Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
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Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020 Prime Pagine 27/01/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 4 Prima pagina del 27/01/2020 27/01/2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 5 Prima pagina del 27/01/2020 Economia e Lavoro 26/01/2020 RavennaNotizie.it 6 Alla Coldiretti di Russi un incontro sull' enoturismo e le opportunità per le aziende Politica locale 27/01/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 10 7 Affluenza record I votanti sfiorano il 70 per cento 26/01/2020 Ravenna Today 9 Elezioni regionali, urne chiuse: la diretta dello spoglio, tutti i dati sport 27/01/2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 43 11 Russi resta al comando, l' Athena domina il derby riminese 26/01/2020 RavennaNotizie.it 12 Marco Bortolotti di Godo Baseball vince ballottaggio ed è nominato coach dell' anno 26/01/2020 RavennaNotizie.it 13 Grande vittoria per Russi contro I.C. Futsal Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 27/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Alessandro BeltramiIvana Rasi 14 Così il «nuovo» fondo crediti aumenta la capacità di spesa 27/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Tiziano GrandelliMirco Zamberlan 16 L' intrico delle norme blocca l' utilizzo di graduatorie altrui 27/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 25 Anna GuiducciPatrizia Ruffini 18 Il doppio pareggio frena gli investimenti 27/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 25 20 Sì a una partecipazione-bis in società dello stesso settore 27/01/2020 Il Sole 24 Ore Pagina 25 22 Rimozione dei rifiuti: spetta al sindaco 27/01/2020 Italia Oggi Sette Pagina 10 23 Aree pertinenziali, Imu dovuta
[ § 1 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4
[ § 2 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5
[ § 1 5 3 3 1 5 8 1 § ] domenica 26 gennaio 2020 RavennaNotizie.it Economia e Lavoro Alla Coldiretti di Russi un incontro sull' enoturismo e le opportunità per le aziende 'Con la pubblicazione delle linee guida per lo svolgimento dell' attività di enoturismo si aprono nuove opportunità anche per le aziende vitivinicole della provincia di Ravenna, prima in regione per superficie coltivata (29,9%) a vigneto. Ora le imprese potranno godere di uno strumento in più per valorizzare la loro produzione e il nostro territorio'. Commenta così Coldiretti Ravenna la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di Procedure e criteri per lo svolgimento dell' attività enoturistica in Emilia-Romagna, aspetti tecnico-normativi che, insieme alle opportunità di sviluppo enoturistico collegate, importanti per aziende vitivinicole, cantine e agriturismi, saranno illustrati in un convegno pubblico in programma lunedì 27 gennaio, alle 20.45, presso Coldiretti Russi (via Cairoli 1, Russi) alla presenza del Responsabile Fiscale di Impresa Verde Romagna Andrea Marconi e del Responsabile dell' Area Sicurezza Alimentare di Impresa Verde Romagna Maurizio Mangelli. Introduzione a cura del Presidente Coldiretti Ravenna, Nicola Dalmonte. La Delibera stabilisce che le aziende agricole possono svolgere attività formative e informative sulle produzioni vitivinicole del territorio e attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali anche in abbinamento ad alimenti. È un provvedimento che chiarisce l' operatività delle aziende della filiera vitivinicola, non solo di quelle agricole, con l' opportunità di valorizzare il prodotto vino nei confronti dei consumatori e con esso il territorio con le sue produzioni agroalimentari di alta qualità. Oltre alle imprese agricole vitivinicole, sono interessate anche le attività di trasformazione delle uve in mosti o vini, con la possibilità di svolgere attività didattiche e divulgative, anche in abbinamento ad alimenti, di degustazioni e promozione territoriale nei confronti dei consumatori o degli studenti, attraverso visite didattiche, iniziative ricreative, eventi e manifestazioni. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6
[ § 1 5 3 3 1 5 8 0 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 10 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Politica locale ki DEW:1,5090i Affluenza record I votanti sfiorano il 70 per cento In tutta la provincia ha votato il 69,71% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 41,31% delle regionali del 2014. Votanti più che raddoppiati a Casola RAVENNA Chiusi i seggi ieri sera alle 23, c' è grande attesa per i risultati elettorali che verranno ufficializzati oggi in via definitiva, anche se ieri in tarda serata già un quadro significativo si stava delineando. L' affluenza alle urne è risultata essere molto in crescita. In tutta la Regione alle ore 12 il dato si attestava al 23,44% (la volta precedente era al 10,77%), alle 19 era salito al 58,82% (contro il 30,89% del 2014), quello finale alle 23 è stato del 67,67% (sei anni fa fu del 37,76%, quindi per una differenza percentuale del +29,91%). Il dato definitivo relativo agli elettori recatisi alle urne in provincia di Ravenna è stato del 69,71%, in aumento rispetto al 41,31% registrato alle precedenti elezioni regionali del 2014 (+28,4%). Bisogna tornare indietro di sette anni, al 2013, per trovare percentuali di affluenza altrettanto alte. TREND IN CRESCITA Alle 12, ora del primo rilevamento, risultava essere del 23,67%, in crescita rispetto al 11,23% del 2014, più del doppio. Il pomeriggio aveva consolidato il trend che era in corso fino a quel momento. Alle 19 infatti l' affluenza era arrivata al 60,67% (sei anni fa si era attestata al 33,25%, quindi un +27,42% di differenza). Da segnalare in particolare il dato fatto segnare, sempre alle ore 19, dagli elettori di Bagnara di Romagna (64,76% ), Alfonsine (64,58% ), Fusignano (64,20%) e Russi (64,20%). Alla fine, alle ore 23, a urne chiuse, tutti i diciotto comuni della provincia di Ravenna hanno fatto registrare un marcato e generalizzato incremento dell' affluenza. I cittadini più solerti sono stati quelli di Bagnara di Romagna (73,71%) e Casola Valsenio (73,01%); maglia nera Conselice (65,68%). Casola Valsenio è inoltre il comune che più ha incrementato l' affluenza, più che raddoppiandola, con una crescita del 37.14%. COMUNE PER COMUNE Ecco i dati definitivi dell' affluenza comune per comune: Alfonsine 71.91% (45.09% nel 2014), Bagnacavallo 71.39% (47.44%), Bagnara di Romagna 73. 