Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020

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Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
Comune di Russi
lunedì, 27 gennaio 2020
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Comune di Russi
                                                      lunedì, 27 gennaio 2020

Prime Pagine

 27/01/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna)                                                                              4
 Prima pagina del 27/01/2020

 27/01/2020    Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)                                                                             5
 Prima pagina del 27/01/2020

Economia e Lavoro

 26/01/2020    RavennaNotizie.it                                                                                              6
 Alla Coldiretti di Russi un incontro sull' enoturismo e le opportunità per le aziende

Politica locale

 27/01/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 10                                                              7
 Affluenza record I votanti sfiorano il 70 per cento
 26/01/2020    Ravenna Today                                                                                                  9
 Elezioni regionali, urne chiuse: la diretta dello spoglio, tutti i dati

sport

 27/01/2020    Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 43                                                             11
 Russi resta al comando, l' Athena domina il derby riminese
 26/01/2020    RavennaNotizie.it                                                                                             12
 Marco Bortolotti di Godo Baseball vince ballottaggio ed è nominato coach dell' anno
 26/01/2020    RavennaNotizie.it                                                                                             13
 Grande vittoria per Russi contro I.C. Futsal

Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

 27/01/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                     Alessandro BeltramiIvana Rasi    14
 Così il «nuovo» fondo crediti aumenta la capacità di spesa

 27/01/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                  Tiziano GrandelliMirco Zamberlan    16
 L' intrico delle norme blocca l' utilizzo di graduatorie altrui

 27/01/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                      Anna GuiducciPatrizia Ruffini   18
 Il doppio pareggio frena gli investimenti
 27/01/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                                                      20
 Sì a una partecipazione-bis in società dello stesso settore
 27/01/2020    Il Sole 24 Ore Pagina 25                                                                                      22
 Rimozione dei rifiuti: spetta al sindaco
 27/01/2020    Italia Oggi Sette Pagina 10                                                                                   23
 Aree pertinenziali, Imu dovuta
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
27/01/2020    Italia Oggi Sette Pagina 24   26
Tributi locali prescritti in cinque anni
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
[ § 1 § ]

            lunedì 27 gennaio 2020
                                     Corriere di Romagna (ed. Ravenna)

                                     Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 4
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[ § 2 § ]

     lunedì 27 gennaio 2020
                               Il Resto del Carlino (ed. Ravenna)

                              Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 5
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
[ § 1 5 3 3 1 5 8 1 § ]

                          domenica 26 gennaio 2020

                                                                               RavennaNotizie.it
                                                                                 Economia e Lavoro

                          Alla Coldiretti di Russi un incontro sull' enoturismo e le opportunità per le aziende

                          'Con la pubblicazione delle linee guida per lo svolgimento dell' attività di
                          enoturismo si aprono nuove opportunità anche per le aziende vitivinicole
                          della provincia di Ravenna, prima in regione per superficie coltivata (29,9%) a
                          vigneto. Ora le imprese potranno godere di uno strumento in più per
                          valorizzare la loro produzione e il nostro territorio'. Commenta così Coldiretti
                          Ravenna la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione di Procedure
                          e criteri per lo svolgimento dell' attività enoturistica in Emilia-Romagna,
                          aspetti tecnico-normativi che, insieme alle opportunità di sviluppo
                          enoturistico collegate, importanti per aziende vitivinicole, cantine e
                          agriturismi, saranno illustrati in un convegno pubblico in programma lunedì 27
                          gennaio, alle 20.45, presso Coldiretti Russi (via Cairoli 1, Russi) alla presenza
                          del Responsabile Fiscale di Impresa Verde Romagna Andrea Marconi e del
                          Responsabile dell' Area Sicurezza Alimentare di Impresa Verde Romagna
                          Maurizio Mangelli. Introduzione a cura del Presidente Coldiretti Ravenna,
                          Nicola Dalmonte. La Delibera stabilisce che le aziende agricole possono
                          svolgere attività formative e informative sulle produzioni vitivinicole del
                          territorio e attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni aziendali anche in abbinamento ad
                          alimenti. È un provvedimento che chiarisce l' operatività delle aziende della filiera vitivinicola, non solo di quelle
                          agricole, con l' opportunità di valorizzare il prodotto vino nei confronti dei consumatori e con esso il territorio con le
                          sue produzioni agroalimentari di alta qualità. Oltre alle imprese agricole vitivinicole, sono interessate anche le attività
                          di trasformazione delle uve in mosti o vini, con la possibilità di svolgere attività didattiche e divulgative, anche in
                          abbinamento ad alimenti, di degustazioni e promozione territoriale nei confronti dei consumatori o degli studenti,
                          attraverso visite didattiche, iniziative ricreative, eventi e manifestazioni.

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 6
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
[ § 1 5 3 3 1 5 8 0 § ]

                          lunedì 27 gennaio 2020
                          Pagina 10

                                                            Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                                   Politica locale

                          ki DEW:1,5090i

                          Affluenza record I votanti sfiorano il 70 per cento
                          In tutta la provincia ha votato il 69,71% degli aventi diritto, in aumento rispetto al 41,31% delle regionali del 2014.
                          Votanti più che raddoppiati a Casola

