Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 marzo 2021 - Consiglio Nazionale dei ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 marzo 2021 - Consiglio Nazionale dei ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

          30 marzo 2021
Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 marzo 2021 - Consiglio Nazionale dei ...
Diritto
Martedì 30 Marzo 2021                                                                                                                                                         29

  IL MANUALE                                                                                                                                      LA RIFORMA
DEL SUPERBONUS                                                                                                                                    DELLO SPORT

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Da oggi (fino al 28 maggio) le domande per gli aiuti previsti dal decreto Sostegni

Fondo perduto, istanze al via
Canale telematico pronto: occhio ai dati da inserire
   DI   CRISTINA BARTELLI
                                                                                      La procedura online
          a oggi al via le istanze

D         per richiedere il contri-
          buto a fondo perduto
          previsto dal decreto
Sostegni (41/2021). L’Agenzia
delle entrate aprirà il canale in-
                                      Due strade per
                                      l’invio dell’istanza:
                                                                 ●

                                                                 ●
                                                                      un software di compilazione di mercato, il file contenente l’istanza deve
                                                                      essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline
                                                                      attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi.
                                                                      un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate
formatico: una finestra che fino                                      all’interno del portale Fatture e Corrispettivi,nella sezione Contributo a fondo
al 28 maggio servirà l’inoltro                                        perduto.
delle domande da parte di 2.800
mila partite Iva. Un’attesa che                                  1.   accedere al portale «Fatture e Corrispettivi» dal sito dell’Agenzia delle
è quella da click day anche se,                                       entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico
attenzione, non si tratta di un                                       dell’Identità Digitale) sole credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica)
indennizzo a chi è più veloce.
Gli aiuti stanziati dal decreto
                                                                      sole credenziali Entratel/Fisconline o,ancora,mediante Carta Nazionale dei
ammontano a 11,5 miliardi. Il                                         Servizi (Cns)
presidente del consiglio Mario                                   2.   se l’accesso è stato effettuato da un intermediario delegato al servizio di
Draghi ha indicato come cro-                                          Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
noprogramma per l’erogazione          Cinque step                     informatici, questo dovrà scegliere l’utenza di lavoro (opzione Delega diretta)
dei fondi l’avvio da oggi delle       per la procedura           3.   cliccare sul link Servizi per compilare e trasmettere l’istanza della sezione
istanze sulla piattaforma e gli
accrediti a partire dall’8 aprile.    dell’Agenzia                    Contributo a Fondo Perduto,presente nella home page del portale Fatture e
Molto probabile tuttavia che                                          Corrispettivi
oggi risulti percorribile solo il                                4.   cliccare sul link Compila e invia l’istanza per il contributo, o Compila e invia
canale del cosiddetto fai-da-te                                       la rinuncia all’istanza trasmessa, presente nel box dedicato al contributo
e cioè l’inoltro delle istanze in                                     a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto legge n. 41del 22marzo 2021
via autonoma. Per chi si avvale                                       (decreto«Sostegni»)
dell’intermedario è possibile che
operativamente la procedura                                      5.   inserire le informazioni dell’istanza, controllare attentamente il riepilogo e
parta con qualche giorno di ri-                                       cliccare sul tasto Invia istanza
tardo causa aggiornamenti che
le case di software stanno ulti-
mando. La procedura dei nuovi         CONTRIBUTO RISPETTO A UN PERIODO DI RIFERIMENTO INFERIORE ALL’ANNO
sostegni è tutt’altro che intuiti-
va: «Le case di software stano
facendo il massimo per assicu-
rare la procedura nuova nel più
                                                   I calcoli di congruità sul mese di calo
breve tempo possibile», spiega        Sostegni alla prova della congruità.          re che il contributo è dovuto in percen-      sito dalla giornata di ieri) che, qualora
a ItaliaOggi Roberto Bellini,         Dopo l’emanazione del decreto soste-          tuale (variabile in funzione dei ricavi/      vi sia un calo di fatturato nel periodo
direttore generale di Assosof-        gni (Dl 41/21), della guida dell’Agenzia      compensi 2019), sullo scarto di fattura-      di riferimento, il contributo spettante
tware, «la gestione è nuova per       delle entrate e del provvedimento con le      to medio mensile del 2020 rispetto al         è quello in percentuale secondo quanto
quanto simile alla precedente         istruzioni e il modello, è iniziata la fase   2019: proprio questa «mensilizzazione»        disposto dal co. 5 della norma. Se inve-
ma c’è bisogno di una procedura       operativa negli studi professionali per i     del calo porta a ritenere che il sostegno     ce nel periodo di riferimento non vi è
di estrazione dei dati contabili      calcoli e l’esame delle questioni dubbie      in questione sia da intendersi per un         alcuna riduzione del fatturato, allora
per cui è necessario servirsi di      in vista dell’apertura oggi del portale.      periodo di riferimento di gran lunga          il contributo compete in misura mini-
un sistema contabile integra-            Il sostegno. Per quanto attiene alla       inferiore rispetto ad una annualità. Se       ma (mille euro per le persone fisiche
to». Sconsigliato insomma il          sussistenza dei requisiti, bisogna evi-       così non fosse, probabilmente il soste-       e duemila euro per gli altri soggetti):
fai-da-te: i dati da inserire e da    denziare una notevole semplificazione         gno si sarebbe dovuto conteggiare sul         tale impostazione supera i chiarimen-
recuperare se non maneggiati          rispetto alle passate edizioni di simili      calo annuale di fatturato 2020 rispetto       ti forniti nella guida resa disponibile
con cura sono ad alto rischio di      provvedimenti: l’eliminazione dei codici      al 2019. Questa indicazione è peraltro        dall’agenzia. Bisogna poi completare
errore e, conseguenza più im-         Ateco e dell’individuazione geografica        confermata anche dalla peculiare mo-          il quadro con i contribuenti che hanno
portante, di scarto dell’istan-       delle sedi legali o di svolgimento dell’at-   dalità di calcolo per i contribuenti che      aperto la partita Iva dal 01.01.2020 e
za. Anche l’Agenzia nella sua         tività, ha risolto non poche questioni,       hanno aperto la partita Iva nel 2019.         fino al 22.03.2021 (giorno antecedente
guida mette bene in evidenza          che ora si concentrano su dati numerici          Le partite Iva 2019. Proprio con ri-       alla data di entrata in vigore del decre-
che gli errori più frequenti          reperibili dai dichiarativi fiscali e ri-     guardo a questi ultimi, si evidenzia il       to), per i quali il contributo spetta sem-
che hanno portato agli scarti         guardanti essenzialmente due periodi.         co. 4 dell’art. 1 del dl n. 41/2021 dispon-   pre in misura minima (non potendosi
e ai problemi nelle precedenti           Il contributo spettante. Una volta         ga che il contributo spetta anche qua-        calcolare lo scostamento medio mensile
finestre di indennizzo hanno          verificata la sussistenza dei requisiti,      lora il calo di fatturato 2020–2019 (per      di fatturato rispetto al 2019).
riguardato l’abbinamentro tra         inizia l’esame della congruità del con-       quest’ultima annualità da calcolarsi in          L’aperta del canale telematico.
i codici fiscali e l’Iban del conto   tributo spettante: bisogna in proposi-        base al numero di mesi che vanno fino         Il periodo di tempo entro cui potranno
su cui accreditare i soldi. Una       to evidenziare come in questi giorni,         al 31.12 dal mese successivo a quello         essere inoltrate (direttamente o trami-
volta inviata l’istanza sarà però     si siano levate alcune voci che hanno         di apertura della posizione Iva) sia in-      te intermediario abilitato delegato), va
possibile correggerla con una         rilevato una sostanziale inadeguatez-         feriore al 30%; tale circostanza risulta      da oggi fino al 28.05.2021.Presumibil-
nuova entro il 28 maggio.             za del sostegno. Tuttavia, tale critica       inoltre confermata anche dalla modi-          mente, le istanze per l’ottenimento del
                                      deve essere letta alla luce di come è         fica del provvedimento del direttore          contributo o del credito da utilizzare in
         Il provvedimento con         strutturato il sostegno che, proprio in       dell’Agenzia delle entrate, reso dispo-       compensazione (scelta irrevocabile), ver-
         modello e istruzioni         relazione alle modalità con cui viene         nibile nella giornata di ieri. Si eviden-     ranno lavorate in ordine cronologico.
                                      determinato, non può essere ricondotto        zia come l’Agenzia delle entrate abbia                          Massimiliano Sironi
         su www.italiaoggi.it/        a un ristoro «annuale», per la perdita di     indicato in una revisione delle istruzio-                            e Duilio Liburdi
         documenti-italiaoggi          fatturato 2020. Si deve infatti ricorda-     ni all’istanza (anch’essa disponibile sul                      © Riproduzione riservata
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32      Martedì 30 Marzo 2021
                                                       I M P O S T E E TA S S E
Sulle modalità di fruizione l’opzione dell’uno non condiziona la scelta dell’altro

