Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 agosto 2020 - Consiglio Nazionale dei ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 agosto 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

          26 agosto 2020
Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 agosto 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
Quotidiano

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Ordine Nazionale Geologi
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Quotidiano

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Ordine Nazionale Geologi
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Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 agosto 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
Quotidiano   Data        26-08-2020
  CORRIERE DEL VENETO                                                                                          Pagina      1+7
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                  °nUvrso r: rLU.uno
                                                                                                               Foglio

DOPO VERONA E CORTINA

Maltempo,
anni di cantieri
non bastano
     al 2010 a oggi, si fanno
 . sempre più frequenti gli
eventi catastrofici, con danni
ingenti a carico dei cittadini
rassegnati. Ma i cantieri sono
aperti, i lavori sono stati fatti.
Il punto è che i soldi non ba-
stano mai. a pagina 7 Bonet

Maltempo,anni di cantieri
mai soldi non bastano mai
Ora si spera nell'Europa
Il Veneto sta cambiando ma non velocemente quanto il clima
   VENEZIA «L'esperienza è il mi-        na la manutenzione è stata fat-      per tutti gli altri e così si torna   la penuria delle casse pubbli-
   glior maestro. Peccato che il        ta, c'è un piano che coinvolge        al nocciolo della questione che        che, non è poco. Ma intanto
   suo onorario sia così alto». L       6o mila tombini ed è partito          non sono le buone intenzioni,          dall'alluvione sono passati die-
   una celebre massima del filo-         proprio dalle vie finite sottac-     che ci sono, ma i soldi, che           ci anni.
   sofo scozzese Thomas Carlyle,         qua:Il punto è che per quanto        non ci sono. Il Mose, dopo 17             Le grandi opere, peraltro,
   che fatalmente rispunta ad            gli scoli fossero puliti, la cadu-   anni, 5 miliardi e una masto-          non bastano e a dirlo è lo stes-
   ogni catastrofe. La si usa a con-    ta di un metro e mezzo di gran-       dontica inchiesta giudiziaria,         so Luigi D'Alpaos, professore
   forto della tesi, maggioritaria       dine in pochi minuti, unito al       si avvia a conclusione e do-           emerito del Dipartimento di
   quando ci si trova davanti alla      fogliame caduto dagli alberi          vrebbe salvare Venezia. Ma per        idraulica dell'Università di Pa-
   devastazione, per cui non si è        per via del vento, ha intasato       l'idrovia, indicata da tutti i lu-     dova, che insiste sull'impor-
   fatto abbastanza, non si è spe-      tutto, allagando garage, negozi       minari come la soluzione defi-         tanza della rete minore: «Stia-
   so abbastanza, non si è agito         e scantinati».                       nitiva ai problemi idrogeologi-        mo pagando le conseguenze
   abbastanza. Ma è davvero così?           Una soluzione ci sarebbe e        ci del Veneto Centrale, non re-        dell'urbanizzazione scriteriata
   Oppure, per quanto si sia fatto,      l'ha detta lo stesso Polato: rifa-   sta che sperare nel Recovery          fatta nel passato, che non ha
   davanti all'ineluttabilità di cer-    re da cima a fondo l'impianto        Fund (costa 512 milioni; l'allu-      tenuto conto di questo aspetto.
   ti eventi non resta che allarga-     fognario di Verona, risalente al      vione del toro provocò danni          E anche negli anni più recenti
   re le braccia?                       Dopoguerra: «Cinque anni di           per 426). E chiaro, dunque,           non c'è stata sufficiente atten-
      11 governatore Luca Zaia lo       lavori per ioo milioni» è la sua      che non si può fare tutto e oc-       zione». D'accordo Paolo Spa-
   disse anche nei giorni tragici       stima. Un problema noto, che          corre procedere per priorità.         gna, membro del Consiglio na-
   dell'ultima Acqua Granda: «C'è       non riguarda solo Verona: nel         Chi le stabilisce? La Regione ha      zionale dei geologi, anche se
   un quadro con le gondole che         centro storico di Venezia la rete     fatto la sua parte con l'ormai        «rispettosamente» se la pren-
   navigano in piazza San Marco,        fognaria, semplicemente, non          famoso Piano D'Alpaos da 3,2          de proprio con D'Alpaos per lo
   L'ha fatto Vincenzo Chilone,         esiste, i «gatoli» delle case sca-    miliardi. Facile intuire la di-       scarso coinvolgimento nella
   nel 1825». Come a dire: è una        ricano direttamente in canale.        stanza che ci separa dal suo          stesura del piano: «I bacini di
   tragedia ma non è stata la pri-      Si dirà: ma Venezia è Venezia.        completamento. La Regione,            laminazione servono ma sono
   ma, e non sarà l'ultima . Una        Vero, ma lo stesso accade a           di anno in anno, con i soldi di       interventi per la gestione del-
   tesi non dissimile da quella         Treviso, dove la rete fognaria        cui dispone procede con i can-        l'emergenza, non di prevenzio-
   dell'assessore alla Protezione       non collega tutte le case. Una        tieri: Timonchio, Colombaret-         ne. Spostano il problema da
   civile di Verona Daniele Polato,     situazione che fu definita            ta, Monticano. Opere che stan-        una parte all'altra: che fine fan-
                                                                                                                    no i milioni di metri cubi con-
                                                                                                                                                         024697

   che nelle stesse ore in cui Aldi-    «inaccettabile» dalla Commis-         no funzionando ma sono 3 su
   no Bondesan, geomorfologo            sione europea e stiamo parlan-        un elenco di 23 e stiamo par-         centrati in quelle vasche? Dove
   dell'Università di Padova, am-       do, dati del ministero dell'Eco-      lando dei soli bacini di lamina-      defluiscono? Il territorio ha bi-
   moniva sull'urgenza dell'ade-        nonva, del Comune più ricco           zione. In totale, a questa voce,      sogno di sentinelle e di conti-
   guamento della rete idrografi-       del Veneto,                           il piano prevede lavori per 582       nue opere di salvaguardia. Co-
   ca minore («Canali di scolo e           Se occorrono loo milioni           milioni: ne sono stati comple-        me può la Regione stanziare
   fossi spesso sono abbandona-         per la sola Verona, facile im-        tati per 56 milioni e altri sono      poche centinaia di migliaia di
   ti»), spiegava: «Ma qui a Vero-      maginare quanti soldi servano         finanziati per 345 milioni. Con       euro per 4 mila frane attive sul
                                                                                                                    nostro territorio?». Il presi-
                         Ritaglio       stampa   ad   uso   esclusivo     del     destinatario,      non    riproducibile.

       Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 agosto 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
Quotidiano            Data     26-08-2020
  CORRIERE DEL VENETO                                                                                                                     Pagina   1+7
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                   11LrFIGO Y LtULL M)
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  dente della Cia, Gianmichele            sta. Detto che gli ambientalisti             tro perché governa, provare a                      dente della commissione Ur-
  Passarini dà la disponibilità           qui sono impalpabili (inutile                dare una risposta a chi, come                      banistica della Regione Fran-
  dei suoi associati ad allagare          guardare ai Verdi della Germa-               l'Ispra, fa notare che il Veneto                   cesco Calzavara - ma espliche-
  (dietro compenso economico)             nïa, basti pensare che alle                  continua a galoppare verso la                      ranno i loro effetti nel lungo
  i campi per salvare i centri abi-       prossime Regionali si presen-                cernentificazione più selvag-                      periodo, mentre ora vediamo
  tati e si unisce al coro di chi         teranno divisi in tre liste diver-           gia, secondo solo alla Lombar-                     andare a dama progetti frutto
  chiede un piano invasi, inter-          se con tre candidati differenti)             dia e tra le regioni peggiori                      della programmazione degli
  venti di rimboschimento, stop           e che anche il movimento dei                 d'Europa: «Le norme per il                         anni passati. Mica potevamo
  alla cementificazione.                  Fridays for future pare essere               contenimento ciel suolo sono                       fare tabula rasa degli strumen-
     Di nuovo colpa della politi-         passato senza aver lasciato se-              state approvate e sono molto                       ti urbanistici vigenti dall'oggi
  ca, dunque. Che però non ci             gni, tocca alla Lega, se non al-             restrittive - ha spiegato il presi-                al domani». Non è un caso che
                                                                                                                                          l'orizzonte sia il 2050.
                                                                                                                                          Marco Bonet

 La vicenda              Il plano miliardario                            I piccoli interventi
                         Il faro della Regione                           Gli esperti insistono
•Domenica                                                                sulla rete minore
pomeriggio               è il piano D'Alpaos,
Verona è stata           che prevede opere                               ma mancano i fondi
investita da             per 3,2 miliardi                                per la manutenzione
una tempesta
che ha
provocato
danni ingenti a
causa del vento
e della
grandine

•Lunedì sera,
nuovo episodio
a Cortina,dove
la pioggia
battente ha
trasformato le
strade in
torrenti di
fango

•Mai
precedenti
recenti di
eventi
catastrofici in
Veneto sono
numerosi
dall'Acqua
Granda(2019)
a Vaia (2018)
dal tomado in
Riviera(2015)
all'alluvione di        Nelle due foto,due diversi momenti della tempesta che si è abbattuta su Verona,dove la grandine e le foglie hanno ostruito i tombini provocando gli allagamenti
Vicenza(2010)

                                                                                                    CORRIERE DEL VENETO
                                                                                                 Scattano i test
                                                                                                 primi prof
                                                                                                 in quarantena                                        „,,
                                                                                                                                                            L~;i~1;s~x~
                                                                                                                                                       a„11una
                                                                                                                                                                                          024697

                                                                                                              ee,.. . IFro~,wi~?:~::a~
                                                                                                                                      ~
                                                                                                                                      Y            cti,~~í®.~,n„~~        It

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                                                                                                                         .^        .:~Il~li. .~d

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                                                                                                                                   ®
                           Ritaglio       stampa       ad    uso     esclusivo         del     destinatario,             non       riproducibile.

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Quotidiano   Data       26-08-2020
  CORRIERE DEL VENETO                                                                                       Pagina     1+7
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DOPO VERONA E CORTINA

Maltempo,
anni di cantieri
non bastano
TA al 2010 a oggi, si fanno
If sempre più frequenti gli
eventi catastrofici, con danni
ingenti a carico dei cittadini
rassegnati. Ma i cantieri sono
aperti, i lavori sono stati fatti.
Il punto è che i soldi non ba-
stanò mai. a pagina 7 Bonet

 Maltempo,anni di cantieri
 mai soldi non bastano mai
 Ora si spera nell'Europa
II Veneto sta cambiando ma non velocemente quanto il clima
  VENEZIA «L'esperienza è il mi-       fossi spesso sono abbandona- del Veneto.                                 lando dei soli baci nidi lamìna-
  glior maestro. Peccato che            ti»), spiegava: «Ma qui a Vero-      Se occorrono loo milioni           zione. in totale, a questa voce,
  suo onorario sia così alto». E        na la manutenzione è stata fat- per la sola Verona, facile im-          il piano prevede lavori per 582
  una celebre massima del filo-         ta, c'è un piano che coinvolge maginare quanti soldi servano             milioni: ne sono stati comple-
  sofo scozzese Thomas Carlyle,        6o mila tombini ed è partito per tutti gli altri e così si torna         tati per 56 milioni e altri sono
  che fatalmente rispunta ad            proprio dalle vie finite sottac- al nocciolo della questione che        finanziati per 345 milioni. Con
  ogni catastrofe. La si usa a con-     qua. Il punto è che per quanto non sono le buone intenzioni,            la penuria delle casse pubbli-
  forto della tesi, maggioritaria       gli scoli fossero puliti, la cadu- che ci sono, ma i soldi, che         che, non è poco. Ma intanto
  quando ci si. trova davanti alla      ta di un metro e mezzo di gran- non ci. sono. Il Mose, dopo 17          dall'alluvione sono passati die-
  devastazione, per cui non si è        dine in pochi minuti, unito al anni, 5 miliardi e una masto-            ci anni.
  fatto abbastanza, non si è spe-      f. ogliame caduto dagli alberi dontica inchiesta giudiziaria,                Le grandi opere, peraltro,
  so abbastanza, non si è agito         per via del vento, ha intasato si avvia a conclusione e do              non bastano e a dirlo è lo stes-,
  abbastanza. Ma è davvero così?        tutto, allagando garage, negozi vrebbe salvare Venezia, Ma per          sia Luigi D'Alpaos, professore
  Oppure,per quanto si sia fatto,       e scantinati».                     l'idrovia, indicata da tutti i lu-   emerito del Dipartimento di.
  davanti all'ineluttabilità di cer-       Una soluzione ci sarebbe e minari come la soluzione defi-            idraulica dell'Università di Pa-
  ti eventi non resta che allarga-     l'ha detta lo stesso Polato: rifa- nitiva ai problemi idrogeologi-       dova, che insiste sull'impor-
  re le braccia?                        re da cima a fondo l'impianto ci del Veneto Centrale, non re            tanza della rete minore: «Stia-
     Il governatore Luca Zaia lo       fognario di Verona,risalente al sta che sperare nel Recoven              mo pagando le conseguenze
  disse anche nei giorni tragici       Dopoguerra: «Cinque anni di Fumi(costa 512 milioni; l'allu-              dell'urbanizzazione scriteriata
  dell'ultima Acqua Granchi: «C'è      lavori per io° milioni» è la sua vione del 2oio provocò danni            fatta nel passato, che non ha
   un quadro con le gondole che        stima. Un problema noto, che per 426). E chiaro, dunque,                 tenuto conto di questo aspetto.
   navigano in piazza San Marco.       non riguarda solo Verona: nel che non si può fare lurto e oc             E anche negli anni più recenti
   L'ha fatto Vincenzo Chilone,        centro storico di Venezia la rete corre procedere per priorità.          non c'è stata sufficiente atten-
   nel 1825». Come a dire: è una       fognaria, semplicemente, non Chi le stabilisce? I,a Regione ha           zione». D'accordo Paolo Spa-
   tragedia ma non è stata la pri-     esiste, i «gatoli» delle case sca- fatto la sua parte con l'ormai        gna,membro del Consiglio na-
   ma, e non sarà l'ultima . Una       ricano direttamente in canale. famoso Piano D'Alpaos da 3,2              zionale dei geologi, anche se
   tesi non dissimile da quella        Si dirà: ma Venezia è Venezia. miliardi. Facile intuire la di            «rispettosamente» se la pren-
                                                                                                                                                     024697

