DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO - Senato della Repubblica

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DIRITTI DELL'UOMO E DEL CITTADINO - Senato della Repubblica
DIRITTI
                 DELL’UOMO
                 E DEL
                 CITTADINO

Senato della Repubblica
DIRITTI DELL’UOMO
E DEL CITTADINO

Senato della Repubblica
Il testo della Dichiarazione universale dei diritti umani
è tratto dal portale del Centro Regionale di Informazioni delle Nazioni Unite
© United Nations 2006, http://www.unric.org

Il testo della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
è tratto dal portale della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
© ECHR-CEDH, http://www.echr.coe.int/

Il testo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
è tratto dal portale EUR-lex. L’accesso al diritto dell’Unione europea
© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2017

In copertina: Le Torri, Corte di giustizia dell’Unione europea
by sprklg [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons

In IV di copertina, la citazione è tratta da
Montesquieu, Pensieri diversi. A cura di Domenico Felice. Napoli, 2010, p. 33

Gli aspetti grafici ed editoriali sono stati curati
dall’Ufficio delle informazioni parlamentari,
dell’Archivio e delle pubblicazioni del Senato

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© Senato della Repubblica 2017
SOMMARIO

PRESENTAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           IX

NOTA INTRODUTTIVA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              XI

NAZIONI UNITE
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    1

             PREAMBOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           3
             Articoli 1-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5
             Articoli 10-16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    6
             Articoli 17-23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7
             Articoli 24-28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8
             Articoli 29-30. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9

CONSIGLIO D’EUROPA
CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO
E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          11

           Articolo 1 – Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     13
        TITOLO I – DIRITTI E LIBERTÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  13
           Articolo 2 – Diritto alla vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           13
           Articolo 3 – Proibizione della tortura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 14
           Articolo 4 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato . . . . . . . . . . . .                            14
           Articolo 5 – Diritto alla libertà e alla sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   14
           Articolo 6 – Diritto a un equo processo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    15
           Articolo 7 – Nulla poena sine lege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   15
           Articolo 8 – Diritto al rispetto della vita privata e familiare . . . . . . . . . . . . .                        16
           Articolo 9 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione . . . . . . . . . . . .                            16
           Articolo 10 – Libertà di espressione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 16
           Articolo 11 – Libertà di riunione e di associazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      17
           Articolo 12 – Diritto al matrimonio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               17
           Articolo 13 – Diritto a un ricorso effettivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                17
           Articolo 14 – Divieto di discriminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   17
           Articolo 15 – Deroga in caso di stato di urgenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       17
           Articolo 16 – Restrizioni all’attività politica degli stranieri . . . . . . . . . . . . . . .                    18
           Articolo 17 – Divieto dell’abuso di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                18
           Articolo 18 – Limite all’applicazione delle restrizioni ai diritti. . . . . . . . . . . . .                      18
        TITOLO II – CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO . . . . . . . . . . . . . . .                                       18
           Articolo 19 – Istituzione della Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                18
           Articolo 20 – Numero dei giudici. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                18

                                                                                                                            III
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

        Articolo 21 – Condizioni per l’esercizio delle funzioni. . . . . . . . . . . . . . . . . .                18
        Articolo 22 – Elezione dei giudici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19
        Articolo 23 – Durata del mandato e revoca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                19
        Articolo 24 – Cancelleria e relatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        19
        Articolo 25 – Assemblea plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          19
        Articolo 26 – Composizione di giudice unico, comitati, Camere e Grande
                      Camera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     20
        Articolo 27 – Competenza dei giudici unici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              20
        Articolo 28 – Competenza dei comitati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             20
        Articolo 29 – Decisioni delle Camere sulla ricevibilità e il merito. . . . . . . . . .                    21
        Articolo 30 – Rimessione alla Grande Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   21
        Articolo 31 – Competenze della Grande Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      21
        Articolo 32 – Competenza della Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              21
        Articolo 33 – Ricorsi interstatali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      22
        Articolo 34 – Ricorsi individuali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       22
        Articolo 35 – Condizioni di ricevibilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        22
        Articolo 36 – Intervento di terzi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      22
        Articolo 37 – Cancellazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       23
        Articolo 38 – Esame in contraddittorio della causa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  23
        Articolo 39 – Composizione amichevole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               23
        Articolo 40 – Udienza pubblica e accesso ai documenti . . . . . . . . . . . . . . .                       23
        Articolo 41 – Equa soddisfazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          24
        Articolo 42 – Sentenze delle Camere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             24
        Articolo 43 – Rinvio dinnanzi alla Grande Camera . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    24
        Articolo 44 – Sentenze definitive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         24
        Articolo 45 – Motivazione delle sentenze e delle decisioni. . . . . . . . . . . . . .                     24
        Articolo 46 – Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze . . . . . . . . . . .                         25
        Articolo 47 – Pareri consultivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      25
        Articolo 48 – Competenza consultiva della Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   25
        Articolo 49 – Motivazione dei pareri consultivi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              25
        Articolo 50 – Spese di funzionamento della Corte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  26
        Articolo 51 – Privilegi e immunità dei giudici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            26
     TITOLO III – DISPOSIZIONI VARIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            26
        Articolo 52 – Inchieste del Segretario generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               26
        Articolo 53 – Salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosciuti . . . . . . . . . . . . .                   26
        Articolo 54 – Poteri del Comitato dei Ministri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             26
        Articolo 55 – Rinuncia a strumenti alternativi di composizione delle
                      controversie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      26
        Articolo 56 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         27
        Articolo 57 – Riserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   27
        Articolo 58 – Denuncia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      27
        Articolo 59 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      28

