Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania ...

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Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania ...
Comitato degli Italiani all'Estero Monaco
          Komitee der Italiener im Ausland München

Tagung / Convegno

Der Schutz der Kinder
im Familienrecht Italiens
und Deutschlands
im Vergleich

La tutela dei figli
nel diritto di famiglia
tra Italia e Germania
                                                      anonima.eu - Impressum: Com.It.Es Hermann - Schmid Str. 8 - 80336 München

A cura della Commissione Famiglia del Com.It.Es.
Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania ...
Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania ...
"Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich"

               "La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania"

                                           Tagung / Convegno

                                 19. November 2016 9.00–13.00 Uhr

         Aula der Hochschule für Philosophie, Kaulbachstr. 31

Grußwort Renato Cianfarani – Italienischer Generalkonsul in München
                                Dr. Daniela Di Benedetto – Presidente Comites

Einleitung und Moderation        Silvia Alicandro – Familienmediatorin, Mitglied Com.It.Es und
                                 Organisatorin der Veranstaltung

Prof. Dr. Peter Kindler – Juristische Fakultät der LMU - München
Ehekrise und internationales Recht / Crisi coniugale e diritto internazionale
Dr. Alessandra Pedriali-Kindler – Juristische Fakultät der LMU - München
Überblick über die Formen der Auflösung der Ehe in Italien und Deutschland / Panoramica sulle forme di
scioglimento del matrimonio in Italia e Germania
Prof. Marino Maglietta, Präsident der Vereinigung Crescere Insieme und parlamentarischer Berater -
Florenz
Die Umsetzung des gemeinsamen Sorgerechts in Italien und Deutschland / Il rispetto del diritto dei figli
alla bi-genitorialità in Italia e in Germania
Dott.ssa Valentina Morana, Rechtspsychologin, Psychotherapeutin und Vizepräsidentin von La Nostra
Campagna - Triest
Eltern-Kind-Entfremdung: Definition, Einschätzung des Schadens, Prävention und neue Vorgehensweisen
/ Alienazione genitoriale: definizione, valutazione danno, prevenzione e nuove prassi

- Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum -

Dr. iur. Matthias Alessandro Strauss, Rechtsanwalt und Avvocato – München/Rom
Die Rolle des Jugendamts in Konflikten binationaler Familien. Eine Analyse signifikanter Fälle / Ruolo
dello Jugendamt nei conflitti delle famiglie bi-nazionali. Analisi di alcuni casi significativi
Dr. Norma Mattarei – Caritas – München
Die Bedürfnisse italienischer Familien in Bayern – soziologische und kulturelle Aspekte / Le esigenze delle
famiglie italiane in Baviera - aspetti sociologici e culturali
Dr. Christiane Nischler-Leibl - Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und
Integration – München
Aktuelle und zukünftige politische Maßnahmen zur Unterstützung zugewanderter Familien / Politiche
attuali e future a sostegno delle famiglie immigrate
Dr. Patrizia Mazzadi, Direktorin der Schule Leonardo da Vinci – München
Ein Blick auf die Rechte der Kinder: Bilder und Gedanken in einem Kalender / Pensando ai diritti dei
bambini: immagini e pensieri in un calendario

- Podiumsdiskussion und Fragen aus dem Publikum -
Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania ...
Der Schutz der Kinder im Familienrecht Italiens und Deutschlands im Vergleich La tutela dei figli nel diritto di famiglia tra Italia e Germania ...
Indice

Premessa                                                                            5
     Silvia Alicandro

Grußwort / Saluto di apertura                                                       6
     Dr. Christiane Nischler-Leibl, München

Ehekrise und internationales Recht / Crisi coniugale e diritto internazionale      10
      Prof. Dr. Peter Kindler, München

Überblick über die Formen der Auflösung der Ehe in Italien und Deutschland /       18
Panoramica sulle forme di scioglimento del matrimonio in Italia e Germania
     Dr. Alessandra Pedriali-Kindler, München

Die Umsetzung des gemeinsamen Sorgerechts in Italien und Deutschland               26
Il rispetto del diritto dei figli alla bi-genitorialità in Italia e in Germania
        Prof. Marino Maglietta, Florenz

Eltern-Kind-Entfremdung: Definition, Einschätzung des Schadens, Prävention         32
und neue Vorgehensweisen / Alienazione genitoriale: definizione,
valutazione danno, prevenzione e nuove prassi
      Dott.ssa Valentina Morana, Triest

Die Rolle des Jugendamts in Konflikten binationaler Familien. Eine Analyse         37
signifikanter Fälle / Ruolo dello Jugendamt nei conflitti delle famiglie
bi-nazionali. Analisi di alcuni casi significativi
       Dr. iur. Matthias Alessandro Strauss, München/Rom

Die Bedürfnisse italienischer Familien in Bayern – soziologische und kulturelle    49
Aspekte / Le esigenze delle famiglie italiane in Baviera - aspetti sociologici e
culturali
      Dr. Norma Mattarei, München

Ein Blick auf die Rechte der Kinder: Bilder und Gedanken in einem Kalender         52
Pensando ai diritti dei bambini: immagini e pensieri in un calendario
       Dr. Patrizia Mazzadi, München
Vorwort / Premessa

Silvia Alicandro – Mediatrice Familiare e Responsabile Commissione Famiglia del Com.It.Es.

L' aumento delle famiglie bi-nazionali e le continue richieste di informazioni soprattutto
relative ai casi di separazione e divorzio, hanno motivato la Commissione Famiglia che
presiedo ad affrontare il difficile tema del diritto di famiglia tra l'Italia e la Germania con il
principale scopo di tutelare i figli.
Da alcuni dati forniti dal Consolato, nella nostra circoscrizione ci sono circa 12.000 famiglie
italo-tedesche, dato non certo al 100 % vista la mancata e puntuale dichiarazione di variazioni
dello stato civile come quella determinata da un divorzio ad esempio, quindi i numeri sono
sicuramente più alti.
Sta di fatto che è naturale oggi vedere formarsi famiglie con nazionalità diverse ed è piuttosto
frequente che le coppie bi-nazionali (e non solo queste) decidano di separarsi per vari motivi,
tra cui quelli culturali.
Orientarsi nel complesso sistema legislativo dei due Paesi non è semplice e avere le
informazioni corrette può contribuire ad evitare errori e a prevenire alcune difficoltà. Inoltre
soffermarsi su questi temi permette, agli adulti coinvolti e alle istituzioni, di porre maggiore
attenzione e a far rispettare quello che viene definito "l'Interesse del minore di età" che
troppo spesso si trova coinvolto nei conflitti di coppia e a soffrire di fronte alle decisioni dei
propri genitori che, in nessun caso, vorrebbe vedere separati, salvo le dovute eccezioni.
Oggi più che mai è necessario creare occasioni di confronto sia a livello istituzionale che
professionale per migliorare e unificare, almeno a livello europeo, le leggi che riguardano le
famiglie e i bambini a prescindere dalla provenienza culturale; è fondamentale diffondere la
cultura di una comunicazione empatica che aiuti a comprendere meglio i bisogni di tutte le
parti per superare ogni tipo di conflitto; adoperarsi per supportare le famiglie a vari livelli per
una sana prevenzione dei possibili problemi; è indispensabile formare meglio le figure
professionali (avvocati, giudici, psicologi, educatori, assistenti sociali, insegnanti etc.) che
ruotano intorno al mondo della famiglia e dell'infanzia ed è importante impegnarsi nella tutela
dei bambini e dei ragazzi, ricordando e difendendo i loro diritti sempre, così come ci viene
ricordato nella Convenzione sui Diritti dell'Infanzia che si celebra ogni anno il 20 novembre.

