Consiglio Nazionale dei Geologi - 17 aprile 2020 - Consiglio Nazionale dei ...

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Consiglio Nazionale dei Geologi - 17 aprile 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
Consiglio Nazionale dei Geologi

         17 aprile 2020
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Bologna

  Piacenza, tre
  scosse di
  terremoto in 24                                                                                                  ABBONATI

  ore, la più forte di                                                                                                        ABBONATI

  magnitudo 4,2

Quella più intensa avvertita in mattinata nella zona di Cerignale, Ottone e Ferriere ma anche in molte parti
della Liguria. In corso la verifica dei danni. "Uno spavento enorme, si somma sconforto a sconforto" le
parole del sindaco

                                                                                                             16 aprile 2020

PIACENZA - Tre scosse in 24 ore. La terra trema nel Piacentino, aggiungendo paura al dramma del coronavirus che ha colpito molto
duramente la zona. La scossa di terremoto più intensa, di magnitudo 4,2 - delle ore 11.42 e ad una profondità di tre km - è stata registrata
dall'Ingv in provincia. Ha fatto tremare l’Alta Valnure e l’Alta Valtrebbia, ma è stata avvertita fino a Piacenza città allarmando molti cittadini.

I comuni più vicini all'epicentro sono stati Cerignale, Ottone e Ferriere. Già ieri sera, nella stessa zona del piacentino, alle ore 22.02,
l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia aveva registrato una scossa di magnitudo 3,5. Un'altra è stata registrata a cinque chilometri
da Cerignale alle 13.16. L'epicentro a 8 chilometri di profondità.

"Uno spavento enorme. Una sensazione bruttissima, e già lo stato d'animo non è dei migliori. Si somma sconforto a sconforto", le parole
di Massimo Castelli, sindaco di Cerignale, uno dei territori più colpito dal coronavirus. La scossa, che non avrebbe fatto danni, ha trovato
gran parte delle persone in casa "e ha fatto saltare per un qualche momento tutti i meccanismi. Io sono uscito con i pochi dipendenti, per
forza di cose per un momento il virus è passato in secondo piano".

Le segnalazioni sono arrivate da tutta la provincia di Piacenza (compresa Val D’Arda e Val Tidone), ma anche da quelle di Pavia e Parma
e anche da diverse zone della Liguria. L'epicentro infatti dista dieci chilometri dal comune di Gorreto e 12 da Santo Stefano d'Aveto,
nell'entroterra di levante. "Al momento non abbiamo segnalazioni di danni. Stiamo facendo tutte le verifiche" dice all'Ansa Rita Nicolini,
direttrice dell'agenzia regionale di Protezione civile nell'Emilia-Romagna. Si tratta della seconda scossa in poche ore. "Breve, ma piuttosto
intensa", dice Nicolini che è in contatto con i tecnici.

Nei giorni scorsi si sono registrate lievissime scosse (magnitudo 1,7 e 1,9), oltre alle due nelle ore scorse; ma non "c'è nessuna sequenza
sismica in corso", precisa Salvatore Stramondo, direttore dell'Osservatorio nazionale Terremoti dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv). Si tratta di un'area di media pericolosità sismica, in cui storicamente non sono mai registrati terremoti di forte
intensità. "Non sappiamo se ci saranno altre scosse. Possiamo dire che in questa zona del piacentino non ci sono mai state scosse
importanti, cioè almeno da 5.5 di magnitudo in su. La sismicità negli ultimi decenni si è sempre attestata su scosse di magnitudo 4.2-4.3",
continua. L'evento più rilevante della storia sismica dell'area, in termini di impatto materiale, è probabilmente quello di magnitudo 4.6 del
23 dicembre 1980 (un mese dopo il terremoto dell'Irpinia), che produsse qualche danno lungo la fascia appenninica della parte orientale
della provincia di Piacenza, in particolare l'alta Val d'Arda e l'alta Val Nure.
Covid-19 e Cantieri edili privati: tutto quel che serve sapere su chiusure e aperture Regione per Regione
17/04/2020

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020sono state confermate le misure
di lockdown fino al 3 maggio 2020.

I cantieri edili: aperti o chiusi?
Sono davvero tanti i messaggi e le mail arrivate in redazione, che possono essere riassunti in un'unica stessa domanda: "Nella mia Regione i cantieri edili
privati sono consentiti?".

Leggendo il DPCM 10 aprile 2020 sarebbe stato facile rispondere puntualmente rilevando i codici Ateco per i quali è ammessa l'apertura, ovvero:

     42 - Costruzione di opere di pubblica utilità:
           42.1- Costruzione di strade e ferrovie
           42.2 - Costruzione di opere di pubblica utilità
           42.9 - Costruzione di altre opere di ingegneria civile
           ad esclusione dei seguenti codici:
                 42.99.09 - altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile NCA - costruzione di strutture per impianti industriali quali:
                 raffinerie, impianti chimici (esclusi gli edifici) - Lavori di costruzione (esclusi gli edifici) quali: impianti sportivi all’aperto stadi, campi
                 da tennis, campi da golf eccetera (ESCLUSE le piscine)
                 42.99.10 (ma in realtà dovrebbe essere il 42.99.01) - Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione - lottizzazione dei terreni
                 volta al miglioramento degli stessi (ad esempio: aggiunta di strade, infrastrutture di pubblica utilità eccetera), consorzi di urbanizzazione
                 e lottizzazione
     43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori di costruzione e installazione
           43.21 - Installazione di impianti elettrici
                 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
                 43.21.02 - Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
                 43.21.03 - Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti
                 (inclusa manutenzione e riparazione)
           43.22 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
                 43.22.01 - Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in
                 edifici o in altre opere di costruzione
                 43.22.02 - Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
                 43.22.03 - Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
                 43.22.04 - Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
                 43.22.05 - Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
           43.29 - Altri lavori di costruzione e installazione
                 43.29.01 - Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
                 43.29.02 - Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
Covid-19 e Cantieri edili privati: tutto quel che serve sapere su chiusure e aperture Regione per Regione
                  43.29.09 - Altri lavori di costruzione e installazione nca

