RIVISTA TICINESE DI DIRITTO II- 2012 - ESTRATTO - La compliance nella strategia del denaro pulito e nell implementazione degli
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ESTRATTO RIVISTA TICINESE DI DIRITTO II- 2012 Lars Schlichting La compliance nella strategia del denaro pulito e nell’implementazione degli accordi Rubik e della FATCA CANCELLERIA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO HELBING LICHTENHAHN
Direzione e responsabilità editoriale: Prof. Dr. Marco Borghi e-mail: marco.borghi@unifr.ch Redazione della parte fiscale: Dr. Andrea Pedroli, Presidente della Camera di diritto tributario e-mail: andrea.pedroli@ti.ch incaricati dal Consiglio di Stato Edita da: Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino e Helbing Lichtenhahn, Basilea (www.helbing.ch) Distribuzione: – Ufficio della legislazione, delle pari opportunità e della trasparenza, 6501 Bellinzona (e-mail: rtid@ti.ch) – Schweizer Buchzentrum, Industriestrasse Ost, 4614 Hägendorf Coordinamento e allestimento: Gibi Borghi e-mail: gibi.borghi@unifr.ch Stampa: Tipografia Mazzoni Moduli SA - 6595 Riazzino e-mail: mazzoni-moduli@ticino.com Copertina: riproduzione da Cornelia Forster ISSN 1661-0954 – ISBN 978-3-7190-3357-6 (Helbing Lichtenhahn) ISBN 978-88-6303-036-5 (Repubblica e Cantone Ticino)
La compliance nella strategia del denaro pulito e nell’implementazione degli accordi Rubik e della FATCA Lars Schlichting* I. Introduzione 1. La strategia del denaro pulito 2. Le nuove norme legali 3. Tempistica 4. La posizione della FINMA II. Le misure compliance da attuare per conformarsi alla strategia del denaro pulito 1. Competenze 2. L’identificazione del soggetto fiscale estero (persona interessata) 3. I sospetti di una relazione non dichiarata 4. L’informazione al cliente 5. La chiusura della relazione del cliente 6. L’autodichiarazione quale nuovo dovere di diligenza III. Conclusione I. Introduzione 1. La strategia del denaro pulito In data 22 febbraio 2012 il Consiglio federale ha pubblicato la sua stra- tegia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e coerente dal profilo fiscale. Questa strategia ha due principi: la regolarizzazione del passato e una gestione fiscalmente coerente del futuro. La regolarizza- zione del passato prevede la conclusione di accordi internazionali con diversi Stati, mediante i quali viene data la possibilità ai contribuenti re- sidenti in questi Stati di sanare la loro situazione fiscale tramite il paga- * Avvocato, LL.M. Partner presso KPMG SA. L’autore ringrazia l’avv. Ilaria Borsetti per i suoi commenti relativi agli aspetti FATCA. 751
LARS SCHLICHTING mento di un’imposta liberatoria o tramite l’annuncio dei propri dati alle autorità fiscali. La gestione del futuro si basa su tre pilastri: la conclusio- ne di convenzioni sull’imposta alla fonte per gli averi già presenti in Svizzera, una migliore assistenza amministrativa e giudiziaria secondo standard internazionali e una precisazione degli obblighi di diligenza de- gli istituti finanziari. Questa strategia, meglio conosciuta come Weissgeldstrategie, verrà in seguito definita come la strategia del denaro pulito. 2. Le nuove norme legali La strategia del denaro pulito comporterà un importante numero di nuove norme legali cui le banche dovranno adeguarsi. Alcune di queste sono oggi già conosciute, altre sono in elaborazione ed entreranno in vigore nei prossimi mesi. Inoltre si ritiene che la strategia del denaro pulito porterà all’adozione, nel medio termine, di nuove leggi che per il mo- mento non sono ancora state discusse. È utile in questo ambito effettuare una breve descrizione di queste norme: • Le convenzioni concernenti la collaborazione in ambito di fiscalità e di mercati finanziari concluse attualmente con la Germania, il Regno Unito e l’Austria (di seguito tutte menzionate come «accordi Rubik»). Tramite questi accordi il Consiglio federale intende implementare due punti della sua strategia per il denaro pulito: i) la regolarizzazione del passato tramite il pagamento di un’imposta liberatoria o una autode- nuncia e ii) la gestione del futuro tramite il pagamento di un’imposta alla fonte rispettivamente tramite una comunicazione volontaria all’autorità fiscale estera. Occorre sottolineare che gli accordi Rubik non prevedono la regolarizzazione degli averi che sono stati e saranno depositati in Svizzera dopo il 31 dicembre 20101, ma solo dei loro redditi. Per gli averi depositati dopo questa data si presume che la strategia del denaro pulito prevederà la necessità per le banche di ac- certarsi che tali averi siano debitamente dichiarati alle autorità fiscali. 1 Ovvero l’ultima data di riferimento prevista negli accordi Rubik fino ad oggi conclu- si dalla Svizzera. 752
La compliance nella strategia del denaro pulito Gli accordi Rubik saranno implementati dalla nuova legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) e da una direttiva dell’Amministrazione federale delle Contribuzioni2. L’entra- ta in vigore delle convenzioni, condizionata per quel che concerne la Germania dalla ratifica da parte del Parlamento nazionale, è prevista per il 1° gennaio 20133. Nei prossimi mesi potrebbe essere annunciata la conclusione di altri accordi Rubik. I negoziati tra Svizzera e Italia sono ufficialmente iniziati in data 9 maggio 2012, inoltre anche la Grecia si è dichiarata interessata a questo modello. • Le Convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione (CDI). A se- guito della decisione del 13 marzo 2009 di estendere l’assistenza amministrativa nelle questioni fiscali, il Consiglio federale ha nego- ziato diverse CDI contenenti una clausola di assistenza amministrati- va ampliata secondo lo standard dell’articolo 26 del modello di Con- venzione dell’OCSE. Questa clausola permetterà, a determinate con- dizioni, la concessione di assistenza amministrativa alle autorità fi- scali estere. Per l’implementazione delle CDI verrà emessa prossi- mamente la legge federale sull’assistenza amministrativa fiscale (LAAF). Nel progetto LAAF attualmente in discussione è stato intro- dotta anche la possibilità di accettare domande raggruppate, ovvero richieste di assistenza amministrativa in cui il contribuente viene identificato tramite specifici criteri di ricerca, come ad esempio un comportamento determinato dei contribuenti. In questo caso non è più necessario fornire il nominativo del detentore delle informazioni, ov- vero della banca, ma sarà sufficiente descriverne un comportamento, ad esempio l’uso di polizze assicurative vita senza copertura di un ri- schio, l’uso di società di sede, ecc. In questo modo, ad esempio, l’au- 2 La bozza di testo della direttiva è pubblicata al sito: http://www.estv.admin.ch/int- steuerrecht/themen/01317/01318/index.html?lang=fr. 3 Alla data di redazione di questo articolo vi sono non poche perplessità per quel che concerne la ratifica dell’accordo Rubik da parte del Bundestag tedesco, prevista per il mese di novembre. Tuttavia, ritenuto che in caso di accettazione da parte della ca- mera bassa tedesca l’accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 2013, le banche non pos- sono attendere l’esito della votazione e devono iniziare già oggi l’implementazione degli accordi Rubik. 753