Il 110% è un bonus elastico
Cessione, sconto, detrazione? Comproprietari liberi
 DI   FABRIZIO G. POGGIANI        fattura o per la cessione del       credito d’imposta corrispon-        comma 1, art. 16-bis del dpr           nel mancato e/o errato invio
                                  credito d’imposta.                  dente alla detrazione fruibile,     917/1986), per gli interven-           dell’acquirente della necessa-
         el caso in cui siano        Com’è noto lo sconto in          con facoltà, da parte dei ces-      ti di efficientamento, per le          ria comunicazione (provvedi-

N        più soggetti a soste-
         nere le spese per il
         medesimo interven-
to, anche destinato a fruire
la detrazione maggiorata
                                  fattura non è altro che un
                                  pagamento eseguito con l’at-
                                  tribuzione del credito d’im-
                                  posta maturato alle imprese
                                  o professionisti che hanno
                                                                      sionari di eseguire successive
                                                                      cessioni.
                                                                         L’Agenzia delle entrate
                                                                      (circ. 24/E/2020) ha precisa-
                                                                      to che, nel caso in cui siano
                                                                                                          misure antisismiche per il
                                                                                                          recupero delle facciate e per
                                                                                                          l’installazione delle colonni-
                                                                                                          ne per la ricarica dei veicoli
                                                                                                          elettrici, restando fuori, pre-
                                                                                                                                                 mento n. 283847/2020).
                                                                                                                                                    Infine, è opportuno ricorda-
                                                                                                                                                 re che mentre l’asseverazione
                                                                                                                                                 per la fruizione del 110% deve
                                                                                                                                                 essere sempre presente, il vi-
del 110%, come nel caso dei       partecipato all’esecuzione          più soggetti a sostenere la         sumibilmente perché ripro-             sto di conformità deve essere
comproprietari, ciascuno di       dell’intervento che potranno        spesa per il medesimo inter-        posti dopo l’emanazione del            rilasciato esclusivamente nei
essi potrà, autonomamente         recuperare in compensazione         vento (per esempio coniugi o        dl 34/2020, gli interventi per         casi in cui il beneficiario, in
e anche diversamente dagli        o, addirittura, cedendolo ul-       fratelli, anche comproprieta-       la sistemazione dei giardini e         alternativa alla detrazione
altri, scegliere se portare       teriormente ad altri soggetti,      ri del medesimo immobile),          di acquisto di mobili ed elet-         diretta del bonus, decida di
in detrazione l’ammontare         istituti di credito o finanzia-     ciascuno può utilizzare, in         trodomestici.                          ottenere lo sconto sul corri-
spettante o cederlo oppure        ri, comprese le Poste Italiane      via autonoma rispetto agli             Per quanto concerne la              spettivo o desideri cedere il
ottenere lo sconto in fattura.    spa.                                altri, le varie possibilità di-     riserva della detrazione del           credito d’imposta a soggetto
E solo in caso di cessione e         In sostanza, l’importo mas-      sposte dalla norma richiama-        110% in caso di trasferimen-           terzo, impresa, banche e/o in-
sconto è necessario ottenere      simo cedibile non è superiore       ta, con la possibilità, quindi,     to dell’unità immobiliare da           termediari finanziari.
il visto di conformità.           al corrispettivo stesso e quin-     che un contribuente potrà           parte del cedente, la proble-             In effetti, già dal tenore let-
   L’art. 121 del dl 34/2020,     di, in sintesi, se il contribuen-   fruire della detrazione, un         matica è insussistente in caso         terale del comma 11 dell’art.
convertito con modifiche nel-     te risparmia il 100% di quan-       altro ottenere lo sconto in         di sconto o di cessione, ma            119 del dl 34/2020, e come ap-
la legge 77/2020, ha previsto     to dovuto per l’intervento, il      fattura e un terzo optare per       resta possibile quando il ce-          pare evidente dal modello di
che i contribuenti che, negli     fornitore, applicando lo scon-      la cessione del credito d’im-       dente ha fatto valere il bonus         comunicazione dell’opzione,
anni 2021 e 2021 e nel 2022       to, potrà vantare un credito        posta (a sostegno, notariato,       in sede dichiarativa, mentre           il visto di conformità si ren-
(in tale ultimo caso limitata-    pari al 110% (Agenzia delle         studio 27-2021/T); situazione       particolari attenzioni devono          de necessario esclusivamente
mente al 110%), sostengono        entrate, circ. 24/E/2020).          replicabile anche nel caso del      essere poste in sede si utiliz-        nel caso in cui il beneficiario
spese per determinati inter-         In alternativa a tale pos-       condominio, per gli interven-       zo del superbonus per l’acqui-         decida di optare per la cessio-
venti di efficientamento o        sibilità e a quella della de-       ti eseguiti sulle parti comuni      sto di immobili antisismici, in        ne o sconto in fattura, men-
antisismici possono optare,       trazione diretta in sede di-        ammessi al beneficio.               ordine alle tempistiche e alla         tre non deve essere richiesto
in luogo della detrazione di-     chiarativa, il contribuente            L’opzione può essere eser-       necessità di ottenere il visto         per l’utilizzo diretto del 110%
retta della detrazione in sede    può optare per la cessione          citata per taluni interventi        in caso di cessione o sconto,          (Agenzia delle entrate, circ.
di redazione della propria di-    del credito ad altri soggetti,      da quelli del recupero edili-       regolamentando in atto anche           24/E/2020 § 8.1 e guida feb-
chiarazione dei redditi, alter-   compresi istituti di credito e      zio e installazione impianti        le conseguenze di una even-            braio 2021).
nativamente per lo sconto in      intermediari finanziari, del        fotovoltaici (lettere a, b e h,     tuale inerzia dell’acquirente                  © Riproduzione riservata

