Consiglio Nazionale dei Geologi - 19 agosto 2020 - Consiglio Nazionale dei ...
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19-08-2020 Pag. 1 di 3 Il virus Oggi le linee guida degli esperti. Risalgono i contagi Banchi, distanza e tamponi: il ritorno a scuola è un rebus = Metro in classe, tamponi: tutti i nodi della scuola [Gianna Fregonara Orsola Riva] Il virus Oggi le linee guida degli esperti. Risalgono i conlagi Banchi, distanza e tamponi: il ritomo a scuola è un rebus Oggi le linee guida sulla riapertura delle scuole e nel caso di positivi tra docenti e alunni. Banchi singoli e distanza di un metro. La ministra Azzolina incontra i presidi. Contagi su (+ 403). da pagina 4 a pagina 9 Oggi la ministra Azzolina vede il Cts e poi incontra i presidi Si lavora all'iter da seguire in caso di positivo in aula L'incognita di gestire compagni e docenti dei contagiati Si pensa a esami veloci che evitino la quarantena Metro in classe, tamponi: tutti i nodi della scuola di Gianna Pregonara e Orsola Riva Si capirà stasera se il governo riuscirà a rimettere sui binari giusti la preparazione del rientro a scuola per settembre, dopo le proteste delle ultime ore da parte dei presidi e dei sindacati. I/Istituto superiore di Sanità dovrebbe pubblicare le linee guida peri casi di contagio: ci hanno lavorato quindici istituzioni in queste ultime settimane per fornire un protocollo che presidi e personale scolastico possano usare se dovessero avere un caso di Covid-ig nella loro scuola. Nel pomeriggio ü Cts incontrerà la ministra delnstruzione Lucia Azzolina e il commissario Domenico Arcuri per dirimere la questione della deroga al metro di distanza in classe. Per il coordinatore del Cts Agostino Miozzo può essere ammessa nelle classi in cui non ci siano i banchi monoposto solo per una o due settimane al massimo, durante le quali gli alunni sarebbero costretti a indossarevia sostitutiva la mascherina non più solo quando si alzano dal banco, ma anche da seduti e per tutto il tempo delle lezioni. Ma questo non risolve il problema dei ritardi nella consegna dei banchi (prevista a scaglioni fino alla fine di ottobre). In serata la ministra Azzolina assieme al commissario Arcuri, ha convocato i presidi e i sindacati per discutere dei criteri di consegna dei banchi. Si tratta di un tentativo di placare le loro proteste per le incertezze nella gestione dell'avvicinamento alla riapertura. Per quanto riguarda le regole di sicurezza e la procedura per gestire un contagio a scuola, erano già state anticipate dal Cts a luglio: lo studente o il docente o l'operatore i cui sintomi fanno sospettare che si tratti di coronavirus, va isolato, dotato di mascherina chirurgica e portato in un locale apposito, nel caso sia uno studente, nell'attesa che arrivino i genitori. Per quanto riguarda invece i contatti del contagiato dovrà essere attivato il tracciamento, fornendo i nomi alla Asl che interverrà. Ancora incerto è che cosa succederà ai compagni e ai professori coinvolti. Secondo il documento deinss potrebbero essere messi in quarantena: non tutta la scuola a meno che ci sia un vero e proprio focolaio ma almeno la classe. In questo caso però si crea un corto circuito: dovrebbe essere assicurata la didattica a distanza ma non si sa da chi visto che i docenti in quarantena sono equiparati a lavoratori in malattia. C'è poi un altro problema da risolvere: quello relativo al ritorno in classe dei malati non Covid assenti per più di 5 giorni, che non è più obbligatorio. U Cts chiede di presentare un certificato medico ma senza una modifica di legge i pediatri non sono tenuti a cario. Nel governo si sta ragionando anche di un'altra soluzione. La chiamano il modello Fiumicino e non è un caso che sia il Pd a sostenerla, visto che è quella che e stata adottata dalla Regione Lazio guidata da Nicola Zingaretti: si tratta dei tamponi rapidi che vengono fatti ai viaggiatori di rientro da Paesi a rischio. Una soluzione che permetterebbe di sapere nel giro di poche ore di capire se si è positivi, evitando il panico fra alunni, docenti e genitori. In prima battuta si potrebbe pensare di adottare questa via breve almeno nei casi in cui il contagiato è un genitore o un parente di un professore. Del resto il documento dell'Iss già prevede la possibilità di inviare unità mobili per l'esecuzione di test presso le scuole. Si capirà a breve se piace anche al premier Co nte, che ha chiesto di essere informato costantemente dell'evoluzione della situazione al ministero dell'Istruzione. RIPRODUÏIOHE RIStlWAIA Lezioni da remoto I prof in quarantena non possono fare didattica a distanza perché in malattia I bandi e le forniture Le disponibilità nei Comuni 2.5 i banchi monoposto ordinati dal commissario Domenico ArcLiri.Orail ministero stabi i irà il criterio con cui distribuirli Banchi monoposto: dubbi sulle regole per la distribuzione Estratto da pag. 4 4
19-08-2020 Pag. 2 di 3 uando arriveranno i 2,5 milioni di ibanchi monoposto ordinati dalcommissario Domenico Arcuri? Oggi al ministero dell'Istruzione si cercherà di condividere ü criterio con il quale verranno distribuiti a partire dalla metà di settembre e fino a fine ottobre, quando dovrebbero essere consegnati gli ultimi. Nel frattempo il Cts aveva consentito con il verbale del 12 agosto di derogare al metro di distanziamento in classe, che con i banchi doppi risulta impossibile.contrordine ha fatto infuriare i presidi. Â ritardo nella consegna dei banchi influisce anche sulle regole per le mascherine; non si dovranno portare in aula, ha detto il Cts, quando si sta seduti ma solo se la distanza è di un metro. 