STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 43_2018 DEL 06 NOVEMBRE 2018 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n.43 2018 Indice Argomenti GENNAIO 2016 ADEMPIMENTI 2016 .............................................................................................................................................................................. 2 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Settembre 2018 ......................................................... 2 OTTOBRE 2015 SCADENZARIO NOVEMBRE 2018 ............................................................................................................................................. 3 10 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE* ...................................................................................................................... 3 16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 .................................................. 3 16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI ................................................................................................................... 3 16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .......................................... 3 30 NOVEMBRE: PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE .................................................................... 4 30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO............................................................................................................... 4 30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS ..................................................................................................................... 4 30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI ............................................................................................................................. 4 30 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE ........................................................................................................................ 4 SCADENZARIO DICEMBRE 2018 .............................................................................................................................................. 5 10 DICEMBRE: PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE .......................................................... 5 16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI * ...................................................................................................... 5 16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * ............................. 5 31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................... 6 31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS ........................................................................................................... 6 31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI ................................................................................ 6 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 7 NOVEMBRE 2018 ....................................................................................................................................................... 7 DICEMBRE 2018 ......................................................................................................................................................... 7 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 8 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE E CIGS, LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE ......................... 8 CIRCOLARE INPS: DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÁ E NUOVE MODALITÁ OPERATIVE PER FRUIRE DEL BENEFICIO ................................................................................................................................................................ 10 SEZIONE CONTRATTUALE .......................................................................................................................................................11 CCNL METALMECCANICO: SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ................................................... 11 FOCUS ............................................................................................................................................................................................13 MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI DROGA AL RIENTRO DALLA PAUSA PRANZO, ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO .. 13 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................15 LA GUIDA DEL GARANTE SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E SUGLI AFFARI PREGRESSI ........................................ 15 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................17 CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO ....................................................................................................................... 17 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................19 MESSAGGIO INPS: DIVIETO DI CUMULO DELLE PENSIONI CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ....................... 19 INPS, VERIFICHE PER L’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL’ESTERO ........................... 24 PACE CONTRIBUTIVA E QUOTA 100 ......................................................................................................................... 32 PENSIONI D’ORO ...................................................................................................................................................... 32 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Settembre 2018 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Settembre 2018 al 14 Ottobre 2018, è pari a 2,089392. