LA DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO - a cura di FABRIZIO DI PAOLO
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Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici Corso di Diritto Europeo della Banca e della Finanza (EGIF) Prof.ssa Antonella Brozzetti Anno accademico: 2015/2016 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO a cura di FABRIZIO DI PAOLO
L’attività di gestione del risparmio L’attività di gestione del risparmio è un’attività svolta da determinate categorie di intermediari finanziari, appositamente indicati dal Testo Unico della Finanza («TUF»). L’esercizio di tale attività , che consiste nella alla gestione di portafogli finanziari per conto degli investitori, può essere esercitata secondo due differenti modalità: • in forma collettiva (gestione collettiva del risparmio) • in forma individuale (gestione di portafogli su base individuale) • Gestione collettiva del • Gestione di portafogli risparmio (su base individuale) Disciplina contenuta negli artt. Rientra tra i servizi e le attività 32-quater – 50-quinquies di investimento, le cui caratteristiche essenziali sono (Titolo III) descritte negli artt. 18-32-ter del TUF. (Titolo II)
La gestione collettiva del risparmio Prima dell’entrata in vigore del TUF nel 1998, la disciplina in materia risultava altamente frammentata. • L. n. 77/1983, relativa ai fondi comuni di investimento mobiliare • L. n. 344/1993, relativa ai fondi comuni chiusi • L. n. 86/1994, relativa ai fondi comuni chiusi di tipo immobiliare • D.lgs. n. 84/1992 relativa alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) L’attuale disciplina, contenuta nel TITOLO III del TUF e nei regolamenti attuativi Banca d’Italia e Consob, è il riflesso del recepimento della normativa comunitaria in materia. Diverse versioni delle direttive UCITS Direttiva AIFM
La normativa europea DIRETTIVE UCITS DIRETTIVA AIFM («Undertakings for Collective Investment in («Alternative Investment Fund Managers») Transferable Securities”) Direttiva 1985/611/CEE (UCITS I) Direttiva 2011/61/UE Direttiva 2001/107/CEE e Direttiva 2001/108/CEE (UCITS III) Direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) …………………………………... Direttiva 2014/91/UE (UCITS V) ( in fase di recepimento) UCITS VI (allo studio una proposta di direttiva)
LE DIRETTIVE UCITS • Premessa: Le direttive UCITS disciplinano in maniera specifica gli OICVM. • Cosa si intende per OICVM? • Per OICVM intendiamo gli organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in valori mobiliari. • Tale definizione permette di ricomprendere sia i fondi comuni di investimento che le SICAV (società di investimento a capitale variabile). STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI FONDI DI INVESTIMENTO: 1. Società di gestione 2. Soggetto depositario 3. Partecipanti al fondo sottoscrittori quote del fondo
Direttiva 1985/611/CEE (UCITS I) Obiettivo: uniformare le condizioni di concorrenza tra OICVM in ambito comunitario e contemporaneamente garantire una tutela quanto più efficace e uniforme agli investitori. OICVM: organismi di investimento collettivo del risparmio in valori mobiliari Raggiungimento obiettivo: 1. Introduzione del c.d. «passaporto europeo» Principio che garantisce la libertà di commercializzazione degli OICVM autorizzati in un stato membro anche negli Stati membri dell’UE, soltanto previa notifica alle autorità di controllo competenti dei paesi interessati alla distribuzione e, quindi, senza il vincolo di un’ulteriore autorizzazione 2. Introduzione di una serie di regole base comuni a tutti gli stati, affinché gli OICVM, istituiti e gestiti nel rispetto di tali principi, potessero offrire le stesse garanzie indipendentemente dal Paese d’origine. L'armonizzazione delle normative concerneva in particolare l’autorizzazione, la vigilanza e le politiche d’investimento, prevedendo una serie di obblighi relativi alla trasparenza e all’informazione degli investitori, come, ad esempio, la redazione del prospetto e la pubblicazione di relazioni periodiche.
Recepimento in Italia della UCITS I Il recepimento della prima direttiva UCITS arrivò a maturazione anche in Italia il 25 gennaio 1992 con l’emanazione di tre distinti decreti legislativi. 1. Il primo e più importante, il d.lgs. n. 83, andò a ritoccare in vari punti la legge sui fondi del 1983 , conformandola sotto molteplici aspetti alle disposizioni della direttiva comunitaria. 2. Il d.lgs. n. 84 introdusse nel nostro ordinamento le società di investimento a capitale variabile (SICAV). 3. Il d.lgs. n. 86 disciplinava l’offerta in Italia di quote di fondi non armonizzati (non rientranti nell'ambito di applicazione della direttive n. 85/611/CEE).
Criticità della direttiva UCITS I 1. Scarsa attenzione alla disciplina delle società di gestione degli OICVM (OICR) e dei soggetti depositari dei patrimoni oggetto di investimento. 2. Nascita di nuovi tipi di OICVM, che non rientravano nel campo d’applicazione della prima direttiva e che quindi non godevano dei vantaggi da essa offerti. Come risolvere questi problemi? All’inizio degli anni Novanta, una seconda proposta di direttiva (UCITS II) fu sviluppata per risolvere queste questioni, sebbene le lunghe dispute politiche tra i Paesi europei fecero sì che venisse presto abbandonata.