20 mila Sono le aule aggiuntive cheis pera va di ricavare da ñ i ïåòà, musei, fiere e parrocchie. Ma non tutti i Comuni si sono attivati Fiere, oratori, hote Pochi i posti idone per aule esternei andrà a scuola fuori da scuola, ^^ cioè in strutture prestate per l'emergenza soltanto in poche realtà Sono state per lo più le parrocchie a mettere a disposizione qualche sala, ma < Bologna alcune classi andranno anche in Fiera. Non tutti i Comuni si sono attivati per offrire spazi, come la ministra Azzolii sperava: aveva parlato della possibilità di andare anche nei cinema e nei musei, pe trovare 20 mila aule aggiuntive per garantire il distanziamento, ma le struttu spesso non sono adatte per le scuole. Grazie ai fondi contenuti nel decreto Agosto si potrebbero affittare hotel, B&B appartamenti, ma è difficile trovarne che rispondano alle regole di sicurezza per le aule. La soluzione è ancora lontana. RPRODU^IONE RISERVATA RfROOUZiONE RISCRv La ricerca di prof 85 i nuovi insegnanti di ruolo previsti dal Mef II ministero ha inoltre promesso 40 mila supplenti in piùelOmiia bidelli Record di supplenti Al Nord è allarme cattedre scoperte Non c'è da tarsi Illusioni. Nonostante gli annunci trionfali del governo che ha strappato al Met quasi 8s mua nuovi insegnanti di ruolo, a settembre nelle scuole ne arriveranno molti meno. Da anni, soprattutto Nord, per materie come matematica e sostegno, le graduatorie sono vuote. Già a settembre del 2019 su 53 mila nuove assunzioni previste, ne sono andate a buon fine meno della metà (in Lombardia un terzo, a Milano un quarto). Se poi si aggiungono i 40 mila supplenti in più (oltre a io mila bidelli) che Azzolina ha promesso alle scuole per aiutarle nella riapertura (uno perplesso...), non sorprende che 1 sindacati stimino per il prossimo anno una cifra record di 250 mila supplenti (quasi un docente su tré). 1 certificati Per chi rientra dopo 5 giorni si richiede un certificato ma per farlo ci vorrà una legge gradi: la temperatura corporea limite oltre alla quale: ne studenti ne personale: scolastico saranno: ammessi all'interno: degli istituti 10 Le ore minime di didattica a distanza da garantire ai bimbi di 6 anni. Le ore salgono a 15 per le altre classi primarie e per le medie, e a 20 per le superiori Bimbi con la febbre durante le lezioni Fake news sulFAsl osa succede se un alunno manifesta sintomi compatibili con il Covid scuola?ministero dell'Istruzione e nstituto superiore di Sanità sono stati costretti a smentire una fantasiosa ricostruzione su possibili deportazioni di bimbi febbricitanti da scuola alla Asi, senza passare per casa. Si tratta di una fake news: l'alunno in questione verrà semplicemente portato in un locale adibito all'isolamento nell'attesa c he i genitori vadano a prenderlo. Qualora il tampone confermi la diagnosi, si procederà al tracciamento dei contatti. Un caso isolato non basta a decretare la chiusura di una scuola (decisione che spetterà alla Asl e non al preside), ma potrebbe a costringere a restare a casa per due settimane (il tempo della quarantena) i suoi compagni. Didattica a distanza per tutte le classi finite in quarantenaino ad alcune settimane fa sembrava 4 che la didattica a distanza sarebbe stata attivata solo alle superiori in forma complementare alla didattica in presenza, in modo da risolvere il sovraffollamento delle classi tenendo a turno un gruppo di ragazzi a casa. U recente aumento dei contagi rende però sempre meno remota l'ipotesi di nuove chiusure temporanee localizzate per l'insorgenza di focolai o di quarantena di una classe per un singolo caso accertato. In tutti questi casi ü ministero ha stabilito che le scuole dovranno garantire ai propri alunni un orario minimo settimanale di lezioni via pc pari a 15 ore per elementari e e 20 ore per le scuole superiori. Ma' è il problema che i docenti in quarantena sono equiparati a lavoratori in malattia. Sierologici ai ñ E per gli alunni l'idea di test ra partiti in questi giorni i 1 sierologici gratuiti previstipersonale scolastico (supple inclusi) in vista della riapertura. 1 metro tratta di un obbligo ma di un'opp.... data a docenti presìdi e bidelli per ' accertarsi del proprio stato di salute e. insieme evitare di portare il contagio Docca e rocca scuoia. Per gli studenti al per quan o momento sono previsti solo dei controlli a rlgu r. ',. campione, anche se in queste ore il Pd stari í ' spingendo molto per Estratto da pag. 4 5
19-08-2020 Pag. 3 di 3 l'adozione di test "'alstanza aai molecolari rapidi tipo quelli degl de^noessere aeroporti da far fare agli alunni ç che un loro compagno (o prof) si lnyece contagiato. In questo modo si evi scatenare il panico fra i genitori, che altrimenti potrebbero dover aspettare giorni per l'esito del tampone. rof 3idi test er il nti Sfonsi ortunità 1 el caso a stato terebbe di lutii i nodi (Iella sa Ss. SB I;! -BI - o- i SW Le resole In aula si starà con la mascherina, arche se a fine agosto si valuterà un eventuale alleggerimento della precauzione, o anche l'abolizione almeno per le elementari INGRESSO SCUOLA Im rO Gel igfentoante,,,,,,, Uscita Senso di marcia Ingressi scaglionati L'orario di ingresso ron sarà uguale per tutti. Sì entrerà e uscirà scaglionati, Le scuole potranno anche organizzare turni II pranzo Segnalazioni a terra Éßßßßßßß ffo Alta mensa si accederà per turni. Inoltre sarà possibile prevedere Opzione del pranzo al sacco Le distanze Gli studenti, nn dal cortile della scuola, dovranno mantenersi a distanza di un metro l'uno dall'altro (con mascherina) In palestra la distanza sale a due metri II medico Ogni scuola avrà un medico competente individuato dalia Asl da chiamare in caso di necessità In caso di contagio a scuola, lo studente sarà isolato e rimandato a casa Nel mondo In Ciña L'ultimo dato giornaliero parla di 22 ðýïõ!casi e nessun decesso. Nella foto alcuni bambini si sottopongono a tampone in vista del rientro a scuola Ad Haiti Gli studenti so no tornati nelle aule lunedì, dopo cinque mesi di stop. Sono stati suddivisi in piccoli gruppi con orari diversificati e obbligo di mascherina Negli Usa Anche negli Stati Uniti le scuole verso la riapertura, anche se molte terranno le lezioni via streaming. Nel Paese si conta una media di 50 mila casi giornalieri -tit_org- Banchi, distanza e tamponi: il ritorno a scuola è un rebus Metro in classe, tamponi: tutti i nodi della scuola Estratto da pag. 4 6
