STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management

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STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management
NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 43_2018 DEL 06 NOVEMBRE 2018
                              2018
A cura di:
DATA MANAGEMENT HRM S.P.A.
Presidio Normativo

       Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
                                             info@datamanagementhrm.it

                                                                          Powered by     STUDIO
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                                                                                         CORINALDESI
NEWSLETTER n.43 2018

Indice Argomenti
  GENNAIO 2016
      ADEMPIMENTI
             2016 .............................................................................................................................................................................. 2
        TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Settembre 2018 ......................................................... 2
        OTTOBRE 2015
      SCADENZARIO   NOVEMBRE 2018 ............................................................................................................................................. 3
        10 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE* ...................................................................................................................... 3
        16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018 .................................................. 3
        16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI ................................................................................................................... 3
        16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .......................................... 3
        30 NOVEMBRE: PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE .................................................................... 4
        30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO............................................................................................................... 4
        30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS ..................................................................................................................... 4
        30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI ............................................................................................................................. 4
        30 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE ........................................................................................................................ 4
      SCADENZARIO DICEMBRE 2018 .............................................................................................................................................. 5
          10 DICEMBRE: PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE                                                                       .......................................................... 5
          16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI *                                               ...................................................................................................... 5
          16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE *                                                                                       ............................. 5
          31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO                                                 .................................................................................................... 6
          31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS                                              ........................................................................................................... 6
         31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI                                                            ................................................................................ 6
      FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 7
         NOVEMBRE 2018 ....................................................................................................................................................... 7
         DICEMBRE 2018 ......................................................................................................................................................... 7
      NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 8
         DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE E CIGS, LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL DECRETO FISCALE ......................... 8
         CIRCOLARE INPS: DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÁ E NUOVE MODALITÁ OPERATIVE PER FRUIRE DEL
         BENEFICIO ................................................................................................................................................................ 10
      SEZIONE CONTRATTUALE .......................................................................................................................................................11
         CCNL METALMECCANICO: SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO ................................................... 11
      FOCUS ............................................................................................................................................................................................13
         MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI DROGA AL RIENTRO DALLA PAUSA PRANZO, ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO .. 13
      NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................15
         LA GUIDA DEL GARANTE SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E SUGLI AFFARI PREGRESSI ........................................ 15
      IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................17
         CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO ....................................................................................................................... 17
      NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................19
         MESSAGGIO INPS: DIVIETO DI CUMULO DELLE PENSIONI CON REDDITI DA LAVORO AUTONOMO ....................... 19
         INPS, VERIFICHE PER L’ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA DEI PENSIONATI ALL’ESTERO ........................... 24
         PACE CONTRIBUTIVA E QUOTA 100 ......................................................................................................................... 32
         PENSIONI D’ORO ...................................................................................................................................................... 32

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.
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                                                     Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                     del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                             33
                                                     nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n.43 2018

ADEMPIMENTI
  GENNAIO 2016
             2016
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Settembre 2018
        OTTOBRE 2015

I    l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Settembre 2018 al 14 Ottobre
     2018, è pari a 2,089392.

RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat
D       i seguito il calendario Istat 2018 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

              Periodo di riferimento                    Data di emissione                          Coefficiente di rivalutazione
                  Dicembre 2017                        Martedì 16 Gennaio                                    2,098205
                  Gennaio 2018                         Giovedì 22 Febbraio                                   0,421736
                  Febbraio 2018                         Venerdì 16 Marzo                                     0,546736
                   Marzo 2018                           Martedì 17 Aprile                                    0,820104
                    Aprile 2018                       Mercoledì 16 Maggio                                    0,945104
                   Maggio 2018                         Venerdì 15 Giugno                                     1,292656
                   Giugno 2018                          Martedì 17 Luglio                                    1,566024
                    Luglio 2018                         Lunedì 13 Agosto                                     1,913576
                   Agosto 2018                        Venerdì 14 Settembre                                   2,335312
                 Settembre 2018                        Martedì 16 Ottobre                                    2,089392
                   Ottobre 2018                       Venerdì 16 Novembre
                 Novembre 2018                        Venerdì 14 Dicembre

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                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          33
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n.43 2018

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 NOVEMBRE 2018
             2016
10 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE*
    OTTOBRE 2015

T   rasmissione da parte dei Caf e dei professionisti abilitati all’Agenzia delle Entrate dei risultati contabili
    delle dichiarazioni integrative e consegna all’assistito della copia del 730 elaborato con relativo
prospetto di liquidazione.

16 NOVEMBRE: SCADENZA QUARTA RATA AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2017/2018

S      i ricorda che entro il 16/11/2018, dovrà essere effettuato il versamento della quarta rata, per chi ha
       optato per il pagamento rateale, del risultato dell’autoliquidazione 2017/2018.

16 NOVEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI

I   contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking
   in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta
         nel mese precedente;
     b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) rateizzazione dell’addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa
         al conguaglio anno precedente;
     g) importi sottoposti a regime di detassazione;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     i) Uffici postali abilitati;
     j) Concessionario della riscossione.

