STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM

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STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 08_2019 DEL 19 FEBBRAIO 2019
                             2018
A cura di:
DATA MANAGEMENT
Presidio Normativo

        Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
                                                info@datamanagement.it

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                                                                                          CORINALDESI
NEWSLETTER n. 08 2019

Indice Argomenti
  GENNAIO 2016
                   2016
      ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 2
         OTTOBRE
         TFR Aggiornato2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018 .......................................................... 2
      SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 3
         20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ....................................................................... 3
         28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI ................................................................................................................................ 3
         28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................. 3
         28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS ........................................................................................................................ 3
         28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24.................................................................................................................................. 3
         28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO FISCALE ............................................................. 3
         28 FEBBRAIO: COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE ................................................................................................... 4
      SCADENZARIO MARZO 2019 ..................................................................................................................................................... 5
         5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ............................... 5
         7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU ............................................................................................................... 5
         12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU ............................................................................................................... 5
         16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI * ....................................................................................................................... 5
         16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* ............................................... 5
         31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** ................................................................................................................ 6
         31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** ................................................................................................. 6
         31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** ............................................................................................................... 6
         31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS** ........................................................................................................................ 6
         31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ...................................................................................................................... 6
      CHECK LIST PAGHE FEBBRAIO ................................................................................................................................................. 7
      FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 7
         FEBBRAIO 2019 .......................................................................................................................................................... 7
         MARZO 2019 .............................................................................................................................................................. 7
      NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 8
         INPS: VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA IN PRESENZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA ............................ 8
         ESCLUSIONE DEI PRIMI 16 MESI DI MALATTIA PROFESSIONALE DAL COMPORTO ................................................. 10
         WELFARE AZIENDALE, LE NOVITA’ DEL TELEFISCO 2019 ......................................................................................... 11
      FOCUS ............................................................................................................................................................................................12
         OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 9 APRILE 2008 ............................................. 12
      NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................14
         INFORMATIVA AI DIPENDENTI: LA NECESSARIA SINERGIA TRA GDPR E JOBS ACT .................................................. 14
      IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................16
         PROROGA CONTRATTI T.D ....................................................................................................................................... 16
      NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................17
         PENSIONE DI VECCHIAIA ALL’ESTERO, L’INTEGRAZIONE AL MINIMO NON È CONCESSA ........................................ 17

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.
E’

                                                     Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                     del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                             21
                                                     nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 08 2019

ADEMPIMENTI
  GENNAIO 2016
             2016
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Dicembre 2018
        OTTOBRE 2015

I    l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Dicembre 2018 al 14 Gennaio
     2019, è pari a 2,241840.

RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat
D        i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

            Periodo di riferimento               Data di emissione                                  Coefficiente di rivalutazione
            Dicembre 2018                        Mercoledì 16 Gennaio                               2,241840
            Gennaio 2019                         Giovedì 21 Febbraio
            Febbraio 2019                        Venerdì 15 Marzo
            Marzo 2019                           Mercoledì 17 Aprile
            Aprile 2019                          Giovedì 16 Maggio
            Maggio 2019                          Venerdì 14 Giugno
            Giugno 2019                          Martedì 16 Luglio
            Luglio 2019                          Venerdì 9 Agosto
            Agosto 2019                          Lunedì 16 Settembre
            Settembre 2019                       Mercoledì 16 Ottobre
            Ottobre 2019                         Venerdì 15 Novembre
            Novembre 2019                        Lunedì 16 Dicembre

E’

                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           21
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n. 08 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019
             2016
20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM
        OTTOBRE 2015

V       ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i
        lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI

L      e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
       contributi per i dirigenti in servizio relativi al 1° trimestre 2019 entro il 28 febbraio.

L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

E
contribuzione del mese precedente.
Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il
significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di .
LNell’elemento  indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018).

A decorrere dal flusso Uniemens competenza Gennaio 2019 (da inviare entro questa data) le variabili
DIMSTK, IMNEFI e IMPNEG sono eliminate e dunque non sono più utilizzabili (circolare INPS 106/2018).

28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24

L      e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno
       presentare il modello OT 24 al fine di applicare la riduzione dei premi.

E
Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO FISCALE
L

Il 28 febbraio 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo
 all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del
mese di Febbraio.