  dell'assessore alla Protezione       Vero, ma lo stesso accade a stanza che ci separa dal suo                 de proprio con D'Alpaos per lo
  civile di Verona Daniele Polato,     Traviso, dove la rete fognaria completamento. I,a Regione,               scarso coinvolgimento nella
  che nelle stesse ore in cui Aldi-    non collega tutte le case. Una di anno in anno, con i soldi di           stesura del piano: «I bacini. di
   no Bondesan, geomorfologo           situazione che fu definita cui dispone procede con i can-                laminazione servono ma sono
   dell'Università di Padova, am-      «inaccettabile» dalla Commis- tieri: Thnonchio, Colombaret-              interventi per la gestione.del-
   moniva sull'urgenza dell'ade-       s'ione europeae stiamo parlan— 'ta, Montleali°. Opere che stan-          l'e mergenza, non di prevenzio-
  guamento della rete idrografi-       do,dati del ministeradell'Eco- no funzionando ma sono 3 su               ne. Spostano il problema da
  ca minore («Canali di scolo e        nomia, del Comune più ricco.'
Quotidiano       Data         26-08-2020
           DEL VENETO
 CORRIEREvierNZ;t                                                                                                                   Pagina       1+7
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 no imilioni di metri cubi con-         i campi per salvare ï centri alpi.             e che anche il movimento d .i                  state approvale e sono motto
 centrati in quelle vasche? Dove        tatiesiuniscealcorodichi                       Fridays for :fuitrre pare essere               restriltive - h,o.
                                                                                                                                      Marco Bonet

La vicenda                                                               I piccoli Interventi
                        II piano miliardario
•Domenica               Il faro della Regione                            Gli esperti insistono
pomeriggio              è il piano D'Alpaos,                             sulla rete minore
Verona è stata                                                           ma mancano i fondi
investita da
                        che prevede opere
una tempesta            per 3,2 miliardi                                 per la manutenzione
che ha
provocato
danni ingenti a
causa del vento
e della
grandine

•Lunedì sera,
nuovo episodio
a Cortina, dove
la pioggia
battente ha
trasformato le
strade in
torrenti di
fango

•Ma i
precedenti
recenti di
eventi
catastrofici in
Veneto sono
numerosi
dall'Acqua
Granda (2019)
a Vaia (2018)
dal tornado in
Riviera(2015)
all'alluvione di
Vicenza (2010)          Nelle due foto, due diversi momenti della tempesta che si è abbattuta su Verona,dove la grandine e le foglie hanno ostruito i tombini provocando gli allagamenti
                                                                                                                                                                                           024697

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     Ordine Nazionale Geologi
Quotidiano

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Ordine Nazionale Geologi
Urbanistica 26 Agosto 2020

Per le demolizioni ipotesi superbonus anche con aumenti di
volumetria
di Luca Rollino

    In breve
    Il Dl semplificazioni apre agli sconti per ricostruzioni con modifiche di sagoma. Rischio sulle detrazioni a causa delle regole
    di efficienza energetica

Il Dl semplificazioni ha reso più facile effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti,
equiparandolo alla ristrutturazione anche in presenza di differenze di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche. Da un punto di vista fiscale, la demolizione e ricostruzione ha da sempre goduto delle
detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, purché senza aumento di volume, con
l'unica possibilità di incremento volumetrico legata all'adeguamento alla vigente normativa strutturale e tecnologica. La prima
conseguenza del Dl semplificazioni pare, quindi, essere un'apertura alla possibilità di fruire delle detrazioni (comprese quelle
con aliquota al 110%), anche in presenza di incremento volumetrico dell'immobile demolito e ricostruito.

La circolare 24/E
Da rilevare, però, come sulla circolare 24/E dell'agenzia delle Entrate questa apertura non sia ancora presente, in quanto sia al
paragrafo 6 sia alla Faq 24 si ribadisce come le agevolazioni (nella fattispecie la detrazione al 110%) siano fruibili solo in
assenza di incremento volumetrico. Alla luce dell'esplicito rimando fatto dall'agenzia nella circolare alla definizione di
«ristrutturazione edilizia» (articolo 3, comma 1, lettera d, del Dpr 380/2001 su cui è intervenuto il Dl Semplificazioni), si deve
intendere questa indicazione come un mero errore formale, legato ad un mancato adeguamento della circolare 24/E all'ultimo
provvedimento.

Rinnovabili e demolizioni
C'è, tuttavia, un altro riferimento legislativo che, seppur da un punto di vista energetico e tecnologico, equipara la demolizione
e ricostruzione alla nuova costruzione: è il Dlgs 28/2011, che regolamenta il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili negli
edifici. Secondo quanto previsto dall'articolo 2, demolire e ricostruire un edificio rientra nella ristrutturazione rilevante: il
nuovo fabbricato avrà una copertura dei fabbisogni energetici tramite ricorso a fonti rinnovabili esattamente come nel caso di
una nuova costruzione. In particolare, gli impianti di produzione di energia termica dell'edificio ricostruito devono essere
progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura del 50% dei consumi previsti per l'acqua
calda sanitaria e del 50% della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
Inoltre, devono essere dotati di impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per una potenza pari ad
1/50 della superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno.

Il perimetro degli sconti
Questa richiesta comporta la realizzazione di un involucro molto performante, il ricorso a sistemi di generazione alternativi
alla combustione (quali ad esempio una pompa di calore) e il ricorso a impianti di produzione come quelli fotovoltaici. Per
questi ultimi, eventuali agevolazioni (come la detrazione) sono riconosciute per la sola quota parte eccedente il minimo
previsto per legge (per analogia rispetto a quanto previsto da articolo 11 comma 4 del Dlgs 28/2011 e a quanto detto
dall'agenzia per le agevolazioni ex articolo 16-bis Tuir) e, in caso di aliquota al 110%, con una riduzione della spesa massima
incentivabile (1.600 euro a kW installato). Tuttavia, nulla viene detto per le detrazioni concesse per gli altri sistemi edilizi e
tecnologici, che paiono essere agevolati tramite le detrazioni benché le loro caratteristiche debbano rispondere a precisi

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requisiti di legge, indipendentemente dalla volontà di accesso ai bonus fiscali.

