Consiglio Nazionale dei Geologi - 26- 27- 28 gennaio 2019 - Consiglio Nazionale dei ...
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PROVINCIA DI LECCO Edizione del:28/01/19 Estratto da pag.:5 Foglio:1/2
PROVINCIA DI LECCO Edizione del:28/01/19 Estratto da pag.:5 Foglio:2/2
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28/01/2019 Pag. 11 N.23 - 28 gennaio 2019
28 Gen 2019 Dl Semplificazioni/1. Oggi all’esame dell’Aula del Senato: cosa c'è (e cosa è uscito) Massimo Frontera e Mauro Salerno La possibilità di sanare i versamenti previdenziali ai fini della regolarizzazione del Durc passa da 3 mesi a 24 mesi. Lo prevede un emendamento approvato giovedì scorso nel rush finale del lavoro delle commissioni Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato. Il Dl Semplificazioni licenziato dalle commissioni inizia oggi - più precisamente questa mattina a partire dalle ore 10:00 - la discussione in Aula, con possibilità di proseguire l’esame anche domani. Tra le ultime novità c’è appunto la norma che riguarda la regolarizzazione, da parte dell’impresa, dei versamenti previdenziali ai fini del rilascio del Durc. Con la proposta di modifica approvata in commissione (primo firmatario Patuanelli, M5S), il termine di «tre mesi» indicato all’articolo 2, comma 1-bis, terzo periodo del Dl 12 settembre 1983, n.463, viene sostituito con il termine di «ventiquattro mesi». Cablatura in fibra e antenne per il 5G Approvato anche un mini pacchetto di semplificazioni - proposto dai relatori - che riguarda i termini e le procedure per ricevere i permessi legati alla posa in fibra ultra veloce e alle nuove antenne che dovranno trasmettere il segnale in 5G. L'autorizzazione per procedere al cablaggio, prevede il testo, dovrà essere rilasciata «entro il termine di 90 giorni dalla richiesta da parte della Soprintendenza a condizione che detta richiesta sia corredata da idonea e completa documentazione tecnica». In caso di utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale con minitrincea le attività di scavo sono precedute da indagini non invasive e, se l'impatto sul sottosuolo è basso, non sarà necessario applicare la circolare del ministero dei Beni culturali sulla verifica preventiva dell'interesse archeologico. In ogni caso, si legge nel testo, «il soprintendente può prescrivere il controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di scavo». Accorciamento dei tempi anche per l’installazione delle antenne che veicoleranno il segnale del 5G. Si accorcia a 40 giorni, e in alcuni casi a 15 giorni, il termine per il rilascio dei nulla osta da parte dei Comuni. Fondo di garanzia anche per i professionisti Esteso ai professionisti l'accesso alla sezione del fondo di garanzia per le Pmi riservato alle piccole e medie imprese in difficoltà con la restituzione di pagamenti alle banche e titolari di crediti con la Pa. La novità è contenuta nell'emendamento a prima firma Stefano Patuanelli (M5S) al Dl semplificazioni approvato dalle commissioni. Pasticcio Dm parametri, sub-emendamento risolutivo in aula Sarà risolto nell’Aula del Senato il “pasticcio” sul Dm Parametri, creato da una riformulazione errata della proposta (approvata) mirata a sottrarre alla possibilità di ribasso i compensi professionali dei professionisti che svolgono il ruolo di coordinamento della sicurezza in 1/3
cantiere. Il caso è nato dall'emendamento che ha cancellato l'obbligo delle Pa di utilizzare il Dm Giustizia del 17 giugno 2016 per calcolare i compensi da porre a base delle gare di progettazione. La novità aveva fatto scattare le proteste dei professionisti. La soluzione passa attraverso un nuovo intervento della senatrice Paola Nugnes (M5S), prima firmataria di un sub-emendamento che conferma l'obbligo di utilizzare il Dm Parametri per definire gli onorari dei professionisti. La storia della vicenda è raccontata QUI Mini-cantieri, più facile far partire i lavori Procedure più snelle per gli interventi in zona sismica. Tra gli ultimi emendamenti approvati ci sono quelli che rendono più rapido l'avvio dei lavori nelle aree sismiche per vari interventi «di minore rilevanza» o «di nessuna rilevanza» per l'incolumità pubblica. Tra questi: l’adeguamento e il miglioramento sismico delle costruzioni in zona sismica ad alto rischio (zone 1 e 2); le nuove costruzioni «che si discostino dalle usuali tipologie» o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano calcoli e verifiche «più articolate»; interventi relativi a «edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali» rilevanti per le operazioni di protezione civile e di cui comunque si deve scongiurare il collasso. L’articolo di dettaglio si trova QUI Strutture in cemento armato, meno carta da portare negli uffici Intervenendo sull'articolo 65 del Testo unico edilizia un emendamento approvato in commissione, cancella il riferimento ai materiali di costruzione delle opere e face più genericamente riferimento «ai materiali e ai sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore». Questo apre le porte ovviamente ad altri tipi di materiali, tra cui il legno. Ma la vera novità è la cancellazione dell'obbligo di presentare i progetti in «triplice copia» agli sportelli unici. In futuro basterà presentare una sola copia del progetto e farsi rilasciare la ricevuta dell'avvenuto deposito. Viene poi chiarito il momento in cui il direttore lavori deve rilasciare la relazione sull'adempimento degli obblighi di legge (cioè al termine della realizzazione delle parti che incidono sulla stabilità della costruzione). L’articolo di dettaglio si trova QUI Adeguamento antincendio di scuole e asili, più tempo Il termine per la “messa a norma” delle scuole, scaduto lo scorso 31 dicembre, viene prorogato al 31 dicembre 2021. Gli asili nido avranno invece un anno in più per portare a compimento il primo ciclo di interventi, che - salvo modifiche - potrà essere completato entro il 2019. L’articolo di dettaglio si trova QUI Concessionari, l'obbligo di gara sull'80% degli appalti slitta a fine anno Slitta al 31 dicembre 2019 l'obbligo per i concessionari pubblici di mettere a gara gli appalti di lavori, servizi o forniture di importo superiore ai 150mila euro. Lo prevede un emendamento dei senatori del gruppo Autonomie al decreto Semplificazioni e approvato dalle commissioni. L'obbligo scattava dallo scorso aprile, cioè a 24 mesi dall'entrata in vigore dal Codice dei contratti pubblici. La norma approvata nel decreto L’articolo di dettaglio si trova QUI 2/3
