COMUNE DI RUSSI Lunedì, 03 giugno 2019
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COMUNE DI RUSSI Lunedì, 03 giugno 2019 Prime Pagine 03/06/2019 Prima Pagina Corriere di Romagna (ed. Ravenna) 1 03/06/2019 Prima Pagina Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) 2 Politica locale 03/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 31 In centinaia per la Festa della Repubblica 3 sport 03/06/2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) Pagina 27 Il Russi beffa i Villanova Tigers e sale in serie D 4 02/06/2019 Ravenna24Ore.it Basket Club Russi: vittoria in finale playoff e promozione in Serie D 5 03/06/2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Pagina 50 Russi, rimonta batticuore Porcellini la guida in serie D 6 Pubblica Amministrazione ed Enti Locali 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 6 Cristiano Dell' Oste Saverio Fossati Case vacanza nel caos delle leggi locali 7 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 8 Luisa Ribolzi il costo dell' istruzione resta occulto 9 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 17 Fabrizio CancelliereGabriele Ferlito Cinema, pubblicità senza canone dal 2012 11 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 23 Francesco Verbaro Basta leggi, alla Pa servono piani industriali di settore 13 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 23 Tiziano GrandelliMirco Zamberlan Incentivi tecnici, regolamenti da rifare 15 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 23 Gianni Trovati Per l'«acqua di cittadinanza» due miliardi di euro all' anno 17 03/06/2019 Il Sole 24 Ore Pagina 23 Anna GuiducciPatrizia Ruffini Per le giacenze impignorabili scatta la notifica al tesoriere 19 03/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 4 PAGINE A CURA DI ANTONIO CICCIA MESSINA Violazioni privacy, scelta a tre: difesa, conciliazione, entrambe 21 03/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 5 Conciliare conviene ma non è risolutivo 24 03/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 11 PAGINA A CURA DI SERGIO TROVATO Ricorsi, sospensione neutrale 25 03/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 12 PAGINA A CURA DI LUCA LABANO P.a. in ritardo è evento ordinario 27 03/06/2019 Italia Oggi Sette Pagina 206 MARZIA PAOLUCCI Difensore nelle carceri 29
3 giugno 2019 Corriere di Romagna (ed. Ravenna) Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 1
3 giugno 2019 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Prima Pagina Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 2
3 giugno 2019 Pagina 31 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) Politica locale In centinaia per la Festa della Repubblica Riconoscimento al comandante Giacomini che venerdì disarmò la donna IL PRIMO fine settimana di sole non ha fatto venir meno l' attenzione dei ravennati per la tradizionale 'Festa della Repubblica'. In centinaia hanno riempito piazza del Popolo, ieri mattina, per salutare la ricorrenza del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia è iniziata alla 9.45 con lo schieramento del picchetto d' onore. Per la cerimonia dell' alzabandiera, le autorità - in primis il prefetto Enrico Caterino, il sindaco Michele de Pascale e Daniele Perini per la Provincia - si sono schierate davanti al pennone, mentre risuonava l' inno di Mameli, presto seguito da un applauso spontaneo. Il prefetto ha poi dato lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incentrato sull' importanza di continuare a lottare contro qualsiasi forma di mafia e malavita. Una cerimonia molto seguita e partecipata che ha destato qualche apprensione solo per lo svenimento di una ragazzina, prontamente risolto. D' altra parte, l' aggressione in piazza a un ufficiale della Capitaneria di venerdì ha comportato un rafforzamento delle misure di sicurezza. Dopo la deposizione della corona e gli onori ai defunti, la seconda parte della cerimonia si è svolta al Ridotto dell' Alighieri con la consegna delle onorificenze Omri. Prima, però, il prefetto Caterino ha tenuto a ricordare il 20° anniversario della morte del giurista Massimo D' Antona e il 27° anniversario della strage in cui hanno perso la vita Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sono 16 i nuovi cavalieri: Daniele Perini, Gilles Donzellini, Lena Amadei, Stefano Falcinelli, Pasquale Iacovella, Danilo Spadoni, Carlo Serafini, Giorgio Tantimonaco, Nevio Gardelli, Vito Sgroia, Iodic Bernardi, Emma Garelli, Sergio Rusticali, Sergio Retini, oltre ai due - già commendatori - Roberto Scozzoli e Giacomina Venieri. Nuovo maestro del lavoro, il falegname Maurizio Soldati, decorato dal presidente dell' Abi Antonio Patuelli. Tra gli applausi è stato conferito un riconoscimento al comandante della Polizia municipale Andrea Giacomini che venerdì ha disarmato la donna che aveva aggredito l' ufficiale della Guardia Coastiera. Roberta Bezzi. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 3
