INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
INTRODUZIONE (1) – Rischio sismico • Per rischio sismico di un qualsiasi elemento esposto si intende la probabilità di perdita totale o parziale dell’elemento per effetto di eventi a loro volta caratterizzati da probabilità di accadimento. • L’elemento a rischio può essere una costruzione, ovvero le persone oppure i beni in essa contenuti, nonché le attività che vi si svolgono. • Il concetto di rischio è perciò molto ampio ed è riferito a qualsiasi cosa che un evento, in particolare un terremoto, o tutti gli eventi possibili possano direttamente o indirettamente danneggiare. • Il concetto di rischio può a sua volta essere esteso a più elementi, ad esempio a più costruzioni, ad agglomerati urbani, a infrastrutture, e così via.
INTRODUZIONE (2) – Elementi soggetti a rischio Ciò che qui interessa è il rischio sismico: • di una costruzione, che, per effetto delle forze d’inerzia indotte dal movimento rapido del terreno, può danneggiarsi fino a crollare • delle persone all’interno o in vicinanza della costruzione, che possono subire conseguenze fisiche per effetto di crolli parziali o totali • dei beni contenuti al suo interno o in vicinanza della costruzione, che possono essere danneggiati o distrutti per effetto dei danni e dei crolli parziali o totali della costruzione • delle attività che vi si svolgono
INTRODUZIONE (3) – Rischio sismico nelle decisioni • Per una costruzione il danno è quantificabile, in termini economici, come costo della riparazione o ricostruzione, se crollata • Per le attività che vi si svolgono, se hanno valore economico, le perdite sono riconducibili al costo dell’interruzione delle attività • Il rischio così valutato può essere utilizzato per decidere, attraverso un’Analisi Benefici-Costi, la strategia di intervento economicamente più conveniente • Per altri elementi a rischio, come persone, beni culturali, valori sociali, la quantificazione è difficilmente o non traducibile in termini economici
RISCHIO SISMICO: Misura (probabilistica) degli effetti (perdite umane e feriti, danni alle proprietà e perturbazioni alle attività economiche) che i terremoti in una data zona determinano sugli elementi esposti pericolosità vulnerabilità esposizione ∗ ∗ R=P∗V∗E RISCHIO SISMICO
EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA Mappe di classificazione sismica del territorio Number of Municipalities 8000 in seismic area 6000 1909 1975 1984 4000 2000 Variazione No. Comuni in zona 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 sismica nelle diverse 1908 Messina 1915 Avezzano Year 1980 Irpinia 2002 Molise classificazioni
ESPOSIZIONE E VULNERABILITÀ Abitazioni – ISTAT 2001 percentuale di abitazioni per epoca di costruzione superfici delle abitazioni totali e non protette e tipologia (ISTAT 2001) 1°600°000°000 16% totale 1°400°000°000 costr. prima della classif. 14% c.a mur 1°200°000°000 12% 1°000°000°000 10% mq % 8% 800°000°000 6% 600°000°000 4% 400°000°000 2% 200°000°000 0% prima del 1919- 1946- 1962- 1972- 1982- 1991- 0 1919 1945 1961 1971 1981 1991 2001 c.a. muratura epoca di costruzione tipologia costruttiva COSTRUITI DOPO IL 1982: PROGETTATI ANTISISMICI: • 5% edifici in muratura • 12% edifici in muratura • 15% edifici in c.a. • 25% edifici in c.a.
in vigore: NTC-2018 precedente decreto: DM 14 GENNAIO 2008 – NTC08 (pienamente in vigore dal 01.07.2009) A ritroso: DM SETTEMBRE 2005 – NTC05 (NON OBBLIGATORIE) OPCM 3274/03 (solo norme sismiche) (NON OBBLIGATORIE) DM GENNAIO 1996 e precedenti (OBBLIGATORIE)
Il SISMA E I CAMBIAMENTI SAN GIULIANO DI PUGLIA 2002 O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica. 31 ottobre, ha avuto una magnitudo di 5,7 gradi 30 morti, tra cui 27 bambini Dalle Tensioni ammissibili…..agli Stati Limite
EDIFICI ESISTENTI – C.A Collassi tipici e deficienze strutturali ROTTURE A TAGLIO Staffatura insufficiente; • Pilastri tozzi • Cls scadente; • (finestre, scale, piani semi-interratit); • Interazione con tamponature L’Aquila (2009) Amatrice (2016)
Tamponature, L’Aquila
L’edilizia esistente: danni post sisma Carenze strutturali Edifici in MURATURA Castelnuovo: scarsa connessione Paganica: ribaltamento composto
L’edilizia esistente: danni post sisma Carenze strutturali Edifici in MURATURA Ribaltamento parte superiore della facciata
L’edilizia esistente: danni post sisma Carenze strutturali Edifici in MURATURA Tempera: ribaltamento parte superiore della facciata
L’edilizia esistente: danni post sisma Collassi Tipici Edifici in MURATURA Tempera: inserimento di copertura in c.a. pesante Villa Sant’Angelo: inserimento di copertura in c.a. Scorrimento e collasso
Tipologia, organizzazione e collegamenti della copertura • Coperture in legno male organizzate, mal collegate e/o spingenti (non controventate) Terremoto Emila 2012
Fattori che influenzano la vulnerabilità sismica degli edifici in muratura
Principali fattori di vulnerabilità Le esperienze maturate nel corso di passati eventi sismici evidenziano che i meccanismi di dissesto sono favoriti da: - assenza di connessioni, soprattutto in sommità (al livello della copertura), tra le diverse pareti di muratura; - assenza di connessioni efficaci tra pareti ortogonali (ammorsamenti, cantonali); - assenza di connessioni trasversali tra i paramenti murari di una parete; - presenza di elementi spingenti (archi, volte, cupole, puntoni di copertura) la spinta dei quali non sia efficacemente trasferita a elementi strutturali adeguatamente resistenti;
Principali fattori di vulnerabilità (segue) - riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi, nicchie, etc.). - discontinuità localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc). - presenza di piani sfalsati, anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato. - presenza di corpi di fabbrica di differente altezza - presenza di scale a struttura vulnerabile - presenza di elementi non strutturali non adeguatamente ancorati (cornicioni, timpani di facciata, camini, elementi di decoro, serbatoi, apparecchiature impiantistiche ecc.): la loro caduta costituisce un pericolo per le persone;
Edifici esistenti: Valutazione • Conoscenza • Il processo logico Geometria Caratteristiche dei materiali Condizioni di conservazione • Definizione delle prestazioni richieste Sismicità dell’area Destinazione d’uso Livello di protezione richiesto/accettato • Valutazione della struttura esistente Definizione del modello Analisi sismica Verifica di sicurezza • Progetto di miglioramento/adeguamento Scelta in relazione a vincoli e prestazioni richieste Dimensionamento dell’intervento • Valutazione della struttura adeguata
