IL RUOLO DELL'UE NELL'ISTRUZIONE - LE RICADUTE NEL SISTEMA ITALIANO - Corso di preparazione al Concorso per titoli ed esami, D.D.G. n ...
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Corso di preparazione al Concorso per titoli ed esami, D.D.G. n. 105-106-107 del 23 febbraio 2016 IL RUOLO DELL’UE NELL’ISTRUZIONE L E R I C A D U T E N E L S I S T E M A I TA L I A N O L’Aquila, 7 maggio 2016 Pier Giorgio Basile
Indice A - IL DIRITTO COMUNITARIO B - IL RUOLO DELL’UE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE C - EUROPA - ITALIA D - ERASMUS PLUS
RIFERIMENTI • http://europa.eu/about-eu/index_it.htm • http://ec.europa.eu/education/index_it.htm • http://europa.eu/eu-law/index_it.htm • http://ec.europa.eu/index_it.htm • Come funziona l’UE • http://www.consilium.europa.eu/it/home/ • EQF • http://www.erasmusplus.it • F.Brotto, Europa e enti multinazionali. I Trattati europei, l’istruzione e la formazione • S.Pace, Obbligo e prospettive europee
A - IL DIRITTO COMUNITARIO Caratteristiche, competenze e principi dell’agire
UN’UNIONE DI DIRITTO L’Unione europea è un’unione di diritto. Ciò significa che ogni azione intrapresa dall’UE si fonda sui trattati, che sono stati approvati volontariamente e democraticamente da tutti gli Stati membri dell’UE. I trattati sono negoziati e concordati da tutti gli Stati membri dell’UE, e successivamente ratificati dai parlamenti nazionali o tramite referendum. I trattati fissano gli obiettivi dell’Unione europea, definiscono le norme per le istituzioni dell’UE, stabiliscono le modalità per l’adozione delle decisioni e descrivono le relazioni tra l’UE e i suoi Stati membri. Essi sono stati modificati ogni volta che nuovi membri hanno aderito all’Unione. Inoltre sono stati modificati, di tanto in tanto, per riformare le istituzioni dell’Unione europea e per attribuirle nuove sfere di competenza.
NOTA 1 - LO STATO DI DIRITTO Lo Stato di Diritto è caratterizzato dalla massima tutela della sfera della libertà, oggi garantita anche dalle Corti Internazionali. In uno Stato di diritto vige il principio di rigida separazione dei poteri, in vista della tutela dei diritti e delle libertà degli altri poteri e del corpo sociale. La Costituzione prevede dei sistemi di controllo tra i poteri cui si aggiunge in genere una quarta figura di garanzia (presidente della Repubblica, monarca, ecc.) che non è un potere dello Stato. Lo Stato di Diritto prevede poi la partecipazione diretta dei cittadini a tutti e tre i poteri: giuria popolare; referendum propositivo (potere esecutivo); referendum abrogativo (legislativo). Il rapporto che lega i soggetti pubblici ai soggetti privati è di tipo verticale.
UN TERTIUM GENUS La caratteristica unica dell’UE è che i 28 paesi aderenti, « pur conservando la propria natura di nazioni indipendenti e sovrane, hanno unito le loro “sovranità” per accrescere le proprie dimensioni e trarre vantaggio dalla maggiore forza così acquisita. Nella pratica, mettere insieme le sovranità significa che gli Stati membri delegano alcuni dei loro poteri decisionali a istituzioni comuni da loro stessi create, in modo che le decisioni su questioni specifiche di interesse generale possano essere prese democraticamente a livello europeo. L’UE quindi si trova a metà strada tra il sistema compiutamente federale proprio degli Stati Uniti e il sistema di cooperazione intergovernativa non vincolante che caratterizza le Nazioni Unite» rispetto alle quali, non ci sono cessioni di sovranità (ossia attribuzione di poteri legislativi) fatta eccezione per le sanzioni per le violazioni della pace Ne consegue che, a differenza di organizzazioni internazionali (come l’ONU), il diritto comunitario attribuisce dei diritti e impone dei doveri non soltanto agli Stati membri, ma anche ai cittadini e alle imprese: diverse norme si applicano infatti direttamente ai soggetti di diritto privato. Il diritto dell'Unione europea costituisce parte integrante dell'ordinamento giuridico degli Stati membri: è ad essi che spetta in primo luogo attuare e applicare concretamente le norme europee. Ogni cittadino ha quindi il diritto di attendersi dalle autorità nazionali di tutti i paesi dell'Unione europea il pieno rispetto dei diritti conferitigli dal diritto europeo.
I TRATTATI IN VIGORE “L’ultimo trattato modificativo (il trattato di Lisbona) è stato sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre 2007 ed è entrato in vigore il 1º dicembre 2009. I trattati precedenti sono integrati nell’attuale versione consolidata, che comprende il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. • Trattato sull'Unione europea (versione consolidata 2012) • Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata 2012) • Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (versione consolidata 2012) • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2012) Il trattato di Lisbona Firma : 13 dicembre 2007 Entrata in vigore : 1° dicembre 2009 Finalità : rendere l'UE più democratica, efficiente e preparata per affrontare i problemi di portata mondiale, come il cambiamento climatico, parlando con un'unica voce. Principali novità: maggiori poteri per il Parlamento europeo, modifica delle procedure di voto del Consiglio, iniziativa dei cittadini, un presidente permanente del Consiglio europeo, l'istituzione di un alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e di un servizio diplomatico dell'UE. Il trattato di Lisbona definisce chiaramente: • le competenze dell'UE • le competenze dei paesi membri • le competenze condivise.
