STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM

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STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI

NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 01_2019 DEL 08 GENNAIO 2019
                             2018
A cura di:
DATA MANAGEMENT HRM S.P.A.
Presidio Normativo

       Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare:
                                             info@datamanagementhrm.it

                                                                          Powered by     STUDIO
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                                                                                         CORINALDESI
NEWSLETTER n. 01 2019

Indice Argomenti
  GENNAIO 2016
      ADEMPIMENTI
             2016 .............................................................................................................................................................................. 3
        TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Novembre 2018 ......................................................... 3
        OTTOBRE 2015
      SCADENZIARIO   GENNAIO 2019................................................................................................................................................ 4
          01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET                                                   ............................................................................................. 4
          01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO                                                              ............................................................................ 4
          01 GENNAIO: ASSUNZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE                                                      .................................................................................... 4
          01 GENNAIO: ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO DIGNITA’                                                                               ............................... 4
          01 GENNAIO: ESTENSIONE ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO DIGNITA’                                                                                           ......... 4
          01 GENNAIO: CONGEDO OBBLIGATORIO PAPA’                                                     ........................................................................................... 5
        01 GENNAIO: CONGEDO FACOLTATIVO PAPA’                                  ............................................................................................. 5
        01 GENNAIO: FIGLI A CARICO..................................................................................................................................... 5
        10 GENNAIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO ...................................................................................................... 5
        12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE ......................................................................................................................... 5
        12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI ............................................................................................................. 5
        15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA ............................................................................................................. 5
        16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI ...................................................................................................................... 5
        16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .............................................. 6
        16 GENNAIO: VERSAMENTI TRIBUTARI...................................................................................................................... 6
        20 GENNAIO: FONDO COMETA * ............................................................................................................................... 6
        20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM **................................................................... 6
        20 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVINDAI ** ................................................................................................................. 7
        29 GENNAIO: 770/2018 ............................................................................................................................................. 7
        31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI ................................................................................................... 7
        31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO .................................................................................................................. 7
        31 GENNAIO: QUAS.................................................................................................................................................... 7
        31 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ..................................................................................... 7
        31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS ......................................................................................................................... 7
      SCADENZARIO FEBBRAIO 2019 ............................................................................................................................................... 9
          5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE                                                                                          ............... 9
          16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI *                                            ....................................................................................................... 9
          16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE *                                                                                   .............................. 9
          16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *                                         ............................................................................................................. 9
          20 FEBBRAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM **                                                                      .................................................... 10
          28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI                                      .................................................................................................................. 10
          28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO                                              ................................................................................................... 10
          28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS                                            .......................................................................................................... 10
          28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24                                       ................................................................................................................... 10
          28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO                                                                  ............................................................ 10
        28 FEBBRAIO: DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PREMI                                                          ........................................................................... 11
      FESTIVITÀ ....................................................................................................................................................................................12
E’

                                                    Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                    del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                         27
                                                    nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                  Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

          GENNAIO 2019 ......................................................................................................................................................... 12
         GENNAIO  2016........................................................................................................................................................ 12
         FEBBRAIO 2019
      NOVITÀ2016   IN MATERIA DI LAVORO ...........................................................................................................................................13
         INDENNITA’ DI DISOCUPPAZIONE ANCHE ALLA DIPENDENTE CHE HA PIU’ DI UN RAPPORTO DI LAVORO ............ 13
         OTTOBRE
         LE NOVITÀ 2015    DELLA LEGGE N° 136/2018 .................................................................................................................... 15
         CIRCOLARE INPS: NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE
         DELL’EDILIZIA PER L’ANNO 2018 .............................................................................................................................. 17
         AGENZIA DELLE ENTRATE RISPOSTA N. 97: CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE TRASMESSA PER VIA TELEMATICA
          ................................................................................................................................................................................. 18
         INPS: CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE CHE
         SOGGIORNANO IN PAESI ESTERI .............................................................................................................................. 19
         L’EVOLUZIONE DELLA PRIVACY NEI SINDACATI ....................................................................................................... 20
         I PERICOLI DELLA CONCORRENZA CONTRATTUALE ................................................................................................. 21
      FOCUS ............................................................................................................................................................................................23
         IL TEMPO IMPIEGATO PER RAGGIUNGERE I CANTIERI DELL’AZIENDA EQUIVALE A STRAORDINARIO .................... 23
      NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................25
         DATI PARTICOLARI DEI DIPENDENTI: DALL’AUTORIZZAZIONE GENERALE ALLE PRESCRIZIONI DEL GARANTE ........ 25
      IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................27
         ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI IN CASO DI CESSIONE DI CONTRATTO .................................................................. 27

N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse.
E’

                                                     Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                                     del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                                                                             27
                                                     nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

ADEMPIMENTI
  GENNAIO 2016
             2016
TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Novembre 2018
        OTTOBRE 2015

I    l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Novembre 2018 al 14 Dicembre
     2018, è pari a 2,191024.