Nel ringraziare tutti i relatori (senza dimenticare i bambini della scuola Leonardo da Vinci che
hanno espresso i loro pensieri nei bellissimi disegni esposti) del prezioso contributo offerto
vorrei sottolineare ancora una volta che c'è molto lavoro da fare, a tutti livelli per difendere e
tutelare i nostri bambini. Purtroppo l'infanzia non è mai stata, come è nel nostro immaginario,
un periodo felice e spensierato così come dovrebbe essere per ogni bambino. Le notizie di
cronaca e soprattutto il lavoro di molti professionisti che hanno dedicato la vita a questo
scopo, ce lo confermano. Spetta all'adulto, ad ogni adulto, il dovere di prendersi cura di chi è
più debole e oggi più che mai è necessario l'impegno di ognuno di noi oltre che dei Governi.
Per questo mi auguro che il confronto aperto con questo incontro possa proseguire nel tempo
sia con i professionisti che oggi sono qui a testimoniare il loro impegno che con altre figure
professionali e istituzioni coinvolte, nell'unico e ambizioso obiettivo di tutelare i nostri bambini
e le loro famiglie.

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Grußwort / Saluto di apertura

Dr. Christiane Nischler-Leibl – Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie
und Integration – München

Es ist mir eine große Freude, hier heute anlässlich Ihrer Fachtagung - in Vertretung der
Bayerischen Familienministerin Emilia Müller - ein Grußwort sprechen zu dürfen.
Zum Stichtag 31.12.2015 lebten über 96.600 italienische Staatsangehörige in Bayern, das sind
ca. 12 % aller ausländischen EU-Mitbürger in Bayern.
Von den rund 122.000 Menschen mit italienischen Wurzeln, die 2015 in Bayern lebten, waren
ca. 53 % ledig (41.000 Männer und 23.000 Frauen), rund 39 % verheiratet (30.000 Männer und
17.000 Frauen) und etwa 8 % (9.000) geschieden. Unter den Verheirateten leben rd. 15.000
mit einer Deutschen oder einem Deutschen ohne Migrationshintergrund zusammen.
Die durchschnittliche Anzahl der Kinder der in Bayern lebenden Italienerinnen und Italiener
liegt bei 1,67. Bei Familien mit Kindern unter 18 Jahren sind es 1,65 und bei Ehepaaren 1,74
Kinder.
Und hier kommen wir zum heutigen Thema „Familien“: Familien sind immer eine zentrale
stabile Einheit der Gesellschaft. Sie sind Leistungsträger der Gesellschaft:
    •   Sie bieten sozialen Zusammenhalt, Unterstützung, Rückhalt! Sie stabilisieren die
        heutige Gesellschaft!
    •   Familien vermitteln Werte, Kultur, machen das Miteinander erlebbar! Sie prägen die
        künftige Gesellschaft!

Wir sind daher gut beraten, Familien ganz bewusst wertzuschätzen, ihre Leistung nicht für
selbstverständlich zu nehmen!
Familienleben ist deutlich vielfältiger geworden. Je nach Elternkonstellation, Erwerbstätigkeit
und Kinderzahl, Leben in der Stadt oder auf dem Land, bestehen unterschiedlichste
Bedürfnisse und Erwartungen an die Politik.
Markenzeichen bayerischer Familienpolitik ist deshalb:
    •   Wir sehen Familien als Gemeinschaft und wertschätzen Eltern: Das Kindeswohl ist ein
        zentraler Faktor. Dafür muss es auch den Eltern gut gehen.
    •   Wir berücksichtigen die Vielfalt der Familien: Wenn wir Familien zielgenau erreichen
        wollen, müssen wir ihre Vielfalt mitdenken.
Das heißt: Wir wollen Eltern Entscheidungen ermöglichen, nicht vorschreiben!

Wie unterstützen wir        Familien?   Die   Familienpolitik   steht   aktuell   vor   großen
Herausforderungen:
1. Die erste Herausforderung ist: Eltern stärken und die Familie als primären Bildungsort
   unterstützen:
    •   Familien brauchen wirtschaftliche Stabilität, damit sie ihr Familienleben gestalten
        können. Eltern dürfen zudem nicht in der Gesellschaft finanziell abgehängt werden.

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Finanzielle Leistungen wie das Kindergeld (von der Geburt bis zum Abschluss der
       Ausbildung, max. Vollendung 25. Lj.), Elterngeld (ab Geburt, meist 12 bzw. 14 Monate,
       ggf. auch durch Regelung des ElterngeldPlus auch länger), aber auch steuerliche
       Regelungen      und    Sozialleistungen    (Kinderfreibeträge,   Absetzbeträge    für
       Kinderbetreuung, steuerlicher Entlastungsbetrag für Alleinerziehende, Kinderzuschlag,
       Wohngeld, SGB II) geben hier Sicherheit.
   •   Bayern ergänzt die Bundesleistungen als eines der letzten Bundesländer mit eigenen
       Familienleistungen für junge Eltern – durch das Landeserziehungsgeld, und nun ganz
       aktuell mit dem Bayerischen Betreuungsgeld.
   •   Eltern stärken heißt auch Elternkompetenz fördern: Erziehung ist zu einer höchst
       anspruchsvollen Aufgabe geworden, bei der wir die Eltern unterstützen wollen und
       müssen: Das Kind steht heute im Mittelpunkt. Es wird nicht als Gegenstand der
       Erziehung sondern als selbstwirksamer Akteur betrachtet. Seine Meinung ist bei der
       Erziehung altersgerecht einzubeziehen. Das bildet sich auch in den pädagogischen
       Grundlagen der Kinderbetreuung in Bayern ab. Für Eltern heißt das, stärker eine
       Erziehung der Verhandlung und Erklärung zu praktizieren, als eine Erziehung der
       Einforderung. Das erfordert Zeit und innere Kraft.
       Aber auch z.B. durch die neuen Medien Computer, Smartphone, Internet, werden die
       Eltern immer neu gefordert, sich Informationen über den Umgang mit den Medien in
       der Erziehung zu erwerben.
       Zur Unterstützung der Eltern gehört daher ein flächendeckendes Netz an
       Beratungsstellen in allen Regionen Bayerns (Ehe- und Familienberatung,
       Schwangerenberatung, Erziehungsberatung, Schreibabyberatung), aber auch die
       Familienbildung.    Die   Einrichtung   von     bisher   rund   90      sogenannten
       Familienstützpunkten als Anlaufstellen für Familien [niedrigschwellige und
       wohnortnahe Kontakt- und Anlaufstellen, die konkrete Angebote der Eltern- und
       Familienbildung vorhalten und mit anderen Einrichtungen gut vernetzt sind. Sie bieten
       für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familien je nach Alter des Kindes und
       Familiensituation geeignete, passgenaue Hilfen an] aufgebaut. Damit erreichen wir
       über 50% der Kinder.
       Seitens der Gesellschaft und des Staates ist auch der Jugendschutz gefordert,
       Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen durch das Umfeld (Umgang mit Medien,
       Gefährdung durch Suchtmittel) entgegenzutreten.
   •   Zugleich müssen auch Familien und Kinder in belasteten (schwierigen) Lebenslagen
       frühzeitig erreicht werden. Ein zentraler Baustein sind hier die koordinierenden
       Kinderschutzstellen (KoKi), die wir inzwischen flächendeckend in Bayern etablieren
       konnten. Sie bilden ein Netz aller Akteure, die mit Kindern befasst sind, wie
       Beratungsstellen und das Gesundheitswesen (insbes. die Ärzte). Es gilt,
       Überforderungslagen von Eltern frühzeitig zu erkennen, Eltern stark zu machen, und
       Kinder dadurch zu schützen.

