Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Marzo ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
EU Observatory Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Marzo 2019
INDEX European and Italian Authorities 1. CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa 2. European Commission 3. IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni 4. Council of the European Union 5. Banca d’Italia 6. COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Associations/Institutes 7. ASSONIME - Associazione fra le società italiane per azioni 8. CNDCEC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 9. BIS - Bank for International Settlements 10. FSB - Financial Stability Board 11. World Economic Forum 12. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations 13. ECGI - European Corporate Governance Institute Surveys & Insights
European and Italian Authorities 1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito della CONSOB è stato pubblicato il rapporto "Governance e trasparenza nelle società Small Cap". Il rapporto confronta le società di minori dimensioni con azioni ordinarie quotate sul Mercato telematico azionario di Borsa Italiana (MTA) e le società negoziate sull'Alternative Investment Market (AIM) Italia con riferimento a taluni profili di governance e trasparenza. MTA ed AIM sono assoggettati, nella maggior parte dei casi, a previsioni legislative e regolamentari differenti, che tuttavia non precludono alle imprese negoziate su AIM di adottare modelli di governance e comportamenti più vicini a quelli a cui sono tenute le società quotate su MTA. I profili di governance analizzati vertono sia sugli assetti proprietari e di controllo delle società (cosiddetta governance esterna) sia sulla composizione dell'organo di amministrazione (cosiddetta governance interna). I profili di trasparenza hanno ad oggetto l'informativa contabile, l'informativa price-sensitive e in materia di internal dealing, la comunicazione dei piani industriali, la rendicontazione non CONSOB - finanziaria e la comunicazione in lingua inglese. Un ulteriore confronto riguarda, infine, la Commissione Governance e trasparenza copertura da parte degli analisti. Governance e trasparenza nelle società Nazionale per la nelle società Small Cap Le evidenze in materia di governance e trasparenza di fonte documentale si completano con i Small Cap (2018) Società e la Borsa (2018) risultati di una Survey, realizzata coinvolgendo i portfolio manager di primari investitori istituzionali italiani ed esteri e gli amministratori delegati delle società negoziate su AIM Italia. Dall'analisi emerge che sia le società dell'MTA sia quelle dell'AIM presentano assetti proprietari concentrati e una presenza di investitori istituzionali rilevanti numericamente simile, benché gli stranieri prediligano le società dell'MTA. Sul fronte della governance interna, gli organi di amministrazione degli emittenti MTA sono mediamente più numerosi e con una maggiore incidenza di amministratori indipendenti e di donne. Per quanto riguarda la trasparenza, si colgono similitudini e differenze a seconda delle aree tematiche considerate: ad esempio, le comunicazioni di internal dealing su AIM sono in linea con lo STAR dell'MTA, mentre la diffusione della voluntary disclosure (relativa ai piani industriali e alla informazioni finanziarie periodiche aggiuntive) è maggiore fra le imprese quotate. Infine, le società AIM si caratterizzano per una copertura da parte degli analisti finanziari di gran lunga inferiore, in media, a quella delle società STAR (rispettivamente, il 51% e il 90% degli emittenti sono seguiti da almeno un analista) e superiore alle Small Cap (26%). La copertura degli analisti può essere un fattore importante per le scelte di investimento degli investitori istituzionali, come si evince dalle evidenze della Survey. 3
European and Italian Authorities 1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito della CONSOB è stato pubblicato il Rapporto 2018 relativo alla corporate governance delle società quotate italiane. Alla fine del 2017 la maggior parte delle 231 società quotate sull’MTA è controllata o da un singolo azionista (177 emittenti) o da più azionisti aderenti a un patto parasociale (22 imprese; erano rispettivamente 181 e 51 nel 2010). La quota media detenuta dal principale azionista è pari al 47,7%, superiore al valore del 2010, pari al 46,2%, mentre il mercato detiene in media una quota di capitale del 40%. In linea con le evidenze passate, il modello di controllo prevalente continua a essere quello familiare, presente in 145 società. Lo Stato è azionista di riferimento in 23 imprese di dimensioni elevate, che rappresentano il 34% della capitalizzazione di mercato. Il 26% delle società (60 emittenti) conta almeno un investitore istituzionale nell’azionariato rilevante (ossia con una partecipazione superiore alle soglie individuate per gli obblighi di trasparenza proprietaria). A fine 2017 il 18,6% delle società quotate appartiene a strutture piramidali o miste (20% nel 2010) e si caratterizza per una differenza tra diritti di voto e diritti ai flussi di cassa pari in media al 12,3%. Diversamente dal passato, non si evidenzia la presenza di gruppi orizzontali. Per quanto riguarda la separazione tra proprietà e controllo realizzata attraverso la deviazione dalla regola ‘un’azione-un voto’, a fine 2017 le società che hanno emesso azioni di risparmio CONSOB - La corporate governance sono 17, mentre quelle i cui azionisti hanno maturato a fine 2017 la maggiorazione del diritto Commissione delle società quotate di voto sono 14 e mostrano una divergenza tra diritti di voto e diritti ai flussi di cassa di circa il La corporate governance delle società Nazionale per la italiane - Rapporto Consob 14%. Complessivamente, le società i cui statuti prevedono azioni a voto multiplo e loyalty quotate italiane - Rapporto Consob 2018 Società e la Borsa 2018 shares sono, rispettivamente, tre e 41 (dato a fine giugno 2018). La maggioranza delle società quotate italiane adotta il modello tradizionale (227 società su 231). I consigli di amministrazione sono costituiti in media da circa 10 membri, di cui circa la metà indipendenti secondo il Codice di Autodisciplina e/o del Testo Unico della Finanza – Tuf, mentre i consiglieri di minoranza, presenti in 97 imprese, sono mediamente due. Negli organi amministrativi delle società quotate siedono in media 2,4 consiglieri titolari di incarichi di amministrazione anche presso altri emittenti quotati (interlockers). Il fenomeno, mediamente più significativo nelle imprese a media e alta capitalizzazione (dove si registra, rispettivamente, la presenza di tre e quattro interlockers), interessa prevalentemente una minoranza del board (meno del 25% dei membri in 78 casi e tra il 25% e il 50% in 76 casi). Continua a crescere il numero di società che istituiscono comitati endo-consiliari. A giugno 2018 la presenza femminile raggiunge il 36% del totale degli incarichi di amministrazione e il 38% degli incarichi di componente degli organi di controllo, in entrambi i casi registrando i massimi storici per effetto dell’applicazione della Legge Golfo-Mosca (legge 120/2011). Mentre aumenta rispetto al passato la quota di donne qualificate come indipendenti (72% a metà 2018 a fronte del 69% nel biennio precedente), si riduce lievemente il numero di casi in cui una donna ricopre la carica di amministratore delegato (14 dai 17 rilevati a giugno 2017). 4