16 NOVEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO
DIPENDENTE

I  datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
   mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,
che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006).
Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
FiscoOnline.
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                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        33
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n.43 2018

30 NOVEMBRE:
   GENNAIO 2016 PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE

D    a questa
          2016data le aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà al 30 novembre 2018 o che
     abbiano avuto un contratto nel corso del secondo semestre del 2017, possono presentare istanza per
     OTTOBRE
l’accesso  alla 2015
                decontribuzione. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel
quinquennio mobile e nella misura del 35% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori
interessati ad una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20%.
La presentazione delle istanze è ammessa esclusivamente a mezzo PEC agli indirizzi:
•          sgravicds@pec.lavoro.gov.it;
•          sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it;
•          contributi@inpgi.legalmail.it (per i datori di lavoro iscritti all'INPGI).

30 NOVEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

30 NOVEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

L30 NOVEMBRE: CONTRIBUTI FASI
contribuzione del mese precedente.

 L     e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
       contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018.

 L30 NOVEMBRE: ASSISTENZA FISCALE
  Isostituti d’imposta che effettuano assistenza fiscale devono operare, nella busta paga di novembre, la
   trattenuta, dalle competenze del lavoratore che si è avvalso dell'assistenza fiscale, della seconda o unica

  L
rata dell'acconto Irpef nonché la trattenuta dell'ultima rata delle imposte.

*Termine posticipato al 12/11 in quanto cadente di sabato
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                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           33
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n.43 2018

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 DICEMBRE 2018
             2016
10 DICEMBRE: PRESENTAZIONE ISTANZE PER LA DECONTRIBUZIONE
     OTTOBRE 2015

T   ermine ultimo per la presentazione delle istanze di decontribuzione per le aziende che abbiano
    stipulato contratti di solidarietà al 30 Novembre 2018 o che abbiano avuto un contratto nel corso del

L
secondo semestre 2017.
Lo sgravio è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile e nella misura del 35%
della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per i lavoratori interessati ad una riduzione dell’orario di
lavoro superiore al 20%.
La presentazione delle istanze è ammessa esclusivamente mediante PEC agli indirizzi:
          sgravicds@pec.lavoro.gov.it;
          sgravicontrattisolidarieta@postacert.inps.gov.it;
          contributi@inpgi.legalmail.it (per i datori di lavoro iscritti all’INPGI).

16 DICEMBRE: VERSAMENTI UNIFICATI *

I   contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking
   in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
    a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel
        mese precedente;
    b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
        scaduto il mese precedente;
    c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
        continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
    d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
    e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
    f) versamento dell’acconto (90%) dell’imposta sostitutiva del 17% sulla rivalutazione del TFR per il
        2018;
    g) importi sottoposti a regime di detassazione;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
    h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
    i) Uffici postali abilitati;
    j) Concessionario della riscossione.

16 DICEMBRE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO
DIPENDENTE *

I
E’
      datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
      mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,

                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           33
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
      GENNAIO 2016
L. n. 248/2006).
Entro la stessa
          2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
      OTTOBRE 2015
FiscoOnline.

31 DICEMBRE: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 DICEMBRE: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

L31 DICEMBRE: CONTRIBUTI NON DEDOTTI PREVINDAI
contribuzione del mese precedente.

 E   ntro fine dicembre occorre inviare la comunicazione degli eventuali contributi dovuti per il 2017, ma
     non dedotti fiscalmente, operazione che poteva essere attuata attraverso i modelli 730 oppure Unico.
L’adempimento riguarda chiaramente chi risulta iscritto a un fondo pensione. La comunicazione ha lo scopo
di far sì che quando verranno erogate le prestazioni, che si tratti di rendita o di pensione, venga esclusa
dalle tasse la quota corrispondente all’importo dei contributi non dedotti. La comunicazione in oggetto, in
base al vecchio regime fiscale, doveva essere fatta entro il 30 settembre dell’anno successivo.

* Termine posticipato al 17 Dicembre 2018 in quanto cadente di domenica.
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

FESTIVITÀ
  GENNAIO 2016
             2016
NOVEMBRE 2018
     OTTOBRE 2015
1° Novembre – Tutti i Santi (Ognissanti): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella
normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore
lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
4 Novembre – Festività Soppressa: festività traslata alla prima domenica di Novembre. Tale festività ha lo
stesso trattamento economico delle festività cadenti di domenica (1/26mo dello stipendio per i mensilizzati
e 1/6 della retribuzione settimanale per i pagati ad ore), a meno che il CCNL preveda espressamente un
differente trattamento.

DICEMBRE 2018
8 Dicembre - Immacolata Concezione: festività cadente di sabato – per i mensilizzati è già inclusa nella
normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore
lavorate, ma occorre verificare quanto previsto dalla contrattazione collettiva in merito alle ore da
retribuire.
Alcuni contratti infatti prevedono che, non cadendo dal lunedì al venerdì, debba avere lo stesso
trattamento previsto per le festività domenicali (riconosciuto un compenso pari a 6 ore e 40 minuti).

