Consiglio Nazionale dei Geologi - 9 giugno 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
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il Resto del Carlino Quotidiano Data 09-06-2020 Pagina 13 Pesaro Foglio 1 ECOBONUS AL 110% II Pd invita Morani a dire come sarà Il decreto rilancio che isti- tuisce l'ecobonus e l'eco- sisma al 110 per cento per riqualificare prime e se- conde case interessa tan- ti. Se ne parlerà giovedì 11 maggio dalle ore 18.00 in una tavola rotonda virtua- le (tramite Zoom)organiz- zata dal Pd di Fano con il sottosegretario Alessia Morani, Francesco Pedu- to, presidente consiglio nazionale geologi, Arman- do Zambrano, presidente consiglio nazionale Inge- neri, Massimo Conti, presidente fondazione in- gegneri Marche e Tomma- so Mascetti, geologo. Per partecipare, si deve invia- re richiesta a: partitode- mocraticofano@g- mail.com Fano Cup fuori uso, pensionata promette battaglia 024697 L'Industri.dono 1 Mun con gli ordini pro~Ad M.'. ";.... m.p l'affibbi nil.b.. heggle .retto fanno. •••••••_••• • . Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile. Ordine Nazionale Geologi
Data 08-06-2020 AWN.IT (WEB) Pagina Foglio 1 ISTITUZIONE PROFESSIONE SERVIZI ATTIVITÀ PUBBLICAZIONI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE NEWS PRESS login HOME / PRESS / COMUNICATI STAMPA RASSEGNA STAMPA COMUNICATI STAMPA VIDEO CONTATTI STAMPA DL RILANCIO: GLI EMENDAMENTI DELLA RPT Lo scorso 29 maggio la Rete Professioni una radicale revisione della norma, includendo albo unico servizi ordini posta awn posta Tecniche ha trasmesso alla i professionisti iscritti alle Casse previdenziali nazionale provinciali certificata Commissione V Bilancio della Camera nella platea dei beneficiari. dei Deputati la memoria ufficiale relativa al Decreto Legge 19 maggio Diventa inoltre strategico intervenire sulle 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in norme finalizzate ad estendere i firma digitale carta costi costi studio materia di salute, sostegno al lavoro e benefici fiscali alle opere per il risparmio nazionale costruzione professionale all'economia, nonché di politiche sociali energetico degli edifici e per la messa in servizi edilizia connesse all'emergenza epidemiologica sicurezza degli stessi in chiave anti-sismica. A da COVID-19”. L’atto normativo in questione tale proposito la RPT propone di inserire è stato varato dal Governo per contrastare nell’art. 109 del presente Dl l’avvio di un Piano l’emergenza in atto ma ha previsto solo in via Nazionale di Prevenzione antisismica. Si ritiene compensi convenzione formazione webinar marginale misure a sostegno dei liberi infine essenziale che lo stesso decreto parametri rc streaming professionale professionisti ordinistici. ridefinisca con maggiore chiarezza, in ambito del contagio Covid-19, i limiti delle Il cosiddetto “Decreto Rilancio”, allo responsabilità dei professionisti dell’area stato attuale, esclude l’accesso dei tecnica operanti nei cantieri edili. liberi professionisti iscritti ad un ente di imateria concorsi guida bandi osservatorio diritto privato di previdenza La Rete Professionisti tecniche auspica piattaforma bandi ONSAI obbligatoria al contributo a fondo che in sede di conversione in legge, nel Dl perduto istituito ai sensi dell’art. 25 del 23/2020 possano essere accolte alcune medesimo Dl. La ratio della norma specifiche proposte di emendamento esposte IN EVIDENZA contenuta nel comma 2 dell’articolo è nel documento allegato al presente ingiustificata, anche perché le stesse comunicato stampa. ARCHITETTI PER IL FUTURO provvidenze sono previste per le imprese e gli Roma, 6 giugno 2020 VIII CONGRESSO NAZIONALE 2018 altri lavoratori. Per tali motivi la RPT chiede CONFERENZE DEGLI ORDINI AVVISI PER MANIFESTAZIONI DI 150022 INTERESSE E GARE ISTITUZIONE ELENCO AFFIDAMENTO ALLEGATI DA SCARICARE INCARICHI cs_6 giugno2020.pdf RPT_emendamenti_DL-rilancio.pdf FORMAZIONE ALBO FORNITORI ELEZIONI ORDINI
09 Giu 2020 Superbonus 110% a rischio per gli appartamenti in condominio senza lavori trainanti sulle parti comuni Fabrizio Luches e Mauro Salerno Niente superbonus per i singoli appartamenti di un condominio senza lavori trainanti sulle parti comuni. La nuova questione emerge dalle tante richieste di chiarimento che stanno già arrivando in questi giorni dai proprietari interessati ai nuovi incentivi. La domanda è: si possono fare interventi agevolati con il superbonus 110%, dunque a costo zero sulle singole unità immobiliari, con interventi trainanti eseguiti sul singolo appartamento, senza includere le parti comuni dell'edificio? È la domanda che si fanno in tanti che vorrebbero partire subito con i progetti bypassando le defatiganti procedure condominiali. La risposta sembra essere no. E rischia di tagliare fuori dalla partita gran parte dei proprietari interessati a mettere in pista un cantiere. Il punto è che dal combinato disposto delle disposizioni contenute nell'articolo 119 del d.l. 34/2020 è rinvenibile sicuramente una forte azione di incentivazione delle opere eseguite su immobili