European and Italian Authorities 1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito della CONSOB è stata pubblicata l'audizione del Vice Direttore Generale Giuseppe D'Agostino sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Lo schema di decreto recepisce in maniera compiuta le disposizioni contenute nella SHRD 2, inserendosi in molti casi, come accennato, nell’alveo della normativa esistente con interventi “chirurgici” di adeguamento e facendo ricorso alla delega regolamentare alle autorità di vigilanza di settore. Il completamento del processo di recepimento della Direttiva SHRD 2 rappresenta una tappa importante nel percorso di transizione intrapreso a livello europeo e nazionale verso un mercato dei capitali efficiente, integrato e soprattutto orientato ai temi della sostenibilità. In questo senso l’intervento normativo si affianca ad altre iniziative già adottate, o in corso di adozione, che, pur presentando un ambito applicativo non sempre coincidente, testimoniano Audizione del Vice un mutato approccio verso la regolamentazione finanziaria. Direttore Generale Si segnalano le seguenti osservazioni sul testo dello schema di decreto: Giuseppe D'Agostino - - L’osservazione principale riguarda l’apparato sanzionatorio previsto dallo schema di Audizione del Vice Direttore Generale Schema di decreto CONSOB - decreto al fine di dotare le Autorità di vigilanza di uno strumentario utile a garantire in Giuseppe D'Agostino - Schema di decreto legislativo recante Commissione ambito nazionale l’applicazione dei nuovi istituti previsti dalla Direttiva. Come segnalato legislativo recante attuazione della direttiva attuazione della direttiva Nazionale per la dalla Consob al Senato della Repubblica, nel corso dell’audizione del 5 febbraio 2019 (UE) 2017/828 che modifica la direttiva (UE) 2017/828 che Società e la Borsa sul disegno di legge di delegazione europea 2018, l’applicazione dei predetti limiti 2007/36/CE per quanto riguarda modifica la direttiva edittali alla materia dei diritti degli azionisti di società quotate risulta del tutto l'incoraggiamento dell'impegno a lungo 2007/36/CE per quanto incongruente in un contesto normativo sanzionatorio, peraltro di derivazione termine degli azionisti riguarda l'incoraggiamento prevalentemente europea, che richiede l’applicazione di misure sanzionatorie di entità dell'impegno a lungo più elevata, affinché le stesse possano essere considerate “efficaci, proporzionate e termine degli azionisti dissuasive”. Per tali ragioni la principale osservazione che si ritiene di rappresentare in questa sede riguarda la necessità di adeguare l’impianto sanzionatorio previsto nello schema di decreto per le violazioni delle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva a quanto attualmente previsto dal TUF per le sanzioni che vertono su materie analoghe. - Un’osservazione di maggior dettaglio riguarda invece le sanzioni previste dallo schema di decreto per le violazioni degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari che svolgono la funzione di depositari dei titoli azionari. - Un’ultima osservazione riguarda infine l’opportunità, in precedenza richiamata, di valutare l’esercizio dell’opzione prevista per le piccole e medie imprese dalla SHRD 2 in materia di relazione sulle remunerazioni. Tale opzione consiste nella possibilità di sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio precedente a una mera discussione assembleare e non ad un voto consultivo. 5
European and Italian Authorities 1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document Si informa che la CONSOB tenuto conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2019 al decreto legislativo in materia di DNF, richiama l'attenzione dei destinatari della disciplina in materia di Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) affinché siano fornite nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2019 anche le informazioni sulle "modalità di gestione" dei principali rischi mappati nella DNF. In particolare, l’articolo 1, comma 1073, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di bilancio 2019), ha previsto che “[a]l fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: «principali rischi,» sono inserite le seguenti: «ivi incluse le modalità di gestione degli stessi»”. Tale modifica allinea la disciplina nazionale sulle dichiarazioni non finanziarie (cd. DNF) al Richiamo di attenzione n. 1 dettato dell’art. 19 bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, come modificata della del 28 febbraio 2019. direttiva 2014/95/UE secondo cui la DNF deve descrivere i «principali rischi connessi a tali Dichiarazioni non aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai Richiamo di attenzione n. 1 del 28 febbraio CONSOB - finanziarie - Modifiche suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali 2019. Dichiarazioni non finanziarie - Commissione apportate dall'articolo 1, ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa». Modifiche apportate dall'articolo 1, comma Nazionale per la comma 1073 della legge 1073 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 Società e la Borsa 30 dicembre 2018, n. 145 La previsione introdotta a livello di normativa primaria, nel valorizzare quanto già previsto dagli all'articolo 3 del decreto legislativo 30 orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva all'articolo 3 del decreto dicembre 2016, n. 254 2014/95/UE e dagli standard di rendicontazione utilizzati per la predisposizione delle DNF, ha legislativo 30 dicembre lo scopo di rafforzare la DNF e segnala la rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle 2016, n. 254 informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle procedure e ai presidi adottati o non adottati. Essa pertanto conferma la finalità essenzialmente informativa della DNF, con focus anche in punto di rappresentazione delle politiche di gestione dei rischi mappati, ove gli enti che pubblicano la DNF siano dotati di tali politiche. Tanto premesso, considerando che l’art. 19 («Entrata in vigore») della legge di bilancio 2019 prevede che «[l]a presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1° gennaio 2019» senza specificare una diversa decorrenza per la modifica apportata al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, si richiama l’attenzione dei destinatari della citata disciplina di fornire nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 2019, anche le informazioni su “modalità di gestione” dei principali rischi mappati nella DNF rispetto ai temi di carattere non finanziario. 6
