STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 15_2019 DEL 09 APRILE 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 15 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 2016 ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 2 OTTOBRE 2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Febbraio 2019 ............................................................ 2 TFR Aggiornato SCADENZARIO APRILE 2019 ..................................................................................................................................................... 3 10 APRILE: BASI DI CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ........................................................................... 3 10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO .......................................................................................................... 3 15 APRILE: MODELLO 730 PRECOMPILATO ............................................................................................................... 3 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI ........................................................................................................................... 3 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .................................................. 3 16 APRILE: NUOVI MINIMALI INPS ............................................................................................................................. 4 16 APRILE: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DISTACCATI ALL’ESTERO ANNO 2019 ................................................... 4 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* ......................................................................................................................... 4 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO ...................................................................................................................... 4 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS ............................................................................................................................. 4 SCADENZARIO MAGGIO 2019 ................................................................................................................................................... 6 2 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO MODELLO 730 PRECOMPILATO ............................................................................. 6 6 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA .................................................................................................................. 6 16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI .......................................................................................................... 6 16 MAGGIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ...................................................................................................... 6 16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE ............................................... 7 28 MAGGIO: CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILATO ................................................................................................ 7 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................................... 7 31 MAGGIO: FASI ....................................................................................................................................................... 7 31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS .......................................................................................................................... 7 CHECK LIST .................................................................................................................................................................................... 9 CHECK LIST PAGHE APRILE ......................................................................................................................................... 9 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 9 APRILE 2019 ............................................................................................................................................................... 9 MAGGIO 2019 ............................................................................................................................................................ 9 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ...........................................................................................................................................10 INL, RECIDIVA E MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI ............................................................................................... 