Ministero dello Sviluppo Economico
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Firmato da: uibm_10 Roma, 2 novembre 2020 Ministero dello Sviluppo Economico Spett.le BUZZI, NOTARO & ANTONIELLI D'OULX S.R.L. Direzione generale per la tutela della proprietà CORSO VITTORIO EMANUELE II, 6 industriale 10123 TORINO Uf f icio Italiano Brevetti e Marchi Via Molise, 19 - 00187 Roma A: GRECO STEVEES STORYS CORSO GENOVA, 68 BIS - 18039 VENTIMIGLIA (IM) Roma, il 02/11/2020 Oggetto: Opposizione 652018000018262 - decisione Ai sensi dell'articolo 182 del Codice della proprietà industrale, si trasmette la decisione relativa all'opposizione in oggetto. Contro il presente provvedimento è ammessa la facoltà di presentare ricorso alla Commissione dei ricorsi ai sensi dell'articolo 135 del Codice della proprietà industriale entro il termine di 60 giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione. Il Dirigente della Div. II Giulia Ponticelli Vi a Mo l i s e 1 9 - 0 0 1 8 7 Ro m a Pag ina 1 d i 1 te l . +39 0 6 4 70 5 5 8 0 0 - e -m a i l co n ta ctce n te r u i b m @ m i s e .g o v.i t - www.m i s e .g o v.i t
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI Divisione II - Affari giuridici e normativi. Procedimento di opposizione OPPOSIZIONE N. 652018000018262 JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., rappresentata dallo studio Buzzi, Notaro & Antonielli d’Oulx S.r.l.. (opponente) contro GRECO STEEVES STORYS, Ventimiglia (IM) (richiedente) L’esaminatrice, dott.ssa Artemisia Rossi, ha emanato la seguente DECISIONE: 1. L'opposizione n. 652018000018262 è accolta. 2. La domanda di marchio italiano n. 302017000114187 non può proseguire il suo iter. 3. Il richiedente sopporta l’onere dei costi e delle spese sostenute dall’altra parte per l’importo complessivo liquidato in euro 550,00. FATTI e PROCEDIMENTO In data 11 ottobre 2017 la GRECO STEEVES STORYS ha depositato la domanda di registrazione n. 302017000114187 per il marchio qui di seguito rappresentato per contraddistinguere i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza: Classe 35 pubblicità ed altro, gestione affari commerciali Classe 38 servizi di telefonia e telecomunicazioni, servizi internet, sms e servizio dati La domanda in questione è stata ritenuta registrabile ed è stata pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi d’impresa n. 76 del 28 dicembre 2017.
Nei confronti della citata domanda, la JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. ha depositato in data 22 marzo 2018 un atto di opposizione basato sui seguenti diritti anteriori: - marchio nazionale n. 302009901741769, del 15/03/2010, su domanda del 16/06/2009, rinnovato il 18/07/2019, su domanda del 12/02/2019, per il marchio qui di seguito rappresentato JUVE per contraddistinguere, tra l’altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza: Classe 35 – pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio Classe 38 – telecomunicazioni - marchio nazionale n. 302005901365683, del 07/07/2008, su domanda del 05/12/2005 per il marchio qui di seguito rappresentato JUVENTUS per contraddistinguere, tra l’altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza: Classe 35 – pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio Classe 38 – telecomunicazioni - marchio nazionale n. 302017000046742, del 04/06/2019, su domanda del 24/04/2017 per il marchio qui di seguito rappresentato JUVENTUS per contraddistinguere, tra l’altro, i seguenti servizi appartenenti alla classificazione internazionale ai sensi dell’Accordo di Nizza: Classe 35 – Consulenza in materia di organizzazione e direzione aziendale; marketing; pubblicità; pubbliche relazioni; organizzazione e gestione di eventi, esposizioni, convention, meeting ed eventi di comunicazione (conferenze stampa, presentazioni e dimostrazioni) per scopi commerciali e pubblicitari; consulenza nel settore del marketing, delle pubbliche relazioni e delle attività pubblicitarie e/o promozionali; sviluppo e gestione di contratti e di convenzioni; servizi di franchising; organizzazione, gestione e supervisione di programmi di fedeltà e programmi di incentivi, carte di fedeltà (servizi); selezione, accreditamento ed affiliazione, a beneficio di terzi, di punti vendita, anche su piattaforme Internet; selezione, a beneficio di terzi, di varietà di beni - escluso il trasporto - e/o servizi per dare la possibilità ai consumatori di visionare ed acquistare prodotti e 2