Superbonus 110%: Un pieno di adempimenti burocratici con Visto di conformità e asseverazioni 19/08/2020 Con la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E e delProvvedimento 8 agosto 2020, è possibile affermare che non manca nulla per l’entrata in regime del Superbonus 110%. Sembra, quindi, opportuno, parlare degli adempimenti necessari per il buon fine dell’operazione. Vigenti anche le disposizioni ordinarie relative al Sismabonus ed all’Ecobobus Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus”), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (cd. “ecobonus”). Aliquota più elevata (110%) e 5 quote annuali In particolare, il Superbonus, a differenza delle predette agevolazioni, prevede un’aliquota di detrazione più elevata, nonché una diversa modalità di fruizione dell’agevolazione in quanto la detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo ed è inoltre possibile optare per un utilizzo alternativo della detrazione mediante lo sconto e la cessione. Pertanto, in linea generale, anche ai fini del Superbonus è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico degli edifici, inclusi quelli antisismici e quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, nonché quelli di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi In particolare, anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nuovi adempimenti Inoltre, in aggiunta ai già citati adempimenti, è necessario acquisire: ai fini dell'opzione per la cessione o per lo sconto il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus; ai fini del Superbonus nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente al predetto Superbonus l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati
Visto di conformità Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’articolo 121 del Decreto Rilancio, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Asseverazione È necessario, inoltre, richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto: per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 agosto 2020; per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell'efficacia degli interventi, in base alle disposizioni di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e successive modificazioni. I professionisti incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380. L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 202037. Per gli interventi relativi alla adozione di misure antisismiche ammessi al Superbonus, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, nel rispetto della normativa di settore applicabile, attestano la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati. Polizza assicurativa Ai fini del rilascio delle predette attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico. Documentazione da conservare Ai fini del Superbonus il contribuente deve conservare le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e, limitatamente alle persone fisiche, la ricevuta del bonifico bancario, ovvero del bonifico postale, attraverso il quale è stato effettuato il pagamento. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, va altresì acquisita la dichiarazione del proprietario di consenso all’esecuzione dei lavori. Nel caso in cui gli interventi sono effettuati su parti comuni degli edifici va, altresì, acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio. È necessario, altresì, conservare una copia dell’asseverazione trasmessa all’ENEA per gli interventi di efficientamento energetico, nonché, per gli interventi antisismici, una copia dell’asseverazione depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380. A cura di Redazione LavoriPubblici.it
© Riproduzione riservata Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Ecobonus Sisma Bonus Superbonus 110% Documenti Allegati Provvedimento 08/08/2020, n. 283847 Circolare 08/08/2020, n. 24/E
Home News LAVORI PUBBLICI ANAC: Pubblicato in Gazzetta il Regolamento per la Gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower 19/08/2020 Sulla Gazzetta ufficiale n. 205 del 18 agosto 2020 è stata pubblicata la delibera ANAC 1 luglio 2020, n. 690 recante “Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’articolo 54 -bis del decreto legislativo n. 165/2001” che entrerà in vigore il prossimo 2 settembre 2020. Nuovo Regolamento Il nuovo Regolamento, predisposto dall’ANAC, disciplina i procedimenti di: gestione delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower ; accertamento di eventuali comportamenti ritorsivi adottati nelle amministrazioni e negli enti di cui al comma 2 dell’art. 54-bis decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 1 della legge 30 novembre 2017, n. 179, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, primo periodo dell’art. 54 -bis al soggetto responsabile; accertamento del mancato svolgimento da parte del responsabile dell’attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti effettuate dal whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, terzo periodo dell’art. 54 -bis; accertamento dell’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni di illeciti ovverol’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5 dell’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e conseguente applicazione della sanzione di cui al comma 6, secondo periodo dell’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001. Provvedimento costituito da 20 articoli suddivisi in 5 Capi Il provvedimento, costituito da 20 articoli è suddiviso nei seguenti Capi: Capo I (artt. 1 - 7) - Disposizioni generali Capo II (art. 8) - Il procedimento di gestione delle segnalazioni Capo III (artt. 9 -16) - Procedimento sanzionatorio relativo alle comunicazioni Capo IV (art. 17) - Procedimento sanzionatorio semplificato Capo V (artt. 18 - 20) - Disposizioni finali. In allegato la delibera ANAC 1 luglio 2020, n. 690 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: LAVORI PUBBLICI regolamento ANAC Whistleblowing Documenti Allegati Delibera 01/07/2020, n. 690
Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti: insieme per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico 19/08/2020 L’Agenzia del Demanio e Cassa Depositi e Prestiti (CDP) hanno sottoscritto un accordo di collaborazione strutturata e continuativa finalizzata a realizzare iniziative di sviluppo e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico. L’obiettivo dell’accordo è quello di individuare e implementare progetti strategici di rigenerazione immobiliare urbana su tutto il territorio nazionale. La valorizzazione dei beni pubblici, infatti, rappresenta un’importante occasione di crescita sociale ed economica per il Paese, sia per agevolare un utilizzo del patrimonio esistente più efficace e rispondente alle necessità della comunità, e sia per facilitare la riqualificazione greendegli immobili. Tavolo tecnico tra le due istituzioni L’intesa prevede che venga istituito un Tavolo Tecnico tra le due Istituzioni con la finalità di coordinare e promuovere l’interlocuzione con tutti gli enti territoriali. Attraverso l’attività di scouting prevista dal Protocollo saranno individuati gli immobili pubblici su cui avviare i progetti di valorizzazione, e gli enti territoriali e le amministrazioni dello Stato potranno così essere supportati nei processi di sviluppo urbanistico. Firma dell’accordo L’accordo è stato firmato dal Direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dall’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo. Dichiarazioni “Questa intesa - dichiara il Direttore Antonio Agostini - sancisce un lavoro sinergico che l’Agenzia e CDP portano avanti da tempo. In questa crisi straordinaria che sta attraversando il nostro Paese, l’Agenzia del Demanio sente fortemente la responsabilità di ottimizzare l’uso del patrimonio immobiliare pubblico che deve essere messo al servizio della collettività per creare sviluppo economico e sociale sul territorio. Per avviare e dare gambe ai progetti di valorizzazione sugli immobili pubblici, CDP è per noi un partner imprescindibile. Grazie anche a questa collaborazione, sempre più strutturata e programmatica, sarà possibile ridisegnare il futuro del nostro territorio: possiamo dare un contributo importante a mantenere e rivitalizzare la bellezza e l’unicità dell’Italia, riconosciuta in tutto il mondo. Sia che si parli di centri storici delle città, o di piccoli borghi di provincia, la strada da perseguire è senza dubbio lo sviluppo di progetti innovativi di rigenerazione urbana che siano in grado di rispettare l’autenticità e la vocazione dei territori, mettendo al centro l’ambiente e le esigenze delle comunità che li abitano”. L’Amministratore delegato di CDP Fabrizio Palermo ha così commentato: “L’intesa siglata con l’Agenzia del Demanio testimonia il nostro impegno congiunto a favore del territorio, sempre più in un’ottica di sistema. In linea con il Piano industriale 2019-2021 e data la necessità di dare una risposta rapida alla crisi conseguente al Covid-19, abbiamo avviato una collaborazione per valutare e promuovere importanti iniziative di sviluppo sul patrimonio immobiliare della Pubblica Amministrazione, in grado di generare benefici concreti per le comunità locali e per il Paese. L’intesa consolida inoltre il legame tra le amministrazioni pubbliche e CDP che, in questi anni, oltre ad aver sviluppato elevate competenze manageriali nella valorizzazione di aree dismesse, ha avviato numerosi progetti sul territorio, anche grazie ai Protocolli di collaborazione firmati con le Città metropolitane su ambiti che vanno dalla finanza locale alla rigenerazione urbana e alle infrastrutture”. A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata
Superbonus 110%: Interventi agevolabili o meno 18/08/2020 Con la pubblicazione da parte di alcuni Istituti di credito delle indicazioni sulla cessione del credito, sia con riferimento alle modalità sia, soprattutto, al costo dell’operazione per il cedente, l’attenzione degli operatori si focalizza sugli interventi agevolabili o meno. Circolare dell’Agenzia delle Entrate e interventi possibili Viene in aiuto la Circolare 8 agosto 2020, n. 24/E che al paragrafo 1 definisce l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è delineato al comma 9 dell’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi effettuati: a) dai «condomìni»; b) dalle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari». Per tali soggetti, il Superbonus si applica limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio; c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Per questi soggetti la norma prevede che il Superbonus spetti anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022. Il medesimo termine si applica anche ai condomini nei quali la prevalenza della proprietà dell’immobile (da calcolare in base alla ripartizione millesimale) sia riferibile ai predetti istituiti o enti; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 3838; e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, «limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi». Categorie fuori dal superbonus 110% In pratica, dunque, rstano fuori dal Superbonus 110%: le unità immobiliari di lusso e, comunque, le unità immobiliari riportate in catasto alle categorie A/1, A/8 e A/9; gli interventi eseguiti sugli immobili di impresa e strumentali all'esercizio di lavoro autonomo; gli interventi effettuati da persone fisiche, non fiscalmente residenti sul territorio nazionale che, in assenza di reddito imponibile, detengono l'immobile in godimento; gli interventi che, pur effettuati da persone fisiche, lo sono sulle unità eccedenti le prime due. 1/6
