Strategie di governo dei rischi bancari - (a.a. 2018-2019) Paola Ferretti - Unipi

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Strategie
di governo
dei rischi bancari
(a.a. 2018-2019)

Paola Ferretti       paola.ferretti@un
                                 1     ipi.it
Focus su……
O           Basilea 3: presupposti e contenuti
    O         Le principali misure di vigilanza
O           Implicazioni operative e strategiche:
            banche italiane (e confronto
            internazionale)
O           Le prospettive e i condizionamenti:
            Basilea 4, Unione bancaria,….
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Prima di Basilea 3? Basilea 2 (un richiamo)
 Disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle
  banche (BI, Circolare 263/ 2006)
 Articolazione in 3 pilastri
 O Nel primo vengono definite le metodologie di calcolo dei
    requisiti patrimoniali a fronte dei rischi bancari
         PV/RWA (per RC, RM e RO) ≥8%
       O   Metodologie alternative e con diversi livelli di complessità
           nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di
           controllo (nel rispetto dei principi di gradualità e
           proporzionalità)
   O Secondo pilastro: controllo               prudenziale              (ICCAP e
     SREP…)
   O Terzo pilastro: disclosure
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Le origini di Basilea 3….
”One of the main reasons the economic and financial crisis become so
severe was that the banking sectors of many countries had built up
excessive on- and off-balance sheet leverage. This was accompanied
by a gradual erosion of the level and quality of the capital base. At
the same time, many banks were holding insufficient liquidity buffers.
The banking system therefore was not able to absorb the resulting
systemic trading and credit losses (…).The crisis was further
amplified by a procyclical deleveraging process and by the
interconnectedness of systemic institutions through an array of
complex transactions” (BCBS, 2010)

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Perché BASILEA 3? (1/5)
La qualità del capitale
  Molte delle banche che hanno più sofferto durante la crisi
    presentavano un coefficiente patrimoniale molto più elevato del
    minimo……
    Il Tier 1 ratio dei grandi gruppi bancari europei a fine 2006 era in
      media pari all’8%, ben oltre il limite regolamentare (4%)
  Gran parte del PV era data da strumenti ibridi o innovativi
    Prima della crisi molte banche hanno proceduto ad aumentare il
      PV agendo proprio su questi strumenti e non sul k vero e proprio
      (Core Tier 1), che anzi si è deteriorato a causa della forte
      distribuzione di dividendi

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(2/5)
La prociclicità
  B2 ha accentuato le fluttuazioni del ciclo economico
    I RP fondati sui rating tendono a diminuire nella fasi di crescita e
      ad aumentare in quelle di recessione………
  Non è poi così sbagliato che una regolamentazione chieda alle
    banche più k quando ci sono maggiori rischi!!!
  Il problema vero è la dimensione macro-prudenziale del fenomeno,
    ossia quando la logica non interessa solo la singola banca, ma il
    sistema nel suo complesso
    La crisi ha evidenziato proprio questo: una buona misura
      microprudenziale non è necessariamente una buona misura di
      vigilanza macroprudenziale…..
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(3/5)
La leva finanziaria

  Pur in presenza di coefficienti in linea con le previsioni
   della vigilanza, molte banche presentavano un’elevata
   leva finanziaria
  Ruolo importante nella crisi, visto che molte banche per
   accrescere il proprio coefficiente hanno ridotto gli attivi in
   misura rilevante
    Fenomeno del deleveraging, che ha accentuato
     l’instabilità dei mercati
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(4/5)
 La liquidità

  Prima della crisi il RL è cresciuto per diverse ragioni
 (globalizzazione dei grandi gruppi finanziari, cartolarizzazioni,
 concentrazione tra grandi gruppi finanziari), senza un adeguato
 sviluppo dei meccanismi di gestione e controllo
    The forgotten risk! Ciò per l’elevata liquidità sul mercato

  Il crollo di fiducia e il corrispondente aumento del rischio di
 controparte hanno generato una caduta della liquidità dei mercati e
 provocato situazioni di improvvisa ed elevata tensione
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(5/5)
La copertura dei rischi
  Molte banche hanno subito perdite rilevanti sulle attività del
    trading book
     Dovute all’improvviso crollo della liquidità del mercato in cui
       venivano scambiati i titoli o a eventi inattesi di default o di
       migrazione a una classe di rating inferiore
  Perdite emerse in tutta la loro crudezza, visto che le attività del
    TB devono essere riportate in bilancio al fair value, per cui hanno
    risentito in pieno del crollo dei mercati
  I RP calcolati in base alle regole di B2 sono risultati inadeguati ad
    assorbire queste perdite