Le direttive 2001/107/CEE e 2001/108/CEE (UCITS III) Obiettivo: L’emanazione delle direttive UCITS III nacque con l’intento di risolvere le criticità emerse nell’impianto normativo della prima direttiva in materia di fondi armonizzati. Raggiungimento obiettivo: • 1. Introduzione di una disciplina dettagliata relativamente alla società di gestione e al soggetto depositario (Direttiva 2001/107/CEE) • 2. Ampliamento del campo di applicazione della direttiva anche a OICR che investono in attività finanziarie diverse dai valori mobiliari, quali quote di altri OIC, strumenti del mercato monetario, depositi bancari e strumenti derivati (anche non standardizzati, i c.d. OTC). (DIRETTIVA 2001/108/CEE) N.B. Le direttive UCITS III non eliminano, ma modificano sensibilmente la disciplina previgente (UCITS I).
LA DIRETTIVA 2001/107/CEE («Direttiva Gestore») 1/2 • Scopo principale: permettere alle società di gestione di operare liberamente nel territorio dell'Unione europea, grazie al rilascio di un’unica autorizzazione da parte dello stato membro d’origine (c.d. «passaporto europeo»). Precise condizioni di accesso all’attività di gestione (capitale iniziale minimo più fondi aggiuntivi commisurati all’entità dei patrimoni gestiti). Ampliamento delle attività esercitabili (gestione anche di portafogli individuali e prestazione di una serie di servizi ausiliari). Possibilità di delegare a terzi alcune delle loro funzioni, purché l'autorità di vigilanza venisse correttamente informata delle deleghe conferite. Obbligo di redigere un «prospetto semplificato», contenente poche, chiare e semplici informazioni, presentate in modo da risultare facilmente comprensibili per l’investitore medio.
LA DIRETTIVA 2001/107/CEE («Direttiva Gestore») 2/2 Oltre a disciplinare il Gestore, la direttiva 2001/107/CEE conteneva una serie di norme dettagliate relative al SOGGETTO DEPOSITARIO. Nomina: il depositario deve essere una società distinta dalla società di gestione, ed entrambi devono agire in maniera indipendente ed esclusivamente nell'interesse dei partecipanti (principio della separazione e dell’indipendenza etica tra il gestore del fondo e il depositario – art. 10 della direttiva). Inoltre: 1. il depositario deve avere la propria sede statutaria nello stesso Stato membro in cui il gestore del fondo ha la propria sede statutaria, oppure in un altro Stato membro, a patto però che stabilisca una succursale nel territorio dello Stato membro dell’OICVM; 2. il depositario dev'essere un istituto soggetto a controllo pubblico Funzioni: custodia degli strumenti finanziari e delle liquidità di pertinenza del fondo, la normativa europea prevedeva un’ulteriore serie di compiti che potevano essere tutti riassunti nel generico dovere di controllo sull'operato del gestore. Responsabilità: «il depositario è responsabile sia nei confronti della società di gestione che dei partecipanti al fondo di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza del mancato o errato adempimento dei propri obblighi»
LA DIRETTIVA 2001/108/CEE («Direttiva Prodotto») Scopo principale: offrire ai fondi UCITS una maggiore flessibilità negli investimenti, cercando, al tempo stesso, di garantire un livello minimo di protezione per gli stessi investitori. Come? Nuova definizione di “valori mobiliari”, che includeva sostanzialmente le azioni, le obbligazioni ed altri titoli di credito. Ampliamento delle possibilità di investimento anche in altri strumenti finanziari (purché sufficientemente liquidi), quali quote di altri OIC, strumenti del mercato monetario, depositi bancari e strumenti derivati (limite esposizione complessiva in derivati ≤ valore totale netto del portafoglio, a cui si aggiungono ulteriori limiti nei confronti dei derivati OTC). Conseguenze: Grazie all'ampliamento dei limiti di investimento, un maggior numero di fondi (ad es. fondi di fondi, fondi di liquidità, cash funds e fondi indicizzati) potevano, da quel momento in poi, essere qualificati come UCITS e commercializzati in ogni Stato membro («passaporto EU»)
Recepimento delle direttive UCITS III • Premessa: In Italia, sotto il profilo regolamentare, il 1998 aveva rappresentato un anno di svolta, con l’emanazione del Testo Unico della Finanza. Il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio aveva creato infatti un apparato organico di regole con cui erano state unificate e armonizzate tutte le disposizioni dettate dalle diverse norme preesistenti in materia di gestione collettiva del risparmio. Le due fasi del processo di recepimento delle direttive UCITS III: 1. Normativa primaria (2003): Il d.lgs. n. 274 del 1 agosto 2003 , nel dare attuazione alle previsioni comunitarie, apportava significativi ritocchi al Testo Unico, ampliando sostanzialmente la tipologia dei fondi soggetti ad armonizzazione ed introducendo nuove disposizioni inerenti al passaporto europeo delle SGR. 2. Normativa secondaria (2005): Il processo di recepimento della nuova disciplina comunitaria giungeva a compimento soltanto nel 2005, attraverso le necessarie modifiche, apportate dalle due Autorità di vigilanza del settore, alla normativa secondaria. Il 14 aprile infatti, con la delibera n. 14990 la CONSOB aggiornava le disposizioni del Regolamento Emittenti e simultaneamente anche Banca d’Italia, adottando un importante provvedimento in materia, emanava il nuovo Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
La direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) Origine: la quarta revisione della disciplina degli OICR nasce da una serie di valutazioni della CE sull’effettiva efficacia delle direttive UCITS III. Sebbene entrambe le direttive UCITS III avessero costituito un significativo passo in avanti per il funzionamento e l'armonizzazione dei fondi comuni in Europa, la CE aveva riscontrato alcune carenze nel precedente assetto normativo, riconducibili: 1. alla difficoltà relative alla commercializzazione degli OICVM in Stati membri diversi da quelli in cui sono istituiti; 2. alla proliferazione di fondi dalle dimensioni troppo modeste; 3. alla redazione di un prospetto semplificato oneroso e inadatto ad informare in modo efficace i potenziali investitori.
La direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) • Dopo un lungo processo di consultazione, iniziato nel 2006, finalmente, il 13 luglio 2009, venne adottata la direttiva 2009/65/CE (UCITS IV). L’iter legislativo si concluse il 1° luglio 2010 con l’adozione da parte della CE di una serie di provvedimenti attuativi che, in aggiunta alla direttiva 2009/65/CE, costituivano l’intero pacchetto UCITS IV. • Obiettivi: eliminare le inefficienze riscontrate nel precedente assetto normativo e soprattutto ridare competitività al mercato degli OICVM, colpito, anch’esso, dalle prime negative ripercussioni della disastrosa crisi finanziaria.
La direttiva 2009/65/CE (UCITS IV) Raggiungimento obiettivi: attraverso una serie di innovazioni normative, volte sia a migliorare alcune disposizioni previgenti che ad introdurre opportunità del tutto nuove ai vari operatori del mercato interno. Queste innovazioni ponevano le basi per una profonda trasformazione del mercato europeo della gestione collettiva del risparmio Nello specifico, considerando i punti chiave della direttiva 2009/65/CE, le novità di maggior rilievo introdotte erano: 1. la sostituzione del prospetto semplificato con un nuovo documento informativo, il Key Investor Information Document (KIID); 2. il riconoscimento del pieno funzionamento del passaporto europeo per le società di gestione; 3. l’introduzione di una nuova procedura di notifica per la commercializzazione transfrontaliera dei fondi UCITS all’interno dell'UE; 4. l’armonizzazione delle procedure di fusione; 5. la creazione di strutture c.d. master- feeder.
1. La procedura di notificazione per l'offerta transfrontaliera di OICVM 1/2 Problema: onerose e lente procedure di notifica tra autorità di vigilanza dei Paesi membri di origine dell’OICVM e dei Paesi membri di distribuzione dello stesso. Il precedente quadro normativo consentiva a tali fondi di commercializzazione le proprie quote in un altro stato membro due mesi dopo la notifica all’autorità competente dello stato membro ospitante. La grande varietà di informazioni richieste dagli Stati membri ospitanti nel concedere l'autorizzazione ai sensi UCITS III, era fonte di ulteriori costi ed eccessivi ritardi che troppo spesso andavano ben oltre la durata massima di 2 mesi indicata nelle direttive UCITS III.
1. La procedura di notificazione per l'offerta transfrontaliera di OICVM 2/2 Come viene risolto tale problema? 1. snellimento della procedura di notifica Un OICVM autorizzato che intende commercializzare le proprie quote in uno Stato Membro diverso da quello di origine deve trasmettere preventivamente una lettera di notifica alle Autorità competenti del proprio Stato Membro di origine. Queste, a loro volta, avranno un massimo di 10 giorni lavorativi per controllare la completezza della documentazione inviata e per trasmetterla all’autorità competente dello Stato membro ospitante, innescando in tal modo il diritto immediato dell’OICR di avviare l’attività di commercializzazione anche in quel Paese. Secondo le nuove norme, quindi, l’autorità competente dello Stato membro ospitante non può respingere l'autorizzazione, ma ha solo il diritto di controllare ex post che la commercializzazione sia svolta in conformità alla normativa domestica. 2. Semplificazione del pacchetto di documenti da presentare alle autorità competenti In base alle nuove norme della UCITS IV, un OICR ha solo l’obbligo di presentare: 1. una lettera di notifica; 2. il suo statuto; 3. l’ultimo prospetto; 4. l'ultima relazione annuale e semestrale; 5. il suo key investor information document (KIID)
2. Il key Investor Information Document (KIID) • Problema: Il prospetto semplificato si era rilevato troppo costoso, lungo e spesso incomprensibile per i destinatari, venendo dunque meno al suo obiettivo di fornire agli investitori soltanto poche, chiare e semplici informazioni. • Come viene risolto il problema? • Attraverso la sostituzione del prospetto semplificato con un nuovo, breve, chiaro e conciso documento informativo, il KIID (Key Investor Information Document). Il KIID consiste in una scheda informativa di sole due pagine che riassume in modo uniforme le informazioni precontrattuali sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM per quanto concerne gli obiettivi, il profilo rischio-rendimento , le prestazioni e i costi del fondo. • Come è facilmente intuibile dal titolo, il KIID è un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori , strutturato in modo da facilitare la comprensione della documentazione fornita, attraverso l’uso di un linguaggio semplice che evita qualsiasi gergo tecnico, al fine di consentire un più agevole confronto tra i prodotti offerti al pubblico • Il KIID rappresenta un decisivo passo in avanti, sul piano della trasparenza e della chiarezza delle informazioni d’offerta.