2. Eine große Herausforderung war und ist der Ausbau der Kinderbetreuung:
   •   Bayern hat in den letzten Jahren erheblich in den Ausbau der Betreuungsplätze für
       Kinder unter drei Jahren investiert, bis Ende 2014 insgesamt bis zu 1,43 Mrd. € (davon
       517 Mio. € Bundesmittel und 921 Mio. € Landesmittel).
   •   Bayern unterstützt die Kommunen weiterhin nachhaltig in erheblichem Umfang beim
       quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung und trägt im Rahmen

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der Betriebs- und Investitionskostenförderung derzeit etwa 52 % der Grundkosten.
        Allein für die Betriebskostenförderung sind 2016 rund 1,6 Mrd. Euro eingeplant.
    •   Wir brauchen aber nicht nur Betreuungsplätze, sondern auch eine hohe Qualität
        dieser Angebote:
        Dazu dient neben anderen Maßnahmen auch der Modellversuch „Pädagogische
        Qualitätsbegleitung in Kindertageseinrichtungen“. Die Qualitätsberater beraten das
        Kindergartenteam, wie man am besten mit den Kindern umgeht. Denn eine gute
        Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern ist entscheidend für die nötige sichere
        Bindung der Kinder, aber auch Voraussetzung für Bildungsprozesse.
    •   Aktuelle Aufgabe ist der Ausbau der Ganztagsangebote für Schulkinder. Es kann nicht
        sein, dass Eltern ihre Erwerbstätigkeit wieder einschränken müssen, wenn das Kind
        vom Kindergarten in die Schule wechselt.
        Hier bauen wir gemeinsam mit dem Kultusministerium das Angebot orientiert am
        Elternwillen aus.

3. Eine weitere zentrale Herausforderung sind Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von
   Familie und Beruf. Hier ist auch die Wirtschaft, die Unternehmen gefragt, um
   familienfreundliche Arbeitsbedingungen zu schaffen:
    •   Der Familienpakt zwischen der Bayerischen Staatsregierung und der Bayerischen
        Wirtschaft (BIHK, vbw, BHT) dient aktuell der stetigen Verbesserung der Vereinbarkeit
        von Familie und Beruf.

4. Angebote für Familien stehen allen hier lebenden Familien zur Verfügung.
    •   Beratung und Unterstützung der Jugendhilfe, auch der Besuch von geförderten
        Kindertageseinrichtungen, ist nicht an die Nationalität geknüpft. Natürlich können z.B.
        in den Beratungsstellen nicht alle Sprachen abgedeckt werden. Soweit Sprachhürden
        bestehen, wäre es daher wünschenswert, wenn im Bedarfsfall weitere Personen auch
        aus dem Umfeld der Eltern als Dolmetscher an Terminen teilnehmen können. Notfalls
        werden insbesondere die Jugendämter bemüht sein, eine Lösung zu finden (z.B.
        Anfragen bei anderen Stellen wie Migrationsberatungen, um eine erste
        Problemklärung sicherzustellen).
    •   Finanzielle Leistungen spezifisch für Familien [anders ggf. Sozialleistungen wie Hartz
        IV] können von Angehörigen der EU-Mitgliedstaaten, die in Deutschland leben,
        grundsätzlich uneingeschränkt in Anspruch genommen werden. Bei Vorliegen der
        Freizügigkeitsberechtigung ist im Unterschied zu Angehörigen von Drittstaaten kein
        besonderer Aufenthaltstitel erforderlich. Zu beachten bleibt hier lediglich, dass bei
        Konstellationen, in denen Eltern in einem Land wohnen, jedoch im einem anderen
        Mitgliedstaat arbeiten, den Koordinierungsregelungen der EU unterliegen. Danach
        bestimmt sich, welcher Mitgliedstaat für eine Familienleistung in Anspruch genommen
        werden kann. Das gilt EUweit für alle Mitgliedstaaten gleichermaßen.
    •   Im Bereich der Kindertagesbetreuung erhalten Einrichtungen eine höhere Förderung,
        wenn sie Kinder betreuen, die aus Familien mit zwei nicht deutschsprachigen Eltern
        stammen. Damit kann dem besonderen sprachlichen Förderbedarf nachgekommen
        werden. Hinzu treten die sogenannten Vorkurse Deutsch, die einen problemlosen
        Eintritt in die Schule ermöglichen sollen.

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Familienrecht ist Zivilrecht. Welches Recht bei internationalen Sachverhalten ggf. zur
Anwendung kommt, bestimmt sich nach dem sog. Internationalen Privatrecht sowie diversen
EU-Richtlinien, Verordnungen bzw. internationalen Abkommen.
Im italienischen Familienrecht wurde in den letzten Jahres einige Neujustierungen
vorgenommen, wie beispielsweise die Einführung einer Art eingetragenen Partnerschaft für
gleichgeschlechtliche Paare und einer Rechtsform zur Absicherung nicht verheirateter Paare.
Auch wurde 2015 das Scheidungsrecht reformiert.
Bei Streitigkeiten, insbesondere auch im Vorfeld von Trennung und Scheidung, oder nach
Trennung und Scheidung, stehen insbesondere die Erziehungsberatungsstellen auch
binationalen Paaren oder Paaren mit ausländischer Staatsangehörigkeit zur Verfügung. Es ist
uns ein besonderes Anliegen, dass die betroffenen Kinder im Blick behalten werden. Kinder
haben ein Recht auf beide Eltern, sind aber durch Auseinandersetzungen besonders belastet.
Die Eltern haben nach unserer Verfassung das Recht aber eben auch die Pflicht zur Pflege und
Erziehung der Kinder. Das gilt unabhängig vom Stand der Partnerschaft, gerade auch im
Trennungsfall! Das kann die schwierige Aufgabe für Eltern bedeuten, ggf. emotionale
Verletzungen, Enttäuschung, Wut zurückzustellen, und eine Lösung zu finden, die auch den
Bedürfnissen der Kinder Rechnung trägt! Es ist sehr hilfreich, hier frühzeitig Beratung in
Anspruch zu nehmen.

Eine besondere Interessensvertretung für binationale Familien besteht über den Verband
binationaler Familien und Partnerschaften, iaf e. V., der auch in München eine breit
aufgestellte Beratungsstelle unterhält.

Anschließend Dank und gutes Gelingen der Tagung.

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Ehekrise und internationales Recht
Crisi coniugale e diritto internazionale

Prof. Dr. Peter Kindler – Juristische Fakultät der LMU - München
(Insegna diritto internazionale privato e diritto privato comparato all'Univerisità di Monaco dove dirige anche il
centro studi di diritto italiano – Forschungsstelle für italienisches Recht )

                            Prof. Kindler: Ehekrise
                            und internationales Recht

  Das materielle Familienrecht (BGB, codice civile) regelt u.a. die
  Voraussetzungen und die Rechtsfolgen der Ehescheidung und die
  «elterliche Verantwortung» («responsabilità genitoriale»).