residenziali di tipologia condominiale, ma anche una poco comprensibile disparità di trattamento nei confronti di interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari che compongono il condominio, oltretutto se di pari risultato rispetto al miglioramento energetico (che è condizione imprescindibile posta dal decreto a giustificazione della nuova maxi detrazione). Conseguenza è che, senza modifica correttiva in sede di conversione del decreto-legge, in assenza di interventi trainanti sulle parti comuni, i singoli condomini non potranno beneficiare del superbonus, mentre - a parità di opere eseguite- il beneficio sarà assicurato a tutte le persone fisiche possessori o detentori di edifici unifamiliari, purchè gli immobili siano adibiti ad abitazione principale del promotore dell'intervento. Risultato: se hai una villa puoi ristrutturare a costo zero (forse) senza particolari difficoltà, se vivi in più un comune condominio le possibilità di sfruttare l'ocasione superbonus dipendono dall'intraprendenza dell'amministratore e dei vicini di casa. La regola nasce quasi sicuramente dal tentativo di promuovere ristrutturazioni pesanti a scapito dei piccoli interventi e dunque di spendere un'agevolazione di questa forza solo per interventi massicci su interi edifici, provando a riuscire dove finora hanno fallito ecobonus e sismabonus vecchio stile. Ma il risultato finale lascia il dubbio che alla fine si crei una certa discriminazione. La norma sotto esame A una prima lettura delle disposizioni la criticità non emerge, data la complessità della materia e la complicata formulazione generale dell'articolo 119, che rinvia sì alle misure già previste dall'art. 14 del Dl 63/2013. Qui, invece di limitarsi ad aumentar l'aliquota di detrazione deo vecchi interventi per il periodo di riferimento, introduce nuovi requisiti e precisazioni oggettive
e soggettive, che aprono il vaso di Pandora dell'incertezza nei confronti dei contribuenti e degli operatori che cercano la miglior soluzione tecnica possibile operando nel rispetto della legge. Il problema principale è proprio nella scelta operata dal Governo sugli interventi cd. "trainanti", cioè quei lavori che danno diritto non solo a fruire del maxi bonus sulle spese relative, ma portano al 110% anche la detrazione per le altre opere di efficientamento eseguite contestualmente. Ebbene il comma 1 dell'art. 119, come più volte ribadito, individua tre tipologie di interventi trainanti: a) l'isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo (il cd. "cappotto termico" dell'edificio). Intervento eseguibile su qualsiasi edificio (sia esso in condominio o di tipologia diversa). b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Ammettendo unicamente nuovi impianti centralizzati, tale misura è pertanto riservata ai soli interventi condominiali (o plurifamiliari con parti comuni indivise) e per cui risulterebbe possibile anche sostituire gli impianti autonomi esistenti sulle singole unità in favore di un nuovo impianto centralizzato condominiale (intervento riferibile anche al riscaldamento delle unità immobiliari prive di un preesistente impianto termico, con detrazione limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente, cfr. Circolare n. 21/E del 23 aprile 2010). c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di micro cogenerazione. Tali interventi (nonostante non incidano sull'involucro dell'edificio) sono limitati dal decreto ai soli edifici unifamiliari, escludendo pertanto il beneficio per le singole unità immobiliari in condominio. Limitandosi quindi all'interpretazione letterale del comma 1, per le singole unità immobiliari in condominio, si può escludere l'ammissibilità al maxi bonus in favore di tutte le sostituzioni degli impianti termici esistenti con nuovi impianti autonomi (salva modifica normativa in sede di conversione), nonché l'estensione agli altri interventi di efficientamento previsti dal comma 2 (infissi, serramenti, pannelli solari per la produzione di acqua calda, schermature solari, ecc.), in assenza di contestuali interventi sulle parti comuni e riconducibili alle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 1 art. 119. Sempre sotto il profilo della qualificazione trainante, dovrebbe invece ritenersi ammissibile - in termini testuali - l'esecuzione di un cappotto termico afferente la singola unità immobiliare, purchè l'intervento abbia un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'intero edificio e si ottenga il miglioramento di classe energetica richiesto dal comma 3 (quest'ultimo requisito ovviamente raggiungibile anche attraverso gli altri interventi di efficientamento di cui al comma 2). Guardare ai soggetti beneficiari non aiuta a chiarire Per risolvere in via interpretativa la questione non è sufficiente nemmeno il ricorso alle disposizioni del decreto che individuano i soggetti beneficiari del nuovo incentivo, infatti, il comma 9 dell'art. 119 cit., seppur individua tassativamente solo 4 tipologie di beneficiari, non mette certo chiarezza, anzi, forse incrementa i dubbi.