Codice appalti, le correzioni “urgenti” non sono più urgenti Sono definitivamente scese dal “treno” del Dl Semplificazioni le misure urgenti per intervenire sul codice dei contratti. «L'intenzione di governo e maggioranza - ha spiegato lo scorso 21 gennaio il capogruppo M5S in Senato, Stefano Patuanelli, è a favore di una legge delega sul codice degli appalti». «Una revisione completa è necessaria - ha aggiunto - ma ha dei tempi non misurabili in settimane o mesi». Al momento, la strada indicata da Patuanelli è quella di un Ddl di iniziativa parlamentare che anticipi il Ddl delega annunciato dal governo tempo fa ma del quale si sono perse le tracce. P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 3/3
28 Gen 2019 Dl Semplificazioni/2. Misure antincendio, tre anni di tempo in più per le scuole Mariagrazia Barletta Scuole e asili nido avranno più tempo per adeguarsi alla normativa antincendio. Le Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavori pubblici del Senato hanno approvato un emendamento dei relatori al Ddl Semplificazioni, che concede alle scuole ulteriori tre anni per mettersi in regola. Il termine per la “messa a norma” delle scuole, scaduto lo scorso 31 dicembre, viene prorogato al 31 dicembre 2021. Gli asili nido avranno invece un anno in più per portare a compimento il primo ciclo di interventi, che - salvo modifiche - potrà essere completato entro il 2019. L'allontanamento dei termini, appena deciso, arriva a poco più di quattro mesi di distanza dall'entrata in vigore dell'ultimo Milleproroghe (legge 108 del 21 settembre 2018), che già aveva differito le due scadenze di un anno. Va ricordato che la normativa di prevenzione incendi delle scuole risale al 1992 (più recente quella per gli asili nido entrata in vigore nel 2014). Il Dm del 1992 concedeva cinque anni alle strutture scolastiche per adeguarsi alle nuove prescrizioni, ma trascorsi più di ventisei anni dalla pubblicazione di quel decreto, e dopo un numero indefinito di proroghe e l'arrivo della norma prestazionale (Dm 7 agosto 2017), solo il 42,2% delle scuole è in possesso delle dovute certificazioni di prevenzioni incendi (il dato, riferito al 2017, è registrato nell'ultimo rapporto di Legambiente sulla qualità dell'edilizia scolastica). «Al fine di semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico - si legge nel testo dell'emendamento - è definito, nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021, nell'ambito delle risorse destinate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018 nda)». Le risorse sono quelle del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito nello stato di previsione del ministero dell'Economia con la legge di bilancio 2017. Risorse ripartite tra più settori di spesa, tra i quali rientra l'edilizia pubblica, compresa quella scolastica. «Nelle more dell'attuazione del suddetto piano triennale di interventi», le scadenze per l'adeguamento delle scuole e degli asili nido, come detto, vengono differite. Per gli asili nido va precisato che il termine del 31 dicembre 2019 riguarda l'adeguamento al primo ciclo di interventi individuato dalla normativa. La tempistica è quella dettata dal decreto del ministero dell'Interno del 16 luglio 2014, che aveva previsto, per gli asili già esistenti alla sua entrata in vigore, l'adeguamento in tre cicli, ciascuno con una scadenza specifica. L'emendamento appena approvato dispone il differimento del termine relativo alla prima fase del piano di adeguamento definito dal Dm del 2014. Significa che i responsabili degli asili nido dovranno – se non vi hanno ancora provveduto - concludere un primo gruppo di interventi entro il 31 dicembre 2019. 1/2
Diverse le prescrizioni da attuare entro l'anno, che riguardano: i requisiti di resistenza al fuoco delle separazioni, degli elementi strutturali, delle compartimentazioni e la “messa a norma” dei vani scala, dei percorsi di esodo, delle vie di uscita, nonché degli impianti elettrici e di sollevamento. Il primo ciclo di adeguamento comprende anche l'organizzazione della gestione della sicurezza, l'installazione di un'opportuna segnaletica e di un numero adeguato di estintori. Infine è necessario dotarsi di idonei sistemi di allarme. Più in particolare, la proroga riguarda gli asili nido con più di 30 persone presenti (nel computo vanno considerati i neonati, i bambini ospitati e il personale di servizio), esistenti al 28 agosto 2014 (data di entrata in vigore del Dm del 2014). P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
