POLITICA DEL LAVORO DEL GOVERNO RENZI

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POLITICA DEL LAVORO
                     DEL GOVERNO RENZI

L'impostazione generale risale al Consiglio dei Ministri del 12
   marzo 2014, quando vennero varati:

    Un decreto legge (DL 20 marzo 2014 n. 34 pubblicato in GU
    il giorno stesso ed immediatamente in vigore, convertito con
    modificazioni nella L 16 maggio 2014 n. 78 pubblicata in GU
    1l 19 maggio 2014)

    Un disegno di legge-delega su tutti i temi del mercato del
    lavoro, presentato al Senato il 3 aprile 2014
E' palese la schizofrenia tra i due provvedimenti (almeno nelle
   intenzioni dichiarate)
DL 34/2014: IL “DECRETO POLETTI”

Il decreto è stato adottato con la seguente giustificazione:
“Un provvedimento urgente che contiene, tra le altre cose,
  interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul
  contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le
  esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo.”
    (comunicato di Palazzochigi)
Interventi su 4 temi:

    Contratto a tempo determinato

    Contratto di apprendistato

    Documento unico di regolarità contributiva

    Contratti di solidarietà difensivi
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/1


    Viene generalizzata la “acausalità”, cioè si elimina l'obbligo di
    indicare una causale giustificativa del termine; lo stesso principio
    si applica alla somministrazione a tempo determinato; per mera
    opportunità, la circolare ministeriale (n. 18/2014) suggerisce di
    continuare ad indicare la causale ove si tratti di sostituzione o
    attività stagionali

    La durata massima di ogni contratto, compresi eventuali proroghe
    e rinnovi, e salvo casi particolari, è fissata in 36 mesi; continuano
    a trovare applicazione le possibilità di “sforamento” di 30 e 50
    giorni e l'ulteriore proroga assistita; il limite dei 36 mesi è riferito a
    rapporti per mansioni equivalenti

    Nel limite complessivo dei 36, sono ammesse fino a 5 proroghe
    totali, indipendentemente dal numero dei rinnovi, alla sola
    condizione che si riferiscano alla stessa attività
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/2


    La disciplina dei rinnovi rimane invariata

    Viene introdotto un limite quantitativo massimo legale di contratti
    attivabili, valevole per i datori di lavoro non coperti da una
    disciplina contrattuale in materia, fissato nella misura del 20% del
    personale in forza al I° gennaio di ciascun anno. Qualora fossero
    presenti alla data di entrata in vigore del decreto contratti in
    misura superiore, il datore di lavoro è tenuto a rientrare nel limite
    entro il 31 dicembre 2014 o entro la diversa data stabilita da un
    eventuale contratto collettivo anche di II° livello

    Rimane inalterata la facoltà della contrattazione collettiva di
    stabilire limiti diversi o diverse modalità di computo; le norme
    contrattuali in essere, comprese quelle che cumulano contratti a
    termine e somministrazione, mantengono efficacia fino a che non
    vengano eventualmente sostituite o modificate
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/3

Sono esclusi da limiti quantitativi i contratti stipulati:

    Per avvio di nuove attività, nei modi e nei tempi stabiliti dalla
    contrattazione collettiva

    Per motivi sostitutivi o per stagionalità

    Con lavoratori ultracinquantacinquenni e per gli assunti dalla lista di
    mobilità

    Con lavoratori disabili, assunti nell'ambito di una convenzione ex art. 11
    L. 68/99

    Con lavoratori acquisiti mediante una acquisizione d'azienda o di un
    ramo di essa
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/4

In caso di superamento dei limiti quantitativi legali o contrattuali, e
   fatta salva la fase transitoria, si applica una sanzione
   amministrativa. La misura di tale sanzione è stabilita in:

    20% della retribuzione per ogni mese o frazione di mese >15 gg.
    se il superamento è di 1 solo lavoratore

    50% della retribuzione per ogni lavoratore se il superamento
    riguarda più lavoratori
Dal tenore letterale della norma, la sanzione amministrativa sembra
  essere aggiuntiva, e non sostitutiva, rispetto ad altre possibili
  conseguenze, in particolare alla richiesta dei lavoratori assunti in
  eccesso di vedersi dichiarata la nullità del termine apposto al
  contratto.
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/5

Alcuni piccoli miglioramenti sulla questione dei diritti di precedenza
   in favore delle lavoratrici:

    Il periodo di astensione obbligatoria per maternità iniziato durante
    lo svolgimento di un contratto a termine è utile ai fini del
    raggiungimento del periodo (>6mesi) che produce il diritto di
    precedenza nei confronti delle assunzioni a tempo indeterminato
    effettuate nei 12 mesi successivi

