Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

        26 settembre 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
Quotidiano   Data     26-09-2019
             Pagina   1+9
             Foglio   1/2
Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
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Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
Amianto, in Italia fa 6mila morti all’anno
Di Michele D'Amico - 25 SETTEMBRE 2019

 L’amianto continua a mietere vittime nel nostro Paese. Ogni anno perdono la vita 6000 persone a causa della
 fibra killer. Lo ha dichiarato Alessandro Miani, presidente         della Sima (Società italiana di medicina
 ambientale), in occasione del Convegno Nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela della salute“, che
 si è svolto presso il Cnr a Roma lo scorso 23 settembre.
 “L’esposizione ad amianto causa tumore polmonare (mesotelioma pleurico), laringeo e ovarico, oltre a
 condizioni di fibrosi polmonare – ha spiegato Miani -. Nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della
 sanità sono 125 milioni le persone esposte a rischio amianto“.
 Ed ha aggiunto: “I soli costi diretti (ritiro dal lavoro, cure e morte) nei 28 Paesi dell’Unione europea (Gran
 Bretagna inclusa) corrispondono allo 0,7% del Pil dell’Unione europea, circa 410 miliardi all’anno“. In Italia
 ci sono 96mila siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database del ministero dell’Ambiente.
 E come ha ricordato Gianluca Di Ascenzo, il presidente di Codacons con delega agli Affari istituzionali:
 “Sono ancora circa 2.400 le scuole italiane a rischio, mettendo in pericolo 350 mila alunni e 50 mila docenti”.
 Per affrontare questo grave problema non è sufficiente la normativa in tema di amianto. Che è tra le più
 avanzate in Europa. Un contributo importante, però, può arrivare dalla geologia.
 “La conoscenza geologica può essere fondamentale per consentire l’identificazione e la mappatura dei siti
 caratterizzati dalla presenza di rocce amiantifere che costituiscono un pericolo per la diffusione delle fibre in
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modo da contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree – ha affermato Vincenzo Giovine,
vicepresidente del Consiglio nazionale dei geologi – Nel territorio italiano infatti sono ancora presenti milioni
di tonnellate di materiali contenenti tale sostanza.
Ed ha concluso: “Il Consiglio nazionale dei geologi, insieme alla Società italiana di medicina ambientale,
intende trattare il tema amianto sotto tutti gli aspetti, partendo dalla natura di questo materiale di stretta
competenza geologica per arrivare alle implicazioni sanitarie dovute ai tragici effetti causati dalle sue fibre.
Scienziati ed esperti della materia si sono confrontati sui rischi provocati dall’esposizione a questa fibra killer,
per definire un quadro della situazione in Italia e identificare eventuali azioni che possano contribuire alla
risoluzione definitiva del problema”.
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Amianto: in Italia 6mila morti l’anno e ancora 96mila siti contaminati

I dati relativi all’amianto nel nostro paese sono drammatici. Secondo quanto dichiarato dal
presidente della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), Alessandro Miani, sono ancora
96mila i siti contaminati che causano ogni anno circa 6mila decessi.
Oggi al Cnr a Roma, in occasione del convegno nazionale “Amianto: gestione del sistema e tutela
della salute”, sono stati resi noti alcuni dati che riguardano la situazione amianto nel nostro paese.
Come è noto, i pericoli per la salute che derivano dall’esposizione all’amianto sono da prendere
molto seriamente. Nello specifico, questa fibra può causare tumore polmonare (mesotelioma
pleurico), laringeo e ovarico, oltre a condizioni di fibrosi polmonare.
Secondo quanto dichiarato da Alessandro Miani, presidente del Sima:

   “In Italia 6mila persone all’anno continuano a morire per l’amianto”

E questo perché:

   “In Italia sono 96.000 i siti contaminati da amianto censiti e presenti nel database
   del Ministero dell’Ambiente”.

Al convegno è intervenuto anche Vincenzo Giovine, vicepresidente del Consiglio nazionale dei
geologi che ha dichiarato:
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“L’amianto nel nostro Paese costituisce ancora oggi un problema irrisolto,
    nonostante la normativa italiana in tema di amianto sia tra le più avanzate in
    Europa, a distanza di vent’anni dall’emanazione della legge che stabilisce la
    cessazione dell’impiego dell’amianto (divieto di estrazione, importazione,
    esportazione, commercializzazione, produzione di amianto e di prodotti che lo
    contengono)”.

I geologi nella bonifica dell’amianto sono molto importanti in quanto le loro competenze
consentono di identificare e mappare i siti a rischio diffusione fibre di amianto “in modo da
contribuire alla bonifica e alla messa in sicurezza di tali aree”. E nel nostro paese il problema è
molto serio dato che:

    “Nel territorio italiano infatti sono ancora presenti milioni di tonnellate di materiali
    contenenti tale sostanza”.

Cosa si può fare per risolvere questa situazione? Secondo gli esperti c’è bisogno di affrontare il
problema di mondo strutturale e con azioni coordinate tra enti statali e amministrazioni territoriali
in modo tale da integrare i vari aspetti del problema: ambientali, sanitari e previdenziali.
Leggi anche:
Francesca Biagioli

Fonte: https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/amianto-italia/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=amianto-italia
Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
Rassegna del: 26/09/19
  Edizione del:26/09/19
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Consiglio Nazionale dei Geologi - 26 settembre 2019 - Consiglio Nazionale ...
Data     25-09-2019
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Foglio   1
26 Set 2019

Sanzioni in caso di lavori senza permesso: la
Cassazione ricostruisce i tre casi-chiave
Andrea Magagnoli

La modifica del volume di un immobile, così, com il cambio di destinazione d'uso in assenza di
permesso comporta sempre l' applicazione delle sanzioni contro gli abusi. Lo ha precisato la
corte di cassazione con la sentenza n.38611/2019 depositata il 18 settembre.
Ad essere oggetto del procedimento, erano le modifiche compiute da un privato ad una struttura
edilizia, a seguito di tali modifiche la fisionomia dell' immobile aveva assunto una nuova
configurazione dato che esso era stato trasformato, in assenza delle necessarie autorizzazioni ,
in un immobile ad uso ricettivo, rendendolo pertanto idoneo ad un uso turistico .