European and Italian Authorities 1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito della CONSOB è stato pubblicato il rapporto "Non-financial information as a driver of transformation". Il rapporto esamina l'impatto sulla governance delle società quotate italiane della disclosure in materia di informazione non finanziaria, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 254/2016 e del regolamento attuativo Consob. La direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 254/2016, sta contribuendo a una trasformazione culturale dei modelli di corporate governance. La rendicontazione delle informazioni non finanziarie può infatti dare impulso a un'integrazione dei fattori ESG (enviromental, social and governance) in molte diverse aree dell'attività aziendale, i cui effetti possono riguardare la missione, l'attivazione di comportamenti e progetti traversali e di lungo periodo, la progressiva considerazione delle connessioni tra elementi finanziari e non finanziari negli strumenti di rendicontazione, il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni nell'analisi di materialità, l'inclusione dei rischi non finanziari nell'analisi dei rischi. In questa prospettiva, il documento esamina gli effetti dell'entrata in vigore della direttiva sotto due distinti profili. Il primo riguarda le modalità attraverso cui le società italiane con azioni ordinarie quotate sull'MTA hanno dato attuazione alle nuove previsioni, alla luce dei documenti pubblicati come dichiarazione non finanziaria (DNF), ulteriori eventuali documenti pubblicati in materia di sostenibilità e analisi di materialità predisposte. Il secondo profilo CONSOB - attiene al coinvolgimento degli organi di amministrazione rispetto alle tematiche ESG Commissione Non-financial information (enviromental, social and governance), così come emerge sia da un'analisi documentale sia Non-financial information as a driver of Nazionale per la as a driver of da una Survey rivolta agli amministratori indipendenti membri di Nedcommunity. transformation (2018) Società e la Borsa transformation (2018) Nel corso del 2018, 151 società con azioni ordinarie quotate hanno pubblicato una DNF, inclusi due emittenti che avrebbero potuto non pubblicarla in quanto controllati da una società madre soggetta agli obblighi di legge. Sette società hanno pubblicato un Report Integrato, presentando le informazioni non finanziarie richieste dalla disciplina insieme alle informazioni finanziarie. Inoltre, alcune società hanno diffuso, oltre alla DNF, anche il Report di sostenibilità (cinque casi) o il Report Integrato (un caso). Quasi tutte le società (tranne due) hanno realizzato l’analisi di materialità, coinvolgendo frequentemente nel processo di identificazione dei temi rilevanti gli stakeholders interni (129 emittenti dichiarano di aver coinvolto gli organi interni e 47 i top managers) e più raramente gli stakeholders esterni (44 casi). Nessuna impresa ha menzionato l’analisi di materialità nel piano strategico, laddove pubblicato. Tuttavia, nel campione del Ftse Mib, 12 imprese hanno integrato nei piani strategici tematiche di lungo periodo e il relativo impatto sulla creazione di valore, mentre cinque hanno integrato i propri impatti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG’s dell’ONU) rilevanti. In conclusione, dall’analisi emerge che la maggior parte delle imprese ha operato in un’ottica di compliance, mentre pochi emittenti, prevalentemente di maggiori dimensioni, hanno colto l’occasione offerta dalla direttiva per avviare un processo di trasformazione in grado di coinvolgere modelli di business, governance e strategie. Tale evidenza tuttavia non sorprende, visto che si riferisce al primo anno di applicazione della nuova disciplina sulle informazioni non finanziarie. 7
European and Italian Authorities 1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document La consultazione della Consob in materia di initial coin offerings (ICOs) e di cripto-attività (crypto-asset) ha lo scopo di avviare un dibattito a livello nazionale sul tema richiedendo commenti e proposte (termine ultimo 19 maggio 2019) con particolare riguardo all’esercizio definitorio e alle ipotesi formulate su di un possibile approccio regolatorio ad hoc. Si segnala che in ambito europeo, non è stato ancora definito un orientamento condiviso circa la qualificazione giuridica dei crypto-asset, in particolare in merito alla loro riconduzione al novero dei valori mobiliari nonostante la pubblicazione, a gennaio 2019, da parte dell’ESMA di un Advice riguardante le problematiche di applicazione di tutte le normative esistenti a livello europeo sui servizi di investimento per i token (ogni rappresentazione digitale di un interesse che può essere i) di valore, ii) un diritto a ricevere un beneficio o a svolgere delle specifiche funzioni, iii) non legato a un utilizzo o a uno scopo specifico) qualificabili come strumenti finanziari, affrontando anche il tema dei token che non si qualificano come tali. Il documento è suddiviso in 4 paragrafi: il primo fornisce una rappresentazione sintetica del fenomeno, nel secondo si definiscono alcuni degli elementi costitutivi, nel terzo viene delineato un approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione e il CONSOB - Le offerte iniziali e gli quarto è dedicato allo sviluppo di un approccio regolatorio con riguardo alla fase della Commissione scambi di cripto-attività - successiva negoziazione delle cripto-attività oggetto di preventiva emissione e diffusione al Le offerte iniziali e gli scambi di cripto- Nazionale per la Documento per la pubblico. attività - Documento per la Discussione Società e la Borsa Discussione Il documento in oggetto fornisce la definizione di “cripto-attività” e di “piattaforma per le offerte di cripto-attività”. Attualmente, in ambito domestico, gli operatori meglio posizionati per poter offrire professionalmente assistenza nella realizzazione di offerte di cripto-attività di nuova emissione a