Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie e il c.d. bail-in - Seminario "Il Diritto Bancario" Consiglio Nazionale Forense Giuseppe Boccuzzi

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Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie e
                   il c.d. bail-in

              Seminario «Il Diritto Bancario»
               Consiglio Nazionale Forense

                   Roma, 28 settembre 2017

                    Giuseppe Boccuzzi
Il nuovo framework europeo

 Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche
            Bank recovery and resolution directive - BRRD

                 Il nuovo indirizzo strategico:
                     dal bail-out al bail-in

                                                                      2
L’approccio integrato e la logica della prevenzione introdotti dalla
       riforma europea

BRRD
        Misure preparatorie
                                                              Piani di risanamento
                                                               Piani di risoluzione
            Early intervention

             Inclusa amministrazione straordinaria

               Risoluzione                                                Fondi di
                                                                        risoluzione

               Liquidazione coatta amministrativa                       Sistemi di
                                                                        garanzia
                                                                       dei depositi

                                                                                      3
Il nuovo quadro normativo

                          BRRD                                    DGSD

  Decreto legislativo            Decreto legislativo       Decreto legislativo
     n. 180/2015                    n. 181/2015               n. 30/2016

    Piani di risoluzione          Modifiche TUB              Modifiche TUB
Valutazione di risolvibilità
Riduzione o conversione
di strumenti di capitale         Misure di intervento
      Disciplina della           precoce, inclusa AS
       risoluzione               Piani di risanamento
   Poteri di risoluzione                                   Sistema di garanzia dei
                                      Disciplina AS
                                                                 depositi
    Fondi di risoluzione             Disciplina LCA
   Salvaguardie e tutela         Disciplina crisi gruppo
     giurisdizionale                   bancario

                                                                                 4
La disciplina prima e dopo la riforma

           TUB                             TUB e d.lgs. 180/2015

                                            Misure preparatorie

                                    Rafforzate le misure di intervento
     Amministrazione
                                        precoce, in cui è compresa
      straordinaria                  l’amministrazione straordinaria

                                        Riduzione o conversione degli
                                            strumenti di capitale

                                                Risoluzione
    Liquidazione coatta
      amministrativa                       Liquidazione coatta
                                             amministrativa

  Disciplina della crisi del             Disciplina della crisi del
     gruppo bancario                        gruppo bancario

                                                                         5
Le procedure di gestione delle crisi nel nuovo quadro normativo

    1   Riduzione e conversione di strumenti di capitale

    2                     Risoluzione

    3         Liquidazione coatta amministrativa

                                                                  6
I presupposti oggettivi comuni (art. 17)

                                                  Irregolarità nell’amministrazione o
                                                 violazioni di disposizioni legislative,
                                              regolamentari o statutarie che regolano
    La banca è in dissesto o
      a rischio di dissesto
                                    1   se     l’attività della banca di gravità tale che
                                                      giustificherebbero la revoca
                                                           dell’autorizzazione
Non possono ragionevolmente                  Perdite patrimoniali di eccezionale gravità,
prospettarsi misure alternative                  tali da privare la banca dell’intero
che permettano di superare lo                patrimonio o di un importo significativo di
  stato di dissesto o rischio di                                 esso
   dissesto in tempi adeguati       2              Attività inferiori alle passività
(tra cui: intervento di uno o più
                                             La banca non è in grado di pagare i propri
soggetti privati o di un sistema
                                                       debiti alla scadenza
   istituzionale o un’azione di
  vigilanza, che può includere                Elementi oggettivi indicano che una o più
misure di intervento precoce o               delle condizioni precedenti si realizzeranno
               l’AS)                                     nel prossimo futuro
                                                 E’ prevista l’erogazione di sostegno
                                             finanziario pubblico straordinario a favore
                                                               della banca
                                                                                            7
Individuazione della procedura di gestione della crisi (art. 20)

                                        è disposta alternativamente nei
  Al ricorrere                               confronti della banca:
 congiunto dei
due presupposti

                La riduzione o la conversione di                 La risoluzione o la liquidazione
                  azioni, altre partecipazioni e             coatta amministrativa della banca se
                strumenti di capitale messi dalla             la misura di riduzione o conversione
               banca (burden sharing), quando ciò               (burden sharing) non consente di
               consente di rimediare allo stato di             rimediare allo stato di dissesto o di
                 dissesto o di rischio di dissesto                      rischio di dissesto.