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2018 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2017 Martedì 16 Gennaio 2,098205 Gennaio 2018 Giovedì 22 Febbraio 0,421736 Febbraio 2018 Venerdì 16 Marzo 0,546736 Marzo 2018 Martedì 17 Aprile 0,820104 Aprile 2018 Mercoledì 16 Maggio 0,945104 Maggio 2018 Venerdì 15 Giugno 1,292656 Giugno 2018 Martedì 17 Luglio 1,566024 Luglio 2018 Lunedì 13 Agosto 1,913576 Agosto 2018 Venerdì 14 Settembre 2,335312 Settembre 2018 Martedì 16 Ottobre 2,089392 Ottobre 2018 Venerdì 16 Novembre Novembre 2018 Venerdì 14 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 SCADENZARIO GENNAIO 2016 NOVEMBRE 2018 2016 10 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE* OTTOBRE 2015 T rasmissione da parte dei Caf e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili delle dichiarazioni integrative e consegna all’assistito della copia del 730 elaborato con relativo prospetto di liquidazione. 16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 S i ricorda che entro il 16/11/2018, dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata, per chi ha optato per il pagamento rateale, del risultato dell’autoliquidazione 2017/2018. 16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) rateizzazione dell’addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 30 NOVEMBRE: GENNAIO 2016 PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE D a questa 2016data le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà al 30 novembre 2018 o che abbiano avuto un contratto nel corso del secondo semestre del 2017, possono presentare istanza per OTTOBRE l’accesso alla 2015 decontribuzione. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile e nella misura del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%. La presentazione delle istanze è ammessa esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi: • sgravicds@pec.lavoro.gov.it; • sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it; • contributi@inpgi.legalmail.it (per i datori di lavoro iscritti all'INPGI). 30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla L30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI contribuzione del mese precedente. L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018. L30 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE Isostituti d’imposta che effettuano assistenza fiscale devono operare, nella busta paga di novembre, la trattenuta, dalle competenze del lavoratore che si è avvalso dell'assistenza fiscale, della seconda o unica L rata dell'acconto Irpef nonché la trattenuta dell'ultima rata delle imposte. *Termine posticipato al 12/11 in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 SCADENZARIO GENNAIO 2016 DICEMBRE 2018 2016 10 DICEMBRE: PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE OTTOBRE 2015 T ermine ultimo per la presentazione delle istanze di decontribuzione per le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà al 30 Novembre 2018 o che abbiano avuto un contratto nel corso del L secondo semestre 2017. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile e nella misura del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati ad una riduzione dell’orario di lavoro superiore al 20%. La presentazione delle istanze è ammessa esclusivamente mediante PEC agli indirizzi: sgravicds@pec.lavoro.gov.it; sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it; contributi@inpgi.legalmail.it (per i datori di lavoro iscritti all’INPGI). 16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) versamento dell’acconto (90%) dell’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il 2018; g) importi sottoposti a regime di detassazione; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * I E’ datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in GENNAIO 2016 L. n. 248/2006). Entro la stessa 2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e OTTOBRE 2015 FiscoOnline. 31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla L31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI contribuzione del mese precedente. E ntro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2017, ma non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico. L’adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa dalle tasse la quota corrispondente all’importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell’anno successivo. * Termine posticipato al 17 Dicembre 2018 in quanto cadente di domenica. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 FESTIVITÀ GENNAIO 2016 2016 NOVEMBRE 2018 OTTOBRE 2015 1° Novembre – Tutti i Santi (Ognissanti): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. 4 Novembre – Festività Soppressa: festività traslata alla prima domenica di Novembre. Tale festività ha lo stesso trattamento economico delle festività cadenti di domenica (1/26mo dello stipendio per i mensilizzati e 1/6 della retribuzione settimanale per i pagati ad ore), a meno che il CCNL preveda espressamente un differente trattamento. DICEMBRE 2018 8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente di sabato – per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da retribuire. Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti). 25 Dicembre - Natale: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. 26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE E CIGS, LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL OTTOBRE 2015 DECRETO FISCALE I l Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019 (D.L. 119/2018) apporta alcune novità riguardanti, da un lato, le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (art. 9 del provvedimento), e L dall’altro, novità in merito alla proroga della CIGS, per riorganizzazione o per crisi aziendale (art. 25). In riferimento alla prima novità introdotta, le nuove disposizioni consentono, attraverso un’apposita dichiarazione speciale, di integrare gli imponibili dichiarati negli anni 2013-2016, nel limite di 100.000 euro di imponibile annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto. Entro il 31 Maggio 2019 la dichiarazione integrativa speciale dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, mentre entro il 31 Ottobre si potranno correggere errori od omissioni ed eventualmente integrare le dichiarazioni fiscali presentate. Entro il 31 Luglio 