28 Gen 2019 Conferenza di servizi, il ministro della Pa blocca la circolare applicativa Massimo Frontera Il testo della circolare applicativa della conferenza di servizi -n.4 del 3 dicembre 2019- è stato licenziato dalla presidenza del Consiglio dei ministri (dipartimento della Funzione pubblica) con la firma del ministro della Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno. Il testo - articolato in una circolare, relativamente snella e sintetica, e quattro schede di approfondimento - era poi stato inviato alla Corte dei Conti per la registrazione. Poi però è arrivato il contrordine, comunicato con una scarna nota pubblicata sul sito del ministero della Pa. Due righe per dire che «la circolare in oggetto, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stata ritirata per svolgere nuovi approfondimenti sulla materia». Il ministero, e in particolare il dipartimento della Funzione pubblica, che sta gestendo la questione, non ha fornito spiegazioni sui motivi della decisione. La circolare La circolare - ora ritirata dal governo - serviva a chiarire alcuni aspetti applicativi legati allo svolgimento della conferenza di servizi, dopo che questo istituto è stato profondamente e innovato dal Dlgs n.127/2016. Nei primi due anni di vita delle nuove norme non sono state pochi i dubbi e le difficoltà interpretative. Lo stesso dipartimento della Funzione pubblica aveva chiesto al Consiglio di Stato indicazioni su un aspetto centrale della norma, quello che riguarda il rappresentante unico della pubblica amministrazione, il cui parere sintetizza quello di tutte le amministrazioni coinvolte. Quesito al quale i giudici di Palazzo Spada hanno risposto nel maggio scorso. Le risposte alle faq negli ultimi due anni... Nel corso di questi due anni di vigenza sono emerse numerosi dubbi e difficoltà interpretative, come dimostra la copiosa documentazione pubblicata dallo stesso ministero sul sito di Italia Semplice, sotto forma di risposte pubblicate man mano che i quesiti arrivavano all’helpdesk allestito appositamente. Il tutto è stato riassunto in un documento aggiornato al dicembre 2017. Nel frattempo, anche le regioni si sono adeguate alle nuove norme, con proprie deliberazioni. ... e poi la circolare sistematica La circolare si colloca nel solco di questo percorso, con l’obiettivo di fornire una analisi sistematica e dei chiarimenti su quelli che la stessa circolare definisce «aspetti qualificanti» dell’istituto, focalizzandosi in particolare su quattro temi, a ciascuno dei quali è stata dedicata una scheda di approfondimento, con spiegazioni e richiami normativi: tipologie di conferenza di servizi (scheda 1); la conferenza di servizi semplificata (scheda 2); la conferenza di servizi simultanea (scheda 3); effetti del dissenso e rimedi in opposizione (scheda 4). LA CIRCOLARE SULLA CONFERENZA DI SERVIZI N.4/2019 (RITIRATA DAL GOVERNO) 1/2
LE SCHEDE DI APPROFONDIMENTO ALLEGATE ALLA CIRCOLARE LE FAQ PUBBLICATE FINORA DALL’UFFICIO PER LA SEMPLIFICAZIONE P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved 2/2
Circolare NTC in Gazzetta, settimana prossima Donato Carlea del Consiglio dei Lavori pubblici garantisce che settimana prossima la Circolare NTC andrà in Gazzetta, e quindi entrerà in vigore. Di Redazione Tecnica - 25 gennaio 2019 © RIPRODUZIONE RISERVATA La revisione nale della Circolare NTC è stata completata e la prossima settimana Donato Carlea, neopresidente del Consiglio dei lavori pubblici, la invierà alla Gazzetta U ciale. Si conclude così l’iter lunghissiomo della Circolare delle NTC 2018. Rimanete sintonizzati su Ediltecnico per ulteriori aggiornamenti. Settimana scorsa Toninelli, Ministro delll’Infrastrutture e Trasporti, aveva rmato il Decreto sulla Circolare Esplicativa delle NTC 2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni), decreto che quindi verrà a breve pubblicato in Gazzetta U ciale. Il decreto sulle NTC 2018 è stato rmato il 17 gennaio 2018 ed è entrato in vigore il 22 marzo 2018. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici aveva approvato la Circolare delle NTC 2018 il 27 luglio 2018. Solo ora il testo è stato rmato dal Ministro. Circolare NTC 2018, il testo Il testo del Circolare NTC 2018 u ciale e rmato da Toninelli non è quello reso noto a luglio. Bisogna aspettare la pubblicazione in Gazzetta U ciale per sapere con certezza quale sia il testo de nitivo. Probabilmente, non sarà tanto diverso da quello approvato in luglio, che è l’ultimo a nostra disposizione e che puoi scaricare a questo link. Circolare NTC 2018: a cosa serve? La Circolare è un supporto operativo importante per la progettazione e la realizzazione di nuove strutture e per gli interventi sulle costruzioni esistenti. Riserva molta attenzione all’a dabilità dei materiali e alla manutenzione programmata della struttura, durante la sua vita presunta, con dettagli degli adempimenti del direttore lavori. 1/2
In particolare, è un supporto importante per l’applicazione del capitolo 8, che introduce alcune novità per gli interventi su costruzioni esistenti. Con le NTC 2018, gli interventi di miglioramento sismico che riguardino costruzioni (di classe III a uso scolastico e di classe IV) dovranno essere nalizzati al raggiungimento di una percentuale non inferiore al 60% delle prestazioni strutturali prescritte per le nuove costruzioni. Invece, gli interventi su costruzioni esistenti di II e III classe (ma non le scuole) dovranno raggiungere un miglioramento almeno del 10% delle prestazioni strutturali prescritte per il nuovo. La Circolare indica puntualmente le attività da porre in essere nel caso in cui l’esito delle veri che non raggiungano i valori sopra richiamati”. 2/2