                                                              La risoluzione è disposta quando la
                                                                  Banca d’Italia ha accertato la
                                                              sussistenza dell’interesse pubblico

 Misure applicabili anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l’AS
                                                                                                           8
La Risoluzione

                 9
I principali elementi caratterizzanti la disciplina
                                                    Continuità funzioni aziendali
                                                    Stabilità finanziaria
                                                    Prevenzione del contagio
                                                    Market discipline
                                                    Min. ricorso fondi pubblici
                  Obiettivi                         Protezione dep. garantiti
                                                    Tutela fondi e attività clienti

                                                                Shareholders first
             Principi generali                                  Burden sharing
                                                                Sost. Management
                                                                Par condicio creditorum
          Presupposti oggettivi                                 No creditor worse-off
                                                                Salvaguardia dep. protetti
                                                                e diritti creditori

                              Failing or likely to fail
                              Non prevedibile che
                              alcuna azione privata
                              eviti il fallimento
                              Interesse pubblico
                                                                                             10
Applicazione del principio di proporzionalità nella gestione della crisi.

         Art. 22, comma 2

Le azioni di risoluzione devono tener conto della complessità operativa,
dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonché della natura
dell’attività svolta; esse, inoltre, devono essere effettuate nel rispetto della
disciplina sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea.

                                                                                   11
La risoluzione: gli strumenti

                             interventi per lasciare in vita la banca insolvente
     Going concern                   come entità giuridica autonoma

                               Interventi che comportano il venir meno della
     Gone concern                   banca come entità giuridica e la sua
                                   ristrutturazione attraverso la cessione

                         Bail-in        Art. 48 e ss.
                                                        Bad bank-good
                                                                             Art. 45 e ss.
                                                        bank separation

                     Sale of business   Art. 40 e ss.     Bridge bank        Art. 42 e ss.

         Strumenti pubblici di stabilizzazione (supporto con capitale pubblico,
                      acquisizione temporanea della proprietà)
                                                                                             12
La principale innovazione della BRRD: il bail-in

    Le Autorità hanno il potere di svalutare o cancellare le somme esigibili di
  creditori non garantiti della banca in crisi e di convertirle in capitale, al fine
  di ricapitalizzare la banca e consentirne la ristrutturazione in uno scenario di
                            continuità (going concern).

a) elementi del common equity tier 1 fino all’intero ammontare;
b) se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, strumenti di tier 1 nella misura
    necessaria e fino all’intero ammontare;
c) se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, strumenti di tier 2 nella
   misura necessaria e fino all’intero ammontare;
d) se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, debiti subordinati che
   non siano tier 1 o tier 2 secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di
   insolvenza;
e) se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, tutte le altre passività
   assoggettabili secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza.
                      Il bail-in è in vigore dal 1° gennaio 2016
                                                                                       13
L’ambito di applicazione del bail-in

 In linea di principio, tutte le passività, non esplicitamente escluse in via
                 permanente, sono assoggettabili a bail-in

         Esclusioni permanenti

          Esclusioni facoltative          Oggetto di valutazione caso per caso

                                                                                 14
Le esclusioni permanenti dal bail-in                                                  (1/2)

Art. 49
          Depositi protetti

          Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da
          contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle
          obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le
          passività nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi
          crediti sono assisiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione
          Qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione dal parte dell’ente in risoluzione di
          disponibilità dei clienti, inclusa le disponibilità detenute nella prestazione di
          servizi/attività di investimento e accessori ovvero da e per conto di OICR o fondi di
          investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure
          concorsuali applicabili
          Qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente in risoluzione e un
          terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle
          procedure concorsuali applicabili

                                                                                                         15
Le esclusioni permanenti dal bail-in                                                (2/2)

Art. 49
          Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di un sistema di pagamento
          o di regolamento di titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o
          partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell’ente in risoluzione ai
          sistemi
          Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di banche o SIM non facenti
          parte del gruppo della banca in risoluzione
          Passività nei confronti dei dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la
          retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione

          Passività nei confronti di fornitori di beni o servizi necessari per il normale
          funzionamento dell’ente in risoluzione

          Passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi
          dovuti dalla banca in risoluzione per l’adesione ai sistemi

                                                                                                        16
Le esclusioni facoltative dal bail-in                                               (1/2)

                 Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte
Art. 49      dall’applicazione del bail-in passività diverse da quelle escluse in via
                  permanente, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

          Non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli

          L’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la
          continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività della banca
          in risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività o la
          fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente
          il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi
          ricadute negative sull’economia di uno Stato membro o dell’UE

          L’inclusione di tali passività nell’applicazione del bail-in determinerebbe una
          distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori
          rispetto a quelle che subirebbero in caso di esclusione di tali passività dal bail-in

                                                                                                      17
Le esclusioni facoltative dal bail-in                                       (2/2)

                    Le esclusioni facoltative sono disposte avendo riguardo a:
Art. 49

            Il principio secondo cui a essere incisi dalle perdite sono prima gli azionisti
            e successivamente i creditori, secondo il rispettivo ordine di priorità
            applicabile in sede concorsuale