RIVALUTAZIONE DEL TFR. Diffuso il calendario Istat
D        i seguito il calendario Istat 2018 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR.

            Periodo di riferimento               Data di emissione                                 Coefficiente di rivalutazione
            Dicembre 2018                        Mercoledì 16 Gennaio
            Gennaio 2019                         Giovedì 21 Febbraio
            Febbraio 2019                        Venerdì 15 Marzo
            Marzo 2019                           Mercoledì 17 Aprile
            Aprile 2019                          Giovedì 16 Maggio
            Maggio 2019                          Venerdì 14 Giugno
            Giugno 2019                          Martedì 16 Luglio
            Luglio 2019                          Venerdì 9 Agosto
            Agosto 2019                          Lunedì 16 Settembre
            Settembre 2019                       Mercoledì 16 Ottobre
            Ottobre 2019                         Venerdì 15 Novembre
            Novembre 2019                        Lunedì 16 Dicembre

E’

                                 Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                 del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                           27
                                 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                        Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

SCADENZIARIO
  GENNAIO 2016 GENNAIO 2019
             2016
01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET
     OTTOBRE 2015

P   rorogato anche per l’anno 2019 l’incentivo occupazione NEET per i datori di lavoro che assumono, a
    tempo indeterminato, giovani dai 16 ai 29 anni, che non studiano e non lavorano. L’incentivo consiste
in un esonero contributivo al 100%, fino ad € 8060 annui (decreto ANPAL 581/2018).

01 GENNAIO: INCENTIVO OCCUPAZIONE MEZZOGIORNO

P    rorogato, anche per l’anno 2019 l’incentivo occupazione mezzogiorno per i datori di lavoro che hanno
     assunto, a tempo indeterminato, giovani dai 16 ai 34 anni e over 35 privi di impiego regolarmente
retribuito da almeno 6 mesi, nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia. L’incentivo consiste in un esonero contributivo al 100%, fino ad € 8060 annui (Legge di
Bilancio 2019, art. 1, co. 247).

01 GENNAIO: ASSUNZIONE DI GIOVANI ECCELLENZE

L    a Legge di Bilancio 2019, art. 1, co. da 706 a 717, ha introdotto un nuovo esonero contributivo per i
     datori di lavoro, che nel corso del 2019, assumono giovani eccellenze.
Trattasi di:
     - titolari di laurea magistrale (includendo i giovani laureati presso università telematiche) ottenuta
         dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 con una votazione pari a 110 e lode e con una media
         ponderata di almeno 108/110 entro la durata legale del titolo di studi e prima del compimento del
         trentesimo anno;
     - soggetti titolari di dottorato di ricerca ottenuta dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019 prima del
         compimento del trentaquattresimo anno di età.
L’esonero consiste in una riduzione contributiva pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore
di lavoro, con esclusione dei premi INAIL e per malattie professionali, con un massimo di euro 8.000 euro su
base annua, per un massimo di 12 mesi.

01 GENNAIO: ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL DECRETO
DIGNITA’

I l decreto Dignità ha previsto, per i datori di lavoro assumono under 35 o over 35 purché disoccupati da
  almeno 6 mesi, nel corso del biennio 2019-2020 un esonero pari al 50% dei contributi previdenziali a
carico del datore di lavoro, con un massimo di euro 3.000 euro su base annua, per un massimo di 36 mesi.

01 GENNAIO: ESTENSIONE ESONERO PER L’ASSUNZIONE DI GIOVANI DI CUI AL
DECRETO DIGNITA’

E   Steso, dalla Legge di Bilancio 2019, lo sgravio contributivo di cui al decreto Dignità se i datori di lavoro
    assumono under 35 o over 35 purché disoccupati da almeno 6 mesi, in una delle 8 regioni del
mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria, Sardegna).
In questo caso l’esonero viene elevato al 100% della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro,
entro il limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       27
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

01 GENNAIO:  CONGEDO OBBLIGATORIO PAPA’
   GENNAIO 2016

P       rorogato
             2016anche per il 2019 il congedo obbligatorio papà, con contestuale elevazione dello stesso da 4 a
        5 giorni.
        OTTOBRE 2015
01 GENNAIO: CONGEDO FACOLTATIVO PAPA’

C        onfermato anche il congedo facoltativo papà, pari ad 1 giorno in sostituzione al periodo di astensione
         obbligatoria spettante alla madre.