scegliere servizi offerti da una pluralità di fornitori di beni e di servizi accreditati ed affiliati; servizi di commercio via reti di telefonia mobile (mobile-commerce), ovvero servizi resi a beneficio di terzi per la selezione, prenotazione, ordine ed acquisto di beni e servizi mediante accesso a piattaforme di commercio elettronico; organizzazione, gestione e supervisione di programmi fedeltà per clienti Classe 38 – Telecomunicazioni; diffusione e trasmissione di programmi radiofonici e televisivi; trasmissione elettronica, streaming e distribuzione di contenuti audio, audiovisivi e digitali su reti informatiche globali e locali, compresa la rete Internet, computer di rete fissa, computer portatili, dispositivi palmari, tablet e smartphones; servizi di trasmissione web; trasmissione elettronica di messaggi; identificazione e accesso a pluriutenza a reti elettroniche di comunicazione e reti e piattaforme di mobile-commerce (commercio elettronico), attraverso apparati mobili connessi in rete; fornitura di bacheche on-line per la trasmissione e la condivisione di messaggi e informazioni tra utenti di computer relativi a un'ampia gamma di argomenti, compresi divertimento, musica, concerti, video, radio, televisione, film, notizie, sport, giochi ed avvenimenti culturali L’opposizione è diretta contro tutti i servizi rivendicati nella domanda del marchio contestato. Quale base normativa l’opponente ha indicato l’articolo 12, comma 1, lettera d) Codice della proprietà industriale (CPI), ritenendo sussistente la somiglianza tra i marchi e l’identità tra i prodotti/servizi e, conseguentemente, il rischio di confusione per i consumatori. ARGOMENTI DELLE PARTI L’opponente ha evidenziato, quanto ai servizi contrapposti, l’identità tra le rispettive rivendicazioni sia letteralmente che per senso logico. Quanto ai marchi ha rilevato la somiglianza visiva, fonetica e concettuale tra i segni in considerazione della circostanza che il termine JUVE rappresenta la parte maggiormente distintiva del segno contestato poiché sia il termine MOBILE che la rappresentazione grafica della sim card fanno esplicito riferimento alla destinazione dei servizi che si intendono offrire. Ha sottolineato, peraltro, che i termini JUVE e JUVENTUS godono di indubbia notorietà e quindi sono dotati di un carattere distintivo accresciuto, meritevole di una particolare tutela. In tal senso, ha depositato alcune decisioni emesse da tribunali italiani che si sono espressi proprio sulla notorietà di tali segni (cfr. Tribunale di Bari, sentenza 3513/2017 del 17/02/2017; Tribunale di Brescia, ordinanza n. 21661/2016 del 17/02/2017; Tribunale di Milano, sentenza n. 27370/08 del 14/05/2008). Il richiedente la registrazione non ha depositato memorie. MOTIVAZIONE RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 12, COMMA 1, LETTERA D) CPI 3
L'articolo 12, comma 1, lettera d) CPI dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che alla data del deposito della domanda “ siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o di una valida rivendicazione di preesistenza per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità' o affinità fra i prodotti o i servizi possa determinarsi un rischio confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”. Per ragioni di economia della decisione verrà preso in esame il solo marchio anteriore denominativo di cui alla registrazione nazionale n. 302009901741769. a) I servizi I servizi sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti: Classe 35 – pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori d’ufficio Classe 38 – telecomunicazioni I servizi contestati sono i seguenti: Classe 35 pubblicità ed altro, gestione affari commerciali Classe 38 servizi di telefonia e telecomunicazioni, servizi internet, sms e servizio dati I servizi contestati in classe 35 pubblicità ed altro, gestione affari commerciali sono identici ai servizi pubblicità; gestione di affari commerciali tutelati nella medesima classe dal marchio anteriore. Si precisa, in tal senso, che la specificazione ed altro presente nell’elencazione del richiedente la registrazione non altera la portata dell’ampia categoria di servizi pubblicità da esso richiesta. I servizi contestati in classe 38 servizi di telefonia, servizi internet, sms e servizio dati rientrano nell’ampia categoria di servizi telecomunicazioni (che sono quelli che permettono alle persone di comunicare tra loro in una modalità a distanza) tutelati nella medesima classe dal marchio anteriore. Non potendosi scorporare ex officio la vasta categoria di servizi così tutelati dal titolare del diritto anteriore, i suddetti servizi risultano identici. I servizi telecomunicazioni sono rivendicati sia dal marchio anteriore che da quello contestato; i suddetti servizi, pertanto, sono identici. b) I segni 4
