciti. L’autore del reato non è stato 1 identificato Art. 8 D.Lgs. 231/2001 o non è imputabile La responsabilità dell’Ente Il reato si estingue per 2 una causa diversa sussiste anche quando: dall’amnistia -3-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 PRESUPPOSTI della responsabilità amministrativa dell’Ente 1 Commissione di reati espressamente previsti dalla legge Estremi che integrano la Responsabilità penale di almeno una persona 2 RESPONSABILITA’ inserita nell’organizzazione dell’Ente AMMINISTRATIVA degli Enti 3 “Interesse” o “vantaggio” dell’Ente Mancata adozione ed applicazione di “modelli 4 organizzativi” idonei alla prevenzione dei reati -4-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La COMMISSIONE DI UNO SPECIFICO REATO da parte di una persona fisica • Reati contro la Pubblica Amministrazione • Reati Societari • Delitti informatici e trattamento illecito di dati • Delitti di criminalità organizzata • Falsità • Delitti contro l’industria e il commercio • Delitti con finalità di terrorismo REATI • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili PRESUPPOSTO • Delitti contro la personalità individuale • Abusi di mercato • Reati connessi alla violazione della normativa antinfortunistica • Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio • Violazione diritto d’autore • Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria • Reati ambientali • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare -5-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 In particolare, il reato di AUTORICICLAGGIO La Legge 186/2014 intitolata “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ed entrata in vigore il 1° gennaio 2015, introduce nel nostro ordinamento il delitto di “autoriciclaggio” (nuovo art. 648-ter,1 c.p.). La Legge 186/2014 modifica il D.Lgs. 231/2001 prevedendo, per quanto qui di interesse: - l’inserimento nell’art. 25-octies del reato di autoriciclaggio - la modifica della rubrica: ora «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio». -6-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 LA CONDOTTA «Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.» Non è sanzionato l’utilizzo “personale”: infatti, non è punita la mera utilizzazione o l’impiego per fini personali del denaro, dei beni e delle utilità di provenienza delittuosa, ferma restando la responsabilità per il reato “a monte”. -7-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 LA CONDOTTA si crei o si concorra a creare attraverso un 1 primo DELITTO NON COLPOSO una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità Il reato si realizza si impieghi la predetta provvista attraverso un quando sussistono 2 comportamento ulteriore e autonomo in le seguenti circostanze: attività imprenditoriali, economiche e finanziarie si crei un concreto ostacolo alla 3 identificazione della provenienza delittuosa della summenzionata provvista -8-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 È prevista la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da Euro 5.000,00 ad Euro 25.000,00 per chi consuma tale fattispecie delittuosa. Sanzioni inferiori, invece, nell’ipotesi in cui il denaro, i beni o le altre utilità derivino da delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a 5 anni andandosi ad irrogare la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da Euro 2.500,00 ad Euro 12.500,00 Sanzioni per la persona fisica La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria, finanziaria o professionale. La sanzione è diminuita sino alla metà nel caso in cui il soggetto si sia efficacemente adoperato per evitare le conseguenze ulteriori del proprio operato, per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle utilità. -9-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 da 200 a 800 quote; nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità Sanzioni provengano da delitto per il quale è stabilita la pena per l’ente della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote - 10 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 I SOGGETTI autori dei reati Coloro che hanno funzioni di: - rappresentanza; Soggetti in posizione - amministrazione; APICALE - direzione; - gestione e controllo esercitate anche solo in “via di fatto” Coloro che risultano essere “sottoposti” alla Soggetti “SOTTOPOSTI” direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale - 11 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 INTERESSE o VANTAGGIO dell’Ente E’ esclusa la responsabilità amministrativa dell’Ente ove l’autore del reato abbia agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. Affinché sussista la responsabilità dell’Ente il reato deve essere compiuto a “vantaggio” o nell’”interesse” dell’Ente. … la semplice INTENZIONE psicologica “INTERESSE” dell’autore del reato, valutabile ex ante dal Giudice “VANTAGGIO” … qualunque BENEFICIO derivante dal reato commesso valutato ex post dal Giudice Cass. Pen. 3615/2005 - 12 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 * Individuare gli ambiti di attività in cui possono essere commessi i reati I “modelli * Predisporre specifici protocolli per la formazione e l’attuazione delle decisioni organizzativi” dell’Ente relative alla prevenzione dei reati DEVONO... * Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione di reati * Prevedere obblighi di informazione dell’organismo che ha la funzione di vigilare sull’applicazione