L'indicazione dell'Enea
Da segnalare in proposito che l'Enea, in una sua Faq (priva quindi di carattere legale) ha segnalato che, in caso di cogenza degli
obblighi previsti da Dlgs 28/2011 per un impianto solare termico, ritiene che possa essere ammissibile al beneficio fiscale
unicamente la parte di spesa sostenuta per l'impianto che produce la quota di energia termica eccedente il vincolo di legge.
Chiaramente si tratta di una interpretazione che, qualora estesa in modo generalizzato in presenza di demolizione e
ricostruzione, oltre a ridurre di molto la portata del beneficio legato alle detrazioni, comporterebbe non pochi problemi di
contabilità operativa di cantiere. Si auspica pertanto una presa di posizione chiarificatoria da parte dell'agenzia delle Entrate,
in grado di prevenire errori e contenziosi legati ad una tipologia di intervento esplicitamente "semplificata" e agevolata perché
possa essere efficace strumento per incentivare la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio italiano.

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Appalti 26 Agosto 2020

Partecipazione del Rup alla commissione di gara: non decide la
stazione appaltante
di Stefano Usai

    In breve
    Il responsabile unico che predispone/adotta gli atti del bando è automaticamente incompatibile e non può far parte della
    commissione esaminatrice

Se il Rup ha partecipato alla predisposizione/formazione degli atti di gara è automaticamente incompatibile e non può
ricoprire il ruolo di componente della commissione a prescindere da diverse valutazioni della stazione appaltante. In questo
senso, l'importante chiarimento fornito dal Tar Lombardia con la sentenza n. 572/2020.
Rup e commissione di gara
La pronuncia riveste un indubbio valore pratico soprattutto nel momento in cui, in sostanza, sconfessa quanto disposto dal
comma 4 del Codice dei contratti laddove si prevede che, sulla partecipazione del Rup in commissione di gara decide la
stazione appaltante.
In realtà la partecipazione, o meglio la possibilità che il responsabile del procedimento possa legittimamente far parte del
collegio di aggiudicazione, risulta condizionata dal fatto che abbia o meno adottato (o preso parte alla formazione) dei
documenti di gara.
Tra le varie censure, il ricorrente ha contestato proprio l'illegittima composizione della commissione visto che tra i membri di
questo figurava il Rup che - secondo l'assunto demolitorio - non avrebbe potuto farvi parte «tanto più se si tiene conto che
questi aveva predisposto e firmato gli atti di gara (l'avviso di manifestazione d'interesse e i relativi allegati, la lettera d'invito e
il capitolato tecnico, i chiarimenti, l'atto di aggiudicazione)».
Nelle proprie difese, la stazione appaltante ha ribadito l'inciso - introdotto dal decreto legislativo 56/2017 - contenuto nel
quarto comma dell'articolo 77, a mente del quale «la nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con
riferimento alla singola procedura».
Pertanto, secondo il convenuto non dovrebbe, «in linea di principio» rilevarsi alcuna «incompatibilità tra il ruolo di Rup e
quello di membro della commissione, dovendosi avere riguardo piuttosto al ruolo che in concreto il Rup ha svolto nella
predisposizione degli atti di gara (Consiglio di Stato sentenza n. 8248/2019)».
Nel caso trattato, il Rup «ancorché» avesse «firmato gli atti contenenti la disciplina di gara (l'avviso di manifestazione
d'interesse e i relativi allegati, la lettera d'invito e il capitolato tecnico), (…) non ha partecipato alla sua formazione» visto che si
è trattata di una mera riproposizione di atti tecnici già adottati nella gara precedente.
In sostanza, il Rup, nel caso specifico, si sarebbe «limitato ad adottare atti di contenuto analogo a quelli che avevano
disciplinato la gara precedente ed erano stati predisposti dal suo predecessore».
La decisione
Il giudice non ha condiviso le ragioni della stazione appaltante evidenziando, in primo luogo, che la decisione di riproporre atti
già utilizzati in precedenti appalti non costituisce affatto «una scelta vincolata, ma» piuttosto costituisce «l'esito del pieno
esercizio della discrezionalità spettante all'Amministrazione, sicché, ancorché vi sia coincidenza con la lex specialis della
procedura avente il medesimo oggetto, la scelta operata è interamente ascrivibile» al Rup .
Le due ipotesi, del resto, non erano neppure sovrapponibili visto che la gara precedente si era svolta sotto l'egida del pregresso
codice degli appalti (decreto legislativo 163/2006) e il Rup, in ogni caso, ha anche fornito i vari chiarimenti ai quesiti degli
appaltatori interessati svolgendo appieno un ruolo attivo nel procedimento e non meramente esecutivo.
La conclusione quindi è che se il Rup è coinvolto nella predisposizione/adozione degli atti di gara sorge in automatico una

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presunzione di incompatibilità e la stazione appaltante non può decidere, legittimamente, la sua partecipazione in
commissione di gara.

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Personale 26 Agosto 2020

Spese legali, sì della Consulta sulla norma per il rimborso
«ampio» ai dipendenti della Provincia di Trento
di Pietro Verna

    In breve
    La disposizione serve a evitare che il soggetto interessato sia condizionato dagli effetti economici di un'azione legale

Non è incostituzionale l'articolo 18, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 3/1999 che estende il rimborso
delle spese legali sostenute dai dipendenti nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili e nei procedimenti conclusi
con l'archiviazione. Al contrario è una norma che «si inserisce nel quadro di un complessivo apparato normativo volto a evitare
che il pubblico dipendente possa subire condizionamenti in ragione delle conseguenze economiche di un procedimento
giudiziario, anche laddove esso si concluda senza l'accertamento di responsabilità». Lo ha stabilito la Consulta (sentenza
n.189/2020) che ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma suindicata, sollevate dalla Corte
dei conti, Sezioni riunite per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, in riferimento agli articoli 3, 81, 97, 103,
secondo comma, 117, secondo comma, lettera l), e 119, primo comma, della Costituzione.
La norma «messa in salvo» dalla Consulta
L'articolo 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 3/1999, come modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge
provinciale 1/2014, n. 1 – reca l'interpretazione autentica dell'articolo 92 della legge provinciale 12/1983 («La Provincia
rimborsa le spese legali, peritali e di giustizia sostenute dai propri dipendenti per la difesa nei giudizi civili, penali e contabili
nei quali siano stati coinvolti per fatti o cause di servizio»), stabilendo che il rimborso debba essere riconosciuto anche per le
spese sostenute «nelle fasi preliminari di giudizi civili, penali e contabili [ e] nei casi in cui è stata disposta l'archiviazione del
procedimento penale o del procedimento volto all'accertamento della responsabilità amministrativa o contabile».
Le censure della Corte dei conti
La magistratura contabile aveva censurato la norma provinciale perché, nell'ampliare le ipotesi di rimborso rispetto a quanto
previsto dall'articolo 18 del decreto legge 67/1997, convertito dalla legge 135/1997 («Le spese legali relative a giudizi per
responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza
di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o
provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate […] nei limiti riconosciuti congrui dall'avvocatura dello
Stato»), non avrebbe tenuto conto che il rapporto di lavoro del dipendente pubblico «dovrebbe ricevere una disciplina
uniforme sull'intero territorio nazionale». Inoltre, la stessa norma avrebbe determinato un aggravio della spesa pubblica, «tale
da incidere negativamente sugli equilibri di bilancio» e inciso su materie attribuite alla potestà legislativa dello Stato
(«ordinamento civile», «giurisdizione e norme processuali» e «giustizia amministrativa») e sulla competenza della Corte dei
conti «in ordine all'accertamento dell'an della liquidazione delle spese nell'ambito del giudizio contabile».
La sentenza
La Consulta ha confermato il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina del
trattamento giuridico e economico dei dipendenti pubblici va ricondotta alla materia dell'ordinamento civile e quindi alla
competenza legislativa statale esclusiva prevista dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, mentre i profili
«pubblicistico-organizzativi afferenti al rapporto di impiego rientrano nella competenza legislativa residuale delle Regioni
prevista dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (sentenze n. 128 e n. 25 del 2020, n. 138/2019 e n. 196/2018). Da qui
l'incensurabilità della legge tridentina, fermo restando che le finalità della stessa sono state ritenute «coerenti» con la
disciplina statale in tema di rimborso di spese legali (dall'articolo 1, comma 1, della legge 20/1994, che delimita la
responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica ai fatti e alle
omissioni commessi con dolo o con colpa grave all'articolo 31, comma 2, del codice di giustizia contabile ai sensi del quale «con