                          RAVENNA Chiusi i seggi ieri sera alle 23, c' è grande attesa per i risultati
                          elettorali che verranno ufficializzati oggi in via definitiva, anche se ieri in tarda
                          serata già un quadro significativo si stava delineando. L' affluenza alle urne è
                          risultata essere molto in crescita. In tutta la Regione alle ore 12 il dato si
                          attestava al 23,44% (la volta precedente era al 10,77%), alle 19 era salito al
                          58,82% (contro il 30,89% del 2014), quello finale alle 23 è stato del 67,67% (sei
                          anni fa fu del 37,76%, quindi per una differenza percentuale del +29,91%). Il dato
                          definitivo relativo agli elettori recatisi alle urne in provincia di Ravenna è stato
                          del 69,71%, in aumento rispetto al 41,31% registrato alle precedenti elezioni
                          regionali del 2014 (+28,4%). Bisogna tornare indietro di sette anni, al 2013, per
                          trovare percentuali di affluenza altrettanto alte. TREND IN CRESCITA Alle 12,
                          ora del primo rilevamento, risultava essere del 23,67%, in crescita rispetto al
                          11,23% del 2014, più del doppio. Il pomeriggio aveva consolidato il trend che era
                          in corso fino a quel momento. Alle 19 infatti l' affluenza era arrivata al 60,67%
                          (sei anni fa si era attestata al 33,25%, quindi un +27,42% di differenza). Da
                          segnalare in particolare il dato fatto segnare, sempre alle ore 19, dagli elettori di
                          Bagnara di Romagna (64,76% ), Alfonsine (64,58% ), Fusignano (64,20%) e Russi (64,20%). Alla fine, alle ore 23, a urne
                          chiuse, tutti i diciotto comuni della provincia di Ravenna hanno fatto registrare un marcato e generalizzato
                          incremento dell' affluenza. I cittadini più solerti sono stati quelli di Bagnara di Romagna (73,71%) e Casola Valsenio
                          (73,01%); maglia nera Conselice (65,68%). Casola Valsenio è inoltre il comune che più ha incrementato l' affluenza,
                          più che raddoppiandola, con una crescita del 37.14%. COMUNE PER COMUNE Ecco i dati definitivi dell' affluenza
                          comune per comune: Alfonsine 71.91% (45.09% nel 2014), Bagnacavallo 71.39% (47.44%), Bagnara di Romagna 73.
                          71% (42.37%), Brisighella 69.98% (40.56%), Casola Valsenio 73.01% (35.87%), Castel Bolognese 71.54% (40.18%),
                          Cervia 66.93% (38.62%), Conselice 65.68% (41.21%), Cotignola 72.65% (43.99%), Faenza 70,91% (42,40%), Fusignano
                          70.23% (43.56%), Lugo 71.20% (42.04%), Massa Lombarda 66,13% (38.35%), Ravenna 68.95% (40.08% ), Riolo Terme
                          70.29% (40.38%), Russi 71.96% (46.86%), Sant' Agata sul Santerno 68.59% (38.92%), Solarolo 72.73% (41.36%). LA
                          CORSA AL VOTO Anche il superlavoro di questi ultimi giorni dei vari uffici elettorali distribuiti

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 7
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
[ § 1 5 3 3 1 5 8 0 § ]

                          lunedì 27 gennaio 2020

                                                           Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                                  Politica locale

                          sul territorio aveva fatto prevedere una chiara volontà dei cittadini di presentarsi alle urne. A Ravenna il numero dei
                          cittadini che erano andati a rinnovare la tessera elettorale aveva toccato una cifra significativamente più alta rispetto
                          alla scorsa tornata. Le tessere elettorali rinnovate dal 2 maggio al 25 maggio del 2019 fino alle ore 14, ovvero il
                          periodo precedente le elezioni Europee, fu di 2.132. Tra il 2 e il 25 gennaio di quest' anno, con lo stesso dato parziale
                          delle 14, sono invece stati raggiunti i 3.307 rinnovi. Per la consultazione per il rinnovo del consiglio regionale emiliano
                          romagnolo, erano in totale in provincia 304.079 gli elettori - di cui 147.023 uomini e 157.056 donne - chiamati al voto
                          nelle 399 sezioni.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 8
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
[ § 1 5 3 3 1 5 8 2 § ]

                          domenica 26 gennaio 2020

                                                                                Ravenna Today
                                                                                   Politica locale

                          Elezioni regionali, urne chiuse: la diretta dello spoglio, tutti i dati
                          Le urne delle elezioni regionali dell' Emilia-Romagna si sono chiuse ufficialmente domenica alle 23. Tra poche ore si
                          conoscerà il nome del nuovo presidente della Regione

                          1 Elezioni regionali, Borgonzoni chiude con Salvini, Berlusconi e Meloni:
                          "Liberiamo la Regione e andiamo a prenderci il Paese" 2 Le sardine fanno il
                          "bis" a pochi metri dall' evento di Salvini, Berlusconi e Meloni 3 Elezioni
                          regionali, rush finale per la Borgonzoni: a Ravenna arrivano Salvini, Berlusconi
                          e Meloni 4 Le sardine in piazza Kennedy attaccano la destra: "Loro giocano
                          sulla paura: noi vogliamo apertura" Video del giorno Il tuo browser non può
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                          per riprodurre il video. Le urne delle elezioni regionali dell' Emilia-Romagna si
                          sono chiuse ufficialmente domenica alle 23. Tra poche ore si conoscerà il
                          nome del nuovo presidente della Regione. RavennaToday seguirà in diretta lo
                          spoglio, una lunga maratona che proseguirà nel corso della nottata.
                          Complice una campagna elettorale intensa e dai toni anche accesi, c' è
                          grande attesa sul responso. L' affluenza è stata decisamente molto alta,
                          nulla a che vedere con il dato del 2014, quando invece prevalse l'
                          astensionismo. Elezioni regionali 2020 (Foto Argnani) "Sono convinta ci sia
                          voglia di cambiamento, siamo ottimisti - ha detto la candidata del centrodestra alla presidenza dell' Emilia-Romagna
                          Lucia Borgonzoni - Se si vince chiederemo che il governo vada a casa perché sarebbe una bocciatura della sinistra".
                          "È il momento della verità: dimostreremo, insieme, l' orgoglio di questa terra, che difende le proprie radici e sceglie il
                          futuro, senza lasciare indietro nessuno. Ogni singolo voto è decisivo", è stato invece il messaggio pubblicato su
                          Facebook dal governatore uscente, Stefano Bonaccini. In Emilia-Romagna sono 7 i candidati in corsa per la
                          presidenza, appoggiati da 17 liste: per il centrosinistra l' attuale presidente Bonaccini, per il centrodestra Borgonzoni,
                          per il Movimento 5 Stelle Benini, per il Movimento 3V-Vaccini Vogliamo Verità Domenico Battaglia, per il Partito
                          Comunista Laura Bergamini, per Potere al Popolo Marta Collot e per Altra Emilia Romagna Stefano Lugli. LA
                          DIRETTA Ore 23.40 - A Cotignola ha votato il 72,65% degli aventi diritto (nel 2014 il 43,99) Ore 23.35 - Secondo Exit
                          Poll: Bonaccini 48-52%, Borgonzoni 43-47%, Benini 2-5%, Collot 0-1% Ore 23.34 - A Russi ha votato il 71,96% degli
                          aventi diritto (nel 2014 il 46,86) Ore 23.33 - A Lugo ha votato il 71,20% degli aventi diritto (nel 2014 il 42,04) Ore 23.30 -
                          Bonaccini su Facebook: "Grazie a tutte le persone che hanno lavorato e stanno lavorando nei comuni e nei seggi:
                          presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, dipendenti comunali e forze dell' ordine. In modo ordinato e
                          accogliendoci con un sorriso ci hanno permesso di esercitare la democrazia" Ore 23.20 - Ad Alfonsine ha votato il
                          71,91% degli aventi diritto (nel 2014 il 45,09); a Bagnara di Romagna ha votato il 73,71% degli aventi diritto (nel 2014 il
                          42,37); a Brisighella

