Consiglio Nazionale dei Geologi - marzo 2018 - Consiglio Nazionale ...
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Quotidiano Data 19-03-2018 Pagina 1+2/3 Foglio 1/2 024697 Codice abbonamento: Ordine Nazionale Geologi
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19/3/2018 Edilizia privata/1. Ampliamenti più facili per l'industria: ok del Tar alle varianti semplificate 19 Mar 2018 Edilizia privata/1. Ampliamenti più facili per l'industria: ok del Tar alle varianti semplificate Carmen Chierchia È ammissibile il ricorso alla variante semplificata, disciplinata dal Dpr 160/2010, nel caso di ampliamento di uno stabilimento esistente, che per forza di cose non può essere fatto altrove. È quanto statuisce il Tar Brescia con la sentenza 180 del 14 febbraioscorso che precisa che i Comuni, in queste circostanze, non sono tenuti a effettuare indagini approfondite sulla possibilità di ritrovare altrove l’area e quindi motivare di conseguenza. La variante semplificata è prevista dall’articolo 5 del Dpr 447/1988, poi trasfusonell’articolo 8 del Dpr 160/2010 con cui il legislatore ha voluto introdurre una misura di semplificazione urbanistica per agevolare l’inserimento di strutture produttive nel territorio comunale. I presupposti per ricorrere alla variante light sono due: - l’assenza o l’insufficienza di aree destinate all’insediamento di impianti produttivi nel piano regolatore; - l’esistenza di un progetto volto all’attivazione di un’attività produttiva. In presenza di questi presupposti, colui che vuole insediare in una certa area un’attività produttiva (o vuole ampliarla) può attivare la procedura dell’articolo 8 del Dpr 160/2010 (che in alcune Regioni viene dettagliata attraverso previsioni regionali, si veda la scheda a fianco) in luogo della più complessa procedura ordinaria, che vuole l’approvazione di una variante urbanistica secondo il medesimo iter stabilito dalla normativa regionale per l’approvazione del piano regolatore, con un allungamento dei tempi e l’acquisizione di pareri in forma più complessa. La variante semplificata, invece, si concentra nello svolgimento di una conferenza di servizi, in seduta pubblica, con tutte le amministrazioni interessate, inclusa la Regione. Se la conferenza di servizi approva la variante con l’assenso del rappresentante regionale, il verbale viene votato in Consiglio comunale. Uso esteso della procedura Nella prassi si registra una tendenza ad allargare le maglie applicative della procedura semplificata e, per questo, la giurisprudenza è stata spesso chiamata a intervenire valutando, caso per caso, se il ricorso all’articolo 8 del Dpr 160/2010 fosse legittimo o meno. Il caso esaminato dal Tar Brescia, ha riguardato la possibilità che anche gli ampliamenti alle attività esistenti possano beneficiare della variante semplificata. E quali accertamenti devono fare i Comuni nel caso, appunto, di ampliamenti: sono tenute a un controllo di dettaglio circa la sufficienza di standard sull’intero territorio comunale o possono condurre un’istruttoria limitata al singolo progetto che richiede la variante? Il Tar Brescia aderisce a questa seconda ipotesi. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEILsFIE/0 1/2
19/3/2018 Edilizia privata/1. Ampliamenti più facili per l'industria: ok del Tar alle varianti semplificate La sentenza Il punto di partenza dei giudici lombardi è che la procedura semplificata di variante urbanistica ha carattere eccezionale e derogatorio. Sicché i Comuni devono accertare con precisione l’esistenza di questi presupposti, in modo oggettivo, in relazione al singolo progetto (Consiglio di Stato, sezione IV sentenza 4473 del 26 settembre 2017). Ma il Tar ricorda anche la ratio della normativa, ossia il favor per lo sviluppo delle attività produttive. Nozione che per il Tar comprende tutte le attività di impresa, quindi l’utilizzo della variante semplificata è legittimo anche per l’ampliamento di edifici già esistenti. Il presupposto dell’impossibilità di reperire aree deve essere puntualizzato e riferito allo specifico progetto per cui viene avviata la procedura semplificata (Consiglio di giustizia amministrativa siciliano, sentenza 479 del 23 dicembre 2016). Per il giudici lombardi l’iter istruttorio deve contemperare anche l’interesse del privato (e quindi la fattibilità dello specifico progetto) a favorire una comoda ed efficace espansione dell’attività produttiva e, per tale ragione, è irrilevante che nel territorio comunale vi siano altre aree produttive, atteso che l’ampliamento presuppone la costruzione nelle vicinanze dell’attività esistente. Vedi le schede: Le regole regionali di dettaglio P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEILsFIE/0 2/2
19/3/2018 Edilizia privata/2. Stop alla cessione di aree standard a danno dei privati 19 Mar 2018 Edilizia privata/2. Stop alla cessione di aree standard a danno dei privati Carmen Chierchia Oltre ad ammettere la variante semplificata anche per ampliamenti di attività produttive esistenti, ilTar Brescia con la sentenza 180/ 2018ha stabilito un altro punto a favore delle imprese: anche durante la cessione di spazi pubblici, i Comuni devono evitare di danneggiare fino a bloccare le attività produttive limitrofe. In altre parole la sentenza oltre a fornire una lettura del tipo di istruttoria in caso di variante semplificata per ampliamenti di attività produttive, ha chiarito quali limiti incontra la pubblica amministrazione che, al contrario, agisce su situazioni consolidate che garantiscono un esercizio ordinato dell’attività produttiva. In particolare, il Tar Brescia ha valutato quali sono i presupposti per il Comune di cedere aree destinate al soddisfacimento degli standard urbanistici e della conseguente tutela dei privati che su di esse facevano affidamento. Nel dettaglio, nel caso portato all’attenzione dei giudici lombardi, il ricorrente lamentava che l’alienazione di aree standard ad un terzo aveva limitato fortemente l’operatività della propria azienda, atteso che queste aree (utilizzate per parcheggi e spazi di manovra) consentivano uno svolgimento ordinario dell’attività imprenditoriale. In questo caso l’attenzione dei giudici lombardi si è focalizzata sulle aspettative dei privati che esercitano attività produttive, tutelandole rispetto ad attività della Pa che non sono supportate da valide argomentazioni e non sono l’espressione di una tutela dell’interesse pubblico. Il Tar, infatti, pur ribadendo che - in astratto – i Comuni possono disporre la cessione a terzi di un’area classificata come standard ha chiarito, tuttavia, che l’alienazione di questo tipo di aree deve osservare un duplice ordine di condizioni, ossia che: l’interesse pubblico sia correttamente individuato; i cambiamenti incidano in modo tollerabile sulle situazioni consolidate dei lottizzanti o degli aventi causa (in questo senso, anche Tar Lombardia, sezione I, sentenza 1077 del 4 settembre 2017 e 193 del 31 gennaio 2011). L’alienazione di immobili comunali può comportare il parziale sacrificio di utilità per i privati che beneficiavano della precedente sistemazione degli spazi pubblici. Ma la diminuzione di utilità non deve portare all’azzeramento dell’interesse a proseguire l’attività produttiva in assenza di adeguati servizi pubblici. In altri termini, il sacrificio del privato non deve essere irragionevole e sproporzionato. Ciò accade quando dalla cessione di aree standard derivi una lacuna di spazi sufficienti, o l’impossibilità di riconvertire spazi dedicati ad altre funzioni. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJ6oGIE/0 1/2