Non sono, poi, ammessi alla detrazione anche alcuni enti del Terzo settore anche se non tutti poiché la norma, alle lettere d-bis) ed e) richiama le Onlus, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni e società sportive dilettantistiche, restando escluse le associazioni diverse da quelle indicate e, quindi, anche le fondazioni e le altre tipologie. Il Superbonus 110% non si applica, poi, agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate per un immobile interamente posseduto da un unico proprietà o in comproprietà fra più soggetti e restano ulteriormente escluse le persone fisiche per gli interventi, anche qualificati, realizzati su beni relativi all'impresa e/o all'esercizio di arti e professioni. In presenza di interventi eseguiti sulle parti a comune, le spese possono essere considerate soltanto se riguardano un edificio residenziale nella sua interezza e, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica sulle unità abitative collocate all'interno di un edificio plurifamiliare, la detrazione spetta se le stesse unità sono «funzionalmente indipendenti», ovvero con accesso autonomo all'esterno, a prescindere che la stessa faccia parte di un condominio o condivida parti a comune con le altre. Superbonus 110% soltanto per edifici esistenti Ai fini del Superbonus l’intervento deve riguardare edifici o unità immobiliari “esistenti”, non essendo agevolati gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione (esclusa l’ipotesi dell’installazione di sistemi solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio). Superbonus 110% anche per demolizione e ricostruzione L’agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Superbonus 110%: la tabella di sintesi con interventi, detrazione, tetti di spesa e numero anni di ripartizione Ricordiamo, per ultimo, che il Decreto Requisiti minimi Ecobonus, pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, riporta un utilissima tabelle di sintesi in cui per ogni tipologia di intervento è riportato: il riferimento legislativo; la definizione dell'intervento; il riferimento all'articolo 2, c. 1 la detrazione massima ammissibile; la spesa massima ammissibile; l'aliquota di detrazione; il numero di anni su cui deve essere ripartita la detrazione Ecco di seguito la tabella nell'ultima bozza di Decreto Requisiti minimi Ecobonus. 2/6
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Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato A cura di Redazione LavoriPubblici.it Accedi al Focus Superbonus 110% e resta sempre aggiornato A cura di Redazione LavoriPubblici.it © Riproduzione riservata Tag: FINANZA E FISCO Agenzia delle Entrate Superbonus 110% Documenti Allegati Circolare Agenzia delle Entrate 08/08/2020, n. 24/E Link Correlati Superbonus 110% 6/6
12 società italiane nella top 225 dell'ingegneria a livello globale edilportale.com/news/2020/08/mercati/12-società-italiane-nella-top-225-dell-ingegneria-a-livello- globale_78005_13.html 19 agosto 2020 19/08/2020 – Sono 12 società italiane inserite nella Top 225 dell'ingegneria a livello globale secondo la classifica ENR (Engineering News-Record). Secondo l’OICE, l'Associazione delle società di ingegneria e architettura aderente a Confindustria, la crescita italiana conferma la credibilità della nostra ingegneria e fa ben sperare". Società d’ingegneria: le classificate italiane Nella Top 225 la prima italiana figura al 30° posto ed è la Maire Tecnimont con un fatturato prodotto all’estero di 599 milioni (il 95% del totale). Seguono al 58° posto RINA Consulting con 186 milioni (73% del totale), al 71° posto Italconsult con 129 milioni (95% del fatturato complessivo), al 124° posto Geodata Engineering con 43,9 milioni (92% del totale), poi al 130° posto la padovana Manens Tifs con 38,4 milioni (77% del fatturato complessivo) seguita di poco al 134° posto da IRD Engineering con 34,5 milioni (99% del totale). 1/2
Al 142° posto Italferr con 28,7 milioni (11% del fatturato complessivo), seguita dalle due venete NET Engineering e DBA Group, rispettivamente al 143° posto con 28,7 milioni (69% del totale) e al 159° posto con 21,9 milioni (32% del fatturato complessivo). Al 166° posto 3TI Progetti con 18,5 milioni pari al 70% del fatturato totale. Chiudono la “special dozen” Enereco e Antonio Citterio Patricia Viel rispettivamente al 212° e al 213° posto con 9,3 milioni (25% del totale) e 9,2 milioni (43% del fatturato complessivo). Le 12 società italiane (una in più rispetto all’edizione precedente) - operanti prevalentemente nei settori dei trasporti, general building ed energia - migliorano la loro posizione nel ranking con performance particolarmente rilevanti di Geodata e DBA che scalano oltre dieci punti in classifica rispetto alla posizione dell’anno precedente. Società d’ingegneria italiane, soddisfazione dell’OICE Per il Presidente OICE, Gabriele Scicolone "il positivo risultato dell'ingegneria italiana organizzata, relativo al 2019, è segno che gli sforzi che si sono fatti per internazionalizzare le nostre aziende stavano dando ottimi frutti. Questo dato va letto, come lo scorso anno, in relazione anche al positivo andamento di queste società sul mercato nazionale che ha dato linfa propulsiva anche per andare all'estero, come vediamo sta avvenendo. Siamo ovviamente preoccupati per l’effetto della pandemia e auspichiamo che il mercato interno, anche per il combinato delle politiche di settore, non si fermi.” Per Roberto Carpaneto, Vice Presidente OICE con delega per l'internazionalizzazione e componente del board EFCA "è un motivo di grande soddisfazione vedere il costante progresso delle nostre società, ribadito anche quest'anno da ENR; il contesto internazionale è sempre più difficile e quindi il dato positivo ci deve inorgoglire per la capacità di adattamento del nostro sistema imprenditoriale, una dote che nel 2020 sarà fondamentale insieme alla capacità di investire in formazione, ricerca e innovazione per reggere un confronto sempre più agguerrito a livello globale, ancor più nei prossimi mesi che non saranno semplici da gestire". 2/2