71% (42.37%), Brisighella 69.98% (40.56%), Casola Valsenio 73.01% (35.87%), Castel Bolognese 71.54% (40.18%), Cervia 66.93% (38.62%), Conselice 65.68% (41.21%), Cotignola 72.65% (43.99%), Faenza 70,91% (42,40%), Fusignano 70.23% (43.56%), Lugo 71.20% (42.04%), Massa Lombarda 66,13% (38.35%), Ravenna 68.95% (40.08% ), Riolo Terme 70.29% (40.38%), Russi 71.96% (46.86%), Sant' Agata sul Santerno 68.59% (38.92%), Solarolo 72.73% (41.36%). LA CORSA AL VOTO Anche il superlavoro di questi ultimi giorni dei vari uffici elettorali distribuiti Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7
[ § 1 5 3 3 1 5 8 0 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Politica locale sul territorio aveva fatto prevedere una chiara volontà dei cittadini di presentarsi alle urne. A Ravenna il numero dei cittadini che erano andati a rinnovare la tessera elettorale aveva toccato una cifra significativamente più alta rispetto alla scorsa tornata. Le tessere elettorali rinnovate dal 2 maggio al 25 maggio del 2019 fino alle ore 14, ovvero il periodo precedente le elezioni Europee, fu di 2.132. Tra il 2 e il 25 gennaio di quest' anno, con lo stesso dato parziale delle 14, sono invece stati raggiunti i 3.307 rinnovi. Per la consultazione per il rinnovo del consiglio regionale emiliano romagnolo, erano in totale in provincia 304.079 gli elettori - di cui 147.023 uomini e 157.056 donne - chiamati al voto nelle 399 sezioni. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 8
[ § 1 5 3 3 1 5 8 2 § ] domenica 26 gennaio 2020 Ravenna Today Politica locale Elezioni regionali, urne chiuse: la diretta dello spoglio, tutti i dati Le urne delle elezioni regionali dell' Emilia-Romagna si sono chiuse ufficialmente domenica alle 23. Tra poche ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Regione 1 Elezioni regionali, Borgonzoni chiude con Salvini, Berlusconi e Meloni: "Liberiamo la Regione e andiamo a prenderci il Paese" 2 Le sardine fanno il "bis" a pochi metri dall' evento di Salvini, Berlusconi e Meloni 3 Elezioni regionali, rush finale per la Borgonzoni: a Ravenna arrivano Salvini, Berlusconi e Meloni 4 Le sardine in piazza Kennedy attaccano la destra: "Loro giocano sulla paura: noi vogliamo apertura" Video del giorno Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Caricamento in corso . . . Caricamento dello spot . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video. Le urne delle elezioni regionali dell' Emilia-Romagna si sono chiuse ufficialmente domenica alle 23. Tra poche ore si conoscerà il nome del nuovo presidente della Regione. RavennaToday seguirà in diretta lo spoglio, una lunga maratona che proseguirà nel corso della nottata. Complice una campagna elettorale intensa e dai toni anche accesi, c' è grande attesa sul responso. L' affluenza è stata decisamente molto alta, nulla a che vedere con il dato del 2014, quando invece prevalse l' astensionismo. Elezioni regionali 2020 (Foto Argnani) "Sono convinta ci sia voglia di cambiamento, siamo ottimisti - ha detto la candidata del centrodestra alla presidenza dell' Emilia-Romagna Lucia Borgonzoni - Se si vince chiederemo che il governo vada a casa perché sarebbe una bocciatura della sinistra". "È il momento della verità: dimostreremo, insieme, l' orgoglio di questa terra, che difende le proprie radici e sceglie il futuro, senza lasciare indietro nessuno. Ogni singolo voto è decisivo", è stato invece il messaggio pubblicato su Facebook dal governatore uscente, Stefano Bonaccini. In Emilia-Romagna sono 7 i candidati in corsa per la presidenza, appoggiati da 17 liste: per il centrosinistra l' attuale presidente Bonaccini, per il centrodestra Borgonzoni, per il Movimento 5 Stelle Benini, per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità Domenico Battaglia, per il Partito Comunista Laura Bergamini, per Potere al Popolo Marta Collot e per Altra Emilia Romagna Stefano Lugli. LA DIRETTA Ore 23.40 - A Cotignola ha votato il 72,65% degli aventi diritto (nel 2014 il 43,99) Ore 23.35 - Secondo Exit Poll: Bonaccini 48-52%, Borgonzoni 43-47%, Benini 2-5%, Collot 0-1% Ore 23.34 - A Russi ha votato il 71,96% degli aventi diritto (nel 2014 il 46,86) Ore 23.33 - A Lugo ha votato il 71,20% degli aventi diritto (nel 2014 il 42,04) Ore 23.30 - Bonaccini su Facebook: "Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi: presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell' ordine. In modo ordinato e accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia" Ore 23.20 - Ad Alfonsine ha votato il 71,91% degli aventi diritto (nel 2014 il 45,09); a Bagnara di Romagna ha votato il 73,71% degli aventi diritto (nel 2014 il 42,37); a Brisighella Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 9
