Consiglio Nazionale dei Geologi - luglio 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi - luglio 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi

         21-22-23 luglio 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi - luglio 2018
Quotidiano   Data     22-07-2018
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23/7/2018                           Anas-Fs/1. Toninelli: «Dubito che la fusione porti vantaggio al paese. Stiamo valutando»

            23 Lug 2018

            Anas-Fs/1. Toninelli: «Dubito che la fusione
            porti vantaggio al paese. Stiamo valutando»
            E.T.

            «Fs-Anas è stata una scelta che non è stata avallata da un piano industriale integrato e quindi è
            stata una scelta più di natura di business e finanziaria. Io la sto facendo valutare dai tecnici e se
            capiamo che non può comportare beneficio abbiamo certamente già la risposta che non
            comporterà alcun danno tornare indietro dalla fusione».
            Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a Radio24. «Sto
            analizzando e quando i numeri ci daranno una risposta prenderemo una decisione, ma senza
            nessuna fretta. Se può essere è qualcosa che va a vantaggio del paese possiamo andare avanti,
            ma dubito», ha aggiunto.

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Consiglio Nazionale dei Geologi - luglio 2018
23/7/2018                    Anas-Fs/2. Armani: «Legittimo valutare, ma non si torni indietro sull’evoluzione industriale della società strade»

            23 Lug 2018

            Anas-Fs/2. Armani: «Legittimo valutare, ma
            non si torni indietro sull’evoluzione
            industriale della società strade»
            A.A.

            «Legittimo valutare i costi e benefici della fusione Anas-Fs, ma non si facciano passi indietro
            sull'evoluzione industriale di Anas e sull'autonomia finanziaria». Così l'Ad di Anas Gianni
            Vittorio Armani ha commentato le critiche del Governo (esponenti della Lega) o le perplessità (il
            ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli) sull'assorbimento Anas nel gruppo Fs,
            perfezionato il 19 gennaio scorso.

            Il riferimento di Armani è al processo messo in campo in questi anni da Anas per rinnovare le
            prassi organizzative della società dopo gli anni opachi della “dama nera” e le inefficienze dei
            contenziosi lievitati fino a oltre 10 miliardi di euro. Dal 2015 Armani ha completamente
            rinnovato i vertici della società, cercando di uniformare le procedure rispetto al caos precedente
            e di superare pratiche da ministero più che da società per azioni, quale formalmente Anas è.
            Tutto questo è culminato con il nuovo Contratto di programma Ministero-Anas perfezionato il
            31 dicembre scorso, contratto che insieme alla certezza pluriennale di finanziamenti (oltre 23
            miliardi di euro) introduce i “corrispettivi” (per servizi e investimenti) al posto dei pagamenti a
            piè di lista, una modifica che negli obiettivi dovrebbe portare più efficienza nell'Anas, meno
            costi per lo Stato e nei prossimi anni l'autonomia finanziaria dell'Anas rispetto al bilancio dello
            Stato.

            Tutto questo non ha nulla a che fare con l'assorbimento di Anas nel gruppo Fs, perfezionato il 19
            gennaio e che avrebbe l’obiettivo - ancora tutto da realizzare - di creare sinergie industriali tra
            Anas e Fs, soprattutto le società Rfi (infrastrutture) e Italferr (progettazione). «Da parte di ogni
            nuovo governo - ha detto Armani - è del tutto legittimo domandarsi e valutare costi e benefici
            delle decisioni dei governi precedenti. Quello che però non si deve fare è tornare indietro nella
            trasformazione industriale e nell'autonomia finanziaria di Anas, marcia indietro che non
            consentirebbe di lavorare bene e di raggiungere gli obiettivi posti dal nostro piano industriale».
            E cioè l'aumento degli investimenti annui da 1,7 a tre miliardi di euro, la soluzione del
            contenzioso pregresso con costi del 10% circa rispetto alle richieste delle imprese, la
            manutenzione sistematica di ponti e viadotti, l'eliminazione delle pratiche corruttive interne.

            «Tra le cose completamente sbagliate che sento - spiega l'Ad di Anas, Gianni Armani - è che
            l'assorbimento di Anas in Fs sarebbe servito a far pagare a Fs il contenzioso di Anas. Non esiste
            proprio. Il contenzioso pregresso Anas, che come noto mi sono ritrovato a gestire dal mio arrivo
            nel 2015, è dello Stato», perché - spiegano fonti Anas - le strade sono demanio statale, e dunque
            in ultima istanza è lo Stato a essere responsabile dei costi della manutenzione e ampliamento
            della rete, e dunque anche del costo aggiuntivo (eventuale) degli appalti. «L'integrazione con Fs

                                                                                                                                                  1/2
23/7/2018                    Anas-Fs/2. Armani: «Legittimo valutare, ma non si torni indietro sull’evoluzione industriale della società strade»

            - prosegue Armani - non cambia assolutamente nulla sul contenzioso. Cambierebbe invece con
            l'autonomia finanziaria dell'Anas, il percorso avviato con il Contratto di programma 2017, che
            renderebbe la società autonoma e responsabile. Il punto comunque è risolvere il contenzioso
            con costi sostenibili, e lo stiamo facendo».
            Ma quanto vale oggi il contenzioso Anas? «Siamo partiti dalla cifra monstre di 14 miliardi di
            euro - spiega Armani - dove però (è bene precisarlo) solo 6 miliardi erano contenzioso
            giudiziario vero, il resto (8 miliardi) sono richieste delle imprese (riserve) del tutto ipotetiche».
            «Ad oggi - prosegue l'Ad di Anas - abbiamo risolto per 2,5 miliardi (accordi transattivi chiusi con
            le imprese, ndr) e siamo in discussione per altri 3 miliardi».

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23/7/2018                                Fondo Kyoto per le scuole, restano 150 milioni: proroga fino al 31 dicembre

            23 Lug 2018

            Fondo Kyoto per le scuole, restano 150
            milioni: proroga fino al 31 dicembre
            A.A.

            Con decreto del Ministro dell’Ambiente Sergio Costasono stati prorogati (per l’ennesima volta) i
            termini per l'accesso al Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. Il
            bando promuove, attraverso la concessione di prestiti a tasso agevolato dello 0,25%, interventi
            di riqualificazione energetica degli immobili di proprietà pubblica, adibiti all'istruzione di ogni
            ordine e grado. Possono beneficiare dei finanziamenti, nel limite massimo del 50% del valore
            del progetto, anche interventi di adeguamento sismico e, più in generale, di messa in sicurezza
            dell'edificio. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 17,00 del 31
            dicembre 2018.

            Le risorse, 350 milioni, sono state stanziate nel 2014, ma in sostanza i pochi progetti presentati e
            ritenuti ammissibili hanno portato a un secondo bando pubblicato il 22 febbraio 2016, con
            prima scadenza al 30 giugno 2017, prorogata dall’allora ministro Galletti al 30/6/2018 (si veda
            una breve storia), e ora ri-prorogata da Costa al 31 dicembre prossimo.

