IL RUOLO DELL'UE NELL'ISTRUZIONE - LE RICADUTE NEL SISTEMA ITALIANO - Corso di preparazione al Concorso per titoli ed esami, D.D.G. n ...

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Corso di preparazione al Concorso per titoli ed esami,
                                        D.D.G. n. 105-106-107 del 23 febbraio 2016

    IL RUOLO DELL’UE
    NELL’ISTRUZIONE
L E R I C A D U T E N E L S I S T E M A I TA L I A N O

                                                                   L’Aquila, 7 maggio 2016
                                                                        Pier Giorgio Basile
Indice

A - IL DIRITTO COMUNITARIO
B - IL RUOLO DELL’UE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
C - EUROPA - ITALIA
D - ERASMUS PLUS
RIFERIMENTI
              • http://europa.eu/about-eu/index_it.htm
              • http://ec.europa.eu/education/index_it.htm
              • http://europa.eu/eu-law/index_it.htm
              • http://ec.europa.eu/index_it.htm
              • Come funziona l’UE
              • http://www.consilium.europa.eu/it/home/
              • EQF
              • http://www.erasmusplus.it
              • F.Brotto, Europa e enti multinazionali. I Trattati europei,
                l’istruzione e la formazione
              • S.Pace, Obbligo e prospettive europee
A - IL DIRITTO COMUNITARIO
Caratteristiche, competenze e principi dell’agire
UN’UNIONE DI DIRITTO

   L’Unione europea è un’unione di diritto. Ciò significa che ogni azione
   intrapresa dall’UE si fonda sui trattati, che sono stati approvati
   volontariamente e democraticamente da tutti gli Stati membri dell’UE.
   I trattati sono negoziati e concordati da tutti gli Stati membri dell’UE, e
   successivamente ratificati dai parlamenti nazionali o tramite referendum.
   I trattati
    fissano gli obiettivi dell’Unione europea,
    definiscono le norme per le istituzioni dell’UE,
    stabiliscono le modalità per l’adozione delle decisioni
    e descrivono le relazioni tra l’UE e i suoi Stati membri.
   Essi sono stati modificati ogni volta che nuovi membri hanno aderito
   all’Unione. Inoltre sono stati modificati, di tanto in tanto, per riformare
   le istituzioni dell’Unione europea e per attribuirle nuove sfere di
   competenza.
NOTA 1 - LO STATO DI DIRITTO

    Lo Stato di Diritto è caratterizzato dalla massima
    tutela della sfera della libertà, oggi garantita anche
    dalle Corti Internazionali. In uno Stato di diritto vige
    il principio di rigida separazione dei poteri, in vista
    della tutela dei diritti e delle libertà degli altri poteri e
    del corpo sociale. La Costituzione prevede dei sistemi
    di controllo tra i poteri cui si aggiunge in genere una
    quarta figura di garanzia (presidente della
    Repubblica, monarca, ecc.) che non è un potere dello
    Stato. Lo Stato di Diritto prevede poi la
    partecipazione diretta dei cittadini a tutti e tre i poteri:
    giuria popolare; referendum propositivo (potere
    esecutivo); referendum abrogativo (legislativo). Il
    rapporto che lega i soggetti pubblici ai soggetti privati
    è di tipo verticale.
UN TERTIUM GENUS

La caratteristica unica dell’UE è che i 28 paesi aderenti, « pur conservando la propria natura di nazioni
indipendenti e sovrane, hanno unito le loro “sovranità” per accrescere le proprie dimensioni e trarre
vantaggio dalla maggiore forza così acquisita. Nella pratica, mettere insieme le sovranità significa che gli
Stati membri delegano alcuni dei loro poteri decisionali a istituzioni comuni da loro stessi create, in
modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse generale possano essere prese
democraticamente a livello europeo.
L’UE quindi si trova a metà strada
 tra il sistema compiutamente federale proprio degli Stati Uniti
 e il sistema di cooperazione intergovernativa non vincolante che caratterizza le Nazioni Unite»
rispetto alle quali, non ci sono cessioni di sovranità (ossia attribuzione di poteri legislativi) fatta
eccezione per le sanzioni per le violazioni della pace

Ne consegue che, a differenza di organizzazioni internazionali (come l’ONU), il diritto comunitario
attribuisce dei diritti e impone dei doveri non soltanto agli Stati membri, ma anche ai cittadini e alle
imprese: diverse norme si applicano infatti direttamente ai soggetti di diritto privato. Il diritto dell'Unione
europea costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico degli Stati membri: è ad essi che spetta in
primo luogo attuare e applicare concretamente le norme europee. Ogni cittadino ha quindi il diritto di
attendersi dalle autorità nazionali di tutti i paesi dell'Unione europea il pieno rispetto dei diritti
conferitigli dal diritto europeo.
I TRATTATI IN VIGORE