3. L’armonizzazione delle procedure di fusione 1/2 Problema? • Crescente proliferare di fondi dalle dimensioni troppo modeste. • Come risolvere il problema? • La UCITS IV prevede la possibilità di effettuare fusioni di OICR anche transfrontaliere (prima negate), oltre che domestiche. • La facilitazione delle operazioni di fusione va chiaramente inquadrata nell’ottica di creare nuove opportunità di profitto all’interno del mercato dei fondi, al fine di aumentare la competitività del marchio UCITS, sia attraverso lo sfruttamento delle economie di scala che mediante una significativa riduzione dei relativi costi. • Conseguentemente, molti gestori hanno fatto leva sulle opportunità di consolidamento offerte dalla direttiva, per facilitare la creazione di fondi di maggiori dimensioni, in particolar modo attraverso operazioni di fusioni transfrontaliere.
3. L’armonizzazione delle procedure di fusione 2/2 • Iter autorizzativo: La direttiva precisa che le fusioni cross-border (ovvero tra fondi di stati membri diversi) debbano essere soggette ad una preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti dell’OICVM che cessa di esistere, la quale deve essere rilasciata entro 20 giorni dalla presentazione della relativa documentazione. • Tipologie di fusione: La direttiva disciplina dettagliatamente anche tre diverse tipologie di fusione: 1. la fusione per incorporazione (quando un OICVM si fonde in altro OICVM già esistente); 2. la fusione in senso stretto (quando due OICVM si fondono in un nuovo OICVM); 3. la fusione mediante trasferimento dell’attivo netto di un fondo a un altro fondo (quando uno o più OICVM oggetto di fusione trasferisce tutto il suo patrimonio netto ad un sottofondo dello stesso OICVM, ad un OICVM di nuova costituzione o ad un altro OICVM già esistente). N.B.: Il legislatore comunitario impone, tuttavia, l’obbligo ad ogni Stato membro di introdurre non tutte, ma almeno una delle tecniche di fusione di cui sopra nel proprio ordinamento nazionale.
4. Il «passaporto europeo» del gestore Problema: il passaporto europeo per i gestori, previsto dalla UCITS III, si era ben presto rilevato una misura inefficiente per i tempi troppo lunghi, i costi, e soprattutto per l’assenza di precise disposizioni sulla ripartizione delle aree di competenza tra le autorità di vigilanza dei differenti Stati membri. Di conseguenza, solo il 10% delle società di gestione beneficiava effettivamente dei vantaggi di tale principio. Come viene risolto il problema? La direttiva UCITS IV innova la disciplina in tema di passaporto del gestore, ampliandolo e rendendolo “pieno”. In altri termini alle società di gestione autorizzate nel proprio Stato membro d’origine ai sensi della direttiva, è concessa la possibilità di offrire i propri servizi all’interno dell’unione, senza l’obbligo di ottenere nessuna delega di gestione né di costituire una succursale nello Stato membro ospitante in cui si trova il fondo UCITS. L’autorizzazione all’accesso all’attività di gestione da parte dell’Autorità di Vigilanza dello Stato Membro di origine è valida in tutti gli Stati Membri. Per quanto riguarda le funzioni controllo, la società di gestione rimane soggetta solo alla vigilanza prudenziale dal suo Stato membro di origine, anche nel caso in cui avesse istituito una succursale oppure operasse in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
5. Le strutture master-feeder 1/2 Problema: Presenza del limite del 10%, imposto agli OICVM, sugli investimenti dei propri attivi in un altro OICVM, allo scopo di evitare lo sviluppo del fenomeno dei c.d. fondi a cascata. Come risolvere tale problema? La direttiva elimina il limite del 10%, garantendo così la possibilità di realizzare strutture centralizzate di gestione di più OICVM aventi politiche di investimento analoghe, attraverso la creazione di fondi cc.dd. “master-feeder”.
5. Le strutture master-feeder 2/2 Come funzionano? Queste nuove strutture master-feeder , in sostanza, consentono ad uno o più OICVM, denominati feeder, di investire almeno l’85% delle proprie attività in un altro fondo, definito master, in deroga alle regole di diversificazione del portafoglio che caratterizzano la gestione degli OICR . Per la restante percentuale del patrimonio (≤ al 15%), la direttiva prevede, inoltre, determinati vincoli che consentono al feeder di investire esclusivamente in: 1. attività liquide; 2. strumenti finanziari derivati con finalità di copertura. Per quanto attiene invece all’OICVM master, quest’ultimo si caratterizza per essere un OICR che ha tra i suoi partecipanti almeno un fondo feeder, per non essere esso stesso un feeder e per non detenere quote di altri fondi feeder. Da un punto di vista autorizzativo, la possibilità d’investimento di un OICVM feeder in un master dipende dalla sola autorizzazione dell’ autorità competente del primo, indipendentemente dal fatto che questi due fondi possano essere stabiliti in Stati membri diversi.