Codice dei contratti pubblici: La tabella di riepilogo dei provvedimenti attuativi 28/01/2019 Mentre siamo tutti in attesa, a distanza di un mese e mezzo, del disegno di legge sulle semplificazioni approvato dal Consiglio dei Ministri n. 32 del 12 dicembre il cui testo non è stato, a tutt’oggi, inviato al Palermento, non possiamo fare a meno di notare che i provvedimenti attuativi del Codice dei contratti che avrebbero dovuto essere approvati da vari ministeri e dal Presidente del Consiglio dei Ministri segnano ancora il passo perché nei quasi 8 mesi del nuovo Governo, insediatosi dopo le elezioni del 3 marzo 2018, l’elenco dei provvedimenti approvati è del tutto vuoto a fronte dei molteplici che ancora devono essere approvati per completare il quadro dei provvedimenti attuativi. Dall’1 giugno ad oggi sono entrati in vigore: • la delibera Anac 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; • la delibera Anac 13 giugno 2018 recante “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1 -bis e 1 -ter , del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni e integrazioni”; • la delibera Anac 13 giugno 2018 recante “Regolamento per la definizione della disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità nazionale anticorruzione e di una metodologia di acquisizione e analisi quali-quantitativa dei dati rilevanti ai fini dell’analisi di impatto della regolazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolazione (VIR), prediposta in riferimento, anche, all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti; • la delibera Anac 4 luglio 2018, n. 803 recante “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici”; • la delibera Anac 18 luglio 2018, n. 648 recante “Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari”; • le linee guida Anac n. 11 di cui alla delibera Anac 4 luglio 2018, n. 614, recanti “Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non
affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea” predisposte in riferimento all’articolo 213, comma 2 del Codice dei contratti e, quindi, provvedimento definito “non vincolante”; • la delibera Anac 31 luglio 2018, n. 723 recante “Bando-tipo n. 3 - Disciplinare di gara Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore ad € 100.000 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”; • la delibera Anac 5 settembre 2018, n. 767 recante “Bando-tipo n. 1 - Disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Chiarimento”; • le linee guida Anac n. 12 di cui alla delibera Anac 24 ottobre 2018, n. 907, recanti “Affidamento dei servizi legali” quale atto di regolazione ai sensi dell’art. 213, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, finalizzato a fornire indicazioni interpretative per l’esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell’elenco di cui all’art. 17 e di quelle rientranti nella categoria di cui all’Allegato IX, e per le modalità di affidamento di tali servizi; • la delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso”; • la delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 recante “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”. Ad una superproduzione dell’Anac si affianca una produzione nulla dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei Ministri che avrebbe avuto tutto il tempo necessario per approvare, per lo meno, quei provvedimenti già in itinere e che possono essere riassunti nei seguenti: • il DM infrastrutture e trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici con cui vengono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’articolo 23, comma 3 del Codice dei contratti; • il DPCM con cui sono individuati gli ambiti territoriali di riferimento e stabiliti i criteri e le modalità per la costituzione delle centrali di committenza in forma di aggregazione di comuni non capoluogo di provincia di cui all’articolo 37, comma 5 del Codice dei contratti; • il DM Infrastrutture e dei trasporti con cui vengono individuate modalità di qualificazione per migliorare l’effettività delle verifiche e conseguentemente la qualità e la moralità delle prestazioni degli operatori economici, se del caso attraverso un graduale superamento del sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all’articolo 84, comma 12 del Codice dei contratti; • il DM Infrastrutture e dei trasporti con cui sono disciplinate e definite le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, nonché i casi in cui il certificato di collaudo
dei lavori e il certificato di verifica di conformità possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo 102, commi 3 e 8 del Codice dei contratti. Ma, probabilmente ciò non si è verificato per tutte le esternazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Vicepremier sulla necessità di riformare il Codice dei contratti ma, purtroppo, a distanza di quasi otto mesi non si è avuto né la pubblicazione dei provvedimenti mancanti né, tantomeno indicazioni vere e puntuali sulle intenzioni del Governo relative a quali modifiche apportare al Codice degi contratti e restiamo tutti in un’attesa che ha dell’incredibile. Possiamo, nella speranza che mentre il medico studia il malato non passi a miglior vita, pubblicare la tabella dei provvedimenti attuativi approvati e non approvatiaggiornata alla data odierna dalla quale si vede che, ormai, la quasi totalità dei ritardi riguarda soltanto quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. In allegato la Tabella riepilogativa dei provevdimenti attuativi del Codice dei contratti. A cura di arch. Paolo Oreto © Riproduzione riservata Documenti Allegati Tabella provvedimenti attuativi del Codice Link Correlati Speciale Codice Appalti