19/3/2018 Edilizia privata/2. Stop alla cessione di aree standard a danno dei privati In capo al Comune sussiste quindi l’obbligo di contemperare l’interesse pubblico (che nella cessione di aree consiste solitamente nella valorizzazione monetaria del patrimonio comunale) e quelli dei privati, che consistono nel continuare ad esercitare le proprie attività produttive. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJ6oGIE/0 2/2
19/3/2018 Nuove categorie, più lavori superspecialistici e requisiti a misura di Pmi: l'Anac cambia la qualificazione 15 Mar 2018 Nuove categorie, più lavori superspecialistici e requisiti a misura di Pmi: l'Anac cambia la qualificazione Mauro Salerno Revisione delle categorie con l'identificazione di 8 nuove tipologie di lavori; introduzione di nuove categorie superspecialistiche (dagli impianti antintrusione agli interventi a basso impatto ambientale) con obbligo di qualificazione o associazione in Ati; riduzione (dal 90% all'80%) della percentuale di lavori necessari a ottenere una particolare classifica e per dimostrare l'esecuzione dei lavori di punta (50% per due lavori, 60% per tre lavori, mentre per un singolo lavoro la percentuale rimane invariata al 40%); ok alla possibilità di scegliere i migliori anni (con un minimo di cinque) tra gli ultimi 10 per dimostrare il possesso dei requisiti; via libera all'utilizzo dei lavori scorporabili non identificati dal bando ai fini della qualificazione (anche nella categoria prevalente); introduzione di percentuali differenziate per l'incidenza delle attrezzature tecniche (dall'1% al 3%) sulla cifra d'affari in lavori in base al tipo di attività svolta; previsione di requisiti più severi (con laurea) per i direttori tecnici in servizio presso le imprese con classifica più alta; tempi certi (massimo 30 giorni) per il rilascio dei certificati lavori da parte dei committenti; inquadramento dettagliato del meccanismo di prestiti di requisiti tra le imprese (con avvalimento non più valido per ottenere l'attestazione Soa una volta per tutte , ma solo in relazione a una specifica gara); durata dei certificati dei general contractor armonizzata con quella delle imprese tradizionali (cinque anni). Sono alcune delle novità previste dalla proposta di revisione del sistema di qualificazione avanzata ieri dall'Autorità Anticorruzione al ministero delle Infrastrutture. La revisione del sistema di qualificazione delle imprese è contenuta in unarticolato provvedimento che assume la veste di una proposta di decreto che, secondo quanto previsto dal codice appalti, dovrà essere poi adottata dal ministero delle Infrastrutture. Lo schema di decreto è suddiviso in ben 72 articoli e cinque allegati ed è accompagnato da una relazioneche dà conto delle proposte esaminate dall'Anac durante la fase di gestazione del provvedimento (messo in consultazione la scorsa estate) e delle scelte effettuate. Uno sforzo notevole: la proposta arriva però in una congiuntura politica che - inutile sottolinearlo - apre più di un dubbio sulla possibilità che l'operazione possa arrivare al traguardo senza ulteriori rimaneggiamenti e in tempi brevi. A questo va aggiunto che, per mitigare il rischio di effetto-sorpresa su imprese e stazioni appaltanti, la bozza di provvedimento fa comunque salve le attestazioni rilasciate prima della sua entrata in vigore (60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta) e prevede anche un periodo transitorio di un anno prima dell'effettiva entrata in vigore delle novità di maggiore impatto. Insieme alle novità sulla qualificazione l'Anac fa anche il punto sull'offerta presente sul mercato. La crisi dei lavori pubblici non è passata senza lasciare tracce sul tessuto delle imprese. I costruttori abilitati a partecipare alle gare sono scesi a quota 28.181 (dati al 31 dicembre 2017). http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJV5yGE/0 1/2
19/3/2018 Nuove categorie, più lavori superspecialistici e requisiti a misura di Pmi: l'Anac cambia la qualificazione Erano 28.825 a fine 2016 (-2,4%) e 30.226 a fine 2015 (-6,8%). La rilevazione effettuata dall'Autorità, in vista del tentativo di semplificare il sistema, ha evidenziato che una percentuale non marginale dei costruttori è costretta a tenere in piedi una struttura ad hoc per curare l'attività di attestazione, con un costo medio di 12mila euro l'anno. Il tempo medio per il rilascio di un'attestazione viene indicato in 87 giorni per i nuovi certificati e i rinnovi e in 52 giorni per le verifiche intermedie (triennali). Anche il numero delle Soa (le società private che rilasciano gli attestati ai costruttori) si è molto ridotto nel tempo per effetto di operazioni di fusione/acquisizione, di uscita dal mercato e qualche volta di inchieste della magistratura. In attività ne sono rimaste 20, a inizio degli anni Duemila, dopo la cancellazione dell'Albo nazionale costruttori, erano circa una sessantina. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEJV5yGE/0 2/2