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                Pagina 9
Comune di Russi lunedì, 27 gennaio 2020
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                          domenica 26 gennaio 2020

                                                                                Ravenna Today
                                                                                   Politica locale

                          ha votato il 69,98% degli aventi diritto (nel 2014 il 40,56); a Casola Valsenio ha votato il 73,01% degli aventi diritto
                          (nel 2014 il 35,87); a Castel Bolognese ha votato il 71,54% degli aventi diritto (nel 2014 il 40,18); a Cervia ha votato il
                          66,93% degli aventi diritto (nel 2014 il 38,62); a Conselice ha votato il 65,68% degli aventi diritto (nel 2014 il 41,21); a
                          Fusignano ha votato il 70,23% degli aventi diritto (nel 2014 il 43,56); a Massa Lombarda ha votato il 66,13% degli
                          aventi diritto (nel 2014 il 38,35); a Riolo Terme ha votato il 70,29% degli aventi diritto (nel 2014 il 40,38); a Sant' Agata
                          sul Santerno ha votato il 68,59% degli aventi diritto (nel 2014 il 38,92); a Solarolo ha votato il 71,73% degli aventi
                          diritto (nel 2014 il 41,46) Ore 23.07 - In provincia di Ravenna nei 18 Comuni ha votato il 68,99% degli aventi diritto al
                          voto, rispetto al 40,49% delle regionali del 2014 Ore 23 - Primi exit poll: Bonaccini 47-51%, Borgonzoni 44-48%, Benini
                          2-5%, Collot 0-1%

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019              Pagina 10
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                          lunedì 27 gennaio 2020
                          Pagina 43

                                                          Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola)
                                                                                        sport

                          D UOMINI & D DONNE

                          Russi resta al comando, l' Athena domina il derby riminese

                          RAVENNA Così la 13ª e ultima giornata di andata: Consar Ravenna -Stampa
                          Mondo Faenza 3-2 (25-23, 23-25, 25-21, 23-25, 15-10), Bellaria-Villafranca 3-2
                          (27-29, 18-25, 25-17, 25-23, 15-10), Sesto Imolese-Zinella Bologna 3-0 (18, 17,
                          20), Around Team Cesena -Rainbow Forlì 1-3 (25-20, 18-25, 18-25, 22-25),
                          Savena Bo -Rubicone Involley 2-3 (17-25, 21-25, 25-18, 27-25, 12-15),
                          Beach&Park San Marino-Argenta3-0 (23, 19, 19). Classifica: Villafranca 33;
                          Bagnacavallo 32; Bellaria 28; Sesto Imolese 27; San Marino 24; Rainbow 17;
                          Zinella 16; Rubicone 15; Consar, Around 13; Savena 12; Faenza 4; Argenta 0. D
                          DONNE GIRONE D Questi i risultati della 12ª giornata e ultima di andata:
                          VillanovaNettunia (rinv. 30/1), Russi -Ferrara 3-0 (13, 14, 10), Olimpia Teodora-
                          Voghiera 3-0 (14, 25, 23), Ostellato-Granarolo 3-0 (21, 19, 23), Berna Bologna -
                          Mixer Bagnacavallo 3-1 (16-25, 25-17 25-21, 25-22), Alfonsine-Montevecchi
                          Imola 2-3 (15-25, 25-23, 25-19, 17-25, 11-15). Classifica: Ostellato, Russi 30;
                          Villanova 26; Ferrara 20; Granarolo 19; Imola 17; Teodora 13; Bagnacavallo,
                          Alfonsine 11; Nettunia 10; Berna 7; Voghiera 1. D DONNE GIRONE E Così la 12ª
                          giornata: Solovolleybol Imola -Arcobaleno Forlì 1-3 (23-25, 26-24, 23-25, 23-25),
                          P gs Bellaria Bologna-Santarcangelo 3-0 (16, 24, 7), Athena Rimini-Sg Rimini 3-0 (20, 16, 12), Stella Rimini-S.Lazzaro 0-
                          3 (27, 23, 20), Villa Verucchio-Portuali 3-1 (16-25,25-23,25-17,25-20), Tecnoprotezione Faenza -Castello 2-3 (19-25, 25-
                          22, 21-25, 25-22, 12-15). Classifica: Athena 33; Pgs Bellaria 26; Faenza 24; Castello 21; Portuali 20; Arcobaleno 16; Sg
                          Rimini 14; Imola 13; Villa Verucchio 12; San Lazzaro 10; Santarcangelo 5; Stella 4.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 11
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                          domenica 26 gennaio 2020

                                                                             RavennaNotizie.it
                                                                                        sport

                          Marco Bortolotti di Godo Baseball vince ballottaggio ed è nominato coach dell' anno

                          Il manager del Godo Baseball Marco Bortolotti è stato nominato coach dell'
                          anno, avendo vinto il ballottaggio alla CON6, convention annuale della FIBS,
                          che è in corso a Rimini. Per questo ballottaggio fra i due finalisti Marco
                          Bortolotti e Daniele Frignani della Fortitudo Bologna, hanno votato i tecnici
                          presenti alla convention. Marco ha prevalso per 143 voti contro i 141 di
                          Frignani, con 33 astenuti. 'A nome di tutti i dirigenti, i volontari, i tifosi, i
                          giocatori e tecnici dell' asd Baseball Godo e mio personale - dichiara il
                          presidente dell' ASD Baseball Godo Carlo Naldoni - esprimo a Marco le più
                          vive ed emozionate congratulazioni per questo meritatissimo risultato,
                          maturato per le qualità messe in mostra, in questi anni, nella sua attività di
                          allenatore a Godo, ma anche nell' ambito delle nazionali giovanili. A ciò
                          aggiungo il nostro più sincero ed entusiasta in bocca al lupo per la prossima
                          stagione e per il suo futuro nel mondo del baseball'.