Codice dei contratti: In Gazzetta il Regolamento ANAC pareri precontenzioso 28/01/2019 Sulla Gazzetta ufficiale n. 22 del 26 gennaio 2019 è stata pubblicata la Delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 recante “Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che entrerà in vigore il 10 febbraio 2019”. Il nuovo Regolamento fa seguito alla Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102recante “Regolamento per l’esercizio della funzione consultiva svolta dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all’articolo 211 del decreto stesso” entrato già in vigore il 4 gennaio 2019. Con il nuovo regolamento adottato, in riferimento alle previsioni di cui all’articolo 211, comma 1- quater del Codice dei contratti, l’ANAC, con i seguenti 15 articoli: • art. 1 - Definizioni • art. 2 - Oggetto • art. 3 - Soggetti richiedenti • art. 4 - Modalità di presentazione dell’istanza singola • art. 5 - Modalità di presentazione dell’istanza congiunta • art. 6 - Ordine di trattazione delle istanze • art. 7 - Inammissibilità e improcedibilità delle istanze • art. 8 - Rapporti con altri procedimenti dell’Autorità
• art. 9 - Istruttoria • art. 10 - Approvazione del parere • art. 11 - Procedura semplificata • art. 12 - Comunicazioni e pubblicità • art. 13 - Ageguamento al parere • art. 14 - Disciplina transitoria • art. 15 - Entrata in vigore. Come precisato all’articolo 211, comma 1 del Codice dei contratti, l’istanza può essere presentata dalla stazione appaltante o da una o più delle altre parti, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara. L’ANAC deve esprime il proprio parere, previo contraddittorio entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Quando l’istanza è presentata congiuntamente dalla stazione appaltante e da una o più parti interessate e le parti esprimono la volontà di attenersi a quanto sarà stabilito nel parere di precontenzioso, il parere stesso è vincolante per le parti che vi hanno acconsentito mentre quando l’istanza è presentata singolarmente dalla stazione appaltante o da una parte interessata, il parere reso è da intendersi non vincolante. In ogni caso l’istanza deve essere presentata secondo il modulo allegato al regolamento stesso e trasmessa tramite posta elettronica certificata, unitamente a una eventuale memoria e alla documentazione ritenuta utile; l’istanza deve contenere una sintetica indicazione degli elementi di fatto e di diritto rilevanti ai fini del parere, deve identificare i vizi dell’atto contestato e deve illustrare il quesito o i quesiti di diritto per i quali è richiesto il parere stesso. Peccato, però, che al Regolamento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale non ci sia allegato alcun modulo e che nel sito dell’ANAC non vi sia traccia della delibera 9 gennaio 2019, n. 10 e, quindi, del modulo allegato alla stessa. Così come disposto, poi, ai commi 1-bis ed 1-ter dell’articolo 211 del Codice dei contratti l’Anac: • è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in mate-ria di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; • se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati.
Così come disposto all’articolo 11 del Regolamento di cui alla delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10, un eventuale parere non vincolante può essere reso con procedura semplificata e motivazione sintetica nei casi in cui la questione oggetto dell’istanza riguardi una gara il cui valore sia di importo inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di pacifica risoluzione, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento e dei precedenti sull’argomento. Ricordiamo, per ultimo che in riferimento al Regolamento di cui alla delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102 l’Anac svolge attività consultiva, con riferimento a fattispecie concrete, in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e applicative della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei suoi decreti attuativi e, in materia di contratti pubblici, con particolare riguardo alle problematiche interpretative e attuative del Codice, fatta eccezione per i pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1 (vediprecedente articolo). In allegato sia la Delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10 che la Delibera Anac 21 novembre 2018, n. 1102. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Delibera anac 9 gennaio 2019, n. 10
Codice dei Contratti: Il Consiglio di Stato sulle indagini di mercato nelle procedure negoziate 28/01/2019 Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 518 del 21 gennaio 2018 ha affermato che in una procedura negoziata sotto i 150 mila euro deve essere sempre svolta l'indagine di mercato e non è sufficiente invitare soggetti già invitati da altra stazione appaltante. I Giudici di Palazzo Spada con la sentenza in oggetto hanno confermato la sentenza T.A.R. Friuli-Venezia-Giulia n. 252 del 18 luglio 2018 (leggi articolo) in cui, relativamente ad una procedura per l'affidamento del servizio di Data protection officer di importo compreso fra 40 mila e 150 mila euro bandita ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del codice dei contratti pubblici, aveva evidenziato come nel caso in esame l'urgenza non legittimava l'omessa effettuazione della pubblicità dell’affidamento e della consultazione di mercato. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 518/2019 osserva, anzitutto, che la legittimazione non può essere negata a chi, pur non avendo presentato domanda e addirittura non essendo stato invitato, lamenta che sia stata omessa la pubblicità necessaria ad individuare gli