un numero potenzialmente indeterminato di investitori sono i gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio autorizzati ai sensi del TUF e la cui attività è disciplinata con il Regolamento Crowdfunding. La Consob, nel documento in oggetto, propone che ai soggetti che siano già autorizzati allo svolgimento di tale attività potrebbe essere consentito di gestire piattaforme per le offerte di cripto-attività, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Consob e che l’attività connessa con la promozione di offerte di cripto- attività venga in qualche modo tenuta distinta da quella connessa con le offerte di crowdfunding. Invece, gli ulteriori diversi soggetti ai quali potrebbe essere consentito di svolgere in via esclusiva l’attività di gestione di piattaforme per le offerte di cripto-attività sarebbero comunque tenuti al rispetto di requisiti soggettivi analoghi a quanto previsto per i gestori di portali per le offerte di crowdfunding. Il presente documento, inoltre, fornisce la definizione di “sistema di scambi di cripto-attività” e anche in questa seconda fase di negoziazione la Consob prevede un regime di opt-in. 8
European and Italian Authorities 2) European Commission Issuer Title Description Link to document Si informa che il sito della Commissione Europea ha pubblicato in consultazione il documento "Comunicazione della Commissione - Linee Guida sulla presentazione standardizzata della relazione sulla remunerazione ai sensi della Direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti". La Direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, all'articolo 9-ter prevede che le società (aventi Communication from the sede legale in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un Commission - Guidelines mercato regolamentato o che operano all'interno di uno Stato membro) redigano una on the standardised relazione sulla remunerazione chiara e comprensibile, fornendo una panoramica completa Communication from the Commission - presentation of the della remunerazione dei loro amministratori. Guidelines on the standardised remuneration report under presentation of the remuneration report European Secondo la Direttiva, la relazione include tutte le prestazioni, in qualsiasi forma, assegnate o Directive 2007/36/EC, as under Directive 2007/36/EC, as amended Commission dovute durante l'ultimo esercizio a singoli amministratori, inclusi i neoassunti e gli ex amended by Directive (EU) by Directive (EU) 2017/828 as regards the amministratori, in conformità con la politica retributiva della società. 2017/828 as regards the encouragement of long-term shareholder encouragement of long- Lo scopo di queste Linee Guida non vincolanti è di aiutare le aziende a divulgare informazioni engagement term shareholder chiare, comprensibili, complete e comparabili sulla remunerazione dei singoli amministratori engagement che soddisfi i requisiti della Direttiva. Le istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) 575/2013, che sono soggette alla direttiva 2013/36/UE, devono anche applicare gli orientamenti sulla remunerazione dettati dall'Autorità Bancaria Europea ("EBA"). Le presenti Linee Guida, nello specifico, si applicano alle informazioni richieste dalla Direttiva da fornire sulla remunerazione di ogni singolo amministratore, comprese tutte le prestazioni in qualsiasi forma, assegnate o assunte durante l'ultimo esercizio finanziario, nonché ai neoassunti e agli ex amministratori, in conformità con la politica di remunerazione di cui all'articolo 9-bis della Direttiva. Il testo rimarrà in consultazione fino al 21 marzo 2019. 9
European and Italian Authorities 3) IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Issuer Title Description Link to document Il sito dell'IVASS è stato aggiornato con la pubblicazione dell'audizione del Segretario Generale Stefano De Polis al Senato della Repubblica sull'attuazione della Direttiva Shareholder II. Con tale direttiva il legislatore europeo intende rafforzare la corporate governance delle società quotate e in ultima analisi sostenerne lo sviluppo nel lungo termine, accrescendo la trasparenza degli assetti proprietari e incoraggiando la partecipazione attiva dei loro azionisti. Il maggiore impegno richiesto agli azionisti viene controbilanciato assegnando loro un ruolo più ampio ed incisivo nella definizione delle politiche di remunerazione del management (c.d. “say on pay”), operando per scoraggiare scelte gestionali orientate al breve termine e per favorire obiettivi di creazione di valore nel lungo periodo. Nello specifico, l’IVASS intende richiamare l'attenzione sulle norme che non si trovano in questo decreto, ma che avrebbero potuto e dovuto esserci in quanto in linea non solo con gli obiettivi della Direttiva, ma anche con le intenzioni espresse dallo stesso Parlamento nell’ambito dello schema di legge di delegazione Europea 2018, non ancora finalizzato, che ne contiene i criteri di delega. Il recepimento della direttiva Shareholder II è in effetti stato identificato dal legislatore quale Audizione del Segretario veicolo per operare i menzionati, necessari interventi al CAP: rammento che i criteri di delega IVASS - Istituto per Generale Stefano De Polis della direttiva Shareholders, contenuti nella legge di delegazione europea 2018 all’esame del Audizione del Segretario Generale Stefano la Vigilanza sulle al Senato della Repubblica Senato (di cui al disegno di legge Camera dei Deputati n. 1201), chiedono al Governo di De Polis al Senato della Repubblica Assicurazioni sull'attuazione della attuare la direttiva Shareholder II integrando il CAP proprio nel senso sopra indicato. sull'attuazione della Direttiva Shareholder II Direttiva Shareholder II Tali integrazioni al CAP sono pienamente in linea con il carattere di armonizzazione minima della direttiva che lascia al legislatore nazionale l’opportunità di integrare le misure ivi previste mediante disposizioni dirette a prevenire malfunzionamenti e inadeguatezze della governance aziendale. Nonostante l’esito della consultazione pubblica sulle integrazioni al CAP in materia di governance (gli stakeholders non hanno presentato alcuna osservazione volta ad introdurre modifiche sostanziali al testo), l’articolato dello schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed inviato a codesta Commissione per il prescritto parere, contiene solo limitate integrazioni al CAP (nell’allegato è riportato il confronto tra la versione posta in pubblica consultazione e quella approvata in via preliminare). Purtroppo esso è privo delle disposizioni rafforzative della governance in tema di idoneità di azionisti (art. 77), esponenti aziendali (art. 76) e del relativo potere in capo ad IVASS di rimozione (art. 188, comma 3-bis, lett. e). Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all’impianto sanzionatorio che sostiene le violazioni della direttiva Shareholder II le quali – come sottolineato anche da Consob nell’audizione alla 14a Commissione permanente del Senato (Politiche dell’Unione Europea) del 5 febbraio scorso – dovrebbero avere le caratteristiche e gli importi previsti dai criteri individuati dalla Legge di delegazione UE 2018 e non quelli, eccessivamente contenuti e scarsamente deterrenti, previsti nell’attuale decreto attuativo 10