dei modelli * Introdurre nell’Ente un “codice etico” ed un sistema disciplinare efficace - 13 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La PREDISPOSIZIONE e l’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI D. LGS. 231/2001 MODELLI ORGANIZZATIVI RISK RISK CODICE ETICO ORGANISMO ASSESSMENT MANAGEMENT E DISCIPLINARE DI VIGILANZA I vari interventi dovranno essere realizzati in conformità delle ! LINEE GUIDA elaborate ad hoc dalle associazioni di categoria di appartenenza dell’Ente (es., Confindustria, ANIA, ABI, ecc.) - 14 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La PREDISPOSIZIONE e l’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI MODELLI ORGANIZZATIVI RISK MANAGEMENT METODOLOGIA per l’analisi e la valutazione dei rischi … - 15 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La PREDISPOSIZIONE e l’AGGIORNAMENTO DEI MODELLI per il reato di AUTORICICLAGGIO 1 La “provvista” reimpiegata nel reato di autoriciclaggio deve derivare da un reato presupposto già incluso nel D.Lgs. 231/01. Confindustria Per Confindustria “l’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini (Circolare 19867/2015) dell’eventuale responsabilità dell’ente soltanto se il reato base rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto 231.” 2 Attraverso la fattispecie dell’autoriciclaggio risulterebbero Ulteriori indirettamente inclusi nel D.Lgs. 231/01 tutti i delitti non colposi interpretazioni e, tra gli altri, i delitti tributari. In tal senso depone anche una (D.L. C.2400) lettura del Disegno di Legge C. 2400 all’esame della II (AODV) (Tax Control Framework) Commissione Giustizia, con il quale il legislatore sembra (Corte Appello Milano intenzionato ad introdurre nel decreto – questa volta in via Sent. 4920/15) diretta attraverso l’art. 25 terdecies - alcune fattispecie di reati tributari. - 16 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 1 Confindustria (Circolare 19867/2015) E’ necessario intercettare e contrastare le condotte di «re-immissione» dei proventi derivanti da attività illecite nel circuito legale E’ molto complesso riuscire ad identificare i flussi finanziari in condizioni di ordinaria gestione. Ad esempio, quid iuris in caso di risparmio di imposta derivante da redditi non dichiarati? Il pagamento di stipendi può costituire un modo per reimpiegare i proventi illeciti? Secondo Confindustria: «Se il reato-base consistesse in un reato presupposto della responsabilità ai sensi del Decreto 231 , il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento.» - 17 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Ulteriori interpretazioni 2 (DL C.2400) (AODV) (Tax Control Framework) (Corte Appello Milano Sent. 4920/15) E’ necessario valutare se e come tutti i delitti fonte dell’autoriciclaggio (anche non rilevanti ai fini 231) possano, potenzialmente, verificarsi nell’ambito dell’organizzazione aziendale. In tal caso, si rende necessario effettaure un risk assessment completo rispetto a tutte le fattispecie di delitti che danno provvista e che possono costituire la base per il successivo reimpiego. Il delitto fonte è rappresentato dall’intero Codice Penale, con l’esclusione dei reati colposi e delle contravvenzioni, nonché dalle norme speciali potenzialmente rilevati (normativa tributaria, normativa doganale, ecc.). - 18 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Ulteriori 2 interpretazioni (DL C.2400) (AODV) (Tax Control Framework) (Corte Appello Milano Sent. 4920/15) Ciò significa, ad esempio: Truffa aggravata ai danni dello Stato; Reati a False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori; Corruzione; catalogo 231 Delitti ambientali; Indebita percezione di contributi pubblici; Ecc. Ciò significa, ad esempio: Reati tributari e doganali; Reati NON a Truffa semplice; catalogo 231 Turbativa d’asta; Omesso versamento delle ritenute previdenziali; Altro. - 19 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 LA SOLUZIONE Non esiste OGGI una soluzione condivisa. Di conseguenza, pur dovendosi allo stato tenere in considerazione che con la “delega fiscale” il Governo è chiamato a revisionare l’intero sistema fiscale, ivi incluso il “sistema sanzionatorio penale”, l’aggiornamento dei modelli rispetto alla fattispecie in esame renderebbe necessaria un’analisi dei rischi anche fiscali e la identificazione dei presidi di controllo vigenti. - 20 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Funzioni coinvolte nell’aggiornamento Ai fini dell’aggiornamento, di fondamentale importanza risulta il coinvolgimento dei process owners operanti nell’area amministrativa, finanziaria e contabile dell’ente il CFO (Chief Financial Officer) il Direttore/Responsabile Amministrativo; Contabilità / Tesoreria; il Direttore/Responsabile Finance; il Finance Controller. - 21 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Esempi di processi impattati In quest’ottica, il risk assessment dovrà avere ad oggetto principalmente – ma non solo – i processi sensibili per i delitti tributari. A mero titolo esemplificativo: sarà necessario verificare le modalità attraverso le quali avviene la registrazione contabile di fatture o altri documenti per cui è prevista l’obbligatoria registrazione; dovranno essere valutati i controlli che, nell’ambito del processo di fatturazione, sono finalizzati a garantire: (i) la correttezza dei dati riportati in fattura e finalizzati ad evitare