LARS SCHLICHTING torità fiscale estera potrà richiedere ad un istituto assicurativo svizze- ro informazioni concernenti i clienti fiscalmente assoggettati nello Stato estero che hanno sottoscritto una polizza assicurativa vita non fiscalmente compatibile con il diritto fiscale estero4. Questa novità è conforme al nuovo tenore dell’art. 26 OCSE pubblicato in data 17 lu- glio 2012, che prevede esplicitamente le domande raggruppate. Con questa misura il Consiglio federale intende implementare il secondo pilastro della strategia del denaro pulito, ovvero il miglioramento del- l’assistenza amministrativa in ambito fiscale. Al 27 settembre 2012 la Svizzera aveva adeguato allo standard OCSE 43 CDI, di cui 26 già in vigore5. • Il «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Benché la FATCA non consista in una norma Svizzera, essa avrà un impatto importante sulle banche elvetiche, obbligandole de facto a concludere un accordo con l’autorità fiscale statunitense e, per conto di quest’ul- tima, ad identificare tutti i loro clienti americani trasmettendo poi le informazioni al fisco americano. In data 21 giugno 2012 la Svizzera e gli USA hanno pubblicato una dichiarazione congiunta sull’applica- zione della FATCA. I due paesi vogliono trovare un accordo che permetta, tra l’altro, alle banche svizzere di non notificare i clienti che non cooperano, ma di permettere nei confronti di tali clienti da parte delle autorità fiscali statunitensi una richiesta di assistenza ammini- strativa mediante domanda raggruppata6. Le banche svizzere dovran- no in ogni caso sottoscrivere un agreement con l’autorità fiscale ame- ricana al più tardi entro il 30 giugno 2013, impegnandosi così ad im- plementare la FATCA. La dichiarazione congiunta Svizzera-USA do- vrà ora trovare conferma in un accordo tra i due Stati. • Le norme antiriciclaggio. Il 16 febbraio 2012 il Groupe d’action fi- nancière (GAFI/FATF) ha rivisto le sue 40 Raccomandazioni per la lotta contro il riciclaggio di denaro. Tra le modifiche ivi apportate vi è 4 OCSE, Mise à jour de l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et du commentaire s’y rapportant, 17 luglio 2012, cifra 8 lett. h. 5 http://www.sif.admin.ch/themen/00502/00740/index.html?lang=it. 6 http://www.sif.admin.ch/00488/index.html?lang=it&msg-id=45046. 754
La compliance nella strategia del denaro pulito la qualifica quale reato a monte del riciclaggio di denaro dei reati fi- scali gravi. In data 18 aprile 2012 il Consiglio federale ha istituito un gruppo di lavoro interdipartimentale che dovrà elaborare entro inizio 2013 un progetto di attuazione di queste raccomandazioni da porre in consultazione7. Con questo progetto i reati fiscali gravi saranno con- siderati dei crimini. Le banche dovranno pertanto, nell’ambito dei lo- ro doveri di diligenza nella lotta al riciclaggio di denaro, attivamente verificare che gli averi depositati presso di esse non siano il frutto di un reato fiscale grave e, se questo fosse il caso, procedere ad un an- nuncio all’autorità svizzera preposta, ovvero l’ufficio di comunica- zione in materia di riciclaggio di denaro (MROS). Il progetto dovrà definire quali reati fiscali siano da qualificare come gravi. Nel suo rap- porto 2012 sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali, il Di- partimento Federale delle Finanze ha già dichiarato che «nell’interesse di un’attuazione efficiente delle raccomandazioni del GAFI, la Sviz- zera punta su una definizione restrittiva di gravi reati fiscali. In primo piano non figura la criminalizzazione di un numero possibilmente alto di evasori fiscali, bensì la lotta contro il riciclaggio di denaro.»8 • La Convenzione relativa all’obbligo di diligenza delle banche (CDB). L’applicazione della strategia del denaro pulito prevede, quale terzo pilastro per la situazione futura, l’introduzione di obblighi di diligen- za fiscali a carico degli istituti bancari. Nella sua strategia per una piazza finanziaria svizzera concorrenziale e coerente dal profilo fi- scale, il Consiglio federale ha dichiarato che gli obblighi di diligenza bancaria non dovrebbero più limitarsi alla sola lotta contro il riciclag- gio di denaro, ma essere estesi al rispetto degli oneri fiscali dei clien- ti. Egli ha così proposto l’introduzione di un’autocertificazione scritta da parte del cliente in merito all’adempimento dei suoi oneri fiscali (vedi capitolo II.6). Qualora l’istituto bancario abbia dei sospetti sul- l’adempimento degli oneri fiscali da parte del suo cliente, esso do- vrebbe fargli sottoscrivere l’autocertificazione. Nel caso in cui i dubbi 7 http://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=44173. 8 Dipartimento Federale delle Finanze, Questioni finanziarie e internazionali – Rap- porto 2012, pag. 17. 755
LARS SCHLICHTING in ambito fiscale persistano oppure se il cliente non dichiara di aver adempiuto o di voler adempire ai suoi oneri fiscali, la banca sarebbe obbligata a chiudere la relazione bancaria. Per inizio 2013 il Diparti- mento Federale delle Finanze dovrà sottoporre al Consiglio federale le tappe per l’implementazione della strategia del denaro pulito9. Per quel che concerne gli obblighi di diligenza in materia fiscale, il Con- siglio federale prospetta la possibilità di introdurre questi obblighi di diligenza tramite l’autoregolamentazione. Attualmente le banche si sono date delle regole in ambito fiscale nella Convenzione relativa al- l’obbligo di diligenza delle banche (CDB), la cui versione 2008 con- tiene delle limitate norme di diligenza in ambito fiscale. Il capitolo C della CDB 08, come nelle sue precedenti versioni, prevede un divieto a prestare assistenza attiva all’evasione fiscale e a pratiche analoghe. Questo capitolo, nonostante il titolo assai solenne, vieta attualmente alle banche unicamente di rilasciare attestati bancari incompleti o fuorvianti, che possono indurre in errore le autorità fiscali. Quest’ob- bligo non è sufficiente per adottare la strategia del denaro pulito come prospettata dal Consiglio federale. Tuttavia la CDB subirà una modi- fica che entrerà in vigore con ogni probabilità il 1° luglio 201410. Le banche hanno pertanto la possibilità di decidere di introdurre nella nuova versione della CDB delle regole atte ad implementare la strate- gia del denaro pulito, oppure di creare una CDB «ad hoc» in ambito fiscale, evitando così di «subire» delle norme imposte dal legislatore, quale ad esempio la citata autocertificazione. 9 Inizialmente il documento era atteso per settembre 2013, tuttavia nella seduta del 15 agosto 2012 il Consiglio federale è stato informato che questo termine non poteva essere rispettato (fonte: NZZ am Sonntag, 19.8.2012). 10 Con circolare n. 7744 l’Associazione svizzera dei banchieri ha comunicato la revi- sione della CDB, che di regola avviene ogni 5 anni, è stata posticipata di un anno per permettere un adeguamento alle norme a venire, in particolare l’implementazione dei principi del GAFI e le conseguenze della strategia del denaro pulito. 756
