STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 01_2019 DEL 08 GENNAIO 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT HRM S.P.A. Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagementhrm.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 01 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 ADEMPIMENTI 2016 .............................................................................................................................................................................. 3 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Novembre 2018 ......................................................... 3 OTTOBRE 2015 SCADENZIARIO GENNAIO 2019................................................................................................................................................ 4 01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET ............................................................................................. 4 01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO ............................................................................ 4 01 GENNAIO: ASSUNZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE .................................................................................... 4 01 GENNAIO: ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO DIGNITA’ ............................... 4 01 GENNAIO: ESTENSIONE ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO DIGNITA’ ......... 4 01 GENNAIO: CONGEDO OBBLIGATORIO PAPA’ ........................................................................................... 5 01 GENNAIO: CONGEDO FACOLTATIVO PAPA’ ............................................................................................. 5 01 GENNAIO: FIGLI A CARICO..................................................................................................................................... 5 10 GENNAIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO ...................................................................................................... 5 12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE ......................................................................................................................... 5 12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI ............................................................................................................. 5 15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA ............................................................................................................. 5 16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI ...................................................................................................................... 5 16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .............................................. 6 16 GENNAIO: VERSAMENTI TRIBUTARI...................................................................................................................... 6 20 GENNAIO: FONDO COMETA * ............................................................................................................................... 6 20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM **................................................................... 6 20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI ** ................................................................................................................. 7 29 GENNAIO: 770/2018 ............................................................................................................................................. 7 31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ................................................................................................... 7 31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................................. 7 31 GENNAIO: QUAS.................................................................................................................................................... 7 31 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ..................................................................................... 7 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS ......................................................................................................................... 7 SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 9 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ............... 9 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * ....................................................................................................... 9 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * .............................. 9 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S * ............................................................................................................. 9 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ** .................................................... 10 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI .................................................................................................................. 10 28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ................................................................................................... 10 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS .......................................................................................................... 10 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 ................................................................................................................... 10 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO ............................................................ 10 28 FEBBRAIO: DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PREMI ........................................................................... 