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 12
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                          domenica 26 gennaio 2020

                                                                             RavennaNotizie.it
                                                                                        sport

                          Grande vittoria per Russi contro I.C. Futsal

                          Una partita folle, pirotecnica ed esaltante. Proprio come la vittoria del Russi
                          Calcio a 5 contro I.C. Futsal , centrata nell' ultimo giro di lancetta e con un
                          uomo in meno per l' espulsione di Spadoni. Michelacci ha regalato l' apoteosi
                          ai falchetti negli ultimi istanti di gioco, quando il punteggio era 4 a 4, e ha
                          fatto esplodere di gioia i supporters in trasferta. Il match è stato
                          combattutissimo, duro, spettacolare e senza un attimo di pausa. Masetti ha
                          anche parato un tiro libero nel primo tempo sul 2 a 2. Dopo dodici successi
                          consecutivi per gli arancioneri, secondi in classifica, sabato prossimo tra le
                          mura amiche andrà in scena la madre di tutte le sfide, ovvero il big match con
                          il Modena capolista, lontano tre punti. Mister Balducci però dovrà fare a
                          meno degli squalificati Erik Masetti e Spadoni. DICIASSETTESIMA
                          GIORNATA I.C. Futsal - Russi Calcio a 5: 4 - 5. Marcatori: Gurioli, Spadoni (2),
                          Michelacci (2).

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 13
[ § 1 5 3 3 1 5 8 7 § ]

                          lunedì 27 gennaio 2020
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                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          BILANCI

                          Così il «nuovo» fondo crediti aumenta la capacità di spesa
                          La manovra permette di modificare i calcoli sull' accantonamento Il riferimento va al rapporto previsto a consuntivo
                          fra incassi e accertamenti

                                                                                                                             Alessandro BeltramiIvana Rasi

                          La possibilità di liberare quote accantonate a fondo crediti di dubbia
                          esigibilità nel bilancio di previsione per aumentare la capacità di spesa degli
                          enti locali passa dall' equilibrio di bilancio e trova conferma in uno degli 884
                          commi della Manovra 2020. L' undicesimo decreto correttivo dei principi
                          contabili del 1° agosto 2019 individua due saldi di competenza finanziaria
                          aggiuntivi rispetto all' avanzo/disavanzo di competenza che gli enti devono
                          determinare già dal rendiconto 2019: l' equilibrio di bilancio e l' equilibrio
                          complessivo. La Commissione Arconet è intervenuta sulla modifica,
                          affermando che pur non essendo previste sanzioni in caso di mancato
                          rispetto dei nuovi equilibri introdotti e «fermo restando l' obbligo di
                          conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono
                          tendere al rispetto dell' equilibrio di bilancio (W2) che rappresenta l'
                          effettiva capacità dell' ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura
                          integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli
                          di destinazione e agli accantonamenti».                  Quest' ultimo saldo,
                          effettivamente, cattura gli effetti sulla gestione di competenza degli
                          accantonamenti e delle entrate vincolate, mentre l' equilibrio complessivo tiene conto anche degli accantonamenti
                          effettuati direttamente in rendiconto o fatti di gestione non imputabili alla competenza dell' esercizio appena chiuso.
                          Le modalità di calcolo dell' equilibrio di bilancio, e la quota da considerare accantonata a Fcde prodotta dalla
                          gestione e da portare in detrazione dal risultato di competenza, non è mai superiore alla differenza tra l' Fcde
                          calcolato a rendiconto e quanto accantonato a questo titolo l' anno precedente. Con il risvolto che se il fondo
                          stanziato preventivo è superiore a questa differenza, nell' equilibrio di bilancio la quota che rileva è esattamente pari
                          allo stretto necessario per arrivare al fondo crediti accantonato nel risultato di amministrazione seguendo i principi
                          contabili. L' effettodi questa modalità di calcolo è che spesso il metodo attualmente previsto dai principi contabili,
                          che prevede il rapporto tra accertamenti e incassi della sola competenza, comporta nel preventivo un
                          accantonamento superiore rispetto alla congruità verificata a rendiconto. Ma come rimediare a questa anomalia? È
                          il comma 80 della legge di bilancio a ripristinare la giusta capacità di spesa negli enti. Anche se a una prima lettura
                          parrebbe solo concedere la facoltà di variare l' accantonamento al fondo stanziato nel preventivo in base al
                          miglioramento registrato dalla riscossione a seguito dell' esecutività dell' avviso di accertamento, di fatto la novità è
                          molto più

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                    Pagina 14
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                          lunedì 27 gennaio 2020

                                                                                Il Sole 24 Ore
                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          ampia: la modalità di calcolo della riduzione delle quote accantonate prende a riferimento il rapporto che si
                          prevede di realizzare alla fine dell' esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto
                          residui e gli accertamenti, arrivando a determinare una modifica implicita del principio contabile. Ne consegue che
                          per tutte le entrate riscosse in modo accelerato con accertamento esecutivo, l' accantonamento al fondo crediti nel
                          preventivo può essere determinato secondo le modalità del comma 80. Prima di procedere, però, va verificato lo
                          scostamento effettivo registrato negli anni passati tra quanto accantonato in preventivo e l' aumento del fondo
                          registrato nel risultato di amministrazione rispetto a quanto accantonato nell' esercizio immediatamente precedente:
                          il rischio, infatti, è di generare disavanzo visto che un accantonamento sottostimato obbliga l' ente a vincolare, nel
                          risultato di amministrazione, le risorse necessarie per costituire il fondo crediti. Con la conseguenza, dannosa, di
                          alimentare un disavanzo di amministrazione. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 27 gennaio 2020
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                                                                                 Il Sole 24 Ore
                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          ASSUNZIONI

                          L' intrico delle norme blocca l' utilizzo di graduatorie altrui
                          Effetto domino causato dalle abrogazioni nella legge di Bilancio

