MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 - Roncadelle Shopping Centre S.r.l.

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                                           MODELLO
        DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
                                       AI SENSI DEL
                          DECRETO LEGISLATIVO
                          8 GIUGNO 2001 N. 231

Modello approvato dal Consiglio di Amministrazione
Data prima approvazione: 23/09/2014
Data ultimo aggiornamento: 28/02/2018
Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
                                                                                                                    Roncadelle Shopping Centre S.r.l.

                                                                                 Indice

1     FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE ........................................................................................................................................... 3
    1.1     Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 ............................................................................................ 3
      1.1.1 I reati presupposto ........................................................................................................................................ 3
      1.1.2 I criteri d’imputazione ................................................................................................................................. 11
      1.1.3 Le sanzioni ................................................................................................................................................... 11
      1.1.4 Le misure cautelari ...................................................................................................................................... 13
      1.1.5 I modelli di organizzazione e di gestione ai fini dell’esonero dalla responsabilità .............................. 13
      1.1.6 Le linee guida delle associazioni di categoria ......................................................................................... 14
2     IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RONCADELLE SHOPPING CENTRE S.R.L. .............................. 16
    2.1     Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo .................................................................. 16
    2.2     Ambito di applicazione................................................................................................................................... 16
    2.3     Funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione ............................................................................. 17
    2.4     Codice Etico e Modello di Organizzazione e di Gestione ........................................................................... 18
    2.5     Struttura del Modello di Organizzazione e di Gestione .............................................................................. 18
    2.6     Realizzazione ed implementazione del Modello ......................................................................................... 18
      2.6.1 La mappatura delle aree aziendali a rischio e risk analysis ................................................................... 19
      2.6.2 Rilevazione del sistema di controllo interno ............................................................................................. 19
    2.7     Identificazione dei processi strumentali......................................................................................................... 20
    2.8     Principi di controllo del Modello .................................................................................................................... 21
    2.9     Protocolli di controllo specifici ........................................................................................................................ 22
      2.9.1 Gestione della contabilità, formazione del bilancio e adempimenti societari....................................... 22
      2.9.2 Gestione e manutenzione dell'infrastruttura tecnologica, delle applicazioni e delle banche dati ...... 23
      2.9.3 Gestione delle liberalità ............................................................................................................................. 23
    2.10    Modifiche ed aggiornamento del Modello ................................................................................................... 25
3     L’ORGANISMO DI VIGILANZA ........................................................................................................................................ 26
    3.1     Nomina e composizione dell’Organismo di Vigilanza ................................................................................. 26
    3.2     Il Regolamento interno dell’Organismo di Vigilanza ................................................................................... 26
    3.3     Durata e Cessazione dalla carica .................................................................................................................. 27
    3.4     Funzioni, attività e poteri dell’Organismo di Vigilanza ................................................................................ 28
    3.5     Reporting agli organi sociali .......................................................................................................................... 29
    3.6     Flussi informativi .............................................................................................................................................. 30
    3.7     Segnalazione di presunte violazioni .............................................................................................................. 31
    3.8     Coordinamento con le funzioni aziendali ...................................................................................................... 32
4     FORMAZIONE – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ................................ 33
5     SISTEMA DISCIPLINARE .................................................................................................................................................. 34
    5.1     Finalità del Sistema Disciplinare .................................................................................................................... 34
    5.2     Misure nei confronti dei Dipendenti (non dirigenti). ..................................................................................... 35
    5.3     Misure nei confronti dei dirigenti ................................................................................................................... 37
    5.4     Misure nei confronti degli Amministratori ...................................................................................................... 37
    5.5     Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni............................................................................................... 38

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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 1      FINALITÀ E PRINCIPI DI LEGGE
   1.1 Il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001

        Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (il “Decreto 231” o il “Decreto”) ha introdotto nel
        nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per alcuni reati
        commessi nell’interesse di queste:

           a)      Dai cd. soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di
                   rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità
                   organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone
                   che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
           b)      Dai cd. soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla
                   vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società,
                   i dipendenti dell’ente);

        Si tratta di un ampliamento della responsabilità che coinvolge nella punizione di alcuni illeciti
        penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, gli enti che hanno
        tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito o nel cui interesse l’illecito è stato commesso.
        Il “vantaggio” o “interesse” rappresentano due distinti criteri di imputazione della
        responsabilità, potendo l’ente essere responsabile per il sol fatto che l’illecito viene
        commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto
        vantaggio.