Le norme BIM nella bozza del nuovo Regolamento Appalti: un'analisi del testo Rota Angelo - Avvocato Versolato Andrea - Avvocato 18/08/2020 3539 Prosegue lʼiter verso il testo definitivo del Regolamento Appalti e viene diffusa la nuova bozza del 16.7.2020. Torniamo quindi a rivedere se sono cambiate le norme BIM e innanzitutto scopriamo che è stato chiarito il rapporto tra il Decreto 560/2017 (il cosiddetto “Decreto BIM”), che viene abrogato (ma non tutto) e il nuovo Regolamento. Nel precedente articolo abbiamo esaminato le “norme BIM” della bozza del Regolamento Appalti del 13 maggio 2020. Recentemente è stata diffusa unʼulteriore versione del Regolamento (bozza del 16 luglio 2020): torniamo quindi sullʼargomento per aggiornare la nostra analisi, confermando cioè le parti ancora valide alla luce del nuovo testo e modificando ciò che invece risulta ora superato. Di modo che il lettore possa avere a disposizione un commento organico. Va precisato che quello in esame è pur sempre di un testo provvisorio, anche se si può notare che la cura redazionale ed alcuni passaggi formali evidenziano certamente un avanzamento verso una normativa più consolidata. Per trarre le conseguenze applicative del nuovo Regolamento nel settore degli appalti BIM, occorrerà comunque attendere la versione finale e ufficiale. Ad onor di cronaca va anche segnalato che la nuova bozza del Regolamento non prende in considerazione, per ragioni cronologiche, le modifiche recentemente apportate al D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) dal cosiddetto Decreto Semplificazioni. Potrebbe, pertanto, risultare necessario, prima della pubblicazione, un ulteriore aggiornamento del testo del Regolamento. Nel frattempo possiamo però comprendere la strada che il Legislatore ha scelto di intraprendere dopo il Decreto 560/2017, con le conferme, gli aggiustamenti e gli elementi di novità. Lʼimpostazione di fondo 1/4
Con il D.L. 32 del 18.04.2019 (c.d. Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 55/2019, è stato radicalmente ridimensionato il sistema di soft law, fondato su singoli decreti ministeriali e Linee Guida Anac che dovevano in origine integrare la disciplina del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 50/2016). E ciò a favore di un ritorno ad un Regolamento unico di esecuzione, attuazione ed integrazione del Codice. In materia BIM, il ridimensionamento non ha tuttavia eliminato dallʼarticolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti il rimando al “decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” per definire le modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del BIM presso le stazioni appaltanti. Ne deriva che i principali atti in cui si troveranno le norme che riguardano i metodi e gli strumenti elettronici specifici di modellazione, saranno: il Codice dei Contratti Pubblici; il DM di cui al citato articolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti, ovverossia il DM 560/2017 per le parti non abrogate di cui si dirà subito di seguito; il nuovo Regolamento di Esecuzione, Attuazione e Integrazione del Codice dei Contratti Pubblici. Lʼabrogazione del DM 560/2017, tranne che … Lʼart. 313 della bozza di Regolamento, alla lettera d), abroga il DM 560/2017, “tranne che per gli articoli 6 e 8”. Lʼintenzione del Legislatore appare quindi quella di conservare il DM, ma solo per disciplinare due aspetti: i tempi di introduzione obbligatoria del BIM. Essi restato regolati allʼarticolo 6 del DM, in cui troviamo lʼormai familiare tempistica che ci sta portando dal 1° gennaio 2019 (BIM obbligatorio per lavori complessi pari o superiori a 100 Milioni Euro) fino al 1° gennaio 2025 (BIM obbligatorio per opere inferiori a 1 Milione di Euro), con la distinzione tra “lavori complessi” per i primi tre steps temporali ed “opere” per le restanti fasi. la Commissione di Monitoraggio di cui allʼarticolo 8 del DM, con compiti appunto di monitoraggio degli esiti e delle difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti nonché di individuazione di misure preventive e correttive per il lori superamento. Eʼ evidente che il DM diventa la mera attuazione del già citato articolo 23, c. 13, del Codice dei Contratti, nel senso che assolve alla funzione “minima” (ma anche “massima”) attribuitagli dal Codice, ovverossia quella di stabilire modalità e i tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà del BIM presso le stazioni appaltanti, lasciando “il resto” (cioè: la disciplina sostanziale, la piattaforma, gli obblighi preliminari, il capitolato informativo, …) al Regolamento. I metodi e gli strumenti elettronici specifici La bozza di Regolamento conferma la formula italiana per “dire BIM” negli appalti pubblici: “metodi e strumenti elettronici specifici”. La dizione va bene, perché, come si è già avuto modo di evidenziare in molte occasioni, BIM non è solo software e hardware ma anche un “metodo”, da intendersi anche come le nuove competenze che dovranno essere acquisite da parte dellʼintero comparto delle costruzioni. Oltre al già menzionato art. 82, altri riferimenti ai metodi e strumenti elettronici specifici sono poi contenuti nellʼintero testo del Regolamento, tra cui: le definizioni (art. 2), in materia di progettazione (articoli 78 e 79), di cronoprogramma (art. 110), di direzione lavori e direzione dellʼesecuzione (artt. 139, 159 227, 229), di disposizione transitorie e finali (art. 313). 2/4
Lʼadozione del BIM ed i relativi tempi Come si è detto, lʼobbligatorietà dellʼutilizzo del BIM negli appalti pubblici risulta confermata. Difatti lʼart. 82, c. 1, stabilisce che le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici fanno ricorso ai metodi e strumenti elettronici specifici “nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto di cui allʼarticolo 23, c. 13, del codice”. Il citato “decreto di cui allʼarticolo 23, c. 13, del codice” è il DM 560/2017: esso, come si è visto, viene confermato proprio nel suo articolo 6 (non abrogato), che appunto stabilisce lʼintroduzione del BIM negli appalti pubblici in modo progressivo, a partire dal 1.1.2019 sino al 1.1.2025. Gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti – Lʼatto organizzativo Gli adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti sono le attività che le stazioni appaltanti devono porre in essere per poter adottare nei propri appalti lʼutilizzo della metodologia BIM. Essi sono fissati dallʼarticolo 3 del DM 560/2017 e sono tre: il piano di formazione del personale, il piano di acquisizione e manutenzione degli strumenti hardware e software e lʼatto organizzativo. Detto art. 3 prevede chiaramente che lʼutilizzo del BIM “è subordinato allʼadozione” dei tre adempimenti indicati, che vengono espressi come e vere proprie “condizioni” preliminari. Il testo dellʼart. 