Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Marzo ...

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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Marzo ...
EU Observatory

Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate
governance in base alle notizie diffuse dalle varie
associazioni ed enti di riferimento

Marzo 2019
INDEX

  European and Italian Authorities

  1. CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
  2. European Commission
  3. IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
  4. Council of the European Union
  5. Banca d’Italia
  6. COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

  Associations/Institutes
  7. ASSONIME - Associazione fra le società italiane per azioni
  8. CNDCEC - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
  9. BIS - Bank for International Settlements
  10. FSB - Financial Stability Board
  11. World Economic Forum
  12. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations
  13. ECGI - European Corporate Governance Institute

  Surveys & Insights
European and Italian Authorities
1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
    Issuer                  Title                                                       Description                                                          Link to document

                                              Si informa che sul sito della CONSOB è stato pubblicato il rapporto "Governance e
                                              trasparenza nelle società Small Cap". Il rapporto confronta le società di minori dimensioni con
                                              azioni ordinarie quotate sul Mercato telematico azionario di Borsa Italiana (MTA) e le società
                                              negoziate sull'Alternative Investment Market (AIM) Italia con riferimento a taluni profili di
                                              governance e trasparenza.
                                              MTA ed AIM sono assoggettati, nella maggior parte dei casi, a previsioni legislative e
                                              regolamentari differenti, che tuttavia non precludono alle imprese negoziate su AIM di adottare
                                              modelli di governance e comportamenti più vicini a quelli a cui sono tenute le società quotate
                                              su MTA.
                                              I profili di governance analizzati vertono sia sugli assetti proprietari e di controllo delle società
                                              (cosiddetta governance esterna) sia sulla composizione dell'organo di amministrazione
                                              (cosiddetta governance interna).
                                              I profili di trasparenza hanno ad oggetto l'informativa contabile, l'informativa price-sensitive e
                                              in materia di internal dealing, la comunicazione dei piani industriali, la rendicontazione non
   CONSOB -                                   finanziaria e la comunicazione in lingua inglese. Un ulteriore confronto riguarda, infine, la
  Commissione      Governance e trasparenza   copertura da parte degli analisti.
                                                                                                                                                      Governance e trasparenza nelle società
 Nazionale per la   nelle società Small Cap   Le evidenze in materia di governance e trasparenza di fonte documentale si completano con i                      Small Cap (2018)
Società e la Borsa           (2018)           risultati di una Survey, realizzata coinvolgendo i portfolio manager di primari investitori
                                              istituzionali italiani ed esteri e gli amministratori delegati delle società negoziate su AIM Italia.
                                              Dall'analisi emerge che sia le società dell'MTA sia quelle dell'AIM presentano assetti
                                              proprietari concentrati e una presenza di investitori istituzionali rilevanti numericamente simile,
                                              benché gli stranieri prediligano le società dell'MTA. Sul fronte della governance interna, gli
                                              organi di amministrazione degli emittenti MTA sono mediamente più numerosi e con una
                                              maggiore incidenza di amministratori indipendenti e di donne. Per quanto riguarda la
                                              trasparenza, si colgono similitudini e differenze a seconda delle aree tematiche considerate:
                                              ad esempio, le comunicazioni di internal dealing su AIM sono in linea con lo STAR dell'MTA,
                                              mentre la diffusione della voluntary disclosure (relativa ai piani industriali e alla informazioni
                                              finanziarie periodiche aggiuntive) è maggiore fra le imprese quotate. Infine, le società AIM si
                                              caratterizzano per una copertura da parte degli analisti finanziari di gran lunga inferiore, in
                                              media, a quella delle società STAR (rispettivamente, il 51% e il 90% degli emittenti sono
                                              seguiti da almeno un analista) e superiore alle Small Cap (26%). La copertura degli analisti
                                              può essere un fattore importante per le scelte di investimento degli investitori istituzionali,
                                              come si evince dalle evidenze della Survey.

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European and Italian Authorities
1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
     Issuer                    Title                                                      Description                                                         Link to document

                                             Si informa che sul sito della CONSOB è stato pubblicato il Rapporto 2018 relativo alla
                                             corporate governance delle società quotate italiane.
                                             Alla fine del 2017 la maggior parte delle 231 società quotate sull’MTA è controllata o da un
                                             singolo azionista (177 emittenti) o da più azionisti aderenti a un patto parasociale (22 imprese;
                                             erano rispettivamente 181 e 51 nel 2010). La quota media detenuta dal principale azionista è
                                             pari al 47,7%, superiore al valore del 2010, pari al 46,2%, mentre il mercato detiene in media
                                             una quota di capitale del 40%. In linea con le evidenze passate, il modello di controllo
                                             prevalente continua a essere quello familiare, presente in 145 società. Lo Stato è azionista di
                                             riferimento in 23 imprese di dimensioni elevate, che rappresentano il 34% della
                                             capitalizzazione di mercato. Il 26% delle società (60 emittenti) conta almeno un investitore
                                             istituzionale nell’azionariato rilevante (ossia con una partecipazione superiore alle soglie
                                             individuate per gli obblighi di trasparenza proprietaria). A fine 2017 il 18,6% delle società
                                             quotate appartiene a strutture piramidali o miste (20% nel 2010) e si caratterizza per una
                                             differenza tra diritti di voto e diritti ai flussi di cassa pari in media al 12,3%. Diversamente dal
                                             passato, non si evidenzia la presenza di gruppi orizzontali.
                                             Per quanto riguarda la separazione tra proprietà e controllo realizzata attraverso la deviazione
                                             dalla regola ‘un’azione-un voto’, a fine 2017 le società che hanno emesso azioni di risparmio
   CONSOB -         La corporate governance sono 17, mentre quelle i cui azionisti hanno maturato a fine 2017 la maggiorazione del diritto
  Commissione         delle società quotate  di voto sono 14 e mostrano una divergenza tra diritti di voto e diritti ai flussi di cassa di circa il    La corporate governance delle società
 Nazionale per la italiane - Rapporto Consob 14%. Complessivamente, le società i cui statuti prevedono azioni a voto multiplo e loyalty               quotate italiane - Rapporto Consob 2018
Società e la Borsa            2018           shares sono, rispettivamente, tre e 41 (dato a fine giugno 2018).
                                             La maggioranza delle società quotate italiane adotta il modello tradizionale (227 società su
                                             231). I consigli di amministrazione sono costituiti in media da circa 10 membri, di cui circa la
                                             metà indipendenti secondo il Codice di Autodisciplina e/o del Testo Unico della Finanza – Tuf,
                                             mentre i consiglieri di minoranza, presenti in 97 imprese, sono mediamente due.
                                             Negli organi amministrativi delle società quotate siedono in media 2,4 consiglieri titolari di
                                             incarichi di amministrazione anche presso altri emittenti quotati (interlockers). Il fenomeno,
                                             mediamente più significativo nelle imprese a media e alta capitalizzazione (dove si registra,
                                             rispettivamente, la presenza di tre e quattro interlockers), interessa prevalentemente una
                                             minoranza del board (meno del 25% dei membri in 78 casi e tra il 25% e il 50% in 76 casi).
                                             Continua a crescere il numero di società che istituiscono comitati endo-consiliari.
                                             A giugno 2018 la presenza femminile raggiunge il 36% del totale degli incarichi di
                                             amministrazione e il 38% degli incarichi di componente degli organi di controllo, in entrambi i
                                             casi registrando i massimi storici per effetto dell’applicazione della Legge Golfo-Mosca (legge
                                             120/2011). Mentre aumenta rispetto al passato la quota di donne qualificate come
                                             indipendenti (72% a metà 2018 a fronte del 69% nel biennio precedente), si riduce lievemente
                                             il numero di casi in cui una donna ricopre la carica di amministratore delegato (14 dai 17
                                             rilevati a giugno 2017).