sovrafatturazioni (caso tipico: le consulenze) e (ii) l’identificazione delle parti intervenute nel contratto sottostante, onde evitare che la prestazione sia resa da soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati; dovranno essere valutati anche processi minori, quali, la gestione delle note di credito o di addebito, in quanto operazioni che comportano una variazione in aumento o in diminuzione dell’imponibile o dell’imposta; la gestione delle schede carburante o dei Documenti di Trasporto, ecc. - 22 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Tax Control Frameworks Di grande ausilio per l’aggiornamento del modello risulterebbe l’implementazione degli specifici sistemi di gestione del rischio fiscale (Tax Control Frameworks), che definiscono i principi e le linee guida operative, le procedure e i protocolli per l’accertamento e il monitoraggio dei rischi fiscali, i soggetti preposti al controllo, i flussi informativi, il piano di formazione aziendale, nonché l’identificazione e formalizzazione di rischi fiscali. L’implementazione di un sistema di gestione del rischio fiscale costituirà altresì presupposto per l’adesione al regime di "cooperazione rafforzata" basato su un rapporto di collaborazione e trasparenza fra contribuente e Autorità Fiscali, a cui saranno associati istituti premiali quali, tra gli altri, la riduzione alla metà delle sanzioni amministrative applicabili. - 23 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Il nuovo regime di adempimento collaborativo di cui al D.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 Dott. Stefano Barletta Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La gestione del rischio fiscale La «gestione del rischio fiscale» è un elemento ormai imprescindibile dell’operatività aziendale non solo a livello di «compliance» ma anche in ambito strategico e finanziario. Perché? Sanzioni amministrative Sanzioni penali Danno d’immagine / di reputazione Corporate responsibility -1-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 L’approccio della prassi internazionale Anche l’Amministrazione Finanziaria dei maggiori Paesi occidentali sembra avere preso contezza dell’importanza di una gestione preventiva del rischio fiscale basata su di un atteggiamento collaborativo. L’OCSE e la cooperative compliance Nel 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto preliminare «Cooperative Compliance: a Framework», al fine di fornire linee guida su come un modello di cooperative compliance possa ristabilire fiducia e confidenza nel rapporto tra business community ed A.F. e consentire benefici ad entrambi, sulla base di esperienze dei vari Paesi. Per il contribuente → pagamento della giusta quantità di imposta al momento giusto e sostanziale riduzione delle incertezze sulla posizione fiscale delle imprese; per l’A.F.→ presenza in azienda di Tax Control Frameworks sufficientemente robusti da garantire all’A.F. l’affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali nonché la volontà del contribuente di essere aperto e trasparente. -2-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 L’approccio della prassi nazionale Il Progetto Pilota dell’Agenzia delle Entrate Il 25 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate aveva invitato i grandi contribuenti ad inviare, entro il 31 luglio 2013, la propria richiesta di adesione, su base volontaria, al gruppo di imprese che sarebbero state selezionate per far parte del «Progetto Pilota» in tema di «cooperative compliance» con l’obiettivo di «verificare la possibilità di introdurre un approccio al controllo ex ante, rispetto al tradizionale intervento ex post, con positivi impatti sul livello di compliance del contribuente e sulle sue esigenze di certezza e stabilità, nonché a fornire elementi utili per introdurre appositi provvedimenti attuativi del regime». L’obiettivo del «gruppo di lavoro» era quello di pervenire alla definizione condivisa delle caratteristiche di sistemi interni o modelli organizzativi di gestione del rischio fiscale Candidature pervenute Alla data del 31 luglio [2014] risultano pervenute ben 84 candidature riconducibili a 55 gruppi societari, per il 53% italiani, il 32% europei e la restante parte, extra europei. L’apprezzabile numero di adesioni appare ulteriormente corroborato dalla circostanza che, in termini di fatturato, le imprese che hanno espresso la volontà di aderire al progetto rappresentano circa il 10% del fatturato complessivo ascrivibile ai grandi contribuenti per l’anno di imposta 2011 (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Regime+di+adempimento+collaborat ivo+-+Grandi+contribuenti/) -3-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Alcuni sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti (1/2) Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 che si pone come obiettivo il ripristino della fiducia degli investitori e la protezione degli azionisti contro possibili frodi La sezione 404 (Management Assessment of Internal controls) richiede che, con cadenza annuale: il CEO e il CFO della società/gruppo attestino che il sistema di controllo interno che presidia il processo di costruzione e presentazione del bilancio (c.d. Financial Reporting) è efficace. il revisore esterno attesti a sua volta se le dichiarazioni del CEO e del CFO contenute nell’attestazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno sono valide, accurate