  Das internationale Recht regelt eine Reihe von übergeordneten
  Fragen:
  - die internationale Zuständigkeit der (deutschen oder italienischen)
     Gerichte für die Ehescheidung und die Regelung der elterlichen
     Verantwortung
  - das anwendbare Recht: BGB oder codice civile/Legge sul divorzio,
     01/12/1970 n° 898?
  - die Vollstreckung von italienischen Entscheidungen in Deutschland
     und umgekehrt.
     Prof. Dr. Kindler                                                                            -2-

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Prof. Kindler: Ehekrise
                      und internat. Zuständigkeit

Die internationale Zuständigkeit ist geregelt in der «Verordnung
(EG) Nr. 2201/2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und
Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren
betreffend die elterliche Verantwortung». («Brüssel IIa-VO»):
- Was sind Entscheidungen in Ehesachen? Ehescheidung,
   Ehetrennung, Ungültigerklärung. Der Antragsgegner muss seinen
   gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Mitgliedstaat haben
   oder die Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates
   besitzen.
- Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung: geht es um die
   Zuweisung, die Ausübung, die Übertragung oder die Entziehung
   der elterlichen Verantwortung? Nicht: Unterhalt!

Prof. Dr. Kindler                                                              -2-

                      Prof. Kindler: Ehekrise und
                      internat. Zuständigkeit (Art. 3)

Die int. Zuständigkeit in Ehesachen besteht wahlweise bei den Gerichten
des Mitgliedstaats (Art. 3 Abs. 1 lit. a), in dessen Hoheitsgebiet
- beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, oder
-    die Ehegatten zuletzt beide ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten, sofern
     einer von ihnen dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder
-    der Antragsgegner seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder
-    im Fall eines gemeinsamen Antrags einer der Ehegatten seinen
     gewöhnlichen Aufenthalt hat oder
-    der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn er sich dort
     seit mindestens einem Jahr unmittelbar vor der Antragstellung
     aufgehalten hat, oder
-    der Antragsteller seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, wenn er sich dort
     seit mindestens sechs Monaten unmittelbar vor der Antragstellung
     aufgehalten hat und Staatsangehöriger des betreffenden Mitgliedstaats
     ist.
Prof. Dr. Kindler                                                              -2-

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Prof. Kindler: Ehekrise und
                           internat. Zuständigkeit (Art. 3)

 Gewöhnlicher Aufenthalt (residenza abituale): körperliche Anwesenheit und
 gewisse Integration in ein soziales und familiäres Umfeld.

 Die internationale Zuständigkeit in Ehesachen besteht außerdem bei den
 Gerichten des Mitgliedstaats, dessen Staatsangehörigkeit beide Ehegatten
 besitzen (Art. 3 Abs. 1 lit. b).

 Beispiel: Ein italienisches Ehepaar lebt in Deutschland. Die Frau reicht am
 17.11. beim Amtsgericht München Scheidungsantrag ein (gewöhnlicher
 Aufenthalt), der Mann am 18.11. beim Gericht in Florenz (gemeinsame
 italienische Staatsangehörigkeit). Das AG München ist zuständig, da zuerst
 angerufen (Art. 16, 19 Brüssel IIa-VO).

     Prof. Dr. Kindler                                                              -2-

                          Prof. Kindler: Elterliche
                          Verantwortung und internat.
                          Zuständigkeit (Art. 8-13)

 Welche Gerichte sind zuständig?
 -        Grundsätzlich sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das
          Kind zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt
          hat (wegen der Nähe zu den Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe;
          Jugendamt usw.).
 -        Auch bei rechtmäßigem Wegzug bleiben diese Gerichte noch 3 Monate
          lang zuständig.
 -        Kindesentführung („legal kidnapping“): die Gerichte des bisherigen
          Aufenthaltsstaates bleiben grundsätzlich zuständig.
 -        Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem über eine Ehesache zu
          entscheiden ist, sind für alle Entscheidungen zuständig, die die mit
          diesem Antrag verbundene elterliche Verantwortung betreffen (wenn
          zumindest einer der Ehegatten die elterliche Verantwortung für das Kind
          hat und die Zuständigkeit der betreffenden Gerichte von den Ehegatten
          anerkannt wurde und im Einklang mit dem Wohl des Kindes steht).

 Prof. Dr. Kindler                                                                  -2-

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Prof. Kindler: Elterliche
                     Verantwortung und internat.
                     Zuständigkeit (Art. 8-13)

Welche Gerichte sind zuständig? (Fortsetzung)
-    „Bindungszuständigkeit“ (Art. 12 Abs. 3): Die Gerichte eines
     Mitgliedstaats sind zuständig in Bezug auf die elterliche Verantwortung,
     wenn (a) eine wesentliche Bindung des Kindes zu diesem Mitgliedstaat
     besteht (z.B. weil einer der Träger der elterlichen Verantwortung in
     diesem Mitgliedstaat seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder das Kind
     die Staatsangehörigkeit dieses Mitgliedstaats besitzt), und (b) alle
     Parteien des Verfahrens zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts die
     Zuständigkeit anerkannt haben und die Zuständigkeit in Einklang mit dem
     Wohl des Kindes steht. Wichtig wenn keine Ehesache anhängig ist.
-    Hilfsweise Zuständigkeit der Gerichte am schlichten Aufenthalt des
     Kindes (Art. 13).
-    Einstweilige Maßnahmen durch ein in der Hauptsache nicht zuständiges
     Gericht (Art. 20): nur für dringende Maßnahmen mit Bezug zu Vermögen
     oder Personen im Gerichtsstaat, die vorübergehende Natur haben.

Prof. Dr. Kindler                                                          -2-

                     Prof. Kindler: Ehekrise
                     und anwendbares Recht

• Das anwendbare Recht der Ehescheidung regelt die EU-VO
  Nr. 1259/2010 („Rom III“), nach Art. 17 Abs. 1 EGBGB
  unterliegen auch die vermögensrechtlichen
  Scheidungsfolgen dem nach der VO maßgeblichen
  Scheidungsrecht.
• Die VO gilt für die BRepD und 13 weitere MS, die hierfür den
  Weg der „Verstärkten Zusammenarbeit“ (Art. 20 EUV, 326 ff.
  AEUV) gewählt haben (u.a. Italien).
• Wegen ihrer „universellen Anwendbarkeit“ (Art. 4) gilt die VO
  auch im Rechtsverkehr mit Drittstaaten und nicht
  teilnehmenden MS.