            La capacità di assorbimento delle perdite della banca in risoluzione che ne
            risulterebbe, la necessità di mantenere risorse adeguate per il
            finanziamento di altre procedure di risoluzione e la natura dei titolari delle
            passività, ivi inclusi i titolari dei depositi

                                                                                              18
L’eccezionalità delle esclusioni facoltative

             RTS on Contractual Recognition of Bail-in (RTS-2015-06)
EBA
             Tehcnical Advice on exclusion from the bail-in tool (Op-2015-07)

  L’EBA identifica i «fattori generali» che possono verificarsi e le condizioni
qualificabili come «circostanze eccezionali» per l’ammissibilità delle esclusioni
                                   facoltative.

                                       Impatto sul sistema bancario nel suo
      Condizioni di mercato
                                       complesso e conseguente rischio di contagio

Livello delle perdite della banca      Superiore a quello atteso nel piano di risoluzione

                                       Esclusione di talune passività necessaria per
      Circostanze della crisi          prevenire effetti negativi sulla stabilità
                                       finanziaria

                                                                                        19
Chi copre le perdite in caso di esclusioni facoltative?

Le perdite che le passività escluse avrebbero dovute assorbire sono trasferite,
alternativamente o congiuntamente:

i) sui titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o
conversione in capitale, fatto salvo il no-credior-worse-off;

ii) ove non trasferibili alle altre categorie di creditori, sul fondo di risoluzione, che
effettua conferimenti al capitale della banca in misura almeno sufficienti a portare a
zero il patrimonio netto o a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1

    Le perdite non completamente assorbite dai creditori, una volta che essi hanno
   contribuito per almeno l’8% del totale delle passività della banca, possono essere
           coperte dal fondo di risoluzione, fino al 5% delle passività totali.

                                                                                             20
Ci sono problemi nel meccanismo delle esclusioni facoltative?

È prevista la notifica preventiva dell’esclusione facoltativa alla Commissione europea che, ove
     sia richiesto il contributo del fondo di risoluzione, può vietare o chiedere di modificare
   l’esclusione proposta (assenza dei requisiti, per preservare l’integrità del mercato interno
                 senza pregiudicare l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato).

                              L’esclusione facoltativa viene reputata necessaria
  Cosa succede se:               dall’autorità di risoluzione per evitare effetti
                                        avversi sulla stabilità finanziaria

                                       Notifica alla Commissione europea

                                        La Commissione vieta o chiede di
                                             modificare l’esclusione

                                         Effetti sulla stabilità finanziaria

              Il bail-in può essere veicolo di instabilità finanziaria?
                                                                                                  21
Quale diritto bancario dell’Unione europea?

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La complessità dell’assetto regolamentare: alcuni profili critici

   L’architettura istituzionale: la numerosità delle Autorità e la non
        chiara linea di demarcazione delle competenze (sistema
                         decisionale multi-livello)

      La proliferazione e la diversa natura delle fonti normative
   (Regolamenti; direttive; ampia gamma di fonti normative di rango
                              secondario).

   La rigidità applicativa delle nuove regole. La strategia europea di
   gestione delle crisi sembra essere orientata a una logica, per così
     dire, di eccessiva schematizzazione degli approcci operativi a
     fronte della complessità e variabilità delle situazioni concrete

                                                                         23
Con particolare riferimento al bail-in

Lo strumento del bail-in può essere più adatto per eventi idiosincratici, ma
non in casi di crisi sistemiche. In tali ultimi casi il bail-in può incrementare i
  fenomeni di contagio all’interno del sistema finanziario e di perdita della
fiducia del pubblico e contribuire, per tale via, a rafforzare la crisi sistemica

Si stimano potenziali impatti sulla composizione del passivo e sul costo del
    funding delle banche, nonché sulla struttura del sistema finanziario.

Un problema aggiuntivo sorge quando gli strumenti finanziari assoggettabili
         a bail-in (bail-inable) sono detenuti da investitori retail.

  Le salvaguardie previste dalla legge sono sufficienti, anche in termini di
                           tutela giurisdizionale?

                                                                                     24
La proposta della Commissione europea

 Armonizzare in parte la gerarchia dei creditori in caso di insolvenza per
  rendere uniformi le regole in materia di requisito MREL e di passività
  eleggibili per l’applicazione del bail-in nei vari ordinamenti nazionali.

 Una nuova classe di debito senior “not-preferred” da sottoporre a bail-
  in nelle procedure di risoluzione solo dopo altri strumenti di capitale,
                  ma prima delle altre passività senior.

             E’ in corso la discussione al Parlamento europeo.
         La Commissione ECON ha presentato un proprio report.

                                                                              25
Molte questioni aperte

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