La gestione del rischio fiscale - Centro Congressi Unione Industriale TORINO, 19 Novembre 2015 - Pirola Pennuto Zei & Associati

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La gestione del rischio fiscale - Centro Congressi Unione Industriale TORINO, 19 Novembre 2015 - Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale
Centro Congressi Unione Industriale
TORINO, 19 Novembre 2015
La gestione del rischio fiscale
                                 Torino, 19 Novembre 2015

Gestione del rischio fiscale e il
reato di autoriciclaggio:
rapporti con la disciplina delle
responsabilità degli enti
(D.Lgs. n. 231/2001) e impatti
sul modello organizzativo

Avv. Roberta Di Vieto
Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale
                                                                       Torino, 19 Novembre 2015

                                                              1        Convenzione di Bruxelles 26 Luglio 1995 sulla tutela degli
           Presupposti                                                 interessi finanziari delle C.E.
           normativi internazionali                                    Convenzione di Bruxelles 26 Maggio 1997 sulla lotta contro la
                                                              2
                                                                       corruzione dei funzionari delle C.E. e degli Stati membri

                                                             RATIFICA CONVENZIONI DI BRUXELLES
                                                             Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa
           L. 300/2000                Art. 11                delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica.

                                                    ATTUAZIONE DELLA DELEGA: definizione della disciplina della responsabilità
           D. Lgs. 231/2001
                                                    amministrativa degli Enti

                                                             Art. 25 quater                             Art. 25 septies
DL. 350/2001     Art. 25 bis                    L. 7/2003                               L. 123/2007

                                                             Art. 25 quinquies                          Art. 25 octies
D.Lgs 61/2002                               L. 228/2003                               D.Lgs. 231/2007
                 Art. 25 ter
                                                             Art. 25 quater.1                           Art. 24 bis
                                                L. 7/2006                               L. 48/2008
  L. 62/2005     Art. 25 sexies
                                                             Art. 25 bis.1                              Art. 25 novies
                                                L. 99/2009                              L. 99/2009
  L. 94/2009     Art. 24 ter
                                                             Reati                                      Art. 25 undecies
 L. 116//2009                               L. 146/2006                               D.Lgs. 121/2011
                 Art. 25 novies                              transnazionali

                                                             Legge
D.Lgs 109/2012    Art. 25 duodecies         L. 190/2012                                 L. 186/2014     Autoriciclaggio
                                                              anticorruzione
                                                                                                                                  -1-
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        OBIETTIVO dell’intervento                 LA “MORALIZZAZIONE” DELL’ATTIVITA’
               normativo
                                                       ECONOMICA E DEL BUSINESS

                       Principio                                      Responsabilità
DAL …              di “personalità”                   ALLA …          amministrativa
             della responsabilità penale                                dell’Ente

                       Art. 27 Cost.                                      D.Lgs. 231/01

          “La nuova responsabilità, nominalmente amministrativa, dissimula la sua
           natura sostanzialmente penale; forse sottaciuta per non aprire delicati
         conflitti con i dogmi personalistici dell’imputazione criminale (art. 27 Cost.)”
                                Cass. Pen. n. 3615 del 20.12.2005

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          Principio di “autonomia” della responsabilità dell’Ente

        Gli Enti rispondono non tanto per il reato commesso
       dalla persona fisica, quanto per non aver fatto quanto
         era possibile per evitare la realizzazione di illeciti.

                                               L’autore del reato non è stato
                                        1               identificato
   Art. 8 D.Lgs. 231/2001                            o non è imputabile

La responsabilità dell’Ente                       Il reato si estingue per
                                        2             una causa diversa
  sussiste anche quando:
                                                        dall’amnistia

                                                                                -3-
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            PRESUPPOSTI della responsabilità amministrativa dell’Ente

                                 1     Commissione di reati espressamente previsti
                                       dalla legge

Estremi che integrano la               Responsabilità penale di almeno una persona
                                 2
   RESPONSABILITA’                     inserita nell’organizzazione dell’Ente
   AMMINISTRATIVA
       degli Enti
                                 3     “Interesse” o “vantaggio” dell’Ente

                                       Mancata adozione ed applicazione di “modelli
                                 4
                                       organizzativi” idonei alla prevenzione dei reati

                                                                                          -4-
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  La COMMISSIONE DI UNO SPECIFICO REATO da parte di una persona fisica

                          •   Reati contro la Pubblica Amministrazione
                          •   Reati Societari
                          •   Delitti informatici e trattamento illecito di dati
                          •   Delitti di criminalità organizzata
                          •   Falsità
                          •   Delitti contro l’industria e il commercio
                          •   Delitti con finalità di terrorismo
   REATI
                          •   Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
PRESUPPOSTO
                          •   Delitti contro la personalità individuale
                          •   Abusi di mercato
                          •   Reati connessi alla violazione della normativa antinfortunistica
                          •   Ricettazione, Riciclaggio, Autoriciclaggio
                          •   Violazione diritto d’autore
                          •   Dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
                          •   Reati ambientali
                          •   Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
                                                                                                  -5-
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                    In particolare, il reato di AUTORICICLAGGIO

La Legge 186/2014 intitolata “Disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione
fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio” ed entrata in vigore il 1°
gennaio 2015, introduce nel nostro ordinamento il delitto di “autoriciclaggio”
(nuovo art. 648-ter,1 c.p.).

La Legge 186/2014 modifica il D.Lgs. 231/2001 prevedendo, per quanto qui di
interesse:
- l’inserimento nell’art. 25-octies del reato di autoriciclaggio
- la modifica della rubrica: ora «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro,
   beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio».

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                                 LA CONDOTTA

«Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro
5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un
delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche,
finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità
provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.»

Non è sanzionato l’utilizzo “personale”: infatti, non è punita la mera
utilizzazione o l’impiego per fini personali del denaro, dei beni e delle utilità di
provenienza delittuosa, ferma restando la responsabilità per il reato “a monte”.

