Consiglio Nazionale dei Geologi - 25 gennaio 2018

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 25 gennaio 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi

           25 gennaio 2018
Consiglio Nazionale dei Geologi - 25 gennaio 2018
Quotidiano   Data     25-01-2018
                                        Pagina   19
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Ordine Nazionale Geologi
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Quotidiano   Data     25-01-2018
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VULCANI
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25/1/2018                           Milano, deraglia il treno da Cremona: 3 morti e oltre 100 feriti. "Individuato cedimento rotaia" - Rai News

       ITALIA

   IL DISASTRO

   MILANO, DERAGLIA IL TRENO DA
   CREMONA: 3 MORTI E OLTRE 100
   FERITI. "INDIVIDUATO CEDIMENTO
   ROTAIA"
   I tecnici Rfs , parlano di un cedimento della rotaia. Dopo una veri ca della rete infrastrutturale
   nell'area del deragliamento del treno di Trenord, infatti hanno escluso qualsiasi malfunzionamento
   degli scambi. Al contrario, risultato che i sistemi di sicurezza della rete hanno funzionato. Il
   convoglio è deragliato a Seggiano di Pioltello: era diretto a Milano Porta Garibaldi. Attivato il Centro
   Coordinamento Soccorsi

   25 gennaio 2018 - Almeno 3 morti e un centinaio di feriti, una decina dei quali gravi: è il primo bilancio del
   deragliamento di un treno nord alle porte di Milano, tra Segrate e Pioltello. L'incidente è avvenuto lungo poco
   prima delle 7 del mattino lungo la direttrice Milano-Venezia: il treno con sei vagoni era partito da Cremona alle 5 e
   32 ed era diretto alla stazione di Milano Porta Garibaldi, con centinaia di pendolari a bordo.

   Umberto Lebruto, direttore di produzione di R a Rainews24: cedimento della rotaia
   I Tecnici di Rete Ferroviaria Italiana parlano di un cedimenro della rotaia. La conferma arriva da Umberto Lebruto,
   direttore di produzione di R , intervenendo a Rainews24. Sono state tre le vetture del treno regionale 10452
   Cremona - Treviglio - Milano Porta Garibaldi uscite dai binari. Il treno - secondo una prima ricostruzione di Rete
   Ferroviaria Italiana, che gestisce l'infrastruttura - ha percorso con alcune ruote fuori dalle rotaie circa due
   chilometri prima che una delle tre vetture impattasse un palo della trazione elettrica e si accartocciasse. A quel
   punto il treno si scomposto. Dunque secondo i tecnici nessun malfunzionamento degli scambi. I sistemi di
   sicurezza della rete hanno funzionato: i sensori posizionati sugli scambi hanno rilevato il passaggio anomalo di
   alcune vetture del treno ed hanno disposto a "via impedita" tutti i sistemi di segnalamento, bloccando di fatto la
   circolazione nell'area. Poco prima - arrivando sul posto, il Prefetto di Milano, Luciana Lamorgese, aveva
   detto: "Sembra sia una questione strutturale, un cedimento dello scambio".Il questore Marcello Cardona ha
   parlato di: "un cedimento tra vagoni ma sono ancora in corso tutti gli accertamenti per chiarire il quadro". L'ipotesi
   che si sta facendo largo dunque è che si sia trattato di un problema allo scambio.

   Prefettura ha attivato Centro coordinamento Soccorsi
   La prefettura ha attivato il 'Centro coordinamento Soccorsi' per il coordinamento del soccorso - coinvolte forze
   dell'ordine, Polizia stradale, Polizia ferroviaria, vigili del fuoco, AREU 118, Croce Rossa, Trenord, R - per l'incidente
   ferroviario avvenuto stamane a Pioltello, alle porte di Milano. Sono state attivate delle linee telefoniche dedicate
   per i parenti dei viaggiatori presumibilmente presenti sul treno e per gli u ci consolari al ne di raccogliere tutti gli
   elementi informativi utili e fornire, appena in grado, una restituzione sulle condizioni delle persone a bordo del
   treno coinvolto (02 77584184 - 02 77584892). La prefettura tramite la Croce Rossa ha inoltre attivato un servizio
   di supporto psicologico in loco con esperti dedicati allo scopo.

   I pm hanno sentito il macchinista: ha fornito indicazioni utili
   "Il macchinista ha fornito indicazioni utili ma al momento non è possibile fornire ulteriori informazioni". Lo ha
   detto il Pm Tiziana Siciliano che si e' recata sul luogo dell'incidente. Il Pm ha anche aggiunto che al momento non
   sono "in grado di dare nessuna indicazione sulle cause dell'accaduto".

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Milano-deraglia-il-treno-da-Cremona-a-Saggiano-di-Pioltello-3-morti-e-oltre-100-feriti-tra-pendolari-cedimento-vagoni…   1/4
25/1/2018                           Milano, deraglia il treno da Cremona: 3 morti e oltre 100 feriti. "Individuato cedimento rotaia" - Rai News

   I soccorsi e il tra co bloccato
   Tra Milano e Brescia il tra co ferroviario è stato interrotto sia sulla linea direttissima che su quella alternativa,
   fermi anche i treni di Trenitalia. Per cause ancora da accertare, il convoglio è deragliato e le due carrozze centrali
   si sono "intraversate", nendo a un angolo di 90 gradi l'una dall'altra. I Vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per
   tagliare le lamiere ed estrarre gli ultimi passeggeri incastrati.

   I soccorsi dopo mezz'ora
   "Ci sembrava che ci fossero dei sassi sotto il treno e poi il convoglio si è fermato. Ci hanno fatto scendere e i
   soccorsi sono arrivati mezz'ora dopo". E' il racconto di un testimone oculare del deragliamento del treno avvenuto
   questa mattina alle porte di Milano. Maurizio Lanzani, collaboratore di RTL 102.5, viaggiava da Cremona verso
   Lambrate sul convoglio deragliato nei pressi di Pioltello.

   "Due carrozze si sono semisquarciate. Una scena agghiacciante - racconta - e ho avuto fortuna a prendere un altro
   vagone che non è deragliato. I soccorsi sono arrivati un po' in ritardo, anche perché il treno si è fermato sulla linea

http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Milano-deraglia-il-treno-da-Cremona-a-Saggiano-di-Pioltello-3-morti-e-oltre-100-feriti-tra-pendolari-cedimento-vagoni…   2/4
25/1/2018                           Milano, deraglia il treno da Cremona: 3 morti e oltre 100 feriti. "Individuato cedimento rotaia" - Rai News

   ferrata fuori stazione e il luogo è di cilmente raggiungibile".

                                          DERAGLIA UN TRENO TRA PIOLTELLO E SEGRATE: VITTIME E FERITI

                                          Deraglia un treno tra Pioltello e Segrate, alle porte di Milano (Ansa)

                                                                                 FOTO 1 DI 19

   A complicare il lavoro dei soccorritori è il fatto che il convoglio è nito vicino a una massicciata ferroviaria, da cui
   sono state asportate le ringhiere di cemento per facilitare i soccorsi. Diversi elicotteri, tra cui un'eliambulanza
   giunta dall'Emilia-Romagna, hanno fatto la spola con gli ospedali per trasferire i feriti più gravi.