e complete. Il management deve istituire un processo strutturato e periodico per la valutazione del sistema di controllo interno che porta alla formazione del bilancio (c.d. Management Assessment Process). Ai principi della SOX si ispira l’articolo 154-bis del TUF che prevede l’istituzione di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari -4-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Alcuni sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti (2/2) Il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e degli enti privi di personalità giuridica. La responsabilità amministrativa è esclusa se l’ente prova che: a) L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera b). -5-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 L’approccio per i soggetti vigilati (1/2) Banca d’Italia (circolare n. 263 del 27/12/2006, 15° aggiornamento 2/07/2013) «Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle norme è diffuso a tutti livelli dell’organizzazione aziendale, soprattutto nell’ambito delle linee operative, l’attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un’adeguata responsabilizzazione di tutto il personale. La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche, e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale. […] La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale(1) , che richiede almeno: (i) la definizione di procedure (2) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale; (ii) la verifica dell’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire il rischio di non conformità». (1) […] (2) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi, l’acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti. -6-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 L’approccio per i soggetti vigilati (2/2) IVASS, (regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008) «Capo V – Funzione di compliance Art. 22 (Obiettivi della verifica di conformità alle norme) 1. Nell’ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione. 2. […]. Art. 23 (Funzione di compliance) 1. Le imprese istituiscono una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessità dell’attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l’organizzazione e le procedure interne siano adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 22. 2. […]. 3. La funzione di compliance: a. identifica in via continuativa le norme applicabili all’impresa e valuta il loro impatto sui processi e le procedure aziendali; b. valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare un adeguato presidio del rischio; c. valuta l’efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite; d. predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell’impresa e alle altre strutture coinvolte. […]». -7-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La legge delega e la «gestione del rischio fiscale (Legge 11 marzo 2014, n. 23, Art. 6) 1. Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, norme che prevedano forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e l’amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l’organizzazione di adeguate strutture dell’amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle strutture e alle professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. 2. Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da introdurre ai sensi dell’articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata. Impegni Benefici Sistema strutturato di gestione • Minori adempimenti e controllo del RISCHIO FISCALE • Riduzione sanzioni con chiara attribuzione delle responsabilità • Procedure interpello -8-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Impegni per l’Agenzia delle Entrate (1/2) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione annuale, delle risultanze delle attività dei soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza. realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile -9-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Impegni per l’Agenzia delle Entrate (2/2) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un contesto fiscale di certezza - 10 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Benefici e impegni per il contribuente (1/5) Impegni Benefici Benefici Sistema strutturato di gestione • Minori adempimenti e controllo del RISCHIO FISCALE (c.d. Tax Control Framework) • Riduzione sanzioni • Non prestazione di garanzia per il con • Procedure interpello pagamento dei rimborsi delle imposte chiara attribuzione delle responsabilità • Riduzione sanzioni del 50% in alcune ipotesi (riscossione sospesa fino a definitività accertamento) • Interpello con tempi ridotti • Forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto • In caso di denuncia per reati fiscali, comunicazione alla Procura della Repubblica se il contribuente ha aderito al regime di adempimento collaborativo - 11 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Benefici e impegni per il contribuente (2/5) Impegni Benefici Sull’interpello Sistema strutturato di gestione e • Minori Verifica e conferma dell'idoneità della controllo del RISCHIO FISCALE (c.d. Tax Control Framework) con adempimenti • Riduzione domanda presentata, nonché della chiara attribuzione delle responsabilità sanzioni sufficienza e l'adeguatezza della • Procedure interpello documentazione prodotta con la domanda entro quindici giorni dal Benefici