Consiglio Nazionale dei Geologi - 30 marzo 2021 - Consiglio Nazionale dei ...
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Diritto Martedì 30 Marzo 2021 29 IL MANUALE LA RIFORMA DEL SUPERBONUS DELLO SPORT & Fisco in edicola con in edicola con www.classabbonamenti.com www.classabbonamenti.com Da oggi (fino al 28 maggio) le domande per gli aiuti previsti dal decreto Sostegni Fondo perduto, istanze al via Canale telematico pronto: occhio ai dati da inserire DI CRISTINA BARTELLI La procedura online a oggi al via le istanze D per richiedere il contri- buto a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni (41/2021). L’Agenzia delle entrate aprirà il canale in- Due strade per l’invio dell’istanza: ● ● un software di compilazione di mercato, il file contenente l’istanza deve essere inviato mediante l’usuale canale telematico Entratel/Fisconline attraverso cui sono trasmesse le dichiarazioni dei redditi. un’apposita procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate formatico: una finestra che fino all’interno del portale Fatture e Corrispettivi,nella sezione Contributo a fondo al 28 maggio servirà l’inoltro perduto. delle domande da parte di 2.800 mila partite Iva. Un’attesa che 1. accedere al portale «Fatture e Corrispettivi» dal sito dell’Agenzia delle è quella da click day anche se, entrate mediante le credenziali dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico attenzione, non si tratta di un dell’Identità Digitale) sole credenziali della CIE (Carta di Identità Elettronica) indennizzo a chi è più veloce. Gli aiuti stanziati dal decreto sole credenziali Entratel/Fisconline o,ancora,mediante Carta Nazionale dei ammontano a 11,5 miliardi. Il Servizi (Cns) presidente del consiglio Mario 2. se l’accesso è stato effettuato da un intermediario delegato al servizio di Draghi ha indicato come cro- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati noprogramma per l’erogazione Cinque step informatici, questo dovrà scegliere l’utenza di lavoro (opzione Delega diretta) dei fondi l’avvio da oggi delle per la procedura 3. cliccare sul link Servizi per compilare e trasmettere l’istanza della sezione istanze sulla piattaforma e gli accrediti a partire dall’8 aprile. dell’Agenzia Contributo a Fondo Perduto,presente nella home page del portale Fatture e Molto probabile tuttavia che Corrispettivi oggi risulti percorribile solo il 4. cliccare sul link Compila e invia l’istanza per il contributo, o Compila e invia canale del cosiddetto fai-da-te la rinuncia all’istanza trasmessa, presente nel box dedicato al contributo e cioè l’inoltro delle istanze in a fondo perduto dell’articolo 1 del decreto legge n. 41del 22marzo 2021 via autonoma. Per chi si avvale (decreto«Sostegni») dell’intermedario è possibile che operativamente la procedura 5. inserire le informazioni dell’istanza, controllare attentamente il riepilogo e parta con qualche giorno di ri- cliccare sul tasto Invia istanza tardo causa aggiornamenti che le case di software stanno ulti- mando. La procedura dei nuovi CONTRIBUTO RISPETTO A UN PERIODO DI RIFERIMENTO INFERIORE ALL’ANNO sostegni è tutt’altro che intuiti- va: «Le case di software stano facendo il massimo per assicu- rare la procedura nuova nel più I calcoli di congruità sul mese di calo breve tempo possibile», spiega Sostegni alla prova della congruità. re che il contributo è dovuto in percen- sito dalla giornata di ieri) che, qualora a ItaliaOggi Roberto Bellini, Dopo l’emanazione del decreto soste- tuale (variabile in funzione dei ricavi/ vi sia un calo di fatturato nel periodo direttore generale di Assosof- gni (Dl 41/21), della guida dell’Agenzia compensi 2019), sullo scarto di fattura- di riferimento, il contributo spettante tware, «la gestione è nuova per delle entrate e del provvedimento con le to medio mensile del 2020 rispetto al è quello in percentuale secondo quanto quanto simile alla precedente istruzioni e il modello, è iniziata la fase 2019: proprio questa «mensilizzazione» disposto dal co. 5 della norma. Se inve- ma c’è bisogno di una procedura operativa negli studi professionali per i del calo porta a ritenere che il sostegno ce nel periodo di riferimento non vi è di estrazione dei dati contabili calcoli e l’esame delle questioni dubbie in questione sia da intendersi per un alcuna riduzione del fatturato, allora per cui è necessario servirsi di in vista dell’apertura oggi del portale. periodo di riferimento di gran lunga il contributo compete in misura mini- un sistema contabile integra- Il sostegno. Per quanto attiene alla inferiore rispetto ad una annualità. Se ma (mille euro per le persone fisiche to». Sconsigliato insomma il sussistenza dei requisiti, bisogna evi- così non fosse, probabilmente il soste- e duemila euro per gli altri soggetti): fai-da-te: i dati da inserire e da denziare una notevole semplificazione gno si sarebbe dovuto conteggiare sul tale impostazione supera i chiarimen- recuperare se non maneggiati rispetto alle passate edizioni di simili calo annuale di fatturato 2020 rispetto ti forniti nella guida resa disponibile con cura sono ad alto rischio di provvedimenti: l’eliminazione dei codici al 2019. Questa indicazione è peraltro dall’agenzia. Bisogna poi completare errore e, conseguenza più im- Ateco e dell’individuazione geografica confermata anche dalla peculiare mo- il quadro con i contribuenti che hanno portante, di scarto dell’istan- delle sedi legali o di svolgimento dell’at- dalità di calcolo per i contribuenti che aperto la partita Iva dal 01.01.2020 e za. Anche l’Agenzia nella sua tività, ha risolto non poche questioni, hanno aperto la partita Iva nel 2019. fino al 22.03.2021 (giorno antecedente guida mette bene in evidenza che ora si concentrano su dati numerici Le partite Iva 2019. Proprio con ri- alla data di entrata in vigore del decre- che gli errori più frequenti reperibili dai dichiarativi fiscali e ri- guardo a questi ultimi, si evidenzia il to), per i quali il contributo spetta sem- che hanno portato agli scarti guardanti essenzialmente due periodi. co. 4 dell’art. 1 del dl n. 41/2021 dispon- pre in misura minima (non potendosi e ai problemi nelle precedenti Il contributo spettante. Una volta ga che il contributo spetta anche qua- calcolare lo scostamento medio mensile finestre di indennizzo hanno verificata la sussistenza dei requisiti, lora il calo di fatturato 2020–2019 (per di fatturato rispetto al 2019). riguardato l’abbinamentro tra inizia l’esame della congruità