IL RECEPIMENTO Ogni Stato si dota di meccanismi per decidere se e in che modo una norma internazionale deve entrare nell’ordinamento interno. Per le consuetudini, l’Italia non ha dovuto modificare la Costituzione in direzione internazionale. Essa ha infatti delle norme-cerniere, per gli artt.10, 11 e 117. Art.10 - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute […]. Art. 11 - L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art. 117 - La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Per i trattati, invece, la Costituzione non prevede norme per il loro recepimento nel nostro ordinamento. Esistono però due regole: Regola generale: i trattati devono trasformarsi in leggi dello stato; dunque occorre una produzione legislativa dello stato,. Per prassi: il legislatore adotta una legge, un decreto, un regolamento o circolare, ossia un atto normativo che recepisce questo trattato. Dunque, la norma non riproduce quella internazionale ma rinvia ad essa “ordine di esecuzione”. Solitamente tale atto normativo si compone di soli due articoli.
NOTA 2 - FONTI INTERNAZIONALI Fonti di diritto della comunità internazionale sono la consuetudine e il trattato o convenzione: La consuetudine ha portata erga omnes. Essa è composta da due elementi: diuturnitas (comportamento ripetuto nel tempo), opinio iuris (la convinzione che quel comportamento sia doveroso) Il trattato (o convenzione) spesso viene a codificare una norma che è già consuetudinaria. Anche il trattato, comunque, è fonte primaria. Esiste comunque una gerarchia delle fonti: tra il trattato e le fonti previste dal trattato.
IL DIRITTO DERIVATO Per realizzare gli obiettivi stabiliti nei trattati, l'UE adotta diversi tipi di atti legislativi. Questi ultimi comprendono regolamenti, direttive, raccomandazioni e pareri. Alcuni sono vincolanti, altri no. Alcuni si applicano in tutti i paesi dell'UE, altri solo in alcuni di essi. Esistono vari tipi di atti legislativi, ciascuno con modalità di applicazione diverse: ▶ il regolamento è un atto direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri. Non è necessario che sia recepito dagli Stati membri nel diritto nazionale, sebbene possa essere indispensabile modificare le leggi nazionali vigenti per evitare incompatibilità con il regolamento; ▶ la direttiva è un atto che vincola gli Stati membri, o un gruppo di Stati membri, a realizzare un determinato obiettivo. Di solito, per avere efficacia le direttive devono essere recepite nel diritto nazionale. L’aspetto più importante è che la direttiva indica chiaramente il risultato da raggiungere e lascia a ciascuno Stato membro la facoltà di decidere in merito alla forma e ai mezzi da applicare a tal fine; ▶ la decisione può essere rivolta agli Stati membri, a gruppi di persone o persino a singole persone fisiche e giuridiche. Essa è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Le decisioni sono usate, ad esempio, per regolamentare proposte di fusioni tra società; ▶ le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. La giurisprudenza dell'UE è composta dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale interpreta la legislazione dell'UE.
L’ITER LEGISLATIVO Il processo decisionale dell'UE è la cosiddetta "procedura legislativa ordinaria" (ex "procedura di codecisione"). Il Parlamento europeo, eletto direttamente, approva cioè la legislazione dell'UE congiuntamente al Consiglio (formato dai governi dei 28 Stati membri). La procedura è avviata dalla Commissione. Quest’ultima, nella fase in cui prende in considerazione il lancio di una proposta d’azione, spesso invita governi, imprese, organizzazioni della società civile e singoli cittadini a trasmettere pareri sull’argomento. Tali pareri sono utilizzati per redigere una proposta della Commissione, che viene poi presentata al Parlamento e al Consiglio. La proposta può essere stata formulata su invito del Parlamento, del Consiglio europeo, del Consiglio o di cittadini europei, oppure può essere presentata su iniziativa della Commissione. La Commissione propone la legislazione e la attua dopo che è stata approvata.
COMMISSIONE EUROPEA Membri: un gruppo o "collegio" di commissari, uno per ciascun paese dell’UE Presidente: Jean Claude Juncker Anno di istituzione: 1958 Sede: Bruxelles (Belgio) Sito web: Commissione europea La Commissione europea è il braccio esecutivo politicamente indipendente dell'UE. È l'unico organo cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei. Inoltre, attua le decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio dell'UE. Cosa fa la Commissione? Propone nuove leggi La Commissione è l’unica istituzione dell’UE a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio disposizioni legislative da adottare e: tutela gli interessi dell’UE e dei suoi cittadini su questioni che non possono essere gestite efficacemente a livello nazionale si avvale, per gli aspetti tecnici, di esperti e dell’opinione pubblica. Gestisce le politiche e assegna i finanziamenti dell’UE Stabilisce le priorità di spesa dell’UE, unitamente al Consiglio e al Parlamento. Prepara i bilanci annuali da sottoporre all’approvazione del Parlamento e del Consiglio. Controlla come vengono usati i fondi, sotto l'attenta sorveglianza della Corte dei conti. Assicura il rispetto della legislazione dell'UE insieme alla Corte di giustizia garantisce che il diritto dell’UE sia correttamente applicato in tutti i paesi membri. Rappresenta l'UE sulla scena internazionale Fa da portavoce per tutti i paesi dell’UE presso gli organismi internazionali, in particolare nei settori della politica commerciale e degli aiuti umanitari. Negozia accordi internazionali per conto dell’UE.