ricevimento • Non prestazione di garanzia per il pagamento dei rimborsi delle Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di imposte quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della • Riduzione sanzioni del 50% in alcune ipotesi (riscossione sospesa domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta, fino a definitività accertamento) anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei • Interpello con tempi ridotti contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi • Forme di interlocuzione costante e elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti preventiva su elementi di fatto • In caso di denuncia per reati fiscali, comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente comunicazione alla Procura della tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa Repubblica se il contribuente ha aderito al regime di adempimento fornita collaborativo - 12 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Impegni Benefici Benefici e impegni per il contribuente (3/5) Sistema strutturato di • Minori Sulla riduzione delle sanzioni gestione e controllo del RISCHIO FISCALE (c.d. Tax adempimenti Control Framework) con • Riduzione chiara attribuzione delle sanzioni responsabilità • Procedure interpello Sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non in misura superiore al minimo edittale Benefici SOLTANTO per i rischi di natura fiscale comunicati • Non prestazione di garanzia per il in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia pagamento dei rimborsi delle imposte • Riduzione sanzioni del 50% in alcune delle entrate prima della presentazione delle ipotesi (riscossione sospesa fino a dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non condivide la definitività accertamento) • Interpello con tempi ridotti posizione dell'impresa • Forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto • In caso di denuncia per reati fiscali, comunicazione alla Procura della Repubblica se il contribuente ha aderito al regime di adempimento collaborativo - 13 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Benefici e impegni per il contribuente (4/5) Impegni Impegni Benefici Sistema strutturato di gestione e • Minori • istituzione e mantenimento del sistema di controllo del RISCHIO FISCALE adempimenti gestione e controllo del rischio fiscale, (e (c.d. Tax Control Framework) con • Riduzione attuazione delle modifiche al sistema richieste chiara attribuzione delle sanzioni dall’Agenzia delle Entrate) responsabilità • Procedure • avere un comportamento collaborativo e interpello trasparente • comunicare tempestivamente ed in modo esauriente all’Agenzia delle Entrate i rischi di natura fiscale e, in particolare, le operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva, • promuovere una cultura aziendale improntata al rispetto della normativa tributaria, assicurandone la conoscibilità a tutti i livelli aziendali - 14 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Benefici e impegni per il contribuente (5/5) Sul sistema di gestione del rischio fiscale Inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno . Deve assicurare: a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive. con cadenza almeno annuale, relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate - 15 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 I soggetti interessati Il regime è inizialmente previsto per i contribuenti di maggiore dimensione ma nel tempo sarà destinato a estendersi a una platea ampia di contribuenti. In fase di prima applicazione il regime riservato a • contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro • contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro Successivamente (con decreto ministeriale) saranno individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. - 16 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Impostazione ed adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale Per impostare e adottare un sistema strutturato che soddisfi le esigenze manifestate sono indispensabili Competenze tecniche fiscali su imposte dirette e indirette (anche di settore) Conoscenza dei processi operativi/business dell’azienda, dei processi amministrativi/fiscali e dei sistemi aziendali che supportano la raccolta, elaborazione e il reporting fiscale Competenze di analisi e gestione del rischio aziendale e del sistema di controllo interno Team multidisciplinare con competenze fiscali, legali e di processi operativi, - 17 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Impostazione ed adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale - fasi di implementazione FASE 0: Pre-analisi: esame di massima del dossier, ambiti tempi e costi dell’implementazione del TCF; FASE 1: Pianificazione (pianificazione interviste, individuazione e raccolta della documentazione preliminare); FASE 2: Analisi del sistema di controlli interni e di gestione dei rischi in linea generale e con specifico riferimento alla strategia fiscale della Società e alla mitigazione del rischio fiscale; FASE 3: Esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni, documentazione Transfer Pricing – Nazionale e Master File, etc.) – esame eventuale del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle Relazioni sul sistema dei controlli interni (eventualmente) inviate alle Autorità di Vigilanza (es Banca d’Italia. IVASS, ecc.), relativamente agli