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Basilea 3 – articolazione e finalità
 Articolazione in 3 pilastri (come Basilea 2): tutti rafforzati!!!!
 Rafforzamento della capacità delle banche di assorbire shock derivanti da
 tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine
 Miglioramento della gestione del rischio e della governance
 Rafforzamento della trasparenza e dell'informativa delle banche
 Riforme di due ordini:
   microprudenziale, relative alla regolamentazione a livello di singola
    banca;
   macroprudenziale, riguardanti i rischi a livello di sistema che possono
    accumularsi nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica di
    tali rischi nel tempo
 Entrata in vigore delle misure prudenziali graduale….oggi occorre tener
 conto degli ultimi sviluppi – Basel IV…..prox argomenti!!
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In particolare, il primo pilastro

Rafforzato attraverso una maggiore armonizzazione del capitale
e più elevati requisiti di patrimonio:
     Più stringenti RP per riflettere meglio la reale rischiosità di
       talune attività (es: cartolarizzazioni e trading book) e
       nuova definizione di patrimonio di qualità più elevata ed
       essenzialmente incentrata sul common equity
     Imposte riserve addizionali in funzione di conservazione
       del capitale e in funzione anticiclica nonché per le
       istituzioni a rilevanza sistemica

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Segue
 È anche previsto un limite alla leva finanziaria, con funzione di
  backstop del requisito patrimoniale basato sul rischio e per
  contenere la crescita della leva a livello di sistema
 Sono introdotti requisiti e sistemi di supervisione del rischio di
  liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine
  (Liquidity Coverage Ratio-LCR) e su una regola di equilibrio
  strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio-
  NSFR), oltre che su principi per la gestione e supervisione del
  rischio di liquidità a livello di singola banca e di sistema

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Dal BCBS alla CRDIV e CRR UE
 Luglio 2011: la Commissione europea avvia l’attuazione del
  progetto definito nel Consiglio europeo del giugno 2009
  relativo all’istituzione di un Single Rulebook applicabile alle
  istituzioni finanziarie del Mercato Unico, ossia di una disciplina
  unica e di armonizzazione delle normative prudenziali degli
  Stati membri
 Aprile 2013: via libera del Parlamento europeo alle disposizioni
  sui requisiti prudenziali
 27 Giugno 2013: pubblicazione della CRD IV e del CRR sulla
  GU dell’UE

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Segue
 Capital Requirement Regulation – CRR – Regolamento (UE)
  n. 575/2013, che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale
  del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al pubblico
  (Terzo Pilastro)
        Diretta efficacia negli Stati membri
 Capital Requirement Directive – CRD IV – Direttiva
  2013/36/UE, che riguarda, fra l'altro, le condizioni per
  l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la
  libera prestazione di servizi, il processo di controllo
  prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali.
        Recepimento da parte degli ordinamenti nazionali

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Iter nazionale
 6 Agosto 2013, Consultazione su «Applicazione in
     Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della
     Direttiva 2013/36/UE»
   Primo momento del processo di consultazione pubblica
       promosso dall’AdV sui nuovi contenuti normativi, con
       focalizzazione sulle discrezionalità nazionali e sulle
       relative scelte di attuazione

 Il processo di consultazione è proseguito con la
     pubblicazione di documenti dedicati......
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Segue
 …..5 Novembre 2013, Consultazione su «Applicazione in
      Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva
      2013/36/UE. Scelte normative relative al «Regime
      Transitorio», accompagnato da una Relazione di impatto
      (ottobre 2013)
      Il regime transitorio di CRR/CRD IV, pur ricalcando Basilea 3, se
        ne è discostato per un aspetto essenziale: mentre B3, per ogni
        anno del periodo transitorio, fissava in modo tassativo i livelli dei
        ratio di capitale e le regole per la graduale applicazione di
        deduzioni e filtri prudenziali, il CRR ha consentito alle AdV
        nazionali di accelerare, in tutto o in parte, l’entrata in vigore
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Segue
 Per esempio, per il 2014
 Basilea 3: livello di CET1 ratio al 4% e un livello di T1
   ratio al 5,5%
  il CRR, le AdV potevano scegliere:
    il CET1 tra 4% e 4,5%
    il T1 tra 5,5% e 6%

Le AdV nazionali pertanto si sono dovute esprime in merito
   alla discrezionalità concessa…..
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Segue
 27    Novembre 2013, Documento di consultazione con
   impostazione generale della Circolare (la 285/2013) sulla
   disciplina prudenziale delle banche e dei gruppi bancari ai fini
   della trasposizione della direttiva 2013/36/UE e di eventuali
   note di orientamento e chiarimento tendenti a facilitare
   l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013
    Nessuna analisi di impatto della regolamentazione a fronte
     dei limitati margini di discrezionalità lasciati dalla disciplina
     europea per il recepimento delle disposizioni e della
     scadenza per il recepimento (31 Dicembre 2013!)