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                                  LA CONDOTTA

                                    si crei o si concorra a creare attraverso un
                              1     primo DELITTO NON COLPOSO una provvista
                                    consistente in denaro, beni o altre utilità

   Il reato si realizza             si impieghi la predetta provvista attraverso un
  quando sussistono           2     comportamento ulteriore e autonomo in
le seguenti circostanze:            attività imprenditoriali, economiche e
                                    finanziarie

                                    si crei un concreto ostacolo alla
                              3     identificazione della provenienza delittuosa
                                    della summenzionata provvista

                                                                                      -8-
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                  È prevista la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da Euro
                  5.000,00 ad Euro 25.000,00 per chi consuma tale
                  fattispecie delittuosa. Sanzioni inferiori, invece, nell’ipotesi
                  in cui il denaro, i beni o le altre utilità derivino da delitto
                  non colposo punito con la reclusione inferiore a 5 anni
                  andandosi ad irrogare la reclusione da 1 a 4 anni e la multa
                  da Euro 2.500,00 ad Euro 12.500,00

   Sanzioni
   per la
persona fisica    La pena è aumentata se i fatti sono commessi nell’esercizio
                  di un’attività bancaria, finanziaria o professionale.
                  La sanzione è diminuita sino alla metà nel caso in cui il
                  soggetto si sia efficacemente adoperato per evitare le
                  conseguenze ulteriori del proprio operato, per assicurare le
                  prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e
                  delle utilità.

                                                                                     -9-
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               da 200 a 800 quote;
               nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità
 Sanzioni       provengano da delitto per il quale è stabilita la pena
per l’ente      della reclusione superiore nel massimo a cinque anni, si
                applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote

                                                                           - 10 -
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                   I SOGGETTI autori dei reati

                                        Coloro che hanno funzioni di:
                                        - rappresentanza;
 Soggetti in posizione
                                        - amministrazione;
       APICALE
                                        - direzione;
                                        - gestione e controllo
                                        esercitate anche solo in “via di fatto”

                                        Coloro che risultano essere “sottoposti” alla
Soggetti “SOTTOPOSTI”                   direzione o alla vigilanza dei soggetti in
                                        posizione apicale

                                                                                        - 11 -
La gestione del rischio fiscale
                                          Torino, 19 Novembre 2015

                     INTERESSE o VANTAGGIO dell’Ente

 E’ esclusa la responsabilità amministrativa dell’Ente ove l’autore del reato abbia
 agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

 Affinché sussista la responsabilità dell’Ente il reato deve essere compiuto a
 “vantaggio” o nell’”interesse” dell’Ente.

                                   … la semplice INTENZIONE psicologica
    “INTERESSE”                    dell’autore del reato, valutabile ex
                                   ante dal Giudice

   “VANTAGGIO”                     … qualunque BENEFICIO derivante dal
                                   reato commesso valutato ex post dal
                                   Giudice
Cass. Pen. 3615/2005
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                       * Individuare gli ambiti di attività in cui
                         possono essere commessi i reati

 I “modelli            * Predisporre specifici protocolli per la
                         formazione e l’attuazione delle decisioni
organizzativi”           dell’Ente relative alla prevenzione dei reati
DEVONO...
                       * Individuare modalità di gestione delle risorse
                         finanziarie  idonee      a    prevenire     la
                         commissione di reati
                       * Prevedere      obblighi   di   informazione
                         dell’organismo che ha la funzione di vigilare
                         sull’applicazione dei modelli
                       * Introdurre nell’Ente un “codice etico” ed un
                         sistema disciplinare efficace

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             La PREDISPOSIZIONE e l’AGGIORNAMENTO
                          DEI MODELLI

                             D. LGS.
                             231/2001

                           MODELLI
                        ORGANIZZATIVI

   RISK             RISK               CODICE ETICO               ORGANISMO
ASSESSMENT    MANAGEMENT               E DISCIPLINARE             DI VIGILANZA

             I vari interventi dovranno essere realizzati in conformità delle

    !        LINEE GUIDA elaborate ad hoc dalle associazioni di categoria di
             appartenenza dell’Ente (es., Confindustria, ANIA, ABI, ecc.)
                                                                                 - 14 -
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      La PREDISPOSIZIONE e l’AGGIORNAMENTO
                   DEI MODELLI

                        MODELLI
                     ORGANIZZATIVI

                 RISK
            MANAGEMENT

METODOLOGIA per l’analisi e la valutazione dei rischi

…

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                               La PREDISPOSIZIONE e l’AGGIORNAMENTO
                              DEI MODELLI per il reato di AUTORICICLAGGIO

1                             La “provvista” reimpiegata nel reato di autoriciclaggio deve
                              derivare da un reato presupposto già incluso nel D.Lgs. 231/01.
     Confindustria            Per Confindustria “l’autoriciclaggio dovrebbe rilevare ai fini
    (Circolare 19867/2015)
                              dell’eventuale responsabilità dell’ente soltanto se il reato base
                              rientra tra quelli presupposto previsti in via tassativa dal Decreto
                              231.”

2                             Attraverso la fattispecie dell’autoriciclaggio risulterebbero
       Ulteriori              indirettamente inclusi nel D.Lgs. 231/01 tutti i delitti non colposi
    interpretazioni           e, tra gli altri, i delitti tributari. In tal senso depone anche una
           (D.L. C.2400)      lettura del Disegno di Legge C. 2400 all’esame della II
             (AODV)
    (Tax Control Framework)
                              Commissione Giustizia, con il quale il legislatore sembra
      (Corte Appello Milano   intenzionato ad introdurre nel decreto – questa volta in via
         Sent. 4920/15)
                              diretta attraverso l’art. 25 terdecies - alcune fattispecie di reati
                              tributari.
                                                                                                     - 16 -
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                          1      Confindustria
                                 (Circolare 19867/2015)

E’ necessario intercettare e contrastare le condotte di «re-immissione» dei proventi
derivanti da attività illecite nel circuito legale

E’ molto complesso riuscire ad identificare i flussi finanziari in condizioni di ordinaria
gestione. Ad esempio, quid iuris in caso di risparmio di imposta derivante da redditi non
dichiarati? Il pagamento di stipendi può costituire un modo per reimpiegare i proventi
illeciti?

Secondo Confindustria: «Se il reato-base consistesse in un reato presupposto della
responsabilità ai sensi del Decreto 231 , il Modello Organizzativo dovrebbe già prevedere
presidi di controllo ad hoc e quindi non necessiterebbe di uno specifico aggiornamento.»

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                                      Ulteriori
                                   interpretazioni
                            2            (DL C.2400)
                                           (AODV)
                                  (Tax Control Framework)
                                    (Corte Appello Milano
                                       Sent. 4920/15)

E’ necessario valutare se e come tutti i delitti fonte dell’autoriciclaggio (anche non rilevanti
ai fini 231) possano, potenzialmente, verificarsi nell’ambito dell’organizzazione aziendale.

In tal caso, si rende necessario effettaure un risk assessment completo rispetto a tutte le
fattispecie di delitti che danno provvista e che possono costituire la base per il successivo
reimpiego.