        La responsabilità amministrativa degli enti si applica alle categorie di reati espressamente
        contemplate nel Decreto 231 e può configurarsi anche in relazione a reati commessi
        all’estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
        È, inoltre, sanzionata la commissione nelle forme del tentativo.

1.1.1     I reati presupposto

        La responsabilità dell’ente sorge soltanto in relazione alla commissione di alcuni specifici
        reati previsti dal Decreto 231, nonché da diversi provvedimenti legislativi successivi che
        hanno, di volta in volta, ampliato l’elenco contenuto nel Decreto. La tendenza del legislatore
        sembra esser quella di estendere costantemente l’applicazione del Decreto 231 a nuove
        figure di reato.

        Si elencano di seguito le fattispecie di reato che ad oggi sono suscettibili di configurare la
        responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi del Decreto (i “reati”):

        1) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25):

                 Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.);
                 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.);
                 Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);

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         Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);
         Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
         Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.);
         Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.);
         Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.);
         Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);
         Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p., articolo
          aggiunto dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190);
         Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
         Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
         Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli
          organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati
          esteri (art. 322 bis c.p.);
         Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
         Concussione (art. 317 c.p.).

2) Delitti informatici e trattamento illecito di dati, introdotti nel Decreto dalla Legge 48/2008
e modificati dai D.Lgs. 7 e 8/2016 (art. 24 bis):

       Documenti informatici [Falsità in un documento informatico pubblico avente
        efficacia probatoria] (art. 491 bis c.p.);
       Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
       Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
        (art. 615 quater c.p.);
       Diffusione di programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
        informatico (art. 615 quinquies c.p.);
       Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
        telematiche (art. 617 quater c.p.);
       Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere
        comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
       Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 bis c.p.);
       Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato
        o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
       Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
       Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635
        quinquies c.p.);
       Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma
        elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

3) Delitti di criminalità organizzata, introdotti nel Decreto dalla Legge 94/2009 e modificati
dalla Legge 69/2015 (art. 24 ter):

       Associazione per delinquere (art. 416 c.p. ad eccezione del sesto comma);
       Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù,
        alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le
        violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs.
        286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
       Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

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                    Scambio elettorale politico – mafioso (art. 416 ter c.p.);
                    Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
                    Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
                     psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
                    Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
                     detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo
                     guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni
                     da sparo 1 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.).

          4) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di
          riconoscimento, introdotti nel Decreto dalla Legge 409/2001 e modificati con Legge
          99/2009, nonché, da ultimo, dal D.Lgs. 125/2016 (art. 25 bis):

                    Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di
                     monete falsificate (art. 453 c.p.);
                    Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
                    Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico
                     credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
                    Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di
                     monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
                    Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455
                     c.p.);
                    Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
                    Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464, commi 1 e 2, c.p.);
                    Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o
                     messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
                    Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di
                     prodotti industriali (art. 473 c.p.);
                    Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

          5) Delitti contro l’industria e il commercio, introdotti nel Decreto dalla Legge 99/2009 (art.
          25 bis 1):

                    Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
                    Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
                    Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
                    Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
                    Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
                    Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
                    Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà
                     industriale (art. 517 ter c.p.);
                    Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti

1
    Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia
    lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi
    destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in
    relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona

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          agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

6) Reati societari, introdotti dal D.Lgs. 61/2002 e modificati dalla Legge 262/2005 nonché
dalla Legge 190/2012, dalla Legge 69/2015 e, da ultimo, dal D.Lgs. 38/2017 (art. 25 ter):

         False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
         Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
         False comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
         Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
         Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
         Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
         Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
         Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628
          c.c.);
         Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
         Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
         Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
         Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), come introdotto dalla Legge 6 novembre
          2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
          dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
         Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
         Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.);
         Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
         Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638,
          commi 1 e 2, c.c.).

7) Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, introdotti nel
Decreto dalla Legge 7/2003 (art. 25 quater):

       Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione
        dell’ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
       Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
       Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.);
       Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270
        quinquies c.p.);
       Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
       Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
       Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
       Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
       Misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art.
        1 D. L. 15/12/1979, n. 625 convertito in legge 6/02/1980, n. 15);
       Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo
        New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

8) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotti nel Decreto dalla Legge

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7/2006 (art. 25 quater 1):

       Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

9) Delitti contro la personalità individuale, introdotti nel Decreto dalla Legge 228/2003 e
modificati con la Legge 38/2006, nonché, da ultimo, con la Legge 199/2016 (art. 25
quinquies):

         Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
         Tratta di persone (art. 601 c.p.);
         Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
         Prostituzione minorile (art. 600 bis, commi 1 e 2, c.p.);
         Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.);
         Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600
          quinquies c.p.);
         Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.);
         Pornografia virtuale (art. 600 quater.1 c.p.).
         Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.);
         Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.c.).

10) Abusi di mercato, introdotti nel Decreto dalla Legge 62/2005 e modificati dalla Legge
262/2005 (art. 25 sexies):

       Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. 58/1998);
       Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. 58/1998).

11) Reati transnazionali, introdotti nel Decreto dalla Legge 146/2006:

       Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
       Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
       Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
        (DPR 43/1973, art. 291 quater);
       Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
        (DPR 309/1990, art. 74);
       Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (D.Lgs. 286/1998 art. 12);
       Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
        all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
       Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

12) Reati colposi commessi in violazione della normativa antinfortunistica e sulla tutela
dell’igiene e della salute sul lavoro, introdotti nel Decreto dalla Legge 123/2007 (art. 25
septies):

       Omicidio colposo (art. 589 c.p.);

                                             7
Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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       Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

13) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché
autoriciclaggio, introdotti nel Decreto dal D.Lgs. 231/2007 e integrati dalla Legge
186/2014 (art. 25 octies):

         Ricettazione (art. 648 c.p.);
         Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
         Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
         Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

14) Delitti in materia di violazione del diritto d’autore, introdotti nel Decreto dalla Legge
99/2009 (art. 25 novies):

       Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante
        connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa
        (art. 171, Legge 633/1941 comma 1 lett. a-bis);
       Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla
        pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con
        deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne
        risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, Legge 633/1941 comma 3);
       Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore;
        importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o
        imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non
        contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i
        dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 bis, Legge
        633/1941 comma 1);
       Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione,
        presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati, in
        violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies della Legge
        633/41, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione
        o reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-
        bis e 102-ter della Legge 633/41; distribuzione, vendita o concessione in locazione
        di banche di dati (art. 171bis Legge 633/1941 comma 2);
       Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con
        qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un’opera dell’ingegno destinata al
        circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o
        supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o
        videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o
        sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione
        in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie,
        drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali,
        multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
        introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione,
        distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a
        qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con
        qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle
        duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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        distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo,
        trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di
        videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
        videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di
        immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della
        Legge 633/41, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno
        medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o
        diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di
        un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla
        decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio
        dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita,
        concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale,
        installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono
        l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
        fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi
        titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi
        commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi
        che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure
        tecnologiche di cui all' art. 102-quater della Legge 633/41 ovvero siano
        principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere
        possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione
        delle informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-quinquies, ovvero
        distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per
        televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri
        materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche
        stesse (art. 171ter, Legge 633/1941, comma 1);
       Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in
        commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta
        copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
        comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti
        telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno
        protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al
        comma 1 del 171-ter, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione,
        distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal
        diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività
        illecite di cui al punto precedente (art. 171 ter, Legge 633/41, comma 2);
       Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti
        non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis della Legge 633/41, dei dati
        di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
        (art. 171 septies, Legge 633/1941);
       Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione,
        modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla
        decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via
        etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 octies,
        Legge 633/1941).

15) Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.), introdotto nel Decreto dalla Legge 116/2009 e poi
modificato dal D.Lgs. 121/2011 (art. 25 decies):

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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      Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
       all’autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

16) Reati ambientali, introdotti dal D.Lgs. 121/2011 e modificati dalla Legge 68/2015 (art.
25 undecies):

        Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
        Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
        Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
        Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
        Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); tale disposizione punisce più
         gravemente i sopra menzionati reati nel caso in cui gli stessi vengano commessi
         nell’ambito di un’organizzazione criminale ex art. 416 c.p.;
        Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali
         o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.);
        Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733 bis
         c.p.);
        Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di
         autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle
         acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali
         vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13 D.Lgs.
         152/2006);
        Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 secondo
         periodo, D.Lgs. 152/2006);
        Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall’autorità
         competente (art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006);
        Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei
         formulari (art. 258, comma 4 secondo periodo, D.Lgs. 152/2006);
        Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
        Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs.
         152/2006);
        Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell’ambito del
         SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI
         – Area Movimentazione (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006);
        Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori
         limite di qualità dell’aria (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006);
        Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie
         protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio,
         del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate
         all’incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti
         esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
         autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del
         certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente
         in contrasto con le prescrizioni di cui all’art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n.
         338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e s.m.i.; detenzione, uso per scopo di
         lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini
         commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta
         documentazione (artt. 1 e 2, Legge n. 150/1992);
        Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione,

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                dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c),
                d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e
                s.m.i. (art. 3, Legge n. 150/1992);
               Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari
                vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano
                pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, Legge n. 150/1992);
               Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive (art. 3, Legge n. 549/1993);
               Inquinamento doloso o colposo di nave battente qualsiasi bandiera (artt. 8 e 9,
                D.Lgs. n. 202/2007).

        17) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art.25 duodecies):

               Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12
                bis, D.Lgs. 286/1998);
               Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5
                D. Lgs. 286/1998).

        18) Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies):

               Reati di razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3-bis, Legge 654/1975).

1.1.2    I criteri d’imputazione

        Perché dalla condotta criminosa di un soggetto in posizione apicale o di un sottoposto possa
        scaturire anche la responsabilità amministrativa a carico della persona giuridica cui i soggetti
        fanno capo è necessario che il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della
        persona giuridica. Ne deriva che l’ente non risponde per i reati commessi da persone fisiche
        nell’interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.1.3    Le sanzioni

        Il Decreto 231 stabilisce un articolato sistema di sanzioni amministrative nel caso in cui l’ente
        sia responsabile per un reato commesso da un suo rappresentante.

        Tale sistema prevede quattro specie di sanzioni, applicabili in caso di condanna definitiva:

                 Sanzioni pecuniarie;
                 Sanzioni interdittive;
                 Confisca;
                 Pubblicazione della sentenza.

        Le sanzioni pecuniarie vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva.

        La determinazione della misura della sanzione, a norma dell’art. 10 del Decreto, si basa su

                                                      11
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un complesso sistema di quote. L’importo di una quota va da un minimo di Euro 258 ad un
massimo di Euro 1.549. Per ogni specie di reato il Decreto prevede l’applicazione della
sanzione pecuniaria fino a un determinato numero di quote.

La sanzione da irrogarsi in concreto viene stabilita dal giudice, sulla base dei criteri stabiliti
dall’art. 11 del Decreto ovvero, gravità del fatto, grado della responsabilità dell’ente, attività
svolta dall’ente per delimitare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la
commissione di ulteriori reati, condizioni economiche e patrimoniali dell’ente.

Le sanzioni interdittive consistono nelle seguenti misure:

       Interdizione dall'esercizio dell'attività;
       Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
        commissione del reato;
       Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le
        prestazioni di un pubblico servizio;
       Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di
        quelli già concessi;
       Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due
anni. L’applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei reati specificamente indicati nel
Decreto 231.

Condizione per l’irrogazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti
presupposti: (a) che l’ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo,
che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da
soggetti sottoposti, che la commissione del reato sia stata agevolata da carenze del Modello
di organizzazione, gestione e controllo; ovvero, in alternativa, (b) che vi sia stata reiterazione
del reato.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri
già visti sopra per le misure pecuniarie.