            Dal ministero dell’Ambiente fanno sapere che restanp disponibili 150 milioni di euro.

            Le istruzioni di Cassa Depositi

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23/7/2018                                           Metro C Roma, per i Pm gli aumenti erano ingiustificati: 25 accusati di truffa

            20 Lug 2018

            Metro C Roma, per i Pm gli aumenti erano
            ingiustificati: 25 accusati di truffa
            Q.E.T.

            Lievitazione dei costi, procedure e tempi di consegna. Dietro i lavori di realizzazione della linea
            C della metropolitana di Roma, circa due miliardi di euro di spesa, si sarebbe nascosta una
            megatruffa da circa 320 milioni di euro ai danni delle casse dello Stato. È quanto emerge dalle
            carte dell'inchiesta portata a termine il 19 luglio dalla Procura di Roma che è pronta a chiedere il
            processo per 25 persone.
            Tra gli indagati anche l'ex sindaco della Capitale Gianni Alemanno e due assessori alla mobilità:
            Antonello Aurigemma (giunta Alemanno) e Guido Improta (giunta Marino). Ma l'ex sindaco di
            Roma bolla come «prive di fondamento» le accuse che gli rivolge la procura.
            «Le accuse che vengono ipotizzate nei miei confronti nell'ambito dell'inchiesta sulla Metro C
            sono prive di fondamento, perché confondono le responsabilità amministrative con quelle
            politiche», sostiene Alemanno.

            I pm di piazzale Clodio hanno notificato il 415-bis (Avviso all'indagato della conclusione delle
            indagini preliminari) anche all'ex dirigente del ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza e i
            vertici della società appaltante Roma Metropolitane (Comune di Roma) e del
            “general contractor” Metro C Spa (Astaldi, Vianini Lavori, Ansaldo Sts, Ccc, Cmb).
            Un sistema illecito e truffaldino portato avanti per anni e, secondo l’accusa dei pm, creato per
            “mungere” le casse dello stato con finanziamenti a sei zeri.

            L'innesco del fascicolo, coordinato dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal sostituto Erminio
            Amelio, è legato ad una nota del collegio sindacale di Roma Metropolitane che nell'agosto del
            2013 denuncia all'allora sindaco Ignazio Marino criticità alla sottoscrizione dell'accordo
            transattivo del 2011. L'indagine cammina parallela ai lavori ma nel 2016 arriva una accelerazione
            importante con una serie di perquisizioni.

            Agli indagati viene contestato, a seconda delle posizioni, il reato di concorso in truffa aggravata
            in relazione a due episodi ritenuti illeciti: il primo, l’atto transattivo del 6 settembre del 2011,
            che ha indotto in errore il Cipe (quanto all'emanazione della delibera autorizzativa del
            pagamento), oltre allo Stato, alla Regione Lazio e al Comune. Il pagamento di 230 milioni di euro
            che per chi indaga rappresenta un ingiusto profitto a Metro C, quale Generale Contractor, in
            quanto “somma non dovuta”.
            Il secondo che risale al novembre 2013 riguarda l'erogazione di altri 90 milioni di euro (mai
            materialmente versati), sempre a beneficio di Metro C, quale tranche per la prima fase
            funzionale dei lavori. Anche in questo caso siamo in presenza di finanziamenti non dovuti
            perche' frutto di un precedente accordo illecito (accordo transattivo del 2011).

            Nei confronti di Alemanno, i pm contestano i reati di falso materiale e falso ideologico e truffa
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEDNOwPF/0                                                                     1/2
23/7/2018                               Metro C Roma, per i Pm gli aumenti erano ingiustificati: 25 accusati di truffa

            aggravata. In particolare i magistrati affermano che l'ex primo cittadino, in concorso con l'ex
            assessore alla mobilità Antonello Aurigemma, ha “attestato il falso” in risposta alla richiesta
            avanzata da Incalza di «esprimersi - è detto nel capo di imputazione - anche acquisendo il
            parere dell'avvocatura del Comune, in merito alla fondatezza delle riserve avanzate in corso
            d'opera dal contraente generale Metro C ed in relazione alle prospettive di eventuale
            soccombenza da parte del soggetto aggiudicatore» nell'ambito dei lavori di realizzazione della
            linea.

            Nell'indagine vengono contestati anche tre episodi di corruzione che chiamo in causa funzionari
            pubblici. In particolare con dazioni di denaro o altre utilità. Un caso riguarda un funzionario
            pubblico (Giovanni Simonacci, Roma Metropolitane) che per avere omesso controlli «nella sua
            qualità prima di responsabile unico del procedimento e dopo dell'ufficio alta sorveglianza della
            linea C» ha ottenuto l'assunzione della figlia prima in Finmeccanica e poi in Ansaldo nel ruolo di
            'quadro ottavo livello' di esperta di marketing commerciale a titolo definitivo.

            (servizio di Marco Maffettone - ANSA)

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Dissesto idrogeologico: 'Competenze tornino al Ministero
dell'Ambiente
23/07/2018

                                                                   Lo scorso 18 luglio al Senato, in Commissione
                                                                   Ambiente, il Sottosegretario Vannia Gava è
                                                                   intervenuto in merito al decreto legge sul riordino
                                                                   delle competenze dei Ministeri dell’Agricoltura e
                                                                   dell’Ambiente, affrontando il tema delle risorse
                                                                   destinate dalla legge di bilancio per il 2018 alla
                                                                   difesa del suolo e alla mitigazione dei rischi
                                                                   idrogeologici, finanziamenti finalizzati a interventi
                                                                   contro il dissesto idrogeologico che consentiranno
                                                                   di realizzare maggiore sicurezza e attrattività per il
                                                                   territorio.

“Il ritorno delle competenze in materia di dissesto idrogeologico al Ministero dell’Ambiente- ha affermato il
sottosegretario Gava - è una ottima notizia per tutti. Per le popolazioni colpite da eventi di dissesto e per i loro
territori, per gli Enti locali e in particolare per le Regioni che avranno di nuovo un interlocutore competente, esperto
e organizzato. L’obiettivo politico”, prosegue, “è quello di sbloccare al più presto le risorse già assegnate, ma non
ancora conferite alle Regioni”.

"Ovviamente - ha continuato Gava - per le pratiche in essere vige il principio della continuità amministrativa,
pertanto le procedure di assegnazione in atto continuano il loro corso”.

“La gestione dei fondi in mano al Ministero di via Cristoforo Colombo - conclude Gava - sarà attribuita ad apposita
struttura che nell’ambito del processo di riorganizzazione che il decreto legge già prevede sarà migliorata e
rafforzata”.

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MiSE: presentata la relazione sulla situazione
energetica nazionale
23/07/2018

È stata presentata lo scorso 20 luglio la Relazione sulla situazione energetica nazionale al
2017, predisposta dalla Direzione generale Sicurezza approvvigionamenti e Infrastrutture
energetiche.

