Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie e il c.d. bail-in - Seminario "Il Diritto Bancario" Consiglio Nazionale Forense Giuseppe Boccuzzi
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Il meccanismo di risoluzione delle crisi bancarie e il c.d. bail-in Seminario «Il Diritto Bancario» Consiglio Nazionale Forense Roma, 28 settembre 2017 Giuseppe Boccuzzi
Il nuovo framework europeo Direttiva 2014/59/UE sul risanamento e la risoluzione delle banche Bank recovery and resolution directive - BRRD Il nuovo indirizzo strategico: dal bail-out al bail-in 2
L’approccio integrato e la logica della prevenzione introdotti dalla riforma europea BRRD Misure preparatorie Piani di risanamento Piani di risoluzione Early intervention Inclusa amministrazione straordinaria Risoluzione Fondi di risoluzione Liquidazione coatta amministrativa Sistemi di garanzia dei depositi 3
Il nuovo quadro normativo BRRD DGSD Decreto legislativo Decreto legislativo Decreto legislativo n. 180/2015 n. 181/2015 n. 30/2016 Piani di risoluzione Modifiche TUB Modifiche TUB Valutazione di risolvibilità Riduzione o conversione di strumenti di capitale Misure di intervento Disciplina della precoce, inclusa AS risoluzione Piani di risanamento Poteri di risoluzione Sistema di garanzia dei Disciplina AS depositi Fondi di risoluzione Disciplina LCA Salvaguardie e tutela Disciplina crisi gruppo giurisdizionale bancario 4
La disciplina prima e dopo la riforma TUB TUB e d.lgs. 180/2015 Misure preparatorie Rafforzate le misure di intervento Amministrazione precoce, in cui è compresa straordinaria l’amministrazione straordinaria Riduzione o conversione degli strumenti di capitale Risoluzione Liquidazione coatta amministrativa Liquidazione coatta amministrativa Disciplina della crisi del Disciplina della crisi del gruppo bancario gruppo bancario 5
Le procedure di gestione delle crisi nel nuovo quadro normativo 1 Riduzione e conversione di strumenti di capitale 2 Risoluzione 3 Liquidazione coatta amministrativa 6
I presupposti oggettivi comuni (art. 17) Irregolarità nell’amministrazione o violazioni di disposizioni legislative, regolamentari o statutarie che regolano La banca è in dissesto o a rischio di dissesto 1 se l’attività della banca di gravità tale che giustificherebbero la revoca dell’autorizzazione Non possono ragionevolmente Perdite patrimoniali di eccezionale gravità, prospettarsi misure alternative tali da privare la banca dell’intero che permettano di superare lo patrimonio o di un importo significativo di stato di dissesto o rischio di esso dissesto in tempi adeguati 2 Attività inferiori alle passività (tra cui: intervento di uno o più La banca non è in grado di pagare i propri soggetti privati o di un sistema debiti alla scadenza istituzionale o un’azione di vigilanza, che può includere Elementi oggettivi indicano che una o più misure di intervento precoce o delle condizioni precedenti si realizzeranno l’AS) nel prossimo futuro E’ prevista l’erogazione di sostegno finanziario pubblico straordinario a favore della banca 7
Individuazione della procedura di gestione della crisi (art. 20) è disposta alternativamente nei Al ricorrere confronti della banca: congiunto dei due presupposti La riduzione o la conversione di La risoluzione o la liquidazione azioni, altre partecipazioni e coatta amministrativa della banca se strumenti di capitale messi dalla la misura di riduzione o conversione banca (burden sharing), quando ciò (burden sharing) non consente di consente di rimediare allo stato di rimediare allo stato di dissesto o di dissesto o di rischio di dissesto rischio di dissesto. La risoluzione è disposta quando la Banca d’Italia ha accertato la sussistenza dell’interesse pubblico Misure applicabili anche se non sono state precedentemente adottate misure di intervento precoce o l’AS 8
La Risoluzione 9
I principali elementi caratterizzanti la disciplina Continuità funzioni aziendali Stabilità finanziaria Prevenzione del contagio Market discipline Min. ricorso fondi pubblici Obiettivi Protezione dep. garantiti Tutela fondi e attività clienti Shareholders first Principi generali Burden sharing Sost. Management Par condicio creditorum Presupposti oggettivi No creditor worse-off Salvaguardia dep. protetti e diritti creditori Failing or likely to fail Non prevedibile che alcuna azione privata eviti il fallimento Interesse pubblico 10