Nelle more dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, con cui saranno stabilite le modalità attuative (da adottarsi entro il 18 giugno ai sensi del comma 12, art. 119), risultano applicabili - senza ulteriori interventi chiarificatori - unicamente le individuazioni delle lettere c), cioè gli istituti autonomi case popolari (Iacp) ed Enti equiparabili comunque denominati, e d) cioè le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, mentre le altre due tipologie , cioè condomini e persone fisiche (le più comuni nella pratica), necessitano di linee guida da parte dell'Agenzia. In primis la lettera a) nel riferirsi ai "condomini", dovrebbe interpretarsi nel senso più ampio del termine, cioè comprendente i proprietari delle singole unità immobiliari in condominio, nonché il soggetto giuridico, sia esso dotato o meno di amministratore e codice fiscale (sul punto si rinvia alla precedente prassi interpretativa dell'Agenzia in tema di condominio "minimo", cioè l'edificio composto da un numero non superiore a otto condomini; v. Circolare n. 3/E del 2 marzo 2016); definizione applicabile anche ai casi in cui un intero edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate (anche tale soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni, cfr. Circolare n. 13/E del 31 maggio 2019). Mentre la lettera b), nell'individuare le persone fisiche (purchè al di fuori di attività di impresa, arti e professioni), si riferisce a tutti gli interventi "su singole unità immobiliari" (con l'ulteriore esclusione del comma 10 per gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sulle cd. "seconde case" costituite da edifici unifamiliari). Locuzione sufficientemente generica per poter ritenere estensibile il beneficio a tutti gli interventi eseguiti sulle abitazioni principali (siano esse in condominio o unifamiliari), interpretazione che però viene bloccata dall'individuazione restrittiva degli interventi trainanti (che per l'appunto prevedono solo interventi sull'involucro dell'edificio o comunque sulle parti comuni, ovvero anche la sostituzione dell'impianto termico, ma quest'ultimo solo in favore degli edifici unifamiliari). L'apparente assenza di motivazione tecnica Tale disparità di trattamento non sembra giustificabile sotto il profilo tecnico, chiunque può concordare sul fatto che il solo intervento di sostituzione di un impianto termico, non è in grado di apportare (a parità di impianto) maggiori benefici all'edificio unifamiliare piuttosto che alla singola unità immobiliare in condominio (che oltretutto, di prassi, ha anche una minore superficie disperdente lorda). Sul punto è utile ricordare che in tema di sostituzione (integrale o parziale), di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza energetica stagionale per il riscaldamento d'ambiente pari al valore minimo della classe A di prodotto (cioè ηs ≥ 90%, ai sensi del Regolamento delegato Ue n. 811/2013 della Commissione del 18/02/2013) e dell'eventuale contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti (cioé appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02), nonché per la sostituzione degli impianti esistenti con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza (cioè con indice di efficienza energetica Eer almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell'allegato I al D.M. 06/08/2009), non sussistono requisiti tecnici differenziati tra unità immobiliare sita in edificio unifamiliare e unità facente parte di un edificio plurifamiliare. Nonostante ciò, il decreto riconosce - ai fini trainanti - la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, eseguiti solo sugli edifici unifamiliari e non anche sulle singole unità immobiliari in condominio.
09 Giu 2020 Superbonus/2. Maggioranza speciale, semplice e assenso: per il condominio è incertezza sul quorum Glauco Bisso e Saverio Fossati Maggioranza speciale, semplice e assenso del singolo. Come sempre, decidere è il vero problema in condominio. La sintesi degli interessi individuali si scontra con le esigenze collettive, la tutela della proprietà solitaria con quella delle parti comuni. E i quorum cambiano, in ragione di come il mix degli interessi è composto prima dall’amministratore e poi dall’assemblea. La bussola è la diagnosi Capita così che proprio sull’isolamento delle superfici opache orizzontali e verticali, uno dei tre interventi “cardine” o “entranti” che permettono, secondo l’articolo 119, comma 1, lettera a), del Dl 34/2020, di aprire la porta al 110% anche per l’ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e ricariche elettriche possa essere deciso con la maggioranza “speciale” (articolo 1120, comma 2, n. 2, del Codice civile) degli intervenuti che rappresenti la metà del valore dell’edificio oppure con la maggioranza “semplice” (articolo 26, comma 2, legge 10/91) di un terzo dei partecipanti che rappresenti un terzo del valore dell’edificio. Per attivare la seconda opzione occorre la decisione preliminare dell’assemblea di autorizzare la redazione delle Attestazioni di prestazione energetica (Ape, ex Ace) dei singoli appartamenti o della Diagnosi energetica dell’edificio. Tra l’altro, il Mise, interpellato dal Sole 24 Ore, ha affermato di stare attendendo i provvedimenti attuativi per poter autorizzare o meno una Ape o una Diagnosi energetica “condominiale” senza dover eseguire l’Ape sui singoli appartamenti o la Diagnosi energetica su gruppi di unità immobiliari identiche dal punto di vista energetico (cosa che nei condomini è piuttosto difficile). E per evitare la contestazione dei documenti tecnici resi disponibili prima dell’assemblea è bene che l’Ape sia redatta secondo le linee guida indicate dal Mise e le eventuali norme regionali dove si trova l’edificio. La diagnosi dell’edificio, invece, va redatta nel rispetto della norma UNI CEI EN 16247.Altrimenti è facile, con documenti non ben formati, maggioranze risicate e impegni di spesa importanti, rischiare l’impugnazione. Meno spazio con il cappotto Un problema specifico riguarda l’isolamento, realizzato con pannellature in appoggio all’edificio, che ne fanno crescere la dimensione di 12 centimetri o più e che può trovare l’opposizione dei proprietari di terrazzi, balconi e giardini, che si trovano sottratta una porzione della propria proprietà individuale. L’articolo 14, comma 7, del Dlgs 102/2014 ha permesso di derogare dalla disciplina edilizia delle distanze tra edifici ma nulla dice circa la sottrazione della proprietà che si attua attraverso l’installazione delle pannellature. Sarebbe utile che anche questo aspetto trovasse deroga all’interno della conversione in legge del Dl Rilancio così come per ogni intervento, ad esempio 1/2