10 ASSENZA GIUSTIFICATA ALLA VISITA DI CONTROLLO, ONLINE LE VALUTAZIONI ..................................................... 12 CASSAZIONE, POSSIBILE LA COMPENSAZIONE DELL’ANTICIPO DI INCENTIVO ALL’ESODO CON IL TFR .................. 14 FOCUS ............................................................................................................................................................................................16 LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: COME INTERFACCIARSI CON IL CONTRIBUENTE .................................. 16 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................18 IL CONSENSO DEI LAVORATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ............................................................... 18 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................20 LUL PER DISTACCATI................................................................................................................................................. 20 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................21 CASSAZIONE, FONDAMENTALE IL PERIODO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA 21 LE MODALITA’ DI ACQUISIZIONE DELLE CU 2019 INPS ............................................................................................ 23 CESSIONE DEL QUINTO, PUBBLICATI I TASSI DEL SECONDO TRIMESTRE 2019 ........................................................ 28 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Febbraio 2019 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Febbraio 2019 al 14 Marzo 2019, è pari a 0,396915. RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241840 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio 0,198457 Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo 0,396915 Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 APRILE 2019 2016 10 APRILE: BASI DI CALCOLO AUTOLIQUIDAZIONE INAIL OTTOBRE 2015 A decorrere da questa data sono disponibili i servizi “Visualizza basi di calcolo” e “Richiesta basi di calcolo”, al fine dell’autoliquidazione Inail. 10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO L e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): L - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl. 15 APRILE: MODELLO 730 PRECOMPILATO A far data dal 15 Aprile 2019, è a disposizione di tutti i contribuenti, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato relativo ai redditi 2018. 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I E’ datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in GENNAIO 2016 L. n. 248/2006). Entro la stessa 2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e OTTOBRE 2015 FiscoOnline. 16 APRILE: NUOVI MINIMALI INPS I datori di lavoro hanno tempo fino a questa data per adeguare la retribuzione ai nuovi minimali INPS (Circolare INPS n. 6 del 25/01/2019). 16 APRILE: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DISTACCATI ALL’ESTERO ANNO 2019 I datori di lavoro che non hanno regolarizzato le retribuzioni nel mese di Gennaio 2019, possono farlo, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro questa data, esponendo in Uniemens le differenze da regolarizzare (Circolare INPS n. 13 del 30/01/2019). 20 APRILE: CONTRIBUTI PREVINDAI* S cade il 20 Aprile il versamento al Fondo Previndai. La data del 20 Aprile deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso affinché sia garantito il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del versamento trimestrale. Al fine della predisposizione bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico. 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. A decorrere dall’Uniemens di competenza Marzo (inviato a fine Aprile) ci saranno le seguenti novità: Le aziende appartenenti ai settori contributivi (tabelle Inps) nei quali è presente il contributo di L malattia e a prescindere se nel mese sono presenti o meno eventi di malattia, dell’elemento secondo le indicazioni contenute nel msg. INPS 803/2019. La mancanza in questo momento comunque non determina nessun errore. I datori di lavoro che assumono detenuti hanno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta. Ai fini UniEmens tali lavoratori sono E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 caratterizzati con il 79, mentre nell’elemento deve essere GENNAIO 2016 indicata la contribuzione già ridotta. Per quanto concerne invece il recupero degli sgravi relativi ad assunzioni 2016 pregresse i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R667” avente il OTTOBRE 2015 significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -” e nell’elemento l’importo da recuperare. Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e nell’elemento l’importo da recuperare (circ. INPS 27/2019). *Termine posticipato al 22/04 in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 MAGGIO 2019 2016 2 MAGGIO: MODIFICA ED INVIO MODELLO 730 PRECOMPILATO OTTOBRE 2015 A partire da questa data è possibile accettare, modificare ed inviare il modello 730 precompilato. Il 730 potrà essere inviato fino al 23 Luglio. 6 MAGGIO: CU CON SANZIONE RIDOTTA P er le Certificazioni Uniche trasmesse entro 60 giorni dalla scadenza originaria, ovvero entro il 07.05. 2018, la sanzione viene ridotta di 1/3. 16 MAGGIO: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta nel mese precedente; L b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) la rateizzazione dell’addizionale regionale e comunale, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; h) le ritenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017 se versate su accettazione del sostituto d’imposta per conto del sostituito; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: i) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: j) Uffici postali abilitati; k) Concessionario della riscossione. 16 MAGGIO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL I datori di lavoro soggetti all’assicurazione Inail devono procedere alla predisposizione dell’autoliquidazione tramite le seguenti operazioni: L - calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) ed il conguaglio per l’anno precedente (regolazione); - conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione; - pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il «modello F24» o il «modello di pagamento F24 Enti Pubblici»; E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 - Sempre alla medesima data sono stati differiti i termini del 16/02/2019 e del 28/02/2019 relativi GENNAIO 2016 rispettivamente all’invio della comunicazione di riduzione delle retribuzioni presunte e alla presentazione 2016 telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni. OTTOBRE 2015 16 MAGGIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 28 MAGGIO: CORREZIONE DEL 730 PRECOMPILATO A partire da questa data, e fino al 20 Giugno 2019, il contribuente che ha compilato il precompilato on- line e che si accorge di aver commesso degli errori nel modello inviato, può annullare l’invio e trasmettere una nuova dichiarazione. 31 MAGGIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 MAGGIO: FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti on servizio relativi al 2° trimestre 2019. L31 MAGGIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. I datori di lavoro che assumono detenuti hanno diritto ad uno sgravio contributivo pari al 95% dell’aliquota contributiva complessivamente dovuta. Per L quanto concerne il recupero degli sgravi relativi ad assunzioni pregresse i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R667” avente il significato di “Beneficio contributivo detenuti e internati, Legge n.193/2000 – recupero arretrati 2019 -” e nell’elemento l’importo da recuperare. Per il recupero degli arretrati riferiti agli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 i datori esporranno, per i soli mesi di competenza marzo, aprile e maggio 2019, nell’elemento il nuovo codice causale “R666” avente il significato di “Esonero contributivo detenuti e internati, Legge E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 n.193/2000 – recupero anni 2013-2018 -” e nell’elemento l’importo da recuperare (circ. GENNAIO 2016 INPS 27/2019). 2016 31 MAGGIO: DIFFERIMENTO CONTRIBUTI PER FERIE COLLETTIVE OTTOBRE 2015 L e aziende che sospendono la propria attività, entro il 31 Maggio, possono richiedere all'INPS, per via telematica, il differimento dei contributi per la fruizione delle ferie collettive, accedendo al sito dell’Istituto e compilando il modulo 445 “Richiesta differimento termine adempimenti contributivi per ferie collettive”. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 CHECK GENNAIOLIST 2016 2016 CHECK LIST PAGHE APRILE OTTOBRE 2015 I l sostituto d’imposta che ha accettato di versare le trattenute fiscali sospese a causa del sisma che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo nel 2016 e 2017, per conto del sostituito deve iniziare, a decorrere dalle paghe di Aprile (pagamento mese su mese) ad effettuare la trattenuta a livello di busta paga. FESTIVITÀ APRILE 2019 Domenica 21 Aprile – Pasqua: secondo le diposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). Lunedì 22 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. Giovedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. MAGGIO 2019 1 Maggio – Festa dei Lavoratori: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 