GIOCO D'AZZARDO (DGA) O GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) - E IL CONTRASTO AL DISTURBO DA REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE

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GIOCO D'AZZARDO (DGA) O GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (GAP) - E IL CONTRASTO AL DISTURBO DA REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE
 E IL CONTRASTO AL DISTURBO DA
 GIOCO D’AZZARDO (DGA) O GIOCO
  D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP).

  Testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 25-10-2019
REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL
   CONTRASTO AL DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO
    (DGA) O GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP).
                                         CAPO PRIMO
                        OBIETTIVI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Finalità. – 1. Il presente Regolamento disciplina l’esercizio di giochi leciti, autorizzato in
conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in
base alle ulteriori norme attuative statali e regionali al fine di prevenire la diffusione del
disturbo da gioco d’azzardo (DGA), contrastare il rischio di diffusione dei fenomeni di
dipendenza ed il gioco d’azzardo patologico (GAP), tutelare il contesto urbano e la
sicurezza della città contemperando le esigenze di rispetto della libertà di iniziativa
economica e della tutela della concorrenza, con la salvaguardia di valori costituzionali
fondamentali quali la salute e la quiete pubblica.

2. Efficacia spaziale. – 1. Salve in ogni caso le disposizioni approvate nel piano delle
regole del PGT che precludono l’apertura nelle aree centrali delle attività di Raccolta di
puntate e scommesse e sale Bingo, il presente regolamento individua le aree ed i luoghi
sensibili, in conformità al D.L. 158/2012, convertito in L. 189/2012, per gli effetti delle
disposizioni seguenti, che disciplinano le nuove aperture, i trasferimenti di sede e le nuove
installazioni di apparecchiature che prevedano vincite in denaro ai sensi dell’articolo 110,
comma 6, del TULPS (Slot, New Slot e AWP).
2. Il Regolamento si applica su tutto il territorio della città di Nova Milanese e, per l’effetto
ricognitivo dei luoghi sensibili potrà comportare efficacia ultraterritoriale, in conformità al
D.L. 158/2012, qualora i comuni limitrofi interessati intendano estenderne l’effetto
ricognitivo sul loro territorio.

3. Ambito di applicazione. – 1. Sono oggetto del presente regolamento le attività di Slot,
New Slot e AWP di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS, e, in generale, gli apparecchi
ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici, che
prevedono vincite in denaro, come di seguito a titolo esemplificativo elencati:
a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi);
b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server
centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un
server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
c) sale scommesse, negozi di gioco, sale bingo, negozi dediti esclusivamente al gioco con
vincite in denaro soggette ad autorizzazione ex art. 88 del TULPS.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle tipologie di giochi
estranee al rischio di compulsività del gioco come i giochi tradizionali di abilità fisica,
mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante
sull'elemento aleatorio, quali gli scacchi, la dama, le carte ed i giochi da tavolo e da
società, i biliardi, calciobalilla, flipper o che utilizzano specifiche consolle (Playstation,
Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e
semiautomatici che prevedono vincite in denaro.

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4. Esclusioni. 1. Il presente regolamento non si applica alle operazioni a premio e alle
manifestazioni di sorte locali che si svolgono in base a norme speciali, come quelle
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, né alle
manifestazioni o agli eventi occasionali e alle forme di intrattenimento esercitate in forma
temporanea su area pubblica regolarmente autorizzate nel rispetto delle leggi specifiche.

5. Efficacia temporale. – 1. Il regolamento ha efficacia solo per il futuro, restringendo la
nuova apertura o il trasferimento di sede di sale gioco, sale scommesse o sale bingo e le
nuove installazioni di apparecchi da gioco lecito con vincite in denaro.
2. Non si applica, invece, per le attività già autorizzate o per gli apparecchi da gioco già
installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e
bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli
esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS prima della data di
approvazione del presente atto, i quali saranno comunque soggetti alle limitazioni di orario
stabilite in conformità del presente Regolamento.
3. In riferimento ai commi precedenti, per “nuova installazione” si intende il collegamento
degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e non si
considerano “nuova installazione” il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e
concessionario per l’utilizzo degli apparecchi da gioco, la sostituzione nel corso di validità
del controllo per il relativo utilizzo degli apparecchi, già legittimamente installati, per
vetustà o guasto o imposti dalle autorità per normativa sopravvenuta.