PARLAMENTO EUROPEO Ruolo: organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale con competenze di vigilanza e di bilancio Membri: 751 deputati (membri del Parlamento europeo) Presidente: Martin Schulz Anno di istituzione: 1952 quale Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; 1962 quale Parlamento europeo, con le prime elezioni dirette nel 1979 Sede: Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio), Lussemburgo Sito web: Parlamento europeo Il Parlamento europeo è l'organo legislativo dell'UE che è eletto direttamente dai cittadini dell'Unione ogni cinque anni. Cosa fa il Parlamento europeo? Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: Legislazione adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell'UE, sulla base delle proposte della Commissione europea decide sugli accordi internazionali decide in merito agli allargamenti rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative Supervisione svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. discute la politica monetaria con la Banca centrale europea rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio effettua monitoraggio elettorale Bilancio elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro finanziario pluriennale".
IL CONSIGLIO DELL’UE Anno di istituzione: 1958 (come Consiglio della Comunità economica europea) Sede: Bruxelles (Belgio) Sito web: Consiglio dell'UE Nel Consiglio i ministri dei governi di ciascun paese dell'UE (competenti per la materia in discussione) si incontrano per discutere, modificare e adottare la legislazione e coordinare le politiche. Sono autorizzati a impegnare i rispettivi governi a perseguire le azioni concordate in tale sede. Assieme al Parlamento europeo, il Consiglio è il principale organo decisionale dell'UE. Non va confuso con: il Consiglio europeo - riunione trimestrale in cui i leader dell'UE si incontrano per delineare in senso ampio le direttrici politiche dell'Unione il Consiglio d'Europa - non è un'istituzione dell'UE. Cosa fa il Consiglio? Negozia e adotta le leggi dell'UE, assieme al Parlamento europeo basandosi sulle proposte della Commissione europea coordina le politiche dei paesi dell'UE elabora la politica estera e di sicurezza dell'UE sulla base degli orientamenti delConsiglio europeo firma accordi tra l'UE e altri paesi o organizzazioni internazionali approva il bilancio annuale dell'UE insieme al Parlamento europeo.
MODALITÀ DI CONDIVISIONE DELLE RESPONSABILITÀ TRA L’UE E I SUOI STATI MEMBRI I trattati elencano i settori politici in cui l’UE può adottare decisioni. In alcuni settori politici l’UE ha competenza esclusiva, nel senso che le decisioni sono adottate a livello di UE dagli Stati membri riuniti nel Consiglio e nel Parlamento europeo. In altri settori politici le competenze decisionali sono condivise tra l’Unione e gli Stati membri. Ciò significa che, se la legislazione è trasferita a livello di UE, tali leggi hanno priorità. In caso contrario, se non è stata adottata alcuna legislazione a livello unionale, i singoli Stati membri possono legiferare a livello nazionale. La competenza concorrente interessa numerosi settori. In tutti gli altri settori politici le decisioni rimangono di competenza degli Stati membri. Perciò, se un settore politico non è menzionato in un trattato, la Commissione non può proporre una legge in tale settore. Tuttavia, in alcuni ambiti come il settore dello spazio, l’istruzione, la cultura e il turismo, l’Unione può sostenere l’azione degli Stati membri. In altri, quali gli aiuti all’estero e la ricerca scientifica, l’UE può condurre attività parallele tra cui programmi di aiuto umanitario.
COMPETENZE ESCLUSIVE L’UE è da sola responsabile nei seguenti settori: unione doganale norme che regolano la concorrenza all’interno del mercato unico politica monetaria dei paesi che utilizzano l’euro conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca politica commerciale comune mercato unico conclusione di accordi internazionali laddove previsto dalla legislazione dell’UE
COMPETENZE CONCORRENTI L’UE e I suoi Stati membri condividono la responsabilità nei seguenti settori: ▶ coesione economica e sociale ▶ aspetti della politica sociale definiti nel trattato di Lisbona ▶ agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare ▶ ambiente ▶ protezione dei consumatori ▶ trasporti ▶ reti transeuropee ▶ energia ▶ creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ▶ problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel trattato di Lisbona ▶ ricerca, sviluppo tecnologico e spazio ▶ cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario
RUOLO DI SOSTEGNO E COORDINAMENTO Settori nei quali la responsabilità principale appartiene agli Stati membri e nei quali l’UE può svolgere un ruolo di sostegno e coordinamento: ▶ tutela e miglioramento della salute umana ▶ industria ▶ cultura ▶ istruzione, formazione professionale, gioventù e sport ▶ turismo ▶ protezione civile ▶ cooperazione amministrativa
COMPETENZE PARTICOLARI L’Unione può adottare misure per garantire che i paesi dell’UE coordinino le proprie politiche economiche, sociali e occupazionali a livello comunitario. La politica estera e di sicurezza comune dell’UE è caratterizzata da aspetti istituzionali specifici, quali la partecipazione limitata del Parlamento europeo e della Commissione europea nel procedimento decisionale e l’esclusione di qualsiasi attività legislativa. Tale politica è definita e attuata dal Consiglio europeo (formato dai capi di Stato e di governo dei paesi dell’UE) e dal Consiglio (formato da rappresentanti di ogni paese dell’UE a livello ministeriale). Il presidente del Consiglio europeo e l’alto rappresentante dell’Unione per la politica estera e di sicurezza rappresentano l’UE in materia di politica estera e di sicurezza comune.