19/3/2018 Il Consiglio di Stato torna sull'avvalimento «di garanzia»: non serve indicare puntualmente le risorse prestate 19 Mar 2018 Il Consiglio di Stato torna sull'avvalimento «di garanzia»: non serve indicare puntualmente le risorse prestate Mau.S. Il Consiglio di Stato torna sul prestito di requisiti tra imprese, ribadendo la necessità di distinguere tra l'avvalimento «di garanzia» e avvalimento «tecnico-operativo». Nel primo caso, quando cioè il prestito di requisiti riguarda aspetti di natura economico-finanziaria e beni immateriali come la solidità finanziaria, non c'è alcun bisogno che il contratto tra impresa principale e ditta ausiliaria indichi puntualmente i mezzi e le risorse prestate. Nel secondo caso, quando cioè in ballo ci sono attrezzature, personale qualificato, esperienza maturata sul campo in un determinato settore, allora bisogna specificare nel dettaglio punto per punto l'oggetto del prestito e un contratto generico non è accettabile. La precisazione è contenuta nellasentenza n. 1216 del 28 febbraio 2018. Il provvedimento, ribalta le conclusioni a cui era giunto un Tar e chiarisce ancora una volta come stazioni appaltanti e imprese devono comportarsi «fini della determinazione del contenuto necessario per il contratto di avvalimento, allorché si tratti di "mettere a disposizione" (come, appunto, nell'avvalimento di garanzia) requisiti generali (di carattere economico, finanziario, tecnico- organizzativo, ad es. il fatturato globale o la certificazione di qualità), non sussiste l'esigenza di una indicazione puntuale e specifica». Al contrario, «nel caso di avvalimento c.d. tecnico od operativo (che ha ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste sempre l'esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di risorse determinate: onde è imposto alle parti di indicare con precisione i mezzi aziendali messi a disposizione dell'ausiliata per eseguire l'appalto». P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEgw07HE/0 1/1
19/3/2018 Bonus edilizi, la sfida della cessione crediti: Ance pronta, Harley a quota 100 milioni 19 Mar 2018 Bonus edilizi, la sfida della cessione crediti: Ance pronta, Harley a quota 100 milioni Alessandro Arona Il salto di qualità della riqualificazione energetica dei condomini e degli interventi anti-sismici passa per il successo del meccanismo della cessione dei crediti. E in particolare per il successo delle "piattaforme", dei sistemi organizzativi e informatici messi in piedi dall'arranger tecnologico e finanziario Harley & Dikkinson e dall'accoppiata Ance-Deloitte: sistemi cioè che catturano da una parte l'offerta di crediti fiscali (proposti dalle imprese di costruzione dopo aver fatto i contratti di appalto con i condomìni), e dall'altra la domanda di crediti fiscali da parte di imprese industriali o fondi di investimento (in salute), facendoli incontrare. I proprietri di casa, cedendo i crediti alle imprese, potranno fare gli interventi pagando solo la quota non coperta dal bonus (anche questa, peraltro, anticipabile con credito bancario o da parte di Esco, Energy saving companies), mentre le imprese tramite le piattaforme trovano subito soggetti a cui trasferire il credito, dovendo dunque anticipare i costi di costruzione solo per pochi mesi, al massimo un anno. Naturalmente "scontare" il credito a terzi ha un costo (è un anticipo di liquidità che rientra dallo Stato in dieci anni), stimato fa Harley&Dikkinson nel 15% circa del valore del credito nel caso del sismabonus (restituazione del credito fiscale in 5 anni) e nel 18-20% nel caso dell'Ecobonus (10 anni). Anche l'Ance stima un costo del 20% sull'ecobonus decennale. La piattaforma di Harley & Dikkinson - spiega l'amministratore delegato Alessandro Ponti - «è operativa dal giugno scorso, e abbiamo già raccolto circa 100 milioni di euro di lavori da eseguire» (alcuni lavori sono già in corso, in altri casi ci sono i contratti ma non ancora i lavori, in altri casi ci sono le delibere di assemblea ma non ancora la scelta delle imprese. «Sul fronte della domanda - prosegue Ponti - abbiamo raccolto le richieste di circa 200 soggetti (imprese e fondi) con una richiesta media di acquisto credito di un milione di euro». «Abbiamo fatti accordi con Cna e con alcune Ance provinciali, per far conoscere i bonus e la piattaforma, organizzando eventi e presentazioni, anche nelle singole assemblee di condominio. C'è ancora diffidenza da parte delle assemblee condominiali - spiega Ponti - i super-bonus validi fino al 2021 (eco e sisma- bonus sulle parti comuni dei condomini, ndr) sono stati promossi da poco, c'è ancora molto lavoro da fare». «Comunque - prosegue Ponti - 100 milioni di euro in questi primi mesi sono tantissimi. Abbiamo molti progetti antisismici in Sicilia, e per quelli di riqualificazione energetica un a prevalenza di centro-nord. Circa il 60% dell'investimento previsto è ecobonus e il 40% sisma». La piattaforma Ance nazionale è partita più tardi, ma ormai ci siamo quasi: «Con Anaci (associazione amministratori di condominio) e Deloitte - spiega Flavio Monosilio, direttore Area economica Ance - stiamo definendo contratti tipo di appalto, saranno pronti tra qualche settimana, poi la piattaforma sarà pienamente operativa». L'Ance sta facendo "road show" operativi in giro per l'Italia, oggi a Milano presso Assimpredil. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEbLy6HE/0
19/3/2018 Bonus edilizi, la sfida della cessione crediti: Ance pronta, Harley a quota 100 milioni La piattaforma Deloitte-Ance sarà aperta solo alle imprese iscritte all'Ance: «Vogliomo garantire la qualità delle imprese - spiega Monosilio - ci sarà un percorso formativo specifico per il personale, presso le scuole edili, per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica. Poi ci saranno i contratti standard definiti con Anaci e Deloitte. E infine si sta valutando, insieme ad alcuni broker, la possibilità di sottoscrivere convenzioni per la messa a disposizione di polizze CAR e postuma decennale. Si sta valutando, soprattutto per gli interventi di efficientamento energetico, la definizione di performance bond». COME FUNZIONANO LE PIATTAFORME Vediamo gli elementi comuni. I condomìni valutano innanzitutto le proposte di progettisti e imprese: sia Harley & Dikkinson sia l'Ance cercano di presentarsi con offerte unitarie di filiera: progettisti, impiantisti, imprese. Primo passaggio la certificazione della classe energetica e del rischio sismico, i costi sono contenuti. Poi, per capire bene preventivo di costi e benefici (risparmi nelle spese energetiche e possibilità di salire di classe, energetica e sismica) bisogna affidare un incarico progettuale vero e proprio: «Alcuni progettisti - spiega Ponti - offrono la progettazione gratis se poi non si vuole artrivare ai lavori, si paga cioè solo se si va avanti. Corrono il rischio, convinti che il piano costi- benefici convincerà il condominio». Una volta che l'assemblea decide e delibera l'intervento, si sceglie l'impresa:«Non ci sono regole - dice Ponti - ognuno fa a modo suo; c'è chi dà più valore alla qualità e chi al prezzo». Il condominio, e cioè i singoli proprietari di unità immobiliari condominiali, sosterranno la spesa solo per la parte non coperta dal bonus edilizio, e cioè il 25-30% nel caso dell'ecobonus su parti comuni e del 15-20% in caso di interventi combinati eco-sisma su parti comuni. Il resto del costo lo anticipa l'impresa, il condominio non deve pagare nulla, perché cede questo credito all'impresa, che a sua volta lo cede ad altre imprese tramite le