E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        21
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

28 FEBBRAIO:   COMUNICAZIONE SPESE SANITARIE
    GENNAIO 2016

A     decorrere
           2016 dal 1° Febbraio e fino al 28 Febbraio, i contribuenti potranno comunicare la propria
     opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie sostenute nel 2018 per l’elaborazione della dichiarazione
     OTTOBRE mediante
precompilata,   2015      accesso all’area autenticata del sito web del Sistema Ts, tramite tessera sanitaria
Ts-Cns oppure utilizzando le credenziali Fisconline. Il sistema consente di consultare l’elenco delle spese
sanitarie e di selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi
dati all’Agenzia.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       21
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 08 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 MARZO 2019
             2016
5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA
  OTTOBRE 2015
COMPLEMENTARE

I  l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini
   devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine

L7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU
di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

 I    sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche
      all’Agenzia delle Entrate.

 L12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU
  I   sostituti d’imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si
      dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erronee o incomplete.

  L16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI *
   I
   contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking

   I
in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta

   L     nel mese precedente;
     b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa
         al conguaglio anno precedente;
     g) importi sottoposti a regime di detassazione;
i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     i) Uffici postali abilitati;
     j) Concessionario della riscossione.

16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE*
I     datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
      mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          21
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n. 08 2019

che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
      GENNAIO 2016
L. n. 248/2006).
Entro la stessa
          2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
      OTTOBRE 2015
FiscoOnline.

31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO **

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU**

T  ermine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del
   modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta
2017.

31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA**

L   e nuove aziende costituite nell’anno 2018 che a fine dicembre 2018 hanno raggiunto il limite dei 50
    dipendenti, devono inviare all’Inps l’apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione
delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2019, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps
delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare.

31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS**

I  datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla
contribuzione del mese precedente.
A decorrere dalle competenze di Febbraio 2019 (Uniemens inviato a fine Marzo) va valorizzato l’elemento
. La non valorizzazione, al momento, non comporta un errore bloccante (msg. INPS 208/2019).

31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

T       ermine entro cui l’INAIL rende disponibili, al datore di lavoro, gli elementi necessari per il calcolo del
        premio assicurativo.

*Termine posticipato al 18 Marzo in quanto cadente di sabato
** Termine posticipato al 1° Aprile, in quanto cadente di domenica
E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          21
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

CHECK
  GENNAIOLIST
          2016 PAGHE FEBBRAIO
              2016
I      datori di
      siaOTTOBRE
                 lavoro possono effettuare le operazioni di conguaglio previdenziale, di fine anno 2018, nel caso
          relativo al2015
                      versamento di quote di TFR al fondo di tesoreria e relative misure compensative.

FESTIVITÀ
FEBBRAIO 2019
Nessuna festività prevista

MARZO 2019
Nessuna festività prevista

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          21
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

NOVITÀ    IN MATERIA DI LAVORO
  GENNAIO 2016
             2016
INPS: VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA IN PRESENZA DI DEFINIZIONE
   OTTOBRE 2015
AGEVOLATA

C    on il messaggio n. 4844 del 28 Dicembre 2018, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al rilascio del
     documento unico di regolarità contributiva, con riferimento ai contribuenti che abbiano presentato
istanza di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1°Gennaio
2000 al 31 Dicembre 2017 (Rottamazione-ter).
Dal 19 Dicembre 2018, data di entrata in vigore della Legge n. 136/2018, qualora un soggetto abbia
presentato domanda di adesione agevolata, le richieste di verifica della regolarità contributiva dovranno
essere rilasciate con l’attestazione della regolarità purché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in
altre gestioni o sezioni. Per effetto del decreto legge n. 119 del 23 Ottobre 2018, il pagamento delle somme
oggetto della definizione può essere effettuato a partire dal 31 Luglio 2019 in massimo di dieci rate con le
seguenti scadenze: per l’anno 2019, entro il 31 Luglio ed il 30 Novembre; a decorrere dal 2020, entro il 28
Febbraio, il 31 Maggio ed il 30 Novembre.
È stato ulteriormente prevista la possibilità di rientrare nei benefici della Rottamazione-ter per i carichi che
sono già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 Dicembre 2018, l’intero
versamento delle rate scadute nei mesi di Luglio, Settembre e di Ottobre 2018. L’intervenuto pagamento
ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate
consecutive con scadenza, con decorrenza dall’anno 2019, il 31 Luglio e il 30 Novembre di ciascun anno. Nel
caso in cui il pagamento venga effettuato nei 5 giorni successivi rispetto la scadenza della rata, il ritardo
non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata.
Per quanto concerne, invece, gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste dalla
Definizione Agevolata sulla validità dei DURC formati con esito regolare, si specifica che l’intero
procedimento di definizione agevolata si perfeziona solo con il versamento delle somme dovute in unica
soluzione. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 54 del D.L. n. 50/2017 ha affermato che, “in caso di mancato
ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, ovvero di una rata di quelle in cui è stato
dilazionato il pagamento delle somme dovute”, i “Durc on Line”, sono annullati dagli Enti preposti alla
verifica.
L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato
per tutti i documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 Aprile 2017 sulla base delle singole
fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni.
In relazione alle posizioni dei contribuenti beneficiari della rottamazione-bis, prevista dal decreto-legge 16
Ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, dovrà essere
controllata la sussistenza della condizione di regolarità nei versamenti alle previste date di scadenza
stabilite.
In caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di Luglio, Settembre e Ottobre 2018
dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 Dicembre 2018, tenuto conto che ciò
costituisce una remissione in termini per il contribuente.
In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine, la verifica di regolarità sarà
definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla c.d. rottamazione-ter. Pertanto, ricorrendo
     GENNAIO 2016
tale circostanza i documenti con esito regolare, formati fino alla predetta data, saranno oggetto di
annullamento.
          2016
        OTTOBRE 2015

