STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI - Data Management HRM
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NOTIZIE NORMATIVE, PREVIDENZIALI e FISCALI NEWSLETTER IN MATERIA DI LAVORO NR. 10_2019 DEL 05 MARZO 2019 2018 A cura di: DATA MANAGEMENT Presidio Normativo Per maggiori informazioni sui servizi di consulenza e sulle varie tipologie di offerte disponibili contattare: info@datamanagement.it Powered by STUDIO TRIBUTARIO CORINALDESI
NEWSLETTER n. 09 2019 Indice Argomenti GENNAIO 2016 2016 ADEMPIMENTI .............................................................................................................................................................................. 3 OTTOBRE 2015il coefficiente di rivalutazione per il mese di Gennaio 2019 ............................................................ 3 TFR Aggiornato SCADENZARIO MARZO 2019 ..................................................................................................................................................... 4 5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE ............................... 4 7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU ............................................................................................................... 4 12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU ............................................................................................................... 4 16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI * ....................................................................................................................... 4 16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* ............................................... 4 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** ................................................................................................................ 5 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** ................................................................................................. 5 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** ............................................................................................................... 5 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS** ........................................................................................................................ 5 31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL ...................................................................................................................... 5 SCADENZARIO APRILE 2019 ..................................................................................................................................................... 6 5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE .................. 6 10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO ............................................................................................ 6 16 APRILE: MODELLO 730 PRECOMPILATO ................................................................................................ 6 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI ............................................................................................................. 6 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE .................................... 7 16 APRILE: NUOVI MINIMALI INPS ............................................................................................................... 7 16 APRILE: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DISTACCATI ALL’ESTERO ANNO 2019 .................................... 7 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO ........................................................................................................ 7 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS ............................................................................................................... 7 FESTIVITÀ ...................................................................................................................................................................................... 8 MARZO 2019 .............................................................................................................................................................. 8 APRILE 2019 ............................................................................................................................................................... 8 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO ............................................................................................................................................. 9 NOTA INL DEL 7 FEBBRAIO 2019 N. 1214: DURATA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO E DEROGA ASSISISTA ................................................................................................................................................................... 9 ACCORDO TRA FEDERMANAGER E CONFINDUSTRIA SUGLI ORGANISMI BILATERALI ............................................. 10 CASSAZIONE, LA MINACCIA AL SUPERIORE LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO............................................................ 11 FOCUS ............................................................................................................................................................................................13 LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE FISCALE DEGLI IMPATRIATI .................................................................................. 