La compliance nella strategia del denaro pulito 3. Tempistica Un elemento importante dei progetti legislativi sopra esposti è la tempi- stica di implementazione della strategia del denaro pulito. Presumendo11 un’entrata in vigore dei primi accordi Rubik per il 1° gennaio 2013 e dei nuovi obblighi di diligenza in ambito fiscale per il 1° luglio 2014, la strategia del denaro pulita sarà introdotta in meno di 28 mesi dal suo an- nuncio nel febbraio 2012. Si tratta di un termine breve per la portata sto- rica della misura. Nonostante questa velocità di implementazione occorre ancora verificare se le banche siano in grado di adottare in tempi così esigui la strategia del denaro pulito. Secondo i risultati di uno studio sul private banking pubblicato da KPMG in collaborazione con l’Università di San Gallo nel novembre 2011, solo il 26% delle banche svizzere è in grado di applicare una strategia della trasparenza fiscale entro un anno. Il 70% delle banche svizzere intervistate riteneva necessario 5 anni per implementare tale strategia, mentre un elevato 30% non ha ritenuto sufficiente nemmeno il periodo di 5 anni12. Dalla data dello studio la situazione interna e interna- zionale si è modificata in modo tale da poter affermare che le banche de- vono essere pronte ad implementare la strategia del denaro pulito tra me- no di un anno. Vi è pertanto un notevole lavoro da svolgere da parte de- gli istituti bancari. 4. La posizione della FINMA L’implementazione della strategia del denaro pulito non è unicamente una volontà del Consiglio federale, quanto anche un’esigenza della FINMA. Durante la sua conferenza stampa del 27 marzo 2012, il diretto- re della FINMA, Patrick Raaflaub, ha dichiarato: «Consentire o tollerare in silenzio che i clienti esteri evadano le tasse non è un modello com- merciale accettabile e si discosta dal nostro concetto di qualità. La FINMA preme dunque affinché la piazza finanziaria si orienti verso ca- 11 Si veda la nota 3. 12 KPMG/University of St. Gallen, Performance through focus, seizing the global pri- vate banking opportunity, pag. 21 segg. 757
LARS SCHLICHTING pitali dichiarati. Ampliare gli obblighi di diligenza delle banche può es- sere un inizio. Ci teniamo però a sottolineare che si tratta solo di un pri- mo passo: s’impone poi un ripensamento radicale, poiché la tendenza che si profila in tutto il mondo va chiaramente nella direzione di un più intenso scambio di informazioni nell’ambito sia della vigilanza sia della fiscalità.»13 Da alcuni anni ormai la FINMA è divenuta molto sensibile alle attività delle banche svizzere con averi non dichiarati. Nel passato sono state le autorità estere ad intervenire con fermezza nei confronti delle banche svizzere che svolgevano affari con averi di clienti non regolarizzati. Og- gi, dunque prima dell’introduzione ufficiale della strategia del denaro pulito, è la FINMA ad intervenire ed esigere dalle banche un comporta- mento «fiscalmente» appropriato. In pratica la posizione della FINMA sembra indicare che un modello di business orientato alla custodia e ge- stione di averi fiscalmente non dichiarati potrebbe non essere compati- bile con la garanzia di un’attività irreprensibile, condizione per il mante- nimento dell’autorizzazione ad esercitare l’attività bancaria. Le banche sono dunque chiamate da subito ad adeguare il loro modello di business. Tuttavia, anche se le richieste della FINMA sono corrette e coerenti con la situazione politica attuale, occorre concedere alle banche il tempo ne- cessario per modificare la loro attività. Non bisogna dimenticare che con votazione federale del 20 maggio 1984 il popolo svizzero ha respinto un’iniziativa federale che chiedeva un allentamento del segreto bancario in materia fiscale. Non si può pertanto oggi accusare le banche di aver costruito la loro attività su un modello oggi non più giustificabile, ma le- gittimato nel passato direttamente dal popolo. Come sopra indicato (ca- pitolo I.2) il tempo concesso alle banche per adeguarsi alla strategia del denaro pulito è limitato, ma questo lasso temporale deve essere concesso e alle banche non può essere rimproverata la loro attività passata. 13 http://www.finma.ch/i/aktuell/Documents/ref_raaflaub_jahresmedienkonferenz_2012 0327_i.pdf. 758
La compliance nella strategia del denaro pulito II. Le misure compliance da attuare per conformarsi alla strategia del denaro pulito 1. Competenze La strategia del denaro pulito richiede una modifica rivoluzionaria del- l’attività bancaria. Gli organi degli istituti bancari devono assicurarsi che siano attuate le misure necessarie per garantire una corretta implementa- zione di questa strategia. Di seguito vengono elencate le singole compe- tenze e responsabilità. a. Il Consiglio di amministrazione Il Consiglio di amministrazione, quale organo preposto all’alta direzione, alla sorveglianza e al controllo, è responsabile delle decisioni strategiche di principio nella gestione dei rischi. Nel quadro della propria analisi si- stematica dei rischi e del sistema di controllo interno che ne deriva, que- sto organo deve assicurare la sorveglianza, la verifica, il contenimento e il monitoraggio di tutti i rischi rilevanti14. Tra questi rientrano anche i ri- schi giuridici e di reputazione nell’implementazione delle misure e delle procedure adeguate per assicurare una corretta implementazione della strategia del denaro pulito, come pure degli accordi Rubik e della FATCA. In particolare il Consiglio di amministrazione deve verificare che la banca abbia adottato tutte le misure organizzative necessarie per garantire una corretta implementazione della strategia del denaro pulito, degli accordi Rubik e della FATCA. Una questione particolare riguarda l’identificazione dei mercati esteri in cui la banca intende operare. Sia gli accordi Rubik che l’accordo FATCA causeranno alle banche svizzere dei costi non indifferenti per la gestione degli averi di cittadini fiscalmente assoggettati negli Stati contraenti. Il Consiglio di amministrazione, veri- ficando la redditività di tale clientela, è chiamato in primo luogo a chi- narsi sulla necessità di mantenere i propri servizi per tutta la clientela oppure identificare se vi sono dei mercati da cui è necessario ritirarsi. 14 Circ. FINMA 08/24, vedi anche Comunicazione FINMA 37. 759