[ § 1 5 3 3 1 5 8 2 § ] domenica 26 gennaio 2020 Ravenna Today Politica locale ha votato il 69,98% degli aventi diritto (nel 2014 il 40,56); a Casola Valsenio ha votato il 73,01% degli aventi diritto (nel 2014 il 35,87); a Castel Bolognese ha votato il 71,54% degli aventi diritto (nel 2014 il 40,18); a Cervia ha votato il 66,93% degli aventi diritto (nel 2014 il 38,62); a Conselice ha votato il 65,68% degli aventi diritto (nel 2014 il 41,21); a Fusignano ha votato il 70,23% degli aventi diritto (nel 2014 il 43,56); a Massa Lombarda ha votato il 66,13% degli aventi diritto (nel 2014 il 38,35); a Riolo Terme ha votato il 70,29% degli aventi diritto (nel 2014 il 40,38); a Sant' Agata sul Santerno ha votato il 68,59% degli aventi diritto (nel 2014 il 38,92); a Solarolo ha votato il 71,73% degli aventi diritto (nel 2014 il 41,46) Ore 23.07 - In provincia di Ravenna nei 18 Comuni ha votato il 68,99% degli aventi diritto al voto, rispetto al 40,49% delle regionali del 2014 Ore 23 - Primi exit poll: Bonaccini 47-51%, Borgonzoni 44-48%, Benini 2-5%, Collot 0-1% Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 10
[ § 1 5 3 3 1 5 8 5 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 43 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) sport D UOMINI & D DONNE Russi resta al comando, l' Athena domina il derby riminese RAVENNA Così la 13ª e ultima giornata di andata: Consar Ravenna -Stampa Mondo Faenza 3-2 (25-23, 23-25, 25-21, 23-25, 15-10), Bellaria-Villafranca 3-2 (27-29, 18-25, 25-17, 25-23, 15-10), Sesto Imolese-Zinella Bologna 3-0 (18, 17, 20), Around Team Cesena -Rainbow Forlì 1-3 (25-20, 18-25, 18-25, 22-25), Savena Bo -Rubicone Involley 2-3 (17-25, 21-25, 25-18, 27-25, 12-15), Beach&Park San Marino-Argenta3-0 (23, 19, 19). Classifica: Villafranca 33; Bagnacavallo 32; Bellaria 28; Sesto Imolese 27; San Marino 24; Rainbow 17; Zinella 16; Rubicone 15; Consar, Around 13; Savena 12; Faenza 4; Argenta 0. D DONNE GIRONE D Questi i risultati della 12ª giornata e ultima di andata: VillanovaNettunia (rinv. 30/1), Russi -Ferrara 3-0 (13, 14, 10), Olimpia Teodora- Voghiera 3-0 (14, 25, 23), Ostellato-Granarolo 3-0 (21, 19, 23), Berna Bologna - Mixer Bagnacavallo 3-1 (16-25, 25-17 25-21, 25-22), Alfonsine-Montevecchi Imola 2-3 (15-25, 25-23, 25-19, 17-25, 11-15). Classifica: Ostellato, Russi 30; Villanova 26; Ferrara 20; Granarolo 19; Imola 17; Teodora 13; Bagnacavallo, Alfonsine 11; Nettunia 10; Berna 7; Voghiera 1. D DONNE GIRONE E Così la 12ª giornata: Solovolleybol Imola -Arcobaleno Forlì 1-3 (23-25, 26-24, 23-25, 23-25), P gs Bellaria Bologna-Santarcangelo 3-0 (16, 24, 7), Athena Rimini-Sg Rimini 3-0 (20, 16, 12), Stella Rimini-S.Lazzaro 0- 3 (27, 23, 20), Villa Verucchio-Portuali 3-1 (16-25,25-23,25-17,25-20), Tecnoprotezione Faenza -Castello 2-3 (19-25, 25- 22, 21-25, 25-22, 12-15). Classifica: Athena 33; Pgs Bellaria 26; Faenza 24; Castello 21; Portuali 20; Arcobaleno 16; Sg Rimini 14; Imola 13; Villa Verucchio 12; San Lazzaro 10; Santarcangelo 5; Stella 4. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 11
[ § 1 5 3 3 1 5 8 4 § ] domenica 26 gennaio 2020 RavennaNotizie.it sport Marco Bortolotti di Godo Baseball vince ballottaggio ed è nominato coach dell' anno Il manager del Godo Baseball Marco Bortolotti è stato nominato coach dell' anno, avendo vinto il ballottaggio alla CON6, convention annuale della FIBS, che è in corso a Rimini. Per questo ballottaggio fra i due finalisti Marco Bortolotti e Daniele Frignani della Fortitudo Bologna, hanno votato i tecnici presenti alla convention. Marco ha prevalso per 143 voti contro i 141 di Frignani, con 33 astenuti. 'A nome di tutti i dirigenti, i volontari, i tifosi, i giocatori e tecnici dell' asd Baseball Godo e mio personale - dichiara il presidente dell' ASD Baseball Godo Carlo Naldoni - esprimo a Marco le più vive ed emozionate congratulazioni per questo meritatissimo risultato, maturato per le qualità messe in mostra, in questi anni, nella sua attività di allenatore a Godo, ma anche nell' ambito delle nazionali giovanili. A ciò aggiungo il nostro più sincero ed entusiasta in bocca al lupo per la prossima stagione e per il suo futuro nel mondo del baseball'. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 12
[ § 1 5 3 3 1 5 8 3 § ] domenica 26 gennaio 2020 RavennaNotizie.it sport Grande vittoria per Russi contro I.C. Futsal Una partita folle, pirotecnica ed esaltante. Proprio come la vittoria del Russi Calcio a 5 contro I.C. Futsal , centrata nell' ultimo giro di lancetta e con un uomo in meno per l' espulsione di Spadoni. Michelacci ha regalato l' apoteosi ai falchetti negli ultimi istanti di gioco, quando il punteggio era 4 a 4, e ha fatto esplodere di gioia i supporters in trasferta. Il match è stato combattutissimo, duro, spettacolare e senza un attimo di pausa. Masetti ha anche parato un tiro libero nel primo tempo sul 2 a 2. Dopo dodici successi consecutivi per gli arancioneri, secondi in classifica, sabato prossimo tra le mura amiche andrà in scena la madre di tutte le sfide, ovvero il big match con il Modena capolista, lontano tre punti. Mister Balducci però dovrà fare a meno degli squalificati Erik Masetti e Spadoni. DICIASSETTESIMA GIORNATA I.C. Futsal - Russi Calcio a 5: 4 - 5. Marcatori: Gurioli, Spadoni (2), Michelacci (2). Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 13