11 FESTIVITÀ ....................................................................................................................................................................................12 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 GENNAIO 2019 ......................................................................................................................................................... 12 GENNAIO 2016........................................................................................................................................................ 12 FEBBRAIO 2019 NOVITÀ2016 IN MATERIA DI LAVORO ...........................................................................................................................................13 INDENNITA’ DI DISOCUPPAZIONE ANCHE ALLA DIPENDENTE CHE HA PIU’ DI UN RAPPORTO DI LAVORO ............ 13 OTTOBRE LE NOVITÀ 2015 DELLA LEGGE N° 136/2018 .................................................................................................................... 15 CIRCOLARE INPS: NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PER L’ANNO 2018 .............................................................................................................................. 17 AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 97: CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA PER VIA TELEMATICA ................................................................................................................................................................................. 18 INPS: CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE CHE SOGGIORNANO IN PAESI ESTERI .............................................................................................................................. 19 L’EVOLUZIONE DELLA PRIVACY NEI SINDACATI ....................................................................................................... 20 I PERICOLI DELLA CONCORRENZA CONTRATTUALE ................................................................................................. 21 FOCUS ............................................................................................................................................................................................23 IL TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE I CANTIERI DELL’AZIENDA EQUIVALE A STRAORDINARIO .................... 23 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................25 DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE ........ 25 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................27 ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO .................................................................. 27 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Novembre 2018 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Novembre 2018 al 14 Dicembre 2018, è pari a 2,191024. RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2018 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 SCADENZIARIO GENNAIO 2016 GENNAIO 2019 2016 01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET OTTOBRE 2015 P rorogato anche per l’anno 2019 l’incentivo occupazione NEET per i datori di lavoro che assumono, a tempo indeterminato, giovani dai 16 ai 29 anni, che non studiano e non lavorano. L’incentivo consiste in un esonero contributivo al 100%, fino ad € 8060 annui (decreto ANPAL 581/2018). 01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO P rorogato, anche per l’anno 2019 l’incentivo occupazione mezzogiorno per i datori di lavoro che hanno assunto, a tempo indeterminato, giovani dai 16 ai 34 anni e over 35 privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L’incentivo consiste in un esonero contributivo al 100%, fino ad € 8060 annui (Legge di Bilancio 2019, art. 1, co. 247). 01 GENNAIO: ASSUNZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE L a Legge di Bilancio 2019, art. 1, co. da 706 a 717, ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i datori di lavoro, che nel corso del 2019, assumono giovani eccellenze. Trattasi di: - titolari di laurea magistrale (includendo i giovani laureati presso università telematiche) ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del titolo di studi e prima del compimento del trentesimo anno; - soggetti titolari di dottorato di ricerca ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 prima del compimento del trentaquattresimo anno di età. L’esonero consiste in una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e per malattie professionali, con un massimo di euro 8.000 euro su base annua, per un massimo di 12 mesi. 01 GENNAIO: ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO DIGNITA’ I l decreto Dignità ha previsto, per i datori di lavoro assumono under 35 o over 35 purché disoccupati da almeno 6 mesi, nel corso del biennio 2019-2020 un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con un massimo di euro 3.000 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi. 01 GENNAIO: ESTENSIONE ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO DIGNITA’ E Steso, dalla Legge di Bilancio 2019, lo sgravio contributivo di cui al decreto Dignità se i datori di lavoro assumono under 35 o over 35 purché disoccupati da almeno 6 mesi, in una delle 8 regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna). In questo caso l’esonero viene elevato al 100% della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro, entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 01 GENNAIO: CONGEDO OBBLIGATORIO PAPA’ GENNAIO 2016 P rorogato 2016anche per il 2019 il congedo obbligatorio papà, con contestuale elevazione dello stesso da 4 a 5 giorni. OTTOBRE 2015 01 GENNAIO: CONGEDO FACOLTATIVO PAPA’ C onfermato anche il congedo facoltativo papà, pari ad 1 giorno in sostituzione al periodo di astensione obbligatoria spettante alla madre. 01 GENNAIO: FIGLI A CARICO A decorrere da questa data il limite di reddito per essere considerati figli a carico (età non superiore a 24 anni) viene elevato ad € 4.000. 