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       21
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 08 2019

ESCLUSIONE  DEI PRIMI 16 MESI DI MALATTIA PROFESSIONALE DAL COMPORTO
   GENNAIO 2016

C    on la 2016
           Sentenza n. 30547 del 26 Novembre 2018, la Corte di Cassazione ha stabilito che i primi 16 mesi
     di assenza dovuti alla malattia professionale rimangono esclusi dal calcolo del periodo di comporto.
      OTTOBRE
Secondo         2015 Corte, infatti, le disposizioni di un contratto collettivo richiedono un’interpretazione
          la Suprema
unitaria in modo da concedere un trattamento migliore al dipendente divenuto inabile per ragioni connesse
allo svolgimento del lavoro.
Alla dipendente di una nota società italiana, assente dal lavoro per 16 mesi a causa di una malattia
professionale, veniva trattenuta la retribuzione corrispondente al periodo di assenza a titolo di recupero del
trattamento corrispondentemente erogato poiché, secondo la società datrice, non sarebbero spettati.
Avverso tale decisione presentava opposizione la dipendente ottenendo un parere favorevole nei primi due
gradi di giudizio. La Corte territoriale riteneva, infatti, che i primi 16 mesi di assenza dovuta a malattia
professionale, ai sensi dell'art. 48 comma del CCNL di riferimento, non dovessero ritenersi utili ai fini del
computo del comporto. Lo stesso contratto collettivo, in un articolo precedente prevedeva che il diritto alla
conservazione del posto di lavoro cessa ove si effettuino 24 mesi di assenze anche discontinue nell'arco di
48 mesi e che durante il periodo di comporto la corresponsione della retribuzione fissa è prevista per un
periodo complessivo di 18 mesi.
Avverso la sentenza proponeva ricorso, per Cassazione, l’azienda affidando le proprie pretese ad un solo
motivo. Con l'unico motivo deduceva la violazione a falsa applicazione degli artt. 40 e 48 del CCNL di
settore. Per la società ricorrente, la motivazione della Corte avrebbe violato sia il tenore letterale, sia la
ratio delle disposizioni che regolano le assenze nel periodo di comporto, poiché il citato art. 48 prevedeva
chiaramente un'estensione solo temporale del periodo di comporto, nulla dicendo in merito al presunto
beneficio del diritto alla piena retribuzione per un periodo complessivo di 18 mesi che deve pertanto
ritenersi immutato nella sua durata. Ciò in quanto la clausola contrattuale si limiterebbe solo ad escludere
dal limite di 24 mesi entro l'arco massimo di 48 mesi consecutivi, i primi 16 di assenza dovuti a infortunio o
malattia, così da prolungare esclusivamente il periodo di comporto.
Il motivo pertanto non trovava accoglimento. In base a quanto previsto nell'art. 40 del CCNL, in caso di
assenze per malattia il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche a seguito di
una pluralità di episodi morbosi, raggiunge un periodo di ventiquattro mesi entro l'arco di tempo massimo
di quarantotto mesi consecutivi. Durante tale periodo al lavoratore viene comunque corrisposto un
importo di retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi. Quando, tuttavia, l'assenza per
malattia è dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, l'art. 48 espressamente prescrive che i
primi 16 mesi di assenza non sono considerati utili ai fini del computo del comporto ed infatti, un
successivo comma dello stesso articolo garantisce ai lavoratori assenti per malattia o per infortunio il diritto
al trattamento economico stabilito (ossia l'integrazione dell'indennità Inail) per tutto il periodo
dell'inabilità.
Doveva pertanto ritenersi che i primi 16 mesi venissero del tutto esclusi dalla regolamentazione del periodo
di comporto, sia in termini di conteggio temporale delle assenze, sia in termini di erogazione della "intera
retribuzione fissa", che viene limitata ad un periodo complessivo di 18 mesi, a far tempo dall'inizio del
comporto regolamentato per la malattia generica, la quale inizia a decorrere dalla scadenza del "tetto" dei
16 mesi di conservazione del posto, comunque garantito dalla previsione contrattuale esaminata.
Pertanto, ritenuto infondato il motivo, la Suprema Corte respingeva il ricorso condannando la società alla
refusione delle spese procedurali.
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       21
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