                                                                                                                        Tiziano GrandelliMirco Zamberlan

                          È inevitabile, stante la complessità della materia, che ogni revisione della
                          disciplina sulle assunzioni comporti una serie infinita di problemi
                          applicativi. In questo contesto, la tecnica utilizzata dalla legge di bilancio
                          2020, cioè «l' abrogazione dell' abrogazione», sicuramente non aiuta a
                          individuare le norme ancora in vigore e, quindi, le disposizioni da applicare.
                          Un esempio è rappresentato dalla possibilità di utilizzo delle graduatorie
                          valide approvate da altre amministrazioni. Allo stato attuale questa strada
                          risulta ancora percorribile? Di primo acchito alla domanda si dovrebbe dare
                          una risposta affermativa: se è stata reintrodotta la facoltà di scorrere le
                          graduatorie degli idonei approvate dalla stessa amministrazione, perché
                          mai dovrebbe essere impedito l' utilizzo delle graduatorie di altri enti? Dal
                          punto di vista giuridico, la questione risulta invece un po' più complicata in
                          quanto si gioca sul piano dei richiami e dei rinvii. La fattispecie trova la sua
                          origine nell' articolo 3, comma 61, della legge 350/2003. E va sottolineato
                          che questa disposizione non risulta abrogata. Questo depone a favore
                          della tesi che vuole ancora possibile procedere ad assunzioni mediante l'
                          utilizzo di graduatorie di altre amministrazioni. Ma nella storia delle norme che si sono succedute è necessario
                          evidenziare anche che, in proposito, è intervenuto l' articolo 4, comma 3-ter, del Dl 101/2013, che richiamava l'
                          applicabilità del comma 61. Ora il legislatore del 2019, con il comma 363 della legge di bilancio, ha abrogato il
                          comma 3-ter. Questo, unitamente alla disposizione che prevedeva, dallo stesso anno 2019, la possibilità della
                          nomina dei soli vincitori dei concorsi, ha portato gli interpreti istituzionali (si veda, ad esempio, Corte dei Conti,
                          sezione regionale per le Marche, delibera n. 41/2019, e sezione regionale per il Veneto, delibera n. 290/2019) ad
                          affermare che le graduatorie approvate nel 2019 non erano utilizzabili per gli idonei, nemmeno da altre
                          amministrazioni. Ora il comma 148 dell' articolo unico della legge di bilancio 2020 non ha abrogato anche il comma
                          363, il quale, come detto, cancellava dal panorama normativo il richiamo all' applicazione dell' articolo 3, comma 61,
                          della legge 350/2003. Quale portata è da attribuire alla mancata abrogazione? Vuol dire che anche per il 2020 non
                          risulta possibile scorrere le graduatorie di altre amministrazioni? È venuto meno quel favor verso una procedura che,
                          comunque, garantiva la speditezza e l' economicità

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                          lunedì 27 gennaio 2020

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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          nelle assunzioni? Se da un lato, come detto, non si comprende il motivo di questa inversione di tendenza, stante la
                          reintroduzione dello scorrimento delle graduatorie a favore degli idonei, dall' altro la mossa potrebbe essere
                          giustificata dall' uso improprio dello strumento. La procedura, infatti, prevede un accordo fra le amministrazioni per l'
                          utilizzo di queste graduatorie, che può essere sottoscritto, almeno sulla base della posizione della Corte dei Conti per
                          l' Umbria (deliberazione n. 124/2013) anche prima dell' assunzione e non antecedentemente alla formulazione della
                          graduatoria stessa. E questo ha originato comportamenti non sempre lineari in quanto il meccanismo consente di
                          conoscere a priori un ventaglio di nominativi fra cui poter scegliere il soggetto da assumere. © RIPRODUZIONE
                          RISERVATA.

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                          lunedì 27 gennaio 2020
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                                                                    Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          contabilità

                          Il doppio pareggio frena gli investimenti
                          L' Anci chiede al Mef di chiarire gli obblighi imposti dalla Corte dei conti

                                                                                                                               Anna GuiducciPatrizia Ruffini

                          L' assunzione di nuovo indebitamento nel bilancio di previsione 2020-22
                          inciampa sul doppio equilibrio di bilancio. Ad allarmare funzionari,
                          amministratori e revisori è in particolare la delibera 20/2019 delle Sezioni
                          riunite della Corte dei conti (Sole 24 Ore del 23 dicembre), con la quale i
                          giudici contabili sostengono, ai fini del ricorso a nuovo debito, la
                          permanenza dell' obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo.
                          A dare voce ai Comuni anche la lettera inviata da Anci al ministero dell'
                          Economia per chiedere un incontro al fine di chiarire gli effettivi obblighi
                          che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministrativa e
                          finanziaria. Le ripercussioni sugli investimenti sarebbero comunque
                          pesanti. La legge 145/2019 ha stabilito, in attuazione delle sentenze della
                          Corte costituzionale 247/ 2017 e 101/ 2018, che Regioni a statuto speciale,
                          province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolitane, Province e
                          Comuni utilizzino il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale
                          vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dell' armonizzazione contabile.
                          Secondo questa impostazione, gli enti sono in equilibrio in presenza di un
                          risultato di competenza dell' esercizio non negativo, desumibile alla voce W1 (saldo di competenza) del prospetto
                          della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. Il saldo W2 considera invece, oltre agli impegni ed
                          accertamenti di competenza, anche gli accantonamenti effettuati nell' esercizio in corso. Poiché con la legge di
                          bilancio 2019 è cessato l' obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica, le regole per
                          assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebbero riconducibili alle sole disposizioni ordinamentali
                          previste dal testo unico. Secondo le Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitarsi devono ancora osservare le
                          prescrizioni dell' articolo 10 della legge 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di competenza non negativo,
                          non potendosi, allo stato di legislazione e giurisprudenza costituzionale, desumere un superamento della disciplina
                          rinforzata ad opera della legge di bilancio 145/2018. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo,
                          in termini di competenza fra le entrate e spese finali sarebbe ancora utilizzabile ai fini della verifica della capacità di
                          indebitamento degli enti. La legge 243/2012 chiede poi per l' anno di riferimento il rispetto del saldo indicato all'
                          articolo 9, comma 1, da parte del complesso degli enti territoriali della regione interessata. In assenza di intese
                          regionali o nazionali che permettano all' ente di acquisire "spazi finanziari", l' onere del pareggio ricade per intero sul
                          singolo ente territoriale (e su tutti gli altri enti territoriali della regione), restringendo la possibilità di contrarre mutui o
                          altre forme di indebitamento. I giudici