La Relazione è un documento di natura consuntiva composto da 3 parti che illustrano in
maniera sintetica l’andamento del settore energetico nel 2017:

   •   la prima parte analizza i principali eventi che nel corso del 2017 hanno
       caratterizzato il settore energetico: l’evoluzione del mercato internazionale dei
       principali prodotti (petrolio, gas, carbone e fonti rinnovabili), il quadro nazionale (la
       domanda e l’offerta di energia in Italia con un dettaglio sulle singole fonti
       energetiche), gli impieghi finali dei diversi settori, gli usi energetici delle famiglie e
       le spese sostenute, i prezzi dei principali prodotti, le misure per migliorare
       l’efficienza energetica, il valore aggiunto del settore, le imposte sugli usi dell’energia
       e la spesa per ricerca e sviluppo del settore;
•   la seconda parte è riguarda le monografie che quest’anno riguardano “ La povertà
       energetica delle famiglie”, “L’indagine sui consumi energetici delle famiglie –
       Nuova edizione”, l “Organismo Nazionale di Stoccaggio”, “ La filiera del petrolio: il
       valore aggiunto e le sue principali caratteristiche strutturali” e “Gli impatti
       occupazionali connessi alla diffusione delle fonti rinnovabili”.
   •   l’ultima parte contiene 3 appendici:
           o l'appendice A), di tipo statistico, dedicata ai principali fenomeni inerenti
              l’energia in Italia
           o l’appendice B) riporta il confronto tra produzione statistica ordinaria e il
              monitoraggio degli obiettivi sulle fonti rinnovabili (Fonte GSE);
           o l’appendice C) contiene una scheda riepilogativa della nuova Strategia
              Energetica Nazionale (SEN) approvata con decreto del Ministro dello
              Sviluppo Economico e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
              Territorio e del Mare in data 10 novembre 2017.

Il allegato la relazione.

                                                    A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati
La situazione energetica nazionale nel 2017
Codice dei contratti, Appalto integrato e OEPV,
La Mendola (CNAPPC): 'Cambiare
salvaguardando gli obiettivi raggiunti'
23/07/2018

In riferimento alla manifestazione nazionale "Sblocca Cantieri" organizzata
dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) e dall'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (ANCI) e alla richiesta di un ritorno generalizzato all'istituto del cosiddetto
"appalto integrato", dopo aver intervistato il Presidente dell'OICE, Gabriele
Scicolone (leggi news), abbiamo parlato con il Vicepresidente del Consiglio Nazionale
degli Architetti PPC, Rino La Mendola, che sta seguendo gli sviluppi della riforma già
anticipata dal Governo, nella qualità di Coordinatore del Gruppo di Lavoro della Rete delle
Professioni Tecniche “Lavori Pubblici”
D. Come giudica la presa di posizione di Anci e Ance?
R. Condivido assolutamente il principio secondo cui “servono poche norme e chiare e che
non cambino continuamente”. Infatti, la nostra preoccupazione è che l’ansia di cambiare,
propria di tutti i governi appena insediati, possa rallentare ancora una volta il settore dei
lavori pubblici, che stava appena cominciando a venir fuori dal “rodaggio” della
macchina, dopo la riforma introdotta dal Decreto legislativo 50/2016. Il Codice può essere
notevolmente migliorato, superando le tante criticità del testo attuale, ma ripartire da zero
sarebbe un errore imperdonabile.
D. Come mai allora, da più parti, giungono ferme richieste di riscrittura integrale del
codice?
R. Beh, agli addetti ai lavori che puntano a cancellare indiscriminatamente il decreto 50,
chiederei, se sono pronti a rinunciare:

   1. all’art.24 comma 8 del codice, che ha di fatto annullato gli effetti devastanti del
      cosiddetto Decreto Bersani, ripristinando regole chiare per il calcolo dei
      corrispettivi da porre a base di gara e scongiurando il rischio che possano essere
      reiterate esperienze che hanno progressivamente mortificato sempre più la dignità
      dei professionisti e la qualità delle prestazioni professionali, sino a raggiungere casi
      paradossali come quello di Catanzaro (progettazione ad un euro).
   2. Al recupero degli artt. 9 e 10 della vecchia tariffa (L.143/1949), sancito dall’art. 24
      comma 8 bis, grazie al quale vengono reintrodotti elementi importanti per i liberi
      professionisti, come il diritto all’acconto, la maggiorazione del 25% delle
      prestazioni rese in caso di interruzione non adeguatamente motivata dell’incarico, il
      diritto di liquidazione delle parcelle entro sessanta giorni dalla presentazione;
   3. al notevole abbattimento dei requisiti economico-finanziari ed alla possibilità di
      sostituire il requisito del fatturato con una semplice polizza assicurativa;
      abbattimento che garantisce una forte spallata a quel muro di gomma che tiene
      sistematicamente fuori dal mercato gli operatori economici medio-piccoli che
      rappresentano una percentuale maggiore al 90% delle strutture professionali
      operanti sul territorio nazionale;
   4. all’apertura dei concorsi di progettazione ai giovani o comunque ai professionisti in
      grado di garantire prestazioni di qualità anche se non sono in possesso di notevoli
      requisiti economico-finanziari e capacità tecnico-organizzative; requisiti che, in
      virtù dell’art.152 comma 5, adesso possono essere dimostrati dal vincitore, a valle
      della procedura concorsuale, attraverso la costituzione di un raggruppamento
      temporaneo. Questa è una riforma culturale rivoluzionaria, a cui non possiamo
      rinunciare; una riforma che rilancia i cervelli, a cui finalmente viene restituito
      potere contrattuale;
   5. al divieto di caricare il libero professionista di quel balzello costituito dal
      versamento della cauzione provvisoria per la partecipazione ad un gara di
      progettazione; cauzione adesso soppressa dall’art. 93 comma 10 del nuovo codice;
   6. all’obbligo per i concessionari di esternalizzare l’80% degli affidamenti di lavori,
      servizi e forniture (compresi i servizi di architettura e ingegneria), riducendo la
      quota in house ad appena il 20% ed offrendo ai liberi professionisti nuove
      opportunità di lavoro.