Il recepimento in Italia della UCITS IV Premessa: la direttiva 2009/65/CE e le relative misure di esecuzione contenute nella normativa di secondo livello dovevano essere recepite dagli Stati membri entro il 1° luglio 2011. Il recepimento in Italia: il processo di attuazione della UCITS IV è stato molto lungo concludendosi, ovviamente in ritardo, solo a maggio 2012. In particolare, la linea metodologica seguita dal legislatore nazionale per recepire la normativa comunitaria ha portato all’adozione dei seguenti provvedimenti: • - il Decreto Legislativo di recepimento n. 47 del 16 aprile 2012, attraverso il quale sono state apportate le necessarie modifiche al TUF; • - il Provvedimento della Banca d’Italia dell’8 maggio 2012, recante Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio ; • - la Delibera Consob n. 18210 del 9 maggio 2012, recante modifiche ai Regolamenti CONSOB 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e 16190/2007 (“Regolamento Intermediari”); • - il Provvedimento della Banca d’Italia e della Consob del 9 maggio 2012, recante modifiche al “Regolamento congiunto Banca d’Italia – Consob in materia di organizzazione e procedure degli intermediari” del 29 ottobre 2007 .
La Direttiva 2011/61/UE (AIFMD) 1/2 Adottata l’8 giugno 2011 nel rispetto della procedura Lamfalussy, la direttiva disciplina per la prima volta in modo uniforme la gestione dei fondi alternativi (cioè quelli non-UCITS), tra i quali gli hedge fund, fondi di hedge fund, fondi immobiliari, fondi di private equity, e altri tipi di fondi istituzionali, introducendo un quadro normativo in gran parte ispirato alle disciplina sugli OICVM. In altre parole, il settore europeo dei fondi è ora strutturato attorno a due direttive, la UCITS e la AIFMD, da intendersi come l’una il naturale completamento dell'altra. Origine: come la UCITS IV anche la AIFMD è figlia della recente crisi finanziaria del 2007/2008, in quanto in parte riconducibile, secondo la Commissione, alle modalità e alle strategie di gestione dei fondi di investimento alternativi, accusati di stimolare e accrescere fenomeni di instabilità sui mercati. Essa nasce appunto nel tentativo di fronteggiare al meglio i rischi sistemici e per incrementare la tutela degli investitori, attraverso l’introduzione di un quadro regolamentare completo che riconduce nel perimetro della vigilanza soggetti precedentemente non regolati che svolgono servizi assimilabili ai gestori di fondi armonizzati.
La Direttiva 2014/61/UE (AIFMD) 2/2 Fine ultimo: creare le condizioni per la costituzione di un mercato unico e integrato a livello europeo anche per i fondi d’investimento alternativi, sulla scia di quanto precedentemente realizzato per i fondi comuni di investimento. Come realizzare tale obiettivo? • 1. Attraverso l’introduzione di un regime armonizzato di «passaporto europeo» per i gestori, molto simile a quello previsto dalla direttiva UCITS. • 2. Attraverso l’introduzione di un quadro regolamentare e di vigilanza armonizzato per tutti i gestori di prodotti alternativi. • Le nuove regole introdotte riguardano essenzialmente l’autorizzazione, il funzionamento e la trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), che gestiscono e commercializzano all’interno dell’Unione i fondi alternativi di investimento (FIA), vale a dire, in sostanza, tutti i fondi di investimento diversi dagli OICVM.
Ambito di applicazione della AIFMD 1/2 La direttiva si prepone di regolare i gestori piuttosto che disciplinare i fondi, i quali rimangono, per il momento, ancora sottoposti alla normativa e alla vigilanza nazionali. • Ma cosa si intende per fondo di investimento alternativo? • La direttiva definisce quest’ultimo «come qualsiasi organismo d’investimento collettivo, compresi i relativi comparti, che raccoglie capitali da una pluralità di investitori allo scopo di investirli conformemente ad una politica di investimento predefinita e a beneficio di tali investitori, e che non sia già autorizzato in virtù della direttiva UCITS IV». • Pertanto, seguendo l’approccio “one size fits all”, nelle diverse tipologie dei fondi interessati rientrano, oltre ai più comuni fondi di investimento alternativi come gli hedge funds e i fondi di private equity, anche i fondi immobiliari, di infrastrutture, di materie prime, di venture capital e ogni altri fondo tipicamente riservato ad investitori istituzionali.
Ambito di applicazione della AIFMD 2/2 Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in essa contenute, la AIFMD precisa che sarà sufficiente che la commercializzazione o i servizi di gestione dei fondi siano svolti nel territorio di almeno uno degli Stati membri. Di conseguenza, la direttiva trova applicazione nei confronti di: 1. tutti i GEFIA UE che gestiscono FIA UE e non UE, a prescindere dalla commercializzazione all’interno dell’Unione; 2. GEFIA non UE che gestiscono FIA UE, a prescindere dalla commercializzazione all’interno dell’Unione; 3. GEFIA non UE che commercializzano nell’Unione FIA UE o non UE.
I gestori di fondi di investimento alternativi" (GEFIA) 1/2 • Le norme contenute nella direttiva si applicano a tutti i GEFIA situati all’interno dell'Unione che gestiscono uno o più FIA, ovunque siano domiciliati tali fondi (grande differenza rispetto alla direttiva UCITS). • Punto centrale della disciplina relativa al GEFIA concerne il regime autorizzativo per lo svolgimento dell’attività di gestione collettiva. Il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’autorità competente dello stato membro d’origine è subordinata al rispetto di precise condizioni, tra le quali rientrano il possesso di determinati requisiti minimi di capitale iniziale (art. 9), di requisiti gestionali (art. 15) e organizzativi (art. 18), nonché il rispetto di diversi obblighi in materia di trasparenza previsti al capo IV della direttiva. • Analogamente a quanto previsto dalla disciplina UCITS, la concessione della relativa autorizzazione consentirà al gestore di FIA di beneficiare del cosiddetto “passaporto europeo”, grazie al quale potrà gestire o commercializzare i fondi all’interno all’Unione, senza la necessità di un’ ulteriore autorizzazione da parte dello Stato membro ospitante .
