Tassazione del settore produttivo - Camera dei Deputati

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Tassazione del settore produttivo - Camera dei Deputati
Tassazione del settore produttivo

31 marzo 2020

   Per far fronte all'emergenza Coronavirus,sono state adottate numerose misure a livello nazionale ed
 internazionale dirette a prevenirne ed arginarne l'espansione, per la cui descrizione si rinvia al tema web
 Nell'ambito dei provvedimenti adottati, il decreto legge n. 9 (AC 2428) e il decreto legge n.18 del 2020
 (AS 1766) hanno introdotto, tra l'altro, numerose misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
 imprese connesse all'emergenza.
   La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), in luogo di prorogare al 2020 il cd.
 superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese ha sostituito tali misure con un nuovo
 credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Ha inoltre
 prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a
 strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

  Superammortamento e altre agevolazioni

  In luogo di prorogare al 2020 il cd. superammortamento e iperammortamento in favore delle imprese, la
legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197 della legge n. 160 del 2019) ha sostituito tali misure con
un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali
nuovi. Esso riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni investimenti, anche i professionisti. Il
credito è riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento e copre
gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione
tecnologica secondo il modello Industria 4.0.

   Si ricorda che il superammortamento è stato prorogato, da ultimo dal decreto-legge n. 34 del 2019; esso consente
ai titolari di reddito d'impresa ed agli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali
strumentali nuovi fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020- a condizione che, entro la data del 31
dicembre 2019, l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari
al 20 per cento del costo di acquisizione – di usufruire dell'aumento del 30 per cento del costo di acquisizione dei
predetti beni, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria.
   Il cd. iperammortamento, disposto in origine dalla legge di bilancio 2017 e da ultimo prorogato e rimodulato dalla
legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018), consente di maggiorare il costo di
acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale secondo il
modello Industria 4.0. Essa è stata riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019 ovvero fino al
31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia
avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Si ricorda che
il decreto-legge n. 87 del 2018 (articolo 7) ha subordinato l'applicazione dell'iperammortamento fiscale alla
condizione che il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, su cui si fonda l'agevolazione,
riguardi strutture produttive situate nel territorio nazionale, ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non
residenti.

   La legge di bilancio 2020 inoltre ha prorogato al 2020 alcuni crediti di imposta già esistenti, quali:
il credito d'imposta per le erogazioni liberali per manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla
realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (commi 177-180); il credito d'imposta per l'acquisto
di beni strumentali per i comuni colpiti dal sisma del centro italia nel 2016 (comma 218); il credito d'imposta
per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno (comma 319); il
credito d'imposta per le PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore
(comma 300); il credito d'imposta formazione 4.0 (commi 210-217); il cosiddetto credito d'imposta
edicole agli esercenti attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita della stampa quotidiana e
periodica (comma 393).
  Con la stessa legge è stata ridisciplinata la materia degli investimenti in ricerca e sviluppo, con un credito
d'imposta che riguarda anche le spese sostenute per transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e
altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo
di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito di imposta già vigente per
investimenti in ricerca e sviluppo, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all'anno
2019 (commi 198-209).

  La tassazione degli enti non commerciali e la riforma del terzo settore

  Il decreto-legge n. 135 del 2018 (articolo 1, commi 8-bis e 8-ter) ha posticipato l'abrogazione della
riduzione a metà dell'IRES per alcuni enti del terzo settore, disposta con legge di bilancio 2019.
L'abrogazione, anziché decorrere dal 1° gennaio 2019, ha luogo a partire dal periodo d'imposta di prima
applicazione di ulteriori misure di favore nei confronti di enti che svolgono attività aventi finalità
sociale. Pertanto, la riduzione a metà dell'IRES per tali enti permane fino all'emanazione di dette misure.