LARS SCHLICHTING b. La Direzione generale La Direzione generale, quale organo esecutivo delle decisioni del consi- glio di amministrazione, è chiamata ad instaurare presso l’istituto banca- rio i processi adeguati tesi a identificare, misurare, quantificare, valutare e controllare i rischi dell’implementazione della strategia del denaro pu- lito. Benché questo compito sarà principalmente delegato alla funzione compliance, risulterà importante che la Direzione generale sostenga atti- vamente il cambiamento che questa implementazione comporta nei pro- cessi della banca e nella mentalità dei propri dipendenti. La Direzione generale deve pertanto dimostrare con fermezza la sua intenzione a far evolvere l’attività dell’istituto fino ad arrivare all’adempimento della strategia del denaro pulito. Per troppo tempo le banche svizzere hanno vissuto grazie ad un modello di business che faceva del segreto bancario in ambito fiscale il suo punto di forza. Diversi dipendenti degli istituti bancari avranno delle notevoli difficoltà a mutare così repentinamente il loro modo di lavorare con i clienti. Per questo motivo è importante che la direzione dia tutto il suo appoggio al progetto, dimostrando la sua im- portanza e necessità. Comportamenti contrari alla strategia del denaro pulito non dovranno essere tollerati. c. La funzione compliance Uno degli attori principali dell’implementazione della strategia del dena- ro pulito sarà la funzione compliance. Essa sarà chiamata a svolgere molteplici attività: • Proporre al Consiglio di amministrazione, per il tramite della Dire- zione generale, le misure da adottare per adempiere alla strategia del denaro pulito; • Verificare tutti i servizi offerti dalla banca e individuare quelli che non sono compatibili con la strategia del denaro pulito; • Redigere i nuovi regolamenti a seguito dell’implementazione della strategia del denaro pulito; • Assicurarsi che i clienti soggetti agli accordi Rubik o alla FATCA siano correttamente identificati; • Informare i clienti coinvolti sul funzionamento degli accordi Rubik o della FATCA; 760
La compliance nella strategia del denaro pulito • Sostenere il reparto informatico15 nell’implementazione delle modifi- che ai sistemi informatici richiesti per poter gestire in modo fiscal- mente conforme i clienti residenti negli Stati firmatari di un accordo Rubik o negli Stati Uniti; • Procedere alla formazione del personale della banca; • Se necessario, richiedere una formazione per i gestori patrimoniali che collaborano con la banca per i servizi offerti ai loro clienti16; • Aggiornare la Direzione generale e il Consiglio di amministrazione sullo stato dei lavori. 2. L’identificazione del soggetto fiscale estero (persona interessata) Un primo compito nell’implementazione della strategia del denaro pulito consiste nella corretta identificazione e suddivisione della clientela. In applicazione degli accordi Rubik e della FATCA la banca dovrà infatti suddividere i propri clienti per appartenenza fiscale. Importante non sarà tanto la nazionalità del cliente, bensì conoscere a quale regime fiscale il cliente è soggetto. Se fino ad oggi gli istituti finanziari hanno proceduto all’identificazione del contraente e all’accertamento dell’avente diritto economico secondo la normativa sul riciclaggio di denaro, in futuro le banche saranno chiamate ad identificare il paese di assoggettamento fi- scale del proprio cliente. Questo compito può rilevarsi complesso per di- verse ragioni: • La banca non conosce il diritto fiscale estero. L’identificazione del contribuente estero avviene, di regola, secondo le norme fiscali dello Stato di domicilio del cliente. La definizione di contribuente avviene secondo il diritto dell’autorità fiscale competente e non secondo il di- ritto svizzero. In alcuni casi, specialmente nel diritto americano, il criterio del domicilio o della residenza non è l’unico a determinare 15 In questo contributo non viene trattato il ruolo dell’IT, che pure risulterà preponde- rante. 16 Ai sensi della Comunicazione 37 della FINMA, una banca deve pretendere che i ge- stori patrimoniali esterni prestino la stessa attenzione ai rischi connessi con le opera- zioni transfrontaliere, tra cui i rischi in ambito fiscale, di quella prestata dall’istituto stesso. 761
LARS SCHLICHTING l’assoggettamento fiscale, così che anche persone domiciliate all’in- fuori degli Stati Uniti possono essere dei contribuenti fiscali america- ni. È il caso in particolare delle persone nate negli Stati Uniti, di quelle che hanno ottenuto in passato una green card o che superano il cosiddetto substantial presence test17. Nel Regno Unito vi è il regime fiscale particolare per i «non UK domiciled individuals»18. In nume- rosi paesi inoltre non tutti gli averi detenuti devono essere annunciati al fisco, così che la detenzione di conti bancari in Svizzera è di per se fiscalmente compatibile senza necessità di ulteriori controlli19. • Il cliente non è a conoscenza di un suo assoggettamento fiscale. È il caso in modo particolare per l’assoggettamento fiscale negli Stati Uniti, laddove anche persone senza il passaporto americano possono essere soggetti fiscali americani (ad esempio i casi già citati di una persona nata negli Stati Uniti ma che non ha mai richiesto la naziona- lità americana, di un cittadino non americano che detiene una green card oppure di una persona che supera il substantial presence test20). • La banca non è a conoscenza dello statuto fiscale speciale di alcuni paesi. È in particolare il caso per i territori oltremare, che sebbene siano lontani dai paesi cui dipendono e in alcuni casi godono di una 17 Ai sensi del substantial presence test un cittadino estero viene qualificato quale sog- getto fiscale americano se ha soggiornato negli Stati Uniti almeno 31 giorni nel corso dell’anno corrente e più di 183 giorni negli ultimi tre anni, che include l’anno in cor- so e i due immediatamente precedenti. Per soddisfare il requisito dei 183 giorni oc- corre contare: (i) tutti i giorni in cui il soggetto era presente negli Stati Uniti nell'an- no in corso, (ii) più un terzo dei giorni in cui il soggetto era presente negli USA l'an- no precedente all’anno in corso, e (iii) più un sesto dei giorni in cui il soggetto era presente nel secondo anno che precede l’anno in corso. Se il soggetto non risulta es- sere fisicamente presente negli Stati uniti per più di 30 giorni durante l'anno in corso, il soggetto non sarà considerato «tax resident», anche se nei tre anni (quello in corso oltre i due precedenti) la presenza fisica totale è di 183 o più giorni. 18 I «non UK domiciled individuals» sono persone che, pur risiedendo nel Regno Unito, non vi sono domiciliate e vengono tassate unicamente in base ai redditi provenienti dal Regno Unito e a quelli trasferiti nel Regno Unito, FF 2012 pag. 4394. 19 È ad esempio il caso del Kenya, dove ad esempio i dividendi o ricavi da locazioni ricevuti da persone o immobili non situati in Kenya non sono imponibili; il Guate- mala, che non prevede una tassa sui redditi prodotti all’estero, o l’Arabia Saudita, che impone unicamente i residenti non sauditi. 20 Vedi nota 17. 762