per il geotermico, il cui l’interesse pubblico del rispetto dell’ambiente sia prevalente rispetto al diritto di proprietà. Gratis, se così non fosse Tutti sperano ma nessuno ne è certo che il superbonus sia davvero gratis, anche perché dipenderà da come il mercato di imprese, banche, utility e degli altri soggetti potenziali cessionari, saranno disponibili ad acquisire la cessione del credito. Se così non fosse l’articolo 1135 del Codice civile, comma 1, n. 4, obbliga, per lavori la cui durata probabile è di un anno, a raccogliere in un fondo, in base allo stato avanzamento lavori del contratto d’appalto le somme necessarie, proprio in un momento in cui le morosità post Covid sono in crescita (si veda il Sole 24 Ore del 2 giugno). L’alternativa del finanziamento della somma non ceduta richiederebbe per alcuni l’unanimità dei consensi. Ma vi sono diverse banche che erogano il finanziamento sulla base di decisioni adottate con la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresentino i due terzi del valore dell’edificio, trascorsi i termini di impugnazione di cui all’articolo 1137 del Codice civile. Anche per poter sopperire a questi inconvenienti sarebbe importante che, in sede di conversione del Dl 34/2020, venisse ammessa la ratifica della validità delle decisioni adottate nelle teleassemblee per permettere la partecipazione in sicurezza di tutti gli interessati. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
09 Giu 2020 Superbonus/3. Nasce a Teramo la rete nazionale d'imprese per lo sviluppo delle pratiche e la cessione dei crediti Al. Le. Le imprese delle costruzioni fanno squadra in vista del boom di lavori generati dal superbonus del 110 per cento, È nata a Teramo una Rete nazionale per l'ecosismabonus che coinvolge partner da diverse zone d'Italia. Un pool di imprese ed esperti di settore e forse a breve anche una banca per sviluppare le pratiche, il loro finanziamento e la cessione dei crediti fiscali. Cinque milioni di euro è la media del fatturato dei retisti che stimano un portafoglio ordini al 31 dicembre 2020 di oltre 60 milioni: l'importo medio delle commesse è stimato in 500 mila euro per l'ecobonus e un milione di euro per il sismabonus, oltre agli oneri fiscali e tecnici. Il taglio dell'involucro edilizio tipicamente interessato da questi lavori di ristrutturazione è un condominio di piccole dimensioni in cui è relativamente facile assumere decisioni assembleari ed è stato realizzato di norma prima degli anni '80. Il recente decreto Rilancio ha innalzato i benefici per chi ristruttura energeticamente e sismicamente la propria casa fino al 110% del costo dell'intervento. Per i condomini, rende noto Ance Teramo, ma anche per le singole unità immobiliari si tratta di una vera e propria manna che aiuterà il patrimonio italiano, per l'80% energivoro e costruito prima delle leggi sismiche, a migliorarsi sensibilmente con grandi benefici per i consumi e per il raggiungimento degli obiettivi internazionali sulla riduzione delle emissioni atmosferiche. La svolta green per l'edilizia, arrivata dopo una lunga e costante azione dell'Ance, rappresenta una occasione irripetibile anche di rilancio economico. Si ipotizzano investimenti nei prossimi cinque anni per almeno 6 miliardi con un effetto sull'economia, diretto ed indiretto, pari a circa 20 miliardi di euro. «Sono entrati in rete 46 operatori ma abbiamo già numerose richieste di nuove adesioni. In questi giorni - dichiara il presidente della rete d'imprese Aedificarete, Ezio Iervelli - si è sviluppato un interesse enorme per l'ecosismabonus. In un recente seminario da noi organizzato lo scorso 27 maggio hanno partecipato circa 250 operatori tra imprenditori e tecnici ma anche le famiglie hanno dimostrato di apprezzare moltissimo i nuovi incentivi a conferma del tradizionale appeal che la casa ha nel nostro Paese». Il decreto 34, che ha introdotto i generosi incentivi, dovrà essere convertito entro il 19 luglio e a fine giugno è atteso un decreto attuativo dell'Agenzia delle Entrate. Presumibilmente a inizio estate vi saranno le condizioni normative per dare concreto avvio ai cantieri. 1/2
«Abbiamo costruito la Rete modellandola sui tanti benefici normativi riservati a questo tipo di strutture nonchè per migliorare i processi di esecuzione dei lavori e la gestione del credito fiscale» dichiara l'avvocato Giulio Chiarizia dello studio Fantozzi di Roma, promotore dell'iniziativa. «Si tratta della prima Rete italiana completamente dedicata all'Ecosismabonus». Un capitolo determinante sarà rivestito dalla gestione finanziaria ed assicurativa dei cantieri. «È il tema più sensibile e decisivo per il completamento della commessa di Ecosismabonus» afferma Davide Fassina, Ceo dello studio Fagi di Padova «e non a caso stiamo elaborando prodotti finanziari specifici per l'anticipazione dei lavori e la cessione delle detrazioni fiscali ad aziende di primaria importanza ed Istituti di credito, unitamente alle necessarie coperture assicurative che riguarderanno anche le garanzie post esecuzione». Quest'ultimo tema verrà sviluppato dalla società partner Hi-Lab di Bologna. Aedificarete sta già sviluppando le procedure di verifica tecnica per la gestione delle pratiche di cessione con l'obiettivo di certificare i percorsi amministrativi seguiti e offrire così i crediti fiscali ad investitori nazionali. «Certificare la filiera delle attività che consentono di ottenere i benefici fiscali è un aspetto fondamentale di garanzia per gli investitori» dichiara Ettore Barbieri della Tecnilex Engineering di Roma «e a tale scopo abbiamo già avviato la stesura dei primi documenti». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