“L’ultimo trattato modificativo (il trattato di Lisbona) è stato sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre
2007 ed è entrato in vigore il 1º dicembre 2009. I trattati precedenti sono integrati nell’attuale
versione consolidata, che comprende il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea”.
• Trattato sull'Unione europea (versione consolidata 2012)
• Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2012)
• Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (versione consolidata 2012)
• Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012)
Il trattato di Lisbona
Firma : 13 dicembre 2007
Entrata in vigore : 1° dicembre 2009
Finalità : rendere l'UE più democratica, efficiente e preparata per affrontare i problemi di portata
mondiale, come il cambiamento climatico, parlando con un'unica voce.
Principali novità: maggiori poteri per il Parlamento europeo, modifica delle procedure di voto del
Consiglio, iniziativa dei cittadini, un presidente permanente del Consiglio europeo, l'istituzione di un
alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e di un servizio diplomatico dell'UE.
Il trattato di Lisbona definisce chiaramente:
• le competenze dell'UE
• le competenze dei paesi membri
• le competenze condivise.
IL RECEPIMENTO

Ogni Stato si dota di meccanismi per decidere se e in che modo una norma internazionale deve entrare
nell’ordinamento interno.

Per le consuetudini,
l’Italia non ha dovuto modificare la Costituzione in direzione internazionale. Essa ha infatti delle norme-cerniere,
per gli artt.10, 11 e 117.
Art.10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente
riconosciute […].
Art. 11 - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di
sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le
organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
 Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Per i trattati,
invece, la Costituzione non prevede norme per il loro recepimento nel nostro ordinamento. Esistono però due
regole:
Regola generale: i trattati devono trasformarsi in leggi dello stato; dunque occorre una produzione legislativa dello
stato,.
Per prassi: il legislatore adotta una legge, un decreto, un regolamento o circolare, ossia un atto normativo che
recepisce questo trattato. Dunque, la norma non riproduce quella internazionale ma rinvia ad essa “ordine di
esecuzione”. Solitamente tale atto normativo si compone di soli due articoli.
NOTA 2 - FONTI INTERNAZIONALI

   Fonti di diritto della comunità internazionale sono la
   consuetudine e il trattato o convenzione:
   La consuetudine ha portata erga omnes. Essa è composta da
   due elementi: diuturnitas (comportamento ripetuto nel
   tempo), opinio iuris (la convinzione che quel comportamento
   sia doveroso)
   Il trattato (o convenzione) spesso viene a codificare una
   norma che è già consuetudinaria. Anche il trattato,
   comunque, è fonte primaria.
   Esiste comunque una gerarchia delle fonti: tra il trattato e le
   fonti previste dal trattato.
IL DIRITTO DERIVATO

Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Questi ultimi
   comprendono regolamenti, direttive, raccomandazioni e pareri. Alcuni sono vincolanti, altri no.
   Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi.
Esistono vari tipi di atti legislativi, ciascuno con modalità di applicazione diverse:
▶ il regolamento è un atto direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri. Non è
   necessario che sia recepito dagli Stati membri nel diritto nazionale, sebbene possa essere
   indispensabile modificare le leggi nazionali vigenti per evitare incompatibilità con il regolamento;
▶ la direttiva è un atto che vincola gli Stati membri, o un gruppo di Stati membri, a realizzare un
   determinato obiettivo. Di solito, per avere efficacia le direttive devono essere recepite nel diritto
   nazionale. L’aspetto più importante è che la direttiva indica chiaramente il risultato da raggiungere e
   lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere in merito alla forma e ai mezzi da applicare a
   tal fine;
▶ la decisione può essere rivolta agli Stati membri, a gruppi di persone o persino a singole persone
   fisiche e giuridiche. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Le decisioni sono usate, ad esempio,
   per regolamentare proposte di fusioni tra società;
▶ le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

La giurisprudenza dell'UE è composta dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la
  quale interpreta la legislazione dell'UE.
L’ITER LEGISLATIVO

Il processo decisionale dell'UE è la cosiddetta "procedura legislativa ordinaria" (ex "procedura di
codecisione"). Il Parlamento europeo, eletto direttamente, approva cioè la legislazione dell'UE
congiuntamente al Consiglio (formato dai governi dei 28 Stati membri).
La procedura è avviata dalla Commissione. Quest’ultima, nella fase in cui prende in
considerazione il lancio di una proposta d’azione, spesso invita governi, imprese, organizzazioni
della società civile e singoli cittadini a trasmettere pareri sull’argomento. Tali pareri sono
utilizzati per redigere una proposta della Commissione, che viene poi presentata al Parlamento e
al Consiglio. La proposta può essere stata formulata su invito del Parlamento, del Consiglio
europeo, del Consiglio o di cittadini europei, oppure può essere presentata su iniziativa della
Commissione.
La Commissione propone la legislazione e la attua dopo che è stata approvata.
COMMISSIONE EUROPEA

Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun paese dell’UE
Presidente: Jean Claude Juncker
Anno di istituzione: 1958
Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: Commissione europea
La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'UE. È l'unico organo cui compete
    redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio
    dell'UE.
Cosa fa la Commissione?
Propone nuove leggi
La Commissione è l’unica istituzione dell’UE a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio disposizioni legislative da
    adottare e:
tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale
si avvale, per gli aspetti tecnici, di esperti e dell’opinione pubblica.
Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’UE
Stabilisce le priorità di spesa dell’UE, unitamente al Consiglio e al Parlamento.
Prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio.
Controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei conti.
Assicura il rispetto della legislazione dell'UE
insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’UE sia correttamente applicato in tutti i paesi membri.
Rappresenta l'UE sulla scena internazionale
Fa da portavoce per tutti i paesi dell’UE presso gli organismi internazionali, in particolare nei settori della politica
    commerciale e degli aiuti umanitari.
Negozia accordi internazionali per conto dell’UE.
PARLAMENTO EUROPEO

Ruolo: organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale con competenze di vigilanza e di bilancio
Membri: 751 deputati (membri del Parlamento europeo)
Presidente: Martin Schulz
Anno di istituzione: 1952 quale Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; 1962 quale Parlamento
    europeo, con le prime elezioni dirette nel 1979
Sede: Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
Sito web: Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'UE che è eletto direttamente dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni.
Cosa fa il Parlamento europeo?
Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali:
Legislazione
 adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle proposte della Commissione europea
 decide sugli accordi internazionali
 decide in merito agli allargamenti
 rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative
Supervisione
 svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE
 elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo.
 discute la politica monetaria con la Banca centrale europea
 rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio
 effettua monitoraggio elettorale
Bilancio
 elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio
 approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro finanziario pluriennale".
IL CONSIGLIO DELL’UE

Anno di istituzione: 1958 (come Consiglio della Comunità economica europea)
Sede: Bruxelles (Belgio)
Sito web: Consiglio dell'UE
Nel Consiglio i ministri dei governi di ciascun paese dell'UE (competenti per la materia in discussione) si
    incontrano per discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le politiche. Sono autorizzati a
    impegnare i rispettivi governi a perseguire le azioni concordate in tale sede.
Assieme al Parlamento europeo, il Consiglio è il principale organo decisionale dell'UE.
Non va confuso con:
il Consiglio europeo - riunione trimestrale in cui i leader dell'UE si incontrano per delineare in senso ampio le
    direttrici politiche dell'Unione
il Consiglio d'Europa - non è un'istituzione dell'UE.
Cosa fa il Consiglio?
 Negozia e adotta le leggi dell'UE, assieme al Parlamento europeo basandosi sulle proposte
    della Commissione europea
 coordina le politiche dei paesi dell'UE
 elabora la politica estera e di sicurezza dell'UE sulla base degli orientamenti delConsiglio europeo
 firma accordi tra l'UE e altri paesi o organizzazioni internazionali
 approva il bilancio annuale dell'UE insieme al Parlamento europeo.
MODALITÀ DI CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ
TRA L’UE E I SUOI STATI MEMBRI

I trattati elencano i settori politici in cui l’UE può adottare decisioni. In alcuni settori politici
   l’UE ha competenza esclusiva, nel senso che le decisioni sono adottate a livello di UE dagli
   Stati membri riuniti nel Consiglio e nel Parlamento europeo.
In altri settori politici le competenze decisionali sono condivise tra l’Unione e gli Stati membri.
   Ciò significa che, se la legislazione è trasferita a livello di UE, tali leggi hanno priorità. In
   caso contrario, se non è stata adottata alcuna legislazione a livello unionale, i singoli Stati
   membri possono legiferare a livello nazionale. La competenza concorrente interessa
   numerosi settori.
In tutti gli altri settori politici le decisioni rimangono di competenza degli Stati membri.
   Perciò, se un settore politico non è menzionato in un trattato, la Commissione non può
   proporre una legge in tale settore. Tuttavia, in alcuni ambiti come il settore dello spazio,
   l’istruzione, la cultura e il turismo, l’Unione può sostenere l’azione degli Stati membri. In
   altri, quali gli aiuti all’estero e la ricerca scientifica, l’UE può condurre attività parallele tra
   cui programmi di aiuto umanitario.
COMPETENZE ESCLUSIVE

L’UE è da sola responsabile nei seguenti settori:

   unione doganale
   norme che regolano la concorrenza all’interno del mercato unico
   politica monetaria dei paesi che utilizzano l’euro
   conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca
   politica commerciale comune
   mercato unico
   conclusione di accordi internazionali laddove previsto dalla legislazione dell’UE
COMPETENZE CONCORRENTI