I gestori di fondi di investimento alternativi" (GEFIA) 2/2 La Direttiva fa altresì chiarezza sul rapporto tra i gestori di fondi alternativi e quelli di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari disciplinati dalla UCITS IV. Nonostante venga ribadita la differenziazione in tema di operatività dei due gestori, sia in riferimento alle strategie di investimento che alle tipologia di investitori a cui si rivolgono, la AIFMD non esclude la possibilità per quel GEFIA, che avesse ottenuto anche l’autorizzazione ai sensi della UCITS IV, di gestire un OICVM. Specularmente, anche un gestore di fondi armonizzati potrà, una volta ottenuta l’autorizzazione ai sensi della AIFMD, gestire e commercializzare liberamente uno o più FIA nel territorio dei diversi Stati membri
Il depositario dei fondi alternativi 1/2 • Oltre a regolare accuratamente la figura del gestore di FIA, la direttiva AIFM ha mutato radicalmente la disciplina comunitaria del depositario, introducendo importanti novità normative, che impongono adempimenti più incisivi non solo a carico del depositario, ma anche delle controparti di cui si avvale per adempiere alle proprie funzioni. • Nomina: per ogni FIA il gestore è tenuto a nominare un solo depositario. Tale nomina deve avvenire mediante contratto scritto e può ricadere su un numero ampio di soggetti: 1. enti creditizi 2. imprese di investimento (novità) 3. ogni altra categoria di istituto soggetto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza continua (novità)
Il depositario dei fondi alternativi 2/2 Funzioni: il depositario, oltre ad essere il soggetto attributario dei compiti di custodia di tutte le risorse del fondo, deve, in base alla AIFMD, svolgere altre due funzioni principali, quali: 1. il monitoraggio dei flussi di cassa del fondo; 2. la sorveglianza su determinate funzioni operative Responsabilità: il rafforzamento del regime sulla responsabilità del depositario è, senza dubbio, la novità più rilevante. • Per la prima volta a livello europeo, la direttiva ha infatti disciplinato accuratamente la responsabilità del depositario nei confronti del gestore nel caso di perdita degli strumenti finanziari tenuti in custodia. In base all’art. 21, comma 12, il depositario è obbligato, in caso di perdita degli attivi del fondo, a restituire “senza indebito indugio uno strumento finanziario di tipo identico o l’importo corrispondente al FIA o al GEFIA che agisce per conto del FIA”. Tuttavia, questo principio non è esente da deroghe: infatti la responsabilità del depositario viene meno qualora possa dimostrare che la perdita sia imputabile ad un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo oppure laddove la custodia sia stata delegata a terzi .
Il recepimento della direttiva AIFMD 1/3 • La direttiva AIFM è stata recepita nell’ordinamento italiano attraverso il d.lgs. 4 marzo 2014 n. 44, in vigore dal 9 aprile 2014, con il quale sono state apportate profonde modifiche al Testo unico della finanza, riguardo al quadro della disciplina della gestione collettiva. • Le principali modifiche al TUF: 1. Introduzione di nuove tipologie di prodotti e soggetti (come le SICAF), precedentemente non regolati da tale fonte normativa. 2. Ridefinizione del servizio di gestione collettiva del risparmio, definito come quel “servizio che si realizza attraverso la gestione di OICR e dei relativi rischi”. Ai fini dell’individuazione dell’OICR, l’art. 1, comma 1, lett. k) TUF, precisa che per quest’ultimo si intende “l’organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonché investito in strumenti finanziari, crediti, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”. 3. Rivisitazione della disciplina relativa al depositario: (soggetti ammissibili, compiti e responsabilità)
Il recepimento della direttiva AIFMD 2/3 • Il processo di recepimento della AIFMD è stato completato con una serie di provvedimenti del Ministero dell’Economia e delle finanze, della Banca d’Italia e della Consob. Più precisamente, le Autorità, ciascuna nei propri ambiti di competenza, sono intervenute sui seguenti documenti: 1. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio (“Regolamento Banca d’Italia”), per quanto concerne la disciplina delle diverse tipologie di OICR, dell’operatività transfrontaliera e del depositario, oltre alle disposizioni inerenti alla procedura di autorizzazione; 2. Regolamento congiunto Banca d’Italia-CONSOB (“Regolamento Congiunto”) in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di investimento e di gestione collettiva ; 3. Regolamento Intermediari, relativamente alle regole di condotta che devono essere osservate nella prestazione del servizio di gestione collettiva e nella commercializzazione degli OICR; 4. Regolamento Emittenti, per quanto riguarda le regole inerenti all’offerta al pubblico delle azioni o quote degli OICR .
Il recepimento della direttiva AIFMD 3/3 • A tali modifiche è seguita la versione definitiva del nuovo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, di attuazione dell’art. 39 del TUF, concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli OICR italiani. • Tale importante decreto ha ridefinito la «struttura e le categorie degli OICR italiani” riclassificando le diverse tipologie di OICR di diritto italiano in queste 5 macro categorie: 1. OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari); 2. FIA (fondi di investimento alternativi) aperti e chiusi; 3. FIA immobiliari; 4. FIA riservati; 5. OICR garantiti.