[ § 1 5 3 3 1 5 8 7 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali BILANCI Così il «nuovo» fondo crediti aumenta la capacità di spesa La manovra permette di modificare i calcoli sull' accantonamento Il riferimento va al rapporto previsto a consuntivo fra incassi e accertamenti Alessandro BeltramiIvana Rasi La possibilità di liberare quote accantonate a fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione per aumentare la capacità di spesa degli enti locali passa dall' equilibrio di bilancio e trova conferma in uno degli 884 commi della Manovra 2020. L' undicesimo decreto correttivo dei principi contabili del 1° agosto 2019 individua due saldi di competenza finanziaria aggiuntivi rispetto all' avanzo/disavanzo di competenza che gli enti devono determinare già dal rendiconto 2019: l' equilibrio di bilancio e l' equilibrio complessivo. La Commissione Arconet è intervenuta sulla modifica, affermando che pur non essendo previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei nuovi equilibri introdotti e «fermo restando l' obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell' equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l' effettiva capacità dell' ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti». Quest' ultimo saldo, effettivamente, cattura gli effetti sulla gestione di competenza degli accantonamenti e delle entrate vincolate, mentre l' equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti effettuati direttamente in rendiconto o fatti di gestione non imputabili alla competenza dell' esercizio appena chiuso. Le modalità di calcolo dell' equilibrio di bilancio, e la quota da considerare accantonata a Fcde prodotta dalla gestione e da portare in detrazione dal risultato di competenza, non è mai superiore alla differenza tra l' Fcde calcolato a rendiconto e quanto accantonato a questo titolo l' anno precedente. Con il risvolto che se il fondo stanziato preventivo è superiore a questa differenza, nell' equilibrio di bilancio la quota che rileva è esattamente pari allo stretto necessario per arrivare al fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione seguendo i principi contabili. L' effettodi questa modalità di calcolo è che spesso il metodo attualmente previsto dai principi contabili, che prevede il rapporto tra accertamenti e incassi della sola competenza, comporta nel preventivo un accantonamento superiore rispetto alla congruità verificata a rendiconto. Ma come rimediare a questa anomalia? È il comma 80 della legge di bilancio a ripristinare la giusta capacità di spesa negli enti. Anche se a una prima lettura parrebbe solo concedere la facoltà di variare l' accantonamento al fondo stanziato nel preventivo in base al miglioramento registrato dalla riscossione a seguito dell' esecutività dell' avviso di accertamento, di fatto la novità è molto più Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 14
[ § 1 5 3 3 1 5 8 7 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ampia: la modalità di calcolo della riduzione delle quote accantonate prende a riferimento il rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell' esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti, arrivando a determinare una modifica implicita del principio contabile. Ne consegue che per tutte le entrate riscosse in modo accelerato con accertamento esecutivo, l' accantonamento al fondo crediti nel preventivo può essere determinato secondo le modalità del comma 80. Prima di procedere, però, va verificato lo scostamento effettivo registrato negli anni passati tra quanto accantonato in preventivo e l' aumento del fondo registrato nel risultato di amministrazione rispetto a quanto accantonato nell' esercizio immediatamente precedente: il rischio, infatti, è di generare disavanzo visto che un accantonamento sottostimato obbliga l' ente a vincolare, nel risultato di amministrazione, le risorse necessarie per costituire il fondo crediti. Con la conseguenza, dannosa, di alimentare un disavanzo di amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 15
[ § 1 5 3 3 1 5 9 1 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ASSUNZIONI L' intrico delle norme blocca l' utilizzo di graduatorie altrui Effetto domino causato dalle abrogazioni nella legge di Bilancio Tiziano GrandelliMirco Zamberlan È inevitabile, stante la complessità della materia, che ogni revisione della disciplina sulle assunzioni comporti una serie infinita di problemi applicativi. In questo contesto, la tecnica utilizzata dalla legge di bilancio 2020, cioè «l' abrogazione dell' abrogazione», sicuramente non aiuta a individuare le norme ancora in vigore e, quindi, le disposizioni da applicare. Un esempio è rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle graduatorie valide approvate da altre amministrazioni. Allo stato attuale questa strada risulta ancora percorribile? Di primo acchito alla domanda si dovrebbe dare una risposta affermativa: se è stata reintrodotta la facoltà di scorrere le graduatorie degli idonei approvate dalla stessa amministrazione, perché mai dovrebbe essere impedito l' utilizzo delle graduatorie di altri enti? Dal punto di vista giuridico, la questione risulta invece un po' più complicata in quanto si gioca sul piano dei richiami e dei rinvii. La fattispecie trova la sua origine nell' articolo 3, comma 61, della legge 350/2003. E va sottolineato che questa disposizione non risulta abrogata. Questo depone a favore della tesi che vuole ancora possibile procedere ad assunzioni mediante l' utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni. Ma nella storia delle norme che si sono succedute è necessario evidenziare anche che, in proposito, è intervenuto l' articolo 4, comma 3-ter, del Dl 101/2013, che richiamava l' applicabilità del comma 61. Ora il legislatore del 2019, con il comma 363 della legge di bilancio, ha abrogato il comma 3-ter. Questo, unitamente alla disposizione che prevedeva, dallo stesso anno 2019, la possibilità della nomina dei soli vincitori dei concorsi, ha portato gli interpreti istituzionali (si veda, ad esempio, Corte dei Conti, sezione regionale per le Marche, delibera n. 41/2019, e sezione regionale per il Veneto, delibera n. 290/2019) ad affermare che le graduatorie approvate nel 2019 non erano utilizzabili per gli idonei, nemmeno da altre amministrazioni. Ora il comma 148 dell' articolo unico della legge di bilancio 2020 non ha abrogato anche il comma 363, il quale, come detto, cancellava dal panorama normativo il richiamo all' applicazione dell' articolo 3, comma 61, della legge 350/2003. Quale portata è da attribuire alla mancata abrogazione? Vuol dire che anche per il 2020 non risulta possibile scorrere le graduatorie di altre amministrazioni? È venuto meno quel favor verso una procedura che, comunque, garantiva la speditezza e l' economicità Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 16
