POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS GUASTO MACCHINE - Incluso
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE ALL RISKS Incluso GUASTO MACCHINE
Scheda di Polizza Contraente: TRM – Trattamento Rifiuti Metropolitani Spa Via Livorno 60, 10144 Torino Oggetto dell’assicurazione: Proprietà, manutenzione, gestione e uso di un impianto di trattamento e smaltimento rifiuti, nonché produzione di Energia Elettrica e Termica incluse attività connesse e complementari e le aree adiacenti ed utilizzate per l’attività Ubicazione del rischio: Comune di Torino Decorrenza della copertura: la copertura avrà effetto dalle h. 24.00 dell’Ultimazione Lavori ed in ogni caso dall’avvio dell’Esercizio Provvisorio Ultimazione lavori: si intende la data di avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell’articolo 172 del D.P.R. 554/99 che coincide con l’inizio del periodo di Esercizio Provvisorio. Esercizio provvisorio: si intende il periodo della durata di 12 mesi a far data dall’avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 172 del D.P.R. 554/99 certificata dal Direttore Lavori, nel corso del quale l’Appaltatore dovrà provvedere alla completa ed autonoma gestione dell’impianto per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24. Assicurati: Sezione I – Danni Diretti (a) Contraente (b) Concedente (c) Enti Finanziatori (d) Eventuali Subappaltatori (e) EPC contractor (Ati tra CNIM, COOPSETTE E UNIECO) solo relativamente al periodo di gestione provvisoria (f) Eventuale O&M Contractor ognuno per i rispettivi diritti e interessi Sezione II – Danni Indiretti (a) Contraente (b) Enti Finanziatori ognuno per i rispettivi diritti e interessi Somme Assicurate: Sezione I – Danni materiali e diretti Valore di ricostruzione a nuovo: € 246.492.273,67 2
Sezione II – Danni Indiretti Servizio del debito più costi fissi operativi: € 62.211.000,00 composti come segue: € 44.034.000 ricavi al netto dei costi operativi € 4.573.000 costi fissi per il personale € 13.604.000 costi fissi di servizio e generali Periodo di indennizzo per la Sezione II – Danni Indiretti: 24 mesi Limiti di indennizzo in aggregato per sezione I e sezione II: Eventi naturali: 50% della somma assicurata Terremoto € 50.000.000 per sinistro e per anno Inondazioni, Alluvioni € 50.000.000 per sinistro e per anno Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici: 50% della somma assicurata Atti di terrorismo e sabotaggio: € 50.000.000,00 per sinistro e anno Massimo limite combinato Sezione I e II: € 150.000.000,00 Sottolimiti – Sezione I e II Sottolimite per onorari periti, consulenti: 3% del sinistro max € 150.000,00 per sinistro Sottolimite per architetti, ingegneri e revisori: 3% del sinistro max € 150.000,00 per sinistro Sottolimiti – Sezione I – Danni Materiali e diretti Costi di demolizione e sgombero € 2.500.000,00 Ricorso terzi € 2.500.000,00 Spese per l’intervento dei vigili del fuoco € 1.500.000,00 Enti presso terzi € 2.000.000,00 Sottolimiti – Sezione II – Danni Indiretti Garanzia fornitori € 2.000.000,00 Garanzia clienti € 2.000.000,00 Impedimento e difficoltà di accesso € 4.000.000,00 Estensione ai servizi di pubblica utilità € 2.000.000,00 Interruzione da parte dell’autorità civile € 2.000.000,00 Franchigie per sinistro Sezione I – Danni Materiali e diretti Ogni causa € 50.000,00 Ad eccezione di: Furto € 20.000,00 3
Eventi catastrofali € 250.000,00 Crollo e Collasso strutturale in eccesso a polizza Decennale Postuma Guasti Macchine: Turbina a vapore, caldaia € 250.000,00 Generatore/alternatore € 150.000,00 Altri beni € 50.000,00 Per ogni sinistro o per una serie di sinistri conseguenti o attribuibili a una medesima causa, verrà applicata una sola franchigia, la maggiore tra quelle applicabili Sezione II – Danni Indiretti - 60 giorni per qualsiasi danno a Turbina a vapore, caldaia, generatore/alternatore, e trasformatore elevatore - 45 giorni per altri beni Sviluppo del premio Sezione Somme Assicurate Tasso Premio in Euro imponibile Annuo ‰ I - Danni Diretti € 246.492.273,67 € II – Danni Indiretti € 62.211.000 € Totale € 4
Definizioni di Polizza - per “Assicurazione” : il contratto di assicurazione; - per “Polizza” : il documento che prova l’Assicurazione; - per “Contraente” : il soggetto che stipula l’Assicurazione; - per “Assicurato” : il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione; - per “Società” : l’impresa assicuratrice; - per “Intermediario” : agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazione (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza; - per “Premio” : la somma dovuta dal Contraente alla Società; - per “Rischio” : la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne; - per “Sinistro” : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa - per “Indennizzo” : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. Fabbricato: Per fabbricati si intendono tutte le costruzioni di qualsiasi natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, di proprietà o in locazione e/o concessione o detenute a qualsiasi altro titolo complete o in corso di costruzione o riparazione, con i relativi fissi ed infissi e tutte le parti ed opere murarie e di finiture che non siano naturale complemento di singole macchine ed apparecchi, nonché camini, cunicoli o gallerie di comunicazioni tra i vari corpi di fabbricato. Si intendono comprese convenzionalmente tutte le pertinenze quali: strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature, nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni. Macchinario: Per “Macchinario” si intendono macchine, meccanismi, impianti, trasformatori, turbine, caldaie, alternatori, meccanismi e motori inerenti l’attività di produzione, torri di