   Parenti vittime in centro soccorso
   Stanno giungendo alla spicciolata, con i volti tesi, i parenti delle vittime dell'incidente ferroviario avvenuto a
   Seggiano di Pioltello. Si presentano ai cancelli della Innocenti Depositi e i vigili che hanno i loro nomi, li fanno
   entrare. "Sono D.T. posso passare - dice una donna in lacrime alla guida di una utilitaria bordeaux - mi dica dove
   andare". Poche frasi, e la polizia locale fa accompagnare la donna e un suo parente nell'area di raccolta
   dei soccorsi. Poco dopo arriva anche un Suv con un uomo di mezza età alla guida. Anche lui viene fatto passare. E'
   sicuramente un parente di una vittima perch quelli dei feriti non possono entrare ma devono recarsi agli ospedali.
   Un minuto dopo l'ingresso della seconda macchina esce un furgone metallizzato delle imprese funebre locali.

   La rabbia dei pendolari
   Rabbia tra i pendolari per il tweet con cui poco dopo le 8 Trenord ha dato notizia dell'interruzione dei collegamenti
   ferroviari fra le stazioni di Treviglio e Milano in cui si parla di "un inconveniente tecnico a un treno".

                              TRENORD_treVA
                              @TRENORD_treVA

                   Circolazione interrotta tra Treviglio e Milano a causa di un
                   inconveniente tecnico ad un treno. Per ulteriori info:
                   bit.ly/1Px3JMK
                   08:08 - 25 gen 2018

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http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Milano-deraglia-il-treno-da-Cremona-a-Saggiano-di-Pioltello-3-morti-e-oltre-100-feriti-tra-pendolari-cedimento-vagoni…   3/4
25/1/2018                           Milano, deraglia il treno da Cremona: 3 morti e oltre 100 feriti. "Individuato cedimento rotaia" - Rai News

   Successivamente la società che gestisce il trasporto ferroviario locale in Lombardia ha di uso un'altra nota in cui
   ha spiegato che "un treno è sviato tra le stazioni di Treviglio e Pioltello per "cause che devono essere accertate".

   La solidarietà di politici e istituzioni
   "Solidarietà alle vittime" e' stata espressa dal presidente del Senato, Pietro Grasso, che ha sottolineato che "la
   tutela del lavoro passa anche dal pendolarismo". "Ogni volta che si parla di interventi economici a Roma, c'è una
   riga sui tagli al trasporto pubblico locale", ha lamentato il leader della Lega, Matteo Salvini parlando a Mattino
   cinque, "magari questo evento è fortuito ma forse prima di tagliare sulla sicurezza e sulla manutenzione
   bisognerebbe valutare dove tagliare: in Italia gli sprechi da tagliare sono tanti". Il ministro dello Sviluppo
   Economico, Carlo Calenda, ha sottolineato che "sulla parte ferroviaria l'Italia ha investito moltissimo". "Non so cosa
   ha determinato questo incidente e sono prudente nel fare commenti", ha dichiarato ospite di Circo Massimo su
   Radio Capital. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio, esprime "cordoglio per le vittime
   dell'incidente ferroviario, vicinanza ai feriti, ai familiari e a tutti i viaggiatori coinvolti. Il diritto alla mobilità deve
   partire dalla sicurezza delle persone come garanzia imprescindibile. In questa direzione occorre continuare a
   lavorare da parte di tutti. E' presente sul posto l'Agenzia nazionale della Sicurezza Ferroviaria del Mit per condurre
   accertamenti ispettivi sulle cause tecniche dell'incidente".

   Fs: cordoglio per vittime
   La presidente del gruppo FS Italiane Gioia Ghezzi, l'amministratore delegato Renato Mazzoncini, assieme al
   consiglio di amministrazione e ai vertici delle principali società controllate, esprimono il proprio cordoglio per le
   vittime dell’incidente ferroviario avvenuto questa mattina a Pioltello. Il Gruppo FS Italiane manifesta la propria
   vicinanza alle famiglie delle persone coinvolte nell'incidente.

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25/1/2018                                 Accordo Ispra - Rete Ferroviaria Italiana per lo studio dei fenomeni franosi

            Accordo Ispra ‑ Rete Ferroviaria Italiana per lo studio dei
            fenomeni franosi
               www.casaeclima.com/ar_33817__accordo‑ispra‑rete‑ferroviaria‑italiana‑per‑studio‑fenomeni‑franosi.html
                                                                                                   Giovedì 25 Gennaio 2018
            Accordo Ispra ‑ Rete Ferroviaria Italiana per lo studio dei fenomeni franosi
            Con l’obiettivo di migliorare e aggiornare significativamente il quadro conoscitivo attuale
            sulle frane e sulle aree a pericolosità da frana lungo la rete ferroviaria italiana
            La mappatura effettuata dalle Autorità di Bacino (ora Autorità di Bacino Distrettuali) nei
            Piani di Assetto Idrogeologico (PAI), ci dice che su 16.000 km di rete ferroviaria in Italia,
            circa 2.000 ricadono nelle aree sensibili a fenomeni di dissesto idrogeologico.
            Rfi nel corso degli anni ha messo in campo molte risorse e attivato numerose azioni per la
            mitigazione del rischio idrogeologico, innalzando in maniera tangibile i livelli di sicurezza.
            Rispetto a tale contesto, il lavoro di Ispra rappresenta un ulteriore e importante
            approfondimento.
            Il Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia dell’Ispra, infatti, effettua la raccolta e
            l’elaborazione dei dati in materia di difesa del suolo e dissesto idrogeologico su tutto il
            territorio nazionale. In particolare, realizza l’Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (Iffi),
            in collaborazione con le Regioni e Province Autonome e raccoglie i dati relativi alle aree a
            pericolosità da frana dei Pai.