Il delitto fonte è rappresentato dall’intero Codice Penale, con l’esclusione dei reati colposi e
delle contravvenzioni, nonché dalle norme speciali potenzialmente rilevati (normativa
tributaria, normativa doganale, ecc.).

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                                  Ulteriori
                        2      interpretazioni
                                      (DL C.2400)
                                        (AODV)
                               (Tax Control Framework)
                                 (Corte Appello Milano
                                    Sent. 4920/15)

               Ciò significa, ad esempio:
                Truffa aggravata ai danni dello Stato;
   Reati a      False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori;
                Corruzione;
catalogo 231
                Delitti ambientali;
                Indebita percezione di contributi pubblici;
                Ecc.

               Ciò significa, ad esempio:
                Reati tributari e doganali;
Reati NON a     Truffa semplice;
catalogo 231    Turbativa d’asta;
                Omesso versamento delle ritenute previdenziali;
                Altro.

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                             LA SOLUZIONE

Non esiste OGGI una soluzione condivisa.

Di conseguenza, pur dovendosi allo stato tenere in considerazione che con la
“delega fiscale” il Governo è chiamato a revisionare l’intero sistema fiscale, ivi
incluso il “sistema sanzionatorio penale”, l’aggiornamento dei modelli rispetto
alla fattispecie in esame renderebbe necessaria un’analisi dei rischi anche fiscali e
la identificazione dei presidi di controllo vigenti.

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                    Funzioni coinvolte nell’aggiornamento

Ai fini dell’aggiornamento, di fondamentale importanza risulta il coinvolgimento
dei process owners operanti nell’area amministrativa, finanziaria e contabile
dell’ente

                 il CFO (Chief Financial Officer)
                 il Direttore/Responsabile Amministrativo;
                 Contabilità / Tesoreria;
                 il Direttore/Responsabile Finance;
                 il Finance Controller.

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                            Esempi di processi impattati

In quest’ottica, il risk assessment dovrà avere ad oggetto principalmente – ma non solo – i
processi sensibili per i delitti tributari.
A mero titolo esemplificativo:
 sarà necessario verificare le modalità attraverso le quali avviene la registrazione
    contabile di fatture o altri documenti per cui è prevista l’obbligatoria registrazione;
 dovranno essere valutati i controlli che, nell’ambito del processo di fatturazione, sono
    finalizzati a garantire: (i) la correttezza dei dati riportati in fattura e finalizzati ad evitare
    sovrafatturazioni (caso tipico: le consulenze) e (ii) l’identificazione delle parti
    intervenute nel contratto sottostante, onde evitare che la prestazione sia resa da
    soggetti diversi rispetto a quelli a cui i documenti fiscali sono intestati;
 dovranno essere valutati anche processi minori, quali, la gestione delle note di credito o
    di addebito, in quanto operazioni che comportano una variazione in aumento o in
    diminuzione dell’imponibile o dell’imposta; la gestione delle schede carburante o dei
    Documenti di Trasporto, ecc.

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                          Tax Control Frameworks

Di grande ausilio per l’aggiornamento del modello risulterebbe
l’implementazione degli specifici sistemi di gestione del rischio fiscale (Tax
Control Frameworks), che definiscono i principi e le linee guida operative, le
procedure e i protocolli per l’accertamento e il monitoraggio dei rischi fiscali, i
soggetti preposti al controllo, i flussi informativi, il piano di formazione aziendale,
nonché l’identificazione e formalizzazione di rischi fiscali.

L’implementazione di un sistema di gestione del rischio fiscale costituirà altresì
presupposto per l’adesione al regime di "cooperazione rafforzata" basato su un
rapporto di collaborazione e trasparenza fra contribuente e Autorità Fiscali, a cui
saranno associati istituti premiali quali, tra gli altri, la riduzione alla metà delle
sanzioni amministrative applicabili.

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Il nuovo regime di adempimento
collaborativo di cui al D.lgs. 5
agosto 2015, n. 128

Dott. Stefano Barletta
Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale
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La gestione del rischio fiscale

La «gestione del rischio fiscale» è un elemento ormai imprescindibile
dell’operatività aziendale non solo a livello di «compliance» ma anche in
ambito strategico e finanziario.

Perché?

   Sanzioni amministrative
   Sanzioni penali
   Danno d’immagine / di reputazione
   Corporate responsibility

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L’approccio della prassi internazionale
Anche l’Amministrazione Finanziaria dei maggiori Paesi occidentali sembra avere
preso contezza dell’importanza di una gestione preventiva del rischio fiscale
basata su di un atteggiamento collaborativo.

L’OCSE e la cooperative compliance

Nel 2013 l’OCSE ha pubblicato il rapporto preliminare «Cooperative Compliance: a
Framework», al fine di fornire linee guida su come un modello di cooperative compliance
possa ristabilire fiducia e confidenza nel rapporto tra business community ed A.F. e
consentire benefici ad entrambi, sulla base di esperienze dei vari Paesi.
   Per il contribuente → pagamento della giusta quantità di imposta al momento giusto
   e sostanziale riduzione delle incertezze sulla posizione fiscale delle imprese;
   per l’A.F.→ presenza in azienda di Tax Control Frameworks sufficientemente robusti
   da garantire all’A.F. l’affidabilità e veridicità del contenuto delle dichiarazioni fiscali
   nonché la volontà del contribuente di essere aperto e trasparente.

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L’approccio della prassi nazionale
 Il Progetto Pilota dell’Agenzia delle Entrate

       Il 25 giugno 2013 l’Agenzia delle Entrate aveva invitato i grandi contribuenti ad
       inviare, entro il 31 luglio 2013, la propria richiesta di adesione, su base volontaria,
       al gruppo di imprese che sarebbero state selezionate per far parte del «Progetto
       Pilota» in tema di «cooperative compliance» con l’obiettivo di «verificare la
       possibilità di introdurre un approccio al controllo ex ante, rispetto al tradizionale
       intervento ex post, con positivi impatti sul livello di compliance del contribuente e
       sulle sue esigenze di certezza e stabilità, nonché a fornire elementi utili per
       introdurre appositi provvedimenti attuativi del regime».

