L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena

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L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
L’AGRICOLTORE SENESE
ANNO 24° - NUMERO 03                                                 FEBBRAIO 2019

Firmato l’accordo tra i due enti “amici” a vantaggio dei rispettivi Soci, oltre un migliaio
complessivamente: sconto del 20% sulle reciproche prestazioni
IN CAMPO PER LA PREVENZIONE, SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA
TRA UPA E LILT SIENA
Si consolida la collaborazione che vedrà nuove iniziative per la diffusione di quello
stretto legame tra salute e alimentazione da agricoltura di qualità che è alla base
della prevenzione oncologica

Unione Provinciale Agricoltori di Siena e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sezione provinciale di Siena insieme “In campo per la prevenzione”. Questo il nome del
protocollo d’intesa siglato dai due enti “amici” a vantaggio dei rispettivi soci, oltre un
migliaio complessivamente. La convenzione tra Upa e Lilt di Siena prevede infatti uno
sconto del 20% sulle reciproche prestazioni. I soci dell’Upa muniti di tessera Lilt
potranno pertanto usufruire a prezzo agevolato dei servizi ambulatoriali dotati delle
più avanzate tecnologie diagnostiche, dall’oncologia alla ginecologia passando per
oculistica, ecografie, cardiologia e molto altro nei nuovi ambulatori in viale Europa 15.
Tutti gli utenti dotati di tessera Lilt potranno poi godere del medesimo sconto del
20% nei locali di Upa Siena in via Massetana Romana 50/A e negli uffici territoriali
per ciò che attiene i servizi alla persona (Modello 730, calcolo Imu e Tasi, Redazione
Modello Isee, etc) ma anche servizi tecnici, economici, fiscali, sindacali, previdenziali.
Entrambi gli enti s’impegnano a dare ampia diffusione del protocollo d’intesa e fornire
materiale informativo ed esplicativo dei reciproci servizi.
Con “In campo per la prevenzione” si consolida così il rapporto di collaborazione tra
l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
sezione provinciale di Siena. Un rapporto di collaborazione avviato lo scorso anno con il
premio Terra di Siena conferito da Upa a Lilt e che vedrà nuove iniziative per la
diffusione di quello stretto legame tra salute e alimentazione da agricoltura di qualità
che è alla base della prevenzione oncologica.

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L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
L’Agricoltore Senese 03/2019

                                        DALL’UNIONE

                  POLIZZA ASSICURATIVA PER LA LICENZA DI CACCIA

L'Unione Agricoltori per tramite dell’Ente Produttori Selvaggina, in qualità di associazione venatoria
riconosciuta agli effetti dell`art. 34 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 propone ai cacciatori delle
polizze assicurative per tutte le esigenze.
L’assicurazione, alle condizioni della polizza e nei limiti del massimale indicato in conformità
all’Opzione prescelta, vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano durante “l'attività venatoria”
esercitata ai sensi della legge 157/92.
Le possibilità di opzione sono:
   -   OPZIONE A – “RISERVA SPECIAL TOP” Premio complessivo annuo per persona € 115,00
       se versati on line € 110,00 (compresa di morte del cane)
   -   OPZIONE B – “RISERVA GOLD” Premio complessivo annuo per persona € 95,00 se
       versati on line € 90,00 (compresa di morte del cane)
   -   OPZIONE C – “RISERVA PLUS” Premio complessivo annuo per persona € 70,00 se
       versati on line € 65,00
   -   OPZIONE D – “RISERVA” Premio complessivo annuo per persona € 50,00 se versati on
       line € 45,00

L'assicurazione vale per gli Assicurati che abbiano compiuto il 18° anno di età, mentre per
l’esercizio dell’attività amatoriale del tiro a volo, tiro balestra e/o arco, della pesca e per i
simpatizzanti, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti. Inoltre
l'assicurazione è estesa al territorio dei Paesi di tutto il mondo, esclusi USA, Canada e Messico
salvo quanto previsto per la Tutela Legale.
Per ulteriori informazioni pregasi contattare la Sig.ra Serena Barretta tel. 0577/533205 mail:
siena@epsitalia.net; https://www.epsitalia.net/it/area-downoad/documenti-assicurativi/27-0.html

               Nuovo servizio di consulenza e gestione dei social network

L'Unione Provinciale Agricoltori di Siena ha attivato un nuovo servizio per tutti i Soci: la consulenza
e la gestione dei social network.

                       Tutti i venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 presso la sede di Siena (Via
                       Massetana 50/a) sarà possibile ricevere consulenza ed utili consigli per
                       l'attivazione e per una corretta gestione dei social network dell'azienda al
                       fine di potenziare la comunicazione e la visibilità
                       della propria realtà.

                       Sarà altresì possibile effettuare direttamente il
                       servizio, previa analisi delle necessità aziendali.

Previo appuntamento, detta assistenza potrà essere effettuata anche presso l'Ufficio di
Montepulciano, nei giorni di apertura.