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la sentenza che esclude definitivamente la responsabilità amministrativa il giudice non può disporre la compensazione delle
spese del giudizio e liquida, a carico dell'amministrazione di appartenenza, l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti
alla difesa») giacché questa disciplina mira a sollevare i funzionari pubblici che abbiano agito in nome, per conto e
nell'interesse dell'amministrazione dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all'espletamento delle loro
attività istituzionali (Corte di cassazione, Sezioni unite civili, sentenza n. 13861/2015).

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Amministratori 25 Agosto 2020

Scuole, ultime battute per la rilevazioni dei fabbisogni degli enti
per gli spazi aggiuntivi
di Patrizia Ruffini

    In breve
    Entro il 26 agosto (ore 18), Comuni, Province e Città metropolitane proprietari di edifici scolastici dovranno inoltrare le
    richieste di contributi per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee

Entro il 26 agosto (ore 18), Comuni, Province e Città metropolitane proprietari di edifici scolastici dovranno inoltrare i propri
fabbisogni ai fini dell'assegnazione di contributi per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee per
accogliere gli studenti nel nuovo anno scolastico, nel rispetto nelle norme di distanziamento e sicurezza previste per
l'emergenza sanitaria. Le regole sono state formalizzate nei giorni scorsi con avviso pubblicato sul sito del Ministero
dell'Istruzione (nota prot. n. 27189/2020).
L'articolo 32 del Dl 104/2020 ha destinato agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica secondo la
legge 23/1996, ai fini dell'acquisizione in affitto o con le altre modalità previste dalla legislazione vigente (inclusi l'acquisto, il
leasing o il noleggio di strutture temporanee), di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico
2020/2021, nonché delle spese derivanti dalla conduzione di questi spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche.
Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stati destinati a queste
finalità 70 milioni (29 milioni per l'anno 2020 e 41 milioni per il 2021), stabilendo che l'assegnazione delle risorse avvenga a
seguito di avviso pubblico, previa rilevazione degli effettivi fabbisogni.
Nei giorni scorsi il ministero ha inviato agli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti gli enti locali che abbiano attività
didattiche ed edifici scolastici sul proprio territorio, il link per accedere alla rilevazione dei fabbisogni ai fini dell'assegnazione
delle risorse.
Nello specifico ogni ente locale titolare delle competenze relative all'edilizia scolastica dovrà indicare l'importo (Iva compresa)
richiesto distinguendo le possibili finalità: affitto di strutture e di immobili; noleggio di strutture modulari temporanee ad uso
didattico; acquisto di strutture modulari temporanee ad uso didattico; spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro
adattamento alle esigenze didattiche. Dovranno altresì essere indicati gli studenti che potranno essere ricollocati grazie a
questi interventi ed eventuali ulteriori fabbisogni non soddisfatti al momento (trasporto per lo spostamento degli studenti in
altro luogo, trasloco, deposito o dismissione degli arredi, lavori di adattamento di eventuali ulteriori spazi), accompagnanti dai
relativi importi.

I contributi saranno assegnati agli enti locali per l'intero importo richiesto, nel caso in cui le richieste non superino la
disponibilità complessiva delle risorse oppure in proporzione, anche sulla base della popolazione scolastica, se le richieste
complessive per gli spazi, eccederanno la disponibilità delle risorse stanziate per le annualità 2020 e 2021.
Gli enti locali beneficiari e i relativi contributi saranno individuati e definiti con decreto della Direzione generale per i fondi
strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, in cui saranno indicate anche le modalità di erogazione delle
risorse e il monitoraggio delle stesse.
Non sono ammesse richieste per acquisto di arredi scolastici in considerazione degli stanziamenti già dedicati a tale finalità.
Infine, per facilitare la partecipazione degli enti il Ministero ha messo a disposizione i chiarimenti e le Faq che affrontano i
principali quesiti posti dagli enti.

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Personale 26 Agosto 2020

   Pubblico impiego, contratti appena rinnovati e già scaduti
   di Cristina Casadei