operatori da invitare e, prima ancora, a permettere agli interessati di manifestare il proprio interesse. L’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016 consente la procedura semplificata nel caso di affidamento di contratti di importo pari o superiore ad euro 40.000,00 e inferiore a 150.000,00, “mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. (…) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;”. Riguardo allo svolgimento di detta consultazione degli operatori economici, le Linee Guida ANAC n. 4/2018, precisano che “la stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione «amministrazione trasparente» sotto la sezione «bandi e contratti», o ricorre ad altre forme di pubblicità …” Quel che è certo è che la novità della normativa da applicare e la correlata esiguità degli operatori specializzati presenti sul mercato, non costituiscono esimenti rispetto all'onere di previa pubblicità dell'avviso finalizzato all'individuazione dei concorrenti. Il riferimento ad una gara espletata da diversa Azienda viene poi ritenuta insufficiente a soddisfare detto onere, poiché le finalità di trasparenza e di garanzia della partecipazione più adeguata in relazione alle caratteristiche del singolo affidamento, ad esso sottese, non possono prescindere da una pubblicità attuale e specificamente riferita all'incarico da svolgere (senza contare la non piena corrispondenza tra i soggetti partecipanti alle due procedure). A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Sentenza Consiglio di Stato 21 gennaio 2019, n. 518 Senteza TAR Friuli-Venezia-Giulia 18 luglio 2018, n. 252
Disposizioni in materia di libere professioni: presentato al Senato un nuovo Ddl 28/01/2019 È stato presentato in Senato il 23 gennaio 2019 il disegno di legge di iniziativa parlamentare dal titolo "Disposizioni in materia di libere professioni". Il Ddl, di iniziativa del Senatore Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (Forza Italia), avrebbe lo scopo di tutelare le prestazioni professionali rese dai liberi professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione e per conto di privati o imprese e contestualmente porre le basi per attenuare l'evasione fiscale, al fine di superare il fenomeno che negli ultimi anni, anche per effetto dell'abolizione dei tariffari, ha caratterizzato le procedure di affidamento dei servizi professionali e che ha visto molte Amministrazioni prevedere compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici. Il disegno di legge è composto da 6 articoli: • articolo 1 - Finalità • articolo 2 - Prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione • articolo 3 - Presentazione dell'istanza alla Pubblica Amministrazione e affidamento dell'incarico • articolo 4 - Pagamenti per la prestazione professionale effettuata
• articolo 5 - Altre disposizioni • articolo 6 - Entrata in vigore L'articolo 1 reca la finalità della legge che ha come obiettivo la tutela delle prestazioni professionali per attività espletate da liberi professionisti rese nell'interesse della Pubblica Amministrazione relativamente a istanze presentate per conto di privati o imprese. L'articolo 2 pone delle regole alle prestazioni rese dai professionisti nei confronti della Pubblica Amministrazione stabilendo al comma 1, che non è consentito in alcun modo, da parte della PA, condizionare la corresponsione dei compensi ai professionisti per forniture e servizi svolti, nonché di prevedere prestazioni aggiuntive a titolo gratuito. Viene inoltre stabilito che qualsiasi compenso, è determinato sulla base dei parametri fissati dalla normativa nazionale di riferimento relativamente alle diverse professioni esercitate e che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali (commi 2 e 3). L'articolo 3 prevede per il settore edilizio, che la presentazione di tutte le istanze autorizzative presso gli enti pubblici e le comunicazioni di inizio lavori devono essere corredate da lettera di affidamento dell'incarico debitamente sottoscritta dal committente e dal progettista incaricato. L'articolo 4 stabilisce che l'amministrazione, al momento del rilascio dell'atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente e che, solo nel caso del processo edilizio, la comunicazione di fine lavori, deve essere corredata di dichiarazione controfirmata tra il titolare ed il tecnico abilitato nel quale si attesti l'avvenuto pagamento della prestazione professionale diventando altresì parte integrante per il rilascio di agibilità. L'articolo 5 stabilisce che, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni del codice civile. L'articolo 6 reca l'entrata in vigore. In allegato il testo del Ddl. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Ddl Mangialavori
Ponte Morandi: Arrivano 3 nuovi decreti del Commissario straordinario 28/01/2019 Una delle imprese individuate dal Commissario Marco Bucci per la demolizione del Ponte Morandi nel decreto n. 18 del 14 dicembre 2018 non ha partecipato alla negoziazione e non ha firmato il 18 gennaio il “contratto unico” insieme alle altre imprese. Si tratta dell’impresa genovese Vernazza Autogru il cui titolare Domenico Vernazza ha spiegato le motivazioni al Secolo XIX precisando: “Abbiamo fatto e rifatto i calcoli, e secondo noi non c'erano le condizioni per rispettare i tempi che ci imponevano: per fare tutto quel lavoro ci vuole più tempo. Quindi, più per un fatto di immagine che economico, perché Genova è la nostra città, abbiamo deciso di non firmare”. Vernazza è stato spinto a non firmare, probabilmente per la vicinissima scadenza del 31 marzo posta nel contratto relativamente alla demolizione del troncone ovest per consentire l’inizio dei lavori del nuovo Ponte ed, anche, quella della fine luglio per il completamento della parte est. A giudizio della impresa Vernazza sui tempi ed, in particolare sulla scadenza del 31 marzo incidono molte circostanze esterne come quelle metereologiche perché: “In Valpolcevera c’è spesso un vento bestiale, e non si riesce a operare. E un paio di settimane di maltempo vanno messe in conto. Non solo: su tutto pende l’incognita della magistratura, che giustamente fa il suo lavoro ma potrà incidere sui tempi, soprattutto per la porzione orientale del ponte dove ci sono anche i condomini”.