[ § 1 5 3 3 1 5 9 1 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali nelle assunzioni? Se da un lato, come detto, non si comprende il motivo di questa inversione di tendenza, stante la reintroduzione dello scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei, dall' altro la mossa potrebbe essere giustificata dall' uso improprio dello strumento. La procedura, infatti, prevede un accordo fra le amministrazioni per l' utilizzo di queste graduatorie, che può essere sottoscritto, almeno sulla base della posizione della Corte dei Conti per l' Umbria (deliberazione n. 124/2013) anche prima dell' assunzione e non antecedentemente alla formulazione della graduatoria stessa. E questo ha originato comportamenti non sempre lineari in quanto il meccanismo consente di conoscere a priori un ventaglio di nominativi fra cui poter scegliere il soggetto da assumere. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 17
[ § 1 5 3 3 1 5 8 8 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali contabilità Il doppio pareggio frena gli investimenti L' Anci chiede al Mef di chiarire gli obblighi imposti dalla Corte dei conti Anna GuiducciPatrizia Ruffini L' assunzione di nuovo indebitamento nel bilancio di previsione 2020-22 inciampa sul doppio equilibrio di bilancio. Ad allarmare funzionari, amministratori e revisori è in particolare la delibera 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti (Sole 24 Ore del 23 dicembre), con la quale i giudici contabili sostengono, ai fini del ricorso a nuovo debito, la permanenza dell' obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo. A dare voce ai Comuni anche la lettera inviata da Anci al ministero dell' Economia per chiedere un incontro al fine di chiarire gli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e finanziaria. Le ripercussioni sugli investimenti sarebbero comunque pesanti. La legge 145/2019 ha stabilito, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 247/ 2017 e 101/ 2018, che Regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, Province e Comuni utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dell' armonizzazione contabile. Secondo questa impostazione, gli enti sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell' esercizio non negativo, desumibile alla voce W1 (saldo di competenza) del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. Il saldo W2 considera invece, oltre agli impegni ed accertamenti di competenza, anche gli accantonamenti effettuati nell' esercizio in corso. Poiché con la legge di bilancio 2019 è cessato l' obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica, le regole per assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebbero riconducibili alle sole disposizioni ordinamentali previste dal testo unico. Secondo le Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitarsi devono ancora osservare le prescrizioni dell' articolo 10 della legge 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di competenza non negativo, non potendosi, allo stato di legislazione e giurisprudenza costituzionale, desumere un superamento della disciplina rinforzata ad opera della legge di bilancio 145/2018. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo, in termini di competenza fra le entrate e spese finali sarebbe ancora utilizzabile ai fini della verifica della capacità di indebitamento degli enti. La legge 243/2012 chiede poi per l' anno di riferimento il rispetto del saldo indicato all' articolo 9, comma 1, da parte del complesso degli enti territoriali della regione interessata. In assenza di intese regionali o nazionali che permettano all' ente di acquisire "spazi finanziari", l' onere del pareggio ricade per intero sul singolo ente territoriale (e su tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o altre forme di indebitamento. I giudici Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 18
[ § 1 5 3 3 1 5 8 8 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali contabili precisano inoltre che la Consulta ha ritenuto che gli accordi possano essere rimessi alla disponibilità delle parti. In questo complesso scenario, il limite al ricorso all' indebitamento risulta però attenuato dalla possibilità di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento (non impegnate o non imputate) nel medesimo esercizio a copertura di spese di investimento. Quindi se il debito è contratto e utilizzato nell' anno è assoggettato al doppio binario, mentre se transita in avanzo il suo utilizzo è libero. © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19