Questi i riferimenti: Tel. 0577/1698762; e-mail: socialmedia@confagricolturasiena.it.

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                                  Ufficio Chiusi - Nuova sede

Si comunica che l’Ufficio di Chiusi si è trasferito, a far data dall’8 Gennaio u.s., in Piazza
XXVI Giugno 1944 n. 11.
Rimangono invariati i giorni di apertura ed il numero di telefono: 0578/21011.
La presenza dell’ufficio fiscale è assicurata in concomitanza dell’apertura del venerdì,
sempre ogni 15 giorni.

                    Consulenza in azienda alle attività agrituristiche

Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile
avvalersi dei seguenti nuovi servizi:
• Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività;
• Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate.
Per appuntamenti scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it

                                DA CONFAGRICOLTURA

            Caporalato: evitare generalizzazioni a danno dell'intero comparto
                                  e del sistema Paese

“Quello del caporalato è un triste fenomeno che, pur interessando aree circoscritte dell’Italia, danneggia
l’immagine e il lavoro onesto della maggioranza delle imprese e cooperative agricole; bisogna pertanto
evitare generalizzazioni su una problematica che affonda le sue radici nella notte dei tempi e che nuoce
gravemente all’intero primario, alla produzione italiana e al sistema Paese”. Così il coordinamento di
Agrinsieme in occasione dell’audizione informale davanti alle Commissioni riunite Agricoltura e Lavoro
della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in
agricoltura.
“La Legge 199/2016, entrata in vigore da ormai oltre due anni, a causa della mancanza di chiarezza in
alcune sue disposizioni, in alcune casi assolutamente inapplicabili, ha determinato sinora scarsi risultati
concreti e va quindi tarata meglio, poiché attualmente rischia di andare a colpire anche aziende che
incorrono in mere disattenzioni burocratiche o amministrative, pur non avendo nulla a che fare con il
caporalato; bisogna pertanto operare la dovuta e necessaria distinzione tra reati gravi/gravissimi e
violazioni, anche solo meramente formali, della legislazione sul lavoro e della contrattazione collettiva”,
ha sottolineato il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza
delle Cooperative Agroalimentari.
“Oltre alla necessaria e improcrastinabile azione sulle leve economiche che consentono i fenomeni di
sfruttamento dei lavoratori in modo disumano e ingiustificabile, bisogna intervenire sulle cause che
favoriscono il caporalato, a partire dai servizi pubblici di intermediazione sul lavoro (collocamento) e dal
sistema di trasporti pubblici nelle aree rurali, oggi assolutamente carenti, quando inesistenti”, ha
spiegato Agrinsieme, secondo cui “controlli ispettivi mirati, con una migliore attività di intelligence,
possono rappresentare uno strumento primario per combattere il caporalato”.

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“Per favorire l’occupazione regolare occorre inoltre intervenire sul costo del lavoro e sugli aspetti
burocratici, riducendo gli oneri sociali e semplificando gli adempimenti, soprattutto per la manodopera
stagionale; le aziende agricole che occupano i lavoratori in maniera regolare, e che rappresentano la
stragrande maggioranza dei datori di lavoro agricolo, debbono infatti essere messe in condizione di
rimanere competitive sui mercati nazionali ed internazionali” ha concluso il coordinamento di
Agrinsieme.

              DL “Semplicazioni”, Giansanti: persa un’occasione importante
               Inspiegabile lo stralcio dei provvedimenti per Xylella e Puglia

“Si è persa un’occasione per semplificare veramente”. Così il presidente di Confagricoltura commenta il
decreto legge “Semplificazioni” all’esame dell’aula del Senato. Doveva essere un provvedimento che
serviva alle imprese per migliorare e superare norme che appesantiscono inutilmente le incombenze
delle aziende, ma per l’agricoltura i risultati raggiunti sono veramente limitati.
Etichettatura e snellimento della denuncia aziendale rappresentano un risultato importante, ma tante
possibili semplificazioni non sono state prese in considerazione. Inspiegabile lo stralcio delle previsioni
normative per la Xylella e per le aziende agricole pugliesi colpite dalle gelate.
Le aziende del comparto olivicolo pugliese attendevano con fiducia l’emendamento che è stato
stralciato, che sarebbe servito ad alleviarne le difficoltà. Senza il decreto, il rischio per moltissimi
imprenditori che aspettavano la sospensione delle cambiali agrarie e lo slittamento delle rate dei mutui
è di un conseguente peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie.