Il manufatto abusivo veniva fatto oggetto di sequestro ed in seguito restituito alla disponibilità
del suo proprietario, sulla base di un provvedimento del tribunale del riesame.
Il Pm ricorreva per cassazione al fine di ottenere il sequestro del manufatto abusivo.
La questione piuttosto rilevante riguarda i limiti e la tipologia degli interventi edilizi necessari
per la configurazione dei reati previsto in tali casi.
La questione viene risolta sulla base di una precisa indicazione legislativa compiuta dalle
disposizioni vigenti che descrivono in maniera chiara e certa le condotte illecite passibili di
sanzioni di carattere penale.
Nella motivazione della sentenza qui in commento infatti i giudici della corte suprema di
cassazione citano il Dpr 380/01 che richiede il rilascio di un permesso di costruire interventi di
ristrutturazione edilizia «che portino ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal
precedente o che comportino modifiche alla volumetria complessiva degli edifici o dei
progetti,ovvero che comportino modifiche alla destinazione d uso ovvero che in particolari casi
comportino la modifica della sagoma di un immobile» .
Pertanto tre tipi d' interventi,secondo la disposizione di cui sopra, possono essere definiti
attività illecita nel caso in cui non venga richiesto il permesso di costruire. Vediamoli in maniera
più analitica: si tratta in particolare della realizzazione di un nuovo edificio che si concretizza
con la costruzione di un nuovo manufatto, della modifica della sua consistenza con l' assunzione
di una maggiore volumetria e da ultimo di un cambio della sua destinazione d 'uso.
Le prime due ipotesi sono d' intuitiva evidenza mentre la terza ipotesi riguarda il caso in cui
vengano modificate le modalità d' impiego del manufatto. Il caso di specie, pertanto deve esser
ricompreso com è evidente nell' ultima ipotesi prevista dalla norma, dato che l' utilizzo dell'
immobile era stato modificato, in un impiego turistico.
Le modifiche, come osservano i giudici infatti avevano portato alla realizzazione di un immobile
ad uso turistico e recettizio.
Pertanto tale attività presenta un indiscusso rilevo di carattere penale e come tale avrebbe
dovuto essere sanzionata, data l' esistenza nel caso di specie di tutti i presupposti per
l'applicazione di tali sanzioni.
Il sequestro del manufatto, pertanto era del tutto e per tutto lecito, in quanto emesso ai sensi
della normativa che espressamente lo prevede in tali casi.

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FER1: dal GSE la guida all’utilizzo del portale FER-E per l’iscrizione ai registri e alle aste
26/09/2019

Il GSE ha pubblicato la guida all'utilizzo dell’applicativo FER Elettriche (FER-E), attraverso la quale è possibile sottomettere e gestire l’invio delle
richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste previsti dal DM 4 Luglio 2019(c.d. Decreto FER1).

Il documento, rivolto agli Operatori elettrici/ai Soggetti Responsabili degli impianti a fonte rinnovabile e ai tecnici/professionisti incaricati dagli stessi
Soggetti Responsabili di gestire le richieste per loro conto per la corretta gestione delle richieste di incentivo secondo le disposizioni previste dal DM 4
Luglio 2019, descrive in dettaglio le fasi di compilazione di una nuova istanza singola e le modalità di presentazione di un aggregato di impianti, le
informazioni richieste in ciascuna delle fasi descritte e le funzionalità dell’applicativo.

Ricordiamo che come previsto all'art. 4, comma 1, lett. b) del Decreto FER1, dal 30 settembre al 30 ottobre sarà possibile partecipare al primo bando
relativo alle procedure di asta e registro per l'incentivazione della produzione di energia elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Dopo
l'iscrizione, possono accedere ai meccanismi di incentivazione gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti categorie:

a) impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima
dell’intervento sia inferiore a 1 MW;

c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

Gli impianti di potenza uguale o superiore ai valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al decreto FER1 a seguito di
partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.

Il Decreto FER1 ha previsto 7 finestre temporali per l'apertura dei bandi e precisamente:

       30 settembre 2019
       31 gennaio 2020
       31 maggio 2020
       30 settembre 2020
       31 gennaio 2021
       31 maggio 2021
       30 settembre 2021

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e la sezione del sito
Rinnovabili elettriche/Accesso agli incentivi/DM 4 luglio 2019.

                                                                                                                        A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Documenti Allegati
Decreto FER1
Guida all'utilizzo del portale FER-E
Regolamento operativo per l'iscrizione ai registi e alle aste
Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti: la Regione Siciliana adotta un Sistema interno di controllo
della qualità
26/09/2019

Con la D.D.G. 19 settembre 2019, n. 667 il Dipartimento Tecnico della Regione Siciliana ha adottato il sistema interno di controllo di qualità degli Uffici
del Genio civile grazie alla quale potranno effettuare la verifica dei progetti di cui all'art. 26, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti).

L'art. 26, comma 6, lettera c) del Codice dei contratti ha, infatti, previsto che la verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo inferiore
alla soglia comunitaria e fino a un milione di euro, può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltantiove il progetto sia stato redatto da
progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti
interni.

La Delibera n. 667/2019 attiva proprio il sistema interno di controllo della qualità degli Uffici del Genio Civile per la verifica dei progetti di cui all’art.26,
comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso una procedura che definisce criteri, responsabilità, modalità operative, documenti di riferimento e
registrazioni relative alle fasi del processo di verifica finalizzato alla validazione dei progetti, effettuato dai Servizi-Uffici del Genio Civile del
Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana.

In allegato la delibera che definisce puntualmente:

      la fasi del processo di verifica dei progetti;
      le modalità operative di esecuzione delle verifiche;
      i contenuti del Piano di Verifica del Progetto;
      le finalità e criteri generali delle verifiche;
      le verifiche eseguite sugli elaborati progettuali;
      metodi e strumenti di verifica;
      la gestione delle chek-list;
      i momenti di verifica;
      l'estensione delle verifiche;
      la classificazione dei risultati delle verifiche;
      le registrazioni delle verifiche;
      la tracciabilità e conservazione della documentazione.

                                                                                                                        A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Delibera
Regione Siciliana e Genio Civile: nuovi chiarimenti sugli interventi edilizi dopo lo Sblocca Cantieri
 26/09/2019

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportante
diverse modifiche alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che in Sicilia è stata recepito dalla Legge Regionale n.
16/2016 che all'art. 1 ha indicato gli articoli recepiti in modo dinamico, tali cioè che se modificati a livello nazionale lo sono anche nella versione
siciliana.

Il Dipartimento tecnico regionale, dopo aver fornito le prime direttive per il periodo transitorio (D.D.G. n. 189 del 23 aprile 2019), ha emanato la nota n.
184334 del 19 settembre 2019, con la quale ha indicato alcuni chiarimenti in riferimento a:

      gli interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del genio civile (interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità);
      gli interventi da realizzare previo deposito del progetto al genio civile (interventi di minor rilevanza ai fini della pubblica incolumità);
      gli interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito progetto.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 3, comma 1, lett. d) dello Sblocca Cantieri ha previsto l'inserimento del nuovo art. 94-bis al Testo Unico Edilizia con il quale
sono state definite 3 tipologie di interventi edilizi:
a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
b) gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da:

      gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità
      (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);;
      le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni
      e verifiche;
      gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo
      fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione
      alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, riguarda:

      gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a
      valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
      le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
      le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
      le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto
      del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, tutti gli interventi che, per loro caratteristiche
intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
In allegato la nota con le precisazioni del Dipartimento tecnico regionale.