01 GENNAIO: FIGLI A CARICO

 A      decorrere da questa data il limite di reddito per essere considerati figli a carico (età non superiore a
        24 anni) viene elevato ad € 4.000.

10 GENNAIO: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO

L      e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i
       contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente):

L       - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
        - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl;
        - Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl.

12 GENNAIO: CONGUAGLIO FISCALE

T       ermine entro cui comunicare al sostituto d’imposta altri redditi di lavoro dipendente o assimilati
        percepiti da altri sostituti d’imposta nel corso del 2018 ai fini delle operazioni di conguaglio fiscale.

L12 GENNAIO: IMPUTABILITÀ DEI COMPENSI
 A   i sensi dell’articolo 51 del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche i compensi in
     denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro entro il 12 gennaio dell'anno successivo a quello cui si

 L
riferiscono, al fine di farli rientrare, per un corretto assoggettamento fiscale, nella Certificazione Unica
dell’anno in cui sono maturati. Anche per quanto riguarda la deducibilità del costo relativo alle retribuzioni
in capo al datore di lavoro, il criterio applicato è sempre quello della competenza, ovvero saranno deducibili
nel periodo d’imposta precedente.

15 GENNAIO: ASSISTENZA FISCALE DIRETTA

Q       ualora non dovessero essere comunicate eventuali proroghe, in data 15 Gennaio scade la
        comunicazione preventiva di disponibilità a prestare assistenza fiscale da parte del datore di lavoro.

16 GENNAIO: VERSAMENTI UNIFICATI

I   contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking
in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:

E’

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          27
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

    a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta
     GENNAIO 2016
       nel mese precedente;
    b) contributi
         2016       previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
       scaduto il mese precedente;
     OTTOBRE 2015
    c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
       continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
    d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
    e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
    f) importi sottoposti a regime di detassazione;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
    g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
    h) Uffici postali abilitati;
    i) Concessionario della riscossione.

16 GENNAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE

I  datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
   mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,
che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006).
Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
FiscoOnline.

16 GENNAIO: VERSAMENTI TRIBUTARI

 A       decorrere da tale data devono essere versati, sia in unica soluzione che a rate, mediante F24, i
        versamenti tributari sospesi causa sisma del Centro Italia del 24 agosto 2016.
Su richiesta del sostituito, la ripresa può essere operata anche dal sostituto d’imposta.

20 GENNAIO: FONDO COMETA *

E       ntro questa data va effettuato il versamento della contribuzione al fondo Cometa, riferita al trimestre
        precedente.

L
Qualche giorno prima del versamento va girata al fondo la distinta (10 Ottobre se cartacea - trattasi di
spedizione mediante raccomandata A/R, 5 giorni prima della data in cui viene effettuato il bonifico in tutti
gli altri casi), al fine dell’abbinamento dei contributi.

20 GENNAIO: VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM **

V       ersamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i
        lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.

E’

                               Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                               del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                         27
                               nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                      Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

20 GENNAIO:  CONTRIBUTI PREVINDAI **
   GENNAIO 2016

S    cade 2016
          il 20 Gennaio il versamento al Fondo Previndai. Tale data deve corrispondere anche alla data di
     valuta, per questo è necessario disporre con sufficiente preavviso il bonifico a favore dello stesso
     OTTOBRE
affinché        2015 il riconoscimento della valuta coincidente, al massimo, con la data di scadenza del
         sia garantito
L
versamento trimestrale. Al fine della predisposizione del bonifico è necessario compilare preventivamente
la denuncia, la quale rende disponibile un modulo (mod. 053) contenente le informazioni necessarie per
predisporre il bonifico.

29 GENNAIO: 770/2018

I  contribuenti inadempienti possono presentare una dichiarazione tardiva, entro tale data, versando una
  sanzione ridotta pari a € 25 euro per ogni modello 770/2018 non presentato, mediante codice tributo

L31 GENNAIO: PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI
“8911”.

 T      ermine ultimo per la trasmissione del prospetto informativo dei disabili inerente la situazione
        occupazionale riferita al 31 dicembre 2018.

 L31 GENNAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO
  Idatori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

31 GENNAIO: QUAS

S      econdo l’articolo 3 del regolamento del Qu.A.S, i contributi Qu.A.S. devono essere versati entro il 31
       gennaio di ogni anno per le aziende che aderiscono al sistema MAV-Bonifico Bancario.

L
La riscossione viene attivata dalla Cassa una volta l'anno mediante invio postale di un MAV bancario
elettronico per le aziende che aderiscono alla modalità di pagamento MAV-Bonifico bancario.