piattaforme. E anche per la quota non coperta dal bonus sia Harley che Ance-Deloitte cercheranno di proporre ai condomìni una proposta di finanziamento bancario, da restituire negli anni: a quel punto i condomini potrebbero non dover anticipare un solo euro, e anche rientrare pure della spesa non coperta dal bonus tramite i risparmi energetici generati dall'intervento: «Nel Nord Italia - sostiene Ponti - si può arrivare anche a dimezzare la bollette energetica». Dal punto di vista delle imprese, queste dovranno anticipare i costi di costruzione (compreso acquisto di materiale), oneri copribili con finanziamento bancario; poi per i pagamenti avvenuti entro fine anno potranno cedere il credito a partire dal 10 marzo successivo, incrociando la domanda da parte delle imprese (non edili) che nel frattempo si sono iscritte alle piattaforme. Naturalmente l'acquisto dei crediti ha un costo: chi li acquista si fa ovviamente pagare un costo per l'anticipo della somma (che otterrà poi dal Fisco in dieci anni, o 5 anni nel caso del sisma- bonus, scalandola dai propri bilanci fiscali). Si veda qui sotto, nel paragrafo Harley & Dikkinson una stima di questi costi. Secondo l'Ufficio studi Ance dovrebbero essere circa il 20% del valore del credito ceduto nel caso dell'eco-bonus decennale. PIATTAFORMA HARLEY & DIKKINSON, PARLA L'AD PONTI «Abbiamo costituito un'associazione no profit di progettisti sistemici - spiega l'Ad Alessandro Ponti - architetti, ingegneri e termotecnici. L'obiettivo è integrare le competenze, spiegare al condominio il vantaggio degli interventi sismici ed energetici, e i costi-benefici delle operazioni. La parte culturale è importante. I nostri tecnici fanno presentazioni nelle assemblee, e su http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEbLy6HE/0
19/3/2018 Bonus edilizi, la sfida della cessione crediti: Ance pronta, Harley a quota 100 milioni richiesta analisi di classe energetica e sismica, quest'ultima con i tecnici Isi. Abbiamo messo su anche una piattaforma di dialogo, wiki-building, per favorire il dialogo tra condomini, progettisti e imprese». Per quanto riguarda le imprese - spiega Ponti - «stiamo elaborando una proposta di "credito di filiera" per anticipare alle imprese i costi di investimento. Conterà, naturalmente, il merito di credito delle singole imprese. Devo dire che stanno emergendo imprese di alta qualità in questo settore, si potrebbe anche cercare di esportare questo know how all'estero, una volta fatti interventi importanti in Italia. Una volta fatto il progetto e il contratto, l'impresa può caricare sulla piattaforma i capitolati, e se farò molti interventi potrà spuntare dai fornitori prezzi vantaggiosi». «Il credito fiscale matura il 10 marzo dell'anno successivo ai lavori, per la parte di lavori fatturata e pagata l'anno ptecedente». Chi sono i "compratori" dei crediti fiscali? «Sulla piattaforma - spiega Ponti - si sono registrate imprese industriali note e importanti, e fondi pensione o di investimento. Presto potremo dare qualche dettaglio. Il nostro ruolo è far incontrare domanda e offerta, diamo anche la disponibilità ad aiutar a chiudere i contratti». Quanto costa la cessione del credito? «Diciamo il 4-7% di guadagno annuo per i cessionari, nel caso del sismabonus, che significa un 15% di costo totale sull'ammontare dei bonus, per i cedenti. Nel caso dell'eco-bonus decennale questo 5% di guadagno annuo si traduce in un costo del 18-20% per chi cede il bonus». PIATTAFORMA ANCE Deloitte svolgerà la funzione di intermediazione tra la domanda e l'offerta di crediti fiscali: da una parte, infatti, agirà da soggetto specializzato nella raccolta fondi (fundraiser) presso i soggetti istituzionali/imprese di elevate dimensioni con grandi capacità contributive; dall'altra, si occuperà di raccogliere tutti i crediti fiscali provenienti dalle imprese Ance accreditate alla piattaforma (che, si prevede, siano qualificate secondo criteri definiti da Ance), svolgendo una due diligence legale e fiscale sulla documentazione, nonché un'attività di consulenza finanziaria funzionale alle operazioni di cessione dei crediti. Il meccanismo di smobilizzo dei crediti fiscali funzionerà nel seguente modo: 1. Nel corso dell'anno, Deloitte effettuerà, presso la propria clientela, la racconta dei fondi necessari per l'acquisto dei crediti fiscali delle imprese di costruzioni Ance e comunicherà al sistema Associativo l'ammontare delle risorse raccolte sul mercato sotto forma di impegni irretrattabili all'acquisto da parte di primarie società. 2. Le imprese interessate, accedendo alla piattaforma, potranno prenotare i fondi necessari, accettando il prezzo di acquisto comunicato da Deloitte. 3. Una volta conosciuto il prezzo di vendita del credito, le imprese Ance potranno definire le proprie offerte ai condomìni, acquisire la commessa e chiudere il contratto di vendita dei crediti fiscali con il soggetto acquirente. 4. La fatturazione dell'intero intervento dovrà avvenire entro la fine dell'anno, in modo da consentire il pagamento, da parte dell'acquirente il credito, già a partire dal 10 marzo dell'anno successivo. Condizione per il perfezionamento della cessione è il pagamento da parte del condominio, a mezzo bonifico, della parte non coperta dall'incentivo, così come previsto dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'8 giugno 2017. http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/AEbLy6HE/0
Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018: sicurezza e prestazioni attese 19/03/2018 Come ormai noto, le NTC18 ricalcano il vecchio assetto normativo pur introducendo numerose novità che, da un lato, avvicinano ulteriormente la legislazione italiana agli eurocodici, dall’altro, delineano e meglio specificano l’approccio e lo studio delle strutture, sia nuove che esistenti. Ciò non significa che non permangono problemi o che l’interpretazione normativa o la traduzione pratica di alcuni concetti non sia esente da critiche o affetta da anomalie. Il presente articolo, relativo alla “sicurezza e prestazioni attese”, fa parte di una serie di documenti tecnici aventi lo scopo di illustrare le principali differenze fra il testo delle NTC08 e quello delle NTC18, precisando che maggiori dettagli si possono desumere dalla lettura della guida alle norme tecniche. Il capitolo delle NTC18 in oggetto apre, al primo paragrafo, allo stesso modo di quello delle NTC08: viene subito introdotto il concetto di stato limite. NTC08 NTC18 Stato limite è la condizione superata la Si definisce stato limite una condizione quale l’opera non soddisfa più le esigenze per le quali è superata la quale l’opera non soddisfa più le esigenze stata progettata. elencate nelle presenti norme.