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Nota Dipartimento tecnico
ANCE: Presunzione di colpevolezza? No, grazie
26/09/2019

Ieri nel corso del convegno “Presunzione di (non) colpevolezza” gli imprenditori dell’ANCE hanno chiesto di non essere cittadini di serie “B”. Già nella
titolazione del convegno è sintetizzato tutto il malessere di un mondo economico che, quasi sempre, è considerato non “presunto innoccente” ma
"presunto colpevole".

"Bisogna ristabilire un rapporto virtuoso tra cittadino, impresee pubblica amministrazione. Un rapporto che deve basarsi sul reciproco rispetto e fiducia"
ha detto il presidente dell'ANCE (Associazione nazionale costruttori edili) Gabriele Buia aprendo il convegno "Presunzione di (non) colpevolezza".

"Per colpa di pochi - ha aggiunto Gabriele Buia - non possiamo pagare tutti. Bisogna individuare una strada per rivedere norme e procedure e per
definire un nuovo patto tra mondo economico e legislatore"."I reati conto la Pa costituiscono fattispecie gravissime - ha aggiunto il vicepresidente
ANCE Edoardo Bianchi -Chiediamo pene più severe per questi reati ma a fronte di provvedimenti definitivi e non provvisori com’è adesso".

L’ANCE dice “NO” alla paralisi dell’impresa solo sulla base di meriindizi di colpevolezza ed aggiunge che le modifiche apportate dalla legge 17 ottobre
2017, n. 171 al codice delle leggi antimafia consentono l’applicazione delle misure di prevenzione personali (sequestro o confisca) anche per i reati contro
la Pa, ed in presenza di meri indizi di colpevolezza. Pertanto, è forte il rischio che, in attesa di chiarire la fondatezza dei capi d’imputazione e salva la
possibilità che si accerti la sua estraneità alle condotte criminose, l’impresa subisca un danno economico irreversibile, che preclude la ripresa delle attività.

L’ANCE, quindi, aggiunge che sembra necessario garantire che lo strumento della gestione straordinaria da parte dell'Anac, il cosiddetto
"commissariamento" (art. 32 del Dl 90/2014) venga applicato anche agli indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, quale misura
preliminare ed obbligata rispetto all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, che determinerebbero la paralisi dell'azienda, in tutti i settori di
attività imprenditoriale.

Al convegno hanno partecipato oltre al Presidente Gabriele Buia ed il vicepresidente Ance Edoardo Bianchi, il delegato Ance al tema legalità, Vincenzo
Bonifati, il presidente dell’Unione Camere penali italiane, Gian Domenico Caiazza, il giudice emerito della Corte costituzionale, Sabino Cassese, il'ex
procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, l'ex presidente Tar Lombardia, Angelo De Zotti e l'avvocato Patrizio Leozappa.

A testimoniare il drammatico paradosso vissuto dagli operatori il racconto dell’imprenditore Matteo Brusola, costretto a chiudere e a licenziare 118
dipendenti sulla base di meri indizi che poi non sono stati confermati. Ma una via di uscita è possibile se la si percorre tutti insieme. Dall’Ance una serie
di proposte per invertire la rotta e coniugare l’obiettivo di combattere l’illegalità tutelando i diritti di cittadini e imprenditori.

In allegato la Guida pratica ANCE sulla Presunzione di (non) colpevolezza e la Scheda stampa Presunzione di (non) colpevolezza.

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Guida Presunzione di (non) colpevolezza
Scheda Presunzione di (non) colpevolezza
Partite Iva, fatturazione elettronica
anche per i forfetari?
di Paola Mammarella
26/09/2019

Tra le ipotesi in campo per il 2020 anche lo slittamento del forfetario con tassazione al 20%
per i r dditi fino a 100mila euro

Foto: Andriy Popov©123RF.com

26/09/2019 – Per potenziare la lotta all’evasione fiscale, l’obbligo di fatturazione
elettronica potrebbe essere esteso anche ai professionisti in regime forfetario.

Fatturazione elettronica e regime forfetario
I professionisti rientranti nel regime forfetario o in quello dei minimi fino ad oggi sono
stati esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.

L’esonero era stato deciso con la Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017). La norma ha
stabilito l’obbligo della fattura elettronica per tutte le operazioni a partire dal 1° gennaio
2019, ma ha sollevato dal nuovo adempimento professionisti e lavoratori autonomi che
si trovano nel regime dei minimi e nel forfetario.

Ricordiamo che i “minimi” sono le Partite Iva con ricavi fino a 30 mila euro all’anno,
cui viene applicata un’aliquota del 5% sul fatturato. Si tratta di un regime “in
estinzione”, perché sostituito dal forfetario, che attualmente prevede un’aliquota del
15% per ricavi fino a 65mila euro.

Visti i risultati raggiunti in termini di emersione del sommerso, la fatturazione
elettr nica potrebbe essere estesa a tutti i professionisti e lavoratori autonomi, a
prescindere dalle soglie di reddito. In questo modo, il Fisco otterrebbe un sistema
maggiormente tracciato, minimizzando il rischio di evasione.

E il regime forfetario fino a 100mila euro?
Un’altra modifica potrebbe arrivare nell’ambito del regime forfetario potenziato che
dovrebbe partire dal 1° gennaio 2020.

La Legge di Bilancio 2019 ha infatti definito il nuovo regime forfetario in due fasi: la
prima, già avviata, con le aliquote al 15% sui ricavi fino a 65mila euro e la seconda, da
far partire nel 2020, con i redditi fino a 100mila euro tassati con un’aliquota del 20%.

Si tratta di una deroga alla normativa Iva, che necessiterebbe dell’approvazione da parte
dell’Unione Europea anche perché richiede delle coperture. Si può quindi ipotizzare che
la misura slitterà.
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Norme correlate
Legge dello Stato 27/12/2017 n.205
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020 (Legge di Bilancio 2018)
Protezione sismica "esterna" di edifici esistenti in c.a. mediante
l’utilizzo di pareti lignee post-tese
Sandoli Antonio - Ingegnere, Cultore della Materia “Costruzioni in Legno” – Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura - Università di Napoli Federico II
Pampanin Stefano - Università di Roma “La Sapienza” Calderoni Bruno - Professore di tecnica delle Costruzioni alla Federico II di Napoli 25/09/2019 251

I terremoti avvenuti in Italia negli ultimi quarant’anni hanno evidenziato le scarse prestazioni sismiche, anche in termini di
danneggiamento, degli edifici esistenti in c.a. progettati per i soli carichi verticali negli anni ’60 e ’70.
Le attuali strategie di rinforzo degli edifici esistenti possono seguire differenti approcci, derivati anche da quelli utilizzati nella
progettazione ex-novo di edifici. Esistono, infatti, soluzioni finalizzate ad incrementare la capacità sismica delle costruzioni
in termini di spostamenti e/o forze (rinforzo locale o globale), soluzioni finalizzate alla riduzione della domanda sismica (ad
es. isolamento alla base) ed altre di tipo “ibride” (ad es. selective weakening). In parallelo, i recenti sviluppi di tecnologie a
basso danneggiamento hanno aperto opportunità importanti per l’adozione ed implementazione pratica di una filosofia di
progettazione di rinforzo prestazionale (Performance- Based Retrofit) che miri a ridurre non solo il rischio nei confronti della
salvaguardia della vita umana (SLV), ma anche il livello di danneggiamento strutturale e non-strutturale e dunque la perdita
media annua (PAM).