INL, RECIDIVA E MAGGIORAZIONE DELLE SANZIONI OTTOBRE 2015 L a legge di Bilancio 2019, che aveva come obiettivo quello di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ha voluto maggiorare alcune sanzioni per i datori di lavoro non in regola con gli adempimenti in materia di lavoro e legislazione sociale, aggiungendo ulteriori sanzioni anche per la somministrazione irregolare, il distacco transnazionale irregolare, sanzioni per violazioni di orario o ferie e soprattutto in materia di sicurezza del lavoro. Aumentate, inoltre, tutte le sanzioni del 20%, tranne le violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che sono incrementate del 10%. Con nota n. 2594 del 14.03.2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito ulteriori precisazioni riguardo l'individuazione degli illeciti rilevanti ai fini della recidiva e dell’applicazione delle relative sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019. La nota in oggetto segue l’emanazione della circolare n. 2 del 14.01.2019, con la quale è stato illustrato il nuovo regime sanzionatorio, e la successiva nota n. 1148 del 05.02.2019, riguardante la recidiva che determina il raddoppio delle maggiorazioni da applicare alle sanzioni in caso di violazioni in materia di lavoro. A tal proposito, dunque, con la nota n. 2594 del 14.03.2019, l’Ispettorato ha precisato che la recidiva va individuata laddove l’illecito sia commesso dal “trasgressore”, persona fisica ex L. 689/1981, che agisce per conto della persona giuridica (generalmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa o persona delegata all’esercizio di tali poteri). Conseguentemente, non si potrà configurare la “recidiva” laddove le sanzioni, pur riferibili indirettamente alla medesima persona giuridica, siano commesse da trasgressori diversi. Ugualmente, non potrà tenersi conto di violazioni commesse dalla medesima persona fisica che abbia agito per conto di persone giuridiche diverse. Per quanto riguarda la normativa in tema di sicurezza sul lavoro, il D. Lgs. n. 81/2008 distingue il datore di lavoro dal preposto e, dunque, la recidiva troverà applicazione solo nei confronti degli illeciti commessi da quest’ultimo. Inoltre, gli illeciti da prendere in considerazione ai fini della recidiva sono anche quelli commessi prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio, purché diventati definitivi nei tre anni precedenti rispetto al nuovo illecito, dove l’arco triennale di riferimento deve essere inteso sia come periodo in cui l’illecito è stato commesso sia come periodo in cui lo stesso è stato definitivamente accertato. Questo perché, in caso contrario, assumerebbero importanza condotte troppo risalenti nel tempo, e ciò perché sia in contrasto con principi generali di ragionevolezza, di certezza del diritto e di rilevanza temporale delle condotte antigiuridiche, sia con la specifica ragione della norma che mira a colpire in modo più grave la ripetizione di comportamenti irregolari realizzati nell’arco del triennio. Pertanto, ai fini della verifica dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione della "recidiva" anche da parte degli organi di vigilanza, si ritiene necessario giungere a degli accordi a livello locale, volte a definire modalità e tempistiche per il riscontro di eventuali richieste di verifica che, allo stato, non potrà che essere effettuata sulla base delle informazioni effettivamente disponibili presso i singoli Uffici interpellati. A seguito dell’emanazione della circolare n. 2 del 14 Gennaio 2019 e della successiva nota integrativa n. 1148 del 5 Febbraio 2019, si è ritenuto utile redigere un manuale delle sanzioni soggette alle maggiorazioni previste dalla legge di bilancio, con indicazione dei relativi codici tributo, al fine di semplificare l’attività di tutti gli organi di vigilanza. Come già chiarito nella stessa nota, ai fini della "recidiva", rilevano gli illeciti divenuti definitivi (ordinanza ingiunzione non impugnata ovvero sentenza definitiva) nei tre anni precedenti rispetto alla commissione del nuovo illecito. Infine, si ricorda che il raddoppio della sanzione E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 non si applica per illeciti amministrativi contestati, con conseguente pagamento in misura ridotta ex art. 16 GENNAIO 2016 della L. n. 689/1981. 