               Xylella e fauna selvatica al centro del confronto a Bruxelles
    tra il presidente di Confagricoltura Giansanti e il commissario UE Andriukaitis

Dopo l’incontro con Phil Hogan la missione del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a
Bruxelles è proseguita con la visita al commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare
Vytenis Andriukaitis. Al centro del confronto l’emergenza Xylella, con le difficoltà e i rischi dell’avanzata
dell’epidemia e lo stato di crisi del comparto olivicolo pugliese. A questo proposito Andriukaitis ha
affermato che l’UE attende ancora dall’Italia il piano di azione per combattere la malattia, con le
indicazioni degli obiettivi e dei tempi di realizzazione delle iniziative di contrasto. Solo dopo la
presentazione di questo piano l’Europa potrà intervenire – ha ribadito il commissario – con fondi
specifici a sostegno del settore.
Andriukaitis ha anche ricordato che è ancora pendente la procedura di infrazione per l’Italia, deferita
alla Corte di giustizia europea per non aver pienamente applicato le misure Ue, tra cui l'abbattimento
delle piante malate, per impedire la diffusione della Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione. Il tema
sarà affrontato nei prossimi giorni anche dal ministro Centinaio, che incontrerà il commissario per la
salute e sicurezza alimentare prima della sua visita in Puglia a fine mese.
Un altro problema urgente sono gli ungulati: “L’eccessiva proliferazione della fauna selvatica, cinghiali
in particolare, come ha evidenziato di recente anche l’Efsa – ha detto Giansanti – è diventata una vera
e propria emergenza, causa di epidemie, di incidenti alla popolazione e di gravi danni al settore
agricolo. E’ pertanto necessario un intervento a livello europeo, essendo il problema presente nella
quasi totalità dei Paesi UE”. Andriukaitis ha condiviso le preoccupazioni di Giansanti e ha affermato di
essere a favore di un’azione corale europea partendo dai territori e coinvolgendo tutti i soggetti.
Il commissario e il presidente hanno quindi affrontato il tema dell’innovazione e delle biotecnologie,
ribadendone l’importanza a favore di un’agricoltura sostenibile e competitiva.
Analogamente, sugli agrofarmaci, è stata condivisa la necessità di non mettere in discussione le
autorità europee competenti, che si sono sempre dimostrate efficaci nel garantire la sicurezza
alimentare dei consumatori.

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   AGRITURIST

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                                         COMPENSI SIAE 2019

I - Esecuzioni musicali a mezzo di apparecchi sonori, videosonori o strumenti musicali

Nel quadro della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, comunichiamo i compensi per i diritti
d'autore dovuti per l’anno 2019, da versare entro giovedì 28 Febbraio 2019 (abbonamento annuale).
Richiamiamo, in particolare, l'attenzione sulla quarta colonna della tabella sottostante (apparecchi
videosonori di tipo 5) riguardante i televisori (nelle camere degli ospiti e/o negli spazi
comuni).Attenzione: quanto dovuto alla SIAE, per i diritti di autore, si aggiunge all'abbonamento RAI
2019. Entro il prossimo 31 maggio è poi previsto il versamento dei diritti fonografici (ridotti per effetto
della convenzione fra SCF e Agriturist) che, anche quest'anno saranno riscossi dalla stessa SIAE. I
compensi dovuti sono calcolati secondo le misure riportate nella seguente tabella. Alle somme indicate,
per effetto della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, si applica una riduzione del 15%,
purché il versamento sia effettuato entro i termini stabiliti e si presenti in SIAE il certificato anno 2019 di
Socio.
I termini sono:
 entro il 28 febbraio per l’abbonamento annuale 2019;
 -entro il primo mese per gli abbonamenti semestrali con inizio gennaio e luglio, o con inizio
  coincidente con l’apertura di esercizi stagionali;
 -entro i primi 15 giorni per gli abbonamenti trimestrali con inizio gennaio, aprile, luglio, ottobre;
 -entro i primi 10 giorni per gli abbonamenti mensili.

ANNO 2019 - COMPENSI ANNUALI IN ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI E
APPARECCHI SONORI E VIDEOSONORI (importi in euro, IVA esclusa)

           Categorie                 Tipi 1,3   Tipi 2,8,13     Tipo 5       Tipo 6     Tipo 7a     Tipo 7b

Fino a 30 posti letto o fino a        48,60         111,90        152,80    129,70       306,20      459,00
30 posti tavola

Oltre i limiti di cui sopra           58,70         134,40        190,30    129,70       306,20      459,00

Spiegazione dei tipi:
tipo 1: strumenti musicali; tipo 2: apparecchi riproduttori audio (lettore CD-MP3-giradischi e nastri) (in
questa definizione è stato compreso anche il tipo 9 precedentemente contemplato); tipo 3: radio
tradizionale; tipo 5: apparecchio televisivo; tipo 6: juke-box (meccanico e digitale); tipo 7 a: video juke-
box; tipo 7 b: lettore audio – video (DVD-VHS e supporti analoghi); tipo 8: Filodiffusione; tipo 13:
apparecchi multimediali (PC/INTERNET, consolle Playstation 2, radio dedicate).

