Strategie di governo dei rischi bancari - (a.a. 2018-2019) Paola Ferretti - Unipi
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Strategie di governo dei rischi bancari (a.a. 2018-2019) Paola Ferretti paola.ferretti@un 1 ipi.it
Focus su…… O Basilea 3: presupposti e contenuti O Le principali misure di vigilanza O Implicazioni operative e strategiche: banche italiane (e confronto internazionale) O Le prospettive e i condizionamenti: Basilea 4, Unione bancaria,…. PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 2
Prima di Basilea 3? Basilea 2 (un richiamo) Disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale delle banche (BI, Circolare 263/ 2006) Articolazione in 3 pilastri O Nel primo vengono definite le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi bancari PV/RWA (per RC, RM e RO) ≥8% O Metodologie alternative e con diversi livelli di complessità nella misurazione dei rischi e nei requisiti organizzativi e di controllo (nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità) O Secondo pilastro: controllo prudenziale (ICCAP e SREP…) O Terzo pilastro: disclosure PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 3
Le origini di Basilea 3…. ”One of the main reasons the economic and financial crisis become so severe was that the banking sectors of many countries had built up excessive on- and off-balance sheet leverage. This was accompanied by a gradual erosion of the level and quality of the capital base. At the same time, many banks were holding insufficient liquidity buffers. The banking system therefore was not able to absorb the resulting systemic trading and credit losses (…).The crisis was further amplified by a procyclical deleveraging process and by the interconnectedness of systemic institutions through an array of complex transactions” (BCBS, 2010) PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 4
Perché BASILEA 3? (1/5) La qualità del capitale Molte delle banche che hanno più sofferto durante la crisi presentavano un coefficiente patrimoniale molto più elevato del minimo…… Il Tier 1 ratio dei grandi gruppi bancari europei a fine 2006 era in media pari all’8%, ben oltre il limite regolamentare (4%) Gran parte del PV era data da strumenti ibridi o innovativi Prima della crisi molte banche hanno proceduto ad aumentare il PV agendo proprio su questi strumenti e non sul k vero e proprio (Core Tier 1), che anzi si è deteriorato a causa della forte distribuzione di dividendi PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 5
(2/5) La prociclicità B2 ha accentuato le fluttuazioni del ciclo economico I RP fondati sui rating tendono a diminuire nella fasi di crescita e ad aumentare in quelle di recessione……… Non è poi così sbagliato che una regolamentazione chieda alle banche più k quando ci sono maggiori rischi!!! Il problema vero è la dimensione macro-prudenziale del fenomeno, ossia quando la logica non interessa solo la singola banca, ma il sistema nel suo complesso La crisi ha evidenziato proprio questo: una buona misura microprudenziale non è necessariamente una buona misura di vigilanza macroprudenziale….. PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 6
(3/5) La leva finanziaria Pur in presenza di coefficienti in linea con le previsioni della vigilanza, molte banche presentavano un’elevata leva finanziaria Ruolo importante nella crisi, visto che molte banche per accrescere il proprio coefficiente hanno ridotto gli attivi in misura rilevante Fenomeno del deleveraging, che ha accentuato l’instabilità dei mercati PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 7
(4/5) La liquidità Prima della crisi il RL è cresciuto per diverse ragioni (globalizzazione dei grandi gruppi finanziari, cartolarizzazioni, concentrazione tra grandi gruppi finanziari), senza un adeguato sviluppo dei meccanismi di gestione e controllo The forgotten risk! Ciò per l’elevata liquidità sul mercato Il crollo di fiducia e il corrispondente aumento del rischio di controparte hanno generato una caduta della liquidità dei mercati e provocato situazioni di improvvisa ed elevata tensione PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 8
(5/5) La copertura dei rischi Molte banche hanno subito perdite rilevanti sulle attività del trading book Dovute all’improvviso crollo della liquidità del mercato in cui venivano scambiati i titoli o a eventi inattesi di default o di migrazione a una classe di rating inferiore Perdite emerse in tutta la loro crudezza, visto che le attività del TB devono essere riportate in bilancio al fair value, per cui hanno risentito in pieno del crollo dei mercati I RP calcolati in base alle regole di B2 sono risultati inadeguati ad assorbire queste perdite PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 9