   IL MIO 110% RISPONDE

       Edificio plurifamiliare non necessariamente condominio
     DUE NEGOZI E ABITAZIONE                ni per gli interventi realizzati su        con uno o più accessi autonomi                  maggio 2012, posso benefi ciare
     SENZA RISCALDAMENTO                    un numero massimo di due unità             dall’esterno, site all’interno di               dell’incremento del 50% della de-
     Quesito                                immobiliari, fermo restando il ri-         edifi ci plurifamiliari”, alle quali            trazione del 110% riconosciuta
     Lo status quo vede tre immobi-         conoscimento delle detrazioni per          la norma fa riferimento, vanno                  per lavori di efficienza energeti-
  li, di cui uno a destinazione abi-        gli interventi effettuati sulle parti      individuate verifi cando la conte-              ca ed adeguamento antisismico?
  tativa (A3) e due negozi (C1), di         comuni dell’edificio.                      stuale sussistenza del requisito                                                    R.T.
  proprietà di un unico soggetto.              Come precisato nella richiamata         della “indipendenza funzionale” e               Risposta
  L’immobile abitativo non è dota-          circolare, per “edificio unifamilia-       dell’“accesso autonomo dall’ester-                 Ai sensi dell’art. 119, comma
  to di impianto di riscaldamento.          re” si intende un’unica unità im-          no”, a nulla rilevando, a tal fi ne,            4-ter, dl rilancio, i limiti delle spese
     Sui tre immobili verranno ese-         mobiliare di proprietà esclusiva,          che l’edificio plurifamiliare di cui            ammesse alla fruizione degli incen-
  guiti lavori di ristrutturazione          funzionalmente indipendente, che           tali unità immobiliari fanno parte              tivi fiscali Ecobonus e Sismabonus
  e lavori di cui al Sismabonus a           disponga di uno o più accessi au-          sia costituito o meno in condomi-               sono aumentati del 50 per cento per
  seguito dei quali i due negozi            tonomi dall’esterno e desti-                         nio.                                  gli interventi di ricostruzione ri-
  acquisiranno destinazione abi-            nato all’abitazione di                                     Da ultimo, qualora              guardanti i fabbricati danneggia-
  tativa (A3): la situazione finale         un singolo nucleo                                          gli immobili con-               ti da sisma verificatisi, per quanto
  sarebbe quella di tre immobili            familiare, laddo-                                            tinuassero ad                 di interesse nella fattispecie, dopo
  abitativi, non funzionalmente             ve, una unità                                                  avere un unico              l’anno 2008 nei comuni ove sia
  indipendenti, all’interno di un           immobiliare                                                     p r o p r i e t a r i o,   stato dichiarato lo stato di emer-
  mini condominio.                          può ritenersi                                                    non potrebbe              genza.
     Si chiede se si può godere di          “funzional-                                                       parlarsi di                 Inoltre, il successivo comma
  Sismabonus per i lavori eseguiti          mente indi-                                                        mini-condo-             4-quater della medesima dispo-
  sui tre immobili ed Ecobonus sui          pendente”                                                          minio.                  sizione normativa sancisce che,
  due immobili inizialmente C1.             qualora sia                                                           Consiglia-           nei comuni dei territori colpiti da
                                    S.R.    dotata di in-                                                      mo, di conse-           eventi sismici verificatisi a far data
  Risposta                                  stallazioni                                                        guenza, una             dal 1° aprile 2009 ove sia stato
     Ai sensi dell’art. 119, dl Rilancio,   o manufatti                                                       analisi della            dichiarato lo stato di emergenza,
  nonché di quanto indicato nell’am-        di qualunque                                                     fattispecie               gli incentivi previsti spettano per
  bito della circ. min. 24/E/2020,          genere, quali                                                    prospettata               l’importo eccedente il contributo
  possono usufruire del Superbonus,         impianti per                                                    alla luce dei              previsto per la ricostruzione.
  per quanto di interesse nella fatti-      l’acqua, per il gas, per l’energia         criteri e dei chiarimenti riportati,               Posto quanto sopra, si ritiene che
  specie, con riferimento agli inter-       elettrica, per il riscaldamento di         solo a seguito della quale determi-             il contribuente, nel rispetto dei cri-
  venti qualifi cati e specifi camente      proprietà esclusiva. Inoltre, come         nare gli interventi qualifi cati da             teri sopra individuati, nonché dei
  individuati, le persone fi siche, al      indicato al comma 1-bis, dell’art.         effettuarsi e, conseguentemente, le             requisiti ed adempimenti richie-
  di fuori dell’esercizio di attività di    119 cit., per “accesso autonomo            agevolazioni ad essi correlate.                 sti dalle disposizioni in materia
  impresa, arti e professioni con ri-       dall’esterno” si intende un acces-                                                         di Superbonus, possa usufruire
  ferimento agli interventi su edifici      so indipendente, non comune ad               VIA ALL’EFICIENTAMENTO                        dell’agevolazione sulla base dei
  composti da due a quattro unità           altre installazioni o manufatti di           ENERGETICO POST SISMA                         criteri sopra richiamati.
  immobiliari distintamente acca-           proprietà esterna, quali impianti            Quesito                                                             risposte a cura
  tastate, anche se posseduti da un         per l’approvvigionamento idrico,             Nel caso di intervento di ri-                               di Loconte&Partners
  unico proprietario. In caso di inter-     impianti per il gas, impianti per          strutturazione di un immobile                                  © Riproduzione riservata
  venti aventi ad oggetto efficienta-       l’energia elettrica, impianto di cli-      adibito a civile abitazione ubi-
  mento energetico, inoltre, le persone     matizzazione invernale.                    cato nel territorio del Comune                     I quesiti possono essere inviati a
  fisiche come individuate potranno            Inoltre, le “unità immobiliari          di Boretto (RE), colpito da even-                      superbonus@italiaoggi.it
   beneficiare delle relative detrazio-     funzionalmente indipendenti e              ti sismici verificatisi nel mese
Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 marzo 2021 - Consiglio Nazionale dei ...
Appalti 30 Marzo 2021

