L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
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L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 24° - NUMERO 03 FEBBRAIO 2019 Firmato l’accordo tra i due enti “amici” a vantaggio dei rispettivi Soci, oltre un migliaio complessivamente: sconto del 20% sulle reciproche prestazioni IN CAMPO PER LA PREVENZIONE, SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA UPA E LILT SIENA Si consolida la collaborazione che vedrà nuove iniziative per la diffusione di quello stretto legame tra salute e alimentazione da agricoltura di qualità che è alla base della prevenzione oncologica Unione Provinciale Agricoltori di Siena e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione provinciale di Siena insieme “In campo per la prevenzione”. Questo il nome del protocollo d’intesa siglato dai due enti “amici” a vantaggio dei rispettivi soci, oltre un migliaio complessivamente. La convenzione tra Upa e Lilt di Siena prevede infatti uno sconto del 20% sulle reciproche prestazioni. I soci dell’Upa muniti di tessera Lilt potranno pertanto usufruire a prezzo agevolato dei servizi ambulatoriali dotati delle più avanzate tecnologie diagnostiche, dall’oncologia alla ginecologia passando per oculistica, ecografie, cardiologia e molto altro nei nuovi ambulatori in viale Europa 15. Tutti gli utenti dotati di tessera Lilt potranno poi godere del medesimo sconto del 20% nei locali di Upa Siena in via Massetana Romana 50/A e negli uffici territoriali per ciò che attiene i servizi alla persona (Modello 730, calcolo Imu e Tasi, Redazione Modello Isee, etc) ma anche servizi tecnici, economici, fiscali, sindacali, previdenziali. Entrambi gli enti s’impegnano a dare ampia diffusione del protocollo d’intesa e fornire materiale informativo ed esplicativo dei reciproci servizi. Con “In campo per la prevenzione” si consolida così il rapporto di collaborazione tra l’Unione Provinciale Agricoltori di Siena e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori sezione provinciale di Siena. Un rapporto di collaborazione avviato lo scorso anno con il premio Terra di Siena conferito da Upa a Lilt e che vedrà nuove iniziative per la diffusione di quello stretto legame tra salute e alimentazione da agricoltura di qualità che è alla base della prevenzione oncologica. 1
L’Agricoltore Senese 03/2019 DALL’UNIONE POLIZZA ASSICURATIVA PER LA LICENZA DI CACCIA L'Unione Agricoltori per tramite dell’Ente Produttori Selvaggina, in qualità di associazione venatoria riconosciuta agli effetti dell`art. 34 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 propone ai cacciatori delle polizze assicurative per tutte le esigenze. L’assicurazione, alle condizioni della polizza e nei limiti del massimale indicato in conformità all’Opzione prescelta, vale per gli infortuni che gli Assicurati subiscano durante “l'attività venatoria” esercitata ai sensi della legge 157/92. Le possibilità di opzione sono: - OPZIONE A – “RISERVA SPECIAL TOP” Premio complessivo annuo per persona € 115,00 se versati on line € 110,00 (compresa di morte del cane) - OPZIONE B – “RISERVA GOLD” Premio complessivo annuo per persona € 95,00 se versati on line € 90,00 (compresa di morte del cane) - OPZIONE C – “RISERVA PLUS” Premio complessivo annuo per persona € 70,00 se versati on line € 65,00 - OPZIONE D – “RISERVA” Premio complessivo annuo per persona € 50,00 se versati on line € 45,00 L'assicurazione vale per gli Assicurati che abbiano compiuto il 18° anno di età, mentre per l’esercizio dell’attività amatoriale del tiro a volo, tiro balestra e/o arco, della pesca e per i simpatizzanti, la suddetta età minima si intende ridotta da 18 a 14 anni compiuti. Inoltre l'assicurazione è estesa al territorio dei Paesi di tutto il mondo, esclusi USA, Canada e Messico salvo quanto previsto per la Tutela Legale. Per ulteriori informazioni pregasi contattare la Sig.ra Serena Barretta tel. 0577/533205 mail: siena@epsitalia.net; https://www.epsitalia.net/it/area-downoad/documenti-assicurativi/27-0.html Nuovo servizio di consulenza e gestione dei social network L'Unione Provinciale Agricoltori di Siena ha attivato un nuovo servizio per tutti i Soci: la consulenza e la gestione dei social network. Tutti i venerdì, dalle ore 15,00 alle ore 16,00 presso la sede di Siena (Via Massetana 50/a) sarà possibile ricevere consulenza ed utili consigli per l'attivazione e per una corretta gestione dei social network dell'azienda al fine di potenziare la comunicazione e la visibilità della propria realtà. Sarà altresì possibile effettuare direttamente il servizio, previa analisi delle necessità aziendali. Previo appuntamento, detta assistenza potrà essere effettuata anche presso l'Ufficio di Montepulciano, nei giorni di apertura. Questi i riferimenti: Tel. 0577/1698762; e-mail: socialmedia@confagricolturasiena.it. 2
L’Agricoltore Senese 03/2019 Ufficio Chiusi - Nuova sede Si comunica che l’Ufficio di Chiusi si è trasferito, a far data dall’8 Gennaio u.s., in Piazza XXVI Giugno 1944 n. 11. Rimangono invariati i giorni di apertura ed il numero di telefono: 0578/21011. La presenza dell’ufficio fiscale è assicurata in concomitanza dell’apertura del venerdì, sempre ogni 15 giorni. Consulenza in azienda alle attività agrituristiche Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile avvalersi dei seguenti nuovi servizi: • Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività; • Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate. Per appuntamenti scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it DA CONFAGRICOLTURA Caporalato: evitare generalizzazioni a danno dell'intero comparto e del sistema Paese “Quello del caporalato è un triste fenomeno che, pur interessando aree circoscritte dell’Italia, danneggia l’immagine e il lavoro onesto della maggioranza delle imprese e cooperative agricole; bisogna pertanto evitare generalizzazioni su una problematica che affonda le sue radici nella notte dei tempi e che nuoce gravemente all’intero primario, alla produzione italiana e al sistema Paese”. Così il coordinamento di Agrinsieme in occasione dell’audizione informale davanti alle Commissioni riunite Agricoltura e Lavoro della Camera dei Deputati nell’ambito dell’indagine conoscitiva sul fenomeno del caporalato in agricoltura. “La Legge 199/2016, entrata in vigore da ormai oltre due anni, a