10 GENNAIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO L e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): L - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl. 12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE T ermine entro cui comunicare al sostituto d’imposta altri redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da altri sostituti d’imposta nel corso del 2018 ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale. L12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI A i sensi dell’articolo 51 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si L riferiscono, al fine di farli rientrare, per un corretto assoggettamento fiscale, nella Certificazione Unica dell’anno in cui sono maturati. Anche per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza, ovvero saranno deducibili nel periodo d’imposta precedente. 15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA Q ualora non dovessero essere comunicate eventuali proroghe, in data 15 Gennaio scade la comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro. 16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta GENNAIO 2016 nel mese precedente; b) contributi 2016 previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; OTTOBRE 2015 c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) importi sottoposti a regime di detassazione; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 16 GENNAIO: VERSAMENTI TRIBUTARI A decorrere da tale data devono essere versati, sia in unica soluzione che a rate, mediante F24, i versamenti tributari sospesi causa sisma del Centro Italia del 24 agosto 2016. Su richiesta del sostituito, la ripresa può essere operata anche dal sostituto d’imposta. 20 GENNAIO: FONDO COMETA * E ntro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre precedente. L Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 Ottobre se cartacea - trattasi di spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti gli altri casi), al fine dell’abbinamento dei contributi. 20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ** V ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI ** GENNAIO 2016 S cade 2016 il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso OTTOBRE affinché 2015 il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del sia garantito L versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per predisporre il bonifico. 29 GENNAIO: 770/2018 I contribuenti inadempienti possono presentare una dichiarazione tardiva, entro tale data, versando una sanzione ridotta pari a € 25 euro per ogni modello 770/2018 non presentato, mediante codice tributo L31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI “8911”. T ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione occupazionale riferita al 31 dicembre 2018. L31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 GENNAIO: QUAS S econdo l’articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31 gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario. L La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario. 31 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI R ipresa versamenti INPS ed INAIL, sia in unica rata che rateizzati, sospesi causa sisma centro Italia del 24 agosto 2016. Inoltre le aziende che non hanno l’accentramento contributivo, e che hanno potuto optare per la sospensione della trasmissione Uniemens, devono effettuare tale adempimento entro tale data. 31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS I E’ datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 contribuzione del mese precedente. GENNAIO 2016 Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il 2016 significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . Nell’elemento OTTOBRE 2015 indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017. * Termine anticipato al 18 Gennaio 2019 in quanto cadente di domenica. * Termine posticipato al 21 Gennaio 2019 in quanto cadente di domenica. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019 2016 5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA OTTOBRE 2015 COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. 16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) importi sottoposti a regime di detassazione; I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: h) Uffici postali abilitati; i) Concessionario della riscossione. 16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE * I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S * S cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite sistema F24-Uniemens. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM ** GENNAIO 2016 V ersamento 2016 dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini. OTTOBRE 2015 28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI L e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018 entro il 28 febbraio. L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di . LNell’elemento indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018). I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017. 28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24 L e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno presentare il modello OT 24 per la fruizione dei benefici previsti. E Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante. 28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO L Il 28 febbraio 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del mese di Febbraio. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 28 FEBBRAIO: DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PREMI GENNAIO 2016 T ermine ultimo per la presentazione telematica all’INAIL della domanda di riduzione dei premi, con 2016 effetto per l’anno in corso ed in presenza dei requisiti richiesti. OTTOBRE 2015 *Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 FESTIVITÀ GENNAIO 2016 2016 GENNAIO 2019 OTTOBRE 2015 1° Gennaio – Primo dell’anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. 