POLITICA DEL LAVORO DEL GOVERNO RENZI
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POLITICA DEL LAVORO DEL GOVERNO RENZI L'impostazione generale risale al Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2014, quando vennero varati: Un decreto legge (DL 20 marzo 2014 n. 34 pubblicato in GU il giorno stesso ed immediatamente in vigore, convertito con modificazioni nella L 16 maggio 2014 n. 78 pubblicata in GU 1l 19 maggio 2014) Un disegno di legge-delega su tutti i temi del mercato del lavoro, presentato al Senato il 3 aprile 2014 E' palese la schizofrenia tra i due provvedimenti (almeno nelle intenzioni dichiarate)
DL 34/2014: IL “DECRETO POLETTI” Il decreto è stato adottato con la seguente giustificazione: “Un provvedimento urgente che contiene, tra le altre cose, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo.” (comunicato di Palazzochigi) Interventi su 4 temi: Contratto a tempo determinato Contratto di apprendistato Documento unico di regolarità contributiva Contratti di solidarietà difensivi
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/1 Viene generalizzata la “acausalità”, cioè si elimina l'obbligo di indicare una causale giustificativa del termine; lo stesso principio si applica alla somministrazione a tempo determinato; per mera opportunità, la circolare ministeriale (n. 18/2014) suggerisce di continuare ad indicare la causale ove si tratti di sostituzione o attività stagionali La durata massima di ogni contratto, compresi eventuali proroghe e rinnovi, e salvo casi particolari, è fissata in 36 mesi; continuano a trovare applicazione le possibilità di “sforamento” di 30 e 50 giorni e l'ulteriore proroga assistita; il limite dei 36 mesi è riferito a rapporti per mansioni equivalenti Nel limite complessivo dei 36, sono ammesse fino a 5 proroghe totali, indipendentemente dal numero dei rinnovi, alla sola condizione che si riferiscano alla stessa attività
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/2 La disciplina dei rinnovi rimane invariata Viene introdotto un limite quantitativo massimo legale di contratti attivabili, valevole per i datori di lavoro non coperti da una disciplina contrattuale in materia, fissato nella misura del 20% del personale in forza al I° gennaio di ciascun anno. Qualora fossero presenti alla data di entrata in vigore del decreto contratti in misura superiore, il datore di lavoro è tenuto a rientrare nel limite entro il 31 dicembre 2014 o entro la diversa data stabilita da un eventuale contratto collettivo anche di II° livello Rimane inalterata la facoltà della contrattazione collettiva di stabilire limiti diversi o diverse modalità di computo; le norme contrattuali in essere, comprese quelle che cumulano contratti a termine e somministrazione, mantengono efficacia fino a che non vengano eventualmente sostituite o modificate
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/3 Sono esclusi da limiti quantitativi i contratti stipulati: Per avvio di nuove attività, nei modi e nei tempi stabiliti dalla contrattazione collettiva Per motivi sostitutivi o per stagionalità Con lavoratori ultracinquantacinquenni e per gli assunti dalla lista di mobilità Con lavoratori disabili, assunti nell'ambito di una convenzione ex art. 11 L. 68/99 Con lavoratori acquisiti mediante una acquisizione d'azienda o di un ramo di essa
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/4 In caso di superamento dei limiti quantitativi legali o contrattuali, e fatta salva la fase transitoria, si applica una sanzione amministrativa. La misura di tale sanzione è stabilita in: 20% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese >15 gg. se il superamento è di 1 solo lavoratore 50% della retribuzione per ogni lavoratore se il superamento riguarda più lavoratori Dal tenore letterale della norma, la sanzione amministrativa sembra essere aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto ad altre possibili conseguenze, in particolare alla richiesta dei lavoratori assunti in eccesso di vedersi dichiarata la nullità del termine apposto al contratto.