In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia
abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito dell’ente. Fra le varie
misure interdittive, quella della sospensione dall’esercizio dell’attività non può esser
comminata se non quando l’irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

È anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

Nei casi in cui sussistano i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta
l’interruzione dell’attività dell’ente, se l’ente svolge un pubblico servizio o un servizio di
pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività,
ovvero se l’interruzione dell’attività, date le dimensioni dell’ente e le condizioni economiche
del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull’occupazione, è previsto
che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l’attività dell’ente
continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che
sarebbe stata inflitta.

                                               12
Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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        Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una
        stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi
        all’interdizione temporanea dall’attività, e se ha tratto dal reato un profitto di rilevante
        entità, il Decreto prevede la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività.

        La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna.
        Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il
        profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di
        valore equivalente.

        La pubblicazione della sentenza di condanna nel sito internet del Ministero della giustizia
        nonche' mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale, può esser disposta
        dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

1.1.4    Le misure cautelari

        Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può
        disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare.

        Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'ente e
        di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi
        illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

        Le misure cautelari non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare
        è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell’ente
        per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.1.5    I modelli di organizzazione e di gestione ai fini dell’esonero dalla responsabilità

        Una volta accertato che un soggetto in posizione apicale ha commesso un reato nell’interesse
        o a vantaggio dell’ente, l’ente potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che,
        già prima della commissione del reato:

               a) L’ente aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione,
                  gestione e controllo (di seguito anche il “Modello di Organizzazione e di
                  Gestione” o il “Modello”) idoneo a prevenire la commissione di reati della specie
                  di quello commesso;
               b) Era stato istituito all’interno dell’ente un organismo dotato di poteri di iniziativa e
                  controllo (il cd. Organismo di Vigilanza) incaricato di vigilare sul funzionamento e
                  l’osservanza dei modelli e di curarne l’aggiornamento;
               c) Le persone che hanno commesso il reato hanno eluso fraudolentemente i modelli
                  di organizzazione e di gestione.

        Nel caso di commissione del reato ad opera di un soggetto sottoposto, la responsabilità
        dell’ente sussiste se la commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
                                                                                     Roncadelle Shopping Centre S.r.l.

        obblighi di direzione e vigilanza. Secondo l’art. 5 del Decreto 231, non vi è inosservanza
        degli obblighi di direzione e vigilanza se l’ente, prima della commissione del fatto, ha
        adottato ed efficacemente attuato il Modello di Organizzazione e di Gestione.

        L’onere probatorio della dimostrazione della mancata adozione del Modello di
        Organizzazione e di Gestione, tuttavia, diversamente dal caso del reato commesso dai
        soggetti in posizione apicale, ricade sull’accusa.

        Fulcro della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è costituito dalle
        previsioni relative ai modelli di organizzazione e di gestione. Essi costituiscono un sistema di
        “salvaguardia” finalizzato a scongiurare la commissione di reati.

        L’adozione ed effettiva attuazione di un Modello di Organizzazione e di Gestione il cui
        contenuto corrisponda a quello richiesto dal Decreto 231 costituisce, infatti, la circostanza
        oggettiva che permette di escludere la sussistenza della colpa organizzativa dell’ente, e, di
        conseguenza, la responsabilità di questo in caso di reati commessi dai suoi rappresentanti o
        dipendenti.

        Ai modelli organizzativi il sistema del Decreto 231 attribuisce molteplici funzioni. Essi, se
        approntati prima della commissione del reato, comportano l’esenzione da responsabilità
        della persona giuridica; se adottati in seguito alla commissione del reato (purché prima della
        dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), possono determinare una
        riduzione della sanzione pecuniaria e l’esclusione delle sanzioni interdittive; se adottati in
        seguito all’applicazione di una misura cautelare, possono comportarne la sospensione a
        norma dell’art. 49 del Decreto.

        Il Decreto prevede espressamente che i modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

               d) Individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i
                  reati previsti dal Decreto;
               e) Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione
                  delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
               f) Individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la
                  commissione dei reati;
               g) Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a
                  vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello;
               h) Introdurre un Sistema Disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto
                  delle misure indicate nel Modello.