La compliance nella strategia del denaro pulito relativa autonomia, sono fiscalmente soggetti all’autorità fiscale nello Stato di origine. Si tratta ad esempio per gli Stati Uniti, degli Stati della Samoa americana, Porto Rico, U.S. Virgin Islands. Le dipen- denze britanniche d’oltremare al contrario sono escluse dal campo di applicazione dell’accordo Rubik21. Altri paesi con i quali non si può escludere la conclusione in futuro di un accordo Rubik, ed in parti- colare la Francia, hanno dei Dipartimenti d’oltremare fiscalmente non indipendenti e che pertanto potrebbero essere parte di un futuro ac- cordo Rubik22. • Il cliente usa dei veicoli speciali o dei prodotti particolari. Nell’arco degli anni ai clienti sono stati proposti una lunga serie di veicoli e prodotti allo scopo di garantire una maggiore confidenzialità. Si tratta in particolare di conti cifrati, società off shore, trust, assicurazioni sulla vita, ecc. La banca deve determinare se questi veicoli sono fi- scalmente ammissibili o meno. I nuovi accordi fiscali (Rubik e FATCA vedi capitolo II.3.b) regolano il trattamento di questi veicoli, mentre per altri paesi gli stessi possono costituire una alternativa fi- scalmente compatibile23. • La banca non richiede al cliente le informazioni necessarie per iden- tificare il suo assoggettamento fiscale. Fino ad oggi le banche svizze- re hanno identificato il loro cliente seguendo i criteri stabiliti nell’am- bito della lotta al riciclaggio di denaro. Le informazioni così raccolte sono utili anche nell’identificazione dell’assoggettamento fiscale del cliente, ma non sono sempre sufficienti. Gli attuali obblighi di dili- genza in ambito bancario non richiedono tutte le informazioni che permettono ad un istituto bancario di accertare in quale Paese il suo 21 AFC, Direttiva sulle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in am- bito fiscale e sulla Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazio- nale (LIFI), progetto 31 luglio 2012, nm 17. 22 Al contrario degli ex territori d’oltremare francesi della Nuova Caledonia, della Poli- nesia francese, delle Terre australi e antartiche francesi e di Wallis-et-Futuna, che hanno una loro autonomia fiscale indipendente, i dipartimenti d’oltremare di Gua- deloupe, Martinique, Guyane, La Réunion e Mayotte sono fiscalmente soggetti al- l’autorità fiscale francese. 23 Vedi nota 19. 763
LARS SCHLICHTING cliente è un soggetto fiscale. Ad esempio la CDB 08 non richiede l’accertamento del luogo di nascita del cliente, laddove tuttavia una persona nata negli Stati Uniti diventa automaticamente anche un sog- getto fiscale di questo Paese. Negli accordi Rubik la banca svizzera deve identificare se il contraente è una persona interessata all’accor- do. Per svolgere questa identificazione la banca può limitarsi agli ob- blighi di diligenza unicamente per quel che concerne l’accertamento del beneficiario di una società di sede (tra cui i trust e le fondazioni), di un mantello assicurativo vita oppure di un caso di detenzione fidu- ciaria degli averi. Negli altri casi, ovvero quando una persona è di- rettamente titolare del conto o ne è il beneficiario economico, la ban- ca deve essere in grado di determinare se si tratta di una persona inte- ressata dagli accordi Rubik. • Il cliente non fornisce informazioni corrette sul suo assoggettamento fiscale. Un’altra casistica da non sottovalutare è quella del cliente che intenzionalmente, conoscendo i suoi assoggettamenti fiscali, omette di fornire alla banca le informazioni che permetterebbero di identifi- carlo come soggetto fiscale di un determinato paese. Per comprendere le conseguenze per la banca di questo comportamento occorre deter- minare se la banca ha accettato le dichiarazioni del cliente, nonostante queste non fossero plausibili, senza effettuare chiarimenti supple- mentari. 3. I sospetti di una relazione non dichiarata Come sopra esposto, la strategia del denaro pulito prevede che, in pre- senza di averi patrimoniali di non poca entità e di dubbi sulla conformità fiscale degli averi depositati, la banca svolga ulteriori accertamenti per determinare se il cliente ha adempito ai suoi obblighi fiscali. Attualmente non è dato sapere quando degli averi sono considerati di poca entità per cui la banca potrà essere esonerata dall’effettuare ulteriori accertamenti. Per quel che concerne la presenza di sospetti si può validamente suppor- re, come è il caso per la legislazione relativa alla lotta contro il riciclag- gio di denaro, che il legislatore non elencherà una lista di comportamenti che fanno nascere il sospetto, ma effettuerà una formulazione ampia e indeterminata di indizi. In questo modo il legislatore cercherà di cogliere 764
La compliance nella strategia del denaro pulito il maggior numero di situazioni anomale e inusuali soggette a verifica da parte della banca. Occorre pertanto determinare quali servizi, rispettiva- mente prodotti, usati dai clienti possono comportare un sospetto di non conformità in ambito fiscale. a. I servizi offerti ai clienti Nel corso degli anni le banche svizzere hanno offerto ai loro clienti di- versi servizi per incrementare la confidenzialità dei loro averi. Con la strategia del denaro pulito occorre riconsiderare se questi servizi possono ancora essere offerti, rispettivamente occorre determinare se l’uso di questi servizi consista in un indizio di detenzione di averi non dichiarati. Si osserva in particolare che la FINMA ha indicato che l’abuso di alcuni dei servizi di seguito descritti influisce in misura considerevole sui rischi giuridici e di reputazione dell’istituto24. • I conti cifrati. I conti cifrati permettono una maggiore discrezione da parte del cliente. Questa maggiore richiesta di confidenzialità può avere numerose giustificazioni, come ad esempio la garanzia da parte di una facoltosa persona conosciuta pubblicamente che anche all’in- terno della banca il suo nominativo venga schermato. Tuttavia alcuni dei motivi alla base dell’uso di conti cifrati possono risultare impro- pri: la volontà di nascondere gli averi per favorire un erede, ledendo in questo modo la quota legittima degli altri eredi, la sottrazione di averi in caso di una procedura di divorzio, oppure il deposito di averi non dichiarati. Tutte queste motivazioni non possono essere accolte dalla banca. In presenza di un conto cifrato la banca deve pertanto as- sicurarsi che il contraente non abusi del conto cifrato per l’esecuzione di un’attività illecita, sia essa semplicemente il fatto di non pagare le proprie imposte. L’uso del conto cifrato è pertanto un elemento di so- spetto per cui la banca dovrà svolgere degli ulteriori accertamenti. In ogni caso, per il cliente residente in uno Stato con il quale la Svizzera ha sottoscritto un accordo Rubik o per un contribuente americano, l’uso di conti cifrati non deve permettere il raggiro degli accordi. 24 Comunicazione FINMA 37. 765