Evidenziamo, in particolare che:
A) Qualora negli ambienti comuni siano installati più apparecchi sonori o videosonori dello stesso tipo
   (TV, lettori video, ecc.), esclusi gli strumenti musicali, il compenso è commisurato:
 - al 100% del compenso-base per il primo apparecchio installato;
 - al 90% per il secondo apparecchio;
 - all’80% per i successivi apparecchi.
B) Il compenso dovuto per apparecchi videosonori installati nelle singole camere, anche se collegati ad
   un impianto centralizzato, è calcolato come segue:
 - 100% del compenso base per il primo apparecchio;
 - 10% del compenso-base per ciascuno dei successivi 9 apparecchi;
 - 5% del compenso-base per ciascuno dei successivi apparecchi oltre il decimo.

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Informiamo infine che la SIAE ha già attivato, in molte province italiane, un sistema di pagamento a
distanza tramite invio di avviso di scadenza e MAV bancario. In tal caso, il pagamento può essere
effettuato tramite banca, anche utilizzando l’internet banking. Se l'avviso di pagamento contenesse dati
non corretti, se si vuol effettuare il pagamento direttamente, oppure per nuove iscrizioni, ci si può
rivolgere all'ufficio SIAE competente per territorio. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito
internet www.siae.it ed in particolare l’elenco di sedi, filiali e circoscrizioni mandatarie.
- Trattenimenti e spettacoli gratuiti e a pagamento: Per i trattenimenti e spettacoli il compenso alla
SIAE si paga prima del singolo evento, sulla base del calcolo effettuato dagli uffici della SIAE in base al
tipo di manifestazione. Il compenso minimo 2019 è fissato in euro 28,60 (IVA esclusa); ad esso si
applica la riduzione del 10% in forza della convenzione fra SIAE e Agriturist. Si ricorda che il compenso
minimo è comunque dovuto quando il calcolo ordinario del compenso non raggiunga appunto il minimo
stabilito.
Ricordiamo che la SIAE svolge anche attività di informazione e di controllo sulla applicazione
dell’imposta sugli intrattenimenti (esecuzioni musicali, con o senza ballo, prevalentemente non dal vivo,
video giochi, ecc.), e sull’IVA relativa a spettacoli (teatro, cinema, musica prevalentemente dal vivo) e
intrattenimenti (es. cena con esecuzioni musicali o ballo). Per ottenere gli sconti previsti dalla
convenzione SIAE - Agriturist occorre essere in regola col versamento della quota associativa Agriturist
2019 e presentare agli uffici SIAE (o inviare alla SIAE, se richiesto) il certificato di associazione
all’Agriturist per l’anno 2019. I certificati di associazione dovranno essere richiesti ad Agriturist Siena
(segreteria@agrituristsiena.com) entro 25 Febbraio 2019, allegando la ricevuta di versamento della
quota associativa.

                                     Classificazione in girasoli

Si ricorda che il Regolamento Regionale entrato in vigore il 15.04.2017 ha stabilito che gli agriturismi
già esistenti alla data della sua entrata in vigore dovevano adeguare la classificazione entro il
30.06.2018.
Dopo quella data gli agriturismi che non hanno presentato pratiche di variazione, sono
automaticamente ricondotti ad 1 girasole che è il livello minimo attribuito con il titolo abilitativo.
La Regione Toscana non ha stabilito procedure specifiche, specificando solo di dover applicare quanto
stabilito dal Regolamento: come comunicatoci dall'Ufficio Agricoltura, quindi, le aziende già classificate
con le spighe se non presentano nessuna nuova classificazione (o perché non offrono pernotto o
perché anche se offrono pernotto non presentano una variazione al Suap) vanno di default al primo
livello in quanto in possesso del titolo abilitativo.
Preso atto di quanto sopra, l’Ufficio turismo e comunicazione ha provveduto a modificare a
ricondurre a 1 girasole i 693 agriturismi di cui non è pervenuta nessuna pratica di variazione.
Quanti interessati pertanto alla modifica sono pregati di contattare materozzi@confagricolturasiena.it

                                       ASSICURATIVO

                                      APERTURA UFFICIO

Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio
Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore.
Questi i riferimenti: tel. 0577.533212, e-mail assicurativo@confagricolturasiena.it

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                                  FORMAZIONE

                      Catalogo corsi Unione Agricoltori

       Attività formativa                       Orario                    Data

                                                 9/13
        Sicurezza lavoratori art. 37                            fine Febbraio/Marzo 2019
                                                14/18

                                       9/13 - 13.30/17.30
       Pronto Soccorso B/C                                       21 e 28 Febbraio 2019
                                                 9/13
   (con meno di 5 dipendenti)

       RSPP datori di lavoro                      32            Metà Marzo/Aprile 2019
(Accordo Stato-Regioni dic. 2011)

                             Scheda di pre-adesione

Azienda ______________________________________________________________________

Indirizzo ____________________________________Comune _________________________

P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________

Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________

Nominativo ________________________________________________________

Data ______________                                           Firma______________________

Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 -
fax 0577/533050

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                                  TECNICO ECONOMICO

           PROROGA BANDO PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 2.1
   "SOSTEGNO DI AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA" - ANNUALITA' 2018