                            CAPO SECONDO
         PROCEDURE PER L’APERTURA DI NUOVE SALE DEDICATE E PER
             L’INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA GIOCO

6. Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco. – 1. La nuova apertura e
il trasferimento di sede di sale giochi e sale scommesse, nonché la nuova installazione di
apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro, è sottoposta al rispetto del vincolo della
distanza minima di 500 (cinquecento) metri, misurati in linea d'aria dall’ingresso principale
dei seguenti luoghi sensibili:
- STRUTTURE SCOLASTICHE (istituti scolastici di ogni ordine e grado);
- STRUTTURE SANITARIE (ricomprendendo sia quelle ospedaliere, sia quelle residenziali
o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario)
- STRUTTURE PUBBLICHE SOCIO-CULTURALI (ricomprendendo i luoghi culturali e le
strutture ricettive per categorie protette, quali ad esempio centri per disabili o centri di
aggregazione per anziani)
- STRUTTURE SPORTIVE (comprensive sia degli impianti sportivi comunali e delle
palestre).
- STRUTTURE RELIGIOSE E LUOGHI DI CULTO.
2. Apposita tavola di rilevazione dei luoghi sensibili viene approvata e allegata al presente
Regolamento, sotto la lettera “A” (allegato denominato “individuazione delle vulnerabilità
territoriali”), in modo da garantire certezza delle aree considerate sensibili in cui opera la
limitazione e determina tassativamente i luoghi sensibili, in modo da garantire che non
tutta la superficie territoriale venga preclusa dalla possibilità di svolgere attività da gioco
lecito.

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7. Presentazione sul portale telematico. – 1. Fatto salvo il rispetto della normativa specifica
relativa alle modalità di avvio delle attività, da effettuarsi mediante istanza allo Sportello
Unico per le Attività Produttive in modalità telematica utilizzando la modulistica unificata, la
nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, e la nuova installazione di apparecchi
per il gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di
somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed
associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS, sono
soggette alle prescrizioni e ai limiti stabiliti dal presente regolamento e dalla normativa
vigente in materia, anche sopravvenuta.
2. La S.C.I.A. dev’essere compilata in ogni sua parte ed alla stessa devono essere
obbligatoriamente allegati tutti i documenti richiamati nella medesima. Le dichiarazioni e i
documenti mancanti dovranno essere integrati, salvo possibilità di proroga per
documentati motivi di necessità, entro il termine indicato dall’ufficio competente, pena la
dichiarazione di inefficacia della S.C.I.A.
3. Salve le maggiori sanzioni previste dalla legge, l’avvio di una nuova attività o il
trasferimento di sede di un’attività già esistente, in violazione delle disposizioni rispetto
delle distanze dai luoghi sensibili di cui al precedente articolo è rilevabile di ufficio e
comporta l’irricevibilità e l'interdizione immediata dell’attività avviata o trasferita, anche in
presenza dell'eventuale rilascio da parte della Questura dell'autorizzazione ex art. 88
TULPS.
4. L'installazione di apparecchiature vietate ai sensi del presente regolamento all’interno di
un’attività già regolarmente avviata comporta l’applicazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di € 500,00 e la chiusura degli apparecchi illegittimamente installati, mediante
apposizione di sigilli.