raffreddamento, gruppi elettrogeni, gruppi compensativi di abbassamento di tensione, di continuita’, sale controllo, interruttori e relays, cabine di riduzione pressione, compressori, valvole, gruppi di misura, apparecchi (comprese tutte le parti ed opere murarie che ne siano loro naturale complemento), apparecchiature elettroniche, impianti, attrezzi, disegni originali sia in forma di lucido che carta che microfilm, archivi, documenti, registri, nastri, dischi, fotocolor, schede, modelli, stampi, utensili, trasmissioni, condutture, tubazioni, cisterne, serbatoi e vasche, impianti completi per forza motrice, illuminazione, comunicazioni telefoniche, riscaldamento, condizionamento, impianti elettrici, igienici e sanitari e simili con le relative condutture di adduzione e scarico e comunque tutti gli impianti fissi relativi ai singoli fabbricati e capannoni, per sollevamento, trasporto, peso e misura, impianti ed attrezzature che riguardano le lavorazioni principali, complementari ed accessorie, nonché l’attività in genere dell’industria, i suoi servizi generali e particolari comprese le scorte che siano riferibili a detti impianti ed attrezzature compresi i pezzi di ricambio. Le servitù di pertinenza (linee elettriche, telefoniche, linee web ed email, tubazioni acqua/fluidi di servizio/combustibile/vapore) di centrali di produzione di energia elettrica, si intendono coperte fino a 300 metri al di fuori delle aree perimetrali di qualunque insediamento dell’Assicurato. Sono pure compresi mezzi di locomozione interna non iscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato. Con la medesima definizione si intendono inoltre mobilio, attrezzi, impianti, arredi, denaro, valori, 5
preziosi, dotazioni varie e tutto quanto in genere è di appartenenza di uffici tecnici e amministrativi a laboratori di prove e di esperienza, a dipendenze aziendali, ad attività ricreative, a servizi generali ed abitazioni e quanto altro relativo alla gestione dell’Azienda, il tutto ovunque nell’ambito dell’Azienda, all’aperto o al coperto, anche su mezzi di trasporto, e quant’altro non rientri nelle definizioni “merci” e “fabbricati”. Merci: Per “Merci” si intendono tutte le materie prime, i materiali occorrenti per la fabbricazione di prodotti dell’industria, i semilavorati, i prodotti finiti, gli scarti di lavorazione, i lubrificanti, i combustibili, gli infiammabili, i recipienti, gli imballaggi ed il materiale da imballo, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, il tutto ovunque nell’ambito dell’Azienda, all’aperto o al coperto, anche su automezzi e su mezzi di trasporto, ivi compresi quelli in sosta sui raccordi ferroviari. Sono pure compresi scorte in genere e quant’altro costituisce magazzino e deposito in armonia con l’attività dell’Azienda, nonché metalli preziosi ad uso industriale o attinenti ai processi di lavorazione. Altri enti non diversamente indicati: Nell’eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o il bene verranno attribuiti alla voce “Macchinari”. 6
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio (artt. 1892 - 1893 e 1894 C.C.), così come la mancata comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio stesso (art. 1898 C.C.), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto dell’indennizzo nonché la cessazione dell’assicurazione. Art. 2 - Modifiche dell’assicurazione Qualsiasi modifica dell’assicurazione deve essere provata per iscritto. Art. 3 – Modifiche del rischio L’Assicurato dovrà avvisare la Società di ogni aggravamento/incremento di rischio. L’aggravamento di rischio non noto alla Società o non accettato dalla Società può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la cessazione dell’assicurazione, in accordo all’Art. 1898 del Codice Civile, senza pregiudizio delle condizioni contenute del secondo paragrafo dell’Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 60 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 600 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.). La Società sarà autorizzata, in caso di non pagamento del premio nei termini sopra indicati, a notificare all’Assicurato la sospensione della copertura assicurativa in relazione ai premi non pagati con un periodo di preavviso di 30 giorni. Art. 5 – Durata dell’assicurazione Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza E’ inoltre facoltà del Contraente richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, strettamente finalizzata al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 90 giorni decorrenti dalla scadenza. Resta salva la facoltà per le parti di stipulare la rinnovazione del servizio, per un periodo massimo di ulteriori tre anni ed una sola volta, ai sensi dell’art. 57, comma 5 lettera b) del D. Lgs. 163/2006, a condizione che, in tale momento, ne ricorrano tutte le condizioni previste dalle leggi. Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente 7