causa della mancanza di chiarezza in alcune sue disposizioni, in alcune casi assolutamente inapplicabili, ha determinato sinora scarsi risultati concreti e va quindi tarata meglio, poiché attualmente rischia di andare a colpire anche aziende che incorrono in mere disattenzioni burocratiche o amministrative, pur non avendo nulla a che fare con il caporalato; bisogna pertanto operare la dovuta e necessaria distinzione tra reati gravi/gravissimi e violazioni, anche solo meramente formali, della legislazione sul lavoro e della contrattazione collettiva”, ha sottolineato il coordinamento che riunisce Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari. “Oltre alla necessaria e improcrastinabile azione sulle leve economiche che consentono i fenomeni di sfruttamento dei lavoratori in modo disumano e ingiustificabile, bisogna intervenire sulle cause che favoriscono il caporalato, a partire dai servizi pubblici di intermediazione sul lavoro (collocamento) e dal sistema di trasporti pubblici nelle aree rurali, oggi assolutamente carenti, quando inesistenti”, ha spiegato Agrinsieme, secondo cui “controlli ispettivi mirati, con una migliore attività di intelligence, possono rappresentare uno strumento primario per combattere il caporalato”. 3
L’Agricoltore Senese 03/2019 “Per favorire l’occupazione regolare occorre inoltre intervenire sul costo del lavoro e sugli aspetti burocratici, riducendo gli oneri sociali e semplificando gli adempimenti, soprattutto per la manodopera stagionale; le aziende agricole che occupano i lavoratori in maniera regolare, e che rappresentano la stragrande maggioranza dei datori di lavoro agricolo, debbono infatti essere messe in condizione di rimanere competitive sui mercati nazionali ed internazionali” ha concluso il coordinamento di Agrinsieme. DL “Semplicazioni”, Giansanti: persa un’occasione importante Inspiegabile lo stralcio dei provvedimenti per Xylella e Puglia “Si è persa un’occasione per semplificare veramente”. Così il presidente di Confagricoltura commenta il decreto legge “Semplificazioni” all’esame dell’aula del Senato. Doveva essere un provvedimento che serviva alle imprese per migliorare e superare norme che appesantiscono inutilmente le incombenze delle aziende, ma per l’agricoltura i risultati raggiunti sono veramente limitati. Etichettatura e snellimento della denuncia aziendale rappresentano un risultato importante, ma tante possibili semplificazioni non sono state prese in considerazione. Inspiegabile lo stralcio delle previsioni normative per la Xylella e per le aziende agricole pugliesi colpite dalle gelate. Le aziende del comparto olivicolo pugliese attendevano con fiducia l’emendamento che è stato stralciato, che sarebbe servito ad alleviarne le difficoltà. Senza il decreto, il rischio per moltissimi imprenditori che aspettavano la sospensione delle cambiali agrarie e lo slittamento delle rate dei mutui è di un conseguente peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie. Xylella e fauna selvatica al centro del confronto a Bruxelles tra il presidente di Confagricoltura Giansanti e il commissario UE Andriukaitis Dopo l’incontro con Phil Hogan la missione del presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti a Bruxelles è proseguita con la visita al commissario europeo per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis. Al centro del confronto l’emergenza Xylella, con le difficoltà e i rischi dell’avanzata dell’epidemia e lo stato di crisi del comparto olivicolo pugliese. A questo proposito Andriukaitis ha affermato che l’UE attende ancora dall’Italia il piano di azione per combattere la malattia, con le indicazioni degli obiettivi e dei tempi di realizzazione delle iniziative di contrasto. Solo dopo la presentazione di questo piano l’Europa potrà intervenire – ha ribadito il commissario – con fondi specifici a sostegno del settore. Andriukaitis ha anche ricordato che è ancora pendente la procedura di infrazione per l’Italia, deferita alla Corte di giustizia europea per non aver pienamente applicato le misure Ue, tra cui l'abbattimento delle piante malate, per impedire la diffusione della Xylella fastidiosa nel territorio dell'Unione. Il tema sarà affrontato nei prossimi giorni anche dal ministro Centinaio, che incontrerà il commissario per la salute e sicurezza alimentare prima della sua visita in Puglia a fine mese. Un altro problema urgente sono gli ungulati: “L’eccessiva proliferazione della fauna selvatica, cinghiali in particolare, come ha evidenziato di recente anche l’Efsa – ha detto Giansanti – è diventata una vera e propria emergenza, causa di epidemie, di incidenti alla popolazione e di gravi danni al settore agricolo. E’ pertanto necessario un intervento a livello europeo, essendo il problema presente nella quasi totalità dei Paesi UE”. Andriukaitis ha condiviso le preoccupazioni di Giansanti e ha affermato di essere a favore di un’azione corale europea partendo dai territori e coinvolgendo tutti i soggetti. Il commissario e il presidente hanno quindi affrontato il tema dell’innovazione e delle biotecnologie, ribadendone l’importanza a favore di un’agricoltura sostenibile e competitiva. Analogamente, sugli agrofarmaci, è stata condivisa la necessità di non mettere in discussione le autorità europee competenti, che si sono sempre dimostrate efficaci nel garantire la sicurezza alimentare dei consumatori. 4
L’Agricoltore Senese 03/2019 AGRITURIST 5