In questa memoria viene proposta una soluzione di protezione sismica a basso danneggiamento caratterizzata da una
bassa invasività dell’intervento stesso consistente nell’aggiunta di pareti “rocking” in pannelli lignei X-lam, post-tese,
dissipative e ricentranti (tecnologia Pres-Lam), posizionate sul perimetro esterno dell’edificio da rinforzare.

La soluzione proposta è stata applicata ad un caso studio di un edificio esistente in c.a.
progettato negli anni ’70. Le pareti aggiuntive sono state progettate seguendo un approccio
“agli spostamenti” (DBD), applicato al nuovo sistema telaio-parete risultante, imponendo
come massimo spostamento target delle pareti lignee quello che determina il raggiungimento
del limite di deformazione ultima in uno degli elementi strutturali del telaio (pilastri, travi o
nodi). Per l’edificio esaminato sono state eseguite valutazioni di capacità sismica mediante
analisi non- lineari (statiche) sia nello stato di fatto che in quello post-intervento, che hanno
permesso di apprezzare il significativo incremento delle prestazioni sismiche conferito dal
sistema di rinforzo alla costruzione.

Le scarse prestazioni sismiche degli edifici esistenti in c.a., progettati negli anni ‘60 e ’70, anche in termini di danneggiamento,
sono state e sono ampiamente confermate da tutti i terremoti verificatesi sul territorio nazionale negli ultimi 40 anni.

Questi edifici, progettati in pratica per resistere ai soli carichi gravitazionali (GLD –gravity load designed) senza alcuna
attenzione alla capacità sismica, hanno mostrato tutte le loro criticità di comportamento in caso di sisma: crisi fragili locali
(rotture a taglio dei nodi e/o dei pilastri) o meccanismi di collasso di piano soffice (Priestley 1995, Cosenza 2001, Pampanin
2002, Calderoni et al. 2015 e 2017). Le ragioni di questi comportamenti vanno ricercate essenzialmente nei criteri di progetto
vigenti all’epoca di progettazione, che erano orientati a valutare le sole condizioni di servizio in campo elastico, senza dotare
la struttura di capacità plastiche accettabili. Di conseguenza, quando sottoposte ad azioni sismiche, esse non riescono ad
esibire un adeguato comportamento post-elastico dissipativo. D’altronde, anche nel caso di edifici in zona sismica, la
progettazione pur fidando sul comportamento post-elastico (considerando forze sismiche significativamente ridotte), in
genere era svolta senza verificare se le capacità plastiche ipotizzate potessero essere effettivamente esibite dalla struttura.

A tal proposito, le prime prescrizioni normative che hanno evidenziato la necessità di verificare l’effettivo comportamento
duttile sono state quelle neo-zelandesi, che, nella prima metà degli anni’70 (NZS 3101P 1970, MOW 1968), hanno definito con
chiarezza la filosofia progettuale del “capacity design” e che, già nel periodo tra gli anni ’20 e ’50, suggerivano valori dei
coefficienti sismici per la determinazione delle azioni orizzontali.

In Italia, invece, il processo che ha condotto a codici normativi più moderni è stato più lento. Dopo il terremoto di Messina del
1908, solo le zone (più o meno estese) colpite da terremoti venivano classificate come sismiche e per esse erano fornite
specifiche prescrizioni costruttive, nonché i valori delle azioni orizzontali da considerare nel progetto (da 1/6 ad 1/8 dei carichi
verticali) (R.D. 18/04/1909 n.193). Con l’emanazione della legge sismica del 1974 (Legge n. 64 del 2/2/1974) sono stati dati
maggiori dettagli ma, nella sostanza, la procedura di progetto non è variata nell’impostazione di base (forze sismiche ridotte
ma nessuna attenzione specifica ai dettagli costruttivi o comunque a garanzia del comportamento plastico adeguato). In
effetti, solo con la circolare del 1997 (Circ. n.67 del 10/04/1997) si inizia ad evidenziare la necessità di curare la struttura
nei dettagli costruttivi per garantire un adeguato comportamento post-elastico, iniziando ad esplicitare le corrispondenti
regole da rispettare. L’iter di sviluppo si è concluso (con qualche decennio di ritardo rispetto ai codici neo- zelandesi) con
l’emanazione delle NTC08, nelle quali il capacity design è posto con chiarezza alla base della progettazione sismica.
Pertanto gli edifici esistenti in c.a., realizzati soprattutto nel periodo della ricostruzione post- bellica (fino alla fine degli anni
’70), che costituiscono la gran parte dell’edilizia abitativa moderna, possono risultare particolarmente vulnerabili nei confronti
delle azioni sismiche (a seconda dell’intensità e caratteristiche di scuotimento al suolo). Il loro miglioramento strutturale
rappresenta, quindi, una necessità fondamentale per la mitigazione del rischio sismico della nazione e, a tal fine, l’adozione di
strategie di retrofit idonee e calibrate e a basso costo, in relazione alla tipologia strutturale, è essenziale.

Le attuali strategie di intervento sugli edifici esistenti in c.a. possono essere distinte in differenti categorie:

      (i) soluzioni finalizzate ad incrementare la capacità sismica in termini di forze e/o spostamenti (rinforzo locale o globale);
      (ii) soluzioni finalizzate alla riduzione della domanda sismica (ad es. isolamento alla base, isolamento intermedio, etc.);
      (iii) soluzioni “ibride” (ad es. selective weakening).

A parità di miglioramento della risposta e prestazione sismica, parametri decisionali fondamentali sono anche il costo, la
praticità e la bassa invasività dell’intervento.

Pertanto, nell’ottica del Performance-Based Retrofit e di mitigazione del rischio sismico a scala nazionale (inteso come
impatto socio- economico) è importante mirare allo sviluppo di soluzioni a bassa invasività ed in grado di garantire una
significativa riduzione del livello di danno atteso, anche a seguito di eventi sismici severi, in aggiunta all’ovvio obiettivo della
riduzione del rischio nei confronti della salvaguardia della vita (Pampanin 2012).

Intervento a bassa invasività con inserimento di pareti rocking post-tese
In questa memoria viene proposta una soluzione di intervento a bassa invasività e a basso danneggiamento, che prende
spunto dai sistemi a basso danneggiamento o “low-damage” (Pampanin 2012). Essa si basa sull’inserimento di pareti rocking
post-tese (in legno – X-lam o LVL - in c.a. prefabbricate od altro), dissipative e ricentranti, posizionate, in genere, sul
perimetro esterno dell’edificio da rinforzare. Tale tecnica già introdotta da Marriott et al. 2007 relativamente al caso di pareti
in c.a. (e già implementata in cantiere sia in Nuova Zelanda che negli Stati Uniti), viene qui analizzata per il caso di pareti
lignee in X-lam con post-tensione e rocking dissipativo (tecnologia Pres-Lam - Palermo et al. 2005, Pampanin et al. 2006).