31 GENNAIO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

 R      ipresa versamenti INPS ed INAIL, sia in unica rata che rateizzati, sospesi causa sisma centro Italia del 24
        agosto 2016.
Inoltre le aziende che non hanno l’accentramento contributivo, e che hanno potuto optare per la
sospensione della trasmissione Uniemens, devono effettuare tale adempimento entro tale data.

31 GENNAIO: DENUNCIA UNIEMENS

 I
E’
       datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
      telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

                                Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                                del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                          27
                                nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                       Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

contribuzione del mese precedente.
     GENNAIO 2016
Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il
           2016
significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di .
Nell’elemento
     OTTOBRE 
                2015                indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018).
I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di
assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel
caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità
ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017.

* Termine anticipato al 18 Gennaio 2019 in quanto cadente di domenica.
* Termine posticipato al 21 Gennaio 2019 in quanto cadente di domenica.
E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       27
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                    Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

SCADENZARIO
  GENNAIO 2016 FEBBRAIO 2019
             2016
5 FEBBRAIO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA
   OTTOBRE 2015
COMPLEMENTARE

I  l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini
   devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine
di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati.

16 FEBBRAIO: VERSAMENTI UNIFICATI *

I  contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio
   Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking

I  in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte:
     a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta

L        nel mese precedente;
     b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga
         scaduto il mese precedente;
     c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e
         continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente;
     d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals;
     e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente;
     f) importi sottoposti a regime di detassazione;
I non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle
compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso:
     g) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile;
oppure alternativamente con uno dei seguenti canali:
     h) Uffici postali abilitati;
     i) Concessionario della riscossione.

16 FEBBRAIO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO
DIPENDENTE *

I  datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il
   mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati,
che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in
L. n. 248/2006).
Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata
dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e
FiscoOnline.

16 FEBBRAIO: CONTRIBUTI Qu.A.S *

S      cade il versamento dei contributi Qu.A.S per le aziende che scelgono la modalità di pagamento tramite
       sistema F24-Uniemens.
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        27
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

20 FEBBRAIO:   VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI AL FONCHIM **
    GENNAIO 2016

V       ersamento
             2016 dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim da parte di tutti i
        lavoratori appartenenti all’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini.
        OTTOBRE 2015
28 FEBBRAIO: CONTRIBUTI FASI

L      e aziende industriali devono versare al Fasi mediante bollettino bancario o domiciliazione bancaria, i
       contributi per i dirigenti in servizio relativi al 4° trimestre 2018 entro il 28 febbraio.

L28 FEBBRAIO: LIBRO UNICO DEL LAVORO

I  datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro
   o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di
paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati
su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del
Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano
apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente.

28 FEBBRAIO: DENUNCIA UNIEMENS

I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via
  telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla

E
contribuzione del mese precedente.
Le aziende interessate allo sgravio vita-lavoro devono esporre nel flusso UniEmens la causale L902, avente il
significato di “Conguaglio sgravio per conciliazione vita-lavoro” all’interno di .
LNell’elemento  indicheranno il relativo importo (circolare INPS 91/2018).

I datori di lavoro dovranno altresì esporre nel flusso i seguenti nuovi codici: Y1, Y2, N1 e N2, nel caso di
assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione
secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e Z0, Z1, Z2, W0, W1 e W2, nel
caso di assunzioni in apprendistato professionalizzante di lavoratori beneficiari di indennità di mobilità
ovvero di disoccupazione avvenute dal 1° gennaio 2017.

     28 FEBBRAIO: MODELLO OT 24

L      e aziende che hanno adottato interventi migliorativi in materia di igiene e sicurezza potranno
       presentare il modello OT 24 per la fruizione dei benefici previsti.

E
Si evidenzia come sia necessario allegare al modello la relativa documentazione probante.

28 FEBBRAIO: TERMINE PER L’EFFETTUAZIONE DEL CONGUAGLIO
L

Il 28 febbraio 2019 è prevista l’ultima scadenza utile per poter effettuare il conguaglio fiscale (relativo
 all’anno precedente) da parte dei sostituti d’imposta entro la data di emissione delle buste paga del
mese di Febbraio.

E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        27
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

28 FEBBRAIO:   DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PREMI
    GENNAIO 2016

T       ermine   ultimo per la presentazione telematica all’INAIL della domanda di riduzione dei premi, con
              2016
        effetto per l’anno in corso ed in presenza dei requisiti richiesti.
        OTTOBRE 2015

*Termine posticipato a lunedì 18 febbraio in quanto cadente di sabato
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        27
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
                                                                                                                                                     Indice
NEWSLETTER n. 01 2019

FESTIVITÀ
  GENNAIO 2016
             2016
GENNAIO 2019
     OTTOBRE 2015
1° Gennaio – Primo dell’anno: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale
retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la
giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL.
6 gennaio – Epifania: festività cadente di domenica - festività cadente di domenica – Tale giornata viene
retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in
caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale).