del con- quest’ultima annualità da calcolarsi in L’aperta del canale telematico. i codici fiscali e l’Iban del conto tributo spettante: bisogna in proposi- base al numero di mesi che vanno fino Il periodo di tempo entro cui potranno su cui accreditare i soldi. Una to evidenziare come in questi giorni, al 31.12 dal mese successivo a quello essere inoltrate (direttamente o trami- volta inviata l’istanza sarà però si siano levate alcune voci che hanno di apertura della posizione Iva) sia in- te intermediario abilitato delegato), va possibile correggerla con una rilevato una sostanziale inadeguatez- feriore al 30%; tale circostanza risulta da oggi fino al 28.05.2021.Presumibil- nuova entro il 28 maggio. za del sostegno. Tuttavia, tale critica inoltre confermata anche dalla modi- mente, le istanze per l’ottenimento del deve essere letta alla luce di come è fica del provvedimento del direttore contributo o del credito da utilizzare in Il provvedimento con strutturato il sostegno che, proprio in dell’Agenzia delle entrate, reso dispo- compensazione (scelta irrevocabile), ver- modello e istruzioni relazione alle modalità con cui viene nibile nella giornata di ieri. Si eviden- ranno lavorate in ordine cronologico. determinato, non può essere ricondotto zia come l’Agenzia delle entrate abbia Massimiliano Sironi su www.italiaoggi.it/ a un ristoro «annuale», per la perdita di indicato in una revisione delle istruzio- e Duilio Liburdi documenti-italiaoggi fatturato 2020. Si deve infatti ricorda- ni all’istanza (anch’essa disponibile sul © Riproduzione riservata
32 Martedì 30 Marzo 2021 I M P O S T E E TA S S E Sulle modalità di fruizione l’opzione dell’uno non condiziona la scelta dell’altro Il 110% è un bonus elastico Cessione, sconto, detrazione? Comproprietari liberi DI FABRIZIO G. POGGIANI fattura o per la cessione del credito d’imposta corrispon- comma 1, art. 16-bis del dpr nel mancato e/o errato invio credito d’imposta. dente alla detrazione fruibile, 917/1986), per gli interven- dell’acquirente della necessa- el caso in cui siano Com’è noto lo sconto in con facoltà, da parte dei ces- ti di efficientamento, per le ria comunicazione (provvedi- N più soggetti a soste- nere le spese per il medesimo interven- to, anche destinato a fruire la detrazione maggiorata fattura non è altro che un pagamento eseguito con l’at- tribuzione del credito d’im- posta maturato alle imprese o professionisti che hanno sionari di eseguire successive cessioni. L’Agenzia delle entrate (circ. 24/E/2020) ha precisa- to che, nel caso in cui siano misure antisismiche per il recupero delle facciate e per l’installazione delle colonni- ne per la ricarica dei veicoli elettrici, restando fuori, pre- mento n. 283847/2020). Infine, è opportuno ricorda- re che mentre l’asseverazione per la fruizione del 110% deve essere sempre presente, il vi- del 110%, come nel caso dei partecipato all’esecuzione più soggetti a sostenere la sumibilmente perché ripro- sto di conformità deve essere comproprietari, ciascuno di dell’intervento che potranno spesa per il medesimo inter- posti dopo l’emanazione del rilasciato esclusivamente nei essi potrà, autonomamente recuperare in compensazione vento (per esempio coniugi o dl 34/2020, gli interventi per casi in cui il beneficiario, in e anche diversamente dagli o, addirittura, cedendolo ul- fratelli, anche comproprieta- la sistemazione dei giardini e alternativa alla detrazione altri, scegliere se portare teriormente ad altri soggetti, ri del medesimo immobile), di acquisto di mobili ed elet- diretta del bonus, decida di in detrazione l’ammontare istituti di credito o finanzia- ciascuno può utilizzare, in trodomestici. ottenere lo sconto sul corri- spettante o cederlo oppure ri, comprese le Poste Italiane via autonoma rispetto agli Per quanto concerne la spettivo o desideri cedere il ottenere lo sconto in fattura. spa. altri, le varie possibilità di- riserva della detrazione del credito d’imposta a soggetto E solo in caso di cessione e In sostanza, l’importo mas- sposte dalla norma richiama- 110% in caso di trasferimen- terzo, impresa, banche e/o in- sconto è necessario ottenere simo cedibile non è superiore ta, con la possibilità, quindi, to dell’unità immobiliare da termediari finanziari. il visto di conformità. al corrispettivo stesso e quin- che un contribuente potrà parte del cedente, la proble- In effetti, già dal tenore let- L’art. 121 del dl 34/2020, di, in sintesi, se il contribuen- fruire della detrazione, un matica è insussistente in caso terale del comma 11 dell’art. convertito con modifiche nel- te risparmia il 100% di quan- altro ottenere lo sconto in di sconto o di cessione, ma 119 del dl 34/2020, e come ap- la legge 77/2020, ha previsto to dovuto per l’intervento, il fattura e un terzo optare per resta possibile quando il ce- pare evidente dal modello di che i contribuenti che, negli fornitore, applicando lo scon- la cessione del credito d’im- dente ha fatto valere il bonus comunicazione dell’opzione, anni 2021 e 2021 e nel 2022 to, potrà vantare un credito posta (a sostegno, notariato, in sede dichiarativa, mentre il visto di conformità si ren- (in tale ultimo caso limitata- pari al 110% (Agenzia delle studio 27-2021/T); situazione particolari attenzioni devono de necessario esclusivamente mente al 110%), sostengono entrate, circ. 24/E/2020). replicabile anche nel caso del essere poste in sede si utiliz- nel caso in cui il beneficiario spese per determinati inter- In alternativa a tale pos- condominio, per gli interven- zo del superbonus per l’acqui- decida di optare per la cessio- venti di efficientamento o sibilità e a quella della de- ti eseguiti sulle parti comuni sto di immobili antisismici, in ne o sconto in fattura, men- antisismici possono optare, trazione diretta in sede di- ammessi al beneficio. ordine alle tempistiche e alla tre non deve essere richiesto in luogo della detrazione di- chiarativa, il contribuente L’opzione può essere eser- necessità di ottenere il visto per l’utilizzo diretto del 110% retta della detrazione in sede può optare per la cessione citata per taluni interventi in caso di cessione o sconto, (Agenzia delle entrate, circ. di redazione della propria di- del credito ad altri soggetti, da quelli del recupero edili- regolamentando in atto anche 24/E/2020 § 8.1 e guida feb- chiarazione dei redditi, alter- compresi istituti di credito e zio e installazione impianti le conseguenze di una even- braio 2021). nativamente