L’Agricoltore Senese 03/2019 COMPENSI SIAE 2019 I - Esecuzioni musicali a mezzo di apparecchi sonori, videosonori o strumenti musicali Nel quadro della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, comunichiamo i compensi per i diritti d'autore dovuti per l’anno 2019, da versare entro giovedì 28 Febbraio 2019 (abbonamento annuale). Richiamiamo, in particolare, l'attenzione sulla quarta colonna della tabella sottostante (apparecchi videosonori di tipo 5) riguardante i televisori (nelle camere degli ospiti e/o negli spazi comuni).Attenzione: quanto dovuto alla SIAE, per i diritti di autore, si aggiunge all'abbonamento RAI 2019. Entro il prossimo 31 maggio è poi previsto il versamento dei diritti fonografici (ridotti per effetto della convenzione fra SCF e Agriturist) che, anche quest'anno saranno riscossi dalla stessa SIAE. I compensi dovuti sono calcolati secondo le misure riportate nella seguente tabella. Alle somme indicate, per effetto della convenzione stabilita da Agriturist con la SIAE, si applica una riduzione del 15%, purché il versamento sia effettuato entro i termini stabiliti e si presenti in SIAE il certificato anno 2019 di Socio. I termini sono: entro il 28 febbraio per l’abbonamento annuale 2019; -entro il primo mese per gli abbonamenti semestrali con inizio gennaio e luglio, o con inizio coincidente con l’apertura di esercizi stagionali; -entro i primi 15 giorni per gli abbonamenti trimestrali con inizio gennaio, aprile, luglio, ottobre; -entro i primi 10 giorni per gli abbonamenti mensili. ANNO 2019 - COMPENSI ANNUALI IN ABBONAMENTO PER STRUMENTI MUSICALI E APPARECCHI SONORI E VIDEOSONORI (importi in euro, IVA esclusa) Categorie Tipi 1,3 Tipi 2,8,13 Tipo 5 Tipo 6 Tipo 7a Tipo 7b Fino a 30 posti letto o fino a 48,60 111,90 152,80 129,70 306,20 459,00 30 posti tavola Oltre i limiti di cui sopra 58,70 134,40 190,30 129,70 306,20 459,00 Spiegazione dei tipi: tipo 1: strumenti musicali; tipo 2: apparecchi riproduttori audio (lettore CD-MP3-giradischi e nastri) (in questa definizione è stato compreso anche il tipo 9 precedentemente contemplato); tipo 3: radio tradizionale; tipo 5: apparecchio televisivo; tipo 6: juke-box (meccanico e digitale); tipo 7 a: video juke- box; tipo 7 b: lettore audio – video (DVD-VHS e supporti analoghi); tipo 8: Filodiffusione; tipo 13: apparecchi multimediali (PC/INTERNET, consolle Playstation 2, radio dedicate). Evidenziamo, in particolare che: A) Qualora negli ambienti comuni siano installati più apparecchi sonori o videosonori dello stesso tipo (TV, lettori video, ecc.), esclusi gli strumenti musicali, il compenso è commisurato: - al 100% del compenso-base per il primo apparecchio installato; - al 90% per il secondo apparecchio; - all’80% per i successivi apparecchi. B) Il compenso dovuto per apparecchi videosonori installati nelle singole camere, anche se collegati ad un impianto centralizzato, è calcolato come segue: - 100% del compenso base per il primo apparecchio; - 10% del compenso-base per ciascuno dei successivi 9 apparecchi; - 5% del compenso-base per ciascuno dei successivi apparecchi oltre il decimo. 6
L’Agricoltore Senese 03/2019 Informiamo infine che la SIAE ha già attivato, in molte province italiane, un sistema di pagamento a distanza tramite invio di avviso di scadenza e MAV bancario. In tal caso, il pagamento può essere effettuato tramite banca, anche utilizzando l’internet banking. Se l'avviso di pagamento contenesse dati non corretti, se si vuol effettuare il pagamento direttamente, oppure per nuove iscrizioni, ci si può rivolgere all'ufficio SIAE competente per territorio. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito internet www.siae.it ed in particolare l’elenco di sedi, filiali e circoscrizioni mandatarie. - Trattenimenti e spettacoli gratuiti e a pagamento: Per i trattenimenti e spettacoli il compenso alla SIAE si paga prima del singolo evento, sulla base del calcolo effettuato dagli uffici della SIAE in base al tipo di manifestazione. Il compenso minimo 2019 è fissato in euro 28,60 (IVA esclusa); ad esso si applica la riduzione del 10% in forza della convenzione fra SIAE e Agriturist. Si ricorda che il compenso minimo è comunque dovuto quando il calcolo ordinario del compenso non raggiunga appunto il minimo stabilito. Ricordiamo che la SIAE svolge anche attività di informazione e di controllo sulla applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti (esecuzioni musicali, con o senza ballo, prevalentemente non dal vivo, video giochi, ecc.), e sull’IVA relativa a spettacoli (teatro, cinema, musica prevalentemente dal vivo) e intrattenimenti (es. cena con esecuzioni musicali o ballo). Per ottenere gli sconti previsti dalla convenzione SIAE - Agriturist occorre essere in regola col versamento della quota associativa Agriturist 2019 e presentare agli uffici SIAE (o inviare alla SIAE, se richiesto) il certificato di associazione all’Agriturist per l’anno 2019. I certificati di associazione dovranno essere richiesti ad Agriturist Siena (segreteria@agrituristsiena.com) entro 25 Febbraio 2019, allegando la ricevuta di versamento della quota associativa. Classificazione in girasoli Si ricorda che il Regolamento Regionale entrato in vigore il 15.04.2017 ha stabilito che gli agriturismi già esistenti alla data della sua entrata in vigore dovevano adeguare la classificazione entro il 30.06.2018. Dopo quella data gli agriturismi che non hanno presentato pratiche di variazione, sono automaticamente ricondotti ad 1 girasole che è il livello minimo attribuito con il titolo abilitativo. La Regione Toscana non ha stabilito procedure specifiche, specificando solo di dover applicare quanto stabilito dal Regolamento: come comunicatoci dall'Ufficio Agricoltura, quindi, le aziende già classificate con le spighe se non presentano nessuna nuova classificazione (o perché non offrono pernotto o perché anche se offrono pernotto non presentano una variazione al Suap) vanno di default al primo livello in quanto in possesso del titolo abilitativo. Preso atto di quanto sopra, l’Ufficio turismo e comunicazione ha provveduto a modificare a ricondurre a 1 girasole i 693 agriturismi di cui non è pervenuta nessuna pratica di variazione. Quanti interessati pertanto alla modifica sono pregati di contattare materozzi@confagricolturasiena.it ASSICURATIVO APERTURA UFFICIO Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore. Questi i riferimenti: tel. 0577.533212, e-mail assicurativo@confagricolturasiena.it 7
L’Agricoltore Senese 03/2019 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data 9/13 Sicurezza lavoratori art. 37 fine Febbraio/Marzo 2019 14/18 9/13 - 13.30/17.30 Pronto Soccorso B/C 21 e 28 Febbraio 2019 9/13 (con meno di 5 dipendenti) RSPP datori di lavoro 32 Metà Marzo/Aprile 2019 (Accordo Stato-Regioni dic. 2011) Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 8