ambiti interessanti la compliance fiscale, per valutare eventuali proposte di aggiornamento dei documenti; FASE 4: Risk management (as is) mirato alla compliance fiscale, e finalizzato alla mappatura delle attività “a rischio fiscale” e relativi controlli e procedure implementanti (costruzione/revisione e aggiornamento della banca dati dei rischi e dei relativi controlli), per il relativo risk assessment; FASE 5: Gap analysis e remediation plan, riferiti ai “processi/attività sensibili”, con individuazione delle azioni di miglioramento del sistema dei controlli interni; FASE 6: Integrazione della governance fiscale nel rispetto dei requisiti previsti dai decreti delegati; FASE 7: Monitoraggio e aggiornamento periodico del modello TCF adottato. - 18 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La strutturazione di un sistema di gestione del rischio fiscale: ruoli e responsabilità; profili organizzativi e procedurali Dott.ssa Rosita Natta Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 La tax governance risponde «essenzialmente all’esigenza di assicurare la gestione e la prevenzione dei rischi connessi alla variabile fiscale nonché il supporto in sede di verifica fiscale» (Valente) -1-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 I principali benefici derivanti all’implementazione di un Tax Control Framework (TCF) Ottenere la ragionevole certezza che la società applica correttamente la normativa fiscale Identificare anticipatamente, monitorare e gestire le conseguenze fiscali derivanti da ogni operazione afferente il business della società Avere la ragionevole certezza che la società supporta un corretto carico impositivo Minimizzare gli effetti negativi derivanti da situazioni di mancato rispetto della normativa fiscale -2-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 I pilastri di un efficace TCF sono i seguenti: Efficaci procedure Verifiche aziendali di Chiara sull’efficienza rilevazione, attribuzione ed efficacia misurazione, di ruoli e del TCF, gestione e responsabilità almeno controllo dei annuali rischi fiscali -3-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 -4-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 L’implementazione di un efficace TCF, inteso quale sistema di rilevazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale, necessita di un lavoro organico, modulare e personalizzato, ottimizzato sulla struttura operativa della realtà aziendale interessata. In particolare, il lavoro da svolgere è enucleabile nei seguenti MACRO steps: PLAN 1. Check up preliminare ACT DO 2. Assessment e Gap Analysis CHECK 3. Disegno e implementazione dell’infrastruttura del sistema di governo e controllo fiscale (TCF) 4. Gestione ed aggiornamento continuo del TCF -5-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 1. Check up preliminare In primo luogo, occorre avviare un’analisi diretta a vagliare preliminarmente la sensibilità e la cultura che mostra la struttura aziendale nei confronti della dimensione fiscale, al fine di comprendere: il livello di maturità dei processi fiscal-relevant; indentificare gli sforzi e le iniziative necessari ai fini dell’assessment successivo da svolgere, in termini di attività, tempistiche, effort e metodologie. -6-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 2. Assessment e Gap Analysis • Fase di ricognizione delle operazioni, transazioni e situazioni aziendali fiscal-relevant e dei sottostanti processi di gestione. • Sono identificati e valutati i rischi fiscali, le relative cause o modalità di accadimento ed i presidi eventualmente in essere diretti alla prevenzione o mitigazione degli stessi. • L’output di tale fase consiste nella predisposizione di un Remediation Plan, il quale dovrà esporre: le caratteristiche della struttura e dell’organizzazione aziendale, qualificabili come “elementi di debolezza” ai fini della tax compliance aziendale, in quanto influenzano negativamente il presidio del rischio fiscale; le azioni correttive da intraprendere, le responsabilità di attuazione e le relative tempistiche. -7-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 In particolare, l’assessment delle operazioni fiscal-relevant dell’azienda deve prevedere: A. La verifica dei flussi di natura fiscale che intercorrono tra le varie funzioni aziendali; B. L’analisi dell’operatività quotidiana delle funzioni che day by day sono chiamate a prendere decisioni rilevanti fiscalmente e la valutazione della loro «sensibilità» in materia fiscale; C. L’analisi dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi; D. Esame storico dei precedenti fiscali e, se sussistente, della documentazione societaria riguardante anche ambiti che interessano la compliance fiscale; E. Individuazione del livello di rischio fiscale a cui è soggetta la specifica società. -8-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 A. Verifica dei flussi di natura fiscale che intercorrono tra le varie funzioni aziendali • I flussi informativi di carattere fiscale intercorrenti tra le funzioni aziendali hanno rilevanza cruciale ai fini della tax compliance aziendale, tenuto conto che coloro che in azienda quotidianamente sono tenuti a prendere decisioni di carattere fiscale (e.g. regime IVA delle operazioni di vendita, % detrazione IVA su acquisti, costi non inerenti, costi sostenuti nell’interesse di altre società del Gruppo, shareholding costs) devono necessariamente disporre di tutte le informazioni relative alla singola operazione al fine di poterla correttamente qualificare e, quindi, sottoporla al corretto trattamento fiscale. • È quindi necessario analizzare la qualità dei flussi informativi dell’azienda, principalmente in termini di completezza ed affidabilità. • Almeno nelle realtà di maggiori dimensioni, per quanto riguarda i principali flussi di natura fiscale (IVA e imposte dirette) che intercorrono tra le varie funzioni, è possibile rilevare, a solo fine esemplificativo, quanto segue. -9-