Covid-19 e Cantieri edili: la situazione Regione per Regione
Al momento, dunque, il DPCM 10 aprile 2020, in vigore fino al 3 maggio 2020, non prevede alcuna apertura dei cantieri edili privati. Alcune Regioni
hanno però interpretato diversamente il lockdown, lasciando degli spiragli (a volte in modo molto raffazzonato) ad alcune tipologie di lavori edili.
Vediamo quali.

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Regione Abruzzo
Le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 13 aprile e n. 37 del 15 aprile hanno aperto alla possibilità per gli operatori turistico-
balneari e il personale addetto di effettuare i lavori urgenti nelle aree demaniali in concessione per avviare a smaltimento/recupero i rifiuti spiaggiati
accumulatisi a seguito dei recenti fenomeni di maltempo; tutto ferma restando la preventiva autorizzazione delle azioni e modalità sicure e protette rispetto
ai rischi di contagio attivo e passivo ai sensi dei provvedimenti statali e regionali adottati. L’autorizzazione per i lavori necessari e urgenti è subordinata
alla previa comunicazione al Prefetto territorialmente competente.

Viene anche consentita l'attività di manutenzione di aree pubbliche e private compresi: orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, per interventi urgenti anche
finalizzati alla manutenzione e alla prevenzione di danni all'incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale, sempre nel rispetto delle misure di
contenimento del contagio. Gli interventi ivi autorizzati devono essere caratterizzati da una urgenza del provvedere, in quanto finalizzati:

      alla “prevenzione di danni all’incolumità personale e al patrimonio arboreo naturale”: rientrano, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’ordinanza,
      a titolo esemplificativo, gli interventi di potatura, spalcatura, taglio rami pericolosi o che ostruiscono la visibilità o la viabilità stradale, abbattimento
      piante malate o morte o pericolose per l’incolumità pubblica nonché l’attività di pulizia degli argini dalla vegetazione spontanea che impedisce il
      corretto drenaggio delle acque;
      alla “manutenzione” di orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, in relazione agli interventi colturali normalmente svolti nella stagionalità in atto e
      dunque “urgenti” per il periodo temporale di riferimento. Nella ricorrenza del carattere d’urgenza previsto, sono ammessi gli interventi dettati da
      esigenze di sostentamento familiare da parte di agricoltori non professionali.

Per la realizzazione dei suddetti interventi è consentito lo spostamento nell’ambito del solo territorio regionale, da un massimo di due componenti del
medesimo nucleo familiare e limitatamente ad una sola volta al giorno, con rientro nella medesima giornata nel posto da cui si è partiti; deve essere inoltre
sempre garantito il rispetto delle richiamate misure di comportamento finalizzate al contenimento del contagio.

Regione Basilicata
Con l'Ordinanza n. 18 del 15 aprile 2020 la Regione Basilicata ha ammesso l'attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e
private, comprese le aree turistiche e le aree naturali quali spiagge, ivi comprese quelle che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle
predette attività, fatto salvo il rispetto delle misure di distanziamento sociale di almeno un metro e dell'utilizzo di guanti e mascherine di protezione
individuale.

Regione Calabria
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Campania
L'Ordinanza 12 aprile 2020, n. 32 prevede ulteriori misure urgenti confermando le seguenti misure:

      è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi - limitatamente alle attività consentite dalla vigente disciplina nazionale
      (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., oggi DPCM 10 aprile 2020)- gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la sicurezza o la funzionalità
      degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale,
      gli interventi di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in sicurezza dei cantieri, ove
      necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure
      precauzionali previste dalla disciplina vigente;
      per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonchè
      degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività
      consentite dalla vigente disciplina nazionale (DPCM 22 marzo 2020 e ss.mm.ii.), valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in
      corso ovvero programmati. Per le lavorazioni indifferibili, è fatto comunque salvo l’obbligo di adozione dei dispositivi di protezione individuale e
      delle ulteriori misure precauzionali previste dalla disciplina vigente.

Regione Emilia Romagna
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Friuli Venezia Giulia
Con l'Ordinanza contingibile e urgente 13 aprile 2020, n. 10/PC la Regione Friuli Venezia Giulia ammette l’attività di manutenzione del verde su aree
pubbliche e private, ivi comprese le aree in concessione quali le spiagge, sempre nel rispetto delle misure di comportamento finalizzato al contenimento
del contagio.
Regione Lazio
L'Ordinanza 15 aprile 2020, n. Z00028 consente, per le concessioni con finalità turistico ricreative che insistono sul demanio marittimo e sul demanio
lacuale e relative aree di pertinenza nonché per le strutture ricettive all’aria aperta le cui attività produttive sono state sospese con i precedenti
provvedimenti nazionali e regionali, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali solo ai soggetti impegnati in comprovate attività di manutenzione e
vigilanza nonché in attività di pulizia e sanificazione esclusivamente per le attività indicate.