3 giugno 2019 Pagina 27 Corriere di Romagna (ed. Ravenna-Imola) sport Il Russi beffa i Villanova Tigers e sale in serie D BERTINORO Non basta un bel primo tempo ai Villanova Tigers per conquistare la serie D davanti ad oltre 500 spettatori sul neutro di Bertinoro: nella ripresa, infatti, Russi tira fuori i muscoli e ribalta l' andamento del match, volando così in serie D. Primi due quarti da favola per i locali con Ambrassa e Rossi micidiali dall' arco (42-31 a 20'). Al ritorno in campo le bombe di Morigi, Trerè e Samorì ricuciono il punteggio. Finale in volata: a-90" sul +1 Russi, bomba di Morigi (61-65), Saccani risponde ma sull' ultimo attacco i locali sbagliano per due volte il canestro dell' overtime. Russi in D, Villano va agli spareggi promozione. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 4
2 giugno 2019 Ravenna24Ore.it sport Basket Club Russi: vittoria in finale playoff e promozione in Serie D Nel match secco il BCR trionfa in rimonta 65-63 contro i Villa Verucchio Tigers Termina con il trionfo del Basket Club Russi la finale playoff di Promozione contro i Villa Verucchio Tigers. Nel match secco andato in scena ieri, sabato 1 giugno, a Bertinoro, i blu- arancio si guadagnano il passaggio in Serie D rimontando dal -11 dell' intervallo lungo (31- 42) fino al successo per 65-63 finale, trascinati dal solito Porcellini (26 punti). Si conclude al meglio la cavalcata del BCR, capace di chiudere con 7 vittorie e 0 sconfitte una post season dominata grazie al costante sostegno del proprio pubblico e a un roster solido, con ottimo talento e grande energia. Il tabellino Basket Club Russi - Villa Verucchio Tigers 65- 63 (14-22, 31-42, 54-55) Russi: Morigi 12, Trerè 7, Bagioni ne, Castellari, Samorì 9, Beghi, Vistoli 6, Basaglia 2, Porcellini 26, Venturini, Cirillo, Rosti 3. All Tesei. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 5
3 giugno 2019 Pagina 50 Il Resto del Carlino (ed. Ravenna) sport Basket Promozione Battuta Villa Verucchio Russi, rimonta batticuore Porcellini la guida in serie D Villa Verucchio 63 Russi 6 5 V I L L A VERUCCHIO: Di Giacomo 2, Bronzetti , Giordani , Panzeri 3, Rossi 11, Buo 10, Ambrassa 14, Serpieri 7, Saccani 11, Guiducci 5, Semprini, Bollini. All.: Rustignoli RUSSI: Morigi 12, Trerè 7, Bagioni, Castellari , Samorì 9, Beghi, Vistoli 6, Basaglia 2, Porcellini 26, Venturini, Cirillo 3, Rosti. All.: Tesei Arbitri: Ragionieri e Rossi Note. Parziali: 22-14; 42- 31; 55-54. CAPOLAVORO RUSSI. La formazione di coach Tesei vince la finale playoff contro i Tigers Villa Verucchio disputatasi sul campo neutro di Bertinoro, e vola in serie D, categoria abbandonata oltre dieci anni fa. Come da pronostico, la gara è un susseguirsi di emozioni con i Tigers che comandano i giochi nel primo tempo, chiuso avanti 42-31 dopo aver toccato il massimo vantaggio di 14 lunghezze. Decisivo è lo 0/13 da tre di Russi. L' intervallo serve per riordinare le idee e minuto dopo minuto arriva la rimonta, guidata dal solito Porcellini e dalla difesa che argina le bocche da fuoco riminesi. Quando Samorì segna la tripla del primo sorpasso (54-52), i ravennati si prendono l' inerzia e con il solito Porcellini e Morigi firmano l' allungo decisivo, respingendo i tentativi di rimonta degli avversari. Russi raggiunge così il Selene Sant' Agata in serie D, riproponendo un derby da sempre molto sentito da entrambe le tifoserie. l.d.f. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 6
3 giugno 2019 Pagina 6 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Secondo una ricerca della Sda Bocconi ci sono 21 definizioni di attività extralberghiere e in alcuni casi si arriva alla media di una modifica normativa regionale ogni 12 mesi Case vacanza nel caos delle leggi locali Leggi regionali ritoccate anche una volta all' anno. Ventuno diverse definizioni di strutture extralberghiere, dalle normali case vacanza alle "case del camminatore" regolate in Lazio e Umbria. Un costante conflitto davanti alla Consulta, con cinque normative regionali impugnate dal Governo e 24 sentenze della Corte costituzionale negli ultimi tre anni. È l' istantanea scattata dalla ricerca «Turismo "digitale" e Costituzione», curata dalla Sda Bocconi. Lo studio, che Il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di anticipare, è stato finanziato da Airbnb, il portale per la gestione degli affitti brevi. Gli affitti brevi sono da tempo nell' occhio del ciclone. Da un lato, le piattaforme online hanno creato un fenomeno impensabile fino a pochi anni fa. Dall' altro, gli albergatori denunciano il rischio di irregolarità, concorrenza sleale ed evasione fiscale. «Non è tollerabile il far west che si registra nel settore delle locazioni brevi», ha dichiarato nelle scorse settimane il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca. È in questo scenario che si muovono le Regioni. Facendo leva sulla loro competenza esclusiva in materia di turismo (articolo 117, comma 4, della Costituzione). Ma rischiando di sconfinare in altre materie "statali". Come si legge nello studio della Sda Bocconi, otto Regioni hanno un quadro normativo che per la maggior parte risale a dieci o più anni fa. Quando ancora l' home sharing non esisteva. È il caso, ad esempio, di Abruzzo, Basilicata, Marche e Valle d' Aosta. Ciò che conta, però, è anche la frequenza delle modifiche: una ogni sette mesi in Liguria negli ultimi tre anni; una ogni 18 mesi in Emilia Romagna, Lombardia