IV
SOMMARIO

PROTOCOLLO ADDIZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            29
      Articolo 1 – Protezione della proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             29
      Articolo 2 – Diritto all’istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       29
      Articolo 3 – Diritto a libere elezioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        29
      Articolo 4 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          29
      Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 30
      Articolo 6 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       30

PROTOCOLLO (N. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   31
      Articolo 1 – Divieto di imprigionamento per i debiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  31
      Articolo 2 – Libertà di circolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          31
      Articolo 3 – Divieto di espulsione dei cittadini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              31
      Articolo 4 – Divieto di espulsioni collettive di stranieri . . . . . . . . . . . . . . . . .                32
      Articolo 5 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          32
      Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 32
      Articolo 7 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       32

PROTOCOLLO (N. 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   35
      Articolo 1 – Abolizione della pena di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               35
      Articolo 2 – Pena di morte in tempo di guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 35
      Articolo 3 – Divieto di deroghe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         35
      Articolo 4 – Divieto di riserve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       35
      Articolo 5 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          35
      Articolo 6 – Relazioni con la Convenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 36
      Articolo 7 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       36
      Articolo 8 – Entrata in vigore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        36
      Articolo 9 – Funzioni del depositario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            36

PROTOCOLLO (N. 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   39
      Articolo 1 – Garanzie procedurali in caso di espulsione di stranieri . . . . . . .                          39
      Articolo 2 – Diritto a un doppio grado di giudizio in materia penale. . . . . . . .                         39
      Articolo 3 – Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario . . . . . . . . . . .                    39
      Articolo 4 – Diritto di non essere giudicato o punito due volte . . . . . . . . . . .                       40
      Articolo 5 – Parità tra i coniugi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       40
      Articolo 6 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          40
      Articolo 7 – Relazioni con la Convenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 41
      Articolo 8 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       41
      Articolo 9 – Entrata in vigore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        41
      Articolo 10 – Funzioni del depositario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             41

PROTOCOLLO (N. 12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    43
      Articolo 1 – Divieto generale di discriminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  43
      Articolo 2 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          43

                                                                                                                   V
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

             Articolo 3 – Relazioni con la Convenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             44
             Articolo 4 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44
             Articolo 5 – Entrata in vigore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    44
             Articolo 6 – Funzioni del depositario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        44

PROTOCOLLO (N. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       47
      Articolo 1 – Abolizione della pena di morte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    47
      Articolo 2 – Divieto di deroga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             47
      Articolo 3 – Divieto di riserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            47
      Articolo 4 – Applicazione territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               47
      Articolo 5 – Relazioni con la Convenzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      48
      Articolo 6 – Firma e ratifica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            48
      Articolo 7 – Entrata in vigore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             48
      Articolo 8 – Funzioni del depositario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 48

UNIONE EUROPEA
CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. . . . . . . . . . . . . .                                        51