09 Giu 2020 Pronto il piano del fondo F2i per rilevare il controllo di Autostrade, tra gli investitori Inarcassa e Cassa geometri Alessandro Graziani Il piano del fondo F2i per rilevare il controllo di Autostrade per l’Italia è pronto e ha già ottenuto gli impegni di investitori istituzionali italiani per finanziare l’operazione, a cui dovrebbe associarsi separatamente anche Cdp come investitore in proprio e “garante” pubblico dei maxi investimenti da sostenere nei prossimi anni. È quanto risulta dal tavolo degli advisor finanziari e legali che da mesi stanno trattando con i consulenti di Atlantia, controllata al 30% dalla Edizione della famiglia Benetton, per rilevare la maggioranza del suo 88% di Aspi. Definito anche lo schema degli investitori che, sempre stando alle indiscrezioni degli advisor, hanno dato disponibilità a iniettare nuove risorse. Tra questi, alcune Fondazioni, a partire dalla Cariplo che è già in F2i con il 7,3%, e alcune casse di previdenza: Cassa Forense (avvocati), Enpam (medici), Inarcassa (architetti) e Cassa Geometri che, complessivamente, gestiscono i contributi pensionistici di 1,2 milioni di cittadini. Perché l’operazione entri nella fase operativa serve però che Atlantia-Aspi trovino un accordo con il Governo italiano entro il 30 giugno sul mantenimento della concessione autostradale in capo ad Aspi da cui dipende - alla luce dei nuovi impegni su tariffe e investimenti - la definizione del prezzo dell’asset che F2i e Cdp potrebbero rilevare. L’alternativa all’asse tra F2i e Cdp è quella che sta tentando di costruire il fondo di private equity Macquarie, già protagonista anni fa di una fortunata toccata e fuga in Aeroporti di Roma, che sta provando a tirare dalla sua parte Cdp. Sfumata, se mai è esistita concretamente, l’ipotesi avanzata a livello politico di una soluzione che passasse dalla cessione del 30% di Atlantia che fa capo ai Benetton. Escludendo un’onerosa offerta pubblica di acquisto, il passaggio del controllo avrebbe dovuto riguardare meno del 25% del capitale (soglia dell’Opa) escludendo dall’operazione il resto degli investitori. Non propriamente un’operazione market friendly. Né avrebbe avuto troppo senso, per chi a livello politico immaginava di coinvolgere Cdp nel deal con Atlantia, l’utilizzo del risparmio postale degli italiani per rilevare una holding che possiede asset di grande rilievo in Spagna e in Sudamerica. Come andrà a finire? Le ultime dichiarazioni ufficiali sul tema sono quelle pronunciate dal premier Giuseppe Conte che, la scorsa settimana, ha dichiarato che «ci sono conclamati inadempimenti del concessionario quindi per me ci sono tutti gli estremi per la revoca, come sapete sono state avanzate delle proposte di transazione ma non sono compatibili con l’interesse generale. In ogni a caso, a breve il Governo deciderà». È noto che la revoca della concessione ad Aspi è una delle bandiere del Movimento 5 Stelle, che da mesi si oppone a una transazione sulla vicenda Autostrade rifiutando anche le opzioni che porterebbero in minoranza la partecipazione dei Benetton. 1/2
«Se non si arrivasse ad un accordo entro il 30 giugno, Aspi chiedendo la risoluzione del contratto avvierebbe una litigation legale - commentano gli analisti di Equita - nel frattempo Aspi continuerebbe a gestire la rete e la negoziazione potrebbe continuare, ma lo scontro sarebbe più duro e il Governo potrebbe attivare la procedura di revoca facendo emergere il tema del rifinanziamento di Aspi e di Atlantia che attualmente hanno rating junk». Ma soprattutto in caso di revoca - spiega uno dei banchieri seduti al tavolo del negoziato - andrebbero rimessi a gara tutti i lavori straordinari e di sviluppo (oltre 10 miliardi) che Aspi ha programmato e che invece, dati i tempi delle gare, farebbero rinviare di qualche anno l’avvio dei cantieri con impatto negativo sull’economia reale, già indebolita dagli effetti del Covid. «Continuiamo a ritenere l’accordo col Governo lo scenario più probabile», commentavano ancora ieri da Equita. La scadenza del 30 giugno, nota fin da quando a inizio gennaio è stato approvato il decreto Milleprorog P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
Ecobonus e Sisma Bonus 110%: proposta l'estensione al 2023 e la detrazione delle spese di classificazione e verifica sismica 09/06/2020 Decreto Rilancio 2020: sono molto grandi le speranze che il settore dell'edilizia ripone nei nuovi superbonus al 110% previsti per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus) e riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus). La conversione in Legge del Decreto Rilancio 2020 La dimostrazione del grande interesse verso questi due nuovi strumenti fiscali si percepisce dalla discussioni di tutti i giorni che riguardano le possibilità offerte dal D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), le ormai diverse centinaia di domande che arrivano in redazione (purtroppo non riusciamo a rispondere a tutti ma ci proviamo) e soprattutto le richieste inviate in Commissione V Bilancio della Camera dei Deputati, molte delle quali riguardano proprio ecobonus e sisma bonus al 110%. Decreto Rilancio: le proposte di modifica a Ecobonus e Sisma Bonus Tra queste, segnaliamo le proposte di emendamento inviate dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) che da una parte mirano ad estendere la portata temporale dell'ecobonus e dall'altra la possibilità di includere nella detrazione fiscale prevista per gli interventi di adozione di misure antisismiche (sisma bonus), anche la classificazione e verifica sismica degli immobili. Decreto Rilancio: estensione della durata per l'Ecobonus Entrando nel dettaglio, la RPT ha proposto una modifica all'art. 119, comma 1 del decreto Rilancio estendendo il periodo in cui è possibile portare in detrazione le spese per gli interventi di efficientamento energetico previsti, fino al 31 dicembre 2023. Leggendo la relazione illustrativa relativa alla proposta di emendamento, la volontà della RPT è quella di estendere la durata non solo all'ecobonus ma anche al sisma bonus, ma l'emendamento così formulato vale solo per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 119 e quindi solo quelli per l'efficientamento energetico. Decreto Rilancio: proposta la detrazione delle spese di classificazione e verifica sismica Altra proposta di emendamento riguarda la possibilità di inserire dopo il comma 4 dell'art. 119, il comma 4-bis finalizzato ad includere, tra gli interventi di adozione di misure antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli immobili ai fini della detrazione fiscale. In particolare, viene proposta una detrazione dell'80% entro un limite di 100 milioni di euro e da prelevare nella quota destinata al sisma bonus, anche nel caso di interventi quali la classificazione e verifica sismica sugli immobili. Questo a prescindere che alla classificazione e verifica sismica segua l’esecuzione dei lavori. Decreto Rilancio: costi di verifica calcolati sulla base del Decreto Parametri