European and Italian Authorities 4) Council of the European Union Issuer Title Description Link to document The EU is taking steps to guarantee a high level protection to whistle-blowers across a wide range of sectors. EU member states ambassadors confirmed today the agreement reached on Monday 11 March by the Romanian presidency and Parliament negotiators on the directive on the protection of whistle-blowers. The new rules will require the creation of safe channels for reporting both within an organisation -private or public - and to public authorities. It will also give a high level of protection to whistleblowers against retaliation, and require national authorities to adequately inform citizens and train public officials on how to deal with whistleblowing. The main elements of the compromise include: - reporting system: whistle-blowers will be strongly encouraged to use first internal channels within their organisation before calling on external ones set up by public authorities. This will contribute to the development of a healthy corporate culture in companies of over 50 employees or municipalities of more than 10 000 inhabitants, where there will be an obligation to create effective and efficient reporting channels. In any event, whistle-blowers will not loose their protection in case they decide to turn directly to external channels; - persons protected by the new rules: the position of the Council was preserved. Persons protected include a large number of profiles who could acquire information on breaches in a Better protection of whistle- Better protection of whistle-blowers: Council of the work-related context. e.g. workers, including civil servants at national/local level, volunteers blowers: Council confirms Council confirms agreement with European Union and trainees, non executive members, shareholders, etc. agreement with Parliament Parliament - scope of application: the compromise foresee a wide scope in line with the Council's position. It covers areas such as public procurement, financial services, prevention of money laundering, public health, etc. For legal certainty, a list of all EU legislative instruments covered is included in annex of the directive. Member states may go beyond this list when implementing the new rules; - support and protection measures for whistleblowers: Both institutions have agreed on a list of what can be considered to be a form of retaliation and which also covers, as requested by the Council, attempts or threats of retaliation. The agreed text includes important protection measures such as the exemption from liability for breach of restrictions on disclosure of information imposed by contract or by law,. The directive will also include a list of all support measures which will be put in place for whistleblowers; - feedback obligations for authorities and companies: the timeline for feedback remains as in the Council's position, namely an obligation to respond and follow-up to the whistleblowers' reports within 3 months (with the possibility of extending to 6 months for external channels in duly justified cases); - public disclosures: the position of the Council is retained with an article setting out the conditions to be fulfilled for a person to be protected by the new rules in case he/she publicly discloses information. 11
European and Italian Authorities 5) Banca d’Italia Issuer Title Description Link to document Con il 26° aggiornamento della Circolare n. 285, la Banca d’Italia si conforma pienamente agli Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio e di contabilizzazione delle perdite attese su crediti per le banche, modificando l’Allegato A (“Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio”) del Capitolo relativo al “Sistema dei controlli interni”. Precisamente, nell’Allegato sono recepite tutte le Sezioni degli Orientamenti ad eccezione della: - 1, contenente gli obblighi di comunicazione in capo alle Autorità competenti per conformarsi agli Orientamenti stessi; - 4.2.8 (Principio 8 – “Informativa”) che era già stata recepita nell’ordinamento nazionale in occasione del 5° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005; e 26° aggiornamento - - 4.4 in quanto questa contiene tre principi, indirizzati specificamente alle Autorità Circolare n. 285 del 17 competenti, sulla valutazione di vigilanza delle pratiche di gestione del rischio attuate 26° aggiornamento - Circolare n. 285 del Banca d’Italia dicembre 2013 dagli istituti. 17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza "Disposizioni di vigilanza Brevemente, la Sezione 2 degli Orientamenti ne specifica l’oggetto, l’ambito di applicazione, i per le banche" per le banche" destinatari e le definizioni, mentre la Sezione 3 è dedicata alla data di applicazione. La Sezione 4.1, invece, contiene previsioni generali sui principi di proporzionalità e materialità e sull’utilizzo delle informazioni da parte degli istituti di credito. La Sezione 4.2 elenca otto principi sulla gestione del rischio e la contabilizzazione delle perdite attese e la Sezione 4.3, che si applica unicamente agli enti creditizi che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IFRS e per i quali si applica l’IFRS9 – “Strumenti finanziari”, contiene linee guida specifiche sulla contabilizzazione di taluni aspetti del modello ECL (expected credit loss) sull’impairment introdotto dall’IFRS9. Infine, l’aggiornamento della Circolare in oggetto precisa che, ai fini dell’applicazione degli Orientamenti, per “organo di gestione” si intende l’”organo con funzione di supervisione strategica” e per “alta dirigenza” si intende l’”organo con funzione di gestione”. 12