LARS SCHLICHTING • La richiesta di divieto di contatto e la posta a trattenere. Numerosi sono i clienti che chiedono ai propri istituti bancari di non contattarli al loro domicilio e di trattenere la corrispondenza che li concerne presso la banca per una visione nel corso della loro prossima visita. Alla base di questa pratica vi è il rischio che l’esistenza di un conto bancario in Svizzera venga scoperta durante il tragitto della comuni- cazione oppure presso il domicilio del cliente. Benché anche in que- sto caso vi possano essere dei motivi di confidenzialità tali da giusti- ficare questa pratica (ad esempio nel caso in cui il cliente sia domici- liato in un paese instabile e con gravi rischi di sequestro per le perso- ne benestanti), la maggior parte di queste richieste è da ricondurre a motivi di carattere fiscale, volendo il cliente evitare che l’autorità fi- scale del proprio domicilio scopra l’esistenza di un conto bancario estero non dichiarato. La strategia del denaro pulito riduce questo ri- schio, dato che le banche dovranno assicurarsi, nel limite del possi- bile, che le importanti future relazioni aperte in Svizzera siano dichia- rate alle autorità fiscali estere. Anche in questo caso le banche devono pertanto decidere quando continuare a fornire un tale servizio e assi- curarsi che il cliente che richieda questo servizio abbia dichiarato i suoi averi all’autorità fiscale del paese di domicilio. Ad esempio per le relazioni oggetto dell’accordo Rubik, e pertanto fiscalmente con- formi, l’uso della posta a trattenere risulta ancora opportuna alfine di mantenere l’anonimato della relazione. • I conti congiunti e collettivi: Ai sensi dell’art. 2 lett. h degli accordi Rubik, qualora almeno una persona interessata partecipasse a una re- lazione collettiva o a un conto congiunto, i valori patrimoniali sono da attribuire alla persona interessata. Ciò significa che la regolarizza- zione fiscale degli averi viene eseguito sulla totalità dei valori patri- moniali contabilizzati sul conto/deposito. Questo non vale se la ban- ca, in base alla documentazione allestita a scopo di identificazione della parte contraente, è in grado di individuare le persone parteci- panti. In tal caso, la ripartizione dei valori patrimoniali avviene in ba- se al numero dei partecipanti (criterio «pro capite»)25. L’obbligo di 25 Progetto direttiva sulle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in 766
La compliance nella strategia del denaro pulito identificazione dei conti collettivi è regolato alla cifra marginale 32 della CDB 08, che prevede la necessità di accertare tutti gli aventi di- ritto economico della relazione. La CDB 08 non prevede alcuna nor- ma specifica per i conti congiunti, per i quali si applica la regola ge- nerale dell’art. 3 LRD secondo cui devono essere identificate tutte le controparti. La banca dovrebbe pertanto essere in misura di poter ap- plicare senza problemi le norme sui conti congiunti e collettivi, a condizione di aver correttamente applicato nel passato i suoi obblighi di diligenza. Se questo non fosse il caso, la banca si troverebbe in dif- ficoltà con il suo cliente che non potrebbe usufruire dell’eccezione al pagamento totale dell’imposta liberatoria prevista negli accordi Rubik. b. I prodotti detenuti dai clienti Oltre ai servizi offerti direttamente dalle banche, i clienti, sovente su consiglio dello stesso istituto bancario, hanno utilizzato nel passato dei prodotti il cui scopo principale era l’ottimizzazione fiscale, se non addi- rittura, nei casi più gravi, la pure e semplice sottrazione fiscale. Anche in questo caso occorre determinare se e in quale misura questi prodotti pos- sono continuare ad essere offerti, rispettivamente se l’uso di questi pro- dotti consiste in un indizio di detenzione di averi non dichiarati alle auto- rità fiscali. Infine le banche devono stabilire come trattare nell’ambito degli accordi Rubik e della FATCA i prodotti attualmente detenuti dai loro clienti. Di seguito elenchiamo una serie non esaustiva di prodotti interessati: • Le società di sede: Le strategie commerciali delle aziende possono necessitare l’uso di società di sede, ovvero delle società senza perso- nale e locali propri, da parte di società industriali o di servizi. L’uso di una società di sede non è di per sé una fattispecie fiscalmente non conforme. Tuttavia, in considerazione dell’uso preponderante di que- sti veicoli per motivi fiscali, in presenza di una società di sede la ban- ca deve svolgere delle verifiche supplementari. Nell’ambito delle so- cietà di sede, occorre in primo luogo distinguere tra le società di sede ambito fiscale e sulla Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito interna- zionale (LIFI), nm 84 seg. 767
LARS SCHLICHTING considerate come effettive beneficiarie e le società di sede fiscalmente trasparenti: o Le società di sede beneficiarie effettive: Gli accordi Rubik ricono- scono esplicitamente la possibilità per una società di sede di essere eccezionalmente considerata come beneficiaria effettiva e dunque di non essere qualificata come una persona interessata dagli accordi. Non si può pertanto affermare in modo generale che un conto aperto a nome di una società di sede non sia tax compliant. Tuttavia vi sono delle condizioni che devono essere verificate. Un primo ca- so di eccezione, quello previsto anche dagli accordi Rubik, prevede la necessità per la società di sede di dimostrare in forma scritta che essa è effettivamente soggetta a imposizione in base al diritto del suo luogo di costituzione o della reale amministrazione e che, di conseguenza, è da considerare persona beneficiaria ai sensi degli accordi Rubik, e/o che in relazione ai redditi da capitale è conside- rata fiscalmente non trasparente dal punto di vista del rispettivo Stato contraente26. Questa regola in pratica permette alle società di sede domiciliate in Paesi con una fiscalità effettiva (come l’UE o la Svizzera)27 di essere considerate come beneficiarie effettive e dun- que di fare astrazione del ruolo dell’avente diritto economico. Que- sta regola tuttavia non trova applicazione in caso di abuso da parte del contribuente non residente nello Stato di sede della società sede off-shore che ottiene un vantaggio fiscale rilevante. In questo caso si ritiene che l’autorità fiscale estera possa validamente richiedere il trattamento fiscalmente trasparente della società di sede. In ogni ca- so la banca non è tenuta ad accertare se il suo cliente, tramite la co- stituzione di una società di sede in un paese a fiscalità efficiente, acquisisca un vantaggio fiscale tale da rendere questa eccezione non 26 Art. 2 lett. h accordo Rubik con la Germania, il Regno Unito e l’Austria Progetto di- rettiva sulle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in ambito fi- scale e sulla Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), nm 100 seg. 27 Progetto direttiva sulle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in ambito fiscale e sulla Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito interna- zionale (LIFI), nm 102. 768