          PREAMBOLO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       53
       TITOLO I – DIGNITÀ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     55
          Articolo 1 – Dignità umana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          55
          Articolo 2 – Diritto alla vita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     55
          Articolo 3 – Diritto all’integrità della persona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             55
          Articolo 4 – Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
                        degradanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      55
          Articolo 5 – Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato . . . . . . . . . . . .                      55
       TITOLO II – LIBERTÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     55
          Articolo 6 – Diritto alla libertà e alla sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             55
          Articolo 7 – Rispetto della vita privata e della vita familiare . . . . . . . . . . . .                    56
          Articolo 8 – Protezione dei dati di carattere personale . . . . . . . . . . . . . . . .                    56
          Articolo 9 – Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. . . . . . . . . . . . . .                   56
          Articolo 10 – Libertà di pensiero, di coscienza e di religione . . . . . . . . . . . .                     56
          Articolo 11 – Libertà di espressione e d’informazione . . . . . . . . . . . . . . . . .                    56
          Articolo 12 – Libertà di riunione e di associazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 56
          Articolo 13 – Libertà delle arti e delle scienze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             57
          Articolo 14 – Diritto all’istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       57
          Articolo 15 – Libertà professionale e diritto di lavorare. . . . . . . . . . . . . . . . .                 57
          Articolo 16 – Libertà d’impresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         57
          Articolo 17 – Diritto di proprietà . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       57
          Articolo 18 – Diritto di asilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     57

VI
SOMMARIO

   Articolo 19 – Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
                 estradizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58
TITOLO III – UGUAGLIANZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          58
   Articolo 20 – Uguaglianza davanti alla legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               58
   Articolo 21 – Non discriminazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          58
   Articolo 22 – Diversità culturale, religiosa e linguistica . . . . . . . . . . . . . . . .               58
   Articolo 23 – Parità tra donne e uomini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            58
   Articolo 24 – Diritti del minore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     58
   Articolo 25 – Diritti degli anziani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    59
   Articolo 26 – Inserimento delle persone con disabilità . . . . . . . . . . . . . . . . .                 59
TITOLO IV – SOLIDARIETÀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         59
   Articolo 27 – Diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione
                 nell’ambito dell’impresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         59
   Articolo 28 – Diritto di negoziazione e di azioni collettive . . . . . . . . . . . . . . .               59
   Articolo 29 – Diritto di accesso ai servizi di collocamento . . . . . . . . . . . . . .                  59
   Articolo 30 – Tutela in caso di licenziamento ingiustificato . . . . . . . . . . . . . .                 59
   Articolo 31 – Condizioni di lavoro giuste ed eque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                60
   Articolo 32 – Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul
                 luogo di lavoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     60
   Articolo 33 – Vita familiare e vita professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            60
   Articolo 34 – Sicurezza sociale e assistenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 60
   Articolo 35 – Protezione della salute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          60
   Articolo 36 – Accesso ai servizi d’interesse economico generale . . . . . . . . .                        61
   Articolo 37 – Tutela dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         61
   Articolo 38 – Protezione dei consumatori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             61
TITOLO V – CITTADINANZA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          61
   Articolo 39 – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
                 europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    61
   Articolo 40 – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali. . . . . . . . .                  61
   Articolo 41 – Diritto ad una buona amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  61
   Articolo 42 – Diritto d’accesso ai documenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .             62
   Articolo 43 – Mediatore europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          62
   Articolo 44 – Diritto di petizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     62
   Articolo 45 – Libertà di circolazione e di soggiorno . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               62
   Articolo 46 – Tutela diplomatica e consolare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              62
TITOLO VI – GIUSTIZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     63
   Articolo 47 – Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale . . . . . . .                     63
   Articolo 48 – Presunzione di innocenza e diritti della difesa . . . . . . . . . . . . .                  63
   Articolo 49 – Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e
                 delle pene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   63
   Articolo 50 – Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo
                 stesso reato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     63

                                                                                                            VII
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

       TITOLO VII – DISPOSIZIONI GENERALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              64
          Articolo 51 – Ambito di applicazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      64
          Articolo 52 – Portata e interpretazione dei diritti e dei principi . . . . . . . . . . .             64
          Articolo 53 – Livello di protezione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   65
          Articolo 54 – Divieto dell’abuso di diritto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    65