13 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY .........................................................................................................................................15 IL RUOLO PRIVACY DEL CONSULENTE DEL LAVORO TRA FINZIONE E REALTÀ ......................................................... 15 IL QUESITO DEL MESE ...............................................................................................................................................................18 DETRAZIONE FIGLI A CARICO ................................................................................................................................... 18 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA .................................................................................................................................19 TASSAZIONE PENSIONI ESTERE, I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA .............................................................................. 19 RIFORMA DELLE PENSIONI, UN TAVOLO DI DIALOGO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI ................................. 22 PENSIONATI ALL’ESTERO: AVVIO SECONDA FASE DI ACCERTAMENTO DELL’ESISTENZA IN VITA............................ 23 RASSEGNA PERIODICA..............................................................................................................................................................26 DETERMINATO IL COSTO MEDIO DEL RIMPATRIO PER I LAVORATORI IRREGOLARI ............................................... 26 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 GENNAIO 2016 2016 OTTOBRE 2015 N.B. - In caso di consultazione in modalità PDF, cliccare l’indice per visualizzare l’argomento di interesse. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 ADEMPIMENTI GENNAIO 2016 2016 TFR Aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di Gennaio 2019 OTTOBRE 2015 I l coefficiente di rivalutazione del TFR, per le quote accantonate dal 15 Gennaio 2019 al 14 Febbraio 2019, è pari a 0,198457. RIVALUTAZIONE DEL TFR: calendario Istat D i seguito il calendario Istat 2019 con le date di pubblicazione dei coefficienti di rivalutazione del TFR. Periodo di riferimento Data di emissione Coefficiente di rivalutazione Dicembre 2018 Mercoledì 16 Gennaio 2,241840 Gennaio 2019 Giovedì 21 Febbraio 0,198457 Febbraio 2019 Venerdì 15 Marzo Marzo 2019 Mercoledì 17 Aprile Aprile 2019 Giovedì 16 Maggio Maggio 2019 Venerdì 14 Giugno Giugno 2019 Martedì 16 Luglio Luglio 2019 Venerdì 9 Agosto Agosto 2019 Lunedì 16 Settembre Settembre 2019 Mercoledì 16 Ottobre Ottobre 2019 Venerdì 15 Novembre Novembre 2019 Lunedì 16 Dicembre E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 MARZO 2019 2016 5 MARZO: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA OTTOBRE 2015 COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine L7 MARZO: TRASMISSIONE TELEMATICA CU di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. I sostituti d’imposta sono tenuti a trasmettere telematicamente i dati delle Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate. L12 MARZO: RAVVEDIMENTO OPEROSO CU I sostituti d’imposta devono effettuare un nuovo invio contenente i dati riveduti e corretti nei casi in cui si dovessero evidenziare Certificazioni Uniche erronee o incomplete. L16 MARZO: VERSAMENTI UNIFICATI * I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. 16 MARZO: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE* I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in GENNAIO 2016 L. n. 248/2006). Entro la stessa 2016 data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e OTTOBRE 2015 FiscoOnline. 31 MARZO: LIBRO UNICO DEL LAVORO ** I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 31 MARZO: CONSEGNA AI PERCIPIENTI DELLE CU** T ermine ultimo per la consegna al lavoratore dipendente o autonomo (interessato alla redazione del modello 730 precompilato) della Certificazione Unica relativa ai redditi percepiti nel periodo d’imposta 2018. 31 MARZO: TFR E FONDO DI TESORERIA** L e nuove aziende costituite nell’anno 2018 che a fine dicembre 2018 hanno raggiunto il limite dei 50 dipendenti, devono inviare all’Inps l’apposita dichiarazione entro il termine previsto per la trasmissione delle denunce contributive riferite al periodo di febbraio 2019, per il versamento al Fondo Tesoreria Inps delle quote di Tfr non destinate alla previdenza complementare. 31 MARZO: DENUNCIA UNIEMENS** I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla contribuzione del mese precedente. A decorrere dalle competenze di Febbraio 2019 (Uniemens inviato a fine Marzo) va valorizzato l’elemento . La non valorizzazione, al momento, non comporta un errore bloccante (msg. INPS 208/2019). 31 MARZO: AUTOLIQUIDAZIONE INAIL T ermine entro cui l’INAIL rende disponibili, al datore di lavoro, gli elementi necessari per il calcolo del premio assicurativo. *Termine posticipato al 18 Marzo in quanto cadente di sabato ** Termine posticipato al 1° Aprile, in quanto cadente di domenica E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 SCADENZARIO GENNAIO 2016 APRILE 2019 2016 5 APRILE: INVIO AL FONCHIM DELLA DISTINTA CONTRIBUTI PREVIDENZA OTTOBRE 2015 COMPLEMENTARE I l 5 di ogni mese le aziende appartenenti al settore dell’industria chimica, farmaceutica e dei settori affini devono inviare la distinta relativa ai contributi dovuti al Fondo di Previdenza Integrativa Fonchim al fine L10 APRILE: CONTRIBUTI DIRIGENTI TERZIARIO di attribuire correttamente, ad ogni singolo aderente, i contributi versati. L e aziende commercio, trasporto e spedizione devono versare alle seguenti Casse di assistenza i contributi integrativi ed assistenziali per i dirigenti in relazione al trimestre precedente (Ccnl vigente): L - Fpdac (Fondo M. Negri) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Fasdac (Fondo M. Besusso) a mezzo mod. FN-001 tramite Bnl; - Previr (Fondo A. Pastore) a mezzo mod. C/01 tramite Bnl. 16 APRILE: MODELLO 730 PRECOMPILATO A far data dal 16 Aprile 2019, è a disposizione di tutti i contribuenti, nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato relativo ai redditi 2018. 