  L'articolo 13 del decreto-legge n. 87 del 2018 ha soppresso le previsioni introdotte dalla legge di bilancio
2018, in base alle quali le attività sportive dilettantistiche potevano essere esercitate anche da società
sportive dilettantistiche con scopo di lucro e ha abrogato le agevolazioni fiscali a favore delle stesse
introdotte dalla medesima legge. Si istituisce un nuovo fondo destinato a interventi in favore delle società
sportive dilettantistiche, in cui confluiscono le risorse rinvenienti dalla suddetta soppressione.
  L'articolo 7 del decreto "fiscale" 2018 (decreto-legge n. 119 del 2018) consente alle società e alle
associazioni sportive dilettantistiche possono avvalersi della definizione agevolata degli atti del
procedimento di accertamento e della definizione agevolata delle liti pendenti.

  Il decreto legislativo n. 105 del 2018, (A.G. n. 33) che ha corretto e integrato il codice del Terzo
Settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ha introdotto alcune rilevanti novità riguardanti la
disciplina degli enti del Terzo Settore. Tra le novità fiscali si segnalano:

    l'estensione a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore
    commerciali, della possibilità di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito,
    nonché certificati di deposito, con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo
    settore;
    l'aggiornamento della denominazione dei soggetti che svolgono attività di social lending, facendo
    riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali; le cosiddette
    piattaforme di peer to peer lending;
    l'individuazione delle attività svolte dagli enti del Terzo settore che si caratterizzano per essere non
    commerciali, prevedendo una presunzione in base alla quale tali attività si considerano non
    commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo
    d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi;
    la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non
    commerciali del Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano
    aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio
    delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali;
    l'esclusività delle attività di interesse generale svolte con modalità non commerciali, ai fini del
    cosiddetto social bonus;
    l'estensione della detrazione maggiorata del 35 per cento alle erogazioni liberali eseguite a favore
    delle organizzazioni di volontariato;
    l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle
    attività delle organizzazioni di volontariato e dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via
    esclusiva allo svolgimento di attività non commerciali;
    le correzioni di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si
    applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario;
la modifica degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non
    commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario;
    il coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico
    delle imposte sui redditi, con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, nonché con le disposizioni in
    materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

   Si ricorda al riguardo che la legge 6 giugno 2016, n. 106 ha conferito al Governo una delega per la
riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. In
attuazione della delega, in vigore dal 3 luglio 2016, è stato emanato il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 111 - Codice
del Terzo settore, con il quale si provvede tra l'altro al riordino e alla revisione organica della disciplina
speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria
applicabile a tali enti; sono disciplinati i titoli di solidarietà degli enti del terzo settore nonché le altre forme di
finanza sociale.
   Con il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 si è proceduto a revisionare la disciplina dell'impresa sociale: esso
consente tra l'altro all'impresa sociale di distribuire dividendi ai soci (entro certi limiti) ed estende il novero di
attività che configurano una "utilità sociale" a fini di legge, con l'attribuzione inoltre di alcuni incentivi fiscali. Il
D. Lgs. n. 95 del 2018 (A.G.31) ha apportato modifiche e correzioni alla disciplina in materia di impresa
sociale.
   Si veda l'approfondimento per una sintesi delle principali norme fiscali e finanziarie nel Codice del Terzo
Settore.

  Focus

 La riforma del terzo settore
 https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_la_riforma_del_terzo_settore_.html

  Il regime forfetario agevolato (ex "minimi")

  La legge di bilancio 2020 (commi 691 e 692) reca alcune modifiche alla disciplina del regime
forfettario:

    sopprime l'imposta sostitutiva al 20% (contribuenti con ricavi tra 65.001 e 100.000 euro) prevista a
    partire dal 2020;
    reintroduce come condizione per l'accesso al regime forfettario al 15 % il limite delle spese sostenute
    per il personale e per il lavoro accessorio, nonché l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente
    eccedenti l'importo di 30.000 euro;
    stabilisce un sistema di premialità per incentivare l'utilizzo della fatturazione elettronica.