Proposta molto importante riguarda la necessità di determinare i costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica sulla base del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri). Decreto Rilancio: la proposta per il Sisma Bonus Ecco di seguito il comma 4-bis che la Rete delle Professioni Tecniche ha proposto di aggiungere dopo il comma 4: All'articolo 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: «La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l’effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell’imposta lorda pari all’80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall’applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull’immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l’incentivo fiscale derivante dall’attuazione degli interventi antisismici degli immobili»”. Decreto Rilancio: proposta estensione Sisma Bonus agli edifici adibiti ad attività produttive La RPT ha anche proposto l'estensione del Sisma Bonus al 110% anche per gli edifici adibiti ad attività produttive per i quali il massimale di spesa detraibile viene calcolato in base alla superficie calpestabile secondo i seguenti parametri: 100 €/m 2 fino a 1.000 m2 40 €/m 2 per l’eccedenza fino a 5.000 m2 20 €/m 2 per l’eccedenza oltre i 5.000 m2 Decreto Rilancio: proposto un piano di prevenzione antisismica Sull'argomento viene proposto un piano di prevenzione antisismica articolato nel seguente modo: 1. entro 3 ANNI dall’approvazione del presente decreto tutti gli edifici privati dovranno essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017); ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l’interesse del mercato ad intervenire; 2. obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica 3. entro 7 ANNI dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo p.to 5, obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull’esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017; 4. entro i tre anni successivi all’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici; 5. con regolamenti attuativi a cura della presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al p.to 3. 6. i costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1,2 e 5 nonché per il monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti “sisma bonus” di cui all’art. 16 del D.L. n. 63 convertito con modificazioni della Legge 3/8/2013 n. 90. Decreto Rilancio: proposte di integrazione per la Cessione del credito La Rete propone, infine, anche un emendamento sulla disposizione probabilmente più importante che riguarda le nuove detrazioni fiscali del 110% ma anche le altre già presenti nel nostro ordinamento: quelle relative alla cessione del credito. In particolare, dopo il comma 7 dell'art. 121 viene proposto l'inserimento del seguente comma 8: “Al fine di favorire la semplificazione ed il corretto espletamento delle procedure di cui all’art. 119, è demandato al Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri il monitoraggio e la promozione degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio e degli incentivi fiscali connessi al sisma ed all’ecobonus anche avvalendosi, per l’espletamento delle proprie funzioni, di una piattaforma informatica nazionale”. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Codice dei Contratti: 86 articoli per gli appalti nella Città del Vaticano 09/06/2020 Sul Bollettino Sala Stampa della Santa Sede n. 315 dell’1 giugno 2020 è stata pubblicata la lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco sulla trasparenza, controllo e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano. Allegati alla lettera Codice e norme sulla Tutela giurisdizionale Alla lettera di Papa Francesco sono allegati: a. le “Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”: b. le norme sulla “Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano”. Entrata in vigore Le nuove norme che entreranno in vigore il prossimo 30 giugno 2020 sono il frutto di un lavoro sinergico coordinato dalla Segreteria di Stato tra i vari enti della Curia Romana, tra cui il Consiglio per l’Economia, la Segreteria per l’Economia, l’Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica e il Governatorato dello Stato della Città del Vaticano. Codice unico Si tratta di un codice unico, che supera la regolamentazione attualmente in vigore presso alcune singole realtà e si applica ora a tutti gli enti riferibili alla Santa Sede e allo Stato della Città del Vaticano. Più avanzata legislazione internazionale La normativa si inscrive nella più avanzata legislazione internazionale in materia. Principio ispiratore del nuovo testo è la diligenza del buon padre di famiglia, che desidera una gestione efficace ed etica delle proprie risorse, che favorisca al contempo la trasparenza, il controllo e un equo trattamento di reale concorrenza tra quanti desiderano stabilire un rapporto economico con gli enti interessati. Titoli ed articoli del nuovo Codice Il Codice costituito da 86 articoli suddivisi nei seguenti Titoli: Titolo I (artt. 1-14) - Ambito di applicazione, definizioni e principi generali Titolo II (artt. 15-35) - Centralizzazione, Programmazione, Elenco dei dipendenti, Albo informatico Titolo III (artt. 36-72) - Procedura, Aggiudicazione, Deroghe, Concessioni, Esecuzione del contratto, Operazioni nel settore immobiliare Titolo IV (artt. 73-86) – Impugnazioni e tentativo di conciliazione, Monitoraggio e controllo, Disposizioni transitorie e finali Regolamento attuativo Da notare come con l’ultimo articolo (86) rubricato “Norme attuative, Papa Francesco ha deciso per un unico Regolamento attuativo. 1/2
Con la lettera Apostolica in forma di “Motu Proprio” del Sommo Pontefice Francesco sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sono state, anche pubblicate le norme sulla “Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello stato della Città del Vaticano” con 12 articoli dedicati alla Tutela giurisdizionale. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: LAVORI PUBBLICI Codice dei contratti Documenti Allegati Lettera Apostolica Norme sulla trasparenza, il controllo e la concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano Tutela giurisdizionale in materia di trasparenza, controllo e concorrenza dei contratti pubblici della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano 2/2