e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per gli altri Assicurati, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato. Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate, e l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste. Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro o di danno, l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge in accordo alle condizioni dell’art. 1914 C.C.; b) dare notizia di ciò a _____________ con sede legale in ________ o alla Società entro 45 giorni dalla data in cui ne ha avuto conoscenza, nonostante quanto previsto dalle condizioni dell’Articolo 1913 del Codice Civile; L’inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 C.C., a meno che l’Assicurato provi che l’inadempienza è avvenuta in buona fede. L’assicurato dovrà inoltre: c) fare denuncia, nei trenta giorni successivi al sinistro, all’Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo di danni dovuti a incendio, atti vandalici o sabotaggio, furto e in generale qualsiasi atto criminale. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno (sempre che non sia diversamente disciplinato dai periti) senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. La rimozione o la riparazione dei beni danneggiati potrà iniziare dopo aver inoltrato la denuncia, come richiesto dal suddetto comma b) dell’Articolo 8 delle Condizioni Generali di Assicurazioni, ma a condizione che la proprietà, prima della ispezioni condotte dal perito della Società, non venga alterata se non per lo stretto necessario da non pregiudicare lo svolgimento dell’attività. Se per qualsiasi ragione l’ispezione non dovesse essere effettuata entro 3 giorni dalla data di denuncia del sinistro, l’Assicurato sarà autorizzato ad attuare tutte le misure necessarie richieste dal caso specifico. Art. 9 - Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione con un preavviso di 60 giorni; in questo caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno 8
L’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo. Art. 11 - Procedura per la valutazione del danno L’ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente, oppure, a richiesta di una di esse, mediante il tramite di 2 periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente. con apposito atto unico. I due Periti devono nominare un terzo perito quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà. Art. 12 - Mandato dei periti I Periti devono: (a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; (b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 8 comma a) delle Condizioni Generali di Assicurazione; (c) verificare separatamente, per ogni bene danneggiato, l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati illesi, distrutti o danneggiati; (d) procedere separatamente, per ogni bene danneggiato alla stima del valore di rimpiazzo e/o di ricostruzione a nuovo e alla stima del valore al momento del sinistro (applicando ai risultati della stima del costo di rimpiazzo e/o ricostruzione a nuovo il coefficiente di riduzione che tenga conto dell’obsolescenza, della vetustà e del deprezzamento del bene dovuto all’uso o ad altri fattori); (e) procedere con la valutazione e la liquidazione del sinistro in conformità alle condizioni contrattuali. I risultati delle operazioni peritali dovranno essere raccolti in apposito verbale firmato dai periti. Tali risultati dovranno essere vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla oppure se rinuncia alla sua carica; tale rifiuto o rinuncia deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità Giudiziaria. Art. 13 - Assicurazione presso diversi assicuratori Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto inoltre a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tale indennizzo - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori. 9
Art. 14 - Limiti di indennizzo In caso di sinistro la Società non potrà essere tenuta a pagare importi superiori alla Somma Assicurata, salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C.. Art. 15 - Pagamento dell’indennizzo Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato dalla Società al __________ di _______ entro 30 giorni dalla firma della data di liquidazione amichevole del sinistro, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se con riferimento all’ammontare dell’indennizzo sorga una contestazione in accordo a quanto previsto dalla legge o l’Assicurato, per qualsiasi ragione, non è nella condizione di dare benestare alla Società di procedere al pagamento, la Società, non sarà obbligata a corrispondere alcun interesse. Art. 16 – Liquidazione del danno – Anticipo indennizzi E’ convenuto e concordato tra le Parti che in caso di sinistro tutte le condizioni di cui all’Articolo 15. delle Condizioni Generali di Assicurazione si applicheranno, a richiesta dell’Assicurato, per ogni bene. A questo scopo, il perito incaricato della liquidazione del danno dovrà predisporre, per ogni bene, un verbale di liquidazione amichevole o un verbale della perizia. E’ altresì concordato tra le Parti che in caso di sinistri il cui ammontare aggregato ecceda i € 250.000,00, l’Assicurato ha il diritto di ottenere, a sua richiesta, bene per bene, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo dovuto a termini del presente contratto, fino ad un massimo di € 15.000.000, in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso . Il pagamento del suddetto anticipo dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta di anticipo è stata fatta dall’Assicurato alla Società. Art. 17 Salvataggi e recuperi Qualora legalmente ammesso e nel presupposto che gli indennizzi dei sinistri risarcibili in conformità alle polizze locali non vengono pregiudizievolmente limitati, tutti i salvataggi, recuperi e pagamenti, ad esclusione delle rivalse e delle assicurazioni delle franchigie, recuperati o ricevuti, prima della definizione di un sinistro indennizzabile con la presente polizza, ridurranno l'ammontare del sinistro stesso. Se recuperati o ricevuti dopo la definizione di un sinistro indennizzabile con la presente polizza, questo ammontare netto recuperato sarà diviso fra le parti interessate, cioè l'Assicurato e qualsiasi assicuratore che partecipa all'indennizzo di una qualsiasi perdita, in proporzione dei loro rispettivi interessi. Art. 18 Abbandono e trasferimento Non dovrà verificarsi abbandono di qualsiasi ente assicurato, né dovrà essere considerato valido alcuna assegnazione o trasferimento ad altri soggetti di questa Polizza senza il consenso scritto della Società. Art. 19 Reintegro dei limiti di indennizzo in caso di sinistro Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro indennizzabile le somme assicurate e i limiti di indennizzo si intenderanno automaticamente e totalmente reintegrate al loro valore iniziale con effetto dalla data del sinistro. La validità della presente estensione è subordinata al pagamento da parte dell’Assicurato alla Società del premio corrispondente a tale reintegro ricavato dall’applicazione dei relativi tassi di polizza all’ammontare del reintegro stesso. Art. 20 - Oneri fiscali Tutti gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 21 – Foro competente 10