25 Dicembre - Natale: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale
retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la
giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
26 Dicembre – Santo Stefano: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale
retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la
giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

NOVITÀ    IN MATERIA DI LAVORO
  GENNAIO 2016
             2016
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SPECIALE E CIGS, LE NOVITA’ INTRODOTTE DAL
   OTTOBRE 2015
DECRETO  FISCALE

I l Decreto Fiscale collegato alla manovra 2019 (D.L. 119/2018) apporta alcune novità riguardanti, da un
  lato, le disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale (art. 9 del provvedimento), e

L
dall’altro, novità in merito alla proroga della CIGS, per riorganizzazione o per crisi aziendale (art. 25).
In riferimento alla prima novità introdotta, le nuove disposizioni consentono, attraverso un’apposita
dichiarazione speciale, di integrare gli imponibili dichiarati negli anni 2013-2016, nel limite di 100.000 euro
di imponibile annuo, e comunque non oltre il 30% di quanto già dichiarato ai fini delle imposte sui redditi e
relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, delle ritenute e dei contributi previdenziali,
dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto.
Entro il 31 Maggio 2019 la dichiarazione integrativa speciale dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle
Entrate, mentre entro il 31 Ottobre si potranno correggere errori od omissioni ed eventualmente integrare
le dichiarazioni fiscali presentate.
Entro il 31 Luglio 2019 dovrà essere effettuato il versamento in un'unica soluzione delle maggiori imposte
scaturenti, oppure si potrà optare per il versamento dilazionato in 10 rate semestrali di pari importo, con il
pagamento della prima rata entro il 30 Settembre 2019. Il perfezionamento della procedura decorre dal
momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della prima rata. Non è ammessa la
compensazione.
Inoltre non sono applicati interessi e sanzioni al maggior imponibile integrato, in quanto ad esso si applica,
per ciascun anno di imposta:
       -   un'imposta sostitutiva determinata applicando sul maggior imponibile IRPEF o IRES un'aliquota pari
           al 20% ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei
           contributi previdenziali e dell'IRAP;
       -   un'imposta sostitutiva determinata applicando sulle maggiori ritenute un'aliquota pari al 20%;
       -   un'aliquota media per l'IVA, risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili,
           diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d'affari dichiarato,
           tenendo conto dell'esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi
           speciali. Nei casi in cui non è possibile determinare l'aliquota media, si applica l'aliquota ordinaria al
           22%.

Con successive comunicazioni, l’Agenzia delle Entrate disciplinerà le modalità di presentazione della
dichiarazione integrativa speciale e di pagamento dei relativi debiti tributari.
Con riferimento alle novità in materia di proroga della CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale, il decreto
estende la portata dell’istituto anche alle imprese che hanno stipulato il contratto di solidarietà.
In quest’ultimo caso, l’attivazione della proroga, per un massimo di dodici mesi, richiede la permanenza
dell’esubero dichiarato nell’accordo sindacale che ha dato origine all’intervento integrativo salariale
straordinario, nonché la presentazione di piani di gestione finalizzati alla salvaguardia dell’occupazione
concordati con la Regione o con le Province interessate.
E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

In particolare, pertanto, viene prevista la modifica dell’art. 22 bis, co. 1, del D.Lgs. 14 Settembre 2015, n.
     GENNAIO 2016
148, con la soppressione delle parole “organico superiore a 100 unità lavorative” e l’aggiunta del periodo
“alle medesime
           2016 condizioni e nel limite delle risorse finanziarie sopra indicate, in deroga ai limiti temporali
di cui agli articoli 4 e 22, commi 3 e 5, può essere concessa la proroga dell'intervento di integrazione
     OTTOBRE 2015
salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, qualora
permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo di cui all'articolo 21,
comma 5 e si realizzino le condizioni di cui al comma 2”.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

CIRCOLARE    INPS: DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITÁ E NUOVE
   GENNAIO 2016
MODALITÁ
      2016
           OPERATIVE PER FRUIRE DEL BENEFICIO

Ľ   Inps, con la circolare n. 104 del 18 Ottobre 2018, ha recepito ed illustrato le modalità operative per
    OTTOBRE 2015
    fruire della decontribuzione dei premi di produttività. Tali modalità operative sono disciplinate dal