Ecco quali sono i vantaggi del sistema di rinforzo a pareti lignee post-tese

I vantaggi di tale sistema di rinforzo, rispetto ad uno tradizionale, consistono principalmente in:

      (i) un significativo incremento della capacità sismica (resistenza/rigidezza e/o duttilità globale) dell’edificio, anche
      senza interventi locali invasivi sulla struttura esistente;
      (ii) una fruibilità dell’edificio anche durante le fasi lavorative di intervento, poiché essi possono essere eseguiti
      principalmente dall’esterno (utile soprattutto nel caso di interventi su edifici strategici o abitati);
      (iii) un basso danneggiamento delle pareti rocking aggiuntive in caso di azioni sismiche, connesso al
      comportamento dissipativo e ricentrante; (iv) una relativa rapidità dell’intervento.

La soluzione di retrofit proposta è stata applicata ad un edificio esistente reale degli anni ’70. A partire dagli elaborati di
carpenteria disponibili, è stato eseguito il progetto simulato che, basandosi sui criteri progettuali usualmente applicati in
quell’epoca, ha definito le sezioni degli elementi strutturali e le corrispondenti armature. Su tale edificio sono state svolte, poi,
analisi numeriche statiche, lineari e non-lineari, che hanno permesso di valutare la capacità sismica della struttura sia nello
stato di fatto (ante-operam) che in quello di progetto (post- operam), per valutare il miglioramento di prestazioni sismiche
conferito dal sistema di rinforzo alla costruzione.

All'interno dell'articolo integrale l'ANALISI DEL CASO STUDIO

[...] continua la lettura nel PDF

                     Articolo tratto dagli Atti del XVII Convegno ANIDIS 2017 - Pistoia
                     Si ringrazia l'ANIDIS per la gentile collaborazione.

  Allegato
online la guida all’utilizzo del portale FER-E per l’iscrizione ai
registri e alle aste
                                                                              Mercoledì 25 Settembre 2019

Decreto Fer 1: online la guida all’utilizzo del portale FER-E per l’iscrizione ai registri e alle aste
Il documento descrive in dettaglio le fasi di compilazione di una nuova istanza singola e le
modalità di presentazione di un aggregato di impianti, le informazioni richieste in ciascuna delle
fasi descritte e le funzionalità dell’applicativo
Il Gse ha pubblicato la Guida all'utilizzo del Portale FER-E in cui sono indicate le modalità di
presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e alle Aste previsti dal DM 4 Luglio 2019.

Il documento descrive in dettaglio le fasi di compilazione di una nuova istanza singola e le
modalità di presentazione di un aggregato di impianti, le informazioni richieste in ciascuna delle
fasi descritte e le funzionalità dell’applicativo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il Regolamento Operativo per l'iscrizione ai
Registri e alle Aste del DM 4 luglio 2019 e la sezione del sito Rinnovabili elettriche/Accesso agli
incentivi/DM 4 luglio 2019.

In allegato la Guida

Allegati dell'articolo
    GUIDAALLUTILIZZODELPORTALEFER-EDM2019.pdf
effettuate dal Gse 14.400 verifiche nel triennio 2017-2019
                                                                              Mercoledì 25 Settembre 2019

Incentivi all'efficienza energetica: effettuate dal Gse 14.400 verifiche nel triennio 2017-2019
Ad oggi sono stati conclusi 10.600 controlli, il 95% dei quali ha comportato la revoca degli
incentivi per circa 600 milioni
Il Gestore dei Servizi Energetici ha effettuato nel triennio 2017-2019 circa 14.400 verifiche relative
a RVC standard (Richieste di Verifica e Certificazione dei risparmi). Delle 10.600 verifiche
concluse, circa il 95% ha comportato la revoca degli incentivi per un controvalore economico di
circa 600 milioni di euro.

In riferimento ai comunicati stampa diffusi da alcune Associazioni, relativamente all'attività di
competenza del GSE, è importante rappresentare che proprio in ragione delle criticità relative ai
meccanismi di incentivazione basati sulla mera autocertificazione, in particolare alle RVC
Standard, già dal 2015, il GSE, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha avviato
azioni che hanno portato all'abrogazione – con Decreto del 22 dicembre 2015 – delle schede
standard 36E, 40E e 47E, all'intensificazione dei controlli in fase di qualifica e soprattutto, anche
in collaborazione con la Guardia di Finanza, all'avvio di un numero consistente di verifiche sui
progetti di efficienza che hanno beneficiato dei TEE.

In seguito, il Decreto dell'11 gennaio 2017 ha previsto il superamento delle schede standard,
eliminando la possibilità di determinare i risparmi senza procedere ad alcuna misurazione diretta.
Questa disposizione e la consistente revoca dei titoli riconosciuti per le schede standard,
presentate ai sensi dei decreti precedenti, hanno generato la sensibile riduzione del numero di
progetti presentati e del numero di TEE riconosciuti nel biennio 2018-2019.

Infine, in passato così come nei recenti incontri, il Gestore dei Servizi Energetici ha sollecitato le
Associazioni a garantire il rispetto di un codice etico interno. E i recenti fatti accaduti in Veneto e
nel Lazio – sempre sulle truffe ordite ai danni del GSE attraverso le schede standard –
evidenziano quanto sia importante una collaborazione sinergica tra Associazioni e GSE, in cui
ognuno faccia la sua parte, al fine di garantire il rispetto delle regole inerenti il meccanismo dei
TEE e quindi la loro corretta applicazione.
Appalti pubblici, l'Anac ha aggiornato l'elenco dei soggetti
aggregatori
                                                                           Mercoledì 25 Settembre 2019

Appalti pubblici, l'Anac ha aggiornato l'elenco dei soggetti aggregatori
L'aggiornamento è stato apportato dal Consiglio dell'Autorità nella Delibera n. 781 del 4
settembre 2019
Viste le istanze di aggiornamento pervenute da parte della Regione Abruzzo, della Regione
Sardegna e della Regione Lombardia, l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha aggiornato
l’elenco dei soggetti aggregatori.

L'aggiornamento è stato apportato dal Consiglio dell'Anac nella Delibera n. 781 del 4 settembre
2019, depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 18 settembre 2019.