FEBBRAIO 2019
Nessuna festività prevista

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       27
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 01 2019

NOVITÀ    IN MATERIA DI LAVORO
  GENNAIO 2016
             2016
INDENNITA’ DI DISOCUPPAZIONE ANCHE ALLA DIPENDENTE CHE HA PIU’ DI UN
   OTTOBRE 2015
RAPPORTO   DI LAVORO

C   on la sentenza n. 26027 del 17 Ottobre 2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che l’indennità di
    disoccupazione spetta anche al lavoratore che abbia perso il lavoro, ma che continui a percepire un
reddito inferiore al minimo imponibile da un altro impiego.
L
La dipendente di una società che aveva stipulato dei contratti di somministrazione a tempo determinato
con un'agenzia di somministrazione, si era vista risolvere un solo rapporto di lavoro; a seguito della
negazione della corresponsione dell’indennità di disoccupazione, la lavoratrice citava in giudizio l’INPS.
Favorevole la sentenza di primo grado nella quale i giudici condannavano l'Inps a corrispondere alla
dipendente l'indennità. La Corte d'appello territorialmente competente, parimenti, rigettava le doglianze
dell’Istituto Previdenziale poiché “non poteva esservi dubbio sul fatto che l'indennità di disoccupazione
spettasse al lavoratore occupato contemporaneamente presso due diversi datori di lavoro che, a partire da
una certa data in avanti, avesse perduto uno dei due contratti, così da ricadere sotto la soglia reddituale
imponibile”.
Ricorreva per Cassazione l'Inps con un solo motivo con cui contestava il fatto per cui la Corte d'Appello, nel
confermare la sentenza di primo grado, aveva omesso di considerare la permanenza in capo alla lavoratrice
di un rapporto di lavoro col medesimo datore di lavoro e l’incompatibilità della stessa con l’indennità di
disoccupazione. Infatti, l'Inps ricordava che l'indennità di disoccupazione è prevista dall'ordinamento
previdenziale solo a favore di coloro che involontariamente non siano più titolari di un rapporto di lavoro,
anche non stabile e continuativo nell'arco dell'anno. Pertanto, l'Inps chiedeva di accertare se nel caso di
una lavoratrice assunta con due rapporti di lavoro a termine e a tempo parziale da una stessa agenzia di
somministrazione possa vedersi riconosciuta l'indennità di disoccupazione qualora il somministrante risolva
uno dei due rapporti di lavoro, lasciando in essere l'altro.
Secondo gli Ermellini il ricorso dell'Inps doveva ritenersi infondato; non era condivisibile la statuizione
dell’Istituto per il quale l'ipotesi di un unico datore di lavoro somministratore rispetto a più rapporti di
lavoro part time non potrebbe essere equiparato, ai fini della disciplina giuridica applicabile, a quella di un
lavoratore titolare di più rapporti di lavoro a tempo parziale con distinti datori di lavoro. Pertanto, era
corretta la valutazione della Corte territoriale nell'affermare che lo stato di disoccupazione
normativamente rilevante ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione non equivale alla totale
mancanza di ogni attività lavorativa, ma piuttosto alla percezione di redditi di importo inferiore alla soglia
minima imponibile per legge. Pertanto non era da ritenersi corretto il ragionamento dell'Inps, per cui si
debba escludere dallo stato di disoccupazione una lavoratrice che per effetto della cessazione di uno dei
due rapporti che aveva stipulato per il tramite dell'agenzia somministratrice si sia venuta a trovarsi, senza
sua colpa, in una situazione economica che non le garantisca il raggiungimento della soglia legale del
minimo imponibile.
D'altra parte, vi è un indirizzo giurisprudenziale in materia di collocamento in mobilità per uno dei due
rapporti a tempo parziale cui era interessato un lavoratore, al quale la Suprema Corte intendeva dare
seguito per cui «il lavoratore titolare, contemporaneamente, di due rapporti di lavoro subordinato a tempo
parziale cd. orizzontale, collocato in mobilità per uno dei due con prosecuzione dell'altro, ha diritto alla
relativa indennità stante la facoltà, prevista per l'iscritto alle liste di mobilità dall'art. 8, comma 6, della L. n.
E’

                              Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                              del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                        27
                              nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 01 2019