1.1.6    Le linee guida delle associazioni di categoria

        L’art. 6, comma 3, del Decreto 231 stabilisce che i modelli organizzativi possono esser
        adottati sulla base di codici di comportamento (o linee guida) redatti dalle associazioni
        rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

        In particolare, si richiamano le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione,
        gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001” di Confindustria, pubblicate nel marzo 2002 e da

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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ultimo aggiornate nel marzo 2014 con approvazione del Ministero della Giustizia il 21 luglio
2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d´Italia.

Nella definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di
Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

       L’identificazione dei rischi, ossia l’analisi del contesto aziendale per evidenziare in
        quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti
        dal D.Lgs. 231/2001;
       La predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i
        rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del
        sistema di controllo esistente all’interno dell’ente ed il suo grado di adeguamento
        alle esigenze espresse dal D.Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di
Confindustria per garantire l’efficacia del Modello di Organizzazione e di Gestione sono le
seguenti:

       La previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
       Un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con
        riguardo all’attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e
        descrizione dei compiti con specifica previsione di principi di controllo;
       Poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e
        gestionali attribuite dall’ente, prevedendo, laddove opportuno, la previsione di
        limiti di spesa;
       Informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo
sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

       Verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e
        azione;
       Applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti
        (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
       Istituzione, esecuzione e documentazione dell’attività di controllo sui processi e sulle
        attività a rischio di reato.

Roncadelle Shopping Centre S.r.l. nello sviluppo del proprio Modello di Organizzazione e di
Gestione, ha preso in considerazione i sopra menzionati elementi come definiti da
Confindustria.

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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 2    IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI RONCADELLE
      SHOPPING CENTRE S.R.L.
2.1   Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

       Roncadelle Shopping Centre S.r.l. (“IKEA” o la “Società”), il cui capitale sociale è detenuto
       interamente da IKEA Centres Italia S.r.l., è una società operativa avente ad oggetto l’attività
       di sviluppo e gestione di centri commerciali e l'acquisizione, vendita e locazione, sia in qualità
       di concedente sia in qualità di conduttore di terreni commerciali ed edifici.

       Roncadelle Shopping Centre S.r.l, in qualità di società controllata, riceve una pluralità di
       servizi da IKEA Centres Italia S.r.l., nonché da IKEA Centres Servizi S.r.l. sulla base di specifici
       contratti di service.

       La Società ha ritenuto essenziale e conforme alla propria politica aziendale adottare un
       Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del Decreto 231, affinché tutti i Destinatari
       del Modello osservino, nello svolgimento delle proprie attività e prestazioni, un
       comportamento tale da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto 231.

       Nella costruzione del Modello di Organizzazione e di Gestione, la Società si è basata, oltre
       che sulle prescrizioni del Decreto 231, sulle Linee Guida di Confindustria, edizione marzo
       2014.

       Il Modello di Organizzazione e di Gestione è stato approvato ed adottato dal Consiglio di
       Amministrazione della Società in data 23/09/2014, in ossequio all’art. 6, comma 1, lettera
       a) del Decreto 231. Successivamente, con l’introduzione di nuove fattispecie di reato
       all’interno del catalogo dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa ex D. Lgs.
       231/2001 ed a seguito della più recente elaborazione giurisprudenziale formatasi in
       materia, la Società ha aggiornato il proprio Modello, adottandone la versione aggiornata
       con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28/02/2018.

       Contestualmente all’approvazione ed adozione del Modello di Organizzazione e di
       Gestione, il Consiglio di Amministrazione ha costituito l’organismo deputato a vigilare sul
       funzionamento e sull’osservanza del Modello (“Organismo di Vigilanza”) in conformità a
       quanto previsto dal Decreto 231.

2.2   Ambito di applicazione

       Il Modello di Organizzazione si applica a IKEA ed è destinato a:

       (i) i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società;

       (ii) i collaboratori legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato,
       indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall’inquadramento
       aziendale riconosciuti (ad esempio: dirigenti, quadri, impiegati, lavoratori a tempo
       determinato, lavoratori con contratto di inserimento etc.) (i “Dipendenti”).