Ecco l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti aggregatori, nei termini seguenti:

- Consip S.p.a.;

- per la Regione Abruzzo: Agenzia Regionale per l’Informatica e la Committenza – ARIC;

- per la Regione Basilicata: Stazione Unica Appaltante Basilicata;

- per la Regione Calabria: Stazione Unica Appaltante Calabria;

- per la Regione Campania: So.Re.Sa. S.p.a.;

- per la Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER;

- per la Regione Friuli Venezia Giulia: Centrale Unica di Committenza – Soggetto Aggregatore
Regionale;

- per la Regione Lazio: Direzione Centrale acquisti della Regione Lazio;
- per la Regione Liguria: Stazione Unica Appaltante Liguria;

- per la Regione Lombardia: ARIA S.p.a.;

- per la Regione Marche: Stazione Unica Appaltante Marche;

- per la Regione Molise: Servizio regionale Centrale Unica di Committenza del Molise;

- per la Regione Piemonte: SCR – Società di Committenza Regione Piemonte S.p.a.;

- per la Regione Puglia: InnovaPuglia S.p.a.;

- per la Regione Sardegna: Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza;

- per la Regione Sicilia: Centrale Unica di Committenza regionale;

- per la Regione Toscana: Regione Toscana - Dir. Gen. Organizzazione - Settore Contratti;

- per la Regione Umbria: CRAS – Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità;

- per la Regione Valle d’Aosta: IN.VA. S.p.a.;

- per la Regione Veneto: UOC - CRAV di Azienda Zero;

- per la Provincia Autonoma di Bolzano: Agenzia per i procedimenti e la vigilanza in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- per la Provincia Autonoma di Trento: Agenzia provinciale per gli appalti e contratti;

- Provincia di Vicenza;

- Provincia di Brescia;

- Città metropolitana di Bologna;

- Città metropolitana di Genova;

- Città metropolitana di Milano,

- Città metropolitana di Napoli;

- Città metropolitana di Roma capitale;

- Città metropolitana di Torino;

- Città metropolitana di Catania;

- Città metropolitana di Firenze.

Allegati dell'articolo
    Anac-delibera-04.09.2019-781.pdf
RADON PRESENTE IN CASA: COSA
BISOGNA FARE PER BONIFICARE?
Come eseguire la bonifica da gas Radon nelle abitazioni civili. Le procedure, il
ruolo del tecnico e i vantaggi per i proprietari di immobili
Di Barbara Mazza - 26 settembre 2019    © RIPRODUZIONE RISERVATA

                                                      Il Radon è un elemento chimico naturale, facente parte della
                                                      famiglia dei gas nobili, deriva dal decadimento nucleare del
                                                      Radio, derivato a sua volta da quello dell’Uranio. La
                                                      caratteristica principale è la sua radioattività ed essendo un gas è
                                                      in grado di spostarsi agevolmente fra gli interstizi del terreno,
                                                      risalire in superficie ed entrare all’interno delle abitazioni, dove
                                                      può raggiungere concentrazioni alte concentrazioni e diventare
                                                      molto pericoloso per gli abitanti.

                                                      Il pericolo per la salute dell’uomo è causato dai prodotti del
decadimento nucleare, i quali essendo elettricamente carichi, si attaccano al pulviscolo presente nell’aria, che viene
inalato mediante la respirazione e depositato nei tessuti polmonari, in particolare nell’albero bronchiale. A causa
del Radon oggi in Italia muoiono circa 3.500 persone l’anno con una forbice che si allarga alle 6.000 unità: una
vera strage.

Le fonti di ingresso del Radon nelle case
Tutti possiamo essere in pericolo.

Il Radon infatti ha molteplici vie di ingresso all’interno degli edifici,la dinamica di emissione e spostamento del
Radon dal suolo all’interno delle case è complessa e dipende da svariati fattori.

I principali sono:

– Il grado di fratturazione delle rocce, in quanto all’interno di rocce compatte il Radon rimane imprigionato, mentre
in quelle fratturate può muoversi liberamente; può inoltre essere veicolato da acque contaminate, direttamente o
tramite i suoi predecessori (Uranio e Radio), che decadendo lo liberano nel terreno.

– La permeabilità del terreno, dato che più un terreno è permeabile, più è facile che il Radon riesca ad arrivare in
superficie, tramite correnti d’aria o fuoriuscita di acqua sorgiva Al contrario un terreno compatto, ad alta presenza di
limo e argilla, può costituire una forte barriera alla sua diffusione.
– Le variazioni di temperatura e di pressione dell’aria tra l’interno e l’esterno degli edifici, che provoca oscillazioni
stagionali e giornaliere delle concentrazioni di Radon. In genere tali concentrazioni sono maggiori d’inverno che
d’estate e durante la notte che durante il giorno. Dipendendo da svariati fattori, tali situazioni sono comunque molto
variabili.

Gli edifici svolgono un ruolo attivo, in quanto a causa dei moti convettivi dovuti al riscaldamento, si crea un effetto
camino che porta ad avere una depressione nei piani bassi dell’edificio, favorendo così l’ingresso del Radon.

Altri fattori causa di depressione all’interno degli ambienti sono le canne fumarie, impianti di scarico, aspiratori
meccanici ed il vento.

L’infiltrazione nelle abitazioni può avvenire in diversi punti:

– crepe e giunti in pavimenti e pareti, fori di passaggio dei cavi, tubazioni e fognature;

– pozzetti ed aperture di controllo;

– prese di luce ed altre aperture nelle pareti delle cantine, camini, ascensori, montacarichi;

– componenti costruttivi permeabili quali solai in legno, laterizi forati, muri in pietra e simili.

Per approfondire ulteriormente anche gli altri inquinanti indoor, consigliamo di leggere questo breve decalogo per
prevenire l’inquinamento in casa

Radon presente in casa: cosa fare
La prima cosa da fare se si abita o si lavora in edifici sospetti, è quella di misurare la concentrazione negli
ambienti chiusi. Le misurazioni devono coprire un intero anno solare poiché i valori del Radon sono variabili
nell’arco della giornata e dell’anno. Ci si può rivolgere a tecnici esperti qualificati / come gli Esperti in Edificio
Salubre, oppure, con una piccola spesa (circa 30/40 € inclusa l’analisi di laboratorio), si può acquistare un kit per
la misurazione fai da te. Il dispositivo per la misurazione è un dosimetro molto piccolo va posizionato

nell’ambiente che si vuole monitorare e, al termine dell’esposizione, va restituito per l’analisi. Di solito per le analisi
e la relazione si da incarico all’Arpa locale, all’Enea, ma esistono molti laboratori privati.

Bonifica da Radon
Una volta accertata la presenza di Radon, si può diminuirne la pericolosità con il supporto di un tecnico che decide
quale azione di rimedio più appropriata può essere vantaggiosa per risolvere la problematica. Le azioni di rimedio
sono:
depressurizzazione del terreno, aerazione degli ambienti;
   aspirazione dell’aria interna specialmente in cantina;
   pressurizzazione dell’edificio, ventilazione forzata del vespaio;
   impermeabilizzazione del pavimento;
   sigillatura di crepe e fessure;
   isolamento di porte comunicanti con le cantine;
   ventilazione forzata del vespaio.