VIII
PRESENTAZIONE

Legge, diritto, giustizia. Se consideriamo la storia delle nostre Istituzioni
possiamo rintracciare un filo rosso che tiene unite le dimensioni della le-
galità e della civiltà giuridica: il rispetto della dignità umana e dei diritti
fondamentali della persona.
La storia dei Trattati europei si svolge in parallelo alla storia del ricono-
scimento, della tutela, della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo. L’or-
dine gerarchico delle fonti del diritto che disciplina i rapporti tra gli Stati e
le dinamiche tra Istituzioni non è più sufficiente a descrivere l'esperienza
di una comunità, che ha bisogno invece di riscoprire la propria unità se-
condo princìpi, regole e diritti in grado di interpretare e realizzare la vita
concreta degli individui.
La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, la Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamen-
tali del 1950, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che con
il Trattato di Lisbona dal 1° dicembre 2009 ha assunto lo stesso valore
giuridico dei Trattati, indicano la prospettiva di un diritto non più concepito
come “piramide”, ma come “rete”, secondo un'immagine divenuta ormai
classica.
La rete dei diritti fondamentali dà a ciascuno la dignità di persona, non
lascia nessuno naufrago del proprio destino, mantiene viva la speranza
della pace, della libertà, dell'eguaglianza.
I diritti umani sono pertanto un limite sia all’autorità degli Stati, sia alla li-
bertà incondizionata dei singoli; rappresentano il paradigma e la cartina
di tornasole della stessa giuridicità degli ordinamenti. Non c'è legge, né
diritto, né giustizia senza il pieno riconoscimento dei diritti e l’effettiva
possibilità di realizzarli. Non a caso la giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia sull’articolo 54 della Carta dei diritti fondamentali ha rimarcato
come l'esercizio dei diritti inviolabili richiede nelle concrete vicende ap-
plicative il divieto dell'abuso del diritto, inteso come uso strumentale dello
stesso ordinamento comunitario. Superando una logica di segno for-
male, è il contenuto dei diritti umani a imporsi come tratto di coerenza
degli ordinamenti. Tanto la frode alla legge quanto l’abuso del diritto con-
trastano con i princìpi fondamentali posti alla base della giuridicità di ogni
legislazione.

                                                                                IX
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

L’interprete e l’operatore del diritto sono chiamati, mutuando le parole di
Paolo Grossi, a deporre ogni pigrizia, a “ritrovare la consapevolezza etica
e la forza psicologica, che, unita alla sensibilità storica e alla sapienza
tecnica, gli possano permettere di adempiere il munus arduo che la crisi
dello Stato e le sue fonti fa piombare sulle sue spalle”.
Quando la tutela dei diritti umani spezza la logica delle frontiere per af-
fermare un ordine pubblico di giustizia per le persone, si deve avere il co-
raggio di considerare la centralità dell'uomo come anello di congiunzione
tra le diverse tradizioni costituzionali, le diverse fonti del diritto, e finanche
le diverse giurisprudenze, nazionali e internazionali, che richiedono, anzi
impongono di accettare la contaminazione virtuosa e reciproca del sapere
giuridico come leva e ancoraggio di una prospettiva saldamente comuni-
taria e solidale.
La prospettiva dei diritti abbatte ogni steccato ideologico. Si affievoliscono
le distinzioni tra diritto interno ed esterno, tra common law e civil law, tra
pubblico e privato. Si afferma il principio di personalità del diritto sulla
stessa tradizione della territorialità e statualità della legge. Non è questo
un ritorno improbabile alla teoria degli status, ma la piena valorizzazione
dello statuto di dignità e umanità di ogni persona, in ogni tempo e in ogni
spazio.
Lo spazio giuridico è tale solo se delineato dai diritti fondamentali che il
succedersi delle generazioni ha tramandato fino a noi. Sono quelle “ge-
nerazioni dei diritti”, di cui parlava Norberto Bobbio, che scandiscono il
tempo di una democrazia matura e consapevole del proprio futuro.

                                                     Pietro Grasso
                                                      Presidente
                                              del Senato della Repubblica