L’UE e I suoi Stati membri condividono la responsabilità nei seguenti settori:

▶ coesione economica e sociale
▶ aspetti della politica sociale definiti nel trattato di Lisbona
▶ agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare
▶ ambiente
▶ protezione dei consumatori
▶ trasporti
▶ reti transeuropee
▶ energia
▶ creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia
▶ problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti
   definiti nel trattato di Lisbona
▶ ricerca, sviluppo tecnologico e spazio
▶ cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario
RUOLO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO

Settori nei quali la responsabilità principale appartiene agli Stati membri e nei quali l’UE può
svolgere un ruolo di sostegno e coordinamento:

▶ tutela e miglioramento della salute umana
▶ industria
▶ cultura
▶ istruzione, formazione professionale, gioventù e sport
▶ turismo
▶ protezione civile
▶ cooperazione amministrativa
COMPETENZE PARTICOLARI

L’Unione può adottare misure per garantire che i paesi dell’UE coordinino le proprie politiche
economiche, sociali e occupazionali a livello comunitario.
La politica estera e di sicurezza comune dell’UE è caratterizzata da aspetti istituzionali
specifici, quali la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione
europea nel procedimento decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica
è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato e di governo dei paesi
dell’UE) e dal Consiglio (formato da rappresentanti di ogni paese dell’UE a livello ministeriale).
Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di
sicurezza rappresentano l’UE in materia di politica estera e di sicurezza comune.
I PRINCIPI DELL’AGIRE

TUE (Versione consolidata)
Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE)
1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle
   competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.
2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le
   sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi
   competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.
3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione
   interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura
   sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo
   della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le
   istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione
   dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di
   sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.
4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a
   quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il
   principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di
   proporzionalità.
IL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ

 Articolo 1 (ex articolo 1 del TUE)
 […]
  Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre
    più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più
    trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

 Esso tutela le specificità nazionali e rispetta le identità di ciascuno stato membro nel rispetto del
   conseguimento dell’azione comunitaria. Formalmente introdotto dal trattato Maastricht, ma
   già riconosciuto dalla Corte, che aveva autorizzato alcuni stati membri a mantenere in vita
   norme parzialmente difformi alla disciplina comunitaria, in nome dell’esigenza di rispettare
   determinate peculiarità scio-culturali nazionali o regionali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEI TRATTATI UE

http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/education.html?locale=it

Istruzione
Ciascun paese dell'UE è responsabile dell'organizzazione dei propri sistemi di istruzione e di formazione e del
contenuto dei programmi di insegnamento. A norma dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE - Titolo XX - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport), l'Unione europea (UE)
contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione tra i paesi dell'UE e, se
necessario, sostenendone e completandone l'azione (principio di sussidiarietà).
                                                                                                        F.Brotto
I Trattati europei e l’istruzione
La costruzione della Comunità Europea ha riguardato il settore dell’educazione solo a partire dagli anni ‘70,
passando per una fase sperimentale prima di approdare ad una base legale per la cooperazione nel 1992, con gli
articoli 126 e 127 del Trattato di Maastricht. Passando per le successive riformulazioni ed integrazioni
apportate al Trattato, sia ad Amsterdam (1997) che e a Nizza (2001), l’articolo 126 rimane sostanzialmente lo
stesso (cambia solo il numero di riferimento: 149), fino a giungere alla sua nuova formulazione nell’art. 165
del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ma entrato in vigore solo il 1 dicembre 2009, dopo la
ratifica da parte degli Stati membri.
A - ARTICOLO 165 (ISTRUZIONE)

(ex articolo 149 del TCE)
1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione
   tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto
   della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e
   l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche.
L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue
   specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed
   educativa.
2. L'azione dell'Unione è intesa:
- a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la
   diffusione delle lingue degli Stati membri;
- a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il
   riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio;
- a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento;
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
   istruzione degli Stati membri;
A - CONTINUA

- a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a
    incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa;
- a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza;
- a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle
    competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo
    l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi.
3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni
    internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio
    d'Europa.
4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo:
- il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa
    ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni,
    adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
    legislative e regolamentari degli Stati membri;
- il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
B - ARTICOLO 166 (FORMAZIONE PROFESSIONALE)

Invece, per quanto riguarda la formazione professionale, con il solo adeguamento
dell’appellativo utilizzato (“Unione europea” invece di “Comunità europea”), il testo dell’art.
127 del Trattato di Maastricht compare immutato nel testo dell’art. 166 del Trattato di Lisbona,
Articolo 166 - (ex articolo 150 del TCE)
1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli
Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il
contenuto e l'organizzazione della formazione professionale.
2. L'azione dell'Unione è intesa:
- a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione
e la riconversione professionale,
- a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare
l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro,
- a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e
delle persone in formazione, in particolare dei giovani,
- a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di
formazione professionale e imprese,
- a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di
formazione degli Stati membri.
B - IL RUOLO DELL’UE NEL SETTORE
 DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
LO STRUMENTO E IL METODO