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/5 Alcuni piccoli miglioramenti sulla questione dei diritti di precedenza in favore delle lavoratrici: Il periodo di astensione obbligatoria per maternità iniziato durante lo svolgimento di un contratto a termine è utile ai fini del raggiungimento del periodo (>6mesi) che produce il diritto di precedenza nei confronti delle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nei 12 mesi successivi Alle stesse lavoratrici è riconosciuto un diritto di precedenza anche nei confronti delle assunzioni a tempo determinato effettuate nei successivi 12 mesi Si stabilisce inoltre che i vari tipi di diritto di precedenza devono essere richiamati nella lettera di assunzione (ma se ciò non avviene, non vi è alcuna sanzione!)
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/6 E' utile notare che in sede di conversione in legge del decreto, all'art. 1 è stato riportato una sorta di preambolo che così recita: “Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: “ Sarà interessante verificare se al momento dell'approvazione della legge delega, che prevede tra l'altro il riordino delle tipologie contrattuali e l'istituzione del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, si tornerà indietro rispetto alla selvaggia liberalizzazione del contratto a tempo determinato effettuata con il decreto legge.
IL “DECRETO POLETTI”/apprendistato/1 Dopo che il cosiddetto testo unico sull'apprendistato (D.Lgs. 167/11) aveva già semplificato molto l'istituto, sottraendo alle Regioni competenze sulla parte formativa della tipologia più utilizzata (apprendistato professionalizzante), il presente decreto interviene ulteriormente: Il piano formativo individuale, spesso unico elemento che dovrebbe consentire una verifica sulla correttezza del rapporto di apprendistato, deve essere redatto “in forma sintetica”, anche sulla base di moduli e formulari definiti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali: in sostanza, piani formativi “a ciclostile”
IL “DECRETO POLETTI”/apprendistato/2 Clausole di stabilizzazione: viene reintrodotto per legge un ridicolo ed inutile vincolo alla conferma in servizio di almeno il 20% dei contratti scaduti nei 36 mesi precedenti, come condizione per poter assumere nuovi apprendisti (ma rimane immutata la normativa come introdotta con L 92/12), solo per le aziende con almeno 50 dipendenti E' confermata la facoltà della contrattazione collettiva nazionale di stabilire clausole diverse; il punto non chiaro è se tale facoltà possa riguardare solo le aziende con almeno 50 dipendenti Apprendistato del primo tipo (per assolvimento obbligo scolastico o acquisizione qualifica professionale): fatta salva l'autonomia contrattuale, la retribuzione può essere commisurata per le ore di formazione al 35% delle stesse. In Piemonte al momento la questione è regolata diversamente da un accordo interconfederale
IL “DECRETO POLETTI”/apprendistato/3 Formazione sulle materie di base e trasversali nell'apprendistato professionalizzante: in presenza di offerta formativa pubblica (come nel caso del Piemonte), tale formazione è obbligatoria nei limiti di durata stabiliti dalle linee guida definite in sede di conferenza delle Regioni (ore 120-80-40 nel triennio a seconda del titolo di studio obbligo- diploma-laurea)
IL “DECRETO POLETTI”/DURC Il documento unico di regolarità contributiva era uno strumento importante ai fini della verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, soprattutto in alcuni settori particolarmente esposti alla presenza di imprese pirata (edilizia ed appalti in genere). Con il pretesto della semplificazione burocratica, il decreto attua un forte depotenziamento dello strumento intervenendo sui tempi di validità: con le nuove norme, di fatto si consente ad un'impresa irregolare di operare fino a 6 mesi senza che le irregolarità vengano rilevate (consentendo all'impresa di sparire e magari ricomparire con altra ragione sociale)
IL “DECRETO POLETTI”/CONTRATTI DI SOLIDARIETA' Una vecchia norma del 1996 prevedeva il riconoscimento di uno sgravio contributivo a favore delle imprese per i lavoratori interessati da contratti di solidarietà difensivi con riduzione di orario di almeno il 20%, “nei limiti delle disponibilità preordinate”. Da anni la misura era lettera morta in quanto non rifinanziata. Ora viene ripristinata una operatività parziale (seguito vicenda Electrolux) con uno stanziamento per il 2014 di 15 mln di euro; sulla base del decreto attuativo, il beneficio è riconosciuto a condizione che sia predisposto un piano di miglioramento della produttività e dell'efficienza di valore almeno pari a quello dello sgravio contributivo
DDL DELEGA La legge delega è un provvedimento mediante il quale il Parlamento delega il Governo ad emanare atti (decreti legislativi) aventi valore di legge, non più sottoposti al voto parlamentare. I margini di manovra del Governo, nell'esercizio della delega, sono più o meno ampi a seconda di quanto sono vincolanti gli indirizzi ed i criteri contenuti nella legge delega. Il DDL delega sul lavoro, attualmente in discussione in aula al Senato dopo essere stato approvato con modificazioni dalla Comissione Lavoro, si propone di intervenire in pratica su tutte le materie connesse ai rapporti di lavoro. E' al momento un testo molto aperto, salvo che su singoli punti, che consentirebbe al Governo di muoversi ad ampio raggio.