                                                                  Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019                   Pagina 18
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                          lunedì 27 gennaio 2020

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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          contabili precisano inoltre che la Consulta ha ritenuto che gli accordi possano essere rimessi alla disponibilità delle
                          parti. In questo complesso scenario, il limite al ricorso all' indebitamento risulta però attenuato dalla possibilità di
                          utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, il risultato di amministrazione e il fondo
                          pluriennale vincolato, in cui confluiscono anche le entrate da indebitamento (non impegnate o non imputate) nel
                          medesimo esercizio a copertura di spese di investimento. Quindi se il debito è contratto e utilizzato nell' anno è
                          assoggettato al doppio binario, mentre se transita in avanzo il suo utilizzo è libero. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 27 gennaio 2020
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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          CORTE DEI CONTI

                          Sì a una partecipazione-bis in società dello stesso settore
                          Dismissione non obbligata se l' ente riesce a motivare la scelta del mantenimento

                          Harald Bonura, Davide Di Russo - L' obbligo di adottare un piano di
                          razionalizzazione delle partecipazioni quando ricorrono una più fattispecie
                          previste dall' articolo 20, comma 2 del Testo unico delle società partecipate
                          (Dlgs 175/2016) ha carattere generale. Questo il principio sottolineato da
                          un recente intervento della Corte dei conti Lombardia (413/2019/PAR), in
                          risposta a un Comune detentore di partecipazione in consorzio avente
                          funzioni di centrale unica di committenza e intenzionato ad acquisire quote
                          in società consortile al fine esclusivo di affidare a quest' ultima analogo
                          servizio, stante la ritenuta incapacità del consorzio di gestire il notevole
                          surplus di gare previsto per l' anno entrante. La lettera c) dell' articolo 20,
                          comma 2, del resto, è chiara nel precisare che l' obbligo di predisporre il
                          piano scatta se la società partecipata svolge attività analoghe o similari a
                          quelle svolte non solo da altre società partecipate ma anche da enti
                          pubblici strumentali. Più interessante è quanto affermato incidentalmente
                          dalla delibera: richiamando l' insegnamento della Sezione Autonomie, la
                          Corte lombarda ricorda che il processo di razionalizzazione è «il punto di
                          sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell' ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni
                          societarie rispetto ad altre soluzioni». Di conseguenza la normativa riconosce all' amministrazione pubblica una
                          sorta di potere discrezionale in ordine all' individuazione dello schema più adeguato allo svolgimento delle attività
                          consentite in base all' articolo 4 del Testo unico delle partecipate. Discrezionalità che, tuttavia, non può mai
                          sconfinare nell' arbitrarietà, perché - nell' assolvimento degli obblighi motivazionali previsti dall' articolo 5 del Testo
                          unico in occasione dell' acquisizione di partecipazioni societarie - l' amministrazione pubblica è chiamata a spiegare
                          le ragioni che configurano la società come necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali e le ragioni della
                          scelta, sotto il profilo della convenienza economica, della sostenibilità finanziaria e delle modalità di gestione del
                          servizio. Analoghi obblighi motivazionali ricorrono in sede di razionalizzazione, laddove le amministrazioni pubbliche
                          - evidenzia il giudice contabile - «sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata
                          (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi)». Dal che sembrerebbe
                          poter discendere, quantomeno in astratto, un' importante corollario: la partecipazione in distinti organismi che
                          svolgono attività analoghe impone sì l' adozione del piano, ma non implica automaticamente un provvedimento di
                          razionalizzazione, in quanto l' amministrazione partecipante potrebbe

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019             Pagina 20
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                                                                 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          ritenere, in via discrezionale (nel senso chiarito), che la migliore modalità di gestione dell' attività che accomuna gli
                          organismi in questione sia la conservazione dello status quo e, quindi, il mantenimento della pluralità di
                          partecipazioni «similari». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

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                          lunedì 27 gennaio 2020
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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Rimozione dei rifiuti: spetta al sindaco

                          Spetta al sindaco e non allaProvincia il compito di adottarel'ordinanza con
                          cui si impone alproprierario di un'areadestinata a discarica larimozione, il
                          recupero o losmaltimento dei rifiuti e ilripristino dei luoghi di
                          siticontaminati. Il provvedimentoè legittimo anche se imponeulteriori
                          misure che faccianoperno sull'autonomo e distintopotere di
                          ordinanzadisciplinato dal Tuel. Sono leconclusioni del Tar Campaniacon la
                          sentenza n. /.I giudici della sezione staccatadi Salerno hanno avuto
                          facilegioco nel rilevare che l'articolo affida il potere diordinanza alla
                          Provincia nelsolo caso in cui venganoindividuati siti nei quali siaccerti che i
                          livelli dicontaminazione sono superioriai valori soglia e comunquerinvia, in
                          caso d'omessaesecuzione degli interventinecessari, all'articolo , chefissa
                          prioritariamente lacompetenza del Comuneterritorialmente
                          competente.Iriferimenti normativi vannoinfatti trovati nel
                          combinatodisposto degli articoli e del decreto ambientale del: il primo
                          affida al sindaco,al comma , il potere diimporre con propria ordinanzala
                          rimozione, il recupero o losmaltimento dei rifiuti e ilripristino dello stato dei
                          luoghi;il secondo dispone che, qualorai soggetti responsabili dellacontaminazione nonprovvedano
                          direttamenteovvero non siano individuabili,gli interventi sono realizzatid'ufficio dal Comune. I Tar haanche
                          specificato chel'ordinanza con la quale ilsindaco impone al proprietariodi bonificare l'area non hacarattere
                          sanzionatorio masolo ripristinatorio. Amedeo Di FilippoIl testo integrale dell'articolo
                          su:quotidianoentilocali.ilsole24ore.com

                                                                Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019   Pagina 22
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                          lunedì 27 gennaio 2020
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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          Lo prevede la manovra 2020. Intassabilità per il passato: non c' è l' effetto retroattivo

                          Aree pertinenziali, Imu dovuta
                          C' è esenzione con l' accorpamento catastale al fabbricato