per lo sconto in intermediari finanziari, del fotovoltaici (lettere a, b e h, tuale inerzia dell’acquirente © Riproduzione riservata IL MIO 110% RISPONDE Edificio plurifamiliare non necessariamente condominio DUE NEGOZI E ABITAZIONE ni per gli interventi realizzati su con uno o più accessi autonomi maggio 2012, posso benefi ciare SENZA RISCALDAMENTO un numero massimo di due unità dall’esterno, site all’interno di dell’incremento del 50% della de- Quesito immobiliari, fermo restando il ri- edifi ci plurifamiliari”, alle quali trazione del 110% riconosciuta Lo status quo vede tre immobi- conoscimento delle detrazioni per la norma fa riferimento, vanno per lavori di efficienza energeti- li, di cui uno a destinazione abi- gli interventi effettuati sulle parti individuate verifi cando la conte- ca ed adeguamento antisismico? tativa (A3) e due negozi (C1), di comuni dell’edificio. stuale sussistenza del requisito R.T. proprietà di un unico soggetto. Come precisato nella richiamata della “indipendenza funzionale” e Risposta L’immobile abitativo non è dota- circolare, per “edificio unifamilia- dell’“accesso autonomo dall’ester- Ai sensi dell’art. 119, comma to di impianto di riscaldamento. re” si intende un’unica unità im- no”, a nulla rilevando, a tal fi ne, 4-ter, dl rilancio, i limiti delle spese Sui tre immobili verranno ese- mobiliare di proprietà esclusiva, che l’edificio plurifamiliare di cui ammesse alla fruizione degli incen- guiti lavori di ristrutturazione funzionalmente indipendente, che tali unità immobiliari fanno parte tivi fiscali Ecobonus e Sismabonus e lavori di cui al Sismabonus a disponga di uno o più accessi au- sia costituito o meno in condomi- sono aumentati del 50 per cento per seguito dei quali i due negozi tonomi dall’esterno e desti- nio. gli interventi di ricostruzione ri- acquisiranno destinazione abi- nato all’abitazione di Da ultimo, qualora guardanti i fabbricati danneggia- tativa (A3): la situazione finale un singolo nucleo gli immobili con- ti da sisma verificatisi, per quanto sarebbe quella di tre immobili familiare, laddo- tinuassero ad di interesse nella fattispecie, dopo abitativi, non funzionalmente ve, una unità avere un unico l’anno 2008 nei comuni ove sia indipendenti, all’interno di un immobiliare p r o p r i e t a r i o, stato dichiarato lo stato di emer- mini condominio. può ritenersi non potrebbe genza. Si chiede se si può godere di “funzional- parlarsi di Inoltre, il successivo comma Sismabonus per i lavori eseguiti mente indi- mini-condo- 4-quater della medesima dispo- sui tre immobili ed Ecobonus sui pendente” minio. sizione normativa sancisce che, due immobili inizialmente C1. qualora sia Consiglia- nei comuni dei territori colpiti da S.R. dotata di in- mo, di conse- eventi sismici verificatisi a far data Risposta stallazioni guenza, una dal 1° aprile 2009 ove sia stato Ai sensi dell’art. 119, dl Rilancio, o manufatti analisi della dichiarato lo stato di emergenza, nonché di quanto indicato nell’am- di qualunque fattispecie gli incentivi previsti spettano per bito della circ. min. 24/E/2020, genere, quali prospettata l’importo eccedente il contributo possono usufruire del Superbonus, impianti per alla luce dei previsto per la ricostruzione. per quanto di interesse nella fatti- l’acqua, per il gas, per l’energia criteri e dei chiarimenti riportati, Posto quanto sopra, si ritiene che specie, con riferimento agli inter- elettrica, per il riscaldamento di solo a seguito della quale determi- il contribuente, nel rispetto dei cri- venti qualifi cati e specifi camente proprietà esclusiva. Inoltre, come nare gli interventi qualifi cati da teri sopra individuati, nonché dei individuati, le persone fi siche, al indicato al comma 1-bis, dell’art. effettuarsi e, conseguentemente, le requisiti ed adempimenti richie- di fuori dell’esercizio di attività di 119 cit., per “accesso autonomo agevolazioni ad essi correlate. sti dalle disposizioni in materia impresa, arti e professioni con ri- dall’esterno” si intende un acces- di Superbonus, possa usufruire ferimento agli interventi su edifici so indipendente, non comune ad VIA ALL’EFICIENTAMENTO dell’agevolazione sulla base dei composti da due a quattro unità altre installazioni o manufatti di ENERGETICO POST SISMA criteri sopra richiamati. immobiliari distintamente acca- proprietà esterna, quali impianti Quesito risposte a cura tastate, anche se posseduti da un per l’approvvigionamento idrico, Nel caso di intervento di ri- di Loconte&Partners unico proprietario. In caso di inter- impianti per il gas, impianti per strutturazione di un immobile © Riproduzione riservata venti aventi ad oggetto efficienta- l’energia elettrica, impianto di cli- adibito a civile abitazione ubi- mento energetico, inoltre, le persone matizzazione invernale. cato nel territorio del Comune I quesiti possono essere inviati a fisiche come individuate potranno Inoltre, le “unità immobiliari di Boretto (RE), colpito da even- superbonus@italiaoggi.it beneficiare delle relative detrazio- funzionalmente indipendenti e ti sismici verificatisi nel mese
Appalti 30 Marzo 2021 Recovery, il decalogo Anac per la semplificazione «strutturale» : codice appalti leggero e gare digitali di Mauro Salerno In breve Busia: sbagliato sospendere le norme. Tra le proposte via il tetto ai subappalti, banca dati unica, verifiche light sui micro- contratti Non c'è bisogno di azzerare la normativa sugli appalti per accelerare la spesa collegata agli investimenti del Recovery plan. Anzi l'occasione potrebbe essere colta per intervenire in modo chirurgico, ma strutturale, sull'impianto normativo che finora ha fatto flop nonostante i tentativi di semplificazione introdotti a cadenza annuale. Il modello di intervento dell'Autorità Anticorruzione, esposto dal presidente Giuseppe Busia, dopo l'iniziativa-choc dell'Antitrust che ha proposto al Governo di sospendere il codice appalti , trova conferma nel pacchetto di misure che l'Anac ha portato al tavolo interministeriale in cui si discutono le proposte da inserire nel decreto legge che accompegnerà il Piano nazionale di resilienza e resistenza (Pnrr), disegnando una corsia preferenziale per gli investimenti. Il messaggio di fondo è semplificare tutto il possibile, ma con un'ottica di lungo periodo, non legata soltanto all'emergenza. E soprattutto innovare le vecchie procedure di gara con una poderosa iniezione di innovazione digitale. A partire dal potenziamento della Banca dati unica