Ripartenza, Codice dei contratti e Commissari straordinari: si va verso la deregulation? 09/06/2020 In questi mesi in tutti gli interventi si registravano alcune condivise consapevolezze per la fase successiva al superamento del picco da contagio ex covid per farci trovare pronti ad una effettiva ripartenza: le infrastrutture, intese in senso lato, erano tra i primi settori da riattivare perché potevano fungere da portentoso volano per il riavvio della economia e la messa in sicurezza della occupazione; per fare atterrare le risorse servivano regole certe (possibilmente semplici) ed un ripudio della schizofrenica ipertrofia normativa praticata negli ultimi 26 anni; il Codice dei contratti non ha funzionato e serviva una rivisitazione funzionale, puntuale e soprattutto organica; poteva esserci un primo momento (fase 1, fino al 31.12.20) di breve durata dove potevano essere ammesse alcune deroghe ed un secondo momento (fase 2, dal 01.01.21) dove i nodi strutturali della materia avrebbero dovuto trovare soluzione in maniera tale da uscire definitivamente da una logica emergenziale (perenne); il veicolo normativo che doveva contenere queste ricette avrebbe dovuto essere adottato al più presto e cmq non oltre aprile (il famoso DL Aprile, perito prima di vedere la luce). Ebbene nulla di tutto ciò alla data odierna è avvenuto; solo slogan permeati da una spessa coltre di retorica a buon mercato. Decreto Semplificazioni: il tempo passa Il DL Semplificazioni che dovrebbe contenere tutti i provvedimenti normativi relativi alla fase 1 dovrebbe essere adottato entro giugno per essere quindi convertito entro agosto e dispiegare i propri effetti da settembre 2020. Perché è passato tutto questo tempo infruttuosamente? Non poteva essere definito/adottato prima? ad esempio durante il lockdown, in maniera tale che alla ripresa tutto fosse già compiutamente definito e consentire alle stazioni appaltanti di bandire/aggiudicare/consegnare i lavori sin da subito? Chi pagherà il conto di questi mesi? Non solo. Nel DL Cura Italia, nel DL Scuola, nel DL Liquidità e nel DL Rilancio sono contemplati interventi spot finalizzati alla ripartenza dei cantieri, tutti ovviamente in deroga alle norme attuali; citiamo a memoria i più rilevanti. Il comun denominatore degli stessi è solo quello di individuare percorsi derogatori rispetto alla normativa vigente in assenza di qualsiasi visione sistemica e di respiro. In occasione della conversione del “DL Scuola” viene conferito il rango di commissari straordinari, fino a fine anno, ai Sindaci ed ai Presidenti delle Province e delle Città metropolitane per realizzare rapidi interventi di messa in sicurezza del patrimonio scolastico. Nella conversione del “DL Cura Italia” all’articolo 86 vengono previste misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari: … fino al 31.12.20 è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del D.Lvo 18.04.16, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti …”.
All’articolo 94 bis vengono previste disposizioni urgenti per il territorio di Savona a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019: “… per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della funzionalità dell'impianto funiviario di Savona in concessione alla società Funivie spa, il provveditore interregionale alle oopp per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria è nominato Commissario straordinario ai sensi …”. Il SAL emergenziale All’articolo 103, comma 2 ter viene introdotto l’istituto del SAL emergenziale limitandolo, però, solo ai rapporti tra privati. Nel “DL Rilancio” all’articolo 206 vengono disciplinati gli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza della tratta autostradale A24 e A25 a seguito degli eventi sismici del 2009, 2016 e 2017: "… in relazione alle attività di cui al comma 3, il Commissario straordinario assume direttamente le funzioni di stazione appaltante e opera in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia …". All’articolo 207 viene ampliata la possibilità di ottenere una anticipazione rispetto all’importo contrattuale. All’articolo 232 nella edilizia scolastica le stazioni appaltanti sono ammesse a redigere SAL emergenziali, svincolati cioè dagli importi minimi contrattualmente previsti. Nella conversione del “DL Liquidità” all’articolo 42 bis è stata prevista la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione dell’ospedale di Siracusa. Non riusciamo a comprendere quale sia il fil rouge né di merito né metodologico che collega questi provvedimenti nel loro insieme. Diversi Istituti disciplinati nel Codice subiscono interventi parziali e scollegati tra di loro. Normativa a macchia di leopardo Vi è chi possa affermare che questo modo di normare (a macchia di leopardo impazzito) consenta una efficace, trasparente e proficua gestione della cosa pubblica a stazioni appaltanti, professionisti ed imprese? Quanto al merito temiamo che il tutto si riduca ad una dissertazione erudita sul ruolo e portata del Commissario Straordinario di turno. Se così fosse, come ANCE esprimiamo il nostro dissenso perché il Paese non ha bisogno di ulteriori strappi bensì che, per lo meno, alle premesse condivise si dia seguito ed attuazione pratica. Il punto di approdo di ANCE è ben chiaro ed intende radicare il risultato, la ripartenza, con la legalità. Purtroppo non riusciamo (rectius, riescono) ad evadere dalla tentazione luciferina di predicare bene ma razzolare male; speravamo che la tragedia del Covid avesse portato via questo mal vezzo italico. A cura di Edoardo Bianchi Vice Presidente con delega alle opere pubbliche ANCE © Riproduzione riservata
Fondo progettazione opere prioritarie: presentazione proposte entro il 4 agosto 2020 09/06/2020 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha pubblicato il Decreto n. 594 del 23 dicembre 2019 che ripartisce 30 milioni di euro, reintegrate per l’annualità 2019, e permette l’utilizzo dei residui del triennio 2018-2020 pari a circa 8,864 milioni di euro. Fondo progettazione opere prioritarie: presentazione proposte e soggetti beneficiari Entrando nel dettaglio, le proposte di accesso al Fondo potranno essere presentate dallo scorso 5 giugno fino al 4 agosto 2020 da: le 16 Autorità di sistema portuale, individuate ai sensi della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche ed integrazioni; le 14 Città metropolitane, istituite con la Legge n.56 del 17 aprile 2014; i 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane; i 37 Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Le finalità del Fondo progettazione opere prioritarie Le risorse assegnate ai beneficiari, pari a 30 milioni di euro per il 2019, sono destinate alla progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, alla project review delle infrastrutture già finanziate ed alla predisposizione dei PUMS e dei PSM ed alla progettazione di interventi previsti nei precedenti piani e di interventi relativi alle infrastrutture portuali, così come definito nel Decreto Ministeriale n. 594 del 23 dicembre 2019. Inoltre sono disponibili, per le stesse finalità, i