[ § 1 5 3 3 1 5 8 9 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali CORTE DEI CONTI Sì a una partecipazione-bis in società dello stesso settore Dismissione non obbligata se l' ente riesce a motivare la scelta del mantenimento Harald Bonura, Davide Di Russo - L' obbligo di adottare un piano di razionalizzazione delle partecipazioni quando ricorrono una più fattispecie previste dall' articolo 20, comma 2 del Testo unico delle società partecipate (Dlgs 175/2016) ha carattere generale. Questo il principio sottolineato da un recente intervento della Corte dei conti Lombardia (413/2019/PAR), in risposta a un Comune detentore di partecipazione in consorzio avente funzioni di centrale unica di committenza e intenzionato ad acquisire quote in società consortile al fine esclusivo di affidare a quest' ultima analogo servizio, stante la ritenuta incapacità del consorzio di gestire il notevole surplus di gare previsto per l' anno entrante. La lettera c) dell' articolo 20, comma 2, del resto, è chiara nel precisare che l' obbligo di predisporre il piano scatta se la società partecipata svolge attività analoghe o similari a quelle svolte non solo da altre società partecipate ma anche da enti pubblici strumentali. Più interessante è quanto affermato incidentalmente dalla delibera: richiamando l' insegnamento della Sezione Autonomie, la Corte lombarda ricorda che il processo di razionalizzazione è «il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell' ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni». Di conseguenza la normativa riconosce all' amministrazione pubblica una sorta di potere discrezionale in ordine all' individuazione dello schema più adeguato allo svolgimento delle attività consentite in base all' articolo 4 del Testo unico delle partecipate. Discrezionalità che, tuttavia, non può mai sconfinare nell' arbitrarietà, perché - nell' assolvimento degli obblighi motivazionali previsti dall' articolo 5 del Testo unico in occasione dell' acquisizione di partecipazioni societarie - l' amministrazione pubblica è chiamata a spiegare le ragioni che configurano la società come necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e le ragioni della scelta, sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle modalità di gestione del servizio. Analoghi obblighi motivazionali ricorrono in sede di razionalizzazione, laddove le amministrazioni pubbliche - evidenzia il giudice contabile - «sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)». Dal che sembrerebbe poter discendere, quantomeno in astratto, un' importante corollario: la partecipazione in distinti organismi che svolgono attività analoghe impone sì l' adozione del piano, ma non implica automaticamente un provvedimento di razionalizzazione, in quanto l' amministrazione partecipante potrebbe Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20
[ § 1 5 3 3 1 5 8 9 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali ritenere, in via discrezionale (nel senso chiarito), che la migliore modalità di gestione dell' attività che accomuna gli organismi in questione sia la conservazione dello status quo e, quindi, il mantenimento della pluralità di partecipazioni «similari». © RIPRODUZIONE RISERVATA. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 21
[ § 1 5 3 3 1 5 9 2 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 25 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Rimozione dei rifiuti: spetta al sindaco Spetta al sindaco e non allaProvincia il compito di adottarel'ordinanza con cui si impone alproprierario di un'areadestinata a discarica larimozione, il recupero o losmaltimento dei rifiuti e ilripristino dei luoghi di siticontaminati. Il provvedimentoè legittimo anche se imponeulteriori misure che faccianoperno sull'autonomo e distintopotere di ordinanzadisciplinato dal Tuel. Sono leconclusioni del Tar Campaniacon la sentenza n. /.I giudici della sezione staccatadi Salerno hanno avuto facilegioco nel rilevare che l'articolo affida il potere diordinanza alla Provincia nelsolo caso in cui venganoindividuati siti nei quali siaccerti che i livelli dicontaminazione sono superioriai valori soglia e comunquerinvia, in caso d'omessaesecuzione degli interventinecessari, all'articolo , chefissa prioritariamente lacompetenza del Comuneterritorialmente competente.Iriferimenti normativi vannoinfatti trovati nel combinatodisposto degli articoli e del decreto ambientale del: il primo affida al sindaco,al comma , il potere diimporre con propria ordinanzala rimozione, il recupero o losmaltimento dei rifiuti e ilripristino dello stato dei luoghi;il secondo dispone che, qualorai soggetti responsabili dellacontaminazione nonprovvedano direttamenteovvero non siano individuabili,gli interventi sono realizzatid'ufficio dal Comune. I Tar haanche specificato chel'ordinanza con la quale ilsindaco impone al proprietariodi bonificare l'area non hacarattere sanzionatorio masolo ripristinatorio. Amedeo Di FilippoIl testo integrale dell'articolo su:quotidianoentilocali.ilsole24ore.com Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 22
[ § 1 5 3 3 1 5 8 6 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 10 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Lo prevede la manovra 2020. Intassabilità per il passato: non c' è l' effetto retroattivo Aree pertinenziali, Imu dovuta C' è esenzione con l' accorpamento catastale al fabbricato SERGIO TROVATO - Cambiano le regole per le aree edificabili che sono al servizio di un fabbricato. Da quest' anno, infatti, le cosiddette aree pertinenziali sono soggette al pagamento dell' Imu se non hanno questa qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al fabbricato. Lo prevede l' articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di bilancio 2020 (legge 160/2019). Con questo intervento normativo il legislatore va oltre il principio affermato dalla Cassazione che ha riconosciuto, con limiti più o meno ampi nel corso degli ultimi anni, la non imponibilità dei terreni pertinenziali ancorché non graffati in catasto come un unico bene. Il citato comma 741, lettera