La nozione di stato limite delle NTC08 è del tipo prestazionale e si presenta con due caratteristiche specifiche: macroscopica (opera) e funzionale (esigenze). Tale assetto è conservato nelle NTC18 con la precisazione che lo stato limite non è “la condizione”ma “una condizione” e che le esigenze da soddisfare non sono quelle di progettazione ma quelle “elencate nelle presenti norme”. La norma, sia le NTC08 che NTC18, specifica e differenzia fra stati limite ultimi e di esercizio. NTC08 NTC18 Il superamento di uno stato limite ultimo ha Il superamento di uno stato limite carattere irreversibile e si definisce collasso. ultimo ha carattere irreversibile. Quanto introdotto dalla norma è sufficiente a definire lo stato limite, sia esso ultimo o di esercizio? Assolutamente no! L’approccio prestazionale unitamente ad una definizione generica e, sotto certi aspetti, vuota di specifici riferimenti meccanici, impedisce di identificare e capire lo stato limite. Dimostrazione di ciò è il fatto che la norma elenca quelli che sono gli stati limite: tali elenchi sono riferiti agli stati limite principali, significando che ve ne sono di secondari o, comunque, di altri. Ma quali sono? In realtà, come noto dalla tecnica, la nozione di stato limite più efficace, anche se non del tutto esaustiva, è quella dell’approccio prescrittivo (definita nella teoria del calcolo a rottura). Il tal senso lo stato di sforzo limite è “la condizione in corrispondenza della quale si assiste ad una variazione qualitativa delle proprietà meccaniche del materiale”. Una tale definizione si presenta con caratteristiche microscopiche-meccaniche (sono invece macroscopiche-funzionali nell’approccio prestazionale): lo stato di sforzo limite ultimo è caratterizzato dal raggiungimento delle condizioni ultime nel materiale, ossia quelle di incipiente collasso, mentre le altre condizioni di stato di sforzo limite sono definite in funzione dello specifico comportamento meccanico. In altri termini, se il materiale, o uno dei materiali, di cui è costituita una struttura attinge alle condizioni ultime allora lo stato di sforzo limite è uno stato ultimo. E per lo stato limite di esercizio? Per controllare gli aspetti funzionali è necessario mettere in conto le proprietà meccaniche del materiale: nel caso dell’approccio prescrittivo, tuttavia, non vi è univoca corrispondenza fra i punti di stato di sforzo limite del materiale/i e alcune delle risposte evidenziate dalla struttura. Insomma, per gli aspetti funzionali inerenti direttamente lo stato tensionale il concetto è ancora efficace, per gli altri non del tutto. Le NTC18 evolvono il concetto di vita nominale e precisamente: NTC08 NTC18 La vita nominale di un’opera strutturale La vita nominale di progetto VN di un’opera è VN è intesa come il numero di anni nel quale la struttura, convenzionalmente definita come il numero di anni nel quale è purché soggetta alla manutenzione ordinaria, deve previsto che l’opera, purché soggetta alla necessaria potere essere usata per lo scopo al quale è destinata. manutenzione, mantenga specifici livelli prestazionali. Si osserva che:
• la vita nominale diviene di progetto ed è un parametro convenzionale di durata e non più reale, algebrico in senso stretto; • la vita nominale è relazionata a specifici livelli prestazionali. Se da un lato, in un approccio semiprobabilistico, è ovvio che la vita nominale di progetto non può essere intesa nel senso di un preciso intervallo temporale, dall’altro la norma non specifica quali siano gli specifici livelli prestazionali: insomma si risolve un aspetto tecnico e se ne introduce un altro. Per quanto concerne, infine, il concetto di azione e di azione elementare, le NTC18 sono del tutto concordi con le NTC08, nel senso che continuano a riportare elementi critici e in contrasto con le nozioni tecnico-scientifiche. Il concetto di azione riportato nelle norme tecniche è relazionato allo stato limite: un tale contesto introduce notevoli problemi e numerose perplessità. Si potrebbe obiettare che la nozione deve essere intesa quale “azione nel senso della norma” ma la norma costituisce la traduzione nella pratica-tecnica degli studi scientifici per cui tale motivazione non ha senso. Infatti, si osserva subito è che, contrariamente alla nozione scientifica di azione: • le azioni sono capaci di indurre stati limite; • se non inducono stati limite, le cause o l’insieme di cause non possono essere ricomprese nella nozione di azione; Dallo studio delle combinazioni di carico, tuttavia, è noto che non necessariamente un’azione di progetto comporta il raggiungimento di uno stato limite e quindi, tantomeno, una singola azione di progetto comporta il raggiungimento di uno stato limite. Dalla nozione di azione, invece, sembrerebbe il contrario. Le NTC18 introducono, infine, delle variazioni sulla nomenclatura delle azioni variabili senza modificare il loro reale significato e il trattamento che se ne fa in seno alle combinazioni di carico stesse. A cura di Ing. Gianni Michele De Gaetanis Autore di Guida alle norme tecniche per le costruzioni © Riproduzione riservata Documenti Allegati NTC 2018 Link Correlati Guida alle Norme Tecniche per le Costruzioni 2018 Focus Norme Tecniche Costruzioni (NTC)
Norme Tecniche Costruzioni (NTC) 2018 applicabili senza circolare esplicativa 19/03/2018 Le nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018 (Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018, n. 42 - S.O. n. 8) entreranno in vigore con due regimi transitori differenziati per opere pubbliche e private (leggi news) e in assenza della circolare esplicativa. Aspetto, quest'ultimo, che ha aperto un dibattito tra gli operatori che dovranno applicare la nuova normativa tecnica. I professionisti si sono, infatti, spaccati tra chi ritiene che la nuova norma consentirà maggiore libertà alla "progettazione" e tra chi invece ritiene indispensabile la circolare esplicativa, in assenza mancherebbero i presupposti per un lavoro a prova di "tribunale". Sull'argomento si è espresso inequivocabilmente il Consiglio Nazionale degli Ingegneri che con la circolare n. 206 del 14 marzo 2018 ha affermato che le NTC 2018 sono applicabili e utilizzabili anche senza circolare esplicativa e fatto presente che nel caso delle NTC 2008, la circolare esplicativa fu pubblicata oltre 12 mesi dopo l’entrata in vigore delle norme tecniche.