JUVE Marchio anteriore Marchio contro cui viene proposta l’opposizione Il marchio anteriore è un segno denominativo e consiste nell’espressione JUVE. Il marchio contestato è un segno complesso e consiste nell’espressione JUVEMOBILE posta al di sotto della rappresentazione di una sim card di colore bianco, nero, nero, giallo e grigio. A livello visivo, i marchi sono simili nella misura in cui condividono l’espressione JUVE. Per effetto di tale circostanza, il marchio anteriore risulta completamente contenuto in quello del richiedente la registrazione. In quest’ultimo, la componente JUVE è associata, in continuità, con la parola MOBILE e compare anche la rappresentazione di una sim card ossia una carta dotata di un microprocessore che identifica il titolare di un contratto di telefonia cellulare GSM. A livello visivo, i marchi in conflitto sono simili ad un livello medio. A livello fonetico, il marchio anteriore viene pronunciato IUVE quello contestato IUVE/MO/BAIL. A livello fonetico, i marchi sono simili ad un livello medio. A livello concettuale, il termine JUVE, presente in entrambi i segni, richiama per la maggioranza del pubblico la nota squadra di calcio torinese. Nel segno contestato, la parola inglese MOBILE e la rappresentata sim card fanno riferimento al settore della telefonia mobile in generale e, quindi, ai servizi offerti. A livello concettuale, pertanto, i marchi sono simili ad un livello medio. Tenuto conto delle summenzionate coincidenze i marchi sono simili ad un livello medio sotto tutti i punti di vista. c) Elementi distintivi e dominanti dei segni Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull’impressione generale data dai marchi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. Ciò si verifica quando una componente può da sola dominare l’immagine del 5
marchio che il pubblico pertinente conserva in memoria, in modo tale che tutte le altre componenti risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questi prodotta. Nel caso in esame, il marchio anteriore non contiene elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o dominanti (visivamente più appariscenti) rispetto ad altri. Il marchio contestato è un marchio complesso, nel quale si ravvisa la presenza sia di una parte denominativa che di una parte figurativa, nessuna delle quali ha carattere dominante. Generalmente, nei casi di questo tipo, è ragionevole supporre che la parte verbale del segno avrà un impatto più forte sul consumatore rispetto alla componente figurativa. Ciò dipende dal carattere distintivo della parola e degli elementi della raffigurazione. Un elemento figurativo altamente distintivo e/o attraente in un segno complesso farà chiaramente una maggiore impressione sul consumatore di un elemento verbale banale o allusivo. Non è il caso del marchio contestato in esame, nel quale l’elemento figurativo non ha una particolare originalità, trattandosi della rappresentazione di una sim card, che, oltre a richiamare il settore della telefonia mobile e, quindi, i servizi offerti, riveste natura descrittiva e, tutt’al più può rivestire una natura decorativa. Riguardo alla componente denominativa, JUVEMOBILE, si rileva che il consumatore medio, posto che scomporrà un elemento verbale in elementi che gli suggeriscono un significato concreto o che somigliano a vocaboli noti, identificherà la parola “JUVE” per via del suo significato evidente. Infatti, è una parola nota al pubblico italiano, che ne comprenderà il significato e, pertanto, assocerà tale parola alla nota squadra di calcio, conosciuta anche come JUVENTUS. Anche la parola MOBILE assume un significato per il consumatore, in quanto fa riferimento al settore della telefonia. Premesso ciò, si rileva che la componente JUVE è dotata di maggiore distintività rispetto all’altra componente denominativa MOBILE. d) Carattere distintivo del marchio anteriore Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno di quei fattori di cui tenere conto in sede di valutazione globale del rischio di confusione. L'opponente ha rivendicato il carattere distintivo accresciuto, a seguito dell’intenso uso sul mercato o della notorietà, dei segni anteriori depositando giurisprudenza dei Tribunali italiani della quale si prende atto. Si ritiene, comunque, che i marchi JUVE e JUVENTUS rientrino nella categoria dei c.d. fatti notori e, nel caso di specie, si può affermare in particolare che il segno JUVE fa parte della categoria dei fatti notori, che sono quelli conoscibili da qualsiasi persona o, almeno, che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili (sentenze del Tribunale di primo grado delle 6
Comunità europee: causa T 185/02, 22 giugno 2004, Ruiz-Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), punto 29; causa T 318/03, 20 aprile 2005, Atomic Austria/UAMI – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), punto 35). Alla luce di quanto sopra, poiché è notorio che una parte significativa del pubblico di riferimento è in grado di riconoscere il segno in questione e di collegarlo all’attività espletata, si può affermare che il marchio anteriore gode di un carattere distintivo elevato. e) Pubblico di riferimento – livello di attenzione Si ritiene che il consumatore medio della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi. Nel caso in esame, il pubblico di riferimento è molto ampio, essendo costituito sia dal pubblico in generale che dal pubblico professionale o specializzato; perciò, il rischio di confusione sarà valutato rispetto alla percezione della parte di pubblico che presta il grado più basso di attenzione, dal momento che tenderà maggiormente a confondersi. f) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione Tenuto conto di quanto fin ora esposto, occorre in ultimo procedere ad una valutazione ponderata e globale dei vari elementi oggetto di analisi al fine di determinare la sussistenza o meno di un rischio di confusione. Tale rischio sussiste quando i consumatori possono credere che i prodotti o servizi contraddistinti da determinati marchi provengono dalla stessa impresa o eventualmente da imprese economicamente collegate tra di loro. La detta valutazione globale, così come chiarito dalla giurisprudenza, implica una certa interdipendenza dei fattori che entrano in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o servizi designati. In tal senso, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa. Contestualmente, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria. 7
Inoltre, occorre tener conto che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore poiché i marchi che godono di un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente o a motivo della loro notorietà sul mercato, o in ragione dell’appartenenza ad una serie (c.d. “famiglia di marchi”), godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore. Ne consegue che può esistere un rischio di confusione, nonostante un tenue grado di somiglianza tra i marchi, allorché la somiglianza dei prodotti e dei servizi designati da essi è grande e grande è il carattere distintivo del marchio anteriore. Nel caso in esame, si è ritenuto di dover rinvenire il detto carattere distintivo del segno anteriore sulla base di un fatto notorio che vede il marchio JUVE come appartenente alla squadra di calcio torinese JUVENTUS laddove è indiscutibile che quando si fa riferimento ai nomi JUVE e JUVENTUS in Italia è per riferirsi proprio alla squadra in questione, riconducibile all’unità imprenditoriale dell’opponente. Ne consegue che il beneficio della tutela che spetta ai marchi dotati di un carattere particolarmente distintivo, acquisito in virtù dell’uso intensivo e/o della notorietà, deve essere preso in considerazione. Come motivato nei paragrafi che precedono, i servizi contestati sono stati ritenuti identici a quelli protetti dal segno anteriore. Essi sono diretti sia al grande pubblico, dotato di un normale grado di attenzione, sia ad una clientela commerciale, costituita da soggetti che hanno conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale e che, quindi, hanno un livello di attenzione medio-alto. In relazione ai segni è stata riscontrata una media somiglianza dai punti di vista visivo, fonetico e concettuale. Peraltro, si è avuto modo di riscontrare che il segno anteriore è interamente contenuto nel segno