per gli appalti, continuando per il fascicolo virtuale delle imprese per finire con il portale unico della trasparenza: il cuore delle proposte avanzate dall'Anac. «Chi vuole sospendere il codice degli appalti con la scusa della giungla normativa non può volere il deserto normativo - sottolinea Busia - . Al contrario, certezza e stabilità delle regole sono indispensabili proprio per evitare il "blocco della firma"». Busia propone di «eliminare dal Codice alcuni vincoli non richiesti dalle direttive europee, ma non ha senso parlare di sospensione del Codice, che è fra l'altro il principale strumento per assicurare la concorrenza nei contratti pubblici. In molti casi - spiega -, si tratta invece di dare attuazione alle sue disposizioni più innovative, finora rimaste sulla carta». La priorità è la digitalizzazione delle procedure, con la Banca dati unica per gli appalti (rilanciata anche dalla viceministra all'Economia Laura Castelli), ma c'è spazio anche per una serie di interventi di dettaglio che vanno incontro anche alle richieste europee. Tra questi l'eliminazione del tetto unico sui subappalti, la semplificazione definitiva dei piccoli e piccolissimi affidamenti, l'anticipazione del 40% del prezzo alle imprese, l'abrogazione dell'albo dei commissari di gara, l'apertura delle offerte prima della verifica dei requisiti dei concorrenti, l'alleggerimento delle garanzie, la sistemazione definitiva dei criteri di aggiudicazione, il portale unico della trasparenza per ridurre gli adempimenti a carico delle Pa. Tra le soluzioni proposte vanno citate anche la verifica di anomalia delle offerte, prevedendo la possibilità di individuare in maniera rapida e certa le offerte incongrue, l'istituzionalizzazione di livelli di progettazione semplificati (già previsti dal Dl semplificazioni fino al 31 dicembre 2021) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, l'ok alle modifica dei raggruppamenti anche in fase di gara in caso di perdita dei requisiti per la crisi di capogruppo e mandanti, il chiarimento sulle clausole sociali da applicare solo in maniera compatibile all'organizzazione di impresa, la previsione di misure di trasparenza anche per gli appalti gestiti dai commissari straordinari. A completare il pacchetto anche una serie di misure di semplificazione per combattere e risolvere le situazioni di conflitto di interessi nei piccoli comuni a corto di dipendenti e di "commisariamento" degli appalti in caso di episodi di corruzione nei lavori pubblici e negli appalti del Servizio sanitario nazionale. «Le proposte di modifica al codice che abbiamo formulato, in un clima di ottima collaborazione con il Ministero - sintetizza Busia - , sono concrete e durature, volte a semplificare ed accelerare gli appalti pubblici, e ridurre gli oneri a carico delle 1/2
pubbliche amministrazioni e delle imprese. Questo è fondamentale in un momento in cui il Paese deve agire con rapidità». Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] 2/2
Fisco e contabilità 30 Marzo 2021 Imu semplice, arriva il decreto ma parte dal prossimo anno di Gianni Trovati In breve Pronto l'elenco dei casi in cui i Comuni potranno differenziare le aliquote Un’imposta divisa in sette famiglie, con una griglia di possibili «personalizzazioni» all’interno di ciascuna. È l’architettura della «nuova Imu» costruita al ministero dell’Economia per semplificare la folla sterminata di aliquote comunali, e dare finalmente il via generalizzato a quel modello precompilato che fin dal 2012 appare nel lungo elenco delle promesse fiscali inattuate. Dove, però, rimarrà anche quest’anno. Il decreto chiamato a mettere ordine nel ginepraio dell’«Imposta municipale unica» ha preso forma in bozza. Ma i Comuni, dopo la mini-proroga inserita nel decreto sui «sostegni», devono chiudere le delibere sui tributi e i bilanci preventivi entro il 30 aprile. Molti quindi hanno già chiuso la pratica, altri hanno approvato in giunta le proposte da sottoporre al consiglio comunale, e chi ancora non l’ha fatto dovrà accelerare per non sforare la scadenza. Intanto la bozza di decreto prosegue la gestazione, anche per correggere alcune pecche emerse durante le concertazioni tecniche. L’Imu «semplice», insomma, deve aspettare ancora. Il decreto è previsto da un comma (il 756) della legge di bilancio per il 2020, e sarebbe dovuto arrivare in Gazzetta Ufficiale entro il giugno dell’anno scorso. Ma la storia è più lunga. Perché la chimera del bollettino precompilato per tutti accompagna l’Imu fin dalla sua nascita, nel decreto «salva-Italia» approvato a fine 2011 dal governo Monti; quando l’idea della semplificazione fu promossa anche per far digerire l’improvviso raddoppio abbondante delle tasse sul mattone. Ma non se ne fece nulla. Anni di attesa e di attento studio della questione hanno portato a una conclusione ovvia. La libertà totale lasciata ai Comuni di prevedere aliquote su misura anche delle più minute fattispecie ha avuto il pregio di modulare l’imposta in base alle caratteristiche e alle scelte politiche locali (al netto ovviamente delle esigenze pressanti dei conti e delle invasioni statali sul gettito). Ma ha comportato la moltiplicazione delle variabili, arrivate a superare quota 200mila quando l’Imu è stata affiancata dalla gemella Tasi. Nell’autunno del 2019 la prima legge di bilancio giallorossa ha cancellato la Tasi (in realtà l’ha inglobata nell’Imu), e per ridurre le aliquote infinite che deliziano contribuenti e intermediari ha previsto di ingabbiare l’imposta municipale in uno schema rigido, con un elenco predefinito di (pochi) casi in cui i Comuni avrebbero potuto differenziare l’aliquota. Un passo indispensabile per avviare la piattaforma telematica Mef che secondo le norme dovrebbe precompilare i moduli ai contribuenti. La bozza di decreto che compare con una decina di mesi di ritardo sulla tabella di marcia fissata dalla legge stila questo elenco. E parte appunto dall’individuazione delle sette tipologie di Imu: abitazione principale (quelle «di lusso»), fabbricati rurali strumentali, immobili merce, categoria «D» (i capannoni), terreni agricoli, aree fabbricabili e «altri fabbricati», cioè in pratica le seconde case. Per ogni tipologia vengono individuati i casi a cui si può riservare un’aliquota su misura, distinguendo per esempio i capannoni utilizzati dal produttore da quelli dati in affitto, i terreni agricoli coltivati e non, le aree fabbricabili in zone non raggiunte dai servizi a rete del Comune o le seconde case vuote da quelle date in comodato a famigliari. Con questi parametri, guidati da un sistema informatico messo a punto dal ministero dell’Economia, l’obbligo di garantire a tutti i contribuenti la possibilità di ricavare il modello precompilato tramite piattaforma Mef per il pagamento dell’Imu diventa finalmente attuabile. Dal 2022, però. Quando l’Imu, pensata come «provvisoria» dal governo Monti, entrerà nell’undicesimo anno di vita. Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]