X
NOTA INTRODUTTIVA

Il presente volume riunisce i tre testi fondamentali del sistema di protezione
internazionale dei diritti dell’uomo, ovvero la Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Se la Dichiarazione è il primo atto della società in-
ternazionale nel quale viene affermato il carattere universale dei diritti in
esso riconosciuti, la Convenzione è, tra i sistemi di protezione a base re-
gionale, quello che prevede i meccanismi di controllo più efficaci sul ri-
spetto degli impegni assunti dagli Stati contraenti; la Carta, infine, esprime
un patrimonio più evoluto di diritti che è comune agli Stati membri e che
l'Unione europea deve rispettare. Questi testi rappresentano un punto di
riferimento essenziale per tutti gli altri strumenti di tutela internazionale dei
diritti umani, che siano essi a vocazione universale o a carattere regionale,
a protezione di specifici diritti oppure di determinate categorie di soggetti.
Il riconoscimento universale della dignità umana e di un nucleo di diritti in-
violabili, inalienabili e uguali per tutti gli esseri umani senza alcuna discri-
minazione è un patrimonio prezioso, al quale la comunità degli Stati è
faticosamente approdata al termine del secondo conflitto mondiale.
La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall’Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, rappresenta il primo atto
con il quale la comunità internazionale riconosce i diritti che spettano uni-
versalmente a ciascuna persona. La Dichiarazione svolge un ruolo fonda-
mentale nel sistema di protezione dei diritti umani, sia perché assurge a
ineludibile punto di riferimento per tutti gli accordi internazionali elaborati
successivamente, sia perché diviene motivo di ispirazione delle norme
statali, anche di rango costituzionale.
Sotto il profilo formale, la Dichiarazione è una raccomandazione dell’As-
semblea generale rivolta agli Stati perché si impegnino, al di là di un vin-
colo giuridico direttamente sanzionabile, a rispettarli, garantirli e assumerli
a criterio di giustizia. Dal punto di vista sostanziale, i princìpi contenuti
nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sono pertanto consi-
derati alla stregua di norme consuetudinarie di diritto internazionale e non
si circoscrivono a una dimensione di segno meramente programmatico,
perché la loro precettività si traduce in un indirizzo e criterio di orienta-

                                                                               XI
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

mento sui quali si commisura il grado di civiltà delle comunità nazionali.
Accanto ai diritti civili e politici, nei 30 articoli che compongono la Dichia-
razione trovano spazio anche i diritti economici e sociali. La necessità di
individuare un punto di convergenza possibile tra tradizioni, culture, ideo-
logie, politiche e pensieri sviluppatisi nel tempo e in contesti tra loro diffe-
renziati ha suggerito una prosa meno rigida rispetto alla definizione di diritti
soggettivi in senso stretto e aperta alla sintassi normativa propria degli
obiettivi e princìpi generali.
Il sistema di tutela internazionale dei diritti umani si è sviluppato anche
nell’ambito di organizzazioni internazionali a carattere cosiddetto regio-
nale. La comune storia politica, culturale e sociale degli Stati che aderi-
scono a un’organizzazione regionale favorisce una concezione condivisa
dei diritti umani e, di conseguenza, una tutela più efficace. Pertanto, i si-
stemi regionali di protezione dei diritti umani sono spesso più avanzati ri-
spetto a quelli a vocazione tendenzialmente universale.
Il principale sistema su base regionale è rappresentato dal Consiglio d’Eu-
ropa, organizzazione internazionale che dal 1949 ha tra i suoi compiti la
tutela e lo sviluppo dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Entro
tale perimetro istituzionale è stata sottoscritta a Roma nel 1950 la Con-
venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. La Convenzione si divide in tre Titoli: Diritti e libertà (artt. 2-
18), Corte europea dei diritti dell'uomo (artt. 19-51), Disposizioni varie (artt.
52-59). Nel tempo, vari Protocolli hanno ampliato in misura significativa la
sua portata, includendo diritti inizialmente non previsti.
I diritti riconosciuti dalla Convenzione sono essenzialmente “libertà nega-
tive”, ovvero diritti che mirano a garantire agli individui principalmente una
tutela nei confronti dello Stato, il quale ha verso i singoli un obbligo di
astensione o di non impedimento. È il caso, per esempio, del diritto alla
vita, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto a un equo processo,
ma anche della libertà di pensiero, di coscienza e di religione e della libertà
di espressione.
Questi diritti sono assistiti da un sistema di controllo che nel tempo è di-
ventato sempre più efficace. Sul rispetto da parte degli Stati membri degli
obblighi sanciti dalla Convenzione vigila, infatti, la Corte europea dei diritti
dell’uomo, organo giurisdizionale permanente con sede a Strasburgo. Il
sistema di controllo si basa sul principio di sussidiarietà, in forza del quale