 Con decreto dirigenziale n. 847 del 25 Gennaio 2019 la Regione Toscana ha prorogato il
 termine per presentare domanda, dal 31 Gennaio 2019 al 29 Marzo 2019 fino alle ore 23:59.
 Per ulteriori dettagli in merito al bando e per la consultazione dei documenti, si rimanda al
 nostro sito:
 http://www.confagricolturasiena.it/News-Bacheca-Rammentiamo/BANDO-PSR-Sottomisura-2.1-
 %E2%80%9CSostegno-ad-avvalersi-di-servizi-di-consulenza%E2%80%9D/

                     Misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo
                                    Reg. UE 1506/2018

Il regolamento UE n. 1506 del 28/10/2018 ha stabilito un sistema di aiuti al fine di compensare le
perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere
dell'influenza aviaria rilevata e notificata dall'Italia il 30 aprile 2016 e per la quale sono state applicate
misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 28 settembre 2017.
Il reg. 1506/2018 è stato applicato dall'Italia con il DM del 25 ottobre 2018 a seguito del quale AGEA
Coordinamento ha pubblicato la propria circolare applicativa n. 6228 del 24.1.2019.
La circolare applicativa di AGEA nr. 6628/2019 stabilisce che le domande dovranno essere
presentate dagli interessati presso l'organismo pagatore competente territorialmente, entro l'11
Marzo 2019, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore.
Ad oggi ARTEA non ha ancora provveduto a stabilire le proprie procedure né ad attivare la relativa
modulistica in quanto non ha riscontrato la presenza in Toscana di aziende avicole con le
caratteristiche previste per accedere agli aiuti in oggetto.
Si ricorda che l'articolo 3 del DM 25/10/2018, richiamato nella circolare applicativa di AGEA
coordinamento nr. 6228/2019, stabilisce che possono beneficiare delle compensazioni previste dal
reg. 1506/2018 i seguenti soggetti:
a) imprese produttrici di uova da cova;
b) imprese produttrici di pulcini;
c) imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne;
d) centri d'imballaggio di uova.

che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle
Aziende o da altra documentazione contabile,sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in
conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo
compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017.

Invitiamo pertanto, le eventuali aziende avicole interessate a segnalare al ns. Ufficio Tecnico,
nei tempi più brevi possibili, le eventuali tipologie produttive ammissibili a richiedere gli aiuti
in oggetto.

Nel caso si riscontrasse l'esistenza di aziende avicole eligibili per le compensazioni previste
dal reg. UE 1506/2018 richiederemo ad ARTEA l'immediata attivazione delle procedure e della
modulistica necessaria.

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L’Agricoltore Senese 03/2019

      Via al bando sottomisura 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati
             alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 15257 del 27 settembre 2018 ha approvato il
bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (allegato A del decreto) per sostenere la
realizzazione di infrastrutture di protezione e le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre
calamità naturali, fra le quali fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi
catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico). Questi interventi contribuiscono a preservare gli
ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Il bando è cofinanziato
dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr)
2014-2020, in particolare dalle risorse assegnate alla misura 8.3 del programma. Il bando punta a
concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture
di protezione e per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e dalle calamità naturali (tra
cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al
cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e
garantire la pubblica incolumità.
Le domande di aiuto devono essere presentate, mediante procedura informatizzata, fino alle ore 13
del 01 Aprile 2019, impiegando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale
dell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito
www.artea.toscana.it.
La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate dal decreto di Artea n.
140 del 31/12/2015 e s.m.i. allegato A "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo
Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione unica
aziendale (Dua)".
Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti
soggetti:
  proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli
      o associati;
  enti pubblici, anche a carattere economico, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi
      civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici
      forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana).
Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà, così come definite nel bando al
paragrafo 2.4.
Gli interventi finanziati riguardano:
1.A) Azione di prevenzione contro gli incendi boschivi, nel dettaglio comprende:
         1.a.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi,
         1.a.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per
         antincendi boschivi,
         1.a.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB (Piano operativo
         antincendio boschivi),
         1.a.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento,
         1.a.5) Realizzazione di adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB.
1.B) Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi:
         1.b.1) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata,
         1.b.2) Manutenzione dei viali e fasce parafuoco in area boscata,
1.C) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio incendio (possono essere realizzati
una sola volta su una stessa superficie nell’arco del periodo di programmazione 2014/2020),
1.D) Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a
prevenzione del rischio incendi,
2.A) Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico:
         2.a.1) Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico,
         2.a.2) Opere di sistemazione idraulico forestale,
         2.a.3) Sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi
         selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazioni dei boschi,
2.B) Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione,

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L’Agricoltore Senese 03/2019
2.C) Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre
fitopatie delle piante forestali,
3.A) Elaborazione dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.
Si tratta di un contributo in conto capitale che copre il 100% dei costi ammissibili sostenuti per tutti
gli investimenti, comprese le spese generali. E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del
50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che stabilite dalle
"Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del
direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018:
   L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di
      interventi) è
      - 250.000 euro, per i beneficiari privati, e
      - 400.000 euro per i beneficiari di diritto pubblico.
   L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a:
      - 100.000 euro quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di bonifica di cui alla legge
      regionale n. 79/12;
      - 5.000 euro per tutti gli altri beneficiari
Il bando ha un budget finanziario di 2 milioni di euro.