6 gennaio – Epifania: festività cadente di domenica - festività cadente di domenica – Tale giornata viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). FEBBRAIO 2019 Nessuna festività prevista E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 INDENNITA’ DI DISOCUPPAZIONE ANCHE ALLA DIPENDENTE CHE HA PIU’ DI UN OTTOBRE 2015 RAPPORTO DI LAVORO C on la sentenza n. 26027 del 17 Ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di disoccupazione spetta anche al lavoratore che abbia perso il lavoro, ma che continui a percepire un reddito inferiore al minimo imponibile da un altro impiego. L La dipendente di una società che aveva stipulato dei contratti di somministrazione a tempo determinato con un'agenzia di somministrazione, si era vista risolvere un solo rapporto di lavoro; a seguito della negazione della corresponsione dell’indennità di disoccupazione, la lavoratrice citava in giudizio l’INPS. Favorevole la sentenza di primo grado nella quale i giudici condannavano l'Inps a corrispondere alla dipendente l'indennità. La Corte d'appello territorialmente competente, parimenti, rigettava le doglianze dell’Istituto Previdenziale poiché “non poteva esservi dubbio sul fatto che l'indennità di disoccupazione spettasse al lavoratore occupato contemporaneamente presso due diversi datori di lavoro che, a partire da una certa data in avanti, avesse perduto uno dei due contratti, così da ricadere sotto la soglia reddituale imponibile”. Ricorreva per Cassazione l'Inps con un solo motivo con cui contestava il fatto per cui la Corte d'Appello, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare la permanenza in capo alla lavoratrice di un rapporto di lavoro col medesimo datore di lavoro e l’incompatibilità della stessa con l’indennità di disoccupazione. Infatti, l'Inps ricordava che l'indennità di disoccupazione è prevista dall'ordinamento previdenziale solo a favore di coloro che involontariamente non siano più titolari di un rapporto di lavoro, anche non stabile e continuativo nell'arco dell'anno. Pertanto, l'Inps chiedeva di accertare se nel caso di una lavoratrice assunta con due rapporti di lavoro a termine e a tempo parziale da una stessa agenzia di somministrazione possa vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione qualora il somministrante risolva uno dei due rapporti di lavoro, lasciando in essere l'altro. Secondo gli Ermellini il ricorso dell'Inps doveva ritenersi infondato; non era condivisibile la statuizione dell’Istituto per il quale l'ipotesi di un unico datore di lavoro somministratore rispetto a più rapporti di lavoro part time non potrebbe essere equiparato, ai fini della disciplina giuridica applicabile, a quella di un lavoratore titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale con distinti datori di lavoro. Pertanto, era corretta la valutazione della Corte territoriale nell'affermare che lo stato di disoccupazione normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivale alla totale mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia minima imponibile per legge. Pertanto non era da ritenersi corretto il ragionamento dell'Inps, per cui si debba escludere dallo stato di disoccupazione una lavoratrice che per effetto della cessazione di uno dei due rapporti che aveva stipulato per il tramite dell'agenzia somministratrice si sia venuta a trovarsi, senza sua colpa, in una situazione economica che non le garantisca il raggiungimento della soglia legale del minimo imponibile. D'altra parte, vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia di collocamento in mobilità per uno dei due rapporti a tempo parziale cui era interessato un lavoratore, al quale la Suprema Corte intendeva dare seguito per cui «il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cd. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla relativa indennità stante la facoltà, prevista per l'iscritto alle liste di mobilità dall'art. 8, comma 6, della L. n. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 223 del 1991, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento, GENNAIO 2016 corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole giornate di2016 totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede OTTOBRE 2015 un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione». Pertanto, sulla base dei principi forniti la Suprema Corte rigettava il ricorso confermando le statuizioni dei giudici dei precedenti gradi di giudizio. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 LE NOVITÀ GENNAIO DELLA 2016 LEGGE N° 136/2018 L o scorso OTTOBRE fiscale 201617 Dicembre, con la Legge di conversione n° 136/2018, il Governo ha ufficializzato le modifiche apportate al Decreto Legge n° 119 del 23 Ottobre 2018 recante disposizioni in materia 2015 e finanziaria. L Con riferimento alla “Sezione Lavoro” sono state introdotte significative novità in tema di bonus bebè, mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa, rilascio del DURC ed estensione della proroga CIGS. La promozione delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’art. 23–quater della Legge 136/2018, ha esteso la corresponsione dell’assegno di cui all’articolo 1 della Legge n. 190/2014 anche ai figli nati e/o adottati dal 1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, purché l’interessato ne faccia esplicita richiesta esclusivamente entro il primo anno di vita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Pur conservando le soglie di reddito disposte per l’anno 2018, il recente provvedimento legislativo ha maggiorato del 20% l’importo dell’assegno erogato per i non primogeniti nati nel 2019. Per quanto concerne il secondo aspetto il Governo ha deliberato l’introduzione nel testo di Legge degli articoli: 25-bis: con esclusivo interesse per le aree di Termini Imerese e di Gela, ha disciplinato l’applicazione delle risorse finanziarie di cui all’art.44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo n.148/2015 ai lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga al 31 Dicembre 2016; 25-ter: estendendo il campo di applicazione, il trattamento di mobilità in deroga di cui all’art.1 della Legge n.205/2017 concesso ai lavoratori occupati in aziende localizzate in aree di crisi