2016 OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 ASSENZA GIUSTIFICATA GENNAIO 2016 ALLA VISITA DI CONTROLLO, ONLINE LE VALUTAZIONI C on il Messaggio 2016 Inps 1270/2019, l’Istituto ha comunicato che i lavoratori non dovranno più consegnare ai propri datori di lavoro la documentazione cartacea circa la giustificabilità dell'assenza nei casi di visitaOTTOBRE 2015 di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale. I lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico, sono tenuti a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari. L’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto, ma è il datore di lavoro a dover decidere in merito all’opportunità di procedere con la giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi. Le valutazioni compiute dall’Istituto sono annotate nell’apposito modello cartaceo “Visita medica di controllo ambulatoriale” che viene consegnato o trasmesso direttamente al lavoratore che, a sua volta, lo consegna in copia al proprio datore di lavoro. Attraverso la nuova procedura, la giustificabilità delle assenze dei lavoratori alle visite fiscali potranno essere consultabili online, esonerando quindi i lavoratori dall'obbligo di consegnare il relativo documento cartaceo ai rispettivi datori di lavoro. Tale fattispecie, come detto, concerne i casi di assenza alle visite di controllo domiciliare, disposte sia d'ufficio sia su richiesta del datore di lavoro. In tali casi, infatti, il lavoratore pubblico è tenuto a presentare o a trasmettere all'Inps la documentazione giustificativa dell'assenza, qualora questa presenti caratteri prettamente sanitari; lo stesso deve fare il lavoratore del settore privato, nell'ipotesi in cui non abbia diritto all'indennità di malattia a carico Inps. È rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di giustificazione dell'assenza, sia per motivi sanitari (su cui, come detto, l'Inps esprime solo un parere) sia per ogni altro genere di motivo. A fronte della documentazione ricevuta dal lavoratore, l'Inps (sede territoriale di competenza) annota le proprie valutazioni nell'apposito modello su carta “Visita medica controllo ambulatoriale” da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore. Quest’ultimo, a sua volta, è tenuto a darne copia al proprio datore di lavoro. Nel documento l'Inps comunica il rilascio di una specifica funzionalità sul Portale online, finalizzata a fornire direttamente al datore di lavoro l'esito delle valutazioni sollevando i lavoratori dall'onere. I datori di lavoro pubblici, accedendo con il proprio PIN dispositivo al portale e selezionando il servizio Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC), potranno consultare gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale; inoltre, sarà possibile consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte d'ufficio dall'Inps. In entrambi i casi, nelle circostanze in cui il lavoratore sia risultato assente a visita fiscale e l'Inps abbia espresso il proprio parere sanitario circa la giustificabilità dell'assenza, selezionando «consulta verbale giustificabilità» è possibile scaricare il documento in formato PDF. La medesima funzionalità è altresì messa a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, avesse chiesto la disamina degli atti giustificativi. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 La funzionalità è disponibile, accedendo al Portale Inps con il proprio PIN dispositivo, all’interno del servizio GENNAIO 2016 “Richiesta di visite mediche di controllo”. L'istituto precisa, infine, che l’Ufficio medico-legale della struttura territoriale 2016 dell’Inps è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità descritta, infatti, comporta esclusivamente il venire meno, OTTOBRE 2015 in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 CASSAZIONE, GENNAIO 2016POSSIBILE LA COMPENSAZIONE DELL’ANTICIPO DI INCENTIVO ALL’ESODO 2016 CON IL TFR L a Suprema Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza 21 Gennaio 2019 n. 1513, ha stabilito OTTOBRE 2015 che il datore di lavoro può compensare l’anticipo erogato sull’incentivo all’esodo con il Trattamento di fine rapporto da corrispondere al dipendente. Ai dipendenti di una società, al momento del licenziamento, venivano trattenute dal TFR le somme concesse impropriamente a titolo di incentivo all’esodo. A fronte di tale trattenuta, i due lavoratori presentavano opposizione presso il tribunale competente ottenendo, però, il rigetto delle doglianze. Di diverso avviso i giudici della Corte d’Appello i quali, accertata l’illegittimità della trattenuta, rilevavano che nell’accordo aziendale l’anticipo fosse erogato a titolo di incentivo all’esodo e non di anticipo sul trattamento di fine rapporto; pertanto non era possibile operare la trattenuta direttamente all’atto di erogazione del TFR, non essendo quest’ultimo contemplato dai citati accordi. Avverso la sentenza della Corte proponeva ricorso per Cassazione la società datrice, affidando le proprie pretese a due motivi. Con il primo motivo la società contestava la sentenza per non avere la Corte d’Appello riscontrato una compensazione atecnica o impropria tra i rispettivi