European and Italian Authorities 6) COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione Issuer Title Description Link to document La COVIP ha posto in consultazione lo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. Con tale schema intende consentire alle forme pensionistiche complementari di uniformarsi tempestivamente al Decreto legislativo 147/2018, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, che dà attuazione alla Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di significativo rilievo alla disciplina del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Le Direttive forniscono istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere. Il documento è suddiviso in paragrafi che Schema delle Direttive alle seguono, sostanzialmente, la struttura dell’articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da favorire forme pensionistiche l’immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica. complementari in merito Schema delle Direttive alle forme Con riferimento alla governance, nelle Direttive sono esaminati i requisiti generali in materia di alle modifiche e pensionistiche complementari in merito alle COVIP – sistema di governo previsti per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività integrazioni recate al modifiche e integrazioni recate al Decreto Commissione di giuridica, analizzando nel dettaglio ciascuna delle nuove funzioni fondamentali introdotte dal Decreto legislativo 5 legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal Vigilanza sui Fondi Decreto lgs. 147/2018, nonché i sistemi a esse connessi. La normativa prescrive, altresì, che il dicembre 2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. Pensione sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento. Decreto legislativo 13 147, in attuazione della direttiva (UE) In particolare, relativamente ai fondi aperti, l’art. 5-decies prevede l’assolvimento degli obblighi dicembre 2018, n. 147, in 2016/2341 previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater attuazione della direttiva (Funzione di revisione interna), 5-sexies (Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di (UE) 2016/2341 ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive), 5-septies (Esternalizzazione), 5-octies (Politica di remunerazione) e 5-nonies (Valutazione interna del rischio), in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento, secondo le specifiche istruzioni di vigilanza che saranno adottate da parte della COVIP, sentite Banca d’Italia, CONSOB e IVASS. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, che tutte le diverse categorie di fondi pensione interessati dalla direttiva (UE) 2016/2341 (negoziali, preesistenti e aperti) adempiano ai medesimi obblighi e, dall’altro, evitare eventuali duplicazioni – onerose – per i fondi pensione aperti. In merito agli obblighi informativi, gli stessi sono in linea di principio applicabili a tutte le forme pensionistiche complementari, ivi compresi i fondi preesistenti interni. Relativamente alle informazioni periodiche agli aderenti, gli adempimenti da porre in essere sono differenziati in base al numero degli iscritti attivi, nonché secondo il regime che caratterizza il fondo. La consultazione rimarrà aperta fino al 13 maggio 2019. 13
Associations/Institutes 7) ASSONIME - Associazione fra le società italiane per azioni Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito di ASSONIME è stato il documento «Note e Studi 5/2019 - Prevenzione e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità nell’attività d’impresa». Organizzazione, gestione del rischio e compliance sono oggi parte integrante delle strategie e della governance dell’impresa di medio-grandi dimensioni. La disciplina della responsabilità amministrativa delle imprese 231/2001 ha dato impulso alla moderna concezione della prevenzione, coniugando cultura del controllo interno e cultura della legalità, mediante l’aspettativa di un esonero da responsabilità per efficienza organizzativa. La disciplina 231 ha dispiegato buona parte dei suoi effetti, stimolando le imprese all’adozione di modelli organizzativi sempre più integrati con il più ampio assetto organizzativo e di gestione dei rischi Note e Studi 5/2019 - dell’impresa; sui piani della premialità e dell’equilibrio tra tutela della legalità e garanzia di Prevenzione e governo ASSONIME - proporzionalità e ragionevolezza della pena, la disciplina ha invece mostrato alcuni limiti. Note e Studi 5/2019 - Prevenzione e del rischio di reato: La Associazione fra le Obiettivo del documento è quello di fornire un contributo di proposte finalizzato a: i) governo del rischio di reato: La disciplina disciplina 231/2001 e le società italiane per promuovere il valore della funzione di prevenzione e dell’auto-organizzazione, tenendo conto 231/2001 e le politiche di contrasto politiche di contrasto azioni dell’evoluzione della compliance e dei sistemi di controllo all’interno delle imprese; ii) dell’illegalità nell’attività d’impresa dell’illegalità nell’attività recuperare l’efficienza della funzione premiale prevista dalla disciplina 231, attraverso una più d’impresa specifica individuazione delle cautele organizzative su cui si fonda la ricostruzione della colpa dell’ente. La prospettiva è quella dell’impresa di medie e grandi dimensioni. Il Rapporto è diviso in due parti: - nella prima parte viene esaminata la funzione di prevenzione della disciplina 231/2001 nel contesto attuale dei controlli interni all’impresa e vengono richiamate le principali criticità della disciplina; - nella seconda parte sono proposti alcuni interventi necessari per migliorare l’efficienza della disciplina e volti a rafforzare l’impegno delle imprese nella prevenzione, tenendo altresì conto della prospettiva internazionale e delle recenti evoluzioni del diritto penale dell’economia. 14
Associations/Institutes 7) ASSONIME - Associazione fra le società italiane per azioni Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito di ASSONIME è stato il documento «Interventi 5/2019 - Osservazioni sullo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva azionisti (direttiva 828/2017)». Il Direttore Generale di Assonime Stefano Micossi ha inviato alle Commissioni parlamentari competenti alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo per la trasposizione della direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate approvato all'inizio di febbraio dal Consiglio Interventi 5/2019 - dei Ministri. Osservazioni sullo Lo schema di decreto è stato adottato dopo una consultazione pubblica svolta dal MEF nel ASSONIME - Interventi 5/2019 - Osservazioni sullo schema di decreto mese di novembre alla quale Assonime ha risposto. Associazione fra le schema di decreto legislativo recante legislativo recante Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune soluzioni più rigide rispetto a società italiane per l’attuazione della direttiva azionisti (direttiva l’attuazione della direttiva quanto proposto dal MEF – ha ad esempio introdotto il voto vincolante sulla politica sulle azioni 828/2017) azionisti (direttiva remunerazioni - e ha comunque confermato alcune impostazioni da noi già criticate, come ad 828/2017) esempio la previsione di una soglia per l'identificazione degli azionisti e un impianto sanzionatorio incerto nella definizione delle condotte sanzionate. Assonime richiama l’attenzione in particolare sui seguenti temi: - operazioni con parti correlate; - identificazione degli azionisti; - relazione sulla remunerazione; - diritto di porre domande. 15