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Prof. Kindler: Ehekrise
                         und anwendbares Recht

 • Die Rom III-VO beschränkt sich auf die Bestimmung des
   anwendbaren Rechts für die Ehescheidung und die Trennung
   ohne Auflösung des Ehebandes.
 • Sie regelt nicht die Zuständigkeit, auch nicht die
   Anerkennung und Vollstreckung in diesem Bereich. Hierfür
   gilt die „Brüssel II a“-VO.
 • Die Rom III-VO betrifft keine anderen Formen des
   Zusammenlebens (Art. 17b EGBGB), nur die Ehe. Ist auch
   die gleichgeschlechtliche Ehe (Niederlande, Belgien,
   Spanien, Portugal) erfasst? Dagegen spricht Art. 1 Abs. 2 lit.
   b mit Egr. 10.
 • Grundsatz: Vorrang einer Rechtswahl, hilfsweise Anknüpfung
   an den gewöhnlichen Aufenthalt und – falls danach eine
   Scheidung nicht möglich ist – Heranziehung des Rechts des
   Gerichtsorts für die Bestimmung des anzuwendenden
   Rechts.
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                         Prof. Kindler: Ehekrise
                         und anwendbares Recht

          Rechtswahl (Art. 5) – Die Ehegatten können wählen:
 •        das Recht des Staates ihres gemeinsamen gew. Aufenthalts,
 •        oder desjenigen Staates, in dem sie zuletzt ihren
          gewöhnlichen Aufenthalt hatten, soweit im Zeitpunkt der
          Rechtswahl dort noch einer der Ehegatten seinen
          gewöhnlichen Aufenthalt hat,
 •        oder das Recht des Staates, dem einer der Ehegatten zum
          Zeitpunkt der Rechtswahl angehört, soweit im Zeitpunkt der
          Rechtswahl das jeweilige Kriterium erfüllt ist,
 •        das Recht des Staates des angerufenen Gerichts.
 •        Zeitpunkt: jederzeit, auch noch während des laufenden
          Verfahrens, auch zu Protokoll des angerufenen Gerichts.
 •        Form: Die Vereinbarung muss schriftlich getroffen werden,
          datiert und unterschrieben sein. Das deutsche Recht verlangt
          notarielle Beurkundung (Art. 46d EGBGB iVm Art. 7 Abs. 2-4
          der VO).
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                    und anwendbares Recht

Welches Recht gilt, wenn keine Rechtswahl vorliegt? Art. 8
bestimmt:
• das Recht des Staates, in dem die Ehegatten zum Zeitpunkt
  der Anrufung des Gerichts gemeinsam ihren gewöhnlichen
  Aufenthalt haben,
• das Recht des Staates, in dem die Ehegatten zuletzt ihren
  gewöhnlichen Aufenthalt hatten, soweit dieser nicht mehr als
  ein Jahr vor Anrufung des Gerichts endete und einer der
  Ehegatten zum Zeitpunkt der Anrufung dort noch seinen
  gewöhnlichen Aufenthalt hat.
• das Recht des Staates, dem beide Ehegatten zum Zeitpunkt
  der Anrufung des Gerichts angehören,
• das Recht des Staates des angerufenen Gerichts.

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                    und anwendbares Recht

Problemfall Mehrstaater/persone con più cittadinanze:

Beispiel: Die Eheleute haben/hatten keinen gemeinsamen
gewöhnlichen Aufenthalt iSd Art. 8 lit. a oder b. Er ist Italiener,
sie deutsch-italienische Doppelstaaterin. Nach Art. 5 I 2 EGBGB
gilt sie stets als Deutsche (Erwägungsgrund 22)! Art. 8 lit. c
scheidet aus. Anknüpfung nach lit. d (Recht des Gerichtsstaates
= lex fori).

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Prof. Kindler: Ehekrise
                         und anwendbares Recht

  Unwandelbarkeit des Scheidungsstatuts
 • Der in Art. 8 der VO festgelegte Anknüpfungszeitpunkt
   begründet die Unwandelbarkeit des Scheidungsrechts
   (Rechtssicherheit).
 • „Anrufung des Gerichts“ (Art. 8). Maßgebend ist nach Art. 16
   Brüssel IIa-VO die Einreichung oder Zustellung des
   Scheidungsantrags. Vgl. für deutsche Verfahren iÜ §§ 133,
   124 Satz 2 FamFG, 261 Abs. 1 ZPO: Zeitpunkt der
   Zustellung der Antragsschrift.
 • Abänderung nur durch einvernehmliche Rechtswahl (Art.
   5-7).

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                         Prof. Kindler: Ehekrise
                         und anwendbares Recht

 • Das Scheidungsstatut regelt grundsätzlich
   auch die Scheidungsfolgen (Art. 17 Abs. 1
   EGBGB mit Verweis auf die VO 1259/2010).
 • Dies gilt zunächst für die Hauptfolge, nämlich
   ob die Ehe aufgelöst ist oder das Eheband
   nur gelockert wurde (Art. 1 Abs. 1 VO
   1259/2010).

     Prof. Dr. Kindler                                        -2-

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Prof. Kindler: Ehekrise
                    und anwendbares Recht

Nicht dem Scheidungsrecht unterliegen:
   – Der Name. Er unterliegt für jeden Ehegatten gem. Art. 10 Abs. 1
      EGBGB seinem Heimatrecht.
   – Die güterrechtliche Abwicklung der Ehe. Sie richtet sich nach dem
      von Art. 15 EGBGB berufenen Recht (gemeinsame
      Staatsangehörigkeit, hilfsweise gemeinsamer gewöhnlicher
      Aufenthalt) .
   – Elterliche Sorge über eheliche Kinder: Brüssel IIa-VO und Art. 21
      EGBGB (gewöhnlicher Aufenthalt des Kindes).
   – Ehewohnung: Art. 17a EGBGB iVm §§ 1361a, b, 1568a, b BGB, bei
      Belegenheit in Deutschland.
   – Unterhalt: Art. 5 Haager Unterhaltsprotokoll HUP iVm Art. 15 VO Nr.
      4/2009 (gewöhnlicher Aufenthalt des Unterhaltsgläubigers).

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                    Prof. Kindler: Ehekrise und
                    ausländische Entscheidungen

Anerkennung italienischer Entscheidungen in Deutschland
und umgekehrt:
– Entscheidungen in Ehesachen (zB Scheidung der Ehe):
  Nach Art. 21, 22 Brüssel IIa-VO müssen alle EU-Staaten
  diese grundsätzlich anerkennen.
– Entscheidungen über die elterliche Verantwortung
  (Zuweisung, Ausübung, Übertragung oder Entziehung): Nach
  Art. 21, 23 Brüssel IIa-VO müssen alle EU-Staaten diese
  grundsätzlich anerkennen. Nicht wenn ein Elternteil nicht
  gehört wurde (rechtliches Gehör/diritto di essere sentito).
– Entscheidungen über die Rückgabe eines Kindes oder das
  Umgangsrecht („Umgangstitel“): Nach Art. 40, 41 Brüssel IIa-
  VO zu vollstrecken.
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Überblick über die Formen der Auflösung der Ehe in Italien und
Deutschland / Panoramica sulle forme di scioglimento del matrimonio in
Italia e Germania

Dr. Alessandra Pedriali-Kindler – Juristische Fakultät der LMU – München
(Dirige il Fachsprachenzentrum della facoltà di giurisprudenza della LMU e, nell'ambito della propria attività
didattica, tiene corsi di diritto privato italiano in prospettiva comparatistica con il diritto tedesco..)