            Con l’obiettivo di migliorare e aggiornare significativamente il quadro conoscitivo attuale
            sulle frane e sulle aree a pericolosità da frana lungo la rete ferroviaria italiana, l’Ispra e Rfi
            hanno firmato oggi un accordo in materia di dissesto idrogeologico, della durata
            complessiva di sei anni che prevede due fasi di intervento.
            La prima, della durata di 30 mesi, prevede di testare una metodologia su tre tratte
            ferroviarie campione, scelte come rappresentative delle tipologie di frana presenti in Italia:
            una tratta Adriatica da Termoli a Falconara e da Falconara a Terni, una nel settore
25/1/2018                               Accordo Ispra - Rete Ferroviaria Italiana per lo studio dei fenomeni franosi

            tirrenico della costa ligure, dal confine Italo‑Francese a Sarzana e da Genova a Tortona
            fino al confine regionale della Liguria, e la terza in Sicilia, da Palermo a Messina e da
            Messina a Catania, per una lunghezza complessiva di 1.169 km.
            Le tratte ferroviarie selezionate saranno oggetto dell’aggiornamento/integrazione
            dell’inventario dei fenomeni franosi e della valutazione della suscettibilità da frana, anche
            attraverso l’interpretazione e il confronto di dati satellitari acquisiti da differenti satelliti.
            Nella seconda fase, che prevede una durata di 42 mesi, verrà effettuata un’estensione
            dello studio ad altre tratte della rete ferroviaria potenzialmente soggette a fenomeni
            franosi.
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24/01/2018
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NORME & TRIBUTI FOCUS
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NORME & TRIBUTI FOCUS
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25/1/2018                                     Appalti, la clausola sociale non obbliga sempre al riassorbimento della manodopera

            25 Gen 2018

            Appalti, la clausola sociale non obbliga
            sempre al riassorbimento della manodopera
            A cura della redazione PlusPlus24 Diritto

            Aggiudicazione - Offerta - Clausola sociale - Previsione nel CCNL - Obbligo di riassorbimento
            dei lavoratori del precedente gestore - Non sussiste - Lesione della libertà di iniziativa
            economica e del favor partecipationis

            L'obbligo di riassorbimento dei lavoratori impiegati dall'appaltatore uscente, anche quando
            previsto dal CCNL, dovrebbe sempre essere armonizzato e reso compatibile con
            l'organizzazione dell'impresa subentrante. Secondo un consolidato orientamento
            giurisprudenziale infatti, “la c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai
            principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di
            concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione
            alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà
            d'impresa, la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un
            appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il
            personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n.
            1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)” (così Cons. Stato, Sez. III, 5/5/2017, n.
            2078). La libertà di iniziativa economica implica, necessariamente che a ciascun imprenditore
            sia consentito, nei limiti segnati dall'ordinamento, di organizzare la propria impresa come
            meglio ritiene e ciò si oppone ad un'interpretazione tale da compromettere la detta prerogativa
            e che privilegi una scelta fatta a monte, inevitabilmente generalizzata ed avulsa dal contesto
            specifico della singola organizzazione aziendale.

            Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 272

            Aggiudicazione - Offerta - Clausola sociale - Obbligo di riassunzione dei lavoratori del gestore
            uscente – Ex art. 50 del Dlgs. n. 50 del 2016 - Violazione - Indicazione di un costo per la
            manodopera inferiore a quello necessario per la retribuzione della totalità dei lavoratori –
            Non sussite.

            Non sussiste violazione dell'art. 50 del nuovo codice dei contratti pubblici (Dlgs n. 50 del 2016)
            per l'aggiudicataria che abbia indicato nell'offerta una spesa preventiva per il personale più
            bassa rispetto a quella che sarebbe necessaria a remunerare tutti i lavoratori, ivi compresi quelli
            dell'appaltatore uscente, che si era obbligata ad assumere in applicazione della cosiddetta
            clausola sociale rigida, se, in sede di presentazione dei giustificativi resi alla stazione appaltante,
            abbia fatto presente che, verosimilmente, il numero complessivo delle unità lavorative sarebbe
            stato inferiore rispetto a quello indicato negli allegati alla lex specialis di gara, in base al dato di

http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEVpdFoD/0                                                                    1/2
25/1/2018                                     Appalti, la clausola sociale non obbliga sempre al riassorbimento della manodopera

            esperienza secondo cui non tutti i lavoratori, che, pure sarebbero tutelati dal vigore della
            clausola, decidono poi di avvalersi in concreto di tale possibilità.

            Consiglio di stato, sez. 5, sentenza del 17 gennaio 2018, n. 260

            Aggiudicazione - Offerta - Clausola sociale - Violazione - Riduzione dell'orario di lavoro dei
            lavoratori assorbiti - Sostituzione parziale con apprendisti - Illegittimità.
            Non può dirsi rispettata la clausola sociale da parte dell'aggiudicataria che per far fronte ad un
            costo della manodopera rivelatosi eccessivo rispetto a quello preventivato in sede di offerta,
            riduca l'orario di lavoro degli addetti dell'ex gestore, sostituendoli con semplici apprendisti. Tale
            aumento del personale non comunicato ab origine determinato dall'insostenibilità sopravvenuta
            della struttura dei costo del lavoro è dunque sanzionabile con la revoca dell'aggiudicazione per
            l'inammissibile modifica dell'offerta tecnica.Consiglio di Stato, sez. 5. Sentenza del 13 dicembre
            2017, n. 5855

            Aggiudicazione - Offerta - Bando di gara - Clausola sociale - Obbligo di inserimento nella lex
            specialis – Non sussiste - Previsione espressa in norme regionali - Interpretazione - Art. 25
            Legge regionale Puglia n. 25 del 2007.

            Sebbene per l'operatività dei meccanismi di tutela della ‘clausola sociale' non sia necessaria
            l'assoluta e indistinta identità fra tutti gli innumerevoli aspetti del nuovo e del vecchio appalto
            né la modifica di aspetti marginali dell'oggetto dell'appalto, la clausola sociale non deve operare
            se il vecchio e nuovo appalto presentino significativi elementi di differenziazione così da
            escludere l'obbligo di inclusione della clausola sociale nella lex specialis, sia pure a fronte di
            rigorose previsioni normative quali l'art. 25 della legge regionale della Puglia n. 25 del 2007.

            Consiglio di Stato, sez. 5. Sentenza del 28 agosto 2017, n. 4079

                                        P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

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25/1/2018                             Sicurezza, chi non indica gli oneri aziendali va escluso dalla gara (anche se il bando non lo prevede)

            25 Gen 2018

            Sicurezza, chi non indica gli oneri aziendali
            va escluso dalla gara (anche se il bando non
            lo prevede)
            Mau.S.