L
decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali emanato il 25 Marzo 2016, di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
L’agevolazione fiscale è riservata al settore privato e riguarda anche i datori di lavori che non svolgono
attività imprenditoriale, pertanto restano escluse le amministrazioni pubbliche. Invece, dall’anno 2017, i
lavoratori beneficiari della misura sono i titolari di reddito di lavoro dipendente, percepito nell’anno
precedente a quello di percezione dei premi, di importo non superiore a 80.000 euro.
La normativa riguardante la tassazione agevolata dei premi di risultato è stata modificata dall’articolo 55
del D.L. n. 50/2017, introducendo una decontribuzione degli stessi. Il citato articolo sopprime il massimale
più elevato di premi detassati, con la successiva applicazione del limite complessivo di 3.000 euro ed
introduce, con riferimento ad una quota dei premi di risultato non superiore ad 800 euro, una riduzione
pari a venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro, l’esclusione di ogni
contribuzione a carico del dipendente e la corrispondente riduzione dell’aliquota di computo per il calcolo
del trattamento pensionistico.
L’aliquota IVS da valutare ai fini della riduzione è quella in vigore nel mese di corresponsione del premio
agevolabile. Trattandosi di una riduzione dell’aliquota non avente una funzione di incentivo all’assunzione
la stessa è cumulabile con altri benefici contributivi previsti dalla normativa vigente.
L’agevolazione contributiva è da considerarsi annuale e, qualora un lavoratore abbia stipulato più rapporti
di lavoro, il beneficio contributivo potrà essere usufruito dai successivi datori di lavoro fino ad esaurimento
del plafond di 800 euro previsti per i premi. A tal fine, il lavoratore dovrà segnalare al datore di lavoro la
quota di premio di produttività ricevuto nel medesimo anno da un diverso datore.
Ai fini dell’accesso all’agevolazione contributiva da parte dei lavoratori somministrati, dovrà farsi
riferimento alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni
a cui essa aderisce.
Inoltre, si ricorda che la misura contributiva non è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte
dell’Istituto e che la medesima spetta anche ai premi erogati nei mesi trascorsi a partire dall’entrata in
vigore della norma. La misura contributiva si applica dove il lavoratore eserciti il diritto di rinuncia di
tassazione agevolata dei premi di risultato, ai sensi dell’articolo 1, comma 182 della Legge n. 208 del 2015.
I premi interessati dalla riduzione contributiva sono quelli erogati ai lavoratori subordinati, qualunque sia la
tipologia contrattuale e la modalità di svolgimento del rapporto di lavoro (part-time, intermittente, tempo
determinato, somministrazione e contratto di apprendistato).
Per la sistemazione dei premi erogati nei mesi trascorsi e aventi titolo di riduzione contributiva, al fine di
consentire il recupero della maggiore contribuzione versata, le aziende dovranno avvalersi della procedura
delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/Vig) per i mesi di erogazione del premio non precedente a
Maggio 2017.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

SEZIONE    CONTRATTUALE
  GENNAIO 2016
             2016
CCNL METALMECCANICO: SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
     OTTOBRE 2015

L    e regole e le misure da adottare al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
     lavoro sono disciplinate dal Testo Unico, ovvero il Decreto Legislativo 81/2008. La tutela della salute e

L
della sicurezza nei luoghi di lavoro è stata oggetto di una costante evoluzione alla quale hanno contribuito
sia gli apporti di diverse fonti, sia gli sviluppi giurisprudenziali. L’obiettivo è quello di evitare o comunque
ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori a rischi legati all’attività lavorativa per evitare infortuni o
incidenti, o peggio, contrarre una malattia professionale. Il luogo di lavoro deve essere dotato di
accorgimenti e di strumenti, e deve esistere un’attività di prevenzione adeguata ai possibili rischi in azienda
precedentemente valutati con il DVR (Documento Valutazione Rischi).
Il datore di lavoro è il principale soggetto sul quale ricadono obblighi, prescrizioni ed anche sanzioni in
materia di sicurezza sul lavoro. Anche il lavoratore è tenuto a cooperare con il datore di lavoro e a
rispettare tutte le prescrizioni e tutti gli obblighi in materia di sicurezza imposti dal datore di lavoro.
Come stabilito dal D.Lgs 81/2008, all’interno di un’azienda è necessaria la presenza del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Questa figura, nominata dal datore di lavoro, deve possedere
capacità e requisiti adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, per assumersi e dimostrare di
avere quelle responsabilità che gli permettano di organizzare e gestire tutto il sistema appartenente alla
prevenzione e alla protezione dei rischi. In alcune aziende il RSPP può essere affiancato da altri soggetti, gli
Addetti al Servizio e Protezione (ASPP). Il RSPP può essere anche il datore di lavoro se si tratta di aziende
artigiane o industriali con massimo 30 lavoratori – agricole o zootecniche fino a 10 dipendenti – ittiche con
20 lavoratori – altri settori fino a 200 dipendenti. Il datore di lavoro può nominare come Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione anche un dipendente della sua azienda. Il RSPP deve avere frequentato
dei corsi di formazione funzionali al ruolo da svolgere e deve possedere un attestato che dimostri di aver
acquisito una specifica preparazione in prevenzione e protezione dei rischi.
La Commissione Nazionale Salute e Sicurezza, costituita ai sensi dell’Art. 4, Sezione prima del CCNL
Metalmeccanico del 26/11/2016, da Federmeccanica, Assistal, FIOM-CGIL, FIM-CISL, al fine di diffondere la
cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro ha individuato un programma di interventi per promuovere
l’applicazione dei numerosi elementi innovativi. La prima azione che è stata realizzata riguarda l’iniziativa
pubblica organizzata lo scorso 8 Giugno a Firenze presso un’azienda, la BHGE – Nuovo Pignone. La
Commissione Nazionale Salute e Sicurezza ha quindi condiviso le linee guida per favorire nello specifico:
- la sperimentazione dei c.d. Break formativi, quale metodologia innovativa di formazione dei lavoratori
sulla sicurezza, previsti nell’ultimo comma della lettera C), art. 1 Sezione Quarta – Titolo V del CCNL. Il Break
formativo non si svolge in un’aula tradizionale o mediante e-learning, ma direttamente nei luoghi di lavoro,
all’interno dei reparti o presso postazioni di lavoro, rappresentando un percorso formativo che coinvolge
attivamente i lavoratori nel percorso di miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. I
break formativi sono collocati durante l’orario di lavoro in funzione delle esigenze tecnico–organizzative e
sono finalizzati a migliorare l’efficacia della formazione dei lavoratori sulla sicurezza, apportando un
aggiornamento continuo riguardo ai rischi legati alla mansione, al luogo di lavoro, alle attrezzature e
sostanze utilizzate ed alle tecniche di prevenzione, mantenendo alta la percezione del rischio;
- lo sviluppo dei progetti formativi congiunti RLS/RSPP, in applicazione di quanto previsto dall’Art. 4 Sezione
Prima del CCNL sopra citato.
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       33
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