e Toscana; una ogni 24 mesi in Campania e Lazio. Spesso le modifiche avvengono per prevenire o risolvere contestazioni, come nel caso delle normative di Lazio (legge 8/2015) e Toscana (86/2016). Anche se non mancano i casi in cui la Consulta "promuove" le norme locali, ultima la sentenza 84/2019 sulla legge lombarda 7/2018 che impone ai locatori di indicare il Codice identificativo (Cir) negli annunci. Lo stesso Airbnb è in contenzioso contro la norma - statale, però - che ha imposto agli intermediari di applicare una ritenuta del 21% sui canoni, in ottica antievasione (il Dl 50/2017). Airbnb, peraltro, collabora con 22 grandi Comuni riscuotendo direttamente l' imposta di soggiorno sugli affitti brevi. In questo groviglio normativo non va sottovalutato l' intreccio tra obblighi di livello e origine diversi. Dagli Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 7
3 giugno 2019 Pagina 8 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali LA TRASPARENZA CHE NON C' È il costo dell' istruzione resta occulto Con lo stesso clamore delle grida manzoniane vengono periodicamente annunciati concorsi e sanatorie per inserire nella scuola nuovi insegnanti e risolvere una volta per tutte il problema del precariato. Eppure il Miur è già l' impresa italiana con il maggior numero di dipendenti, anche se è difficile avere dati esatti su quanti e quali siano, e la spesa per gestire questa macchina gigantesca è la quota dominante, se non esclusiva, della spesa per l' istruzione. I dati più recenti sono quelli della Ragioneria dello Stato, con i preventivi per gli anni 2019- 2021, estremamente dettagliati, che prevedono una diminuzione ulteriore dei già risicati stanziamenti, ma ne rinvio l' analisi agli esperti. A loro volta le cifre sintetiche fornite all' Ocse (relative al 2015) ci dicono che la spesa pubblica per l' istruzione è stata di 67,4 miliardi di euro, pari al 4,1% del Pil e all' 8,1% della spesa pubblica. Questi valori sono inferiori a quelli della maggior parte dei paesi dell' Ocse: in Germania sono rispettivamente 4,5 e 10,3, in Francia 5,5, e 9,7, in Inghilterra 5,7 e 13,1, in Spagna 4,2 e 9,5: solo la Grecia e alcuni dei paesi dell' Est spendono meno di noi. Fatta cento la spesa per l' istruzione nel 2010 e confrontandola con il 2005 e il 2015, l' Italia è scesa da 103 del 2005 a 99 nel 2015, mentre sia la media Ocse che quella dell' Unione europea a 22 sono sempre salite, sia pure di poco. A quanto pare, i decisori italiani non considerano la spesa per l' istruzione come un investimento, ma come un puro e semplice costo. Abbastanza paradossalmente, però, il costo per portare uno studente dalla scuola dell' infanzia al diploma nella scuola statale "gratuita" è molto elevato: nel 2009 servivano 108.625 euro (122.775 con due ripetenze). I tagli imposti dalla legge Tremonti (legge 133/2008) hanno fatto calare la spesa dapprima lentamente, poi bruscamente, perché nel 2012 si è scesi a 88.106 per risalire nel 2013 a 89.336. Nei cinque anni il calo è stato del 17% circa e ha inciso su tutti gli ordini di scuola: la voce su cui c' è stato un maggiore risparmio sono stati gli insegnanti, calati dell' 11% circa, e con gli stupendi praticamente bloccati (dati ovviamente da aggiornare con le cospicue assunzioni previste dalla "buona scuola"). Nonostante il bilancio demografico già sfavorevole, il rapporto insegnanti/alunni si è mantenuto al di sotto della media europea, con un orario di servizio (ore per anno) che è anch' esso minore. Il ministero stima poi il costo delle ripetenze anche se sarebbe auspicabile una maggiore chiarezza sulle fonti e il trattamento dei dati: un anno perso nella scuola secondaria di primo grado o negli istituti Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 9
3 giugno 2019 Pagina 8 Il Sole 24 Ore
3 giugno 2019 Pagina 17 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali TRIBUTI LOCALI Cinema, pubblicità senza canone dal 2012 Nei Comuni dove è richiesto il Cimp si applica l' esenzione introdotta ai fini Icp Il canone di installazione di mezzi pubblicitari (Cimp), richiesto da molti Comuni, non è più dovuto a decorrere dal 12 agosto 2012 con riferimento alla pubblicità t r a s m e s s a a l l ' interno delle sale cinematografiche. È quanto affermato dalla Ctr Liguria 230/1/2019 (presidente Cardino, relatore Piombo). La vertenza origina da una richiesta di rimborso avanzata da una società pubblicitaria al Comune di Genova in relazione ai canoni Cimp versati a decorrere dal 12 agosto 2012 in relazione alla pubblicità trasmessa nelle sale cinematografiche. La richiesta di rimborso era giustificata dal fatto che, nella predetta data, è entrata in vigore una diposizione (articolo 51-bis, comma 3, Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012) che esclude la pubblicità trasmessa nelle sale cinematografiche dall' ambito applicativo dell' imposta comunale sulla pubblicità (Icp). E dato che Icp e Cimp hanno la stessa natura tributaria e operano in presenza dei medesimi presupposti, il venire meno dell' obbligo di corresponsione dell' imposta sulla pubblicità determina il venire meno anche del canone di installazione di mezzi pubblicitari. A fronte del