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European and Italian Authorities
1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
     Issuer                   Title                                                         Description                                                             Link to document

                                                  Si informa che sul sito della CONSOB è stata pubblicata l'audizione del Vice Direttore
                                                  Generale Giuseppe D'Agostino sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della
                                                  direttiva (UE) 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda
                                                  l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Lo schema di decreto recepisce
                                                  in maniera compiuta le disposizioni contenute nella SHRD 2, inserendosi in molti casi, come
                                                  accennato, nell’alveo della normativa esistente con interventi “chirurgici” di adeguamento e
                                                  facendo ricorso alla delega regolamentare alle autorità di vigilanza di settore.
                                                  Il completamento del processo di recepimento della Direttiva SHRD 2 rappresenta una tappa
                                                  importante nel percorso di transizione intrapreso a livello europeo e nazionale verso un
                                                  mercato dei capitali efficiente, integrato e soprattutto orientato ai temi della sostenibilità. In
                                                  questo senso l’intervento normativo si affianca ad altre iniziative già adottate, o in corso di
                                                  adozione, che, pur presentando un ambito applicativo non sempre coincidente, testimoniano
                        Audizione del Vice        un mutato approccio verso la regolamentazione finanziaria.
                        Direttore Generale        Si segnalano le seguenti osservazioni sul testo dello schema di decreto:
                      Giuseppe D'Agostino -
                                                        - L’osservazione principale riguarda l’apparato sanzionatorio previsto dallo schema di               Audizione del Vice Direttore Generale
                        Schema di decreto
   CONSOB -                                                decreto al fine di dotare le Autorità di vigilanza di uno strumentario utile a garantire in     Giuseppe D'Agostino - Schema di decreto
                         legislativo recante
  Commissione                                              ambito nazionale l’applicazione dei nuovi istituti previsti dalla Direttiva. Come segnalato    legislativo recante attuazione della direttiva
                     attuazione della direttiva
 Nazionale per la                                          dalla Consob al Senato della Repubblica, nel corso dell’audizione del 5 febbraio 2019            (UE) 2017/828 che modifica la direttiva
                        (UE) 2017/828 che
Società e la Borsa                                         sul disegno di legge di delegazione europea 2018, l’applicazione dei predetti limiti                  2007/36/CE per quanto riguarda
                        modifica la direttiva
                                                           edittali alla materia dei diritti degli azionisti di società quotate risulta del tutto           l'incoraggiamento dell'impegno a lungo
                     2007/36/CE per quanto
                                                           incongruente in un contesto normativo sanzionatorio, peraltro di derivazione                               termine degli azionisti
                   riguarda l'incoraggiamento
                                                           prevalentemente europea, che richiede l’applicazione di misure sanzionatorie di entità
                       dell'impegno a lungo
                                                           più elevata, affinché le stesse possano essere considerate “efficaci, proporzionate e
                      termine degli azionisti
                                                           dissuasive”. Per tali ragioni la principale osservazione che si ritiene di rappresentare in
                                                           questa sede riguarda la necessità di adeguare l’impianto sanzionatorio previsto nello
                                                           schema di decreto per le violazioni delle nuove disposizioni introdotte dalla Direttiva a
                                                           quanto attualmente previsto dal TUF per le sanzioni che vertono su materie analoghe.
                                                        - Un’osservazione di maggior dettaglio riguarda invece le sanzioni previste dallo schema
                                                           di decreto per le violazioni degli obblighi cui sono tenuti gli intermediari che svolgono la
                                                           funzione di depositari dei titoli azionari.
                                                        - Un’ultima osservazione riguarda infine l’opportunità, in precedenza richiamata, di
                                                           valutare l’esercizio dell’opzione prevista per le piccole e medie imprese dalla SHRD 2
                                                           in materia di relazione sulle remunerazioni. Tale opzione consiste nella possibilità di
                                                           sottoporre la sezione della relazione sui compensi corrisposti nell’esercizio precedente
                                                           a una mera discussione assembleare e non ad un voto consultivo.

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1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
     Issuer                    Title                                                      Description                                                         Link to document

                                               Si informa che la CONSOB tenuto conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio
                                               2019 al decreto legislativo in materia di DNF, richiama l'attenzione dei destinatari della
                                               disciplina in materia di Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) affinché siano fornite nelle DNF
                                               che saranno pubblicate a decorrere dal 1° gennaio 2019 anche le informazioni sulle "modalità
                                               di gestione" dei principali rischi mappati nella DNF.
                                               In particolare, l’articolo 1, comma 1073, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (cd. Legge di
                                               bilancio 2019), ha previsto che “[a]l fine di rafforzare la comunicazione di informazioni di
                                               carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni
                                               gruppi di grandi dimensioni di cui alla direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del
                                               Consiglio, del22 ottobre 2014, all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30
                                               dicembre 2016, n. 254, dopo le parole: «principali rischi,» sono inserite le seguenti: «ivi
                                               incluse le modalità di gestione degli stessi»”.
                                               Tale modifica allinea la disciplina nazionale sulle dichiarazioni non finanziarie (cd. DNF) al
                   Richiamo di attenzione n. 1 dettato dell’art. 19 bis, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 2013/34/UE, come modificata della
                       del 28 febbraio 2019.   direttiva 2014/95/UE secondo cui la DNF deve descrivere i «principali rischi connessi a tali
                         Dichiarazioni non     aspetti legati alle attività dell'impresa anche in riferimento, ove opportuno e proporzionato, ai     Richiamo di attenzione n. 1 del 28 febbraio
   CONSOB -           finanziarie - Modifiche  suoi rapporti, prodotti e servizi commerciali che possono avere ripercussioni negative in tali            2019. Dichiarazioni non finanziarie -
  Commissione       apportate dall'articolo 1, ambiti, nonché le relative modalità di gestione adottate dall’impresa».                               Modifiche apportate dall'articolo 1, comma
 Nazionale per la   comma 1073 della legge                                                                                                           1073 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
Società e la Borsa 30 dicembre 2018, n. 145 La previsione introdotta a livello di normativa primaria, nel valorizzare quanto già previsto dagli         all'articolo 3 del decreto legislativo 30
                                               orientamenti formulati dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 2 della Direttiva
                    all'articolo 3 del decreto                                                                                                                   dicembre 2016, n. 254
                                               2014/95/UE e dagli standard di rendicontazione utilizzati per la predisposizione delle DNF, ha
                     legislativo 30 dicembre
                                               lo scopo di rafforzare la DNF e segnala la rilevanza annessa dall’ordinamento anche alle
                            2016, n. 254
                                               informazioni che riguardano le modalità di gestione dei rischi censiti, con riguardo alle
                                               procedure e ai presidi adottati o non adottati.
                                               Essa pertanto conferma la finalità essenzialmente informativa della DNF, con focus anche in
                                               punto di rappresentazione delle politiche di gestione dei rischi mappati, ove gli enti che
                                               pubblicano la DNF siano dotati di tali politiche.
                                               Tanto premesso, considerando che l’art. 19 («Entrata in vigore») della legge di bilancio 2019
                                               prevede che «[l]a presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1°
                                               gennaio 2019» senza specificare una diversa decorrenza per la modifica apportata al decreto
                                               legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, si richiama l’attenzione dei destinatari della citata
                                               disciplina di fornire nelle DNF che saranno pubblicate a decorrere dal 1 gennaio 2019, anche
                                               le informazioni su “modalità di gestione” dei principali rischi mappati nella DNF rispetto ai temi
                                               di carattere non finanziario.

