INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico

Pagina creata da Elisa Amato
 
CONTINUA A LEGGERE
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
INTRODUZIONE (1) – Rischio sismico
• Per rischio sismico di un qualsiasi elemento esposto si intende la
  probabilità di perdita totale o parziale dell’elemento per effetto di
  eventi a loro volta caratterizzati da probabilità di accadimento.
• L’elemento a rischio può essere una costruzione, ovvero le persone
  oppure i beni in essa contenuti, nonché le attività che vi si svolgono.
• Il concetto di rischio è perciò molto ampio ed è riferito a qualsiasi
  cosa che un evento, in particolare un terremoto, o tutti gli eventi
  possibili possano direttamente o indirettamente danneggiare.
• Il concetto di rischio può a sua volta essere esteso a più elementi,
  ad esempio a più costruzioni, ad agglomerati
  urbani, a infrastrutture, e così via.
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
INTRODUZIONE (2) – Elementi soggetti a rischio

Ciò che qui interessa è il rischio sismico:

• di una costruzione, che, per effetto delle forze d’inerzia indotte dal
  movimento rapido del terreno, può danneggiarsi fino a crollare
• delle persone all’interno o in vicinanza della costruzione, che
  possono subire conseguenze fisiche per effetto di crolli parziali o
  totali
• dei beni contenuti al suo interno o in vicinanza della costruzione,
  che possono essere danneggiati o distrutti per effetto dei danni e
  dei crolli parziali o totali della costruzione
• delle attività che vi si svolgono
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
INTRODUZIONE (3) – Rischio sismico nelle decisioni
• Per una costruzione il danno è quantificabile, in termini economici,
  come costo della riparazione o ricostruzione, se crollata
• Per le attività che vi si svolgono, se hanno valore economico, le
  perdite sono riconducibili al costo dell’interruzione delle attività
• Il rischio così valutato può essere utilizzato per decidere, attraverso
  un’Analisi Benefici-Costi, la strategia di intervento
  economicamente più conveniente
• Per altri elementi a rischio, come persone, beni culturali, valori
  sociali, la quantificazione è difficilmente o non
  traducibile in termini economici
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
RISCHIO SISMICO: Misura (probabilistica) degli effetti (perdite umane e
feriti, danni alle proprietà e perturbazioni alle attività economiche) che i
terremoti in una data zona determinano sugli elementi esposti
  pericolosità               vulnerabilità                 esposizione

                     ∗                             ∗
                           R=P∗V∗E
                           RISCHIO SISMICO
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
EVOLUZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE SISMICA

Mappe di
classificazione
sismica del
territorio
Number of Municipalities

                           8000
   in seismic area

                           6000
                                                                                  1909                1975        1984
                           4000

                           2000
                                                                                  Variazione No. Comuni in zona
                               0
                                1900   1920   1940   1960 1980    2000     2020   sismica nelle diverse
                           1908
                           Messina
                                        1915
                                        Avezzano
                                                     Year    1980
                                                             Irpinia
                                                                         2002
                                                                         Molise
                                                                                  classificazioni
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
ESPOSIZIONE E VULNERABILITÀ                                                            Abitazioni – ISTAT 2001
     percentuale di abitazioni per epoca di costruzione                            superfici delle abitazioni totali e non protette
                  e tipologia (ISTAT 2001)
                                                                            1°600°000°000
    16%                                                                                          totale
                                                                            1°400°000°000        costr. prima della classif.
    14%                                                       c.a
                                                              mur
                                                                            1°200°000°000
    12%
                                                                            1°000°000°000
    10%

                                                                       mq
%

    8%                                                                       800°000°000
    6%                                                                       600°000°000
    4%
                                                                             400°000°000
    2%
                                                                             200°000°000
    0%
          prima del   1919-   1946-   1962-   1972-   1982-   1991-                     0
             1919     1945    1961    1971    1981    1991    2001                                     c.a.                      muratura
                              epoca di costruzione                                                            tipologia costruttiva

COSTRUITI DOPO IL 1982:                                               PROGETTATI ANTISISMICI:
• 5% edifici in muratura                                              • 12% edifici in muratura
• 15% edifici in c.a.                                                 • 25% edifici in c.a.
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
in vigore:
                                                       NTC-2018
precedente decreto: DM 14 GENNAIO 2008 – NTC08
           (pienamente in vigore dal 01.07.2009)

A ritroso: DM SETTEMBRE 2005 – NTC05      (NON OBBLIGATORIE)
     OPCM 3274/03 (solo norme sismiche)   (NON OBBLIGATORIE)
     DM GENNAIO 1996 e precedenti         (OBBLIGATORIE)
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
Il SISMA E I CAMBIAMENTI
SAN GIULIANO DI PUGLIA 2002
                                          O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003
                                          Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
                                          sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le
                                          costruzioni in zona sismica.