    Alle stesse lavoratrici è riconosciuto un diritto di precedenza
    anche nei confronti delle assunzioni a tempo determinato
    effettuate nei successivi 12 mesi
Si stabilisce inoltre che i vari tipi di diritto di precedenza devono
   essere richiamati nella lettera di assunzione (ma se ciò non
   avviene, non vi è alcuna sanzione!)
IL “DECRETO POLETTI”/ contratto a tempo determinato/6

E' utile notare che in sede di conversione in legge del decreto, all'art.
   1 è stato riportato una sorta di preambolo che così recita:
“Considerata la perdurante crisi occupazionale e l'incertezza dell'attuale quadro
   economico nel quale le imprese devono operare, nelle more dell'adozione di un
   testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro con la previsione in
   via sperimentale del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente e
   salva l'attuale articolazione delle tipologie di contratti di lavoro, vista la direttiva
   1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, al
   decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti
   modificazioni: “

Sarà interessante verificare se al momento dell'approvazione della
  legge delega, che prevede tra l'altro il riordino delle tipologie
  contrattuali e l'istituzione del contratto a tempo indeterminato a
  tutele crescenti, si tornerà indietro rispetto alla selvaggia
  liberalizzazione del contratto a tempo determinato effettuata con il
  decreto legge.
IL “DECRETO POLETTI”/apprendistato/1

Dopo che il cosiddetto testo unico sull'apprendistato (D.Lgs. 167/11)
  aveva già semplificato molto l'istituto, sottraendo alle Regioni
  competenze sulla parte formativa della tipologia più utilizzata
  (apprendistato professionalizzante), il presente decreto interviene
  ulteriormente:

    Il piano formativo individuale, spesso unico elemento che
    dovrebbe consentire una verifica sulla correttezza del rapporto di
    apprendistato, deve essere redatto “in forma sintetica”, anche
    sulla base di moduli e formulari definiti dalla contrattazione
    collettiva o dagli enti bilaterali: in sostanza, piani formativi “a
    ciclostile”
IL “DECRETO POLETTI”/apprendistato/2

Clausole di stabilizzazione: viene reintrodotto per legge un ridicolo ed
   inutile vincolo alla conferma in servizio di almeno il 20% dei
   contratti scaduti nei 36 mesi precedenti, come condizione per
   poter assumere nuovi apprendisti (ma rimane immutata la
   normativa come introdotta con L 92/12), solo per le aziende con
   almeno 50 dipendenti
E' confermata la facoltà della contrattazione collettiva nazionale di
   stabilire clausole diverse; il punto non chiaro è se tale facoltà
   possa riguardare solo le aziende con almeno 50 dipendenti
Apprendistato del primo tipo (per assolvimento obbligo scolastico o
  acquisizione qualifica professionale): fatta salva l'autonomia
  contrattuale, la retribuzione può essere commisurata per le ore di
  formazione al 35% delle stesse. In Piemonte al momento la
  questione è regolata diversamente da un accordo interconfederale
IL “DECRETO POLETTI”/apprendistato/3

Formazione sulle materie di base e trasversali
  nell'apprendistato professionalizzante: in presenza di offerta
  formativa pubblica (come nel caso del Piemonte), tale
  formazione è obbligatoria nei limiti di durata stabiliti dalle
  linee guida definite in sede di conferenza delle Regioni (ore
  120-80-40 nel triennio a seconda del titolo di studio obbligo-
  diploma-laurea)
IL “DECRETO POLETTI”/DURC

Il documento unico di regolarità contributiva era uno strumento
    importante ai fini della verifica della regolarità dei rapporti di
    lavoro, soprattutto in alcuni settori particolarmente esposti alla
    presenza di imprese pirata (edilizia ed appalti in genere).
Con il pretesto della semplificazione burocratica, il decreto attua un
  forte depotenziamento dello strumento intervenendo sui tempi di
  validità: con le nuove norme, di fatto si consente ad un'impresa
  irregolare di operare fino a 6 mesi senza che le irregolarità
  vengano rilevate (consentendo all'impresa di sparire e magari
  ricomparire con altra ragione sociale)
IL “DECRETO POLETTI”/CONTRATTI DI SOLIDARIETA'

Una vecchia norma del 1996 prevedeva il riconoscimento di
  uno sgravio contributivo a favore delle imprese per i
  lavoratori interessati da contratti di solidarietà difensivi con
  riduzione di orario di almeno il 20%, “nei limiti delle
  disponibilità preordinate”.
Da anni la misura era lettera morta in quanto non rifinanziata.
Ora viene ripristinata una operatività parziale (seguito vicenda
  Electrolux) con uno stanziamento per il 2014 di 15 mln di
  euro; sulla base del decreto attuativo, il beneficio è
  riconosciuto a condizione che sia predisposto un piano di
  miglioramento della produttività e dell'efficienza di valore
  almeno pari a quello dello sgravio contributivo
DDL DELEGA