WELFARE AZIENDALE,
  GENNAIO 2016     LE NOVITA’ DEL TELEFISCO 2019

I  l Telefisco

nuovo
           20162019 tenutosi lo scorso 31 Gennaio ha presentato le prime risposte ai quesiti, posti dagli
   esperti del Sole 24 Ore e dai lettori, sui temi più delicati che caratterizzano gli adempimenti fiscali del
      OTTOBRE
        anno, tra2015
                  cui le forme di Welfare aziendale in caso di conversione del premio di risultato da parte del
lavoratore, disciplinate dall’articolo 51 del TUIR.
Nello specifico, la lettera f-bis) del comma 2 dell’art. 51 del TUIR riconosce la non concorrenza al reddito di
lavoro dipendente delle somme erogate dal datore di lavoro alla generalità o alle categorie dei dipendenti
per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, dei servizi di educazione ed
istruzione anche in età prescolare, nonché i servizi integrativi e di mensa connessi e la frequenza a
ludoteche o centri estivi e invernali da parte dei medesimi.
Una condizione necessaria per fruire dell’agevolazione è l’indicazione sia della natura del servizio o della
prestazione, affinché possa esserne verificata la coerenza con le finalità perseguite dalla normativa, sia del
soggetto che ne ha fruito.
L’Agenzia delle Entrate accoglierà la richiesta anche qualora il documento non fosse intestato al dipendente
o il pagamento non fosse effettuato con modalità direttamente riconducibili ad esso, quali contanti, carte
elettroniche o fatture con addebito automatico, non essendo prevista per legge l’adozione di una prassi
specifica.
Come precisato dalla Circolare n. 28/E del 15 Giugno 2016, paragrafo 2.2, la Legge di Stabilità 2016 ha
esteso il diritto alla detrazione delle spese per tutte le prestazioni riconducibili a finalità educative e di
istruzione, indipendentemente dalla tipologia della struttura responsabile (pubblica o privata) e dalla
sussistenza o meno dei requisiti dettati dall’articolo 15 del TUIR.
Pertanto, tale riforma legislativa ha incluso anche i servizi resi dalle scuole non paritarie, sebbene non
abilitate al rilascio di titoli di studio o attestati aventi valore legale, e l’acquisto di libri di testo correlati alle
finalità sottostanti la disciplina in esame.
In merito agli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente o di
uno dei familiari di cui all’articolo 12 del TUIR, l’Amministrazione Finanziaria ha subordinato il benefit
fiscale alla presentazione, da parte del dipendente, di un documento attestante la durata e la spesa
sostenuta in caso di viaggio nominativo, nonché ogni informazione idonea a qualificare il servizio in caso di
emissione o ricarica del titolo di viaggio in formato elettronico.
In presenza di titoli di viaggio non nominativi bisognerà allegare un’autocertificazione che testimoni, nei
termini e nei modi previsti dalla legge, l’identità del soggetto che ha usufruito del servizio e che venga
conservata dal datore di lavoro ai fini della deducibilità dei costi.
Infine, l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del TUIR consente l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente
anche quelle somme erogate in ragione delle forme di assistenza concesse ai familiari anziani o non
autosufficienti.
Come ribadito dalla Circolare n. 2/E del 2005 e dalla Circolare n. 28/E del 2016, anche le prestazioni rese da
un medico psicologo a loro favore possono essere ricomprese tra le spese rimborsabili ai sensi della
normativa in oggetto.