Regione Liguria
La Regione Liguria con il decreto n. 18 del 13 aprile 2020, entrato in vigore il 14 aprile 2020, autorizza alcune attività tra le quali:

      le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto
      senza esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici nel rispetto delle
      seguenti prescrizioni:
             svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
             l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei.

Sono consentite anche le opere minori di cui al d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) ovvero:

      attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001;
      opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001;

Consentite anche le prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto
all'ormeggio.

Nel novero delle attività agricole consentite sono comprese, oltre la manutenzione del verde pubblico e privato il taglio del bosco per legna da ardere, la
coltivazione di piccoli appezzamenti (poderi, orti, vigneti) o la conduzione di piccoli allevamenti di animati da cortile finalizzati al sostentamento familiare
da parte di agricoltori non professionali, purché svolte con modalità tali da evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale.

Viene confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi
alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare, i cui lavori risultano
ascrivibili, in maniera prevalente, alte seguenti categorie di opere SOA, a prescindere dalla classificazione ATECO posseduta dall'appaltatore:

      OG 3:STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE
      AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI
      OG 4: OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
      OG 5: DIGHE
      OG 7: OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO
      OG 8: OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA
      OG 13: OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
      0S21: OPERE STRUTTURALI SPECIALI
      0S23: DEMOLIZIONE DI OPERE

Consentite anche le attività di manutenzione e propedeutiche alla consegna dei mezzi navali già allestiti da parte dei cantieri navali ed il loro spostamento
dal cantiere all'ormeggio sono autorizzate previa comunicazione al Prefetto ed alla Autorità Marittima competente ed ottenuto l'assenso delle parti sociali.

Le suddette attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte te disposizioni attualmente in vigore in relazione all'emergenza epidemiologica in essere
con particolare riguardo ai contenuti del "protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento delta diffusione del
virus covid-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

Regione Lombardia
L'Ordinanza n. 528 dell'11 aprile 2020 prevede per le attività professionali, scientifiche e tecniche di cui ai codici Ateco 69 (Attività legali e contabili),
70 (Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale), 71 (Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche), 72
(Ricerca scientifica e sviluppo) e 74 (Altre attività professionali, scientifiche e tecniche) la necessità di essere svolte in modalità di lavoro agile, fatti salvi
gli specifici adempimenti relativi ai servizi indifferibili ed urgenti o sottoposti a termini di scadenza. Qualora l’esercizio dei predetti servizi indifferibili ed
urgenti o sottoposti a termini di scadenza comporti il contatto diretto con i clienti presso gli studi delle attività, essi devono avvenire esclusivamente previo
appuntamento.

Regione Marche
Con il Decreto Presidente Giunta Regionale 16 aprile 2020, n. 99 sono ammesse, previa comunicazione al Prefetto:

a) le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l'apertura degli stabilimenti balneari oltre che di piccoli chioschi già autorizzati e pertanto senza
esecuzione di modifiche o nuove opere ed i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge
con mezzi meccanici nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

      svolgimento all'interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi pubblici;
      l'area di cantiere deve essere segnalata e recintata per impedire l'accesso ad estranei;

b) le opere minori di cui al D.P.R. 380/2001 funzionali alla manutenzione delle attività economiche sospese di cui all’art. 2, comma 12, del DPCM 10
aprile 2020 come di seguito indicate:
attività edilizia libera, di cui all'art. 6 del D.P.R. 380/2001;
      opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all'art. 6bis del D.P.R. 380/2001;

c) prestazioni di servizio di carattere artigianale rese da terzi per interventi di manutenzione a bordo di imbarcazioni da diporto all'ormeggio;

d) è confermata la piena operatività dei cantieri relativi alla realizzazione di opere pubbliche, finalizzate al ripristino dei danni conseguenti ad eventi
alluvionali e, più in generale, alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico e alla difesa degli abitati dall'azione del mare.

Regione Molise
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Piemonte
Con il Decreto 13 aprile 2020, n. 43 la Regione Piemonte ordina la chiusura degli studi professionali, salvo l'utilizzo del lavoro agile, con esclusione dello
svolgimento delle attività indifferibili ed urgenti o sottoposte a termini perentori di scadenze ivi effettuate. Lo stesso decreto prevede il fermo delle attività
dei cantieri, previa concessione del termine per la messa in sicurezza, fatti salvi quelli relativi alla realizzazione e manutenzione di strutture sanitarie e di
protezione civile, alla manutenzione della rete stradale, autostradale, ferroviaria, del trasporto pubblico locale, nonché quelli relativi alla realizzazione,
manutenzione e funzionamento di altri servizi essenziali o per motivi di urgenza o sicurezza.

Regione Puglia
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Sardegna
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Sicilia
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Toscana
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Trentino Alto Adige
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Umbria
Valgono le disposizioni di cui al DPCM 10 aprile 2020, quindi cantieri privati chiusi.