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente. Art. 22 - Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme di legge. Art. 23.1 - Clausola Broker Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell’art. 109 lett. b), D. Lgs. 209/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell’Assicurato dalla Marsh S.p.A. Art. 23.2 - Informazioni inerenti gli intermediari Le Imprese aggiudicatarie hanno facoltà di avvalersi per l’amministrazione dei contratti di intermediari (art. 109 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni) appartenenti alla propria rete distributiva in conformità alle rispettive modalità di organizzazione territoriale. La Contraente si avvale di Marsh, sede di Torino in qualità di Broker incaricato per l’assistenza nella stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti, inclusa ogni connessa attività amministrativa. La remunerazione del broker è posta a carico dell’Impresa aggiudicataria del contratto, nella misura dell’3,5%. Tale remunerazione è parte dell’aliquota riconosciuta dall’impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l’Amministrazione Aggiudicatrice. Qualora l’Impresa aggiudicataria, intenda affidare, ai sensi del primo comma del presente articolo, l’amministrazione dei contratti ad un’agenzia in appalto, non di meno garantirà il rispetto delle modalità e termini di rimessa premi previsti, convenuti o comunque riconosciuti dalle procedure amministrative vigenti in caso di gestione diretta o tramite gerenza, al fine di garantire l’adeguato collegamento tra le parti, per il tramite del broker. SEZIONE I – ALL RISKS – DANNI MATERIALI E DIRETTI Art. 1 - Rischio assicurato La Società si obbliga a risarcire all’Assicurato tutti i danni materiali, perdite e/o deterioramenti, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso all’Articolo 2 – Esclusioni e all’Art.4 – Beni Esclusi. Art. 2 – Esclusioni Questa Sezione di polizza non assicura: 1. le perdite, distruzione o danno causato da o risultante da tarme, vermi, termiti o altri insetti, logorio, usura o deterioramento graduale, contaminazione, ruggine, polvere, ossidazione, decomposizione umida o secca, muffa, umidità dell’atmosfera, smog o temperature estreme, o perdite, distruzione, danno dovute a normali restringimenti o dilatazioni di fabbricati o fondazioni, a meno che non ne consegua una perdita, distruzione o danno da un evento non altrimenti escluso e pertanto la presente sezione di polizza coprirà tale perdita, distruzione, danno conseguente; 2. perdite, distruzioni, danni a qualsiasi bene o qualsiasi perdita o spesa risultante o derivante da o qualsiasi perdita consequenziale o qualsiasi responsabilità legale di qualsiasi natura, direttamente o indirettamente causata da o col contributo di o derivante da: (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione da radioattività da qualsiasi combustibile 11
nucleare o da qualsiasi rifiuto nucleare prodotto dalla combustione di combustibile nucleare; (b) proprietà radioattive, esplosive, tossiche o altre proprietà pericolose di ordigni esplosivi nucleari o loro componenti nucleari. 3. perdita, distruzione o danno direttamente o indirettamente causato da o in conseguenza di o originatesi da guerra, invasione, atti di nemici stranieri, tumulti (sia che sia stata dichiarato lo stato di guerra sia che non sia stato dichiarato), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione od occupazione militare o confisca o nazionalizzazione o requisizione, 4. le perdite, distruzioni o danno dovuti a ordinanze delle Autorità o a leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati o macchinari, fatto salvo quanto previsto dalla garanzia “costi di demolizione e sgombero” e “demolizione e incremento dei costi di ricostruzione” in caso di sinistro indennizzabile a titolo del presente contratto; 5. ritardo o perdita di mercato, frode, sabotaggio informatico; 6. Infedeltà o ogni atto di disonestà da parte dell’Assicurato o dei suoi dipendenti o altri a cui può essere consegnata o affidata la proprietà, ammanchi o misteriosa sparizione; 7. perdita, distruzione o danno a proprietà personali risultanti da restringimento, evaporazione, perdita di peso, perdita di lenti o altri articoli fragili, graffio, esposizione alla luce, cambiamento nel colore, perdita di consistenza o di sapore a meno che: (i) la suddetta perdita, distruzione o danno è causato direttamente da incendio, fulmine, tromba d’aria, grandine, esplosione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, caduta aeromobili, veicoli, rottura delle tubazioni o altri apparati, perdita di liquido dagli sprinklers, atti vandalici e danneggiamenti, furto o tentato furto o (ii) perdita, distruzione o danno da eventi non altrimenti esclusi di seguito e che questa sezione di polizza copre 8. perdita, distruzione o danno causato da esposizione alle condizioni meteo se i beni danneggiati non sono stati progettati per stare o operare all’aperto; 9. Perdita, distruzione o danno causato da inquinamento o contaminazione eccetto (se non