8. Orari di esercizio delle attività. - 1. Il Sindaco, con propria specifica Ordinanza, ai sensi
dell’art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., stabilisce gli orari di apertura e chiusura delle sale
dedicate al gioco lecito con vincite in denaro, nonché gli orari di funzionamento degli
apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del TULPS, operanti sul territorio
comunale, senza distinzione di ubicazione.
2. A fare data dal primo gennaio 2020, in assenza di diversa indicazione tramite ordinanza
sindacale emanata ai sensi del comma precedente, si stabiliscono i divieti di uso delle
SLOT, che dovranno essere mantenute spente, tassativamente nei seguenti orari:
- prima fascia oraria: dalle 8.30 a 11.30;
- seconda fascia oraria: dalle 14.00 alle 16.00;
- terza fascia oraria: dalle 21.00 a 23.00.
3. In caso di violazione delle disposizioni sull’obbligo di spegnimento nelle fasce orarie,
anche di un solo secondo, sarà applicata la sanzione di euro 150 per la prima violazione.
4. In caso di seconda applicazione sarà applica la sanzione doppia, corrispondente ad
euro 300.
5. In caso di terza applicazione sarà applicata la sanzione tripla, corrispondente ad euro
450.
6. In caso di reiterazione ulteriore alla terza, in aggiunta alla sanzione pecuniaria di cui al
comma precedente, sarà imposta, anche ai fini dell'art. 650 codice penale, la sospensione
dell'attività per un periodo da tre a dieci giorni, che non potranno coincidere con eventuali
giorni di ferie e/o riposo settimanale, così modulata:
a) da giorni tre a giorni sei in caso di prima applicazione della misura sospensiva.
b) da giorni cinque a giorni dieci in caso di seconda applicazione della misura sospensiva.

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9. Obblighi di informazioni alla clientela. – 1. Per tutelare la clientela dai rischi derivanti dal
gioco d’azzardo, gli esercenti autorizzati in forza di legge, oltre a dover esporre, all’interno
del locale, i titoli autorizzativi all’esercizio dell’attività e della tabella dei giochi proibiti,
dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
a) l’esposizione, all’esterno del locale e in luogo ben visibile al pubblico, di apposito
cartello contenente gli orari di apertura e chiusura delle sale gioco e di funzionamento
degli apparecchi, che tenga conto dell’eventuale ordinanza sindacale che ne fissi le
limitazioni;
b) l’obbligo di informazione in formato multilingue del divieto del gioco per i minori di anni
18 e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di
un documento di identità e l’esposizione, all’interno del locale e ben visibile al pubblico, di
apposito cartello multilingue contenente l'avvertimento sul rischio di dipendenza della
pratica di giochi con vincita in denaro nonché le altre informative sulle altre prescrizioni
previste dalla legge;
c) l’esposizione, all’interno del locale e in luogo ben visibile al pubblico, di un avviso che
riporti la modalità in cui sia reso accessibile ai clienti il documento noto come “Il gioco
d’azzardo può diventare un problema”, predisposto dall’ATS di Monza e della Brianza
diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco con vincita in denaro ed a segnalare la
presenza sul territorio di servizi di assistenza (tale avviso si considera assolto qualora
contenga l’indirizzo internet dove è possibile scaricare il materiale informativo e
l’indicazione dei numeri da contattare per avere informazioni e assistenza per i giocatori).
d) l’esposizione in modo chiaro e ben visibile in formato multilingue delle indicazioni di
utilizzo degli apparecchi, l’indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del
gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;

10. Ulteriori misure di contenimento del fenomeno. – 1. L’Amministrazione comunale non
autorizza l’installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all’esterno o
visibili dall’esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.
2. Il Consiglio si riserva di adottare in occasione dell’approvazione delle tariffe TARI
(tributo servizio rifiuti), nel caso risulti applicabile l’art. 24, comma 1, del regolamento IUC
vigente (rubricato “riduzioni per il recupero”), agevolazioni specifiche per le finalità del
presente Regolamento, come prevedere la riduzione di TARI, nella misura fino al 50%,
quale misura premiale agli esercenti che, in base alla situazione di esclusione di cui
all’articolo 5, possono svolgere attività di gioco lecito di cui al comma 2 nell’area di rispetto
delle distanze dai luoghi sensibili.

11. Rinvio. - 1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si
applica la normativa vigente in materia.

12. Entrata in vigore. - 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno primo di gennaio
del’anno duemilaventi.

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