Germania
In Germania la normativa concernente la separazione e il divorzio è contenuta nel codice civile
tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB), in particolare ai §§ 1564-1587.
In base al § 1564 BGB, un matrimonio può essere sciolto per divorzio solo con sentenza del
giudice su domanda di uno o di entrambi i coniugi. Il matrimonio è sciolto con il passaggio in
giudicato della sentenza. Il § 1565 co. 1 BGB stabilisce che «un matrimonio può essere sciolto
per divorzio se è fallito», vale a dire «quando non esiste più la comunione di vita fra i coniugi e
non ci si può aspettare che essi la ricostruiscano».
Oltre al fallimento del matrimonio, presupposti per il divorzio sono:
     -   la separazione da un anno à vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito se
         entrambi chiedono il divorzio oppure se il coniuge che non ha presentato la domanda
         acconsente al divorzio (§ 1566 co. 1 BGB);
     -   la separazione da tre anni à vi è presunzione assoluta che il matrimonio sia fallito e il
         divorzio è possibile anche senza il consenso del coniuge e senza dichiarazione dei
         motivi (§ 1566 co. 2 BGB).
Quindi, in Germania la separazione è sempre «di fatto». A differenza di quanto previsto
dall’ordinamento giuridico italiano, non esiste un procedimento di separazione.
A norma del § 1567 co. 1, frase 1, BGB, perché si possa ritenere che i coniugi vivano separati
occorre che essi non abitino nella stessa casa e che risulti chiaramente la volontà di almeno un
coniuge di non ristabilire la convivenza a causa del rifiuto della comunità di vita coniugale.
Poiché queste circostanze devono eventualmente essere provate, si possono porre problemi
nell’ipotesi, esplicitamente ammessa dalla legge, dei coniugi che vivono separati in casa (§
1567 co. 1, frase 2, BGB).
Il § 1567 co. 2 BGB stabilisce inoltre che «una convivenza di breve periodo allo scopo di
favorire la riconciliazione dei coniugi non interrompe o sospende i termini fissati nel § 1566».
Il divorzio non viene pronunciato, nonostante il matrimonio sia fallito,
     -   se e fino a quando la continuazione del matrimonio fallito, per motivi particolari e in
         via eccezionale, è necessaria nell’interesse dei figli minori nati dal matrimonio, oppure
     -   se e fino a quando, a causa di circostanze insolite, il divorzio comporterebbe per il
         coniuge che vi si oppone difficoltà tanto gravi che, in via eccezionale e pur tenendo
         conto degli interessi del richiedente, risulta necessario mantenere il rapporto
         matrimoniale
(§ 1568 BGB).
Non esiste il divorzio per colpa!
     -   Il coniuge divorziato conserva il cognome da sposato scelto dai coniugi al momento del
         matrimonio. Mediante dichiarazione resa all’ufficiale di stato civile, il coniuge
         divorziato può riprendere il suo cognome di nascita o il cognome che aveva utilizzato

18
fino all’assunzione del cognome da sposato, oppure può aggiungere il suo cognome di
        nascita al cognome da sposato facendolo apparire prima o dopo quest’ultimo (§ 1355
        co. 5 BGB).
    -   Se sussistevano le condizioni per ottenere il divorzio e il coniuge defunto lo aveva
        chiesto o vi aveva acconsentito, il diritto alla successione previsto dalla legge a favore
        del coniuge sopravvissuto è escluso (§ 1933 BGB). Una disposizione di ultima volontà a
        favore del coniuge è in questo caso inefficace, a meno che il testatore non l’abbia
        prevista anche per il caso di divorzio (articolo 2077 co. 1 e 3 BGB).
    -   In assenza di una convenzione matrimoniale (Ehevertrag), vige il regime patrimoniale
        della comunione degli acquisti (Zugewinngemeinschaft), per cui l’aumento di valore
        del patrimonio conseguito durante il matrimonio è diviso tra i coniugi al momento del
        divorzio (§ 1372 ss. BGB).
    -   La legge prevede inoltre che, se l’incremento patrimoniale di uno dei coniugi supera
        l’incremento patrimoniale dell’altro, a quest’ultimo spetta la metà dell’eccedenza a
        titolo di conguaglio (§ 1378 co. 1 BGB).
    -   Se i coniugi hanno scelto il regime della comunione patrimoniale (Gütergemeinschaft),
        essi dovranno dividere l’intero patrimonio.
    -   Se i coniugi non raggiungono un accordo, la casa coniugale può essere assegnata ad
        uno di essi dal giudice (§ 1 dello Hausratsverordnung, Regolamento sulle suppellettili
        domestiche).
    -   L’ordinamento tedesco parte dal presupposto che, di regola, al minore giovi il contatto
        con entrambi i genitori e riconosce pertanto sia il diritto del minore ad avere contatti
        con entrambi i genitori che il diritto e l’obbligo di entrambi i genitori di avere contatti
        con il bambino.
Se i genitori esercitano congiuntamente la potestà parentale e decidono di divorziare, la
potestà congiunta continua a esistere.
A parte i casi in cui è minacciato il benessere del minore, la potestà congiunta è oggetto di un
esame e di una decisione giudiziale soltanto se un genitore chiede che gli venga assegnata la
potestà esclusiva. Tale richiesta deve essere accolta solo se l’attribuzione della potestà al solo
richiedente rappresenta la soluzione migliore per il benessere del minore.
    -   I figli hanno diritto al mantenimento se non sono in grado di mantenersi da soli (§
        1602 BGB).
    -   I genitori devono mantenere i figli nei limiti delle loro possibilità (§§ 1601 e 1603 BGB).
        Tuttavia, la capacità di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli deve essere
        valutata in senso ampio, per cui decisivo è il reddito realizzabile, non solo il reddito
        disponibile. In linea di principio i genitori devono mantenere i figli proporzionalmente
        al loro reddito e al loro patrimonio. Tuttavia, il genitore che presti al figlio cure e
        assistenza adempie in tal modo al suo obbligo di mantenimento (§ 1606 co. 3 BGB).
    -   Il mantenimento dei figli comprende tutte le loro esigenze di vita, compresi i costi di
        un’istruzione adeguata (§ 1610 BGB).
    -   Il coniuge divorziato deve provvedere al proprio mantenimento (§§ 1569 e 1577 BGB).
    -   Il coniuge divorziato ha diritto agli alimenti in determinate circostanze, ad es. fino a
        quando e nella misura in cui non può svolgere un’attività lavorativa perché si occupa di
        un figlio nato dal matrimonio (§ 1570 BGB) o perché al momento del divorzio era
        affetto da una malattia (§ 1572 BGB); oppure se non può più svolgere un’attività
        lavorativa a causa della sua età al momento del divorzio (§ 1571 BGB); finché non
        riesce a trovare un lavoro adeguato (articolo 1573 co. 1 BGB); nella misura in cui il

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reddito derivante da un’attività lavorativa adeguata è insufficiente per coprire tutti i
         costi di sostentamento (§ 1573 co. 2 BGB), ecc.
     -   L’ammontare degli alimenti dipende dalle condizioni di vita matrimoniali e comprende
         anche i costi di un’assicurazione adeguata contro la malattia, la vecchiaia ecc. (§ 1578
         BGB). Se il coniuge tenuto a versare gli alimenti rischia di non riuscire a provvedere al
         proprio sostentamento in misura adeguata, deve versare gli alimenti soltanto in
         misura equa, considerati i bisogni, il reddito e il patrimonio dei coniugi divorziati (§
         1581 frase 1 BGB).