altrimenti escluso) perdita o distruzione o danno alla proprietà assicurata causata da: (a) inquinamento o contaminazione che risulti direttamente da incendio, fulmine, esplosione, caduta aeromobili o altri dispositivi aerei o articoli caduti da essi, sommosse, tumulti popolari, scioperanti, serrate dei lavoratori, persone che prendono parte in insurrezioni, vandali, terremoto, temporale, inondazione, esplosione, straripamento o perdita di acqua dai serbatoi o dalle tubazioni, perdita di liquido degli sprinklers o danno da circolazione veicoli o animali; (b) ogni evento elencato nel punto (a) sopra riportato che risulti esso stesso direttamente derivante da inquinamento o contaminazione; 10. perdite, distruzione o danno verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo od in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 11. perdita, distruzione o danno dovuti a /causati da prodotti contenenti amianto. Art. 3 – Limiti territoriali La presente sezione di polizza assicura i beni oggetto della copertura ovunque si trovino all’interno dell’ubicazione indicata nella scheda di polizza e per le riparazioni temporanee ovunque in Europa. Art. 4 - Beni esclusi Tale sezione di Polizza non copre: 12
1) (a) aeromobili, natanti, veicoli progettati per l’uso stradale, gioielli, pietre preziose, pellicce, vestiti con dettagli di pelliccia, terra, alberi, colture e animali, (b) titoli (c) valute, banconote e cambiali 2) Beni venduti dall’Assicurato che non siano più sotto la sua custodia dell’Assicurato stesso o di un suo dipendente; 3) Proprietà durante il trasporto eccetto quanto stabilito di seguito nel testo Art. 5 – Enti presso terzi Si conviene tra le Parti che alcuni degli enti assicurati possono trovarsi, e si intendo quindi garantiti, presso locali / proprietà di terzi (ad esempio per le operazioni di manutenzione o revisione), in qualunque paese del mondo, eccetto per i seguenti stati: Afghanistan, Angola, Albania, Cambogia, Cuba, Iran, Iraq, Kampuchea, Laos. Libano, Libia, Montenegro, Corea del Nord, Serbia e Siria. Il limite di indennizzo per questa estensione di garanzia è pari a € 2.000.000,00. I beni assicurati trasferiti presso le proprietà di terzi, che si trovano al di fuori dell’Unione Europea e della Svizzera dovranno essere dichiarati, a richiesta della Società, alla fine del periodo di polizza. La Società potrà esperire azione di rivalsa nei confronti delle ditte che abbiano rapporti di affari con l’Assicurato solamente previa autorizzazione dell’Assicurato stesso ed all’interno delle condizioni applicabili del contratto esistente tra l’Assicurato e il terzo. 13
CONDIZIONI SPECIALI APPLICABILI ALLA SEZIONE I 1. Valore dei beni assicurati e determinazione del danno (Sez. I) Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l’attribuzione del valore che gli enti assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro, é ottenuta secondo le seguenti norme: I) nel caso di beni assicurati a “VALORE COMMERCIALE”: a) per i “fabbricati” si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati escludendo soltanto il valore dell’area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, alla ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante; b) per i “macchinari” si stima il costo di rimpiazzo con altri nuovi ed equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante; c) per le “merci” si stima il valore in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione e degli oneri fiscali se dovuti. L’ammontare del danno si determina: - per i “fabbricati” applicando il deprezzamento di cui ai comma a) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; - per i “macchinari” deducendo dal valore assicurato il valore degli enti ed il valore di recupero degli enti danneggiati; - per le “merci” deducendo dal valore assicurato il valore delle merci illese ed il valore di recupero delle merci danneggiate; II) nel caso di enti assicurati a “VALORE A NUOVO”: a) si stima l’ammontare del danno come se l’assicurazione “valore a nuovo” non esistesse; b) si stima il supplemento che aggiunto all’importo di cui al punto a) determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”. Per “Valore a nuovo” si intende convenzionalmente: - per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area; - per i macchinari, gli impianti, l’attrezzatura, l’arredamento, gli stampi, i modelli e simili enti, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali. Si conviene che il supplemento di indennità per ogni partita è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell’atto di amichevole liquidazione o del verbale definitivo di perizia. I lavori di ricostruzione o di rimpiazzo possono essere effettuati anche su altre aree del territorio nazionale ed in qualsiasi maniera corrispondente alle necessità dell’Assicurato, a condizione che non ne derivi aggravio per la Società. 2. Costi di demolizione e sgombero E’ convenuto che la copertura prestata da questa sezione di polizza include i costi e le spese necessariamente sostenuti dall’Assicurato con il consenso della Società per : (a) la rimozione delle macerie di (b) lo smantellamento e/o la demolizione di (c) il puntellamento o la messa in sicurezza di (d) il trasporto alla discarica autorizzata più vicina che possa ricevere 14