E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

FOCUS
  GENNAIO 2016
              2016
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N.81 DEL 9 APRILE 2008
     OTTOBRE 2015

A    ttraverso la pubblicazione del testo da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato aggiornato
     il Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) recante
“Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 Agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che può essere scaricato dal portale
dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro (edizione Gennaio 2019), si riferisce al complesso di norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, emanate con il Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 varato per riunire
numerose precedenti normative concernenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, riformandole,
armonizzandole o abrogandole.
Il D.Lgs. 81/2008 costituisce attualmente il principale riferimento normativo generale per la tutela della
persona e dell’organizzazione nell’ambito lavorativo che ha abrogato, il D.Lgs. 626/1994. Il Testo Unico è
stato parzialmente corretto e integrato dal Decreto legislativo 3 Agosto 2009, n.106 (D.Lgs. 106/2009) e da
successivi ulteriori decreti che ne perfezionano il corpus normativo.
Tale decreto trova applicazione sotto vari profili che riguardano la persona sotto ogni aspetto: salute,
sicurezza, dignità, tenendo conto della provenienza geografica e del genere, lavoro, in qualunque forma
svolto, in tutti i settori, sia pubblici che privati, cui siano adibiti lavoratori dipendenti o ad essi equiparati.
Riconosce inoltre il principio dell’effettività della tutela: diritto di tutti coloro che operano negli ambienti di
lavoro, qualunque sia il rapporto o contratto di lavoro.
Gli aggiornamenti introdotti dalla revisione prevedono:
innanzitutto la modifica introdotta all’art. 99 (notifica preliminare) della Legge 1° Dicembre 2018 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 Ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in
materia di protezione internazionale e di immigrazione, di sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Con riferimento a queste modifiche nel nuovo Testo coordinato sono stati “rivalutati, a decorrere dal 1°
Gennaio 2019, nella misura del 10%, gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
81/2008, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera d), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio), che ha
previsto la maggiorazione degli importi sanzionatori delle violazioni che, più di altre, incidono sulla tutela
degli interessi e della dignità dei lavoratori. Tali maggiorazioni vengono raddoppiate laddove, nei tre anni
precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi
illeciti”.
Ed è stata inserita l’Appendice C con le tabelle degli importi sanzionatori con la maggiorazione raddoppiata
in caso di recidiva, ai sensi dell’art. 1, comma 445, lettera e), della Legge n. 145/2018 (legge di bilancio).
     Nella nuova versione sono poi stati inseriti due interpelli:
           Interpello n. 6 del 18/07/2018;

           Interpello n. 7 del 21/09/2018.
E’

                                  Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                  del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                            21
                                  nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

Ed è stato corretto un precedente refuso nell’Interpello n. 26/2014 del 31/12/2014 relativo all’applicazione
     GENNAIO 2016
del decreto interministeriale 18 Aprile 2014.
            2016
Infine il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 Maggio 2018 è stato sostituito con il Decreto Direttoriale n. 89 del
23 Novembre
     OTTOBRE2018 2015“Ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di
cui all’art. 71 comma 11”.
L’aggiornamento ha preso atto anche della nota INL 1148/2019, relativa alla maggiorazione delle sanzioni,
che verrà approfondita nella prossima Newsletter.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

NOVITA’    IN MATERIA DI PRIVACY
  GENNAIO 2016

Rubrica a 2016
          cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto
    OTTOBRE 2015
INFORMATIVA AI DIPENDENTI: LA NECESSARIA SINERGIA TRA GDPR E JOBS ACT

T   ra le varie attività che accompagnano necessariamente l’adeguamento al GDPR ed al Codice Privacy
    così come novellato dal D.Lgsl. 101/18, un importante rilievo deve esser assegnato alla revisione della