a) della legge di Bilancio dispone che «per fabbricato si intende l' unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l' area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente». Va precisato che la norma non ha la natura di disposizione di interpretazione autentica e non ha efficacia retroattiva. Pertanto, per gli anni precedenti occorrerà fare riferimento a quanto sostenuto dalla Cassazione in ordine all' intassabilità, a certe condizioni, delle aree non accatastate unitariamente ai fabbricati. La nozione di pertinenza e le posizioni della Cassazione. In generale, per le pertinenze va fatto riferimento alla definizione fornita dall' articolo 817 del codice civile. Questa norma prevede che sono da considerare pertinenze le cose destinate in modo durevole al servizio o all' ornamento di un' altra cosa. Pertanto, per il vincolo pertinenziale serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà dell' avente diritto di creare la destinazione. Sull' assoggettamento a imposizione delle aree edificabili pertinenziali, però, si è formato un orientamento giurisprudenziale contrastante tra giudici di merito e Cassazione. La questione non è di poco conto e fino al 2019 ha avuto implicazioni ad ampio raggio sia per i tributi locali sia per i tributi erariali. La Cassazione ha comunque chiarito che l' accatastamento separato dei due immobili non è d' impedimento alla non imponibilità dell' area come pertinenza del fabbricato. In particolare, con la sentenza 8367/2016 non ha imposto l' accatastamento unitario tra area e fabbricato, ma ha precisato che tra i due immobili deve sussistere «un vincolo d' asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d' uso, la funzionalità e il valore». E la prova dell' oggettivo asservimento pertinenziale grava sul contribuente. Del resto, hanno sottolineato i giudici di legittimità, la mera «scelta» pertinenziale avrebbe l' unica Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 23
[ § 1 5 3 3 1 5 8 6 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali funzione di eludere il prelievo, per ottenere un risparmio fiscale. Quindi, darebbe luogo a un abuso del diritto. Ha però più volte ribadito che quando si tratta di pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la destinazione di fatto. L' area che costituisce, di fatto, pertinenza di un fabbricato non è soggetta a imposizione, come area edificabile, anche se iscritta autonomamente al catasto. Un' area pertinenziale e una costruzione principale possono essere censite catastalmente in modo distinto, al fine di poter essere assoggettate a tassazione come un unico bene. La Cassazione in un primo momento non ha posto alcun vincolo o adempimento a carico del contribuente. Successivamente, poi, ha riconosciuto il beneficio solo nei casi in cui il contribuente ha dichiarato al comune l' utilizzo dell' immobile come pertinenza nella denuncia iniziale o di variazione (sentenza 19638/2009). Inoltre, ha stabilito che il vincolo pertinenziale deve essere visibile e va rilevato dallo stato dei luoghi, altrimenti i due immobili sono soggetti a imposizione autonomamente. Le pronunce dei giudici di merito. Sul trattamento fiscale delle aree pertinenziali ci sono state decisioni di segno diverso tra i giudici di merito. Per esempio, la Commissione tributaria regionale di Bologna (sentenza 1844/2016) ha sostenuto che un' area edificabile pertinenziale è soggetta al pagamento delle imposte locali se accatastata separatamente dal fabbricato. Dunque, è necessario un accatastamento unitario dei due immobili, con l' attribuzione di un' unica rendita, per ritenere l' area intassabile. Di diverso avviso è stata la Ctr di Milano (sentenza 14/2016), secondo cui un terreno può essere qualificato pertinenziale anche se non è accorpato catastalmente a un fabbricato. La «graffatura», vale a dire l' unione dei due beni immobili in catasto, agevola l' attività di controllo dell' ente impositore, ma non può essere considerata decisiva per attribuire al terreno natura pertinenziale. Per i giudici lombardi, il fatto che un terreno non sia censito al catasto urbano unitamente al fabbricato destinato ad abitazione non può comportare il disconoscimento delle agevolazioni «prima casa», contrariamente a quanto sostenuto dall' Agenzia delle entrate (circolare 38/2005). In realtà, secondo la commissione regionale, «la normativa in materia di imposta di registro non prevede alcuna limitazione tassativa rispetto ai beni che possono assumere natura pertinenziale di un fabbricato, ai fini di potere fruire delle cosiddette agevolazioni «prima casa», ma solo una elencazione esemplificativa». Per la Commissione tributaria regionale dell' Abruzzo (sentenza 702/2017) un contribuente è esonerato dal pagamento delle imposte locali su un' area che ritiene essere al servizio del fabbricato, solo se la destinazione pertinenziale sia stata dichiarata al comune e la scelta risulti giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo. Non è sufficiente che il terreno sia recintato insieme al fabbricato per dimostrare che si tratti di un' area pertinenziale, in quanto è necessaria una modificazione oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che porti a escludere la possibilità di una sua edificazione futura. Per i giudici abruzzesi, non ha «alcun rilievo la mera recinzione del terreno insieme al fabbricato». Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 24