223 del 1991, di svolgere lavoro a tempo parziale pur mantenendo l'iscrizione; né rileva che l'emolumento,
     GENNAIO 2016
corrisposto su base giornaliera, non sia frazionabile su base oraria, in quanto una limitazione alle sole
giornate di2016
            totale inattività determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra part-time verticale
e part-time orizzontale, ed è contraddetta dal comma 7 dello stesso articolo che, in tali casi, non prevede
     OTTOBRE 2015
un'esclusione dell'indennità per tutta la durata del contratto a tempo parziale in esecuzione».
Pertanto, sulla base dei principi forniti la Suprema Corte rigettava il ricorso confermando le statuizioni dei
giudici dei precedenti gradi di giudizio.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 01 2019

LE NOVITÀ
    GENNAIO DELLA
            2016 LEGGE N° 136/2018

L    o scorso

     OTTOBRE
fiscale
            201617 Dicembre, con la Legge di conversione n° 136/2018, il Governo ha ufficializzato le
     modifiche apportate al Decreto Legge n° 119 del 23 Ottobre 2018 recante disposizioni in materia
                2015
        e finanziaria.
L
Con riferimento alla “Sezione Lavoro” sono state introdotte significative novità in tema di bonus bebè,
mobilità in deroga per i lavoratori occupati in aziende localizzate nelle aree di crisi industriale complessa,
rilascio del DURC ed estensione della proroga CIGS.
La promozione delle politiche per la famiglia, ai sensi dell’art. 23–quater della Legge 136/2018, ha esteso la
corresponsione dell’assegno di cui all’articolo 1 della Legge n. 190/2014 anche ai figli nati e/o adottati dal
1° Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2019, purché l’interessato ne faccia esplicita richiesta esclusivamente
entro il primo anno di vita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Pur conservando le
soglie di reddito disposte per l’anno 2018, il recente provvedimento legislativo ha maggiorato del 20%
l’importo dell’assegno erogato per i non primogeniti nati nel 2019.
Per quanto concerne il secondo aspetto il Governo ha deliberato l’introduzione nel testo di Legge degli
articoli:
      25-bis: con esclusivo interesse per le aree di Termini Imerese e di Gela, ha disciplinato
          l’applicazione delle risorse finanziarie di cui all’art.44, comma 11-bis, del Decreto Legislativo
          n.148/2015 ai lavoratori beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di
          mobilità in deroga al 31 Dicembre 2016;
      25-ter: estendendo il campo di applicazione, il trattamento di mobilità in deroga di cui all’art.1 della
          Legge n.205/2017 concesso ai lavoratori occupati in aziende localizzate in aree di crisi industriale
          complessa è devoluto per dodici mesi anche a coloro che abbiano cessato la mobilità ordinaria o in
          deroga tra il 22 Novembre 2017 ed il 31 Dicembre 2018, purché vengano adottate misure di politica
          attiva opportunamente individuate in un piano regionale e comunicate al Ministero del Lavoro e
          delle Politiche Sociali nonché all’Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL) e
          purché il lavoratore non fruisca di alcuna altra occupazione a qualsiasi titolo.

Al fabbisogno di 32,2 milioni di euro per l’anno 2019 si sopperirà con l’utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali in misura pari
a 18 milioni di euro e con la riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione per il restante
importo.
In relazione alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), erogata dall’INPS ai lavoratori che
abbiano maturato un’anzianità di almeno 90 giorni presso aziende che devono affrontare situazioni di crisi
e riorganizzazione o contratti di solidarietà di tipo A, la normativa ha abrogato il requisito occupazionale dei
“12 mesi nel quinquennio mobile” previsto dal D.Lgs 148/2015, dal momento che la rilevanza strategica
dell’impresa è valutata dalle regioni interessate chiamate a garantire le politiche attive del lavoro in favore
dei dipendenti in esubero.
Infine in merito al rilascio del DURC la Legge 136/2018 ha introdotto, con la lettera f-bis del comma 10,
l’opportunità di usufruirne a seguito della mera presentazione della domanda di Definizione Agevolata,
purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla disciplina vigente.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       27
                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 01 2019

Tuttavia, in caso di inadempimento degli obblighi di versamento dei contributi, di mancato pagamento
     GENNAIO 2016
della prima rata del provvedimento di rateizzazione o di mancato pagamento delle rate del Piano della
Rottamazione
          2016Ter, il rilascio del DURC verrà revocato.
        OTTOBRE 2015

E’

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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 01 2019

CIRCOLARE   INPS: NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RIDUZIONE
   GENNAIO 2016
CONTRIBUTIVA
      2016
                NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PER L’ANNO 2018