I PRINCIPI DELL’AGIRE TUE (Versione consolidata) Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE) 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo. 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
IL PRINCIPIO DI PROSSIMITÀ Articolo 1 (ex articolo 1 del TUE) […] Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini. Esso tutela le specificità nazionali e rispetta le identità di ciascuno stato membro nel rispetto del conseguimento dell’azione comunitaria. Formalmente introdotto dal trattato Maastricht, ma già riconosciuto dalla Corte, che aveva autorizzato alcuni stati membri a mantenere in vita norme parzialmente difformi alla disciplina comunitaria, in nome dell’esigenza di rispettare determinate peculiarità scio-culturali nazionali o regionali.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE NEI TRATTATI UE http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/education.html?locale=it Istruzione Ciascun paese dell'UE è responsabile dell'organizzazione dei propri sistemi di istruzione e di formazione e del contenuto dei programmi di insegnamento. A norma dell'articolo 165 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE - Titolo XX - Istruzione, formazione professionale, gioventù e sport), l'Unione europea (UE) contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incoraggiando la cooperazione tra i paesi dell'UE e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione (principio di sussidiarietà). F.Brotto I Trattati europei e l’istruzione La costruzione della Comunità Europea ha riguardato il settore dell’educazione solo a partire dagli anni ‘70, passando per una fase sperimentale prima di approdare ad una base legale per la cooperazione nel 1992, con gli articoli 126 e 127 del Trattato di Maastricht. Passando per le successive riformulazioni ed integrazioni apportate al Trattato, sia ad Amsterdam (1997) che e a Nizza (2001), l’articolo 126 rimane sostanzialmente lo stesso (cambia solo il numero di riferimento: 149), fino a giungere alla sua nuova formulazione nell’art. 165 del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, ma entrato in vigore solo il 1 dicembre 2009, dopo la ratifica da parte degli Stati membri.
A - ARTICOLO 165 (ISTRUZIONE) (ex articolo 149 del TCE) 1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche. L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa. 2. L'azione dell'Unione è intesa: - a sviluppare la dimensione europea dell'istruzione, segnatamente con l'apprendimento e la diffusione delle lingue degli Stati membri; - a favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti, promuovendo tra l'altro il riconoscimento accademico dei diplomi e dei periodi di studio; - a promuovere la cooperazione tra gli istituti di insegnamento; - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di istruzione degli Stati membri;
A - CONTINUA - a favorire lo sviluppo degli scambi di giovani e di animatori di attività socioeducative e a incoraggiare la partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Europa; - a incoraggiare lo sviluppo dell'istruzione a distanza; - a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l'integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei più giovani tra di essi. 3. L'Unione e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di istruzione e di sport, in particolare con il Consiglio d'Europa. 4. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo: - il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, adottano azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; - il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta raccomandazioni.
B - ARTICOLO 166 (FORMAZIONE PROFESSIONALE) Invece, per quanto riguarda la formazione professionale, con il solo adeguamento dell’appellativo utilizzato (“Unione europea” invece di “Comunità europea”), il testo dell’art. 127 del Trattato di Maastricht compare immutato nel testo dell’art. 166 del Trattato di Lisbona, Articolo 166 - (ex articolo 150 del TCE) 1. L'Unione attua una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. 2. L'azione dell'Unione è intesa: - a facilitare l'adeguamento alle trasformazioni industriali, in particolare attraverso la formazione e la riconversione professionale, - a migliorare la formazione professionale iniziale e la formazione permanente, per agevolare l'inserimento e il reinserimento professionale sul mercato del lavoro, - a facilitare l'accesso alla formazione professionale ed a favorire la mobilità degli istruttori e delle persone in formazione, in particolare dei giovani, - a stimolare la cooperazione in materia di formazione tra istituti di insegnamento o di formazione professionale e imprese, - a sviluppare lo scambio di informazioni e di esperienze sui problemi comuni dei sistemi di formazione degli Stati membri.