Ad avviso del CNI, l’entrata in vigore di una normativa tanto attesa, contenente una semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, auspicata da tempo dagli operatori del settore, non può dipendere ed essere correlata ai tempi di aggiornamento dei codici di calcolo che, del resto, almeno per quelli più diffusi ed affidabili (es. gli Eurocodici), risultano certamente pronti, stante anche le modeste modifiche introdotte per quelle specificità. La circolare del CNI fa anche il punto sul regime transitorio per le opere pubbliche e private. Per quanto concerne queste ultime, è invece possibile continuare ad utilizzare le norme tecniche previgenti, “fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi”, nel caso di opere strutturali in corso di esecuzione o per le quali sia stato già depositato il progetto esecutivo presso i competenti Uffici, prima della data di entrata in vigore delle NTC 2018 (come detto, il 22 marzo 2018) (secondo comma dell’art.2 del decreto). In base all’art.2 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, è possibile continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni nei seguenti casi specifici: • nel settore dei contratti pubblici, “nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50”, soltanto per le opere pubbliche che si concludono con la consegna dei lavori entro 5 anni dalla data di entrata in vigore delle NTC 2018, ovvero entro il 22 marzo 2023 e, per quanto riguarda il caso dei progetti già affidati, questo vale solamente nell’ipotesi che i progetti siano stati redatti secondo le regole tecniche di cui alle NTC 2008 (DM 14 gennaio 2008) e non delle norme in vigore prima di queste. • nelle opere private, fino al termine dei lavori e al relativo collaudo statico, qualora le opere strutturali siano in corso di esecuzione ovvero siano provviste dell’attestazione di deposito del progetto esecutivo delle strutture, secondo le disposizioni vigenti. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Circolare CNI
Rinnovabili: il nuovo Decreto FER allontana l’Italia dalla Green Economy 19/03/2018 Alla vigilia di un nuovo Governo (che significa anche nuovi Ministri, Vice Ministri, sotto segretari, ....) il Ministero dello Sviluppo Economico ha messo a punto il nuovo decreto sulle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) che necessiterà il concerto del Ministero dell'Ambiente, il parere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, l'OK della Conferenza unificata e il vaglio finale della Commissione Europea. Missione che sembra impossibile, considerato che l'attuale Ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda non avrà certamente il tempo per seguire tutto l'iter. Sul nuovo decreto pubblichiamo l'analisi condotta dall'Ing. Roberto Bissanti delComitato Scientifico CETRI-TIRES. L'analisi del decreto FER Dopo mesi di attesa il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) emette la prima bozza del nuovo decreto sugli incentivi alle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). La montagna, senza che Orazio si offenda, ha partorito uno “scarrafone”!
Nel provvedimento, in continuità con quanto già adottato con il precedente decreto (DM 23 giugno 2012), è ulteriormente mortificata la generazione distribuita di energia. Sparisce, ad esempio, il meccanismo di accesso diretto per i piccoli e piccolissimi impianti. Vengono ridotte drasticamente le tariffe per il mini-eolico e il mini-idroelettrico Il provvedimento, che doveva trattare solo le FER non fotovoltaiche, rintroduce gli incentivi al fotovoltaico, ma esclusivamente per gli impianti medio grandi, escludendo proprio gli impianti domestici e quelli di piccola taglia. Ricordiamo, inoltre, che dal 1 gennaio 2018, fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, nessun impianto da FER, entrato in esercizio nello stesso periodo, potrà accedere ad alcun incentivo. Sparisce l’accesso diretto agli incentivi Per quanto si legge nella bozza del decreto, tutti gli impianti da FER, per poter ottenere gli incentivi, dovranno richiedere l’iscrizione ai Registri o partecipare alle Aste, per gli impianti sopra 1 MW. La cancellazione del meccanismo di accesso diretto avrà un effetto disincentivante specialmente verso le piccole iniziative. Questo meccanismo, forniva una prima certezza sulla remunerazione dell’investimento, proprio per gli impianti di piccola taglia, appannaggio delle famiglie e dei piccoli investitori. Mini-eolico Le tariffe per il mini-eolico sono nuovamente diminuite rispetto a quanto già stabilito dal DM 23 luglio 2016, passando da 0,250 €/kWh per potenze inferiori a 20 kW e da 0,190 €/kWh per impianti con potenza inferiore a 60 kW a 0,140 €/kWh per impianti con potenze comprese tra 0 e 100 kW nominali. A differenza del fotovoltaico il costo degli impianti mini-eolici negli ultimi 5 anni non ha registrato diminuzioni significative, ciò a causa dell’incidenza dei costi fissi di installazione, relativi alle opere civili, elettriche e agli iter autorizzativi. Un impianto mini-eolico da 60 kW, oggi ha un costo che varia da 220 a 280 mila euro, a fronte di una produzione che può variare 110 MWh/anno a 180 MWh/anno. Nel caso migliore, massima produzione e minimi costi, il piccolo imprenditore, accedendo alla tariffa prevista nella bozza di decreto, potrà ricavare circa 25.000 €/anno, ricavo a cui corrisponde un tempo di ritorno dell’investimento (Pay Back Time – PBT) pari a 9 anni. Nel caso peggiore, l’investimento sarà del tutto infruttuoso poiché il PBT sarà pari a 18 anni, quasi coincidente all’intera durata dell’incentivo che è fissata in 20 anni. Non si comprende, inoltre, come al ministero possano aver scelto 100 kW come taglia di riferimento per il mini-eolico, non avendo alcuna attinenza né con le soglie relative ai titoli autorizzativi e abilitativi (D.Lgs. 3 marzo 2011, n.28), né tantomeno con le taglie delle piccole turbine eoliche disponibili sul mercato (20 kW, 30 kW, 60 kW e 200 kW). L’ultimo periodo del 2017 era stato caratterizzato dalla corsa dei produttori italiani ed esteri di mini-