La Commissione Nazionale Salute e Sicurezza avvierà un’azione periodica di monitoraggio e verifica
      GENNAIO 2016
sull'implementazione delle Linee Guida che saranno aggiornate alla luce delle esperienze che si
svilupperanno
          2016nei territori e nelle aziende.
        OTTOBRE 2015

E’

                            Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                            del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                            nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

FOCUS
  GENNAIO 2016
             2016
MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI DROGA AL RIENTRO DALLA PAUSA PRANZO,
    OTTOBRE 2015
ILLEGITTIMO   IL LICENZIAMENTO

     I
    l licenziamento per giusta causa del lavoratore trovato in possesso di sostanze stupefacenti al rientro
    dalla pausa pranzo è illegittimo. E’ quanto stabilito nella sentenza n. 21679, depositata lo scorso 5

     L
Settembre 2018, in cui gli Ermellini hanno ribadito il principio per cui la valutazione di condotte idonee a
determinare la sanzione disciplinare massima devono essere collocate nel contesto complessivo in cui sono
avvenute. È compito del giudice valutare se da tali condotte possano poi delinearsi profili di grave
inadempimento o circostanze che configurino la giusta causa.
Il dipendente di una nota società automobilistica italiana, al rientro dalla pausa pranzo veniva trovato in
possesso di 25 grammi di hashish nascosta in una tasca della tuta di lavoro e, per tale motivo, veniva posto
in stato di arresto da parte dei carabinieri. La vicenda, riportata anche in un quotidiano locale, fu ritenuta
idonea a giustificare il licenziamento in tronco. Avverso il provvedimento espulsivo, il dipendente
presentava opposizione non trovando alcun accoglimento né nel procedimento di primo grado, né presso la
Corte d’Appello. I giudici, infatti, confermavano la risoluzione del rapporto alla data del licenziamento
concedendo, però, il pagamento di una indennità risarcitoria pari a venti mensilità dell’ultima retribuzione
globale di fatto. Secondo la Corte era “condivisibile la tesi della società secondo la quale se il dipendente
non fosse stato arrestato dai carabinieri, sarebbe rientrato in azienda detenendo un discreto quantitativo di
sostanza stupefacente”, sebbene la dose non consentisse di presumere il fine di spaccio. Inoltre, l’addebito
contestato veniva dichiarato potenzialmente idoneo a pregiudicare l’immagine, l’etica e la sicurezza non
solo dello stabilimento, ma dell’azienda intera per due ordini di motivi: da una parte vi era il ragionevole
rischio che il dipendente potesse condividere le sostanze con i propri colleghi, dall’altra, il reato veniva
commesso mentre indossava la tuta portante il marchio della società.
Ricorreva dunque per Cassazione il dipendente, affidando il ricorso a tre motivi. Con il primo motivo il
lavoratore contestava le valutazioni dei giudici in quanto incomprensibile l’iter logico seguito dagli stessi nel
riscontrare un pregiudizio alla disciplina, alla morale, all’igiene ed alla sicurezza per l’intera azienda e non
per il solo stabilimento. Con il secondo motivo il ricorrente denunciava l’omessa valutazione di un fatto
decisivo, oggetto di discussione tra le parti: lamentava come la Corte avesse collegato l’evento all’interno
della pausa pranzo (intervallo di non lavoro, collocato fra due periodi lavorativi), anziché di un lasso
temporale pacificamente non rientrante nell’orario di lavoro (ovvero alla fine del turno lavorativo), con la
conseguenza che la condotta addebitata era da riferirsi puramente e specificamente ad un fatto extra-
lavorativo. Con il terzo motivo il ricorrente contestava la sentenza nel punto in cui la Corte aveva
erroneamente ritenuto dimostrata la lesione degli interessi del datore di lavoro omettendo di considerare
che il motivo per cui il lavoratore indossasse la tuta in quegli orari derivasse dalla mancata corresponsione
dell’emolumento legato al cd. “tempo tuta”.
Con riferimento al primo motivo del ricorso, gli Ermellini ribadivano che, nella fattispecie in esame, la Corte
di merito aveva proceduto ad analizzare correttamente l’episodio, specificando che il fatto contestato,
sebbene avesse un ineccepibile rilievo disciplinare, non poteva considerarsi di gravità tale da legittimare il
licenziamento. Al contrario, non poteva ritenersi esatto l’assunto dei giudici della Corte per cui ad essere
coinvolta dal comportamento del lavoratore non era lo stabilimento, ma l’intera azienda; così come pure
era erronea la valutazione della lesione dell’immagine della società per essere stato, il lavoratore, arrestato
con la tuta riportante il marchio della nota azienda. Secondo i supremi giudici, la ricostruzione adottata
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