Appalti 30 Marzo 2021 La concessione di pubblico servizio vincola il concessionario ad assumere il rischio di domanda di Manuela Sodini In breve Non essendo prevista la revisione dei profili economici se non in casi eccezionali e straordinari estranei alle fluttuazioni di mercato Il rapporto di concessione di pubblico servizio si contraddistingue dall'appalto di servizi per l'assunzione del rischio di domanda da parte del concessionario che ha rapporti diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi dipende la propria remunerazione. Così si è pronunciato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2426/2021, sul ricorso presentato da una società che ha svolto in concessione, a seguito di aggiudicazione di pubblica gara, il servizio di raccolta e avvio al trattamento dei rifiuti delle navi scalanti in porto. Con il ricorso, la società concessionaria ha chiesto che fosse dichiarata l'illegittimità del silenzio da parte del concedente (Autorità di sistema portuale) sull'istanza finalizzata ad ottenere la revisione tariffaria del servizio, stante la «drastica quanto imprevedibile riduzione della quantità di navi scalanti» nel porto, con conseguente richiesta di risarcimento del danno. Il ricorso, su cui il Tar si è pronunciato respingendo la domanda di dichiarazione dell'illegittimità del silenzio serbato dal concedente, per il Consiglio di Stato è infondato nel merito e, dunque, lo ha rigettato, osservando come l'impianto motivazionale di prime cure abbia meritato sostanziale conferma. Nella sentenza, in primo luogo è stato evidenziato che il rapporto di concessione di pubblico servizio si distingue dall'appalto di servizi in virtù dell'assunzione, da parte del concessionario, del rischio di domanda. Infatti, mentre l'appalto ha struttura bifasica tra appaltante e appaltatore e il compenso di quest'ultimo grava interamente sull'appaltante, nella concessione, caratterizzata da una dimensione triadica, il concessionario ha rapporti negoziali diretti con l'utenza finale, dalla cui richiesta di servizi dipende la propria remunerazione. La fluttuazione della domanda del servizio viene a costituire un rischio traslato in capo al concessionario, anzi rappresenta il rischio principale assunto dal concessionario. Come ha evidenziato una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 3653/2016, richiamata in sentenza, affinché si possa dar luogo a una revisione dei profili economici concordati con il concedente è necessario comprovare la ricorrenza di eventi eccezionali e straordinari, oggettivamente esterni ed estranei al funzionamento del mercato di settore, non essendo sufficienti mere fluttuazioni della domanda, da intendersi quale dato fisiologico di ogni mercato, che l'operatore economico deve considerare come aspetto intrinseco e ineliminabile del contesto in cui opera. Peraltro, ha osservato il Consiglio di Stato, la convenzione in oggetto prevedeva che la tariffa offerta dal concessionario fosse soggetta esclusivamente a un adeguamento annuale al variare del costo della vita, variazione questa che non ha determinato alcun vantaggio, in termini reali, per il concessionario. I giudici di palazzo Spada hanno quindi concluso per il rigetto del ricorso, non essendo previsto alcun obbligo convenzionale di procedere alla richiesta di revisione tariffaria, e non essendoci alcun dovere pubblicistico per l'autorità concedente di rispondere all'istanza del ricorrente. Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] 1/1
Urbanistica 30 Marzo 2021 Superbonus, abusi su parti comuni: in Emilia Romagna si considera solo l'area dei lavori di Luca Rollino In breve Esempio virtuoso. La «conformità edilizia», secondo una legge regionale, va verificata solo sulle porzioni di edificio interessate dai lavori Una delle principali criticità che stanno rallentando la partenza dei cantieri del superbonus è rappresentato dallo stato dell'immobile oggetto dell'intervento, che deve essere coerente con i titoli abilitativi che ne hanno autorizzato la costruzione e le successive modifiche. Parti comuni sì ma quali? Il comma 13-ter del Dl 34/2020 ha previsto che, per semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi 110%, le asseverazioni dei tecnici abilitati siano riferiti alle stessebparti comuni degli edifici. Non si tratta però, delle sole parti comuni oggetto dell'intervento, ma di tutte le parti comuni degli edifici condominiali e plurifamiliari su cui realizzare un cantiere. In presenza di immobili realizzati quando non era obbligatorio il titolo abilitativo edilizio, o qualora sia noto il titolo abilitativo ma non se ne abbia più copia, si può poi ricorrere a ogni altra documentazione in grado di testimoniare quale fosse lo stato autorizzato del fabbricato oggetto di intervento. Come previsto dall'articolo 9-bis, comma 1-bis, del Dpr 380/2001, in caso di carenza documentale, lo stato legittimo può essere dedotto dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti (riprese fotografiche, estratti cartografici, documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza), e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio. Pragmatismo emiliano Una potenziale semplificazione normativa arriva dall'Emilia Romagna, dove con la legge regionale 7/2020 si è limitato l'ambito di verifica dello stato legittimo del fabbricato alle sole parti comuni oggetto di intervento. Infatti, si prevede che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili iniziati prima del 1° settembre 1967 siano riferite esclusivamente alle parti degli edifici interessate dalle lavorazioni, «rimanendo impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità delle restanti parti dei medesimi edifici».Sempre in Emilia-Romagna si deve invece registrare una importante presa di posizione della Direzione Regionale Entrate che, in risposta ad un interpello, ha accolto la tesi dell'istante che proponeva di considerare gli infissi parte della facciata, bene comune