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1) CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
    Issuer                    Title                                                       Description                                                          Link to document

                                                 Si informa che sul sito della CONSOB è stato pubblicato il rapporto "Non-financial information
                                                 as a driver of transformation". Il rapporto esamina l'impatto sulla governance delle società
                                                 quotate italiane della disclosure in materia di informazione non finanziaria, a seguito
                                                 dell'entrata in vigore del d.lgs. 254/2016 e del regolamento attuativo Consob.
                                                 La direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia con il d.lgs. 254/2016, sta contribuendo a una
                                                 trasformazione culturale dei modelli di corporate governance. La rendicontazione delle
                                                 informazioni non finanziarie può infatti dare impulso a un'integrazione dei fattori ESG
                                                 (enviromental, social and governance) in molte diverse aree dell'attività aziendale, i cui effetti
                                                 possono riguardare la missione, l'attivazione di comportamenti e progetti traversali e di lungo
                                                 periodo, la progressiva considerazione delle connessioni tra elementi finanziari e non
                                                 finanziari negli strumenti di rendicontazione, il coinvolgimento di stakeholder interni ed esterni
                                                 nell'analisi di materialità, l'inclusione dei rischi non finanziari nell'analisi dei rischi.
                                                 In questa prospettiva, il documento esamina gli effetti dell'entrata in vigore della direttiva sotto
                                                 due distinti profili. Il primo riguarda le modalità attraverso cui le società italiane con azioni
                                                 ordinarie quotate sull'MTA hanno dato attuazione alle nuove previsioni, alla luce dei
                                                 documenti pubblicati come dichiarazione non finanziaria (DNF), ulteriori eventuali documenti
                                                 pubblicati in materia di sostenibilità e analisi di materialità predisposte. Il secondo profilo
   CONSOB -                                      attiene al coinvolgimento degli organi di amministrazione rispetto alle tematiche ESG
  Commissione        Non-financial information   (enviromental, social and governance), così come emerge sia da un'analisi documentale sia
                                                                                                                                                        Non-financial information as a driver of
 Nazionale per la          as a driver of        da una Survey rivolta agli amministratori indipendenti membri di Nedcommunity.
                                                                                                                                                                transformation (2018)
Società e la Borsa    transformation (2018)      Nel corso del 2018, 151 società con azioni ordinarie quotate hanno pubblicato una DNF,
                                                 inclusi due emittenti che avrebbero potuto non pubblicarla in quanto controllati da una società
                                                 madre soggetta agli obblighi di legge. Sette società hanno pubblicato un Report Integrato,
                                                 presentando le informazioni non finanziarie richieste dalla disciplina insieme alle informazioni
                                                 finanziarie. Inoltre, alcune società hanno diffuso, oltre alla DNF, anche il Report di sostenibilità
                                                 (cinque casi) o il Report Integrato (un caso). Quasi tutte le società (tranne due) hanno
                                                 realizzato l’analisi di materialità, coinvolgendo frequentemente nel processo di identificazione
                                                 dei temi rilevanti gli stakeholders interni (129 emittenti dichiarano di aver coinvolto gli organi
                                                 interni e 47 i top managers) e più raramente gli stakeholders esterni (44 casi). Nessuna
                                                 impresa ha menzionato l’analisi di materialità nel piano strategico, laddove pubblicato.
                                                 Tuttavia, nel campione del Ftse Mib, 12 imprese hanno integrato nei piani strategici tematiche
                                                 di lungo periodo e il relativo impatto sulla creazione di valore, mentre cinque hanno integrato i
                                                 propri impatti sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG’s dell’ONU) rilevanti.
                                                 In conclusione, dall’analisi emerge che la maggior parte delle imprese ha operato in un’ottica
                                                 di compliance, mentre pochi emittenti, prevalentemente di maggiori dimensioni, hanno colto
                                                 l’occasione offerta dalla direttiva per avviare un processo di trasformazione in grado di
                                                 coinvolgere modelli di business, governance e strategie. Tale evidenza tuttavia non
                                                 sorprende, visto che si riferisce al primo anno di applicazione della nuova disciplina sulle
                                                 informazioni non finanziarie.