16 APRILE: VERSAMENTI UNIFICATI I contribuenti titolari di Partita Iva devono versare con F24 telematico tramite modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline, in presenza di alcuni crediti da compensare, oppure anche tramite remote banking I in loro assenza) oppure tramite intermediari abilitati Entratel i seguenti contributi ed imposte: a) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati trattenute dai sostituti d’imposta L nel mese precedente; b) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro per il periodo di paga scaduto il mese precedente; c) contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps per collaborazioni coordinate e continuative e per le prestazioni degli associati in partecipazione pagate nel mese precedente; d) contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo alla Gestione ex Enpals; e) addizionale regionale e comunale Irpef per le cessazioni del mese precedente; f) la rateizzazione delle addizionali regionali e comunali, trattenuta mensilmente sul cedolino, relativa al conguaglio anno precedente; g) importi sottoposti a regime di detassazione; i non titolari di Partita Iva, che non sono obbligati al pagamento in via telematica in ragione delle compensazioni effettuate, possono presentare il modello F24 cartaceo presso: h) Istituto di credito convenzionato a mezzo delega irrevocabile; oppure alternativamente con uno dei seguenti canali: i) Uffici postali abilitati; j) Concessionario della riscossione. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 16 APRILE: INPGI DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE GENNAIO 2016 2016 I datori di lavoro dei giornalisti e dei praticanti giornalisti devono versare i contributi previdenziali per il OTTOBRE 2015 mese precedente all’INPGI a mezzo modello F24 Accise ovvero per il tramite degli intermediari abilitati, che sono tenuti a utilizzare il modello F24 cumulativo (art. 37, comma 49, del D.l. n. 223/2006 convertito in L. n. 248/2006). Entro la stessa data i datori di lavoro dovranno inviare all’INPGI la denuncia contributiva mensile, generata dalla procedura DASM, mediante i servizi di trasmissione telematici dell’agenzia delle Entrate, Entratel e FiscoOnline. 16 APRILE: NUOVI MINIMALI INPS I datori di lavoro hanno tempo fino a questa data per adeguare la retribuzione ai nuovi minimali INPS (Circolare INPS n. 6 del 25/01/2019). 16 APRILE: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI DISTACCATI ALL’ESTERO ANNO 2019 I datori di lavoro che non hanno regolarizzato le retribuzioni nel mese di Gennaio 2019, possono farlo, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro questa data, esponendo in Uniemens le differenze da regolarizzare (Circolare INPS n. 13 del 30/01/2019). 30 APRILE: LIBRO UNICO DEL LAVORO I datori di lavoro, i committenti e i soggetti intermediari tenutari devono stampare il Libro unico del lavoro o, nel caso di soggetti gestori, consegnare copia al soggetto obbligato alla tenuta, riferito al periodo di paga precedente. Il processo avviene mediante stampa meccanografica su fogli mobili vidimati e numerati su ogni pagina oppure su stampa laser previa autorizzazione Inail e numerazione. La conservazione del Libro Unico, previa comunicazione alla DTL, può effettuarsi anche su supporto informatico purché vengano apposti marca temporale e firma digitale del datore o del consulente. 30 APRILE: DENUNCIA UNIEMENS I datori di lavoro, i soggetti abilitati e gli intermediari autorizzati devono presentare all’Inps in via telematica il modello di denuncia mensile UniEmens relativo al flusso aggregato dei dati relativi alla E contribuzione del mese precedente. L E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 FESTIVITÀ GENNAIO 2016 2016 MARZO 2019 OTTOBRE 2015 Nessuna festività prevista APRILE 2019 Domenica 21 Aprile – Pasqua: secondo le diposizioni di legge la Pasqua non è considerata come festività e pertanto non viene retribuita. Alcuni CCNL però la riconoscono come festività ed in questo caso viene retribuita come tale sia in caso di lavoro mensilizzato (dove la paga sarà pari ad 1/26 dello stipendio) che in caso di retribuzione oraria (dove la paga sarà data da 1/6 della retribuzione settimanale). Lunedì 22 Aprile - Lunedì di Pasqua (Pasquetta): festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. Giovedì 25 Aprile – Festa della Liberazione: festività cadente in settimana - per i mensilizzati è già inclusa nella normale retribuzione, mentre per gli operai pagati ad ore deve essere retribuita in aggiunta alle ore lavorate se la giornata doveva essere lavorata o secondo quanto previsto dai singoli CCNL. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO GENNAIO 2016 2016 NOTA INL DEL 7 FEBBRAIO 2019 N. 1214: DURATA DEL CONTRATTO A TEMPO OTTOBRE 2015 DETERMINATO E DEROGA ASSISISTA Ľ Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota, prot. n. 1214 del 7 Febbraio 2019, ha illustrato alcuni chiarimenti interpretativi concernenti le modalità applicative dell’art. 19, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2015 rubricato “Apposizione del termine e durata massima del contratto a termine, così come modificato dalla L. n. 96 del 9 Agosto 2018 di conversione del DL n. 87/2018”. Facendo riferimento al comma 3 questo afferma che: “fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio”. Con la suddetta nota, l’Ispettorato ribadisce la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a termine “in deroga assistita”, presso l’ufficio territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale previsione trova applicazione sia quando il limite sia quello previsto dal comma 2 dell’art. 19 ovvero di 24 mesi, sia quando il limite di durata venga determinato da contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più significative sul piano nazionale o da contratti aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali. Il precedente comma 2 specifica che “fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali di cui all'articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i ventiquattro mesi”. Sono diversi i contratti collettivi che stabiliscono un termine di gran lunga durata superiore rispetto a quello fissato dal Decreto Dignità. Ad esempio, il CCNL industria metalmeccanica fissa la durata massima in 44 mesi, mentre quello dei lavoratori del vetro e dei chimici farmaceutici in 54 mesi. Tale termine si estende ulteriormente nel caso di contratto con deroga assistita presso la direzione dell’Ispettorato di ogni sede competente. Inoltre, l’Ispettorato con la nota sopraccitata, ricorda che resta ferma l’osservanza delle disposizioni ai sensi dell’art. 19, del D.Lgs. n. 81/2015, riguardanti le causali giustificative dei rinnovi di un contratto a termine, più precisamente il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: 1. esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; 2. esigenze di sostituzione di altri lavoratori; 3. esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 ACCORDO GENNAIOTRA 2016FEDERMANAGER E CONFINDUSTRIA SUGLI ORGANISMI BILATERALI A ttraverso 2016 la firma dell’accordo tra Confindustria e Federmanager del 6 Dicembre 2018 sono state ridefinite, in sede di rinnovo del CCNL Dirigenti aziende industriali, le funzioni e le modalità di OTTOBRE 2015 finanziamento degli organismi bilaterali per i dirigenti industriali anche a seguito delle importanti determinazioni approvate dall’Assemblea del FASI. Il compito del FASI è quello di erogare ai dirigenti volontariamente iscritti (l’iscrizione al Fondo deve essere richiesta dall’interessato, in servizio o in pensione, mediante raccomandata oppure tramite la propria azienda di appartenenza) ed ai loro nuclei familiari prestazioni integrative dell’assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito di un sistema di mutualità e solidarietà intergenerazionale. Sono obbligatoriamente iscritti alla gestione separata FASI le imprese che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato da Confindustria e Federmanager. Le principali novità introdotte da tale accordo riguardano: - la Contribuzione al Fondo FASI, per cui l’Assemblea ha deliberato le nuove contribuzioni per il periodo 2019 – 2023; - la contribuzione alla GS FASI, per la quale è stata prevista la rideterminazione delle prestazioni erogate dalla GS FASI che continuerà ad occuparsi di garantire la copertura sanitaria integrativa del FASI e della copertura assicurativa per morte o invalidità permanente. Stante ciò, a seguito della rideterminazione delle attività bilaterali, il prossimo rinnovo contrattuale dovrà recepire anche la riduzione del contributo alla GS FASI, da 200 a 100 euro all’anno per dirigente, già a partire dal corrente anno. Il trasferimento a 4.Manager, associazione appositamente costituita, dovrà anch’esso essere recepito nel nuovo CCNL e comporterà il versamento di un contributo, a favore di tale ente bilaterale, in misura non eccedente 100 euro all’anno per dirigente. Tale associazione sarà finanziata attraverso le risorse economiche messe a disposizione dalle parti istitutive e dagli enti bilaterali e avrà lo scopo di realizzare le attività e gli strumenti di comune interesse verso i soggetti destinatari della contrattazione collettiva tramite progetti definiti dalle stesse parti, in ambito previdenziale, assistenziale, formativo e, più in generale, di politiche attive per i dirigenti industriali, sia in forza che disoccupati, nonché per diffondere la cultura d’impresa e manageriale, delle competenze relative alle politiche attive, orientamento, formazione e placement. Inoltre, per l’anno 2019, le parti hanno convenuto di utilizzare i fondi disponibili per la copertura delle prestazioni della GS FASI, ma anche per l’avvio della gestione “FASI non autosufficienza”, istituto che sarà in vigore dal 1° Gennaio 2020 la cui contribuzione sarà di 100 euro annui per dirigente in servizio, salve le ulteriori determinazioni che saranno adottate in materia in sede di rinnovo del contratto nazionale. Nel dettaglio, quindi, come precedentemente evidenziato, le Parti con tale accordo hanno convenuto il potenziamento delle misure di politica attiva anche attraverso l’adozione di iniziative bilaterali, prevedendo di svolgere un approfondimento in materia finalizzato a un riordino della disciplina contrattuale e del modello organizzativo delle iniziative realizzate dalle parti. Ulteriori aspetti concernenti la riorganizzazione degli enti bilaterali saranno comunque oggetto di approfondimenti in sede di rinnovo contrattuale. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 CASSAZIONE, LA MINACCIA AL SUPERIORE LEGITTIMA IL LICENZIAMENTO GENNAIO 2016 C on l’ordinanza 2016 n. 31155 del 03.12.2018, la Cassazione ha ribadito che la minaccia grave proferita da un dipendente nei confronti di un proprio superiore integra, a tutti gli effetti, una violazione degli obblighi OTTOBREe2015 di correttezza di subordinazione e che pertanto costituisce causa legittima di licenziamento. Il dipendente di una nota azienda italiana veniva sanzionato con il provvedimento disciplinare massimo per aver minacciato di morte il proprio responsabile a causa di una conflittualità nei rapporti lavorativi peraltro già più volte denunciata alle autorità giudiziarie. Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva opposizione presso il tribunale di prima istanza non trovando, però, il consenso dei giudici. Al contrario, la Corte territoriale, in riforma della pronuncia del tribunale, annullava il licenziamento disciplinare per giusta causa, poiché la condotta in esame (la minaccia rivolta al responsabile, consistita nell’avere proferito le seguenti parole: “Tanto prima o poi io ti crepo”) non presentava, a parere dei giudici, quelle condizioni minime di serietà per potere essere valutata idonea a ledere il vincolo fiduciario tra le parti. Pertanto, si condannava la società alla reintegra del dipendente ed alla corresponsione di dodici mensilità di retribuzione di fatto. Ricorreva dunque per Cassazione la società datrice, affidando il ricorso a cinque motivi. Con i primi quattro motivi contestava la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. 300/70 e del Regolamento aziendale per aver, la Corte, errato nel ritenere il fatto privo di rilevanza. La violenza della condotta contestata non solo era riscontrabile dalle risultanze istruttorie, ma risultava essere posta in essere in assenza di un clima esagitato e senza che il dipendente fosse stato in alcun modo istigato dal proprio superiore. Infine, con il quinto motivo, la parte datrice denunciava l’irregolarità della valutazione dei giudici per non aver applicato la tutela del comma V pur ritenendo illegittimo il licenziamento. I primi motivi, poiché strettamente connessi, venivano esaminati congiuntamente e ritenuti fondati. Nel caso di specie, i giudici di appello, non avendo ravvisato alcuna serietà e gravità della minaccia di morte, non avevano operato una corretta valutazione del comportamento reiterato del lavoratore. Infatti, come riscontrato anche dalle risultanze processuali, il dipendente avrebbe proferito una minaccia di morte “a freddo”, al di fuori del contesto di una conversazione animata, nei confronti di un direttore responsabile, in una situazione di conflittualità di rapporti lavorativi già riscontrati più volte dalle autorità. Veniva rilevato dalla Suprema Corte che la minaccia grave determina sempre un turbamento nel soggetto cui è destinata e non è necessaria che sia circostanziata potendo produrre una alterazione psichica, avuto riguardo alla personalità dei soggetti coinvolti. Inoltre, “l’effetto della minaccia è quella della sua idoneità ad incutere timore nel soggetto passivo, menomandone la sfera della libertà morale e non di essere necessariamente prodromica e connessa all’esecuzione del fatto prospettato. Pronunciata, poi, in un ambiente lavorativo, è necessario considerare, ai fini di un giudizio sulla serietà della minaccia, l’effetto gravemente destabilizzante sull’attività aziendale, allorquando l’episodio diventa pubblico nell’ambiente lavorativo, nonché di considerare che comunque essa rappresenta intrinsecamente una violazione degli obblighi di collaborazione, fedeltà e subordinazione, cui è tenuto il lavoratore nei confronti di un suo superiore”. Tali profili, tuttavia, non erano stati considerati dalla Corte di appello e perciò la valutazione finalizzata all’individuazione della giusta causa veniva sorretta da una motivazione carente e non adeguata a dare evidenza dell’irrimediabile lesione del vincolo fiduciario oltre che della violazione degli obblighi di correttezza e subordinazione. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 Pertanto, accolti i primi motivi ed assorbito il quinto, la Suprema Corte cassava la sentenza rinviandola alla GENNAIO 2016 Corte territorialmente competente la quale dovrà decidere secondo i principi forniti. 2016 OTTOBRE 2015 E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 FOCUS GENNAIO 2016 2016 LE RICHIESTE DI AGEVOLAZIONE FISCALE DEGLI IMPATRIATI OTTOBRE 2015 C on tre risposte ad altrettante istanze di interpello l’Agenzia delle Entrate ha illustrato quali requisiti i lavoratori intenzionati a trasferire la propria residenza fiscale in Italia debbano necessariamente possedere per avvalersi del trattamento fiscale di favore previsto dall’articolo 16 del “decreto internazionalizzazione” (D. Lgs. 147/2015). Per poter comprendere nel dettaglio tale regime speciale occorre soffermarsi su ciascuno dei quesiti sollevati all’Agenzia pubblica. Con la risposta n. 32/2019 l’Amministrazione Finanziaria, ricordando che la disciplina in oggetto è finalizzata ad attrarre lavoratori altamente qualificati e specializzati, ha ribadito la volontà di erogare incentivi in misura pari al 50% del reddito imponibile di lavoro autonomo e dipendente, purché prodotto in Italia. Ai sensi della Circolare n. 17/E del 25 Maggio 2017 e del comma 2 dell’articolo 16 sopracitato possono usufruire dell’agevolazione quinquennale tutti i cittadini laureati dell’UE (o di uno Stato Extraeuropeo con cui è in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni di natura fiscale) che svolgano un’attività di lavoro autonomo o dipendente in Italia o abbiano ricoperto una posizione analoga negli ultimi 24 mesi al di fuori del nostro Paese. Ad integrare il requisito della “non residenza in Italia” provvede, come precisato dalla Risoluzione n.51/E del 6 Luglio 2018, l’aver stabilito la medesima all’estero per almeno due periodi d’imposta. Con riferimento al caso in esame l’Agenzia