       L’obiettivo del «gruppo di lavoro» era quello di pervenire alla definizione
       condivisa delle caratteristiche di sistemi interni o modelli organizzativi di gestione
       del rischio fiscale
                                                    Candidature pervenute
                                                    Alla data del 31 luglio [2014] risultano pervenute ben 84 candidature
                                                    riconducibili a 55 gruppi societari, per il 53% italiani, il 32% europei e la
                                                    restante parte, extra europei. L’apprezzabile numero di adesioni appare
                                                    ulteriormente corroborato dalla circostanza che, in termini di fatturato, le
                                                    imprese che hanno espresso la volontà di aderire al progetto rappresentano
                                                    circa il 10% del fatturato complessivo ascrivibile ai grandi contribuenti per
                                                    l’anno di imposta 2011
                                                    (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Regime+di+adempimento+collaborat
                                                    ivo+-+Grandi+contribuenti/)

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La gestione del rischio fiscale
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Alcuni sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti (1/2)

Il Sarbanes-Oxley Act del 2002
che si pone come obiettivo il ripristino della fiducia degli investitori e la protezione
degli azionisti contro possibili frodi
La sezione 404 (Management Assessment of Internal controls) richiede che, con cadenza
annuale:
 il CEO e il CFO della società/gruppo attestino che il sistema di controllo interno che presidia
    il processo di costruzione e presentazione del bilancio (c.d. Financial Reporting) è efficace.
 il revisore esterno attesti a sua volta se le dichiarazioni del CEO e del CFO contenute
    nell’attestazione sull’adeguatezza del sistema di controllo interno sono valide, accurate e
    complete.
Il management deve istituire un processo strutturato e periodico per la valutazione del sistema
di controllo interno che porta alla formazione del bilancio (c.d. Management Assessment
Process).

Ai principi della SOX si ispira l’articolo 154-bis del TUF che prevede l’istituzione di un dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari

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La gestione del rischio fiscale
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Alcuni sistemi di gestione dei rischi aziendali già conosciuti (2/2)

Il D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231,
che ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche,
delle società e degli enti privi di personalità giuridica.
La responsabilità amministrativa è esclusa se l’ente prova che:
 a) L’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della
     commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a
     prevenire reati della specie di quello verificatosi;
 b) Il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro
    aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di
    iniziativa e di controllo;
 c) Le persone hanno commesso il fatto eludendo fraudolentemente i modelli di
    organizzazione e di gestione;
 d) Non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di cui alla lettera
    b).

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La gestione del rischio fiscale
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L’approccio per i soggetti vigilati (1/2)
 Banca d’Italia (circolare n. 263 del 27/12/2006, 15° aggiornamento 2/07/2013)
«Il rischio di non conformità alle norme è il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie
rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (leggi, regolamenti) ovvero di
autoregolamentazione (ad es., statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina). Poiché il rischio di non conformità alle
norme è diffuso a tutti livelli dell’organizzazione aziendale, soprattutto nell’ambito delle linee operative, l’attività di
prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato: è pertanto necessaria un’adeguata
responsabilizzazione di tutto il personale.
La funzione di conformità alle norme presiede, secondo un approccio risk based, alla gestione del rischio di non conformità
con riguardo a tutta l’attività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. A tal
fine, è necessario che la funzione di conformità alle norme abbia accesso a tutte le attività della banca, centrali e periferiche,
e a qualsiasi informazione a tal fine rilevante, anche attraverso il colloquio diretto con il personale.
[…]
La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al presidio del rischio di non conformità alle normative di
natura fiscale(1) , che richiede almeno:
(i) la definizione di procedure (2) volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa e ad attenuare i rischi
      connessi a situazioni che potrebbero integrare fattispecie di abuso del diritto, in modo da minimizzare le
      conseguenze sia sanzionatorie, sia reputazionali derivanti dalla non corretta applicazione della normativa fiscale;
(ii) la verifica dell’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire
      il rischio di non conformità».

(1) […]
(2) Tali procedure possono prevedere il ricorso a figure interne alla banca esperte in materia fiscale oppure, nei casi più complessi,
l’acquisizione del parere delle autorità tributarie competenti.

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L’approccio per i soggetti vigilati (2/2)
 IVASS, (regolamento ISVAP            n. 20 del 26 marzo 2008)
«Capo V – Funzione di compliance
Art. 22 (Obiettivi della verifica di conformità alle norme)
1. Nell’ambito del sistema dei controlli interni, le imprese si dotano, ad ogni livello aziendale pertinente, di
   specifici presidi volti a prevenire il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite
   patrimoniali o danni di reputazione, in conseguenza di violazioni di leggi, regolamenti o provvedimenti
   delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di autoregolamentazione.
2. […].
Art. 23 (Funzione di compliance)
1. Le imprese istituiscono una funzione di compliance, proporzionata alla natura, dimensione e complessità
   dell’attività svolta, cui è affidato il compito di valutare che l’organizzazione e le procedure interne siano
   adeguate al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 22.
2. […].
3. La funzione di compliance:
    a. identifica in via continuativa le norme applicabili all’impresa e valuta il loro impatto sui processi e le
       procedure aziendali;
    b. valuta l’adeguatezza e l’efficacia delle misure organizzative adottate per la prevenzione del rischio di
       non conformità alle norme e propone le modifiche organizzative e procedurali finalizzate ad assicurare
       un adeguato presidio del rischio;
    c. valuta l’efficacia degli adeguamenti organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;
    d. predispone adeguati flussi informativi diretti agli organi sociali dell’impresa e alle altre strutture
       coinvolte.
[…]».
                                                                                                                    -7-
La gestione del rischio fiscale
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La legge delega e la «gestione del rischio fiscale
(Legge 11 marzo 2014, n. 23, Art. 6)
1.   Il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all’art. 1, norme che prevedano forme di
     comunicazione e di cooperazione rafforzata, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, tra le imprese e
     l’amministrazione finanziaria, nonché, per i soggetti di maggiori dimensioni, la previsione di sistemi aziendali
     strutturati di gestione e di controllo del rischio fiscale, con una chiara attribuzione di responsabilità nel quadro del
     complessivo sistema dei controlli interni, prevedendo a tali fini l’organizzazione di adeguate strutture
     dell’amministrazione finanziaria dedicate alle predette attività di comunicazione e cooperazione, facendo ricorso alle
     strutture e alle professionalità già esistenti nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.
2.   Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’introduzione delle norme di cui al comma 1, incentivi sotto forma di
     minori adempimenti per i contribuenti e di riduzioni delle eventuali sanzioni, anche in relazione alla disciplina da
     introdurre ai sensi dell’articolo 8 e ai criteri di limitazione e di esclusione della responsabilità previsti dal Decreto
     Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché forme specifiche di interpello preventivo con procedura abbreviata.