I costi di bonifica, in base alla concentrazione di gas e alla struttura dell’edificio, possono variare da 500 a 3.000 €.
Il metodo più efficace ed immediato – ma provvisorio e, d’inverno sicuramente dispendioso – per liberarsi del gas è
arieggiare correttamente ad esempio le finestre devono essere aperte almeno tre volte al giorno per dieci minuti,
iniziando dai locali posti ai livelli più bassi; la chiusura, invece, deve iniziare dai piani più alti, per limitare l’effetto
“camino”.

Il problema è differente per gli edifici nuovi. Una semplice prevenzione può ridurre il rischio e limitare i costi:
intervenendo già in fase di predisposizione dei piani urbanistici e, soprattutto, di progettazione degli edifici. È
indispensabile, ad esempio, monitorare il terreno anche dopo lo scavo delle fondazioni, isolare l’edificio dal suolo
mediante vespai o pavimenti galleggianti ben ventilati, impermeabilizzare i pavimenti e le pareti delle cantine con
guaine isolanti, evitare collegamenti diretti con interrati o seminterrati, isolare le canalizzazioni degli impianti, usare
materiali non sospetti: sabbia, ghiaia, calce sono quasi sempre innocui; così come la pietra calcarea, il gesso
naturale, il legno, il cemento puro e quello alleggerito.

     Entro il 2018 per tutti i luoghi di attività “aperti al pubblico” sarà necessaria la valutazione certificata Radioattività
                                                          GAS RADON

Il 17 gennaio 2014 è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale Europea la Direttiva 2013/59/Euratom che rivoluziona il
campo delle radiazioni ionizzanti ed in particolare del Radon. In particolare, l’Italia entro il 6 febbraio 2018 dovrà
emanare delle disposizioni nazionali che attuino tali indicazioni europee.
Tutti gli articoli dedicati alla salubrità degli edifici sono raccolti nel nostro Dossier Inquinamento Indoor.

Un’opportunità per i tecnici del settore edile
Considerato che la norma prevede per tutti i luoghi di attività “aperti al pubblico” e per quelli che
comunque hanno vani interrati e seminterrati, ci sarà l’obbligo di verifica da parte del datore di lavoro della
concentrazione del Radon, mediante monitoraggio con uso di dosimetri passivi da parte di laboratori autorizzati, sarà
necessario collocare i dosimetri all’interno delle strutture. I risultati del monitoraggio che avverrà nell’arco dei 12
mesi come previsto dalla normativa, insieme alla relazione di un tecnico Esperto, dovranno poi essere trasmessi al
Comune di appartenenza ed all’ARPA.

In caso di mancata trasmissione delle misurazioni entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dalla
legge, il Comune deve intimare, con ordinanza, la trasmissione delle misurazioni svolte, concedendo un termine
non superiore a trenta giorni, la cui eventuale e infruttuosa scadenza comporta la sospensione della certificazione di
agibilità e conseguente sospensione dell’attività esercitata.

Appare quindi evidente che i locali aperti al pubblico e le strutture ricettive devono iniziare immediatamente
il monitoraggio per due semestri al fine di poter rispettare l’obbligo di scadenza. Visti i tempi ristretti imposti
dalla norma e soprattutto la delicatezza della sanzione (sospensione agibilità e attività) occorre procedere con
sollecitudine all’avvio del monitoraggio e se la concentrazione di radon supera il livello d’azione (pari a 500 Bq m-
3), il datore di lavoro è obbligato ad intraprendere azioni finalizzate alla riduzione dell’esposizione al radon dei
lavoratori e degli occupanti. Gli Amministratori di Condominio sono tenuti ad attivarsi, soprattutto per gli immobili
che includono attività commerciali, uffici, studi, laboratori, palestre, ect.

Per poter adempiere all’incarico si suggerisce al tecnico di acquisire:

   la planimetria degli immobili, per l’individuazione delle aree da monitorare
   l’autorizzazione ad acquisire tre preventivi dagli Enti preposti (Arpa, Enea, ecc) per l’acquisizione dei dosimetri
   e la relazione finale.

È bene a titolo informativo che il tecnico faccia presente ai committenti che il radon non ha effetti dannosi
immediati, ma solo tardivi e solo da una ventina d’anni è stato riconosciuto la causa dei tumori polmonari e in Italia
rappresenta la seconda causa di morte dopo il fumo di sigaretta. L’esposizione degli affittuari , dei lavoratori, degli
impiegati, espone i proprietari ed i titolari delle licenze commerciali, di ristoro, ecc. alla responsabilità per danni
alla salute, la cui tutela giuridica trova il suo fondamento normativo nella Carta Costituzionale ( artt. 2, 3, 32 Cost. ),

che ha dato i suoi frutti a partire dagli anni 70, con importanti sentenze della Corte Costituzionale e della
Cassazione.

Potrebbe interessarti, per approfondire il tema della “casa salubre”:
NOVITÀ DETRAZIONI FISCALI, PRONTA
LA PROROGA PER I BONUS CASA
Si prevede un futuro roseo per gli incentivi ristrutturazioni e quelli per l’efficienza
energetica, dopo l'annuncio del ministero che vorrebbe estendere la validità
temporale dei bonus. Ecco i dettagli!
Di Redazione Tecnica - 26 settembre 2019   © RIPRODUZIONE RISERVATA

                                                     È il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a
                                                     dichiarare la necessità di estendere il limite di validità temporale
                                                     dei bonus casa: molti di questi infatti hanno termine previsto a
                                                     fine 2019, altri a fine 2020, ma sono comunque pochi i mesi
                                                     ancora a disposizione.

                                                     La notizia è di fondamentale importanza (stessa opinione ha
                                                     il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa), dal
                                                     momento che si tratta di un settore in declino ormai da anni e
oberato da una tassazione alle stelle.

C’è chi sogna di “donare l’immortalità” a questi incentivi, rendendoli definitivi e strutturali, specie perché non si
tratta di bonus per lavori eseguibili da un giorno all’altro, quanto di interventi che richiedono una programmazione
economica e organizzativa studiata con attenzione.

Vediamo in dettaglio cosa si prospetta per le detrazioni ristrutturazioni e quelle per l’efficienza energetica!

Novità detrazioni fiscali, pronte le proroghe dei bonus
casa!
È stato molto chiaro il messaggio del ministro che si è espresso alla ventinovesima edizione del Coordinamento
legali di Confedilizia a Piacenza: dal 2007 sono stati oltre 39 miliardi di euro gli investimenti per interventi di
riqualificazione energetica. Cifre da capogiro, che si attestano a 3,3 miliardi solo nel 2018, e hanno visto
complessivamente un risparmio di 100 milioni di Mwh.

Quali detrazioni saranno prorogate?
Sembra che tutte le detrazioni fiscali che riguardano il recupero del patrimonio edilizio, l’acquisto di mobili e
grandi elettrodomestici, la realizzazione e manutenzione straordinaria di giardini e gli interventi di risparmio
energetico «qualificato», saranno prorogate al 2020.
Leggi anche: Detrazioni fiscali su manutenzione straordinaria e ordinaria: come funzionano?