La compliance nella strategia del denaro pulito valida. Tuttavia, qualora tali strutture siano qualificate come artifi- ciali e create allo scopo di eludere l’imposizione di valori secondo gli accordi Rubik, potrebbe trovare applicazione la norma sugli abusi28, così che la banca che amministra o sostiene l’impiego di queste strutture si vedrebbe costretta a versare l’imposta dovuta dal suo cliente, almeno fintanto che l’imposta non venga riscossa pres- so lo stesso cliente. o Le società di sede fiscalmente trasparenti: Numerose società di se- de sono oggi utilizzate per motivi fiscali. Negli ultimi decenni, an- che a seguito dell’adozione della direttiva 2003/48/CE sull’Eurori- tenuta, numerosi clienti di banche svizzere hanno costituito delle società di sede per eludere la trattenuta fiscale prevista dalla diretti- va europea unicamente per le persone fisiche. L’utilizzo di società di sede per altri scopi richiede già oggi alla banca degli obblighi di diligenza maggiori, ritenuto che l’istituto bancario deve assicurarsi che la società di sede non sia un mezzo per raggiungere scopi cri- minali. Con la strategia del denaro pulito la banca dovrà anche ac- certarsi che il veicolo della società di sede non venga utilizzato per l’evasione fiscale. Nell’implementazione degli accordi Rubik le so- cietà di sede non permetteranno alcun vantaggio fiscale, ritenuto che esse saranno trattate quali veicoli trasparenti29. La FATCA esige invece la trasmissione dell’informazione concernente l’azionista americano. La direttiva sull’Euroritenuta sarà infine presto modifi- cata per assoggettare alla stessa anche i ricavi accreditati a delle so- cietà di sede. A questo punto l’uso di una società di sede da parte di una persona fisica potrebbe restare in auge unicamente per clienti non americani fiscalmente assoggettati ad uno Stato che non ha sottoscritto un accordo Rubik. Tuttavia la strategia del denaro pulito vieterà alla banca di accettare averi se vi sono indizi che questi non siano fiscalmente regolarizzati. In presenza di una società di sede fiscalmente trasparente pertanto la banca dovrà fare molta attenzio- 28 Art. 33 accordo Rubik con la Germania e il Regno Unito, art. 30 accordo Rubik con l’Austria. 29 Art. 2 lett. h accordo Rubik con la Germania, il Regno Unito e l’Austria. 769
LARS SCHLICHTING ne ad accertarsi se l’uso di questo veicolo è fiscalmente ammissibile secondo il diritto fiscale del domicilio del cliente. Si sottolinea tut- tavia che vi sono Stati in cui questa situazione è tollerata. • Le assicurazioni mantello o insurance wrappers. Si ha un mantello assicurativo quando un’assicurazione sulla vita detiene presso una banca o un commerciante di valori mobiliari un deposito/conto di in- vestimento o un sottodeposito/sottoconto che viene utilizzato per la custodia e la gestione degli investimenti di un singolo cliente dell’im- presa di assicurazione nel quadro di un contratto di assicurazione sulla vita30. In pratica, tramite questi prodotti, i clienti hanno coperto i loro depositi azionari con un mantello assicurativo sulla vita. Dato che di regola le assicurazioni sulla vita sono dei prodotti fiscalmente privilegiati, le compagnie di assicurazione hanno fatto leva su questo argomento per vendere il prodotto. Tuttavia sovente il prodotto ha un grado di copertura del rischio vita molto limitato e pertanto può esse- re valutato come un prodotto finanziario e non assicurativo, con la conseguenza che i vantaggi fiscali prospettati non possono essere uti- lizzati31. L’uso di un insurance wrapper può dunque rappresentare un elemento di sospetto che richiede alla banca l’esecuzione di chiari- menti speciali. Ai sensi dell’art. 2 lett. h degli accordi Rubik è consi- derata persona interessata anche colei che detiene gli averi tramite un mantello assicurativo, a meno che l’assicurazione vita fornisca alla banca svizzera la prova che i requisiti fiscali necessari per il ricono- scimento della polizza di assicurazione sulla vita siano soddisfatti. Concretamente l’accordo prevede che gli insurance wrappers non permettono un’esclusione dall’applicazione dell’accordo Rubik, a meno che la compagnia assicurativa non mostri il contrario. Tuttavia, l’accordo potrebbe contenere una notevole lacuna in merito agli in- surance wrappers. Esso infatti prevede che la banca svizzera identifi- 30 Comunicato FINMA 19. 31 È recente la notizia di perquisizioni presso le sedi tedesche di una grande banca sviz- zera che avrebbe offerto ai suoi clienti un prodotto assicurativo sulla vita. Nonostante la banca abbia espressamente indicato nel prodotto che le conseguenze fiscali dell’assicurazione erano di competenza del cliente, la banca si trova ora confrontata con numerosi suoi clienti che possiedono un prodotto fiscalmente non coerente. 770
La compliance nella strategia del denaro pulito chi la persona interessata sulla base dei vigenti obblighi di diligenza svizzeri. Questi obblighi di diligenza sono sanciti dalla comunicazio- ne FINMA n. 18, mediante la quale la FINMA ha invitato le banche e i commercianti di valori ad identificare nei quattro casi seguenti lo stipulante, la persona che paga i premi e l’avente diritto economico nelle relazioni aperte dopo il 1° gennaio 2011: o la banca ha un rapporto contrattuale preesistente con lo stipulante o chi paga i premi; o lo stipulante o chi paga i premi ha una procura o un diritto d’informazione sul deposito; o i valori patrimoniali trasferiti all’assicurazione vengono gestiti in base a una strategia di investimento convenuta tra la banca e lo sti- pulante, o chi paga effettivamente i premi; o o l’impresa di assicurazione non conferma che il prodotto assicurativo soddisfi i requisiti posti a un’assicurazione sulla vita nel paese di domicilio fiscale dello stipulante e che ottemperi anche alle disposi- zioni concernenti i rischi biometrici. L’Associazione Svizzera dei Banchieri ha inoltre pubblicato un nuo- vo formulario, denominato formulario I, che deve essere compilato per adempire gli obblighi di diligenza in presenza di un insurance wrapper. Ora, come sopra indicato, in Svizzera il Comunicato FINMA 18 prevede un’identificazione del beneficiario finale di un insurance wrapper unicamente per i prodotti sottoscritti dopo il 1° gennaio 2011. Questo significherebbe che tutte le persone interessate che hanno sottoscritto un’assicurazione mantello prima del 1° gennaio 2011, dunque prima del giorno di riferimento del 31 dicembre 2010 a cui rinvia l’accordo Rubik, possono non essere identificate come tali. Questa interpretazione dell’accordo sarebbe tuttavia contraria allo scopo e allo spirito dello stesso. Ai sensi dell’art. 31 della Conven- zione di Vienna sul diritto dei trattati32, un trattato deve essere inter- pretato in buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed alla luce dei suo oggetto e del suo scopo. Un’interpretazione così restrittiva non dovrebbe pertanto esse- 32 RS 0.111. 771