dalla Corte di merito risultava non debitamente motivata in ordine alla possibilità che il lavoratore potesse
     GENNAIO 2016
“condividere” le sostanze con i propri colleghi, sebbene il quantitativo non potesse che far presupporre un
consumo esclusivamente
          2016             personale, magari al di fuori dei luoghi e degli orari di lavoro.
Per quanto
     OTTOBREatteneva
                2015 alla valutazione del danno sofferto dalla società, i giudici rilevavano come mancasse, a
tal proposito, un accertamento concreto del pregiudizio, poiché la diffusione locale del quotidiano non era
idonea a ledere irrimediabilmente l’immagine dell’azienda.
Pertanto, accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Suprema Corte cassava la sentenza, rinviandola alla
Corte d’Appello in diversa composizione la quale verrà chiamata ad esprimersi secondo i principi forniti.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

NOVITA’    IN MATERIA DI PRIVACY
  GENNAIO 2016

Rubrica a 2016
          cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto
    OTTOBRE 2015
LA GUIDA DEL GARANTE SUL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E SUGLI AFFARI
PREGRESSI
Le funzioni HR, inevitabilmente coinvolte nel faticoso e mai esaurito processo di assessment ai nuovi
principi ed ai nuovi adempimenti imposti dal GDPR, stanno sperimentando le tantissime difficoltà operative
ed interpretative, rese a tratti ancor più pesanti dopo la pubblicazione del D.Lgs. 101 di armonizzazione tra
Codice Privacy e Regolamento Europeo, decreto entrato in vigore il 19.09.18 che pochi dubbi ha risolto, e
molti ne ha sollevati.
In questo passaggio storico così complesso, un ruolo guida fondamentale dovrebbe esser svolto dal
Garante, cui peraltro istituzionalmente (invero già nel regime previgente) sono rimessi compiti di
divulgazione che dovrebbero aiutare imprese e cittadini ad orientarsi. Compiti, non è il caso di tacerlo, per il
50%, finanziati con i proventi delle sanzioni emesse dal Garante (cfr. art. 166 Codice privacy, così come
novellato dal D.Lgs. 101, che appunto prevede la riassegnazione al Fondo per il funzionamento
dell’Autorità, della metà delle sanzioni emesse, con il vincolo che le stesse siano utilizzate, per quanto qui
interessa, a fini divulgativi).
Sono molte le iniziative assunte dal Garante. Alcune sicuramente utili, altre (soprattutto quelle che si
risolvono in scenografiche infografiche reperibili sul sito), assolutamente superflue (es: chi vuole affrontare
un tema complesso come il data breach, certo non potrà limitarsi a consultare un disegnino, per quanto
accattivante e ben realizzato).
In questo quadro, è opportuno segnalare due recentissimi interventi dell’Autorità:
si attendeva da tempo qualche indicazione sulle modalità di redazione del Registro dei trattamenti,
adempimento nel quale le funzioni HR svolgono un ruolo spesso decisivo per evitare sovrapposizioni e
ricostruzioni erronee. Il Garante (in eccezionale ritardo….) ha pubblicato il 08.10.18 delle FAQ, ed uno
schema di registro ( https://www.garanteprivacy.it/home/faq/registro-delle-attivita-di-trattamento) ,
documenti in parte non proprio decisivi, ma che su un aspetto specifico raccolgono un elemento di
semplificazione che tornerà molto utile alle società che svolgono servizi in outsourcing, in qualità di
responsabili del trattamento designati dal Committente: l’Autorità, infatti, prevede espressamente la
possibilità di evitare di riportare nel registro tutti clienti (operazione al limite dell’impercorribile per
soggetti che ne hanno centinaia o migliaia), e detta una soluzione intelligente. Scrive infatti il Garante: nel
caso in cui uno stesso soggetto agisca in qualità di responsabile del trattamento per conto di più clienti quali
autonomi e distinti titolari (es. società di software house), le informazioni di cui all’art. 30, par. 2 del RGPD
dovranno essere riportate nel registro con riferimento a ciascuno dei suddetti titolari. In questi casi il
responsabile dovrà suddividere il registro in tante sezioni quanti sono i titolari per conto dei quali agisce;
ove, a causa dell’ingente numero di titolari per cui si operi, l’attività di puntuale indicazione e di continuo
aggiornamento dei nominativi degli stessi nonché di correlazione delle categorie di trattamenti svolti per
ognuno di essi risulti eccessivamente difficoltosa, il registro del responsabile potrebbe riportare il rinvio, ad
es., a schede o banche dati anagrafiche dei clienti (titolari del trattamento), contenenti la descrizione dei
servizi forniti agli stessi, ferma restando la necessità che comunque tali schede riportino tutte le indicazioni
richieste dall’art. 30, par. 2 del RGPD”;
Altro documento importante appena pubblicato dall’Autorità (il 04.10.18), è quello relativo ai cd. affari
pregressi (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9047249).
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