Recovery, il decalogo Anac per la semplificazione «strutturale» :
codice appalti leggero e gare digitali
di Mauro Salerno

   In breve
   Busia: sbagliato sospendere le norme. Tra le proposte via il tetto ai subappalti, banca dati unica, verifiche light sui micro-
   contratti

Non c'è bisogno di azzerare la normativa sugli appalti per accelerare la spesa collegata agli investimenti del Recovery plan.
Anzi l'occasione potrebbe essere colta per intervenire in modo chirurgico, ma strutturale, sull'impianto normativo che finora
ha fatto flop nonostante i tentativi di semplificazione introdotti a cadenza annuale. Il modello di intervento dell'Autorità
Anticorruzione, esposto dal presidente Giuseppe Busia, dopo l'iniziativa-choc dell'Antitrust che ha proposto al Governo di
sospendere il codice appalti , trova conferma nel pacchetto di misure che l'Anac ha portato al tavolo interministeriale in cui si
discutono le proposte da inserire nel decreto legge che accompegnerà il Piano nazionale di resilienza e resistenza (Pnrr),
disegnando una corsia preferenziale per gli investimenti.
Il messaggio di fondo è semplificare tutto il possibile, ma con un'ottica di lungo periodo, non legata soltanto all'emergenza. E
soprattutto innovare le vecchie procedure di gara con una poderosa iniezione di innovazione digitale. A partire dal
potenziamento della Banca dati unica per gli appalti, continuando per il fascicolo virtuale delle imprese per finire con il portale
unico della trasparenza: il cuore delle proposte avanzate dall'Anac. «Chi vuole sospendere il codice degli appalti con la scusa
della giungla normativa non può volere il deserto normativo - sottolinea Busia - . Al contrario, certezza e stabilità delle regole
sono indispensabili proprio per evitare il "blocco della firma"». Busia propone di «eliminare dal Codice alcuni vincoli non
richiesti dalle direttive europee, ma non ha senso parlare di sospensione del Codice, che è fra l'altro il principale strumento per
assicurare la concorrenza nei contratti pubblici. In molti casi - spiega -, si tratta invece di dare attuazione alle sue disposizioni
più innovative, finora rimaste sulla carta».
La priorità è la digitalizzazione delle procedure, con la Banca dati unica per gli appalti (rilanciata anche dalla viceministra
all'Economia Laura Castelli), ma c'è spazio anche per una serie di interventi di dettaglio che vanno incontro anche alle richieste
europee. Tra questi l'eliminazione del tetto unico sui subappalti, la semplificazione definitiva dei piccoli e piccolissimi
affidamenti, l'anticipazione del 40% del prezzo alle imprese, l'abrogazione dell'albo dei commissari di gara, l'apertura delle
offerte prima della verifica dei requisiti dei concorrenti, l'alleggerimento delle garanzie, la sistemazione definitiva dei criteri di
aggiudicazione, il portale unico della trasparenza per ridurre gli adempimenti a carico delle Pa.
Tra le soluzioni proposte vanno citate anche la verifica di anomalia delle offerte, prevedendo la possibilità di individuare in
maniera rapida e certa le offerte incongrue, l'istituzionalizzazione di livelli di progettazione semplificati (già previsti dal Dl
semplificazioni fino al 31 dicembre 2021) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedano il
rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, l'ok alle modifica dei raggruppamenti anche in fase di
gara in caso di perdita dei requisiti per la crisi di capogruppo e mandanti, il chiarimento sulle clausole sociali da applicare solo
in maniera compatibile all'organizzazione di impresa, la previsione di misure di trasparenza anche per gli appalti gestiti dai
commissari straordinari.
A completare il pacchetto anche una serie di misure di semplificazione per combattere e risolvere le situazioni di conflitto di
interessi nei piccoli comuni a corto di dipendenti e di "commisariamento" degli appalti in caso di episodi di corruzione nei
lavori pubblici e negli appalti del Servizio sanitario nazionale.

«Le proposte di modifica al codice che abbiamo formulato, in un clima di ottima collaborazione con il Ministero - sintetizza
Busia - , sono concrete e durature, volte a semplificare ed accelerare gli appalti pubblici, e ridurre gli oneri a carico delle

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pubbliche amministrazioni e delle imprese. Questo è fondamentale in un momento in cui il Paese deve agire con rapidità».

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Fisco e contabilità 30 Marzo 2021

Imu semplice, arriva il decreto ma parte dal prossimo anno
di Gianni Trovati

    In breve
    Pronto l'elenco dei casi in cui i Comuni potranno differenziare le aliquote

Un’imposta divisa in sette famiglie, con una griglia di possibili «personalizzazioni» all’interno di ciascuna. È l’architettura
della «nuova Imu» costruita al ministero dell’Economia per semplificare la folla sterminata di aliquote comunali, e dare
finalmente il via generalizzato a quel modello precompilato che fin dal 2012 appare nel lungo elenco delle promesse fiscali
inattuate. Dove, però, rimarrà anche quest’anno.
Il decreto chiamato a mettere ordine nel ginepraio dell’«Imposta municipale unica» ha preso forma in bozza. Ma i Comuni,
dopo la mini-proroga inserita nel decreto sui «sostegni», devono chiudere le delibere sui tributi e i bilanci preventivi entro il
30 aprile. Molti quindi hanno già chiuso la pratica, altri hanno approvato in giunta le proposte da sottoporre al consiglio
comunale, e chi ancora non l’ha fatto dovrà accelerare per non sforare la scadenza. Intanto la bozza di decreto prosegue la
gestazione, anche per correggere alcune pecche emerse durante le concertazioni tecniche.
L’Imu «semplice», insomma, deve aspettare ancora.
Il decreto è previsto da un comma (il 756) della legge di bilancio per il 2020, e sarebbe dovuto arrivare in Gazzetta Ufficiale
entro il giugno dell’anno scorso. Ma la storia è più lunga.
Perché la chimera del bollettino precompilato per tutti accompagna l’Imu fin dalla sua nascita, nel decreto «salva-Italia»
approvato a fine 2011 dal governo Monti; quando l’idea della semplificazione fu promossa anche per far digerire l’improvviso
raddoppio abbondante delle tasse sul mattone. Ma non se ne fece nulla.