D. Allora quale è la sua posizione in merito alla riforma del codice: non bisogna
cambiare?
R. Certo che bisogna cambiare, ma con la cura di chi non intende “buttare il bambino con
l’acqua sporca”. L’attuale testo del codice deve essere profondamente modificato,
salvaguardando però gli obiettivi raggiunti e sopra richiamati e tutti quegli articoli
introdotti dal decreto 50 e dal correttivo, finalizzati ad aprire il mercato, a garantire
trasparenza negli affidamenti e ad assicurare la qualità delle prestazioni professionali.
D. In merito all’appalto integrato?
R. Siamo più che convinti che, se non vogliamo più registrare varianti in corso d’opera,
contenziosi ed incompiute, dobbiamo assicurare l’affidamento dei lavori solo a fronte di un
progetto esecutivo.
D. Su questo tema ci sono divergenze con le posizioni espresse da ANCE ed ANCI;
pensate di confrontarvi con il governo seguendo un percorso alternativo?
R. L’auspicio è quello di proporre al governo una piattaforma di modifiche al quadro
normativo, condivisa non solo con la Rete delle Professioni Tecniche, ma anche con ANCE
ed ANCI. Sono certo che, su gran parte dei temi, potrà essere tracciato un percorso
unitario, fatta salva l’autonomia di pensiero e di azione su alcuni principi che riteniamo
fondamentali per aprire il mercato e per garantire la qualità delle prestazioni professionali.
Sono comunque fiducioso in un lavoro di squadra con l’intera filiera delle costruzioni.
D. Ritiene che il sistema di aggiudicazione dell’Offerta economicamente più
vantaggiosa sia utilizzabile sul progetto esecutivo?
R. Credo di avere già in parte risposto: a nostro avviso i lavori dovrebbero essere affidati
sempre a fronte di un progetto esecutivo. Detto questo, credo che l’affidamento di un
appalto integrato con il criterio dell’OEPV sul progetto esecutivo sia davvero
improponibile, in quanto sarebbe oltre modo dispendiosa se non addirittura paradossale la
redazione di un progetto esecutivo, al fine di partecipare ad una gara. Quale qualità
possiamo pretendere se il progetto esecutivo è redatto da un concorrente e non da un
professionista all’uopo incaricato?
D. Parlando in generale di servizi di architettura e di ingegneria, ritiene corretto
l’utilizzo dell’accordo quadro?
R. I primi due anni di applicazione del nuovo codice hanno già dimostrato che gli accordi
quadro, accorpando di fatto più lavori/servizi/forniture, per la partecipazione alle gare,
impongono ai concorrenti il possesso di requisiti molto pesanti, contribuendo così a ridurre
drasticamente la concorrenza ed a sbarrare quindi l’accesso al settore dei lavori pubblici
agli operatori economici medio-piccoli, specie nell’ambito della progettazione e della
direzione dei lavori. Per questo motivo auspichiamo che il nuovo quadro normativo
abolisca questo strumento, almeno per quanto riguarda i servizi di architettura e
ingegneria. Tutto ciò, con l’obiettivo di alimentare, nell’ambito dei servizi tecnici, il
principio della libera concorrenza e di proseguire il percorso già intrapreso per aprire il
mercato alle strutture professionali medio-piccole ed ai giovani professionisti, che oggi
trovano difficoltà di accesso alle procedure di selezione, a causa del sistematico ricorso a
pesanti requisiti economico-finanziari, che premiano gli operatori economici in possesso di
notevoli elementi quantitativi (fatturato, numero dipendenti, ecc.) piuttosto che qualitativi.
D. Quali sono le criticità dell’attuale testo del codice che pensate debbano essere
superate con la riforma già anticipata dal governo?
R. Abbiamo già condiviso con la Rete delle Professioni Tecniche un documento finalizzato
a proporre al governo un pacchetto di riforme al fine di:
•   Ripristinare un regolamento che raggruppi i contenuti delle linee guida ANAC e dei
       decreti attuativi del codice in un testo organico, al fine di offrire agli addetti ai
       lavori uno strumento valido e di facile consultazione;
   •   Semplificare gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria per importi
       stimati inferiore alla soglia comunitaria;
   •   Puntare ai concorsi in due gradi, quando la progettazione riguarda opere di
       interesse architettonico, nella consapevolezza che tale procedura costituisca lo
       strumento migliore per valorizzare la professionalità dei concorrenti e per garantire
       progetti di qualità.
   •   Garantire ai vincitori dei concorsi l’affidamento dei successivi livelli della
       progettazione;
   •   Abolire i limiti temporali nella valutazione del curriculum, al fine di non riservare
       il mercato solo a chi ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi anni;
   •   Abolire il criterio del prezzo più basso per gli affidamenti sotto la soglia dei 40.000
       euro, per i quali è consentito l’affidamento diretto; ciò nella consapevolezza che il
       ribasso costituisce un criterio di selezione tra operatori economici, che negli
       affidamenti diretti, senza alcuna procedura competitiva, viene a mancare. Pertanto,
       negli affidamenti diretti, ai professionisti affidatari, dovrebbero essere riconosciuti,
       a nostro avviso, i corrispettivi calcolati con il Decreto di cui all’art.24 comma 8 del
       codice, senza alcun ribasso;
   •   Abolire l’accordo quadro negli affidamenti di Servizi di Architettura e Ingegneria
       edaffidare i lavori solo sulla base di un progetto esecutivo, per le motivazioni sopra
       richiamate.

Ringraziamo il Vice Presidente La Mendola per il prezioso contributo e lasciamo a voi ogni
commento.
                                                               A cura di Ing. Gianluca Oreto
© Riproduzione riservata

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Terremoto centro Italia: completata l'ultima gara
per la rimozione delle macerie nel centro storico
di Amatrice
23/07/2018

Completata l'ultima gara per il recupero, trattamento e smaltimento dei materiali nelle aree
colpite. Il 23 luglio al via le attività di rimozione delle macerie anche nel centro storico di
Amatrice
L'Assessore regionale al Ciclo dei Rifiuti, Massimiliano Valeriani, ha effettuato un
sopralluogo nelle aree colpite dal sisma per verificare le operazioni di rimozione delle
macerie rimaste.
Completata l'ultima gara per il recupero, trattamento e smaltimento dei materiali nei
Comuni devastati dal terremoto: in particolare, sono state cantierate le ultime aree nelle
frazioni di Amatrice e Accumoli. Il 23 luglio al via le attività di rimozione delle macerie
anche nel centro storico di Amatrice.
"I cantieri - ha dichiarato l'assessore Valeriani - verranno costantemente monitorati per
chiudere in tempi certi il capitolo macerie e facilitare le operazioni di ricostruzione nelle
varie frazioni già deperimetrate".
© Riproduzione riservata
Codice Appalti, le 10 proposte di
modifica di Ance e Anci
di Rossella Calabrese
Per sbloccare le opere, costruttori e Comuni chiedono di valorizzare il progetto
definitivo, estendere l’uso dell’appalto integrato e semplificare gli affidamenti