                          SERGIO TROVATO - Cambiano le regole per le aree edificabili che sono al
                          servizio di un fabbricato. Da quest' anno, infatti, le cosiddette aree
                          pertinenziali sono soggette al pagamento dell' Imu se non hanno questa
                          qualificazione ai fini urbanistici e se non sono accorpate catastalmente al
                          fabbricato. Lo prevede l' articolo 1, comma 741, lettera a) della manovra di
                          bilancio 2020 (legge 160/2019). Con questo intervento normativo il
                          legislatore va oltre il principio affermato dalla Cassazione che ha
                          riconosciuto, con limiti più o meno ampi nel corso degli ultimi anni, la non
                          imponibilità dei terreni pertinenziali ancorché non graffati in catasto come un
                          unico bene. Il citato comma 741, lettera a) della legge di Bilancio dispone
                          che «per fabbricato si intende l' unità immobiliare iscritta o che deve essere
                          iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale,
                          considerandosi parte integrante del fabbricato l' area occupata dalla
                          costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini
                          urbanistici, purché accatastata unitariamente». Va precisato che la norma
                          non ha la natura di disposizione di interpretazione autentica e non ha
                          efficacia retroattiva. Pertanto, per gli anni precedenti occorrerà fare riferimento a quanto sostenuto dalla
                          Cassazione in ordine all' intassabilità, a certe condizioni, delle aree non accatastate unitariamente ai fabbricati. La
                          nozione di pertinenza e le posizioni della Cassazione. In generale, per le pertinenze va fatto riferimento alla
                          definizione fornita dall' articolo 817 del codice civile. Questa norma prevede che sono da considerare pertinenze le
                          cose destinate in modo durevole al servizio o all' ornamento di un' altra cosa. Pertanto, per il vincolo pertinenziale
                          serve sia la durevole destinazione della cosa accessoria a servizio o ornamento di quella principale, sia la volontà
                          dell' avente diritto di creare la destinazione. Sull' assoggettamento a imposizione delle aree edificabili pertinenziali,
                          però, si è formato un orientamento giurisprudenziale contrastante tra giudici di merito e Cassazione. La questione
                          non è di poco conto e fino al 2019 ha avuto implicazioni ad ampio raggio sia per i tributi locali sia per i tributi erariali.
                          La Cassazione ha comunque chiarito che l' accatastamento separato dei due immobili non è d' impedimento alla
                          non imponibilità dell' area come pertinenza del fabbricato. In particolare, con la sentenza 8367/2016 non ha imposto
                          l' accatastamento unitario tra area e fabbricato, ma ha precisato che tra i due immobili deve sussistere «un vincolo d'
                          asservimento durevole, funzionale o ornamentale delle aree al fabbricato, con il fine di migliorarne le condizioni d'
                          uso, la funzionalità e il valore». E la prova dell' oggettivo asservimento pertinenziale grava sul contribuente. Del resto,
                          hanno sottolineato i giudici di legittimità, la mera «scelta» pertinenziale avrebbe l' unica

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                          lunedì 27 gennaio 2020

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                                                                  Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          funzione di eludere il prelievo, per ottenere un risparmio fiscale. Quindi, darebbe luogo a un abuso del diritto. Ha
                          però più volte ribadito che quando si tratta di pertinenza di un fabbricato non contano le risultanze catastali, ma la
                          destinazione di fatto. L' area che costituisce, di fatto, pertinenza di un fabbricato non è soggetta a imposizione,
                          come area edificabile, anche se iscritta autonomamente al catasto. Un' area pertinenziale e una costruzione
                          principale possono essere censite catastalmente in modo distinto, al fine di poter essere assoggettate a tassazione
                          come un unico bene. La Cassazione in un primo momento non ha posto alcun vincolo o adempimento a carico del
                          contribuente. Successivamente, poi, ha riconosciuto il beneficio solo nei casi in cui il contribuente ha dichiarato al
                          comune l' utilizzo dell' immobile come pertinenza nella denuncia iniziale o di variazione (sentenza 19638/2009).
                          Inoltre, ha stabilito che il vincolo pertinenziale deve essere visibile e va rilevato dallo stato dei luoghi, altrimenti i due
                          immobili sono soggetti a imposizione autonomamente. Le pronunce dei giudici di merito. Sul trattamento fiscale
                          delle aree pertinenziali ci sono state decisioni di segno diverso tra i giudici di merito. Per esempio, la Commissione
                          tributaria regionale di Bologna (sentenza 1844/2016) ha sostenuto che un' area edificabile pertinenziale è soggetta
                          al pagamento delle imposte locali se accatastata separatamente dal fabbricato. Dunque, è necessario un
                          accatastamento unitario dei due immobili, con l' attribuzione di un' unica rendita, per ritenere l' area intassabile. Di
                          diverso avviso è stata la Ctr di Milano (sentenza 14/2016), secondo cui un terreno può essere qualificato
                          pertinenziale anche se non è accorpato catastalmente a un fabbricato. La «graffatura», vale a dire l' unione dei due
                          beni immobili in catasto, agevola l' attività di controllo dell' ente impositore, ma non può essere considerata decisiva
                          per attribuire al terreno natura pertinenziale. Per i giudici lombardi, il fatto che un terreno non sia censito al catasto
                          urbano unitamente al fabbricato destinato ad abitazione non può comportare il disconoscimento delle agevolazioni
                          «prima casa», contrariamente a quanto sostenuto dall' Agenzia delle entrate (circolare 38/2005). In realtà, secondo
                          la commissione regionale, «la normativa in materia di imposta di registro non prevede alcuna limitazione tassativa
                          rispetto ai beni che possono assumere natura pertinenziale di un fabbricato, ai fini di potere fruire delle cosiddette
                          agevolazioni «prima casa», ma solo una elencazione esemplificativa». Per la Commissione tributaria regionale dell'
                          Abruzzo (sentenza 702/2017) un contribuente è esonerato dal pagamento delle imposte locali su un' area che ritiene
                          essere al servizio del fabbricato, solo se la destinazione pertinenziale sia stata dichiarata al comune e la scelta risulti
                          giustificata da esigenze economiche, estetiche o di altro tipo. Non è sufficiente che il terreno sia recintato insieme al
                          fabbricato per dimostrare che si tratti di un' area pertinenziale, in quanto è necessaria una modificazione oggettiva e
                          funzionale dello stato dei luoghi che porti a escludere la possibilità di una sua edificazione futura. Per i giudici
                          abruzzesi, non ha «alcun rilievo la mera recinzione del terreno insieme al fabbricato».