Anni di attesa e di attento studio della questione hanno portato a una conclusione ovvia. La libertà totale lasciata ai Comuni di
prevedere aliquote su misura anche delle più minute fattispecie ha avuto il pregio di modulare l’imposta in base alle
caratteristiche e alle scelte politiche locali (al netto ovviamente delle esigenze pressanti dei conti e delle invasioni statali sul
gettito). Ma ha comportato la moltiplicazione delle variabili, arrivate a superare quota 200mila quando l’Imu è stata affiancata
dalla gemella Tasi.
Nell’autunno del 2019 la prima legge di bilancio giallorossa ha cancellato la Tasi (in realtà l’ha inglobata nell’Imu), e per ridurre
le aliquote infinite che deliziano contribuenti e intermediari ha previsto di ingabbiare l’imposta municipale in uno schema
rigido, con un elenco predefinito di (pochi) casi in cui i Comuni avrebbero potuto differenziare l’aliquota. Un passo
indispensabile per avviare la piattaforma telematica Mef che secondo le norme dovrebbe precompilare i moduli ai
contribuenti.
La bozza di decreto che compare con una decina di mesi di ritardo sulla tabella di marcia fissata dalla legge stila questo elenco.
E parte appunto dall’individuazione delle sette tipologie di Imu: abitazione principale (quelle «di lusso»), fabbricati rurali
strumentali, immobili merce, categoria «D» (i capannoni), terreni agricoli, aree fabbricabili e «altri fabbricati», cioè in pratica
le seconde case.
Per ogni tipologia vengono individuati i casi a cui si può riservare un’aliquota su misura, distinguendo per esempio i
capannoni utilizzati dal produttore da quelli dati in affitto, i terreni agricoli coltivati e non, le aree fabbricabili in zone non
raggiunte dai servizi a rete del Comune o le seconde case vuote da quelle date in comodato a famigliari.
Con questi parametri, guidati da un sistema informatico messo a punto dal ministero dell’Economia, l’obbligo di garantire a
tutti i contribuenti la possibilità di ricavare il modello precompilato tramite piattaforma Mef per il pagamento dell’Imu diventa
finalmente attuabile. Dal 2022, però. Quando l’Imu, pensata come «provvisoria» dal governo Monti, entrerà nell’undicesimo
anno di vita.

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Appalti 30 Marzo 2021

La concessione di pubblico servizio vincola il concessionario ad
assumere il rischio di domanda
di Manuela Sodini

   In breve
   Non essendo prevista la revisione dei profili economici se non in casi eccezionali e straordinari estranei alle fluttuazioni di
   mercato

Il rapporto di concessione di pubblico servizio si contraddistingue dall'appalto di servizi per l'assunzione del rischio di
domanda da parte del concessionario che ha rapporti diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi dipende la propria
remunerazione.
Così si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2426/2021, sul ricorso presentato da una società che ha svolto in
concessione, a seguito di aggiudicazione di pubblica gara, il servizio di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti delle navi
scalanti in porto.
Con il ricorso, la società concessionaria ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio da parte del concedente
(Autorità di sistema portuale) sull'istanza finalizzata ad ottenere la revisione tariffaria del servizio, stante la «drastica quanto
imprevedibile riduzione della quantità di navi scalanti» nel porto, con conseguente richiesta di risarcimento del danno.
Il ricorso, su cui il Tar si è pronunciato respingendo la domanda di dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal
concedente, per il Consiglio di Stato è infondato nel merito e, dunque, lo ha rigettato, osservando come l'impianto
motivazionale di prime cure abbia meritato sostanziale conferma.
Nella sentenza, in primo luogo è stato evidenziato che il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall'appalto
di servizi in virtù dell'assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Infatti, mentre l'appalto ha struttura
bifasica tra appaltante e appaltatore e il compenso di quest'ultimo grava interamente sull'appaltante, nella concessione,
caratterizzata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta
di servizi dipende la propria remunerazione. La fluttuazione della domanda del servizio viene a costituire un rischio traslato in
capo al concessionario, anzi rappresenta il rischio principale assunto dal concessionario.

Come ha evidenziato una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 3653/2016, richiamata in sentenza, affinché si
possa dar luogo a una revisione dei profili economici concordati con il concedente è necessario comprovare la ricorrenza di
eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore, non essendo
sufficienti mere fluttuazioni della domanda, da intendersi quale dato fisiologico di ogni mercato, che l'operatore economico
deve considerare come aspetto intrinseco e ineliminabile del contesto in cui opera.
Peraltro, ha osservato il Consiglio di Stato, la convenzione in oggetto prevedeva che la tariffa offerta dal concessionario fosse
soggetta esclusivamente a un adeguamento annuale al variare del costo della vita, variazione questa che non ha determinato
alcun vantaggio, in termini reali, per il concessionario.
I giudici di palazzo Spada hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso, non essendo previsto alcun obbligo convenzionale
di procedere alla richiesta di revisione tariffaria, e non essendoci alcun dovere pubblicistico per l'autorità concedente di
rispondere all'istanza del ricorrente.

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Urbanistica 30 Marzo 2021

Superbonus, abusi su parti comuni: in Emilia Romagna si
considera solo l'area dei lavori
di Luca Rollino

    In breve
    Esempio virtuoso. La «conformità edilizia», secondo una legge regionale, va verificata solo sulle porzioni di edificio
    interessate dai lavori

Una delle principali criticità che stanno rallentando la partenza dei cantieri del superbonus è rappresentato dallo stato
dell'immobile oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con i titoli abilitativi che ne hanno autorizzato la costruzione e
le successive modifiche.