          In breve

          Solo nella sanità pubblica il rinnovo atteso interessa circa 550mila lavoratori

   Il rinnovo dei contratti collettivi nazionali si intreccia a una congiuntura straordinaria che rende l’obiettivo della firma un
   miraggio, se ragioniamo sul breve periodo. Tanto nel privato, quanto nel pubblico. Complice l’emergenza sanitaria post Covid,
   che continuerà a dominare i prossimi mesi, l’organizzazione del lavoro e le relazioni tra sindacati e datori di lavoro sono
   diventate molto più complicate che in passato, mentre sullo sfondo si staglia il tema occupazionale, al momento solo congelato
   da misure straordinarie e temporanee, come il blocco dei licenziamenti. Il numero di addetti in attesa di rinnovo è tale da
   attraversare tanto il settore pubblico, dove al momento non si vede un budget per il rinnovo dei contratti, quanto quello
   privato. Tanto i servizi quanto l’industria.
   Tempi sempre più lunghi
   I tempi dei rinnovi sono sempre più lunghi e questo conferma difficoltà che, in prospettiva, potrebbero anche aumentare, data
   la situazione economica post Covid molto sfavorevole e il focus su altri temi. Se prendiamo gli ultimi dati Istat disponibili, il
   tempo medio di attesa di rinnovo è aumentato, passando dai 15,8 mesi di giugno 2019 ai 16,6 mesi di giugno 2020, mentre
   l’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è più che raddoppiata: 13,7 contro 6,6 mesi. L’effetto sulle buste paga si vede.
   Prendendo sempre i dati Istat, l’aumento tendenziale delle retribuzioni, in giugno, è stato dello 0,8% per i dipendenti
   dell’industria, dello 0,6% per quelli dei servizi privati e dello 0,3% per quelli della pubblica amministrazione. Si tratta, però, di
   una media che non tiene conto delle numerose differenze che vi sono da settore a settore. Il credito, che ha rinnovato il
   contratto alla fine del 2019 e corrisposto i primi aumenti all’inizio di quest’anno, registra aumenti molto più elevati (2,3%), così
   come l’energia elettrica e il gas, per effetto delle tranche dell’ultimo rinnovo. A zero, secondo i dati Istat, rimangono invece
   legno, carta, commercio, farmacie, tlc, solo per citare un lungo elenco.
   Il pubblico
   Nel pubblico impiego il rinnovo dei contratti a ridosso della scadenza del triennio di riferimento fa sì che, sebbene siano stati
   rinnovati da poco, siano già scaduti. La maggior parte dei contratti è infatti scaduto a fine 2018 e i diversi comparti, come
   spiegano dalla Fp Cgil, «sono in attesa dell’atto di indirizzo per avviare le trattative per il rinnovo relativo al triennio 2019-
   2021». Tra questi c’è anche il contratto della Sanità Pubblica che interessa circa 550mila addetti, molto sotto stress in questi
   ultimi mesi. Dopo una trattativa molto lunga e la firma della preintesa, si è invece incagliato uno dei contratti della Sanità
   Privata, scaduto da 14 anni e che interessa più di 100mila addetti. Le associazioni Aris e Aiop hanno infatti deciso di non
   firmare la ratifica per la mancanza di garanzie sulle coperture dell’aumento, che dovevano arrivare da Stato e Regioni.
   Proseguendo l’elenco del pubblico, ci sono il contratto delle Funzioni Locali che riguarda circa 650mila lavoratori del comparto
   delle Autonomie Locali, così come le Funzioni Centrali che comprende i circa 250mila lavoratori dei ministeri, delle agenzie e
   degli enti pubblici non economici. Ci sono poi l’istruzione e la ricerca che riguardano più di un milione di lavoratori. A questi si
   aggiungono il contratto dell’Igiene Ambientale, sia pubblico che privato. Ci sono poi le Cooperative Sociali dove lavorano
   350mila addetti. Nessuna notizia relativa all’avvio della trattativa per il rinnovo del triennio 2019-2021 con le controparti Agci,
   Confcooperative e Legacoop. Si arriva così al contratto delle Rsa, scaduto da oltre 8 anni e che interessa circa 100mila
   lavoratori e ai contratti di Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Polizia Penitenziaria, anche questi scaduti e che riguardano
   100mila poliziotti, 34mila Vigili del fuoco e 33mila Poliziotti penitenziari. Anche qui è un elenco che non finisce più quello che
   porta ai molti milioni di addetti che aspettano il rinnovo del contratto.

   Terziario, turismo e servizi

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/pubblico-impiego-contratti-appena-rinnovati-e-gia-scaduti-ADW2i1k                     1/2
Nel terziario, turismo e servizi la stragrande maggioranza dei lavoratori è entrata nell’emergenza sanitaria con i contratti
nazionali non rinnovati da anni: il multiservizi, per esempio, è scaduto da più di sette anni, la vigilanza privata da 55 mesi, così
come si perdono ormai le date della scadenza di farmacie, acconciatura ed estetica e del lavoro domestico. Molti altri sono
invece scaduti a fine 2018 e nel 2019. L’ultimo, in ordine di tempo, lo scorso giugno è stato quello delle terme, un comparto che
quest’estate ha subito un altro durissimo colpo. In alcuni casi ci sono trattative appena aperte, come quella per gli studi
professionali, trattative di rinnovo avviate con difficoltà e termini già dilazionati, come per i contratti della filiera del turismo,
scaduti a fine 2018: sia quelli che fanno capo a Confindustria (Federturismo, Aica e Astoi), sia quelli che fanno capo a
Confcommercio (Federalberghi, Faita e Federcamping). Le piattaforme sindacali erano state inviate già nel 2019, ma oggi il
dialogo appare molto difficile, soprattutto alla luce della profonda crisi del settore. Lo stesso dicasi per il contratto dei Pubblici
esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo siglato da Fipe, Angem, Legacoop, Confcooperative, Agci e
Confcommercio.
Il banco di prova del terziario
Ma il nuovo banco di prova sono i contratti di terziario, distribuzione e servizi, della distribuzione moderna organizzata e della
distribuzione cooperativa che interessano i 2,4 milioni di addetti delle aziende che fanno riferimento a Confcommercio,
Federdistribuzione, Confesercenti e Distribuzione cooperativa. I contratti, rinnovati con tempistiche differenti, hanno una
scadenza allineata che si colloca per tutti alla fine di dicembre del 2019. Le diverse sigle sindacali avevano avviato al loro
interno il percorso di rinnovo a partire dalla definizione della piattaforma. In totale sono oltre 5 milioni gli addetti di questo
maxicomparto in profonda difficoltà con i contratti scaduti. Come dice la stessa segretaria generale della Filcams Cgil, Maria
Grazia Gabrielli «le conseguenze della pandemia sono ancora difficili da prevedere in questi settori ma la consapevolezza è di
un impatto forte per intensità e durata. Allo stesso tempo, però, il paese è stato capace di reggere ad una crisi senza precedenti
grazie al lavoro degli uomini e delle donne dei nostri settori: un lavoro invisibile, spesso precario e non riconosciuto». Il
comitato esecutivo della Fisascat Cisl, intanto, ha approvato all’unanimità le proposte tematiche, finalizzate alla definizione
delle piattaforme unitarie per i nuovi contratti nazionali di lavoro. Il segretario generale Davide Guarini sostiene che «i
contratti possono rappresentare patti per innovazione, produttività e occupazione», quindi «la contrattazione torni al centro
delle relazioni industriali». Se la prevenzione dei rischi, della salute e della sicurezza in ambito lavorativo rappresenta la
priorità nella fase della ripartenza e della ripresa, per la Fisascat Cisl, è altrettanto dirimente focalizzare il confronto sui
rinnovi contrattuali anche su altre aree di intervento, ossia sulla formazione continua per riqualificare l’occupazione, su nuovi
diritti e tutele attivabili in caso di bisogno, come anche sui radicali processi di riorganizzazione delle grandi superfici di
vendita nell’ambito della grande distribuzione organizzata, oltre che sul lavoro domenicale. Per Gabrielli «il perimetro di
regole più importante per la tutela del lavoro è il contratto nazionale, troppo spesso messo in discussione da imprese,
istituzioni, dal dumping esistente e dallo stesso ritardo nel loro rinnovo: è strumento importante per la tenuta salariale, per la
qualificazione delle condizioni di lavoro e per governare le trasformazioni dei settori».