delle Entrate ha sottolineato la preclusione all’accesso agevolato dal momento che, qualora l’istante rientrasse nel 2019, verrebbe meno il requisito della continuità lavorativa fuori dall’Italia. Con la risposta n. 34/2019 l’Agenzia ha comunicato alla società interpellante la possibilità per il lavoratore assunto di godere del regime degli impatriati a patto che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia a decorrere dal 2019 e si impegni a conservarla per almeno due anni. La conclusione cui è giunta è maturata prendendo in considerazione sia il comma 1 dell’articolo 16 che il rispetto, da parte dell’istante, delle seguenti condizioni: La non residenza in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti nonché la permanenza in Italia per almeno due anni; La prestazione di un’attività lavorativa prevalentemente svolta in Italia in forza di un rapporto instaurato con un’impresa residente nel nostro Paese o con società che, direttamente o indirettamente, controllano o sono controllate da quest’ultima; Ricoprire una carica direttiva, sinonimo dell’alta specializzazione conseguita. Infine con la risposta n. 36/2019 l’Amministrazione Finanziaria ha sottolineato che l’iscrizione dell’interpellante all’Aire a decorrere dal 14 Ottobre 2015, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, soddisfa il periodo minimo di residenza fiscale all’estero necessario per fruire dell’agevolazione. La mancata coincidenza temporale tra lo svolgimento dell’attività lavorativa all’estero per 24 mesi e l’iscrizione all’Aire per almeno due periodi d’imposta non inficia la richiesta dell’interpellante purché, al momento del rientro in Italia, sia in possesso di entrambi i requisiti in questione. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 Ai sensi della Circolare n. 17/E del 23 Maggio 2017 la continuità del percorso di studi accademico è GENNAIO 2016 giustificata dal conseguimento di un titolo di laurea o specializzazione post lauream e, nel caso in esame, l’aver interrotto 2016 l’attività lavorativa prima del tempo non ostacolerebbe l’accesso al regime degli impatriati qualora l’interpellante avesse già conseguito in precedenza un riconoscimento universitario in Italia. OTTOBRE 2015 Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia, l’istante potrebbe ricorrere a tale regime speciale. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 NOVITA’ IN MATERIA DI PRIVACY GENNAIO 2016 Rubrica a 2016 cura dell’Avv. Paolo Ricchiuto, partner dello studio legale Guerra – Ricchiuto OTTOBRE 2015 IL RUOLO PRIVACY DEL CONSULENTE DEL LAVORO TRA FINZIONE E REALTÀ C’ è una storia che merita di esser raccontata, e che testimonia meglio di qualsiasi altra come l’avventatezza di certe prese di posizione in materia di protezione dei dati personali, possa creare problemi inutili, che con un minimo di prudenza si sarebbero potuti agevolmente evitare. Mi riferisco in particolare al tema della corretta individuazione dei ruoli soggettivi, a livello privacy, nel rapporto tra datore di lavoro/titolare del trattamento e consulente del lavoro presso il quale siano esternalizzate attività quali, in primis, la elaborazione delle buste paga, che comportano naturalmente il trattamento dei dati personali dei dipendenti (compresi quelli che nel vecchio regime del Codice Privacy erano qualificati come dati sensibili - oggi dati particolari, secondo la definizione di cui all’art. 9 GDPR). Nella pratica quotidiana, si è fatto negli anni larghissimo e correttissimo uso della designazione del consulente esterno come responsabile del trattamento, anche sulla base degli insegnamenti del Garante, che in tantissimi provvedimenti relativi alle molteplici forme che può assumere l’outsourcing di servizi, aveva chiarito la piena coerenza con il dato normativo di questa soluzione (in alcuni casi fatta oggetto addirittura di una vera e propria prescrizione). C’è sempre stato chi ha ritenuto, nonostante ciò, che la designazione a responsabile potesse risolversi in una sorta di limitazione all’autonomia del consulente del lavoro, premura questa accompagnata spesso dal malcelato timore che la designazione a responsabile potesse, in quanto tale, spostare l’asse della responsabilità dal titolare/datore di lavoro al consulente. E’ in questo contesto che si è ritenuto di agganciare il treno delle novità introdotte a maggio scorso dal GDPR nel nostro ordinamento, per utilizzarle come una sorta di occasione per rimettere mano al tema, e perorare una tesi apparentemente più cautelativa per gli outosucer di servizi legati alla gestione del personale. Ecco quindi che il 23 luglio 2018, il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, senza sentire il bisogno di una preventiva validazione della propria posizione interpretativa da parte del Garante, ha ritenuto di poter emanare una circolare (http://www.consulentidellavoro.gov.it/files/PDF/2018/Circolare_n1150_RegolamentoUE.pdf) nella quale ha operato una ricostruzione a dir poco sorprendente, nel metodo e nei contenuti, del ruolo del consulente del lavoro. In quella Circolare infatti, senza mezzi termini, e con affermazioni la cui stentorea assertività le faceva sembrare delle verità rivelate (anche perché provenienti da un Organo Istituzionale cui tutti i consulenti del lavoro ovviamente guardano come un punto di riferimento), è atterrata sul mercato la teoria secondo la quale il ruolo naturale del consulente del lavoro non potrebbe esser quello del responsabile esterno del trattamento, bensì quello ben diverso, ed asseritamente più rassicurante, di co-titolare. Si legge in particolare nelle conclusioni della circolare: “La co-titolarità del trattamento è ruolo fisiologico