Italia
La separazione personale dei coniugi è un istituto disciplinato dal codice civile (artt. 150 ss.),
dal codice di procedura civile e da una serie di norme speciali.
La separazione non pone fine al matrimonio, né fa venir meno lo status giuridico di coniuge. A
differenza del divorzio, ha carattere transitorio, per cui è possibile una riconciliazione.
Incide però su alcuni effetti propri del matrimonio:
     -   si scioglie la comunione legale dei beni,
     -   cessano gli obblighi di fedeltà e di coabitazione,
Mentre restano il dovere
     -   di contribuire nell'interesse della famiglia,
     -   di mantenere il coniuge più debole e
     -   di mantenere, educare ed istruire la prole.

Può accadere che i coniugi decidano di interrompere la convivenza senza formalità, ponendo
in essere la cd. separazione di fatto, per cui marito e moglie vivono insieme o in dimore
diverse, ma ognuno conduce la propria vita disinteressandosi dell’altro. La separazione di
fatto, diversamente che nel diritto tedesco, non produce alcun effetto sul piano giuridico e non
fa decorrere il termine per ottenere il divorzio.

La separazione legale produce invece effetti che incidono sui rapporti personali e patrimoniali
tra marito e moglie, e tra genitori e figli. Essa può essere dichiarata per cause oggettive, a
prescindere dalla colpa di uno dei due coniugi. Il codice civile indica, infatti, come presupposto
della separazione legale che siano intervenuti fatti che «rendono intollerabile la prosecuzione
della convivenza o recano grave pregiudizio all'educazione della prole» (art. 151 co. 1 c.c.),
come ad es. l’esistenza di un’incompatibilità caratteriale insuperabile.
Il codice civile distingue due diverse forme di separazione legale dei coniugi:
1) la separazione consensuale e
2) la separazione giudiziale.
E’ opportuno analizzare entrambi i tipi di separazione, nonché il divorzio, alla luce della
disciplina vigente prima e dopo la legge sul divorzio breve (l. 6 maggio 2015, n. 55), su cui
tornerò in breve.

20
1) la separazione consensuale presuppone che i coniugi raggiungano un accordo su tutti
       gli aspetti da disciplinare, e precisamente:
    •   consenso alla separazione;
    •   affidamento dei figli minori e calendario delle visite;
    •   attribuzione della casa coniugale;
    •   contributo al mantenimento dei figli;
    •   eventuale contributo a favore del coniuge più debole;
    •   eventuali trasferimenti di immobili.
L’accordo, per essere efficace, deve essere omologato dal tribunale a norma dell’art. 158 co. 1
c.c.
2)     Si ha separazione giudiziale quando i coniugi non possono, o non vogliono, trovare un
accordo su tutti gli aspetti del loro matrimonio.
In tal caso, uno o entrambi i coniugi dovranno rivolgersi al tribunale competente che
regolamenterà con sentenza tutti gli aspetti elencati poco sopra (casa, figli, mantenimento
etc.).
Naturalmente, separarsi percorrendo questa via richiederà molto più tempo, maggior impegno
economico e carico emotivo, soprattutto per i figli minori.
Con la sentenza che pronuncia la separazione il tribunale adotta inoltre i provvedimenti relativi
ai figli minorenni. Verificherà in primo luogo se è possibile che restino affidati a entrambi i
genitori. Qualora l’affidamento congiunto non sia possibile, il giudice deciderà a quale dei
genitori affidarli tenendo conto dell’esclusivo interesse del minore, e quindi
indipendentemente da una eventuale responsabilità del genitore per la crisi coniugale (art. 155
c.c.).
In caso di separazione giudiziale, e sempre che ne venga fatta richiesta, il giudice dichiara nella
sentenza quale coniuge sia responsabile per la separazione (art. 151 co. 2 c.c.). Questa è la cd.
separazione con addebito. Il principio della colpa esisteva anche nel diritto tedesco, ma è
stato abrogato con la legge sulla riforma del matrimonio del 1976.
Ai sensi del secondo comma dell’art. 151 c.c, presupposto dell’addebito è un comportamento
contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Questi doveri sono indicati, in modo non
esaustivo, dall’art. 143 c.c. e consistono negli obblighi di fedeltà, assistenza morale e
materiale, collaborazione nell’interesse della famiglia e coabitazione, ma sono desumibili
anche dall’art. 147 c.c. (istruzione ed educazione dei figli), dall’art. 144 c.c. (rifiuto di fissare la
residenza familiare secondo le esigenze della famiglia), dall’art. 148 c.c. (concorso negli oneri
per il mantenimento dei figli).
Non intendo soffermarmi in questa sede sugli aspetti che rendono la condotta del coniuge che
trascura i doveri coniugali rilevante ai fini della pronuncia dell’addebito. Mi limito ad
evidenziarne due conseguenze pregiudizievoli:
    -   Alimenti: il coniuge a cui è stata addebitata la separazione perde il diritto al
        mantenimento e conserva soltanto il diritto di ottenere gli alimenti dall’altro coniuge,
        a condizione però che si trovi in stato di bisogno (combinato disposto degli artt. 156
        co. 3 e 433 ss. c.c.).
    -   Diritti successori: se il coniuge che versa gli alimenti muore, l’altro coniuge ha diritto,
        in caso di separazione con addebito, soltanto ad un assegno vitalizio, il cui ammontare
        non sarà mai superiore a quanto percepito in precedenza. Il coniuge al quale non è
        stata addebitata la separazione ha, invece, gli stessi diritti successori del coniuge non
        separato (artt. 548 co. 1 e 585 co. 1 c.c.).
                                                                                                     21
Divorzio
In realtà la legge (l. 898/1970) non parla di «divorzio», ma di scioglimento del matrimonio
celebrato solo civilmente e di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che,
pur essendo stato celebrato in Chiesa, è stato trascritto nei registri dello stato civile e produce
effetti anche civilistici.
Soltanto con il divorzio cessano gli effetti giuridici del matrimonio con decorrenza a partire dal
momento in cui è stata pronunciata la sentenza.
La causa più frequente di divorzio è la separazione legale dei coniugi che si è protratta
ininterrottamente per almeno tre anni dalla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti
al tribunale nella procedura di separazione. Il divorzio può quindi essere chiesto (art. 3 n. 2
lett. b l. 898/1970):
     •   in caso di separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato o
     •   in caso di separazione consensuale omologata.
L’art. 3 della l. 898/1970 prevede altre cause di divorzio:
     −   scioglimento del matrimonio ottenuto all’estero dal coniuge cittadino straniero (n. 2
         lett. e);
     −   nuovo matrimonio contratto all’estero dall’altro coniuge che sia cittadino straniero (n.
         2 lett. e);
     −   determinate condanne penali di particolare gravità (n. 1);
     −   mancata consumazione del matrimonio o mutamento di sesso (n. 2 lett. f e g).