eolico nello sviluppo di aerogeneratori da 20 kW, inseguendo la possibilità che l’incentivo per questa taglia di aerogeneratori potesse rimanere invariato anche per il triennio 2018- 2020. Cosicché, se fosse approvato questo provvedimento, anche gli sforzi che gli imprenditori italiani hanno affrontato, in un momento comunque di difficoltà finanziarie generali, non verrebbero corrisposti dalle aspettative di mercato. Mini-idroelettrico La bozza del provvedimento prevede anche la disincentivazione della tecnologia del mini- idroelettrico. Gli incentivi, per questa tipologia di FER, passerebbero da 210 €/kWh e 195 €/kWh (per impianti fino a 250 kW e fino a 500 kW) previsti nel DM 23 luglio 2016 a 140 €/MWh per gli impianti fino a 500 kW previsti nella bozza. Una diminuzione drastica del 30% che risulta ingiustificata visto che al 31 dicembre 2017, si rileva la costante diminuzione degli incentivi erogati. In ordine temporale di decreto sugli incentivi (per impianti mini-idroelettrici con potenza inferiore a 500 kW) si passa dai 114,4 milioni di € della Tariffa Onnicomprensiva, ai 63,1 milioni di € del DM 6 luglio 2012 ai 25,4 milioni di € del DM 23 giugno 2016. Anche i contingenti di potenza installata registrano un decremento significativo: 107,2 MW per la Tariffa Onnicomprensiva, 80,2 MW per il DM 6 luglio 2012 e 35,9 MW per il DM 23 giugno 2016. Fotovoltaico In controtendenza il Ministero ha deciso di re-inserire gli incentivi al fotovoltaico ma esclusivamente per gli impianti medio grandi, escludendo gli impianti domestici. Il provvedimento prevede la remunerazione dell’energia immessa in rete da impianti fotovoltaici al di sopra dei 20 kW, cioè quelli che non possono accedere alle detrazioni fiscali. In particolare, l’energia immessa in rete prodotta da impianti in regime di cessione totale (restano esclusi gli impianti connessi in scambio sul posto - SSP) verrà remunerata da GSE con una tariffa di 110 €/MWh per impianti da 20 a 100 kW, e di 90 €/MWh, per impianti da 100 kW a 1 MW. Si deve sottolineare che questa tipologia di impianti è quella che ha ampiamente raggiunto la grid-parity e la cui installazione è oggi molto conveniente, ad esempio per il mondo industriale, proprio in regime di scambio sul posto (SSP). Dunque, non si comprende quale sia l’obbiettivo del ministero nell’incentivare tecnologie ormai ampiamente mature da competere con le fonti tradizionali. Nella logica degli incentivi, infatti, questi dovrebbero essere disposti in misura maggiore per impianti piccoli e per promuovere lo sviluppo delle tecnologie innovative ed ancora non mature per raggiungere la cosiddetta grid-parity. Andamento contatore rinnovabili non fotovoltaiche Analizzando il periodo tra l’ottobre 2015 e il dicembre 2017 si è registrata una costante diminuzione del contatore degli incentivi alle FER non fotovoltaiche da 5,740 M€/anno a
5,240 M€/anno, nello stesso periodo il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) è pressoché rimasto costante attestandosi a 50 €/MWh. In questo scenario l’incidenza degli incentivi alle piccole rinnovabile è pressoché trascurabile, ad esempio al 31 dicembre 2017 il costo medio degli incentivi al mini-eolico è stato di 64,2 M€/anno ovvero 1,22% dell’intero costo degli incentivi alle FER non fotovoltaiche. Questo dato è in totale antitesi con quanto si legge nelle premesse del provvedimento: “CONSIDERATO che l’attuazione del decreto 23 luglio 2016 ha evidenziato quanto segue: (omissis) 3) per l’accesso diretto, domande significativamente elevate, soprattutto per l’eolico e ciò suggerisce la possibilità di ridurre gli incentivi e, ai fini di un più efficace controllo della spesa, di superare questo meccanismo”. In conclusione, da una prima analisi della bozza del nuovo decreto sulle rinnovabili, l’attuale governo, dopo aver incassato l’approvazione del meccanismo di Capacity Market, da parte della Commissione Europea, per sostenere la produzione di energia da fonti fossili, e avendo introdotto, attraverso l’intervento dell’Autorità dell’Energia, la modifica della bolletta energetica, che scoraggia il risparmio energetico, tenta nuovamente di ridurre l’impatto delle rinnovabili sulla spesa energetica, disincentivando la generazione distribuita. Speriamo che il prossimo governo possa invertire questa tendenza per imboccare finalmente la strada verso la vera transizione energetica. © Riproduzione riservata Documenti Allegati Decreto FER
Appalti, qualificazioni SOA verso la semplificazione di Paola Mammarella Anac ha inviato al Ministero delle Infrastrutture una proposta di decreto con procedure più snelle 19/03/2018 – Criticità da correggere e semplificazione delle procedure. L’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una serie di proposte per la redazione del decreto Soa, attuativo del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016). Il decreto dovrebbe individuare le procedure per la qualificazione delle imprese per i lavori di importo pari o superiore a 150mila euro. Soa, tempi troppo lunghi L’Anac ha segnalato che normalmente l’attività di raccolta della documentazione per il rilascio di un’attestazione impegna dalle 2 alle 80 ore/uomo, con una media di 14,8 ore/uomo. Sei SOA su venti hanno dichiarato di avere già a disposizione un sistema informatizzato che, però non consente di svolgere tutte le funzioni richieste e quindi andrebbe implementato.