In riferimento al contratto da stipulare, al recesso dell’impresa Vernazza ed, anche, al programma di investimenti urgenti proposto dall’Autorità di Sistema Portuale, sono stati pubblicati dal Commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera dell’autostrada A10 Marco Bucci, tre nuovi decreti e precisamente: il decreto n. 1 del 12 gennaio 2019 recante “Individuazione della tipologia di contratto da stipularsi nell’ambito dell’appalto pubblico dei lavori per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, nonché per la progettazione e la ricostruzione dell’infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario”; il decreto n. 2 del 15 gennaio 2019 recante “Approvazione del programma straordinario di investimenti urgenti proposto dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale”; il decreto n. 3 del 18 gennaio 2019 recante “Presa d’atto del recesso dalla negoziazione finale da parte dell’impresa Vernazza Autogru S.r.l. in ordine all’ affidamento dell’appalto pubblico dei lavori per la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera in Genova disposto con decreto n. 18/2018. Rettifica del decreto commissariale n. 19 del 18 dicembre 2018 nella sola parte in cui è stato indicato, per mero errore materiale, quale operatore economico aggiudicatario Fincantieri spa, in luogo di Fincantieri Infrastructure spa”. Con il primo decreto l’appalto pubblico dei lavori per la demolizione, rimozione, smaltimento e conferimento in discarica o in altro sito dei materiali di risulta del viadotto Polcevera in Genova, e quello relativo alla progettazione e l’esecuzione della ricostruzione dell’infrastruttura ed il ripristino del connesso sistema viario, vengano ricondotti e definiti in un unico contratto con due contraenti distinti, con separata responsabilità d’impresa per le due distinte attività di demolizione e ricostruzione, ma con la previsione di un’azione di coordinamento tra le due attività al fine del rispetto di tutti i tempi programmati in capo alla società PerGenova scpa. Con il decreto n. 2, è adottato il “Programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale dell’aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova”, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto stesso. Per ultimo con il terzo decreto si prende atto della volontà manifestata da Vernazza Autogru S.r.l. di recedere dalla negoziazione finale preordinate alla stipulazione del contratto definitivo inerente la realizzazione, in estrema urgenza, di tutte le opere per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica o altro sito dei materiali di risulta del Viadotto Polcevera in Genova, nonché di accettare l’impegno della neocostituita ATI tra le Imprese FRATELLI OMINI S.p.A., FAGIOLI S.p.A., IREOS S.p.A e IPE PROGETTI S.R.L., ad assumere totalmente i relativi oneri contrattuali in precedenza facenti capo alla predetta impresa recedente. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Documenti Allegati Decreto 12 gennaio 2019, n. 1 Decreto 15 gennaio 2019, n. 2 Decreto 18 gennaio 2019, n. 3
Il Codice Appalti non è conforme alle norme europee di Rossella Calabrese Italia messa in mora dalla UE. Ance: ‘si intervenga subito con un decreto urgente’ Foto: andreykuzmin©123rf.com 28/01/2019 - La Commissione Europea ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora perché la normativa nazionale in materia di appalti pubblici e concessioni non è conforme alle norme dell'UE. Gli Stati membri - ricorda la Commissione - erano tenuti a recepire le Direttive 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE entro il 18 aprile 2016. L’Italia lo ha fatto con il Codice Appalti (Dlgs 50/2016) ma non ha superato il controllo di conformità effettuato dalla Commissione. Gli Stati membri dispongono di due mesi di tempo per rispondere alle argomentazioni della Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà
decidere di dar seguito alle lettere inviando un parere motivato. Codice Appalti, i rilievi di Bruxelles Fin dall’adozione del Codice Appalti nel 2016, la Commissione Europea ha contestato all’Italia di aver infranto il divieto di gold plating, cioè di porre nella normativa interna vincoli più severi di quelli previsti nelle direttive comunitarie. Sotto la lente di Bruxelles c’è sempre stato il tetto del 30% al subappalto e l’obbligo di indicare preventivamente la terna dei subappaltatori, misure giustificate dall’Italia con l’esigenza di combattere la corruzione e le infiltrazioni criminali nei contratti pubblici. Faro anche sui tempi di pagamento, che secondo la Commissione Europea non assicurano il rispetto dei 30 giorni previsti dalle norme Ue. Ance: ‘intervenire subito per cambiare la normativa’ “La decisione della Commissione Europea, seppur in attesa di conoscere il testo integrale del provvedimento, conferma quello che andiamo denunciando da anni e cioè che il Codice Appalti ha completamente fallito l’obiettivo di riportare il settore dei lavori pubblici in Europa con regole semplici, chiare e trasparenti”, commenta il Presidente Ance, Gabriele Buia. Buia invita il Governo: “a non perdere altro tempo e a intervenire subito con un decreto urgente per modificare la normativa”. “È ora che dalle promesse si passi ai fatti: non possiamo attendere i tempi di una legge delega di riformadel Codice che necessita invece modifiche urgenti e tempestive per consentire lo sblocco dei cantieri e quindi dare risposte ai cittadini”, conclude il Presidente dei costruttori. Appalti pubblici, legge delega e decreto urgente Quella del doppio binario (legge delega e provvedimento urgente) è l’ipotesi che si è delineata nelle ultime settimane: falliti i tentativi di modificare il Codice attraverso il decreto Semplificazioni, il Governo ha deciso di procedere con un disegno di legge urgente di iniziativa parlamentare che - secondo il
capogruppo del M5S in Senato, Stefano Patuanelli - sarà varato subito, in attesa della Legge Delega di riforma del Codice. Il disegno di legge - al quale la maggioranza lavorerà a partire da questa settimana, in collaborazione con l’Anac - servirà a dare ossigeno all’edilizia e risposte immediate a professionisti e imprese. Per il momento, le modifiche già decise sono quelle del ddl Semplificazioni, cioè la riorganizzazione delle cause di esclusione dalle gare, disciplinate dal comma 5, lettera c), dell’articolo 80 del Codice Appalti. © Riproduzione riservata Norme correlate Decreto Legislativo 18/04/2016 n.50 Codice dei Contratti Pubblici (Nuovo Codice Appalti) Direttiva CEE 26/02/2014 n.2014/25/UE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE Direttiva CEE 26/02/2014 n.2014/23/UE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione Direttiva CEE 26/02/2014 n.2014/24/UE Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