            Nelle gare di lavori le imprese devono sempre indicare il costo degli oneri di sicurezza aziendali,
            anche se il bando non lo prevede. Per essere al riparo dalle contestazioni non basta neppure
            adeguarsi alla quantificazione eventualmente proposta dalla stazione appaltante: anche in
            questo caso il rischio di esclusione è dietro l'angolo.
            A ricordare le regole sugli obblighi di indicazione degli oneri di sicurezza aziendali previsti dal
            nuovo codice appalti (articolo 95, comma 10 del Dlgs 50/2016) è il Tar dell'Umbria con una
            sentenza (n. 56 del 22 gennaio 2018) che capovolge l'esito di una gara per l'assegnazione di
            alcuni lavori di restauro banditi dall'Università di Perugia. A seguito del ricorso di una impresa
            esclusa da una gara al massimo ribasso per aver presentato un'offerta anomala, il Tar ha
            eliminato dalla competizione (per non aver indicato gli oneri aziendali) ben 10 dei 12
            concorrenti, aggiudicando l'appalto proprio all'impresa titolare dell'offerta inizialmente esclusa
            dalla stazione appaltante, alla fine rimasta in gara con una sola concorrente autrice però di
            un'offerta con un ribasso più contenuto.
            Dopo aver ricostruito i fatti ,il Tar ha bocciato su tutta la linea la scelta della stazione appaltante
            di calcolare unilateralmente il valore degli oneri di sicurezza aziendali chiedendo alle imprese di
            dichiararne la congruità. La stazione appaltante ha precisato di aver seguito questa linea in
            ossequio al dettato di una legge regionale umbra (Lr. 3/2010) che non sarebbe stata abrogata
            esplicitamente dal nuovo codice appalti.
            La difesa non ha retto alle obiezioni del Tar che invece ha accolto il ricorso dell'impresa esclusa,
            unica, insieme a un'altra concorrente, ad aver indicato i propri costi aziendali senza limitarsi a
            una semplice dichiarazione di congruità dei costi indicati dalla stazione appaltante.
            Per i giudici del Tar infatti «l'art. 95 c. 10, del D.lgs. 50/2016 ha imposto l'obbligo per tutti gli
            operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e
            gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
            sui luoghi di lavoro». Anche l'Anac, ricordano i giudici «ha più volte evidenziato la necessità che
            gli oneri aziendali siano stabiliti non già preventivamente dalla stazione appaltante ma rimessi
            alla determinazione di ciascun singolo concorrente, tenuto ad indicarli specificamente in sede di
            offerta, oneri che in quanto interni e specifici in ragione delle caratteristiche aziendali divergono
            da concorrente a concorrente (Anac delibera n. 100, 8 febbraio 2017)».
            L'obbligo di indicare i propri oneri aziendali nell'offerta di ciascuna impresa sussiste anche se il
            bando tace sul punto specifico «con conseguente esclusione del concorrente silente», senza
            neppure la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio.

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25/1/2018                             Sicurezza, chi non indica gli oneri aziendali va escluso dalla gara (anche se il bando non lo prevede)

            Quanto alla possibilità che una legge regionale deroghi alle previsioni del codice i giudici
            ricordano che «per giurisprudenza costante l'intera disciplina delle procedure ad evidenza
            pubblica è riconducibile alla "tutela della concorrenza", con la conseguente titolarità della
            potestà legislativa, in via esclusiva, in capo allo Stato». Nè, continua la sentenza «può ritenersi -
            come vorrebbe l'Amministrazione - che la Lr. 3/2010 sia rimasta in vigore pur a seguito del
            sopravvenuto D.lgs. 50 del 2016, contravvenendo tale tesi al rapporto tra leggi statali emanate in
            ambiti di competenza esclusiva». Dunque «è impensabile l'esistenza di un "regime speciale"
            sugli oneri di sicurezza per gli appalti di lavori affidati nella Regione Umbria».
            Così come è bocciata «la predeterminazione effettuata unilateralmente dalla stazione appaltante
            in modo generale ed astratto per ogni concorrente». Questa scelta, infatti, concludono i giudici,
            «si pone in contrasto con lo stesso concetto di onere aziendale, collegato alle specifiche
            caratteristiche di ogni singolo operatore economico, effettuando in definitiva una indebita
            commistione con i diversi oneri di sicurezza per le interferenze».

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25/1/2018                                   Infrastrutture, 35 milioni per mettere in sicurezza anti-dissesto i ponti stradali sul fiume Po

            25 Gen 2018

            Infrastrutture, 35 milioni per mettere in
            sicurezza anti-dissesto i ponti stradali sul
            fiume Po
            A.A.

            Arrivano 35 milioni di euro per la messa in sicurezza dei ponti sul fiume Po: 23,2 in Emilia-
            Romagna per quelli di Colorno (Pr), 'Verdi' (Pr e Pc), Dosolo-Guastalla (Re) e Castelvetro (Pc). Il
            decreto del Minisetro delle Infrastrutture Graziano Delrio, ai sensi dell'articolo 15-quater del
            decreto legge la legge 16 ottobre 2017, n. 148 (convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172), ha
            ottenuto l'intesa nella Conferenza Stato-Regioni, e potrà dunque essere approvato in via
            definitiva da Delrio nei prossimi giorni.
            Gli interventi sono in gran parte in Emilia Romagna: «Grande soddisfazione - ha commentato il
            presidente della Regione Stefano Bonaccini (che è anche presidente della Conferenza delle
            Regioni - si tratta di interventi attesi da tempo dai territori su ponti strategici per i collegamenti
            tra le regioni, la viabilità e il trasporto merci».

            Si tratta dunque 35 milioni di euro per ristrutturare e mettere in sicurezza numerosi ponti sul
            fiume Po, di cui 23,2 per quattro che si trovano in Emilia-Romagna (gli altri situati in Lombardia
            e Piemonte).
            Vengono finanziate al 100%, vista la situazione di emergenza, due opere nel parmense e nel
            piacentino, per le quali sono stati stanziati 12 milioni di euro (6 per ognuna): il ponte fra Colorno
            (Pr) e Casalmaggiore, di competenza delle Province di Parma (soggetto attuatore) e Cremona, e
            il ponte Verdi nelle Province di Parma (soggetto attuatore anche in questo caso) e Piacenza.

            Assegnati poi 3,7 milioni di euro per il ponte Dosolo-Guastalla tra Reggio Emilia (Provincia
            soggetto attuatore) e Mantova e 7,5 milioni per quello a Castelvetro tra Piacenza (Provincia
            soggetto attuatore) e Cremona. In questi due casi l'assegnazione è ricompresa nel
            riconoscimento di un finanziamento proporzionale alla stima dei lavori per la messa in
            sicurezza delle infrastrutture e gli stanziamenti coprono il 75% dei costi. Sulla parte rimanente,
            la Regione Emilia-Romagna è pronta a fare la sua parte con fondi propri.
            I lavori partiranno entro 12 mesi.

            Grande soddisfazione viene espressa da parte del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e
            dell'assessore a Mobilità e infrastrutture, Raffaele Donini: «Si tratta di interventi su ponti
            strategici per i collegamenti tra le regioni, la viabilità e il trasporti delle merci, da tempo attesi
            nei territori delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, che hanno ricadute importanti
            sul lavoro delle imprese e sulla vita delle comunità. Un risultato raggiunto attraverso l'efficace
            collaborazione con il Governo e le altre Regioni interessate, con l'obiettivo primario di risolvere
            situazioni dalle ricadute pesanti per cittadini, aziende e lavoratori. Come Regione- sottolineano

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25/1/2018                                   Infrastrutture, 35 milioni per mettere in sicurezza anti-dissesto i ponti stradali sul fiume Po

            infine Bonaccini e Donini- siamo disponibili a coprire la differenza per i due ponti nel reggiano
            e nel piacentino, in accordo con la Regione Lombardia>.