XII
NOTA INTRODUTTIVA

spetta in primo luogo al giudice nazionale assicurare il rispetto degli obbli-
ghi da parte degli Stati membri, adoperandosi affinché le violazioni dei di-
ritti umani trovino un’adeguata riparazione. La Corte costituzionale ha fatto
discendere dall’obbligo del legislatore ordinario di rispettare le norme della
Convenzione, l’illegittimità costituzionale delle disposizioni nazionali con
esse incompatibili per violazione dell'articolo 117, primo comma, della Co-
stituzione (sentenze 348 e 349 del 2007).
La Corte di Strasburgo può essere chiamata a pronunciarsi sulla viola-
zione della Convenzione solo dopo l’esaurimento delle vie di ricorso in-
terne. La legittimazione a ricorrere alla Corte spetta non solo a tutte le
Parti Contraenti per le violazioni imputate a una di esse, ma anche a per-
sone fisiche, gruppi di individui e organizzazioni non governative. Consen-
tendo alle vittime della violazione di un diritto conferito da un accordo
internazionale di agire direttamente contro lo Stato che ne è responsabile,
la Convenzione conferisce piena efficacia ed effettività alla protezione dei
diritti in essa previsti.
La tutela dei diritti dell’uomo è anche una componente essenziale del pro-
cesso di integrazione europea. Benché il Trattato istitutivo della Comunità
economica europea non contenesse alcun esplicito riferimento alla prote-
zione dei diritti umani, già nel 1969 la Corte di giustizia di Lussemburgo
aveva affermato che i diritti fondamentali della persona fanno parte dei
princìpi generali del diritto comunitario, di cui la Corte garantisce l'osser-
vanza (sentenza 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder). Oggi l'articolo
6 del Trattato sull’Unione europea, riprendendo una formulazione intro-
dotta nel 1992 con il Trattato di Maastricht, dispone che “i diritti fondamen-
tali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costitu-
zionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in
quanto principi generali”
Nel 1999 il Consiglio europeo ha ritenuto opportuno rafforzare la tutela e
la visibilità dei diritti fondamentali nell'Unione europea raccogliendo in un
testo organico una serie di diritti civili, politici, economici e sociali, ricono-
sciuti dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni
agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle Carte sociali adottate dal Con-
siglio d’Europa e dall'Unione europea, oltre che dalla giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia dell’Unione eu-

                                                                              XIII
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO

ropea. Il 7 dicembre 2000 è stata proclamata a Nizza come atto non vin-
colante la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Proclamata
nuovamente a Strasburgo, in una versione adattata, il 12 dicembre 2007,
la Carta ha acquisito, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona il 1° di-
cembre 2009, lo stesso valore giuridico dei Trattati. In base all'articolo 6
del Trattato sull’Unione europea, la Carta ha efficacia vincolante nell’ordi-
namento dell’Unione, che riconosce i diritti, le libertà e i princìpi in essa
sanciti, e si applica anche agli Stati membri nell'attuazione della normativa
europea.
La Carta si divide in 6 parti, articolate secondo le categorie dei diritti fon-
damentali: dignità (artt. 1-5); libertà (artt. 6-19); uguaglianza (artt. 20-26);
solidarietà (artt. 27-38); cittadinanza (artt. 39-46); giustizia (artt. 47-50).
Accanto alle tradizionali libertà negative, vengono apprestate tutele di-
rette per le “libertà positive”, ovvero quei diritti che presuppongano
un’azione da parte dello Stato e che si configurino come libertà nello
Stato, anziché dallo Stato. Si tratta, ad esempio, del diritto dei lavoratori
all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell’impresa, della tutela
in caso di licenziamento ingiustificato, dell’accesso ai servizi d’interesse
economico generale, della tutela dell’ambiente e del diritto ad una buona
amministrazione.
La coerenza complessiva del sistema europeo di protezione internazionale
dei diritti dell’uomo è assicurata dall'articolo 52, paragrafo 3, della Carta
dei diritti fondamentali, in base al quale qualora la Carta contenga diritti
corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salva-
guardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la
portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta Conven-
zione. Viene, così, garantita l’uniformità di interpretazione e applicazione
tra i due sistemi di tutela dei diritti dell’uomo. Al tempo stesso, è fatta salva
la possibilità per il diritto dell’Unione di concedere una protezione più
estesa.
L'articolo 6, paragrafo 2, del Trattato sull’Unione europea, prevede, inoltre,
la possibilità per l’Unione di aderire alla Convenzione europea per la sal-
vaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Con l’adesione,
che richiede la sottoscrizione di un accordo internazionale tra Unione eu-
ropea e Consiglio d’Europa, gli atti dell’Unione che incidono sui diritti umani
tutelati dalla Convenzione sarebbero assoggettati alla giurisdizione della
Corte europea dei diritti dell’uomo.