Foto: Roy Grogan © 123RF.com

23/07/2018 - Semplificazioni, incentivi alla digitalizzazione e misure di trasparenza per
il contrasto all’illegalità, al fine di facilitare la realizzazione di opere pubbliche. Sono
le proposte dell’Associazione nazionale dei costruttori edili - ANCE, e
dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani - ANCI per modificare il Codice
Appalti.
Codice Appalti, effetti nei primi due anni e trend futuro
ANCI e ANCE - si legge nella premessa - hanno sostenuto l’introduzione di una
regolazione degli appalti di lavori, forniture e servizi, ma hanno anche segnalato il
rischio che una disciplina troppo articolata e derivante da diversi fonti (66
provvedimenti attuativi tra DM, DPCM e Linee Guida Anac), non accompagnata da un
congruo periodo transitorio ed una costante azione di assistenza e formazione del
personale, avrebbe rallentato la realizzazione di opere pubbliche.
In un sistema articolato in circa 8mila Comuni - spiegano -, era prevedibile un impatto
ordinamentale che ha creato non poche incertezze operative e conseguenti ritardi: nel
2016, infatti, si è registrato un calo del 37% dell’importo complessivamente posto in
gara.
Questo dato si accompagna ad un andamento della spesa effettiva per
investimenti diversificato tra i territori: -37% impegni e -35% cassa nel Mezzogiorno;
+13% impegni e +17% cassa nel Nord; +3% impegni e sostanziale invarianza nella cassa
nel Centro.

Su scala pluriennale, tuttavia, le stime ANCI indicano un trend positivo degli
investimenti dei Comuni, “la cui ripresa è un dato incontrovertibile degli ultimi tre anni,
sia pure con ritmi meno intensi di quanto auspicato”. Trend confermato dal DEF 2018
che registra un aumento del 23% delle gare comunali perfezionate per opere superiori a
40mila euro.
Tuttavia - prosegue il documento -, sono ancora troppo lunghi i tempi di realizzazione
delle opere pubbliche: in media, secondo il Rapporto sui tempi di attuazione e di spesa
delle opere pubbliche del 2014 (DPS), quasi 4 anni per gli appalti minori (importi di
lavori fino a 500mila euro), circa 7 anni per le opere di importo compreso tra i 500mila e
i 50milioni di euro e fino a quasi 15 anni per gli appalti di valore più elevato.

Codice Appalti, le 10 proposte di Ance e Anci
I costruttori riconoscono che il Correttivo Appalti migliorato la disciplina, ma ritengono
che siano rimaste alcune necessità di fondo: creare una regolazione più semplice,
unitaria ed omogenea; rilanciare la capacità di programmazione e progettazione dei
Comuni; incentivare l’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione; introdurre
meccanismi di deflazione del contenzioso. Le proposte di ANCI ed ANCE
rappresentano dunque un contributo costruttivo nel processo finalizzato a facilitare la
realizzazione di opere pubbliche.

1. Attuazione del Codice Appalti
Prevedere un’unica fonte regolamentare per l’attuazione del Codice appalti, abrogando
tutti i provvedimenti attuativi. Ciò al fine di dare certezza normativa alle diverse fonti di
disciplina finora adottate (D.M., DPCM, Linee Guida Anac vincolanti, etc),
opportunamente riviste e coordinate.
Resta ferma la funzione di vigilanza, controllo e di deflazione del contenzioso dell’
ANAC.

2. Piccoli Comuni e loro aggregazioni
Prevedere differenti e semplici regole in materia di appalti pubblici per i Piccoli Comuni.
Ad esempio: rivedere la disciplina in materia di requisiti professionali richiesti per
l’individuazione e la nomina del RUP; prevedere una procedura negoziata semplificata;
semplificare oneri, tempi e modalità delle comunicazioni alle imprese.
3. Piattaforme di e-procurement
Accelerare la definizione delle regole tecniche per l’utilizzo delle piattaforme di e-
procurement al fine di consentire anche ai Comuni e soggetti aggregatori che intendono
qualificarsi autonomamente, di dotarsi di proprie piattaforme elettroniche di
negoziazione
4. Appalto integrato
Consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo
dell’amministrazione aggiudicatrice. La garanzia rispetto alla centralità e alla qualità del
progetto è data dal rafforzamento dei contenuti dei singoli livelli di progettazione e
dall’obbligo, dal 2019, della progettazione in BIM.

5. Offerta Economicamente più vantaggiosa
Consentire per i lavori di importo pari o comunque non superiore alla soglia
comunitaria, l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa solo in
presenza di complessità tecnica dell’appalto. Innalzare conseguentemente fino alla soglia
comunitaria (attualmente è 2 milioni di euro) l’importo dei lavori aggiudicabili con il
criterio del prezzo più basso, sulla base del progetto esecutivo, con obbligo
dell’esclusione automatica delle offerte anomale e con metodo antiturbativa semplificato
rispetto all’attuale.
6. Subappalto
Eliminare l’obbligo per il concorrente di indicare, in sede di partecipazione alla gara, la
terna di subappaltatori su cui fare il controllo rispetto ai requisiti generali. In alternativa,
si potrebbe eliminare il controllo dei requisiti generali dei subappaltatori indicati, in
quanto è sempre possibile la sostituzione in fase esecutiva, o si potrebbe richiedere solo
all’operatore aggiudicatario di indicare la terna dei subappaltatori prima della
stipulazione del contratto
7. Qualificazioni Stazioni Appaltanti e CUC
Chiarire che la qualificazione delle SUA e delle CUC sia possibile per il complesso delle
attività di cui all’articolo 38 del Codice Appalti ma relative ad ogni singolo ambito: 1.
programmazione e progettazione; 2. affidamento; 3. verifica e esecuzione del contratto.
8. Contenzioso
Vengono proposte diverse misure per accelerare la definizione del contenzioso in
materia di appalto (si veda il documento).
9. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria
Riportare gli affidamenti di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nell’ambito
generale dei servizi e delle forniture, per quanto riguarda la soglia limite per affidamenti
tramite procedura negoziata, che risulta fissata ad euro 209.000 (ndr: dal 1° gennaio
2018 tale soglia è di 221.000 euro).

10. Procedure negoziate sottosoglia
Prevedere procedure differenziate per i lavori fino a 40.000 euro, fino a 150.000 euro,
fino a 500.000 euro e fino ad 1 milione di euro, dal momento che “il meccanismo del
sorteggio ‘tout court’ delle imprese per le procedure negoziate fino a 1 milione di euro,
non garantisce la necessaria qualificazione richiesta e produce effetti potenzialmente
distorsivi del mercato”.

© Riproduzione riservata
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Ance Anci_10 Proposte
Ristrutturazioni con risparmio
energetico, a breve l’invio dei dati
all’Enea
di Alessandra Marra
A partire dall'apertura del sito, scatterà il termine di 90 giorni per la trasmissione dei dati

Foto: Sergey Nivens ©123RF.com

23/07/2018 – Presto sarà operativo il sito Enea dedicato alla trasmissione dei dati
degli interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni ma
comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

Lo comunica l’Enea spiegando che è terminata la fase di realizzazione del sitoche
è attualmente in fase di test prima della messa online definitiva.