del condominio. La conseguenza di tale intendimento, avvalorata dalla Dre Emilia-Romagna, è che la sostituzione dei serramenti, intervento trainato su parte privata, non richiede la verifica di conformità edilizio-urbanistica delle unità immobiliari su cui si interviene, ma si rimanda il tutto alla verifica sulle parti comuni come previsto dal comma 13-ter dell'articolo 119 del Dl 34/2020. Il combinato disposto di legge regionale e posizione della Dre consentirebbe (in Emilia Romagna) ai tecnici abilitati di verificare la sola conformità della facciata di un condominio, prima di procedere ad un intervento di "cappottatura" con contestuale sostituzione degli infissi, tralasciando le ulteriori verifiche sulle restanti parti comuni e, soprattutto, sulle parti interne delle unità private. Si tratta chiaramente di una semplificazione che non può essere estesa al caso delle detrazioni con aliquota ordinaria e, soprattutto per il contenuto dell'interpello, meriterebbe almeno un pronunciamento a livello nazionale da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]
Appalti 30 Marzo 2021 Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese Stampa di Maria Adele Cerizza In breve Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti diretti da Bruxelles, contributi regionali. Lombardia: energia da fonti rinnovabili, 14,4 milioni per edifici pubblici più efficienti La Regione Lombardia ha previsto l'attivazione di un bando, per l'erogazione di sovvenzioni per interventi sui sistemi di generazione di energia per gli edifici destinati alle finalità istituzionali degli enti locali attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili per conseguire la contrazione dei consumi energetici e dei costi gestionali. Le proposte progettuali dovranno comprendere impianti a fonte energetica rinnovabile come, a titolo esemplificativo, impianti con tecnologia a pompe di calore, impianti a biomassa, sistemi fotovoltaici e solari termici, anche integrati fra loro. I beneficiari dell'iniziativa possono essere gli enti locali e gli enti gestori dei parchi regionali per interventi sul proprio patrimonio edilizio destinato alle finalità istituzionali. La dotazione finanziaria complessiva è pari a 14,4 euro ripartita nel triennio 2021-2023. Le istanze di partecipazione dovranno essere inoltrate tramite la piattaforma bandi online. Il bando verrà pubblicato a breve. Maggiori informazioni all'indirizzo web. Lombardia: fino a 20mila euro per riqualificare i cimiteri dei piccoli Comuni Prevista dalla Regione Lombardia la pubblicazione del bando "SiCim" per la messa in sicurezza dei cimiteri dei piccoli Comuni. Il bando è rivolto ai Comuni sotto i 5mila abitanti alla data del 1 gennaio 2020 e ai Comuni aventi popolazione pari o superiore istituiti a seguito di fusione o incorporazione tra Comuni aventi ciascuno popolazione residente inferiore a 5mila abitanti al momento della fusione o incorporazione. È previsto un contributo fino a 20mila euro o fino al 100 per cento della spesa in caso d'importo inferiore ai 20mila euro, sono ammissibili le spese relative alle opere di messa in sicurezza dei cimiteri (costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria) e per l'acquisto di beni inventariabili, dando la precedenza ai Comuni meno popolati siti in aree svantaggiate. La rendicontazione dei lavori dovrà avvenire entro il 30 novembre 2021. Il bando di riferimento verrà pubblicato a breve sulla piattaforma bandi online.Maggiori informazioni all'indirizzo web. Emilia Romagna: green economy, riaperto il fondo energia Riaperto dalla Regione Emilia Romagna il fondo Energia, le imprese e le energy service company regionali che vogliono puntare sullo sviluppo sostenibile hanno nuovamente la possibilità di usufruire dei finanziamenti del fondo, strumento finanziario rotativo di credito agevolato che fa parte delle opportunità di crescita nell'ambito della low carbon economy avviate dal Por Fesr 2014-2020. Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 3 maggio 2021. Gli interventi ammissibili riguardano in particolare il miglioramento dell'efficienza energetica e l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Sono finanziabili interventi con importi da un minimo di 25mila a un massimo di 750mila euro, con la possibilità di ottenere un contributo a fondo perduto per le spese tecniche di progettazione dell'intervento, ad esempio la diagnosi energetica, pari al 12,5 per cento della quota di finanziamento pubblico concesso all'impresa. Maggiori informazioni all'indirizzo web. Commissione europea: protezione civile, bando 2021 per la prevenzione delle catastrofi e dell'inquinamento marino Il bando attivato dall'Unione europea comprende due azioni: progetti per la gestione transfrontaliera del rischio di catastrofi attraverso la prevenzione e la preparazione nell'Ue; e l'attivazione di progetti di prevenzione e protezione dagli effetti delle catastrofi marittime. Possono presentare progetti le persone giuridiche pubbliche o private senza scopo di lucro. Per entrambi 1/2
i tipi di progetti il contributo comunitario può coprire fino all'85 per cento dei costi ammissibili per un massimo di 1 milione di euro (500mila euro per i progetti finanziati sui fondi dell'azione esterna). Il budget disponibile è pari a 3,5 milioni di euro. La scadenza è prevista per l'8 giugno 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web. Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] 2/2
Urbanistica 30 Marzo 2021 Superbonus, Enea: si può asseverare solo tramite il portale di Luca Rollino In breve L’asseverazione del tecnico abilitato non è sostituibile per il 110% con fornitore o installatore Con una nota di chiarimento, l'Enea prova a mettere ordine in materia di asseverazioni e prezzi congrui delle lavorazioni necessarie per gli interventi di riqualificazione energetica che consentono di fruire di ecobonus e superecobonus. Il decreto requisiti ecobonus del 6 agosto 2020, in vigore da ottobre 2020, fornisce indicazioni sull'oggetto delle asseverazioni, ma non distingue in modo preciso tra asseverazioni per 110% e asseverazioni per aliquote ordinarie.L'Enea chiarisce innanzitutto che l'asseverazione per il superecobonus deve essere trasmessa tramite il portale dedicato, sempre accompagnata dal computo metrico che deve essere redatto facendo riferimento ai valori riportati nei prezzari regionali, relativi al territorio in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai prezzari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla Dei. Nel caso in cui tali prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell'importo stesso. Solo in questo ipotesi il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all'Allegato I del decreto requisiti. La relazione firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata all'asseverazione, e quindi deve essere anch'essa trasmessa tramite portale. La dichiarazione del fornitore Importante: l'asseverazione del tecnico abilitato, in caso di 110% non può essere mai sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore. Viceversa, nel caso di aliquota ordinaria, l'asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell'installatore, nel caso in cui l'intervento sia su parti specifiche dell'edificio (come la sostituzione dei serramenti o del generatore di calore). In tali casi però, la congruità dovrà essere garantita rispetto ai valori riportati nell'Allegato I e non saranno possibili ulteriori riferimenti economici. La soluzione più generale nel caso di aliquote ordinarie prevede il ricorso all'asseverazione del tecnico abilitato, che per i lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 riguarda solo i requisiti tecnici, mentre per quelli iniziati dopo riguarda tanto i requisiti tecnici quanto la congruità delle spese. I riferimenti per garantire tale congruità sono rappresentati dagli stessi prezzari previsti per il 110%, ed espressamente indicati al Paragrafo 13 del Decreto requisiti. In caso di Ecobonus "semplice", il computo metrico non deve essere trasmesso tramite portale, ma deve essere conservato a cura del soggetto beneficiario in caso di controlli. Qualora dal computo metrico (sia per l'eco che per il superecobonus) emerga che i costi sostenuti sono maggiori di quelli massimi previsti, la detrazione è applicata nei limiti massimi e la restante spesa non può essere ulteriormente agevolata. Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com] 1/1
Personale 29 Marzo 2021 Ferie dell'anno in corso fuori dall'ambito di applicazione del decreto Cura Italia Stampa di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala In breve La linea interpretativa del dipartimento della Funzione pubblica trova spazio anche in tribunale È illegittima la condotta di un ente locale che, ritenendo di applicare correttamente la disposizione contenuta nell'articolo 87, comma 3, del decreto legge 18/2020 (Cura Italia), abbia imposto a un dipendente, impossibilitato a ricorrere al lavoro agile e che aveva già utilizzato tutti gli istituti contrattualmente previsti per giustificare le assenze (ferie pregresse, congedi, banca ore e istituti analoghi), di fruire delle ferie maturate nell'anno in corso (nel caso specifico, si trattava dell'anno 2020), prima di giungere all'esenzione dello stesso dal servizio. È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Milano con sentenza N.R.G. 7831/2020 del 17 marzo 2021, che conferma la linea interpretativa fornita dal servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica con nota n. 27465/2020 (si veda Enti locali & Edilizia del 16 aprile 2020). Il fatto Il comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia ha previsto che «qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio». Un ente locale milanese ha ritenuto che nel concetto di «altri analoghi istituti», citati dalla summenzionata disposizione, dovessero annoverarsi anche le ferie maturate nell'anno in corso, in analogia con l'utilizzo delle ferie non godute nell'anno precedente; e, in ogni caso, considerata la situazione emergenziale in atto e la necessità di proteggere la salute dei dipendenti e dell'utenza, si potesse far ricorso al potere di programmazione delle ferie che è riconosciuto al datore di lavoro dalle norme civilistiche (articolo 2109 del codice civile) e contrattuali (per gli enti locali, all'articolo 28, comma 10, del contratto 21 maggio 2018). Partendo da questo assunto, l'ente ha così imposto a un lavoratore, stante la sospensione del servizio al quale era assegnato, l'impossibilità di collocarlo in smart working o fare ricorso agli altri strumenti previsti dalle disposizioni speciali, di fruire delle ferie dell'anno in corso. Il lavoratore ha ritenuto la condotta illegittima e lesiva dei propri diritti, così ha agito innanzi al giudice del lavoro per il ripristino del monte ferie dell'anno 2020. La decisione Per il giudice del lavoro la soluzione va ricercata nel comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia e delle indicazioni interpretative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con circolare n. 2/2020. La lettura sistematica delle fonti richiamate porta a escludere che le ferie maturate nell'anno 2020 possano farsi rientrare nel concetto di «ferie pregresse» né tanto meno in quello di «altri analoghi istituti», per diverse ragioni. La prima ragione risiede nel concetto di ferie (siano o meno pregresse) poiché per "ferie" si intende un unico e specifico istituto non riconducibile al concetto di «altro istituto». La norma in questione, nel disciplinare l'istituto delle ferie, ha voluto regolare in via eccezionale le sole ferie pregresse, negando in tal modo l'impatto sulle ferie non pregresse. La seconda ragione la si rinviene all'interno della circolare n. 2/2020, la quale ha esplicitamente parlato di «istituto delle ferie», lasciando così intendere che la legislazione emergenziale in materia di ferie si esaurisca nel riferimento alle ferie pregresse. Infine, il rimando della norma agli «altri analoghi istituti» deve essere letto in stretta connessione con il «rispetto della contrattazione collettiva» e nella contrattazione nazionale del comparto delle funzioni locali non vi è traccia di una norma che consente al datore di lavoro di disporre delle ferie non pregresse senza tener conto delle richieste del dipendente. Sulla scorta di queste motivazioni, il Tribunale di Milano ha così condannato l'ente locale all'applicazione dell'esenzione del dipendente dal servizio (con regolare retribuzione), al ripristino del monte ferie 2020 e al pagamento delle spese processuali. Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]