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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       Tali categorie di soggetti d’ora in avanti vengono definite congiuntamente, come i
       “Destinatari del Modello”.

       Si sottolinea come, al momento, la Società non sia legata da rapporto di lavoro subordinato
       con alcun soggetto né preveda di assumere Dipendenti in futuro. Tale categoria di
       Destinatari è quindi richiamata all’interno del Modello in via meramente prudenziale.

2.3   Funzione del Modello di Organizzazione e di Gestione

       Il presente Modello perfeziona ed integra il complesso di norme di condotta, principi, policy
       e procedure della Società, nonché tutti gli strumenti organizzativi ed i controlli interni
       esistenti, con prescrizioni che rispondono alle finalità del Decreto 231 allo scopo specifico di
       prevenire la commissione dei reati ivi contemplati.

       Il Modello di Organizzazione e di Gestione di IKEA si prefigge di:

              Rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello che la commissione anche
               tentata di un reato – anche se effettuata a vantaggio o nell’interesse della Società
               - rappresenta una violazione del Modello di Organizzazione e di Gestione, del
               Codice di Condotta di Gruppo e del Codice Etico 231 della Società e costituisce un
               illecito che può comportare l’applicazione di sanzioni, sia penali sia amministrative,
               nei confronti dell’autore del reato, ed anche nei confronti della Società;
              Ribadire che tali condotte sono fortemente condannate dalla Società in quanto
               contrarie, oltre che a disposizioni normative, ai principi e regole di condotta cui la
               Società si ispira e su cui fonda la conduzione della propria attività aziendale;
              Individuare le aree a rischio di commissione di reati attraverso un’approfondita
               analisi del business e delle attività svolte, delle procedure e controlli esistenti, della
               prassi, dei livelli autorizzativi;
              Prevenire il rischio di commissione di reati, attraverso l'adozione di principi
               procedurali atti a garantire il rispetto dei principi di controllo come definiti infra;
              Consentire il monitoraggio dei settori di attività a rischio reato e l’intervento
               tempestivo per prevenire ed impedire la commissione dei reati;
              Consentire una verifica costante del funzionamento del Modello con conseguente
               aggiornamento periodico;
              Prevedere la nomina dell’Organismo di Vigilanza, con l’attribuzione allo stesso dei
               compiti previsti dal Decreto 231 ed il conferimento di poteri tali da garantirne la
               piena ed efficace operatività, nonché l’autonomia;
              Predisporre flussi informativi e di comunicazione nei confronti dell’Organismo di
               Vigilanza e da parte del medesimo organo;
              Promuovere l’attività di sensibilizzazione, formazione e diffusione tra tutti i
               Destinatari del Modello delle regole comportamentali e dei processi e procedure
               interni atti a prevenire la commissione dei reati;
              Adottare un Sistema Disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare le
               violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione.

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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2.4   Codice Etico e Modello di Organizzazione e di Gestione

       IKEA intende operare secondo principi etici e regole di comportamento dirette ad
       improntare lo svolgimento dell’attività aziendale, il perseguimento dello scopo sociale e la
       sua crescita al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in Italia. A tale fine, la Società si è
       dotata di un Codice di Condotta di Gruppo, volto a definire una serie di principi di
       “deontologia aziendale” e di regole comportamentali, che la Società riconosce come proprie
       e delle quali esige l’osservanza sia da parte dei propri organi sociali e dipendenti, che di
       tutti coloro che cooperano con essa nel perseguimento degli obiettivi di business.

       La Società ha, inoltre, ritenuto di adottare uno specifico Codice Etico 231, integrativo del
       Codice di Condotta di Gruppo, al fine di disciplinare specifici principi di comportamento e
       controllo aventi rilevanza ex D.Lgs. 231/2001.

       Il Codice di Condotta di Gruppo ed il Codice Etico 231 hanno, pertanto, una portata di
       carattere generale e rappresentano un insieme di regole, adottate spontaneamente da
       IKEA, che la Società stessa riconosce, accetta e condivide, dirette a diffondere una solida
       integrità etica ed una forte sensibilità al rispetto delle normative vigenti.

       Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001,
       finalizzate espressamente a prevenire la commissione delle tipologie di reati previste dal
       decreto medesimo (per fatti che, apparentemente commessi nell’interesse o a vantaggio
       della Società, possono far sorgere a carico della stessa una responsabilità amministrativa
       da reato).

       In considerazione del fatto che il Codice di Condotta di Gruppo ed il Codice Etico 231
       richiamano principi di comportamento (tra cui, legalità, correttezza e trasparenza) idonei
       anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, tali documenti
       acquisiscono rilevanza ai fini del Modello e costituiscono, pertanto, un elemento
       complementare allo stesso.

2.5   Struttura del Modello di Organizzazione e di Gestione

       Il Modello di Organizzazione e di Gestione è composto dal presente documento e dai
       seguenti Allegati che costituiscono parte integrante dello stesso:

              La “Matrice delle attività a rischio reato” (Allegato 1);
              Il “Codice di Condotta di Gruppo” ed il documento integrativo “Codice Etico 231”
               (Allegato 2);
              Il “Glossario” (Allegato 3);
              Le “Dichiarazioni e le clausole contrattuali” (Allegato 4).

2.6   Realizzazione ed implementazione del Modello

       L’avvio del progetto di implementazione del Modello è stato condiviso con tutti i responsabili
       delle varie funzioni aziendali allo scopo di sensibilizzare i medesimi soggetti sull’importanza

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Modello di Organizzazione e di Gestione ex D.Lgs. 231/2001
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        del progetto.

        Il processo di identificazione dei rischi rilevanti ai fini del Decreto 231 e di
        adeguamento/integrazione del sistema di controllo esistente è stato condotto attraverso una
        attività di mappatura dei processi a rischio e delle attività sensibili; con particolare
        riferimento al sistema di controllo interno, la Società, con il supporto di una primaria società
        di consulenza specializzata in materia, ha predisposto un set procedurale a copertura dei
        rischi identificati.

2.6.1    La mappatura delle aree aziendali a rischio e risk analysis

        Le aree a rischio sono state individuate analizzando il contesto aziendale, identificando le
        Attività Sensibili e le funzioni aziendali nell’ambito delle quali potrebbero essere commessi
        (o tentati) i reati. Si è poi provveduto ad evidenziare come le fattispecie di reato potrebbero
        essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la Società.

        Per ciascuna “Attività Sensibile” identificata sono stati individuati:

                 I potenziali reati associabili;
                 Le funzioni aziendali coinvolte nella gestione delle attività identificate;
                 Le possibili modalità di realizzazione del reato o di partecipazione nello stesso;
                 Le possibili finalità di realizzazione della condotta illecita;
                 I processi strumentali potenzialmente associabili ai reati.

        Per la mappatura delle aree a rischio, si è tenuto conto delle specificità della Società e, in
        genere, delle caratteristiche del settore nel quale la medesima opera.

        I risultati della mappatura delle Attività Sensibili sono contenuti nel documento “Matrice delle
        attività a rischio reato”, Allegato 1 al presente Modello, a disposizione dell’Organismo di
        Vigilanza e custodito presso la Società, disponibile per consultazione a tutti i soggetti
        autorizzati dalla Società stessa.

        Di conseguenza per una puntuale verifica e approfondimento delle aree a rischio e dei reati
        collegati si rinvia a detto documento.

2.6.2    Rilevazione del sistema di controllo interno

        Sulla base della mappatura delle aree aziendali a rischio è stata condotta l’analisi
        sull’adeguatezza a prevenire ed individuare comportamenti illeciti del sistema di controllo
        esistente.

        Pertanto i rischi individuati sono controllati attraverso la predisposizione di un set
        procedurale, il cui elenco è di seguito riportato (cfr. par. 2.7), nonché attraverso le regole
        comportamentali presenti nel Codice di Condotta di Gruppo e nel Codice Etico 231, sub
        Allegato 2 del presente Modello.

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