DDL DELEGA/art. 1 ammortizzatori sociali/1 In costanza di rapporto di lavoro: Esclusione ricorso alla cig nei casi di cessazione totale o parziale di attività Obbligo di esaurimento delle flessibilità contrattuali prima di accedere a cig, rafforzamento meccanismi di rotazione e dei CdS difensivi (testo commissione) Durata cig non più rapportata ad azienda ma ai singoli lavoratori Riduzione contribuzione ordinaria ed aumento contribuzione addizionale Revisione della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali Revisione disciplina CdS espansivi e messa a regime dei CdS di tipo B (testo commissione)
DDL DELEGA/art. 1 ammortizzatori sociali/2 In caso di disoccupazione involontaria: Revisione disciplina AspI e rimodulazione durate in rapporto anzianità contributiva Estensione del campo di applicazione dell'ASpI a cococo e cocopro Introduzione di massimali per la contribuzione figurativa Introduzione (eventuale) di un sostegno al reddito dopo esaurimento AspI per chi è al di sotto di un certo valore ISEE In tutti i casi di fruizione di un ammortizzatore, introduzione di meccanismi che impegnino i beneficiari a svolgere attività a favore delle comunità locali
DDL DELEGA/art. 2-3 servizi per il lavoro e politiche attive Revisione e razionalizzazione del sistema degli incentivi all'occupazione Razionalizzazione sistema incentivi autoimpiego e autoimprenditorialità Istituzione di una Agenzia nazionale, partecipata dalle Regioni, con competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche passive ed attive del lavoro Rafforzamento dei meccanismi di collegamento tra la fruizione di sostegno al reddito e l'attivazione per la ricerca di lavoro Semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nella costituzione e gestione dei rapporti di lavoro ed in materia di sicurezza sul lavoro
DDL DELEGA/art. 4 riordino delle forme contrattuali “Eventuali” interventi di semplificazione delle tipologie contrattuali “Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio” (testo commissione) “Revisione della disciplina delle mansioni” (art. 13 L. 300/70) (testo commissione) “Revisione della disciplina dei controlli a distanza” (art. 4 L. 300/70) (testo commissione) Introduzione in via sperimentale del compenso orario minimo per dipendenti e collaboratori operanti in settori non coperti da contrattazione collettiva Ampliamento della possibilità di ricorso al lavoro accessorio a voucher Unificazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi dei diversi enti (testo commissione)
DDL DELEGA/art. 5 maternità e conciliazione vita-lavoro Possibile estensione dell'indennità di maternità a tutte le categorie di donne lavoratrici Estensione alle lavoratrici madri parasubordinate del principio dell'automaticità delle prestazioni Introduzione di un tax credit in favore di donne lavoratrici madri di minori, non autosufficienti, con reddito inferiore a soglia da definire Misure di incentivazione della flessibilità dell'orario lavorativo per conciliare lavoro ed esigenze di assistenza familiare Introduzione della possibilità di cessione dei riposi aggiuntivi in favore di genitori di figli che necessitano di cura ed assistenza continuative (testo commissione) Potenziamento dell'integrazione pubblico-privato dei servizi per l'infanzia e per i servizi alla persona
DDL DELEGA/art. 6 principi generali “3. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli adempi-menti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni..............”
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