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I temi di NT+ Tributi e bilanci a cura di Anutel 26 Agosto 2020

Rischio inefficacia e danno erariale per agevolazioni fiscali e
contributi dei Comuni alle imprese ai tempi del Covid-19
                       Stampa
di Roberto Lenzu (*) - Rubrica a cura di Anutel

Va denunciato il rischio d'inefficacia degli atti adottati dai Comuni che prevedono aiuti, da porre a carico dei propri bilanci e
concessi sotto forma di agevolazioni fiscali e/o di contributi economici, a favore degli operatori economici in crisi a causa del
Covid-19. All'inefficacia degli atti ne consegue inevitabilmente il danno erariale. Per intendersi si fa riferimento, agli atti
assunti dai Comuni che prevedono ad esempio: agevolazioni fiscali integrative rispetto a quelle previste dallo Stato per il
settore turistico o dei pubblici esercizi in materia di Imu, Tari, Tosap, Cosap e/o Icp; Il differimento dei termini di pagamento o
la disapplicazione delle sanzioni per alcune categorie di operatori economici in materia di Imu, Tari eccetera; la copertura con
risorse comunali del mancato gettito conseguente alla riduzione dei coefficienti K per la parte che dovrebbe essere coperta con
la tassa rifiuti degli operatori economici (si veda delibera Arera n.158/2020). La causa di questo rischio è da individuarsi nel
fatto che i Comuni stanno adottando provvedimenti e atti ignorando completamente la normativa italiana ed europea che
regola gli aiuti di stato a favore degli operatori economici in tempo di Covid-19. Ciò non sorprende considerato che la
questione è stata finora ignorata anche dalle diverse associazioni e istituzioni nazionali rappresentative degli enti locali e,
praticamente, da tutti gli esperti in materia di finanza locale. Persino a livello ministeriale la materia non risulta trattata.
La normativa nazionale sugli aiuti di stato ai tempi del Covid-19
Eppure il riconoscimento dei predetti aiuti anche da parte dei Comuni è regolato dal maggio di quest'anno dagli articoli che
vanno dal 53 al 63 del Dl 34/2020, convertito con legge 77/2020. Normativa nazionale adottata in attuazione della disciplina
emergenziale riguardante il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale
emergenza del Covid-19» introdotta con la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863 poi
modificata e integrata con le comunicazioni del 3 aprile 2020 (2020/C 112 I/01) e del 13 maggio 2020 C(2020)164.
Il regime quadro eurounitario
Le citate comunicazioni della Commissione europea svolgono l'importante compito di regolare e rendere possibile in via
eccezionale il riconoscimento da parte degli Stati membri (e di qualsiasi altro soggetto giuridico nazionale) di aiuti con risorse
pubbliche, altrimenti di norma vietati, a favore di operatori economici in attuazione dell'articolo 107 del Trattato di
funzionamento della unione europea (Tfue). In particolare, dette comunicazioni costituiscono attuazione, in deroga al citato
divieto, delle ipotesi di «aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati … da altri eventi eccezionali» e di «porre rimedio a un grave
turbamento dell'economia di uno Stato membro» previste dall'articolo107, rispettivamente, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo
3, lettera b) del Tfue. Ipotesi entrambe avveratesi e riconducibili alla situazione emergenziale del Covid-19.
Gli obblighi degli Enti concedenti gli aiuti
Senonché questa disciplina emergenziale, non ha fatto venire meno l'obbligo degli Stati di notificazione preventiva dell'aiuto
adottato alla Commissione europea per l'esercizio del potere di controllo di compatibilità dell'aiuto ai sensi dell'articolo108,
paragrafo 3, del citato Tfue. Né questa disciplina emergenziale ha fatto venire meno gli obblighi di trasparenza e pubblicità a
carico degli Stati membri in questa materia regolati dal Regolamento (Ue) n. 651/2014 della Commissione europea del 17
giugno 2014.
Il registro nazionale degli aiuti di Stato
Obblighi di trasparenza e pubblicità, funzionali al controllo di compatibilità degli aiuti, assolti in Italia a mezzo del Registro
nazionale degli aiuti di Stato (Rna), gestito dal ministero dello Sviluppo Economico, istituito con l'articolo 52 della legge
234/2012 e regolato con Decreto ministeriale 115/2017. Rna integrato nella sua funzione anche dagli ulteriori registri costituiti
dal Sian - Sistema informativo agricolo nazionale e dal Sipa - Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura.

Gli obblighi già assolti dallo Stato italiano

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Nel caso di specie, all'obbligo di preventiva notificazione alla Commissione europea del quadro di aiuti introdotto con il Dl
34/2020, ha già adempiuto in data 20 maggio 2020 il dipartimento per le Politiche Europee presso la presidenza del Consiglio
dei ministri. In data 21 maggio 2020, con decisione «State Aid SA.57021» la Commissione europea ha riconosciuto la
compatibilità del regime quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel Dl 34/2020. Questo regime quadro è stato
registrato in data 8 giugno 2020 dal citato dipartimento nel Rna con «codice di aiuti Rna – Car» n.13008 quale «regime di
aiuti» ai sensi dell'articolo 8 del Dm 115/2017. In sostanza, nel caso di specie, lo Stato Italiano ha già provveduto agli obblighi
di notificazione e trasparenza del «regime di aiuti» contenuto nel Dl 34/2020, offrendo una copertura normativa a favore degli
Enti territoriali che intendono adottare aiuti specifici a favore degli operatori economici in crisi.
Gli obblighi da assolvere da parte dei Comuni
Senonché, secondo la legge italiana, l'operato dello Stato non ha esaurito gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza,
pubblicità e controllo da compiersi a mezzo del Rna. Come, infatti, si evince dall'articolo 61, comma 5, del Dl 34/2020, rimane a
carico degli enti che concedono aiuti specifici nell'ambito di questo «quadro temporaneo», l'adempimento degli obblighi
specifici inerenti al Rna previsti in dettaglio dal citato Dm115/2017, oltreché l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e
relazione di cui all'articolo 4 della citata comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020)1863. Quanto
agli obblighi previsti dal Dm 115/2017, gli enti devono, innanzitutto, procedere alla registrazione del provvedimento che
prevede aiuti a favore di operatori economici nel Rna sotto il regime quadro identificato dal citato codice Car n.13008.
Dell'operato e del codice dovrebbe essere dato atto nelle delibere comunali. In secondo luogo, prima di concedere aiuti
individuali ai singoli operatori economici, gli enti concedenti sono tenuti a effettuare le verifiche propedeutiche nel Rna volte a
evitare di concedere aiuti illegali. Queste verifiche, da effettuare a mezzo di visura nel Rna, sono propedeutiche: al rispetto
delle soglie massime concedibili per singolo operatore stabilite dall'articolo 54 del Dl 34/2020 (800mila euro per impresa;
120mila euro per imprese del settore pesca-acquacoltura; 100mila per impresa agricola); alla concessione degli aiuti de
minimis e relativa soglia triennale per operatore ( 200mila euro); a evitare di concedere aiuti a favore di operatori soggetti a
recupero di aiuti illegali e inseriti nella cosiddetta lista Deggendorf (si veda anche l'articolo 53 Dl 34/2020). In terzo luogo,
l'ente deve procedere alla registrazione del singolo aiuti individuale nel Rna con attribuzione del «Codice Concessione Rna –
Cor» prima della concessione dello stesso; entro i successivi 20 giorni, l'ente è tenuto a trasmettere all'Rna la data di adozione
dell'atto di concessione dell'aiuto individuale a pena di decadenza dell'aiuto. In quarto luogo va dato conto nel singolo
provvedimento di concessione dell'aiuto di queste verifiche e dell'inserimento dei citati adempimenti nel Rna, con esplicita
indicazione del codice Cor. Mentre in caso di agevolazioni fiscali, gli aiuti individuali si intendono concessi e sono registrati
nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale devono essere dichiarati.
In conclusione, non si può non tener conto di quanto fin qui esposto nell'impostare gli atti di natura generale, dei singoli
provvedimenti e degli adempimenti da porre a carico degli operatori economici.
Inefficacia degli atti e danno erariale
L'inosservanza di questi oneri determina l'inefficacia dei provvedimenti comunali e la responsabilità patrimoniale del
responsabile della concessione e dell'erogazione dell'aiuto ai sensi dell'articolo 52, comma 7, della legge 234/2012. Oneri e
responsabilità che fanno da contraltare al formidabile strumento d'intervento in aiuto della società civile messo a disposizione
degli enti territoriali da parte dello Stato italiano con l'esposta normativa emergenziale. Si pensi alla possibilità di prevedere
agevolazioni o contributi: condizionati e volti alla salvaguardia dei posti di lavoro evitando il licenziamento dei dipendenti, ai
sensi dell'articolo 60 del Dl 34/20; a favore degli operatori economici che investono nella ricerca o che producono prodotti anti
covid-19 ex articoli 58 e 59 Dl 34/20. Delega di poteri eccezionali che non ha precedenti. Insomma i Comuni chiamati a essere
protagonisti al pari dello Sato. Ma a quanto pare in pochi se ne sono resi conto. Al riguardo, serve un salto di qualità nel settore
della finanza locale.
(*) componente dell'osservatorio tecnico di Anutel