silenzio del Comune la società presenta ricorso, che però viene rigettato dalla Ctp. Secondo i Giudici di primo grado, la scelta del legislatore del 2012 era chiaramente orientata nel senso di disporre la sola esclusione da tassazione per l' imposta comunale sulla pubblicità. La società impugna la sentenza di primo grado, facendo tra l' altro presente che l' interpretazione della Ctp contrasterebbe con i principi di capacità contributiva e di uguaglianza (articoli 53 e 3 della Costituzione) in quanto comporterebbe una situazione in cui lo stesso identico messaggio pubblicitario sarebbe esente da tributo nei Comuni che adottano l' Icp, mentre sarebbe tassato nei Comuni che adottano il canone di installazione. La Ctr accoglie le argomentazioni della società, ritenendo che la particolare forma di pubblicità, a seguito della norma introdotta nel 2012, non risulta assoggettabile né ai fini Icp né Cimp. A supporto della propria tesi, i giudici richiamano la sentenza della Corte costituzionale 141/2009 che, nel confermare la natura tributaria del Cimp (nonostante il nomen iuris), ha affermato che trattasi di una «mera variante dell' imposta comunale sulla pubblicità», che quindi «conserva la qualifica di tributo propria di quest' ultima». Pertanto, concludono i giudici, il rimborso va concesso a decorrere dal 2012. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 11
3 giugno 2019 Pagina 17 Il Sole 24 Ore
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali L' ANALISI Basta leggi, alla Pa servono piani industriali di settore «Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare». Il detto attribuito a Seneca si presta a interpretare la Pa di oggi. Una politica in crisi trascina con sé un' amministrazione d e b o l e . C i s o n o s e g n a l i positivi, ma occorre utilizzarli al meglio. Come è stato detto più volte su queste pagine è lodevole la decisione del Governo di favorire un massiccio reclutamento; come è lodevole l' assenza di nuovi tagli lineari. Lo stesso Ddl concretezza, atteso al voto in settimana, contiene misure utili per gestire al meglio il reclutamento. L' esodo atteso di personale può essere un' occasione per riorganizzare le amministrazioni, concentrandole sulle priorità, ridisegnandole con modelli digitali e con la gestione associata dei servizi. Ne discuterà la dirigenza pubblica negli Stati generali di Roma il 19 e 20 giugno lanciando un allarme sul fatto che immettere personale in organizzazioni malate e vecchie rischia di non produrre un' amministrazione migliore, ma lavoratori scontenti. È bene che si sappia che questo personale non riuscirà a cambiare la performance delle Pa senza una riorganizzazione del lavoro. Si tratta oggi di riorganizzare le Pa con un accordo bipartisan, che interessi anche la modifica della Costituzione. Ripartire le competenze tra i diversi livelli di governo (chiarendo che cosa bisogna fare delle province) rispetto alle funzioni diventa centrale. Non è sufficiente cambiare nome ai ministeri o spostare dipartimenti, come previsto dal Dl 86/2018. La dirigenza statale prova finalmente a dire qualcosa. Molte amministrazioni sono fallite dal punto di vista gestionale (qualcuna anche dal punto di vista finanziario) e sono senza timone. Non hanno più chiare le competenze tra federalismo confuso ed esternalizzazioni; oppure non hanno risorse per esercitarle. La governance è in crisi. La politica governa non con indirizzi ma con leggi o slogan. La dirigenza ha abdicato al proprio ruolo, perché non fare è più comodo di fare e perché non ti sanziona nessuno se ritardi o non fai le cose. Il sistema, ingarbugliato tra leggi-provvedimento, controlli formali e norme anti-corruzione, premia la fuga dalle responsabilità. L' Italia è il Paese con la propensione più alta alla comunicazione social nella politica. Ma con una politica più attenta ai tweet che ai programmi l' alta dirigenza riceve indirizzi discordanti fra loro e con le Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 13
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali SBLOCCACANTIERI Incentivi tecnici, regolamenti da rifare Riparte l' altalena dopo che un emendamento cancella l' estensione dei bonus Con l' abrogazione dal decreto sblocca- cantieri della norma che assegnava ai tecnici dipendenti pubblici g l i i n c e n t i v i a l l a progettazione, ingegneri e architetti liberi professionisti vincono l' ennesimo scontro. E aprono un altro giro di danza su uno dei compensi più travagliati della storia recente. Con il codice degli appalti del 2016, i vecchi compensi Merloni spariscono a favore dei lavoratori a cui sono assegnate funzioni di programmazione e di controllo della spesa per opere, servizi e forniture. La reazione dei progettisti interni alla Pa non si è fatta attendere. Dopo molti tentativi l' affondo è riuscito con il Dl 32/2013, che all' articolo 1, comma 1, lettera aa), al Codice degli appalti, fra le attività incentivate, sono state sostituite le fasi di programmazione e controllo con la progettazione e altre attività connesse. La modifica, per espressa previsione del comma 3, si applica alle gare i cui bandi o avvisi siano pubblicati dopo l' entrata in vigore del decreto (19 aprile 2019). In assenza di bandi o avvisi, si applica alle procedure per le quali alla stessa data non sono ancora stati spediti gli inviti a presentare le offerte. In sede di conversione del decreto sblocca cantieri, questa modifica viene cancellata. Fin qui la storia. Ma cosa succede ora? Una norma contenuta in un decreto legge, non confermata in sede di conversione, perde efficacia sin dall' inizio. A meno che, nella stessa legge di conversione, siano fatti salvi i provvedimenti assunti nel periodo di validità del decreto, così come, solitamente dispone il legislatore con una clausola di stile. Un ginepraio. Siccome il nuovo emendamento si limita a cancellare la previsione, se la legge di conversione nulla disponesse sugli effetti del decreto, i progettisti interni non potrebbero recriminare alcun compenso anche sulle procedure interessate dalla novità temporanea del decreto sblocca-cantieri. È peraltro piuttosto improbabile che in questi 60 giorni i tecnici interni possano aver svolto attività incentivate in relazione a gare pubblicate in quell' arco temporale. Se, al contrario, gli effetti del Dl 32/2019 fossero conservati, si porrebbe il problema della remunerazione dei progettisti pubblici per la loro attività collegata alle opere bandite durante la vigenza dell' incentivo loro destinato. Attività queste che potrebbero protrarsi anche per lungo tempo in quanto l' elemento discriminante è rappresentato proprio dalla data di pubblicazione dell' avviso. Questa situazione crea non pochi problemi in quanto, prima di poter corrispondere l' incentivo, l' ente Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 15
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali SERVIZIO IDRICO Per l'«acqua di cittadinanza» due miliardi di euro all' anno Un dossier Ref misura i costi del «minimo vitale» previsto dalla riforma targata M5S Testo atteso alla Camera il 24 giugno. Nuova battaglia interna alla maggioranza Nelle ultime settimane era quasi scomparso dai radar, surclassato dalle polemiche su Tav, sicurezza, famiglia o codice appalti. Ma il disegno di legge sull' acqua pubblica targato M5s è pronto a riaprire l' ennesimo conflitto nella maggioranza. E sta producendo in questi giorni un lavorio sottotraccia che si concentra in particolare sulle ricadute per il bilancio pubblico. L' esame in commissione è quasi finito, e dopo due rinvii il testo sta per puntare al debutto in Aula alla Camera, dove la capigruppo ha calendarizzato l' esame a partire dal 24 giugno. Sui tavoli del ministero dell' Economia, dove si studiano i profili finanziari del progetto che prevede la ripublicizzazione per legge della gestione del ciclo integrale delle acque, è arrivato un dossier di Ref Ricerche con dentro un numero allarmante. Due miliardi di costi strutturali all' anno. Una cifra importante, la metà delle tasse sulla prima casa che hanno infiammato la politica per un decennio. Servirebbe a finanziare una sorta di «acqua di cittadinanza», cioè i 50 litri al giorno che il progetto vuole garantire a tutti i cittadini. Ricchi e poveri, a differenza del reddito di cittadinanza. Finora il dibattito si è concentrato soprattutto sui costi una tantum. Perché la trasformazione forzosa delle attuali società di diritto privato caricherebbe sul debito pubblico almeno 4,4 miliardi di euro in più, rappresentati dal debito oggi nei bilanci delle sole monoutility. E il conto reale dovrebbe salire perché va considerata anche la quota "idrica" delle multiservizi. C' è poi l' assegno da staccare per l' indennizzo ai soci privati cacciati dal capitale delle aziende. Qui la battaglia dei numeri è accesa: il Forum italiano dei movimenti per l' acqua (Fima) lo misura in 1,1-1,5 miliardi, calcolandolo in base al patrimonio netto contabile delle aziende. Oxera consulting, in un' analisi richiamata dal report dell' Istituto Bruno Leoni (Sole 24 Ore del 18 febbraio), lo fa volare invece in una forchetta fra gli 8,7 e i 10,6 miliardi, necessari a rimborsare il valore del capitale investito netto rivalutato. Alcuni nodi si stanno poi manifestando prima che il disegno di legge intraveda la Gazzetta Ufficiale. A più di un' azienda infatti le società di rating hanno già comunicato che il ritorno nel perimetro Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 17
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore Pubblica Amministrazione ed Enti Locali AZIONI ESECUTIVE Per le giacenze impignorabili scatta la notifica al tesoriere Comunicazione entro giugno rispettando l' ordine cronologico dei pagamenti Obbligo di notifica al tesoriere entro fine giugno e rispetto dell' ordine cronologico nell' esecuzione dei pagamenti. Tornano di attualità, in vista dell' approssimarsi delle scadenze di fine mese, gli adempimenti finalizzati a garantire l' impignorabilità delle giacenze di tesoreria. L' articolo 159 del Tuel, che disciplina le esecuzioni nei confronti degli enti locali, stabilisce infatti, per limitare l' efficacia di eventuali azioni esecutive intraprese a carico di Comuni e Province, l' obbligo di notificare al tesoriere, ogni sei mesi, una specifica deliberazione adottata dalla giunta, su proposta del responsabile del servizio