del richiedente la registrazione e, in particolare, esso costituisce proprio la parte distintiva del marchio contestato. L’aggiunta dell’ulteriore elemento denominativo e di quello figurativo non riescono a generare una sostanziale differenza tra i due marchi. Piuttosto, nel marchio contestato il termine JUVE è l’elemento maggiormente distintivo, capace di attrarre immediatamente l’attenzione del consumatore di riferimento. Oltre tutto, la componente JUVE rappresenta la parte iniziale del segno contestato che, per giurisprudenza consolidata, rappresenta quella parte che cattura per prima l’attenzione del consumatore. Ciò è giustificato dal fatto che il pubblico legge da sinistra verso destra e dall’alto verso il basso, il che fa sì che la parte del segno collocata a sinistra (come nel caso di specie) o nella parte più elevata, sia quella che attrae la prima attenzione e poi la memorizzazione del consumatore. In tale prospettiva, non va sottovalutato, che, secondo costante giurisprudenza, è, proprio, la parte iniziale del segno quella più significativa in sede di valutazione del rischio di confusione (cfr. Sentenza della Commissione dei ricorsi n. 13/2013 del 17/09/2013). 8
In ogni caso, gli ulteriori elementi presenti nel marchio contestato sono deboli, poiché hanno un valore meramente descrittivo e non sono in grado di controbilanciare la significativa analogia tra i segni. In tal senso si è osservato che la componente MOBILE così come la figura rappresentata fanno riferimento ad una caratteristica dei servizi contraddistinti (che consistono essenzialmente in telecomunicazioni, servizi di telefonia). Ne discende che poiché il marchio contestato include e ripete nella sua parte iniziale e maggiormente distintiva il termine JUVE che costituisce il marchio anteriore, si ritiene che tale circostanza possa indurre il consumatore a ritenere che tra il marchio anteriore e quello successivo vi sia un collegamento e che le origini imprenditoriali dei rispettivi servizi coincidano. Alle riscontrate somiglianze va aggiunta l’ulteriore circostanza che il marchio dell’opponente è dotato di un carattere distintivo accresciuto e ciò accresce il livello di tutela attribuibile al segno anteriore poiché la notorietà goduta dal marchio JUVE nel territorio italiano comporta che esso è sia conosciuto non solo da una parte significativa del pubblico di riferimento dei servizi contraddistinti con tale marchio, ma anche da parte del pubblico non acquirente dei servizi commercializzati con tale marchio. Quanto sopra comporta che il rischio di confusione sia più elevato e pertanto dato atto che i servizi contraddistinti dal segno contestato sono stati considerati identici a quelli tutelati dal marchio anteriore e poiché i servizi in questione sono distribuiti attraverso gli stessi canali di vendita, i consumatori sono ragionevolmente indotti ad attribuire ai servizi una stessa origine, ritenendo che provengano dalla stessa impresa o da imprese ad essa collegate. Ne discende ancora che, pur in presenza di servizi rivolti anche a consumatori con un grado di attenzione superiore alla media, la forte analogia riscontrata tra i marchi non permette di escludere il rischio di confusione, anche nella forma del rischio di associazione. Alla luce di quanto sopra e in virtù del principio di interdipendenza dei fattori, si ritiene che, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera d) CPI, l’opposizione debba essere accolta e conseguentemente la domanda di registrazione di marchio debba essere respinta. Le conclusioni sopra rassegnate rendono superfluo l’esame degli altri diritti anteriori su cui è fondata l’opposizione. SPESE Ai sensi dell’articolo 56, comma 4 del D.M. 13 gennaio 2010, n. 33 (regolamento di attuazione CPI), la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare in tutto o in parte i 9
costi relativi al diritto di opposizione nonché, entro il limite di euro 300,00, le spese di rappresentanza professionale, sostenute dall’altra parte, se richiesti. Poiché nel caso in esame il richiedente è la parte soccombente, si ritiene che egli debba integralmente rimborsare alla parte opponente i costi relativi al diritto di opposizione nella misura di euro 250,00, e le spese di rappresentanza professionale nel procedimento nella misura di euro 300,00. L’Esaminatrice (Artemisia Rossi) 10
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