  In particolare (comma 691) è stata abrogata l'imposta sostitutiva al 20 per cento, introdotta dalla legge di
bilancio 2019, che si sarebbe dovuta applicare alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o
professioni ove avessero conseguito, nel periodo d'imposta precedente, ricavi o compensi fino a 100.000
euro.
  E' stata poi reintrodotta (comma 692), quale condizione accessoria necessaria per l'accesso al regime
forfettario, il limite alle spese sostenute per il personale e per il lavoro accessorio (requisito soppresso dalla
legge di bilancio 2019). Pertanto potranno accedere al regime agevolato forfettario i contribuenti che, oltre a
non avere superato il limite dei 65.00 euro, hanno sostenuto spese per un ammontare complessivamente
non superiore ad euro 20.000 lordi per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai
collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti, comprese le somme erogate sotto forma di
utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro prestato dall'imprenditore o dai suoi
familiari. Ripristina l'esclusione dal regime forfettario dei soggetti che nell'anno precedente hanno percepito
redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000
euro (la verifica dì tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato). Infine introduce un regime
premiale volto a incentivare l'utilizzazione della fattura elettronica: per i contribuenti che sia avvalgono del
regime forfettario e che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine
di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno ovvero a quattro anni
(rispetto ai vigenti cinque).

  Il Governo nella risposta alle interrogazioni nn. 5-03471 e 5-03472 il 5 febbraio 2020, presso la VI
Commissione finanze, ha precisato che le modifiche apportate al regime con la legge di bilancio per il 2020
non impongono alcun adempimento immediato atto a garantire le condizioni abilitanti per la permanenza nel
regime per i soggetti che nel 2019 avevano i requisiti per fruire del forfait. Infatti, il requisito (20.000 euro di
spese massime per lavoro dipendente o accessorio) e la causa di esclusione (non aver percepito più di
30.000 euro in qualità di lavoratore dipendente) impongono esclusivamente una verifica dell'eventuale
superamento di dette soglie; pertanto le modifiche al regime forfettario introdotte dalla legge di bilancio
per il 2020 operano a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

  L'articolo 6 del cosiddetto decreto crescita (decreto n. 34 del 2019) stabilisce che anche i contribuenti che
applicano il regime forfettario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle
imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono
effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente. Inoltre l'articolo 6-bis, relativo agli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono
accedere al cd. regime forfettario (articolo 1, comma 73, legge n. 190 del 2014), prevede che tali oneri
informativi non comprendano dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di
dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da
comunicare o dichiarare alla stessa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei
redditi.

  Secondo i dati delle statistiche fiscali dell'Osservatorio sulle partite IVA per l'anno 2018, pubblicati sul sito
del Dipartimento delle finanze del MEF, nell'anno 2018 i soggetti che hanno aderito al regime
forfetario (anziché al regime fiscale ordinario) sono stati 195.559, con un aumento del 6% in confronto al
2017; tali adesioni rappresentano il 38,1% del totale delle nuove aperture di partita Iva.

  Focus

 Il regime forfetario
 https://temi.camera.it/leg18/post/il_regime_forfetario.html

  Indici sintetici di affidabilità fiscale e "redditometro"

  Il decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto i cd. indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) dei
contribuenti che esercitano attività di impresa, arti o professionisti; sono indicatori che, misurando attraverso
un metodo statistico- economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di
valori tramite la quale l'Amministrazione verifica la normalità e la coerenza della gestione professionale o
aziendale dei contribuenti.
  Agli ISA sono correlati specifici benefici, in relazione ai diversi livelli di affidabilità. Di conseguenza sono
stati progressivamente eliminati gli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. La
legge di bilancio 2018 (comma 931) ha differito l'avvio della nuova disciplina al periodo di imposta in corso al
31 dicembre 2018. Per approfondimenti si rinvia alla scheda dell'Agenzia delle entrate.

  Il decreto-legge n. 87 del 2018 ha modificato l'istituto dell'accertamento sintetico del reddito complessivo
(cd. redditometro), introducendo il parere dell'Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei
consumatori ai fini della sua determinazione per l'emanazione del decreto di individuazione degli elementi
indicativi di capacità contributiva.
Con il decreto legge 78 del 2010 tale istituto ha subito una prima, sostanziale modifica complessiva. Tra le più
importanti innovazioni si segnalano:

    la possibilità per il fisco di determinare sempre sinteticamente il reddito complessivo sulla base delle spese, di
    qualsiasi genere, sostenute nel corso del periodo d'imposta. E' fatta salva la prova, fornita dal contribuente,
    che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta o
    con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla
    formazione della base imponibile;
viene consentito di determinare sinteticamente il reddito anche sulla base di determinati elementi indicativi di
    capacità contributiva, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell'area geografica di appartenenza. SI
    affida a un DM del ministero dell'Economia e delle Finanze il compito di determinare tali indici;
    la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che quello accertabile superi di
    almeno un quinto quello dichiarato;
    l'ufficio, prima di emanare l'accertamento, ha l'obbligo di instaurare il contraddittorio con il contribuente;
    dal reddito determinato sinteticamente sono deducibili gli oneri previsti dal TUIR e spettano le detrazioni IRPEF
    per oneri.