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25/1/2018                                                Crisi e pagamenti, nelle costruzioni incassi fermi per 8 miliardi

            25 Gen 2018

            Crisi e pagamenti, nelle costruzioni incassi
            fermi per 8 miliardi
            Gianni Trovati

            Otto miliardi di euro. La cifra secca scritta nelle fatture già scadute, spesso da molto tempo, è il
            modo più efficace per misurare il peso che nei bilanci dei costruttori hanno i mancati pagamenti
            da parte delle Pubbliche amministrazioni per cui hanno lavorato. Ma da sola non basta.
            Perché a gonfiare la dimensione vera del problema interviene il fattore tempo. Gli otto miliardi
            di oggi arrivano dopo una lunga storia di ritardi, riassunta dai grafici qui a fianco, che da molti
            anni vede le imprese impegnate nella lunga attesa dei versamenti relativi a lavori i cui stati di
            avanzamento sono abbondantemente chiusi. Nei primi sei mesi dell’anno scorso, in base ai dati
            più aggiornati a disposizione, in media il pagamento è arrivato 96 giorni dopo la scadenza, nei
            due anni precedenti il ritardo-tipo oscillava fra i 106 e i 117 giorni e prima andava ancora peggio.
            Morale: la situazione migliora, ma con enorme lentezza, e scarica sui conti di oggi anche la
            tensione finanziaria ereditata dal passato. Perché la zavorra dei crediti commerciali, una sorta di
            Npl paradossali perché dovuti proprio da chi dovrebbe garantire il rispetto delle regole, alimenta
            il fabbisogno di finanziamenti bancari e contemporaneamente colpisce il rating delle imprese,
            in un circolo vizioso che si innesta in un contesto dove la lentezza pubblica è la regola non solo
            nei pagamenti. Anche la ripresa degli investimenti, dopo gli anni del crollo prodotto
            dall’emergenza di finanza pubblica, si fa aspettare molto più del previsto, e su calendari
            decisamente troppo distesi viaggia anche la progettazione come mostrano le spinte (sotto forma
            di bonus e incentivi ai progetti) tentate dalla manovrina di primavera e rilanciate dalla legge di
            bilancio.
            Guardata dal lato delle imprese, assume quindi una dimensione molto pratica la questione dei
            tempi di pagamento che divide Italia e commissione europea, e che ha portato un mese e mezzo
            fa al deferimento del nostro Paese davanti alla Corte di giustizia. Le regole europee che
            impongono di pagare i fornitori in 30 giorni (o in 60 nel caso di settori come la sanità) sono
            state accolte nel nostro ordinamento con il decreto attuativo di fine 2012. Ma nonostante gli
            sforzi di questi anni continuano a non essere recepite nella realtà. Lo stesso governo, quando si
            è arrabbiato per un deferimento giudicato «penalizzante», ha sostenuto che la mole degli
            arretrati avrebbe reso impossibile un adeguamento “rapido” ai tempi europei.
            Eppure fra decreti sblocca-debiti da oltre 30 miliardi (sotto forma di prestiti alle Pa da ripianare
            in trent’anni anni) e regole per punire chi rimane troppo lento, di strada negli ultimi anni ne è
            stata fatta. Troppo poca, però, per superare le obiezioni europee e soprattutto le ricadute
            sull’economia reale e sui bilanci delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione:
            costruzioni e lavori pubblici sono ovviamente al centro del problema, che però tocca da vicino
            molti altri settori.
            A complicare il ritorno a ritmi fisiologici c’è anche la ramificazione dei ritardi nella pubblica
            amministrazione locale. Le stesse imprese delle costruzioni mettono in cima alla lista dei
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25/1/2018                                                Crisi e pagamenti, nelle costruzioni incassi fermi per 8 miliardi

            ritardatari i Comuni, seguiti da Province e Regioni. E quando si scende nel dettaglio, si scopre
            che il grado di certezza del ritorno di cassa cambia da amministrazione ad amministrazione.
            Tra i grandi Comuni, il record negativo continua stabilmente ad abitare a Napoli, che nel terzo
            trimestre del 2017 (ultimo dato disponibile) ha fatto aspettare in media 335 giorni oltre la
            scadenza dei termini di pagamento. Un risultato plateale che mette in ombra i problemi di
            Roma, dove il ritardo è “solo” di 52 giorni, mentre a Catania sale vicino a 135. A Bologna, Genova
            e Firenze, invece, i bonifici arrivano in genere prima della scadenza. Segno che rispettare le
            regole è possibile, perché i vincoli di finanza pubblica sono uguali per tutti.

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25/1/2018                                 Vincoli paesaggistici, stretta del Consiglio di Stato sulla durata del procedimento per imporli

            25 Gen 2018

            Vincoli paesaggistici, stretta del Consiglio di
            Stato sulla durata del procedimento per
            imporli
            Pietro Verna

            Il vincolo paesaggistico sorto dalle proposte di "dichiarazione di notevole interesse pubblico",
            formulate prima dell'entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio ( 1° maggio
            2004) cessa qualora il provvedimento finale non sia adottato entro il termine di 180 giorni
            stabilito dal combinato disposto dagli articoli 140, 141 e 157, comma 2, dello stesso codice, come
            modificato dai decreti legislativi n. 157/2006 e n. 63/2008 ( Consiglio di Stato- Adunanza
            Plenaria, sentenza 22 dicembre 2017, n. 13).

            Con l'enunciazione di questo principio di diritto, il massimo organo di giustizia amministrativa
            ha risposto al quesito formulato dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato riguardante
            l'interpretazione dell'articolo 157, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio («Le
            disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai quali,
            alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero definita
            la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del riconoscimento
            quali zone di interesse archeologico»).

            Norma sulla cui interpretazione si registrano due orientamenti giurisprudenziali contrapposti.

            Il primo (maggioritario) sostenitore della cosiddetta "tesi della continuità", secondo cui le
            proposte di vincolo paesaggistico avanzate prima dell'entrata in vigore del codice conservano
            efficacia, sebbene i relativi procedimenti non si siano conclusi nel termine legale di 180 giorni
            (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 27 luglio 2015, n. 3663), in quanto il mancato
            esercizio delle attribuzioni da parte dell'amministrazione entro il termine prescritto "non
            comporta ex se la decadenza del potere, né il venir meno dell'efficacia dell'originario vincolo" (
            Corte costituzionale, sentenza 23 luglio 1997 n. 262).

            L'altro orientamento (minoritario) sostenitore della "tesi della discontinuità", secondo cui le
            proposte di vincolo paesaggistico formulate in data antecedente all'entrata in vigore del codice
            cessano per il mancato rispetto del termine legale di 180 giorni di conclusione del procedimento,
            altrimenti "occorrerebbe riconoscere che [le proposte ] più antiche sono, in realtà, delle super
            proposte dotate di un loro proprio quid pluris , che […] ne assicura la sopravvivenza sine die"(
            Consiglio di Stato, Sezione VI, sentenza 16 novembre 2016, n. 4746).