Regione Valle d'Aosta
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Regione Veneto
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© Riproduzione riservata

  Tag:      EDILIZIA       Coronavirus

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#CuraItalia e Liquidità: dall'Agenzia delle Entrate le istruzioni sul rinvio delle udienze e sospensione dei termini
 processuali
  17/04/2020

 A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. #CuraItalia) e del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità Italia), sono
 entrati in vigore i provvedimenti relativi al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria
 determinata dalla diffusione del Covid-19.

 Il rinvio delle udienze e la sospensione dei termini del processo tributario sono stati disposti dall'art. 83 (Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza
 epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare) del #CuraItalia e dall'art. 36 (Termini
 processuali in materia di giustizia vivile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare) del Decreto Liquidità.

 Con la circolare 16 aprile 2020, n. 10/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative relative al rinvio delle udienze e alla sospensione
 dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19.

 Processo tributario, il rinvio delle udienze
 Il documento di prassi di oggi precisa che, in riferimento al processo tributario, le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9 marzo 2020 e l’11 maggio
 2020 sono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione
 e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione
 degli effetti dell’atto impugnato.

 Sospensione dei termini processuali ad ampio raggio
 In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9 marzo
 2020 all’11 maggio 2020 prevista dal Dl “Liquidità” n. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti
 processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio
 del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali. La sospensione,
 invece, continua la circolare, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi
 prevista dall’art. 6 del Dl n. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31 maggio 2020 concernente il pagamento della
 quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.

 Stop anche dei termini per la proposizione del ricorso di primo grado e per la
 conclusione del procedimento di mediazione
 Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni
 per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Al riguardo, la sospensione
 ricomprende, come illustra la Circolare, anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base
 dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.

                                                                                                                         A cura di Redazione LavoriPubblici.it

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/04/FINANZA-E-FISCO/23609/-CuraItalia-e-Liquidit-dall-Agenzia-delle-Entrate-le-istruzioni-sul-rinvio-delle-udienze-…     1/2
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Emergenza Covid-19, OICE: 'Per la fase 2 assicurare sicurezza nei cantieri e procedure semplificate'
17/04/2020

Com'era prevedibile il mese di lockdown ha portato un forte calo nelle gare di progettazione di marzo 2020 che nell'ultimo Osservatorio OICE/Informatel
hanno subito un rallentamento in numero (-17,6%) e in valore (-38,8%) rispetto al mese di febbraio.

Complessivamente, il primo trimestre 2020 si è chiuso con un +49,7% in numero e un -11,7% in valore, con una sospensione o proroga del 34,9% delle
gare (324) per un valore di 12 milioni di euro.

I dati dell'Osservatorio OICE/Informatel confermano, dunque, quanto tutti già ci aspettavamo: il rallentamento delle gare di progettazione, i cui effetti
saranno ancora più devastanti nei mesi che seguiranno...sempre che la fase 2 di cui si comincia a parlare sempre più insistentemente non porti in dote delle
modifiche al Codice dei contratti che consentano da una parte una maggiore capacità di spesa delle pubbliche amministrazioni e dall'altra procedure più
snelle.

Gare di progettazione: i numeri dell'Osservatorio OICE/Informatel
Entrando nel dettaglio dei numeri, l'Osservatorio OICE/Informatel ha registrato per il mese di marzo:

      351 gare pubblicate (di cui 63 sopra soglia);
      importo complessivo 43 milioni di euro (27 sopra soglia);
      rispetto a febbraio 2020 -17,6% in numero e -38,8% in valore;
      rispetto a marzo 2019 +31,5% in numero e -55,1% in valore.

Complessivamente il primo trimestre si chiude con:

      1.021 gare bandite;
      importo complessivo di 161,2 milioni di euro;
      +49,7% in numero e -11,7% in valore rispetto al primo trimestre 2019 (erano +61,4% nel numero e +35,9% nel valore nel primo bimestre).

Le dichiarazioni del Presidente OICE
“Tra i dati del mese di marzo si leggono i segnali della tempesta perfetta che rischia di travolgere il nostro settore - ha dichiarato Gabriele Scicolone,
Presidente OICE - e tutta l’economia del nostro Paese. Adesso occorre reagire con velocità e fermezza: ampliare il parco dei progetti immediatamente
cantierabili a disposizione degli enti locali, liquidare subito i crediti delle imprese immettendo liquidità concreta, stipulare e attuare contratti aggiudicati.
La sfida più importante da affrontare riguarda però la c.d. fase 2: si devono definire subito regole cogenti per la riapertura dei cantieri privati e pubblici
nella piena sicurezza dei lavoratori, anche mettendo a disposizione presidi sanitari dedicati e DPI sufficienti e rivalutando opportunamente gli oneri della
sicurezza. Questa è la sfida più importante e per questo stiamo lavorando ad alcune best practices frutto delle esperienze maturate dalle nostre società in
questo mese di lockdown. Per il mercato pubblico occorre intervenire con decisione prevedendo l’utilizzo massiccio, sia pure temporaneo, di procedure
semplificate e snelle per avere progetti esecutivi da appaltare ad inizio 2021, rafforzando i controlli a valle e garantendo la qualità progettuale. Siamo
invece contro la sospensione tout court del codice appalti che aprirebbe vuoti normativi e ancora maggiore incertezza, con il rischio di bloccare davvero
tutto il settore; vediamo poi i commissari straordinari più che altro come strumento di accelerazione dei procedimenti approvativi. Saranno inoltre
fondamentali decisi interventi di riduzione di termini, sburocratizzazione, eliminazione di inutili balzelli e spinta alla digitalizzazione dei processi
amministrativi".