L’Agricoltore Senese 03/2019 TECNICO ECONOMICO PROROGA BANDO PSR 2014/2020 SOTTOMISURA 2.1 "SOSTEGNO DI AVVALERSI DI SERVIZI DI CONSULENZA" - ANNUALITA' 2018 Con decreto dirigenziale n. 847 del 25 Gennaio 2019 la Regione Toscana ha prorogato il termine per presentare domanda, dal 31 Gennaio 2019 al 29 Marzo 2019 fino alle ore 23:59. Per ulteriori dettagli in merito al bando e per la consultazione dei documenti, si rimanda al nostro sito: http://www.confagricolturasiena.it/News-Bacheca-Rammentiamo/BANDO-PSR-Sottomisura-2.1- %E2%80%9CSostegno-ad-avvalersi-di-servizi-di-consulenza%E2%80%9D/ Misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo Reg. UE 1506/2018 Il regolamento UE n. 1506 del 28/10/2018 ha stabilito un sistema di aiuti al fine di compensare le perdite di reddito subite dai produttori italiani delle uova e del pollame, a seguito dell'insorgere dell'influenza aviaria rilevata e notificata dall'Italia il 30 aprile 2016 e per la quale sono state applicate misure veterinarie e di polizia sanitaria a livello unionale e nazionale fino al 28 settembre 2017. Il reg. 1506/2018 è stato applicato dall'Italia con il DM del 25 ottobre 2018 a seguito del quale AGEA Coordinamento ha pubblicato la propria circolare applicativa n. 6228 del 24.1.2019. La circolare applicativa di AGEA nr. 6628/2019 stabilisce che le domande dovranno essere presentate dagli interessati presso l'organismo pagatore competente territorialmente, entro l'11 Marzo 2019, con modalità stabilite da ciascun Organismo pagatore. Ad oggi ARTEA non ha ancora provveduto a stabilire le proprie procedure né ad attivare la relativa modulistica in quanto non ha riscontrato la presenza in Toscana di aziende avicole con le caratteristiche previste per accedere agli aiuti in oggetto. Si ricorda che l'articolo 3 del DM 25/10/2018, richiamato nella circolare applicativa di AGEA coordinamento nr. 6228/2019, stabilisce che possono beneficiare delle compensazioni previste dal reg. 1506/2018 i seguenti soggetti: a) imprese produttrici di uova da cova; b) imprese produttrici di pulcini; c) imprese di allevamento di ovaiole e di pollame da carne; d) centri d'imballaggio di uova. che siano in grado di dimostrare, mediante documentazione costituita dai registri ufficiali delle Aziende o da altra documentazione contabile,sanitaria e commerciale, i danni indiretti subiti in conseguenza dell'attuazione delle misure sanitarie per contenere la suddetta epidemia, nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 ed il 28 settembre 2017. Invitiamo pertanto, le eventuali aziende avicole interessate a segnalare al ns. Ufficio Tecnico, nei tempi più brevi possibili, le eventuali tipologie produttive ammissibili a richiedere gli aiuti in oggetto. Nel caso si riscontrasse l'esistenza di aziende avicole eligibili per le compensazioni previste dal reg. UE 1506/2018 richiederemo ad ARTEA l'immediata attivazione delle procedure e della modulistica necessaria. 9
L’Agricoltore Senese 03/2019 Via al bando sottomisura 8.3: sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici La Regione Toscana, con decreto dirigenziale n. 15257 del 27 settembre 2018 ha approvato il bando della sottomisura 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" (allegato A del decreto) per sostenere la realizzazione di infrastrutture di protezione e le attività di prevenzione degli incendi boschivi e delle altre calamità naturali, fra le quali fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico). Questi interventi contribuiscono a preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Il bando è cofinanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014-2020, in particolare dalle risorse assegnate alla misura 8.3 del programma. Il bando punta a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per la creazione di infrastrutture di protezione e per le attività di prevenzione dagli incendi boschivi e dalle calamità naturali (tra cui fitopatie, infestazioni parassitarie, avversità atmosferiche e altri eventi catastrofici, anche dovuti al cambiamento climatico), al fine di preservare gli ecosistemi forestali, migliorarne la funzionalità e garantire la pubblica incolumità. Le domande di aiuto devono essere presentate, mediante procedura informatizzata, fino alle ore 13 del 01 Aprile 2019, impiegando esclusivamente la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe Regionale delle aziende agricole gestita da Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it. La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate dal decreto di Artea n. 140 del 31/12/2015 e s.m.i. allegato A "Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende Agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione unica aziendale (Dua)". Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno eventualmente concesso i seguenti soggetti: proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati; enti pubblici, anche a carattere economico, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati (escluso Regione Toscana). Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà, così come definite nel bando al paragrafo 2.4. Gli interventi finanziati riguardano: 1.A) Azione di prevenzione contro gli incendi boschivi, nel dettaglio comprende: 1.a.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi, 1.a.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi, 1.a.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB (Piano operativo antincendio boschivi), 1.a.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento, 1.a.5) Realizzazione di adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB. 1.B) Realizzazione o manutenzione di fasce e viali parafuoco, radure, fasce verdi: 1.b.1) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata, 1.b.2) Manutenzione dei viali e fasce parafuoco in area boscata, 1.C) Interventi selvicolturali finalizzati alla prevenzione da rischio incendio (possono essere realizzati una sola volta su una stessa superficie nell’arco del periodo di programmazione 2014/2020), 1.D) Uso di bestiame al pascolo in aree a medio e alto rischio di incendio per interventi di pascolo a prevenzione del rischio incendi, 2.A) Investimenti destinati a ridurre il rischio idrogeologico: 2.a.1) Opere di consolidamento e sistemazione del reticolo idraulico, 2.a.2) Opere di sistemazione idraulico forestale, 2.a.3) Sistemazioni di versanti interessati da frane e smottamenti (compreso interventi selvicolturali) e delle scarpate delle strade di accesso o penetrazioni dei boschi, 2.B) Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione, 10