  La fiscalità nell'economia digitale (web tax)

   La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018, articolo 1, commi da 35 a 50) ha istituito un'imposta
sui servizi digitali, che si applica ai soggetti che prestano tali servizi e che hanno un ammontare
complessivo di ricavi pari o superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 5,5 milioni realizzati nel territorio
italiano per prestazione di servizi digitali. L'imposta si applica con un'aliquota del 3 per cento sui ricavi e
viene versata entro il mese successivo a ciascun trimestre. Il provvedimento ha contestualmente abrogata
l'imposta sulle transazioni digitali istituita dalla legge di bilancio 2018, che avrebbe dovuto applicarsi a
decorrere dal 1° gennaio 2019.

 La legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019, comma 678) ha modificato la disciplina dell'imposta
sui servizi digitali allo scopo di:

    chiarire le modalità applicative dell'imposta, pari al 3 per cento, con riferimento ai corrispettivi colpiti,
    alle dichiarazioni, alla periodicità del prelievo;
    individuare le ipotesi di esclusione dall'imposta;
    obbligare i soggetti passivi non residenti alla nomina di un rappresentante fiscale;
    consentire l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 2020, svincolandone così l'operatività dalla
    normativa secondaria;
    disporre che la disciplina dell'imposta sui servizi digitali, come qui modificata, sia abrogata non
    appena entrino in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione
    dell'economia digitale.

L'abrogata imposta sulle transazioni digitali (di cui all'articolo 1, commi 1010-1016 della legge n. 205 del 2017, legge
di bilancio 2018) aveva introdotto una forma di tassazione per le imprese operanti nel settore del digitale, in
particolare istituendo un'imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi
elettronici, con aliquota del 3 per cento applicata al valore della singola transazione, al netto dell'IVA.
Si ricorda inoltre che l'articolo 1- bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ha introdotto per le società non residenti che
appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e
prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni, avvalendosi di società residenti o di stabili
organizzazioni di società non residenti, la possibilità di accedere ad una procedura di cooperazione e collaborazione
rafforzata per la definizione dei debiti tributari dovuti in relazione alla eventuale stabile organizzazione. La nuova
procedura appare quale un generale strumento antielusione e antiabuso diretto a imprese multinazionali, senza
discriminare tra imprese digitali e non digitali.

  Aliquote IRES

  La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 716 a 718 della legge n. 160 del 2020) introducono
un'aliquota maggiorata IRES al 27,5 per cento (in luogo della misura ordinaria del 24 per cento) sui
redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione, nei periodi di imposta 2019,
2020 e 2021.

  Il decreto-legge n. 34 del 2019, c.d. decreto crescita, (articolo 2) prevede una progressiva riduzione
dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al reimpiego degli utili.
 L'aliquota è così rimodulata:

    al 22,5 per cento per l'anno di imposta 2019;
     al 21,5 per cento per il 2020;
    al 21 per cento per il 2021;
    al 20,5 per cento per il 2022;
    al 20 per cento a decorrere dal 2023, a regime.

Tale misura ha sostituito la cd. mini-IRES disposta dalla legge di bilancio 2019, che prevedeva l'applicazione di
un'aliquota IRES agevolata al 15 per cento (in luogo dell'ordinaria 24 per cento) a parte del reddito delle imprese
che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti, nonché l'applicazione di tale agevolazione
alle imprese soggette a IRPEF.

  Settore bancario e assicurativo

  Il legislatore è intervenuto a più riprese sulla fiscalità delle banche e delle assicurazioni, anche per
coordinare la relativa disciplina con le nuove norme in tema di crisi e riforme del settore bancario.