Il mercato dei servizi di ingegneria e architettura
Anche il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di marzo mostra forti rallentamenti: le gare pubblicate sono state 591 con un
valore di 111,3 milioni con un -11,9% nel numero e 38,6% nel valore su febbraio. Rispetto al mese di marzo 2019 il numero cresce del 16,6% ma il valore
cala del 17,3%. Nel primo trimestre 2019 per tutti i servizi di ingegneria e architettura il mercato mostra ancora una deriva positiva, infatti sono
state bandite 1.757 gare per un importo complessivo di 445,5 milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre 2019, mostrano incrementi del 41,5%
nel numero (+56,3% il sopra soglia) e del 37,7% nel valore (+43,3% sopra soglia).

I ribassi delle gare
Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in base ai dati raccolti fino alla fine del mese di marzo il ribasso medio sul prezzo
a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,9%. Le notizie sulle gare pubblicate nel 2018
attestano un ribasso del 40,2%, mentre le prime notizie sulle aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,2%, in leggero calo
rispetto agli anni precedenti.

Le gare sulla Gazzetta UE
Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 254 unità del primo trimestre 2019, alle 397 del trimestre appena trascorso,
con un aumento del 56,3%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso trimestre, una crescita del 7,9%. E’
sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro paese che si attesta al 4,7%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Germania 28,2%, Francia 20,5%, Polonia 11,7%.

Gli appalti integrati
Nel mese di marzo 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di
realizzazione e gestione) ha raggiunto i 518,8 milioni di euro, con 56 bandi, rispetto a febbraio il valore scende del 23,6% e il numero del 17,6%. Gli
appalti integrati da soli in marzo sono 31 per 190,5 milioni di euro di lavori, -34,0 in numero e -41,5% in valore su febbraio. Il valore dei servizi di
ingegneria incluso negli appalti integrati nel mese di marzo 2020 è stimabile in 4,9 milioni di euro, era stato di 2,2 milioni di euro nel 2019, è quindi
cresciuto del 123,1%.

                                                                                                                       A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Coronavirus, cassa integrazione e permessi di lavoro: le FAQ del Ministero del Lavoro
 16/04/2020

Con la pubblicazione della Circolare 8 aprile 2020, n. 8 il Ministero del Lavoro ha fornito le prime indicazioni interpretative e operative relative ai criteri
per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID-19.

La circolare ha fornito chiarimenti in merito:

      al trattamento di integrazione salariale ordinario previsto dall'art. 13 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 19 del D.L. n. 18/2020;
      al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria previsto
      dall'art. 14 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 20 del D.L. n. 18/2020;
      alla cassa integrazione in deroga previsto dall'art. 22 del D.L. n. 18/20202.

Sui criteri per l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale previsti per l'emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministero del Lavoro ha pubblicato
anche le FAQ che rispondono alle domande più frequenti sul tema, in particolare sull'accesso alla cassa integrazione in deroga rivolta alle imprese
plurilocalizzate sul territorio nazionale.

Emergenza Covid-19 e criteri di accesso ai trattamenti di integrazione salariale: le
FAQ del Ministero del Lavoro
CASSA INTEGRAZIONE - CIRCOLARE N. 8 DELL'8 APRILE 2020
Il riferimento al 17 marzo 2020, indicato nella circolare quale data ultima di assunzione dei lavoratori per i quali può essere riconosciuto il
trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 19 del Decreto-legge n. 18/2020, trova applicazione anche per la cassa integrazione in
deroga di cui all'articolo 22 del medesimo Decreto-legge n. 18/2020?
Sì. Ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del Decreto-legge n. 23/2020, la cassa integrazione in deroga di cui all'articolo 22 del Decreto-legge n. 18/2020 si
applica anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

In caso di istanze di cassa integrazione in deroga presentate da datori di lavoro che facciano riferimento a unità produttive site in cinque o più
Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale è possibile produrre un unico accordo sindacale che faccia complessivamente riferimento a
tutte le unità produttive interessate?
Sì. In questo caso per semplificarne la presentazione, l'istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà essere accompagnata da un unico
accordo sindacale, che si riferisca a tutte le unità produttive considerate nell'istanza. L'accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei
rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali
e della formazione secondo le modalità già descritte nella Circolare ministeriale n. 8 dell'8 aprile 2020.

Un datore di lavoro con una struttura produttiva distribuita in cinque o più Regioni o Province Autonome che, tuttavia, faccia richiesta di cassa
integrazione in deroga per COVID-19 per unità produttive e/o operative presenti fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome,
dovrà presentare domanda alle singole Regioni o Province Autonome in cui hanno sede le unità produttive interessate dalle sospensioni?
Sì. In questo caso - seppure si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata - tuttavia se l'esigenza di
attivare la cassa in deroga per COVID-19 si riferisce a unità produttive site in non più di quattro Regioni o Province Autonome, le relative istanze
andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

                                                                                                                                                               1/2
In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell'attività produttiva a seguito dell'emanazione dei provvedimenti contenenti le
misure di contenimento del contagio, la durata del tirocinio è prorogata? Entro quando devono essere effettuate le comunicazioni?

Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso si intende prorogato e la durata originariamente prevista si
intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione. La comunicazione di proroga, prevista dall'articolo 4-bis del Decreto
legislativo n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

L'assenza dei lavoratori dovuta al rispetto dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, anche se
adottati dai Presidenti delle Regioni interessate, può essere equiparata alla malattia?

Sì. In caso di lavoratori che non abbiano potuto assicurare la regolare presenza per il rispetto di provvedimenti di contenimento e di divieto di
allontanamento dal proprio territorio, anche quando siano stati adottati dai Presidenti delle Regioni interessate dal contagio, l'assenza dei medesimi è
equiparata a malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto, in
applicazione del principio contenuto all'articolo 26, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e senza necessità di produrre certificazione medica.

LAVORATORI DISABILI E ASSISTENZA A SOGGETTI DISABILI
Di quanti giorni di permesso della legge n. 104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile?

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni
complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell'arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.

Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purchè entro
il 30 aprile.

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative
dettate dall'emergenza.

L'estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992)?

Si. L'estensione dei permessi è prevista per:

      i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
      i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge n. 104/1992), posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi
dal servizio.

Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per
quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comporto.

Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative
terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una
condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di
gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L'assenza
non è computata ai fini del comporto.

Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992) posso chiedere di lavorare con modalità
agile (smart working)?

Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità
grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione
lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è
riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

                                                                                                                        A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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                                                                                                                                                                2/2
Coronavirus, Oice: per la fase 2
sicurezza nei cantieri e procedure
semplificate
di Paola Mammarella
In caso contrario non ci saranno progetti da appaltare a gennaio 2021. A marzo
gare di progettazione in calo rispetto a febbraio

17/04/2020 – Per la fase 2 è necessario assicurare la sicurezza nei cantieri,
ma anche procedure semplificate per avere progetti esecutivi da appaltare
a gennaio 2021. Con questa considerazione, Oice, Associazione delle
organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-
economica, ha presentato i dati sull’andamento delle gare di progettazione,
che mostrano una flessione a causa delle misure per il contenimento dei
contagi da coronavirus.

Coronavirus, chieste semplificazioni per la fase 2
Secondo il presidente Oice, Gabriele Scicolone, occorre reagire con velocità
e fermezza. Tra le azioni necessarie, Scicolone annovera “ampliare il parco
dei progetti immediatamente cantierabili a disposizione degli enti locali,
liquidare subito i crediti delle imprese immettendo liquidità concreta,
stipulare e attuare contratti aggiudicati”.

Per la fase 2 è inoltre fondamentale “devono definire subito regole cogenti
per la riapertura dei cantieri privati e pubblici nella piena sicurezza dei
lavoratori, anche mettendo a disposizione presidi sanitari dedicati e DPI
sufficienti e rivalutando opportunamente gli oneri della sicurezza”.

Per il mercato pubblico -afferma Scicolone - occorre intervenire con
decisione prevedendo l’utilizzo massiccio, sia pure temporaneo,
di procedure semplificate e snelle per avere progetti esecutivi da
appaltare ad inizio 2021, rafforzando i controlli a valle e garantendo la
qualità progettuale. Siamo invece contro la sospensione tout court
del codice appalti che aprirebbe vuoti normativi e ancora maggiore
incertezza, con il rischio di bloccare davvero tutto il settore; vediamo poi i
commissari straordinari più che altro come strumento di accelerazione dei
procedimenti approvativi. Saranno inoltre fondamentali decisi interventi di
riduzione di termini, sburocratizzazione, eliminazione di inutili balzelli e
spinta alla digitalizzazione dei processi amministrativi”.

Coronavirus, i dati delle gare di progettazione

Come già rilevato da Oice-Informatel, nel primo mese di lockdown
sono state bloccate il 34,9% delle 324 gare rilevate, per un valore di circa 12
milioni (il 14,6% del valore totale).

In generale c’è stato un rallentamento complessivo del mercato dei servizi
di sola progettazione. Nel mese di marzo le gare pubblicate sono state
351 (di cui 63 sopra soglia) per un importo di 43 milioni di euro (27 sopra
soglia); rispetto a febbraio il numero cala del 17,6% e il valore del 38,8%;
rispetto a marzo 2018 tiene il numero delle gare a +31,5%, ma crolla il
valore a -55,1%.

Nel primo trimestre, dopo i risultati eccellenti del primo bimestre, si
registrano cedimenti. Sono state bandite 1.021 gare per un importo
complessivo di 161,2 milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre
2019, mostrano un incremento nel numero del 49,7% ma un calo dell’11,7%
nel valore (erano +61,4% nel numero e +35,9% nel valore nel primo
bimestre).

Il mercato di tutti i servizi di ingegneria e architettura nel mese di
marzo mostra forti rallentamenti: le gare pubblicate sono state 591 con un
valore di 111,3 milioni con un -11,9% nel numero e 38,6% nel valore su
febbraio. Rispetto al mese di marzo 2019 il numero cresce del 16,6% ma il
valore cala del 17,3%. Nel primo trimestre 2019 per tutti i servizi di
ingegneria e architettura il mercato mostra ancora una deriva positiva,
infatti sono state bandite 1.757 gare per un importo complessivo di 445,5
milioni di euro che, confrontati con il primo trimestre 2019, mostrano
incrementi del 41,5% nel numero (+56,3% il sopra soglia) e del 37,7% nel
valore (+43,3% sopra soglia).

