Tassazione del settore produttivo - Camera dei Deputati
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Tassazione del settore produttivo 31 marzo 2020 Per far fronte all'emergenza Coronavirus,sono state adottate numerose misure a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione, per la cui descrizione si rinvia al tema web Nell'ambito dei provvedimenti adottati, il decreto legge n. 9 (AC 2428) e il decreto legge n.18 del 2020 (AS 1766) hanno introdotto, tra l'altro, numerose misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza. La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese ha sostituito tali misure con un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Ha inoltre prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Superammortamento e altre agevolazioni In luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, la legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019) ha sostituito tali misure con un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31 dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell'aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Il cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si ricorda che il decreto-legge n. 87 del 2018 (articolo 7) ha subordinato l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione, riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La legge di bilancio 2020 inoltre ha prorogato al 2020 alcuni crediti di imposta già esistenti, quali: il credito d'imposta per le erogazioni liberali per manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (commi 177-180); il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali per i comuni colpiti dal sisma del centro italia nel 2016 (comma 218); il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319); il credito d'imposta per le PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore (comma 300); il credito d'imposta formazione 4.0 (commi 210-217); il cosiddetto credito d'imposta
edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e periodica (comma 393). Con la stessa legge è stata ridisciplinata la materia degli investimenti in ricerca e sviluppo, con un credito d'imposta che riguarda anche le spese sostenute per transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta già vigente per investimenti in ricerca e sviluppo, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (commi 198-209). La tassazione degli enti non commerciali e la riforma del terzo settore Il decreto-legge n. 135 del 2018 (articolo 1, commi 8-bis e 8-ter) ha posticipato l'abrogazione della riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019. L'abrogazione, anziché decorrere dal 1° gennaio 2019, ha luogo a partire dal periodo d'imposta di prima applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure. L'articolo 13 del decreto-legge n. 87 del 2018 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio 2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società sportive dilettantistiche con scopo di lucro e ha abrogato le agevolazioni fiscali a favore delle stesse introdotte dalla medesima legge. Si istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione. L'articolo 7 del decreto "fiscale" 2018 (decreto-legge n. 119 del 2018) consente alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti. Il decreto legislativo n. 105 del 2018, (A.G. n. 33) che ha corretto e integrato il codice del Terzo Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha introdotto alcune rilevanti novità riguardanti la disciplina degli enti del Terzo Settore. Tra le novità fiscali si segnalano: l'estensione a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali, della possibilità di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore; l'aggiornamento della denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali; le cosiddette piattaforme di peer to peer lending; l'individuazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali attività si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi; la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali; l'esclusività delle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del cosiddetto social bonus; l'estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato; l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato e dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali; le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario;
la modifica degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario; il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi, con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Si ricorda al riguardo che la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. In attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 - Codice del Terzo settore, con il quale si provvede tra l'altro al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti; sono disciplinati i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di finanza sociale. Con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 si è proceduto a revisionare la disciplina dell'impresa sociale: esso consente tra l'altro all'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (entro certi limiti) ed estende il novero di attività che configurano una "utilità sociale" a fini di legge, con l'attribuzione inoltre di alcuni incentivi fiscali. Il D. Lgs. n. 95 del 2018 (A.G.31) ha apportato modifiche e correzioni alla disciplina in materia di impresa sociale. Si veda l'approfondimento per una sintesi delle principali norme fiscali e finanziarie nel Codice del Terzo Settore. Focus La riforma del terzo settore https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_riforma_del_terzo_settore_.html Il regime forfetario agevolato (ex "minimi") La legge di bilancio 2020 (commi 691 e 692) reca alcune modifiche alla disciplina del regime forfettario: sopprime l'imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a partire dal 2020; reintroduce come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro; stabilisce un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica. In particolare (comma 691) è stata abrogata l'imposta sostitutiva al 20 per cento, introdotta dalla legge di bilancio 2019, che si sarebbe dovuta applicare alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni ove avessero conseguito, nel periodo d'imposta precedente, ricavi o compensi fino a 100.000 euro. E' stata poi reintrodotta (comma 692), quale condizione accessoria necessaria per l'accesso al regime forfettario, il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla legge di bilancio 2019). Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi familiari. Ripristina l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Infine introduce un regime premiale volto a incentivare l'utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni
(rispetto ai vigenti cinque). Il Governo nella risposta alle interrogazioni nn. 5-03471 e 5-03472 il 5 febbraio 2020, presso la VI Commissione finanze, ha precisato che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020 non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di 30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale superamento di dette soglie; pertanto le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio per il 2020 operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020. L'articolo 6 del cosiddetto decreto crescita (decreto n. 34 del 2019) stabilisce che anche i contribuenti che applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre l'articolo 6-bis, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario (articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi. Secondo i dati delle statistiche fiscali dell'Osservatorio sulle partite IVA per l'anno 2018, pubblicati sul sito del Dipartimento delle finanze del MEF, nell'anno 2018 i soggetti che hanno aderito al regime forfetario (anziché al regime fiscale ordinario) sono stati 195.559, con un aumento del 6% in confronto al 2017; tali adesioni rappresentano il 38,1% del totale delle nuove aperture di partita Iva. Focus Il regime forfetario https://temi.camera.it/leg18/post/il_regime_forfetario.html Indici sintetici di affidabilità fiscale e "redditometro" Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto i cd. indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dei contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti; sono indicatori che, misurando attraverso un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Agli ISA sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità. Di conseguenza sono stati progressivamente eliminati gli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. La legge di bilancio 2018 (comma 931) ha differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. Per approfondimenti si rinvia alla scheda dell'Agenzia delle entrate. Il decreto-legge n. 87 del 2018 ha modificato l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo (cd. redditometro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori ai fini della sua determinazione per l'emanazione del decreto di individuazione degli elementi indicativi di capacità contributiva. Con il decreto legge 78 del 2010 tale istituto ha subito una prima, sostanziale modifica complessiva. Tra le più importanti innovazioni si segnalano: la possibilità per il fisco di determinare sempre sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese, di qualsiasi genere, sostenute nel corso del periodo d'imposta. E' fatta salva la prova, fornita dal contribuente, che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile;
viene consentito di determinare sinteticamente il reddito anche sulla base di determinati elementi indicativi di capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area geografica di appartenenza. SI affida a un DM del ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di determinare tali indici; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che quello accertabile superi di almeno un quinto quello dichiarato; l'ufficio, prima di emanare l'accertamento, ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente; dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri previsti dal TUIR e spettano le detrazioni IRPEF per oneri. La fiscalità nell'economia digitale (web tax) La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi da 35 a 50) ha istituito un'imposta sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio italiano per prestazione di servizi digitali. L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Il provvedimento ha contestualmente abrogata l'imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2019. La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, comma 678) ha modificato la disciplina dell'imposta sui servizi digitali allo scopo di: chiarire le modalità applicative dell'imposta, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti, alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo; individuare le ipotesi di esclusione dall'imposta; obbligare i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale; consentire l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l'operatività dalla normativa secondaria; disporre che la disciplina dell'imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale. L'abrogata imposta sulle transazioni digitali (di cui all'articolo 1, commi 1010-1016 della legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018) aveva introdotto una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, in particolare istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici, con aliquota del 3 per cento applicata al valore della singola transazione, al netto dell'IVA. Si ricorda inoltre che l'articolo 1- bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. La nuova procedura appare quale un generale strumento antielusione e antiabuso diretto a imprese multinazionali, senza discriminare tra imprese digitali e non digitali. Aliquote IRES La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 716 a 718 della legge n. 160 del 2020) introducono un'aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento (in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione, nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021. Il decreto-legge n. 34 del 2019, c.d. decreto crescita, (articolo 2) prevede una progressiva riduzione
dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al reimpiego degli utili. L'aliquota è così rimodulata: al 22,5 per cento per l'anno di imposta 2019; al 21,5 per cento per il 2020; al 21 per cento per il 2021; al 20,5 per cento per il 2022; al 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime. Tale misura ha sostituito la cd. mini-IRES disposta dalla legge di bilancio 2019, che prevedeva l'applicazione di un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione alle imprese soggette a IRPEF. Settore bancario e assicurativo Il legislatore è intervenuto a più riprese sulla fiscalità delle banche e delle assicurazioni, anche per coordinare la relativa disciplina con le nuove norme in tema di crisi e riforme del settore bancario. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) , tra l'altro: - ai commi 1056 e 1065, prevede il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. L'articolo 16 del decreto legge n. 83 del 2015, che ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, aveva fissato un piano per la deduzione delle eccedenze non portate in deduzione in sede di prima applicazione della disciplina. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato; - al comma 1066 eleva la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, che viene innalzato dal 59 all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e infine fissato al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021; - ai commi 1067-1069 stabilisce che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui allo standard internazionale IFRS 9, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove periodi d'imposta successivi; - ai commi 1070 e 1071 introduce facoltà, anziché l'obbligo, per i soggetti non quotati di applicare i principi contabili internazionali; - sl comma 1072 modifica la disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. Si chiarisce in particolare che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche facenti parte del gruppo bancario cooperativo costituiscono un'unica entità consolidante. Ne consegue che, nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano iscritte con modalità omogenee. L'articolo 20 del decreto-legge n. 119 del 2018 disciplina l'istituto del gruppo IVA con riferimento ai gruppi bancari cooperativi; l'articolo 20-quater del medesimo provvedimento consente - temporaneamente - ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del valore di mercato. Agevolazioni fiscali per le nuove imprese Le imprese startup e gli incubatori certificati godono di agevolazioni fiscali specifiche. Le startup innovative, disciplinate dagli articoli 25-35 del D. L. n. 179 del 2012), sono imprese di nuova costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d'impresa, che deve possedere specifici requisiti, sono riconosciute misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre a requisiti necessari (tra i quali si segnalano: costituzione da non più di 5 anni, valore della produzione non superiore a 5 milioni annui, non distribuzione degli utili, oggetto sociale sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), l'impresa deve possedere almeno uno tra i requisiti alternativi che identificano il carattere innovativo dell'attività: deve sostenere spese di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione; deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in determinate misure alternative; deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario. Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle Imprese (articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012). Alle startup innovative inoltre si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle società di comodo e in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (citato articolo 26 del decreto- legge n. 179 del 2012). Le stesse sono inoltre esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies del decreto-legge n. 3 del 2015). Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera l'esenzione da imposizione fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (articolo 27 del D.L. 179 del 2012). Sono previsti incentivi fiscali anche per l'investimento nel capitale di rischio delle startup innovative provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare tale agevolazione è stata resa strutturale dalla legge di bilancio 2017: per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF pari al 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l'incentivo consiste in una deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro (articolo 1, comma 66 della legge n. 232 del 2016). Gli incentivi operano sia per gli investimenti diretti in startup innovative, sia per quelli indiretti (mediante OICR e altre società che investono prevalentemente in startup e PMI innovative). A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20 per cento per le persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento nel caso di investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico. Dal 2017, invece si applica l'aliquota unica al 30 per cento. Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le suddette categorie di imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità innovative, segnatamente attraverso portali online (crowdfunding); tale modalità di raccolta di capitale, inizialmente riservata alle startup ed alle PMI innovative, è stata da ultimo estesa a tutte le PMI (articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016). L'articolo 4 del D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento la definizione di piccole e medie imprese innovative, destinate ad accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi in precedenza riservati alle startup innovative. Tali disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali a vantaggio dei sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese (articolo 31 del D.L. 98 del 2011, attuato con D.M. 21 dicembre 2012). I proventi degli investitori non sono soggetti ad imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia, avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Gli incentivi sono confermati se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il
Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi. Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali. Al fine di favorire gli investimenti in startup, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per le società quotate di acquisire le perdite fiscali di società startup partecipate per almeno il 20 per cento. Sono previste diverse condizioni, tra cui le seguenti: le azioni della società cessionaria o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; la società cedente non deve svolgere in via prevalente attività immobiliare; la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 76-80). Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017 a decorrere dal 2018. Esso opera per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Il credito d'imposta spetta anche in relazione agli investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo dell'anno 2016. Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative. Con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito internet del Dipartimento l'Informazione e l'Editoria: http://informazioneeditoria.gov.it. Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 22 ottobre 2018. Zone Franche Urbane La legge di bilancio 2019, comma 759, modifica in più punti la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia (recata dall'art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti). La fruibilità delle agevolazioni viene (conseguentemente) estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a valere sulle risorse stanziate dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie. Viene inoltre demandata all'INPS l'emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione) di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari delle agevolazioni. Il comma 1020 prevede inoltre che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l'esercizio 2019 ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019. Il legislatore ha utilizzato l'istituto delle Zone Franche Urbane, aree geografiche entro le quali vigono specifiche agevolazioni (anche fiscali) per persone fisiche e imprese, allo scopo di: promuovere la crescita di territori colpiti da calamità naturali; sostenere le regioni del Mezzogiorno. Si rinvia all'approfondimento per una disamina più completa dell'istituto e delle attuali ZFU.
Focus Le attuali Zone Franche Urbane (ZFU) https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_le_attuali_zone_franche_urbane__zfu_.html Musre in favore di Campione d'Italia La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 559-580) hanno introdotto un complesso di misure fiscali relative al comune di Campione d'Italia, anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise. I commi da 559 a 568 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) sulle forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l'introduzione di beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Con norma di rango secondario sono stabilite le franchigie applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta e i casi di esonero dall'obbligo dichiarativo. Non si applicano ai residenti a Campione d'Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione d'Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa vigente in materia di franchigie doganali UE. Viene poi chiarito che Campione d'Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell'ambito di applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572). Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d'Italia, che consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576). Si prevede un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al 2024 (commi 577-579). Infine, il regime agevolato IRES per Campione d'Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che hanno sede nel Comune medesimo (comma 580). Si ricorda che l'articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 aveva già introdotto numerose misure per il rilancio di Campione d'Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono nella riduzione delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 209 della legge n. 160 del 2019) ha disciplinato il credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l'operatività fino al 2020). Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite massimo di 3 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; è invece riconosciuto in misura pari al 10% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Con riferimento alle attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e
dell'arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale, l'agevolazione spetta in misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro. La disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo era originariamente contenuta nell'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 ed è stata oggetto di modifica nel corso del tempo, da ultimo con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In un primo momento la norma prevedeva un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa (attualmente il limite è di 20 milioni) ed una spesa minima di 50 mila euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione (ora ridotta a 30 mila euro). La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, commi 35 e 36), la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, articolo 1, commi 15 e 16) e la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018) hanno modificato tale disciplina in più punti: la misura dell'agevolazione è stata in un primo momento ridotta al 25 per cento, successivamente ripristinata al 50 per cento per essere infine ridotta nuovamente al 25 per cento (salvo specifiche ipotesi); sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato"; l'importo massimo per ciascuna impresa beneficiaria è stato inizialmente (5 milioni dal 2015 e 20 milioni di euro dal 2017) per essere successivamente abbassato a 10 milioni; è stato introdotto maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; ; la soglia minima di investimenti agevolabili è stata ridotta a 30 mila euro; per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020; non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il previgente articolo 3 prevedeva come condizione un fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro); non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti (anche in considerazione della disciplina sul patent box); per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro; sono stati introdotti specifici adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta. la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari, ma dell'abrogazione di alcune agevolazioni (credito d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo) che vengono assorbite dal credito d'imposta. Allegati e Link Web Circolare 10/E del 2018: Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in presenza di operazioni straordinarie http://www.camera.it/temiap/2018/05/17/OCD177-3555.pdf
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