Riscontrato inoltre un disallineamento tra requisiti formali, attestati dalle SOA, e requisiti sostanziali posseduti dalle imprese. In particolare, durante la fase di consultazione è emerso che i requisiti di qualificazione vigenti non sono considerati propriamente idonei ad attestare la capacità esecutiva delle imprese. Dall’attività di vigilanza svolta dall’Anac è emerso come l’avvalimento possa essere utilizzato in modo distorto, conducendo all’acquisto i requisiti che non risultano supportati dalla messa a disposizione di una effettiva capacità esecutiva. SOA, proposte procedure più snelle Per quanto riguarda i periodi da prendere in considerazione per la qualificazione, Anac propone di consentire l’utilizzo delle annualità fiscali comprese nel decennio antecedente alla data di stipula del contratto di qualificazione. In questo modo l’impresa può scegliere se utilizzare i migliori cinque anni o tutto il periodo di dieci anni. La proposta inviata da Anac prevede inoltre che le Stazioni Appaltanti emettano il Certificato di esecuzione dei lavori (CEL) entro un termine massimo di 30 giorni. In questo modo le imprese potranno qualificarsi per i lavori effettivamente svolti di recente. Proposta inoltre l’eliminazione della verifica della rispondenza delle categorie individuate nel CEL rispetto al bando di gara per interventi di importo inferiore a 150.000 euro. Come misura compensativa è stato proposto l’inserimento di controlli a campione per almeno il 10% dei CEL. © Riproduzione riservata Norme correlate Bozza non ancora in vigore 14/03/2018 Autorità nazionale anticorruzione - Proposta finalizzata all’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all’articolo 83, comma 2, del decreto legislativo 50/2016 avente ad oggetto il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti)
Scuole, Cresme: la riqualificazione energetica genera risparmi fino a 400 milioni di euro annui di Paola Mammarella Nella maggior parte degli edifici ci sono accorgimenti su impianti e finestre, scarsa la coibentazione delle superfici opache 19/03/2018 – La riqualificazione energetica delle scuole potrebbe portare ad un risparmio di 400 milioni di euro all’anno. È quanto emerge dal rapporto del Cresme, presentato durante la fiera MCE – Mostra Convegno Expoconfort di Milano. Ad oggi, in Italia ci sono circa 52mila edifici scolastici, che complessivamente pagano una bolletta energetica di 1,3 miliardi all’anno. Scuole, le caratteristiche costruttive Dai dati Cresme emerge che la superficie coperta dagli edifici scolastici è pari a 73,2 milioni di mq, per una volumetria complessiva di 256,4 milioni di mc. La quota maggiore di edifici (39%) ha dimensione compresa tra 1.000 e 3.000 mq.
Oltre il 50% della volumetria (circa 130 milioni di mc) appartiene agli edifici di dimensioni medio-grandi (tra 1.000 e 3.000 mq), mentre il 27% (69,5 milioni di mc) riguarda gli edifici di grandi dimensioni (superiore a 3.000 mq). Le scuole collocate all’interno di un unico edificio sono l’83% e il restante 17% sono complessi di edifici. Il 77% dei fabbricati è completamente isolato, il 13% è contiguo su due o più lati con altri fabbricati e il 10% è contiguo su un unico lato. La grande maggioranza degli edifici è totalmente utilizzato (pari all’87%, circa 45.380 edifici). Dal punto di vista costruttivo, si ha una netta prevalenza di strutture miste in cemento armato e muratura che rappresentano il 67% del totale, a cui seguono la muratura portante in pietra e mattoni (15%), e la muratura portante in laterizio (14%). Soltanto il 2% degli edifici ha una struttura portante in cemento armato e pannelli prefabbricati. Scuole, gli impianti Il 97% degli edifici ha un impianto di riscaldamento di tipo tradizionale. Il combustibile maggiormente impiegato è il gas (73%), seguito dal gasolio e olio combustibile (24%). I tubi del circuito di distribuzione sono prevalentemente in traccia (87%). Il sistema di emissione dell’aria è costituito essenzialmente da radiatori (93%) con una minima percentuale di fan-coil (4,4%) e di pannelli radianti (3,2%). Il 61% degli edifici possiede un unico sistema di regolazione della temperatura per l’intero edificio e soltanto il 12% ne ha uno in ogni stanza, mentre l’8% ne possiede uno in ogni piano. Nel 79% degli edifici non è presente l’impianto di condizionamento, nel 19% deglie edifici è presente ma separato dal generatore principale e nel 2% è integrato nel generatore principale. Gran parte degli impianti di condizionamento sono fissi – split - (85%) e soltanto il 2% sono mobili. L’11% degli edifici utilizza pompe di calore. Scuole, gli accorgimenti per il risparmio energetico In base ai dati dell’Anagrafe per l’edilizia scolastica, analizzati dal Cresme, l’11,7% degli edifici è in fase di ristrutturazione parziale o totale. Il 58% degli edifici presenta accorgimenti per il contenimento dei consumi energetici. La più ampia quota di accorgimenti presenti negli edifici è relativa agli impianti (termico 64%; produzione energia 46%) e alla coibentazione delle superfici trasparenti (doppi vetri 62%). Appare limitato, invece, il ricorso alla coibentazione delle superfici opache (coperture 38% e pareti 19%). © Riproduzione riservata
Ristrutturare casa, le detrazioni fiscali del 2018 di Paola Mammarella Da quest’anno per ottenere l'agevolazione si dovrà inviare una comunicazione all’Enea 19/03/2018 – Da quest’anno per ottenere le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni edilizie sarà necessario inviare una comunicazione all’Enea. Lo scopo della raccolta di queste informazioni è monitorare e valutare il risparmio energetico ottenuto con la realizzazione dei lavori, sulla stessa falsariga di quanto accade con gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. A fare il punto della situazione sulle detrazioni del 50% per gli interventi di ristrutturazione edilizia è l’Agenzia delle Entrate, che ha aggiornato la guida per usufruire dei bonus. Detrazione 50% sulle ristrutturazioni È possibile detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, con un limite massimo di 96mila euro, per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici condominiali. La detrazione è ripartita in dieci quote
annuali di pari importo. SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL BONUS RISTRUTTURAZIONI Quando gli interventi di ristrutturazione sono realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta del 50%. I pagamenti devono avvenire con bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Con la circolare n. 40 del 28 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative in merito all’applicazione di questo adempimento. Tra i beneficiari ci sono anche gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e i soggetti con finalità analoghe, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica. I lavori agevolati È detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Nei condomìni è detraibile il 50% delle spese sostenute per lavori di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su tutte le parti comuni. SCARICA L’INFOGRAFICA DI EDILPORTALE CON I PRODOTTI BENEFICIARI DEI BONUS Usufruiscono inoltre della detrazione i lavori sugli immobili danneggiati dalle calamità naturali, l’acquisto e la costruzione di box auto pertinenziali, l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli interventi per la prevenzione degli illeciti, la cablatura degli edifici e il contenimento dell’inquinamento acustico, l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici, l’adozione di misure antisismiche, la bonifica dall’amianto, gli interventi anti-infortunio e l’acquisto di immobili ristrutturati. Oltre alle spese per i lavori, sono incentivate anche quelle per la progettazione, l’acquisto dei materiali, la gestione delle pratiche, le perizie e gli oneri di urbanizzazione.
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