Applicazione del principio di proporzionalità nella gestione della crisi. Art. 22, comma 2 Le azioni di risoluzione devono tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa dei soggetti coinvolti, nonché della natura dell’attività svolta; esse, inoltre, devono essere effettuate nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato dell’Unione Europea. 11
La risoluzione: gli strumenti interventi per lasciare in vita la banca insolvente Going concern come entità giuridica autonoma Interventi che comportano il venir meno della Gone concern banca come entità giuridica e la sua ristrutturazione attraverso la cessione Bail-in Art. 48 e ss. Bad bank-good Art. 45 e ss. bank separation Sale of business Art. 40 e ss. Bridge bank Art. 42 e ss. Strumenti pubblici di stabilizzazione (supporto con capitale pubblico, acquisizione temporanea della proprietà) 12
La principale innovazione della BRRD: il bail-in Le Autorità hanno il potere di svalutare o cancellare le somme esigibili di creditori non garantiti della banca in crisi e di convertirle in capitale, al fine di ricapitalizzare la banca e consentirne la ristrutturazione in uno scenario di continuità (going concern). a) elementi del common equity tier 1 fino all’intero ammontare; b) se a) non è sufficiente a ripianare le perdite, strumenti di tier 1 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare; c) se a) e b) non sono sufficienti a ripianare le perdite, strumenti di tier 2 nella misura necessaria e fino all’intero ammontare; d) se a), b) e c) non sono sufficienti a ripianare le perdite, debiti subordinati che non siano tier 1 o tier 2 secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza; e) se non ancora sufficiente a ripianare le perdite, tutte le altre passività assoggettabili secondo la gerarchia delle ordinarie procedure di insolvenza. Il bail-in è in vigore dal 1° gennaio 2016 13
L’ambito di applicazione del bail-in In linea di principio, tutte le passività, non esplicitamente escluse in via permanente, sono assoggettabili a bail-in Esclusioni permanenti Esclusioni facoltative Oggetto di valutazione caso per caso 14
Le esclusioni permanenti dal bail-in (1/2) Art. 49 Depositi protetti Passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell’amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assisiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione Qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione dal parte dell’ente in risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa le disponibilità detenute nella prestazione di servizi/attività di investimento e accessori ovvero da e per conto di OICR o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili Qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l’ente in risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest’ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili 15
Le esclusioni permanenti dal bail-in (2/2) Art. 49 Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento di titoli o di una controparte centrale, nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell’ente in risoluzione ai sistemi Passività con durata originaria inferiore a 7 gg nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo della banca in risoluzione Passività nei confronti dei dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la retribuzione fissa, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione Passività nei confronti di fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell’ente in risoluzione Passività nei confronti di sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dalla banca in risoluzione per l’adesione ai sistemi 16
Le esclusioni facoltative dal bail-in (1/2) Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte Art. 49 dall’applicazione del bail-in passività diverse da quelle escluse in via permanente, al verificarsi di una delle seguenti condizioni: Non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli L’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per: i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività della banca in risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività o la fornitura di servizi chiave; o ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull’economia di uno Stato membro o dell’UE L’inclusione di tali passività nell’applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che subirebbero in caso di esclusione di tali passività dal bail-in 17