B - IL RUOLO DELL’UE NEL SETTORE DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE
LO STRUMENTO E IL METODO Il maggiore strumento sviluppato in seno all’UE per rendere concreti gli intendimenti dei Trattati in materia di istruzione e di formazione professionale sono i Programmi di cooperazione europea Il metodo, quello del MAC (metodo di coordinamento aperto)
NUOVE SFIDE All’inizio degli anni 90, l’Unione si trova già a doversi confrontare con nuove sfide : Opportunità: La caduta del blocco sovietico (1989) fa intravvedere la possibilità di allargare l’Unione ai Paesi dell’est (cosa che avverrà 15 anni dopo), passando da 375 milioni di abitanti a circa mezzo miliardo, superando così gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada e l’Australia insieme (450 milioni) e divenendo il più grande mercato interno al mondo. Rischi: La globalizzazione sempre più forte delle economie e degli scambi che ne esige un adattamento in profondità e rafforza il bisogno di un’azione comune degli europei non solo per affrontare in maniera più adeguata una concorrenza internazionale sempre più forte, ma anche per difendere i valori e un modello di sviluppo europei. Globalizzazione, infatti, significa anche veloce delocalizzazione delle produzioni, rottura del rapporto luogo di produzione/luogo dell’accumulazione, possibilità di sfuggire ai controlli fiscali ed ambientali spostando le produzioni in zone del Pianeta depresse, con salari bassi, senza vincoli per la tutela né dei lavoratori né dell’ambiente… Di fronte alle sfide che l’Unione deve affrontare, il Consiglio europeo di Copenaghen (21 e 22 giugno 1993) richiede alla Commissione europea di presentare un libro bianco su una strategia a medio termine in favore della crescita, della competitività e dell’occupazione. Jacques Delors presenta questo testo nel dicembre 1993 al Consiglio europeo di Bruxelles che stabilisce un piano di azione per gli anni avvenire. Il primo documento che sancisce la collaborazione europea sono le Linee guida per l’azione comunitaria nel campo dell’educazione e della formazione adottate dalla Commissione il 5 maggio 1993.
IL LIBRO BIANCO DI DELORS Nel dicembre del 1993 la Commissione adotta il Libro bianco: "Crescita, competitività, occupazione: le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo". Il libro Contiene numerose indicazioni di politica economica che i singoli Stati membri e la Comunità nel suo complesso dovrebbero seguire per combattere un fenomeno che negli ultimi venti anni ha afflitto l’Europa: la disoccupazione. Riguardo la disoccupazione tecnologica (nei suoi connotati di fenomeno strutturale) il rapporto ne individua la causa principale nell’ “inadeguato livello dell'istruzione e della formazione professionale di fronte sia ai rapidi mutamenti della tecnologia, che alla sfida portata al sistema europeo dalla globalizzazione dell'economia”. La formazione e l'istruzione vengono quindi considerati degli strumenti di politica attiva del mercato del lavoro anche in relazione alla lotta alla disoccupazione giovanile e a quella di lunga durata. Principio fondamentale alla base di ogni azione riguardante la formazione deve essere, la valorizzazione del capitale umano lungo tutto il periodo della vita attiva. L'obiettivo è quello "di imparare a imparare per tutto il corso della vita". Per agevolare il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita professionale, vanno ampliate le forme di tirocinio ed apprendistato presso le imprese e, ad integrazione di ciò, vi è bisogno di corsi di formazione professionale brevi ed a carattere eminentemente pratico organizzati in centri specializzati. Un’opera di riorganizzazione del sistema educativo e formativo che richiede risorse e il coinvolgimento delle imprese. “La ricchezza delle nazioni – afferma Delors - è basata in misura sempre crescente sulla creazione e sullo sfruttamento delle conoscenze”.
IL LIBRO BIANCO DELLA CRESSON Verso la società cognitiva. Insegnare e apprendere - 1995 “E' ormai chiaro che sia le nuove possibilità offerte agli individui che lo stesso clima d'incertezza chiedono a ciascuno uno sforzo di adattamento, in particolare per costituire da sé le proprie qualifiche, raccogliendo e ricomponendo conoscenze elementari acquisite in svariate sedi. La società del futuro sarà dunque una società conoscitiva. E' in questa prospettiva che si profila il ruolo centrale dei sistemi d'istruzione, e quindi in primis degli insegnanti” I tre "fattori di cambiamento" L'estensione a livello mondiale degli scambi, L’avvento della società dell'informazione Il rapido progresso della rivoluzione scientifica e tecnica. Obiettivo: contribuire, tramite le politiche dell'istruzione e della formazione degli Stati membri, a orientare l'Europa sulla strada della società cognitiva. Per eliminare i possibili effetti nocivi di questi tre fattori, l’istruzione e la formazione a) Rivalutare la cultura generale, cioè della capacità di cogliere il significato delle cose, di capire e di creare, è la funzione di base della scuola, nonché il primo fattore di adattamento all'economia e all'occupazione. b) Sviluppare l'attitudine all'occupazione, cioè un'impostazione di tipo più aperto, più flessibile. Che consista in particolare nell'incoraggiare la mobilità dei lavoratori - dipendenti, insegnanti, ricercatori - e degli studenti = necessità del riconoscimento delle conoscenze acquisite all’interno dell’UE (una “tessera personale delle competenze”) c) Garantire l'accesso alla formazione nell'arco di tutta la vita.
IL LIBRO BIANCO DELLA CRESSON 5 obiettivi generali: 1) Favorire l'acquisizione di nuove conoscenze: innalzare il livello generale delle conoscenze incoraggiando l’acquisizione di conoscenze nuove e di nuovi modi più flessibili di riconoscimento delle competenze, compreso quelle non formali (per esempio attraverso la creazione di carte personali delle competenze, la generalizzazione dell’ECTS…). . 2) Ravvicinare la scuola e l'impresa: sviluppare l'apprendimento in Europa sotto tutti gli aspetti sviluppando l’apprendimento in tutte le sue forme (per esempio attraverso la creazione di reti di centri di tirocinio/apprendistato, attraverso la mobilità degli apprendisti/tirocinanti, la realizzazione di uno statuto europeo dell’apprendista…). . 3) Lottare contro l'emarginazione: offrire una seconda opportunità tramite la scuola. 4) Possedere tre lingue comunitarie: un marchio di qualità. 5) Trattare sullo stesso piano l'investimento a livello fisico e l'investimento a livello di formazione.