Avvio bando PSR 2014/2020 - sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati
   ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali”

Sostenere investimenti finalizzati a raggiungere impegni e obiettivi ambientali, offrire servizi connessi
all'ecosistema forestale, valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali e boschive, rafforzare la
capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici
economici a lungo termine. E' questa la finalità del bando annualità 2018 "Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e l pregio ambientale degli ecosistemi forestali" che la
Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 19542 del 3 dicembre 2018, cofinanziato dal
Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-
2020.
Finalità del bando. Il bando punta a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi
sostenuti per realizzare investimenti che mirano:
  all'adempimento di impegni a scopi ambientali
  all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree
     forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di
     mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine.
Beneficiari. Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:
    1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive,
       singoli o associati;
    2. Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto
       pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati.
Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà (così come definite nel bando al
paragrafo 2.4).
Interventi finanziabili:
Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:
    A)   Azioni volte all’offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive;
    B)   Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici;
    C)   Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive;
    D)   Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti;
    E)   Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti;
    F)   Investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici.
Per il dettaglio degli interventi finanziabili si rimanda al punto 3 del bando di misura consultabile sul
nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/bando_8.5_annualita_2018.pdf

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L’Agricoltore Senese 03/2019

Scadenza e presentazione della domanda
Le domande di aiuto devono essere presentate a partire dal 2 Febbraio 2019 ed entro le ore 13 del
28 Febbraio 2019, impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica
disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita
dall'Agenzia regionale Toscana per l'erogazione in agricoltura – Artea e raggiungibile dal sito
www.artea.toscana.it. La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate
dal decreto del direttore di Artea n. 140 del 31/12/2015 e successive modifiche e integrazioni (decreto
del direttore Artea n. 70/2016) - Allegato A – Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del
Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione
Unica Aziendale (DUA).
Tipo di agevolazione
Contributo, tutti gli investimenti, del 100% sui costi ammissibili, comprese le spese generali.
Intensità del sostegno e minimali/massimali
E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a
finanziamento, secondo i principi e le modalità indicate nelle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle
misure a investimento" approvate con decreto del direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018.
L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Patrimonio Agricolo
Forestale Regionale (Pafr) è pari a 250.000 euro per bando (indipendentemente dal numero di
interventi e al netto degli introiti), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del Pafr.
Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr l'importo massimo del contributo
pubblico concedibile è pari a 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto
degli introiti). L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Pafr nel
caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 euro purchè il
contributo per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr sia inferiore o uguale ai 150.000 euro
L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a 5.000 euro per tutti i beneficiari.
Dotazione finanziaria: il bando ha un budget finanziario di 1,92 milioni di euro.

           Proroga scadenza nuove autorizzazioni all’impianto annualità 2016

Informiamo i Soci che a seguito di richiesta di proroga inoltrata alla Regione Toscana, la stessa in accordo
col Ministero, concede un ulteriore proroga, completando con il Decreto del 22 Ottobre 2018, il Decreto
Dirigenziale del 26 Marzo 2018.
Le nuove autorizzazioni all’impianto concesse dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3394 del
25 Maggio 2016, scadenza autorizzazioni 25 Maggio 2019, vengono così prorogate a causa della siccità
estiva 2017, fino al 25 Maggio 2020 nelle zone individuate con Decreto Ministeriale 22 Febbraio 2018, dove
è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi.
Nel nostro sito (www.confagricolturasiena.it) è disponibile la comunicazione della Regione Toscana inerente
la proroga sopra citata.

    DELIBERA R.T. PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI 2019

Informiamo i Soci che nella Banca Dati degli Atti amministrativi della Regione Toscana è stata
pubblicata la Delibera n. 84 del 28 gennaio 2019 inerente i criteri di priorità per il rilascio di
autorizzazioni nuovi impianti viticoli 2019.
La Delibera ricalca, assegnando punteggio di priorità con ponderazione uguale a 1 alle piccole
isole dell’arcipelago toscano, la precedente a valere sulla scorsa annata 2018.
Attendiamo infine la Circolare Agea contenente le disposizioni attuative per la compilazione e
presentazione delle domande su sistema informativo SIAN, le domande, salvo casi di proroga
ministeriale, scadranno, come da DM 12272/15, il 31 Marzo 2019 ma essendo domenica la
scadenza sarà il 1 Aprile 2019.

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L’Agricoltore Senese 03/2019

                                 FISCALE TRIBUTARIO

                           Principali scadenze fiscali FEBBRAIO 2019

- 6 Febbraio: telematizzazione accise

- 18 Febbraio:
                  liquidazione e versamento Iva mensile (Gennaio 2019);
                  versamenti F24 per ritenute, contributi.