L
informativa sul trattamento dei dati personali, adempimento del quale sono ovviamente onerati i datori di
lavoro in quanto titolari del trattamento nel rapporto con i propri dipendenti, e che non può certo risolversi
(come a volte, drammaticamente accade) nella mera sostituzione dei riferimenti normativi utilizzati nella
vecchia modulistica!
Il nuovo assetto normativo spinge con forza su alcuni elementi che devono ispirare un attento lavoro di
“aggiustamento” dei documenti in uso, da ripensare innanzitutto alla luce del generalissimo principio di
trasparenza così come oggi declinato dall’art. 12 del Regolamento Europeo, secondo il quale la informativa
deve esser “concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile” e redatta con un “linguaggio
semplice e chiaro”: già la sola applicazione di questi criteri guida, dovrebbe quindi imporre il superamento
delle informative “monster” a volte adottate soprattutto nelle realtà medio-grandi, dove si è indugiato
nell’errore del tutto autoreferenziale di articolare documenti ridondanti e molto spesso incomprensibili,
che oggi più di ieri non potrebbero reggere al vaglio della necessaria, piena accessibilità da parte
dell’interessato- dipendente.
Fermi questi presupposti di carattere generale, esistono poi nell’art. 13 GDPR una serie di disposizioni di
dettaglio che, innovando rispetto alla normativa previgente, impongono una serie di interventi mirati sulla
modulistica: rinviando ad un prossimo articolo il focus sui temi specifici connessi al consenso, nelle nuove
informative, infatti, oltre ad adempimenti puramente formali (quali la indicazione dei dati di contatto del
Data Protection Officer – par. 1 lett. b), devono esser introdotti alcuni elementi sostanziali del tutto nuovi,
quali la indicazione in esplicito di quale sia “la base giuridica del trattamento” (par. 1 lett. d); la indicazione
del “periodo di conservazione dei dati personali, o dei criteri utilizzati per determinare tale periodo” (par. 2
lett. a), oltre alla declinazione in esplicito anche dei nuovi diritti previsti dal GDPR della esistenza dei quali
ogni lavoratore- interessato deve essere reso edotto (es: il diritto alla limitazione ed il diritto alla portabilità
– par. 2 lett. c). Elementi, questi, che non erano certamente presenti nei lay-out utilizzati prima
dell’avvento del GDPR, e che impongono al datore di lavoro non soltanto di ideare un documento nuovo da
utilizzare per i neo assunti, ma anche di gestire il rapporto con la forza lavoro già in essere: se infatti da un
lato è vero che l’art. 13 par. 4 GDPR consente al titolare del trattamento di non dare agli interessati le
informazioni che questi già conoscono (nel nostro caso, sulla base delle precedenti informative ai
dipendenti agli stessi consegnate in sede di assunzione), dall’altro le innovazioni introdotte, anche solo sulla
base degli elementi appena richiamati, impongono al datore di lavoro de minimis una integrazione delle
vecchie informative, sempre che non si proceda – come in molti stanno facendo – ad una più radicale
operazione di generalizzato utilizzo della nuova modulistica anche nel rapporto con i dipendenti già in
essere, ai quali sottoporre il nuovo documento in sostituzione di quello precedente.
Quale che sia il punto di prospettiva, formale o sostanziale, vi è quindi un lavoro da fare.
Ed ecco allora che la corretta gestione del nuovo adempimento, può costituire l’occasione per sanare una
diffusissima lacuna che ancora imperversa sul mercato: spesso ci si dimentica, infatti, di considerare il
rilevantissimo legame che ormai dal 2015 dovrebbe esistere tra la “informativa privacy”, e gli adempimenti
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

previsti dall’art. 4 comma 3 L. 300/70, così come modificato dal Jobs Act (art. 23 comma 1 d.lgsl. 151/15),
     GENNAIO 2016
consistenti nell’obbligo di dare ai dipendenti “adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti
e di effettuazione
          2016        dei controlli nel rispetto di quanto disposto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196”, obbligo che si configura non solo nella ipotesi di cui all’art. 4 comma 1 (utilizzo di strumenti di
     OTTOBRE 2015
controllo a distanza che necessitano del previo accordo sindacale o dell’autorizzazione ministeriale), ma
anche con riferimento agli strumenti di lavoro o di controllo accessi di cui al comma 2: il comma 3 dell’art. 4
si applica ad entrambe le fattispecie, ed in entrambi i casi il lavoratore deve esser quindi informato sulle
“modalità d’uso” e di “effettuazione dei controlli” (di tal che, anche con riferimento al banalissimo utilizzo
di un badge, l’onere informativo deve esser soddisfatto).
Se non ci si è ragionato prima, è giunto quindi il momento di affrontare questo spinosissimo tema: nella
necessaria sinergia tra normativa privacy e disciplina lavoristica, consacrata quanto ai controlli a distanza
nell’art. 114 Codice Privacy, il datore di lavoro deve necessariamente reperire una modalità trasparente di
gestione non solo dell’adempimento generale dell’informativa privacy, ma anche degli obblighi informativi
specifici connessi all’uso di qualsiasi apparecchiatura utilizzata sul luogo di lavoro, che sia idonea a
permettere una forma di controllo a distanza.
Diversamente, ove si continui ad ignorare questo fondamentale adempimento, anche il più virtuoso dei
lavori di riscrittura delle informative privacy sulla base delle nuove disposizioni del GDPR, rischia di essere
del tutto vanificato, e di lasciare esposto il datore di lavoro a pericolosissime rivendicazioni da parte dei
lavoratori che possano lamentare la violazione (o la non corretta ed esaustiva gestione) degli informativi
previsti dal Jobs Act.
Siamo quindi di fronte ad uno dei tanti campi in cui un assessment privacy condotto senza il doveroso
coinvolgimento attivo delle funzioni HR, può risolversi in un formalismo vuoto ed inservibile, agevolmente
evitabile se si procede mediante un ben governato approccio multidisciplinare.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       21
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

IL QUESITO
   GENNAIO 2016 DEL MESE
             2016
PROROGA CONTRATTI T.D
        OTTOBRE 2015

                   Richiesta:
Il cliente ha predisposto una proroga per un dipendente assunto il 04/06/2018 a tempo determinato.