            Cornice normativa
            Nella formulazione originaria del Codice, come nella previgente legge 29 giugno 1939, n. 1497
            (Protezione delle bellezze naturali), la tutela del paesaggio avveniva sin dal momento in cui la

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25/1/2018                                 Vincoli paesaggistici, stretta del Consiglio di Stato sulla durata del procedimento per imporli

            proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico era pubblicata nell'albo del Comune e
            perdurava per un tempo illimitato, non essendo previsto un termine di efficacia del potere
            vincolistico, per cui l'adozione del provvedimento finale poteva intervenire anche a notevole
            distanza di tempo. Disciplina che è stata "sovvertita" dalle modifiche introdotte dai citati decreti
            legislativi, secondo cui il termine per l'adozione del provvedimento ministeriale di instaurazione
            del vincolo è di 180 giorni dalla pubblicazione della proposta all'albo pretorio del Comune
            interessato.

            La sentenza dell'Adunanza Plenaria
            L'Adunanza Plenaria ha aderito alla tesi della discontinuità pervenendo alla conclusione che il
            citato articolo 157, comma 2, deve essere interpretato "nel senso che esso intenda da un lato
            conservare l'efficacia delle proposte di vincolo anteriori al Codice, dall'altro assoggettarne
            l'effetto preliminare del vincolo alla disciplina vigente" vale a dire allo scadere del termine di 180
            giorni della pubblicazione della proposta. Sicché al verificarsi di tale condizione la proposta
            resta valida, ma cessano le misure di salvaguardia di cui all' articolo 146, comma 1, del codice ( "i
            proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
            paesaggistico […] non possono distruggerli, ne' introdurvi modificazioni").

            Conclusione che - ammette l'Adunanza Plenaria - deve tuttavia tener conto dell'indirizzo
            giurisprudenziale sinora dominante e dell'elevato numero di rapporti giuridici costituiti in
            buona fede, sulla base di una diversa interpretazione della norma. Motivo per quale sussistono i
            presupposti per applicare l'articolo 99 del codice del processo amministrativo e per attenersi
            all'indirizzo della giurisprudenza della Corte di giustizia UE (ex multis, sentenza 15 marzo 2005,
            in C- 209/03), in base ai quali il giudice nell'enunciare il principio di diritto deve prendere in
            considerazione che la norma "reinterpretata" rischi di procurare gravi ripercussioni.

            Di qui il dictum della pronuncia: « limitare al futuro l'applicazione del principio di diritto al
            verificarsi di tre condizioni: a) l'obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni
            da interpretare; b) l'esistenza di un orientamento prevalente contrario all'interpretazione
            adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di evitare gravi
            ripercussioni socio-economiche».

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Formazione professionale continua: Pubblicati i
Regolamenti dei geologi e dei geometri
25/01/2018

Sul Bollettino ufficiale del Ministero della giustizia n. 1 del 15 gennaio 2018 sono stati
pubblicati il Regolamento del Consiglio nazionale dei Geologi per la formazione
professionale continua, in attuazione dell’art. 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 ed ilNuovo
Regolamento del Consiglio nazionale Geometri e Geometri Laureati per la formazione
professionale continua, ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

Il Regolamento del Consiglio nazionale dei geologi, che sostituisce le disposizioni di cui al
Regolamento approvato dal CNG con delibera del 5 ottobre 2013 e pubblicato il 30
novembre 2013 sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia Anno CXXXIV -
Numero 22, è già in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale e, quindi, dal
15 gennaio 2018. Il Regolamento è costituito dai seguenti articoli:

   •   Art. 1. Principi generali ed oggetto
   •   Art. 2. Soggetti interessati: obblighi ed esoneri
   •   Art. 3. Certificazione dell’APC
   •   Art. 4. Materie oggetto dell’APC
   •   Art. 5. Funzioni e compiti di Enti e organi per l’APC
•   Art. 6. Misura e durata dell’APC
   •   Art. 7. Criteri di definizione dei CFP
   •   Art. 8. Procedimenti sanzionatori per l’APC
   •   Art. 9. APC in convenzione o cooperazione
   •   Art. 10. Autorizzazione per lo svolgimento dell’APC
   •   Art. 11. Disposizioni finali

In allegato il Regolamento del Consiglio nazionale dei Geologi per la formazione
professionale continua.

Per quanto concerne, invece, il Nuovo Regolamento del Consiglio Nazionale dei
Geometri e dei Geometri Laureati lo stesso non sostituisce un precedente regolamento ed
è già entrato in vigore l’1 gennaio 2018. Il Nuovo Regolamento è costituito dai seguenti
articoli:

   •   Art. 1. Definizioni
   •   Art. 2. Obbligo formativo
   •   Art. 3. Attività formativa
   •   Art. 4. Attività formativa a distanza
   •   Art. 5. Assolvimento obbligo formativo
   •   Art. 6. Credito formativo professionale e adempimento obbligo
   •   Art. 7. Valutazione eventi formativi
   •   Art. 8. Curriculum Professionale Certificato
   •   Art. 9. Commissione nazionale formazione professionale continua
   •   Art. 10. Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti
   •   Art. 11. Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale
   •   Art. 12. Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali
   •   Art. 13. Deroghe
   •   Art. 14. Entrata in vigore

In allegato il Nuovo Regolamento del Consiglio nazionale dei Geometri e dei Geometri
Laureati per la formazione professionale continua.

                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Regolamento Geologi
Regolamento Geometri e Geometri Laureati
DM direttore dei lavori e DPCM dibattito
pubblico: Camera e Senato rinviano il parere
25/01/2018

Fumata nera ieri sia in VIII Commissione (Ambiente, territorio e Lavori Pubblici) della
Camera dei Deputati sia in 8a Commissione (Lavori pubblici, Comunicazioni) del
Senato relativamente:

   •   allo schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione delle linee
       guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
       lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture;
   •   allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
       regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali
       delle opere sottoposte a dibattito pubblico.

Il Governo e la Presidenza del Consiglio dei Ministri avevano inviato, alla fine del mese di
dicembre 2017, i due provvedimenti alle competenti commissioni parlamentari di Camera e
Senato per il previsto parere aggiungendo al testo dei provvedimenti la Relazione ma senza
il previsto parere del Consiglio di Stato.Entrambe le commissioni di Camera e Senato
ritengono, però, che non è possibile esprimersi sui provvedimenti senza il citato parere.

Ieri in 8a Commissione del Senato, prima dell’esame dei due provvedimenti, il
Presidente Stefano Esposito ha ricordato che gli stessi sono privi del parere del Consiglio
di Stato, ragione per la quale l'assegnazione è stata disposta con riserva.

In merito allo Schema di decreto ministeriale recante regolamento di approvazione
delle linee guida concernenti le modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei
lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti dopo l’illustrazione del provvedimento
il relatore Salvatore Margiotta ha ricordato che il termine per l’espressione del parere al
Governo da parte della 8ª Commissione scade il prossimo 29 gennaio, previa acquisizione
del prescritto parere del Consiglio di Stato. Il relatore , ritiene che il provvedimento in
esame sia un buon testo, che, pur confermando in molte parti la normativa vigente,
puntualizza opportunamente molti aspetti delle funzioni e dei compiti della figura del
direttore dei lavori. Richiama in particolare il chiarimento dei rapporti tra il direttore dei
lavori e il RUP, le attività da svolgere durante la sospensione dei lavori e la
standardizzazione per le procedure del controllo contabile, attraverso strumenti elettronici
specifici. Analoghe considerazioni valgono per la disciplina della figura del direttore
dell'esecuzione del contratto di servizi e forniture, compito che normalmente è svolto dal
RUP. Per ultimo il relatore preannuncia l'intenzione di proporre uno schema di parere
favorevole, tenendo anche conto degli interventi dei colleghi, qualora le condizioni nel
prosieguo dei lavori lo consentano.