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Segue
 Si è così giunti alla Circolare 285 del 17 Dicembre 2013
   «Disposizioni di vigilanza per le banche»
    Entrata in vigore: 1°Gennaio 2014
    Pari data per l’applicazione del CRR

 La CRD4 e il CRR richiedono all’EBA di elaborare norme tecniche
  (technical standards) che la Commissione europea emana attraverso
  atti direttamente applicabili negli stati membri (regolamenti).
 Si armonizzano così anche profili connotati da una certa complessità
  e si realizza un sistema omogeneo di regole (single rulebook) del
  mercato unico, idoneo a garantire condizioni di parità concorrenziale

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Circolare 285/2013 (1/7)
 Recepisce le norme della CRD IV, la cui attuazione, ai
sensi del TUB, è di competenza della Banca d'Italia
 Indica le modalità con cui sono state esercitate le
discrezionalità nazionali (poche!!!) attribuite dalla disciplina
comunitaria
 Delinea un quadro normativo completo, organico,
razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta
applicazione, in modo da agevolarne la fruizione da parte
degli operatori
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(2/7)
 La    285/2013 non rappresenta un semplice
  adattamento alle disposizioni sovraordinate
 Opera      una    revisione   sostanziale   e   un
  coordinamento dell’intera normativa bancaria di
  competenza della Banca d’Italia, coerentemente con
  l’obiettivo strategico di contribuire al Single
  Rulebook, ispirato a un approccio tecnicamente
  rigoroso e prudente in linea con quello sinora
  seguito dalla regolamentazione italiana
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(3/7)
 A tal fine, la 285/2013 ha riordinato le precedenti
  disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse
  alla potestà regolamentare secondaria della Banca
  d’Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni
  contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare
   la Circolare 263 del 27 dicembre 2006 Nuove
      disposizioni di vigilanza per le banche (Basilea 2)
   la Circolare 229 del 21 aprile 1999 Istruzioni di
      Vigilanza per le banche
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(4/7)
• Composta di Quattro Parti, con impostazioni
  diverse a seconda delle fonti normative da cui
  derivano    (norme     comunitarie  oggetto   di
  recepimento, norme comunitarie di diretta
  applicazione, materie non armonizzate) e dunque
  dell’ampiezza e della natura del potere
  regolamentare della BI
• Soggetta a costante aggiornamento (ogg: 22° del
  12 giugno 2018)
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(5/7)
Parte Prima: Recepimento della CRD IV
 Accesso al mercato e alla struttura: autorizzazione all’attività
   bancaria; gruppi bancari, operatività transfrontaliera con
   stabilimento di succursali e in libera prestazione di servizi
 Riserve di capitale
 Processo di controllo prudenziale
 Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi,
   politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema
   dei controlli interni, sistema informativo e sua gestione,
   continuità operativa, governo e gestione del rischio di liquidità

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(6/7)
   Parte Seconda: Disciplina attuativa del CRR - Fondi propri;
    Requisiti patrimoniali (rischi di Pillar 1, CRM_ts, cartolarizzazioni);
    Grandi Esposizioni, Liquidità; Leva finanziaria; Informativa al
    pubblico; Disposizioni transitorie sui fondi propri
     Indicate, a titolo meramente ricognitivo, le parti/sezioni del
       CRR (e delle norme tecniche di regolamentazione/di
       attuazione) che disciplinano la materia per gli aspetti
       sostanziali e segnaletici
     Riporta le discrezionalità nazionali
     Individua le unità organizzative responsabili e i termini dei
       procedimenti amministrativi che hanno fonte normativa diretta
       nel CRR
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(7/7)
 Parte Terza: Disciplina relativa a materie non armonizzate a livello
  comunitario – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale
    Disciplina le materie (e le tipologie di rischio) che non hanno una
     derivazione normativa comunitaria, ma sono necessarie per rendere il
     sistema regolamentare italiano allineato agli standard di vigilanza
     definiti dagli organismi internazionali
      Partecipazioni detenibili da banche e gruppi bancari; Comunicazioni
         alla Banca d’Italia; Obbligazioni bancarie garantite; Banche in forma
         cooperativa; Vigilanza informativa individuale e consolidata;
         vigilanza ispettiva; Concessione di finanziamenti da parte di società
         veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999
 Parte Quarta: Disposizioni relative ad intermediari particolari
       Capitolo 1: Bancoposta
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