L’Agricoltore Senese 03/2019 2.C) Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti, patogeni forestali, insetti, altre fitopatie delle piante forestali, 3.A) Elaborazione dei piani di gestione o di strumenti equivalenti. Si tratta di un contributo in conto capitale che copre il 100% dei costi ammissibili sostenuti per tutti gli investimenti, comprese le spese generali. E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità che stabilite dalle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento" approvate con decreto del direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018: L'importo massimo del contributo concedibile per bando (indipendentemente dal numero di interventi) è - 250.000 euro, per i beneficiari privati, e - 400.000 euro per i beneficiari di diritto pubblico. L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a: - 100.000 euro quando il soggetto beneficiario è un Consorzio di bonifica di cui alla legge regionale n. 79/12; - 5.000 euro per tutti gli altri beneficiari Il bando ha un budget finanziario di 2 milioni di euro. Avvio bando PSR 2014/2020 - sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali” Sostenere investimenti finalizzati a raggiungere impegni e obiettivi ambientali, offrire servizi connessi all'ecosistema forestale, valorizzare in termini di pubblica utilità le aree forestali e boschive, rafforzare la capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. E' questa la finalità del bando annualità 2018 "Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e l pregio ambientale degli ecosistemi forestali" che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. 19542 del 3 dicembre 2018, cofinanziato dal Programma di sviluppo rurale (Psr) del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr) 2014- 2020. Finalità del bando. Il bando punta a concedere contributi in conto capitale a copertura dei costi sostenuti per realizzare investimenti che mirano: all'adempimento di impegni a scopi ambientali all'offerta di servizi ecosistemici o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali e boschive della zona interessata o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, senza escludere eventuali benefici economici a lungo termine. Beneficiari. Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti: 1. Proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali, anche collettive, singoli o associati; 2. Enti pubblici, Comuni, soggetti gestori che amministrano gli usi civici, altri soggetti di diritto pubblico proprietari, possessori e/o titolari della gestione di superfici forestali, singoli o associati. Non possono presentare domanda di aiuto le imprese in difficoltà (così come definite nel bando al paragrafo 2.4). Interventi finanziabili: Sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi: A) Azioni volte all’offerta di servizi ecosistemici delle aree forestali e boschive; B) Azioni per il rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici; C) Valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive; D) Elaborazione di piani di gestione o di strumenti equivalenti; E) Opere temporanee e accessorie collegate agli investimenti; F) Investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici. Per il dettaglio degli interventi finanziabili si rimanda al punto 3 del bando di misura consultabile sul nostro sito al link http://www.confagricolturasiena.it/_files/uploads/bando_8.5_annualita_2018.pdf 11
L’Agricoltore Senese 03/2019 Scadenza e presentazione della domanda Le domande di aiuto devono essere presentate a partire dal 2 Febbraio 2019 ed entro le ore 13 del 28 Febbraio 2019, impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita dall'Agenzia regionale Toscana per l'erogazione in agricoltura – Artea e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it. La domanda deve essere sottoscritta e presentata secondo le modalità indicate dal decreto del direttore di Artea n. 140 del 31/12/2015 e successive modifiche e integrazioni (decreto del direttore Artea n. 70/2016) - Allegato A – Disposizioni per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale nell'Anagrafe delle Aziende agricole di Artea e per la gestione della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA). Tipo di agevolazione Contributo, tutti gli investimenti, del 100% sui costi ammissibili, comprese le spese generali. Intensità del sostegno e minimali/massimali E' possibile erogare un anticipo fino ad un massimo del 50% del contributo ammissibile a finanziamento, secondo i principi e le modalità indicate nelle "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento" approvate con decreto del direttore Artea n. 65 del 15 giungo 2018. L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Patrimonio Agricolo Forestale Regionale (Pafr) è pari a 250.000 euro per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto degli introiti), quando gli interventi sono eseguiti all'interno del Pafr. Per tutti gli altri beneficiari e per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr l'importo massimo del contributo pubblico concedibile è pari a 150.000 per bando (indipendentemente dal numero di interventi e al netto degli introiti). L'importo massimo del contributo concedibile per i beneficiari che gestiscono il Pafr nel caso in cui eseguano interventi anche all'esterno dello stesso è comunque di 250.000 euro purchè il contributo per gli interventi eseguiti fuori dal Pafr sia inferiore o uguale ai 150.000 euro L'importo minimo di contributo concedibile per intervento è pari a 5.000 euro per tutti i beneficiari. Dotazione finanziaria: il bando ha un budget finanziario di 1,92 milioni di euro. Proroga scadenza nuove autorizzazioni all’impianto annualità 2016 Informiamo i Soci che a seguito di richiesta di proroga inoltrata alla Regione Toscana, la stessa in accordo col Ministero, concede un ulteriore proroga, completando con il Decreto del 22 Ottobre 2018, il Decreto Dirigenziale del 26 Marzo 2018. Le nuove autorizzazioni all’impianto concesse dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 3394 del 25 Maggio 2016, scadenza autorizzazioni 25 Maggio 2019, vengono così prorogate a causa della siccità estiva 2017, fino al 25 Maggio 2020 nelle zone individuate con Decreto Ministeriale 22 Febbraio 2018, dove è stata dichiarata l’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi. Nel nostro sito (www.confagricolturasiena.it) è disponibile la comunicazione della Regione Toscana inerente la proroga sopra citata. DELIBERA R.T. PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI NUOVI IMPIANTI 2019 Informiamo i Soci che nella Banca Dati degli Atti amministrativi della Regione Toscana è stata pubblicata la Delibera n. 84 del 28 gennaio 2019 inerente i criteri di priorità per il rilascio di autorizzazioni nuovi impianti viticoli 2019. La Delibera ricalca, assegnando punteggio di priorità con ponderazione uguale a 1 alle piccole isole dell’arcipelago toscano, la precedente a valere sulla scorsa annata 2018. Attendiamo infine la Circolare Agea contenente le disposizioni attuative per la compilazione e presentazione delle domande su sistema informativo SIAN, le domande, salvo casi di proroga ministeriale, scadranno, come da DM 12272/15, il 31 Marzo 2019 ma essendo domenica la scadenza sarà il 1 Aprile 2019. 12