In merito allo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante
regolamento concernente modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle
opere sottoposte a dibattito pubblico dopo l’illustrazione del provvedimento il
relatore Daniele Borioli ha ricordato che il termine per l’espressione del parere al Governo
da parte della 8ª Commissione scade il prossimo 29 gennaio, previa acquisizione del
prescritto parere del Consiglio di Stato.

Il relatore, pur esprimendo un giudizio complessivamente positivo sullo schema di decreto
in esame, ritiene opportuno segnalare alcune criticità, peraltro emerse anche nell'esame
presso la Commissione Ambiente della Camera dei deputati.

La prima questione riguarda l'assenza delle infrastrutture energetiche nell'elenco delle opere
da sottoporre a dibattito pubblico riportato nell'Allegato 1. Come chiarito nella relazione
illustrativa, tale categoria di opere era stata inserita nella versione iniziale dello schema
sottoposta all'esame della Conferenza unificata, ma si è poi deciso di escluderla in quanto si
tratta di opere private e, come tali, non rientranti nella disciplina del codice dei contratti
pubblici. In merito, osserva che, se da una parte tale argomentazione è comprensibile,
dall'altra è però altrettanto vero che queste opere possono avere un enorme impatto sui
territori interessati. Inoltre, spesso anche questi interventi vedono una sia pur minima
partecipazione dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche. Sarebbe quindi opportuno
che venissero inserite anch'esse nell'elenco dell'Allegato 1. D'altra parte, sottolinea che lo
stesso allegato include anche la voce "Impianti e insediamenti industriali", il che sembra in
contraddizione con l'esclusione delle infrastrutture energetiche. In proposito, occorrerebbe
precisare esplicitamente che gli impianti in parola sono solo quelli che prevedono
finanziamenti di natura pubblica.

L'altra criticità riguarda la possibilità di ridurre del 50 per cento le soglie dimensionali
individuate nell'Allegato 1 ai fini dell'avvio della procedura del dibattito pubblico,
allorquando si tratta di interventi ricadenti, anche in parte, nei parchi nazionali e regionali.
Specialmente nel caso di opere lineari, infatti, questa disposizione potrebbe assoggettare a
dibattito pubblico anche opere di dimensione limitata (ad esempio reti elettriche lunghe
pochi chilometri) che hanno scarso impatto sul territorio. Occorre poi considerare che i
parchi coprono circa il 13 per cento del territorio nazionale e, comunque, per gli interventi
in queste aree esistono altri strumenti di tutela (valutazioni di impatto ambientale). Ritiene
quindi opportuno modificare tale previsione prevedendo soglie dimensionali più elevate.

Sembra, quindi, del tutto improbabile che i due provvedimenti possano essere adottati prima
delle elezioni del 4 marzo 2018 e per gli stessi, con molta probabilità, occorrerà superare i
due anni dall’entrata in vigore del Codice dei contratti. Con buona pace di tutti noi.

                                                        A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Schema DM direzione lavori
Schede di lettura DM direzione lavori
Schema DPCM dibattito pubblico
Schede di lettura DM dibattito pubblico

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Speciale Codice Appalti
VIA e VAS: Nuovo regolamento di Verifica
dell'Impatto Ambientale
25/01/2018

È stato registrato alla Corte dei conti il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare 13 dicembre 2017, n. 342 recante l’articolazione,
l’organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica
dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio e disciplina delle
situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interessi

Il decreto, rispetto al precedente Regolamento GAB/DEC/150/07 del 18 luglio 2007,
introduce elementi innovativi mirati soprattutto a:

   •   rendere più efficace l’integrazione delle attività tra l’Autorità Competente
       (Direzione per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali) e la Commissione;
   •   semplificare le modalità operative dell’attività istruttoria prevedendo l’utilizzo
       della documentazione in solo formato digitale, la gestione dei flussi in formato
       elettronico e introducendo la partecipazione anche per via telematica;
   •   snellire l’articolazione della Commissione, con la riduzione del numero delle
       Sottocommissioni, e semplificare i passaggi di tipo procedurale;
•   calibrare gli iter di approvazione interni dei pareri in funzione del tipo di
       procedimento.

Il decreto definisce inoltre l’organizzazione, il funzionamento ed i compiti del Comitato
Tecnico Istruttorio quale organo di supporto.

Ricordiamo, poi, che dal 22 gennaio 2018 la Direzione generale per le Valutazioni e le
Autorizzazioni Ambientali provvederà a rendere disponibili sul Portale delle Valutazioni
Ambientali i pareri della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA
e VAS relativi alle procedure di VAS e di VIA immediatamente a seguito dell’approvazione
da parte dell’assemblea plenaria.

Tale impegno si inserisce nell’ambito delle iniziative della DVA, avviate alcuni anni
orsono, volte ad assicurare la massima trasparenza, la più completa e tempestiva
informazione al pubblico affinché la partecipazione dei cittadini sia efficace.

In allegato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare 13 dicembre 2017, n. 342.

                                                     A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Decreto 13 dicembre 2017, n. 342
Edilizia Scolastica, ANCI e UPI: "Su sicurezza,
fondi diretti e procedure veloci"
25/01/2018

Destinare agli interventi anti sismici e alla messa in sicurezza delle scuole almeno la metà
del fondo previsto nella legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. Legge di bilancio per il 2018)
all'articolo 1, comma 1072.

Lo hanno richiesto il presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(Anci), Antonio Decaro, e il presidente dell’Unione Province d'Italia (Upi), Achille
Variati, ai ministri dell’Istruzione Valeria Fedeli e delle Infrastrutture Graziano Delrio, ai
quali hanno richiesto un incontro urgente.

Allo stesso tempo Anci e Upi hanno chiesto di avviare “procedure di intervento
straordinarie”, per ovviare ai “tempi ancora lunghi nell’assegnazione delle risorse”.

La richiesta arriva anche alla luce del dibattito scaturito dalla recente e restrittiva sentenza
della Cassazione (Sentenza Corte di Cassazione 14 novembre 2017, n. 2118) sulla
possibilità di mantenere aperti gli edifici scolastici a rischio sismico, anche se lieve (leggi
news). Da qui l’urgenza della richiesta, pur in considerazione del fatto che “quello della
sicurezza degli edifici scolastici è stato negli ultimi anni un tema al centro dell’agenda di
Governo”, con uno sforzo “che ha consentito, grazie anche agli investimenti di Comuni,
Città metropolitane e Province, di avviare un’importante programmazione per la messa in
sicurezza e la riqualificazione dell’intero patrimonio scolastico”.