          Il maggiore strumento sviluppato in
           seno all’UE per rendere concreti gli
           intendimenti dei Trattati in materia
           di istruzione e di formazione
           professionale sono i Programmi di
           cooperazione europea
          Il metodo, quello del MAC (metodo
           di coordinamento aperto)
NUOVE SFIDE

All’inizio degli anni 90, l’Unione si trova già a doversi confrontare con nuove sfide :
Opportunità: La caduta del blocco sovietico (1989) fa intravvedere la possibilità di allargare l’Unione ai
  Paesi dell’est (cosa che avverrà 15 anni dopo), passando da 375 milioni di abitanti a circa mezzo miliardo,
  superando così gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada e l’Australia insieme (450 milioni) e divenendo il più
  grande mercato interno al mondo.
Rischi: La globalizzazione sempre più forte delle economie e degli scambi che ne esige un adattamento in
  profondità e rafforza il bisogno di un’azione comune degli europei non solo per affrontare in maniera più
  adeguata una concorrenza internazionale sempre più forte, ma anche per difendere i valori e un modello di
  sviluppo europei. Globalizzazione, infatti, significa anche veloce delocalizzazione delle produzioni, rottura
  del rapporto luogo di produzione/luogo dell’accumulazione, possibilità di sfuggire ai controlli fiscali ed
  ambientali spostando le produzioni in zone del Pianeta depresse, con salari bassi, senza vincoli per la tutela
  né dei lavoratori né dell’ambiente…
Di fronte alle sfide che l’Unione deve affrontare, il Consiglio europeo di Copenaghen (21 e 22 giugno 1993)
   richiede alla Commissione europea di presentare un libro bianco su una strategia a medio termine in
   favore della crescita, della competitività e dell’occupazione. Jacques Delors presenta questo testo nel
   dicembre 1993 al Consiglio europeo di Bruxelles che stabilisce un piano di azione per gli anni avvenire.
Il primo documento che sancisce la collaborazione europea sono le Linee guida per l’azione comunitaria nel
    campo dell’educazione e della formazione adottate dalla Commissione il 5 maggio 1993.
IL LIBRO BIANCO DI DELORS

 Nel dicembre del 1993 la Commissione adotta il Libro bianco: "Crescita, competitività, occupazione: le sfide
e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo".
Il libro Contiene numerose indicazioni di politica economica che i singoli Stati membri e la Comunità nel suo
complesso dovrebbero seguire per combattere un fenomeno che negli ultimi venti anni ha afflitto l’Europa: la
disoccupazione.
Riguardo la disoccupazione tecnologica (nei suoi connotati di fenomeno strutturale) il rapporto ne individua la
causa principale nell’ “inadeguato livello dell'istruzione e della formazione professionale di fronte sia ai rapidi
mutamenti della tecnologia, che alla sfida portata al sistema europeo dalla globalizzazione dell'economia”.
La formazione e l'istruzione vengono quindi considerati degli strumenti di politica attiva del mercato del
lavoro anche in relazione alla lotta alla disoccupazione giovanile e a quella di lunga durata.
Principio fondamentale alla base di ogni azione riguardante la formazione deve essere, la valorizzazione del
capitale umano lungo tutto il periodo della vita attiva.
L'obiettivo è quello "di imparare a imparare per tutto il corso della vita".
Per agevolare il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita professionale, vanno ampliate le forme di tirocinio
ed apprendistato presso le imprese e, ad integrazione di ciò, vi è bisogno di corsi di formazione professionale
brevi ed a carattere eminentemente pratico organizzati in centri specializzati.
Un’opera di riorganizzazione del sistema educativo e formativo che richiede risorse e il coinvolgimento delle
imprese.
“La ricchezza delle nazioni – afferma Delors - è basata in misura sempre crescente sulla creazione e sullo
sfruttamento delle conoscenze”.
IL LIBRO BIANCO DELLA CRESSON

Verso la società cognitiva. Insegnare e apprendere - 1995
“E' ormai chiaro che sia le nuove possibilità offerte agli individui che lo stesso clima d'incertezza chiedono a ciascuno
uno sforzo di adattamento, in particolare per costituire da sé le proprie qualifiche, raccogliendo e ricomponendo
conoscenze elementari acquisite in svariate sedi. La società del futuro sarà dunque una società conoscitiva. E' in
questa prospettiva che si profila il ruolo centrale dei sistemi d'istruzione, e quindi in primis degli insegnanti”

I tre "fattori di cambiamento"
L'estensione a livello mondiale degli scambi,
L’avvento della società dell'informazione
Il rapido progresso della rivoluzione scientifica e tecnica.
Obiettivo: contribuire, tramite le politiche dell'istruzione e della formazione degli Stati membri, a orientare l'Europa
sulla strada della società cognitiva.