L’art. 19 del D.Lgs. 101/08, infatti, con una dichiarata volontà deflattiva, ha previsto che i procedimenti
     GENNAIO 2016
pendenti avanti al Garante, rispetto ai quali l’interessato non ponga in essere un nuovo atto di impulso,
possano finire
           2016sotto una sorta di tagliola, ed essere archiviati. La norma presenta alcuni dubbi interpretativi,
che il Garante tenta di fugare (a dire il vero, lasciando ancora qualche zona d’ombra). Per le aziende che
     OTTOBRE 2015
siano state fatte oggetto di segnalazioni o ricorsi da parte dei lavoratori, è necessario allora andare a
verificare se la dinamica appena descritta sia applicabile o meno al caso concreto.
Non finirà qui. E si aspettano ancora nuovi interventi che possano almeno in parte aiutarci. La regola, allora,
è sempre la stessa: occhi aperti, e puntati (almeno!) sul sito del Garante.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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NEWSLETTER n.43 2018

IL QUESITO
   GENNAIO 2016 DEL MESE
             2016
CONGEDO PARENTALE FRAZIONATO
        OTTOBRE 2015

                    Richiesta:
Con la presente pongo il seguente quesito per conto del cliente, il quale applica il CCNL Metalmeccanico
Industria.
Un dipendente chiede un congedo parentale dal lunedì al giovedì, il venerdì chiede ferie.
La settimana successiva richiede ancora congedo parentale dal lunedì al giovedì, il venerdì prende le ferie.
Così per l’intero mese di Ottobre.
1) È possibile autorizzare tale richiesta? Il dubbio che mi pongo è questo: è un comportamento considerato
dall’INPS elusivo?
Sospendendo il congedo parentale per la giornata di venerdì, senza peraltro prestare realmente attività
lavorativa, fa sì che il sabato e la domenica non si sommano alle giornate di congedo parentale in questo
caso si decurtano quattro giorni (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì) dai 180 disponibili, nel caso invece la
richiesta fosse per intera settimana le giornate consumate sarebbero sette.
2) Che tipo di disposizioni ci sono da parte dell’Inps: nel caso di congedo parentale deve esserci la ripresa
dell’attività lavorativa o la fruizione delle ferie è sufficiente per interrompere il contatore del congedo
parentale?

                    Risposta:
       1) Sì, in quanto non esistono divieti nell’utilizzo di ferie e congedi nella medesima settimana. No, in
          quanto l’INPS non ha posto limiti di utilizzo in tal senso.

L’assunto “Sospendendo il congedo parentale per la giornata di venerdì, senza peraltro prestare realmente
attività lavorativa, fa sì che il sabato e la domenica non si sommano alle giornate di congedo parentale in
questo caso si decurtano quattro giorni (lunedì-martedì-mercoledì-giovedì) dai 180 disponibili, nel caso
invece la richiesta fosse per intera settimana le giornate consumate sarebbero sette” è errato, in quanto
non è vero che non vengono mai conteggiati ma bisogna vedere cosa accade il lunedì successivo.
           - Se il lunedì il dipendente è ancora in congedo: vanno conteggiati;
           - Se il lunedì il dipendente riprende l’attività lavorativa: non vanno conteggiati;
           - Se il lunedì il dipendente è ancora in ferie, malattia o assenza ad altro titolo: non vanno
           conteggiati.
E’

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                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

2) La fruizione delle ferie è sufficiente ad interrompere il contatore del congedo solo se collocata fra due
     GENNAIO 2016
periodi, seppur brevi, di ferie, malattia o assenza ad altro titolo. Quindi se il dipendente prendesse ferie il
venerdì ed2016
             il lunedì, il sabato e la domenica, collocati fra due periodi seppur brevi (venerdì e lunedì) di
assenza ad altro titolo (ferie), non sarebbero conteggiati come congedo parentale (msg. INPS 19772/2011).
     OTTOBRE 2015

E’

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NEWSLETTER n.43 2018

NOVITA’    IN MATERIA PENSIONISTICA
  GENNAIO 2016
             2016
MESSAGGIO INPS: DIVIETO DI CUMULO DELLE PENSIONI CON REDDITI DA LAVORO
  OTTOBRE 2015
AUTONOMO

 I l messaggio Inps n. 4018 del 29 Ottobre fornisce indicazioni per i titolari di pensione che svolgono
   attività di lavoro autonomo da dichiarare all’istituto; in particolare, il comunicato individua i