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Ai fini IVA, frequentemente gli input informativi rilevanti sono originati dalle cd. Funzioni di Business (ad es., l’Ufficio Commerciale e l’Ufficio Immobiliare), i quali vengono poi trasmessi alle cd. Funzioni Rilevanti (ad es. la Contabilità Fornitori e la Contabilità Clienti). FUNZIONI DI BUSINESS Info rilevanti ai fini IVA FUNZIONI RILEVANTI i.e. Ufficio Commerciale, Direzione Generale, Servizi Generali i.e. Contabilità Clienti e Fornitori Ai fini delle imposte dirette, il flusso dei dati è originato dai dati generati dalle varie funzioni aziendali, i quali alimentano il bilancio di verifica della società ed, infine, a seguito di elaborazione da parte dell’Ufficio Fiscale, determinano le imposte dirette. • Corretta imputazione delle voci di costo in FUNZIONI AZIENDALI appositi conti contabili; (Ufficio amministrativo, Contabilità • Corretta gestione delle informazioni CORRETTO Fornitori, Contabilità clienti, rilevanti fiscalmente (e.g. costi deducibili Controllo di Gestione, Ufficio per cassa, redditi dei fabbricati e dei UFFICIO CALCOLO Immobiliare, Ufficio Tesoreria e terreni, costi non inerenti) FISCALE DELLE IIDD Finanzia, Ufficio Personale,…) • Collezione delle informazioni di carattere fiscale (e.g. documentazione richiesta ex art. 110, comma 10 e 11 TUIR) - 10 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Pertanto, in sede di assessment, occorrerà mappare tutti i flussi informativi fiscalmente rilevanti e, pertanto, sia quelli ai fini IVA e imposte dirette ma anche quelli relativi a tutte le altre aree fiscali, quali ad esempio, WTT su fringe benefit, contributi, … - 11 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 B. Analisi dell’operatività quotidiana delle funzioni che day by day sono chiamate a prendere decisioni rilevanti fiscalmente e valutazione della loro «sensibilità» in materia fiscale • La formazione fiscale di coloro che operano in funzioni aziendali cd. rilevanti fiscalmente è un elemento cruciale per la tax compliance, tenuto conto che la materia fiscale non si presta ad essere gestita esclusivamente mediante processi standardizzati ed automatizzati ma richiede un’indefettibile attività intellettuale che presuppone uno specifico know how fiscale • Occorre quindi verificare principalmente se gli obblighi fiscali nell’operatività quotidiana: sono conosciuti; sono assolti; se le modalità con cui sono adempiuti possono considerarsi corrette e non superate. - 12 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 A solo fini esemplificativi, occorre ad esempio testare: • il corretto regime IVA delle fatture emesse; • il corretto regime di detrazione IVA assolto nel momento di registrazione delle fatture passive; • l’emissione di autofatture/integrazione di fatture, laddove richiesto dalla normativa; • la verifica delle partite IVA dei clienti comunitari nell’archivio VIES; • che nel caso di cessioni di beni intracomunitarie ovvero extracomunitarie vengano raccolti e archiviati i documenti di prova che le merci sono effettivamente uscite dal territorio nazionale (ad es., lettere di vettura CMR o fattura munita del timbro apposto dalla Dogana di confine); • che i documenti ex art. 110, co. 11, TUIR (fornitori black list) vengano raccolti e archiviati; • gli adempimenti espletati dalla società nel caso in cui, nonostante l’operazione di acquisto può dirsi effettuata, la fattura del fornitore non sia stata ancora ricevuta; • fatture passive relative ad acquisti esenti/fuori campo IVA • costi non inerenti • costi sostenuti per conto / nell’interesse di altre società del Gruppo • … - 13 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Sostanzialmente, occorre ripercorrere gli steps dei processi aziendali più importanti e verificare se gli obblighi fiscali connessi a ciascuna fase sono adempiuti/adempiuti correttamente . - 14 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Ad esempio, CICLO ATTIVO Acquisizione del cliente Modalità di controllo, Validazione registrazione del cliente e e creazione contabilizzazi dell’anagrafica one della fattura attiva Ricezione pagamento e Gestione contabilizzazio ordini ne - 15 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 CICLO ATTIVO: controllo corretto adempimento obblighi fiscali (esempio) Validazione del cliente e creazione dell’anagrafica (e.g. verifica iscrizione partita IVA comunitaria del cliente nell’archivio VIES) Modalità di registrazione e contabilizzazione della fattura attiva (e.g. verifica corretto momento Gestione ordini di emissione della fattura; del corretto trattamento IVA (e.g. verifica inserimento dell’operazione; della aliquote IVA corrette) contabilizzazione del costo nel corretto conto contabile) Gestione vendita (e.g. per le operazioni intracomunitarie ed extracomunitarie, verifica che merce esca dal territorio nazionale) - 16 