Bonus ristrutturazioni: il termine per inviare i dati
L’Enea ha anche spiegato che il termine dei 90 giorni dalla data di fine dei lavori
per la trasmissione ad ENEA dei dati per gli interventi già ultimati decorrerà
dalla data di apertura del sito.
Con l’apertura del sito, fa sapere l’Enea, saranno definiti e pubblicati anche i
dettagli operativi.

Ristrutturazioni: invio dati se c’è risparmio energetico
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di inviare
all’Enea una comunicazione per ottenere la detrazione del 50% sugli interventi di
ristrutturazione edilizia che consentono anche di conseguire un risparmio
energetico. L’obiettivo è monitorare il risparmio energetico che può derivare da un
intervento di ristrutturazione e avere un quadro completo dello stato del
patrimonio edilizio.

L’Enea, infatti, ha precedentemente chiarito in una nota che la comunicazione con
le informazioni sugli interventi effettuati non è obbligatoria per tutti gli interventi
di ristrutturazione edilizia ma solo per quelli che comportano risparmio
energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili.

La comunicazione, però, dovrà essere trasmessa per via telematica; per questo è
fondamentale che sia operativo il sito Enea.

Ristrutturazioni con risparmio energetico: come nasce il nuovo
adempimento
Fino all’anno scorso, all’Enea andava inviata soltanto la documentazione
necessaria per ottenere l’ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica
degli edifici. Inizialmente alcuni addetti ai lavori avevano quindi pensato che si
trattasse di un refuso della norma.

Dopo un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, l’Enea ha invece chiarito che la comunicazione
deve essere inviata anche per gli interventi di ristrutturazione, ma solo se c'è
anche un risparmio energetico.

Adesso finalmente pare essere pronto il sito web attraverso il quale i contribuenti
potranno comunicare gli interventi che fruiscono del bonus 50% per le
ristrutturazioni edilizie e che comportano risparmio energetico.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS
RISTRUTTURAZIONI
© Riproduzione riservata
Ecobonus, i pavimenti danno diritto
all’agevolazione?
di Alessandra Marra
L’Agenzia delle Entrate illustra i casi in cui le pavimentazioni usufruiscono delle
detrazioni per il risparmio energetico

23/07/2018 – Quando il rifacimento di un pavimento dà diritto alla detrazione per
il risparmio energetico?

A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate tramite la posta di Fisco Oggi.

Ecobonus: quando ne fruiscono i pavimenti
L’Agenzia ha spiegato che il rifacimento del pavimento fruisce dell’ecobonus
quanto rientra tra le strutture opache orizzontali che contribuiscono al
risparmio energetico dell’involucro degli edifici esistenti.

Si deve, quindi, trattare di pavimenti verso locali non riscaldati o verso
l’esterno; tra questi rientrano anche i pavimenti contro terra.
Infine, le Entrate specificano che è necessario che il pavimento rispetti i requisiti
di trasmittanza termica previsti dal DM 11 marzo 2008 come modificato
dal DM 26 gennaio 2010 e gli ulteriori adempimenti posti a carico del
contribuente per beneficiare della detrazione.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE ALL’ECOBONUS

Ecobonus per la coibentazione dell’involucro
Ricordiamo che sono agevolabili con l'ecobonus 65% gli interventi
dicoibentazione su strutture opache verticali e orizzontali.

L’intervento deve configurarsi come coibentazione di strutture già esistenti (e
non come nuova realizzazione in ampliamento), deve delimitare un volume
riscaldato verso l’esterno, verso vani non riscaldati o contro terra e deve rispettare
i valori di trasmittanza termica finali (U) riportati nella tabella 2 del DM 26
gennaio 2010.

Sono ammissibili le spese per la fornitura e posa in opera di materiale coibente, la
fornitura e posa in opera di materiali ordinari, la demolizione e ricostruzione
dell’elemento costruttivo, le opere provvisionali e accessorie e le spese per le
prestazioni professionali (compresa la redazione dell’APE).

Rifacimento dei pavimenti: tutte le detrazioni possibili
La sostituzione di pavimenti (anche non contro terra) può fruire della detrazione
50%, pur rientrando fra i lavori di manutenzione ordinaria, quando è eseguita su
parti comuni del condominio.

Se in una abitazione privata il rifacimento dei pavimenti fa parte di un intervento
più vasto di ristrutturazione agevolabile (come la demolizione di tramezzature,
la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi) la spesa può
essere detratta.

Non è mai possibile, invece, detrarre le spese per l’acquisto di pavimentazioni con
il Bonus Mobili.
© Riproduzione riservata
Attività di edilizia libera: la tutela del terzo
nell'impugnativa della comunicazione CILA
Matteo Peppucci - INGENIO 23/07/2018

Tar Sicilia: il terzo che ritiene di esser stato leso da una CILA può incalzare il comune all'esercizio delle
verifiche

L'argomento di oggi è l'impugnativa della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) da
parte del terzo che si ritenga leso dalla stessa. Il particolare è dettagliato nell'interessante sentenza
1497/2018 del 16 luglio scorso del Tar Sicilia, dove si evidenzia che:

    •   appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativola controversia in cui il terzo faccia
        valere l’interesse legittimo asseritamente leso dal non corretto esercizio del potere
        amministrativo di verifica della conformità dell'attività edilizia comunicata (CILA) rispetto
        al paradigma normativo, ad esempio sul rilievo che l'attività in questione non potesse
        rientrare nella comunicazione di inizio lavori asseverata e che richiedesse piuttosto, per
        le caratteristiche della stessa, un permesso di costruire e, stante l'ubicazione
        dell'intervento, il parere obbligatorio della commissione speciale;
    •   l'azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall'attività svolta sulla base
        della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) non può essere un'azione di
annullamento, ma, analogamente a quanto previsto dall'art. 19, comma 6 ter,
        legge 241/1990 e in ossequio al principio di effettività della tutela giurisdizionale sancito
        dall'art. 24 Cost., gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti
        all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31,
        commi 1, 2 e 3, c.p.a. ovvero l'azione di annullamento, nell'ipotesi in cui l'amministrazione
        si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.

Il Tar ricorda che la CILA si inquadra, analogamente alla Scia rispetto alla quale è
complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private. Prevista dall'art. 6 bis del dpr
380/2001, è un istituto intermedio tra l'attività edilizia libera e la Scia, avente carattere di
residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati. Pertanto è senza dubbio un atto
del privato privo di natura provvedimentale, anche tacita, come tale non immediatamente
impugnabile innanzi al Giudice amministrativo.

Inoltre, il regime della edilizia libera di cui all'art.6 sopracitato - e dell'edilizia libera certificata ex art.
6 bis dpr 380/2001 - diversamente da quello della Scia, non prevede una fase di controllo
successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) che - in caso di esito negativo - si
chiude con un provvedimento di carattere inibitorio (ai sensi dell'art. 19, comma 3, legge 241/1990,
l'amministrazione "adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione
degli eventuali effetti dannosi di essa");

La CILA, insomma, deve essere solamente conosciuta dall'amministrazione affinché essa possa
verificareche, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Ciò
perché, appunto, gli interventi che rientrano nella sfera della AEL (attività di edilizia libera) non sono
soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto,
l'amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di
CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre
eseguibili con CILA).