                             Impegni                                       Benefici

                    Sistema strutturato di gestione           • Minori adempimenti
                     e controllo del RISCHIO FISCALE           • Riduzione sanzioni
                     con chiara attribuzione delle
                     responsabilità                            • Procedure interpello

                                                                                                                                 -8-
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Impegni per l’Agenzia delle Entrate (1/2)

 valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di
  proporzionalità del sistema di controllo adottato, con eventuale proposta degli
  interventi ritenuti necessari ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime

 debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione effettuate dagli organi
  di gestione, sulla base della relazione annuale, delle risultanze delle attività dei soggetti
  incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione contabile, nonché di quella dei
  loro collegi sindacali e dei pareri degli organismi di vigilanza.

 realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari, in conseguenza
  degli elementi informativi forniti dal contribuente nell'ambito del regime

 esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali significativi e
  risposta alle richieste dei contribuenti nel più breve tempo possibile

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Impegni per l’Agenzia delle Entrate (2/2)

 pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale dell'elenco aggiornato
  delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale
  aggressiva

 promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi di
  trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire un
  contesto fiscale di certezza

                                                                                  - 10 -
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Benefici e impegni per il contribuente (1/5)

           Impegni                        Benefici
                                                                              Benefici
 Sistema strutturato di gestione   • Minori adempimenti
 e controllo del RISCHIO FISCALE
 (c.d. Tax Control Framework)      • Riduzione sanzioni       • Non prestazione di garanzia per il
 con                               • Procedure interpello       pagamento dei rimborsi delle imposte
 chiara attribuzione delle
 responsabilità
                                                              • Riduzione sanzioni del 50% in alcune
                                                                ipotesi (riscossione sospesa fino a
                                                                definitività accertamento)
                                                              • Interpello con tempi ridotti
                                                              • Forme di interlocuzione costante e
                                                                preventiva su elementi di fatto
                                                              • In caso di denuncia per reati fiscali,
                                                                comunicazione alla Procura della
                                                                Repubblica se il contribuente ha
                                                                aderito al regime di adempimento
                                                                collaborativo

                                                                                                         - 11 -
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 Benefici e impegni per il contribuente (2/5)
                                                                         Impegni                              Benefici
 Sull’interpello
                                                            Sistema strutturato di gestione e            •   Minori
 Verifica e conferma dell'idoneità della                    controllo del RISCHIO FISCALE (c.d.
                                                            Tax Control Framework) con
                                                                                                             adempimenti
                                                                                                         •   Riduzione
 domanda presentata, nonché della                           chiara attribuzione delle
                                                            responsabilità                                   sanzioni
 sufficienza e l'adeguatezza della                                                                       •   Procedure
                                                                                                             interpello
 documentazione prodotta con la
 domanda entro quindici giorni dal                                                                Benefici
 ricevimento
                                                                       •     Non prestazione di garanzia per il
                                                                             pagamento dei rimborsi delle
Il termine per la risposta all'interpello è in ogni caso di                  imposte
quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della                •     Riduzione sanzioni del 50% in
                                                                             alcune ipotesi (riscossione sospesa
domanda ovvero della documentazione integrativa richiesta,                   fino a definitività accertamento)
anche se l'Agenzia delle entrate effettua accessi alle sedi dei        •     Interpello con tempi ridotti
contribuenti, definendone con loro i tempi, per assumervi              •     Forme di interlocuzione costante e
elementi informativi utili per la risposta. I contribuenti                   preventiva su elementi di fatto
                                                                       •     In caso di denuncia per reati fiscali,
comunicano all'Agenzia il comportamento effettivamente                       comunicazione alla Procura della
tenuto, se difforme da quello oggetto della risposta da essa                 Repubblica se il contribuente ha
                                                                             aderito al regime di adempimento
fornita                                                                      collaborativo

                                                                                                                           - 12 -
La gestione del rischio fiscale
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                                                                Impegni                          Benefici

Benefici e impegni per il contribuente (3/5)
                                                        Sistema strutturato di            •    Minori
Sulla riduzione delle sanzioni                          gestione e controllo del
                                                        RISCHIO FISCALE (c.d. Tax
                                                                                               adempimenti
                                                        Control Framework) con            •    Riduzione
                                                        chiara attribuzione delle              sanzioni
                                                        responsabilità
                                                                                          •    Procedure
                                                                                               interpello
 Sanzioni amministrative ridotte della
 metà e comunque non in misura
 superiore al minimo edittale
                                                                                    Benefici

SOLTANTO per i rischi di natura fiscale comunicati       •    Non prestazione di garanzia per il
in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia                  pagamento dei rimborsi delle imposte
                                                         •    Riduzione sanzioni del 50% in alcune
delle entrate prima della presentazione delle                 ipotesi (riscossione sospesa fino a
dichiarazioni fiscali, se l'Agenzia non condivide la          definitività accertamento)
                                                         •    Interpello con tempi ridotti
posizione dell'impresa
                                                         •    Forme di interlocuzione costante e
                                                              preventiva su elementi di fatto
                                                         •    In caso di denuncia per reati fiscali,
                                                              comunicazione alla Procura della
                                                              Repubblica se il contribuente ha
                                                              aderito al regime di adempimento
                                                              collaborativo
                                                                                                             - 13 -
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Benefici e impegni per il contribuente (4/5)

                      Impegni                                     Impegni                        Benefici

                                                        Sistema strutturato di gestione e   • Minori
• istituzione e mantenimento del sistema di             controllo del RISCHIO FISCALE         adempimenti
  gestione e controllo del rischio fiscale, (e          (c.d. Tax Control Framework)
                                                        con                                 • Riduzione
  attuazione delle modifiche al sistema richieste       chiara attribuzione delle             sanzioni
  dall’Agenzia delle Entrate)                           responsabilità
                                                                                            • Procedure
• avere un comportamento collaborativo e                                                      interpello
  trasparente
• comunicare tempestivamente ed in modo
  esauriente all’Agenzia delle Entrate i rischi di
  natura fiscale e, in particolare, le operazioni che
  possono rientrare nella pianificazione fiscale
  aggressiva,
• promuovere una cultura aziendale improntata
  al rispetto della normativa tributaria,
  assicurandone la conoscibilità a tutti i livelli
  aziendali

                                                                                                            - 14 -
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Benefici e impegni per il contribuente (5/5)
Sul sistema di gestione del rischio fiscale
 Inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno


. Deve assicurare:
  a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai
     diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in
     relazione ai rischi fiscali;
  b) procedure di rilevazione, misurazione, gestione e
     controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a
     tutti i livelli aziendali;
  c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze
     riscontrate nel suo funzionamento e attivare le
     necessarie azioni correttive.
 con cadenza almeno annuale, relazione agli organi di gestione per
  l'esame e le valutazioni conseguenti.
    La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i
    risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate,
    nonché le attività pianificate
                                                                                        - 15 -
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I soggetti interessati
Il regime è inizialmente previsto per i contribuenti di maggiore dimensione ma nel
tempo sarà destinato a estendersi a una platea ampia di contribuenti.