   La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) , tra l'altro:
   - ai commi 1056 e 1065, prevede il differimento, per gli enti creditizi e finanziari, della deduzione della
quota del 10 per cento di componenti negative di reddito legate alla valutazione dei crediti. L'articolo 16 del
decreto legge n. 83 del 2015, che ha stabilito la deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti, aveva
fissato un piano per la deduzione delle eccedenze non portate in deduzione in sede di prima applicazione
della disciplina. Per la quota relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, la deducibilità viene
sospesa e trasferita alla fine del periodo precedentemente fissato;
   - al comma 1066 eleva la misura dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni, che viene innalzato dal
59 all'85 per cento per l'anno 2019, al 90 per cento per l'anno 2020 e infine fissato al 100 per cento a
decorrere dall'anno 2021;
   - ai commi 1067-1069 stabilisce che i componenti reddituali derivanti esclusivamente dall'adozione del
modello di rilevazione delle perdite su crediti di cui allo standard internazionale IFRS 9, iscritti in bilancio da
enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base
imponibile dell'imposta sul reddito delle società e dell'IRAP per il 10 per cento del loro ammontare nel
periodo d'imposta di prima adozione dell'IFRS 9 e per il restante 90 per cento in quote costanti nei nove
periodi d'imposta successivi;
   - ai commi 1070 e 1071 introduce facoltà, anziché l'obbligo, per i soggetti non quotati di applicare i
principi contabili internazionali;
   - sl comma 1072 modifica la disciplina delle scritture contabili dei gruppi bancari cooperativi. Si
chiarisce in particolare che, ai fini della redazione del bilancio consolidato, la società capogruppo e le banche
facenti parte del gruppo bancario cooperativo costituiscono un'unica entità consolidante. Ne consegue che,
nella redazione del bilancio consolidato, le poste contabili relative a capogruppo e banche affiliate siano
iscritte con modalità omogenee.

  L'articolo 20 del decreto-legge n. 119 del 2018 disciplina l'istituto del gruppo IVA con riferimento
ai gruppi bancari cooperativi; l'articolo 20-quater del medesimo provvedimento consente -
temporaneamente - ai soggetti che non adottano i princìpi contabili internazionali di valutare i titoli non
destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione, in luogo del
valore di mercato.