industriale complessa è devoluto per dodici mesi anche a coloro che abbiano cessato la mobilità ordinaria o in deroga tra il 22 Novembre 2017 ed il 31 Dicembre 2018, purché vengano adottate misure di politica attiva opportunamente individuate in un piano regionale e comunicate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonché all’Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL) e purché il lavoratore non fruisca di alcuna altra occupazione a qualsiasi titolo. Al fabbisogno di 32,2 milioni di euro per l’anno 2019 si sopperirà con l’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali in misura pari a 18 milioni di euro e con la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per il restante importo. In relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), erogata dall’INPS ai lavoratori che abbiano maturato un’anzianità di almeno 90 giorni presso aziende che devono affrontare situazioni di crisi e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A, la normativa ha abrogato il requisito occupazionale dei “12 mesi nel quinquennio mobile” previsto dal D.Lgs 148/2015, dal momento che la rilevanza strategica dell’impresa è valutata dalle regioni interessate chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore dei dipendenti in esubero. Infine in merito al rilascio del DURC la Legge 136/2018 ha introdotto, con la lettera f-bis del comma 10, l’opportunità di usufruirne a seguito della mera presentazione della domanda di Definizione Agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 Tuttavia, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, di mancato pagamento GENNAIO 2016 della prima rata del provvedimento di rateizzazione o di mancato pagamento delle rate del Piano della Rottamazione 2016Ter, il rilascio del DURC verrà revocato. OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 CIRCOLARE INPS: NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RIDUZIONE GENNAIO 2016 CONTRIBUTIVA 2016 NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PER L’ANNO 2018 C on la circolare Inps del 13 Dicembre 2018 n. 118 vengono indicate le nuove istruzioni per accedere alla OTTOBRE 2015 riduzione contributiva prevista nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. A tal proposito, il decreto del Ministero del Lavoro del 4 Ottobre 2018 ha confermato per tale anno la riduzione contributiva nella misura L del 11,50 per cento. La riduzione contributiva, per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2018, spetta ai datori di lavoro classificati nel settore industria e nel settore artigianato con determinati codici statistici contributivi. Il vantaggio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quelle pensionistiche e viene applicato ai soli operai occupati per 40 ore settimanali; l’agevolazione non spetta ai lavoratori che siano assunti con contratto di lavoro a tempo parziale. L’accesso al beneficio è subordinato a diversi controlli, in funzione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ed impone a tutti i datori di lavoro, il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva. Inoltre, i datori di lavoro non dovranno aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione. Si specifica che la riduzione contributiva non spetta ai lavoratori per i quali sono previste agevolazioni contributive ad altro titolo. Con riguardo alle modalità operative, le istanze finalizzate alla riduzione contributiva relativamente all’anno 2018 dovranno essere inviate solamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende sulla piattaforma dell’Inps. Le domande presentate saranno sottoposte al controllo automatizzato da parte dei sistemi informatici centrali dell’Istituto. Al fine di consentire il godimento del beneficio, in caso di esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, da Dicembre 2018 a Febbraio 2019. Lo sgravio si riferirà al periodo da Gennaio a Dicembre 2018. I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens attraverso il codice causale L206, mentre per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207. Per quanto concerne invece, le matricole cessate o sospese, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” all’interno del cassetto previdenziale azienda, allegando la dichiarazione. Sarà compito della struttura territorialmente competente attribuire il codice 7N all’ultimo mese in cui la matricola era attiva. Al contrario, per gli operai non più in forza i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; non saranno indicate le settimane, i giorni retributivi e il calendario giornaliero. Dovrà, invece, essere valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice NFRO, che appunto contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda. Infine, il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza di febbraio 2019. I datori di lavoro potranno trasmettere tali domande entro il 15 Marzo 2019. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 AGENZIA GENNAIODELLE 2016 ENTRATE RISPOSTA N. 97: CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA 2016 PER VIA TELEMATICA Ľ Agenzia delle Entrate, con l’interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, legge 27 Luglio 2000 n. 212, ha OTTOBRE 2015 fornito chiarimenti in merito alla consegna della dichiarazione trasmessa in via telematica. Il quesito è sottoposto da una società, in qualità di intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni fiscali per conto L dei propri clienti. Lo studio dispone di una piattaforma internet mediante la quale il cliente può consultare la propria documentazione accedendo ad un’area dedicata e riservata, attraverso l’accesso di credenziali fornite durante la registrazione. L’istante, chiede se sia possibile consegnare la dichiarazione trasmessa in via telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate con modalità diverse dalla consegna fisica o manuale, al fine di avere un minore impatto ambientale della propria attività. In altre parole, l’intermediario ritiene di poter adempiere all’obbligo di rilasciare i documenti telematici trasmessi attraverso l’invio di una comunicazione tramite Pec con cui informare il cliente che entro 30 giorni dal termine di presentazione dell’Agenzia delle Entrate i documenti trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in una particolare area riservata. Ed inoltre, entro 30 giorni dal termine della presentazione sarà pubblicato nell’area riservata al contribuente anche il documento telematico trasmesso, con la relativa ricevuta di presentazione, tramite la sottoscrizione e conservazione, degli obblighi previsti dalla legge, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del D.P.R. n. 322 del 1998. Viene ricordato che l’intermediario può essere incaricato ad inviare, per via telematica, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del contribuente sia quelle predisposte dal contribuente stesso. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dello stesso D.P.R., gli intermediari devono consegnare al contribuente, entro 30 giorni dal termine atteso per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta su modello conforme a quello approvata con il provvedimento dell’articolo 1, comma 1 e copia della comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione. Il successo comma 9, specifica che i contribuenti e i sostituti d’imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, conservano la dichiarazione debitamente descritta e redatta dal modello conferme. L’Amministrazione finanziaria può chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti. Da ciò si evince che i contribuenti e i sostituti d’imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta, mentre analogo requisito non è prescritto per i soggetti incaricati dalla trasmissione, che conservano su un supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse. Con la circolare n. 14/E del 9 Maggio 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la copia della dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, possono essere consegnati direttamente su supporto informatico. Nel caso di consegna della modalità telematica dovrà essere eseguita con sistemi che prevedono, con l’utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate di persona. Ferma restando l’osservanza generale delle misure di sicurezza previste dalla norma vigente in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, il sistema di consegna dei documenti adottato dallo Studio è da ritenersi condivisibile. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 01 2019 INPS: CERTIFICAZIONE GENNAIO 2016 DI MALATTIA PER I LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO ALLA TUTELA2016 PREVIDENZIALE CHE SOGGIORNANO IN PAESI ESTERI Ľ Inps, con la pubblicazione di un’apposita guida informativa ha comunicato che i lavoratori che abbiano OTTOBRE 2015 diritto alla tutela previdenziale della malattia in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all’estero, conservano un diritto all’indennità economica nella dimensione e nella modalità L prevista dalla legge italiana. Il lavoratore potrà ricevere la prestazione economica solo in presenza di una adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana. Tale certificazione dovrà essere rilasciata nel Paese in cui si trova il lavoratore. Con riferimento al Paese estero si distinguono diverse tipologie: la malattia può manifestarsi in un Paese estero facente parte dell’Unione Europea, un Paese che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia oppure che non abbia stipulato tali accordi o convenzioni bilaterali con il nostro Paese. Nel caso in cui la malattia sia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari prevedono che vengano applicate le legislazioni del Paese dove risiede l’Istituto competente, ovvero dove è assicurato il lavoratore. Secondo la normativa Italiana, il lavoratore è tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede Inps di competenza, sulla base della residenza in Italia. Entro tale termine lo stesso è obbligato a trasmettere al proprio datore di lavoro l’attestato di malattia. Se il giorno di scadenza è un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. A tal fine si consente di anticipare la trasmissione del certificato tramite mail, PEC o fax. Nel momento in cui il medico curante nello Stato non è abilitato oppure non è tenuto al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, dovrà rivolgersi all’Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente. Supponendo che il lavoratore si ammali durante un soggiorno presso un Paese facente parte dell’Unione Europea, questo dovrà farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa. Nella maggior parte dei Paesi che abbiano stipulato con l’Italia accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione, a patto che sia chiaramente previsto nei medesimi accordi che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente sia esente da legalizzazione. I Paesi interessati sono il Brasile, l’Argentina, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Serbia, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Bosnia-Erzegovina, Jersey e Isole del Canale. Si specifica che per legalizzazione si intende il rilascio di un’attestazione che si può fornire anche a mezzo timbro e che renda il documento valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Ovviamente la sola attestazione della autenticità della firma o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e pertanto non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia. Infine, viene comunicato che, nel caso in cui la malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea oppure che non hanno stipulato nessun accordo o convenzioni con l’Italia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’Inps della certificazione originale che dovrà essere legalizzata. Se la suddetta certificazione di malattia risulti non legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire anche in un secondo momento, entro i termini di prescrizione annuale. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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