Inoltre, sembra gioveranno della proroga anche il limite massimo di spesa per singola unità immobiliare e relative
pertinenze, attestato dal 26 giugno 2012 a 96 mila euro (limite che sembra a molti comunque basso, dati gli importi
standard del settore edile).

E se non si eseguirà la proroga?
La normativa vigente già prevede l’applicazione fino alla fine del 2021 delle detrazioni Irpef e Ires. Queste
ricordiamo che sono:
– 70% per i lavori di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che si eseguono su più del 25%
dell’involucro dell’edificio;
– 75% per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che migliorano la qualità media
di cui al decreto 26 giugno 2015;
– 50%, 70%, 75%, 80% o 85% per le misure antisismiche “speciali” nelle zone sismiche 1, 2 e 3.

Cosa scadrà (senza proroga) a dicembre 2019?
Il 31 dicembre 2019 senza la preannunciata proroga, scadrebbero:
– la detrazione Irpef del 36% per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di giardini, che ha limite di
spesa di 5 mila euro per unità immobiliare ad uso abitativo, spacchettabili in dieci quote annuali;

                       Approfondisci con: Il bonus ristrutturazione perderai se la casa (ereditata) affitterai

  – la detrazion Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con limite di spesa di 10 mila euro.
  Ricordiamo che questo vale solo se i lavori sono iniziati nell’anno dell’acquisto dei mobili e degli elettrodomestici o
  in quello precedente. L’importante è in ogni caso che sia prima del pagamento dei mobili;

  – qualunque detrazion Irpef e Ires del 50% o 65% per gli interventi di risparmio energetico “qualificato”.
  Rientrano in questa categoria l’installazione di pannelli solari per l’acqua calda, pareti isolanti o cappotti, coperture
  e pavimenti, che hanno la detrazione del 65%, o l’installazione di finestre comprensive di infissi e di schermature
  solari, che hanno invece detrazione del 50%.

  Vedremo quindi cosa succederà ai bonus casa nelle settimane a venire!
L’umanità non aveva mai vissuto con
  livelli così alti di CO2 atmosferica fino
  al 1965
  Per 2,5 milioni di anni le concentrazioni atmosferiche di CO2 sono state in media
  230 ppm, oggi sono 410
  [26 Settembre 2019]

  Lo studio “Low CO2 levels of the entire Pleistocene Epoch”
  pubblicato su Nature Communications da Jiawei Da, Xianqiang
  Meng e Junfeng Ji dell’università di Nanjing, Yi Ge Zhang della
  Texas A&M University e Junfeg Li del California Institute of
  Technology, dimostra che per 2,5 milioni di anni dell’era
  pleistocenica, le concentrazioni di biossido di carbonio sono state in
  media di 230 parti per milione (ppm), mentre i livelli odierni hanno
  raggiunto più di 410 ppm. Solo nel 1965 le concentrazioni
  atmosferiche di CO2 dell’atmosfera terrestre superarono le 320 parti
  per milione, un punto mai raggiunto negli ultimi 2,5 milioni di anni.
  Quindi gli esseri umani Gli esseri umani non hanno mai vissuto nelle
  condizioni atmosferiche con elevata anidride carbonica che sono
  diventate la norma sulla Terra negli ultimi 60 anni.

  La Zhang del Department of oceanography della Texas A&M
  University, sottolinea che «Secondo questa ricerca, dal primo Homo erectus , che è attualmente datato da 2,1 a 1,8 milioni di anni
  fa, fino al 1965, abbiamo vissuto in un ambiente a basso contenuto di anidride carbonica: le concentrazioni erano inferiori a 320
  parti per milione. Quindi l’ambiente attuale ad alto contenuto di anidride carbonica non è solo un esperimento per il clima e
  l’ambiente, ma è anche un esperimento per noi, per noi stessi. L’anidride carbonica è un gas serra che contribuisce al riscaldamento
  dell’atmosfera terrestre ed è considerato un motore del cambiamento climatico globale. E’ importante studiare
  le concentrazioni atmosferiche di CO2 nel passato geologico, perché sappiamo che ci sono già conseguenze sul clima e che ci
  saranno ulteriori conseguenze sul clima, e un modo per conoscerle è esaminare la storia della Terra. Quindi possiamo vedere che
  tipo di livelli di CO2 avevamo, che aspetto aveva il clima e qual era la relazione tra loro».

  Per quantificare gli antichi livelli di biossido di carbonio nell’atmosfera fino a 2,5 milioni di anni fa, Il team di ricercatori sino-
  statunitense ha analizzato i carbonati dell’Altopiano di Loess nella Cina centrale. La Zhang ricorda che «Gli scienziati del clima
  usano spesso le carote di ghiaccio come “gold standard” nei dati climatici fisici, ma le carote di ghiaccio coprono solo gli ultimi
  800.000 anni. Analizzando i carbonati pedogenici trovati nel suolo antico, o paleosuoli, del Loess Plateau, gli scienziati hanno
  ricostruito i di biossido di carbonio della Terra. L’Altopiano Loess è un luogo incredibile per osservare l’accumulo di polvere portata
  dal vento o terra. La prima polvere identificata su quell’altopiano risale a 22 milioni di anni fa. Quindi, ha dati estremamente
  prolungati. Gli strati di loess e paleosuoli contengono carbonati del suolo che, se abbiamo occhi molto attenti per guardarli,
  registrano l’anidride carbonica atmosferica».

  Il principale autore dello studio, Jiawei Da della Scuola di scienze della Terra e ingegneria dell’università di Nanjing, spiega a sua
  volta che «In particolare, i carbonati formatisi durante la formazione del suolo generalmente raggiungono l’equilibrio isotopico del
  carbonio con la CO2 ambiente del suolo, che è una miscela di CO2 atmosferica e di CO2 prodotta dalla respirazione del
  suolo. Attraverso l’applicazione di un two-component mixing model, possiamo ricostruire i livelli della paleo-CO2 utilizzando
  carbonati nei terreni fossili».

  Utilizzando quei materiali e quelle tecniche, i ricercatori hanno ricostruito la storia dell’anidride carbonica del pleistocene e Junfeng
  Ji evidenzia che «Le nostre ricostruzioni dimostrano che per l’intero periodo del pleistocene, l’anidride carbonica è stata in media di
  circa 230 parti per milione, che equivale ai valori degli ultimi 800.000 anni. Le nostre stime sulla CO2 basate sul paleosuolo sono in
  linea con le istantanee della CO2 primo pleistocene scattate nell’antico ghiaccio blu antartico, suggerendo che durante tutto il
  Pleistocene il sistema terrestre abbia operato a bassi livelli di CO2».

  La Zhang conclude: «Ci siamo evoluti in un ambiente a basso contenuto di anidride carbonica e non abbiamo ancora mai visto
come gli esseri umani si evolveranno e saranno influenzati dai livelli odierni di anidride carbonica».
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