82, c. 2, del Regolamento non è altrettanto “perentorio” sul punto (è stato tolto il concetto di “subordinazione”) ma dal suo tenore letterale emerge come i tre adempimenti debbano comunque contemporaneamente sussistere affinché le stazioni appaltanti possano legittimamente utilizzare i metodi e gli strumenti specifici. Tra gli adempimenti, i primi due - piano di formazione e piano strumenti hardware-software - sono rimasti inalterati nella bozza di Regolamento (art. 82, c. 2). Viene invece implementata la disposizione relativa allʼatto organizzativo. Nel DM esso aveva sinteticamente il compito di esplicitare “il processo di controllo e gestione, i gestori dei dati e la gestione dei conflitti”. Nella bozza di Regolamento viene ulteriormente precisato che il processo di controllo e gestione, deve riguardare le “singole fasi della procedura”, ponendo quindi lʼattenzione – anche sotto il profilo informativo - al progressivo svilupparsi per fasi del progetto e del relativo procedimento amministrativo. Lʼatto organizzativo, puntualizza poi la bozza, è “composto da documenti che dettagliano i requisiti informativi della stazione appaltante o dellʼamministrazione concedente”. La modifica sembrerebbe rafforzare la consapevolezza e la maturità digitali richieste alla stazione appaltante nella gestione di metodi e strumenti, tanto che è già lʼatto organizzativo - ancora prima del capitolato informativo di gara - a definire i “requisiti informativi” della pubblica amministrazione. La conseguenza di questa impostazione è che, a sua volta, il capitolato informativo di gara dovrà indicare i requisiti informativi “in coerenza con lʼatto organizzativo” (art. 82, c. 4). Lʼinteroperabilità 3/4
Lʼart. 82, c. 3, riproduce i contenuti dellʼart. 4 del DM 560/2017, mantenendo il concetto di interoperabilità come caratteristica delle piattaforme utilizzate dai metodi e strumenti elettronici al fine di non condizionare la modellazione e la gestione informativa al ricorso a predeterminati formati proprietari, e per evitare conseguentemente l'utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. Probabilmente sarebbe risultato necessario meglio chiarire se e in quali termini sussista la distinzione tra la i “piattaforma interoperabile” e lʼ “ambiente di condivisione dei dati” (ACDat), allʼinterno del quale si svolgono i flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento. Per lʼindividuazione dellʼambiente di condivisione dei dati, lʼart. 82. c. 3, rimanda alla relativa definizione contenuta allʼarticolo 2, lett. (w), del Regolamento. Tale definizione, di seguito riproposta, riprende quella di cui allʼart. 1, lett. (a), del DM 560/2017: “un ambiente digitale di raccolta organizzata e di condivisione di dati relativi ad unʼopera, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e strutturati in informazioni relative a modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni, basato su unʼinfrastruttura informatica la cui condivisione è regolata da precisi sistemi di sicurezza per lʼaccesso, di tracciabilità e successione storica delle variazioni apportate ai contenuti informativi, di conservazione nel tempo e relativa accessibilità del patrimonio informativo contenuto, di definizione delle responsabilità nellʼelaborazione dei contenuti informativi e di tutela della proprietà intellettuale”. Capitolato informativo, offerta e piano di gestione informativa Occorre ricordare che le norme UNI 11337 distinguono tra: capitolato informativo, che riporta i requisiti informativi specificati dal committente; offerta per la gestione informativa: è la risposta dei possibili affidatari al capitolato informativo; piano per la gestione informativa: è lʼintegrazione tra il capitolato informativo e lʼofferta dellʼaggiudicatario, destinato a regolare il rapporto contrattuale. Il DM 560/2017 – a differenza delle citate norme UNI - definisce invece solo il capitolato informativo (art. 7) e il piano di gestione informativa (art. 2, lett. g). Manca cioè nel DM la definizione di “offerta per la gestione informativa”, anche se il provvedimento ministeriale indica con la dizione “piano di gestione informativa” il documento redatto “al momento dellʼofferta e dellʼesecuzione del contratto”, lasciando così intendere che la definizione di piano comprendesse anche lʼofferta. Vediamo le novità della bozza di Regolamento rispetto a questi documenti [...] CONTINUA LA LETTURA NEL PDF ALLEGATO Allegato 4/4
Ingv lancia Emersito il portale dedicato agli effetti dellʼamplificazione in superficie dei terremoti Redazione INGENIO - 18/08/2020 116 Da qualche settimana è on line un sito realizzato da INGV per fornire informazioni ed approfondimenti sugli effetti dellʼamplificazione locale delle onde sismiche Un sito che raccoglie informazioni sugli effetti di sito e molto altro Il sito in questione di chiama EMERSITO nato per volontà di mettere a disposizione di tutti le informazioni e approfondimenti sugli effetti di sito e sulle attività di microzonazione. In realtà EMERSITO è un Gruppo Operativo costituito da ricercatori, tecnologi e tecnici dellʼINGV di dieci sedi diverse (Bologna, Catania, Grottaminarda, LʼAquila, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Rende e Roma) che interviene al verificarsi di terremoti sul territorio italiano di magnitudo significativa (M >5) oppure nel caso in cui si osservi un livello di danneggiamento non imputabile alla sola energia dellʼevento sismico. Durante le emergenze, EMERSITO svolge campagne di monitoraggio per studi di risposta sismica locale allo scopo di valutare i cambiamenti che il moto sismico registrato in superficie subisce a causa delle proprietà geologiche, geotecniche e morfologiche del sito in esame. Il Gruppo Operativo svolge, inoltre, attività propedeutiche alla microzonazione sismica, nelle quali vengono eseguite delle misure geofisiche per la caratterizzazione dei terreni superficiali e installate reti sismiche in area epicentrale per contribuire alla definizione di aree omogenee in termini di pericolosità sismica. 1/2