C    on la circolare Inps del 13 Dicembre 2018 n. 118 vengono indicate le nuove istruzioni per accedere alla
     OTTOBRE 2015
     riduzione contributiva prevista nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. A tal proposito, il decreto del
Ministero del Lavoro del 4 Ottobre 2018 ha confermato per tale anno la riduzione contributiva nella misura
L
del 11,50 per cento.
La riduzione contributiva, per i periodi di paga da Gennaio a Dicembre 2018, spetta ai datori di lavoro
classificati nel settore industria e nel settore artigianato con determinati codici statistici contributivi. Il
vantaggio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quelle
pensionistiche e viene applicato ai soli operai occupati per 40 ore settimanali; l’agevolazione non spetta ai
lavoratori che siano assunti con contratto di lavoro a tempo parziale.
L’accesso al beneficio è subordinato a diversi controlli, in funzione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
1175, della legge n. 296/2006, ed impone a tutti i datori di lavoro, il possesso dei requisiti di regolarità
contributiva attestata mediante il documento unico di regolarità contributiva. Inoltre, i datori di lavoro non
dovranno aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione degli obblighi in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione
dell’agevolazione. Si specifica che la riduzione contributiva non spetta ai lavoratori per i quali sono previste
agevolazioni contributive ad altro titolo.
Con riguardo alle modalità operative, le istanze finalizzate alla riduzione contributiva relativamente all’anno
2018 dovranno essere inviate solamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile
all’interno del cassetto previdenziale aziende sulla piattaforma dell’Inps. Le domande presentate saranno
sottoposte al controllo automatizzato da parte dei sistemi informatici centrali dell’Istituto. Al fine di
consentire il godimento del beneficio, in caso di esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva
interessata il codice di autorizzazione 7N, da Dicembre 2018 a Febbraio 2019. Lo sgravio si riferirà al
periodo da Gennaio a Dicembre 2018.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens attraverso il
codice causale L206, mentre per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207.
Per quanto concerne invece, le matricole cessate o sospese, il datore di lavoro interessato a recuperare lo
sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della
funzionalità “contatti” all’interno del cassetto previdenziale azienda, allegando la dichiarazione. Sarà
compito della struttura territorialmente competente attribuire il codice 7N all’ultimo mese in cui la
matricola era attiva.
Al contrario, per gli operai non più in forza i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza;
non saranno indicate le settimane, i giorni retributivi e il calendario giornaliero. Dovrà, invece, essere
valorizzato l’elemento “TipoLavStat” con il codice NFRO, che appunto contraddistingue gli operai non più in
carico presso l’azienda. Infine, il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive
Uniemens fino al mese di competenza di febbraio 2019. I datori di lavoro potranno trasmettere tali
domande entro il 15 Marzo 2019.

E’

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                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
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                             nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale
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NEWSLETTER n. 01 2019

AGENZIA
   GENNAIODELLE
           2016 ENTRATE RISPOSTA N. 97: CONSEGNA DELLA DICHIARAZIONE
TRASMESSA
      2016
            PER VIA TELEMATICA

Ľ    Agenzia delle Entrate, con l’interpello ai sensi dell’articolo 11, comma 1, legge 27 Luglio 2000 n. 212, ha
     OTTOBRE 2015
     fornito chiarimenti in merito alla consegna della dichiarazione trasmessa in via telematica. Il quesito è
sottoposto da una società, in qualità di intermediario abilitato a trasmettere dichiarazioni fiscali per conto
L
dei propri clienti.
Lo studio dispone di una piattaforma internet mediante la quale il cliente può consultare la propria
documentazione accedendo ad un’area dedicata e riservata, attraverso l’accesso di credenziali fornite
durante la registrazione. L’istante, chiede se sia possibile consegnare la dichiarazione trasmessa in via
telematica e la relativa comunicazione di ricezione dell’Agenzia delle Entrate con modalità diverse dalla
consegna fisica o manuale, al fine di avere un minore impatto ambientale della propria attività.
In altre parole, l’intermediario ritiene di poter adempiere all’obbligo di rilasciare i documenti telematici
trasmessi attraverso l’invio di una comunicazione tramite Pec con cui informare il cliente che entro 30
giorni dal termine di presentazione dell’Agenzia delle Entrate i documenti trasmessi sul portale dello Studio
saranno a disposizione in una particolare area riservata. Ed inoltre, entro 30 giorni dal termine della
presentazione sarà pubblicato nell’area riservata al contribuente anche il documento telematico trasmesso,
con la relativa ricevuta di presentazione, tramite la sottoscrizione e conservazione, degli obblighi previsti
dalla legge, ai sensi dell’articolo 3, comma 9 del D.P.R. n. 322 del 1998.
Viene ricordato che l’intermediario può essere incaricato ad inviare, per via telematica, sia le dichiarazioni
da loro predisposte per conto del contribuente sia quelle predisposte dal contribuente stesso.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, dello stesso D.P.R., gli intermediari devono consegnare al contribuente,
entro 30 giorni dal termine atteso per la presentazione in via telematica, la dichiarazione trasmessa, redatta
su modello conforme a quello approvata con il provvedimento dell’articolo 1, comma 1 e copia della
comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di ricezione della dichiarazione. Il successo comma 9, specifica che
i contribuenti e i sostituti d’imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, conservano la
dichiarazione debitamente descritta e redatta dal modello conferme. L’Amministrazione finanziaria può
chiedere l’esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti.
Da ciò si evince che i contribuenti e i sostituti d’imposta devono conservare una dichiarazione sottoscritta,
mentre analogo requisito non è prescritto per i soggetti incaricati dalla trasmissione, che conservano su un
supporto informatico le copie delle dichiarazioni trasmesse.
Con la circolare n. 14/E del 9 Maggio 2013, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che la copia della
dichiarazione e del relativo prospetto di liquidazione, possono essere consegnati direttamente su supporto
informatico. Nel caso di consegna della modalità telematica dovrà essere eseguita con sistemi che
prevedono, con l’utilizzo delle credenziali di accesso rilasciate di persona. Ferma restando l’osservanza
generale delle misure di sicurezza previste dalla norma vigente in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto, il sistema di consegna dei documenti adottato dallo Studio è da ritenersi condivisibile.