la porzione o parti di beni assicurati persi, distrutti o danneggiati da ogni evento o eventualità assicurato in questa polizza. Sono inoltre coperte le spese per rimuovere, demolire, smaltire, pulire, trattare, portar via e trasportare ciò che si trova nell’ubicazione assicurata in conseguenza dell’evento indennizzabile. La società non indennizzerà alcun costo o spesa: (i) da rimozione di macerie che si trovano al di fuori del luogo in cui si trovano i beni persi, danneggiati o distrutti ed al di fuori delle aree immediatamente adiacenti; (ii) per inquinamento o contaminazione di beni non assicurati nella presente polizza. 3. Terremoto e inondazione – 72 ore (a) Ogni sinistro dovuto a terremoto, eruzione vulcanica, inondazione costituirà un singolo sinistro a termini di questa Polizza: (i) se più di una scossa sismica o eruzione vulcanica si verifica all’interno di un periodo di 72 ore durante il periodo di copertura, l’inizio del suddetto periodo di 72 ore può essere determinato dall’Assicurato: o (ii) se qualsiasi inondazione accada entro un periodo di ininterrotta esondazione o straripamento di qualsiasi fiume o corso d’acqua e il conseguente cedimento degli argini dei suddetti fiumi o corsi d’acqua; o (iii) se qualsiasi inondazione,risulti da maremoto o de una serie di maremoti causate da un’unica perturbazione tali scosse sismiche, eruzione vulcanica o inondazione dovrà essere considerato come un singolo sinistro. (b) Qualora un qualsiasi periodo di quelli indicati al punto (a) abbia inizio prima e si estenda oltre la scadenza della presente sezione di polizza ed polizza, la Società indennizzerà tutti i sinistri da terremoto, eruzione vulcanica, o inondazione che occorrano durante il suddetto periodo come se codesto periodo cadesse interamente entro la scadenza di questa Sezione di Polizza. (c) La Società non sarà obbligata, comunque, per ogni sinistro causato da qualsiasi scossa sismica, eruzione vulcanica, inondazione, che si verifichi prima della data di effetto della copertura o che cominci dopo la data e l’ora di termine della Sezione di questa Polizza. 4. Costi dei vigili del fuoco e spese di spegnimento Se i beni assicurati vengono distrutti o danneggiati da un rischio coperto dalla presente polizza, la stessa coprirà: a) i costi per l’intervento dei vigili del fuoco ed altre spese di estinzione delle quali l’Assicurato può essere gravato; b) la perdita di materiali usati per l’estinzione dell’incendio compresa la schiuma. La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 1.500.000,00. 5. Lavori di rimpiazzo e opere di fondazione Nel caso di sinistro indennizzabile a termini di questa Sezione di Polizza, qualsiasi costo di rimpiazzo dovrà includere i costi per il rifacimento delle fondazioni e i costi per scavare, livellare, riempire, preparare il sito e le relative opere civili, necessarie per il ripristino della proprietà assicurata. La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 2.500.000,00 15
6. Demolizione e incremento dei costi di ricostruzione Nel caso di una perdita, distruzione o danno indennizzabile a termini di questa Sezione di Polizza che comporta l’imposizione di una qualsiasi ordinanza che regola la costruzione, la riparazione o l’uso della proprietà assicurata, la Società sarà obbligata per: 1) Il costo per la demolizione dei beni non danneggiati, inclusi i costi di decontaminazione del sito; 2) la riduzione di valore subita dalle altre cose non danneggiate quando risulti provato che tale riduzione di valore sia conseguente al sinistro indennizzabile. La Società sarà responsabile solamente per la differenza tra il prezzo di riacquisto del bene ed il valore di recupero ricavato o ricavabile dalla sua vendita; 3) L’incremento del costo di riparazione o ricostruzione del patrimonio danneggiato e non danneggiato nello stesso sito o in altro luogo, limitato al costo che si sarebbe dovuto sostenere per rispettare i requisiti minimi di tale legge o ordinanza che regola la riparazione o la ricostruzione della proprietà danneggiata nel medesimo luogo. Tuttavia la Società non è obbligata per qualsiasi incremento del costo di costruzione, se la proprietà danneggiata non venga effettivamente ricostruita o riparata. 7. Onorari dei periti e dei consulenti La Società rimborserà all'Assicurato, entro il limite di risarcimento previsto dalla presente polizza, le spese e/o onorari dello stesso sostenuti per consulenti e per il perito di parte nonché la quota parte di spese e/o onorari relative al terzo perito in caso di perizia collegiale. 8. Onorari ingegneri e/o architetti La Società si impegna a corrispondere, entro il limite di risarcimento previsto dalla presente polizza, anche le spese e/o onorari di architetti, ingegneri e consulenti in genere per prestazioni connesse con la riparazione e/o costruzione dei fabbricati e dei macchinari assicurati distrutti o danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza. 9. Deroga alla proporzionale Relativamente alle somme assicurate per beni mobili ed immobili, si conviene quanto segue: A parziale deroga dell’art. 1907 del Codice Civile, si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per quelle Partite la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%. Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto articolo del Codice Civile rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna Partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima. 10. Clausola operai La copertura assicurativa rimarrà operante anche qualora vengano effettuati dei lavori o delle modifiche strutturali ai beni assicurati da parte dei dipendenti / subappaltatori dell’Assicurato. 11. Rischio locativo La Società, nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli art. 1588,1589 e 1611 del Codice Civile (Italia) nonché ai sensi di qualsiasi altro codice civile e commerciale, e senza applicazione della regola proporzionale, risponde, secondo le norme Generali di Assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai locali ed impianti di 16