 In fase di prima applicazione il regime riservato a
   • contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di affari o di
      ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro
   • contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul
      Regime di Adempimento Collaborativo di cui all'invito pubblico del 25 giugno
      2013, pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema
      di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un
      volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro

 Successivamente (con decreto ministeriale) saranno individuati gli ulteriori
  contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non
  inferiore a quello di cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

                                                                                             - 16 -
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Impostazione ed adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale

Per impostare e adottare un sistema strutturato che soddisfi le esigenze
manifestate sono indispensabili

 Competenze tecniche fiscali su imposte dirette e indirette (anche di settore)
 Conoscenza dei processi operativi/business dell’azienda, dei processi
  amministrativi/fiscali e dei sistemi aziendali che supportano la raccolta, elaborazione
  e il reporting fiscale
 Competenze di analisi e gestione del rischio aziendale e del sistema di controllo
  interno
 Team multidisciplinare con competenze fiscali, legali e di processi operativi,

                                                                                            - 17 -
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Impostazione ed adozione di un sistema di gestione del rischio fiscale - fasi di
implementazione
FASE 0:   Pre-analisi: esame di massima del dossier, ambiti tempi e costi dell’implementazione del TCF;
FASE 1:   Pianificazione (pianificazione interviste, individuazione e raccolta della documentazione
          preliminare);
FASE 2:   Analisi del sistema di controlli interni e di gestione dei rischi in linea generale e con specifico
          riferimento alla strategia fiscale della Società e alla mitigazione del rischio fiscale;
FASE 3:   Esame storico dei precedenti fiscali (accertamenti tributari, pareristica, esito dei controlli interni,
          documentazione Transfer Pricing – Nazionale e Master File, etc.) – esame eventuale del Modello di
          organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle Relazioni sul sistema dei controlli
          interni (eventualmente) inviate alle Autorità di Vigilanza (es Banca d’Italia. IVASS, ecc.),
          relativamente agli ambiti interessanti la compliance fiscale, per valutare eventuali proposte di
          aggiornamento dei documenti;
FASE 4:   Risk management (as is) mirato alla compliance fiscale, e finalizzato alla mappatura delle attività “a
          rischio fiscale” e relativi controlli e procedure implementanti (costruzione/revisione e
          aggiornamento della banca dati dei rischi e dei relativi controlli), per il relativo risk assessment;
FASE 5:   Gap analysis e remediation plan, riferiti ai “processi/attività sensibili”, con           individuazione
          delle azioni di miglioramento del sistema dei controlli interni;
FASE 6:   Integrazione della governance fiscale nel rispetto dei requisiti previsti dai decreti delegati;
FASE 7:   Monitoraggio e aggiornamento periodico del modello TCF adottato.

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La strutturazione di un sistema di
gestione del rischio fiscale:
ruoli e responsabilità;
profili organizzativi e procedurali

Dott.ssa Rosita Natta
Pirola Pennuto Zei & Associati
La gestione del rischio fiscale
                                          Torino, 19 Novembre 2015

La tax governance risponde «essenzialmente
all’esigenza di assicurare la gestione e la prevenzione dei
rischi connessi alla variabile fiscale nonché il supporto in
sede di verifica fiscale» (Valente)

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I principali benefici derivanti all’implementazione di un Tax
Control Framework (TCF)

 Ottenere la ragionevole certezza che la società applica
  correttamente la normativa fiscale

 Identificare anticipatamente, monitorare e gestire le
  conseguenze fiscali derivanti da ogni operazione afferente il
  business della società

 Avere la ragionevole certezza che la società supporta un
  corretto carico impositivo

 Minimizzare gli effetti negativi derivanti da situazioni di
  mancato rispetto della normativa fiscale

                                                                      -2-
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I pilastri di un efficace TCF sono i seguenti:

              Efficaci
            procedure                              Verifiche
           aziendali di          Chiara          sull’efficienza
           rilevazione,       attribuzione        ed efficacia
          misurazione,          di ruoli e          del TCF,
            gestione e       responsabilità         almeno
          controllo dei                             annuali
           rischi fiscali

                                                                              -3-
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L’implementazione di un efficace TCF, inteso quale sistema di
rilevazione, misurazione, gestione e monitoraggio del rischio fiscale,
necessita di un lavoro organico, modulare e personalizzato,
ottimizzato sulla struttura operativa della realtà aziendale
interessata.

In particolare, il lavoro da svolgere è enucleabile nei seguenti
MACRO steps:                                                                      PLAN

1. Check up preliminare                                                     ACT           DO

2. Assessment e Gap Analysis                                                      CHECK

3. Disegno e implementazione dell’infrastruttura del sistema di
   governo e controllo fiscale (TCF)

4. Gestione ed aggiornamento continuo del TCF

                                                                                               -5-
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1. Check up preliminare

In primo luogo, occorre avviare un’analisi diretta a vagliare
preliminarmente la sensibilità e la cultura che mostra la struttura
aziendale nei confronti della dimensione fiscale, al fine di
comprendere:
 il livello di maturità dei processi fiscal-relevant;
 indentificare gli sforzi e le iniziative necessari ai fini
  dell’assessment successivo da svolgere, in termini di attività,
  tempistiche, effort e metodologie.

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2. Assessment e Gap Analysis

• Fase di ricognizione delle operazioni, transazioni e situazioni
  aziendali fiscal-relevant e dei sottostanti processi di gestione.

• Sono identificati e valutati i rischi fiscali, le relative cause o
  modalità di accadimento ed i presidi eventualmente in essere
  diretti alla prevenzione o mitigazione degli stessi.

• L’output di tale fase consiste nella predisposizione di un
  Remediation Plan, il quale dovrà esporre:
   le caratteristiche della struttura e dell’organizzazione
     aziendale, qualificabili come “elementi di debolezza” ai fini
     della tax compliance aziendale, in quanto influenzano
     negativamente il presidio del rischio fiscale;
   le azioni correttive da intraprendere, le responsabilità di
     attuazione e le relative tempistiche.