per il E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 Consulente del lavoro e discende dal mandato professionale assunto per la gestione dei rapporti di lavoro. In GENNAIO 2016 forza di tale ruolo il Consulente-titolare è autonomo nella gestione dei dati delle aziende assistite all'interno del proprio2016studio, restando escluso e deresponsabilizzato dalle eventuali violazioni della richiamata normativa OTTOBREda parte 2015del proprio cliente nella gestione della propria organizzazione”. Sulla base di questa indicazione, il sistema si è imballato. Ed è stata esperienza quotidiana di tantissime funzioni HR, il doversi misurare con una sorta di levata di scudi da parte di consulenti del lavoro esterni, che “visto quanto previsto dal GDPR”, e “visto quello che ci ha indicato il Consiglio Nazionale”, hanno iniziato a rifiutarsi di accettare di operare come responsabili del trattamento nella nuova veste delineata dall’art 28 GDPR, sottoponendo ai loro committenti accordi di contitolarità scopiazzati dalla rete, che in alcuni casi sono stati anche sottoscritti pur di non fermare la operatività giornaliera. Rispetto a questo scenario, moltissimi avevano evidenziato la totale erroneità della circolare, nei presupposti e negli approdi, sottolineando come la scelta esegetica del Consiglio Nazionale non potesse esser presa per oro colato. Anzi!! E’ in questo contesto, che va collocata la nota appena pubblicata dal Garante sulla Newletter del 07.02.19, (https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-ocweb%20display/docweb/9080970) che rappresenta, fuor di metafora, un vero e proprio cartellino rosso nei confronti di quella avventatissima iniziativa. Leggendo questa comunicazione (che, attenzione, l’Autorità non ha nemmeno ritenuto di adottare in una forma particolarmente sacramentale, essendo affidata ad una mera nota del Dirigente dell‘Ufficio che si occupa di diritto del lavoro), si scopre innanzitutto una divertente anomalia, e cioè che il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro, prima ha emanato la circolare del 23 luglio, e subito dopo, il 24 settembre, ha sottoposto al Garante un “quesito sul ruolo del consulente del lavoro alla luce del GDPR”. Basterebbe questo per sollevare tutte le perplessità possibili, essendo ben lecito aspettarsi che dal Garante a chiedere un parere un Consiglio Nazionale debba andare prima di emettere una circolare, e non dopo! Ma la lettura della risposta al quesito data dal Garante, rende ancor più clamorosa la bocciatura del documento, fatto letteralmente a pezzi sotto tutti i punti di vista. Rinviando alla lettura della nota del Garante per ogni approfondimento, i suoi punti cardine sono i seguenti: - non c’è nessuna novità nel GDPR che abiliti a sostenere che la situazione dei ruoli soggetti debba esser oggetto di una rilettura (anzi, chiarisce il Garante che “l’articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016 ha semmai, rispetto alla disciplina previgente, precisato e delimitato i compiti che possono essere attribuiti dal titolare al responsabile, individuando espressamente l’ambito delle rispettive responsabilità e gli obblighi di cooperazione cui è tenuto il responsabile esclusivamente in funzione delle attività svolte per conto del titolare (v. artt. 30, 33, par. 2 e 82 del Regolamento); - il ruolo di responsabile del trattamento si determina sulla base del substrato sostanziale che caratterizza il rapporto tra titolare ed outsourcer: “anche in base alla nuova disciplina pienamente in vigore nel E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 nostro ordinamento a far data dal 25 maggio 2018 rimane connotata dallo svolgimento di attività GENNAIO 2016 delegate dal titolare il quale, all’esito di proprie scelte organizzative, può individuare un soggetto 2016 particolarmente qualificato allo svolgimento delle stesse (in termini di conoscenze specialistiche, di affidabilità, OTTOBRE 2015di struttura posta a disposizione, v. considerando 81, Reg. cit.), delimitando l’ambito delle rispettive attribuzioni e fornendo specifiche istruzioni sui trattamenti da effettuare. Il titolare pertanto è il soggetto che, alla luce del concreto contesto nel quale avviene il trattamento, assume le decisioni di fondo relative a finalità e modalità di un trattamento lecitamente effettuato in base ad uno dei criteri di legittimazione individuati dall’ordinamento (v. artt. 6 e 9 del Regolamento); - il consulente del lavoro, per la tipologia di attività svolta, rientra a pieno titolo nella definizione di soggetto che svolge attività “per conto del titolare”, ed al pari degli altri outsourcers dei singoli segmenti di trattamento relativi alla gestione del rapporto di lavoro, assume naturalmente (ci sarebbe da dire, “fisiologicamente”….), il ruolo di responsabile del trattamento; - non è affatto vero che la designazione a responsabile limita l’autonomia organizzativa del consulente del lavoro (preoccupazione, questa, che era alla base della improvvida circolare): ed infatti il GDPR “ha attribuito direttamente al responsabile del trattamento compiti specifici in ordine alla individuazione e predisposizione delle idonee misure di sicurezza adeguate al rischio, attraverso misure tecniche ed organizzative (v. art. 32 del Regolamento). Al consulente che operi in qualità di responsabile del trattamento è dunque attribuito un apprezzabile margine di autonomia (e correlativa responsabilità) nella individuazione dei sistemi e delle misure idonee a garantire la sicurezza dei dati gestiti nei propri archivi. - la soluzione della contitolarità non coglie gli aspetti fondanti di questa ricostruzione, e peraltro (ci tiene a chiarire il Garante) non tiene nemmeno nella debita considerazione i problemi che questa soluzione porta con sé, anche in termini di semplice ricognizione della base giuridica del trattamento (che ad esempio, non potrebbe esser quella prevista dall’art. 9 par. 2 lett. b GDPR laddove il consulente operi come titolare o contitolare). Ecco chiarito allora uno scenario che tutte le Direzioni HR dovrebbero a questo punto avere ben presente: a) la circolare del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro deve considerarsi integralmente superata; b) la soluzione della con-titolarità, anche!; c) la regolamentazione dei rapporti con il consulente del lavoro può esser ricondotta alla naturale dinamica titolare/responsabile. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 IL QUESITO GENNAIO 2016 DEL MESE 2016 DETRAZIONE FIGLI A CARICO OTTOBRE 2015 Richiesta: La modifica sull'art. 12 del Testo Unico cita che a partire dall’1/01/2019, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni, viene elevato da 2.840,51 a 4.000 euro il limite di reddito complessivo per essere considerati fiscalmente a carico. Ciò premesso, nel caso in cui un figlio con reddito complessivo di 3.000,00 euro, compie 24 anni l’1/11/2019, la detrazione in che misura compete? Risposta: “Il requisito anagrafico permane per l'intero anno in cui il figlio raggiunge il limite di età, a prescindere dal giorno e dal mese in cui ciò accade, dunque a prescindere dalla data del compimento degli anni”. Pertanto la detrazione compete per l’intero anno. Non essendoci documenti di prassi su questa detrazione, l’interpretazione sopracitata, condivisa anche in sede di Telefisco 2018, prende spunto da una precedente circolare dell’AdE, n. 34/2008, risposta 9.2, relativa alla detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani. Nulla toglie che l’AdE, in un futuro documento di prassi, possa cambiare orientamento. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
NEWSLETTER n. 09 2019 NOVITA’ IN MATERIA PENSIONISTICA GENNAIO 2016 2016 TASSAZIONE PENSIONI ESTERE, I CHIARIMENTI DELL’AGENZIA OTTOBRE 2015 C on la risposta n. 40 del 12 Febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla tassazione della pensione estera percepita dal contribuente residente in Italia. Di seguito, il testo integrale dell’interpello. Quesito Il Sig. XXXXXXX (di seguito, istante) è nato nel Regno Unito, dove ha vissuto per i primi anni …………., ma vive e risiede con sua moglie a …. da tanti anni, avendo anche ottenuto la cittadinanza italiana. In particolare, alla fine degli anni Sessanta, si è trasferito in Italia dove ha sempre lavorato come dipendente ed ha maturato, conseguentemente, in base ai periodi di lavoro effettuati in Italia, il diritto a percepire una pensione, erogata dall’INPS. A partire dall’ottobre 2018, l’istante inizierà a percepire, in base alle regole dello State Pension System britannico, un importo pari a ….. sterline (circa …… euro) a settimana. Nel caso specifico, però, al di là della denominazione di “State Pension”, tali importi non derivano da attività lavorativa svolta dal contribuente in Gran Bretagna (se non in minima parte, pari al 3% delle settimane di riferimento, per attività lavorative saltuarie svolte da giovane nel corso degli studi), bensì da contributi volontari versati dallo stesso contribuente (e non dedotti nella dichiarazione dei redditi presentata in Italia). Infatti, come si evince dall’allegato estratto conto retributivo, su …..settimane maturate, solo … settimane (maturate dal …. al ….) sono relative a prestazioni lavorative, mentre, tutte quelle successive, sino al 2005- 2006, sono relative a contributi versati esclusivamente su base volontaria (denominati “Voluntary Class 3 contributions”) e non collegati allo svolgimento di alcuna prestazione lavorativa in Gran Bretagna. Tanto premesso, il contribuente chiede se è possibile trattare come non imponibili ai fini IRPEF – se non in misura pari al 3% – gli importi che lo stesso percepirà come State Pension britannica (non direttamente collegati allo svolgimento di prestazioni lavorative), in ragione dell’assimilabilità degli stessi ad una forma di previdenza complementare e non avendo l’istante, a suo tempo, dedotto dal proprio reddito imponibile in Italia i relativi versamenti di contributi, effettuati su base volontaria. Soluzione prospettata dal contribuente L’istante ritiene che, dal punto di vista tributario, gli importi che egli percepirà come State Pension da parte della Gran Bretagna non siano imponibili in Italia (se non in misura pari al 3%) come redditi da pensione, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del TUIR, data la parificazione degli stessi ad una forma di previdenza complementare e non avendo l’istante, a suo tempo, dedotto dal proprio reddito imponibile in Italia i relativi versamenti contributivi. Nel caso di specie, l’istante ritiene che la State Pension che percepirà – non essendo collegata, se non in minima parte, allo svolgimento di una effettiva prestazione lavorativa effettuata nel passato ma al versamento volontario di contributi – sembrerebbe assimilabile ad una forma di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), attivata su base volontaria da parte del contribuente, non risultando collega all’avvenuto svolgimento di alcuna attività lavorativa. E’ Le informazioni contenute nella presente Informativa e gli eventuali documenti allegati sono ad uso esclusivo del destinatario o dei suoi collaboratori. Si ricorda che, in ogni caso, la diffusione delle stesse è da riservarsi, 27 nel rispetto delle regole in materia, esclusivamente in ambito aziendale Indice
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