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                                                   La consultazione della Consob in materia di initial coin offerings (ICOs) e di cripto-attività
                                                   (crypto-asset) ha lo scopo di avviare un dibattito a livello nazionale sul tema richiedendo
                                                   commenti e proposte (termine ultimo 19 maggio 2019) con particolare riguardo all’esercizio
                                                   definitorio e alle ipotesi formulate su di un possibile approccio regolatorio ad hoc. Si segnala
                                                   che in ambito europeo, non è stato ancora definito un orientamento condiviso circa la
                                                   qualificazione giuridica dei crypto-asset, in particolare in merito alla loro riconduzione al
                                                   novero dei valori mobiliari nonostante la pubblicazione, a gennaio 2019, da parte dell’ESMA di
                                                   un Advice riguardante le problematiche di applicazione di tutte le normative esistenti a livello
                                                   europeo sui servizi di investimento per i token (ogni rappresentazione digitale di un interesse
                                                   che può essere i) di valore, ii) un diritto a ricevere un beneficio o a svolgere delle specifiche
                                                   funzioni, iii) non legato a un utilizzo o a uno scopo specifico) qualificabili come strumenti
                                                   finanziari, affrontando anche il tema dei token che non si qualificano come tali.
                                                   Il documento è suddiviso in 4 paragrafi: il primo fornisce una rappresentazione sintetica del
                                                   fenomeno, nel secondo si definiscono alcuni degli elementi costitutivi, nel terzo viene
                                                   delineato un approccio regolatorio rispetto alle offerte di cripto-attività di nuova emissione e il
   CONSOB -           Le offerte iniziali e gli    quarto è dedicato allo sviluppo di un approccio regolatorio con riguardo alla fase della
  Commissione        scambi di cripto-attività -   successiva negoziazione delle cripto-attività oggetto di preventiva emissione e diffusione al             Le offerte iniziali e gli scambi di cripto-
 Nazionale per la       Documento per la           pubblico.                                                                                                 attività - Documento per la Discussione
Società e la Borsa        Discussione              Il documento in oggetto fornisce la definizione di “cripto-attività” e di “piattaforma per le offerte
                                                   di cripto-attività”. Attualmente, in ambito domestico, gli operatori meglio posizionati per poter
                                                   offrire professionalmente assistenza nella realizzazione di offerte di cripto-attività di nuova
                                                   emissione a un numero potenzialmente indeterminato di investitori sono i gestori di portali per
                                                   la raccolta di capitali di rischio autorizzati ai sensi del TUF e la cui attività è disciplinata con il
                                                   Regolamento Crowdfunding. La Consob, nel documento in oggetto, propone che ai soggetti
                                                   che siano già autorizzati allo svolgimento di tale attività potrebbe essere consentito di gestire
                                                   piattaforme per le offerte di cripto-attività, a condizione che ne venga data preventiva
                                                   comunicazione alla Consob e che l’attività connessa con la promozione di offerte di cripto-
                                                   attività venga in qualche modo tenuta distinta da quella connessa con le offerte di
                                                   crowdfunding. Invece, gli ulteriori diversi soggetti ai quali potrebbe essere consentito di
                                                   svolgere in via esclusiva l’attività di gestione di piattaforme per le offerte di cripto-attività
                                                   sarebbero comunque tenuti al rispetto di requisiti soggettivi analoghi a quanto previsto per i
                                                   gestori di portali per le offerte di crowdfunding.
                                                   Il presente documento, inoltre, fornisce la definizione di “sistema di scambi di cripto-attività” e
                                                   anche in questa seconda fase di negoziazione la Consob prevede un regime di opt-in.

                                                                                                  8
European and Italian Authorities
2) European Commission
 Issuer                 Title                                                       Description                                                          Link to document

                                       Si informa che il sito della Commissione Europea ha pubblicato in consultazione il documento
                                       "Comunicazione della Commissione - Linee Guida sulla presentazione standardizzata della
                                       relazione sulla remunerazione ai sensi della Direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla
                                       Direttiva (UE) 2017/828 per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine
                                       degli azionisti".
                                       La Direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento
                                       europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, all'articolo 9-ter prevede che le società (aventi
              Communication from the   sede legale in uno Stato membro e le cui azioni siano ammesse alla negoziazione in un
              Commission - Guidelines mercato regolamentato o che operano all'interno di uno Stato membro) redigano una
                 on the standardised   relazione sulla remunerazione chiara e comprensibile, fornendo una panoramica completa                     Communication from the Commission -
                 presentation of the   della remunerazione dei loro amministratori.                                                                   Guidelines on the standardised
             remuneration report under                                                                                                            presentation of the remuneration report
 European                              Secondo la Direttiva, la relazione include tutte le prestazioni, in qualsiasi forma, assegnate o
              Directive 2007/36/EC, as                                                                                                          under Directive 2007/36/EC, as amended
Commission                             dovute durante l'ultimo esercizio a singoli amministratori, inclusi i neoassunti e gli ex
             amended by Directive (EU)                                                                                                          by Directive (EU) 2017/828 as regards the
                                       amministratori, in conformità con la politica retributiva della società.
              2017/828 as regards the                                                                                                            encouragement of long-term shareholder
              encouragement of long-   Lo scopo di queste Linee Guida non vincolanti è di aiutare le aziende a divulgare informazioni                          engagement
                  term shareholder     chiare, comprensibili, complete e comparabili sulla remunerazione dei singoli amministratori
                     engagement        che soddisfi i requisiti della Direttiva. Le istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 3),
                                       del Regolamento (UE) 575/2013, che sono soggette alla direttiva 2013/36/UE, devono anche
                                       applicare gli orientamenti sulla remunerazione dettati dall'Autorità Bancaria Europea ("EBA").
                                       Le presenti Linee Guida, nello specifico, si applicano alle informazioni richieste dalla Direttiva
                                       da fornire sulla remunerazione di ogni singolo amministratore, comprese tutte le prestazioni in
                                       qualsiasi forma, assegnate o assunte durante l'ultimo esercizio finanziario, nonché ai
                                       neoassunti e agli ex amministratori, in conformità con la politica di remunerazione di cui
                                       all'articolo 9-bis della Direttiva. Il testo rimarrà in consultazione fino al 21 marzo 2019.

                                                                                        9
European and Italian Authorities
3) IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
     Issuer                    Title                                                       Description                                                           Link to document

                                               Il sito dell'IVASS è stato aggiornato con la pubblicazione dell'audizione del Segretario
                                               Generale Stefano De Polis al Senato della Repubblica sull'attuazione della Direttiva
                                               Shareholder II.
                                               Con tale direttiva il legislatore europeo intende rafforzare la corporate governance delle
                                               società quotate e in ultima analisi sostenerne lo sviluppo nel lungo termine, accrescendo la
                                               trasparenza degli assetti proprietari e incoraggiando la partecipazione attiva dei loro azionisti.
                                               Il maggiore impegno richiesto agli azionisti viene controbilanciato assegnando loro un ruolo
                                               più ampio ed incisivo nella definizione delle politiche di remunerazione del management (c.d.
                                               “say on pay”), operando per scoraggiare scelte gestionali orientate al breve termine e per
                                               favorire obiettivi di creazione di valore nel lungo periodo.
                                               Nello specifico, l’IVASS intende richiamare l'attenzione sulle norme che non si trovano in
                                               questo decreto, ma che avrebbero potuto e dovuto esserci in quanto in linea non solo con gli
                                               obiettivi della Direttiva, ma anche con le intenzioni espresse dallo stesso Parlamento
                                               nell’ambito dello schema di legge di delegazione Europea 2018, non ancora finalizzato, che
                                               ne contiene i criteri di delega.
                                               Il recepimento della direttiva Shareholder II è in effetti stato identificato dal legislatore quale
                      Audizione del Segretario veicolo per operare i menzionati, necessari interventi al CAP: rammento che i criteri di delega
IVASS - Istituto per Generale Stefano De Polis della direttiva Shareholders, contenuti nella legge di delegazione europea 2018 all’esame del           Audizione del Segretario Generale Stefano
 la Vigilanza sulle al Senato della Repubblica Senato (di cui al disegno di legge Camera dei Deputati n. 1201), chiedono al Governo di                      De Polis al Senato della Repubblica
   Assicurazioni        sull'attuazione della  attuare la direttiva Shareholder II integrando il CAP proprio nel senso sopra indicato.                 sull'attuazione della Direttiva Shareholder II
                      Direttiva Shareholder II Tali integrazioni al CAP sono pienamente in linea con il carattere di armonizzazione minima
                                               della direttiva che lascia al legislatore nazionale l’opportunità di integrare le misure ivi previste
                                               mediante disposizioni dirette a prevenire malfunzionamenti e inadeguatezze della governance
                                               aziendale. Nonostante l’esito della consultazione pubblica sulle integrazioni al CAP in materia
                                               di governance (gli stakeholders non hanno presentato alcuna osservazione volta ad introdurre
                                               modifiche sostanziali al testo), l’articolato dello schema di decreto legislativo, approvato in via
                                               preliminare dal Consiglio dei Ministri ed inviato a codesta Commissione per il prescritto parere,
                                               contiene solo limitate integrazioni al CAP (nell’allegato è riportato il confronto tra la versione
                                               posta in pubblica consultazione e quella approvata in via preliminare). Purtroppo esso è privo
                                               delle disposizioni rafforzative della governance in tema di idoneità di azionisti (art. 77),
                                               esponenti aziendali (art. 76) e del relativo potere in capo ad IVASS di rimozione (art. 188,
                                               comma 3-bis, lett. e). Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all’impianto
                                               sanzionatorio che sostiene le violazioni della direttiva Shareholder II le quali – come
                                               sottolineato anche da Consob nell’audizione alla 14a Commissione permanente del Senato
                                               (Politiche dell’Unione Europea) del 5 febbraio scorso – dovrebbero avere le caratteristiche e
                                               gli importi previsti dai criteri individuati dalla Legge di delegazione UE 2018 e non quelli,
                                               eccessivamente contenuti e scarsamente deterrenti, previsti nell’attuale decreto attuativo