pertinenza e altri beni tenuti in locazione dell’Assicurato stesso, in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza. La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza di € 2.500.000,00. Tuttavia, qualora per le medesime garanzie fosse prevista una specifica Partita, il predetto limite di indennizzo sarà da considerarsi in eccesso alle somme assicurate con tali Partite. Qualora il fabbricato fosse assicurato in nome e per conto di chi spetta, vale la garanzia diretta. 12. Ricorso terzi La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nel limite del massimale convenuto e senza applicazione della regola proporzionale, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati ai beni mobili ed immobili dei vicini e/o inquilini, nonché a qualsiasi altra proprietà di terzi, compresi i cicli, motocicli, autovetture, automezzi, indumenti ed oggetti sia di dipendenti che di terzi anche nell’ambito degli stabilimenti in conseguenza di incendio o altro evento non escluso dalla presente polizza, che colpisca le cose dell’Assicurato o enti di pertinenza dello stesso, assicurati e non. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nochè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il sottolimite stabilito per la clausola Ricorso Terzi e riportato nella scheda di polizza. L’assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile. La presente garanzia sarà valida ovunque si svolgano attività inerenti l’Assicurato e/o ovunque esista un interesse dell’Assicurato stesso. Si precisa inoltre che la copertura di cui alla presente clausola è prestata fino al limite di indennizzo pattuito; tuttavia, qualora per le medesime garanzie fosse prevista una specifica Partita, il predetto limite di indennizzo sarà da considerarsi in eccesso alle somme assicurate con tali Partite. 13. Guasti macchine 1. Si precisa che la presente polizza è estesa a garantire la copertura dei danni materiali e diretti causati da guasti e/o rotture agli enti assicurati durante il periodo di validità della stessa e mentre gli stessi enti siano in funzione o fermi, vengano smontati, rimossi, aggiunti o completati rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengano installati in altra sede sempre però negli insediamenti assicurati intendendosi per tali le aree aziendali e relative pertinenze. In caso di sinistro, ai fini della determinazione delle franchigie e dei limiti di risarcimento previsti nella presente polizza, per "Guasti Macchine" si intendono tutti i danni derivanti ai macchinari da fenomeni di natura meccanica ed elettrica interna compresi, a titolo indicativo, ma non limitativo, quelli derivanti da: - incuria, negligenza, imperizia; - difetto di fusione, di costruzione, difetto del materiale, vizio intrinseco, errore di progettazione e/o montaggio; - incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, vibrazioni, sollecitazioni anormali, forza centrifuga, grippaggio, colpo d'ariete, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione; - corpi estranei. Non sono considerati "Guasti Macchine" tutti gli altri eventi garantiti dalla presente polizza. 2. Si intendono esclusi i danni: - causati da difetti che erano a conoscenza dell'Assicurato al momento della stipulazione della polizza; 17
- di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; tuttavia i danni da ruggine, corrosione ed incrostazione saranno indennizzabili se conseguenti ad evento accidentale ed imprevisto - di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade, o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori e per l'olio nelle turbine, a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario; - per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate. 14. Compensazione tra partite L’eccedenza tra somma assicurata e valori accertati che si riscontrassero al momento del sinistro su una o più partite viene riportata sull’insieme delle partite che sono invece insufficientemente assicurate e che pagano un tasso uguale o inferiore e ripartita proporzionalmente alle insufficienze riscontrate. 15. Spese di ricerca e riparazione della rottura e/o del guasto La Società si obbliga a risarcire le spese necessarie per la ricerca e riparazione della rottura e/o del guasto a impianti idrici, igienici, tecnologici. La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo con il massimo € 1.000.000,00 16. Parificazione danni Si conviene fra le Parti di considerare parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato, dai dipendenti dello stesso, da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso garantito. Si intendono inoltre assicurate tutte le spese sostenute dall’Assicurato allo scopo di diminuire o limitare l’evento dannoso garantito. 17. Spese addizionali per lavoro straordinario, notturno, festivo e per trasporti celeri ed aerei Sono rimborsabili le spese addizionali per riparazioni temporanee o per accelerare la riparazione dei beni danneggiati, comprese le spese per lavoro straordinario e/o notturno e/o festivo e/o trasporti celeri, inclusi i trasporti aerei e dazi doganali, purché tali spese siano state sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termine di polizza. La presente estensione di garanzia si intende prestata sino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo con il massimo € 2.500.000,00 18. Ordinanze di Autorità - Oneri di urbanizzazione In caso di sinistro la presente polizza copre, sino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo con il massimo di € 2.500.000,00, i maggiori costi, compresi gli oneri di urbanizzazione, che dovessero rendersi necessari e inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze statali o locali che regolano la riparazione e/o la costruzione di fabbricati (o loro strutture) o di macchinari nonché l’uso dei suoli purché i lavori di riparazione e/o ricostruzione siano effettivamente posti in essere nella stessa ubicazione o in altra. 18