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In particolare, l’assessment        delle   operazioni    fiscal-relevant
dell’azienda deve prevedere:

A. La verifica dei flussi di natura fiscale che intercorrono tra le varie
   funzioni aziendali;
B. L’analisi dell’operatività quotidiana delle funzioni che day by day
   sono chiamate a prendere decisioni rilevanti fiscalmente e la
   valutazione della loro «sensibilità» in materia fiscale;
C. L’analisi dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi;
D. Esame storico dei precedenti fiscali e, se sussistente, della
   documentazione societaria riguardante anche ambiti che
   interessano la compliance fiscale;
E. Individuazione del livello di rischio fiscale a cui è soggetta la
   specifica società.

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A. Verifica dei flussi di natura fiscale che intercorrono tra le varie
   funzioni aziendali
• I flussi informativi di carattere fiscale intercorrenti tra le funzioni
  aziendali hanno rilevanza cruciale ai fini della tax compliance
  aziendale, tenuto conto che coloro che in azienda quotidianamente
  sono tenuti a prendere decisioni di carattere fiscale (e.g. regime IVA
  delle operazioni di vendita, % detrazione IVA su acquisti, costi non
  inerenti, costi sostenuti nell’interesse di altre società del Gruppo,
  shareholding costs) devono necessariamente disporre di tutte le
  informazioni relative alla singola operazione al fine di poterla
  correttamente qualificare e, quindi, sottoporla al corretto
  trattamento fiscale.
• È quindi necessario analizzare la qualità dei flussi informativi
  dell’azienda, principalmente in termini di completezza ed affidabilità.
• Almeno nelle realtà di maggiori dimensioni, per quanto riguarda i
  principali flussi di natura fiscale (IVA e imposte dirette) che
  intercorrono tra le varie funzioni, è possibile rilevare, a solo fine
  esemplificativo, quanto segue.
                                                                              -9-
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Ai fini IVA, frequentemente gli input informativi rilevanti sono originati
dalle cd. Funzioni di Business (ad es., l’Ufficio Commerciale e l’Ufficio
Immobiliare), i quali vengono poi trasmessi alle cd. Funzioni Rilevanti (ad
es. la Contabilità Fornitori e la Contabilità Clienti).

          FUNZIONI DI BUSINESS                               Info rilevanti ai fini IVA
                                                                                            FUNZIONI RILEVANTI
         i.e. Ufficio Commerciale, Direzione
               Generale, Servizi Generali                                                   i.e. Contabilità Clienti e Fornitori

Ai fini delle imposte dirette, il flusso dei dati è originato dai dati generati
dalle varie funzioni aziendali, i quali alimentano il bilancio di verifica
della società ed, infine, a seguito di elaborazione da parte dell’Ufficio
Fiscale, determinano le imposte dirette.
                                               •   Corretta imputazione delle voci di costo in
      FUNZIONI AZIENDALI                           appositi conti contabili;
   (Ufficio amministrativo, Contabilità        •   Corretta gestione delle informazioni
                                                                                                                                   CORRETTO
      Fornitori, Contabilità clienti,              rilevanti fiscalmente (e.g. costi deducibili
     Controllo di Gestione, Ufficio                per cassa, redditi dei fabbricati e dei                   UFFICIO                CALCOLO
    Immobiliare, Ufficio Tesoreria e               terreni, costi non inerenti)                              FISCALE               DELLE IIDD
     Finanzia, Ufficio Personale,…)
                                               •   Collezione delle informazioni di carattere
                                                   fiscale (e.g. documentazione richiesta ex
                                                   art. 110, comma 10 e 11 TUIR)

                                                                                                                                                - 10 -
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Pertanto, in sede di assessment, occorrerà mappare tutti i flussi
informativi fiscalmente rilevanti e, pertanto, sia quelli ai fini IVA e
imposte dirette ma anche quelli relativi a tutte le altre aree fiscali,
quali ad esempio, WTT su fringe benefit, contributi, …

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B. Analisi dell’operatività quotidiana delle funzioni che day by day
   sono chiamate a prendere decisioni rilevanti fiscalmente e
   valutazione della loro «sensibilità» in materia fiscale

• La formazione fiscale di coloro che operano in funzioni aziendali
  cd. rilevanti fiscalmente è un elemento cruciale per la tax
  compliance, tenuto conto che la materia fiscale non si presta ad
  essere gestita esclusivamente mediante processi standardizzati
  ed automatizzati ma richiede un’indefettibile attività intellettuale
  che presuppone uno specifico know how fiscale
• Occorre quindi verificare principalmente se gli obblighi fiscali
  nell’operatività quotidiana:
   sono conosciuti;
   sono assolti;
   se le modalità con cui sono adempiuti possono considerarsi
    corrette e non superate.

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A solo fini esemplificativi, occorre ad esempio testare:
• il corretto regime IVA delle fatture emesse;
• il corretto regime di detrazione IVA assolto nel momento di
  registrazione delle fatture passive;
• l’emissione di autofatture/integrazione di fatture, laddove richiesto
  dalla normativa;
• la verifica delle partite IVA dei clienti comunitari nell’archivio VIES;
• che nel caso di cessioni di beni intracomunitarie ovvero
  extracomunitarie vengano raccolti e archiviati i documenti di prova
  che le merci sono effettivamente uscite dal territorio nazionale (ad es.,
  lettere di vettura CMR o fattura munita del timbro apposto dalla
  Dogana di confine);
• che i documenti ex art. 110, co. 11, TUIR (fornitori black list) vengano
  raccolti e archiviati;
• gli adempimenti espletati dalla società nel caso in cui, nonostante
  l’operazione di acquisto può dirsi effettuata, la fattura del fornitore
  non sia stata ancora ricevuta;
• fatture passive relative ad acquisti esenti/fuori campo IVA
• costi non inerenti
• costi sostenuti per conto / nell’interesse di altre società del Gruppo
• …                                                                             - 13 -
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Sostanzialmente, occorre ripercorrere gli steps dei
processi aziendali più importanti e verificare se gli
obblighi fiscali connessi a ciascuna fase sono
adempiuti/adempiuti correttamente .