Nel caso specifico il contratto iniziale terminava originariamente in data 31/08/2018 e successivamente è
stato prorogato fino al 30/11/2018; ora viene prevista una nuova proroga fino al 31/05/2019.

Si chiede se, a seguito della normativa entrata in vigore a partire dal 01/11/2018, si renda necessaria o
meno l'apposizione della causale sia a livello di comunicazione obbligatoria che di lettera informativa da far
firmare al dipendente.

                 Risposta:
In caso di proroga di un rapporto a tempo determinato, l’indicazione della causale è necessaria solo quando
il termine complessivo eccede i dodici mesi.

Se il lavoratore è assunto il 04/06/2018 e con l’ultima proroga si arriva al 31/05/2019 non si superano i 12
mesi che obbligherebbero all’apposizione della “causale”.

La normativa entrata in vigore il 01/11/2018 riguardava il cambio del numero di proroghe ammissibili e la
durata massima complessiva.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       21
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

NOVITA’    IN MATERIA PENSIONISTICA
  GENNAIO 2016
             2016
PENSIONE DI VECCHIAIA ALL’ESTERO, L’INTEGRAZIONE AL MINIMO NON È
   OTTOBRE 2015
CONCESSA

C    on l’Ordinanza n. 4228 del 13 Febbraio 2019, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito
     l’inesportabilità delle prestazioni pensionistiche speciali se il soggetto che ne beneficia risiede in un

L
altro stato europeo. Di seguito, il testo integrale della sentenza.
Considerato in fatto
1. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era stato riconosciuto a V.A.
il diritto al ricalcolo del pro rata di pensione italiana comprensivo dell'integrazione al minimo ritenendo
sussistente il limite di reddito previsto dalla legge italiana e con condanna al pagamento dall'1/4/2007.
La Corte ha richiamato a fondamento della sua decisione i precedenti di questa Corte (n 2785/2008 )
nonché i principi affermati da Corte di Giustizia in base ai quali, In tema di liquidazione della pensione di
vecchiaia in regime internazionale - conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella
sentenza del 24 settembre 1998 (causa n. 132 del 1996), come chiarito dalla medesima corte con la
successiva sentenza del 21 luglio 2005 (causa n. 30 del 2004) - l'integrazione al trattamento minimo va
computato nel calcolo della pensione virtuale (ossia dell'importo che conseguirebbe con l'applicazione della
sola legge nazionale) solamente se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana
dovendo ,pertanto, essere escluso dal computo teorico l'integrazione al minimo in caso di superamento dei
limiti reddituali prescritti e, quindi, la carenza dei presupposti previsti dalla normativa interna.
2. Avverso la sentenza ricorre l'inps con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex art 378 cpc.
Resiste l'A..
Ritenuto in diritto
3. Con un solo motivo l'Inps si duole dell'avvenuto riconoscimento dell'integrazione al minimo nonostante
l'A. risiedesse all'estero, in violazione dell'art. 10 bis del regolamento CEE n 1408/1971. Rileva che, pacifica
la residenza del ricorrente in Francia/come dallo stesso enunciato nel ricorso , nell'atto di appello aveva
eccepito che non sussistessero i requisiti previsti dalla normativa italiana né con riferimento al requisito
reddituale, né con riguardo alla residenza nello stato italiano ; che la Corte d'appello aveva verificato solo il
requisito reddituale e che erroneamente la Corte aveva ritenuto l'appello dell'Inps privo della necessaria
specificità omettendo di valutare che il ricorrente risiedeva, pacificamente, all'estero come dallo stesso
dichiarato.
4. Il ricorso è fondato.
Invero, il dato normativo di fondo è rappresentato dall'art. 10-bis, comma 1, del Regolamento (CEE) n.
1247/92 che ha modificato il regolamento n 1408/1971 sulla cosiddetta inesportabilità all'estero della
speciale prestazione dell'integrazione al trattamento minimo.
Va rilevato che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non
aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati
risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell'Unione
europea. In sostanza vige il principio della inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