                                                                                               10
European and Italian Authorities
4) Council of the European Union
   Issuer                    Title                                                       Description                                                       Link to document
                                                The EU is taking steps to guarantee a high level protection to whistle-blowers across a wide
                                                range of sectors.
                                                EU member states ambassadors confirmed today the agreement reached on Monday 11
                                                March by the Romanian presidency and Parliament negotiators on the directive on the
                                                protection of whistle-blowers.
                                                The new rules will require the creation of safe channels for reporting both within an
                                                organisation -private or public - and to public authorities. It will also give a high level of
                                                protection to whistleblowers against retaliation, and require national authorities to adequately
                                                inform citizens and train public officials on how to deal with whistleblowing.
                                                The main elements of the compromise include:
                                                - reporting system: whistle-blowers will be strongly encouraged to use first internal channels
                                                within their organisation before calling on external ones set up by public authorities. This will
                                                contribute to the development of a healthy corporate culture in companies of over 50
                                                employees or municipalities of more than 10 000 inhabitants, where there will be an obligation
                                                to create effective and efficient reporting channels. In any event, whistle-blowers will not loose
                                                their protection in case they decide to turn directly to external channels;
                                                - persons protected by the new rules: the position of the Council was preserved. Persons
                                                protected include a large number of profiles who could acquire information on breaches in a
                  Better protection of whistle-                                                                                                      Better protection of whistle-blowers:
 Council of the                                 work-related context. e.g. workers, including civil servants at national/local level, volunteers
                   blowers: Council confirms                                                                                                          Council confirms agreement with
European Union                                  and trainees, non executive members, shareholders, etc.
                  agreement with Parliament                                                                                                                       Parliament
                                                - scope of application: the compromise foresee a wide scope in line with the Council's position.
                                                It covers areas such as public procurement, financial services, prevention of money
                                                laundering, public health, etc. For legal certainty, a list of all EU legislative instruments
                                                covered is included in annex of the directive. Member states may go beyond this list when
                                                implementing the new rules;
                                                - support and protection measures for whistleblowers: Both institutions have agreed on a list of
                                                what can be considered to be a form of retaliation and which also covers, as requested by the
                                                Council, attempts or threats of retaliation. The agreed text includes important protection
                                                measures such as the exemption from liability for breach of restrictions on disclosure of
                                                information imposed by contract or by law,. The directive will also include a list of all support
                                                measures which will be put in place for whistleblowers;
                                                - feedback obligations for authorities and companies: the timeline for feedback remains as in
                                                the Council's position, namely an obligation to respond and follow-up to the whistleblowers'
                                                reports within 3 months (with the possibility of extending to 6 months for external channels in
                                                duly justified cases);
                                                - public disclosures: the position of the Council is retained with an article setting out the
                                                conditions to be fulfilled for a person to be protected by the new rules in case he/she publicly
                                                discloses information.

                                                                                            11
European and Italian Authorities
5) Banca d’Italia
  Issuer                  Title                                                        Description                                                           Link to document

                                              Con il 26° aggiornamento della Circolare n. 285, la Banca d’Italia si conforma pienamente agli
                                              Orientamenti in materia di pratiche di gestione del rischio e di contabilizzazione delle perdite
                                              attese su crediti per le banche, modificando l’Allegato A (“Disposizioni speciali relative a
                                              particolari categorie di rischio”) del Capitolo relativo al “Sistema dei controlli interni”.
                                              Precisamente, nell’Allegato sono recepite tutte le Sezioni degli Orientamenti ad eccezione
                                              della:
                                                   - 1, contenente gli obblighi di comunicazione in capo alle Autorità competenti per
                                                      conformarsi agli Orientamenti stessi;
                                                   - 4.2.8 (Principio 8 – “Informativa”) che era già stata recepita nell’ordinamento nazionale
                                                      in occasione del 5° aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005; e
                   26° aggiornamento -             - 4.4 in quanto questa contiene tre principi, indirizzati specificamente alle Autorità
                  Circolare n. 285 del 17             competenti, sulla valutazione di vigilanza delle pratiche di gestione del rischio attuate      26° aggiornamento - Circolare n. 285 del
Banca d’Italia        dicembre 2013                   dagli istituti.                                                                               17 dicembre 2013 "Disposizioni di vigilanza
                 "Disposizioni di vigilanza   Brevemente, la Sezione 2 degli Orientamenti ne specifica l’oggetto, l’ambito di applicazione, i                    per le banche"
                      per le banche"          destinatari e le definizioni, mentre la Sezione 3 è dedicata alla data di applicazione.
                                              La Sezione 4.1, invece, contiene previsioni generali sui principi di proporzionalità e materialità
                                              e sull’utilizzo delle informazioni da parte degli istituti di credito.
                                              La Sezione 4.2 elenca otto principi sulla gestione del rischio e la contabilizzazione delle
                                              perdite attese e la Sezione 4.3, che si applica unicamente agli enti creditizi che redigono il
                                              bilancio in conformità ai principi contabili internazionali IFRS e per i quali si applica l’IFRS9 –
                                              “Strumenti finanziari”, contiene linee guida specifiche sulla contabilizzazione di taluni aspetti
                                              del modello ECL (expected credit loss) sull’impairment introdotto dall’IFRS9.
                                              Infine, l’aggiornamento della Circolare in oggetto precisa che, ai fini dell’applicazione degli
                                              Orientamenti, per “organo di gestione” si intende l’”organo con funzione di supervisione
                                              strategica” e per “alta dirigenza” si intende l’”organo con funzione di gestione”.