Consideriamo alcuni degli effetti più importanti che derivano dalla pronuncia di divorzio:
     §   La moglie perde il cognome del marito, ma il tribunale può autorizzarla a mantenerlo
         se esiste un interesse suo o dei figli meritevole di tutela (art. 5 co. 2 e 3 l. 898/1970).
     §   Il tribunale può disporre, a carico di uno dei coniugi, il pagamento di un assegno di
         divorzio, la cui entità viene determinata in base al patrimonio di entrambi (art. 5 co. 6
         l. 898/1970).
Il diritto all’assegno si estingue se colui che lo percepisce passa a nuove nozze (co. 10).
     §   I coniugi perdono reciprocamente i diritti successori. La legge prevede, tuttavia, alcuni
         correttivi. Al coniuge avente diritto ad un assegno divorzile e che versi in stato di
         bisogno spetta un cd. assegno successorio, cioè un assegno periodico a carico
         dell’eredità (art. 9 bis), che viene meno qualora in caso di nuove nozze. A determinate
         condizioni, al coniuge superstite che godeva di un assegno divorzile, e che non si sia
         risposato, può anche essere riconosciuta la pensione di reversibilità (art. 9).
     §   Anche in caso di divorzio vige il principio fondamentale secondo cui il figlio minore ha il
         diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
         ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi
         con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 155 c.c.).
Il giudice deve valutare pertanto in primo luogo la possibilità che i figli minori restino affidati a
entrambi i genitori (affidamento condiviso) oppure stabilisce a quale di essi affidare i figli
(affidamento esclusivo), sempre nell’esclusivo interesse della prole (art. 6 co. 2 l. 898/1970), e
determina l’ammontare dell’assegno di mantenimento (co. 3). Con il divorzio non viene infatti
meno l’obbligo ex artt. 147 e 148 c.c. di mantenere, educare ed istruire i figli (co. 1).

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Anche il procedimento di divorzio può essere diverso a seconda che ci sia o meno il consenso
di entrambi i coniugi:
a) divorzio congiunto à quando c’è accordo dei coniugi su tutte le condizioni: in questo caso il
ricorso viene presentato congiuntamente da entrambi i coniugi;
b) divorzio giudiziale à quando non c’è accordo sulle condizioni; in questo caso il ricorso
viene presentato da un solo coniuge.
Ex art. 4 co. 1 l. 898/1970 la domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio si propone con ricorso al tribunale
    a) del luogo di residenza o di domicilio di uno dei coniugi (divorzio congiunto);
    b) del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo di
       residenza o domicilio del coniuge convenuto (divorzio giudiziale);
    c) del luogo di residenza o domicilio del coniuge ricorrente se l’altro coniuge risiede
       all’estero.
Il procedimento di divorzio ha sempre luogo davanti al tribunale ma sarà molto più breve in
caso di divorzio congiunto, in quanto è sufficiente la sola comparizione dei coniugi per il
tentativo di conciliazione, obbligatorio anche in caso di divorzio giudiziale (art. 4 co. 7 l.
898/1970).
Poiché il procedimento di divorzio giudiziale può protrarsi a lungo, è possibile chiedere
l’emissione di una sentenza parziale con cui si pronuncia lo scioglimento o la cessazione egli
effetti civili del matrimonio, mentre il procedimento giudiziario continuerà per disciplinare gli
aspetti controversi (ad es. l’importo dell’assegno divorzile).
La recente riforma in materia di divorzio è stata dettata dall’esigenza di superare l’ormai
dilagante fenomeno del «turismo divorzile» (divorce shopping), per cui si registrava un numero
sempre più crescente di cittadini italiani che prendevano una residenza fittizia in paesi
dell’Unione europea, come la Romania e la Spagna, le cui legislazioni consentono di sciogliere il
vincolo matrimoniale in tempi assai più brevi rispetto ai tre anni necessari dalla previgente
normativa italiana.
Questa riforma, entrata in vigore il 26 maggio 2015, modifica quindi la legge sul divorzio del
1970, riducendo i tempi della separazione, sia consensuale che giudiziale, intervenendo sullo
scioglimento della comunione legale e dettando una disciplina transitoria.
In seguito all’entrata in vigore della legge sul divorzio breve, applicabile anche ai procedimenti
già in corso, i tempi d’ininterrotta separazione necessari per proporre la domanda di divorzio
sono i seguenti:
    •   1 anno in caso di separazione giudiziale
    •   6 mesi in caso di separazione consensuale, anche se i coniugi avevano inizialmente
        intrapreso la via giudiziale e si sono poi accordati per una separazione consensuale.
Questi termini ridotti si applicano indipendentemente dalla presenza o meno di figli.
La riforma ha inoltre inciso anche sotto il profilo patrimoniale, anticipando lo scioglimento
della comunione legale fra coniugi al momento in cui vengono autorizzati dal presidente del
tribunale a vivere separati oppure alla data di sottoscrizione del processo verbale di
separazione consensuale, sempre che omologato (art. 191 c.c.).
Resta, infine, da considerare un’ulteriore normativa (l. 162/2014), volta a semplificare i
procedimenti di separazione e di divorzio, nonché di modifica di precedenti provvedimenti e/o
accordi in materia, sottraendone la competenza esclusiva all’autorità giudiziaria.
A queste semplificazioni procedimentali è possibile ricorrere solo in caso di:

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•   separazione consensuale,
     •   divorzio in forma congiunta,
     •   modificazione condivisa di precedenti accordi di separazione o divorzio.

     a) Accordo davanti all’ufficiale dello stato civile (art. 12 l. 162/2014)
I coniugi possono concludere, davanti all’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza di uno
di loro o del luogo in cui l’atto di matrimonio è stato trascritto, un accordo di separazione,
divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Non è necessaria l’assistenza di un avvocato.
A questo iter semplificato si può però accedere soltanto
     -   in assenza di figli minori, incapaci oppure maggiorenni economicamente non
         autosufficienti e
     -   in mancanza di «patti di trasferimento patrimoniale» (il ministero dell‘interno ha
         chiarito che l’assegno di mantenimento non è un trasferimento patrimoniale e può
         quindi rientrare in questo accordo).
L’accordo contenente le dichiarazioni dei coniugi viene immediatamente compilato e
sottoscritto dall’ufficiale dello stato civile e sostituisce i relativi provvedimenti dell’autorità
giudiziaria.
In caso di separazione o divorzio l’ufficiale dello stato civile deve invitare i coniugi a comparire
di fronte a sé in un termine non inferiore a 30 giorni. L’accordo viene meno se uno dei due
coniugi non si presenta.
     b) Negoziazione assistita (art. 6 l. 162/2014)
Qualora esistano delle preclusioni a procedere con l’accordo davanti all’ufficiale giudiziario, si
può ricorrere alla negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte. Si tratta infatti di un
accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per raggiungere
una soluzione consensuale di separazione personale, divorzio, nonché di modifica delle
condizioni di separazione o divorzio.
Sono previste due procedure:
     •   in mancanza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di gravi handicap o
         economicamente non autosufficienti, l’avvocato deve sottoporre l’accordo al vaglio
         del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente che, in assenza di
         irregolarità, rilascia il nullaosta;
     •   in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di gravi handicap o
         economicamente non autosufficienti, il Procuratore della Repubblica cui è stato
         trasmesso l’accordo lo autorizza solo se corrisponde agli interessi dei figli oppure lo
         trasmette a sua volta al Presidente del tribunale che fissa l’udienza di comparizione
         delle parti nei successivi 30 giorni.
Anche in questo caso l’accordo è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono
analoghi procedimenti in materia.
L’avvocato è poi obbligato a trasmettere copia autentica dell’accordo entro il termine di 10
giorni all’ufficiale dello stato civile del comune in cui l’atto di matrimonio fu trascritto.
Il necessario coordinamento tra le procedure di semplificazione e il divorzio breve induce a
ritenere che il termine di sei mesi è destinato ad operare in rapporto a ciascuna delle tre forme
di separazione consensuale alle quali i coniugi possono allo stato accedere: ovvero in rapporto

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