E’ però “indispensabile continuare a sostenere gli interventi di edilizia scolastica -
scrivono Decaro e Variati nella missiva a Fedeli, anche alla luce del fatto che all’impegno
economico "non ha corrisposto un effettivo impegno di snellimento e semplificazione delle
procedure, con tempi ancora lunghi nell’assegnazione delle risorse ed eccessivi passaggi
tra le diverse amministrazioni centrali e regionali”. La sicurezza delle scuole è insieme
prioritaria e fondamentale per i sindaci e per gli amministratori locali in genere,
naturalmente vicini alle famiglie, ai ragazzi e al personale. “La sicurezza - prosegue la
lettera di Decaro e Variati - è al centro delle politiche quotidiane di sindaci e presidenti di
Provincia, che devono poter contare su una stretta collaborazione istituzionale sia centrale
che regionale, a cui è assegnata la funzione di programmazione”.

Per questo motivo è necessario accompagnare allo stanziamento di risorse anche “procedure
straordinarie e una rapida ricognizione del fabbisogno, di cui Anci e Upi possono farsi
parte diligente, con l’assegnazione diretta delle risorse per consentire un rapido avvio degli
interventi necessari”.

Decaro e Variati chiedono infine di conoscere “l’effettivo stato del patrimonio scolastico,
attraverso i dati dell’anagrafe dell’edilizia scolastica, che sono nella disponibilità delle
Regioni e del Miur”.

                                                      A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Legge di Bilancio 2018
Sentenza Cassazione
Geometri: arrivano le prime Lauree
Professionalizzanti
25/01/2018

Sono tre i Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati che hanno siglato accordi
con le Università, come previsto dal D.M. 935/2017, per dare vita ai nuovi corsi di Laurea
Professionalizzanti a partire dall’anno accademico 2018/2019.
Si tratta dei Collegi territoriali di Padova e Vicenza, che in collaborazione con l’Università
degli Studi di Padova e la Scuola di Ingegneria, hanno siglato una convenzione per
l’attivazione del corso in "Tecnica e Gestione dell’Edilizia e del Territorio. Laurea
professionalizzante: Geometra” (Classe L-7/ Ingegneria Civile), e del Collegio Geometri e
Geometri Laureati della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) che ha firmato con il
Politecnico di Bari il testo previsto per l’istituzione del Corso di Laurea sperimentale ad
orientamento professionale, in questo caso denominato "Costruzioni e Gestione Ambientale
e Territoriale” (Classe L-7/ Ingegneria Civile e Ambientale).
Nel prossimo anno accademico all’Università di Padova e al Politecnico di Bari verranno
avviati i primi corsi di Laurea Professionalizzante per Geometri. Il primo è denominato
"Tecniche e Gestione dell’Edilizia e del Territorio. Laurea professionalizzante: Geometra”,
il secondo "Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale”. Entrambi rappresentano il
naturale proseguimento degli studi per i diplomati dell’istituto tecnico, settore Tecnologico,
indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio, ossia il nuovo titolo che diploma i Geometri
del Futuro. Sono gli esiti di una tempestiva attuazione del D.M. 935/2017 del Ministro
dell’Istruzione Valeria Fedeli, in base alle previste convenzioni siglate rispettivamente dai
Collegi Provinciali dei Geometri e Geometri Laureati di Padova e Vicenza con l’Università
di Padova e con la Scuola di Ingegneria, e dal Collegio di BAT (Barletta, Andria e Trani)
con il Politecnico di Bari. Un risultato raggiunto grazie all’impegno della Categoria
professionale dei Geometri liberi professionisti che, negli ultimi due anni, ha già avviato
altri 9 percorsi accademici con la proattività di altrettanti Collegi territoriali (Lodi, Rimini,
Siena, Torino, Grosseto, Olbia, Mantova, Reggio Emilia, La Spezia). Iniziative intraprese, a
loro volta, in seguito all’approdo del disegno di legge AC 4030 in Parlamento, una proposta
di riforma del percorso di accesso alla professione, presentato dalla prima firmataria Flavia
Simona Malpezzi e sostenuto dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati
(CNGeGL).
LA VOCE DEI PROTAGONISTI - "Durante la discussione del documento d’indirizzo
per la formazione terziaria elaborato dalla 'Cabina di regia nazionale per il
coordinamento del sistema di istruzione tecnica superiore e delle lauree
professionalizzanti', abbiamo messo a disposizione importanti contributi - spiega il
Presidente Savoncelli - condividendo i presupposti innovativi della nostra proposta di
legge sulla riforma del percorso di accesso presentata in Parlamento, in cui viene previsto
che il titolo accademico sia abilitante, affinché l’esame finale per il conseguimento della
laurea abbia valore di Esame di Stato consentendo direttamente l’iscrizione all’Albo. Agli
aspetti qualificanti - sottolinea il Presidente CNGeGL Maurizio Savoncelli concludendo -
 si ispirano i nove corsi universitari avviati prima del D.M. 935/2017 dagli altri Collegi
Provinciali, vero motore del metodo, che hanno finora sperimentato un percorso didattico
ad alto valore aggiunto in termini di acquisizione di competenze per il triennio, mettendo in
rete atenei, Collegi, istituti tecnici CAT dei territori e consentendo ai neo-laureati di
entrare nel mondo del lavoro a 22 anni con una preparazione di livello accademico. Un
sforzo complessivo che si traduce in un impegno della nostra Categoria nella direzione di
rilanciare l’occupazione giovanile e, con essa il Paese, riducendo la distanza tra domanda
e offerta di lavoro”.
Alle sue parole fanno eco quelle dei Presidenti dei Collegi Provinciali. "Il nuovo corso di
laurea corso in "Tecnica e Gestione dell’Edilizia e del Territorio. Laurea
professionalizzante: Geometra” - spiegano Pierluigi Capuzzo e Alessandro Benvegnu,
rispettivamente per il collegio territoriale di Padova il primo e per Vicenza il secondo -
 formerà una figura tecnico-professionale altamente qualificata, in grado di rispondere alle
articolate richieste espresse dal mercato del lavoro, sempre più vocato alla digitalizzazione
del settore e improntato sulla multidisciplinarietà e interdisciplinarietà dei professionisti
tecnici”.
Protagonista a livello nazionale del primo appuntamento di presentazione della Laurea del
Geometra in "Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale”, il Presidente del Collegio
Provinciale di BAT Antonio Acquaviva sostiene: "Siamo fortemente convinti che questo
percorso di studi completerà e qualificherà maggiormente il profilo professionale del
Geometra allineandoci, fin d’ora, al traguardo del 2020 indicato dalla Direttiva Europea
che rende obbligatorio il diploma di laurea per l’esercizio professionale dei professionisti
tecnici. In tale prospettiva, ci confortano anche i dati del territorio: la popolazione
residente rappresenta un bacino rappresentativo di abitanti, cui si aggiunge una
popolazione scolastica importante e i numerosissimi geometri liberi professionisti della
nostra regione”.
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