Gli OICR di diritto italiano tra vecchie e nuove categorie Le categorie di fondi di A seguito dell’adozione del investimento previste dalla D.M. n. 30/2015 si individuano, disciplina italiana sino al recepimento della AIFMD oggi, le seguenti categorie di erano le seguenti: OICR di diritto italiano: 1. fondi comuni aperti; 1. OICVM; 2. fondi comuni chiusi; 2. FIA aperti e chiusi; 3. fondi riservati; 3. FIA immobiliari; 4. fondi speculativi. 4. FIA riservati; 5. OICR garantiti.
1. OICVM 1. OICVM: fondi di investimento di tipo aperto e SICAV rientranti nell’ambito di applicazione delle direttive UCITS. In altri termini: (fondi armonizzati) Si caratterizzano per la libertà di commercializzazione delle relative quote o azioni all’interno dell’UE e per il fatto di garantire agli investitori il diritto di chiedere il rimborso della propria partecipazione in via continuativa.
2. FIA aperti e chiusi FIA aperti: fondi di investimento di tipo aperto e SICAV, rientranti nell’ambito di applicazione delle direttiva AIFM. (fondi alternativi aperti) • I partecipanti al FIA hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o delle azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal regolamento o dallo statuto e dalla documentazione d’offerta del FIA. • Rispetto agli OICVM, i FIA, godono di una disciplina meno stringente riguardo l’oggetto dell’investimento e i limiti alla concentrazione dei rischi che consente loro una maggiore libertà di manovra negli investimenti. FIA chiusi: fondi di investimento di tipo chiuso e SICAF, che fanno riferimento dal punto di vista normativo alla direttiva AIFM. (fondi alternativi chiusi) • Si caratterizzano per le forti limitazioni alla libertà di disinvestimento, ovvero nel diritto al rimborso, e perché non consentono una libertà di ingresso in via continuativa all’investitore. (Differenza con i FIA di tipo aperto)
3. FIA IMMOBILIARI e 4. FIA RISERVATI 3. FIA IMMOBILIARI: sono una sottocategoria dei FIA chiusi Essendo una sottocategoria dei FIA chiusi, abbiamo anche SICAF immobiliari. • sono costituiti da quei fondi che investono il proprio patrimonio in misura non inferiore ai due terzi del valore totale dell’attivo del FIA in beni immobili, diritti reali immobiliari, partecipazioni in società immobiliari e parti di altri FIA immobiliari (anche esteri). 4. FIA RISERVATI: fondi che possono essere sia di tipo aperto che di tipo chiuso, che si rifanno alla direttiva AIFM. La partecipazione è “riservata” esclusivamente ad investitori professionali e ad investitori non professionali che sottoscrivono quote o azioni del FIA per almeno 500.000 euro e che dichiarano per iscritto di essere consapevoli della rischiosità dell’investimento
5. OICR garantiti 5. OICR garantiti: il gestore, nel rispetto dei criteri di investimento e delle norme prudenziali di frazionamento del rischio stabilite dalla Banca d'Italia, può istituire anche OICR garantiti. Gli OICR garantiti sono fondi di tipo aperto o chiuso che garantiscono la restituzione del capitale investito ovvero il riconoscimento di un rendimento minimo attraverso la stipula di apposite convenzioni con banche, imprese di investimento che prestano il servizio di negoziazione per conto proprio, imprese di assicurazione o intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106 TUB aventi i requisiti indicati dalla Banca d'Italia, o mediante altre eventuali forme di garanzia indicate dalla Banca d'Italia.
Differenze tra fondi armonizzati e fondi alternativi FONDI ARMONIZZATI FONDI ALTERNATIVI direttive UCITS direttiva AIFM Ambito di applicazione (*UCITS IV) (direttiva 2011/61/UE) Tipologia unicamente di tipo aperto sia aperti che chiusi esclusivamente le attività indicate nelle ampia gamma di strumenti Oggetto dell’investimento direttive UCITS finanziari (presenza, inoltre, (vincoli meno stringenti di limiti percentuali) rispetto ai fondi armonizzati) investitori professionali prevalentemente investitori (con possibilità per gli stati al dettaglio, membri di estendere la Clientela ma anche investitori commercializzazione di professionali alcune tipologie di FIA anche presso investitori retail*) *In Italia la commercializzazione è stata aperta anche presso investitori retail
Differenze tra FONDI e SICAV/F FONDI DI INVESTIMENTO SICAV e SICAF OICR costituiti in forma (puramente) OICR costituiti in forma societaria contrattuale Il fondo di investimento è un patrimonio a sé Le SICAV e le SICAF sono vere e proprie stante, costituito con il denaro dei sottoscrittori società (SpA), i cui i sottoscrittori e gestito dalla società di gestione divengono soci con tutti i relativi diritti Modalità di adesione: Modalità di adesione: sottoscrizione quote del fondo 1. sottoscrizione di azioni (SICAV) 2. sottoscrizione di azioni o di strumenti finanziari partecipativi (SICAF) Il risparmiatore non ha la possibilità di Il risparmiatore diventa azionista (socio); intervenire nelle scelte di asset allocation di conseguenza, può partecipare alle assemblee sociali e contribuire, seppur entro certi limiti, alle scelte di allocazione delle risorse Il patrimonio è gestito dalla società di gestione, Possono gestire direttamente il proprio in quanto il fondo non è un soggetto autonomo patrimonio (in quanto OICR dotati di di diritto personalità giuridica) o avvalersi di un gestore esterno
I SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA GESTIONE COLLETTIVA L’attività di gestione del risparmio in forma collettiva è riservata a determinate categorie di soggetti, che necessitano di un’apposita autorizzazione per lo svolgimento del relativo servizio. • In base all’art. 32-quater, comma 1, TUF, l’esercizio di tale attività è riservata alle: 1. SGR 2. SICAV (che gestiscono direttamente i propri patrimoni) 3. SICAF (che gestiscono direttamente i propri patrimoni) 4. Società di gestione UE (che gestiscono OICVM italiani) 5. GEFIA UE e ai GEFIA non UE (gestori di fondi alternativi che gestiscono un FIA italiano) In altre parole, la nozione di gestore di forme collettive del risparmio include tutte le società italiane, UE e non UE, autorizzate a gestire OICVM e FIA italiani ai sensi delle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE.