In ultima istanza, i giudici amministrativi chiariscono che è diversa l'ipotesi in cui la comunicazione
sia utilizzata al di fuori della fattispecie legale, ossia per eseguire opere che richiedano il
permesso di costruire (o la stessa Scia) o, comunque, in violazione della normativa in materia,
posto che "In tali casi l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e
sanzionatori dell'abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6-bis cit]",
fatte salve "le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza
sulla disciplina dell’attività edilizia …".

LA SENTENZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN FORMATO PDF
Contratto degli Edili: c'è l'accordo.
Prepensionamenti e garanzie per le partite
Iva. I dettagli
Matteo Peppucci - INGENIO 23/07/2018

Nuovo Contratto Edilizia, accordo completo: il Ccnl si applica dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020
ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente

Il nuovo contratto dei Lavoratori Edili (CCNL Edilizia), dopo la firma dell'accordo tra ANCE e sindacati
di categoria, è realtà: ricordiamo che il vecchio contratto era scaduto il 30 giugno 2016. Il nuovo
CCNL si applica quindi dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla
data del 1° luglio 2018 o instaurati successivamente. Di seguito un ampio approfondimento sul
nuovo contratto, disponibile in allegato.

Nuovo Contratto Edili: i punti principali in pillole

   •   aumenti sui minimi tabellari (55 euro per l'operaio comune);
   •   possibilità per i lavoratori autonomi a partita Iva di iscriversi in Cassa Edile;;
•   protocollo imprese-sindacati che contiene alcune azioni unitarie per il rilancio del settore;
    •   istituzione di un Fondo sanitario nazionale per i lavoratori dell'edilizia;
    •   incentivi mirati a promuovere l'occupazione giovanile e le nuove assunzioni e a sostenere
        i prepensionamenti (Fondo Incentivo all'Occupazione e Fondo Prepensionamenti
        Nazionale);
    •   rafforzamento dell'efficienza del sistema degli enti bilaterali, puntando su una decisa
        riduzione dei costi;
    •   avvio dei versamenti in Cassa Edile con il modello F24.

Fondo sanitario nazionale

Dal 1° gennaio 2019 sarà operativo il Fondo Sanitario Nazionale. Il Fondo sarà alimentato da
un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse edili pari allo
0,60% da versare, su un minimo di 120 ore, su: paga base, contingenza, edr e its.

Contributi: dal 1° ottobre 2018 0,35%; dal 1° gennaio 2019 0,60% ( 0,25% +0,35%).

Novità: per gli impiegati la contribuzione è fissata nello 0,26% sulle seguenti voci: paga base,
contingenza, edr e premio di produzione.

Le imprese potranno, a loro discrezione, versare detta contribuzione afferente gli impiegati o tramite
Cassa Edile o direttamente al Fondo sanitario.
Effetti della nuova previsione contrattuale: tutte le prestazioni sanitarie in essere nelle Casse Edili a
livello territoriale si considerano automaticamente decadute dal 1° gennaio 2019.

Fondo Prepensionamenti

Dal 1° ottobre 2018, le risorse accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul
territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento o a forme anticipate di
pensionamento quale l'Ape sociale (il tutto attraverso un Regolamento Fondo Prepensionamenti che
verrà redatto da apposita commissione nazionale)

Il contributo per il Fondo Prepensionamenti dal 1° ottobre 2018 sarà portato a 0,20% e verrà
versato in un Fondo Prepensionamenti Nazionale con le finalità di cui sopra.

Fondo Incentivo all'Occupazione

Dal 1° ottobre 2018, le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo pari allo 0,10%
della retribuzione calcolato sui seguenti elementi: paga base in vigore alla data del 1° luglio
2018, contingenza, edr e its.

Il contributo per il Fondo Incentivi all'Occupazione è finalizzato ad incentivare l’occupazione
giovanile ed il ricambio generazionale del settore.

Modello F 24

Dal 1° gennaio 2019, i datori di lavoro potranno versare i contributi Cassa Edile attraverso il
modello F 24 e compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o
previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dall'Agenzia delle Entrate.

L'obiettivo è ridurre significativamente gli effetti negativi derivanti dai fenomeni sempre più
diffusi di evasione ed elusione contributiva, nonché dalla mole dei contenziosi determinati
dall’attività di recupero crediti.
P.S. l'utilizzo dell'F24 avverrà solo dopo accertate le verifiche di attuazione e secondo le indicazioni di
INPS e Agenzia delle Entrate.

Lavoratori autonomi - partita Iva

Dal 1° gennaio 2019, i lavoratori iscritti alla gestione separata, non iscritti ad altre forme
previdenziali, possono iscriversi in Cassa Edile versando un contributo annuo non inferiore
all'1% della retribuzionedall’art. 24 co. 3 (paga base, contingenza, edr, its) prevista per i lavoratori di
3° livello.

L'iscrizione darà diritto:

    1. a partecipare gratuitamente ai corsi di formazione tecnica effettuati dal CFS;
    2. ad accedere ad i DPI ove previsto dalla contrattazione vigente;
    3. all'assistenza del CFS sulla formazione, la prevenzione e la sicurezza;
    4. i lavoratori autonomi potranno utilizzare la Cassa Edile per iscriversi al Fondo Pensione
       integrativa e al fondo sanitario nazionale versando i previsti contributi aggiunti;
    5. in caso di contenzioso tra l'impresa committente ed il lavoratore autonomo, si potrà
       effettuare in modo gratuito il tentativo di conciliazione in sede ACEN.

Fondo Prevedi

Dal 1° ottobre 2019, i datori di lavoro dovranno versare direttamente al Fondo Prevedi un
contributo mensile pari ad 2 euro, riparametrati su base 100. Sul contributo è dovuta la
contribuzione Inps di solidarietà del 10%, che comporta, per l’operaio comune, un costo totale pari ad
€ 2,20 mensili.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla suddetta data, tale importo costituisce un’aggiunta rispetto al
contributo previsto a carico dei datori di lavoro.

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Decreto Terremoto e ricostruzione privata, il
testo di legge: sanatoria per gli abusi e linee
guida per i tecnici
Matteo Peppucci - INGENIO 20/07/2018

Terremoto: ok definitivo della Camera alle sanatorie per la ricostruzione privata nelle zone terremotate.
Previste semplificazioni, sanatoria sismica su edifici abusivi e difformità, deroghe sulle SOA, linee guida
per la ricostruzione

Il decreto Terremoto è stato definitivamente approvato nella seduta del 19 luglio dalla Camera dei
Deputati, che ha quindi dato l'ok finale al disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 55/2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far
data dal 24 agosto 2016, in precedenza approvato dal Senato lo scorso 28 giugno.