LARS SCHLICHTING re ammessa33. Inoltre l’accordo Rubik prevede che, oltre agli obblighi di diligenza vigenti, debbano essere presi in considerazione anche tutte le altre circostanze note. Anche se la banca non era obbligata ad identificare formalmente tramite un formulario I i beneficiari di un in- surance wrapper concluso prima del 1° gennaio 2011, grazie alle in- formazioni detenute la banca dovrebbe essere sovente in grado di de- terminare anche prima di tale data il beneficiario di un mantello assi- curativo. Per questo motivo si ritiene che tutti gli insurance wrapper ricadano nell’applicazione dell’accordo Rubik. Questo fatto compor- terà per la banca un enorme onere amministrativo, dato che le banche dovranno effettuare una verifica a posteriori di tutte le polizze assicu- rative concluse nel passato al fine di determinare i) se si tratta di assi- curazioni mantello e ii) identificarne il beneficiario, senza limitarsi ai soli clienti tedeschi, inglesi o austriaci, ritenuto che la Svizzera inten- de concludere accordi Rubik anche con altri paesi. Lo stesso discorso si applica ai clienti americani. Ai sensi della FATCA proposed Regulation riguardo al trattamento degli Insurance Wrapper (definiti dalla normativa come Insurance contract con cash value sottostante) «the account holder is the person who can access the cash value of the contract or change the beneficiary, or, if there is no such person, the account holder is the beneficiary.» In questo caso la procedura di due diligence differisce. Per quanto riguarda la banca, essendo il titolare del conto la compagnia di assicurazione, anch’essa qualificata quale Foreign Financial Institutions (FFI), la banca dovrà identificare la compagnia stessa. Invece, per quanto riguarda la com- pagnia di assicurazione la procedura di due diligence dovrà essere svolta riguardo allo stipulante della polizza se il contratto da lui sotto- scritto gli conferisce la facoltà di accesso al cash value o di modifica del beneficiario della polizza. Qualora lo stipulante della polizza non avesse tali facoltà sono ritenuti «account holder» i beneficiari indicati sulla polizza stessa. Ai fini FATCA gli indizi USA devono essere ri- cercati in relazione all’account holder (quindi nel caso dell’Insurance 33 Si veda sul tema SIBILLA G. CRETTI, La persona interessata in qualità di beneficiario effettivo, in Novità fiscali, Edizione speciale primavera 2012, pag. 44. 772
La compliance nella strategia del denaro pulito Wrapper a dipendenza che account holder sia lo stipulante, se ricor- rono le condizioni sopra descritte, o il beneficiario della polizza). • I trust e le fondazioni di famiglia: Tramite un trust o una fondazione di famiglia i beni di una o più persone vengono trasferiti a terzi con il compito di amministrarli e di impiegarli per uno scopo prestabilito dal disponente. Lo scopo può essere di ordine generale oppure favori- re determinate persone. Per determinare se i trust e le fondazioni di famiglia sono dei veicoli tali da creare di per sé un elemento di so- spetto in ambito fiscale, e dunque un obbligo di chiarimenti supple- mentari da parte delle banche, è necessario suddividere i trust e le fondazioni in sottocategorie. o I trust e le fondazioni di famiglia con attività: Lo strumento del trust in particolare può essere utilizzato per scopi filantropici oppu- re altri scopi ben determinati34. Un altro caso simile è riconosciuto in Svizzera direttamente nella CDB, che non prevede un obbligo di identificazione per i trust o le fondazioni di famiglia che fungono da holding o da società immobiliare35. In questi casi lo scopo del vei- colo non è la gestione di un patrimonio di un terzo ma un’attività ben specifica. Si ritiene pertanto che non sussistano elementi di so- spetto sull’uso fiscalmente inappropriato di questi tipi trust o fonda- zioni. o I trust e le fondazioni di famiglia revocabili: Nel caso in cui il di- sponente sia in misura di revocare il trust o la fondazione, gli averi in gestione al veicolo sono de facto sotto il controllo di questa per- sona. Per questi motivi gli obblighi di diligenza svizzeri già preve- dono la necessità di identificare quale avente diritto economico tramite un Formulario A le persone dotate del potere di revoca di un veicolo revocabile36. In questo caso pertanto questi veicoli sono fi- scalmente trasparenti e soggetti agli accordi Rubik e alla FATCA. 34 Si pensi ad esempio all’America’s Cup, che è retta da un trust. 35 Art. 4 CDB 08, cifra marginale 39. 36 Art. 4 CDB 08, cifra marginale 44. Progetto direttiva sulle Convenzioni concernenti la collaborazione con altri Stati in ambito fiscale e sulla Legge federale sull’imposi- zione alla fonte in ambito internazionale (LIFI), nm 91 segg. 773
LARS SCHLICHTING In caso di veicoli revocabili la banca deve pertanto assicurarsi che lo stesso venga trattato in modo corretto secondo il diritto fiscale del domicilio del disponente. o I trust e le fondazioni di famiglia discrezionali e irrevocabili: Di norma, i veicoli irrevocabili non sono fiscalmente trasparenti37. Questi veicoli non creano pertanto un sospetto di infrazione in am- bito fiscale. Per questi veicoli la CDB 08 richiede, in luogo della determinazione dell’avente diritto economico, una dichiarazione tramite il Formulario T che attesta tutte le informazioni reperibili (es. trustee, settlor, beneficiari, membro consiglio di fondazione, ecc.)38. Occorre tuttavia prestare attenzione al fatto che i trust, ri- spettivamente le fondazioni di famiglia, siano effettivamente di- screzionali e irrevocabili. Iniziano infatti a verificarsi i primi casi di veicoli formalmente discrezionali e irrevocabili, che tuttavia riman- gono materialmente nella disponibilità del settlor o di un beneficia- rio determinato. In diverse recenti sentenze il Tribunale federale39 e il Tribunale amministrativo federale40 hanno applicato la teoria della trasparenza a veicoli discrezionali ed irrevocabili poiché hanno ri- tenuto che il settlor aveva conservato dei poteri di gestione così ampi, che i veicoli erano in realtà un’emanazione della sua persona. In questo caso anche un trust o una fondazione discrezionale e irre- vocabile può essere oggetto dell’accordo Rubik ed essere conside- rato come trasparente. Infine il progetto di direttiva sulle Conven- zioni concernenti la collaborazione con altri Stati in ambito fiscale e sulla Legge federale sull’imposizione alla fonte in ambito interna- zionale prevede espressamente dei casi in cui anche se irrevocabile 37 L’art. 2 lett. h dell’accordo Rubik prevede che una persona fisica residente in uno Stato contraente non è considerata la persona interessata per i valori patrimoniali di trust o fondazioni se non esiste alcuna autorizzazione economica certa su tali valori mobiliari. Ciò è il caso di regola nelle cosiddette strutture discrezionali che sono ir- revocabili (FF 2012 pag. 4365). 38 Art. 4 CDB 08, cifra marginale 43. 39 DTF 5A_259/2010. 40 DTAF A-6807/2010; DTAF A-6682/2010. 774
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