residui non utilizzati ammontanti a euro 8.863.803,52 relativi alle annualità 2018-2019-2020 già ripartiti come da Allegato 1 al DM 171/2019 tra gli Enti Beneficiari che non ne hanno fatto richiesta a suo tempo. Fondo progettazione opere prioritarie: la ripartizione delle risorse Euro 8.537.000 per le Autorità di sistema portuale; Euro 4.269.000 per le Città metropolitane; Euro 8.537.000 per i Comuni capoluogo di Città Metropolitane; Euro 8.537.000 per i Comuni capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. Fondo progettazione opere prioritarie: come si accede L’accesso al finanziamento avviene mediante l’invio della proposta all’indirizzo PEC: fondoprog.iip@pec.mit.gov.it e per conoscenza all’indirizzo PEC: fondomit.opereprioritarie@pec.cdp.it a partire dal giorno 05/06/2020 e fino al giorno 04/08/2020 (sessantesimo giorno dalla data successiva alla pubblicazione del presente decreto). Le proposte devono essere presentate utilizzando gli allegati messi a disposizione sul sito del MIT e secondo le modalità indicate dal DM 594/2019 e dal DD 8060/2019. Per la data/ora di presentazione telematica della proposta fa fede quella di invio da parte dell’Ente beneficiario. 1/2
Fondo progettazione opere prioritarie: il calendario 05/06/2020 - Inizio presentazione domande 04/08/2020 - Termine presentazione domande Successivamente al termine per la presentazione delle domane sarà pubblicato sul sito del MIT il decreto direttoriale di ammissione al finanziamento e poi dalla data di avvio della procedura indicata dal beneficiario sulla proposta Entro 90 giorni - Pubblicazione del bando di gara Entro 270 giorni - aggiudicazione definitiva servizio di progettazione Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva dei piani/progetto/project review, sarà possibile richiedere l'utilizzo delle economie. Entro 24 mesi dalla aggiudicazione definitiva si dovrà avere l'approvazione della fattibilità tecnico economica di piani/progetto/project review. Infine, entro 6 mesi dalla data di approvazione di piani/progetto/project review, si dovrà procedere alla rendicontazione. In allegato il decreto n. 594 del MIT. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: LAVORI PUBBLICI MIT Fondo di progettazione Documenti Allegati Decreto MIT 2/2
Edilizia scolastica, poteri speciali ai Sindaci per velocizzare i lavori di Alessandra Marra Pubblicate anche le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento antincendio finanziate con oltre 96 milioni di euro Foto: vaitekune ©123RF.com 09/06/2020 – Grazie ai poteri speciali conferiti ai Sindaci, gli Enti locali avranno uno strumento in più per garantire che gli interventi per l’edilizia scolastica si svolgano rapidamente e in tempi utili per l’avvio del prossimo anno scolastico. A prevederlo la Legge di conversione del Decreto Scuola che definisce le linee guida per riportare gli studenti a scuola, in presenza e in sicurezza. Edilizia scolastica: poteri speciali ai Sindaci
Il provvedimento prevede che, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Ad esempio, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, potranno provvedere alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Inoltre, sindaci e i presidenti di province e città metropolitane dovranno: - vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della tempistica programmata; - promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato; - invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità; - promuovere l’attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse. Antincendio scuole, le graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento Novità in arrivo anche sul fronte dell’antincendio scuole; sono state pubblicate le graduatorie per il finanziamento di 1.405 interventi di adeguamento alla normativa antincendio, per un totale di oltre 96,2 milioni stanziati.
Gli interventi sono stati selezionati sulla base dei criteri di vetustà degli edifici, numero di studenti presenti nell’edificio scolastico, livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende conseguire con il contributo richiesto, eventuale quota di cofinanziamento. La regione con il maggior numero di interventi è la Lombardia con 188 interventi, seguita dalla Campania con 135 interventi e il Veneto con 133. Vedi tutti gli interventi Norme correlate Legge dello Stato 06/06/2020 n.41 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato (Decreto Scuola) Decreto 15/04/2020 n.90 Ministero dell'Istruzione - Approvazione e pubblicazione delle graduatorie per 1.405 interventi di adeguamento antincendio
Credito d’imposta 60% per affitti, ne beneficiano anche i professionisti forfetari di Alessandra Marra L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per accedere al beneficio e le modalità per fruirne Foto: primagefactory ©123RF.com 09/06/2020 – Anche i professionisti forfetari possono fruire del credito d’imposta 60% per affitti previsto dall’articolo 28 del Decreto Rilancio. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 14/E che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa. Inoltre, con la Risoluzione 32/E, l’Agenzia ha istituito il codice tributo che consente la compensazione con modello F24. Credito d’imposta 60% affitti: requisiti per accedere
La circolare esplicita i requisiti per beneficiare della misura; possono fruirne i professionisti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. Di conseguenza, l’Agenzia specifica che sono inclusi anche i professionisti che hanno optato per il regime forfettario. Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente. Il calo del fatturato o dei corrispettivi deve essere verificato mese per mese. Quindi può verificarsi il caso che spetti il credito d’imposta solo per uno dei tre mesi. La circolare, inoltre, chiarisce che il credito spetta a prescindere dalla categoria catastale dell’immobile, rilevando l’effettivo utilizzo dello stesso nelle attività. Credito d’imposta 60% affitti: cosa fare L’Agenzia ha specificato che l’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio. È necessario che il canone sia stato corrisposto; in caso di mancato pagamento la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Se il canone invece è stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrandole alla durata complessiva del contratto. Quando le spese condominiali sono pattuite come voce unitaria all’interno del canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell’importo sul quale calcolare il credito d’imposta.
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