- 25 Febbraio: elenchi Intrastat mensili

- 28 Febbraio:
                  comunicazione della liquidazione periodica del IV° trimestre 2018;
                  spesometro 2° trimestre 2018.

                                       PREVIDENZIALE

                                  FESTIVITA’ I° SEMESTRE 2019

                                                                 Operai                   Impiegati
                            Capodanno (martedì)           compresa nel mensile     compresa nel mensile
                  1       (festività infrasettimanale)
  GENNAIO
                             Epifania (domenica)                   1/26            compresa nel mensile
                  6       (festività infrasettimanale)
                           San Giuseppe (martedì)            ore eff. lavorate o        riposo comp. in
   MARZO         19          (festività soppressa)         riposo compensativo          alternativa 1/26
                         Lunedì dell’Angelo (lunedì)      compresa nel mensile     compresa nel mensile
                 22       (festività infrasettimanale)
   APRILE
                      Anniversario Liberazione (giovedì) compresa nel mensile      compresa nel mensile
                 25          (festività nazionale)
                  1     Festa del Lavoro (mercoledì)      compresa nel mensile     compresa nel mensile
                             (festività nazionale)
  MAGGIO
                 30          Ascensione (giovedì)            ore eff. lavorate o        riposo comp. in
                             (festività soppressa)         riposo compensativo          alternativa 1/26
                      Ann. della Repubblica (domenica)             1/26                      1/26
                  2          (festività nazionale)

  GIUGNO                  Corpus Domini (giovedì)            ore eff. lavorate o     ore eff. lavorate o
                 20
                            (festività soppressa)          riposo compensativo     riposo compensativo

                         S.S. Pietro e Paolo (sabato)        ore eff. lavorate o        riposo comp. in
                 29
                             (festività soppressa)         riposo compensativo          alternativa 1/26

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L’Agricoltore Senese 03/2019

      Maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale
                  (legge di bilancio 2019) - Circolare INL n. 2/2019

Con la circolare n. 2/2019 del 14/01/2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni primi
chiarimenti sulla maggiorazione di una serie di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale.
Come si ricorderà infatti l'art. 1, c. 445, lettera "d", della legge n.145/2018 ha aumentato del 10-20 per
cento gli importi delle sanzioni per lavoro nero, per violazione delle regole in materia di orario di lavoro,
per il mancato rispetto del Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo
altresì al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di stabilire, con proprio decreto, la
maggiorazione del 20 per cento di ulteriori sanzioni previste da altre norme.
Si segnalano qui di seguito i chiarimenti più rilevanti ivi contenuti:

     gli importi delle sanzioni indicati nella legge di bilancio sono da intendersi "sin da subito
      aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019". E così, ad
      esempio, dall'inizio del 2019 l'importo della maxisanzione per lavoro nero va da un minimo di €
      1.800,00 a un massimo di € 10.800,00 (prima: da € 1.500,00 a € 9.000,00). La circolare ricorda
      anche che nelle ipotesi di "mantenimento" di un lavoratore "in nero" a cavallo tra l'anno 2018 e
      l'anno 2019, si applicano i nuovi importi, trattandosi di condotte a carattere permanente la cui
      collazione temporale va individuate nel momento in cui la condotta cessa;

     le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 dovranno essere versate
      separatamente, attraverso un nuovo e specifico codice tributo, in ossequio alla previsione che
      ne destina gli importi al rafforzamento dell'attività di contrasto del fenomeno del lavoro
      sommerso e irregolare e alla valorizzazione del personale ispettivo dell'INL. La circolare precisa
      che, in attesa che tale codice venga istituito, gli importi delle maggiorazioni dovranno essere
      versati utilizzando gli attuali codici tributo.

               Revisione tariffe premi INAIL - Rinvio termini autoliquidazione
                                   Circolare INAIL n.1/2019

Una delle principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge n.145/2018) che
riguardano il settore agricolo, riguarda la riduzione dei premi INAIL.
Con la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019 l’INAIL fornisce le prime istruzioni per i datori di lavoro che
operano col sistema dell'autoliquidazione, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei
premi oggetto di revisione ai sensi della citata legge. Ed infatti la vera e propria determinazione delle
riduzioni di premi e contributi per i diversi settori produttivi è rimessa alla futura decretazione del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dell'INAIL.
La legge di bilancio, in sostanza, ha solo individuato lo stanziamento di risorse necessarie per
effettuare la vera e propria revisione, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi mesi. Si é reso
necessario dunque - per consentire l'applicazione delle nuove tariffe - rinviare tutti i termini relativi agli
adempimenti che obbligano i datori di lavoro a comunicare all'INAIL nei primi mesi dell'anno le
retribuzioni percepite dai lavoratori assicurati al fine di determinare il premio assicurativo da
corrispondere (cd. autoliquidazione INAIL).
La circolare precisa infatti che:
    1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi
       necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
    2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle
       retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
    3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi
       ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il