                                                                                          12
European and Italian Authorities
 6) COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

     Issuer                    Title                                                        Description                                                            Link to document

                                                La COVIP ha posto in consultazione lo Schema delle Direttive alle forme pensionistiche
                                                complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al Decreto legislativo 5 dicembre
                                                2005, n. 252 dal Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147. Con tale schema intende
                                                consentire alle forme pensionistiche complementari di uniformarsi tempestivamente al Decreto
                                                legislativo 147/2018, entrato in vigore il 1° febbraio 2019, che dà attuazione alla Direttiva (UE)
                                                2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e
                                                alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali, apportando modifiche di
                                                significativo rilievo alla disciplina del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.
                                                Le Direttive forniscono istruzioni di vigilanza volte a chiarire i profili di novità della normativa
                                                primaria di settore, il loro impatto sull’attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da
                                                apportare sia sotto il profilo organizzativo sia sotto il profilo documentale, nonché a specificare
                                                le modalità e le tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme
                                                pensionistiche sono chiamate a porre in essere. Il documento è suddiviso in paragrafi che
                    Schema delle Direttive alle
                                                seguono, sostanzialmente, la struttura dell’articolato del Decreto lgs. 252/2005, così da favorire
                       forme pensionistiche
                                                l’immediata individuazione delle novità, degli interventi da realizzare e la relativa tempistica.
                     complementari in merito                                                                                                              Schema delle Direttive alle forme
                                                Con riferimento alla governance, nelle Direttive sono esaminati i requisiti generali in materia di
                          alle modifiche e                                                                                                                pensionistiche complementari in merito alle
      COVIP –                                   sistema di governo previsti per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività
                       integrazioni recate al                                                                                                             modifiche e integrazioni recate al Decreto
 Commissione di                                 giuridica, analizzando nel dettaglio ciascuna delle nuove funzioni fondamentali introdotte dal
                        Decreto legislativo 5                                                                                                             legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dal
Vigilanza sui Fondi                             Decreto lgs. 147/2018, nonché i sistemi a esse connessi. La normativa prescrive, altresì, che il
                    dicembre 2005, n. 252 dal                                                                                                             Decreto legislativo 13 dicembre 2018, n.
     Pensione                                   sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento.
                      Decreto legislativo 13                                                                                                              147, in attuazione della direttiva (UE)
                                                In particolare, relativamente ai fondi aperti, l’art. 5-decies prevede l’assolvimento degli obblighi
                    dicembre 2018, n. 147, in                                                                                                             2016/2341
                                                previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater
                     attuazione della direttiva
                                                (Funzione di revisione interna), 5-sexies (Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di
                          (UE) 2016/2341
                                                ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive), 5-septies (Esternalizzazione), 5-octies
                                                (Politica di remunerazione) e 5-nonies (Valutazione interna del rischio), in coerenza con gli
                                                assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento, secondo le specifiche istruzioni di
                                                vigilanza che saranno adottate da parte della COVIP, sentite Banca d’Italia, CONSOB e
                                                IVASS. La finalità ultima è quella di assicurare, da un lato, che tutte le diverse categorie di
                                                fondi pensione interessati dalla direttiva (UE) 2016/2341 (negoziali, preesistenti e aperti)
                                                adempiano ai medesimi obblighi e, dall’altro, evitare eventuali duplicazioni – onerose – per i
                                                fondi pensione aperti.
                                                In merito agli obblighi informativi, gli stessi sono in linea di principio applicabili a tutte le forme
                                                pensionistiche complementari, ivi compresi i fondi preesistenti interni. Relativamente alle
                                                informazioni periodiche agli aderenti, gli adempimenti da porre in essere sono differenziati in
                                                base al numero degli iscritti attivi, nonché secondo il regime che caratterizza il fondo.
                                                La consultazione rimarrà aperta fino al 13 maggio 2019.

                                                                                                 13
Associations/Institutes
 7) ASSONIME - Associazione fra le società italiane per azioni

     Issuer                      Title                                                           Description                                                            Link to document

                                                       Si informa che sul sito di ASSONIME è stato il documento «Note e Studi 5/2019 - Prevenzione
                                                       e governo del rischio di reato: La disciplina 231/2001 e le politiche di contrasto dell’illegalità
                                                       nell’attività d’impresa».
                                                       Organizzazione, gestione del rischio e compliance sono oggi parte integrante delle strategie e
                                                       della governance dell’impresa di medio-grandi dimensioni. La disciplina della responsabilità
                                                       amministrativa delle imprese 231/2001 ha dato impulso alla moderna concezione della
                                                       prevenzione, coniugando cultura del controllo interno e cultura della legalità, mediante
                                                       l’aspettativa di un esonero da responsabilità per efficienza organizzativa. La disciplina 231 ha
                                                       dispiegato buona parte dei suoi effetti, stimolando le imprese all’adozione di modelli
                                                       organizzativi sempre più integrati con il più ampio assetto organizzativo e di gestione dei rischi
                        Note e Studi 5/2019 -
                                                       dell’impresa; sui piani della premialità e dell’equilibrio tra tutela della legalità e garanzia di
                       Prevenzione e governo
  ASSONIME -                                           proporzionalità e ragionevolezza della pena, la disciplina ha invece mostrato alcuni limiti.            Note e Studi 5/2019 - Prevenzione e
                        del rischio di reato: La
Associazione fra le                                    Obiettivo del documento è quello di fornire un contributo di proposte finalizzato a: i)                 governo del rischio di reato: La disciplina
                       disciplina 231/2001 e le
società italiane per                                   promuovere il valore della funzione di prevenzione e dell’auto-organizzazione, tenendo conto            231/2001 e le politiche di contrasto
                         politiche di contrasto
      azioni                                           dell’evoluzione della compliance e dei sistemi di controllo all’interno delle imprese; ii)              dell’illegalità nell’attività d’impresa
                       dell’illegalità nell’attività
                                                       recuperare l’efficienza della funzione premiale prevista dalla disciplina 231, attraverso una più
                                d’impresa
                                                       specifica individuazione delle cautele organizzative su cui si fonda la ricostruzione della colpa
                                                       dell’ente. La prospettiva è quella dell’impresa di medie e grandi dimensioni.
                                                       Il Rapporto è diviso in due parti:
                                                             - nella prima parte viene esaminata la funzione di prevenzione della disciplina 231/2001
                                                                nel contesto attuale dei controlli interni all’impresa e vengono richiamate le principali
                                                                criticità della disciplina;
                                                             - nella seconda parte sono proposti alcuni interventi necessari per migliorare l’efficienza
                                                                della disciplina e volti a rafforzare l’impegno delle imprese nella prevenzione, tenendo
                                                                altresì conto della prospettiva internazionale e delle recenti evoluzioni del diritto penale
                                                                dell’economia.