 L
contribuenti esclusi da quest’ultimo adempimento poiché non soggetti al divieto di cumulo della pensione
con redditi da lavoro autonomo. Di seguito si riporta il testo integrale del messaggio.
1. Premessa
L'articolo 10 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 503, nell'introdurre il divieto di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, dispone, al comma 4, che, ai fini dell'applicazione del divieto, i titolari di
pensione sono tenuti a produrre all'Ente erogatore della pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro
autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione ai fini dell'IRPEF
per il medesimo anno.
In applicazione della suddetta disposizione i titolari di pensione con decorrenza compresa entro l'anno
2017, soggetti al divieto di cumulo parziale della pensione con i redditi da lavoro autonomo, per detto anno
sono tenuti a dichiarare entro il 31 ottobre 2018, data di scadenza della dichiarazione dei redditi dell'anno
2017, i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.
Con riferimento a tale disciplina si forniscono chiarimenti in ordine all'individuazione dei pensionati tenuti
alla comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017.
2. Pensionati esclusi dall'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017
 Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, in quanto non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, i seguenti soggetti:
- i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994;
- i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda che per effetto dell’articolo 72 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, dal 1° gennaio 2001 le pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei
lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle
gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, indipendentemente dall’anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione
della prestazione;
- i titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, in quanto dal 1° gennaio 2009 tale
pensione è totalmente cumulabile con i redditi da lavoro, per effetto dell’articolo 19 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- i titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell’assicurazione
generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in quanto dal 1° gennaio 2009
tali prestazioni sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro (cfr. circolare n. 108 del 9 dicembre 2008,
par. 2);
- i titolari di pensione o assegno di invalidità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti, delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima, delle gestioni
previdenziali dei lavoratori autonomi con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolare
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n.43 2018

n. 20 del 26 gennaio 2001). Si precisa che ai fini dei 40 anni è utile anche la contribuzione relativa a periodi
     GENNAIO 2016
successivi alla decorrenza della pensione, purché già utilizzata per la liquidazione di supplementi (cfr.
circolare n. 22 dell’8 febbraio 1999 e messaggio n. 4233 del 23 luglio 1999).
          2016
Con riferimento
    OTTOBRE 2015 agli assegni di invalidità si ricorda che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 42, della
legge n. 335 del 1995, secondo cui all’assegno di invalidità, nei casi di cumulo con i redditi da lavoro
dipendente, autonomo o di impresa, si applicano le riduzioni di cui alla tabella G allegata alla predetta
legge, continuano ad operare anche nei casi in cui l’assegno di invalidità sia stato liquidato con un’anzianità
contributiva pari o superiore a 40 anni (cfr. circolari n. 234, par. 2, del 25 agosto 1995 e n. 20, par. 3, del 26
gennaio 2001).
 3. Pensionati soggetti all'obbligo di dichiarare i redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017
I pensionati che non si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo 2 sono tenuti ad effettuare la
comunicazione dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2017 entro il 31 ottobre 2018, tenuto
conto del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione ai fini dell’IRPEF.
Si ritiene comunque opportuno richiamare le seguenti situazioni particolari.
3.1) L'articolo 10, comma 2, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che le disposizioni in materia di
incumulabilità con i redditi da lavoro non si applicano nei confronti dei titolari di pensione di invalidità dalla
cui attività, dipendente o autonoma, derivi un reddito complessivo annuo non superiore all'importo del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti relativo al corrispondente anno.
Pertanto, i titolari di pensione di invalidità e di assegno di invalidità che, non trovandosi nelle condizioni di
cui al paragrafo 2, sarebbero in linea di principio soggetti al divieto parziale di cumulo della pensione con i
redditi da lavoro autonomo, non sono in concreto assoggettati a tale divieto qualora nell'anno 2017
abbiano conseguito un reddito da lavoro autonomo pari o inferiore a 6.524,57 euro.
3.2) L'articolo 10, comma 5, del D.Lgs n. 503 del 1992 stabilisce che i trattamenti pensionistici sono
totalmente cumulabili con i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento
degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private.
Pertanto gli anzidetti redditi non assumono alcun rilievo ai fini dell'applicazione del divieto di cumulo con la
pensione.
Inoltre, il comma 4-bis, aggiunto all'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 15 della
legge 6 dicembre 1994, n. 673, stabilisce che le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice
di pace sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati.
Le indennità e i gettoni di presenza di cui all’articolo 82, commi 1 e 2, del TUEL percepiti dagli
amministratori locali non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. messaggio
n. 340 del 26 settembre 2003, lettera B).
Del pari, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (e, quindi, ad esempio, le
indennità per i residenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei) non
costituiscono redditi da lavoro ai fini del cumulo con la pensione (cfr. circolare n. 58 del 10 marzo 1998, par.
2.1 e n. 197 del 23 dicembre 2003, par. 1).
Sono altresì cumulabili con il trattamento pensionistico le indennità di cui all’articolo 8 della legge 22 luglio
1997, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, percepite dai giudici onorari aggregati per
l’esercizio delle loro funzioni (cfr. circolare n. 67 del 24 marzo 2000).

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       33
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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