debiti e crediti delle parti dei due rapporti di lavoro, pur avendo riconosciuto il carattere indebito degli acconti erogati ai lavoratori. Col secondo motivo di ricorso la società denunciava l’erronea interpretazione dell’accordo, il quale chiaramente evidenziava come gli importi erogati avessero natura di anticipo su future spettanze. La valutazione degli Ermellini prendeva avvio dal primo motivo, ritenuto fondato. Secondo la Suprema Corte, il datore di lavoro era legittimato a compensare le somme impropriamente erogate a titolo di incentivo all’esodo con gli importi loro dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto, poiché tale circostanza non si pone in contrasto con le casistiche di compensazione vietate dall’art. 1246 del codice civile. Secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale “si è in presenza di compensazione c.d. impropria se la reciproca relazione di debito-credito nasce da un unico rapporto (qual è indubbiamente il rapporto di lavoro), in cui l’accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuto dal giudice d’ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione propria, che, per operare, postula l’autonomia dei rapporti e richiede l’eccezione di parte”. Precisavano gli Ermellini che in tema di estinzione delle obbligazioni, è configurabile la cosiddetta compensazione atecnica qualora i crediti abbiano origine da un unico rapporto la cui identità non è esclusa dal fatto che uno di essi abbia natura risarcitoria derivando da inadempimento, nel qual caso la valutazione delle reciproche pretese comporta l’accertamento del dare e avere, senza che sia necessaria la proposizione di un’apposita domanda riconvenzionale o di un’apposita eccezione di compensazione, che postulano, invece, l’autonomia dei rapporti ai quali i crediti si riferiscono. A nulla, infatti, sono valse le deduzioni dei controricorrenti sulla violazione dell’art. 2120 c.c., che prevede la possibilità di anticipazioni sul TFR solo a richiesta del lavoratore, essendo esclusa la natura degli acconti indebitamente versati dalla società quali anticipi del TFR. Peraltro, “la compensazione del TFR con crediti del datore di lavoro è legittima, posto che il divieto previsto dall’art. 1246, n. 3, c.c., in relazione ai crediti impignorabili, opera solamente con riguardo alla compensazione “propria”, che ricorre quando le reciproche ragioni di debito-credito nascono da distinti E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 rapporti giuridici, e non anche per quella “impropria”, ove le suddette ragioni provengono da un unico GENNAIO 2016 rapporto, quale è indubbiamente il rapporto di lavoro” . 2016 Pertanto, ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo, la Suprema Corte accoglieva il ricorso e cassava la sentenza OTTOBRE 2015 rinviandola alla Corte d’Appello in diversa composizione demandandone la valutazione della controversia secondo i principi forniti. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE: COME INTERFACCIARSI CON IL OTTOBRE 2015 CONTRIBUENTE A llo scopo di instaurare un rapporto collaborativo con il contribuente incentivando l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari il fisco ha promosso una serie di iniziative, dalla condivisione delle informazioni alla predisposizione di periodiche “comunicazioni di invito alla compliance” improntate sulla trasparenza. Con la guida “L’agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare i possibili errori” l’Amministrazione Finanziaria, confrontando i dati in proprio possesso con quelli indicati nel Modello 730 o nel Modello Unico, segnala le possibili irregolarità riscontrate alle persone fisiche che risultano aver percepito e non dichiarato (o dichiarato solo parzialmente) uno o più dei seguenti redditi: assegni corrisposti dal coniuge a seguito di separazione o annullamento del matrimonio, redditi derivanti da contratti di locazione degli immobili, redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale (percepiti anche in regime di vantaggio), redditi di partecipazione in società o associazioni nonché redditi di capitale relativi agli utili e agli altri proventi devoluti dalle società di capitali o dagli enti commerciali. Ai sensi del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 15 Febbraio 2019 la notifica dovrà riportare l’identificativo della comunicazione, l’evidenza delle presunte anomalie, una tabella di dettaglio delle categorie reddituali cui fanno riferimento le entrate sospette e le istruzioni sull’utilizzo del “Cassetto Fiscale”, le modalità di compilazione della dichiarazione integrativa nonché del canale di assistenza “CIVIS” tramite il quale i contribuenti iscritti ai servizi telematici Entratel o Fisconline possono trasmettere in formato