non contributive, tra cui in particolare l'integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici. Per l'Italia, tra
      GENNAIO 2016
le prestazioni inesportabili si ricomprendono: le pensioni sociali; le pensioni, gli assegni e le indennità ai
mutilati ed  invalidi civili; le pensioni e le indennità ai sordomuti; le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
           2016
l'integrazione della pensione minima; l'integrazione dell'assegno di invalidità; l'assegno sociale; la
      OTTOBRE 2015
maggiorazione sociale.
5. Infatti, il Regolamento (CEE) n. 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che ha modificato il
regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori
subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, ha previsto
all'art. 1, punto 4), l'inserimento dell'articolo 10 bis (Prestazioni speciali a carattere non contributivo) che
stabilisce quanto segue:- Nonostante l'articolo 10 e il titolo III, le persone alle quali il presente regolamento
è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo
4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla
legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis. Tali prestazioni sono
erogate a carico dell'istituzione del luogo di residenza.
6. Nell'allegato per l'Italia sono richiamate le seguenti provvidenze: a) La pensione sociale ai cittadini senza
risorse (Legge 30 aprile 1969, n. 153). b) Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili
(Leggi 30 marzo 1974, n. 118, 11 febbraio 1980, n. 18 e 23 novembre 1988, n. 508). c) Le pensioni e
indennità ai sordomuti (Leggi 26 maggio 1970, n. 381 e 23 novembre 1988, n. 508). d) Le pensioni e
indennità ai ciechi civili (Leggi 27 maggio 1970, n. 382 e 23 novembre 1988, n. 508). e) L'integrazione al
trattamento minimo (Leggi 4 aprile 1952, n. 218, 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1990, n. 407). f)
L'integrazione dell'assegno di invalidità (Legge 12 giugno 1984, n. 222). g) L'assegno mensile per assistenza
personale e continua ai pensionati per inabilità (Legge 12 giugno 1984, n. 222;
7. Per la Francia il regolamento richiama a) L'assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà
(Legge del 30 giugno 1956). B) L'assegno agli adulti minorati (Legge del 30 giugno 1975).
8. L'integrazione al trattamento minimo è prevista dall'allegato II bis per l'Italia, ma non per la Francia , per
cui l'A. , il quale risiedeva in quest'ultima nazione, ove aveva conseguito la pensione, non poteva avere
diritto ad integrarla in conseguenza della esportazione di una prestazione speciale, quale l'integrazione al
trattamento minimo, non prevista nello Stato di residenza e che, in base alla summenzionata norma
regolamentare, avrebbe potuto essere erogata solo dall'istituzione di residenza.
9. Va richiamato che questa Corte, nel pronunziarsi di recente in siffatta materia (Cass. sez. lav. n. 7914 del
28.3.2017), ha avuto occasione di statuire che «L'integrazione al trattamento minimo della pensione non è
esportabile in ambito comunitario, in virtù del principio, contemplato dall'art. 10-bis, comma 1, del
Regolamento CEE n. 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che
previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui
i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all'assicurato residente
fuori dal territorio nazionale».
10. Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Non essendo
necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell'originaria
domanda dell'A. .
Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate stante la complessità della questione. Le spese
del presente giudizio seguono la soccombenza .
P.Q.M.
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        21
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l'originaria domanda dell'A.;
    GENNAIO 2016
compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna il contro ricorrente a pagare le spese del
presente giudizio
          2016 liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali ,oltre accessori di legge , nonché
Euro 200,00 per esborsi .
    OTTOBRE 2015

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 08 2019

HRM Law è la linea di servizi di Data Management in ambito giuslavoristico, realizzata attraverso una
     GENNAIO 2016
partnership strutturata con lo Studio Corinaldesi, una delle maggiori realtà di riferimento nel settore della
Consulenza del Lavoro, che comprende:
         2016
    OTTOBRE
       Newsletter
               2015settimanale sulle novità normative afferenti il mondo del lavoro;
          News Flash, una notifica immediata via email nel caso di emanazione di una norma di particolare
           rilevanza che comporti un risvolto sugli adempimenti correnti, salvo poi riprendere la notizia, con
           l’eventuale pertinente approfondimento, sulla newsletter successiva;
          Assistenza telefonica nell’interpretazione normativa attraverso apposito numero;
          Parere sintetico, fornito entro 24 ore lavorative, su un vostro dubbio o quesito, completo delle
           pertinenti citazioni della normativa, prassi e/o giurisprudenza, per soddisfare in via prioritaria
           esigenze informative di natura operativa;
          Parere articolato, fornito entro 5 giorni lavorativi, che permetta un riscontro informativo completo
           e dettagliato degli argomenti trattati. Il documento sarà corredato con gli approfondimenti della
           normativa e della giurisprudenza, per una risposta efficace sia per la risoluzione di attività
           operative, sia per la risoluzione di problematiche di natura teorico – dottrinale;
          Corsi On Demand su tematiche da voi scelte con prenotazione di un consulente specializzato che
           verrà in azienda;
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Consulenza Tributaria, Societaria e Commerciale.
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