INTANTO… Le condizioni strutturali del cambiamento dei sistemi formativi inducono riforme strutturali Sulla spinta delle esigenze di mutamento dell’assetto produttivo europeo e del suo assetto sociale, i Paesi dell’Unione negli anni ’90 hanno avviato un profondo processo riformatore sulla base di tre assiomi: Decentramento (avvicinare ai cittadini l’amministrazione della Cosa pubblica) Autonomia (riconoscere ampi spazi di autonomia alle amministrazioni decentrate così che avessero i mezzi giuridici, “le potestà”, per agire e potessero essere responsabili dei risultati ottenuti) Accessibilità sistemi di formazione (consentire ad un numero sempre crescente di cittadini di possedere le “competenze chiave” per poter esercitare la propria “cittadinanza attiva” ed essere produttivi nel sistema economico). Pertanto, negli ultimi anni, nei Paesi dell’UE le riforme della scuola si sono sempre intrecciate con il decentramento amministrativo insieme al conferimento dell’autonomia alle istituzioni scolastiche Salvatore Pace
STRATEGIA DI LISBONA È la risposta la risposta voluta dai Capi di Stato e di governo (nel Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000) per le sfide che l’Europa doveva affrontare in quegli anni, visti gli scenari internazionali e globalizzati che si andavano delineando. Obiettivo strategico: entro il 2010, l’Europa sarebbe dovuta “diventare l'economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.”(Conclusioni della Presidenza, punto5). Per perseguirlo: viene riconosciuto il ruolo fondamentale dell’istruzione e formazione si riconosce la necessità di trovare modi per orientare le politiche nazionali per l’istruzione e per la formazione professionale verso alcuni obiettivi comuni e condivisi si assume il principio dell’apprendimento lungo l’arco di tutta la vita (lifelong learning). Creare “possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti”. Strumento privilegiato: il metodo di coordinamento aperto
IL METODO DI COORDINAMENTO APERTO È uno strumento giuridico non vincolante (soft law). Si tratta di una forma di politica intergovernativa che non si traduce in misure legislative vincolanti per l’UE e non richiede ai paesi dell’UE di introdurre o modificare le loro leggi. Tale metodo ha fornito un nuovo quadro di cooperazione tra i paesi dell’UE per far convergere le politiche nazionali verso alcuni obiettivi comuni. In base a questo metodo intergovernativo, i paesi dell’UE sono valutati da altri paesi dell’UE (peer pressure) e la Commissione si limita a svolgere un ruolo di sorveglianza. Il Parlamento europeo e la Corte di giustizia non svolgono praticamente alcun ruolo nel processo del metodo di coordinamento aperto. Esso viene utilizzato in settori che rientrano nella sfera di competenza dei paesi dell’UE, quali l’occupazione, la protezione sociale, l’istruzione, la gioventù e la formazione professionale. Si basa principalmente su: identificazione e definizione congiunta di obiettivi da raggiungere (adottati dal Consiglio); strumenti di misura definiti congiuntamente (statistiche, indicatori, orientamenti); «benchmarking», vale a dire l’analisi comparativa dei risultati dei paesi dell’UE e lo scambio delle migliori pratiche (procedura monitorata dalla Commissione).
LE PROPOSTE Istruzione e formazione per vivere e lavorare nella società dei saperi 25. I sistemi europei di istruzione e formazione devono essere adeguati alle esigenze della società dei saperi e alla necessità di migliorare il livello e la qualità dell'occupazione. Dovranno offrire possibilità di apprendimento e formazione adeguate ai gruppi bersaglio nelle diverse fasi della vita: giovani, adulti disoccupati e persone occupate soggette al rischio che le loro competenze siano rese obsolete dai rapidi cambiamenti. Questo nuovo approccio dovrebbe avere tre componenti principali: lo sviluppo di centri locali di apprendimento, la promozione di nuove competenze di base, in particolare nelle tecnologie dell'informazione, e qualifiche più trasparenti. 26. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri, conformemente alle rispettive norme costituzionali, il Consiglio e la Commissione ad avviare le iniziative necessarie nell'ambito delle proprie competenze, per conseguire gli obiettivi seguenti: 27. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio "Istruzione" di avviare una riflessione generale sui futuri obiettivi concreti dei sistemi d'istruzione, incentrata sulle preoccupazioni e priorità comuni nel rispetto delle diversità nazionali, per contribuire ai processi di Lussemburgo e di Cardiff e presentare al Consiglio europeo una relazione di più ampia portata nella primavera del 2001.
GLI OBIETTIVI PER GLI STATI MEMBRI un sostanziale aumento annuale degli investimenti pro capite in risorse umane; il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno assolto solo il livello più basso di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di formazione dovrebbe essere dimezzato entro il 2010; le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali di apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un'ampia gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti; un quadro europeo dovrebbe definire le nuove competenze di base da fornire lungo tutto l'arco della vita: competenze in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere, cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali; dovrebbe essere istituito un diploma europeo per le competenze di base in materia di tecnologia dell'informazione, con procedure di certificazione decentrate, al fine di promuovere l'alfabetizzazione "digitale" in tutta l'Unione; entro il 2000 dovrebbero essere individuati i mezzi atti a promuovere la mobilità di studenti, docenti e personale preposto alla formazione e alla ricerca, sia utilizzando al meglio i programmi comunitari esistenti (Socrates, Leonardo, Gioventù) eliminando gli ostacoli, sia mediante una maggiore trasparenza nel riconoscimento delle qualifiche e dei periodi di studio e formazione; dovrebbero altresì essere adottati provvedimenti per rimuovere entro il 2002 gli ostacoli alla mobilità dei docenti e attirare docenti di alto livello; dovrebbe essere elaborato un modello comune europeo per i curriculum vitae, da utilizzare su base volontaria, per favorire la mobilità contribuendo alla valutazione delle conoscenze acquisite, sia negli istituti di insegnamento e formazione che presso i datori di lavoro.