L’Agricoltore Senese 03/2019 FISCALE TRIBUTARIO Principali scadenze fiscali FEBBRAIO 2019 - 6 Febbraio: telematizzazione accise - 18 Febbraio: liquidazione e versamento Iva mensile (Gennaio 2019); versamenti F24 per ritenute, contributi. - 25 Febbraio: elenchi Intrastat mensili - 28 Febbraio: comunicazione della liquidazione periodica del IV° trimestre 2018; spesometro 2° trimestre 2018. PREVIDENZIALE FESTIVITA’ I° SEMESTRE 2019 Operai Impiegati Capodanno (martedì) compresa nel mensile compresa nel mensile 1 (festività infrasettimanale) GENNAIO Epifania (domenica) 1/26 compresa nel mensile 6 (festività infrasettimanale) San Giuseppe (martedì) ore eff. lavorate o riposo comp. in MARZO 19 (festività soppressa) riposo compensativo alternativa 1/26 Lunedì dell’Angelo (lunedì) compresa nel mensile compresa nel mensile 22 (festività infrasettimanale) APRILE Anniversario Liberazione (giovedì) compresa nel mensile compresa nel mensile 25 (festività nazionale) 1 Festa del Lavoro (mercoledì) compresa nel mensile compresa nel mensile (festività nazionale) MAGGIO 30 Ascensione (giovedì) ore eff. lavorate o riposo comp. in (festività soppressa) riposo compensativo alternativa 1/26 Ann. della Repubblica (domenica) 1/26 1/26 2 (festività nazionale) GIUGNO Corpus Domini (giovedì) ore eff. lavorate o ore eff. lavorate o 20 (festività soppressa) riposo compensativo riposo compensativo S.S. Pietro e Paolo (sabato) ore eff. lavorate o riposo comp. in 29 (festività soppressa) riposo compensativo alternativa 1/26 13
L’Agricoltore Senese 03/2019 Maggiorazione di alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale (legge di bilancio 2019) - Circolare INL n. 2/2019 Con la circolare n. 2/2019 del 14/01/2019 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce alcuni primi chiarimenti sulla maggiorazione di una serie di sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Come si ricorderà infatti l'art. 1, c. 445, lettera "d", della legge n.145/2018 ha aumentato del 10-20 per cento gli importi delle sanzioni per lavoro nero, per violazione delle regole in materia di orario di lavoro, per il mancato rispetto del Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, riconoscendo altresì al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la possibilità di stabilire, con proprio decreto, la maggiorazione del 20 per cento di ulteriori sanzioni previste da altre norme. Si segnalano qui di seguito i chiarimenti più rilevanti ivi contenuti: gli importi delle sanzioni indicati nella legge di bilancio sono da intendersi "sin da subito aumentati e applicabili in relazione a condotte temporalmente riferibili al 2019". E così, ad esempio, dall'inizio del 2019 l'importo della maxisanzione per lavoro nero va da un minimo di € 1.800,00 a un massimo di € 10.800,00 (prima: da € 1.500,00 a € 9.000,00). La circolare ricorda anche che nelle ipotesi di "mantenimento" di un lavoratore "in nero" a cavallo tra l'anno 2018 e l'anno 2019, si applicano i nuovi importi, trattandosi di condotte a carattere permanente la cui collazione temporale va individuate nel momento in cui la condotta cessa; le maggiorazioni introdotte dalla legge di bilancio per il 2019 dovranno essere versate separatamente, attraverso un nuovo e specifico codice tributo, in ossequio alla previsione che ne destina gli importi al rafforzamento dell'attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e alla valorizzazione del personale ispettivo dell'INL. La circolare precisa che, in attesa che tale codice venga istituito, gli importi delle maggiorazioni dovranno essere versati utilizzando gli attuali codici tributo. Revisione tariffe premi INAIL - Rinvio termini autoliquidazione Circolare INAIL n.1/2019 Una delle principali novità contenute nella legge di bilancio per il 2019 (legge n.145/2018) che riguardano il settore agricolo, riguarda la riduzione dei premi INAIL. Con la circolare n. 1 dell'11 gennaio 2019 l’INAIL fornisce le prime istruzioni per i datori di lavoro che operano col sistema dell'autoliquidazione, al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei premi oggetto di revisione ai sensi della citata legge. Ed infatti la vera e propria determinazione delle riduzioni di premi e contributi per i diversi settori produttivi è rimessa alla futura decretazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL. La legge di bilancio, in sostanza, ha solo individuato lo stanziamento di risorse necessarie per effettuare la vera e propria revisione, i cui dettagli saranno definiti nei prossimi mesi. Si é reso necessario dunque - per consentire l'applicazione delle nuove tariffe - rinviare tutti i termini relativi agli adempimenti che obbligano i datori di lavoro a comunicare all'INAIL nei primi mesi dell'anno le retribuzioni percepite dai lavoratori assicurati al fine di determinare il premio assicurativo da corrispondere (cd. autoliquidazione INAIL). La circolare precisa infatti che: 1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’INAIL rende disponibili al datore di lavoro gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019; 2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019; 3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il 14