XIV
NOTA INTRODUTTIVA

Il 4 giugno 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea ad
avviare i negoziati relativi all’accordo di adesione, che si sono concretizzati
in un progetto di accordo il 5 aprile 2013. Chiamata a pronunciarsi in merito
alla compatibilità del progetto con il diritto dell’Unione, la Corte di giustizia
ha evidenziato nel parere 2/13 le criticità connesse all’introduzione di un
controllo esterno sul diritto dell’Unione europea e l’esigenza di prevedere
adeguati meccanismi di coordinamento tra i due sistemi giurisdizionali per
evitare di compromettere il livello di tutela previsto dalla Carta, nonché il
primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione. Tali rilievi dovranno es-
sere tenuti in considerazione nei negoziati con il Consiglio d’Europa per
l’elaborazione del nuovo progetto di accordo di adesione.
La maggiore efficacia dei sistemi regionali di tutela dei diritti dell’uomo non
deve affievolire la vocazione universale propria, della protezione interna-
zionale. I diritti dell'uomo non derivano dall’appartenenza a un determinato
Stato, ma discendono dalla dignità personale di tutti e di ciascuno. Come
tali, devono essere tutelati in ogni tempo e in ogni luogo.
In tale prospettiva, la protezione dei diritti umani è senza dubbio il presup-
posto essenziale del mantenimento della pace sul piano internazionale.
Nel suo discorso sullo stato dell’Unione, pronunciato il 6 gennaio del 1941,
di fronte al Congresso degli Stati Uniti, il presidente Franklin Delano Roo-
sevelt aveva indicato la condizione necessaria per ottenere una pace du-
revole nel rispetto di quattro libertà fondamentali: di parola, di credo, dal
bisogno e dalla paura. Questo principio è stato in seguito codificato nel
Preambolo della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in base al
quale “il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia
umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento
della libertà, della giustizia e della pace nel mondo”.
Lo Stato che riconosce e protegge i diritti umani non solo adempie a un
impegno politico e giuridico assunto a livello internazionale, ma contribui-
sce anche al mantenimento della pace, di cui quei diritti sono il fonda-
mento.

                                                    Elisabetta Serafin
                                                   Segretario Generale
                                               del Senato della Repubblica

                                                                                XV
DIRITTI DELL’UOMO E DEL CITTADINO
NAZIONI UNITE

            DICHIARAZIONE
             UNIVERSALE
           DEI DIRITTI UMANI
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
                 il 10 dicembre 1948
DIChIARAzIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

                                          PREAMBOLO

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana
e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e
della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di
barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri
umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato
proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si
vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro
la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Na-
zioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei
diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza
dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un
miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Na-
zioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima
importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

                                   L'ASSEMBLEA GENERALE

                                             proclama
la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società,
avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegna-
mento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante
misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo ricono-
scimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori
sottoposti alla loro giurisdizione.

                                                                                                    3
DIChIARAzIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

                                          Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fra-
tellanza.

                                               Articolo 2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione,
senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di
opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipen-
dente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi li-
mitazione di sovranità.

                                              Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

                                          Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta
degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

                                       Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inu-
mani o degradanti.

                                           Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

                                           Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discri-
minazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale di-
scriminazione.

                                             Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

                                        Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

                                                                                                   5
NAzIONI UNITE

                                           Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti
e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

                                         Articolo 11
Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non
sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le ga-
ranzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al
momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo
il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella ap-
plicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

                                         Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo onore e
della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali in-
terferenze o lesioni.

                                           Articolo 13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio
paese.

                                           Articolo 14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati
non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

                                          Articolo 15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di
mutare cittadinanza.

                                         Articolo 16
Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza al-
cuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matri-
monio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

6
DIChIARAzIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta
dalla società e dallo Stato.

                                          Articolo 17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

                                            Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include
la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in co-
mune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento,
nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

                                             Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e
idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

                                             Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

                                          Articolo 21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia at-
traverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del pro-
prio paese.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere
espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale,
ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

                                          Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto
con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indi-
spensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

                                             Articolo 23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti con-
dizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

                                                                                                   7
NAzIONI UNITE

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che assicuri
a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se
necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

                                          Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limi-
tazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

                                          Articolo 25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abita-
zione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi
di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel
matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

                                           Articolo 26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligato-
ria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione
superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforza-
mento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve
favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

                                          Articolo 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di
godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni pro-
duzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

                                        Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

8
DIChIARAzIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

                                       Articolo 29
Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a
quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto
dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con
i fini e principi delle Nazioni Unite.