NOTA 3 - IL CONSIGLIO "ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT" I settori contemplati di cui si occupa il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" rientrano nelle competenze degli Stati membri. Il ruolo dell'UE in materia di istruzione, gioventù, cultura e sport consiste pertanto nel fornire un quadro di cooperazione tra gli Stati membri per lo scambio di informazioni ed esperienze negli ambiti di comune interesse. Come lavora il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport"? Il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" è composto dai ministri responsabili dell'istruzione, della cultura, della gioventù, dei media, della comunicazione e dello sport di tutti gli Stati membri dell'UE. La composizione precisa del Consiglio dipende dagli argomenti discussi in una determinata sessione. Alle sessioni del Consiglio partecipa anche un rappresentante della Commissione europea, generalmente il commissario per l'istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù. Il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" si riunisce tre o quattro volte all'anno, di cui due in formazione piena. Politica in materia di istruzione, gioventù, cultura e sport Il Consiglio adotta per lo più misure di incentivazione e raccomandazioni. Le iniziative approvate dal Consiglio, come i programmi Erasmus+ o Europa creativa, possono tuttavia avere un impatto diretto sui cittadini dell'UE. In alcuni casi, dove i trattati lo consentono, il Consiglio può anche adottare atti legislativi, ad esempio in materia di audiovisivi e di reciproco riconoscimento dei diplomi. Inoltre, il Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" partecipa attivamente al monitoraggio dei progressi compiuti sugli aspetti della strategia Europa 2020 relativi all'istruzione e ai giovani, nonché alla definizione del contributo che il settore culturale può apportare a un'Europa più innovativa, e si adopera altresì per garantire che il potenziale dell'Europa come centro globale per la produzione di contenuti digitali creativi contribuisca pienamente all'agenda digitale stabilita nell'ambito di Europa 2020. Le azioni dell'UE in materia di istruzione, gioventù, cultura e sport sono intese a preservare il patrimonio culturale europeo, a sostenere i suoi settori culturali e creativo, a incoraggiare la mobilità degli studenti e degli insegnanti e a promuovere l'attività fisica e l'inclusione sociale mediante lo sport.
BARCELLONA 2002 Su impulso del Consiglio europeo di Lisbona viene adottato il programma “Programma di lavoro sul follow up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa” (Relazione congiunta del Consiglio Istruzione e della Commissione Consiglio europeo di Barcellona, 2002). Piano di lavoro dettagliato che fissa i temi chiave da affrontare per realizzare i tre obiettivi strategici e i tredici obiettivi specifici connessi che sono stati concordati. I tre obiettivi strategici sono: 1. migliorare la qualità e l’efficacia dei sistemi d’istruzione e di formazione; 2. agevolare l’accesso di tutti ai sistemi d’istruzione e formazione; 3. aprire i sistemi d’istruzione e formazione al resto del mondo. I tredici obiettivi specifici sono: 1. migliorare l’istruzione e la formazione per insegnanti e formatori; 2. sviluppare le competenze per la società della conoscenza; 3. garantire l’accesso alle TIC per tutti; 4. attrarre più studenti agli studi scientifici e tecnici; 5. sfruttare al meglio le risorse; 6. creare un ambiente aperto per l’apprendimento; 7. rendere l’apprendimento più attraente; 8. sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale; 9. rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la società in generale; 10. sviluppare lo spirito imprenditoriale; 11. migliorare l’apprendimento delle lingue straniere; 12. aumentare la mobilità e gli scambi; 13. rafforzare la cooperazione europea.
I BENCHMARK DEL 2003 Uno degli sviluppi più significativi del processo inaugurato dal Consiglio di Lisbona è l’approvazione (esemplificativa del MAC) nel 2003 da parte del Consiglio (istruzione) dell’UE dei 5 livelli di riferimento del rendimento medio europeo (i benchmark) da raggiungere entro il 2010 in aree considerate prioritarie per gli obiettivi di crescita e di coesione sociale. I livelli: l’aumento del 15% dei laureati in matematica, scienze e tecnologie riduzione dell’abbandono scolastico promozione dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita completamento del ciclo d’istruzione superiore competenze di base (alfabetizzazione).