Per eliminare i possibili effetti nocivi di questi tre fattori, l’istruzione e la formazione
a) Rivalutare la cultura generale, cioè della capacità di cogliere il significato delle cose, di capire e di creare, è la
funzione di base della scuola, nonché il primo fattore di adattamento all'economia e all'occupazione.
b) Sviluppare l'attitudine all'occupazione, cioè un'impostazione di tipo più aperto, più flessibile. Che consista in
particolare nell'incoraggiare la mobilità dei lavoratori - dipendenti, insegnanti, ricercatori - e degli studenti = necessità
del riconoscimento delle conoscenze acquisite all’interno dell’UE (una “tessera personale delle competenze”)
c) Garantire l'accesso alla formazione nell'arco di tutta la vita.
IL LIBRO BIANCO DELLA CRESSON

5 obiettivi generali:
1) Favorire l'acquisizione di nuove conoscenze: innalzare il livello generale delle conoscenze
   incoraggiando l’acquisizione di conoscenze nuove e di nuovi modi più flessibili di
   riconoscimento delle competenze, compreso quelle non formali (per esempio attraverso la
   creazione di carte personali delle competenze, la generalizzazione dell’ECTS…). .
2) Ravvicinare la scuola e l'impresa: sviluppare l'apprendimento in Europa sotto tutti gli aspetti
   sviluppando l’apprendimento in tutte le sue forme (per esempio attraverso la creazione di reti di
   centri di tirocinio/apprendistato, attraverso la mobilità degli apprendisti/tirocinanti, la
   realizzazione di uno statuto europeo dell’apprendista…). .
3) Lottare contro l'emarginazione: offrire una seconda opportunità tramite la scuola.
4) Possedere tre lingue comunitarie: un marchio di qualità.
5) Trattare sullo stesso piano l'investimento a livello fisico e l'investimento a livello di formazione.
INTANTO…

Le condizioni strutturali del cambiamento dei sistemi formativi inducono riforme strutturali
Sulla spinta delle esigenze di mutamento dell’assetto produttivo europeo e del suo assetto sociale, i
Paesi dell’Unione negli anni ’90 hanno avviato un profondo processo riformatore sulla base di tre
assiomi:
Decentramento (avvicinare ai cittadini l’amministrazione della Cosa pubblica)
Autonomia (riconoscere ampi spazi di autonomia alle amministrazioni decentrate così che avessero
i mezzi giuridici, “le potestà”, per agire e potessero essere responsabili dei risultati ottenuti)
Accessibilità sistemi di formazione (consentire ad un numero sempre crescente di cittadini di
possedere le “competenze chiave” per poter esercitare la propria “cittadinanza attiva” ed essere
produttivi nel sistema economico).
Pertanto, negli ultimi anni, nei Paesi dell’UE le riforme della scuola si sono sempre intrecciate
con il decentramento amministrativo insieme al conferimento dell’autonomia alle istituzioni
scolastiche

                                                                                         Salvatore Pace
STRATEGIA DI LISBONA

È la risposta la risposta voluta dai Capi di Stato e di governo (nel Consiglio Europeo di Lisbona del
marzo 2000) per le sfide che l’Europa doveva affrontare in quegli anni, visti gli scenari
internazionali e globalizzati che si andavano delineando.
Obiettivo strategico: entro il 2010, l’Europa sarebbe dovuta “diventare l'economia basata sulla
conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica
sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.”(Conclusioni della
Presidenza, punto5).
Per perseguirlo:
 viene riconosciuto il ruolo fondamentale dell’istruzione e formazione
 si riconosce la necessità di trovare modi per orientare le politiche nazionali per l’istruzione e per
la formazione professionale verso alcuni obiettivi comuni e condivisi
 si assume il principio dell’apprendimento lungo l’arco di tutta la vita (lifelong learning). Creare
“possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della
vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano
rese obsolete dai rapidi cambiamenti”.
Strumento privilegiato: il metodo di coordinamento aperto
IL METODO DI COORDINAMENTO APERTO

È uno strumento giuridico non vincolante (soft law). Si tratta di una forma di politica
intergovernativa che non si traduce in misure legislative vincolanti per l’UE e non richiede ai
paesi dell’UE di introdurre o modificare le loro leggi.