L’Agricoltore Senese 03/2019 pagamento in unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019; 4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni è stato differito al 16 maggio 2019; 5. in caso di pagamento del premio in 4 rate, i termini di scadenza della prima e della seconda rata per il 2019 sono unificati al 16 maggio 2019. Si precisa infine che sono già in corso le procedure per l’adozione dei provvedimenti di revisione dei premi relativi alle gestioni Industria, Artigianato, Terziario, Altre Attività, ai premi speciali unitari per l’assicurazione degli artigiani e alle Tariffe del settore marittimo. Poiché, come noto, la contribuzione antinfortunistica relativa ai coltivatori diretti e ai datori di lavoro agricoli che occupano operai é disciplinata in modo specifico rispetto a quella degli altri settori produttivi (non si applica il sistema dell'autoliquidazione), con ogni probabilità la revisione relativa al settore agricolo sarà definita con decreto separato. In ogni caso, poiché, sia la dichiarazione che il pagamento della contribuzione agricola unificata sono ordinariamente posticipati rispetto agli altri settori, una previsione di rinvio dei termini analoga a quella prevista per i premi oggetto di autoliquidazione non è stata prevista per il settore agricolo. Aliquote contributive per l'anno 2019 - Lavoratori dipendenti e collaboratori LAVORATORI DIPENDENTI Contributo FPLD – Aumenti di aliquota Dal 1° gennaio 2009 sono ritornati in vigore – dopo la sospensione disposta dall’art. 01, c. 1, della legge n. 81/2006 per il triennio 2006-2008 – gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 146/1997. Tali norme, come noto, prevedono il percorso di graduale allineamento dell’aliquota pensionistica dovuta dai datori di lavoro per gli operai agricoli a quella dovuta per la generalità dei dipendenti, attraverso l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole tradizionali (con decorrenza 1° gennaio di ciascun anno) e dello 0,60 per cento del contributo FPLD a carico delle imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale (con decorrenza 1° luglio di ciascun anno), sino al raggiungimento dell’aliquota prevista per la generalità dei datori di lavoro. Al riguardo si ricorda che, con il 1° luglio 2011, le imprese agricole con processi produttivi di tipo industriale hanno raggiunto l’aliquota contributiva per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti prevista dall’art. 3, c. 23, della legge n. 335/1995. Per quanto riguarda la quota a carico dei lavoratori dipendenti, si rammenta che con il 1/1/2002 si è concluso il percorso di allineamento dell’aliquota a carico dei lavoratori a quella prevista per la generalità degli altri settori produttivi, previsto dal citato art. 3 del d.lgs. n. 146/97, iniziato il 1° gennaio 1998. Resta quindi solo l’aumento annuo dello 0,20 per cento del contributo FPLD a carico dei datori di lavoro agricolo tradizionali, giacché non è ancora stata raggiunta l’aliquota contributiva in vigore per gli altri settori produttivi. Esoneri compensativi per destinazione TFR ai fondi pensione L’art. 1, c. 764, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2006) ha previsto l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia per il TFR (di cui all’art. 2 della legge n. 297/1982) pari allo 0,20 per cento, nella stessa misura percentuale della quota di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. In altre parole, se per un lavoratore viene conferito l’intero TFR, l’esonero dal contributo predetto è totale; se invece il conferimento del TFR è parziale (nelle limitate ipotesi in cui è consentito) l’esonero dal contributo è direttamente proporzionale. Da sottolineare che per gli operai agricoli a tempo determinato e per gli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, il contributo dello 0,20 per cento non è dovuto e quindi le aziende che occupano tali lavoratori non possono beneficiare della predetta misura compensativa. 15
L’Agricoltore Senese 03/2019 L’art. 1, comma 766, della citata legge finanziaria, ha inoltre previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2008, un ulteriore esonero dal versamento dei contributi sociali in una misura crescente di anno in anno fino al 2014. Nel 2014 dunque la misura di tale esonero si è stabilizzata ed è pari a 0,28 punti percentuali. L’esonero incide prioritariamente sui contributi per assegni familiari e, in caso di incapienza, su quelli per maternità e disoccupazione o su altre contribuzioni per il finanziamento delle prestazioni temporanee. Anche in questo caso l’esonero contributivo si applica in misura proporzionale alle quote di TFR versato alle forme pensionistiche complementari e al Fondo gestito dall’INPS. Decontribuzione delle erogazioni stabilite da contratti di 2° livello L’art. 4, commi 28-29 della legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero) ha reso definitivo il regime di sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007 relativo alle erogazioni previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello (aziendale e territoriale) a titolo di premio di produttività, essendo stato eliminato dalla norma originaria il riferimento al carattere sperimentale di tale misura agevolativa. Come noto, il beneficio in commento consiste in uno sgravio di 25 punti percentuali dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e in uno sgravio totale dei contributi previdenziali a carico del lavoratore sulle erogazioni: previste dai contratti collettivi aziendali ovvero di secondo livello; incerte nella corresponsione o nell’ammontare; correlate alla misurazione di incrementi di produttività, qualità, nonché altri elementi di competitività, assunti dal contratto collettivo come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. La dotazione finanziaria prevista per lo sgravio è pari a 650 milioni di euro annui. I benefici vengono concessi solo entro tale limite (650 milioni di euro annui) secondo modalità stabilite di anno in anno con decreto interministeriale (lavoro ed economia) anche con riferimento all’individuazione dei criteri di priorità. Sostanzialmente a partire dall’anno di competenza 2015 la misura in oggetto non è stata più rifinanziata. Da segnalare tuttavia che l’art.55 della legge n. 96/2017 (cd. Manovrina) ha riconosciuto una riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro ed una esenzione totale sulla contribuzione a carico del lavoratore sulle erogazioni legate alla produttività che coinvolgano “pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro”. I predetti benefici contributivi – che si applicano soltanto ai premi erogati in virtù di contratti collettivi sottoscritti successivamente al 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore della norma) – possono riguardare