19. Assicurazione del costo di ricostruzione di archivi, nastri, documenti, disegni, registri, materiale meccanografico e simili enti La Società risponde, fino alla concorrenza del 20% dell’indennizzo con il massimo di € 2.500.000,00 e senza l’applicazione del disposto di cui all’art. 1907 del codice civile, del costo del materiale e delle spese necessariamente sostenute per la ricostruzione e/o rifacimento di archivi, registri, documenti, disegni, microfilms, fotocolor, lucidi, materiale meccanografico, dischi, nastri e dati in essi contenuti, distrutti o danneggiati, entro il termine di 12 mesi dal sinistro, inclusa la cancellazione accidentale e dolosa di dati contenuti su supporti meccanografici. Si intendono quindi comprese anche le spese sostenute per il lavoro di studio e/o ricerca (ivi comprese le spese di trasferta) eseguito da professionisti e/o dipendenti di cui l’Assicurato possa valersi. 20. Furto e Rapina (Garanzia a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale ) La Società risponde dei danni derivanti dal furto delle cose assicurate. È condizione essenziale per l'indennizzabilità di tali danni che le cose assicurate siano riposte in fabbricati e/o locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure e che l'autore del reato si sia introdotto nei fabbricati e/o nei locali: violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi vere, purché sottratte fraudolentemente al detentore, e/o false, di grimaldelli o di arnesi e simili; per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in modo clandestino purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi. L'assicurazione è estesa: a) alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi; b) al caso in cui l'Assicurato e/o suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. Sia la minaccia e/o la violenza, che la consegna delle cose assicurate devono essere poste in atto all'interno dei locali descritti in polizza. Sono esclusi dalla garanzia i danni agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l'Assicurato od il Contraente deve rispondere compresi gli incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono. Atti vandalici L'assicurazione vale esclusivamente per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati, previa applicazione della franchigia e nel limite di risarcimento indicati nella Scheda di Polizza. La garanzia è prestata a "primo rischio assoluto" senza applicare la regola proporzionale Non operatività per enti presso terzi Si conviene che la presente garanzia “Furto e Rapina”, in ogni caso, deve intendersi operante esclusivamente per gli enti che si trovano presso le ubicazioni assicurate. Agli effetti della presente condizione, in nessun caso la Società pagherà più di € 250.000,00 per ciascun sinistro e più di € 1.000.000,00 per anno assicurativo. °°°°°°°°°°°°°°° 19
SEZIONE II - DANNI INDIRETTI Volume di affari: quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e per servizi resi durante lo svolgimento dell'attività dichiarata nelle ubicazioni indicate in polizza nelle quali l'attività stessa si svolge (al netto di sconti concessi) Profitto lordo: L’ammontare ottenuto come: 1. il volume di affari addizionato del valore delle rimanenze finali al netto di 2. il valore delle rimanenze iniziali, dell’acquisto delle merci e dei costi di esercizio non assicurati Costi di esercizio non assicurati Costi variabili e manutenzione (come conto economico finanziario) N.B.: per lo scopo di questa definizione l’ammontare delle rimanenze iniziali e finali e i materiali in corso di lavorazione dovranno essere calcolati in accordo con i normali metodi contabili utilizzati dall’Assicurato. Rapporto di profitto lordo: il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavato durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro * Volume di affari annuo: il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro * Volume di affari di riferimento: il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro ed opportunamente aumentato quando il periodo di indennizzo ecceda i dodici mesi * * al quale verranno applicati gli aggiustamenti che si rendono necessari per tenere conto della tendenza generale dell’attività dichiarata e di ogni altro fattore che influenzi l'attività stessa sia prima che dopo il sinistro o che l'avrebbe influenzata se il sinistro non si fosse verificato, in modo che i risultati ottenuti rappresentino, il più fedelmente possibile, quelli che sarebbero stati conseguiti negli stessi intervalli di tempo, di cui alle rispettive definizioni, decorrenti dalla data del sinistro se questo non fosse avvenuto. Art. 1 - Rischio assicurato La Società si obbliga a risarcire i danni indiretti derivanti da interruzione od intralcio causati all'attività dichiarata, da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati, semprechè tale sinistro sia indennizzabile a termini delle Norme che regolano la Sezione Danni Diretti della presente polizza. Sempre purché: • la Società non sarà tenuta ad indennizzare la perdita a meno che il danno non sia stato causato da un evento non escluso dalla Sezione 1 e la Società avrà appurato la copertura per il suddetto danno. La perdita sarà pagabile anche se l’ammontare del danno risulti inferiore alla franchigia prevista in Sezione 1; • l’indennizzo pagato dalla Società in ogni caso non eccederà il limite riportato nella Scheda di polizza, o qualsiasi altra somma o somme che possano sostituire in seguito il suddetto limite L’assicurazione copre: • la perdita di profitto lordo e • l’aumento dei costi di esercizio 20
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