RACCOMANDAZIONE 2006: LE COMPETENZE CHIAVE Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente Contesto ed obiettivi “Dato che la globalizzazione continua a porre l'Unione europea di fronte a nuove sfide, ciascun cittadino dovrà disporre di un'ampia gamma di competenze chiave per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forte interconnessione. L'istruzione nel suo duplice ruolo — sociale ed economico — è un elemento determinante per assicurare che i cittadini europei acquisiscano le competenze chiave necessarie per adattarsi con flessibilità a siffatti cambiamenti. In particolare, muovendo dalle diverse competenze individuali, occorre rispondere alle diverse esigenze dei discenti assicurando la parità e l'accesso a quei gruppi che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità educative. Esempi di tali gruppi includono le persone con scarse competenze di base, in particolare con esigue capacità di scrittura, i giovani che abbandonano prematuramente la scuola, i disoccupati di lunga durata e coloro che tornano al lavoro dopo un lungo periodo di assenza, gli anziani, i migranti e le persone disabili”.
LE COMPETENZE CHIAVE Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. Il quadro di riferimento delinea otto competenze chiave: 1) comunicazione nella madrelingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; e 8) consapevolezza ed espressione culturale. Le competenze chiave sono considerate ugualmente importanti, poiché ciascuna di esse può contribuire a una vita positiva nella società della conoscenza. Molte delle competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro[…]. Vi sono diverse tematiche che si applicano nel quadro di riferimento: pensiero critico, creatività, iniziativa, capacità di risolvere i problemi, valutazione del rischio, assunzione di decisioni e capacità di gestione costruttiva dei sentimenti svolgono un ruolo importante per tutte e otto le competenze chiave.
RACCOMANDAZIONE 2008 - L’EQF “…RACCOMANDANO AGLI STATI MEMBRI: 1) di usare il Quadro europeo delle qualifiche come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle qualifiche dei diversi sistemi delle qualifiche e per promuovere sia l'apprendimento permanente sia le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo, rispettando al contempo la ricca diversità dei sistemi d'istruzione nazionali; 2) di rapportare i loro sistemi nazionali delle qualifiche al Quadro europeo delle qualifiche entro il 2010, […]; 3) di adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati di qualifica, i diplomi e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento — in base ai sistemi nazionali delle qualifiche — all'appropriato livello del Quadro europeo delle qualifiche; 4) di adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le qualifiche e di promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro; 5) di promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione […]; 6) di designare punti nazionali di coordinamento[…].
CHE COS’È L’EQF L’EQF è un quadro comune europeo di riferimento che collega fra loro i sistemi di qualificazione di paesi diversi, fungendo da dispositivo di traduzione utile a rendere le qualifiche più leggibili e comprensibili tra paesi e sistemi europei differenti. Due sono i suoi principali obiettivi: promuovere la mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente. La Raccomandazione[…] stabilisce due date limite: il 2010 per rapportare i propri sistemi nazionali di qualificazione all’EQF e il 2012 per introdurre nei singoli certificati di qualifica un riferimento al livello corrispondente dell’EQF. L’EQF collegherà i quadri e i sistemi nazionali di qualificazione di vari paesi basandosi su un riferimento comune europeo: i suoi otto livelli, che prendono in considerazione l’intera gamma di qualifiche previste, da un livello di base (Livello 1, ad esempio uscita dall’istruzione primaria) ai livelli più avanzati (Livello 8, ad esempio i dottorati). In qualità di strumento per la promozione dell’apprendimento permanente, l’EQF include tutti i livelli delle qualifiche acquisite nell’ambito dell’istruzione generale, professionale e accademica. https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/broch_it.pdf
LA NOZIONE DI COMPETENZA ALLEGATO I - Definizioni Ai fini della presente raccomandazione, si applicano le seguenti definizioni: a) «qualifica»: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti; f) «risultati dell'apprendimento»: descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze, abilità e competenze; g) «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche; h) «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti); i) «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.
E, PRIMA… LA DECISIONE EUROPASS Decisione n. 2241/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass) Che cos’è È un insieme di cinque documenti per far capire chiaramente e facilmente le tue competenze e qualifiche in Europa. - Due documenti di libero accesso compilati dai cittadini europei: Curriculum vitae ti aiuta a presentare le tue competenze e qualifiche in modo più efficace. Passaporto delle lingue è uno strumento di autovalutazione delle competenze e delle qualifiche linguistiche. - Tre documenti rilasciati da enti d'istruzione e formazione: Europass mobilità registra le conoscenze e le competenze acquisite in un altro paese europeo; Supplemento al certificato descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di certificati d'istruzione e formazione professionale. Supplemento al diploma descrive le conoscenze e le competenze acquisite dai possessori di titoli d'istruzione superiore. Obiettivo Aiutare i cittadini a presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace per trovare lavoro o maturare un'esperienza di formazione; Aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le qualifiche della forza lavoro; Aiutare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il contenuto dei programmi formativi.
PRIMA ANCORA… IL QCER Lanciato nel 2001 dal Consiglio d’Europa, il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) è uno strumento che ha tre scopi principali: Fornire ai professionisti delle lingue in tutta Europa, una base comune per l'elaborazione di programmi di studio delle lingue, linee guida per il curriculo, esami, libri di testo, ecc. Aiutare a superare gli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa. Definire livelli di competenza su cui misurare i progressi dell’apprendente in ogni fase dell'apprendimento e durante tutta la vita. È progettato per supportare l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere nell'istruzione formale, il suo schema descrittivo e i livelli di competenza potrebbero essere applicati anche alle esigenze linguistiche e alle competenze comunicative dei migranti adulti, ma solo dopo un'attenta interpretazione e un costante adattamento: come indica il suo titolo, il framework è una cornice di riferimento, non uno strumento normativo.
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