Parti comuni sì ma quali?
Il comma 13-ter del Dl 34/2020 ha previsto che, per semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi
sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi 110%, le asseverazioni dei tecnici abilitati siano riferiti alle stessebparti
comuni degli edifici. Non si tratta però, delle sole parti comuni oggetto dell'intervento, ma di tutte le parti comuni degli edifici
condominiali e plurifamiliari su cui realizzare un cantiere. In presenza di immobili realizzati quando non era obbligatorio il
titolo abilitativo edilizio, o qualora sia noto il titolo abilitativo ma non se ne abbia più copia, si può poi ricorrere a ogni altra
documentazione in grado di testimoniare quale fosse lo stato autorizzato del fabbricato oggetto di intervento. Come previsto
dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr 380/2001, in caso di carenza documentale, lo stato legittimo può essere dedotto dalle
informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti
d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza), e dal titolo abilitativo che ha disciplinato
l'ultimo intervento edilizio.

Pragmatismo emiliano
Una potenziale semplificazione normativa arriva dall'Emilia Romagna, dove con la legge regionale 7/2020 si è limitato
l'ambito di verifica dello stato legittimo del fabbricato alle sole parti comuni oggetto di intervento. Infatti, si prevede che le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 siano riferite
esclusivamente alle parti degli edifici interessate dalle lavorazioni, «rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la
legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici».Sempre in Emilia-Romagna si deve invece registrare una importante presa
di posizione della Direzione Regionale Entrate che, in risposta ad un interpello, ha accolto la tesi dell'istante che proponeva di
considerare gli infissi parte della facciata, bene comune del condominio.

La conseguenza di tale intendimento, avvalorata dalla Dre Emilia-Romagna, è che la sostituzione dei serramenti, intervento
trainato su parte privata, non richiede la verifica di conformità edilizio-urbanistica delle unità immobiliari su cui si interviene,
ma si rimanda il tutto alla verifica sulle parti comuni come previsto dal comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020. Il
combinato disposto di legge regionale e posizione della Dre consentirebbe (in Emilia Romagna) ai tecnici abilitati di verificare
la sola conformità della facciata di un condominio, prima di procedere ad un intervento di "cappottatura" con contestuale
sostituzione degli infissi, tralasciando le ulteriori verifiche sulle restanti parti comuni e, soprattutto, sulle parti interne delle
unità private. Si tratta chiaramente di una semplificazione che non può essere estesa al caso delle detrazioni con aliquota
ordinaria e, soprattutto per il contenuto dell'interpello, meriterebbe almeno un pronunciamento a livello nazionale da parte
dell'Agenzia delle Entrate.
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Appalti 30 Marzo 2021

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
                       Stampa
di Maria Adele Cerizza

    In breve
    Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche
amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti
diretti da Bruxelles, contributi regionali.
Lombardia: energia da fonti rinnovabili, 14,4 milioni per edifici pubblici più efficienti
La Regione Lombardia ha previsto l'attivazione di un bando, per l'erogazione di sovvenzioni per interventi sui sistemi di
generazione di energia per gli edifici destinati alle finalità istituzionali degli enti locali attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili
per conseguire la contrazione dei consumi energetici e dei costi gestionali. Le proposte progettuali dovranno comprendere
impianti a fonte energetica rinnovabile come, a titolo esemplificativo, impianti con tecnologia a pompe di calore, impianti a
biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici, anche integrati fra loro. I beneficiari dell'iniziativa possono essere gli enti locali
e gli enti gestori dei parchi regionali per interventi sul proprio patrimonio edilizio destinato alle finalità istituzionali. La
dotazione finanziaria complessiva è pari a 14,4 euro ripartita nel triennio 2021-2023. Le istanze di partecipazione dovranno
essere inoltrate tramite la piattaforma bandi online. Il bando verrà pubblicato a breve. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
Lombardia: fino a 20mila euro per riqualificare i cimiteri dei piccoli Comuni
Prevista dalla Regione Lombardia la pubblicazione del bando "SiCim" per la messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli Comuni.
Il bando è rivolto ai Comuni sotto i 5mila abitanti alla data del 1 gennaio 2020 e ai Comuni aventi popolazione pari o superiore
istituiti a seguito di fusione o incorporazione tra Comuni aventi ciascuno popolazione residente inferiore a 5mila abitanti al
momento della fusione o incorporazione. È previsto un contributo fino a 20mila euro o fino al 100 per cento della spesa in
caso d'importo inferiore ai 20mila euro, sono ammissibili le spese relative alle opere di messa in sicurezza dei cimiteri
(costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria) e per l'acquisto di beni inventariabili,
dando la precedenza ai Comuni meno popolati siti in aree svantaggiate. La rendicontazione dei lavori dovrà avvenire entro il
30 novembre 2021. Il bando di riferimento verrà pubblicato a breve sulla piattaforma bandi online.Maggiori informazioni
all'indirizzo web.
Emilia Romagna: green economy, riaperto il fondo energia
Riaperto dalla Regione Emilia Romagna il fondo Energia, le imprese e le energy service company regionali che vogliono
puntare sullo sviluppo sostenibile hanno nuovamente la possibilità di usufruire dei finanziamenti del fondo, strumento
finanziario rotativo di credito agevolato che fa parte delle opportunità di crescita nell'ambito della low carbon economy avviate
dal Por Fesr 2014-2020. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 3 maggio 2021. Gli interventi
ammissibili riguardano in particolare il miglioramento dell'efficienza energetica e l'autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili. Sono finanziabili interventi con importi da un minimo di 25mila a un massimo di 750mila euro, con la possibilità
di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese tecniche di progettazione dell'intervento, ad esempio la diagnosi
energetica, pari al 12,5 per cento della quota di finanziamento pubblico concesso all'impresa. Maggiori informazioni
all'indirizzo web.
Commissione europea: protezione civile, bando 2021 per la prevenzione delle catastrofi e dell'inquinamento marino Il
bando attivato dall'Unione europea comprende due azioni: progetti per la gestione transfrontaliera del rischio di catastrofi
attraverso la prevenzione e la preparazione nell'Ue; e l'attivazione di progetti di prevenzione e protezione dagli effetti delle
catastrofi marittime. Possono presentare progetti le persone giuridiche pubbliche o private senza scopo di lucro. Per entrambi

                                                                                                                                            1/2
Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 marzo 2021 - Consiglio Nazionale dei ...
i tipi di progetti il contributo comunitario può coprire fino all'85 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 1 milione di
euro (500mila euro per i progetti finanziati sui fondi dell'azione esterna). Il budget disponibile è pari a 3,5 milioni di euro. La
scadenza è prevista per l'8 giugno 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

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Urbanistica 30 Marzo 2021

Superbonus, Enea: si può asseverare solo tramite il portale
di Luca Rollino

    In breve
    L’asseverazione del tecnico abilitato non è sostituibile per il 110% con fornitore o installatore