31 ottobre, ha avuto una magnitudo di
5,7 gradi 30 morti, tra cui 27 bambini

                                         Dalle Tensioni ammissibili…..agli Stati Limite
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
Amatrice, “edificio rosso”
         Corso Umberto I
INTRODUZIONE (1) - Rischio sismico
EDIFICI ESISTENTI – C.A
         Collassi tipici e deficienze strutturali                               ROTTURE A TAGLIO
                            Staffatura insufficiente;   • Pilastri tozzi
•       Cls scadente;   •
                                                        (finestre, scale, piani semi-interratit);

    •    Interazione con tamponature

                                                                      L’Aquila (2009)    Amatrice (2016)
Tamponature, L’Aquila
L’edilizia esistente: danni post sisma
 Carenze strutturali
                                  Edifici in MURATURA

Castelnuovo: scarsa connessione                         Paganica: ribaltamento composto
L’edilizia esistente: danni post sisma
 Carenze strutturali
                                                   Edifici in MURATURA
     Ribaltamento parte superiore della facciata
L’edilizia esistente: danni post sisma
 Carenze strutturali
                                                              Edifici in MURATURA

              Tempera: ribaltamento parte superiore della facciata
L’edilizia esistente: danni post sisma
 Collassi Tipici                               Edifici in MURATURA

                                    Tempera: inserimento di copertura in c.a. pesante

 Villa Sant’Angelo:
 inserimento di copertura in c.a.
 Scorrimento e collasso
Tipologia, organizzazione e collegamenti della copertura

• Coperture in
  legno male
  organizzate, mal
  collegate e/o
  spingenti (non
  controventate)

      Terremoto Emila 2012
Fattori che influenzano la vulnerabilità sismica degli edifici in
muratura
Principali fattori di vulnerabilità
Le esperienze maturate nel corso di passati eventi sismici evidenziano che i
meccanismi di dissesto sono favoriti da:
-   assenza di connessioni, soprattutto in sommità (al livello della copertura), tra
    le diverse pareti di muratura;
-   assenza di connessioni efficaci tra pareti ortogonali (ammorsamenti,
    cantonali);
-   assenza di connessioni trasversali tra i paramenti murari di una parete;
-   presenza di elementi spingenti (archi, volte, cupole, puntoni di copertura)
    la spinta dei quali non sia efficacemente trasferita a elementi strutturali
    adeguatamente resistenti;
Principali fattori di vulnerabilità (segue)

 - riduzioni localizzate della sezione muraria (presenza di canne fumarie, cavedi,
   nicchie, etc.).
 - discontinuità localizzate (chiusura vecchie aperture, sarciture mal realizzate, etc).
 - presenza di piani sfalsati, anche rispetto ad edifici contigui nell'aggregato.
 - presenza di corpi di fabbrica di differente altezza
 - presenza di scale a struttura vulnerabile
 - presenza di elementi non strutturali non adeguatamente ancorati (cornicioni,
   timpani di facciata, camini, elementi di decoro, serbatoi, apparecchiature
   impiantistiche ecc.): la loro caduta costituisce un pericolo per le persone;
Edifici esistenti: Valutazione
• Conoscenza         •    Il processo logico
    Geometria
    Caratteristiche dei materiali
    Condizioni di conservazione
• Definizione delle prestazioni richieste
    Sismicità dell’area
    Destinazione d’uso
    Livello di protezione richiesto/accettato
• Valutazione della struttura esistente
    Definizione del modello
    Analisi sismica
    Verifica di sicurezza
• Progetto di miglioramento/adeguamento
    Scelta in relazione a vincoli e prestazioni richieste
    Dimensionamento dell’intervento
• Valutazione della struttura adeguata
Inquadramento normativo

L’art. 16-bis del TUIR disciplina la detrazione IRPEF delle spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici esistenti