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                          lunedì 27 gennaio 2020

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                          Secondo la commissione regionale, «la scelta pertinenziale deve essere giustificata da reali esigenze economiche,
                          estetiche o di altro tipo» ed è necessario «che intervenga una oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei
                          luoghi». Infine, la Commissione tributaria regionale di Firenze (sentenza 704/2018) ha ritenuto che un' area sfruttata
                          per ampliare un fabbricato non perde la sua natura pertinenziale neppure durante la sua utilizzazione edificatoria. L'
                          imposta è dovuta solo sul fabbricato, al quale l' area è asservita, prima, durante e dopo l' intervento edilizio. Quest'
                          ultima pronuncia non può essere affatto condivisa, poiché ex lege è soggetta a imposizione fiscale anche l' area
                          utilizzata a fini edificatori, anche se la stessa non sia qualificata edificabile dagli strumenti urbanistici. L' uso
                          edificatorio, finalizzato a realizzare un ampliamento del fabbricato esistente, porta a escludere che all' area possa
                          essere riconosciuta una natura pertinenziale. © Riproduzione riservata.

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                          Tributi locali prescritti in cinque anni

                          Si conferma l' applicazione del termine quinquennale di prescrizione ai tributi
                          locali, come prevede l' art. 1, comma 161, legge 296/2006, che li sottopone a
                          una disciplina uniforme per quanto concerne liquidazione, accertamento,
                          riscossione e rimborsi. La Ctp di Salerno, nella sent. n. 2116/08/2019, si è
                          avvalsa di tale previsione normativa in relazione a una ingiunzione di
                          pagamento Imu 2012, notificata a un contribuente da una società
                          concessionaria del servizio riscossione tributi per il comune di Pagani. Il
                          ricorrente contestava la richiesta eccependo l' intervenuta prescrizione,
                          poiché non aveva mai ricevuto, in riferimento a tale atto, alcun presupposto
                          provvedimento di richiesta di pagamento dell' imposta. L' agente della
                          riscossione, invece, costituendosi in giudizio, sosteneva che l' ingiunzione
                          era stata preceduta da un avviso di accertamento datato 8/1/2018 e da
                          successivo atto di messa in mora. Questi, non essendo stati impugnati dalla
                          controparte, avevano determinato, secondo l' ente, la definitività dell'
                          ingiunzione di pagamento. Il contribuente, con memoria di replica, faceva
                          rilevare che non emergeva alcuna prova di avvenuta notifica dalla
                          documentazione allegata dalla concessionaria. I giudici salernitani, esaminata la documentazione in camera di
                          consiglio, ritenevano quanto fornito dall' Ufficio non idoneo ai fini della prova di avvenuta notifica dell' avviso di
                          accertamento. L' ingiunzione oggetto di impugnazione risultava pertanto essere il primo atto valido ai fini della
                          richiesta di pagamento Imu 2012 ed era giunta al contribuente in data 27/7/2018. L' Imu rientra tra i tributi locali
                          previsti nella legge 296/2006 all' art. 1, comma 161, i quali sono soggetti al termine quinquennale di prescrizione e i
                          relativi avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno
                          successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, a pena di
                          decadenza. L' accertamento della fattispecie analizzata doveva, quindi, essere notificato entro il dicembre 2017. Era
                          invece stato notificato tardivamente rispetto ai termini di legge. Questo principio, sottolineava il collegio, è stato
                          confermato anche dalla Suprema Corte con sentenza n. 28576/2017. La Ctp decideva, così, di accogliere il ricorso,
                          poiché risultava fondata e verificata l' eccezione di prescrizione posta dal ricorrente e condannava l' Ufficio al
                          pagamento delle spese di giudizio. Benito Fuoco () Va dato atto che la documentazione depositata dall' Ufficio non
                          risulta idonea a provare il propedeutico avviso di accertamento o l' indicato atto di messa in mora, per cui l'
                          ingiunzione impugnata, notificata in data 27/7/2018, risulta il primo atto valido di richiesta di pagamento dell' Imu per
                          l' anno 2012. Il tributo in questione è soggetto al termine quinquennale di prescrizione. L' art. 1, comma 161, legge

                                                               Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019            Pagina 26
[ § 1 5 3 3 1 5 9 0 § ]

                          lunedì 27 gennaio 2020

                                                                                Italia Oggi Sette
                                                                   Pubblica Amministrazione ed Enti Locali

                          n. 296/2006 ha previsto una disciplina uniforme per tutti i tributi locali in relazione a liquidazione, accertamento,
                          riscossione e rimborsi. Stabilisce che gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla
                          rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all' accertamento d'
                          ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con
                          raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'
                          ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
                          la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Nella circostanza, l' Accertamento,
                          riferito all' anno 2012, andava notificato, o quanto meno spedito, entro il 31 dicembre 2017, mentre l' atto risulta
                          notificato a luglio del 2018, ovvero oltre i termini di legge. Nel diritto tributario la prescrizione è un istituto di ordine
                          pubblico per effetto del quale i diritti si estinguono se il titolare degli stessi non li esercita per il tempo stabilito dalla
                          legge. Fondamento della prescrizione è l' inerzia del titolare del diritto per il tempo determinato dalla legge; essa è
                          una sanzione per il titolare del diritto che ne ha omesso l' esercizio nel tempo, mentre la decadenza costituisce un
                          onere imposto dalla legge (decadenza legale) o concordato dalle parti (decadenza convenzionale) per acquisire il
                          potere di esercitare il diritto e ha un fine prevalentemente sociale, senza alcun rilievo per le cause di impedimento. Il
                          principio, confermato anche recentemente dalla Suprema corte (Cass. 29/11/2017, n. 28576) trova applicazione
                          nella fattispecie, dovendosi dare atto che, da parte dell' Ufficio opposto, non viene fornita alcuna prova dell' effettiva
                          notifica di atti riguardanti la pretesa () precedenti l' ingiunzione impugnata. In tal senso, quindi, risulta fondata l'
                          eccezione di prescrizione posta dal ricorrente. Il ricorso va accolto. Le spese seguono la soccombenza ()

                                                                 Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019               Pagina 27
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