                                             Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di
un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante
alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

                                                                                                   9
CONSIGLIO D’EUROPA

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA
       DEI DIRITTI DELL’UOMO
  E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI
         Roma, 4 novembre 1950
CONVENzIONE EUROpEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

I Governi firmatari, membri del Consiglio d’Europa,
Considerata la Dichiarazione universale dei Diritti dell’Uomo, proclamata dall’Assemblea ge-
nerale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Considerato che detta Dichiarazione mira a garantire il riconoscimento e l’applicazione uni-
versali ed effettivi dei diritti che vi sono enunciati;
Considerato che il fine del Consiglio d’Europa è quello di realizzare un’unione più stretta tra
i suoi membri, e che uno dei mezzi per conseguire tale fine è la salvaguardia e lo sviluppo
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali;
Riaffermato il loro profondo attaccamento a tali libertà fondamentali che costituiscono le basi
stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento si fonda essenzialmente,
da una parte, su un regime politico effettivamente democratico e dall’altra, su una concezione
comune e un comune rispetto dei diritti dell’uomo di cui essi si valgono;
Risoluti, in quanto governi di Stati europei animati da uno stesso spirito e forti di un patrimonio
comune di tradizioni e di ideali politici, di rispetto della libertà e di preminenza del diritto, a
prendere le prime misure atte ad assicurare la garanzia collettiva di alcuni dei diritti enunciati
nella Dichiarazione universale,
hanno convenuto quanto segue:

                                            Articolo 1
                            Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo
Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti
e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione.

                                           TITOLO I
                                      DIRITTI E LIBERTÀ

                                             Articolo 2
                                          Diritto alla vita
1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzional-
   mente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da
   un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena.
2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di
   un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario:
   a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale;
   b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente
       detenuta;
   c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione.

                                                                                                13
CONSIGLIO D’EUROpA

                                       Articolo 3
                              Proibizione della tortura
Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

                                            Articolo 4
                        Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio.
3. Non è considerato «lavoro forzato od obbligatorio» ai sensi del presente articolo:
   a) il lavoro normalmente richiesto a una persona detenuta alle condizioni previste dall’ar-
      ticolo 5 della presente Convenzione o durante il periodo di libertà condizionale;
   b) il servizio militare o, nel caso degli obiettori di coscienza nei paesi dove l’obiezione di
      coscienza è considerata legittima, qualunque altro servizio sostitutivo di quello militare
      obbligatorio;
   c) qualunque servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il be-
      nessere della comunità;
   d) qualunque lavoro o servizio facente parte dei normali doveri civici.

                                              Articolo 5
                                Diritto alla libertà e alla sicurezza
1. Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere privato della li-
   bertà, se non nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:
   a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;
   b) se si trova in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedi-
       mento emesso, conformemente alla legge, da un tribunale o allo scopo di garantire
       l’esecuzione di un obbligo prescritto dalla legge;
   c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria com-
       petente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un
       reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere
       un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso;
   d) se si tratta della detenzione regolare di un minore decisa allo scopo di sorvegliare la
       sua educazione oppure della sua detenzione regolare al fine di tradurlo dinanzi all’au-
       torità competente;
   e) se si tratta della detenzione regolare di una persona suscettibile di propagare una ma-
       lattia contagiosa, di un alienato, di un alcolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;
    f) se si tratta dell’arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di en-
       trare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un
       procedimento d’espulsione o d’estradizione.
2. Ogni persona arrestata deve essere informata, al più presto e in una lingua a lei com-
   prensibile, dei motivi dell’arresto e di ogni accusa formulata a suo carico.
3. Ogni persona arrestata o detenuta, conformemente alle condizioni previste dal paragrafo

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CONVENzIONE EUROpEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

   1 c del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un
   altro magistrato autorizzato dalla legge a esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di
   essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere messa in libertà durante la pro-
   cedura. La scarcerazione può essere subordinata a garanzie che assicurino la compari-
   zione dell’interessato all’udienza.
4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha il diritto di presentare
   un ricorso a un tribunale, affinché decida entro breve termine sulla legittimità della sua
   detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegittima.
5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione di una delle disposizioni del
   presente articolo ha diritto a una riparazione.

                                           Articolo 6
                                 Diritto a un equo processo
1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
   entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per
   legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di ca-
   rattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La
   sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere
   vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della
   morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica,
   quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in
   causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circo-
   stanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.
2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevo-
   lezza non sia stata legalmente accertata.
3. In particolare, ogni accusato ha diritto di:
   a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in
      modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
   b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
   c) difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non
      ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvo-
      cato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
   d) esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame
      dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
   e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua
      usata in udienza.

                                       Articolo 7
                                Nulla poena sine lege
1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in
   cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Pa-

                                                                                               15
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