Basilea 3 – articolazione e finalità Articolazione in 3 pilastri (come Basilea 2): tutti rafforzati!!!! Rafforzamento della capacità delle banche di assorbire shock derivanti da tensioni finanziarie ed economiche, indipendentemente dalla loro origine Miglioramento della gestione del rischio e della governance Rafforzamento della trasparenza e dell'informativa delle banche Riforme di due ordini: microprudenziale, relative alla regolamentazione a livello di singola banca; macroprudenziale, riguardanti i rischi a livello di sistema che possono accumularsi nel settore bancario, nonché l'amplificazione prociclica di tali rischi nel tempo Entrata in vigore delle misure prudenziali graduale….oggi occorre tener conto degli ultimi sviluppi – Basel IV…..prox argomenti!! 10 PaolaFerretti_SGRB_2018-2019
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In particolare, il primo pilastro Rafforzato attraverso una maggiore armonizzazione del capitale e più elevati requisiti di patrimonio: Più stringenti RP per riflettere meglio la reale rischiosità di talune attività (es: cartolarizzazioni e trading book) e nuova definizione di patrimonio di qualità più elevata ed essenzialmente incentrata sul common equity Imposte riserve addizionali in funzione di conservazione del capitale e in funzione anticiclica nonché per le istituzioni a rilevanza sistemica PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 12
Segue È anche previsto un limite alla leva finanziaria, con funzione di backstop del requisito patrimoniale basato sul rischio e per contenere la crescita della leva a livello di sistema Sono introdotti requisiti e sistemi di supervisione del rischio di liquidità, incentrati su un requisito di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio-LCR) e su una regola di equilibrio strutturale a più lungo termine (Net Stable Funding Ratio- NSFR), oltre che su principi per la gestione e supervisione del rischio di liquidità a livello di singola banca e di sistema PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 13
Dal BCBS alla CRDIV e CRR UE Luglio 2011: la Commissione europea avvia l’attuazione del progetto definito nel Consiglio europeo del giugno 2009 relativo all’istituzione di un Single Rulebook applicabile alle istituzioni finanziarie del Mercato Unico, ossia di una disciplina unica e di armonizzazione delle normative prudenziali degli Stati membri Aprile 2013: via libera del Parlamento europeo alle disposizioni sui requisiti prudenziali 27 Giugno 2013: pubblicazione della CRD IV e del CRR sulla GU dell’UE PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 14
Segue Capital Requirement Regulation – CRR – Regolamento (UE) n. 575/2013, che disciplina gli istituti di vigilanza prudenziale del Primo Pilastro e le regole sull’informativa al pubblico (Terzo Pilastro) Diretta efficacia negli Stati membri Capital Requirement Directive – CRD IV – Direttiva 2013/36/UE, che riguarda, fra l'altro, le condizioni per l'accesso all'attività bancaria, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, il processo di controllo prudenziale, le riserve patrimoniali addizionali. Recepimento da parte degli ordinamenti nazionali PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 15
Iter nazionale 6 Agosto 2013, Consultazione su «Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE» Primo momento del processo di consultazione pubblica promosso dall’AdV sui nuovi contenuti normativi, con focalizzazione sulle discrezionalità nazionali e sulle relative scelte di attuazione Il processo di consultazione è proseguito con la pubblicazione di documenti dedicati...... PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 16
Segue …..5 Novembre 2013, Consultazione su «Applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE. Scelte normative relative al «Regime Transitorio», accompagnato da una Relazione di impatto (ottobre 2013) Il regime transitorio di CRR/CRD IV, pur ricalcando Basilea 3, se ne è discostato per un aspetto essenziale: mentre B3, per ogni anno del periodo transitorio, fissava in modo tassativo i livelli dei ratio di capitale e le regole per la graduale applicazione di deduzioni e filtri prudenziali, il CRR ha consentito alle AdV nazionali di accelerare, in tutto o in parte, l’entrata in vigore PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 17
Segue Per esempio, per il 2014 Basilea 3: livello di CET1 ratio al 4% e un livello di T1 ratio al 5,5% il CRR, le AdV potevano scegliere: il CET1 tra 4% e 4,5% il T1 tra 5,5% e 6% Le AdV nazionali pertanto si sono dovute esprime in merito alla discrezionalità concessa….. PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 18
Segue 27 Novembre 2013, Documento di consultazione con impostazione generale della Circolare (la 285/2013) sulla disciplina prudenziale delle banche e dei gruppi bancari ai fini della trasposizione della direttiva 2013/36/UE e di eventuali note di orientamento e chiarimento tendenti a facilitare l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 Nessuna analisi di impatto della regolamentazione a fronte dei limitati margini di discrezionalità lasciati dalla disciplina europea per il recepimento delle disposizioni e della scadenza per il recepimento (31 Dicembre 2013!) PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 19