erogazioni non superiori a 800 euro annui. Sull’esatta portata della norma – che sembra legata alla cd. detassazione di premi di produzione – ed in particolare sui presupposti per poter beneficiare dell’agevolazione contributiva si è ancora in attesa di chiarimenti da parte delle amministrazioni competenti. Contribuzione per il finanziamento della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) Come noto - in attuazione di una delega al Governo per la riforma della materia degli ammortizzatori sociali conferita dalla legge n. 183/2014 (meglio nota come Jobs Act) - il d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 ha introdotto la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), che ha sostituito l'ASpI (Assicurazione Sociale per l'Impiego) e la Mini ASpI istituite dalla cd. legge Fornero (art. 2. della legge n. 92/2012) che, a sua volta, avevano sostituito l'indennità di disoccupazione ordinaria e a requisiti ridotti (DS). La nuova disciplina - che opera con riferimento agli eventi verificatisi dal primo maggio 2015 - non introduce elementi di novità riguardo alla contribuzione a supporto della NASpI, limitandosi ad affermare che “Alla NASpI si applicano le disposizioni in materia di ASpI in quanto compatibili” (art. 14, d.lgs. n. 22/2015). Conseguentemente, come peraltro precisato dall'INPS con messaggio n. 4441 del 30 giugno 2015, rimane inalterato l’impianto contributivo già previsto dalla Riforma Fornero, di cui si riepilogano qui di seguito gli elementi essenziali. La NASpI, come i precedenti istituti, ha la funzione di fornire un sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Sono ricompresi nell’ambito di applicazione di questa forma di assicurazione sociale tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società cooperative che abbiano in essere un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 1, c. 3, legge n. 142/2001, nonché i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro non a tempo indeterminato. 16
L’Agricoltore Senese 03/2019 Sono invece esclusi dall’ambito di applicazione della NASPI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato per i quali continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni in materia di disoccupazione agricola. Contributo ordinario Il finanziamento della NASPI - come in precedenza quello dell'ASpI - avviene attraverso il contributo già destinato al finanziamento della disoccupazione non agricola ai sensi degli artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, della legge n. 160/1975, pari all’1,61 per cento (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). A tale aliquota restano applicabili le riduzioni del costo del lavoro di cui all’art. 120 della legge n. 388/2000, dell’art. 1, c. 361 della legge n. 266/2005, nonché le misure compensative di cui all’art. 8 della legge n. 248/2005. Pertanto, con riferimento agli impiegati, quadri e dirigenti agricoli, che – a differenza degli operai agricoli – rientrano nell’ambito di applicazione della NASPI, continuerà ad essere dovuta la contribuzione dello 0,67 per cento già destinata al finanziamento della disoccupazione (di cui 0,30 destinato al finanziamento della formazione continua). Contributo addizionale Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, finalizzato a finanziare la NASPI. Il contributo non è dovuto per: i lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori assenti; i lavoratori a termine assunti per lo svolgimento delle attività stagionali elencate nel DPR n. 1525/1963; gli apprendisti; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. In caso di trasformazione del rapporto da tempo determinato a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto alla restituzione di tutti gli importi versati a titolo di contributo addizionale. La restituzione avverrà solo successivamente al decorso dell’eventuale periodo di prova. La restituzione del contributo addizionale spetta anche ai datori di lavoro che, entro sei mesi dalla cessazione di un rapporto di lavoro a termine, assumono lo stesso lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. messaggio INPS n. 4152/2014). Resta fermo in ogni caso, che nell’ipotesi di riassunzione la contribuzione da restituire sarà ridotta di un numero di mensilità pari all’intervallo tra i due rapporti. Va ricordato che il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito in legge 9 agosto 2018, n.96 (cd. Decreto Dignità) ha previsto un aumento del contributo addizionale per il finanziamento della NASPI pari allo 0,5%. L’aumento - che si cumula all’1,4% sinora posto a carico del datore di lavoro - scatta in occasione di ciascun rinnovo contrattuale di un rapporto a tempo determinato. Contributo aggiuntivo in caso di licenziamento In caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASPI, il datore di lavoro è tenuto a versare una somma pari al 41 per cento del massimale mensile della NASPI per ogni anno di anzianità aziendale del lavoratore negli ultimi tre anni (compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione della contribuzione aggiuntiva dovuta per i rapporti a termine). Il contributo aggiuntivo è dovuto anche per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione. Esclusione operai agricoli Le norme in materia di nuova assicurazione sociale per l’impiego, così come le disposizioni in materia di contratto a termine, non si applicano agli operai agricoli in virtù delle espresse esclusioni contenute nell’art. 2, c. 3, della legge n. 92/2012 e nell’art. 29, c. 1, lett. b), del decreto legislativo n. 81/2015 (che riproduce testualmente l’esclusione già contemplata nell’art. 10, c. 2, del d.lgs. n. 368/2001). Si ribadisce pertanto che nessuna contribuzione in materia di NASPI sopra rappresentata, compresa l’addizionale dell’1,4 per cento per i rapporti di lavoro a termine e l’eventuale maggiorazione dello 0,5% in occasione dei rinnovi, è applicabile agli operai agricoli. La NASPI e relativa contribuzione sono invece applicabili agli impiegati, quadri e dirigenti dell’agricoltura. Contribuzione per la formazione continua (disoccupazione) I commi da 62 a 64 dell’art. 1 della legge n. 247/2007 (attuazione del Protocollo sul Welfare) hanno introdotto anche per gli operai agricoli il contributo dello 0,30 per cento di cui alla legge n. 845/1978 per 17
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