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Ad esempio, CICLO ATTIVO

                                   Acquisizione
                                    del cliente

               Modalità di
                controllo,
                                                       Validazione
              registrazione
                                                       del cliente e
                    e
                                                        creazione
              contabilizzazi
                                                      dell’anagrafica
                one della
              fattura attiva

                       Ricezione
                      pagamento e                 Gestione
                     contabilizzazio               ordini
                          ne

                                                                              - 15 -
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CICLO ATTIVO: controllo corretto adempimento obblighi fiscali
(esempio)
                                          Validazione del cliente e creazione
                                                    dell’anagrafica
                                        (e.g. verifica iscrizione partita IVA
                                     comunitaria del cliente nell’archivio VIES)

        Modalità di registrazione e
       contabilizzazione della fattura
                   attiva
       (e.g. verifica corretto momento                                                 Gestione ordini
       di emissione della fattura; del
       corretto      trattamento   IVA                                             (e.g. verifica inserimento
       dell’operazione;           della                                              aliquote IVA corrette)
       contabilizzazione del costo nel
       corretto conto contabile)

                                                  Gestione vendita
                               (e.g. per le operazioni intracomunitarie ed
                               extracomunitarie, verifica che merce esca dal
                               territorio nazionale)

                                                                                                                - 16 -
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Ad esempio, CICLO PASSIVO

                                  Criteri di selezione
                                    dei fornitori per
                                  l’inserimento della
                                       vendor list
              Modalità di
                                                              Modalità di
              pagamento
                                                             gestione della
              della fattura
                                                              richiesta di
               passiva e
                                                             acquisto e del
             contabilizzazio
                                                              successivo
                 ne del
                                                                 ordine
              pagamento

                                                     Modalità di
                       Modalità di
                                                     controllo di
                        controllo,
                                                       quanto
                     registrazione e
                                                   effettivamente
                     contabilizzazio
                                                   ricevuto/otten
                     ne della fattura
                                                       uto dal
                         passiva
                                                      fornitore
                                                                                    - 17 -
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CICLO PASSIVO: controllo corretto adempimenti degli obblighi fiscali
(esempio)

                                                        Selezione dei fornitori
                                                     (e.g. in caso di fornitore
                                                     black list, reperimento
                                                     documentazione ex art.
                                                     110, co. 11 TUIR)

      Modalità di pagamento della fattura
        passiva e contabilizzazione del
                  pagamento
                                                                                        Gestione della richiesta di
      (e.g. verifica dell’eventuale mancato                                             acquisto e del successivo
            ricevimento della fattura e                                                    ordine di acquisto
        espletamento degli adempimenti
                     necessari)

                                        Controllo, registrazione e contabilizzazione della
                                                          fattura passiva
                                         (e.g. verifica del corretto trattamento Iva della
                                       fattura passiva; se rispettato l’obbligo eventuale di
                                      autofatturazione/integrazione della fattura; tempi di
                                       registrazione; costi sostenuti nell’interesse di altre
                                         società del Gruppo; costi relativi ad operazioni
                                                      esenti/fuori campo IVA)
                                                                                                                      - 18 -
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C. Analisi dei sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi
È opportuno verificare se il sistema di controllo interno aziendale
preveda di già dei controlli di natura fiscale.
In tal senso, occorre verificare precipuamente:
 gli strumenti utilizzati per la gestione della fiscalità e dei rischi
  tributari, quali, ad esempio, il sistema gestionale usato dalla
  società, le check list ed i report interni eventualmente utilizzati dai
  dipendenti;
 se sussistono procedure e protocolli operativi formalizzati diretti
  all’assolvimento degli adempimenti fiscali e l’efficacia degli stessi;
 se vi sono controlli periodici di natura fiscale di I, II e III livello;
 se sono effettuati corsi di formazione periodica in materia fiscale
  almeno per i dipendenti che sono coinvolti in funzioni fiscalmente
  rilevanti

                                                                                   - 19 -
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D. Esame storico dei precedenti fiscali e, se sussistente, della
   documentazione societaria riguardante anche ambiti che
   interessano la compliance fiscale
Al fine dell’assessment potrebbe essere utile analizzare gli
accertamenti tributari passati e l’esito degli stessi.
Inoltre, è utile analizzare tutta la documentazione societaria che, in
qualche modo, interessa ambiti fiscali, quale:
• documentazione Transfer Princing (nazionale e master file);
• relazioni sul sistema dei controlli interni inviate alle rispettive
   Autorità di Vigilanza (es. Banca d’Italia);
• Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.
I suddetti documenti andranno analizzati relativamente agli ambiti
che interessano la compliance fiscale [ad es., analisi del modello
organizzativo DLgs 231/2001 con riferimento al profilo penale dei
delitti di criminalità organizzata, dei reati societari, dei reati di
riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita e dei reati trasnazionali].
                                                                            - 20 -
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E. Individuazione del livello di rischio fiscale a cui è soggetta la
   specifica società
Il rischio fiscale a cui è soggetta la società può essere definito come
la probabilità che il verificarsi di un evento o di una circostanza
influenzi negativamente la capacità della stessa di raggiungere i
propri obiettivi (la tax compliance).
Pertanto, nella pratica, i rischi fiscali della società, dopo essere stati
mappati, dovranno essere misurati considerando i seguenti aspetti:
 probabilità di accadimento dell’evento;
 «dimensione» del danno derivante dal verificarsi di un evento.
                          Rilevanza del danno

                                                                      RISCHIO
                                                                      RILEVANTE

                                                       RISCHIO NON
                                                       RILEVANTE

                                                Probabilità dell’evento

                                                                                                             - 21 -
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3. Disegno e implementazione dell’infrastruttura del sistema di
   governo e controllo fiscale (TCF)
La costruzione del TCF prosegue con il disegno degli elementi essenziali che
dovranno garantire il governo e il controllo del rischio fiscale.
I punti essenziali per configurare l’esistenza di un tax control framework sono:
 Definizione della figura di un responsabile per la tax governance complessiva
    aziendale e di un responsabile per la tax governance della singola funzione
    aziendale rilevante
 Implementazione di idonee policy e procedure dirette a regolare, in ottica di
    tax risk management, i processi che influenzano le scelte fiscali e lo stesso
    processo di gestione degli adempimenti fiscali
 Automatizzazione, ove possibile, di determinati adempimenti fiscali (ad
    esempio, inserire moduli ad hoc nel sistema gestionale per garantire il rispetto
    della normativa fiscale)
 Tracciare e rendere trasparente il processo decisionale sugli aspetti fiscali delle
    operazioni più significative
 Istituzione di attività di verifica di efficacia e operatività del TCF da parte delle
    funzioni di I, II e III livello di controllo e conseguente miglioramento continuo
    del TCF
 Garantire formazione e aggiornamento continuo del personale, indispensabile
    al fine di costituire un asset fondamentale di competenze a sostegno della
    gestione operativa (segue)
                                                                                          - 22 -
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