Superbonus e Sismabonus: per renderlo efficace deve essere credibile lavoripubblici.it/news/Superbonus-e-Sismabonus-per-renderlo-efficace-deve-essere-credibile-25592 30 marzo 2021 Sin dalla loro inserimento nelle prime bozze del Decreto Rilancio, le detrazioni fiscali del 110% hanno avuto un grosso (enorme) problema di "comunicazione". Non sto parlando degli aspetti legati alla normativa, che come sappiamo non è esente da errori o dubbi (ma quale norma lo è?). Mi riferisco, in particolare, la modo in cui il Governo e il Parlamento hanno proposto questo nuovo strumento fiscale. Il superbonus e il "tutto gratis" Non si è puntato sulla potenza di una norma straordinaria per la riqualificazione energetica e strutturale del patrimonio immobiliare italiano. Ciò su cui si è fatto leva è sempre stato il "tutto gratis", concetto ribadito anche sul portale informativo messo a punto dal Governo in cui si parla di "possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini". Dal primo momento in cui si è definito il quadro normativo di riferimento con la pubblicazione degli ultimi provvedimenti attuativi e dopo che tecnici, imprese e istituti di credito hanno cominciato a proporre prodotti e servizi dedicati, la domanda è sempre stata la stessa "come faccio a fare tutto gratis?". 1/4
Superbonus e consapevolezza In quest'ultimo periodo si è tornati a parlare di superbonus. Soprattutto per quel che riguarda la sua possibile proroga alla luce delle risorse messe in campo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Tra le varie proposte arrivate, merita molta attenzione quella avanzata dall'Associazione ISI, Ingegneria Sismica Italiana. Una proposta che focalizza la sua attenzione sul Sismabonus, ovvero la misura per la riqualificazione strutturale. Una proposta che piace sin dalla sua formulazione iniziale perché prima ancora di parlare degli aspetti tecnici legati alla normativa, centra forse una delle più grandi problematiche: la credibilità della misura fiscale. Quando si parla dei vantaggi della normativa, l'ing. Andrea Barocci, Presidente di ISI, afferma subito "È innegabile che il bonus sia un beneficio per i proprietari d’immobili, ma lo è anche per lo Stato; questo va detto con forza e in maniera positiva. In un comunicato pubblicato sul suo sito informativo, ISI sottolinea come dal 1968 a oggi, l’Italia abbia speso "tra i 150 e i 200 miliardi di euro per far fronte al disastro causato dai terremoti; l’85% di questa spesa è servito per la ricostruzione, quindi per sopperire all’inadeguatezza degli edifici". La conoscenza del quadro sismico del territorio, unita alla consapevolezza di una patrimonio edilizio costruito per circa il 75% in assenza di criteri antisismici, impone una seria riflessione sulla necessità di "mettere a bilancio la voce di spesa legata al rischio sismico" Come sottolinea ISI "incentivare gli interventi di efficientamento strutturale significa investire sulla riduzione di quel capitolo di spesa. E se ci guadagna lo Stato allora ci guadagniamo tutti, perché dal 1968 a oggi per far fronte agli enormi esborsi legati ai terremoti sono state inserite le accise sui carburanti e queste sono pagate da ogni cittadino indistintamente dalla zona simica o dall’edificio in cui ha scelto di vivere". Il Sismabonus, il miglioramento strutturale il sistema premiante In riferimento all'assenza di un sistema premiante contenuto nel Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), ISI afferma "Occorre avere il coraggio di rendere obbligatoria almeno la classificazione iniziale, per qualsiasi tipo d’intervento che si prevede di fare; solo così potrà crescere la cultura del rischio. Di recente è stato detto che questo comporterebbe un intralcio all’effettivo sviluppo della misura fiscale, appellandosi al fatto che la normativa stessa non lo richiede per interventi minimi". 2/4
"Aver tolto con il Dl 34/2020 l’obbligo al miglioramento di classe -afferma ISI - è una sconfitta nei confronti della riduzione del rischio sismico. Un provvedimento credibile e sostenibile deve andare verso la premialità e spiegare bene perché un cittadino possa avere un contributo diverso da un altro. Non è scandaloso pensare a percentuali differenziate sia per zone sismiche, sia per efficacia degli interventi. È invece scandaloso che un’abitazione degli anni ’90 in zona 3 abbia la stessa percentuale di detrazione e massimale di spesa di una in zona 1 costruita negli anni '40". Il Sismabonus e l'assicurazione professionale In riferimento all'obbligo di assicurazione professionale secondo ISI "aver inserito l’obbligo di assicurazione dedicata per i professionisti è controproducente nei confronti dei tecnici, che rimangono gli unici soggetti costretti ad assumersi compiti o responsabilità, peraltro spesso su questioni che non competono loro, in un intreccio tra normativa tecnica e fiscale che ha troppe zone grigie e che ancora non vede volontà di dialogo tra diverse competenze". 8 anni di controllo dell'Agenzia delle Entrate "In una visione lungimirante, che vada oltre gli otto anni di controllo dell’Agenzia delle Entrate - continua ISI - occorre essere coraggiosi ed estendere questa responsabilità al proprietario dell’immobile, il quale deve fare l’assicurazione sul proprio edificio; solo questo potrà veramente tutelare lo Stato, per tutto quello che abbiamo già visto prima, nei confronti del danno erariale". Il fascicolo del fabbricato Proposta anche la previsione di un documento che attesti il livello di sicurezza del fabbricato, così come fatto per le prestazioni energetica. "Un’ulteriore proposta di miglioramento è legata al fatto che da anni siamo obbligati a conoscere, all’atto di una compravendita, il livello di efficientamento energetico del nostro edificio. Considerando quanto scritto sopra, sarebbe assolutamente legittimo richiedere la classificazione sismica del bene in vendita, e inserire tra i diritti del compratore quello di sapere il livello di sicurezza di cosa intende acquistare". A questo proposito, l’Ing. Andrea Barocci aggiunge: “Questo farebbe nascere comportamenti virtuosi legati alla conoscenza del singolo cittadino, alla facilità per le assicurazioni nel valutare il bene, alle politiche statali di riduzione del rischio con la creazione nel tempo di una mappa nazionale”. Lo scoglio iniziale della classificazione nei condomini potrebbe essere superato mediante incentivazione fiscale o detrazioni. Il superbonus e il "tutto gratis" Tornando all'aspetto legato alla "consapevolezza" ISI afferma "abbiamo visto chiaramente negli ultimi mesi che la percezione di un incentivo strettamente legato al concetto di “gratuità”, per quanto interessante, può risultare dannosa e a lungo andare 3/4
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