2019 dovrà essere effettuato il versamento in un'unica soluzione delle maggiori imposte scaturenti, oppure si potrà optare per il versamento dilazionato in 10 rate semestrali di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 30 Settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. Non è ammessa la compensazione. Inoltre non sono applicati interessi e sanzioni al maggior imponibile integrato, in quanto ad esso si applica, per ciascun anno di imposta: - un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell'IRAP; - un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%; - un'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d'affari dichiarato, tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria al 22%. Con successive comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate disciplinerà le modalità di presentazione della dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari. Con riferimento alle novità in materia di proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, il decreto estende la portata dell’istituto anche alle imprese che hanno stipulato il contratto di solidarietà. In quest’ultimo caso, l’attivazione della proroga, per un massimo di dodici mesi, richiede la permanenza dell’esubero dichiarato nell’accordo sindacale che ha dato origine all’intervento integrativo salariale straordinario, nonché la presentazione di piani di gestione finalizzati alla salvaguardia dell’occupazione concordati con la Regione o con le Province interessate. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 In particolare, pertanto, viene prevista la modifica dell’art. 22 bis, co. 1, del D.Lgs. 14 Settembre 2015, n. GENNAIO 2016 148, con la soppressione delle parole “organico superiore a 100 unità lavorative” e l’aggiunta del periodo “alle medesime 2016 condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione OTTOBRE 2015 salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21, comma 5 e si realizzino le condizioni di cui al comma 2”. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 CIRCOLARE INPS: DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÁ E NUOVE GENNAIO 2016 MODALITÁ 2016 OPERATIVE PER FRUIRE DEL BENEFICIO Ľ Inps, con la circolare n. 104 del 18 Ottobre 2018, ha recepito ed illustrato le modalità operative per OTTOBRE 2015 fruire della decontribuzione dei premi di produttività. Tali modalità operative sono disciplinate dal L decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato il 25 Marzo 2016, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’agevolazione fiscale è riservata al settore privato e riguarda anche i datori di lavori che non svolgono attività imprenditoriale, pertanto restano escluse le amministrazioni pubbliche. Invece, dall’anno 2017, i lavoratori beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente, percepito nell’anno precedente a quello di percezione dei premi, di importo non superiore a 80.000 euro. La normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato è stata modificata dall’articolo 55 del D.L. n. 50/2017, introducendo una decontribuzione degli stessi. Il citato articolo sopprime il massimale più elevato di premi detassati, con la successiva applicazione del limite complessivo di 3.000 euro ed introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore ad 800 euro, una riduzione pari a venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, l’esclusione di ogni contribuzione a carico del dipendente e la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo del trattamento pensionistico. L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio agevolabile. Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente. L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dai successivi datori di lavoro fino ad esaurimento del plafond di 800 euro previsti per i premi. A tal fine, il lavoratore dovrà segnalare al datore di lavoro la quota di premio di produttività ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore. Ai fini dell’accesso all’agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati, dovrà farsi riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni a cui essa aderisce. Inoltre, si ricorda che la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Istituto e che la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi a partire dall’entrata in vigore della norma. La misura contributiva si applica dove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia di tassazione agevolata dei premi di risultato, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della Legge n. 208 del 2015. I premi interessati dalla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (part-time, intermittente, tempo determinato, somministrazione e contratto di apprendistato). Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo di riduzione contributiva, al fine di consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) per i mesi di erogazione del premio non precedente a Maggio 2017. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 SEZIONE CONTRATTUALE GENNAIO 2016 2016 CCNL METALMECCANICO: SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO OTTOBRE 2015 L e regole e le misure da adottare al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo 81/2008. La tutela della salute e L della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di una costante evoluzione alla quale hanno contribuito sia gli apporti di diverse fonti, sia gli sviluppi giurisprudenziali. L’obiettivo è quello di evitare o comunque ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o incidenti, o peggio, contrarre una malattia professionale. Il luogo di lavoro deve essere dotato di accorgimenti e di strumenti, e deve esistere un’attività di prevenzione adeguata ai possibili rischi in azienda precedentemente valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi). Il datore di lavoro è il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni ed anche sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro. Anche il lavoratore è tenuto a cooperare con il datore di lavoro e a rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro. Come stabilito dal D.Lgs 81/2008, all’interno di un’azienda è necessaria la presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di avere quelle responsabilità che gli permettano di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla prevenzione e alla protezione dei rischi. In alcune aziende il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli Addetti al Servizio e Protezione (ASPP). Il RSPP può essere anche il datore di lavoro se si tratta di aziende artigiane o industriali con massimo 30 lavoratori – agricole o zootecniche fino a 10 dipendenti – ittiche con 20 lavoratori – altri settori fino a 200 dipendenti. Il datore di lavoro può nominare come Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. Il RSPP deve avere frequentato dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve possedere un attestato che dimostri di aver acquisito una specifica preparazione in prevenzione e protezione dei rischi. La Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, costituita ai sensi dell’Art. 4, Sezione prima del CCNL Metalmeccanico del 26/11/2016, da Federmeccanica, Assistal, FIOM-CGIL, FIM-CISL, al fine di diffondere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ha individuato un programma di interventi per promuovere l’applicazione dei numerosi elementi innovativi. La prima azione che è stata realizzata riguarda l’iniziativa pubblica organizzata lo scorso 8 Giugno a Firenze presso un’azienda, la BHGE – Nuovo Pignone. La Commissione Nazionale Salute e Sicurezza ha quindi condiviso le linee guida per favorire nello specifico: - la sperimentazione dei c.d. Break formativi, quale metodologia innovativa di formazione dei lavoratori sulla sicurezza, previsti nell’ultimo comma della lettera C), art. 1 Sezione Quarta – Titolo V del CCNL. Il Break formativo non si svolge in un’aula tradizionale o mediante e-learning, ma direttamente nei luoghi di lavoro, all’interno dei reparti o presso postazioni di lavoro, rappresentando un percorso formativo che coinvolge attivamente i lavoratori nel percorso di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I break formativi sono collocati durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico–organizzative e sono finalizzati a migliorare l’efficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza, apportando un aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione, mantenendo alta la percezione del rischio; - lo sviluppo dei progetti formativi congiunti RLS/RSPP, in applicazione di quanto previsto dall’Art. 4 Sezione Prima del CCNL sopra citato. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 La Commissione Nazionale Salute e Sicurezza avvierà un’azione periodica di monitoraggio e verifica GENNAIO 2016 sull'implementazione delle Linee Guida che saranno aggiornate alla luce delle esperienze che si svilupperanno 2016nei territori e nelle aziende. OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 FOCUS GENNAIO 2016 2016 MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI DROGA AL RIENTRO DALLA PAUSA PRANZO, OTTOBRE 2015 ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO I l licenziamento per giusta causa del lavoratore trovato in possesso di sostanze stupefacenti al rientro dalla pausa pranzo è illegittimo. E’ quanto stabilito nella sentenza n. 21679, depositata lo scorso 5 L Settembre 2018, in cui gli Ermellini hanno ribadito il principio per cui la valutazione di condotte idonee a determinare la sanzione disciplinare massima devono essere collocate nel contesto complessivo in cui sono avvenute. È compito del giudice valutare se da tali condotte possano poi delinearsi profili di grave inadempimento o circostanze che configurino la giusta causa. Il dipendente di una nota società automobilistica italiana, al rientro dalla pausa pranzo veniva trovato in possesso di 25 grammi di hashish nascosta in una tasca della tuta di lavoro e, per tale motivo, veniva posto in stato di arresto da parte dei carabinieri. La vicenda, riportata anche in un quotidiano locale, fu ritenuta idonea a giustificare il licenziamento in tronco. Avverso il provvedimento espulsivo, il dipendente presentava opposizione non trovando alcun accoglimento né nel procedimento di primo grado, né presso la Corte d’Appello. I giudici, infatti, confermavano la risoluzione del rapporto alla data del licenziamento concedendo, però, il pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Secondo la Corte era “condivisibile la tesi della società secondo la quale se il dipendente non fosse stato arrestato dai carabinieri, sarebbe rientrato in azienda detenendo un discreto quantitativo di sostanza stupefacente”, sebbene la dose non consentisse di presumere il fine di spaccio. Inoltre, l’addebito contestato veniva dichiarato potenzialmente idoneo a pregiudicare l’immagine, l’etica e la sicurezza non solo dello stabilimento, ma dell’azienda intera per due ordini di motivi: da una parte vi era il ragionevole rischio che il dipendente potesse condividere le sostanze con i propri colleghi, dall’altra, il reato veniva commesso mentre indossava la tuta portante il marchio della società. Ricorreva dunque per Cassazione il dipendente, affidando il ricorso a tre motivi. Con il primo motivo il lavoratore contestava le valutazioni dei giudici in quanto incomprensibile l’iter logico seguito dagli stessi nel riscontrare un pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza per l’intera azienda e non per il solo stabilimento. Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l’omessa valutazione di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti: lamentava come la Corte avesse collegato l’evento all’interno della pausa pranzo (intervallo di non lavoro, collocato fra due periodi lavorativi), anziché di un lasso temporale pacificamente non rientrante nell’orario di lavoro (ovvero alla fine del turno lavorativo), con la conseguenza che la condotta addebitata era da riferirsi puramente e specificamente ad un fatto extra- lavorativo. Con il terzo motivo il ricorrente contestava la sentenza nel punto in cui la Corte aveva erroneamente ritenuto dimostrata la lesione degli interessi del datore di lavoro omettendo di considerare che il motivo per cui il lavoratore indossasse la tuta in quegli orari derivasse dalla mancata corresponsione dell’emolumento legato al cd. “tempo tuta”. Con riferimento al primo motivo del ricorso, gli Ermellini ribadivano che, nella fattispecie in esame, la Corte di merito aveva proceduto ad analizzare correttamente l’episodio, specificando che il fatto contestato, sebbene avesse un ineccepibile rilievo disciplinare, non poteva considerarsi di gravità tale da legittimare il licenziamento. Al contrario, non poteva ritenersi esatto l’assunto dei giudici della Corte per cui ad essere coinvolta dal comportamento del lavoratore non era lo stabilimento, ma l’intera azienda; così come pure era erronea la valutazione della lesione dell’immagine della società per essere stato, il lavoratore, arrestato con la tuta riportante il marchio della nota azienda. Secondo i supremi giudici, la ricostruzione adottata E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 dalla Corte di merito risultava non debitamente motivata in ordine alla possibilità che il lavoratore potesse GENNAIO 2016 “condividere” le sostanze con i propri colleghi, sebbene il quantitativo non potesse che far presupporre un consumo esclusivamente 2016 personale, magari al di fuori dei luoghi e degli orari di lavoro. Per quanto OTTOBREatteneva 2015 alla valutazione del danno sofferto dalla società, i giudici rilevavano come mancasse, a tal proposito, un accertamento concreto del pregiudizio, poiché la diffusione locale del quotidiano non era idonea a ledere irrimediabilmente l’immagine dell’azienda. Pertanto, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Suprema Corte cassava la sentenza, rinviandola alla Corte d’Appello in diversa composizione la quale verrà chiamata ad esprimersi secondo i principi forniti. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 LA GUIDA DEL GARANTE SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E SUGLI AFFARI PREGRESSI Le funzioni HR, inevitabilmente coinvolte nel faticoso e mai esaurito processo di assessment ai nuovi principi ed ai nuovi adempimenti imposti dal GDPR, stanno sperimentando le tantissime difficoltà operative ed interpretative, rese a tratti ancor più pesanti dopo la pubblicazione del D.Lgs. 101 di armonizzazione tra Codice Privacy e Regolamento Europeo, decreto entrato in vigore il 19.09.18 che pochi dubbi ha risolto, e molti ne ha sollevati. In questo passaggio storico così complesso, un ruolo guida fondamentale dovrebbe esser svolto dal Garante, cui peraltro istituzionalmente (invero già nel regime previgente) sono rimessi compiti di divulgazione che dovrebbero aiutare imprese e cittadini ad orientarsi. Compiti, non è il caso di tacerlo, per il 50%, finanziati con i proventi delle sanzioni emesse dal Garante (cfr. art. 166 Codice privacy, così come novellato dal D.Lgs. 101, che appunto prevede la riassegnazione al Fondo per il funzionamento dell’Autorità, della metà delle sanzioni emesse, con il vincolo che le stesse siano utilizzate, per quanto qui interessa, a fini divulgativi). Sono molte le iniziative assunte dal Garante. Alcune sicuramente utili, altre (soprattutto quelle che si risolvono in scenografiche infografiche reperibili sul sito), assolutamente superflue (es: chi vuole affrontare un tema complesso come il data breach, certo non potrà limitarsi a consultare un disegnino, per quanto accattivante e ben realizzato). In questo quadro, è opportuno segnalare due recentissimi interventi dell’Autorità: si attendeva da tempo qualche indicazione sulle modalità di redazione del Registro dei trattamenti, adempimento nel quale le funzioni HR svolgono un ruolo spesso decisivo per evitare sovrapposizioni e ricostruzioni erronee. Il Garante (in eccezionale ritardo….) ha pubblicato il 08.10.18 delle FAQ, ed uno schema di registro ( https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento) , documenti in parte non proprio decisivi, ma che su un aspetto specifico raccolgono un elemento di semplificazione che tornerà molto utile alle società che svolgono servizi in outsourcing, in qualità di responsabili del trattamento designati dal Committente: l’Autorità, infatti, prevede espressamente la possibilità di evitare di riportare nel registro tutti clienti (operazione al limite dell’impercorribile per soggetti che ne hanno centinaia o migliaia), e detta una soluzione intelligente. Scrive infatti il Garante: nel caso in cui uno stesso soggetto agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto di più clienti quali autonomi e distinti titolari (es. società di software house), le informazioni di cui all’art. 30, par. 2 del RGPD dovranno essere riportate nel registro con riferimento a ciascuno dei suddetti titolari. In questi casi il responsabile dovrà suddividere il registro in tante sezioni quanti sono i titolari per conto dei quali agisce; ove, a causa dell’ingente numero di titolari per cui si operi, l’attività di puntuale indicazione e di continuo aggiornamento dei nominativi degli stessi nonché di correlazione delle categorie di trattamenti svolti per ognuno di essi risulti eccessivamente difficoltosa, il registro del responsabile potrebbe riportare il rinvio, ad es., a schede o banche dati anagrafiche dei clienti (titolari del trattamento), contenenti la descrizione dei servizi forniti agli stessi, ferma restando la necessità che comunque tali schede riportino tutte le indicazioni richieste dall’art. 30, par. 2 del RGPD”; Altro documento importante appena pubblicato dall’Autorità (il 04.10.18), è quello relativo ai cd. affari pregressi (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9047249). E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 L’art. 19 del D.Lgs. 101/08, infatti, con una dichiarata volontà deflattiva, ha previsto che i procedimenti GENNAIO 2016 pendenti avanti al Garante, rispetto ai quali l’interessato non ponga in essere un nuovo atto di impulso, possano finire 2016sotto una sorta di tagliola, ed essere archiviati. La norma presenta alcuni dubbi interpretativi, che il Garante tenta di fugare (a dire il vero, lasciando ancora qualche zona d’ombra). Per le aziende che OTTOBRE 2015 siano state fatte oggetto di segnalazioni o ricorsi da parte dei lavoratori, è necessario allora andare a verificare se la dinamica appena descritta sia applicabile o meno al caso concreto. Non finirà qui. E si aspettano ancora nuovi interventi che possano almeno in parte aiutarci. La regola, allora, è sempre la stessa: occhi aperti, e puntati (almeno!) sul sito del Garante. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO OTTOBRE 2015 Richiesta: Con la presente pongo il seguente quesito per conto del cliente, il quale applica il CCNL Metalmeccanico Industria. Un dipendente chiede un congedo parentale dal lunedì al giovedì, il venerdì chiede ferie. La settimana successiva richiede ancora congedo parentale dal lunedì al giovedì, il venerdì prende le ferie. Così per l’intero mese di Ottobre. 1) È possibile autorizzare tale richiesta? Il dubbio che mi pongo è questo: è un comportamento considerato dall’INPS elusivo? Sospendendo il congedo parentale per la giornata di venerdì, senza peraltro prestare realmente attività lavorativa, fa sì che il sabato e la domenica non si sommano alle giornate di congedo parentale in questo caso si decurtano quattro giorni (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì) dai 180 disponibili, nel caso invece la richiesta fosse per intera settimana le giornate consumate sarebbero sette. 2) Che tipo di disposizioni ci sono da parte dell’Inps: nel caso di congedo parentale deve esserci la ripresa dell’attività lavorativa o la fruizione delle ferie è sufficiente per interrompere il contatore del congedo parentale? Risposta: 1) Sì, in quanto non esistono divieti nell’utilizzo di ferie e congedi nella medesima settimana. No, in quanto l’INPS non ha posto limiti di utilizzo in tal senso. L’assunto “Sospendendo il congedo parentale per la giornata di venerdì, senza peraltro prestare realmente attività lavorativa, fa sì che il sabato e la domenica non si sommano alle giornate di congedo parentale in questo caso si decurtano quattro giorni (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì) dai 180 disponibili, nel caso invece la richiesta fosse per intera settimana le giornate consumate sarebbero sette” è errato, in quanto non è vero che non vengono mai conteggiati ma bisogna vedere cosa accade il lunedì successivo. - Se il lunedì il dipendente è ancora in congedo: vanno conteggiati; - Se il lunedì il dipendente riprende l’attività lavorativa: non vanno conteggiati; - Se il lunedì il dipendente è ancora in ferie, malattia o assenza ad altro titolo: non vanno conteggiati. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 2) La fruizione delle ferie è sufficiente ad interrompere il contatore del congedo solo se collocata fra due GENNAIO 2016 periodi, seppur brevi, di ferie, malattia o assenza ad altro titolo. Quindi se il dipendente prendesse ferie il venerdì ed2016 il lunedì, il sabato e la domenica, collocati fra due periodi seppur brevi (venerdì e lunedì) di assenza ad altro titolo (ferie), non sarebbero conteggiati come congedo parentale (msg. INPS 19772/2011). OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA GENNAIO 2016 2016 MESSAGGIO INPS: DIVIETO DI CUMULO DELLE PENSIONI CON REDDITI DA LAVORO OTTOBRE 2015 AUTONOMO I l messaggio Inps n. 4018 del 29 Ottobre fornisce indicazioni per i titolari di pensione che svolgono attività di lavoro autonomo da dichiarare all’istituto; in particolare, il comunicato individua i L contribuenti esclusi da quest’ultimo adempimento poiché non soggetti al divieto di cumulo della pensione con redditi da lavoro autonomo. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio. 1. Premessa L'articolo 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF per il medesimo anno. In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno 2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno 2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017. Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017. 2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017 Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti: - i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; - i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione; - i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; - i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009 tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, par. 2); - i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolare E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n.43 2018 n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi GENNAIO 2016 successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr. circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999). 2016 Con riferimento OTTOBRE 2015 agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolari n. 234, par. 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26 gennaio 2001). 3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017 I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017 entro il 31 ottobre 2018, tenuto conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF. Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari. 3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno. Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2017 abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.524,57 euro. 3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione. Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. messaggio n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B). Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le indennità per i residenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, par. 2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1). Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000). E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 33 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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