La legge n. 296 del 2006, commi da 344 a 347 ha introdotto una specifica disciplina per la detrazione
dall’imposta sul reddito (IRPEF e IRES) delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione
energetica degli edifici esistenti
Sisma Bonus - Tipologia interventi

Con la medesima risoluzione è stato precisato che per gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche vale il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di
categoria inferiore ad esso collegati o correlati

La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle
spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera (cfr. circ. n. 7
del 2017), quali ad esempio quelle per opere di pittura e finitura

Si applicano le regole previste con riferimento alla cumulabilità con la detrazione spettante per gli
interventi di riqualificazione energetica
Sisma Bonus - Tipologia interventi

Gli interventi di demolizione e ricostruzione, progettati ed eseguiti in conformità alle vigenti norme
tecniche per le costruzioni, rappresentano una efficace strategia di riduzione del rischio sismico su
una costruzione non adeguata alle norme tecniche medesime e, pertanto, “dal punto di vista tecnico,
detti interventi possono certamente rientrare fra quelli di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett. i) del TUIR,
relativi all’adozione di misure antisismiche”

E’ necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un
intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova
costruzione
Sisma Bonus - Immobili interessati

La risoluzione n. 22/E del 2018 ha precisato che, considerato che la norma non pone alcun ulteriore
vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, si deve ritenere che l'ambito
applicativo dell’agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la stessa intende favorire la
messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio

Il Sisma Bonus, quindi, è riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da
società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione
Sisma Bonus - Soggetti beneficiari

Nel caso di più soggetti che hanno diritto a fruire dell’agevolazione sul medesimo immobile, ad
esempio marito e moglie contitolari della casa che hanno entrambi sostenuto le spese per gli
interventi agevolabili, la detrazione è calcolata sulle spese effettivamente sostenute da ciascuno a
nulla rilevando le percentuali di proprietà dell’immobile stesso

L’estensione dell’agevolazione ai familiari conviventi trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti
su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza,
ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione
Sisma Bonus - Adempimenti e documentazione necessaria

Gli adempimenti necessari ai fini delle detrazioni sono disciplinati, ai sensi del comma 9 dell'art. 16-bis,
dal decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, modificato dal decreto legge n. 70 del 2011, che
ha semplificato gli adempimenti gravanti sui contribuenti, abolendo, tra l'altro, dal 14 maggio 2011,
l'obbligo di trasmettere una comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di
Pescara e prevedendo che tale adempimento fosse sostituito dall'obbligo di indicare nella
dichiarazione dei redditi alcuni dati prima contenuti nella predetta comunicazione nonché di
conservare ed esibire, su richiesta degli uffici, i documenti indicati nel Provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate n. 149646 del 2 novembre 2011
Sisma Bonus - Adempimenti e documentazione necessaria

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni, il contribuente deve conservare la documentazione
rilasciata dall’amministratore del condominio in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli
obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (Circ.
n. 122 del 1996)

Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 è stato previsto che, ai
fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle entrate, gli
amministratori di condominio debbano trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio di
ciascun anno, i dati relativi alle spese sostenute nell’anno precedente dal condominio con riferimento
agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti
comuni di edifici residenziali
Sisma Bonus - Pagamento delle spese

Per fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente mediante bonifico
dal quale risulti:

•   la causale del versamento dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di
    recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Nel caso in cui, per mero errore
    materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione
    energetica, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori
    adempimenti (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.5);
•   il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il
    bonifico);
•   il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
Sisma Bonus - Pagamento delle spese

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare
10.06.2004 n. 24, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line”
(Risoluzione 7.08.2008 n. 353)

La detrazione è ammessa anche se l’onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso
presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato - in base alle disposizioni
di cui al DLGS n. 11 del 2010 ed al DLGS n. 385 del 1993 (TUB) - a prestare servizi di pagamento, tra i
quali l’esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede, inoltre, l’adesione
dell’istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l’utilizzo della procedura TRIF, funzionale
sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai
fini dell’applicazione della ritenuta, che alla trasmissione all’Amministrazione finanziaria dei dati relativi
ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017, n. 9)
Sisma Bonus - Tipologia interventi

                                     Non è possibile scegliere il numero di rate in cui
                                     ripartire il beneficio; pertanto, chi intende
                                     avvalersi della maggiore detrazione del 70% (o
                                     dell'80%) dovrà necessariamente ripartire la
                                     detrazione in 5 rate