Le esclusioni facoltative dal bail-in (2/2) Le esclusioni facoltative sono disposte avendo riguardo a: Art. 49 Il principio secondo cui a essere incisi dalle perdite sono prima gli azionisti e successivamente i creditori, secondo il rispettivo ordine di priorità applicabile in sede concorsuale La capacità di assorbimento delle perdite della banca in risoluzione che ne risulterebbe, la necessità di mantenere risorse adeguate per il finanziamento di altre procedure di risoluzione e la natura dei titolari delle passività, ivi inclusi i titolari dei depositi 18
L’eccezionalità delle esclusioni facoltative RTS on Contractual Recognition of Bail-in (RTS-2015-06) EBA Tehcnical Advice on exclusion from the bail-in tool (Op-2015-07) L’EBA identifica i «fattori generali» che possono verificarsi e le condizioni qualificabili come «circostanze eccezionali» per l’ammissibilità delle esclusioni facoltative. Impatto sul sistema bancario nel suo Condizioni di mercato complesso e conseguente rischio di contagio Livello delle perdite della banca Superiore a quello atteso nel piano di risoluzione Esclusione di talune passività necessaria per Circostanze della crisi prevenire effetti negativi sulla stabilità finanziaria 19
Chi copre le perdite in caso di esclusioni facoltative? Le perdite che le passività escluse avrebbero dovute assorbire sono trasferite, alternativamente o congiuntamente: i) sui titolari delle altre passività soggette a bail-in mediante la loro riduzione o conversione in capitale, fatto salvo il no-credior-worse-off; ii) ove non trasferibili alle altre categorie di creditori, sul fondo di risoluzione, che effettua conferimenti al capitale della banca in misura almeno sufficienti a portare a zero il patrimonio netto o a ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 Le perdite non completamente assorbite dai creditori, una volta che essi hanno contribuito per almeno l’8% del totale delle passività della banca, possono essere coperte dal fondo di risoluzione, fino al 5% delle passività totali. 20
Ci sono problemi nel meccanismo delle esclusioni facoltative? È prevista la notifica preventiva dell’esclusione facoltativa alla Commissione europea che, ove sia richiesto il contributo del fondo di risoluzione, può vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta (assenza dei requisiti, per preservare l’integrità del mercato interno senza pregiudicare l’applicazione delle regole sugli aiuti di Stato). L’esclusione facoltativa viene reputata necessaria Cosa succede se: dall’autorità di risoluzione per evitare effetti avversi sulla stabilità finanziaria Notifica alla Commissione europea La Commissione vieta o chiede di modificare l’esclusione Effetti sulla stabilità finanziaria Il bail-in può essere veicolo di instabilità finanziaria? 21
Quale diritto bancario dell’Unione europea? 22
La complessità dell’assetto regolamentare: alcuni profili critici L’architettura istituzionale: la numerosità delle Autorità e la non chiara linea di demarcazione delle competenze (sistema decisionale multi-livello) La proliferazione e la diversa natura delle fonti normative (Regolamenti; direttive; ampia gamma di fonti normative di rango secondario). La rigidità applicativa delle nuove regole. La strategia europea di gestione delle crisi sembra essere orientata a una logica, per così dire, di eccessiva schematizzazione degli approcci operativi a fronte della complessità e variabilità delle situazioni concrete 23
Con particolare riferimento al bail-in Lo strumento del bail-in può essere più adatto per eventi idiosincratici, ma non in casi di crisi sistemiche. In tali ultimi casi il bail-in può incrementare i fenomeni di contagio all’interno del sistema finanziario e di perdita della fiducia del pubblico e contribuire, per tale via, a rafforzare la crisi sistemica Si stimano potenziali impatti sulla composizione del passivo e sul costo del funding delle banche, nonché sulla struttura del sistema finanziario. Un problema aggiuntivo sorge quando gli strumenti finanziari assoggettabili a bail-in (bail-inable) sono detenuti da investitori retail. Le salvaguardie previste dalla legge sono sufficienti, anche in termini di tutela giurisdizionale? 24
La proposta della Commissione europea Armonizzare in parte la gerarchia dei creditori in caso di insolvenza per rendere uniformi le regole in materia di requisito MREL e di passività eleggibili per l’applicazione del bail-in nei vari ordinamenti nazionali. Una nuova classe di debito senior “not-preferred” da sottoporre a bail- in nelle procedure di risoluzione solo dopo altri strumenti di capitale, ma prima delle altre passività senior. E’ in corso la discussione al Parlamento europeo. La Commissione ECON ha presentato un proprio report. 25
Molte questioni aperte 26
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