finanziario. Per evitare pregiudizio allo svolgimento delle attività istituzionali dell' ente, (secondo comma dell' articolo 159) non sono soggette a esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d' ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente ( e d e i c o n s e g u e n t i o n e r i previdenziali) per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso e di quelle necessarie all' espletamento dei servizi locali indispensabili. L' opponibilità a terzi della deliberazione di impignorabilità è tuttavia ammessa, a causa della censura di incostituzionalità di parte dell' articolo 159, a condizione che sia osservato l' ordine cronologico nell' emissione dei mandati di pagamento a carico dell' ente. Secondo la Corte Costituzionale l' ente conserva infatti il "beneficio" dell' impignorabilità delle somme ex articolo 159 del Tuel giacenti presso il tesoriere, se sussistono tre condizioni: deve essere stata emessa la delibera semestrale di vincolo, che quantifichi gli importi non soggetti ad esecuzione forzata, e il credito vantato dal terzo deve essere estraneo alle finalità per le quali il vincolo è posto il provvedimento deve essere stato notificato al tesoriere, che rappresenta il soggetto destinatario delle eventuali azioni esecutive, per rendere l' atto opponibile ai terzi; l' ente non deve avere eseguito pagamenti non "preferenziali" cioè estranei alle finalità per le quali il vincolo è posto oppure, se li ha eseguiti, deve aver seguito l' ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento. Se il Comune esegue pagamenti "preferenziali" (cioè senza seguire l' ordine cronologico delle fatture) Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 19
3 giugno 2019 Pagina 23 Il Sole 24 Ore
3 giugno 2019 Pagina 4 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Le valutazioni per gestire le contestazioni, dopo la fase di prima applicazione del Gdpr Violazioni privacy, scelta a tre: difesa, conciliazione, entrambe Titolari dei trattamenti ormai di fronte alle contestazioni privacy: difendersi, conciliare o tutte e due. Terminato, il 19 maggio 2019, il periodo di prima applicazione del Regolamento Ue 2016/679 (Gdpr) è necessario studiare come gestire un procedimento in cui si imputa di avere violato la privacy. A fronte della contestazione di una violazione di una norma del Gdpr o del codice della privacy ci sono sia opportunità difensive sia opportunità conciliative. Con le prime, il titolare del trattamento (impresa, professionista, pubblica amministrazione) c e r c a d i r i b a l t a r e l ' incolpazione e di far emergere che non c' è nessuna violazione sanzionabile. Con le opportunità conciliative, invece, i titolari del trattamento cercano di ridurre al minimo le conseguenze negative a loro carico, che non sono solo quelle di pagare somme a titolo di sanzione pecuniaria. Di pari se non superiore rilievo potrebbe, infatti, essere un provvedimento che implichi la cessazione di un' attività. Le opportunità difensive e quelle conciliative sono descritte analiticamente nel regolamento n. 1/2019 del Garante della protezione dei dati personali (deliberazione n . 9 8 d e l 4 a p r i l e 2019, concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all' esercizio dei poteri demandati al Garante della privacy, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell' 8 maggio 2019). Passiamo, dunque, in rassegna gli istituti disciplinati dal regolamento. Difesa/fase preliminare. L' interessato (soggetto cui si riferiscono i dati) può andare dal Garante senza necessariamente rivolgersi preventivamente all' impresa/professionista/p.a. , che tratta i dati. Può, quindi, essere che arrivi una corrispondenza da parte del Garante senza nessun avviso formale da parte dell' interessato. Questo aspetto non va preso sottogamba: una volta che il Garante è informato ufficialmente con un reclamo, abbiamo un treno in corsa. Ed è un treno che può portare a sanzioni o a provvedimenti inibitori. Le politiche (a monte) di gestione della clientela e dell' utenza è bene che tengano conto anche di Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 21
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3 giugno 2019 Pagina 5 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Conciliare conviene ma non è risolutivo Conciliare conviene, anche se non chiude il reclamo «privacy». Il regolamento del Garante sui reclami n. 1/2019 prevede almeno due possibilità di aderire alle richieste degli interessati. Il ravvedimento del titolare del trattamento non è, certo, causa di archiviazione del reclamo, in quanto il procedimento può andare avanti in parallelo per l' applicazione di una sanzione pecuniaria. Però la condotta conciliativa può giocare un ruolo decisivo perché è valutata quando il Garante deve decidere l' importo della sanzione pecuniaria (articolo 83 Gdpr). La prima opportunità conciliativa è prevista dall' articolo 10 del regolamento 1/2019. Siamo nella fase preliminare all' avvio del procedimento vero e proprio e, in questo contesto, l' ufficio del Garante può invitare il titolare o il responsabile a eseguire spontaneamente le misure richieste con il reclamo e a comunicare all' Ufficio, entro