Con una nota di chiarimento, l'Enea prova a mettere ordine in materia di asseverazioni e prezzi congrui delle lavorazioni
necessarie per gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di fruire di ecobonus e superecobonus. Il decreto
requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, in vigore da ottobre 2020, fornisce indicazioni sull'oggetto delle asseverazioni, ma non
distingue in modo preciso tra asseverazioni per 110% e asseverazioni per aliquote ordinarie.L'Enea chiarisce innanzitutto che
l'asseverazione per il superecobonus deve essere trasmessa tramite il portale dedicato, sempre accompagnata dal computo
metrico che deve essere redatto facendo riferimento ai valori riportati nei prezzari regionali, relativi al territorio in cui è sito
l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui
"Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla Dei. Nel caso in cui tali prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte
degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un
procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. Solo in questo ipotesi
il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I del decreto requisiti. La relazione firmata dal tecnico abilitato per
la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione, e quindi deve essere anch'essa trasmessa tramite portale.

La dichiarazione del fornitore
Importante: l'asseverazione del tecnico abilitato, in caso di 110% non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore
o dell'installatore. Viceversa, nel caso di aliquota ordinaria, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del
fornitore o dell'installatore, nel caso in cui l'intervento sia su parti specifiche dell'edificio (come la sostituzione dei serramenti
o del generatore di calore). In tali casi però, la congruità dovrà essere garantita rispetto ai valori riportati nell'Allegato I e non
saranno possibili ulteriori riferimenti economici. La soluzione più generale nel caso di aliquote ordinarie prevede il ricorso
all'asseverazione del tecnico abilitato, che per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 riguarda solo i requisiti tecnici, mentre
per quelli iniziati dopo riguarda tanto i requisiti tecnici quanto la congruità delle spese. I riferimenti per garantire tale
congruità sono rappresentati dagli stessi prezzari previsti per il 110%, ed espressamente indicati al Paragrafo 13 del Decreto
requisiti. In caso di Ecobonus "semplice", il computo metrico non deve essere trasmesso tramite portale, ma deve essere
conservato a cura del soggetto beneficiario in caso di controlli. Qualora dal computo metrico (sia per l'eco che per il
superecobonus) emerga che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi previsti, la detrazione è applicata nei limiti
massimi e la restante spesa non può essere ulteriormente agevolata.

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Personale 29 Marzo 2021

Ferie dell'anno in corso fuori dall'ambito di applicazione del
decreto Cura Italia
                       Stampa
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

    In breve
    La linea interpretativa del dipartimento della Funzione pubblica trova spazio anche in tribunale

È illegittima la condotta di un ente locale che, ritenendo di applicare correttamente la disposizione contenuta nell'articolo 87,
comma 3, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia), abbia imposto a un dipendente, impossibilitato a ricorrere al lavoro agile e
che aveva già utilizzato tutti gli istituti contrattualmente previsti per giustificare le assenze (ferie pregresse, congedi, banca ore
e istituti analoghi), di fruire delle ferie maturate nell'anno in corso (nel caso specifico, si trattava dell'anno 2020), prima di
giungere all'esenzione dello stesso dal servizio. È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza N.R.G.
7831/2020 del 17 marzo 2021, che conferma la linea interpretativa fornita dal servizio ispettivo del dipartimento della
Funzione pubblica con nota n. 27465/2020 (si veda Enti locali & Edilizia del 16 aprile 2020).
Il fatto
Il comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia ha previsto che «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le
amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi
istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente
esentare il personale dipendente dal servizio». Un ente locale milanese ha ritenuto che nel concetto di «altri analoghi istituti»,
citati dalla summenzionata disposizione, dovessero annoverarsi anche le ferie maturate nell'anno in corso, in analogia con
l'utilizzo delle ferie non godute nell'anno precedente; e, in ogni caso, considerata la situazione emergenziale in atto e la
necessità di proteggere la salute dei dipendenti e dell'utenza, si potesse far ricorso al potere di programmazione delle ferie che
è riconosciuto al datore di lavoro dalle norme civilistiche (articolo 2109 del codice civile) e contrattuali (per gli enti locali,
all'articolo 28, comma 10, del contratto 21 maggio 2018). Partendo da questo assunto, l'ente ha così imposto a un lavoratore,
stante la sospensione del servizio al quale era assegnato, l'impossibilità di collocarlo in smart working o fare ricorso agli altri
strumenti previsti dalle disposizioni speciali, di fruire delle ferie dell'anno in corso. Il lavoratore ha ritenuto la condotta
illegittima e lesiva dei propri diritti, così ha agito innanzi al giudice del lavoro per il ripristino del monte ferie dell'anno 2020.
La decisione
Per il giudice del lavoro la soluzione va ricercata nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia e delle indicazioni
interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2/2020. La lettura sistematica delle fonti
richiamate porta a escludere che le ferie maturate nell'anno 2020 possano farsi rientrare nel concetto di «ferie pregresse» né
tanto meno in quello di «altri analoghi istituti», per diverse ragioni.
La prima ragione risiede nel concetto di ferie (siano o meno pregresse) poiché per "ferie" si intende un unico e specifico istituto
non riconducibile al concetto di «altro istituto». La norma in questione, nel disciplinare l'istituto delle ferie, ha voluto regolare
in via eccezionale le sole ferie pregresse, negando in tal modo l'impatto sulle ferie non pregresse.
La seconda ragione la si rinviene all'interno della circolare n. 2/2020, la quale ha esplicitamente parlato di «istituto delle
ferie», lasciando così intendere che la legislazione emergenziale in materia di ferie si esaurisca nel riferimento alle ferie
pregresse.
Infine, il rimando della norma agli «altri analoghi istituti» deve essere letto in stretta connessione con il «rispetto della
contrattazione collettiva» e nella contrattazione nazionale del comparto delle funzioni locali non vi è traccia di una norma che
consente al datore di lavoro di disporre delle ferie non pregresse senza tener conto delle richieste del dipendente.
Sulla scorta di queste motivazioni, il Tribunale di Milano ha così condannato l'ente locale all'applicazione dell'esenzione del
dipendente dal servizio (con regolare retribuzione), al ripristino del monte ferie 2020 e al pagamento delle spese processuali.
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Superbonus e Sismabonus: per renderlo efficace deve
essere credibile
  lavoripubblici.it/news/Superbonus-e-Sismabonus-per-renderlo-efficace-deve-essere-credibile-25592

                                                                                                30 marzo 2021

Sin dalla loro inserimento nelle prime bozze del Decreto Rilancio, le detrazioni
fiscali del 110% hanno avuto un grosso (enorme) problema di "comunicazione".
Non sto parlando degli aspetti legati alla normativa, che come sappiamo non è esente da
errori o dubbi (ma quale norma lo è?). Mi riferisco, in particolare, la modo in cui il
Governo e il Parlamento hanno proposto questo nuovo strumento fiscale.