  Agevolazioni fiscali per le nuove imprese

  Le imprese startup e gli incubatori certificati godono di agevolazioni fiscali specifiche.
  Le startup innovative, disciplinate dagli articoli 25-35 del D. L. n. 179 del 2012), sono imprese di nuova
costituzione che svolgono attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o
servizi innovativi ad alto valore tecnologico. A questa tipologia d'impresa, che deve possedere specifici
requisiti, sono riconosciute misure agevolative, sia nella fase di avvio che in quella di sviluppo. Oltre a
requisiti necessari (tra i quali si segnalano: costituzione da non più di 5 anni, valore della produzione non
superiore a 5 milioni annui, non distribuzione degli utili, oggetto sociale sviluppo, produzione e
commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico), l'impresa deve possedere
almeno uno tra i requisiti alternativi che identificano il carattere innovativo dell'attività: deve sostenere spese
di ricerca e sviluppo in misura almeno pari al 15% del maggiore tra costo e valore totale della
produzione; deve impiegare, come dipendenti o collaboratori, personale altamente qualificato in
determinate misure alternative; deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario.
   Alle startup innovative e agli incubatori certificati non si applica il diritto annuale dovuto in favore delle
Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare 16/E dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno
2014, i diritti di segreteria e l'imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso
il Registro delle Imprese (articolo 26 del decreto-legge n. 179 del 2012).
   Alle startup innovative inoltre si applica una disciplina di deroga alla normativa sulle società di comodo e
in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi "non congrui" oppure siano in perdita fiscale
sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di
comodo, ad esempio l'imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l'utilizzo
limitato del credito IVA, l'applicazione della maggiorazione Ires del 10,5% (citato articolo 26 del decreto-
legge n. 179 del 2012). Le stesse sono inoltre esonerate dall'obbligo di apposizione del visto di
conformità per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11-novies del decreto-legge n. 3 del 2015).
   Nei confronti di amministratori, dipendenti e collaboratori di tali soggetti opera l'esenzione da imposizione
fiscale e contributiva per la parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti
finanziari partecipativi o diritti delle predette imprese (articolo 27 del D.L. 179 del 2012).
   Sono previsti incentivi fiscali anche per l'investimento nel capitale di rischio delle startup innovative
provenienti da persone fisiche e giuridiche. In particolare tale agevolazione è stata resa strutturale dalla
legge di bilancio 2017: per le persone fisiche è prevista una detrazione IRPEF pari al 30 per cento
dell'investimento, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche l'incentivo consiste in una
deduzione dall'imponibile IRES del 30 per cento dell'investimento, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro
(articolo 1, comma 66 della legge n. 232 del 2016). Gli incentivi operano sia per gli investimenti diretti in
startup innovative, sia per quelli indiretti (mediante OICR e altre società che investono prevalentemente in
startup e PMI innovative). A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della
partecipazione nella startup innovativa per un minimo di tre anni. Fino al 2016, le aliquote dell'incentivo
ammontavano al 19 per cento per gli investimenti da parte di persone fisiche e al 20 per cento per le
persone giuridiche, salvo le maggiorazioni rispettivamente al 25 per cento e al 27 per cento nel caso di
investimenti in startup innovative a vocazione sociale o in ambito energetico. Dal 2017, invece si applica
l'aliquota unica al 30 per cento.
    Con riferimento agli incentivi di natura finanziaria, si ricorda la possibilità per le suddette categorie di
imprese di raccogliere capitale di rischio con modalità innovative, segnatamente attraverso portali online
(crowdfunding); tale modalità di raccolta di capitale, inizialmente riservata alle startup ed alle PMI
innovative, è stata da ultimo estesa a tutte le PMI (articolo 1, comma 70, della legge n. 232 del 2016).

  L'articolo 4 del D.L. n. 3 del 2015 ha introdotto nell'ordinamento la definizione di piccole e medie
imprese innovative, destinate ad accedere ad alcune semplificazioni, agevolazioni ed incentivi in
precedenza riservati alle startup innovative. Tali disposizioni si applicano solo alle PMI innovative costituite
da non oltre 7 anni, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti
di Stato.

  Il sostegno delle nuove imprese è stato assicurato anche mediante incentivi fiscali a vantaggio dei
sottoscrittori di "Fondi di Venture Capital" specializzati nelle fasi di avvio delle nuove imprese (articolo 31
del D.L. 98 del 2011, attuato con D.M. 21 dicembre 2012). I proventi degli investitori non sono soggetti ad
imposizione qualora i FVC prevedano nei loro regolamenti che almeno il 75 per cento dei relativi attivi sia
investito in società non quotate, qualificabili come piccole e medie imprese, con sede operativa in Italia,
avviate da non più di 36 mesi e con fatturato non superiore a 50 milioni di euro. Gli incentivi sono confermati
se, decorso un anno dalla data di avvio dei Fondi o dall'adeguamento del loro regolamento, il valore
dell'investimento in società non quotate non risulti inferiore, nel corso dell'anno solare, al 75 per cento del
valore degli attivi per più di tre mesi. Infine, le quote o azioni delle società in cui investono i Fondi per il
Venture Capital devono essere direttamente detenute almeno per il 51 per cento da persone fisiche e
devono essere inferiori, per ciascuna piccola o media impresa, a 2,5 milioni di euro su un periodo di 12 mesi.
Le quote dei FVC possono essere sottoscritte esclusivamente da investitori professionali.

  Al fine di favorire gli investimenti in startup, la legge di bilancio 2017 ha previsto la possibilità per le
società quotate di acquisire le perdite fiscali di società startup partecipate per almeno il 20 per cento.
Sono previste diverse condizioni, tra cui le seguenti: le azioni della società cessionaria o della società che
controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, devono essere negoziate in un mercato
regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e
degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un
accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni; la società cedente non deve svolgere in via
prevalente attività immobiliare; la cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali (legge n.
232 del 2016, articolo 1, commi 76-80).

  Credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali

   Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90 sono stati definiti i criteri e
le modalità di attuazione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari incrementali, introdotto dal
decreto-legge n. 50 del 2017 a decorrere dal 2018.
   Esso opera per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti
pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti
televisive e radiofoniche locali. Per beneficiare dell'agevolazione è necessario che l'ammontare complessivo
degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell'1% l'importo degli analoghi investimenti effettuati
sugli stessi mezzi d'informazione nell'anno precedente. Il credito d'imposta spetta anche in relazione agli
investimenti effettuati, esclusivamente sulla stampa (anche online), dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017,
rispetto agli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo
dell'anno 2016. Il credito d'imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato
al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start-up innovative.
   Con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la
fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. Per maggiori informazioni è possibile
consultare il sito internet del Dipartimento l'Informazione e l'Editoria: http://informazioneeditoria.gov.it.
   Il termine per l'inoltro delle domande è fissato al 22 ottobre 2018.

  Zone Franche Urbane

  La legge di bilancio 2019, comma 759, modifica in più punti la disciplina relativa alla Zona Franca Urbana
Sisma Centro Italia (recata dall'art. 46 del D.L. 50/2017) al fine di concedere le agevolazioni previste dalla
normativa vigente anche alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all'interno della
stessa zona franca urbana (ZFU) entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel
settore dell'edilizia e dell'impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori
colpiti). La fruibilità delle agevolazioni viene (conseguentemente) estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020, a
valere sulle risorse stanziate dalla normativa vigente e non fruite dalle imprese beneficiarie. Viene inoltre
demandata all'INPS l'emanazione (entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione)
di provvedimenti volti a disciplinare le modalità di restituzione dei contributi non dovuti dai soggetti beneficiari
delle agevolazioni.
  Il comma 1020 prevede inoltre che le esenzioni disposte per le imprese che hanno subito una riduzione del
fatturato all'interno della ZFU della Città metropolitana di Genova siano concesse anche per l'esercizio
2019 ed estende tali agevolazioni, per il primo anno di attività, alle imprese che avviano la propria attività
all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019.
  Il legislatore ha utilizzato l'istituto delle Zone Franche Urbane, aree geografiche entro le quali vigono
specifiche agevolazioni (anche fiscali) per persone fisiche e imprese, allo scopo di:

     promuovere la crescita di territori colpiti da calamità naturali;
     sostenere le regioni del Mezzogiorno.

  Si rinvia all'approfondimento per una disamina più completa dell'istituto e delle attuali ZFU.
Focus

 Le attuali Zone Franche Urbane (ZFU)
 https://temi.camera.it/leg18/post/pl18_le_attuali_zone_franche_urbane__zfu_.html

  Musre in favore di Campione d'Italia

   La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi 559-580) hanno introdotto un complesso di misure fiscali
relative al comune di Campione d'Italia, anche in considerazione dell'inclusione dell'ente nel territorio
doganale europeo e nell'ambito territoriale di operatività della disciplina armonizzata delle accise.
   I commi da 559 a 568 disciplinano la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (ILCCI) sulle
forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del Comune per il consumo
finale, con aliquote IVA allineate a quelle svizzere. Viene assoggettata a tale imposta anche l'introduzione di
beni provenienti dal territorio dell'Unione europea. Con norma di rango secondario sono stabilite le
franchigie applicabili alle importazioni dall'UE soggette a imposta e i casi di esonero dall'obbligo dichiarativo.
   Non si applicano ai residenti a Campione d'Italia le restrizioni in tema di franchigie doganali, IVA e accise
che sono, invece, ordinariamente previste per i residenti nelle zone di frontiera. Per i residenti a Campione
d'Italia si affida la determinazione di tali soglie alle norme di rango secondario, in coerenza con la normativa
vigente in materia di franchigie doganali UE.
   Viene poi chiarito che Campione d'Italia e le acque territoriali del lago di Lugano sono incluse nell'ambito di
applicazione della disciplina sulle accise e nel territorio doganale (commi 569-572).
   Sono previste agevolazioni IRPEF, IRES e IRAP per i soggetti residenti a Campione d'Italia, che
consistono nella riduzione a metà delle imposte per cinque anni (commi 573-576).
   Si prevede un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione d'Italia, fino al
2024 (commi 577-579).
   Infine, il regime agevolato IRES per Campione d'Italia è esteso anche a società ed enti non residenti che
hanno sede nel Comune medesimo (comma 580).