il termine da quest' ultimo richiesto, la propria eventuale adesione. Siamo in una fase anticipata del procedimento e una conciliazione potrebbe essere determinante per la prosecuzione del procedimento. Una seconda chance si incontra in relazione ai reclami che hanno per oggetto l' esercizio dei diritti degli interessati, come il diritto di accesso o di opposizione o la portabilità ecc. (articolo 15, comma 1). A proposito di queste ipotesi può essere che l' interessato, prima di presentare il reclamo, abbia chiesto all' impresa/professionista/p.a. titolare del trattamento l' esercizio dei suoi diritti: se così è stato, entro quarantacinque giorni dalla data della ricezione, il reclamo dal Garante è comunicato al titolare, con invito a esercitare entro 20 giorni dal suo ricevimento la facoltà di comunicare all' istante e all' Ufficio la propria eventuale adesione spontanea. In caso di adesione spontanea, prosegue, l' articolo 15, comma 4, del regolamento 1/2019 il Garante comunicherà al titolare o al responsabile del trattamento l' avvio del procedimento per l' adozione delle sanzioni pecuniarie e delle eventuali sanzioni correttive. Quindi si va avanti per le sanzioni, ma l' articolo 83 del Gdpr obbliga a tenere conto della condotta collaborativa tenuta dall' impresa/professionista/p.a. C' è, poi, una terza situazione, che riguarda sempre i reclami relativi all' esercizio dei diritti dell' interessato: è il caso in cui quest' ultimo si sia rivolto direttamente al Garante senza passare dal titolare del trattamento (articolo 15, comma 3). Il Garante inviterà, entro quarantacinque giorni dalla ricezione del reclamo, l' istante a rivolgersi al titolare del trattamento. A questo proposito si consiglia di valutare se non sia il caso di conciliare, sfruttando questo primo contatto. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 24
3 giugno 2019 Pagina 11 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Lo ha chiarito la Cassazione in merito a imposte locali e potere di autotutela Ricorsi, sospensione neutrale Stop al pagamento dei tributi, non al termine di decadenza La sospensione amministrativa dei provvedimenti riguardanti tasse e imposte locali non blocca il termine per ricorrere innanzi al giudice tributario. Il provvedimento di sospensione, adottato dall' amministrazione comunale o da altra amministrazione pubblica, non interrompe il termine di 60 giorni per proporre ricorso innanzi alle commissioni tributarie. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 13367 del 17 maggio 2019. La stessa regola vale per gli atti emanati dall' Agenzia delle entrate o da altri enti impositori. Per i giudici di legittimità, il ricorso notificato oltre il termine di 60 giorni va dichiarato tardivo e i n a m m i s s i b i l e . D u n q u e , s e l a giunta comunale c o n delibera d i s p o n e l a sospensione degli atti tributari emanati, la stessa non ha il potere di impedire il decorso del termine di decadenza (60 giorni), che è fissato dalla legge. Va da sé che l' unico effetto del provvedimento amministrativo è quello di sospendere il pagamento del tributo. Secondo la Cassazione, non è prevista né l' interruzione né la sospensione del termine processuale per impugnare l' atto, fissato dall' articolo 21 del decreto legislativo 546/992. Pertanto, se l' interessato fa decorrere inutilmente il termine di 60 giorni senza proporre ricorso, «confidando nel positivo esito del procedimento di autotutela», perde il diritto a ottenere la tutela giudiziale. Il ricorso proposto oltre il termine di decadenza, infatti, va dichiarato inammissibile. Il principio affermato dalla Cassazione è applicabile sia per gli atti tributari emanati dagli enti locali sia per quelli emanati dagli altri enti impositori. Del resto, la norma di legge che disciplina l' autotutela è la stessa. L' articolo 2-quater del dl 564/1994 prevede che regioni, province e comuni sono tenuti a individuare l' organo competente ad annullare o revocare, in sede riesame, gli atti illegittimi o infondati. All' organo competente è attribuito anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell' atto che appaia illegittimo o infondato, essendo tale potere ricompreso nel più ampio potere di autotutela. Questa facoltà è riconosciuta anche alle Agenzie fiscali. Tuttavia, il provvedimento di sospensione amministrativa non comporta la sospensione del termine per ricorrere, che è perentorio. Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 25