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Amministratori 26 Agosto 2020

Covid e scuola: è caos trasporti tra governo, Regioni e Cts
di Sara MonaciClaudio Tucci

    In breve

    Niente accordo. Pressing dell'Esecutivo sui tecnici per ridurre la distanza di un metro nel trasporto pubblico locale. I
    governatori chiedono modifiche sugli scuolabus, ma la De Micheli le esclude

Con un 1 metro di distanziamento, e le attuali regole sanitarie, i mezzi di trasporto si riempiranno al 50/60%; senza quindi
nuovi fondi e mezzi aggiuntivi per molti studenti sarà difficile arrivare a scuola. È questo il nodo, tecnico e politico, alla base
delle frizioni, crescenti, tra governo e regioni a pochi giorni dalla riapertura, in presenza, del nuovo anno scolastico (il 1°
settembre si parte con i recuperi, il 14 con l’avvio vero e proprio delle lezioni). A testimonianza di un clima, non disteso, è il
rinvio a oggi alle 11 di una riunione in programma ieri tra i governatori e i quattro ministri competenti: Lucia Azzolina
(Istruzione), Francesco Boccia (Affari regionali), Paola De Micheli (Infrastrutture) e Roberto Speranza (Salute).
Le posizioni in campo sono queste: da un lato il Comitato tecnico-scientifico che suggerisce di mantenere sui mezzi pubblici
un distanziamento di almeno un metro (oltre al consueto uso di mascherine), anche per l’autunno. Qualche ministro è
d’accordo, altri hanno spinto e spingono per un allentamento, lo stesso premier Giuseppe Conte si è interrogato sulla
fattibilità. Le Regioni sottolineano che la distanza andrebbe ridotta, se non addirittura eliminata, in quanto non è altrimenti
possibile garantire un servizio efficiente in vista della riapertura delle scuole e della ripresa delle attività.
La richiesta è trasversale: arriva dall’Emilia Romagna così come dalla Lombardia e dal Veneto. In Lombardia, in particolare, è
ancora in vigore formalmente l’ordinanza che ha annullato il distanziamento sia su ferro che su gomma, anche se per
prudenza alcune società di tpl locale hanno preferito non aderire. L’Atm di Milano, ad esempio, continua ad osservare le regole
nazionali, pur suggerendo adesso, nel dibattito in corso, di utilizzare anche gli spazi in piedi (solo quelli indicati, peraltro mai
frontali), per arrivare almeno al 60% dei passeggeri. La società milanese già fa i conti con una perdita di 200 milioni
quest’anno e 100 il prossimo, se non ci saranno cambiamenti. L’assessora ai Trasporti della Lombardia Claudia Terzi sottolinea
che le Regioni «chiedono da maggio una programmazione, ora siamo in ritardo. L’utilizzo dei separatori non è stato ancora
chiarito, non sappiamo in che tempi e in che modi e per quali costi andranno messi».
Di separatori si è parlato all’ultimo vertice sul trasporto pubblico. Una soluzione, però, ritenuta praticabile solo per il trasporto
extraurbano e per i treni locali. Sarebbe escluso il trasporto locale, bus e metro. Secondo fonti di governo, poi, i tempi di
installazione dei separatori sarebbero di tre mesi, considerando anche la scelta del materiale idoneo e la sanificazione.
Per il trasporto scolastico, con in testa gli scuolabus per gli studenti fino alla scuola secondaria di primo grado, il ministero
delle Infrastrutture ha ribadito ieri le linee guida allegate al Dpcm dello scorso 7 agosto. Per accedere allo scuolabus serve la
mascherina. Non solo in salita e in discesa ma anche per tutto il viaggio. Prima di accedere al mezzo, quindi a casa, bisogna
misurare la febbre. All’interno dello scuolabus bisogna rispettare il metro di distanza e dunque i posti vanno riempiti
seguendo l’allineamento verticale dei sedili. Solo i fratelli o i bambini che vivono sotto lo stesso tetto potranno sedersi accanto.
Unica deroga al distanziamento è ammessa per i percorsi inferiori ai 15 minuti. Ciò significa che solo al di sotto di tale soglia i
mezzi possono viaggiare a pieno carico. Ai comuni è rimessa, sulla base delle necessità, la facoltà di differenziare le fasce
orarie di trasporto, non oltre le due ore antecedenti l’ingresso usuale a scuola e un’ora successiva all’orario di uscita previsto.
Regioni ed enti locali hanno fatto presente che senza “modifiche” rischiano di mancare all’appello la metà dei mezzi e che per
reperirli (ad esempio usando i bus turistici) servono più risorse.

All’incontro di oggi le regioni ribadiranno tre richieste: «Oltre ai trasporti, vogliamo avere certezze su organico e arredi - ha
spiegato Cristina Grieco (Toscana, coordinatrice degli assessori al Lavoro e all’Istruzione) -. Tutti lavoriamo da mesi per lo
stesso obiettivo, la riapertura in sicurezza delle scuole. Ma abbiamo bisogno di indicazioni chiare». Una stessa attenzione che il

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