                                                                                                     14
Associations/Institutes
 7) ASSONIME - Associazione fra le società italiane per azioni

     Issuer                     Title                                                          Description                                                               Link to document

                                                     Si informa che sul sito di ASSONIME è stato il documento «Interventi 5/2019 - Osservazioni
                                                     sullo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva azionisti (direttiva
                                                     828/2017)».
                                                    ​Il Direttore Generale di Assonime Stefano Micossi ha inviato alle Commissioni parlamentari
                                                    competenti alcune osservazioni sullo schema di decreto legislativo per la trasposizione della
                                                    direttiva sui diritti degli azionisti di società quotate approvato all'inizio di febbraio dal Consiglio
                          Interventi 5/2019 -       dei Ministri.
                          Osservazioni sullo        Lo schema di decreto è stato adottato dopo una consultazione pubblica svolta dal MEF nel
  ASSONIME -                                                                                                                                                  Interventi 5/2019 - Osservazioni sullo
                          schema di decreto         mese di novembre alla quale Assonime ha risposto.
Associazione fra le                                                                                                                                           schema di decreto legislativo recante
                          legislativo recante       Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri ha introdotto alcune soluzioni più rigide rispetto a
società italiane per                                                                                                                                          l’attuazione della direttiva azionisti (direttiva
                     l’attuazione della direttiva   quanto proposto dal MEF – ha ad esempio introdotto il voto vincolante sulla politica sulle
      azioni                                                                                                                                                  828/2017)
                           azionisti (direttiva     remunerazioni - e ha comunque confermato alcune impostazioni da noi già criticate, come ad
                               828/2017)            esempio la previsione di una soglia per l'identificazione degli azionisti e un impianto
                                                    sanzionatorio incerto nella definizione delle condotte sanzionate.
                                                     Assonime richiama l’attenzione in particolare sui seguenti temi:
                                                           - operazioni con parti correlate;
                                                           - identificazione degli azionisti;
                                                           - relazione sulla remunerazione;
                                                           - diritto di porre domande.

                                                                                                   15
Associations/Institutes
  8) CNDCEC

      Issuer                    Title                                                        Description                                                             Link to document

                                                Si informa che sul sito del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
                                                Contabili è stata pubblicata la "Relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale
                                                incaricato della revisione legale dei conti - Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi
                                                al 31 dicembre 2018". Il modello di relazione unitaria del collegio sindacale incaricato della
                                                revisione legale proposto conserva la struttura delle precedenti edizioni e privilegia, pertanto,
                                                una relazione di tipo unitario, in luogo di due relazioni separate. In questo modo, il collegio
                                                sindacale esprime al meglio e in modo coordinato e integrato le risultanze del lavoro svolto sia
                                                in termini di vigilanza e altri doveri ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c., sia di revisione legale
                                                del bilancio, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 391. Il modello di relazione
                                                unitaria proposto mantiene l’ordine espositivo delle precedenti edizioni che vede come primo
                                                documento la relazione di revisione (Parte A) e, a seguire, la relazione ex art. 2429 c.c. (Parte
                                                B), comprensiva dei risultati dell’attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss. c.c. (Parte B1) e
                     La relazione unitaria di
                                                dell’attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l’approvazione e la
    CNDCEC -         controllo societario del
                                                pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).                                                          La relazione unitaria di controllo societario
Consiglio Nazionale     collegio sindacale
                                                Il presente documento, che fornisce la versione aggiornata di quello rilasciato nel marzo 2018,            del collegio sindacale incaricato della
    dei Dottori     incaricato della revisione
                                                tiene conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella disciplina del bilancio                    revisione legale dei conti - Versione
 Commercialisti e legale dei conti - Versione
                                                d’esercizio, mentre non si registrano novità in tema di disciplina della struttura e del contenuto         aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi
   degli Esperti    aggiornata per le revisioni
                                                della relazione di revisione.                                                                              al 31 dicembre 2018
     Contabili        dei bilanci chiusi al 31
                                                Il testo aggiornato tiene conto anche del documento Approccio metodologico alla revisione
                          dicembre 2018
                                                legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, emanato ad aprile
                                                2018.
                                                Il testo conserva l’articolazione delle precedenti edizioni, illustrando la struttura della relazione
                                                unitaria, poi i riferimenti alla vigilanza e alle osservazioni in merito al bilancio, infine uno
                                                schema-tipo di relazione.
                                                Nel testo, come nelle versioni precedenti, non si farà alcun riferimento ai contenuti della
                                                relazione di revisione legale nelle circostanze in cui il collegio sindacale (o il sindaco unico delle
                                                S.r.l.) non può essere incaricato della revisione legale (bilanci di Enti di interesse pubblico o di
                                                Enti sottoposti a regime intermedio, bilanci di loro controllate, controllanti o società sottoposte a
                                                comune controllo, bilanci consolidati, relazione sul governo societario e gli assetti proprietari,
                                                ecc.). Per lo stesso motivo, non si farà riferimento al Regolamento UE n. 537/2014 sui requisiti
                                                specifici delle revisioni legali degli Enti di interesse pubblico.

                                                                                                  16
Associations/Institutes
9) BIS - Bank for International Settlements

  Issuer                Title                                                    Description                                                        Link to document

                                         Please note that the BIS’ website has been updated with a presentation by Mrs. Leila Matroos-
                                         Lasten, Acting-President of the Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, on the relevancy
                                         of good corporate governance.
                                         Corporate Governance, according to the Basel Committee on Banking Supervision and as
                                         adopted by the Bank, can be defined as a set of relationships between a company’s
                                         management, its board, its shareholders and other stakeholders which provides the structure
                                         through which the objectives of the company are set, and the means of attaining those
                                         objectives and monitoring performance. It helps define the way authorities and responsibilities
                                         are allocated and how corporate decisions are made. Thus, Corporate Governance is the
                                         driving force of every company, whether a bank or production company.
                                         Corporate Governance became even more important following the financial crisis which
                                         unfolded, after the collapse and scandals surrounding several renowned financial/ banking
                                         institutions and companies such as Lehman Brothers, Bear Sterns and Barings Bank in the
                                         period 2007/2008.
                                         As a result, the “Organization for Economic Cooperation and Development” (OECD) updated its
                                         widely accepted and long-established principles for good corporate governance to assist
BIS - Bank for
                 The relevancy of good   governments worldwide in their efforts to evaluate and improve their frameworks for corporate      The   relevancy   of   good   corporate
 International
                 corporate governance    governance and to provide guidance for participants and regulators of financial markets.           governance
 Settlements
                                         The Basel Committee on Banking Supervision, responsible for the international standards and
                                         guidelines on banking supervision, which has adopted the OECD principles of corporate
                                         governance, also updated its own set of Corporate Governance guiding principles for banks
                                         worldwide to assist Banks and Supervisors further.
                                         The Bank, having a keen interest in sound corporate governance has therefore adopted the
                                         internationally accepted Basel committee’s guiding principles of good corporate governance in
                                         its admission requirements for local and international banks and its Corporate Governance
                                         Guidance Notes for the Supervisory Boards of Supervised Financial Institutions by choosing for
                                         a two-tier board model consisting of a Managing Board and a Supervisory Board. This despite
                                         the fact that our General Law on companies permits a one-tier board.
                                         According to the Bank, an institution's Supervisory Board is ultimately responsible for the
                                         conduct and affairs of the supervised institution. It is the Supervisory Board’s duty to oversee
                                         management affairs and to monitor the institution's direction and, hence, its adherence to its
                                         overall policy. By doing this, the Supervisory Board determines how the institution will conduct
                                         its business in the long term. In general, the Supervisory Board establishes or approves and
                                         monitors the policies by which Management will operate.