Sono sempre molto alti i ribassi con cui le gare vengono aggiudicate, in
base ai dati raccolti fino alla fine del mese di marzo il ribasso medio sul
prezzo a base d'asta per le gare indette nel 2016 è al 42,8%, per quelle
indette nel 2017 il ribasso arriva al 40,9%. Le notizie sulle gare pubblicate
nel 2018 attestano un ribasso del 40,2%, mentre le prime notizie sulle
aggiudicazioni di gare bandite nel 2019 danno un ribasso medio del 39,2%,
in leggero calo rispetto agli anni precedenti.

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle
254 unità del primo trimestre 2019, alle 397 del trimestre appena
trascorso, con un aumento del 56,3%. Nell’insieme dei paesi dell’Unione
Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso trimestre, una crescita
del 7,9%. E’ sempre modesta, anche se in crescita, l’incidenza del nostro
paese che si attesta al 4,7%, un dato di gran lunga inferiore rispetto a
quello di paesi di paragonabile rilevanza economica: Germania 28,2%,
Francia 20,5%, Polonia 11,7%.

Nel mese di marzo 2020 il valore delle gare miste, cioè di progettazione e
costruzione insieme (appalti integrati, project financing, concessioni di
realizzazione e gestione) ha raggiunto i 518,8 milioni di euro, con 56 bandi,
rispetto a febbraio il valore scende del 23,6% e il numero del 17,6%. Gli
appalti integrati da soli in marzo sono 31 per 190,5 milioni di euro di lavori,
-34,0 in numero e -41,5% in valore su febbraio. Il valore dei servizi di
ingegneria incluso negli appalti integrati nel mese di marzo 2020 è
stimabile in 4,9 milioni di euro, era stato di 2,2 milioni di euro nel 2019, è
quindi cresciuto del 123,1%.
I requisiti maturati in
un’associazione professionale
valgono per le gare di
progettazione?
di Paola Mammarella
Anac spiega quando e come provare il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale

Foto: auremar © 123RF.com

17/04/2020 – Quando e come si possono utilizzare i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione ad una
gara di progettazione?

Alla domanda, posta dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI), ha
risposto l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera
290/2020.

Gare progettazione, Codice Appalti e linee guida

La partecipazione alle gare per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura è regolata dal Codice Appalti (D.lgs. 50/2016) e dalle Linee
guida n.1. Nonostante le due norme siano abbastanza rodate, gli operatori
continuano ad aver bisogno di chiarimenti.

In particolare, il CNI ha segnalato l’assenza di una chiara disciplina che
regoli il caso dei liberi professionisti che vogliano utilizzare i requisiti
maturati all’interno di un’associazione professionale.

Gare progettazione e associazioni professionali, come si
dimostrano i requisiti

L’Anac ha spiegato che il professionista può dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità economico-finanziaria mediante il fatturato
conseguito quale componente di un’associazione professionale.

Per evitare la duplicazione dei requisiti, Anac suggerisce di adottare un
atto, sottoscritto da tutti i professionisti dello studio associato, con il quale
si procede, in caso di scioglimento dell’associazione professionale o di
uscita di uno dei professionisti, all’attribuzione del fatturato ai singoli
componenti.

Anche le capacità tecniche e professionali possono essere dimostrate
attraverso l’esercizio della professione all’interno di un’associazione
professionale. È però necessario che il professionista abbia sottoscritto gli
elaborati correlati alle attività svolte che intende utilizzare per la
dimostrazione dei requisiti.
CORONAVIRUS, LE REGIONI DOVE
SI POSSONO ESEGUIRE OPERE
EDILI “MINORI”
La prima a consentire piccoli interventi di edilizia libera è stata la Liguria.
Cosa è consentito fare invece in Marche, Puglia, Basilicata e Abruzzo? E
nelle altre regioni?
Di
Redazione Tecnica
-
17 aprile 2020© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcune regioni tornano (o tentano) di tornare gradualmente alla quotidianità. L’apripista è stata
la Liguria, che dal 14 aprile ha consentito le attività di edilizia libera (di cui all’art. 6 del DPR
380/2001) e le opere per le quali è sufficiente la CILA (>> leggi l’approfondimento).

Le Regioni hanno comunicato alle aziende dei lori territori come regolarsi, in primis alle imprese
del comparto balneare, data l’imminente stagione estiva. Le attività concesse dovranno
essere comunicate preventivamente al Prefetto, come previsto dalla nuova disciplina.

Coronavirus, le Regioni dove si possono eseguire opere
edili “minori”
Regione Marche

Secondo il comunicato della Regione Marche del 14 aprile 2020, si ritengono ammesse:
– le installazioni e gli allestimenti stagionali necessari per l’apertura degli stabilimenti balneari oltre
che di piccoli chioschi già autorizzati, e pertanto senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché
le stesse siano svolte all’interno della concessione demaniale marittima senza interferire con spazi
pubblici e con l’area di cantiere segnalata e recintata per impedire l’accesso ad estranei;

                     Leggi anche: Chiudi Italia, le regole delle regioni per i cantieri edili
– i ripascimenti stagionali e la sistemazione delle spiagge con mezzi meccanici con le medesime
modalità operative di cui sopra;
– le opere minori di cui al DPR 6 giugno 2001 n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”, cioè attività edilizia libera per piccoli interventi, di cui all’art. 6
del DPR 380/2001 e opere edilizie per le quali è sufficiente la CILA, di cui all’art. 6 bis del DPR
380/2001.