[ § 1 5 3 3 1 5 8 6 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Secondo la commissione regionale, «la scelta pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze economiche, estetiche o di altro tipo» ed è necessario «che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi». Infine, la Commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 704/2018) ha ritenuto che un' area sfruttata per ampliare un fabbricato non perde la sua natura pertinenziale neppure durante la sua utilizzazione edificatoria. L' imposta è dovuta solo sul fabbricato, al quale l' area è asservita, prima, durante e dopo l' intervento edilizio. Quest' ultima pronuncia non può essere affatto condivisa, poiché ex lege è soggetta a imposizione fiscale anche l' area utilizzata a fini edificatori, anche se la stessa non sia qualificata edificabile dagli strumenti urbanistici. L' uso edificatorio, finalizzato a realizzare un ampliamento del fabbricato esistente, porta a escludere che all' area possa essere riconosciuta una natura pertinenziale. © Riproduzione riservata. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 25
[ § 1 5 3 3 1 5 9 0 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Pagina 24 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Tributi locali prescritti in cinque anni Si conferma l' applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai tributi locali, come prevede l' art. 1, comma 161, legge 296/2006, che li sottopone a una disciplina uniforme per quanto concerne liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi. La Ctp di Salerno, nella sent. n. 2116/08/2019, si è avvalsa di tale previsione normativa in relazione a una ingiunzione di pagamento Imu 2012, notificata a un contribuente da una società concessionaria del servizio riscossione tributi per il comune di Pagani. Il ricorrente contestava la richiesta eccependo l' intervenuta prescrizione, poiché non aveva mai ricevuto, in riferimento a tale atto, alcun presupposto provvedimento di richiesta di pagamento dell' imposta. L' agente della riscossione, invece, costituendosi in giudizio, sosteneva che l' ingiunzione era stata preceduta da un avviso di accertamento datato 8/1/2018 e da successivo atto di messa in mora. Questi, non essendo stati impugnati dalla controparte, avevano determinato, secondo l' ente, la definitività dell' ingiunzione di pagamento. Il contribuente, con memoria di replica, faceva rilevare che non emergeva alcuna prova di avvenuta notifica dalla documentazione allegata dalla concessionaria. I giudici salernitani, esaminata la documentazione in camera di consiglio, ritenevano quanto fornito dall' Ufficio non idoneo ai fini della prova di avvenuta notifica dell' avviso di accertamento. L' ingiunzione oggetto di impugnazione risultava pertanto essere il primo atto valido ai fini della richiesta di pagamento Imu 2012 ed era giunta al contribuente in data 27/7/2018. L' Imu rientra tra i tributi locali previsti nella legge 296/2006 all' art. 1, comma 161, i quali sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione e i relativi avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a pena di decadenza. L' accertamento della fattispecie analizzata doveva, quindi, essere notificato entro il dicembre 2017. Era invece stato notificato tardivamente rispetto ai termini di legge. Questo principio, sottolineava il collegio, è stato confermato anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 28576/2017. La Ctp decideva, così, di accogliere il ricorso, poiché risultava fondata e verificata l' eccezione di prescrizione posta dal ricorrente e condannava l' Ufficio al pagamento delle spese di giudizio. Benito Fuoco () Va dato atto che la documentazione depositata dall' Ufficio non risulta idonea a provare il propedeutico avviso di accertamento o l' indicato atto di messa in mora, per cui l' ingiunzione impugnata, notificata in data 27/7/2018, risulta il primo atto valido di richiesta di pagamento dell' Imu per l' anno 2012. Il tributo in questione è soggetto al termine quinquennale di prescrizione. L' art. 1, comma 161, legge Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 26
[ § 1 5 3 3 1 5 9 0 § ] lunedì 27 gennaio 2020 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali n. 296/2006 ha previsto una disciplina uniforme per tutti i tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento, riscossione e rimborsi. Stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d' ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nella circostanza, l' Accertamento, riferito all' anno 2012, andava notificato, o quanto meno spedito, entro il 31 dicembre 2017, mentre l' atto risulta notificato a luglio del 2018, ovvero oltre i termini di legge. Nel diritto tributario la prescrizione è un istituto di ordine pubblico per effetto del quale i diritti si estinguono se il titolare degli stessi non li esercita per il tempo stabilito dalla legge. Fondamento della prescrizione è l' inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; essa è una sanzione per il titolare del diritto che ne ha omesso l' esercizio nel tempo, mentre la decadenza costituisce un onere imposto dalla legge (decadenza legale) o concordato dalle parti (decadenza convenzionale) per acquisire il potere di esercitare il diritto e ha un fine prevalentemente sociale, senza alcun rilievo per le cause di impedimento. Il principio, confermato anche recentemente dalla Suprema corte (Cass. 29/11/2017, n. 28576) trova applicazione nella fattispecie, dovendosi dare atto che, da parte dell' Ufficio opposto, non viene fornita alcuna prova dell' effettiva notifica di atti riguardanti la pretesa () precedenti l' ingiunzione impugnata. In tal senso, quindi, risulta fondata l' eccezione di prescrizione posta dal ricorrente. Il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza () Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 27
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