E’

                             Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo
                             del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi,
                                                                                                                                                       27
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NEWSLETTER n. 01 2019

INPS: CERTIFICAZIONE
   GENNAIO 2016      DI MALATTIA PER I LAVORATORI CHE HANNO DIRITTO ALLA
TUTELA2016
        PREVIDENZIALE CHE SOGGIORNANO IN PAESI ESTERI

Ľ   Inps, con la pubblicazione di un’apposita guida informativa ha comunicato che i lavoratori che abbiano
    OTTOBRE 2015
    diritto alla tutela previdenziale della malattia in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno
temporaneo all’estero, conservano un diritto all’indennità economica nella dimensione e nella modalità
L
prevista dalla legge italiana.
Il lavoratore potrà ricevere la prestazione economica solo in presenza di una adeguata certificazione
medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana. Tale certificazione dovrà
essere rilasciata nel Paese in cui si trova il lavoratore.
Con riferimento al Paese estero si distinguono diverse tipologie: la malattia può manifestarsi in un Paese
estero facente parte dell’Unione Europea, un Paese che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di
sicurezza sociale con l’Italia oppure che non abbia stipulato tali accordi o convenzioni bilaterali con il nostro
Paese.
Nel caso in cui la malattia sia insorta in un Paese dell’Unione Europea, i Regolamenti comunitari prevedono
che vengano applicate le legislazioni del Paese dove risiede l’Istituto competente, ovvero dove è assicurato
il lavoratore.
Secondo la normativa Italiana, il lavoratore è tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati
entro due giorni dal rilascio alla Sede Inps di competenza, sulla base della residenza in Italia. Entro tale
termine lo stesso è obbligato a trasmettere al proprio datore di lavoro l’attestato di malattia. Se il giorno di
scadenza è un giorno festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo. A tal fine si
consente di anticipare la trasmissione del certificato tramite mail, PEC o fax. Nel momento in cui il medico
curante nello Stato non è abilitato oppure non è tenuto al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro,
dovrà rivolgersi all’Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente.
Supponendo che il lavoratore si ammali durante un soggiorno presso un Paese facente parte dell’Unione
Europea, questo dovrà farsi rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.
Nella maggior parte dei Paesi che abbiano stipulato con l’Italia accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale non è richiesta la legalizzazione, a patto che sia chiaramente previsto nei medesimi accordi che la
certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente sia esente da legalizzazione. I Paesi
interessati sono il Brasile, l’Argentina, Macedonia, Montenegro, Principato di Monaco, Repubblica di San
Marino, Serbia, Tunisia, Uruguay, Venezuela, Bosnia-Erzegovina, Jersey e Isole del Canale.
Si specifica che per legalizzazione si intende il rilascio di un’attestazione che si può fornire anche a mezzo
timbro e che renda il documento valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato
redatto il certificato di malattia. Ovviamente la sola attestazione della autenticità della firma o della
conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e pertanto non è sufficiente ad
attribuire all’atto valore giuridico in Italia.
Infine, viene comunicato che, nel caso in cui la malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che
non fanno parte della Unione Europea oppure che non hanno stipulato nessun accordo o convenzioni con
l’Italia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’Inps della
certificazione originale che dovrà essere legalizzata. Se la suddetta certificazione di malattia risulti non
legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire anche in un
secondo momento, entro i termini di prescrizione annuale.
E’

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