Oltre a fornire informazioni sulle campagne in emergenza svolte, con i relativi report e le pubblicazioni scientifiche, il sito offre una sezione multimediale in cui è possibile reperire foto e video divulgativi sullʼoperato del Gruppo. Lʼobiettivo del nuovo portale è far conoscere le attività del Gruppo, sensibilizzando il pubblico al tema della pericolosità sismica ed evidenziando, in particolare, lʼeffetto che la tipologia dei terreni superficiali produce sul moto sismico. Infatti, durante la propagazione delle onde sismiche dalla sorgente verso la superficie, e in particolare nellʼattraversamento dei terreni più superficiali, tali onde possono subire una trasformazione che spesso si traduce in un aumento di ampiezza e durata dello scuotimento, ma anche in una variazione del contenuto in frequenza del segnale. Ad esempio gli effetti di sito possono essere causati dalla presenza di formazioni geologiche poco compatte (alluvioni, depositi sedimentari, ecc.) su formazioni più rigide, si traducono in unʼamplificazione delle onde sismiche in alcuni intervalli di frequenza, che è tanto più grande quanto maggiore è il contrasto di proprietà meccaniche tra i diversi strati. Questo tipo di fenomeno è anche noto come amplificazione stratigrafica. Fenomeni di aggravio del moto sismico possono essere anche prodotti da onde superficiali che si propagano allʼinterno di bacini o dalla presenza di irregolarità topografiche. 2/2
Protezione Civile: online il testo di riferimento per i docenti Redazione INGENIO - 18/08/2020 126 “La Protezione civile in Italia” disponibile sui siti web di Dipartimento e Ministero dellʼIstruzione È online sui siti istituzionali del Dipartimento della Protezione civile e del Ministero dellʼIstruzione (MI) il volume “La Protezione civile in Italia”. Il volume, predisposto dalDipartimento in accordo con il MI, nasce a seguito dellʼapprovazione della legge 92 del 2019 che, a partire dal prossimo anno scolastico, introduce tra le discipline di insegnamento lʼEducazione civica, nellʼambito della quale si parlerà anche di protezione civile. Il testo rappresenta un sussidio per la programmazione delle attività didattiche, è aperto dalle prefazioni del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, della Ministra dellʼIstruzione, Lucia Azzolina, e dallʼintroduzione del Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli e affronta un ampio ventaglio di tematiche, da quelle storiche a quelle scientifiche, da quelle sociali a quelle normative. 1/2
Secondo lʼart. 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 – Codice della Protezione Civile: «Il Servizio Nazionale della Protezione Civile [...] definito di pubblica utilità, è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dallʼinsieme del- le competenze e delle attività volte a tutelare la vita, lʼintegrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e lʼambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dallʼattività dellʼuomo». I docenti anche attraverso immagini, foto, tabelle, link e riferimenti bibliografici scolastici avranno la possibilità di arricchire lʼofferta formativa e potranno approfondire i diversi ambiti di attenzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Il testo sarà progressivamente integrato – sempre on line - con appositi dossier, in cui verranno presentate le novità in materia di previsione e prevenzione dei rischi e le lezioni apprese dalle nuove esperienze emergenziali, come la più recente dovuta allʼepidemia da Covid-19. “La Protezione civile in Italia” è suddiviso in nove capitoli. Dopo una panoramica sulle competenze e sulle attività del servizio della Protezione civile, si passa a una rappresentazione della fragilità del territorio italiano rispetto ai diversi rischi. Segue un racconto dellʼevoluzione normativa attraverso gli eventi calamitosi che hanno interessato lʼItalia, fino ad arrivare alla legislazione attualmente in vigore. Si entra poi nel merito dellʼorganizzazione del sistema di protezione civile, della descrizione dei rischi che interessano il nostro territorio e delle attività del ciclo di gestione di questi rischi. Il testo approfondisce poi il rapporto con gli organismi internazionali di protezione civile e illustra alcuni interventi effettuati dal sistema di protezione civile in Italia e allʼestero. Lʼultima parte è invece dedicata al fondamentale ruolo dei cittadini, sia come singoli individui sia organizzati nelle associazioni di volontariato di protezione civile. A chiusura del volume un glossario, una sitografia di riferimento e un quadro dei principali riferimenti normativi. “Con il nuovo anno scolastico, da settembre, entrerà in vigore in tutte le scuole lʼinsegnamento obbligatorio dellʼeducazione civica. Sarà una disciplina trasversale a tutte le altre e che permetterà alle alunne e agli alunni di ogni età di poter conoscere ed approfondire anche i rischi che incombono sul nostro Paese ed il grande lavoro di prevenzione e di contenimento affidato al Servizio nazionale della Protezione civile – sottolinea la Ministra Lucia Azzolina -. Questo testo offre dunque un sussidio importante, autorevole, per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado che devono progettare i nuovi percorsi didattici di educazione civica. Vuole dare un aiutonella programmazione, ma anche offrire spunti di approfondimento e contenuti a cui attingere per arricchire lʼofferta formativa. Ai nostri ragazzi dobbiamo dare gli strumenti per diventare cittadini attivi e responsabili”. “Questo volume è un fondamentale tassello per il rafforzamento della cultura di protezione civile nel nostro Paese – sono le parole del Capo Dipartimento Angelo Borrelli – e grazie alla proficua collaborazione con il Ministero dellʼIstruzione, i nostri docenti hanno ora a disposizione un prezioso strumento di diffusione della conoscenza. È grazie a cittadini consapevoli dei rischi che possiamo affrontare le sfide di protezione civile che abbiamo davanti, ed è fondamentale che anche in questo ambito siano le scuole il fulcro della loro formazione”. 2/2
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