Inquadramento normativo L’art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti La legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 347 ha introdotto una specifica disciplina per la detrazione dall’imposta sul reddito (IRPEF e IRES) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti
Sisma Bonus - Tipologia interventi Con la medesima risoluzione è stato precisato che per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera (cfr. circ. n. 7 del 2017), quali ad esempio quelle per opere di pittura e finitura Si applicano le regole previste con riferimento alla cumulabilità con la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica
Sisma Bonus - Tipologia interventi Gli interventi di demolizione e ricostruzione, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme tecniche per le costruzioni, rappresentano una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico, detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, relativi all’adozione di misure antisismiche” E’ necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione
Sisma Bonus - Immobili interessati La risoluzione n. 22/E del 2018 ha precisato che, considerato che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, si deve ritenere che l'ambito applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la stessa intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio Il Sisma Bonus, quindi, è riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione
Sisma Bonus - Soggetti beneficiari Nel caso di più soggetti che hanno diritto a fruire dell’agevolazione sul medesimo immobile, ad esempio marito e moglie contitolari della casa che hanno entrambi sostenuto le spese per gli interventi agevolabili, la detrazione è calcolata sulle spese effettivamente sostenute da ciascuno a nulla rilevando le percentuali di proprietà dell’immobile stesso L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione
Sisma Bonus - Adempimenti e documentazione necessaria Gli adempimenti necessari ai fini delle detrazioni sono disciplinati, ai sensi del comma 9 dell'art. 16-bis, dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, modificato dal decreto legge n. 70 del 2011, che ha semplificato gli adempimenti gravanti sui contribuenti, abolendo, tra l'altro, dal 14 maggio 2011, l'obbligo di trasmettere una comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara e prevedendo che tale adempimento fosse sostituito dall'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella predetta comunicazione nonché di conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011
Sisma Bonus - Adempimenti e documentazione necessaria Per gli interventi realizzati sulle parti comuni, il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (Circ. n. 122 del 1996) Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 è stato previsto che, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, gli amministratori di condominio debbano trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali
Sisma Bonus - Pagamento delle spese Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico dal quale risulti: • la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.5); • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico); • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
Sisma Bonus - Pagamento delle spese Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line” (Risoluzione 7.08.2008 n. 353) La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni di cui al DLGS n. 11 del 2010 ed al DLGS n. 385 del 1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i quali l’esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l’adesione dell’istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta, che alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017, n. 9)
Sisma Bonus - Tipologia interventi Non è possibile scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio; pertanto, chi intende avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o dell'80%) dovrà necessariamente ripartire la detrazione in 5 rate Resta ferma la possibilità di avvalersi dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo
Sisma Bonus - Cessione del credito Con la circolare n. 11/E del 2018 in tema di cessione del credito è stato stabilito che: a) la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria; b) per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari
Eco Bonus - Cessione del credito vale a dire: a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all’art. 49, comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1, lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b)); le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett. d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50, comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l));
Eco Bonus - Cessione del credito b) dei titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53, i redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa minore di cui all’art. 66, i redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all’art. 67, comma 1, lettere i) e l), se il reddito complessivo non supera 4.800 euro Queste condizioni devono verificarsi nell’anno precedente a quello in cui vengono sostenute le spese di riqualificazione energetica per le quali si cede la detrazione
Le novità del 2018 INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU ALIQUOTA DI CESSIONE DEL CESSIONARI SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI DETRAZIONE CREDITO SERRAMENTI E INFISSI SCHERMATURE SOLARI Fornitori e altri soggetti privati 50% SI Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti CALDAIE A BIOMASSA privati compresi banche e intermediari finanziari CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema termoregolazione evoluto POMPE DI CALORE SCALDACQUA A PDC Fornitori e altri soggetti privati COIBENTAZIONE INVOLUCRO 65% Si Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti COLLETTORI SOLARI privati compresi banche e intermediari finanziari GENERATORI IBRIDI SISTEMI BUILDING AUTOMATION MICROCOGENERATORI
Le novità del 2018 ALIQUOTA DI CESSIONE DEL INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI CESSIONARI DETRAZIONE CREDITO COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE 70% SI INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + 75% SI QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO Fornitori e altri soggetti privati Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE privati compresi banche e intermediari finanziari INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + 80% SI RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE + 85% SI RIDUZIONE 2 CLASSI RISCHIO SISMICO
Puoi anche leggere