Regione Puglia

Ammesso l’accesso da parte dei titolari, di personale dipendente o terzi delegati esclusivamente per lo
svolgimento di interventi di manutenzione, sistemazione, pulizia, installazioni e allestimenti delle
spiagge, senza esecuzione di modifiche o nuove opere, purché gli stessi siano svolti all’interno dell’area
in concessione. Anche in questo caso, vale la regole della preventiva comunicazione al Prefetto.

Regione Abruzzo

L’assessore al demanio marittimo Nicola Campitelli e il presidente Marco Marsilio, hanno spiegato
come le misure prese “potrebbero rappresentare la ripartenza per la nostra regione dopo questa
terribile emergenza sanitaria. Nello spirito del provvedimento, tutti dovranno ovviamente osservare
quanto già previsto in tema di contenimento del contagio e autocertificazione per gli spostamenti”.

Nello specifico, hanno firmato un’ordinanza che permetti la manutenzione degli stabilimenti balneari,
soprattutto al fine di valorizzare e conservare le strutture turistiche.

                Ti potrebbe interessare: Ecobonus 65% infissi e caldaie: nuove tabelle ENEA
Regione Basilicata

A patto che non siano tra le attività sospese (cfr. allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020) è ammessa
l’attività di cura e manutenzione di giardini, aree verdi e naturali pubbliche e private, comprese
le aree turistiche e le aree naturali quali le spiagge, tra cui quelle funzionali ad assicurare la
continuità delle filiere delle attività.

Nelle altre regioni?

Non tutte hanno emanato particolari ordinanze negli ultimi giorni; vediamo alcune in dettaglio.

Emilia Romagna

Stefano Bonaccini, presidente della regione, conferma le misure ulteriormente restrittive prorogandole
fino al 3 maggio, comprese quelle relative alle province di Piacenza e Rimini, al capoluogo
di Medicina e alla frazione di Ganzanigo, dove sono ancor più rigidi i limiti per le attività produttive e,
nel caso del riminese, più stringenti i controlli sugli spostamenti grazie alla modifica della percorribilità
delle strade.

Campania

Con l’ordinanza di del 13 aprile n.33, sono state ridefinite alcune zone rosse e
il Presidente Vincenzo De Luca ne ha firmata un’altra che contiene ulteriori misure, allineandole alle
indicazioni nazionali, fino al prossimo 3 maggio, e inserisce nuove prescrizioni per i cantieri e il
commercio.

Per quanto riguarda i cantieri:
– è sospesa l’attività dei cantieri edili su committenza privata, fatti salvi – limitatamente alle attività
consentite dalla vigente disciplina nazionale – gli interventi urgenti strettamente necessari a garantire la
sicurezza o la funzionalità degli immobili, l’adeguamento di immobili a destinazione sanitaria finalizzati
allo svolgimento di terapie mediche durante il periodo emergenziale, gli interventi
di manutenzione finalizzati ad assicurare la funzionalità di servizi essenziali, il ripristino della messa in
sicurezza dei cantieri, ove necessario, e in ogni caso con obbligo di adozione dei dispositivi di
protezione individuale da parte del personale impiegato e delle ulteriori misure precauzionali previste
dalla disciplina vigente;
– per i lavori a committenza pubblica, fatti salvi l’avvio e la prosecuzione di quelli concernenti le reti
di pubblica utilità e l’edilizia sanitaria nonché degli interventi volti ad assicurare la messa in sicurezza e
la funzionalità degli immobili, le stazioni appaltanti, sempre limitatamente alle attività consentite dalla
vigente disciplina nazionale, valutano la differibilità delle singole lavorazioni o interventi in corso
ovvero programmati.

Sardegna

Prosegue lo stop al pubblico per gli studi professionali, mentre c’è una minima apertura per quanto
riguarda l’attività motoria svolta all’aperto. Come già deciso in Veneto, via il limite dei 200 metri dalla
propria abitazione (che resta valido solo per la passeggiata con gli animali domestici), lo sport dovrà
essere “strettamente personale nelle immediate vicinanze della propria abitazione col rispetto delle
distanze minime di sicurezza da qualunque altra persona di almeno un metro e, comunque, muniti di
adeguata mascherina”; infine oltre ai parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico viene interdetto
l’ingresso nelle spiagge. Tutte queste misure rimarranno in vigore in Sardegna sino al 3 maggio.

Veneto

Il Presidente Luca Zaia ha dichiarato che “l’ordinanza è stata fatta tenendo conto di un lockdown soft:
si chiudono i Supermercati e le attività commerciali la domenica e nei festivi, le misure per i mercati a
cielo aperto alimentari sono confermate, quindi potranno aprire ma con misure cautelative come
distanza, mascherine e guanti”, ha aggiunto Zaia. ” “È anche ammessa l’opera di pulizia delle
spiagge“.
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