                                     Resta ferma la possibilità di avvalersi
                                     dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16-bis, comma
                                     1, lett. i) del TUIR, fruendo della detrazione del
                                     50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari
                                     importo
Sisma Bonus - Cessione del credito

Con la circolare n. 11/E del 2018 in tema di cessione del credito è stato stabilito che:

a)   la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella
     originaria;
b)   per altri soggetti privati devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, sempreché collegati al
     rapporto che ha dato origine alla detrazione

La detrazione potrà essere, dunque, ceduta, a titolo esemplificativo, nel caso di interventi
condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi
interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti
societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo ad esclusione degli
istituti di credito e degli intermediari finanziari
Eco Bonus - Cessione del credito
vale a dire:
a) dei titolari di un reddito complessivo non superiore a 8.000 euro a cui concorrono i redditi di
     lavoro dipendente (ad esclusione dei redditi derivanti da trattamenti pensionistici di cui all’art. 49,
     comma 2, lett. a), del TUIR) ovvero i seguenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente:
     compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro (art. 50, comma 1,
     lett. a)); le indennità percepite a carico di terzi dai lavoratori dipendenti in relazione a prestazioni
     rese sulla base di incarico connesso alla propria qualifica di dipendente (art. 50, comma 1, lett. b));
     le borse di studio, i premi e i sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale
     (art. 50, comma 1, lett. c)); i compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e
     continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis)); le remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, comma 1, lett.
     d)); le prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare (art. 50,
     comma 1, lett. h-bis)); i compensi per lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lett. l));
Eco Bonus - Cessione del credito
b) dei titolari dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettere e),
   f), g), h) e i), (rispettivamente, i compensi per attività libero professionale intramuraria svolta dal
   personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, le indennità, i gettoni di presenza e gli altri
   compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di
   pubbliche funzioni, le indennità corrisposte per cariche elettive, le rendite vitalizie e le rendite a
   tempo determinato diverse da quelle aventi funzione previdenziale, gli altri assegni periodici alla
   cui produzione non concorrono né capitale né lavoro), i redditi di lavoro autonomo di cui all’art.
   53, i redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa minore di cui all’art. 66, i redditi derivanti
   da attività commerciali e di lavoro autonomo svolte occasionalmente di cui all’art. 67, comma 1,
   lettere i) e l), se il reddito complessivo non supera 4.800 euro

Queste condizioni devono verificarsi nell’anno precedente a quello in cui vengono sostenute le spese
di riqualificazione energetica per le quali si cede la detrazione
Le novità del 2018
INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI O SU   ALIQUOTA DI   CESSIONE DEL
                                                                                                 CESSIONARI
         SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI             DETRAZIONE      CREDITO

SERRAMENTI E INFISSI
SCHERMATURE SOLARI                                                           Fornitori e altri soggetti privati
                                                   50%             SI        Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti
CALDAIE A BIOMASSA                                                           privati compresi banche e intermediari finanziari
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A
CALDAIE CONDENSAZIONE Classe A + sistema
termoregolazione evoluto
POMPE DI CALORE
SCALDACQUA A PDC
                                                                             Fornitori e altri soggetti privati
COIBENTAZIONE INVOLUCRO                            65%             Si        Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti
COLLETTORI SOLARI                                                            privati compresi banche e intermediari finanziari
GENERATORI IBRIDI
SISTEMI BUILDING AUTOMATION
MICROCOGENERATORI
Le novità del 2018
                                                  ALIQUOTA DI    CESSIONE DEL
   INTERVENTI SU PARTI COMUNI DEI CONDOMINI                                                         CESSIONARI
                                                  DETRAZIONE       CREDITO

COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE
                                                 70%            SI
INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE

COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE
INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE +   75%            SI
QUALITA’ MEDIA DELL’INVOLUCRO
                                                                                Fornitori e altri soggetti privati
                                                                                 Per i soggetti no tax area fornitori e altri soggetti
COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE                                          privati compresi banche e intermediari finanziari
INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE +   80%            SI
RIDUZIONE 1 CLASSE RISCHIO SISMICO

COIBENTAZIONE INVOLUCRO CON SUPERFICIE
INTERESSATA >25% DELLA SUPERFICE DISPERDENTE +   85%            SI
RIDUZIONE 2 CLASSI RISCHIO SISMICO
Puoi anche leggere