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3 giugno 2019 Pagina 12 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali La Ctr Lazio sull' omesso versamento delle imposte. Sta al contribuente adottare precauzioni P.a. in ritardo è evento ordinario Il pagamento tardivo non è causa di forza maggiore Un ritardato pagamento da parte della pubblica amministrazione n o n c o s t i t u i s c e causa di forza maggiore che giustifica l' omesso versamento delle imposte. Lo ha stabilito la Commissione tributaria regionale del Lazio, nella sentenza n. 2017 del 3/4/2019, secondo cui il ritardo non può configurare un evento imprevedibile tale da rientrare nella fattispecie di forza maggiore. Piuttosto, il ritardo lamentato dal contribuente è ricorrente e prevedibile. Il collegio ha affrontato questo tema in seguito a una eccezione sollevata da una srl che ha invocato l' applicazione dell' art. 6, comma 5, del dlgs n. 472/1997, dal titolo «Cause di non punibilità», secondo cui: «Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore». Ciò al fine di non pagare le sanzioni e gli interessi conseguenti all' omesso versamento di ritenute di acconto. La Ctr ha chiarito, confermando la decisione dei giudici di prime cure, che se un imprenditore non ha versato quanto dovuto per ritardo nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione d e v e c o m u n q u e e s s e r e soggetto al pagamento delle imposte in quanto non si tratta di una giustificazione valida come causa di forza maggiore. Questa decisione si inserisce sulla scia della giurisprudenza unionale (Corte di giustizia Ce C/314/06) secondo la quale la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta l' esistenza di un elemento oggettivo (circostanze anormali ed estranee all' operatore) e di un elemento soggettivo (obbligo dell' interessato di premunirsi contro le conseguenze dell' evento anormale). Non solo. I giudici di appello hanno rilevato che anche la Cassazione, in linea con la giurisprudenza costante del nostro paese e della Corte di giustizia europea appunto, afferma che non può considerarsi causa di forza maggiore il ritardo dei pagamenti della pubblica amministrazione in quanto prevedibile e considerato ordinario nella gestione dell' attività di impresa, tale per cui non spinge il ricorrente a un comportamento straordinario al di fuori di quanto quotidianamente accade durante la programmazione della gestione aziendale. Inoltre la posizione espressa dalla Corte di giustizia europea nasce da principi formatisi in contesti diversi, come quello della regolamentazione agricola o delle regole relative ai termini per l' impugnazione di cui all' art. 45 dello Statuto della Corte di giustizia («Nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l' interessato provi l' esistenza di un caso fortuito o Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 27
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3 giugno 2019 Pagina 206 Italia Oggi Sette Pubblica Amministrazione ed Enti Locali Nel bilancio del 2018 pure la convenzione con i sindaci lombardi Difensore nelle carceri Garante civico regionale anche in comune Una convenzione stipulata con Anci p e r l ' apertura di sportelli del Difensore civico della Regione Lombardia presso i Comuni lombardi a seguito dell' abolizione da parte della Legge di stabilità 2010 dei difensori civici comunali e l' apertura di sportelli del Garante presso gli istituti di pena regionali con il conseguente aumento dal 2017 al 2018 di circa un centinaio di istanze al Garante dei diritti dei detenuti. Sono alcuni dei dati pubblicati dalla Relazione sull' attività svolta nel 2018 dal Difensore civico della Regione Lombardia presentata al Senato il 29 marzo 2019. DIFESA CIVICA In base alla convenzione con Anci Lombardia che raggruppa oltre 1.500 Comuni, le istanze dei cittadini riguardanti servizi e tributi locali, potranno esser fatte valere davanti al difensore civico regionale che assumerà così la funzione di Difensore civico comunale. Tributi come quelli di Ici, Imu, Tarsu e Tari, rappresentano infatti la fetta più numerosa delle istanze rivolte. Altre intese sono avvenute con Federcasa e Aler Milano per trattare questioni di edilizia economica popolare. In sensibile aumento le richieste di intervento nei servizi pubblici, in particolare energia elettrica e gas. In ambito lavorativo, molte questioni hanno riguardato la stabilizzazione del personale precario, l' espletamento dei concorsi, il conferimento di incarichi dirigenziali, la sicurezza dei luoghi di lavoro e i permessi per visite specialistiche ed esami diagnostici. Per il territorio, invece, il numero più consistente di pratiche addirittura triplicate, ha riguardato strumenti urbanistici, lavori e trasporti pubblici. Per i primi, si è trattato di lamentele dei cittadini per la mutata destinazione urbanistica di aree di loro proprietà e presunti abusi edilizi nell' edilizia privata. Mentre rilievi sulla mancanza di interventi di manutenzione del verde pubblico del comune e di sistemazione e ripristino stradale insieme alla gestione della segnaletica orizzontale e verticale, hanno riguardato il settore dei lavori pubblici. Attinenti invece ai trasporti pubblici, i rilievi di ritardi, soppressioni e inadeguatezza di mezzi vecchi e scarsamente mantenuti. Per l' ambiente, nel 2018 sono arrivati all' Ufficio del difensore regionale 27 rilievi per inquinamento acustico e atmosferico. Per i primi, si è trattato prevalentemente di disturbo sonoro provocato dall' esercizio di attività commerciali per superamento dei limiti acustici stabiliti dalla normativa vigente. Per i rilievi di inquinamento atmosferico, il riferimento è il «Codice dell' ambiente" del 2006 successivamente modificato; qui la casistica delle osservazioni dei Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018 Continua --> 29
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