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 Ad esempio, CICLO PASSIVO Criteri di selezione dei fornitori per l’inserimento della vendor list Modalità di Modalità di pagamento gestione della della fattura richiesta di passiva e acquisto e del contabilizzazio successivo ne del ordine pagamento Modalità di Modalità di controllo di controllo, quanto registrazione e effettivamente contabilizzazio ricevuto/otten ne della fattura uto dal passiva fornitore - 17 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 CICLO PASSIVO: controllo corretto adempimenti degli obblighi fiscali (esempio) Selezione dei fornitori (e.g. in caso di fornitore black list, reperimento documentazione ex art. 110, co. 11 TUIR) Modalità di pagamento della fattura passiva e contabilizzazione del pagamento Gestione della richiesta di (e.g. verifica dell’eventuale mancato acquisto e del successivo ricevimento della fattura e ordine di acquisto espletamento degli adempimenti necessari) Controllo, registrazione e contabilizzazione della fattura passiva (e.g. verifica del corretto trattamento Iva della fattura passiva; se rispettato l’obbligo eventuale di autofatturazione/integrazione della fattura; tempi di registrazione; costi sostenuti nell’interesse di altre società del Gruppo; costi relativi ad operazioni esenti/fuori campo IVA) - 18 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 C. Analisi dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi È opportuno verificare se il sistema di controllo interno aziendale preveda di già dei controlli di natura fiscale. In tal senso, occorre verificare precipuamente: gli strumenti utilizzati per la gestione della fiscalità e dei rischi tributari, quali, ad esempio, il sistema gestionale usato dalla società, le check list ed i report interni eventualmente utilizzati dai dipendenti; se sussistono procedure e protocolli operativi formalizzati diretti all’assolvimento degli adempimenti fiscali e l’efficacia degli stessi; se vi sono controlli periodici di natura fiscale di I, II e III livello; se sono effettuati corsi di formazione periodica in materia fiscale almeno per i dipendenti che sono coinvolti in funzioni fiscalmente rilevanti - 19 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 D. Esame storico dei precedenti fiscali e, se sussistente, della documentazione societaria riguardante anche ambiti che interessano la compliance fiscale Al fine dell’assessment potrebbe essere utile analizzare gli accertamenti tributari passati e l’esito degli stessi. Inoltre, è utile analizzare tutta la documentazione societaria che, in qualche modo, interessa ambiti fiscali, quale: • documentazione Transfer Princing (nazionale e master file); • relazioni sul sistema dei controlli interni inviate alle rispettive Autorità di Vigilanza (es. Banca d’Italia); • Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001. I suddetti documenti andranno analizzati relativamente agli ambiti che interessano la compliance fiscale [ad es., analisi del modello organizzativo DLgs 231/2001 con riferimento al profilo penale dei delitti di criminalità organizzata, dei reati societari, dei reati di riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e dei reati trasnazionali]. - 20 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 E. Individuazione del livello di rischio fiscale a cui è soggetta la specifica società Il rischio fiscale a cui è soggetta la società può essere definito come la probabilità che il verificarsi di un evento o di una circostanza influenzi negativamente la capacità della stessa di raggiungere i propri obiettivi (la tax compliance). Pertanto, nella pratica, i rischi fiscali della società, dopo essere stati mappati, dovranno essere misurati considerando i seguenti aspetti: probabilità di accadimento dell’evento; «dimensione» del danno derivante dal verificarsi di un evento. Rilevanza del danno RISCHIO RILEVANTE RISCHIO NON RILEVANTE Probabilità dell’evento - 21 -
La gestione del rischio fiscale Torino, 19 Novembre 2015 3. Disegno e implementazione dell’infrastruttura del sistema di governo e controllo fiscale (TCF) La costruzione del TCF prosegue con il disegno degli elementi essenziali che dovranno garantire il governo e il controllo del rischio fiscale. I punti essenziali per configurare l’esistenza di un tax control framework sono: Definizione della figura di un responsabile per la tax governance complessiva aziendale e di un responsabile per la tax governance della singola funzione aziendale rilevante Implementazione di idonee policy e procedure dirette a regolare, in ottica di tax risk management, i processi che influenzano le scelte fiscali e lo stesso processo di gestione degli adempimenti fiscali Automatizzazione, ove possibile, di determinati adempimenti fiscali (ad esempio, inserire moduli ad hoc nel sistema gestionale per garantire il rispetto della normativa fiscale) Tracciare e rendere trasparente il processo decisionale sugli aspetti fiscali delle operazioni più significative Istituzione di attività di verifica di efficacia e operatività del TCF da parte delle funzioni di I, II e III livello di controllo e conseguente miglioramento continuo del TCF Garantire formazione e aggiornamento continuo del personale, indispensabile al fine di costituire un asset fondamentale di competenze a sostegno della gestione operativa (segue) - 22 -
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