Il superbonus e il "tutto gratis"
Non si è puntato sulla potenza di una norma straordinaria per la riqualificazione
energetica e strutturale del patrimonio immobiliare italiano. Ciò su cui si è fatto leva è
sempre stato il "tutto gratis", concetto ribadito anche sul portale informativo messo a
punto dal Governo in cui si parla di "possibilità di effettuare i lavori a costo zero per
tutti i cittadini".

Dal primo momento in cui si è definito il quadro normativo di riferimento con la
pubblicazione degli ultimi provvedimenti attuativi e dopo che tecnici, imprese e istituti
di credito hanno cominciato a proporre prodotti e servizi dedicati, la domanda è sempre
stata la stessa "come faccio a fare tutto gratis?".

                                                                                                                1/4
Superbonus e consapevolezza
In quest'ultimo periodo si è tornati a parlare di superbonus. Soprattutto per quel che
riguarda la sua possibile proroga alla luce delle risorse messe in campo dal Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le varie proposte arrivate, merita molta attenzione
quella avanzata dall'Associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana.

Una proposta che focalizza la sua attenzione sul Sismabonus, ovvero la misura per la
riqualificazione strutturale. Una proposta che piace sin dalla sua formulazione iniziale
perché prima ancora di parlare degli aspetti tecnici legati alla normativa, centra forse
una delle più grandi problematiche: la credibilità della misura fiscale.

Quando si parla dei vantaggi della normativa, l'ing. Andrea Barocci, Presidente di ISI,
afferma subito "È innegabile che il bonus sia un beneficio per i proprietari d’immobili,
ma lo è anche per lo Stato; questo va detto con forza e in maniera positiva.

In un comunicato pubblicato sul suo sito informativo, ISI sottolinea come dal 1968 a
oggi, l’Italia abbia speso "tra i 150 e i 200 miliardi di euro per far fronte al disastro
causato dai terremoti; l’85% di questa spesa è servito per la ricostruzione, quindi per
sopperire all’inadeguatezza degli edifici".

La conoscenza del quadro sismico del territorio, unita alla consapevolezza di una
patrimonio edilizio costruito per circa il 75% in assenza di criteri antisismici, impone
una seria riflessione sulla necessità di "mettere a bilancio la voce di spesa legata al
rischio sismico"

Come sottolinea ISI "incentivare gli interventi di efficientamento strutturale significa
investire sulla riduzione di quel capitolo di spesa. E se ci guadagna lo Stato allora ci
guadagniamo tutti, perché dal 1968 a oggi per far fronte agli enormi esborsi legati ai
terremoti sono state inserite le accise sui carburanti e queste sono pagate da ogni
cittadino indistintamente dalla zona simica o dall’edificio in cui ha scelto di vivere".

Il Sismabonus, il miglioramento strutturale il sistema premiante
In riferimento all'assenza di un sistema premiante contenuto nel Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), ISI afferma "Occorre avere il coraggio di
rendere obbligatoria almeno la classificazione iniziale, per qualsiasi tipo d’intervento
che si prevede di fare; solo così potrà crescere la cultura del rischio. Di recente è stato
detto che questo comporterebbe un intralcio all’effettivo sviluppo della misura fiscale,
appellandosi al fatto che la normativa stessa non lo richiede per interventi minimi".

                                                                                              2/4
"Aver tolto con il Dl 34/2020 l’obbligo al miglioramento di classe -afferma ISI - è una
sconfitta nei confronti della riduzione del rischio sismico. Un provvedimento credibile e
sostenibile deve andare verso la premialità e spiegare bene perché un cittadino possa
avere un contributo diverso da un altro. Non è scandaloso pensare a percentuali
differenziate sia per zone sismiche, sia per efficacia degli interventi. È invece
scandaloso che un’abitazione degli anni ’90 in zona 3 abbia la stessa percentuale di
detrazione e massimale di spesa di una in zona 1 costruita negli anni '40".

Il Sismabonus e l'assicurazione professionale
In riferimento all'obbligo di assicurazione professionale secondo ISI "aver inserito
l’obbligo di assicurazione dedicata per i professionisti è controproducente nei confronti
dei tecnici, che rimangono gli unici soggetti costretti ad assumersi compiti o
responsabilità, peraltro spesso su questioni che non competono loro, in un intreccio tra
normativa tecnica e fiscale che ha troppe zone grigie e che ancora non vede volontà di
dialogo tra diverse competenze".

8 anni di controllo dell'Agenzia delle Entrate
"In una visione lungimirante, che vada oltre gli otto anni di controllo dell’Agenzia delle
Entrate - continua ISI - occorre essere coraggiosi ed estendere questa responsabilità al
proprietario dell’immobile, il quale deve fare l’assicurazione sul proprio edificio; solo
questo potrà veramente tutelare lo Stato, per tutto quello che abbiamo già visto prima,
nei confronti del danno erariale".

Il fascicolo del fabbricato
Proposta anche la previsione di un documento che attesti il livello di sicurezza del
fabbricato, così come fatto per le prestazioni energetica. "Un’ulteriore proposta di
miglioramento è legata al fatto che da anni siamo obbligati a conoscere, all’atto di una
compravendita, il livello di efficientamento energetico del nostro edificio.
Considerando quanto scritto sopra, sarebbe assolutamente legittimo richiedere la
classificazione sismica del bene in vendita, e inserire tra i diritti del compratore quello
di sapere il livello di sicurezza di cosa intende acquistare".

A questo proposito, l’Ing. Andrea Barocci aggiunge: “Questo farebbe nascere
comportamenti virtuosi legati alla conoscenza del singolo cittadino, alla facilità per le
assicurazioni nel valutare il bene, alle politiche statali di riduzione del rischio con la
creazione nel tempo di una mappa nazionale”. Lo scoglio iniziale della classificazione
nei condomini potrebbe essere superato mediante incentivazione fiscale o detrazioni.

Il superbonus e il "tutto gratis"
Tornando all'aspetto legato alla "consapevolezza" ISI afferma "abbiamo visto
chiaramente negli ultimi mesi che la percezione di un incentivo strettamente legato al
concetto di “gratuità”, per quanto interessante, può risultare dannosa e a lungo andare

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