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L’Agricoltore Senese 03/2019
        pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi
        delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
    4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle
       retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019;
    5. in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata
       per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019.
Si precisa infine che sono già in corso le procedure per l’adozione dei provvedimenti di revisione dei
premi relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività, ai premi speciali unitari per
l’assicurazione degli artigiani e alle Tariffe del settore marittimo.
Poiché, come noto, la contribuzione antinfortunistica relativa ai coltivatori diretti e ai datori di lavoro
agricoli che occupano operai é disciplinata in modo specifico rispetto a quella degli altri settori produttivi
(non si applica il sistema dell'autoliquidazione), con ogni probabilità la revisione relativa al settore
agricolo sarà definita con decreto separato.
In ogni caso, poiché, sia la dichiarazione che il pagamento della contribuzione agricola unificata sono
ordinariamente posticipati rispetto agli altri settori, una previsione di rinvio dei termini analoga a quella
prevista per i premi oggetto di autoliquidazione non è stata prevista per il settore agricolo.

      Aliquote contributive per l'anno 2019 - Lavoratori dipendenti e collaboratori

LAVORATORI DIPENDENTI

Contributo FPLD – Aumenti di aliquota
Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della
legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del
d.lgs. n. 146/1997.
Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica
dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti,
attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole
tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a
carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di
ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro.
Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo
industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995.
Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è
concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la
generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio
1998.
Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro
agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri
settori produttivi.

Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione
L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal
versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari
allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme
pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. In altre parole, se per un lavoratore viene
conferito l’intero TFR, l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è
parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale.
Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti
agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori
non possono beneficiare della predetta misura compensativa.

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L’Agricoltore Senese 03/2019
L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino
al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali.
L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli
per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni
temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote
di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS.

Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello
L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio
contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste
dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività,
essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura
agevolativa.
Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi
previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del
lavoratore sulle erogazioni:
       previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello;
       incerte nella corresponsione o nell’ammontare;
       correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di
        competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico
        dell’impresa e dei suoi risultati.

La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono
concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con
decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di
priorità.
Sostanzialmente a partire dall’anno di competenza 2015 la misura in oggetto non è stata più
rifinanziata.
Da segnalare tuttavia che l’art.55 della legge n. 96/2017 (cd. Manovrina) ha riconosciuto una riduzione
di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed una esenzione totale sulla
contribuzione a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano
“pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. I predetti benefici contributivi – che si
applicano soltanto ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile
2017 (data di entrata in vigore della norma) – possono riguardare erogazioni non superiori a 800 euro
annui. Sull’esatta portata della norma – che sembra legata alla cd. detassazione di premi di produzione
– ed in particolare sui presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva si è ancora in
attesa di chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti.

Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)
Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori
sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha
introdotto la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpI (Assicurazione
Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che,
a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS).
La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non
introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad
affermare che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” (art. 14,
d.lgs. n. 22/2015). Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del
30 giugno 2015, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si
riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali. La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di
fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto
involontariamente la propria occupazione. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa forma
di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di
società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, c. 3,
legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a
tempo indeterminato.

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L’Agricoltore Senese 03/2019
Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o
indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di
disoccupazione agricola.
Contributo ordinario
Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpI - avviene attraverso il contributo già
destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della
legge n. 160/1975, pari all’1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione
continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge
n. 388/2000, dell’art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8
della legge n. 248/2005.
Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli
– rientrano nell’ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello
0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al
finanziamento della formazione continua).
Contributo addizionale
Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a
carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali,
finalizzato a finanziare la NASPI.
Il contributo non è dovuto per:
       i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti;
       i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n.
        1525/1963;
       gli apprendisti;
       i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro
ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale. La restituzione
avverrà solo successivamente al decorso dell’eventuale periodo di prova. La restituzione del contributo
addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro
a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio
INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell’ipotesi di riassunzione la contribuzione da
restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all’intervallo tra i due rapporti. Va ricordato che il
decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.96 (cd. Decreto Dignità) ha
previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5%.
L’aumento - che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro - scatta in occasione di
ciascun rinnovo contrattuale di un rapporto a tempo determinato.
Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento
In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a
versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità
aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello
a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è
dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine). Il contributo
aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal
recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione.
Esclusione operai agricoli
Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come le disposizioni in materia
di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute
nell’art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell’art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che
riproduce testualmente l’esclusione già contemplata nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001).
Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata,
compresa l’addizionale dell’1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine e l’eventuale
maggiorazione dello 0,5% in occasione dei rinnovi, è applicabile agli operai agricoli.
La NASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti
dell’agricoltura.

Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione)
I commi da 62 a 64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno
introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per

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