Segue Si è così giunti alla Circolare 285 del 17 Dicembre 2013 «Disposizioni di vigilanza per le banche» Entrata in vigore: 1°Gennaio 2014 Pari data per l’applicazione del CRR La CRD4 e il CRR richiedono all’EBA di elaborare norme tecniche (technical standards) che la Commissione europea emana attraverso atti direttamente applicabili negli stati membri (regolamenti). Si armonizzano così anche profili connotati da una certa complessità e si realizza un sistema omogeneo di regole (single rulebook) del mercato unico, idoneo a garantire condizioni di parità concorrenziale PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 20
Circolare 285/2013 (1/7) Recepisce le norme della CRD IV, la cui attuazione, ai sensi del TUB, è di competenza della Banca d'Italia Indica le modalità con cui sono state esercitate le discrezionalità nazionali (poche!!!) attribuite dalla disciplina comunitaria Delinea un quadro normativo completo, organico, razionale e integrato con le disposizioni comunitarie di diretta applicazione, in modo da agevolarne la fruizione da parte degli operatori PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 21
(2/7) La 285/2013 non rappresenta un semplice adattamento alle disposizioni sovraordinate Opera una revisione sostanziale e un coordinamento dell’intera normativa bancaria di competenza della Banca d’Italia, coerentemente con l’obiettivo strategico di contribuire al Single Rulebook, ispirato a un approccio tecnicamente rigoroso e prudente in linea con quello sinora seguito dalla regolamentazione italiana PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 22
(3/7) A tal fine, la 285/2013 ha riordinato le precedenti disposizioni di vigilanza per le banche nelle aree rimesse alla potestà regolamentare secondaria della Banca d’Italia, raccogliendo in un solo fascicolo le disposizioni contenute in una molteplicità di sedi, fra cui in particolare la Circolare 263 del 27 dicembre 2006 Nuove disposizioni di vigilanza per le banche (Basilea 2) la Circolare 229 del 21 aprile 1999 Istruzioni di Vigilanza per le banche PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 23
(4/7) • Composta di Quattro Parti, con impostazioni diverse a seconda delle fonti normative da cui derivano (norme comunitarie oggetto di recepimento, norme comunitarie di diretta applicazione, materie non armonizzate) e dunque dell’ampiezza e della natura del potere regolamentare della BI • Soggetta a costante aggiornamento (ogg: 22° del 12 giugno 2018) PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 24
(5/7) Parte Prima: Recepimento della CRD IV Accesso al mercato e alla struttura: autorizzazione all’attività bancaria; gruppi bancari, operatività transfrontaliera con stabilimento di succursali e in libera prestazione di servizi Riserve di capitale Processo di controllo prudenziale Governo societario, controlli interni, gestione dei rischi, politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, sistema dei controlli interni, sistema informativo e sua gestione, continuità operativa, governo e gestione del rischio di liquidità PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 25
(6/7) Parte Seconda: Disciplina attuativa del CRR - Fondi propri; Requisiti patrimoniali (rischi di Pillar 1, CRM_ts, cartolarizzazioni); Grandi Esposizioni, Liquidità; Leva finanziaria; Informativa al pubblico; Disposizioni transitorie sui fondi propri Indicate, a titolo meramente ricognitivo, le parti/sezioni del CRR (e delle norme tecniche di regolamentazione/di attuazione) che disciplinano la materia per gli aspetti sostanziali e segnaletici Riporta le discrezionalità nazionali Individua le unità organizzative responsabili e i termini dei procedimenti amministrativi che hanno fonte normativa diretta nel CRR PaolaFerretti_SGRB_2018-2019 26
(7/7) Parte Terza: Disciplina relativa a materie non armonizzate a livello comunitario – Altre disposizioni di vigilanza prudenziale Disciplina le materie (e le tipologie di rischio) che non hanno una derivazione normativa comunitaria, ma sono necessarie per rendere il sistema regolamentare italiano allineato agli standard di vigilanza definiti dagli organismi internazionali Partecipazioni detenibili da banche e gruppi bancari; Comunicazioni alla Banca d’Italia; Obbligazioni bancarie garantite; Banche in forma cooperativa; Vigilanza informativa individuale e consolidata; vigilanza ispettiva; Concessione di finanziamenti da parte di società veicolo per la cartolarizzazione ex legge 130/1999 Parte Quarta: Disposizioni relative ad intermediari particolari Capitolo 1: Bancoposta 27 PaolaFerretti_SGRB_2018-2019
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