elettronico la documentazione utile a chiarire la propria posizione. I destinatari della lettera hanno la facoltà di verificare la correttezza dei rilievi eseguiti dal Fisco, richiedendo eventuali chiarimenti al numero verde 800.909.696, alla Direzione Provinciale di competenza o ad uno degli uffici territoriali dell’Agenzia, presentando dichiarazioni, fatti, elementi o circostanze ignote alla stessa o, alternativamente, eliminando l’incongruenza erroneamente segnalata. Per correggere gli errori commessi ed evitare successivi avvisi di accertamento bisognerà predisporre una dichiarazione integrativa sulla base del modello approvato per il periodo d’imposta di riferimento, precisando sia i redditi non dichiarati che gli oneri ed i crediti non oggetto di modifica: Con il link “scarica dichiarazione da integrare” sarà possibile reperire il file contenente la dichiarazione originaria presentata per l’anno d’imposta di interesse, mentre con il link “scarica la dichiarazione integrativa precompilata” potrà essere recuperato il file contenente la dichiarazione precompilata con i dati oggetto della comunicazione e con le rettifiche apportate dal controllo automatizzato e formale; Con il link “scarica il software di compilazione” si potrà installare sul proprio PC il pacchetto UnicoOnLine utile per impostare l’integrativa e compilare il Modello F24; Con il link “invia la dichiarazione integrativa” si avrà accesso alle informazioni necessarie per procedere alla trasmissione della dichiarazione rettificata. Infine occorrerà versare tramite Modello F24 le somme dovute (maggiori imposte, interessi calcolati al tasso legale annuo rapportato ai giorni di ritardo e le sanzioni specifiche della violazione ridotte a 1/6 della misura minima, ovvero pari al 15% della maggiore imposta risultante dalla integrativa nei casi di E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 dichiarazione infedele), indicandole in maniera distinta con i relativi codici tributo e senza possibilità di GENNAIO 2016 rateizzarle. 2016 La sanzione ordinaria sarebbe, infatti, più elevata allorché si ometta (da un minimo del 240% ad un massimo del 480%) OTTOBRE 2015 o si dichiari parzialmente (da un minimo del 180% ad un massimo del 360%) un canone di locazione di immobili ad uso abitativo. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 IL CONSENSO DEI LAVORATORI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI D opo aver affrontato il tema generale della informativa ai lavoratori sul trattamento dei dati personali (cfr. Newsletter n. 6, 7, 8 e 9 di Febbraio 2019), è necessario concentrare l’attenzione sull’ulteriore profilo, contiguo, relativo al consenso. Nel vecchio regime del Codice Privacy, ed in quello nuovo disegnato dal GDPR, la prima domanda che un datore di lavoro si doveva e si deve porre è la seguente: è veramente necessario acquisire un consenso? Esistono delle sponde giuridiche ulteriori e diverse che permettano al datore di lavoro di limitarsi a dare una informativa, senza acquisire il consenso? Puntando il focus direttamente sugli istituti ad oggi vigenti (quelli enucleabili dal GDPR e dal decreto di armonizzazione n. 101/18), si debbono fare le seguenti considerazioni: - innanzitutto, già nei considerando (cioè, nelle “premesse”) del Regolamento Europeo, esiste un’ importante chiave interpretativa relativa alle condizioni che devono sussistere a norma dell’art. 6 affinché il consenso possa considerarsi “libero”, e quindi validamente prestato: “Per assicurare la libertà di espressione del consenso, è opportuno che il consenso non costituisca un valido presupposto per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un evidente squilibrio tra l’interessato e il titolare del trattamento” (considerando n. 43). Questo principio, che vede nella alterazione dei rapporti di forza tra le parti un elemento dirimente per escludere la corretta funzionalità del consenso, è stato con ancora maggior chiarezza declinato, con riferimento ai rapporti di lavoro, in un importante documento interpretativo redatto dal Gruppo dei Garanti Europei (già Gruppo art. 29, oggi EDPB – European Data Protection Board): mi riferisco alle “Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento Europeo”, all’interno delle quali si legge esplicitamente: “Lo squilibrio di potere sussiste anche nel contesto dell’occupazione. Data la dipendenza risultante dal rapporto datore di lavoro/dipendente, è improbabile che l’interessato sia in grado di negare al datore di lavoro il consenso al trattamento dei dati senza temere o rischiare di subire ripercussioni negative come conseguenza del rifiuto. È improbabile che il dipendente sia in grado di rispondere liberamente, senza percepire pressioni, alla richiesta del