  Si ricorda che l'articolo 25-octies del decreto-legge n. 119 del 2018 aveva già introdotto numerose
misure per il rilancio di Campione d'Italia, tra cui la previsione della nomina di un commissario
straordinario, incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l'individuazione di un nuovo soggetto
giuridico per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, e numerose modifiche al regime fiscale di
persone fisiche e società di Campione d'Italia, cui sono concesse specifiche agevolazioni (che consistono
nella riduzione delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

  Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo

  La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 198 a 209 della legge n. 160 del 2019) ha disciplinato il
credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione
tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova
disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 e si sostituisce a quella del credito
di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di
operatività viene anticipatamente cessato all'anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede
invece l'operatività fino al 2020).
  Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico
e tecnologico il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 12% delle spese agevolabili nel limite
massimo di 3 milioni di euro.
  Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione
nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% delle spese
agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; è invece riconosciuto in misura pari al 10% delle spese
agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro in caso di attività di innovazione tecnologica finalizzate al
raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0.
  Con riferimento alle attività di design e ideazione estetica per la concezione e realizzazione dei nuovi
prodotti e campionari nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafo, del mobile e
dell'arredo e della ceramica, e altri individuati con successivo decreto ministeriale, l'agevolazione spetta in
misura pari al 6% delle spese agevolabili nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.

La disciplina del credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo era
originariamente contenuta nell'articolo 3 del D.L. n. 145 del 2013 ed è stata oggetto di modifica nel corso del
tempo, da ultimo con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018). In un primo momento la norma prevedeva
un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno
precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni di euro per impresa (attualmente il limite è di 20 milioni) ed
una spesa minima di 50 mila euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione (ora ridotta a 30 mila
euro). La legge di stabilità 2015 (L. 190/2014, commi 35 e 36), la legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016,
articolo 1, commi 15 e 16) e la legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 60-65 della legge n. 145 del 2018) hanno
modificato tale disciplina in più punti:

    la misura dell'agevolazione è stata in un primo momento ridotta al 25 per cento, successivamente ripristinata
    al 50 per cento per essere infine ridotta nuovamente al 25 per cento (salvo specifiche ipotesi);
    sono ammissibili le spese relative a personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo, non essendo più
    richiesta la qualifica di "personale altamente qualificato";
    l'importo massimo per ciascuna impresa beneficiaria è stato inizialmente (5 milioni dal 2015 e 20 milioni di
    euro dal 2017) per essere successivamente abbassato a 10 milioni;
    è stato introdotto maggior dettaglio nell'individuazione delle spese agevolabili; ;
    la soglia minima di investimenti agevolabili è stata ridotta a 30 mila euro;
    per poter beneficiare del credito d'imposta, gli investimenti devono essere effettuati dal periodo d'imposta
    successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 fino a quello in corso al 31 dicembre 2020;
    non è previsto un limite di fatturato delle imprese (il previgente articolo 3 prevedeva come condizione un
    fatturato annuo inferiore a 500 milioni di euro);
    non sono contemplate le spese relative alla creazione di nuovi brevetti (anche in considerazione della
    disciplina sul patent box);
    per la fruizione del credito d'imposta non si applica il generale limite annuale di 250.000 euro;
    sono stati introdotti specifici adempimenti documentali per la spettanza e l'utilizzabilità del credito d'imposta.
    la copertura non si avvale dei fondi strutturali comunitari, ma dell'abrogazione di alcune agevolazioni (credito
    d'imposta per i lavoratori altamente qualificati e Fondo per credito d'imposta per ricerca e sviluppo) che
    vengono assorbite dal credito d'imposta.

  Allegati e Link Web

 Circolare 10/E del 2018: Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – Problematiche applicative in
 presenza di operazioni straordinarie
 http://www.camera.it/temiap/2018/05/17/OCD177-3555.pdf
Puoi anche leggere