UCITS V Il 23 luglio 2014 è stata adottata la direttiva 2014/91/UE (UCITS V), che interviene sulla direttiva UCITS IV per eliminare le disparità tra le norme nazionali in materia di: 1. funzioni e responsabilità dei depositari 2. politica retributiva dei gestori 3. sanzioni amministrative. • Obiettivi: 1. aumentare la tutela degli investitori e la prevenzione dei rischi finanziari sistemici. 2. uniformarsi alle nuove disposizioni introdotte dalla AIFMD • Recepimento: entro il 18 marzo 2016.
UCITS V- Funzioni e responsabilità dei depositari Tema centrale della recentissima UCITS V è la nuova disciplina relativa alla funzione del depositario, la quale mira a stabilire regole più dettagliate in vista di una più avvertita esigenza di tutela verso gli investitori. Le novità normative inerenti la figura del depositario si focalizzano in sostanza su quattro diverse aree: 1) entità ammissibili (istituti di credito e società di investimento); 2) obblighi relativi ai conti deposito e al monitoraggio del cash; 3) delega delle funzioni (maggiori vincoli posti alla possibilità di avvalersi di una banca sub-depositaria, incluso il divieto di traferire la responsabilità per la perdita di asset in capo a quest’ultima) 4) responsabilità del depositario (le norme si rifanno a quelle contenute nella direttiva AIFM)
UCITS V - Politiche retributive e regime sanzionatorio Politiche retributive: le nuove politiche di remunerazione dovranno essere proporzionate all’organizzazione, alla natura, alla dimensione e alla complessità delle attività svolte dalla società di gestione (principio di proporzionalità). • Le nuove disposizioni si applicheranno alle categorie di personale le cui attività professionali influenzano in maniera rilevante i profili di rischio degli OICVM che gestiscono. • In particolare, sono previste norme relative alle componenti fisse e variabili della remunerazione totale, imponendo inoltre alle società di gestione di pubblicare i relativi importi nella relazione annuale. Regime sanzionatorio: prevede che nel caso in cui un gestore operi violando la legislazione europea, le sanzioni e le misure amministrative siano effettive, proporzionate e dissuasive.
UCITS VI 1/3 • Ancor prima dell’adozione della direttiva UCITS V, la CE aveva già compiuto i primi passi verso un’ulteriore revisione della normativa sugli OICVM pubblicando, il 26 luglio 2012, un nuovo documento di consultazione UCITS dal titolo “Product Rules, Liquidity Management, Depositary, Money Market Funds, Long Term Investments”. • Tale iniziativa è stata denominata “UCITS VI” e getta le basi per un nuovo processo legislativo volto a migliorare il quadro normativo sugli OICVM. • In particolare la consultazione ha riguardato 8 grandi aree completamente diverse da quelle contemplate dalla direttiva UCITS V.
UCITS VI 2/3 • In sintesi, i temi principali affrontati nel documento di consultazione e che possono costituire la base normativa della futura UCITS VI sono: 1. Attività ammissibili e uso di strumenti derivati 2. Tecniche di gestione efficiente del portafoglio 3. Derivati OTC 4. Regole di gestione straordinaria della liquidità 5. Passaporto del depositario 6. Fondi del mercato monetario (FMM) 7. Investimenti a lungo termine 8. Aggiornamenti UCITS IV (relativamente alle strutture master-feeder, alle fusioni tra fondi e alla procedura di notifica)
UCITS VI 3/3 • La consultazione si è conclusa ad ottobre 2012. • Da allora due aree (fondi del mercato monetario e investimenti a lungo termine) sono state già affrontate separatamente, al di fuori del quadro normativo UCITS. • Per concludere, allo stato attuale, l'attenzione della regolamentazione è al momento focalizzata su una corretta attuazione della UCITS V. • Per questo, nonostante la pubblicazione del documento di consultazione rappresenti il primo passo per una nuova procedura legislativa, i dettagli e la tempistica della nuova riforma non risultano ancora sufficientemente chiari. • Tuttavia, dal momento che i regolatori hanno identificato la gestione della liquidità e dei derivati come una particolare fonte di rischio sistemico e hanno collettivamente deciso di rafforzare la loro regolamentazione, una futura UCITS VI appare dunque inevitabile.
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