"Il decreto - ha spiegato il relatore al Senato Stefano Patuanelli, capogruppo M5S a Palazzo
Madama - raggiunge un grande obbiettivo: allineare la lunga sequela di scadenze, proroghe e sgravi
alla giornata del 31 dicembre, al fine di fornire un quadro più chiaro e rassicurante. Alla stessa data è
stato prorogato quindi lo stato d'emergenza, con 300 milioni di euro di stanziamento. Arriverà a fine
anno anche la cosiddetta "busta paga pesante", la sospensione del versamento dei contributi per i
datori di lavoro, lo stop per canone Rai e bollette varie".

In allegato, potete consultare sia il testo definitivo della legge che la relazione
illustrativa/dossier della Camera dei Deputati

Decreto Terremoto: le misure della legge in pillole

Il provvedimento, che è legge dello Stato (si attende la pubblicazione in GU), prevede tra l'altro:

   •   contributi per la ricostruzione anche per l'adeguamento antincendio e l'abbattimento
       delle barriere architettoniche;
   •   una sanatoria provvisoria per le casette auto-costruite;
   •   la norma cosiddetta "salva-Peppina";
   •   la possibilità per i comuni di attrezzare aree ad hoc per i possessori di seconde case
       danneggiate dove poter ospitare camper o roulotte;
   •   nuove linee guida sulla ricostruzione;
   •   l'opportunità di depositare agli uffici di competenza la documentazione necessaria per
       effettuare immediatamente gli interventi per danni lievi.

Decreto Terremoto: le novità principali nel dettaglio

   •   sanatoria sulle difformità edilizie. In caso di "lievi difformità edilizie" riscontrate su edifici
       distrutti e danneggiati dentro i comuni del cratere - a causa di interventi effettuati prima del
       sisma senza aver presentato la Scia - sarà possibile presentare una richiesta di contributo
       insieme a una "segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria" (in deroga al dpr
       380/2001), "avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione
       dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del
       progetto, previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio
       tecnico della Regione". In virtù di ciò, il proprietario dovrà pagare una sanzione variabile tra
       i 516 e i 5.164 euro, determinata dal Rup comunale "in relazione all'aumento di valore
       dell'immobile valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente
       l'abuso". Non solo: si dovrà versare anche la sanzione prevista dall'art.34, comma 2-ter TUE,
       incrementata del 5%, per i casi di difformità tra realizzazione e progetto autorizzato dal
       comune. In alcuni casi, infine, si può chiedere l'autorizzazione paesaggistica con una tolleranza
       fino al 2% di difformità sui volumi realizzati rispetto al progetto originario;

   •   proroga stato di emergenza: viene prorogato fino al 31 dicembre 2018 lo stato di
       emergenza delle aree terremotate del Centro Italia. Slitta di nove mesi il termine per la
       consegna delle schede AeDes. Per gli interventi di immediata esecuzione, viene differito al
       31 dicembre 2018 il termine ultimo per l'invio della dovuta documentazione agli Uffici speciali
       per la ricostruzione.
   •   interventi di immediata esecuzione: proroga termine richiesta contributi. Per la
       ricostruzione privata imminente, viene fissato un nuovo termine ultimo per presentare la
       richiesta di contributo (il precedente era scaduto al 30 aprile): tale dead-line può essere portata
       dal commissario alla ricostruzione al massimo fino al 31 luglio 2019. La richiesta andrà
       presentata agli Uffici speciali per la ricostruzione e se l'ntervento su un edificio che si trova
       in aree definite di particolare interesse non è "immediatamente autorizzabile" le carte
       andranno depositate entro 150 giorni dall'approvazione del piano attuativo oppure entro 150
       giorni dalla deperimetrazione approvata dalla Regione. In ultimo, scatta la proroga al 31
       dicembre 2018 del termine per la compilazione delle schede Aedes da parte dei tecnici
       incaricati;
•   sanatoria casette: l'installazione viene ricondotta nell'ambito delle attività di edilizia
       libera previste dal TUE nel caso di interventi temporanei a carattere emergenziale. La
       sanatoria riguarda sia i proprietari (o parenti fino al terzo grado), sia usufruttuari, sia i titolari di
       diritti reali di godimento. I proprietari dovranno smantellare la casetta entro 90 giorni dalla
       dall'ordinanza di agibilità dell'immobile danneggiato. Inoltre, in questi casi, insieme alla
       domanda di contributo è richiesta una apposita garanzia o fideiussione;
   •   sanatoria sismica abusi edilizi. Assume particolare rilievo la sanatoria sulle difformità
       sismiche che riguardano gli immobili per i quali è stata fatta domanda di sanatoria in
       occasione di uno dei tre precedenti condoni edilizi, ma che non è stata condotta a termine.
       Il "condono speciale" scatta, quindi, per tutti gli edifici danneggiati o distrutti dal sisma sul
       territorio delle quattro regioni del Centro Italia: la certificazione di idoneità sismica può
       essere sostituita da una perizia del tecnico incaricato il quale può firmare un certificato
       di idoneità statica ai sensi del DM 15/05/1985 (disposizioni sugli accertamenti da eseguire ai
       fini della certificazione dell'idoneità statica delle costruzioni abusive). Attenzione: se il progetto
       di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato porta a un "risultato architettonico e
       strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria, il progetto deve essere
       corredato di una relazione asseverata del professionista incaricato attestante che le
       caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa
       esclusiva del danno";
   •   deroghe alle distanze dal confine stradale. E' consentita la demolizione e ricostruzione
       degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, anche all'interno della fascia di
       rispetto stradale, a condizione di non pregiudicare la sicurezza stradale;

   •   materiali di scavo: il periodo in cui viene consentito il trasporto e il deposito dei materiali
       di scavo provenienti dai cantieri allestiti per realizzare le strutture di emergenza in
       appositi siti di deposito intermedio passa da 18 a 30 mesi. I siti devono essere individuati in
       modo da garantire appositi livelli di sicurezza ambientale;
   •   contributi pubblici per la ricostruzione privata. Allargamento del perimetro, con inclusione
       degli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per l'adeguamento
       energetico e antincendio negli edifici (distrutti o danneggiati). Il contributo viene esteso
       anche alla ricostruzione di edifici non allacciati alle reti di servizi pubblici e agli immobili
       collabenti dichiarati di interesse culturale;
   •   danni lievi: riparazione veloce. Viene stabilito che per gli interventi di riparazione di edifici
       con lievi danni, i progetti possono riguardare non solo l'intero edificio ma anche singole
       unità immobiliari, con l'asseverazione del progettista.

In allegato, potete consultare sia il testo definitivo della legge che la relazione
illustrativa/dossier della Camera dei Deputati
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