Associations/Institutes 8) CNDCEC Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è stata pubblicata la "Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti - Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2018". Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della revisione legale proposto conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto, una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio sindacale esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 391. Il modello di relazione unitaria proposto mantiene l’ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come primo documento la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e La relazione unitaria di dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la CNDCEC - controllo societario del pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3). La relazione unitaria di controllo societario Consiglio Nazionale collegio sindacale Il presente documento, che fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018, del collegio sindacale incaricato della dei Dottori incaricato della revisione tiene conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio revisione legale dei conti - Versione Commercialisti e legale dei conti - Versione d’esercizio, mentre non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi degli Esperti aggiornata per le revisioni della relazione di revisione. al 31 dicembre 2018 Contabili dei bilanci chiusi al 31 Il testo aggiornato tiene conto anche del documento Approccio metodologico alla revisione dicembre 2018 legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato ad aprile 2018. Il testo conserva l’articolazione delle precedenti edizioni, illustrando la struttura della relazione unitaria, poi i riferimenti alla vigilanza e alle osservazioni in merito al bilancio, infine uno schema-tipo di relazione. Nel testo, come nelle versioni precedenti, non si farà alcun riferimento ai contenuti della relazione di revisione legale nelle circostanze in cui il collegio sindacale (o il sindaco unico delle S.r.l.) non può essere incaricato della revisione legale (bilanci di Enti di interesse pubblico o di Enti sottoposti a regime intermedio, bilanci di loro controllate, controllanti o società sottoposte a comune controllo, bilanci consolidati, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, ecc.). Per lo stesso motivo, non si farà riferimento al Regolamento UE n. 537/2014 sui requisiti specifici delle revisioni legali degli Enti di interesse pubblico. 16
Associations/Institutes 9) BIS - Bank for International Settlements Issuer Title Description Link to document Please note that the BIS’ website has been updated with a presentation by Mrs. Leila Matroos- Lasten, Acting-President of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, on the relevancy of good corporate governance. Corporate Governance, according to the Basel Committee on Banking Supervision and as adopted by the Bank, can be defined as a set of relationships between a company’s management, its board, its shareholders and other stakeholders which provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance. It helps define the way authorities and responsibilities are allocated and how corporate decisions are made. Thus, Corporate Governance is the driving force of every company, whether a bank or production company. Corporate Governance became even more important following the financial crisis which unfolded, after the collapse and scandals surrounding several renowned financial/ banking institutions and companies such as Lehman Brothers, Bear Sterns and Barings Bank in the period 2007/2008. As a result, the “Organization for Economic Cooperation and Development” (OECD) updated its widely accepted and long-established principles for good corporate governance to assist BIS - Bank for The relevancy of good governments worldwide in their efforts to evaluate and improve their frameworks for corporate The relevancy of good corporate International corporate governance governance and to provide guidance for participants and regulators of financial markets. governance Settlements The Basel Committee on Banking Supervision, responsible for the international standards and guidelines on banking supervision, which has adopted the OECD principles of corporate governance, also updated its own set of Corporate Governance guiding principles for banks worldwide to assist Banks and Supervisors further. The Bank, having a keen interest in sound corporate governance has therefore adopted the internationally accepted Basel committee’s guiding principles of good corporate governance in its admission requirements for local and international banks and its Corporate Governance Guidance Notes for the Supervisory Boards of Supervised Financial Institutions by choosing for a two-tier board model consisting of a Managing Board and a Supervisory Board. This despite the fact that our General Law on companies permits a one-tier board. According to the Bank, an institution's Supervisory Board is ultimately responsible for the conduct and affairs of the supervised institution. It is the Supervisory Board’s duty to oversee management affairs and to monitor the institution's direction and, hence, its adherence to its overall policy. By doing this, the Supervisory Board determines how the institution will conduct its business in the long term. In general, the Supervisory Board establishes or approves and monitors the policies by which Management will operate. 17