                                                                                     17
Associations/Institutes
10) FSB - Financial Stability Board

   Issuer                   Title                                                    Description                                                        Link to document

                                          Please note that the FSB has published a note that provides key takeways from a workshop
                                          with banks in October 2018 about implementation of the FSB’s international standards on
                                          compensation. As part of its work to monitor implementation of its Principles for Sound
                                          Compensation Practices and their Implementation Standards the FSB engages regularly with
                                          firms across financial sectors to assess the extent to which the standards have been effectively
                                          implemented. The workshop provides one input into the FSB’s biennial compensation progress
                                          report that will be published later in 2019. The FSB welcomes any feedback on topics
                                          discussed at the workshop and summarised in this note.
                                          In particular, banks reported more active and engaged boards. Boards more thoroughly
                                          understand both the technicalities and the implications of different compensation structures
                                          including on individual compensation outcomes for senior executives. Banks reported that
                                          compensation processes are now conducted with greater oversight. While human resources
                                          (HR) functions predominantly run the process, there is significant input from risk and
                                          compliance functions. Control functions are increasingly helping to develop and ensure
                                          effective and consistent implementation of compensation structures, and HR functions are
                                          increasingly playing a control function role. Participants noted that a key next step will be to
                                          ensure front office functions take ownership to embed the cultural shift in day to day operations
                                          and behaviours.
FSB - Financial      FSB compensation     Banks reported a range of data they use to more effectively assess the performance of staff.          FSB    compensation   workshop:   Key
Stability Board   workshop: Key takeaways The increased focus on conduct risk continues to shape conversations around behavioural               takeaways
                                          impacts and how to incentivise and reward the desired culture. One bank spoke about the
                                          important role that retail staff have to play as the “face of this industry to the customers on the
                                          high street”. Banks agreed that compensation had a role to play in improving conduct
                                          standards in firms. A number of banks mentioned the importance of tackling what would have
                                          previously been considered minor infractions in order to set a clear expectation with staff that
                                          misconduct would not be tolerated. One bank mentioned that an increased use of “trip wires”
                                          (alerts that flag possible compliance or other breaches) had led to a reduction in the number of
                                          reported misconduct incidents as less severe issues were being tackled earlier. Several banks
                                          emphasised that there had been a fundamental shift towards incentivising and rewarding
                                          positive behaviours, while embedding the conduct agenda at every level of the employee
                                          population. Employees are increasingly proactive about their own accountability and the set of
                                          behaviours they are responsible for. There is also increased focus on the accountability of line
                                          and senior management. A number of banks cited the importance of having management
                                          accountability in place so that, where appropriate, compensation actions can be taken against
                                          senior management that were accountable for the relevant business. As one bank noted,
                                          “people at the top of the house need to understand they’re responsible for incidents further
                                          down the chain”.
                                          Comments should be sent by Tuesday 7 May 2019.

                                                                                          18
Associations/Institutes
11) World Economic Forum
   Issuer               Title                                                     Description                                                            Link to document
                                        Please note that the World Economic Forum has published the White Paper “The Modern
                                        Dilemma: Balancing Short- and Long-Term Business Pressures“. It investigates questions of
                                        investor relations, governance, and strategy. The evolution of corporate governance over the
                                        decades reveals an interesting progression. Management control was then challenged by
                                        theories of “shareholder primacy”, driven by a number of factors that included the view that a
                                        company’s sole purpose was to deliver profit to its shareholders. In a practical sense, this
                                        theory was reinforced in the past decade by the growing scale, concentration and
                                        sophistication of institutional investors. Indeed, a particular class of hedge fund has emerged in
                                        recent years with the specialized purpose of placing pressure on boards and management. The
                                        concept that shareholders are just another category of stakeholder in a company has
                                        underpinned theories that management’s or the board’s primary objective is to maximize profits
                                        for shareholders. However, upon closer examination, this approach actually reinforces the fact
                                        that companies are separate entities, distinct from their shareholders. Shareholders do not own
                                        the business enterprise itself; shareholders own shares in companies and their rights are the
                                        rights attached to those shares. By having the right to appoint and remove directors,
                                        shareholders can hold boards to account. In doing so, however, institutional investors must be
                                        mindful of at least two issues: i) their duties to their clients, the beneficial owners of the shares,
                                        and the mandate of those owners for long-term value creation; and ii) directors’ broader duties
                 The Modern Dilemma:    when making decisions regarding the management of the company’s enterprise. It is important
World Economic   Balancing Short- and   that they consider the likely consequences of their decisions on the longterm success of the             The Modern Dilemma: Balancing Short-
    Forum         Long-Term Business    company and also the interests of the company’s stakeholders. Arguably, as a consequence of              and Long-Term Business Pressures
                      Pressures         this shareholder-centric era, combined with a proliferation of capital availability beyond the
                                        public equity markets, the numbers of public companies in the United States, the most mature
                                        and largest public market, have substantially declined over the last decade or so. It appears
                                        now that a slow and gradual progression towards a new corporate governance approach is
                                        occurring, called “stakeholder capitalism”. If shareholder primacy emerged in parallel with, and
                                        has been enabled by, the rising power of financial intermediaries the two ends of that chain are
                                        reclaiming more influential positions. Increased dialogue across the investment value chain
                                        may be one mechanism of this shift. This is resulting from market pressure from beneficial
                                        owners and regulators, and indeed from employees and customers, requiring companies to
                                        take into account all of their stakeholders. In summary, environmental, social and governance
                                        (ESG) matters are emerging as a key consideration for boards. One of the consequences of
                                        this move towards stakeholder capitalism is the advent of stewardship, whether by regulation or
                                        by market pressure. To conclude, the evolution towards stakeholder capitalism, evidenced by
                                        both the spread of stewardship and the move in some countries to enforce director duties to
                                        take into account the interests of all shareholders as well as those of other stakeholders, could
                                        result in the slow convergence(rather than asymmetry) of director and shareholder duties. This
                                        will in turn promote better engagement between boards and shareholders, fostering a more
                                        sustainable balance between short-term pressures and long-term value creation. It will also
                                        help restore trust in companies as important contributors to society at large.

                                                                                       19
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