Tale metodo ha fornito un nuovo quadro di cooperazione tra i paesi dell’UE per far convergere le
politiche nazionali verso alcuni obiettivi comuni. In base a questo metodo intergovernativo,
     i paesi dell’UE sono valutati da altri paesi dell’UE (peer pressure)
     e la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza.
     Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia non svolgono praticamente alcun ruolo nel
    processo del metodo di coordinamento aperto.
Esso viene utilizzato in settori che rientrano nella sfera di competenza dei paesi dell’UE, quali
l’occupazione, la protezione sociale, l’istruzione, la gioventù e la formazione professionale.
Si basa principalmente su:
 identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere (adottati dal Consiglio);
 strumenti di misura definiti congiuntamente (statistiche, indicatori, orientamenti);
 «benchmarking», vale a dire l’analisi comparativa dei risultati dei paesi dell’UE e lo scambio
           delle migliori pratiche (procedura monitorata dalla Commissione).
LE PROPOSTE

Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi
25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società
dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire
possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della
vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze
siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre
componenti principali:
 lo sviluppo di centri locali di apprendimento,
 la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione,
 e qualifiche più trasparenti.
26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme
costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle
proprie competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti:
27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui
futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni
nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e
presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001.
GLI OBIETTIVI PER GLI STATI MEMBRI

un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane;
il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari e che non
continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010;
le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali di
apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma
di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti
partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti;
un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita:
competenze in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e
competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di base in materia di
tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l'alfabetizzazione
"digitale" in tutta l'Unione;
entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale
preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates,
Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle
qualifiche e dei periodi di studio e formazione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere
entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello;
dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria,
per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento
e formazione che presso i datori di lavoro.
NOTA 3 - IL CONSIGLIO "ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT"

I settori contemplati di cui si occupa il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" rientrano nelle
competenze degli Stati membri. Il ruolo dell'UE in materia di istruzione, gioventù, cultura e sport consiste
pertanto nel fornire un quadro di cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni ed
esperienze negli ambiti di comune interesse.
Come lavora il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport"?
Il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" è composto dai ministri responsabili dell'istruzione, della
cultura, della gioventù, dei media, della comunicazione e dello sport di tutti gli Stati membri dell'UE. La
composizione precisa del Consiglio dipende dagli argomenti discussi in una determinata sessione.
Alle sessioni del Consiglio partecipa anche un rappresentante della Commissione europea, generalmente il
commissario per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù.
Il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" si riunisce tre o quattro volte all'anno, di cui due in
formazione piena.
Politica in materia di istruzione, gioventù, cultura e sport
Il Consiglio adotta per lo più misure di incentivazione e raccomandazioni. Le iniziative approvate dal
Consiglio, come i programmi Erasmus+ o Europa creativa, possono tuttavia avere un impatto diretto sui
cittadini dell'UE. In alcuni casi, dove i trattati lo consentono, il Consiglio può anche adottare atti legislativi, ad
esempio in materia di audiovisivi e di reciproco riconoscimento dei diplomi.
Inoltre, il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" partecipa attivamente al monitoraggio dei
progressi compiuti sugli aspetti della strategia Europa 2020 relativi all'istruzione e ai giovani, nonché alla
definizione del contributo che il settore culturale può apportare a un'Europa più innovativa, e si adopera altresì
per garantire che il potenziale dell'Europa come centro globale per la produzione di contenuti digitali creativi
contribuisca pienamente all'agenda digitale stabilita nell'ambito di Europa 2020.
Le azioni dell'UE in materia di istruzione, gioventù, cultura e sport sono intese a preservare il patrimonio
culturale europeo, a sostenere i suoi settori culturali e creativo, a incoraggiare la mobilità degli studenti e degli
insegnanti e a promuovere l'attività fisica e l'inclusione sociale mediante lo sport.
BARCELLONA 2002

Su impulso del Consiglio europeo di Lisbona viene adottato il programma “Programma di lavoro sul follow up
circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa” (Relazione congiunta del Consiglio
Istruzione e della Commissione Consiglio europeo di Barcellona, 2002).
Piano di lavoro dettagliato che fissa i temi chiave da affrontare per realizzare i tre obiettivi strategici e i tredici
obiettivi specifici connessi che sono stati concordati.
I tre obiettivi strategici sono:
1. migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi d’istruzione e di formazione;
2. agevolare l’accesso di tutti ai sistemi d’istruzione e formazione;
3. aprire i sistemi d’istruzione e formazione al resto del mondo.
I tredici obiettivi specifici sono:
1. migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori;
2. sviluppare le competenze per la società della conoscenza;
3. garantire l’accesso alle TIC per tutti;
4. attrarre più studenti agli studi scientifici e tecnici;
5. sfruttare al meglio le risorse;
6. creare un ambiente aperto per l’apprendimento;
7. rendere l’apprendimento più attraente;
8. sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale;
9. rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la società in generale;
10. sviluppare lo spirito imprenditoriale;
11. migliorare l’apprendimento delle lingue straniere;
12. aumentare la mobilità e gli scambi;
13. rafforzare la cooperazione europea.
I BENCHMARK DEL 2003