Associations/Institutes 10) FSB - Financial Stability Board Issuer Title Description Link to document Please note that the FSB has published a note that provides key takeways from a workshop with banks in October 2018 about implementation of the FSB’s international standards on compensation. As part of its work to monitor implementation of its Principles for Sound Compensation Practices and their Implementation Standards the FSB engages regularly with firms across financial sectors to assess the extent to which the standards have been effectively implemented. The workshop provides one input into the FSB’s biennial compensation progress report that will be published later in 2019. The FSB welcomes any feedback on topics discussed at the workshop and summarised in this note. In particular, banks reported more active and engaged boards. Boards more thoroughly understand both the technicalities and the implications of different compensation structures including on individual compensation outcomes for senior executives. Banks reported that compensation processes are now conducted with greater oversight. While human resources (HR) functions predominantly run the process, there is significant input from risk and compliance functions. Control functions are increasingly helping to develop and ensure effective and consistent implementation of compensation structures, and HR functions are increasingly playing a control function role. Participants noted that a key next step will be to ensure front office functions take ownership to embed the cultural shift in day to day operations and behaviours. FSB - Financial FSB compensation Banks reported a range of data they use to more effectively assess the performance of staff. FSB compensation workshop: Key Stability Board workshop: Key takeaways The increased focus on conduct risk continues to shape conversations around behavioural takeaways impacts and how to incentivise and reward the desired culture. One bank spoke about the important role that retail staff have to play as the “face of this industry to the customers on the high street”. Banks agreed that compensation had a role to play in improving conduct standards in firms. A number of banks mentioned the importance of tackling what would have previously been considered minor infractions in order to set a clear expectation with staff that misconduct would not be tolerated. One bank mentioned that an increased use of “trip wires” (alerts that flag possible compliance or other breaches) had led to a reduction in the number of reported misconduct incidents as less severe issues were being tackled earlier. Several banks emphasised that there had been a fundamental shift towards incentivising and rewarding positive behaviours, while embedding the conduct agenda at every level of the employee population. Employees are increasingly proactive about their own accountability and the set of behaviours they are responsible for. There is also increased focus on the accountability of line and senior management. A number of banks cited the importance of having management accountability in place so that, where appropriate, compensation actions can be taken against senior management that were accountable for the relevant business. As one bank noted, “people at the top of the house need to understand they’re responsible for incidents further down the chain”. Comments should be sent by Tuesday 7 May 2019. 18
Associations/Institutes 11) World Economic Forum Issuer Title Description Link to document Please note that the World Economic Forum has published the White Paper “The Modern Dilemma: Balancing Short- and Long-Term Business Pressures“. It investigates questions of investor relations, governance, and strategy. The evolution of corporate governance over the decades reveals an interesting progression. Management control was then challenged by theories of “shareholder primacy”, driven by a number of factors that included the view that a company’s sole purpose was to deliver profit to its shareholders. In a practical sense, this theory was reinforced in the past decade by the growing scale, concentration and sophistication of institutional investors. Indeed, a particular class of hedge fund has emerged in recent years with the specialized purpose of placing pressure on boards and management. The concept that shareholders are just another category of stakeholder in a company has underpinned theories that management’s or the board’s primary objective is to maximize profits for shareholders. However, upon closer examination, this approach actually reinforces the fact that companies are separate entities, distinct from their shareholders. Shareholders do not own the business enterprise itself; shareholders own shares in companies and their rights are the rights attached to those shares. By having the right to appoint and remove directors, shareholders can hold boards to account. In doing so, however, institutional investors must be mindful of at least two issues: i) their duties to their clients, the beneficial owners of the shares, and the mandate of those owners for long-term value creation; and ii) directors’ broader duties The Modern Dilemma: when making decisions regarding the management of the company’s enterprise. It is important World Economic Balancing Short- and that they consider the likely consequences of their decisions on the longterm success of the The Modern Dilemma: Balancing Short- Forum Long-Term Business company and also the interests of the company’s stakeholders. Arguably, as a consequence of and Long-Term Business Pressures Pressures this shareholder-centric era, combined with a proliferation of capital availability beyond the public equity markets, the numbers of public companies in the United States, the most mature and largest public market, have substantially declined over the last decade or so. It appears now that a slow and gradual progression towards a new corporate governance approach is occurring, called “stakeholder capitalism”. If shareholder primacy emerged in parallel with, and has been enabled by, the rising power of financial intermediaries the two ends of that chain are reclaiming more influential positions. Increased dialogue across the investment value chain may be one mechanism of this shift. This is resulting from market pressure from beneficial owners and regulators, and indeed from employees and customers, requiring companies to take into account all of their stakeholders. In summary, environmental, social and governance (ESG) matters are emerging as a key consideration for boards. One of the consequences of this move towards stakeholder capitalism is the advent of stewardship, whether by regulation or by market pressure. To conclude, the evolution towards stakeholder capitalism, evidenced by both the spread of stewardship and the move in some countries to enforce director duties to take into account the interests of all shareholders as well as those of other stakeholders, could result in the slow convergence(rather than asymmetry) of director and shareholder duties. This will in turn promote better engagement between boards and shareholders, fostering a more sustainable balance between short-term pressures and long-term value creation. It will also help restore trust in companies as important contributors to society at large. 19
Puoi anche leggere