datore di lavoro di acconsentire, ad esempio, all’attivazione di sistemi di monitoraggio, quali la sorveglianza con telecamere sul posto di lavoro, o alla compilazione di moduli di valutazione18. Di conseguenza il Gruppo di lavoro ritiene problematico per il datore di lavoro trattare i dati personali dei dipendenti attuali o futuri sulla base del consenso, in quanto è improbabile che questo venga prestato liberamente. Per la maggior parte delle attività di trattamento svolte sul posto di lavoro, la base legittima non può e non dovrebbe essere il consenso del dipendente in considerazione della natura del rapporto tra datore di lavoro e dipendente”. È quindi possibile fissare un primo punto: la vera e propria fictio, che assegna il requisito della “libertà” al consenso prestato da un lavoratore subordinato, deve esser messa radicalmente in discussione, e se in passato si è largheggiato nell’utilizzo di moduli di informativa che prevedevano E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 15 2019 al loro interno un box dedicato alla acquisizione del consenso dei lavoratori, l’operazione doveva GENNAIO 2016 considerarsi non solo (come si dirà) del tutto inutile, ma anche strutturalmente errata; 2016 - al di là di quanto già previsto in passato dal Codice Privacy, esistono oggi nel GDPR delle previsioni OTTOBRE 2015 applicabili al rapporto di lavoro, che concretano altrettante, idonee, basi giuridiche direttamente del trattamento svolto dal datore di lavoro in qualità di titolare, senza che sia necessario acquisire alcun consenso da parte del lavoratore-interessato. Con riferimento ai dati personali “comuni”, possono trovare diretta applicazione tanto l’art. 6 par. 1 lett. b) (trattamento necessario per la esecuzione di un contratto), quanto la lett. f) della stessa norma, quella relativa al nuovo istituto del “legittimo interesse”, che un titolare può porre a base di qualsiasi trattamento, purché “non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato”: sul punto, non è un caso che il considerando 47, nell’illustrare esemplificativamente quali possano essere i casi di utilizzabilità di questa sponda normativa, espressamente prevede quanto segue: “Ad esempio, potrebbero sussistere tali legittimi interessi quando esista una relazione pertinente e appropriata tra l’interessato e il titolare del trattamento, ad esempio quando l’interessato è un cliente o è alle dipendenze del titolare del trattamento”. Spostandosi, poi, sui dati cd. particolari (cioè a dire, quelli che il Codice Privacy qualificava in precedenza come dati sensibili), trova applicazione, come base giuridica del trattamento diversa ed ulteriore rispetto al consenso, quella delineata dall’art. 9 par. 1 lett. b: è lecito il trattamento da parte del datore di lavoro-titolare, qualora lo stesso sia “necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell’Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”. Si tratta, come si vede, di una formulazione ampissima, alla quale possono essere ricondotti tutti i trattamenti di dati particolari che normalmente vengono svolti da un datore di lavoro – es: malattia, iscrizione ai sindacati, permessi ex L. 104 etc.etc.. Sullo sfondo, resta quanto previsto dall’art. 88 del GDPR, che lascia comunque agli Stati Membri la possibilità di introdurre, per legge o tramite la contrattazione collettiva, norme specifiche ed ulteriori “per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali” dei lavoratori (tra queste, trova ovviamente uno spazio, ad esempio, quella relativa ai controlli a distanza di cui all’art. 4 L. 300/70). Alla luce di tutto quanto appena evidenziato, si può quindi concludere che, nella fisiologica operatività connessa alla gestione di un rapporto di lavoro, il titolare-datore di lavoro può limitarsi ad indicare in esplicito nella informativa le norme appena indicate, come basi giuridiche del trattamento dei dati comuni e particolari dell’interessato-lavoratore, senza alcuna necessità di acquisire un consenso. Ed è quindi solo in relazione a fattispecie specifiche, che il datore dovrà porsi il problema della legittimazione al trattamento dei dati del personale (un esempio, può esser quello della diffusione della immagine dei lavoratori durante un evento aziendale, effettuata tramite pubblicazione su una pagina social dell’azienda: in tale caso il trattamento, in quanto non direttamente funzionale al rapporto di lavoro, potrebbe ritenersi cautelativamente non coperto dalle basi giuridiche sopra richiamate, e potrebbe indurre a ritenere opportuna la acquisizione di un consenso). E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 30 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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