La legge delega è un provvedimento mediante il quale il Parlamento
  delega il Governo ad emanare atti (decreti legislativi) aventi valore
  di legge, non più sottoposti al voto parlamentare. I margini di
  manovra del Governo, nell'esercizio della delega, sono più o meno
  ampi a seconda di quanto sono vincolanti gli indirizzi ed i criteri
  contenuti nella legge delega.
Il DDL delega sul lavoro, attualmente in discussione in aula al Senato
    dopo essere stato approvato con modificazioni dalla Comissione
    Lavoro, si propone di intervenire in pratica su tutte le materie
    connesse ai rapporti di lavoro. E' al momento un testo molto
    aperto, salvo che su singoli punti, che consentirebbe al Governo di
    muoversi ad ampio raggio.
DDL DELEGA/art. 1
                        ammortizzatori sociali/1

In costanza di rapporto di lavoro:
Esclusione ricorso alla cig nei casi di cessazione totale o parziale di attività
Obbligo di esaurimento delle flessibilità contrattuali prima di accedere a cig,
  rafforzamento meccanismi di rotazione e dei CdS difensivi (testo
   commissione)

Durata cig non più rapportata ad azienda ma ai singoli lavoratori
Riduzione contribuzione ordinaria ed aumento contribuzione addizionale
Revisione della disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali
Revisione disciplina CdS espansivi e messa a regime dei CdS di tipo B       (testo
   commissione)
DDL DELEGA/art. 1
                       ammortizzatori sociali/2

In caso di disoccupazione involontaria:
Revisione disciplina AspI e rimodulazione durate in rapporto anzianità
  contributiva
Estensione del campo di applicazione dell'ASpI a cococo e cocopro
Introduzione di massimali per la contribuzione figurativa
Introduzione (eventuale) di un sostegno al reddito dopo esaurimento AspI
    per chi è al di sotto di un certo valore ISEE

In tutti i casi di fruizione di un ammortizzatore, introduzione di meccanismi
    che impegnino i beneficiari a svolgere attività a favore delle comunità
    locali
DDL DELEGA/art. 2-3
               servizi per il lavoro e politiche attive

Revisione e razionalizzazione del sistema degli incentivi all'occupazione
Razionalizzazione sistema incentivi autoimpiego e autoimprenditorialità
Istituzione di una Agenzia nazionale, partecipata dalle Regioni, con
    competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche
    passive ed attive del lavoro
Rafforzamento dei meccanismi di collegamento tra la fruizione di sostegno
  al reddito e l'attivazione per la ricerca di lavoro
Semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici nella
  costituzione e gestione dei rapporti di lavoro ed in materia di sicurezza
  sul lavoro
DDL DELEGA/art. 4
                   riordino delle forme contrattuali

“Eventuali” interventi di semplificazione delle tipologie contrattuali
“Previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a
   tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio” (testo commissione)
“Revisione della disciplina delle mansioni” (art. 13 L. 300/70) (testo
   commissione)

“Revisione della disciplina dei controlli a distanza” (art. 4 L. 300/70) (testo
   commissione)

Introduzione in via sperimentale del compenso orario minimo per dipendenti
    e collaboratori operanti in settori non coperti da contrattazione collettiva
Ampliamento della possibilità di ricorso al lavoro accessorio a voucher
Unificazione in un'unica struttura dei servizi ispettivi dei diversi enti   (testo
   commissione)
DDL DELEGA/art. 5
                  maternità e conciliazione vita-lavoro

Possibile estensione dell'indennità di maternità a tutte le categorie di donne
  lavoratrici
Estensione alle lavoratrici madri parasubordinate del principio
   dell'automaticità delle prestazioni
Introduzione di un tax credit in favore di donne lavoratrici madri di minori,
    non autosufficienti, con reddito inferiore a soglia da definire
Misure di incentivazione della flessibilità dell'orario lavorativo per conciliare
   lavoro ed esigenze di assistenza familiare
Introduzione della possibilità di cessione dei riposi aggiuntivi in favore di
    genitori di figli che necessitano di cura ed assistenza continuative (testo
   commissione)

Potenziamento dell'integrazione pubblico-privato dei servizi per l'infanzia e
  per i servizi alla persona
DDL DELEGA/art. 6
                          principi generali

“3. Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non
   devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
   pubblica. A tale fine, per gli adempi-menti dei decreti attuativi della
   presente legge, le amministrazioni competenti provvedono
   attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane,
   finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime
   amministrazioni..............”
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