Durc, più tempo per la regolarizzazione di Paola Mammarella Il decreto Semplificazione allunga da 3 a 24 mesi il termine entro cui i datori di lavoro potranno versare i contributi non pagati senza sanzioni Foto: Andrea De Martin©123RF.com 28/01/2019 – Si alleggerisce la normativa sul Documento unico di regolarità contributiva (Durc). Un emendamento al ddl “Semplificazioni”, presentato dal M5S e approvato dalle Commissioni Lavori Pubblici e Affari Costituzionali del Senato, semplifica la vita ai datori di lavoro che hanno commesso irregolarità nel versamento dei contributi previdenziali. Durc, normativa più leggera Passerà da tre a ventiquattro mesi il termine entro il quale i datori di lavoro non in regola con i versamenti contributivi dovranno regolarizzare i pagamenti per non essere puniti né con la reclusione né con la multa. Ricordiamo che la normativa in vigore prevede la reclusione fino a tre anni e sanzioni fino a 50mila euro per i datori di lavori che non versano i contributi ai
propri dipendenti o che commettono irregolarità nei versamenti. Durc, le irregolarità bloccano i lavori Nulla dovrebbe cambiare sulle dinamiche che bloccano i lavori in caso di irregolarità contributive. In base alla normativa vigente, l’irregolarità contributiva impedisce il rilascio del documento e fa scattare la sospensione del titolo abilitativo. Con il DM 30 gennaio 2015, che ha introdotto il Durc online, il Durc irregolare non esiste. Nel sistema online, infatti, se le verifiche non danno esiti positivi è prevista una procedura di regolarizzazione. Solo dopo il completamento di questo step può essere rilasciato il Durc. L’intenzione di mettere mano alle norme sul Durc era emersa già in estate. A giugno il vicepremier e Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha definito il Durc “elemento di un sistema infernale”. Un’affermazione che ha messo in allarme il mondo sindacale. Durc di congruità Ricordiamo inoltre che il Durc, tradizionalmente inteso, è diverso dal Durc di congruità, richiesto alle imprese che operano nei cantieri della ricostruzione post calamità. Il documento, rilasciato dalla Cassa Edile competente in base al territorio, attesta che l’incidenza della manodopera impiegata dall’impresa per l’esecuzione dell’intervento è congrua rispetto all’importo delle opere da eseguire o eseguite. Il Durc di congruità è richiesto anche nei lavori di ricostruzione privata che beneficiano di contributi superiori a 50mila euro. © Riproduzione riservata Norme correlate Bozza non ancora in vigore 14/12/2018 Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione Decreto Ministeriale 30/01/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Antincendio nelle scuole, slitta di nuovo l’adeguamento di Paola Mammarella Il decreto Semplificazione proroga a dicembre 2019 la messa a norma degli asili nido e a dicembre 2021 quella delle scuole Foto: Andriy Popov ©123RF.com 28/01/2019 – Più tempo per l’adeguamento delle scuole e degli asili nido alla normativa antincendio. La proroga è arrivata con un emendamento al ddl “Semplificazioni” proposto dai relatori e approvato dalle Commissioni Lavori Pubblici e Affari Costituzionali del Senato. Antincendio nelle scuole, nuove proroghe per la messa a norma Per semplificare e razionalizzare le procedure di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico, è previsto un piano triennale di interventi per il periodo 2019-2021 nell'ambito della programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica.
Nell’attesa che il piano venga definito, l’adeguamento alle norme antincendio è prorogato al 31 dicembre 2021 per le scuole e al 31 dicembre 2019 per gli asili nido. Scuole, la normativa antincendio Non si tratta del primo slittamento dei termini per l’adeguamento delle scuole alla normativa antincendio. Senza questa proroga, i termini per l’adeguamento sarebbero già scaduti il 31 dicembre 2018. Dal 2022 tutte le scuole dovranno essere dotate del Certificato Prevenzione Incendi (che dal 2011 è diventato Segnalazione Certificata Inizio Attività – SCIA antincendio) e dovranno rispettare le disposizioni delle “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica” (DM 26 agosto 1992) o, in alternativa, delle “Norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche” (DM 7 agosto 2017). Per gli asili nido, la proroga al 31 dicembre 2019 è riferita ai requisiti previsti dall’articolo 6, comma 1, lettera a) del DM 16 luglio 2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”. Per i requisiti previsti dallo stesso articolo 6, comma 1, lettera b) e lettera c), del citato decreto, le scadenze per l’adeguamento sono rispettivamente il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2023. © Riproduzione riservata Norme correlate Bozza non ancora in vigore 14/12/2018 Conversione in legge del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione Decreto Ministeriale 07/08/2017 Ministero dell'Interno - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Decreto Ministeriale 16/07/2014 Ministero dell’Interno - Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido Decreto Ministeriale 26/08/1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica.
DL Semplificazioni: parametri dei professionisti salvi in extremis e altre novità per i forfettari! Il dossier Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 28/01/2019 Decreto Semplificazioni, parte la discussione finale al Senato: sarà risolto il pasticcio sul DM Parametri, creato da una riformulazione errata della proposta (approvata) mirata a sottrarre alla possibilità di ribasso i compensi professionali dei professionisti che svolgono il ruolo di coordinamento della sicurezza in cantiere Tutto bene quel che finisce bene? Si spera di sì: la conversione in legge del controverso e corposo DL Semplificazioni, in dirittura d'arrivo con la discussione finale in corso di svolgimento al Senato (oggi e domani, poi votazioni), comprende anche la 'toppa' al pasticcio sul DM Parametri, creato da una riformulazione errata della proposta (approvata) mirata a sottrarre alla possibilità di ribasso i compensi professionali dei professionisti che svolgono il ruolo di coordinamento della sicurezza in cantiere. La soluzione, che prevede l'approvazione di un sub-emendamento a firma della saenatrice Nugnes (M5S) che conferma l'obbligo di utilizzare il Decreto Parametri (DM Giustizia del 17
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