Uno degli sviluppi più significativi del processo inaugurato dal Consiglio di Lisbona è
l’approvazione (esemplificativa del MAC) nel 2003 da parte del Consiglio (istruzione) dell’UE
dei 5 livelli di riferimento del rendimento medio europeo (i benchmark) da raggiungere entro il
2010 in aree considerate prioritarie per gli obiettivi di crescita e di coesione sociale.
I livelli:
 l’aumento del 15% dei laureati in matematica, scienze e tecnologie
 riduzione dell’abbandono scolastico
 promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita
 completamento del ciclo d’istruzione superiore
 competenze di base (alfabetizzazione).
RACCOMANDAZIONE 2006: LE COMPETENZE CHIAVE

 Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a
 competenze chiave per l'apprendimento permanente
 Contesto ed obiettivi
 “Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide,
 ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi
 in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte
 interconnessione.
 L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante
 per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per
 adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti.
 In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle
 diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di
 svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche,
 hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative.
 Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare
 con esigue capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i
 disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di
 assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili”.
LE COMPETENZE CHIAVE

Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave:
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere;
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare;
6) competenze sociali e civiche;
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e
8) consapevolezza ed espressione culturale.

Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a
una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate
tra loro[…]. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico,
creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e
capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze
chiave.
RACCOMANDAZIONE 2008 - L’EQF

“…RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI:
1) di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle
   qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari
   opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro
   europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali;
2) di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, […];
3) di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i
  documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento — in base ai
  sistemi nazionali delle qualifiche — all'appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche;
4) di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e
   di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni
   concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini
   più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe
   contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro;
5) di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione […];
6) di designare punti nazionali di coordinamento[…].
CHE COS’È L’EQF

L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di
paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e
comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti.
Due sono i suoi principali obiettivi:
 promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini
 e agevolarne l’apprendimento permanente.
La Raccomandazione[…] stabilisce due date limite:
 il 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF
 e il 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente
dell’EQF.
L’EQF collegherà i quadri e i sistemi nazionali di qualificazione di vari paesi basandosi su un
riferimento comune europeo: i suoi otto livelli, che prendono in considerazione l’intera gamma di
qualifiche previste, da un livello di base (Livello 1, ad esempio uscita dall’istruzione primaria) ai livelli
più avanzati (Livello 8, ad esempio i dottorati). In qualità di strumento per la promozione
dell’apprendimento permanente, l’EQF include tutti i livelli delle qualifiche acquisite nell’ambito
dell’istruzione generale, professionale e accademica.

                                               https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf
LA NOZIONE DI COMPETENZA

ALLEGATO I - Definizioni
Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni:
a) «qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità
    competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard
    definiti;
f) «risultati dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di
    realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di
    conoscenze, abilità e competenze;
g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze
    sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel
    contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o
    pratiche;
h) «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine
    compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono
    descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche
    (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);
i) «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o
    metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel
    contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di
    responsabilità e autonomia.
E, PRIMA… LA DECISIONE EUROPASS

Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro
comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)

Che cos’è
È un insieme di cinque documenti per far capire chiaramente e facilmente le tue competenze e qualifiche in Europa.
- Due documenti di libero accesso compilati dai cittadini europei:
    Curriculum vitae ti aiuta a presentare le tue competenze e qualifiche in modo più efficace.
    Passaporto delle lingue è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche.
- Tre documenti rilasciati da enti d'istruzione e formazione:
    Europass mobilità registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo;
    Supplemento al certificato descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di certificati
    d'istruzione e formazione professionale.
    Supplemento al diploma descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di titoli d'istruzione
    superiore.
Obiettivo
Aiutare i cittadini a presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace per trovare lavoro o
maturare un'esperienza di formazione;
Aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le qualifiche della forza lavoro;
Aiutare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il contenuto dei programmi formativi.
PRIMA ANCORA… IL QCER

Lanciato nel 2001 dal Consiglio d’Europa, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue (QCER) è uno strumento che ha tre scopi principali:

 Fornire ai professionisti delle lingue in tutta Europa, una base comune per l'elaborazione di
programmi di studio delle lingue, linee guida per il curriculo, esami, libri di testo, ecc.
 Aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi
presenti in Europa.
 Definire livelli di competenza su cui misurare i progressi dell’apprendente in ogni fase
dell'apprendimento e durante tutta la vita.
È progettato per supportare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere
nell'istruzione formale, il suo schema descrittivo e i livelli di competenza potrebbero essere
applicati anche alle esigenze linguistiche e alle competenze comunicative dei migranti adulti, ma
solo dopo un'attenta interpretazione e un costante adattamento: come indica il suo titolo, il
framework è una cornice di riferimento, non uno strumento normativo.
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